a cura di Rolando Alberto Borzetti


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FAQ 13
Domande e Risposte su Handicap e Scuola

 

Sono un'insegnante di sostegno in una scuola superiore dove non esiste gruppo H e dove nessuno sembra conoscere i diritti degli alunni con handicap. Vorrei sapere come posso sapere quali e quanti sono i fondi della mia scuola disponibili per comperare materiale vario..per allestire un laboratorio...ecc...grazie Ciao, ti incollo una serie di norme per i gruppi di lavoro all'interno della scuola. Le norme elncate sono del sito che cura l'amica Giuliana Ceccarelli del provveditorato di Pesaro. Ma le trovi anche nella nostra rubrica:

Riferimenti normativi:
Legge 5 febbraio 1992, n. 104 – Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (art. 15, comma 1 e 3)
C.M. 26 giugno 1992, n. 216: Legge quadro 104/92, art. 15 – Gruppi di lavoro interistituzionali provinciali - Criteri di costituzione e finanziamento per l’esercizio finanziario 1992
D.M. 26 giugno 1992, n. 216: Legge quadro 104/92, art. 15 – Gruppi di lavoro interistituzionali provinciali - Criteri di costituzione e finanziamento per l’esercizio finanziario 1992
D.M. 31 luglio 1992 - Legge quadro 104/92, art. 15 – Gruppi di lavoro Interistituzionali Provinciali - criteri di costituzione. Modifica
C.M.- 11 aprile 1994, n. 123 - Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale - G.L.I.P. - ex art. 15 della legge 104/92
D.M. 11 aprile 1994, n. 122 - Gruppo di lavoro Interistituzionale Provinciale - GLIP - ex art. 15 della legge 104/92
D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297 - Approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (Art. 317, comma 1)
GLIP - Normativa: compiti e funzioni
Legge 5 febbraio 1992, n. 104 Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (art. 15, comma 1 e 3)
1) Presso ogni Ufficio Scolastico Provinciale è istituito un Gruppo di lavoro composto da:
1 ispettore tecnico, nominato dal Provveditore agli Studi
1 esperto della scuola utilizzato ai sensi dell’art. 14, decimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive modificazioni
2 esperti designati dagli EE.LL.
3 esperti designati dalle associazioni delle persone handicappate maggiormente rappresentative a livello provinciale nominati dal Provveditore agli Studi sulla base dei criteri indicati dal Ministro della Pubblica Istruzione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il Gruppo di lavoro dura in carica tre anni.
2)………………(omissis)…
3) I Gruppi di Lavoro di cui al comma 1 hanno compiti di consulenza e proposta al Provveditore agli Studi, di consulenza alle singole scuole, di collaborazione con gli enti locali e le unità sanitarie locali per la conclusione e la verifica dell’esecuzione degli accordi di programma di cui agli artt. 13, 39 e 40, per l’impostazione e l’attuazione dei Piani Educativi Individualizzati, nonché per qualsiasi altra attività inerente all’integrazione degli alunni in difficoltà di apprendimento.
I Gruppi di lavoro predispongono annualmente una relazione da inviare al Ministro della Pubblica Istruzione ed al Presidente della Giunta Regionale.
Il Presidente della Giunta Regionale può avvalersi della relazione ai fini della verifica dello stato di attuazione degli accordi di programma di cui agli art. 13, 39 e 40.
C.M. 26 giugno 1992, n. 216: Legge quadro 104/92, art. 15 – Gruppi di lavoro interistituzionali provinciali – Criteri di costituzione e finanziamento per l’esercizio finanziario 1992.
……..I delicati e importanti compiti assegnati ai predetti gruppi di lavoro interistituzionali provinciali dell’art. 15 comma 3, legge 104 – richiamati dall’art. 3 del D.M. allegato – comportano l’esigenza che i Provveditori agli Studi continuino ad avvalersi delle preesistenti strutture di servizio e di consulenza che assicurino il necessario sostegno organizzativo sia all’attività del gruppo provinciale (V. GLH provinciali) che all’espletamento della complessa attività di competenza dei Provveditori agli Studi in materia di integrazione scolastica.  Si ravvisa pertanto l’esigenza di non disperdere, ma anzi rafforzare, l’attività e la collaborazione sinora fornite attraverso tali strutture dai componenti delle stesse.
Avendo il gruppo di lavoro un carattere interistituzionale si reputa opportuno che gli stessi programmino per tempo la loro attività attraverso una precisa definizione di tempi e modalità di lavoro.
D.M. 26 giugno 1992, n. 216: Legge quadro 104/92, art. 15 – Gruppi di lavoro interistituzionali provinciali – Criteri di costituzione e finanziamento per l’esercizio finanziario 1992.
Art. 1 –
1 - I componenti dei gruppi provinciali di lavoro interistituzionali per l’integrazione scolastica degli alunni handicappati debbono essere esperti in campo pedagogico-didattico, o in quello giuridico ed amministrativo-organizzativo relativamente al funzionamento dei servizi territoriali scolastici, extra scolastici e socio-sanitari, con particolare riferimento alle problematiche dell’integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap.
2 – Entro 60 giorni dalla data di emanazione del presente decreto, il Provveditore agli Studi richiede al Sindaco del Comune capoluogo della provincia di designare un esperto tenendo conto delle indicazioni di cui al successivo art. 2 (comma modificato dal D.M. 31 luglio 1992).
3 – Entro lo stesso termine di cui al comma precedente il Provveditore agli Studi richiede all’Assessore alla Sanità della regione, nella sua qualità di coordinatore della Sanità, la designazione di due esperti delle UU.SS.LL., di cui uno in campo amministrativo e una in campo sanitario, tenendo conto delle indicazioni di cui al successivo art. 2.
4 – Entro lo stesso termine di cui al precedente comma il Provveditore agli Studi richiede alle Associazioni di persone handicappate e di loro familiari, aventi ambito provinciale, ove riunite già in consulta, di designare tre esperti, tenendo conto delle indicazioni di cui al successivo art. 2; ove non esista una consulta o un coordinamento provinciale o del comune capoluogo di provincia, il Provveditore agli Studi invita, con avviso a mezzo stampa ed altri mezzi di comunicazione, le associazioni di cui sopra a comunicare entro 15 giorni dalla pubblicazione dell’invito, il numero dei propri soci, designando contestualmente il nominativo di un esperto, tenendo cinto delle indicazioni di cui al successivo art. 2.  Il Provveditore nomina i tre esperti designati dalle associazioni più rappresentative a livello provinciale sulla base del numero dei soci iscritti.
5 – Entro lo stesso termine di cui al comma due il Provveditore agli Studi procede alla nomina dell’ispettore tecnico a cui può delegare il coordinamento del gruppo di lavoro provinciale.
6 – Per la nomina del personale esperto della scuola si procede secondo le seguenti modalità:
individuazione tra il personale direttivo e docente da parte del Provveditore agli Studi, tenute presenti le indicazioni di cui al successivo art. 2;
sulla base di tale individuazione il Provveditore agli Studi formulata la proposta di utilizzazione annuale ai sensi dell’art. 14, comma 10, della legge 20/05/82, n. 270;
acquisito il decreto annuale di utilizzazione emanata dal Ministro della Pubblica Istruzione, il Provveditore agli Studi provvede alla nomina dello stesso gruppo provinciale.
7 - …………omissis………
Art. 2 –
1 – Considerati i compiti attribuiti dagli artt. 10 e 15 della legge n. 104/92 al gruppo di lavoro provinciale, i relativi componenti sono nominati e designati sulla base di provate conoscenze ed esperienze maturate nell’ambito dell’integrazione scolastica e sociale degli alunni in situazione di handicap.
2 – Ai fini di cui al precedente comma 1 si tiene conto, avendo particolare riguardo all’integrazione scolastica di alunni in situazione di handicap, di:
pubblicazioni su problemi pedagogici, didattici, giuridico-amministrativi, organizzativi;
titoli di specializzazione;
esperienze pluriennali maturate in ambito scolastico ed extrascolastico.
Art. 3 –
I gruppi di lavoro provinciali svolgono i seguenti compiti, avendo particolare riguardo alla integrazione scolastica di alunni in situazione di handicap:
a) consulenza e proposta al Provveditore agli Studi;
b) consulenza alle scuole;
c) collaborazione con gli enti locali per la conclusione e la verifica degli accordi di programma di cui agli artt. 13, 39 e 40 della legge 104/92, per l’impostazione e l’attivazione dei piani educativi individualizzati e per qualsiasi altra attività inerente all’integrazione degli alunni in situazione di handicap, nonché per la realizzazione delle strutture e delle attività di cui alla lettera l) ed m) dell’art. 8, comma 1, legge n. 104/92;
d) predisposizione di una relazione annuale da inviare al Ministro della Pubblica Istruzione e al Presidente della Giunta Regionale.
Art 4 –
Il gruppo di lavoro ha durata triennale. Alle eventuali surroghe o sostituzioni si provvederà secondo i criteri di cui al presente decreto e con analoga procedura, in concomitanza con i termini previsti dalla vigente normativa che disciplina le utilizzazioni ex art. 14, comma 10, della legge 270/82.
Art. 5 – …………omissis………………
D.M. 31 luglio 1992 – Legge quadro 104/92, art. 15 – Gruppi di lavoro Interistituzionali Provinciali – Criteri di costituzione. Modifica.
…….L’art. 1, comma 2 del D.M. in data 26/06/92 risulta così modificato:
Entro 60 giorni dalla data di emanazione del presente decreto il Provveditore agli Studi richiede al Sindaco del Comune capoluogo della Provincia e al Presidente dell’Amministrazione Provinciale di designare rispettivamente un esperto tenendo conto delle indicazioni di cui al successivo art. 2.
C.M. 11 aprile 1994, n. 123 – Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale – G.L.I.P. – ex art. 15 della legge 104/92
Com'è noto, con i DD.MM. del 26 giugno 1992 e del 31 luglio 1992 questo Ministero - secondo il dettato contenuto nella legge 5 febbraio 1992 n. 104 - ha indicato i criteri per la costituzione dei Gruppi di Lavoro Interistituzionali Provinciali (G.L.I.P.) previsti dall'art. 15, comma 1, della legge 5.2.1992, n. 104. La verifica effettuata sulla prima applicazione della norma sopra citata nonchè le innovazioni introdotte con il decreto legislativo n. 35/1993 (che hanno modificato in modo sostanziale le modalità di selezione del personale direttivo e docente utilizzato in specifiche attività presso gli Uffici Scolastici Provinciali) rendono necessaria una parziale revisione ed una messa a punto delle indicazioni come sopra fornite e ciò al fine di assicurare una maggiore funzionalità e flessibilità all'azione dei G.L.I.P. in funzione dell'integrazione degli alunni in situazione di handicap.
Con l'allegato decreto, pertanto, si formulano direttive intese a configurare metodi di lavoro e procedure per obbiettivi che possano con organicità configurare un flusso continuo di apporto al sistema scolastico. Si aggiunga che ai fini predetti si è tenuto conto anche dei contributi emersi nell'ambito dell'Osservatorio Interistituzionale sull'handicap costituito con D.M. del 16.5.1990 presso l'Ufficio Studi, Bilancio e Programmazione di questo Ministero, nonché dell'esperienza maturata nel corso di oltre un anno di attività dei G.L.I.P. in parola già insediatisi ed approfonditi in un recente incontro di aggiornamento svoltosi con i docenti utilizzati presso gli Uffici Scolastici Provinciali.Va preliminarmente evidenziata l'introduzione, nel nuovo decreto, di un preciso richiamo alla permanenza nella struttura costitutiva, del quadro di riferimento operativo e delle competenze dei "Gruppi di lavoro provinciali" di cui alle Circolari ministeriali n. 277 dell'8.8.1975e n. 216 del 3.8.1977, meglio noti con la denominazione di "Gruppi H".  Tali Gruppi, a differenza dei G.L.I.P., non hanno un carattere interistituzionale-rappresentativo, ma una connotazione tecnico-professionale istituzionale.  Essi, infatti, sono costituiti da operatori che operano nell'ambito del sistema educativo, con competenze professionali afferenti alle scienze dell'educazione nella accezione più ampia.  Ai "Gruppi H" rimangono, pertanto, le competenze di carattere istituzionale, tra le quali - in primo luogo - l'esame dei documenti diagnostici e dei materiali di programmazione educativa e didattica riferiti ai singoli alunni in situazione di handicap: esame al quale le SS.LL. si riferiscono, tra l'altro, per la determinazione delle risorse di sostegno ordinarie o in deroga.  Rispetto ai precedenti decreti ministeriali, quello che viene adesso trasmesso deve essere tenuto in particolare considerazione per le seguenti indicazioni.
a) Componenti
- Ribadisce le procedure di individuazione dei componenti dei G.L.I.P. da parte dei Provveditori agli Studi, prevedendo peraltro l'automatica sostituzione di quei membri che, a causa di ripetute assenze alle riunioni, possono seriamente pregiudicare l'operatività dei Gruppi;
- meglio esplicita la distinzione dell'autonomia tra gli stessi Provveditori agli Studi e i Gruppi di lavoro interistituzionali. Questi ultimi, essendo organi di consulenza e di proposta rispetto ai Provveditori, debbono potere esercitare nella necessaria autonomia la loro attività di studio e di elaborazione;
- l'Ispettore tecnico assume la presidenza del G.L.I.P. sulla base della sola designazione da parte del Provveditore, senza alcuna ulteriore procedura di delega;
- viene prevista la costituzione di una segreteria del G.L.I.P., automaticamente affidata all'esperto direttivo o docente utilizzato presso il Provveditorato nominato quale componente del Gruppo stesso: ciò al fine di assicurare condizioni di regolarità e di continuità, anche attraverso la tenuta degli atti documentali che debbono potere testimoniare dell'efficacia dell'azione del Gruppo.
b) Attività e compiti
- Si è inteso esplicitare maggiormente più il disegno complessivo della legge-quadro n. 104/1992, evidenziando di contenuti qualificativi per la loro interattività ed operatività interistituzionali delle competenze del G.L.I.P.
La dimensione interistituzionale, infatti, caratterizza i Gruppi di lavoro previsti dalla legge-quadro e ne motiva non soltanto la composizione ma la stessa ragione d'essere.
- Deve essere posta a disposizione dei Coordinatori dei G.L.I.P. ogni possibile risorsa affinché non venga mai meno l'apporto delle Associazioni dei genitori, degli Enti locali e delle UU.SS.LL.
- Particolare impegno dovrà necessariamente essere profuso dai Gruppi interistituzionali per la produzione di materiali finalizzati alla stipula, alla realizzazione, al monitoraggio ed alla verifica degli accordi di programma, i quali costituiscono un elemento di costante attenzione nell'ambito della stessa legge-quadro. A tale proposito, infatti, pur nel rispetto delle specifiche titolarità alle quali rimandano i vari aspetti della progettazione, dell'esecuzione e del controllo degli esiti degli accordi di programma, il ruolo e la dimensione interistituzionale dei G.L.I.P. appaiono essenziali.
- L'attenzione alla dimensione interistituzionale non dovrà naturalmente tradursi in alcun caso nell'assunzione diretta e/o nella gestione di competenze che appartengono e specifici soggetti amministrativi e tecnici delle diverse amministrazioni coinvolte, ivi inclusa quella scolastica.
- In particolare, i Gruppi potranno realizzare rilevazioni di dati, comparazione fra contesti territoriali differenti, attività di ricerca ed analisi di situazioni significative a livello interistituzionale, elaborando corrispondenti proposte nonchè specifiche ipotesi di intervento su singole questioni di particolare emergenza, segnalati dalle SS.LL. ovvero venuti a conoscenza del Gruppo attraverso gli apporti dei suoi membri.
Le SS.LL. avranno cura di sollecitare ove non sia stato già provveduto, la costituzione dei Gruppi di lavoro e di studio di Circolo o di Istituto, prevista dallo stesso art. 15 della legge-quadro.
A tale proposito, vorranno richiamare l'attenzione dei Capi d'Istituto sulla opportunità di salvaguardare - integrandole nelle nuove strutture prefigurate dalla norma legislativa - quelle forme organizzative che abbiano dato prova di funzionalità e di efficacia, evitando di arrestare gli eventuali processi positivi di crescita della cultura dell'integrazione nelle singole istituzioni scolastiche.
D.M. 11 Aprile 1994, n. 122 – Gruppo di lavoro Interistituzionale Provinciale – GLIP – ex art. 15 della legge 104/92.
……………………….omissis……………………
Art 1 –
I D.M. del 26/06/92 e del 31/07/92, richiamati in premessa, sono integrati e modificati secondo il testo unificato di cui agli artt. seguenti.
Art. 2 - Componenti
I componenti i gruppi di lavoro Interistituzionali provinciali per la pianificazione degli interventi di livello interistituzionale per l’integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap debbono essere esperti in campo pedagogico-didattico ed in quello giuridico ed amministrativo-organizzativo relativamente al funzionamento dei servizi territoriali scolastici, extrascolastici e socio-sanitari, con particolare riferimento alle problematiche dell’integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap.  La componente di estrazione e il numero dei membri debbono rispondere tassativamente a quanto previsto dall’art. 15, comma 1 della legge n. 104/92, citata in premessa.
In ragione degli specifici compiti che – ai sensi degli artt. 10 e 15 della legge n. 104/92 – sono attribuiti al Gruppo di lavoro Interistituzionale Provinciale, i relativi componenti debbono essere individuati tra coloro che siano in possesso di provate competenze ed esperienze riferite all’integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap.
Ai fini di cui al comma precedente, le specifiche competenze ed esperienze nel campo dell’integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap sono valutate sulla base di:
a) pubblicazione su problemi psico-pedagogici, metodologico-didattici, giuridico-amministrativi ed organizzativi;
b) titoli di specializzazione;
c) attività pluriennali svolte in ambito scolastico, extrascolastico ed universitario.
Art. 3 – Procedure di nomina
… omissis …
Art. 4 – Compiti del Gruppo
1. Il Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale svolge i compiti di cui all’art. 15 della legge 104/92.
2. In particolare il Gruppo attende a:
a) attività di ricerca e di studio per la redazione di proposte finalizzate alla stipula, alla realizzazione, al monitoraggio ed alla verifica degli accordi di programma, di cui agli artt. 13, 39 e 40 della legge 104/92;
b) attività di ricerca e di studio per la redazione di proposte finalizzate all’ottimizzazione dei rapporti interistituzionali ed all’efficacia dell’integrazione scolastica;
c) elaborazione di specifiche proposte e di ipotesi di progetti di iniziative finalizzate all’efficacia dell’integrazione scolastica, da presentare al Provveditore agli studi;
d) attività di consulenza e supporto nei confronti delle istituzione scolastiche, relativamente a ciò che concerne i rapporti di queste con i servizi pubblici territoriali(UU.SS.LL., EE.-LL.) e le Associazioni delle famiglie degli alunni in situazione di handicap, nonché a ciò che riguarda ogni altra iniziativa extra e parascolastica utile all’integrazione scolastica dei predetti alunni;
e) collaborazione con gli EE.LL. e le UU.SS.LL. ed in particolare con i rispettivi servizi per l’impostazione e l’attivazione di interventi di supporto alla definizione ed alla realizzazione dei piani educativi individualizzati di cui all’art. 12, comma 5, della legge 104/92, nonché la realizzazione delle strutture e delle attività di cui all’art. 8, comma 1, lettere l) e m), della stessa legge;
f) predisposizione della relazione annuale da inviare, entro il 15 dicembre di ciascun anno – per il tramite del Provveditore agli Studi, al Ministero della Pubblica Istruzione e al Presidente della Giunta Regionale, notificata anche al Presidente della Provincia, ai Sindaci della provincia, ai Presidenti delle UU.SS.LL. ed alle Associazioni delle famiglie degli alunni in situazione di handicap operanti nel territorio.
Art. 5 – Funzionamento
1. I componenti del GLIP rimangono in carica per un triennio. La prima convocazione del Gruppo è disposta dal Provveditore agli Studi.  Nulla è dovuto ai membri del Gruppo di Lavoro per la partecipazione alle sedute, salvo il trattamento di missione, ove previsto e documentato.
2. I membri che si assentino, senza motivo, per 3 sedute consecutive, decadono automaticamente e vengono sostituiti.  Per le eventuali surroghe o sostituzione dei membri cessati per qualsiasi motivo, il Provveditore agli Studi, tenuto conto della componente da integrare, attiva le procedure indicate al precedente art. 3.  A tale riguardo, il riscontro previsto nel predetto art. 3, comma 4, viene effettuato comunque con cadenza triennale rispetto alla prima costituzione del GLIP.  Nell’ambito del triennio, gli esperti rappresentanti delle Associazioni sono sostituiti da esperti designati dalla stessa Consulta, ove esiste, o dalla stessa Associazione di appartenenza del membro cessante.
3. Il GLIP è coordinato dall’Ispettore tecnico designato per il triennio dal Provveditore agli Studi.  Il coordinatore convoca e presiede le riunioni del Gruppo di Lavoro, cura il perseguimento dei compiti istituzionali e provvede a promuovere ed adottare tutte le iniziative utili alla realizzazione del piano di attività del gruppo, assicurando l’informazione ed il coinvolgimento di tutti i compiti.
4. Il coordinatore del GLIP è coadiuvato dal personale direttivo e docente utilizzato presso il Provveditorato agli Studi per le attività connesse con l’integrazione degli alunni in situazione di handicap.  L’esperto individuato dal Provveditore agli studi, ai sensi del precedente art. 3, comma 5, cura anche la Segreteria del gruppo e provvede alla compilazione ed alla tenuta dei verbali delle relative sedute e di tutti gli atti.
5. Il GLIP è convocato dal coordinatore almeno una volta ogni due mesi.  Esso è altresì convocato su richiesta motivata di almeno quattro componenti e ogni qualvolta sia richiesta dal Provveditore agli Studi.
6. Ove la seduta non sia richiesta dal Provveditore, l’avviso di convocazione, contenente l’o.d.g. e gli altri elementi essenziali, è comunicato al Provveditore agli Studi almeno 10 giorni prima della data prevista per la riunione.  Il provveditore vi appone il proprio visto entro i successivi cinque giorni e ne dispone la spedizione tramite l’apposito servizio dell’Ufficio Scolastico provinciale.
7. Entro il mese di dicembre di ciascun anno, e comunque entro 60 giorni dal suo insediamento, il GLIP approva un piano delle attività riferito ai successivi 12 mesi. Detto piano deve dar conto dei problemi individuati, delle finalità che si intende perseguire, dei coinvolgimenti interistituzionali previsti, dei tempi e delle fasi attuative e delle modalità di accertamento dei risultati. Il piano annuale deve, inoltre, prevedere i necessari raccordi con quanto contemplato negli accordi di programma regionale e provinciale.  Il piano è presentato al Provveditore agli Studi.
Art. 6 – Risorse
… omissis …
D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297 (Art. 317, comma 1)
1. Presso ogni ufficio scolastico provinciale è istituito un gruppo di lavoro composto da: un ispettore tecnico nominato dal provveditore agli studi, un esperto della scuola utilizzato ai sensi dell'articolo 455, due esperti designati dagli enti locali, due esperti delle unità sanitarie locali, tre esperti designati dalle associazioni delle persone handicappate maggiormente rappresentative a livello provinciale nominati dal provveditore agli studi sulla base dei criteri indicati dal Ministro della pubblica istruzione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 5 febbraio 1992 n. 104. Il gruppo di lavoro dura in carica tre anni.
2. ... omissis …
3. I gruppi di lavoro di cui al comma 1 hanno compiti di consulenza e proposta al provveditore agli studi, di consulenza alle singole scuole, di collaborazione con gli enti locali e le unità sanitarie locali per la conclusione e la verifica dell'esecuzione degli accordi di programma di cui all'articolo 315 e agli articoli 39 e 40 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, per l'impostazione e attuazione dei piani educativi individualizzati, nonché per qualsiasi altra attività inerente all'integrazione degli alunni in difficoltà di apprendimento.
4. I gruppi di lavoro predispongono annualmente una relazione da inviare al Ministro della pubblica istruzione ed al presidente della giunta regionale. Il presidente della giunta regionale può avvalersi della relazione ai fini della verifica dello stato di attuazione degli accordi di programma di cui alle disposizioni richiamate nel comma 3.
FINANZIAMENTI:
LC 139/01 (Finanziamenti Integrazione Handicap)
ALTRI FINANZIAMENTI PUOI OTTENERLI DALLA PROVINCIA

Sono una docente di Scuola Media Superiore e ho bisogno della vostra consulenza in merito a quanto segue:
vorrei sapere se i permessi (3 giorni), ai sensi dell'art.33 comma 3 L.104/92 fruiti dai genitori per il figlio minore in situazione di gravità, possono essere frazionati in permessi orari così come sembrerebbe dalla circ.IMPDAP 10/07/2000 n° 34. 
Se sì, vorrei avere anche il riferimento normativo per il calcolo delle ore di permesso fruibili un un mese

Visita: https://www.edscuola.it/archivio/handicap/agevolazioni_lavoro.html

Sono un insegnante di sostegno e vorrei richiedere ufficialmente al dirigente scolastico ed eventualmente al consiglio di istituto di deliberare la costruzione di uno scivolo per sedie a rotelle per l'accesso ai disabili nella zona delle sedie nell'auditorium della nostra scuola. Vorrei sapere le normative relative e se queste sono obbligatorie per la fruizione dell'auditorium.

Vedi artt. 23 e 24 della Legge 104/92 https://www.edscuola.it/archivio/norme/l104_92.html e https://www.edscuola.it/archivio/handicap/barriere.html

Sono un'insegnante precaria e, con l'uscita delle nuove graduatorie, mi è stato richiesto il certificato di idoneità al lavoro, ex "certificato di sana e robusta costituzione". Essendo invalida al 35% e secondo la legge 104, che afferma la non obbligatorietà per i portatori di handicap di presentare detto certiifcato, sono esentata o no dal presentarlo?

Sono abrogate le norme che richiedono il requisito di sana e robusta costituzione fisica nei bandi di concorso per il pubblico impiego.
Vedi art. 22 della Legge 104/92
https://www.edscuola.it/archivio/norme/l104_92.html

Vorrei cortesemente sapere se, per rilasciare l 'attestato di frequenza ad un alunno handicappato grave,bisogna necessariamente ammetterlo a sostenere gli esami di licenza media.

Vedi art. 15 dell'O.M. 90/01 (http://www.edscuola.com/archivio/norme/om090_01.html)
Il Ministero della P.I. con circolare n.125 del 20 luglio 2001 ha reso ufficiali i modelli degli attestati dei crediti formativi da rilasciare agli alunni con handicap che non conseguono un titolo di studio avente valore legale, poiché svolgono programmi differenziati e diversificati rispetto a quelli dei compagni delle scuole superiori. La circolare è importante perché pone termine alle incertezze di molte scuole nel formulare i contenuti di tali attestati che spesso si riducevano ad un semplice certificato di frequenza. La circolare invece, (ed i modelli allegati ne sono la riprova) impone a tutte le scuole pubbliche e private paritarie l’obbligo di rilasciare agli alunni con handicap un attestato ben preciso nei contenuti, da valere anche per gli uffici regionali per la formazione professionale, per gli uffici provinciali di collocamento al lavoro ed in regola con le direttive europee sulla trasparenza delle certificazioni, con particolare riguardo ai crediti formativi maturati durante gli studi e che debbono quindi essere ufficialmente riconosciuti da chiunque.
Gli elementi informativi che debbono essere contenuti nei modelli di attestati riguardano: 
- le ore relative a indirizzo e durata del corso di studi, 
- votazione complessiva ottenuta, 
- materie di insegnamento ricompresse nel curricolo degli studi con l’indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna, 
- competenze, 
- conoscenze e capacità anche professionali acquisite, 
- crediti formativi documentati in sede di esame.
Gli attestati debbono essere compilati anche per gli alunni disabili definiti “gravi” perché possono fornire informazioni anche per la scelta e l’inserimento in una situazione protetta.

Sono un' insegnante di sostegno e vorrei avere delucidazioni sulla possibilità di "bocciare" alunni in situazioni di handicap.
La situazione che mi riguarda è questa: seguo un bambino, in quinta elementare, affetto da "IDROCEFALIA E KINESIPATIA ENCEFALICA con interessamento di prevalenza agli arti inferiori".
Pur avendo 11anni, il bambino ha uno sviluppo fisico,maturativo, affettivo e cognitivo di un bambino di 7anni; nonostante le sue gravi difficoltà, l'alunno ha fatto registrare, rispetto allo scorso anno scolastico, un miglioramento sia nelle modalità di relazione con gli altri che negli apprendimenti scolastici (a livello di un inizio prima elementare).
Noi insegnanti, insieme con i genitori, pensiamo che un ulteriore anno di permanenza alle scuole elementari possa giovare all'alunno che in questo modo avrà più tempo per crescere, maturare e consolidare gli apprendimenti di base prima di passare alla scuola media dove troverà un ambiente "diverso" rispetto a quello in cui comincia ora ad avere più sicurezza.
LA DOMANDA è questa: è possibile "bocciare" un alunno in situazione di handicap e che frequenta la quinta elementare?
Se si, su quali basi e con quali motivazioni?
Qual è la procedura in questi casi particolari?
Esiste un riferimento normativo al riguardo?

Si, se il fatto non creerà problemi per la socializzazione. Mi riferisco ai nuovi compagni di classe del prossimo anno.
Per quanto riguarda la procedura, leggi la O.M. 90, art.14 https://www.edscuola.it/archivio/norme/om090_01.html
Prove d'esame
O.M. 80/95 Titolo I art. 3 c. 3 (confermato ed integrato dalla O.M. 330/97 e dalla O.M. 65/98 e dall'art. 1 della O.M. 128/99): "La valutazione degli alunni riconosciuti in situazione di handicap viene operata, sulla base del piano educativo individualizzato, mediante prove di esame, anche differenziate, corrispondenti agli insegnamenti impartiti ed idonee a valutare il processo formativo dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità ed ai livelli di apprendimento e di autonomia iniziali".
Ripetenze
All'alunno in situazione di handicap è consentito "il completamento della scuola dell'obbligo anche sino al compimento del diciottesimo anno di età e può essere consentita una terza ripetenza in singole classi" L. 104/92 art.14 c. 1 lettera c, come chiarito dalla O.M. 330/97 confermata ed integrata con l'O.M. 65/98 che trovi nella rubrica di edscuola.

Salve vorrei sapere se è possibile chiedere ed ottenere (dietro la presentazione di certificati medici) la permanenza alla scuola materna (questo sarebbe il secondo anno di permanenza) per un bambino disabile grave di 7 anni.

Ci deve essere (è opportuno) il consenso dei genitori, delle insegnnti e del neuropsichiatra che segue il bambino

abbiamo un'alunna con handicap grave (scuola media - 18 anni), per l'attestato di frequenza dobbiamo ammetterla agli esami o non ammetterla?

Segui le indicazioni dell'Art.15 dell'O.M. 90 http://www.edscuola.com/archivio/norme/om090_01.html

Lo scrivente fa richiesta di un vostro parere a nome dell'Associazione Culturale "Slow Tour" di Perugia.
L'Associazione Slow Tour, costituita questo anno, nasce con l'obiettivo di far riscoprire agli associati l'ambiente che li circonda ma soprattutto consiste nel promuovere un nuovo modo di viaggiare incentrato sulla "piena e lenta fruizione conoscitiva del territorio nel rispetto dell’ecosistema locale". 
L'Associazione, in questi ambiti, ha l'obiettivo di promuovere anche un "sistema" diverso di fare vacanza.
In queste ottiche abbiamo iniziato a creare un settore che si occupa di bambini e ragazzi (dagli zero ai 14 anni) e che vuol promuovere delle vacanze diverse, in cui i bambini ed i propri familiari fanno esperienze per loro nuove, legate alla riscoperta della natura e di valori oramai accantonati.
Avremmo piacere di avere da Voi delle dritte per realizzare un progetto basato su questa idea di massima.
Un'altro settore in via di creazione si occupa invece di disabili. Anche qui sarebbero graditi dei consigli su come impostare e strutturare le attività più consone a questo gruppo.
Nella speranza di una vostra collaborazione progiamo cordiali saluti.
Per maggiori delucidazioni sulla nostra attività non esitate a contattarci.
Associazione Slow Tour
Via Pontevecchio, 64
06087 Ponte San Giovanni (PG)
Referente : Dott. Andrea Meucci

Su suggerimento di Salvatore Nocera, potete rivolgervi alla FIVol (tel. 06/474811 ) e chiedere della dr.ssa Francesca Busnelli, che è esperta sull'impostazione di progetti.
Quanto al progetto per disabili, può collaborare lo stesso Nocera con la Busnelli,purchè spieghiate quello che volete fare.
Per i piani finanziari per le organizzazioni No Profit, potete chiedere alla stessa Busnelli di mettervi in contatto con la Dott.ssa PAOLA TAVAZZA

Mi rivolgo alla vostra consulenza per avere un vostro consiglio su una situazione che si sta verificando nel circolo in cui insegno. In particolare:
- un bambino di quarta con una certificazione di handicap di tipo relazionale e di ritardo di apprendimento quest'anno probabilmente verrà bocciato. Poichè la classe che dovrebbe frequentare il prossimo anno ha una situazione tale per cui non potrebbe esservi inserito (25 alunni con 2 alunne con handicap), si sta ventilando l'ipotesi di iscriverlo regolarmente nel registro di questa classe ma di fargli frequentare realmente e stabilmente la classe terza, al di là di progetti a classi aperte o quant'altro (oggettivamente impossibili per problemi di spazi e struttura organizzativa). Vi chiedo se dal punto di vista legislativo ciò è possibile;

Ripetere la classe quarta, poi con un progetto: classi aperte, farete frequentare la terza:
Art. 14 ( legge 104/92) - Modalità di attuazione dell'integrazione [... Omissis]
b) all'organizzazione dell'attività educativa e didattica secondo il criterio della flessibilità nell'articolazione delle sezioni e delle classi, anche aperte, in relazione alla programmazione scolastica individualizzata;
c) a garantire la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola, prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo superiore ed il massimo sviluppo dell'esperienza scolastica della persona handicappata in tutti gli ordini e gradi di scuola, consentendo il completamento della scuola dell'obbligo anche sino al compimento del diciottesimo anno di età nell'interesse dell'alunno, con deliberazione del collegio dei docenti, sentiti gli specialisti di cui all'art. 4, secondo comma, lettera l), del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, su proposta del consiglio di classe o di interclasse, può essere consentita una terza ripetenza in singole classi.

In caso affermativo, a chi spetterebbe poi l'eventuale valutazione e quale potrebbe essere lo sviluppo futuro; quali strumenti noi insegnanti di terza avremmo per opporci a questa decisione presa da un consiglio di interclasse di cui non facciamo parte

Nessuno.

Sono una docente neoassunta in ruolo nella scuola elementare con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2000 con sede di titolarità in provincia di
Roma.
Ho ottenuto per il presente a.s. l' assegnazione provvisoria nella mia provincia di residenza (Rieti) con la L. 104/92, art. 33 per l'assistenza di mia madre.
Tuttavia, pur essendo lei titolare di invalidità al 100%, non posso beneficiare del comma 3 sui permessi mensili, poiché sul certificato della ASL non compare la menzione di "stato di gravità".
Ora, dal momento che in famiglia c'è anche mio padre invalido (80%), ed io sono l'unica in grado di prestare assistenza in quanto non ho fratelli o
parenti vicini che possano espletare comunque un ruolo di supporto, esiste la possibilità di usufruire di permessi orari visto che entrambi i genitori sono non lavoratori?

Vedi Agevolazioni sul posto di lavoro per i genitori, i familiari e i disabili lavoratori (http://www.edscuola.com/archivio/handicap/agevolazioni_lavoro.html)

Qualche settimana fa le ho inviato una e-mail nella quale le ho esposto il problema di una bambina con handicap grave certificato dall'ASL, la quale non dispone di sufficienti ore di sostegno durante l'orario scolastico.
Al riguardo, ho avuto vari colloqui con il Dirigente scolastico, durante i quali lo stesso mi ha ripetuto di aver fatto tutto ciò che rientra nelle sue possibilità per garantire alla bambina un percorso educativo adeguato. 
In particolare, ha sostenuto che lo scarso numero di ore è dovuto ai tagli di organico attuati dal Provveditorato e all'organizzazione dello stesso in ambito provinciale. In particolare, mi ha rilasciato copia di una circolare diretta ai Dirigenti scolastici delle scuole di Napoli e Provincia, avente ad oggetto la determinazione dell'organico dei docenti di sostegno per l'anno 2001-2002, nella quale si dice che "in generale il rapporto tra numero di docenti e numero di alunni portatori di handicap iscritti dovrebbe essere di 1:4 senza deroga e di 1:2 con deroga" (circ. n.127/01; prot. 7440).

E' giusto quanto affermato dal Dirigente

Volevo poi sapere se nel corso della riunione posso chiedere al Dirigente di prendere visione del bilancio della scuola, al fine di verificare la disponibilità di fondi: è questo un diritto del genitore? Il riferimento normativo è la legge sulla trasparenza degli atti pubblici?

Ci sono membri della Giunta esecutiva, che sono genitori. Il membro firmatario è anch'egli genitore.
A che ti serve vedere i fondi? C'è un motivo particolare?? 
Comunque il bilancio della scuola è pubblico ed è accessibile a tutti.
Il diritto a vedere tutelato e soddisfatto questo bisogno della trasparenza è stato sancito dalle Leggi dello Stato, una di queste Leggi e’ la legge 241/90 sulla trasparenza della Pubblica Amministrazione.
In particolare l’art.2 per quello che concerne la definizione di una pratica ed essere indicato e reso pubblico il termine di conclusione il quale, se non viene definito alcun termine, la norma stabilisce che deve essere conclusa entro 30 giorni.
Il cittadino deve ricevere una comunicazione scritta ( lettera, fax, telegramma) che lo avvisa dell’inizio della pratica che lo riguarda. La comunicazione è particolarmente importante quando la decisione della Amministrazione che conclude la pratica, può essere sfavorevole o comunque contro un interesse del cittadino.
Gli atti devono essere motivati, cioè devono essere spiegati i fatti e le ragioni per cui l’Amministrazione prende “particolari” decisioni e occorre altresì rendere pubblici i criteri e le modalità seguiti per dare contributi, sovvenzioni, sussidi…etc., a persone ed enti pubblici e privati che ne hanno fatto richiesta.

Vorrei dei chiarimenti in merito alle disposizioni della Legge n.9/99 e delle successive O.M., che non conosco. E' giusto ritenere che l'elevamento dell'obbligo scolastico è fissato al 16° anno di età e che per i portatori di handicap è ,invece, previsto che possano frequentare fino al 18° anno? Vi è differenza tra il limite di età fissato per gli alunni normodotati e quelli in situazione di handicap ?

Vedi: http://www.edscuola.com/archivio/norme/om090_01.html e http://www.edscuola.com/archivio/handicap/nocera.html 
Nelle Faq trovi altre risposte alle tue domande

Sono il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (D.Lgs. 626/1994) di una scuola media.
L’Amministrazione comunale intende ridistribuire gli spazi nell’edificio , che ospita, tra l'altro, la nostra scuola. Nella ridistribuzione è previsto che il piano terra venga adibito ad uffici ed altro, mentre il piano primo ad aule. L’edificio è sprovvisto di scala di emergenza esterna ed ha un ascensore non in grado di contenere una carrozzina per disabili non deambulanti.
Si chiede di sapere se tale collocazione di aule al piano primo è compatibile con le norme ed esigenze di sicurezza nell’ambiente scolastico, con riferimento anche alle norme sui disabili.

"Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici o privati aperti al pubblico in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le difformità siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate, sono dichiarate inabitabili e inagibili. 
Il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilità o l'abitabilità ed il collaudatore, ciascuno per propria competenza, sono direttamente responsabili. 
Essi sono puniti con l'ammenda da £ 1.000.000, fino a 50.000.000 (vecchie lire per intenderci)e con la sospensione dai rispettivi albi professionali per un periodo compreso da uno a sei mesi" Art. 24 comma 7 della legge 104/92. 
Se quei signori hanno bisogno di altre spiegazioni, scrivi. Tieni inoltre presente che come responsabile, dovrai denunciare il fatto.
LA NORMA PRINCIPALMENTE VIOLATA E' L'ART. 23 comma 4 DELLA LEGGE 104 ?
Ma non è solo quello!
Il disabile o ha accesso ai piani superiori con mezzi meccanici secondo le norme, oppure deve rimanere al piano terra, ma in questo caso anche i laboratori devono essere collocati in questo piano, per non limitare il diritto allo studio dell'handicappato
NORME SULLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
https://www.edscuola.it/archivio/handicap/barriere.html 
Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 19 giugno 1968, n. 4809
"Norme per assicurare l'utilizzazione degli edifici sociali da parte dei minorati fisici"
Legge del. 30 marzo 1971, n.— 118
"Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili"
Art. 27: barriere architettoniche e trasporti pubblici
Circolare del Ministero degli Interni del 22 marzo 1972
"Locali per pubblici spettacoli e manifestazioni - attuazione disposizioni previste dall'articolo 27 della Legge 30 marzo 1971, n. 118, recante nuove norme in favore dei mutilati e degli invalidi civili"
Commissione delle Comunità Europee - 1974
"L'eliminazione degli ostacoli architettonici"
D.M. del 18 dicembre 1975 "Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nell'esecuzione di opere di edilizia scolastica"Gazzetta Ufficiale, Suppl. ord. n. 29 del 2 febbraio 1976
Circolare del Ministero della Marina Mercantile del 18 novembre 1977, n. 170
"Demanio Marittimo - Provvidenze a favore degli invalidi"
Decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1978, n. 384
"Regolamento di attuazione dell'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n.118, a favore dei mutilati ed invalidi civili in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici"
G.U. n. 204 del 22/7/1978
Circolare A.N.A.S. del 22 agosto 1979, n.—20057
"D.P.R. del 27 aprile 1978, n. 384 concernente il regolamento di attuazione dell'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118, a favore dei mutilati ed invalidi civili in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici"
D.M. delle Poste e Telecomunicazioni del 10 agosto 1979
"Istruzioni per la definizione delle caratteristiche delle cabine telefoniche stradali"
Legge del 28 febbraio 1985, n. 47
"Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie"
Suppl. ord. della G.U. n. 53 del 2 marzo 1985
Legge del 9 gennaio 1989, n. 13
"Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati"
Gazzetta Ufficiale Sede Generale n. 21 del 26/1/89
D.M. del 14 giugno 1989 - n. 236 (aggiornamento della legge del 9 gennaio 1989 - n. 13: "Disposizioni per favorire il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati) Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n.— 145 del 23/6/1989.
Allegato: Ministero dei Lavori Pubblici - Circolare del 22 giugno 1989 - n. 1669\U.L. - "Circolare esplicativa della Legge 9 gennaio 1989, n. 13"
COMUNI E PROVINCE: (Vedere anche le Leggi Regionali)
Disposizioni fondamentali e di carattere generale 
Legge dell' 8 giugno 1990 - n. 142, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 12 giugno 1990, n. 135
Legge del 15 gennaio 1991, n. 15 "Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti" Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 16 del 19/1/91
Legge del 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" Gazzetta Ufficiale n. 30 del 17 febbraio 1992
ISTRUZIONE: Disposizioni Generali
Legge dell' 11 gennaio 1996 - n. 23 Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 19 gennaio 1996 - n. 15
Decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 503
"Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici" G.U. n. 160 del 27 settembre 1996

Vorrei sapere dove posso trovare tutte le informazioni (leggi D.L. C.M.ecc..) per quanto riguarda la scuola dell'obbligo e più in particolare scuola elementare sulla riforma per l'anno scolastico 2002-2003, relativamente all'insegnati di sostegno, alle deroghe, al rapporto 1 insegnate di sostegno a 4 bambini portatori di handicap e a tutto ciò che riguarda tale argomento

Veda:
CM 16/02 (DI Organici 2002/2003)  
Sulla CM 16/02
a cura del C.I.S.H. 
23.02.02 - Organico di Sostegno: Consigli per i Genitori
di Salvatore Nocera

Sono un insegnante di sostegno della scuola elementare. Entro maggio mi specializzerò presso il Corso di Specializzazione istituito dalla Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università Cattolica di Brescia. Le scrivo perché vorrei capire come riuscire a bloccare i numerosi insegnanti di sostegno "specializzatisi" presso gli innumerevoli corsi privi dei requisiti indicati dalla normativa. Mi riferisco alla denuncia della FISH pubblicata sul vostro sito, oltre a quella della CGILscuola. E' possibile che nessuno possa fare niente? Per conto mio sto divulgando queste informazioni presso le scuole della mia provincia (Mantova), i sindacati e l'ex-provveditorato. Tutti sono sempre stupiti e molto interessati, ma nessuno di fatto sembra voler o poter prendere una vera posizione. Mi rendo conto che sono fortunato a poter insegnare grazie ad un corso universitario, ma è anche vero che la Cattolica non sta regalando nulla a me e ai miei compagni di corso: non sono stati fatti mai sconti su esami, ore di frequenza, spese e tirocini! Per tal motivo mi infurio al solo pensiero di saper che esistono persone che con corsi rapidi e palesemente illegali si sono ritrovati "specializzati" in un batter d'occhio. Vorrei sapere se qualcuno è riuscito a fare qualcosa contro queste persone e gli enti che li hanno "formati". Se potesse fornirmi informazioni e riferimenti su azioni di successo le sarei grato.

Risponde Salvatore Nocera:
In questa situazione, ci sono due possibilità, una politica ed una giuridica.Quella politica si attua tramite proteste al Ministero perchè non fa rispettare le sue stesse circolari sui requisiti di validità dei titoli di specializzazione. Quella giuridica dovrebbe essere oposta in atto da quei docenti specializzati validamente che ritengano illegittimo il titolo di specializzazione di qualcuno che li precede in una graduatoria. Si tratta di impugnare, magari con ricorsi collettivi, sostenuti da qualche associazione,la validità del punteggio attribuito dal titolo ritenuto illegittimo. Non mi risulta però che ancora vi siano stati ricorsi di tal fatta.

Ho letto il Decreto emanato dal MIUR il 20/2/02 e non ho capito se io, insegnante elementare precaria abilitata (con più di 1 anno di servizio sul sostegno) posso frequentare i corsi di 800 ore che partiranno presumibilmente il prossimo anno. La mia perplessità nasce poichè da una parte tale corso è organizzato dalle SISS (non si occupano solo delle medie e superiori?), mentre dall'altra l'unico titolo richiesto sembra essere l'abilitazione (non la laurea), senza tra l'altro nessuna specifica ca. il tipo di abilitazione (scuola materna, elementare, media, superiore), unita preferibilmente ad almeno 1 anno di servizio sul sostegno. Insomma, potrò frequentare il corso per il mio ordine di scuola oppure no?

Risponde Salvatore Nocera:
Purtroppo questi corsi straordinari sono riservati solo a persone abilitate all'insegnanmento delle scuole secondarie.Non si sa se il Ministero bandirà analoghi corsi per insegnanti di scuola primaria.

Sono un'insegnante di sostegno in una scuola professionale. Il ragazzo che seguo è iscritto alla classe V e segue da sempre un programma individualizzato. Il consiglio di classe e la famiglia ritengono possa essere utile rimanere nella scuola per un altro anno. Come fare per non promuoverlo alla classe successiva (essendo in V gli scrutini vengono fatti dopo gli esami dalla commissione e non dal consiglio di classe)? 
Se non si presenta agli esami di stato può ripetere l'anno?

Risponde Salvatore Nocera:
La mancata presentazione agli esami di Stato produce il giudizio di non promosso.Però occorre ragionare sul perchè si voglia far ripetere il ragazzo. Temo si tratti di mancanza di un progetto per dopo la scuola, data la probabile assenza di alternative percorribili. Sarebbe meglio tentare subito, nei tre mesi che ci separano dalla fine dell'anno, di individuare qualche alternativa, come un corso di formazione professionale, una borsa di lavoro, un tirocinio guidato. Infatti una ripetenza col solo scopo di riempuire un anno in più mi sembra prospettiva molto povera per il ragazzo. E' inoltre da tener presente che probabilmente l'anno prossimo potrebbero esservi restrizioni per chi vuole ripetere senza obiettivi ben precisi.

Desidero conoscere gli estremi e il testo della sentenza del Consiglio di stato relativi al non obbligo, da parte dell'insegnante di Sostegno, a sostituire il docente curricolare assente

Non esiste nessuna sentenza che dice questo.
L’art.13 ultimo comma L.104/92 dice che l’insegnante di sostegno è contitolare della classe a tutti gli effetti e quindi fa parte dell’organico funzionale di circolo o di istituto. 
Essi possono anche essere utilizzati per supplenze, a condizione però che in quel giorno gli alunni con handicap siano assenti o che, se presenti, siano presi in carico dagli altri docenti secondo un programma concordato. 
Quando gli alunni con handicap sono presenti, l’insegnante di sostegno può svolgere supplenze con preferenza nella classe frequentata da tali alunni.

Sono una docente di economia aziendale classe di concorso A017, ho 43 anni e sono affetta da malattia di parkinson per la quale mi è stata riconosciuta l'invalidità al 70%. Poichè sono d.o.p. da 5 anni , quali diritti ho per avvicinarmi al comune di residenza e non dover guidare viso che la patente me la rinnovano di anno in anno?

Agevolazioni sul Posto di Lavoro https://www.edscuola.it/archivio/handicap/agevolazioni_lavoro.html 
Altre Agevolazioni https://www.edscuola.it/archivio/handicap/agevolazioni2.html 

Sono un'insegnante di scuola dell'infanzia, in ruolo dal 1977. Per necessità familiari (assisto mia madre, invalida), usufruisco, da circa un anno, puntualmente di tre giorni al mese concessi dalla legge 104 articolo 33. Vorrei sapere come, questi giorni, verranno trattati ai fini della mia pensione e/o della liquidazione.

Vedi https://www.edscuola.it/archivio/handicap/agevolazioni_lavoro.html Vengono regolarmente conteggiati. Sono contributi figurativi

Siamo docenti di un Circolo didattico e vorremmo cortesemente chiederVi alcune cose:
Premesso che nella L.104/92 art.13c.3 è ribadito l'obbligo " per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici e sensoriali", vorremmo sapere in cosa consiste, In concreto, l'assistenza specialistica che un istituto scolastico può chiedere di fornire all'ente locale.
A titolo di esempio si possono chiedere persone che siano in grado di poter impedire, per tutto l'arco orario di lezione, che alunni particolarmente iperattivi ed in possesso di elevata forza fisica mettano in pericolo la propria incolumità e quella di chi li circonda?
Esistono tali figure professionali? e se non, come ci si deve regolare per avere questo tipo di assistenza in classe e fuori?

Per l'assistenza specialistica, ti invito a leggere: http://www.edscuola.com/archivio/handicap/italia/pomezia/definizione.html 
Invece per il bambino iperattivo, vi consiglio o un mastino, oppure chissà...può darsi troverete interessante questa pagina di vostre colleghe:
http://www.edscuola.com/archivio/handicap/chimica.html

Sono una Assistente Sociale italo-argentina, comunque la mia laurea la ho fatto presso una università argentina.
Mi serve informazione referente alla procedura per fare riconoscere il mio titolo di Assistente Sociale, in italia.
Ho consultato il sito web del Ministero di Giustizia, e ho letto, credo tutto (leggi, DPR, ecc) comunque non mi sta chiaro quali siano i documenti da allegare alla domanda di riconoscimento, e nemeno DOVE-indirizzo postale, ufficio, ecc-. Potresti darmi una mano?

Puoi rivolgerti a:
Ordine nazionale assistenti sociali
Indirizzo: Circonvallazione Gianicolese, 168 - 00152 - Roma (RM)
Tel: 06/58202526, Fax: 06/53279336
E-mail: cons.naz@flashnet.it
responsabile:Paola Rossi
sito/i internet: http://www.cnoas.it
Le attività in Italia:
Gli Assistenti Sociali programmano e realizzano interventi volti alla prevenzione, al sostegno e al recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazione di bisogno e di disagio (sociale). Attraverso metodologie e tecniche proprie, la professione si avvale del rapporto inter-personale per attivare processi di aiuto e promozione che vedano gli utenti e i clienti consapevoli, partecipi e attivi nel reperimento delle risorse per la soluzione dei problemi.
L'ordine nazionale tutela e garantisce i diritti degli assistenti sociali, iscritti all'albo professionale, articolato a livello regionale.

Sono un genitore di un bambino con handicap, ieri ho partecipato al CdC della scuola, all'ordine del giorno avevamo l'approvazione del Progetto (Bilancio) 2002.
Ho notato e fatto notare che per il progetto Handicap i contributi erano stati dati solo per la Scuola Elementare e non per la Materna, mi è stato spiegato che il contributo è stato vincolato solo per l'Elementare poichè la Materna non è considerata Scuola Obbligatoria.
Vorrei saperne di più.

Dovresti dire alla scuola che sono rimasti un pò indietro con gli anni. Invitali a leggere quanto segue e che trovi nella rubrica dell'handicap. Ricorda alla scuola che i fondi vengono erogati per ogni disabile iscritto alla scuola di qualsiasi grado e non più su progetti.
Vedi: Lettera Circolare 9 novembre 2001, Prot. n. 1370 e Lettera Circolare 13 settembre 2001, n. 139 (http://www.edscuola.com/archivio/norme/lc139_01.html)

Abbiamo ricevuto una domanda di iscrizione per un alunno di leva portatore di un grave handicap che gli impedisce di raggiungere la sede scolastica. Vorrei sapere se esiste e qual è la normativa di riferimento che consente alla scuola di assegnargli un docente di sostegno in servizio per garantirgli l'istruzione presso il proprio domicilio.

Ho già risposto ad altri e troverai nelle FAQ la rispsota, comunque, l'istruzione va assicurata anche a casa.
La normativa di riferimento è:
C.M. n. 149/01
Protocollo d'intesa MPI-Sanità-Solidarietà sociale
Protocollo d'intesa MPI-Beni Culturali-Sanità
Lettera Circ. Prot.n.466/gic
C.M. n. 43 del 26/02/2001
C.M. n. 353/98

Sono un insegnante specializzato per le attività di sostegno nelle scuole superiori di II grado, vorrei realizzare dei progetti per questi ragazzi ma non so dove cominciare è possibile avere qualche sito o indicazioni per ralizzare tutto ciò.

Veda: http://www.bdp.it/risorse/index.htm

Sono un insegnante di Sostegno, seguo per 12 ore un'allieva Down che frequenta la terza media e svolge una programmazione differenziata; vorrei sapere se la materia di Religione può essere considerata una disciplina come le altre e in tal caso, se si possa includere nell'orario delle 12 ore.

Risponde Salvatore Nocera:
Per chi si avvale dell'ora di religione cattolica, questa disciplina rientra nel normale orario delle lezioni.

Gradirei conoscere se il dirigente scolastico può chiedere di programmare le date del mese in cui un insegnante, che ha diritto a fruirne per assistenza alla madre riconosciuta completamente invalida, deve usufruirne.
Ove può indicarmi la normativa specifica, in aggiunta alla Sua autorevole risposta, mi farebbe cosa gradita.

Non è l'insegnante a dover dimostrare la normativa specifica per la fruizione dei 3 giorni di permesso al mese, secondo le necessità, ma è il Dirigente a dover dimostrare con il supporto legislativo, la sua imposizione.
Comunque ti invito a leggere: https://www.edscuola.it/archivio/handicap/agevolazioni_lavoro.html

QUAL E' L'ORGANO COMPETENTE NELLA SCELTA DELLE AREE DISCIPLINARI DA ATTRIBUIRE AL DISABILE ISCRITTO ALLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO?
QUAL E' L'ITER DA SEGUIRE PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AREE DISCIPLINARI AGLI ALUNNI DISABILI ISCRITTI ALLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO?
POTRESTI INDICARMI LA NORMATIVA CHE PARLA DELLE MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DELLE ARRE DISCIPLINARI?

Risponde Salvatore Nocera:
Le aree disciplinari vengono individuate dal Consiglio di classe nel Piano educativo individualizzato come quelle di prevalente interesse dell'alunno,
secondo quanto stabilito dall'art 13 comma 5 L. n. 104/92.

Per la valutazione degli alunni della scuola secondaria di I grado che seguono un PEI differenziato si deve usare la stessa pagella di chi segue la programmazione normale o altre schede appositamente predisposte per tale scopo?

Risponde Salvatore Nocera:
Quanto alla documentazione prescelta per la valutazione degli alunni con PEI diversificato, ritengo sia opportuno diversificare il meno possibile gli
alunni con handicap dai compagni. Quindi utilizzerei le stesse pagelle di tutti, eventualmente apponendo delle annotazioni particolari nelle discipline in cui si realizzano interventi particolari e non mettendo nulla per le discipline non svolte.

Ha senso che un insegnante di sostegno affermi di non poter "consegnare" un PEI ai genitori di un alunno portatore di handicap, sostenendo che detto documento e' riservato all'insegnante di sostegno stesso ed agli operatori sanitari che seguono il bambino?

Il Pei non va consegnato alla famiglia, si costruisce con la famiglia. La famiglia è parte importante nella redazione del Piano Dinamico Funzionale e
del PEI. Gli elementi per il Piano Educativo Individualizzato:
INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI
1. INTERVENTI RIABILITATIVI IN ORARIO SCOLASTICO (Operatore di riferimento, tempi, modalità, metodologia di raccordo scuola/operatore)
2. INTERVENTI RIABILITATIVI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO (Operatore di riferimento, tempi, modalità, metodologia di raccordo scuola/operatore)
INTERVENTI EDUCATIVI TERRITORIALI
Tipo di intervento, Operatore di riferimento, Tempi, Modalità, Metodologia di raccordo scuola/operatore
INTERVENTO EDUCATIVO SCUOLA-FAMIGLIA
Famigliari di riferimento, Frequenza degli incontri scuola / famiglia, tipologia di incontro (colloqui informali , gruppo tecnico...), Descrizione delle aspettative della famiglia nei confronti dell'alunno, della scuola, degli insegnanti, Definizione degli obiettivi formativi condivisi
Il P.E.I. è:
Un progetto operativo interistituzionale tra operatori della scuola, dei servizi sanitari e sociali, in collaborazione con i familiari; Un progetto educativo e didattico personalizzato riguardante la dimensione dell'apprendimento correlata agli aspetti riabilitativi e sociali.
contiene: finalità e obiettivi didattici; itinerari di lavoro; tecnologie; metodologie, tecniche e verifiche; modalità di coinvolgimento della famiglia.
tempi: si definisce entro il secondo mese dell'anno scolastico; si verifica con frequenza trimestrale; verifiche straordinarie per casi di particolare difficoltà.
RISORSE DELLA SCUOLA
Descrizione della classe, Attività di compresenza, Laboratori, Sperimentazioni, Operatore psicopedagogico, Operatore tecnologico, Classi aperte, Progetti

Ho una cuginetta di 11 anni con stato di handicap grave, come da certificazione ASL, che frequenta la 4 elementare.
Fino allo scorso anno, le erano assegnate 4 ore con l'insegnante di sostegno; per questo anno, invece, le ore sono state ridotte a 2.
Vorrei sapere se ciò è lecito, considerando che il suo handicap non è certo migliorato. Cosa si può fare per consentire il ripristino delle precedenti 4 ore?

Questa è la circolare. Due ore fanno ridere!
https://www.edscuola.it/archivio/norme/diorganici_02.html
La scuola deve chiedere le deroga se la bambina è grave, altrimenti deununciate il fatto alla magistratura.

Sono Carmela la mamma della bambina di cui ho mandato la e-mail il 15/3/02 in cui le esponevo il problema creatosi a scuola.nel momento in cui le ho scritto,avevo tanta rabbia dentro che non le spiego,ho dimenticato di dirle che a scuola quando successe il fatto,chiamarono anche l'ambulanza'il che mi fece arrabbiare di più,perchè anche quando andava alla materna capitavano lievi crisi di assenza'ed io feci tanto di dichiarazione scritta che quando capitava una crisi,assolutamente non dovevano chiamarla(per non traumatizzare ulteriormente mia figlia che ha anche tratti autistici),ma farle coccole e rassicurarla e chiamarmi tempestivamente avendo dato a loro tutti i miei recapiti ed abitando a circa 1KM dalla scuola(ed io guido).L'ambulanza arrivò quando io avevo già in macchina mia figlia;e non la feci visitare,perchè avevo premura di far assolutamente calare subito la temperatura che era a 40°circa(tutto ciò è stato uno sbaglio da parte mia,perchè credo che avendo una relazione medica,sarebbe servita molto)se no avrebbe avuto un'altra crisi.per quanto riguarda l'assistente materiale che sarebbe dovuta essere presente,non lo era per altri vari motivi che abbiamo in questo paese,col sindaco che si è dimesso,un comune che non ha fondi;e quest'assistente deve seguire :mia figlia per 1ora,l'altro bambino che è in prima,ed un altro che frequenta un altro istituto.Così con questi altri elementi,le ho impostato tutta la situazione,ora credo che mi possa consigliare meglio.

Risponde Salvatore Nocera:
In un caso del genere concernente un alunno con crisi epilettica farmacoresistente, occorre assolutamente concordare in un GLH operativo immediato con la partecipazione di famiglia, insegnanti della classe, operatori della ASL, le modalità per evitare danni all'alunno in caso di crisi improvvisa. O la scuola individua una persona responsabile della sicurezza che faccia un breve corso presso lo specialista competente dell'ASL, o l'ASL dece fornire un assistente specifico , come recentemente stabilito col decreto cautelare del Tribunale di Roma.


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