a cura di Rolando Alberto Borzetti


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FAQ 18
Domande e Risposte su Handicap e Scuola

 

Sono un'insegnante. Mio padre è in uno stato grave di disabilità. Mia madre è ancora in vita e ho una sorella che non lavora, ma per motivi di disaccordo tocca a me assistere mio padre. Cosa devo fare per usufruire dei permessi sul posto di lavoro per assisterlo?

Vedi in https://www.edscuola.it/archivio/handicap/hnorme.html
Accertamento Invalidità 
Tutela 
Agevolazioni sul Posto di Lavoro 
Altre Agevolazioni 
Aspetti Assistenziali 

Ho un piccolo dubbio a proposito della situazione di co-docenza prevista per gli insegnanti di sostegno. A parte l'enorme difficoltà di realizzarla, nei casi nei quali i tempi e le modalità di acquisizione dello studente in situazione di handicap siano molto diversi rispetto a quelli di tutti gli altri studenti della classe (per esempio nel caso di ritardo mentale medio-grave), ho dubbi anche su come comportarmi nel caso un'insegnante curricolare si assenti. Nel caso mi chiedano di coprire la classe, lo faccio perché sono la docente superstite dei due docenti assegnati alla classe per quell'ora, o perchè ci si rivolge a me in qualità di docente "curricolare" che contemporanenamente è anche docente di sotegno?

E' difficile rapportarsi con i colleghi curricolari, perhè la programmazione è fatta sugli obiettivi di apprendimento dei più bravi. Credo importante però che insieme troviate delle strategie adatte per convivere, perchè voi insegnati di sotegno, siete lì per quel ragazzo con handicap più o meno grave e se si rompe il rapporto tra voi, si rompe anche con il ragazzo. Non è raro trovare insegnanti curricolari che la pensano allo stesso modo dei genitori, e cioè che il collega di sostegno è l'insegnante del bambino/ragazzo disabile, delegando a lui tutto quanto concerne questo alunno a partire dalla programmazione individualizzata (PEI), agli incontri con l'equipe dei CNPI, ai rapporti con i genitori ecc. disinteressandosene, come se tutto ciò non fosse anche di loro competenza. Ricordati che il PEI deve essere formulato da tutto il team degli insegnanti della sezione/classe e se nella stesura della programmazione della classe si sarà tenuto conto della presenza dell'alunno disabile di cui devono farsi carico tutti coloro che operano nella classe stessa, solo così il bambino/ragazzo disabile potrà essere seguito con competenza da tutti gli insegnanti e non solo da quella di sostegno ed in tutti i momenti della giornata scolastica.
Ora vediamo un attimo il lato normativo.
Partiamo dal 1975 anno in cui, a seguito del documento conclusivo dei lavori della commissione ministeriale presieduta dalla senatrice Falcucci viene emanata la C.M. 227, applicativa dell'art.28 L118/71, in detta circolare, per quanto riguarda i docenti, si stabilisce di dare la precedenza nel conferimento degli incarichi, nelle scuole in cui siano stati inseriti alunni handicappati, a coloro che abbiano documentato di aver seguito corsi universitari di specializzazione... ecc.", nessun riferimento viene fatto al sostegno.
Un primo accenno lo troviamo nel DPR 970 dello stesso anno, all'ultimo comma dell'articolo 9 titolo II° laddove recita "Il personale docente di cui al precedente comma (specializzato) può essere assegnato a scuole normali per interventi individualizzati di natura integrativa in favore della generalità degli alunni, in particolare di quelli che presentino specifiche difficoltà di apprendimento". Altro accenno si ha nella C.M. 680/76, sempre nel 1976 viene emanata la C.M. 228 che rifacendosi alla precedente 227, nel dare disposizioni per l'istituzione di nuove sezioni nella scuola materna,
stabilisce: "Sia data precedenza a quelle interessate all'integrazione assicurando un insegnante aggiunto ogni tre sezioni; stessa precedenza nell'istituzione di classi a tempo pieno art. 1 L 820/71 che abbiano proceduto all'integrazione, e suggerisce di utilizzare in queste sedi docenti specializzati provenienti dalla scuola speciale"
Non si parla ancora di sostegno in modo chiaro.
Un primo accenno all'insegnante di sostegno lo troviamo invece nella C.M. 216/del 3/8/77. In realtà è però solo la L 517/77 che ratifica in maniera cogente ed esplicita il diritto alla piena integrazione degli alunni handicappati nella scuola comune, prevedendo agli articoli 2 e 7 prestazioni di insegnanti specializzati con un rapporto, di regola, di un insegnante ogni quattro alunni portatori di handicap, con possibilità di deroghe, secondo accertate particolari necessità stabilendo in 20 il numero massimo di alunni per sezione/classe ove sia inserito un bambino disabile e la programmazione, da parte del collegio dei docenti, di attività scolastiche integrative per gruppi di alunni della stessa classe o di classi diverse, per la realizzazione di interventi individualizzati in relazioni alle esigenze degli alunni.
Seguono, altre circolari che dettano norme per l'applicazione dei succitati art. 2 e 7 L 517/77, ma sarà solo con la emanazione della C.M. 199/79 riguardante "Forme particolari di sostegno a favore di alunni portatori di handicap" che si comincia a fare un po' di chiarezza. Detta circolare infatti richiamandosi all'applicazione degli art. 2 e 7 L517/77 precisa che la legge non parla di "insegnanti di sostegno", ma di "forme particolari di sostegno" di vario tipo e di diversa competenza, prosegue poi chiarendo che "la locuzione, insegnanti di sostegno" è ormai così invalsa nell'uso comune che si può accettarla ufficialmente". Raccomanda inoltre che questo insegnante non sia messo in sottordine rispetto agli altri insegnanti di classe, che i suoi compiti non siano interpretati in modo riduttivo e, molto importante, "che sia coinvolto nella programmazione educativa e partecipare a pari titolo alla elaborazione ed alla verifica delle attività di competenza dei consigli di classe e dei collegi dei docenti". Delinea, come si può ben capire, in un certo senso, il ruolo ed i compiti dell'insegnante di sostegno, chiarendo che insegnante di sostegno e di classe, devono procedere congiuntamente, in modo da rispondere ai bisogni educativi degli alunni con interventi calibrati sulle condizioni personali di ciascuno alunno.
Altra legge importante è la L 270/82 che fra le altre cose istituisce il sostegno nella scuola materna art. 12, introduce il ruolo degli insegnanti di sostegno, cosa positiva in quanto imponendo il vincolo di una permanenza di un quinquennio in detto ruolo, favorisce la continuità. Seguono, poi nel tempo leggi, decreti, circolari in cui, anche se non specifiche, l'argomento integrazione viene trattato, per arrivare alla L 148/90 riguardante la riforma della scuola elementare che sancisce la "contitolarità" dell'insegnante di sostegno, concetto che viene poi ripreso dalla legge 104/92 art.12, legge che in un certo senso raccoglie in buona parte il contenuto delle circolari precedenti. Il comma 6 dell'art.12 dice che "l'insegnante di sostegno è "contitolare" delle sezioni/classi in cui opera e partecipa alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti", non può significare che l'insegnante di sostegno deve occuparsi solo, dell'alunno disabile, in quanto le attività di competenza dei consigli succitati non possono certo riferirsi all'alunno disabile, quindi l'insegnante di sostegno è "uno" degli insegnanti di quella sezione e classe che però per la sua specificità, che non deve essere finalizzata alla realizzazione di attività paramediche, riabilitative e assistenziali, oltre alle competenze proprie della funzione docente, ha la possibilità di approntare, grazie alla specializzazione, risposte più adeguate alle necessità di ogni singolo alunno della classe e in particolare per quanto riguarda l'alunno disabile la messa in atto di stimoli, interventi, strategie ben delineate, definitivi, resi operativi in curricoli integrati; curricoli che non possono e non devono essere lasciati solo all'insegnante di sostegno ma predisposti da tutti gli insegnanti di sezione/classe.

Sono un insegante di sostegno di area tecnica alle superiori, dopo che mi sono rifiutata di fare sostituzioni all'interno del mio istituto in presenza e in assenza del disabile, un collaboratore del preside mi sta paventando le ipotesi di cambiarmi l'orario e i ragazzi che seguo.in assenza del gruppo GLH come mi devo comportare???????? 
inoltre il preside dice che dobbiamo rispettare le aree di appartenenza:quindi io farei solo area tecnica tralasciando le altre materie;mi si adduce come motivazione che i consigli di classe nel precedente anno scolastico hanno scelto l'area tecnica come area prevalente eda affiancare l'area scientifica .
in assenza del gruppo tecnico cosa devo fare?posso rivolgermi al Glip e come???

Risponde Salvatore Nocera:
In assenza dell'alunno con handicap, l'insegnante per il sostegno può essere utilizzato ovunque, essendo egli un insegnante della scuola, come tutti i colleghi.
Quanto al lavoro con l'alunno, non è solo il preside a decidere, ma tutto il Consiglio di classe nel momento in cui imposta il PEI ed il conseguente percorso didattico. E' necessario che si convochi un GLH operativo subito e si decida cosa e come fare per l'integrazione di questo alunno coi compagni e negli apprendimenti.
L'articolo 22.6 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, nota come Legge Finanziaria 2002, a proposito della sostituzione del personale assente, dice che le scuole vi provvedono "utilizzando, in coerenza con il piano dell'offerta formativa, le proprie risorse di personale docente", senza ulteriori precisazioni né divieti.

Sono il papà di un ragazzo disabile grave che frequenta la scuola media, il mio ragazzo porta il pannolino, il dirigente scolastico ha organizzato il servizio come da nota ministeriale 3390del 30/11/2001, purtroppo nessun bilello vuole svolgere tale compito, cosa posso fare per poter ottenere il servizio? posso denunciare il bidello incaricato sel il ragazzo torna a casa sporcho? c'e già uno schema di denuncia a tale proposito? ci sono altri modi per risolvere il problema?

Vai nella pagina dell'Osservatorio per l'Integrazione scolastica:
https://www.edscuola.it/archivio/handicap/osservatorio/denuncia03.htm

Sono un' attenta lettrice del vostro sito e vorrei sapere se vengono organizzati nel Veneto corsi di specializzazione per il sostegno nella scuola elementare, settore nel quale io insegno da quattro anni come precaria senza titolo.

Dovrebbero istituirsi tra non molto, ma vedi presso le università della tua regione.

Ho necessità di conoscere la normativa specifica in riferimento ai diritti-doveri dell'assistente personale nella scuola media in presenza di alunni con handicap.

Puoi leggere questo accordo:
https://www.edscuola.it/archivio/handicap/italia/pomezia/definizione.html

Vorrei sapere se è legale ridurre a 9 ore (rapp. 1:2) le ore di sostegno assegnate a un ragazzo Down che negli anni passati ha sempre avuto 18 ore (rapp 1:1) motivando la riduzione con la tesi che nel P.D.F. (peraltro datato 1994) c'è scritto "medio grave e non gravissimo". Se possibile, avere anche dei riferimenti di legge.

Gli art 41 e 44 del d m n. 331/98 stabiliscono che le ore di sostegno sono assegnate sulla base del piano educativo personalizzato redatto da tutto il consiglio di classe.Non ci sono quindi più dei minimi o dei massimi di orario. Tutto viene deciso dal Collegio dei docenti o dal Gruppo di lavoro di istituto che vagliano la situazione globale della scuola e, sulla base dei PEI, decidono quante ore assegnare ad ogni alunno.

E' possibile che uno psicologo della asl, partecipando al GLH d'istituto, decida che mio figlio abbia necesità di meno ore di assistenza di quante richieste dallo specialista che lo segue, e che per il bambino (4 anni) non sia un problema essere seguito da due diverse assistenti alternatamente, senza avere mai visto mio figlio e senza avere interpellato il medico che lo segue?

Alla riunione del GLH d'istituto avrebbe dovuto partecipare un genitore e contestare ciò che ha fatto il neuropsichiatra. Per quanto riguarda le assistenti ritengo non corretto il continuo alternarsi di queste figure per questioni organizzative o di economicità. Bisogna tener presente in modo primario le esigenze del bambino. 
Ritengo necessario che si debba consultare per correttezza, oltre che per legge, lo specialista in neuropsichiatria infantile o la psicologa del Centro che ha redatto la Diagnosi del bambino handicappato e che lo segue attualmente.
"Atto di indirizzo che disciplina i compiti delle unità sanitarie e/o sociosanitarie locali in relazione alla predisposizione della Diagnosi Funzionale." G.U. del 6 aprile 1994, n.79, il D.P.R. è stato ripubblicato dopo la registrazione alla Corte dei Conti, sulla G.U. 15 aprile 1994, n.87. 

Vorrei sapere se è possibile avere la continuità scolastica (passaggio dalla scuola elementare a quella media) per mio figlio che ha atteggiamenti autistici,nonostante gli sia stato assegnato dalla preside un nuovo insegnante e siano stati previsti inizialmente 3mesi di sperimentazione con il supporto della sua precedente insegnante,non ancora avvenuti.

Li solleciti. E' possibile per il periodo descritto.

In un istituto professionale dove ci sono diversi insegnanti di sostegno di aree diverse:
Il gruppo H da quanti docenti di sostegno deve essere formato? 
I docenti devono essere individuati all’interno del C.D. oppure scelte a discrezione dal dirigente scolastico? 
Le aree non devno essere scelte in base alla tipologia dell’Istituto? 
E’ possibile che negli Istituti Professionale venga scelta in modo preponderante l’area Umanistica.

IL GRUPPO DI STUDIO E DI LAVORO DI ISTITUTO (GRUPPO H), costituito ai sensi della Legge 5/02/1992, n.104, art. 15, comma 2
Normativa:
- C.M. 262/88, par.2
- L.Q. 104/92
- D.M. 122/94
Composizione:
a) Dirigente scolastico o suo delegato
b) Docente Coordinatore
c) Docenti curricolari e di sostegno 
d) Referente dell'A.S.S.
e) Rappresentanti dei genitori
f) Rappresentante allievi in situazione di handicap
g) Rappresentante studenti
h) Docente per il Sostegno della Scuola Secondaria di I grado (nel primo periodo dell'anno scolastico )
Altre figure di riferimento:
a) Rappresentanti di Enti, Associazioni
b) Altri rappresentanti dell'èquipe multidisciplinare territoriale
c) Referente del S.I.L.
Ruolo dei componenti:
- La consulenza dei docenti è utile per definire i criteri per la formulazione del P.D.F., degli strumenti di osserva­zione e di interpretazione delle osservazioni stesse; per l'attività di ri­cerca; per la predisposizione degli obiettivi indicatori del P.E.I.; per la elaborazione di criteri per le prove di verifica e per l'interpretazione delle stesse; per stabilire le modalità di raccordo tra P.E.I. e programmazione della classe.
- I genitori possono costituire una risorsa di esperienze per gli operatori scolastici ed extrascolastici, oltre che per gli altri genitori. Sono chiamati a collaborare alla realizzazione di un più efficace collegamento tra attività scolastiche ed extrascolastiche.
- Gli psicologi offrono una consulenza specifica in merito a: caratteristiche della personalità, cognitive e socio affettive degli alunni in situazione di handicap, strategie per il miglioramento delle dinamiche relazionali, definizione del "progetto di vita".
Il soggetto in situazione di handicap è la "prima risorsa a cui fare riferimento per la sua crescita personale, culturale e sociale".
Gli altri studenti, partecipando, consentono il raccordo tra Progetti di integrazione, dispersione ed educazione alla salute.
Si ritiene opportuno suggerire che venga assicurata la presenza di genitori, operatori della scuola ed extrascolastici in rappresentanza delle diverse tipologie di handicap definite dalla Legge Quadro 104/92. 
Competenze:
a) predisposizione di un calendario per gli incontri annuali del Gruppo H e del Gruppo Tecnico 
b) costituzione del fascicolo personale degli alunni iscritti
c) comunicazione ai coordinatori dei Con­sigli di classe della procedura per la "segnalazione" di alunni già iscritti.
d) analisi della situazione complessiva nell'ambito delle scuole di competenza (numero alunni in situazione di handicap, tipologia degli handicap, classi coinvolte)
e) analisi delle risorse umane e materiali di Istituto al fine di predisporre interventi efficaci volti a promuovere l'integrazione
f) raccordo con i membri del gruppo per l'integrazione scolastica provinciale al fine di concordare le modalità più efficaci di diffusione della cultura dell'integrazione
g) diffusione e rivendicazione degli accordi di programma tra scuola, A.S.S., Enti Locali per favorire l'attuazione della progettualità interdisciplinare territoriale prevista dagli impegni stabiliti
h) formulazione di proposte per la forma­zione e l'aggiornamento ( L.Q. 104/92, art.14, comma 7 ): corsi di aggiornamento comuni per il "personale delle scuole, delle A.S.L., degli Enti Locali impegnati in Piani Educativi Individualizzati" TALI CORSI, CON L'AUTONOMIA, VERREBBERO ORGANIZZATI DALLA SCUOLA STESSA PER RI­SPONDERE AI BISOGNI DI INFORMAZIONE E DI FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI CURRICOLARI.
i) programmazione di interventi didattico metodologici ed educativi finalizzati a rendere più efficace l'integrazione e la valutazione in itinere
j) proposta ai Coordinatori dei Consigli di classe di materiali, sussidi didattici, strategie di insegnamento-apprendimento per gli allievi con difficoltà di apprendimento
k) produzione di materiali di programma­zione funzionali sia alla memoria storica dell'attività di Istituto sia all’arricchimento dei percorsi di insegnamento apprendimento del disabile e del gruppo classe
l) consulenza relativa a tutti i Progetti relativi all'integrazione (accoglienza, continuità, sperimentazione, richiesta ore di sostegno ecc. ) 
m) pubblicizzazione delle attività svolte in Istituto e dei materiali didattici prodotti
Tempi:
nel corso dell'anno scolastico possono essere effettuati più incontri. Il numero di questi viene deliberato nella prima riunione del gruppo
Sede e modalità degli incontri:
il Gruppo H si riunisce, previa auto­rizzazione del Preside, in uno dei locali dell'Istituto in orario concor­dato tra le varie parti componenti
Verbali:
ogni incontro deve essere verbalizzato
Strumenti sussidi impiegati:
possono essere utilizzati testi specialistici, riviste, strumenti tecnologici multimediali
Realizzazioni:
- il coordinatore può realizzare, in collaborazione con i componenti il Gruppo: 
- mediateca
- materiali di programmazione
- modello di registro per l'insegnante di Sostegno
- raccoglitore contenente circolari ministeriali, provveditoriali, del Preside, comunicazioni della Coor­dinatrice del Gruppo, elenco delle attività di aggiornamento e di con­sulenza effettuate in Istituto
Documentazione:
come previsto dalla Legge Quadro 104 del 1992, deve essere costituito un fascicolo personale degli allievi che usufruiscono di sostegno, contenente i seguenti documenti:
- Attestazione di handicap ( da inseri­re nel fascicolo solo nel caso di passaggi-trasferimenti)
- Diagnosi Funzionale ( come sopra )
- Profilo Dinamico Funzionale
- P.E.I., le verifiche e gli aggiornamenti in itinere
- Ogni altro materiale significativo prodotto durante l'iter scolastico utile alla conoscenza dell'allievo
- I Progetti per l'integrazione
- Copia dei Verbali delle riunioni relative all'alunno
- le Relazioni finali
Verifica e valutazione:
- la verifica dell'attività svolta deve essere effettuata costantemente in itinere, allo scopo di definire le inizia­tive e di calibrare gli interventi successivi.
È opportuno ottimizzare la collabora­zione tra A.S.S., scuola e famiglia, così come l'interazione tra i colleghi. dei gruppo e gli altri docenti dello Istituto che hanno richiesto specifiche consulenze

Sono un dipendente di un Comune a cui una scuola paritaria ha richiesto contributo per insegnante di sostegno su un alunno della scuola materna. Il mio comune da anni, su richiesta delle scuole, appalta a Cooperativa sostegno su alunni delle scuole materne, elementari e medie statali. E' lecita la richiesta ora pervenuta dalla scuola paritaria? Se sì in base a quale normativa? Come dobbiamo comportarci?

A quale sostegno si riferisce? All'Ente locale compete fornire l'assistenza specialistica e di base in alcuni casi. Le scuole dichiarate paritarie hanno gli stessi diritti e doveri delle scuole statali.

Nostra figlia è portatrice di handicap, frequenta la seconda media presso una scuola
PUBBLICA NON STATALE, cioè paritaria. L’anno scorso le hanno riconosciuto nove ore di sostegno settimanale per le quali pare che lo stato sia intervenuto con LIRE 1.500.000.= pertanto quest’anno scolastico rimarrà senza sostegno in quanto la scuola ritiene di non potersi sobbarcare l’onere dello stipendio di un insegnante in più. Possiamo non essere d’accordo con la politica della scuola, ma soprattutto non siamo d’accordo sul fatto che essendo costretti a mandare la ragazzina in una scuola non statale per scelta OBBLIGATA, pare non si abbia da parte dello Stato o chi per lui, la garanzia e il sostegno di poter scegliere quello che si ritiene più opportuno per il futuro di ns. figlia in quanto portatrice di handicap. Le chiediamo gentilmente di contattarci per sapere come e dove rivolgersi affinché si possa tentare di risolvere la questione.

Qui, mi pare di capire che chi non ottempera alle disposizioni di legge è la scuola che ha scelto di essere paritaria, ma in realtà poi rifiuta di fatto di esserlo. 
Si rivolga al CSA (ex provveditorato) di Torino, ufficio handicap
C.S.A. TORINO, Via Coazze 18 - 10138, Tel. 011-4345600 Fax 011-4477070

Vorrei sapere se è possibile per un docente con figlio in situazione di handicap con età superiore ai tre anni ridurre il proprio orario settimanale di servizio (indicare, se possibile, la normativa di riferimento).

Veda in https://www.edscuola.it/archivio/handicap/hnorme.html:
Agevolazioni sul Posto di Lavoro

Sono un precario con contratto a tempo determinato sino al 31/09/2002.
Usufruisco della legge 104/92 art. 33 (tre giorni mensili di permesso).
Ho saputo che mentre prima i versamenti dei contributivi erano solo figurativi, adesso devono essere completamente versati.
E vero? gradirei cortesemetne sapere i riferimenti legislativi.

Veda INPDAP - Circolare 10 gennaio 2002, n. 2
https://www.edscuola.it/archivio/norme/circolari/cinpdap2_02.html

Sono un invalido civile con problemi deambulativi, possessore di patente "B limitata" e di auto appositamente modificata, che gode dell'esenzione "Bollo Auto".
Vorrei sapere se ci sono leggi o convenzioni con assicurazioni per ottenere agevolazioni per il pagamento delle polizze auto.

No, non ci sono agevolazioni sulle assicurazioni

Sono un insegnante con contratto a tempo determinato e ho un fratello vedovo con grave handicap dovuto a una grave malattia invalidante progressiva (S:M) che vive solo con un figlio , da poco oltre al riconoscimento dell'invalidità totale ha ottenuto la L 104. Vorrei sapere se posso chiedere i permessi retribuiti mensili previsti per poterlo accudire dato che la madre è anziana ed incapace di farlo e l'altro fratello deve combattere con un altro grave problema di salute. I giorni che spettano retribuiti sono tre mensili? E a cosa vado incontro nel richiederli? Faccio presente che quest'uomo ha bisogno del mio aiuto per espletare tutte le attivita' burocratiche e soprattutto sanitarie, infatti sono io che mi occupo di condurlo in centri di ricerca e cura sperimentale nell'intento di salvaguardargli la vita e la qualità di vita che ancora gli resta, inoltre la sua situazione economica non è delle migliori poiché nonostante i miei sforzi per fargli ottenere tutti i riconoscimenti possibili, non ha ancora avuto praticamente l'indennità di accompagnamento riconosciuta già da più di un anno.

Ti invito a leggere in https://www.edscuola.it/archivio/handicap/hnorme.html
Accertamento Invalidità 
Tutela 
Agevolazioni sul Posto di Lavoro 
Altre Agevolazioni 
Aspetti Assistenziali 

Sono un'insegnante di sostegno e a Novembre vorrei partecipare alla mostra convegno HANDIMATICA 2002 di Bologna. VORREI SAPERE SE IL PRESIDE PUO' NEGARMI IL PERMESSO DI ANDARE O E' UN MIO DIRITTO

NO!!!!non puo' negarti il permesso

Posso usufruire della legge 104 avendo la mia nonna materna di 82 anni bisognosa di cure e anche se stà da sola bisogna sempre essere accompagnata per la qualsiasi cosa, come per la semplice spesa; premetto che i figli sono quattro:mia madre che anche lei ha problemi di salute,in quanto non riesce a camminare per lunghi tratti nè a stare tanto in posizione eretta(sono sempre io che mi occupo di lei, ha 62 anni e non gli hanno riconosciuto la pensione d'invalidità);mia zia non ne vuole sapere, e gli altri due zii maschi,uno insegna e l'altro ha un'attività e non può. Dato che sono sempre io quella che bada a lei cosa posso fare per avvelermi della legge 104 ? Lavoro nella scuola come ass.tecnico,ma non nella mia città e vorrei avvalermi di questa legge.

Vedi in https://www.edscuola.it/archivio/handicap/hnorme.html
Accertamento Invalidità 
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Aspetti Assistenziali

Sono un docente e quest'anno mi occupo della compilazione dell'orario scolastico. Volevo sapere: che diritti hanno sull'orario i docenti che hanno figli a carico e/o familiari con handicap (provvisti quindi dei benefici della Legge 104)?

Vedi in https://www.edscuola.it/archivio/handicap/hnorme.html
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Sono un insegnante di sostegno di una scuola dell’infanzia della provincia di Salerno.
Il mio quesito è il seguente: il servizio di scuola bus per gli alunni portatori di handicap deve essere assicurato dal Dirigente scolastico o dagli Enti locali ?
In base a quale norma i genitori devono far riferimento per far valere i propri diritti ?

E' compito del Comune provvedere ai trasporti gratuiti da casa a scuola e viceversa: Legge 118/71, art. 28 , comma 1. Bisogna farne esplicita richiesta al Comune, Assessorato ai Servizi Sociali o Assessorato ai trasporti urbani o extraurbani.
La nuova normativa afferma: 
"Le regioni disciplinano le modalità con le quali i comuni dispongono gli interventi per consentire alle persone handicappate la possibilità di muoversi liberamente sul territorio, usufruendo, alle stesse condizioni degli altri cittadini, dei servizi di trasporto collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi". (art. 26, comma 1). La legge-quadro prevede che i Comuni assicurino anche modalità di trasporto individuale per le persone con handicap impossibilitate a servirsi dei mezzi pubblici.
In osservanza di queste disposizioni, le Regioni sono tenute ad elaborare piani di mobilità. Nelle elaborazioni di questi piani specifici, che devono essere coordinati con quelli di trasporto predisposti dai Comuni, devono essere previsti servizi alternativi per le zone non coperte dai servizi di trasporto collettivo.
L’art. 26 della legge quadro detta i principi per garantire la mobilità tramite i mezzi di trasporto pubblici. Le Regioni ed i Comuni sono i soggetti chiamati in causa.
Le Regioni debbono dare indicazioni ai Comuni e predisporre piani regionali di mobilità anche tramite accordi di programma. I Comuni devono assicurare la fruibilità dei mezzi di trasporto collettivi, opportunamente adeguati o, in mancanza di essi, di mezzi alternativi alle stesse condizioni degli altri cittadini, quali taxi per trasporti a scuola, al posto di lavoro, ai centri di riabilitazione, a sedi associative per attività sociali. La norma prevede che i Comuni debbano agire nell’ambito delle “ normali disponibilità di bilancio”.

Sono un'insegnante di scuola dell'infanzia della provincia di Milano.Quest'anno il dirigente scolastico ha inserito una bambina portatrice di handicap (fermo scolastico) di 6 anni, proveniente da un'altra sezione, nella mia attuale sezione di titolarita'.
La situazione dell'anno precedente per la bambina era la seguente:sezione a 20 bambini, sostegno statale a 25 ore più sostegno comunale a 15 ore. (tale copertura oraria era determinata dalla necessità della bambina di avere un rapporto uno a uno)
La situazione di quest'anno è il seguente:inserimento della bambina in una sezione omogenea di 5 anni composta già da 25 bambini.Con il suo arrivo si arriva a 26 bambini in sezione.
Il sostegno previsto quest'anno è il seguente:20 ore sostegno statale, 12 ore sostegno comunale, con una diminuzione di 8 ore rispetto l'anno precedente.(la bambina ha bisogno più che mai del sostegno individuale e costante)
Il risultato è una situazione insostenibile, ingestibile,.
Il dirigente scolastico non vuole sentire ragioni e non risponde alle nostre richieste di chiarimento.
Il dirigente scolastico può fare ciò che ha fatto?
Vi sarei grata se ci indirizzaste verso la strada da seguire

La invito a leggere i diversi documenti riferiti alla formazione delle classi:
https://www.edscuola.it/archivio/handicap/consigli.htm
https://www.edscuola.it/archivio/handicap/fish14.htm
https://www.edscuola.it/archivio/handicap/osservatorio/index.html

Sono un padre di un bambino di 8 anni, iperattivo e con disturbi dell'attenzione che frequenta la II elementare .Dopo la circolare ministeriale del 30/11/2002 , può un'Amministrazione Comunale retribuire direttamente una cooperativa specializzata per un' "assistenza di base "ai portatori di Handicap nelle scuole elementari?

Assistenza di base si riferisce: ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso alle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse. 
Le attività di ausilio materiale agli alunni portatori di handicap, per esigenze di particolare disagio e per le attività di cura alla persona (aiutare alla pulizia della persona ed accompagnarlo al bagno).
Per l'assistenza specialistica la competenza è dell'Ente locale. Veda per meglio comprendere l'accordo di Pomezia e Ardea:
https://www.edscuola.it/archivio/handicap/italia/pomezia/definizione.html

Insegnante elementare, con figlia portatrice di handicap nata il 09/10/1989, handicap riconosciuto al 100% (1° istanza '92) decretazione della prefettura di torino 1995 con decorrenza data della domanda 01/02/1990.
L'insegnate ha diritto al congedo biennale retribuito per assistere la figlia attualmente ricoverata con necessità di assistenza continua ai sensi della legge 8 marzo 2000 art. 4 comma 2?
Per la retribuzione è indispensabile il certificato di handicap in situazione di gravità da 5 anni?

Per poter fruire delle agevolazioni di cui all’art. 33, la persona handicappata per la quale si richiedono deve essere riconosciuta “portatore di handicap in situazione di gravità” (art. 3, comma 3, Legge 104/92) dalla apposita Commissione ASL e non deve essere ricoverata a tempo pieno. 
Congedi retribuiti per due anni 
La legge finanziaria per il 2001, legge n. 388, 23/12/2000, introduce al comma 2 dell’art. 80, la possibilità per i genitori (in alternativa) o, dopo la loro scomparsa, per uno dei fratelli conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità, accertata ai sensi del comma 3, art. 3 della legge n. 104/92 da almeno cinque anni, di fruire di un periodo di congedo fino a due anni retribuito e coperto da contribuzione figurativa (fino ad un importo massimo di L. 70.000.000 annui). 
L’INPS ha emanato la Circolare applicativa di tale nuova norma, la n. 64 del 15 marzo 2001. 
I due anni di congedo retribuito, possono essere fruiti da entrambi i genitori, ma in alternativa. Questo significa che i genitori possono “dividersi” i due anni, fruendo l’uno del periodo di congedo quando l’altro svolge attività lavorativa. Il congedo è quindi fruibile anche in maniera frazionata. Lo stesso vale per i fratelli, nel caso di decesso di entrambi i genitori; ai fratelli viene però sempre richiesta la convivenza.
La domanda per fruire del congedo in questione va compilata sugli appositi modelli predisposti dall’INPS. 
Il datore di lavoro deve sempre accordare il congedo, può farlo non oltre 60 giorni dalla data della richiesta. 
Nell’articolo che, nella legge finanziaria n. 388/2000 introduce la possibilità del congedo retribuito, si afferma esplicitamente che “durante il periodo di congedo entrambi i genitori non possono fruire dei benefici di cui all’art. 33 della legge n. 104/92”. Dal momento però che il congedo è fruibile anche frazionatamente, e quindi per periodi inferiori al mese, l’INPS precisa che la preclusione alla fruizione dei permessi dell’art. 33 vale anche per quel mese durante il quale, anche solo per una sua parte, si è fruito del congedo retribuito.

Sono il padre di un bambino di seconda elementare che ha come compagno di banco un bambino affetto da sindrome di Down. Questo bambino ha solo parzialmente l'assistenza dell'insegnante di sostegno. Mi è stato detto che per aver l'assistenza continua è stato fatto ricorso. Non sono esperto di queste problematiche, non ho nessun problema a che mio figlio e il suo compagnetto condividano lo stesso banco, ma vorrei avere qualche notizia su situazioni analoghe o su eventuali problemi o necessità che possono sorgere laddove il bambino necessitante dell'insegnante di sostegno non abbia l'assitenza di cui necessita.

Gli art 41 e 44 del d m n. 331/98 stabiliscono che le ore di sostegno sono assegnate sulla base del piano educativo personalizzato redatto da tutto il consiglio di classe.Non ci sono quindi più dei minimi o dei massimi di orario. Tutto viene deciso dal Collegio dei docenti o dal Gruppo di lavoro di istituto che vagliano la situazione globale della scuola e, sulla base dei PEI, decidono quante ore assegnare ad ogni alunno.

A proposito dell'utilizzo dell'insegnante di sostegno nel caso di assenza prolungata dell'alunno portatore di handicap, quali indicazioni vi sono a livello normativo? 
Nella scuola in cui insegno (Istituto Superiore) alcuni docenti curriculari sostengono che la necessità della presenza del docente per il sostegno all'interno della classe di frequenza dell'alunno viene meno nel momento in cui l'alunno è assente. (Tra l'altro questi "colleghi" hanno affermato che tale presenza costituirebbe una violazione alla loro libertà d'insegnamento e inoltre che l'ammissione alla classe successiva da parte dell'alunno portatore di handicap è subordinata non solo all'approvazione del consiglio di classe di appartenenza, ma anche a quello di destinazione.)

L'insegnante di sostegno è contitolare alla classe dove è assegnata: ART. 127 - D. L.VO 16 APRILE 1994, N. 297
1. Al fine di realizzare interventi atti a superare particolari situazioni di difficoltà di apprendimento determinate da handicap, si utilizzano docenti di sostegno il cui organico è determinato a norma dell'art. 443 del presente Testo Unico, ed i cui compiti devono essere coordinati, nel quadro della programmazione dell'azione educativa, con attività didattica generale. 
2. I docenti di sostegno fanno parte integrante dell'organico di circolo ed in esso assumono la titolarità Essi, dopo cinque anni di appartenenza al ruolo dei docenti di sostegno, possono chiedere il trasferimento al ruolo comune, nel limite dei posti disponibili e vacanti delle dotazioni organiche derivanti dall'applicazione dei commi 5, 7 e 8 dell'articolo 133 del presente Testo Unico. 
3. I docenti di sostegno assumono la con titolarità delle classi in cui operano; collaborano con i docenti del modulo organizzativo di cui all'art. 121, con i genitori e con gli specialisti delle strutture territoriali, per programmare ed attuare progetti educativi personalizzati; partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse e dei collegi dei docenti. 
4. L'utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli di specializzazione è consentito nei modi previsti dall'articolo 455, unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati. 
5. Nell'ambito dell'organico di circolo può essere prevista l'utilizzazione fino a un massimo di ventiquattro ore di un docente, fornito di titoli specifici o di esperienze in campo psicopedagogico, con il compito di intervenire nella prevenzione e nel recupero, agevolare l'inserimento e l'integrazione degli alunni in situazione di difficoltà e interagire con i servizi specialistici e ospedalieri del territorio, nel rispetto delle funzioni di coordinamento e rappresentatività del direttore didattico. A tal fine, il collegio dei docenti, in sede di programmazione, propone al direttore didattico i necessari adattamenti in materia di costituzione dei moduli. 
Inoltre, la legge 104/92 art.13 comma 6:
Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti. 

Sono un'insegnante di scuola materna che segue un bimbo con sindrome di down;nella mia scuola non esiste materiale adatto per lui ,non c'è un gioco in giardino,non c'è nulla.La mia domanda è: a quale legge o decreto o qual si voglia posso affidarmi,stilando un progetto adatto per avere qualcosa?

Vedi https://www.edscuola.it/archivio/norme/circolari/nm300402.html
La nota ministeriale insiste affinchè le singole scuole utilizzino questi finanziamenti aggiuntivi per ampliare e meglio arricchire il POF, Piano dell'offerta formativa, con il fine di garantire una sempre migliore qualità dell'integrazione scolastica.
Inoltre: https://www.edscuola.it/archivio/norme/circolari/lc139_01.html
La fornitura di sussidi didattici e attrezzature, compresi i mezzi informatici e i programmi di software didattico, compete sia all'amministrazione scolastica che alle amministrazioni locali.
Puoi inoltre vedere nelle leggi regionali le competenze degli enti locali e delle regioni per quanto riguarda il diritto allo studio: https://www.edscuola.it/archivio/handicap/italia/diritto_studio.html

Sono un'insegnante di educazione fisica e,la mia domanda è questa:
1- Nella formulazione dell'orario il dirigente scolastico deve,potrebbe,o non deveve affatto tener conto:
L. 104/92 ART. 3 C.1 La sottoscrittta..............chiede cortesemente di avere il giorno libero di sabato o lunedi e di non entrare sempre alla prima ora.Foaccio presente che la Commissione Medica mi ha riconosciuto:1-PERIARTRITE SPALLA DX DEGENERANTE;2-GRAVE DISCOPATIA C5,C6;3-LIPOMA SPALLA SX OPERATO:lE MIE PATOLOGIE SONO DOVUTE A CAUSE DI SERVIZIO RICONOSCIUTE SIN DAL 1995

I lavoratori con handicap grave certificato art. 3 comma 3 della Legge 104/1992 hanno diritto a richiedere tre giorni di permesso mensili, previsti dall'articolo 33 della Legge 104/1992.
La persona con handicap che lavora, può beneficiare, alternativamente, o dei permessi ad ore o dei permessi a giorni.
Nel caso in cui l’orario di lavoro del lavoratore in esame sia inferiore alle sei ore giornaliere, il permesso retribuito è limitato ad una sola ora (Circolare Funzione Pubblica n. 90543/488, 26/6/92, Circolare INPS n. 291, 30/10/95 e Circolare Ministero Lavoro n. 59, 30/4/96).
Trova tutte le norme in https://www.edscuola.it/archivio/handicap/hnorme.html

Sono un insegnante elementare di ruolo che, dovendo assistere mia madre riconosciuta invalida grave, ha inoltrato domanda e documentazione al Dirigente Scolastico per ottenere il riconoscimento dei permessi orari giornalieri (18 ore) il luogo dei 3 giorni mensili.
Il D.S non ha contestato la frazionabilità oraria ma ha obiettato che non ho diritto alle 18 ore mensili bensì a 13 in quanto il mio orario di insegnamento è costituito da 22 ore di docenza e da 2 di programmazione distribuite su 5 giorni lavorativi (modulo a tempo pieno):
Tale assunto deriva dalla considerazione che i 3 giorni corrispondono a 18 ore in quanto la giornata lavorativa di un dipendente pubblico è di 6 ore, quindi poichè mediamente la mia giornata lavorativa è di ore 4,4 (22/5) le ore usufruibili si riducono a 13 (4,4x3).
Siffatta impostazione, pur nella sua logicità, mi sembra contrasti, nella sua applicazione, con il il più elementare principio della parità dei diritti.
Infatti, poichè il mio orario di lavoro prevede 2 giornate di 6 ore (compresa quella in cui sono previste le 2 ore di programmazione), se avessi richiesto il permesso di 3 giorni collocandoli nella giornata di 6 ore avrei tranquillamente usufruito di 18 ore.
Posso sapere un vs. parere in merito?
Mi potete fornire indicazioni normative da opporre a tale decisione del D.S.?

Tutte le agevolazioni previste dalla legge 104/92 (quindi anche quelle contemplate dall’art.33) sono a favore di disabili cui sia riconosciuto di essere in "stato di gravità" (art.3 della legge 104/92) . Riconoscimento che non sempre è direttamente collegato al grado d’invalidità riconosciuto, infatti la legge 104/92 (art. 4) stabilisce che a decretare lo stato di gravità sia la commissione prevista dalla legge 295/90 art.1 . 
I permessi (giornalieri o mensili) previsti dall’art.33 commi 1, 2,3,6 sono retribuiti con lo stesso criterio previsto per l’astensione al lavoro per maternità (legge 1204/71 art.7 , legge 903/77 artt.7 e 8- legge 53/2000 art.19). In pratica detti permessi sono retribuiti tendo conto solo della voce "retribuzione" (paga base) escludendo la quota ferie, quota tredicesima ed eventuali altre indennità . Da rilevare che l’art. 19 della legge 53/2000 ha stabilito di riconoscere, ai fini pensionistici, la contribuzione figurativa, onde evitare che i lavoratori che godono dei permessi fossero penalizzati ai fini pensionistici. Nell’ordinamento pubblico, il permesso retribuito è incompatibile con la contribuzione figurativa. L’errore di questi enti è consistito nel considerare letteralmente il termine "retribuito" senza tenere conto della sentenza del Consiglio di Stato (1611/92) che ha precisato ……………non tanto di retribuzione qui si tratta, quanto d’indennizzabilità. Indennizzo che, a parere del Consiglio di stato è effettuato sulla base dell’art.. 10 L. 1204/71 e L. 423/93. 
La quantità dei permessi orari e mensili sono di 2 ore giornaliere, solo nel caso in cui l’orario di lavoro sia pari o superiore a 6 ore giornaliere. Nel caso di lavoratore a par time verticale (ad orario pieno o ad orario ridotto) limitata ad alcuni giorni del mese, il numero dei giorni di permesso sono ridotti proporzionalmente.
Nel caso in cui l’orario di lavoro del lavoratore in esame sia inferiore alle sei ore giornaliere, il permesso retribuito è limitato ad una sola ora (Circolare Funzione Pubblica n. 90543/488, 26/6/92, Circolare INPS n. 291, 30/10/95 e Circolare Ministero Lavoro n. 59, 30/4/96). 
Trova tutte le norme in
https://www.edscuola.it/archivio/handicap/hnorme.html

 


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