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Pensioni 2003
Aumento del 2,4%
Dal 1° gennaio 2003 le pensioni aumentano del 2,4%.
L'aumento sulle pensioni si applica ogni anno in base alle variazioni
del costo della vita accertate dall'ISTAT. La variazione percentuale è
applicata in via provvisoria, in attesa che l'ISTAT comunichi l'aumento
definitivo.
L'INPS ha così calcolato l'importo del trattamento minimo delle pensioni
(al quale sono legati anche i tetti di reddito che fissano il diritto
per ottenere la pensione ai superstiti e l'assegno di invalidità), della
pensione sociale e dell'assegno sociale.
Gli importi 2003
Per il nuovo anno il trattamento minimo mensile per
le pensioni spettanti ai lavoratori dipendenti e ai lavoratori autonomi
è di 402,12 €, la pensione sociale è di 295,85 € al mese e l'assegno
sociale è di 358,99 € mensili.
Il trattamento minimo
Al lavoratore che ha raggiunto i requisiti di età e
di contribuzione e chiede la pensione, può capitare che dal calcolo dei
contributi venga fuori una pensione talmente bassa da non garantire il
minimo vitale. In questo caso subentra lo Stato che, tramite l'INPS,
corrisponde al pensionato l'importo della pensione "integrata" al
minimo, cioè un importo aumentato fino a raggiungere una cifra stabilita
ogni anno dalla legge, il "trattamento minimo", appunto.
Il trattamento minimo viene corrisposto al pensionato per tredici
mensilità.
Per determinare il diritto al minimo di pensione, la legge prevede il
controllo sia dei redditi personali del pensionato sia di quelli
cumulati con il coniuge. Entrambi non devono superare determinati
limiti.
Nel 2003 l'integrazione al minimo:
Spetta alle persone non coniugate o legalmente
separate che posseggono redditi propri assoggettabili all'IRPEF per un
importo inferiore a € 10.455,12 (due volte l'importo annuo della
pensione minima INPS, calcolato sull'importo del mese di gennaio).
Spetta alle persone coniugate e non legalmente ed
effettivamente separate che posseggono:
redditi propri per un importo non superiore a €
10.455,12;
redditi cumulati con quelli del coniuge per un
importo non superiore a euro 20.910,24 (pari a quattro volte
l'importo annuo della pensione minima INPS).
Contributi volontari
La scadenza di dicembre
Venerdì 10 gennaio 2003
scade il termine per il versamento all'INPS dei contributi dovuti per i
lavoratori domestici, per il lavoro svolto nel trimestre
ottobre/dicembre 2002. Per il pagamento, i datori di lavoro interessati
(sono esclusi coloro che hanno chiesto la regolarizzazione del rapporto
di lavoro con gli extracomunitari) dovranno utilizzare uno dei
bollettini di conto corrente postale inviati direttamente dall'INPS. Se
qualcuno avesse esaurito i bollettini, è necessario che li richieda agli
uffici per non saltare la scadenza.
Si ricorda che l'importo da versare deve essere calcolato in relazione
alle ore retribuite nel trimestre; si sommano le ore e si moltiplica il
risultato per l'importo orario del contributo dovuto. Le quote
contributive sulle quali calcolare l'importo dell'ultima rata dell'anno,
come si può vedere in tabella, non sono variate.
Importo contributo orario |
con quota
assegni familiari |
senza quota
assegni familiari |
Fino a € 6,15 |
€ 1,18 (0,25) |
€ 1,01 (0,25) |
oltre € 6,15
e fino a € 7,51 |
€ 1,33 (0,29) |
€ 1,14 (0,29) |
oltre € 7,51 |
€ 1,63 (0,35) |
€ 1,39 (0,35) |
Lavoro superiore a 24 ore settimanali |
€ 0,86 (0,19) |
€ 0,74 (0,19) |
La cifra indicata tra parentesi è la quota a carico
del lavoratore.
Entro la stessa data, chi ha assunto personale
domestico nel corso del quarto trimestre 2002 (periodo ottobre-dicembre)
dovrà presentare all'INPS la denuncia di rapporto di lavoro domestico
compilando il modello LD09. Sulla base di tale denuncia saranno
successivamente inviati, direttamente a casa del datore di lavoro, i
bollettini per il versamento dei contributi dovuti. Sono previste
sanzioni per la ritardata presentazione della denuncia. Tali sanzioni
non saranno invece applicate nel caso in cui la denuncia riguardi i
lavoratori extracomunitari per i quali è in corso la procedura di
regolarizzazione: per tali lavoratori la denuncia può essere presentata
anche dopo il 10 gennaio 2003. Anche in questo caso l'INPS spedirà
direttamente a casa dei datori di lavoro i bollettini per il versamento
dei contributi dovuti dal 10 settembre 2002 in poi; la copertura
contributiva per il periodo 10 giugno/9 settembre 2002 sarà invece
effettuata d'ufficio dall'INPS sulla base dei bollettini di versamento
del contributo forfettario di 290 euro. Sul sito Internet dell'Istituto,
nella sezione "Moduli", è disponibile la nuova versione del modello
LD09, in versione editabile.
Pensioni di anzianità
Le finestre 2003
I lavoratori dipendenti che al 30 settembre 2002
hanno compiuto 57 anni di età ed hanno maturato 35 anni di contributi,
se voglio fruire del pensionamento dal prossimo gennaio, devono
affrettarsi a dare le dimissioni e presentare la domanda all'Inps entro
fine mese.
Possono accedere al pensionamento, con la finestra di gennaio 2003,
anche coloro che, a prescindere dall'età, hanno maturato 37 anni di
contributi.
La finanziaria per il 2003 non ha toccato le pensioni, anzi, è probabile
che venga sdoganata la clausola del "cumulo" per cui anche i lavoratori
dipendenti, che hanno 37 anni di contributi ed almeno 58 anni di età,
potranno percepire la pensione di anzianità e lavorare senza avere
tagli, alla stregua di quanto già previsto dalle norme vigenti per i
pensionati di vecchiaia e per quelli di anzianità con 40 anni di
contributi.
Continuano ad essere agevolati i cosiddetti "precoci", cioè coloro che
possono far valere almeno un anno di contributi tra il 14° ed il 19°
anno di età: per costoro infatti è prevista un'anticipazione dell'età
anagrafica.
Vediamo ora le "finestre" del 2003
1° gennaio 2003:
lavoratori dipendenti con 35 anni di contributi e 57 anni di età
raggiunti entro il 30 settembre 2002;
lavoratori dipendenti con 37 anni di contributi al 30 settembre
2002, a prescindere dall'età;
lavoratori autonomi che al 30 giugno 2002 hanno raggiunto 35 anni
di contributi e 58 anni di età, oppure, a prescindere dall'età, 40
anni di contributi.
Corte Costituzionale
Pensioni pignorabili
I trattamenti economici corrisposti dall'Inps per
pensioni, indennità e assegni sono pignorabili ai fini del recupero dei
crediti fiscali vantati dallo Stato, Province e Comuni. Lo ha stabilito
una sentenza della Corte Costituzionale del 20 novembre scorso (la n°
468) con la quale le prestazioni erogate dall'Istituto, di fronte al
Fisco, vengono equiparate a quelle dell'Inpdap e delle Casse private dei
professionisti. "Non c'è alcuna ragione di concedere ai titolari di
pensione Inps un trattamento privilegiato rispetto a coloro che
fruiscono di pensioni dello Stato o di altri enti pubblici - si legge
nella sentenza emessa dai giudici della Consulta - Così come per i
crediti alimentari, non sussiste ragione alcuna, con riguardo a quelli
tributari, perché i titolari di pensioni Inps godano di un trattamento
di favore rispetto ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni e,
conseguentemente, ai professionisti che percepiscono assegni dalle
rispettive Casse di previdenza".
Con un ulteriore sentenza del 4 dicembre scorso (la
n° 506), però, la Corte Costituzionale ha fissato un principio generale
che rende le prestazioni erogate dall'Istituto pignorabili nei limiti di
un quinto dell'importo che eccede il minimo vitale, così come
determinato dal legislatore. "E' ben vero che il pubblico interesse a
che il pensionato goda di un trattamento "adeguato alle esigenze di
vita" può, e anzi deve, comportare anche una compressione del diritto di
terzi di soddisfare le proprie regioni creditorie sul bene-pensione -
recita la sentenza - ma è anche vero che tale compressione non può
essere totale e indiscriminata, bensì deve rispondere a criteri di
ragionevolezza che valgano, da un lato, ad assicurare in ogni caso (e,
quindi, anche con sacrificio delle ragioni di terzi) al pensionato mezzi
adeguati alle sue esigenze di vita e, dall'altro lato, a non imporre ai
terzi, oltre il ragionevole limite appena indicato, un sacrificio dei
loro crediti, negando all'intera pensione la qualità di bene sul quale
possano soddisfarsi".
In tal modo, viene salvaguardato il principio espresso dal secondo comma
dell'articolo 38 della Costituzione che prevede, appunto, il diritto di
assicurare ai lavoratori i mezzi adeguati alle loro esigenze di vita.
Lavoratori
domestici
10 gennaio 2003
pag.7
Lavoratori
domestici
La tredicesima
pag.8
Invalidità civile
A Prato è più veloce
pag.10
AISS
75° anniversario
pag.11 |