a cura di Rolando Alberto Borzetti


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FAQ 14
Domande e Risposte su Handicap e Scuola

 

Sono un'insegnante di un istituto professionale ed avrei bisogno di un chiarimento in merito quanto segue, poiché ci sono pareri discordi: 
OM 90 2001 si legge sugli esami: "Al fine di facilitare lo svolgimento delle prove equipollenti previste dall’art.318 del D.Lvo 16.4.1994, n.297, i Consigli di classe presentano alle Commissioni d’esame un'apposita relazione, nella quale, oltre a indicare i criteri e le attività previste al comma precedente, danno indicazioni concrete sia per l'assistenza alla persona e alle prove d'esame sia sulle modalità di svolgimento di prove equipollenti, sulla base dell'esperienza condotta a scuola durante il percorso formativo. Per l’esame di Stato conclusivo dei corsi, tale relazione fa parte integrante del documento del Consiglio di classe del 15 maggio, come precisato dall’art.17, comma 1, dell’O.M. n.29/2001" 
La relazione di cui si parla vale anche per gli esami di qualifica? e per le prove di ammissione? Mi sembra che solo l'articolo 15 si riferisca ad esami ed handicap, o sbaglio?

Risponde Salvatore Nocera:
La formulazione letterale sembra comprendere tutti gli esami, anche se è per quelli finali che la relazione assume un'importanza fondamentale.La relazione è una garanzia per gli alunni , per metterli nelle migliori condizioni durante prove che possono concludersi, per gli alunni con handicap, col rilascio di un titolo di studio, avente valore legale.Quindi non avrei problemi nel ritenere che anche per le prove di qualifica si richieda una relazione. Sarebbe però opportuno, per fugare ogni dubbio, telefonare al Ministero.

Sono un'insegnante di sostegno alla scuola media. Quest'anno uno dei miei alunni farà l'esame di licenza media, sostenendo le stesse prove scritte della classe. Durante gli scritti, io dovrò essere sempre presente o potrò turnarmi come i colleghi? C'è una normativa a riguardo?

Risponde Salvatore Nocera:
A seguito dell'art 13 comma 6 della L.n. 104/92, Lei ha gli stessi diritti e gli stessi doveri dei Suoi Colleghi.Però dal momento che questo è il vero primo esame che il Suo allievo affronta e forse è il primo degli infiniti esami che egli, suo malgrado, dovrà affrontare nella vita , che non è sicuro che egli riuscirà a superare, probabilmente una Sua presenza continua, almeno il primo giorno, certamente lo rassicurerà; questo potrebbe essere un inprinting fondamentale per il suo futuro.
Conoscendo Lei il giovane, sarà Lei a decidere per quanto tempo riterrà opportuno essergli vicino in questa sua prima prova.

Si e' rivolta a noi la madre di un ragazzo con distrofia muscolare che, avendo terminato gli studi secondari, vorrebbe iscriversi all'universita' di Torino. Risiede in un Comune limitrofo.
La Regione Piemonte prevede interventi atti a favorire il trasporto soltanto fino all'ultimo anno delle scuole superiori.
Il diritto allo studio non prevede una forma di trasporto in questi casi?
Siete a conoscenza di precedenti?

Risponde l'avv. Salvatore Nocera:
Occorre chiedere all'IDISU, istituto per il diritto allo studio universitario, presente in ogni Università. Mi pare che il Comune di Torino abbia preso qualche iniziativa. Mi risulta che Trento garantisce il trasporto. Vedere la Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della L.n. 104/92. Quella di due anni fa riportava certamente i dati dei servizi delle università forniti dal Ministero apposito. Non so se lo scorso anno e questo tali dati compaiano ancora.

Sono la dirigente di un Servizio Istruzione e Politiche Sociali.
Con il prossimo settembre diventa legge il contenuto dell'articolo 139 p. c del Decreto Legislativo 112/98.
A parte qualche titolo di giornale e la nota del MIUR del 30 novembre 2001 prot.n. 3390 "Assistenza di base agli alunni in situazione di handicap", non riesco trovare materiale che aiuti a muoversi con certezza per programmare gli interventi futuri. Eppure la partita è grossa e c'è il rischio che in mezzo alle liti degli enti (Comuni, Province e Regioni), chi ci rimetterà sarà l'anello più debole, cioè il disabile e la sua famiglia.

Io credo che sarebbe ora, di interpretare alla lettera l'art.139, superando coraggiosamente tutti i cavilli, come fanno le altre province

Ho trovato il vostro sito e ho pensato di chiedere a voi delle informazioni in merito alla legge 104/92.
Lavoro come impiegato centralinista in un ente statale. Sono miope dalla nascita, guido l'auto e sono stato sottoposto a chirurgia laser per la miopia!
Sono invalido con una percentuale del 72% per un insieme di patologie - ho un'epatite cronica di tipo B già da ormai 16 anni - ho un soffio congenito al cuore (prolasso mitralico) che mi crea a volte facili "fibbrillazioni atriali" 
Tutto questo compresa la chirurgia laser agli occhi non riuscita bene - mi ha procurato molto stress, tanto da riccorrere purtroppo da un Neurologo, per una depressione e una forte componente d'ansia, comunque non risolta!
Tutto questo insieme di disturbi mi ha condizionato molto la vita di tutti i giorni.
Non è facile per me recarmi al lavoro con il costante pensiero di questi disturbi che possono insorgere senza preavviso.
Sò che la legge 104 è prevista per quelle persone invalide e soprattutto con problemi legati a qualche handicap - 
Mi chiedevo se posso in qualche modo poter ottenere il beneficio della legge in questione e cosi chiedo a voi qualche consiglio in merito al discorso!
Purtroppo sono costretto a vivere quotidianamente con degli ansiolitici.
Soffro di molto stress e mi chiedevo se una persona con i miei problemi può avanzare domanda alla commissione medica della mia citta - Padova - per un'eventuale valutazione del mio caso in base alla legge 104/92?
Oppure se già in partenza questa mia iniziativa possa essere solo un buco nell'acqua?
Dovrei parlarne con il mio medico di base?

Sicuramente una domanda di aggravamento per raggiungere il 74%. Comunque ti invito a leggere: http://www.edscuola.com/archivio/handicap/aipd.html

Ho girato al mio preside il "consigli ai genitori" circa le richieste di deroga sulle cattedre si sostegno, e giustamente mi ha risposto che gli organici dal centro di Bari non sono ancora pervenuti quindi non si può chiedere nessuna deroga se non si sanno le cattedre assegnate. Temo che gli organici perverranno tardi quando tutti siamo in ferie e la scadenza del 31 luglio si andrà a farsi benedire con grande felicità del governo che vuole risparmiare.

E' la famiglia del disabile che deve inoltrare la richiesta al Preside e per conoscenza (r.r.r.) all'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Faccio parte di un centro di ascolto. Mi occupo anche di bambini disabili tra cui alcuni non vedenti. Mi piacerebbe sapere alcuni informazioni (nome e casa editrice) di libri didattici e non per fare in modo che questi ragazzi (non vedenti) abbiamo un ruolo piu' piacevole all'interno del gruppo.

Risponde Iacopo Balocco:
Il primo e' un libro di un centinaio di pagine
(a cura di) J. Lanners e R. Salvo, Un bambino da incontrare, Fondazione Robert Hollman, 2000
In occasione del 20° anniversario del Centro Pilota di Cannero Riviera, la Fondazione Robert Hollman ha pubblicato un libro che raccoglie le esperienze
nel campo della riabilitazione in bambini con deficit visivo. Il testo e' indirizzato ai genitori con un bambino della fascia di eta' da 0 a 2 anni con problemi visivi e presenta informazioni utili anche agli specialisti nel campo dell'handicap visivo in eta' precoce. I capitoli iniziali contengono vissuti molto intensi delle famiglie che si trovano a confrontarsi con la presenza di un bambino "speciale" di cui si "incontrano" le sue potenzialita' socio-emotive, cognitive, motorie, uditive e, in caso, di ipovisione, anche visive. Un glossario molto esauriente spega le funzioni delle varie figure mediche, socio-sanitarie e riebilitative, le principali patologie oftalmologiche e neurologiche in eta' precoce e gli esami strumentali piu' praticati nel campo della neonatologia, oculistica e neurologia. Seguono tre lettere di genitori e la descrizione del programma riabilitativo dei due Centri della Fondazione Robert Hollman di Cannero Riviera e di Padova. Il libro viene distribuito gratuitamente a tutti gli interessati che faranno richiesta presso il Centro.
Fondazione Robert Hollman
via Oddone Clerici, 6
28821 Cannero Riviera (VB)
tel. 0323788485
fax 0323788198
e-mail info@fondazionehollman.it
Il secondo e' piu' corposo, quasi 300 pagine e non viene distribuito gratuitamente. Costa 10.33 euro e deve essere richiesto alla Biblioteca o al Centro di documentazione. Questo libro lo consiglio anche ai docenti. 
http://www.bibciechi.it/indicipubb/crescere.htm
Questa e' la pagina della Biblioteca dove si puo' anche scaricare il file del libro in formato dos
(a cura di) Antonio Quatraro Crescere insieme. Guida per i genitori Monza, Biblioteca Italiana per i Ciechi "Regina Margherita", 2001
Con questa guida ci rivolgiamo ai genitori di bambini e di ragazzi non vedenti, ipovedenti o non vedenti con pluriminorazione. Mettere insieme una guida per genitori di bambini non vedenti, ipovedenti o con plurihandicap non è stato facile e certamente questo libro non contiene le risposte a tutte le domande che i genitori si pongono, ai dubbi, ai quesiti che vorrebbero porre al medico, all'insegnante, agli operatori che di volta in volta lavorano con il loro figlio.
Tuttavia abbiamo voluto raccogliere l'esperienza di alcuni specialisti che da molti anni in vario modo si occupano del sostegno alla famiglia; abbiamo
voluto raccogliere anche alcune tra le numerose testimonianze dei genitori, perché, anche in una società come la nostra, tutta velocità, tutta immagine,
crediamo che la parola, il libro, possa ancora aiutarci a conoscere meglio cosa abbiamo dentro, ad esprimere meglio i nostri dubbi, i nostri sentimenti, le nostre aspirazioni. (Dall' Introduzione di Antonio Quatraro)
Biblioteca Italiana per i Ciechi "Regina Margherita"
via G. Ferrari, 5/A
20052 Monza
tel. 039833253/4
fax 039833264
e-mail bic@bibciechi.it
http://www.bibciechi.it
Centro di Documentazione Tiflologica
via della Fontanella di Borghese, 23
00186
tel 0668809210
fax 0668136227
e-mail cdtinfo@bibciechi.it
http://www.bibciechi.it/cdt.htm

Vorrei porvi alcune domande:
Seguo un alunno che parteciperà agli esami di stato ed ha svolto un PEI con obiettivi differerenziati.
L'insegnante di sostegno fa parte della commissione d'esame di stato se l'alunno svolge prove differenziate?
Io so che non partecipa. Ma qual é il riferimento legislativo?
Le prove differenziate vengono predisposte dalla commissione d'esame?
Se io non faccio parte della commissione, non é un pò rischioso far preparare le prove a chi l'alunno l'ha seguito , per così dire, marginalmente?
L'insegnante di sostegno viene chiamato dalla commissione per dare assistenza all'alunno durante le prove, per predisporre le prove?
L'insegnante di sostegno non partecipa/partecipa alla correzione delle suddette prove?

Vedi l'OM 43/02 (Esami: Modalità Operative) e, per l'anno scolastico 2000/2001, l'OM 90/01 (Scrutini ed Esami 00-01)

Sono un'insegnante di sostegno di ruolo da 8 anni nelle scuole medie. Lo scorso anno ho chiesto passaggio su DOS e l'ho ottenuto. Quest'anno ho richiesto passaggio di cattedra nella mia disciplina e l'ho ottenuto. Ero soggetta nuovamente al vincolo quinquennale anche alle Superiori, come sostiene qualche impiegato del mio Provveditorato?

Gradirei essere informata su esperienze didattiche, possibili forme di integrazione, normativa vigente, soluzioni organizzative per l'integrazione di alunni che manifestano a partire dalla scuola dell'infanzia una capacità di apprendimento di molto superiore alla norma.
Il bambino di quattro anni, che poniamo all'attenzione per questo problema, frequenta la scuola dell'infanzia, legge correttamente, calcola, propone suluzioni grafiche complesse, manifesta problemi di relazione con i compagni.

Risponde Salvatore Nocera:
La normativa sull'handicap riguarda i casi di ostacoli all'integrazione. Questa fattispecie è l'opposto.Si potrebbe concordare un progetto ai sensi della L.n. 285/97 sulle politiche giovanili, predisponendolo insieme con gli operatori sociosanitari di territorio e soprattutto la scuola.

Sono specializzata, ma non abilitata e insegno in una scuola media. Poichè le prospettive future d'insegnamento sono pressocchè nulle (grazie ai corsi SSIS), ho fatto domanda per partecipare alle selezione indetta dalla Provincia di Lecce per l'assunzione di insegnanti in favore di soggetti videolesi, da impiegare nelle ore extrascolastiche. La domanda l'ho presentata per l'ordine di scuola secondaria di primo grado (sono diplomata ISEF). Ma mi è arrivata una lettera di esclusione dalla suddetta selezione poichè il mio titolo non è idoneo. Nel bando tra i requisiti è scritto: diploma di laurea ad indirizzo scientifico e/o letterario per espletare attività didattica integrativa a studenti videolesi di scuola media di 1° e 2° grado, di Università e di eventuali Corsi di formazione professionale. Ho già presentato ricorso, ma le prove d'esame sono state fissate per il 29 di questo mese. Io ho ricevuto la lettera di esclusione il 06/05 e ho presentato il ricorso il 09/05. A me sembra assurda questa esclusione! E' possibile ottenere qualcosa?

Risponde Salvatore Nocera:
Temo che l'esclusione dal bando previsto dal D M del 20 Febbraio 2002 sia dovuta alla circostanza che l'attuale corso è riservato a docenti già abilitati, poichè è un corso straordinario.

A quale legge o normativa si fa riferimento per le 400 ore di formazione degli insegnanti di sostegno aggiuntive alle ore ssis.

Risponde Salvatore Nocera:
Le 400 ore sono previste dal decreto , mi pare, del '97 concernente i programmi dei corsi SSIS. Sul mio libro "Il diritto all'integrazione nella scuola del'autonomia "Ed. Erickson, il decreto è citato nel capitolo concernente la formazione degli insegnanti.

Vorrei sapere se esistono finanziamenti o altri tipi di pagamenti, a tassi agevolati, per l'acquisto di automobili, riservati agli invalidi civili, grazie per la collaborazione.

CM Finanze 72/01 (https://www.edscuola.it/archivio/norme/cmf072_01.html) Altro beneficio fiscale per l'acquisto e l'adattamento dell'auto da parte dei portatori di handicap gravi: la detrazione del 19% ai fini dell'Irpef spetta non solo sul costo dell'auto, ma anche sulle spese di adattamento in quanto l'apparecchiatura montata è riconducibile alla categoria dei mezzi necessari al sollevamento dei disabili.

Vorrei sapere se il dipendente ha diritto ai tre giorni in base alla L 104 art.3 comma 3 Quando il genitore non risieda nella stessa città o se debba esserci una distanza facilmente raggiungibile.

Nella rubrica, vedi Agevolazioni sul Posto di Lavoro (https://www.edscuola.it/archivio/handicap/agevolazioni_lavoro.html)

Sono un' insegnante della scuola dell' infanzia e con altre colleghe, sia dello stesso ordine che della scuola elementare, più volte nel corso degli anni scolastici ci siamo trovate di fronte ad un problema comune quello DELLA SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI in alunni e con handicap e con forme allergiche più o meno gravi.
Vorrei sapere come dobbiamo comportarci noi insegnati e se possibile vorrei avere i riferimenti legislativi.

Nella rubrica vedi Sentenza Tribunale Roma 2779/02 (https://www.edscuola.it/archivio/norme/senrm2779_02.html)

Vorrei dei chiarimenti sulla funzione del MEDICO SCOLASTICO nella scuola materna ed elementare statale in Italia.

E' di competenza della ASL

Avrei bisogno di sapere qual è la normativa vigente in merito ai viaggi di istruzione e uscite didattiche a cui partecipano alunni con certificazione di handicap

CM 291/92, art. 8 c. 2.

Vorrei sapere quanti insegnanti sono necessari in tale situazione e se è previsto l'obbligo di partecipazione al viaggio per l'insegnante di sostegno.

Non è previsto l'obbligo di partecipaazione, dell'insegnante di sostegno. Sono gli OO.CC. che disciplinano il tutto

Mi sono appena diplomata ad un corso regionale con la qualifica di "Assistente materiale"; come posso utilizzare questo diploma nell'ambito lavorativo scolastico?

Devi vedere nelle cooperative che prestano la loro opera in convenzione con gli Enti locali, per l'assistenza specialistica, oppure in qualche Istituto superiore.

Sono un'insegnante non vedente di storia e filosofia e sono interessata a reperire informazioni chiare sui seguenti punti: 
1) come è possibile ottenere un comando o un distacco dall'insegnamento? 
2) presso quali enti? Vi sarei grata se poteste aiutarmi, indicandomi eventualmente anche le fonti normative.

Risponde Salvatore Nocera:
E' uscita ultimamente una ordinanza sulla cosidetta "messa fuori ruolo". E' come la vecchia ordinanza sulle utilizzazioni.
Ci sono due possibilità: o presso organi del Ministero, tipo CSA, oppure presso ENTI. 
Enti che dovranno essere Organizzazioni Professionali, proprio per non avere problemi di stipendio. Oppure presso U.I.C., all'AIM o al CIDI. Per quanto riguarda la normativa, uscita pochi giorni fa, può vedere nell'archivio delle norme di Edscuola.

Gradirei sapere se i permessi per l'assistenza (L104, art.33) a familiari in situazioni di handicap, incidono in qualche modo su: 1) ferie, 2) tredicesima mensilità. Il personale interessato è quello della scuola: 1) docenti: a) a tempo indeterminato b) a tempo determinato 2) personale ATA: a) a tempo indeterminato b) a tempo determinato

I permessi non influiscono, nè sulle ferie, nè sulla tredicesima e le regole valgono per tutti. I contributi, sono figurativi.

Sono presidente di Consiglio d'Istituto comprensivo.
Vi chiedo aiuto perchè, ho una bambina dislessica e discalculica, ma con questa esperienza personale mi sono reso conto che la scuola non è
preparata ad affrontare tale problema, e che non è la sola affetta da tale difficoltà d'apprendimento. All'interno non è presente un quadro reale di quale possa essere l'entità degli alunni coinvolti in tale problema, e alle mie sollecitazioni e alla richiesta di formare una commissione mista, genitori insegnanti, per pianificare un percorso assieme d'informazione e formazione, i docenti si stanno preparando a boiccotare la proposta nel collegio dei docenti e chiudersi a riccio a protezione del loro orticello.
Mi sapete indicare normative di legge o esperienze per poter affrontare questo problema?

Riassumo la risposta di Salvatore Nocera :
In qualità di Presidente del consiglio d'Istituto, presenta una iniziativa da classificare come : Prevenzione.
Questo dopo aver contattato la ASL competente (UONPI), in accordo con il Preside dell'Istituto, danno inizio a questa iniziativa di ricerca.
Perchè questo?
Perchè quando si tratta di ricerche collettive, nessuno si può opporre. I risultati, prima di pubblicarli, devono avere il consenso delle famiglie, singolarmente parlando.
Il Collegio dei docenti, visto che non si tratta di didattica (almeno per quanto riguarda la ricerca), constatato che i casi di dislessica e discalculica, sono 4 o 5, dovrà prendere una iniziativa, questa, *si* didattica.
In pratica, il collegio deve essere stimolato dalla iniziativa e dall'indagine.
Una raccomandazione: il Presidente del Consiglio d'Istituto, dovrà agire di concerto con il Capo d'Istituto, che è poi quello che comanda e diciamo regola l'andamento del collegio.

Sono un insegnante di sostegno presso un professionale per il commercio. Quest'anno, per la prima volta, seguo un ragazzo che sostiene gli esami di qualifica; l'alunno, con grave ritardo cognitivo, conseguirà l'attestato di frequenza. Vorrei sapere se esiste un modulo per la compilazione dei crediti formativi oppure mi devo attenere agli obiettivi del PEP.

in La Relazione d'Aiuto della Cantoni trovi dei facsimile sui crediti formativi

Sono un insegnante di sostegno di un ragazzo che frequenta la terza classe di un istituto professionale con un P.E.I. diversificato (dal primo anno ha sempre avuto questo tipo di PEI). In realtà il ragazzo segue la programmazione della classe ed è stato valutato con compiti scritti ed interrogazioni orali come i suoi compagni, in alcuni casi è stato aiutato e guidato nell'esecuzione degli stessi. Ciò vale per tutte le materie ad eccezione della matematica (programma diverso perché presenta difficoltà logico-matematiche). Il suo handicap non è dovuto ad un disturbo specifico. 
Ora il ragazzo vorrebbe sostenere gli esami di qualifica per ottenere il diploma di qualifica e non un semplice attestato o un credito. Egli è molto maturo, si impegna e studia ottenendo dei risultati che non sono molto diversi da quelli di taluni suoi compagni che avranno l'opportunità di sostenere l'esame. 
Nell'ultimo C.d.C. abbiamo discusso di questo e tutti i docenti sono d'accordo sul dare anche a lui questa opportunità, visti i risultati sin qui ottenuti.
Il Preside esprime delle perplessità, affermando che è un po' tardi per cambiare la valutazione dopo tre anni di PEI differenziato e che è necessario, comunque, che il ragazzo abbia raggiunto gli obiettivi minimi di programmazione della classe in tutte le materie e per tutti i tre anni. Il problema è la matematica, materia in cui ciò non si verifica.
Le domande sono: come possiamo variare la valutazione in itinere, ora? Come si può risolvere il problema matematica? Quali riferimenti normativi ci sono oltre all'OM 21/05/01 n 90 e alla legge 5/02/92 n.104, che possono giustificare tale variazione? Come possiamo 'muoverci'?

Risponde Salvatore Nocera:
Ci sono due possibilità : o si delibera subito di passare alla valutazione normale, secondo la normativa da Lei citata; in tal caso l'alunno però, se non supera la matematica e la Commissione non ritiene egualmente di rilasciare il diploma, il ragazzo perde tutto e deve ripetere; o si effettuano gli esami, secondo il PEI differenziato; al termine si rilascia l'attestato dei crediti formativi maturati, che hanno valore legale. Nell'anno successivo, il ragazzo viene iscritto regolarmente alla quarta (o.m. n. 90/01 e o.m. n. 43/02 art 15 comma 4) ed al termine di quell'anno o di quello successivo, si presenta agli esami per completare i crediti formativi in matematica e consegue il diploma di terza. Quindi prosegue in quinta col PEI differenziato per la certificazione dei crediti formnativi senza diploma conclusivo o si delibera il cambiamento di modalità di valutazione e può tentare di conseguire il diploma finale.Per ulteriori informazioni è meglio consultare l'Isp Giovanna Cantoni che ha seguito casi simili, con successo.

Sono un prof. di Roma, la scorsa settimana ho ricevuto il verbale della commissione asl per la legge 104, anziche' darmi il comma 3 mi hanno dato il comma 1, desidererei avere tutte le informazioni del succitato art 3 comma 1 quali vantaggi ho nel mio lavoro.

1. Portatore di handicap grave (art. 3, 1° e 3° comma, L. 104/92)
"E’ persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione" (I° comma).
"Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità" (III° comma).
Come si legge nella disposizione richiamata, per definire la nozione generale di portatore di handicap, il legislatore fa riferimento alla posizione di svantaggio sociale e di emarginazione in cui un soggetto viene a trovarsi a causa della minorazione da cui è affetto.
La giurisprudenza ha così definito l’handicap in situazione di gravità, come la riduzione dell’autonomia personale caratterizzata dalla compresenza di patologie o di altri fattori idonei a menomare le condizioni di vita del soggetto e tali da rendere necessario un intervento assistenziale, permanente, continuativo e globale, non essendo sufficiente a configurare tale situazione lo stato invalidante, che dà titolo alla corresponsione delle prestazioni assistenziali e previdenziali, quali ad esempio la pensione d’invalidità e l’indennità di accompagnamento.
La tutela nei confronti delle persone, che si trovino in tale situazione, opera direttamente attraverso i benefici di cui al 6° comma dell’art. 33, oppure indirettamente, tramite le agevolazioni previste ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7 del medesimo articolo a favore dei genitori, degli affidatari e dei familiari di tali soggetti.
2. Accertamento dell’handicap (art. 4, L. 104/92; art. 1, L. 295/90; art. 2, 2° comma, L. 423/93)
L’accertamento della situazione di handicap è effettuato dall’apposita commissione medica costituita presso l’Azienda Sanitaria Locale di appartenenza del disabile, integrata da un operatore sociale e da un esperto, in servizio presso la struttura sanitaria.
Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.L. 27/8/93 n. 324, convertito in L. 27/10/93 n. 423, qualora la commissione medica non si pronunci entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, l’accertamento può essere effettuato dal medico, in servizio presso la A.S.L. che assiste il disabile, specialista nella patologia dalla quale è affetta la persona handicappata.
L’accertamento produce effetti, ai fini della concessione dei benefici previsti dall’art. 33, sino all’emissione del verbale da parte della commissione medica.
E’ necessario precisare che, per ottenere i benefici previsti dalla legge in esame, è indispensabile che il verbale di visita attesti esplicitamente la sussistenza di handicap gravi ai sensi dell’art. 3, 3° comma, della L. 104/92.

I ragazzi disabili usufruiscono di sconti sulle quote di partecipazione alle gite scolastiche (quota pullman, albergo o altro) e quali sono le normative di riferimento?

No, non hanno alcun sconto

Ho letto l'interessante commento dell'Avv. Nocera alla sentenza n. 226/2001 della Corte Costituzionale e vorrei un chiarimento a proposito del parafrago che dice " il limite di età alla frequenza in corsi mattutini vale sia per gli alunni con h. maggiorenni, sia per gli alunni non h. che abbiano compiuto il 15° anno di età".
Ciò significa che non sussiste obbligo per la scuola di iscrivere o accettare domanda di iscrizione di un 16enne che frequenta la seconda media inferiore per quei motivi di opportunità determinati dalla differenza di età con gli altri alunni?
In sostanza, la domanda di iscrizione per un alunno che abbia adempiuto l'obbligo scolastico deve essere obbligatoriamente accettata dalla scuola, o, questa può rilasciare certificazione prevista dalla legge 9/99 e non accogliere la domanda ?
L'opportunità dell'eventuale iscrizione deve essere valutata dal Dirigente scolastico o dal Collegio docenti?

Risponde Salvatore Nocera:
Le mie osservazioni alla sentenza n.226/01 della Corte costituzionale, con riguardo al divieto di accettazione di iscrizioni di alunni non handicappati che abbiano compiuto l'età di adempimento dell'obbligo scolastico (per loro 15° anno di età) sono provocatorie. Infatti se il criterio fissato dalla Corte è che gli alunni con handicap che abbiano compiuto l'eta' per l'adempimento dell'obbligo non possono più essere iscritti ai corsi mattutini, ma solo a quelli serali, lo stesso criterio deve valere anche per gli alunni non handicappati.Non mi risulta che il Ministero si sia pronunciato in merito. Comunque a rifiutare l'iscrizione dovrebbe essere il Dirigente scolastico, trattandosi di un atto dovuto a seguito di una sentenza. Però probabilmente i dirigenti, se non riceveranno una apposita circolare potrebbero non dare esecuzione alla sentenza per i non handicappati; ove dessero esecuzione per i soli handicappati, occorrerebbe contestare il fatto che non l'abbiano applicata anche ai non handicappati. A meno che non si voglia interpretare il principio della Corte che è l'età maggiore a creare l'illegittima frequenza al mattino ed allora potrebbe rifiutarsi l'iscrizione anche dei non handicappati solo dopo il compimento del 18° anno di età.Forse questa è l'interpretazione più corretta: La mia interpretazione contenuta nel commmento è, come dicevo, volutamente provocatoria. Comunque , al compimento del 18° anno di età una persona handicappata o meno, che voglia iscriversi ai corsi di scuola media del mattino, non dovrebbe più essere accettata.

Potrebbe inviarmi un modello tipo della relazione di fine anno peri bambini H alla materna? Sono un'insegnante di sostegno alle prime armi con relazioni varie. Altrimenti mi può indicare qualche sito dove trovarla?

Risponde Salvatore Nocera:
Non so dove tale modello possa rinvernirsi. Ritengo comunque che la relazione dovrebbe vertere sull'analisi dei risultati realizzati, rispetto a quelli attesi indicati nel PEI (art 12 comma 5 L.n. 104/92) , sugli effetti dell'integrazione ( art 12 comma 6 L. 104/92 ) e sul grado di realizzazione delle finalità dell'integrazione ( art 12 comma 3 L.n. 104/92) .

Insegno da 19 anni nell'anno 1996 ho fatto la richiesta presso la usl di mia appartenenza rme per la legge104, in quella circostanza mi diedero il 40%di invalidita' e in piu' l' art.3 comma 1 della legge 104. Dopo 5 anni rifaccio la domanda perche' una delle 3 patologie di cui sono affetto cioe' il diabete si e' aggravata esattamente in polineuropatia sensitiva e motoria agli arti inferiori. Ieri e' arrivato il verbale della nuova visita confermandomi esattamente lo stesso di 5 anni fa...anziche' darmi l'art.3 comma 3 che mi consente di usufruire della concessione dei tre giorni quando ne ho bisogno, mi hanno confermato il precedente il comma 1.Il suddetto art. mi spetta? ci sono delle tabelle di riferimento, oppure e' insindacabile giudizio della commissione.....e' il caso di fare ricorso entro i 60 giorni...ufficio ricorsi in. civ.presso il ministero del tesoro?...e in che cosa consiste questo ricorso?... vi faccio presente che a distanza di 5 anni sono stato esaminato dalla stessa commissione , questo e' legale?

1. Portatore di handicap grave (art. 3, 1° e 3° comma, L. 104/92)
"E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione" (I° comma).
"Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità" (III° comma). Come si legge nella disposizione richiamata, per definire la nozione generale di portatore di handicap, il legislatore fa riferimento alla posizione di svantaggio sociale e di emarginazione in cui un soggetto viene a trovarsi a causa della minorazione da cui è affetto.
La giurisprudenza ha così definito l'handicap in situazione di gravità, come la riduzione dell'autonomia personale caratterizzata dalla compresenza di patologie o di altri fattori idonei a menomare le condizioni di vita del soggetto e tali da rendere necessario un intervento assistenziale, permanente, continuativo e globale, non essendo sufficiente a configurare tale situazione lo stato invalidante, che dà titolo alla corresponsione delle prestazioni assistenziali e previdenziali, quali ad esempio la pensione d'invalidità e l'indennità di accompagnamento.
La tutela nei confronti delle persone, che si trovino in tale situazione, opera direttamente attraverso i benefici di cui al 6° comma dell'art. 33, oppure indirettamente, tramite le agevolazioni previste ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7 del medesimo articolo a favore dei genitori, degli affidatari e dei familiari di tali soggetti.
2. Accertamento dell'handicap (art. 4, L. 104/92; art. 1, L. 295/90; art. 2, 2° comma, L. 423/93)
L'accertamento della situazione di handicap è effettuato dall'apposita commissione medica costituita presso l'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza del disabile, integrata da un operatore sociale e da un esperto, in servizio presso la struttura sanitaria. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. 27/8/93 n. 324, convertito in L. 27/10/93 n. 423, qualora la commissione medica non si pronunci entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, l'accertamento può essere effettuato dal medico, in servizio presso la A.S.L. che assiste il disabile, specialista nella patologia dalla quale è affetta la persona handicappata.
L'accertamento produce effetti, ai fini della concessione dei benefici previsti dall'art. 33, sino all'emissione del verbale da parte della commissione medica.
E' necessario precisare che, per ottenere i benefici previsti dalla legge in esame, è indispensabile che il verbale di visita attesti esplicitamente la sussistenza di handicap gravi ai sensi dell'art. 3, 3° comma, della L. 104/92.
https://www.edscuola.it/archivio/handicap/aipd.html

Sono un'insegnante di ruolo sostegno psicofisici dal 1989,vorrei sapere se posso l'anno venturo chiedere il part time e se c'è una scadenza.Eventualmente come verrebbero distribuite le ore? ci sono tre cattedre di 9+9,un bambino di 4 e due da 18 ore.Ancora un quesito:può il preside impormi un bambino che ha già una sua docente titolare alla quale se ne vogliono dare altri per incompatibilità con il suo e con i docenti del corso?preciso che a tutt'oggi ci sono 6 cattedre senza titolari fra le quali io potrei sceglierne una per l'anno prossimo,avendo una terza classe.

Risponde Salvatore Nocera:
Io mi occupo specificamente di diritti degli alunni.Penso che la professoressa possa chiedere, come tutti il partime. Quanto ad affidarle un altro alunno con handicap, ritengo che sia possibile solo in via temporanea, in attesa che il Dirigente scolastico ne nomini un'altra per le ore corrispondenti a quella che va via ( cfr c m n. 146/01).
Per l'accessibilità alle cattedre disponibili, sarà opportuno che l'interessata si rivolga ad un sindacato.

Sono docente specializzato presso l’I.P.S.S.A.R. di Potenza. Ho partecipato al terzo Convegno Internazionale in Rimini e sono tornato a “casa” deluso per quanto non ho ritrovato rispetto all’ esplosiva esperienza di Riva del Garda 1997.
Lo scopo di questa mia lettera è, però, chiedere a lei, persona illuminata, quali eventuali conseguenze negative hanno avuto, dal 1997 ad oggi, i tagli al bilancio scolastico relativamente al settore handicap in materia di assegnazione docenti e deroghe rispetto alla ripartizione 1 ogni 138 alunni; cosa si prevede nella finanziaria di quest’anno in materia di risorse spendibili per l’handicap e quali tagli eventuali sono previsti. Gradirei conoscere, inoltre, il suo parere relativamente al possibile inserimento degli alunni in situazione di handicap nelle scuole “statali parificate”.

Risponde Salvatore Nocera:
I tagli alla spesa pubblica hanno costretto a ripiegare sulle deroghe, che sono state sempre consentite, se richieste correttamente ( cfr.d m n. 331/98 art 41 e 44).Ciò , pur creando una dolorosa discontinuità didattica, ha però permesso di realizzare un rapporto medio in organico di fatto pari a circa uno a due. I tagli nella finanziaria attuale, consentiranno comunque le deroghe ( L.n. 448/01 art 22 ), purchè vengano richieste dai Dirigenti scolastici, dietro segnalazione degli organi collegiali e concesse dai Direttori generali ( c m n. 16/01 che trasmette il decreto sugli organici che afffronta i problemi degli organici di diritto e di fatto per il sostegno negli art 6 e 9).Occorre vigilare affinchè i progetti che richiedono un maggior numero di ore di sostegno o la riduzione degli alunni nelle classi frequentate da alunni con handicap ( d m n. 141/99) vengano effettuate entro il 10 Luglio e le deroghe vengano concesse entro il 31 Luglio. Dopo tali date i Dirigenti scolastici potranno provvedere direttamente a ciò, solo per eventuali nuovi casi, ma non più per quelli su cui non sono state concesse le deroghe dai Diritterori regionali.

Sono insegnante nelle materne a Napoli da settembre 2001. Avendo un fratello convivente handicappato al 100% ho fatto richiesta di avvicinamento a sede piu' vicino casa in base alla legge 104/92 art.33 comma 5 e 7. Il provveditorato di Napoli non ha dato la precedenza e stamattina nell' ufficio dello stesso l'impiegato mi ha detto che non accetta il ricorso perche' non ho diritto in quanto per i parenti ed affini entro il terzo grado non vale piu'. Sono invece stata trasferita d'ufficio ad altra scuola ancora piu' lontana della attuale. E' vero che l'art.33 comma 5 e 7 non valgono piu'? Posso fare ricorso? Che altro posso fare?

Veda: Scelta della sede di lavoro e non trasferibilità ad altra sede https://www.edscuola.it/archivio/handicap/agevolazioni_lavoro.html

Sono insegnante di sostegno ed un'assiduo frequentatore del Vostro utilissimo sito, quest'anno sto seguendo un ragazzo che frequenta la terza media (handicap psicofisico medio grave) il quale si è iscritto ad una scuola superiore di Foggia. Vi informo che ha 16 anni e che risiede in un comune a 18 Km da FG.
Da solo non potrebbe recarsi a FG l'anno scolastico prossimo, ne potrebbe prendere i mezzi pubblici da solo. I genitori hanno chiesto al comune di residenza se era possibile avere il pulmuino a disposizione ma hanno risposto che non spetta a loro e che il loro mezzo può viaggiare solo nelle zone limitrofe.
Di fronte a tale situazione i genitori non vorrebbero più mandare il proprio figlio a scuola (anche perchè essi si trovano nell'impossibilità di accompagnarlo).
Potreste darmi una mano?
Cosa prevede la normativa ? Cosa si può fare?
L'alunno potrebbe aver diritto al trasporto?

Per quanto riguarda le scuole materne, elementari e medie, è compito del Comune provvedere ai trasporti gratuiti da casa a scuola e viceversa (L. 118/71 art. 28 c. 1, ribadito dal Decreto Legislativo n. 112/98 art. 139 comma 1 lett. C)
Bisogna farne esplicita richiesta al Comune, Assessorato ai Servizi Sociali o Assessorato ai Trasporti urbani ed extraurbani.
La competenza della Provincia per le scuole superiori, è stata riconfermata dal Decreto Legislativo n. 112/98 ( art.li 138 e 139).

Sono un insegnante portatore di handicap con invalidità superiore ai 2/3.
Presenterò domanda di incarico di presidenza per il prossimo anno scolastico e quindi, ai sensi dell'art. 3 - comma 8-2 dell'O.M. 44 prot 1124 del 17 Aprile 2002 (Incarichi di Presidenza), avrò diritto ad una precedenza nella scelta della sede.
Se dovessi rientrare nel numero dei nominandi, potrei scegliere la sede disponibile prima di coloro che, incaricati della presidenza nel corrente anno scolastico, richiederanno di permanere nell'incarico nella stessa scuola o istituto (Art. 5 comma 4 della stessa O.M.)? 
In altre parole,se aspirassi ad un posto già occupato da un incaricato annuale che chiede la riconferma, chi avrebbe la precedenza?
Nel corrente anno scolastico a causa del mio passaggio di ruolo dalla scuola media alla superiore mi sono visto negare l'incarico ad una scuola relativamente vicina al mio domicilio.
Sicuramente mi sarei dovuto informare meglio delle eventuali conseguenze del passaggio di ruolo e leggere bene l'ordinanza sugli incarichi, ma avevo avuto rassicurazioni dal Provveditorato agli Studi che il passaggio non mi avrebbe impedito di ottenere la presidenza.

Veda: Scelta della sede di lavoro e non trasferibilità ad altra sede https://www.edscuola.it/archivio/handicap/agevolazioni_lavoro.html

Il 15.12.01, la Commissione medica operante presso l’ASL di appartenenza, mi ha dichiarato permanentemente non idoneo a qualsiasi proficuo lavoro. A seguito di ciò, il Provveditorato agli Studi con decreto del 28.02.02, mi ha collocato a riposo. 
Chiedo di conoscere:
1. se posso usufruire o meno della legge 338 del 23.12.00, presupponendo che la dichiarazione di inabilità a qualsiasi proficuo lavoro sia comunque da riferirsi superiore al 74%;
2. L’ammontare del trattamento di pensione a me spettante nell’ipotesi di cui al punto 1

Vedi https://www.edscuola.it/archivio/handicap/aipd.html

Sono un insegnante di sostegno e da qualche giorno ho appreso che e cambiata la normativa che stabilisce il numero massimo per costituire una classe in presenza di un portatore di Handicap, il numero è salito a 24 è vero? inoltre potrei avere un chiarimento sulle figure A.E.C.in quanto sia la Scuola che i Comuni dicono che spariranno

Vedi:
CM 16/02 (DI Organici 2002/2003)  
DM 141/99 (Classi con portatori handicap)
Assistenza di Base e Personale Collaboratore Scolastico
Collaboratori Scolastici - Mansioni e Finanziamenti
Competenze del Personale ATA
Nota 30.11.01 (Assistenza di Base Handicap)  
Assistenza di Base e Personale Collaboratore Scolastico

Sono un'assidua frequentatrice del Vostro utilissimo sito,ho una figlia disabile (tetraparesi spastico-distonica) che frequenta il secondo anno di un istituto alberghiero, seguendo il P.E.I. i risultati sono ottimi. Su consiglio dei docenti si è scelto di passare per il prossimo anno al ramo commerciale del medesimo istituto. In considerazione del fatto che l'inserimento scolastico ha dato eccellenti risultati (confermati anche dai docenti), posso chiedere ed ottenere dal Dirigente Scolastico l'iscrizione al primo anno del nuovo percorso (anzichè al terzo) Le mie intenzioni sono poi di far proseguire mia figlia oltre la qualifica professionale (terzo anno) fino al quinto anno. Gradirei conoscere, se esiste, la normativa alla quale potrei fare riferimento formulando al Dirigente Scolastico la mia richiesta di iniziare il nuovo percorso scolastico dal primo anno.

Se la richiesta di rincominciare dal primo anno è determinata dal desiderio di trattenere il più a lungo possibile a scuola la figliola, io sarei poco d'accordo.Infatti è necessario facilitare la crescita in autonomia della figlia possibilmente verso il mondo del lavoro.
La normativa consente quello che desidera la mamma.Però , come dicevano i giuristi romani " non tutto ciò che è lecito è corretto"!


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