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Scheda 119 - AIPDRibadito il diritto alle gite scolastiche
La Nota pone una particolare attenzione al diritto degli alunni con handicap a partecipare a tali gite, richiamando le CC.MM. n. 291/92 e n. 623/96 che affidano alla comunità scolastica la scelta delle modalità più idonee per garantire tale diritto. Nella Nota si legge che le gite
"...rappresentano un'opportunità fondamentale per la promozione
dello sviluppo relazionale e formativo di ciascun alunno e per
l'attuazione del processo di integrazione scolastica dello studente
diversamente abile, nel pieno esercizio del diritto allo studio". Al punto 9 precisa che: "i viaggi d'istruzione potranno essere effettuati con qualsiasi mezzo idoneo di trasporto". Il termine "mezzo idoneo di trasporto"
significa che deve essere anche accessibile qualora vi siano alunni su
sedia a rotelle, pertanto l'agenzia di viaggi dovrà fornire, a
seconda dei casi, un pullman con sollevatore, orari di treni con
vetture accessibili, nonché tramite preavviso alle FFSS stazioni con
sollevatori mobili, qualora le carrozze ferroviarie non li abbiano
incorporati, richiesta di preimbarco agli aeroporti per la prevista
assistenza di viaggio alle persone con handicap. Sarà opportuno, pertanto, che uno degli accompagnatori si faccia carico degli eventuali problemi dell'assistenza a tale alunno.
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