Siamo i genitori di un bambino autistico di 6 anni frequentante la scuola materna, del primo Circolo Didattico di Quartu S.Elena al quale in seguito alle nuove immissioni in ruolo, il 08/01/01 è stata sostituita l'insegnante di sostegno che già lo seguiva dal settembre del 99. Vorrei sapere se è vero che dopo il ventesimo giorno dall'inizio dell'anno scolastico non possono essere immessi in ruolo nuovi docenti o comunque non può avvenire spostamento di personale docente e non. Come mai il 16 febbraio il ministro De Mauro ha emanato un D.L.vo urgente per salvaguardare la continuità didattica degli studenti, bloccando di conseguenza le successive imissioni in ruolo. In seguito a tutto ciò nostro figlio non frequenta più la scuola materna, sia per salvaguardare la sua salute che i risultati sino ad ora ottenuti. Paradossalmente esistono due insegnanti di sostegno che grazie a mio figlio e grazie al decreto del 16 febbraio hanno visto salvaguardato il loro diritto soggettivo, percependo entrambe uno stipendio, e non è stato salvaguardato il diritto soggettivo del portatore di handicap.
Dobbiamo precisare che tutte le leggi, le norme, i decreti e quant’altro riguarda l’handicap nella scuola le abbiamo trovate sul sito internet che si occupa appunto dell’handicap nella scuola curato a nostro avviso in maniera egregia dal Sig. Rolando Alberto Borzetti, al quale abbiamo inviato una lettera riassuntiva di ciò che c’era capitato.
La sua risposta è stata di rivolgerci al gruppo H, agli organi di stampa, o alla magistratura.
Pertanto gli abbiamo risposto precisando che:
Ci siamo già rivolti al gruppo H di Cagliari, città dove viviamo, appellandoci al diritto della continuità didattica e ci siamo sentiti rispondere dalla responsabile del servizio che la continuità didattica non esiste più. Abbiamo scritto al Provveditore agli studi senza ricevere risposta alcuna.
Ci siamo rivolti ad un legale ed abbiamo presentato un ricorso urgente (ex art. 700) presso il tribunale ordinario di Cagliari, in data 24/01/2001.
In data 09/02/2001 si è tenuta l’udienza dove in sostanza è stato affermato il diritto del lavoratore.
Il 15/03/2001 è stata emessa la sentenza rigettando la nostra richiesta perché in pratica l’unico diritto di nostro figlio era d’avere l’insegnante di sostegno e non una determinata insegnante di sostegno, senza tener conto né della continuità didattica, né del fatto che il cambio dell’insegnante è avvenuto ormai a metà dell’anno scolastico quando esiste una normativa che vieta gli spostamenti del personale dopo il ventesimo giorno dall’inizio dell’anno scolastico, normativa che nessuno rispetta.
Ci siamo già rivolti agli organi di stampa sia locali sia nazionali, ma per adesso non abbiamo avuto risposta (forse l’argomento non è di grande interesse pubblico riguarda solo le persone che convivono con l’handicap).
Ci chiediamo chi è che tutela i diritti degli handicappati?
Ricardo Frau e Raffaela Cantone