Prima Pagina
Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

GLI ESAMI NON FINISCONO MAI

            Purtroppo lo status di persona con disabilità , se attribuisce una serie di diritti compensativi delle difficoltà in cui tali persone si trovano a vivere, le sottopongono ad una serie di procedure invasive e talora assai pesanti. Fra queste sono certamente le visite di verifica della permanenza dello “stato invalidante”.Ciò avviene per evitare che i “falsi invalidi” sottraggano le scarse risorse disponibili ai “ veri invalidi”; però non si può negare che tali visite costituiscano un grosso pedaggio che i veri invalidi debbono pagare alla lotta contro i falsi invalidi, che certamente essi non hanno contribuito a creare, ma sono frutto di visite medico legali frettolose o, come talora ha accertato la Magistratura, anche  se assai di rado, corrotte.

            Tra le norme   più recenti sulle verifiche si possono ricordare  il decreto del Ministero della Sanità del 28 Marzo 1985 e quella contenuta nel decreto  ministeriale 20/7/1988 n. 293, ; segue la L.n. 425/96 e l’art 52 della L.n. 449/97. In queste norme si precisa che i minori debbono sottoporsi a visite periodiche ( biennali) per verificare se in età evolutiva sono migliorate le situazioni di disabilità ; per i maggiorenni si procede a visite a campione, non essendo pensabile di sottoporre a visita di verifica tutte le persone già accertate con disabilità che ammontano ad alcuni milioni.

            Si prevede pure la possibilità di autocertificazioni obbligatorie, in modo che , in caso di dichiarazione mendace, l’interessato possa essere sottoposto a procedimento penale per falso .

            A seguito di numerose proteste delle persone con disabilità  stabilizzate o progressive, come sono le malattie genetiche o quelle degenerative, si era ritenuto che , una volta effettuata una verifica, la stessa persona non dovesse più essere sottoposta ad ulteriori visite.

            Alcune associazioni Down , in forza della natura irreversibile della sindrome, ottennero con l’art 94 comma 3 della L. finanziaria per il 2001 di non essere sottoposte a visite mediche, ma limitatamente all’accertamento della situazione di “handicap grave” di cui all’art 3 comma 3 L.n. 104/92, che è diverso dall’accertamento medico legale ai fini dell’invalidità civile finalizzata al riconoscimento della pensione d’invalidità. Moltissime persone Down e loro familiari erano convinti che si fosse trattato invece dell’eliminazione definitiva della verifica dell’invalidità civile e rimasero molto contrariati nell’apprendere come stavano effettivamente le cose.

            A seguito delle politiche di tagli alla spesa pubblica, ma facendo tesoro della norma concernente le persone Down, il Governo con l’art 42 della L.n 326/03 decise che dovessero essere effettuate delle restrizioni ai diritti della difesa dei cittadini che avevano accertamenti negativi dalle commissioni  medicolegali; fu infatti vietato il ricorso amministrativo, gratuito, ed imposto, entro il termine perentorio di sei mesi, il ricorso giurisdizionale che richiede necessariamente l’assistenza di un avvocato.

            Per temperare l’odiosità di tale norma, nello stesso articolo si annunciava l’emanazione di un decreto del Ministero della Salute che avrebbe dovuto elencare tutte le malattie invalidanti che non richiedevano visite di controllo.

            Malgrado questa promessa, le associazioni fecero forti pressioni sul Governo, ottenendo che la norma odiosa fosse sospesa per un anno, periodo entro il quale il governo si era impegnato a trovare una soluzione meno lesiva dei diritti delle persone.

            Purtroppo l’anno è trascorso inutilmente e così col 1° Gennaio 2005 la norma è definitivamente entrata in vigore, mentre del promesso decreto che avrebbe dovuto ridurre il numero delle viste per un certo numero di patologie, non si vede ancora alcuna traccia.-

Roma 15/5/05

Salvatore Nocera


La pagina
- Educazione&Scuola©