Chi scrive è un'insegnante di trattamento testi. Attualmente, nella mia scuola, frequentano n. 4 alunni portatori di handicap psichico a cui sono state attribuite n. 18 ore di sostegno e n. 2 alunni con handicap psichico a cui sono state attribuite n. 9 ore di sostegno. I docenti di sostegno in servizio sono attualmente 3 e seguono tre degli alunni con n. 18 ore. Il Dirigente Scolastico, avendo esaurito le graduatorie dei docenti di sostegno, è intenzionato a fare un ordine di servizio ai docenti che come me hanno ore a disposizione (io ne ho 6) pur non essendo in possesso del prescritto titolo. E' possibile una cosa del genere? Può un insegnante curriculare senza competenze specifiche, assumersi tale responsabilità? E' una cosa, questa, che avviene nel pieno rispetto dei diritti di un alunno con handicap psichico? In che modo può una come me, senza titolo, affrontare un simile, delicato lavoro? Posso affidarmi semplicemente al mio buon senso, alla mia esperienza di insegnante nonché di mamma? O il mio compito dovrà limitarsi al semplice lavoro di baby sitter?
Questo purtroppo è in sintesi quello che si verificherà tra breve, nella scuola in cui presto servizio, e confesso che tutto ciò mi spaventa non poco, senza contare che pur intervenendo noi insegnanti curriculari, secondo quanto predisposto dal Dirigente, gli alunni con 9 ore di sostegno rimarrebbero comunque scoperti per 5 ore e, già come insegnante curriculare non so che tipo di programmazione e poi valutazione potrà essere effettuata senza l'ausilio di personale competente!
Può comunicarmi, per favore, con cortese urgenza, se esiste qualche disposizione in merito o qualche recente circolare che disponga l'impiego anche di personale senza il prescritto titolo?
Dimenticavo di dire che quattro degli alunni sono iscritti in prima, per cui in prima A risultano 33 alunni di cui 1 con 18 ore di sostegno e uno con 9 ore ed in prima B risultano 31 iscritti di cui 1 con 18 ore di sostegno e 1 con 9 ore!!! L'Istituto in cui presto servizio è l'unica Scuola Secondaria disponibile in zona.
Ciò è possibile solo se non esistono più nelle graduatorie docenti specializzati o che abbiano
ultimato il primo anno di specializzazione. Se questi esistessero, è obbligatorio nominare prima loro ( art 14 ultimo comma L.n. 104/92). Quanto all'eccessivo numero di alunni in prima, perchè me lo dice adesso, ad oltre un mese dall'inizio dell'anno.
Queste classi sono contro legge, nella specie contrastano con quanto stabilito nel d m n. 141/99!!!DM 141/99 (Classi con portatori handicap)
https://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dm141_99.html
E'possibile ormai ottenere una riduzione del numero di alunni per classe, creando quindi una nuova prima? Lo sarebbe stato sicuramente a Settembre; adesso, ci potete provare, magari minacciando interventi della stampa ed alla Procura della Repubblica per omissione di atti
d'ufficio. Però dubito che, per motivi di opportunità amministrativa, vi possano dare ragione.
Salve sono il papa' di un bambino disabile di 5 anni che frequenta
la classe prima elementare,se possibile volevo qualche informazione a
riguardo l'acquisto di un computer portatile da parte del comune.
Cerco di spiegarmi meglio; oggi ho partecipato alla riunione con preside
neuropschiatra infantile assistente sociale e maestra di sostegno. Da
questa riunione e' uscito fuori che mio figlio avrebbe bisogno di un
computer portatile da usare sia a scuola che a casa,ma subito e nato il
problema di chi debba comprarlo,perche la scuola dice di non avere i fondi
il comune nemmeno,io avevo gia' acquistato un computer normale e non
intendo acquistarne un'altro,anche perche la legge 104/92 art 13 da quello
che ho capito prevede che debba essere il comune a provvedere.Il
neuropschiatra infantile dato che io ho citato questa legge mi ha detto
che se c'e' una legge che lo prevede lui fara' richiesta al comune
riferendosi appunto a tale legge,inquanto sul nomenclatore non esiste
questo tipo di ausilio e per quanto riguarda l a.s.l niente da fare.
Io volevo sapere cosa fare e quale legge citare per avere questo tipo di
ausilio, in quanto mio figlio e' affetto da una tetraparesispastica
distonica che non gli permette un corretto utilizzo delle mani quindi il
computer gli sarebbe dì aiuto per poter svolgere l'attivita' scolastica.
Grazie anticipato per un'eventuale suggerimento.
L'art 13 comma 1 L.n. 104/92 prevede che
debbono essere forniti ausili, per i quali il successivo art 43 prevede
pure i finanziamenti
Questi finanziamenti sino ad ora sono stati assegnati alle scuole, tramite
la C M n. 139/01 e la Direttiva n. 81/02. Dal prossimo anno passeranno ai
Comuni, i quali però debbono fornirli in base alla legge regionale sul
diritto allo studio. Comunque, data la gravità dell'alunno si può
chiedere alla regione, Assessorato alla sanità, di autorizzatre l'ASL a
concedere l'ausilio "extra nomenclatore, trattandosi di un indubbio
mezzo protesico.
Risposta di Iacopo Balocco:
Se il bambino e' del comune di Roma, fare riferimento alla circolare del
dipartimento politiche educative e scolastiche - IV unita' organizzativa -
ufficio contributi, prot. 25356 del 19.09.2002 avente per oggetto
Erogazione contributi per favorire gli interventi per l'attuazione del
diritto allo studio, di cui alla Legge regione lazio n. 29/92. Bisogna
fare presto perche' i termini scadono il 18 novembre 2002 e ci deve essere
la delibera degli organi collegiali. Info a via capitan bavastro n. 94 tel
0657902038/2039/2042/2008/2036 www.comune.roma.it/dipscuola
Per la minorazione uditiva, quale adattamento al computer bisogna fare?
Non esistono adattamenti particolari da apportare al computer.
Può essere comunque utile, modificando le impostazioni dell'accesso facilitato previsto in Windows, trasformare le segnalazioni sonore di alcune applicazioni in segnalazioni visive lampeggianti (Accesso Facilitato).
Questo accorgimento consentirà di essere avvertiti in modo visivo delle segnalazioni che abitualmente sono fatte attraverso la scheda audio.
Per i sordi, esistono ausili specifici per l’accesso al computer?
Per le difficoltà uditive si utilizzano programmi software di ausilio alla didattica:
- Software che consentono la preparazione di unità didattiche in forma ipertestuale.
- Software indirizzato ai docenti che utilizzando la modalità di riconoscimento automatico del parlato possono predisporre materiali audiovisivi sottotitolati per la didattica.
- Software per facilitare l’apprendimento della lingua scritta.
- Software per facilitare l’apprendimento della lingua dei segni.
Nel corso dell'ultimo collegio dei docenti, volto ad approvare i progetti predisposti dai singoli consigli di classe, è stato presentato un progetto di aumento delle ore di sostegno per un alunno di una classe elementare (si tratta di un istituto comprensivo). Le ore aggiuntive (4 alle 9 ore assegnate dal CSA) sarebbero a totale carico dell'Istituto e sarebbero effettuate dallo stesso titolare del sostegno. E' regolare tutto ciò? Non c'è il rischio che, pur di aumentarsi l'orario di servizio, e quindi la retribuzione, ogni insegnante proponga una variazione rispetto a quanto stabilito dall'organo preposto (il CSA)? E così agendo, non si rischia, ugualmente, di facilitare quanto a livello ministeriale si va già attuando (la riduzione degli insegnanti di
sostegno), perché, comunque, ogni istituto potrà, a sua discrezione e secondo le proprie risorse, predisporre un intervento di
sostegno, che DEVE, invece, essere garantito dallo Stato?
E' certo strano che intervengano modifiche per fatti già conosciuti alle dotazioni organiche assegnate dal
CSA. Se trattasi di fatti sopravvenuti, il Dirigente può procedere ad un aumento di ore, sempre documentate con progetto, ma con oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato e non di quello d'istituto.
Il rischio da Lei paventato è possibile; però bisogna pur aver fiducia nelle scuole autonome; tanto più che l'eventuale aumento avviene a carico del bilancio della scuola e su delibera degli organi collegiali. Se non diamo un po' di fiducia, addio
autonomia. Ogni maggiore libertà comporta una maggiore responsabilità e minori controlli esterni e maggiore vigilanza
interna e partecipata di tutta la comunità scolastica.
Sono insegnante di sostegno (alle prime armi) incaricata dal dirigente. Mi è stata assegnato un caso di una bambina con handicap sensoriale grave (sordità totale) per un totale di ore di 22 + 2.
In seguito, sempre all'interno della stessa classe è stato certificato un altro alunno con handicap psicofisico per un totale di 11 ore.
Mi è stato quindi richiesto di seguire entrambi gli alunni, ma essendo due tipologie di handicap completamente differenti mi risulta difficile seguirli entrambi.
Come devo agire? Devo sottrarre ore al bambino non udente al quale necessita la figura dell'insegnante in modo costante?
oppure il dirigente deve provvedere alla nomina di un altro docente?
Inoltre i genitori dell'alunno non udente pretendono che le effettive 22 ore assegnate al proprio figlio non vengano dimezzate.
Ripeto inoltre che non è possibile a causa delle differenti tipologie riuscire a seguire entrambi i casi senza sottrarre ore al non udente.
Supponendo, dall'orario, che trattasi di scuola elementare, occorre verificare se la certificazione di handicap del nuovo alunno sia avvenuta prima o dopo il 31 Luglio.Infatti, se fosse avvenuta dopo il 31 Luglio, scatta la competenza del Dirigente scolastico di nomina in deroga per il nuovo alunno.
Scatta altresì l'obbligo del rispetto del numero massimo di 20 alunni, essendovi nella classe 2 alunni con handicap, come stabilito dal d m n. 141/99, che impone o lo spostamento in altre classi del numero di alunni eccedenti, o lo sdoppiamento della classe.
DM 141/99 (Classi con portatori handicap) https://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dm141_99.html
LAVORO CON DUE ALUNNI DISABILI, NOVE ORE CIASCUNO. IL DIRIGENTE
SCOLASTICO, VISTA LA CARENZA NELL'ISTITUTO DI INSEGNANTI DI SOSTEGNO, DUE
IN MENO DELLO SCORSO ANNO, INVECE DI EFFETTUARE UNA NUOVA NOMINA, CI HA
CHIESTO DI COLLABORARE ANCHE PER GLI ALUNNI SCOPERTI. IO COSI' SUI
"MIEI" ALUNNI EFFETTUO DODICI ORE, SEI + SEI, LE ALTRE SEI ORE
SU UN ALTRO ALUNNO. VORREI SAPERE SE QUESTA "MANOVRA" E' LECITA
E QUALI CONSEGUENZE POSSONO NASCERE DALL'AVER ARBITRARIAMENTE TOLTO TRE
ORE A CIASCUN RAGAZZO.
Se non ci sono insegnanti per il sostegno in
numero sufficiente( non importa, per adesso, se per mancata richiesta del
Dirigente scolastico o rifiuto del Direttore regionale), le risorse umane
disponibili vengono distribuite per fronteggiare i bisogni educativi degli
alunni presenti cfr art 44 d.m. n.331/98.
Se i genitori ritengono che non sia garantito il diritto allo studio dei
propri figlioli,faranno istanza al DIrigente scolastico per sapere, ai
sensi della L.n. 241/90, le motivazioni del disservizio, insistendo per il
ripristino delle garanzie per i propri figlioli. In caso di mancato
soddisfacimento delle loro ragioni, dopo aver provocato il
"silenzio-rifiuto",potranno adire il TAR e/o la magistratura
penale, se ravvisino che ci siano i presupposti per configurare un'o
missione di atti di ufficio.
Sono un'insegnante di sostegno nella scuola media, ho lavorato da ben otto anni con alunni psicofisici gravi, quest'anno il dirigente mi ha affidato un caso gravissimo (essendo una femminuccia era giusto che la prendessi io e non il collega maschio) non so se questo è stato giusto?
la ragazzina molto aggressiva per niente scolarizzata i primi giorni ha fatto di tutto: strappato i capelli ai compagni e gli stessi insegnanti, si è spogliata davanti ai compagni, si fa la pipì addosso, ma la mamma si rifiuta di metterle il pannolino, dice che è compito della scuola quando si bagna cambiarla; è stata data la funzione aggiuntiva ad una bidella (mi chiedo quali sono i suoi compiti?)il comune più volte interpellato ha disatteso la richiesta di un operatore, domanda: come si può lavorare in queste condizioni? la madre minaccia di non mandare più la figlia a scuola, se ciò dovesse accadere in che modo verrei utilizzata?sono la docente titolare, gli altri due colleghi che operano nella stessa scuola sono utilizzati in quanto perdente posto nelle loro sedi di ruolo. Chiedo scusa per la lunga lettera, ma sono molto scoraggiata.
Innanzi tutto occorre ribadire la normativa secondo la quale l'assistenza igienica è di competenza dei
Collaboratori scolastici ( nota m. prot 3390/ 30/11/02). I Comuni non hanno più questo compito.
Se la madre si rifiutasse di portare il minore a scuola, occorre farle presente che è suo preciso obbligo la scolarizzazione del minore, pena la denuncia per
inadempienza all'obbligo scolastico ed a quello formativo, sanzionati con ammende. Nei casi più gravi, ci si può rivolgere anche al tribunale dei Minori, che potrebbero anche sottrarre il minore alla potestà
genitoriale, se lesiva dei diritti dei minori.
Data la gravità del caso, occorre un GLH operativo assieme con gli operatori ASL e la famiglia, per impostare un PEI che prenda in considerazione azioni di contrasto con questa attuale situazione disturbata dell'alunno. Questo è un dovere primario del Dirigente scolastico, che deve assicurare la migliore qualità possibile dell'integrazione scolastica e quindi anche di
tutto il servizio scolastico offerto dalla sua scuola.
Sono un insegnante di sostegno di scuola media e funzione obiettivo per gli alunni con handicap di un istituto comprensivo. A volte capita di svolgere mansioni di responsabilità, su precisa richiesta del Preside e in orario di servizio, mentre dovrei essere in classe con l’alunno. Un collega, vedendosi da solo in alcuni momenti della lezione, sostiene che è mio dovere stare all’interno della classe e che per nessun motivo posso uscire dalla stessa se non seguita dall’alunno handicappato. Ho chiesto al Dirigente scolastico chiarimenti ma non mi ha dato una risposta esaudiente. Volevo anche sapere se è lecito che l’insegnante di sostegno esca dall’aula per recuperare materiale didattico, affinché l’alunno possa seguire su testi facilitati la stessa lezione della classe (mi rendo conto che sarebbe utile programmare le attività per tempo, ma non è facile trovare insegnanti “curricolari” sensibili e professionali).
Gli eventuali incarichi assegnati dall'istituto ad un insegnante per il sostegno e l'acquisizione di materiale didattico vanno effettuati in orario di servizio, ma non di lezione. Altrimenti è inutile lamentarsi della riduzione di ore di sostegno da parte del governo, se poi contribuiscono a ridurre tale orario anche le singole istituzioni scolastiche autonome.
Sono un insegnante specializzato per il sostegno alla sua prima esperienza in una scuola media.
Ho partecipato al GLH per un alunno di terza,portatore di handicap psichico live,unitamente alla coordinatrice della classe,ai genitori ed alla psicologa della ASL.
Ritenevo si dovesse redigere un PEI,ma di programmazione non se ne è parlato.
Sono rimasto,conumque ,sorpreso perchè il padre dell'alunno ha chiesto alla psicologa di riferire le risultanze di un colloquio avuto con il figlio giorni prima.
La psicologa ha risposta di non poter riferire nulla perchè il colloquio è coperto da segreto professionale.
Mi sembra abnorme che un genitore non debba conoscere le valutazioni di una specialista incaricata di seguire il
figlio,nè tale risposta può essere giustificata dalla presenza degli insegnanti perchè la scuola ben conosce le condizioni del ragazzo,avendolo seguito per diversi anni ed essendo in possesso della diagnosi clinica e funzionale.
Ritenevo,al contrario,il GLH un momento di confronto tra le diverse componenti per programmare l'attività del ragazzo.
Sono veramente sorpreso e sconcertato,anche se sicuramente gli specialisti delle ASL hanno esperienza e conoscenza della normativa.
Quali compiti hanno i referenti delle ASL nei GLH operativi?
Condivido il Suo sconcerto. L'operatore dell'ASL è un professionista di un gruppo di lavoro interistituzionale, come espressamente previsto dall'art 12 comma 5 della L.n. 104/92. Egli non solo non può rifiutarsi di riferire informazioni necessarie o utili per l'impostazione del PEI, ma è obbligato a farlo, dal momento che tutti gli altri membri del Gruppo di lavoro sono tenuti al rispetto del segreto di ufficio. Egli può far mettere a verbale che le sue comunicazioni sono coperte da tale segreto, precisando che chi dovesse violare tale segreto andrebbe incontro a sanzioni penali.Il genitore di unm minore ha diritto a conoscere le condizioni di salute personale del minore, essendone egli il rappresentante legale.La stessa legge n. 675/96 sulla tutela dei dati personali espressamente garantisce questo ruolo di legale rappresentnate dei genitori.
Veda anche il DPR 24.02.94 (Handicap e USL) https://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dpr24294.html
Sono la mamma di un bambino autistico di 5 anni iscritto al 3 anno della scuola materna, siamo fortunati per quanto riguarda le ore di sostegno in quanto lui e' coperto per 25 ore dall'insegnante specializzata lui rimane a scuola anche i pomeriggi per cui e 'scoperto per 10 12 ore per completare l' orario................la
mia richiesta e' questa ho anzi ha diritto ad avere una copertura con personale ausiliario e se si' su quali basi legislative: se vi servono altri elementi per rispondermi ve li mando volentieri
L'assistenza specialistica spetta agli enti locali, per l'autonomia e la comunicazione(Art 13 comnma 3 L.n. n. 104/92)
Sono mamma Carmela; da marzo ad oggi,di questa vicenda sa cosa ne è venuto
fuori? Che mi temono. Le spiego: è cambiato tutto il rapporto che c'era
prima; se l'anno scorso entravo in classe per portarla e per prenderla,
oggi quando porto mia figlia a scuola mi fanno aspettare vicino all'uscio,
mentre la bidella và a chiamare l'assistente materiale che prende in consegna mia
figlia; all'uscita mi fanno aspettare ugualmente sull'uscio, mentre la bidella la và a
chiamare, perchè la prelevo 1/2ora prima dato che ho un altro figlio che và in un altro
istituto (da quest'anno), perchè l'anno scorso anche lui frequentava questo stesso
istituto; nella sua classe c'era una sua insegnante che mi diceva ciò che non andava
bene; le racconto un episodio: una volta dei bambini di varie età molto
iperattivi, sono usciti dalla classe ed andati nel cortile della scuola,
che confina con un campo coltivato a serre e si sono messi a fare l'altalena sul filo della corrente del
pozzo, il dirigente in quel momento era nel Plesso ed ha assistito all'accaduto e noncurante si è recato in un'altra ala del
Plesso; quest'insegnante ha litigato spesso col dirigente anche perchè in classe 1 lei aveva tra gli alunni un
bambino (che viene da una casa famiglia) che soffre di crisi P.S e P.C. e quindi in pericolo costante di farsi male e quindi lei richiedeva un sostegno
continuo, mentre lui non glielo aveva dato, anzi lo assegnava all'insegnante di sostegno di mia
figlia (come spiegato nelle scorse e-mail). Poi mi ha anche riferito che da quando io ho iniziato a dargli
rogne, lui ha anche minacciato più volte l'insegnante di sostegno di mia figlia(tanto da farla
piangere) che se avesse avuto qualche problema (per colpa mia) ci sarebbe andata prima di mezzo lei e poi
lui. Quest'insegnante di 1 tante le volte che l'ha contraddetto, che lui l'ha costretta a trasferirsi in un altro
istituto. Mentre l'insegnante di sostegno talmente che l'ha intimorita che adesso con me non si sbilancia o lamenta più.
Poi nel GLH che richiesi nel mese di aprile, mi fu detto anche che per accontentare me avrebbero tolto ore di
sostegno (che non avevano mai assegnate) a quel bambino, per darle a mia figlia. E' comodo scaricare sugli altri la propria incompetenza nel gestire un problema grande come l'Handicap! Ieri
mattina (venerdì) l'insegnante di sostegno non c'era; mentre l'anno scorso mi
avvisava, quest'anno no, perchè dice che ora mi applico troppo su ogni cosa (riguardo la cedola
libraria, dato che ugualmente ho preso un libro adatto a mia figlia e non quello imposto da
lui, ed ha detto che quest'anno doveva essere così, perchè era la casa editrice che aveva
problemi; cosa che non sta nè in cielo e nè in terra! ) e non gli hanno messo la
supplente, neanche nei 3 giorni di permesso che ha al mese, siccome ha la madre
invalida. Le altre insegnanti, come succede da 4 anni e questo è il 5,
non la seguono nell'insegnamento individuale; l'hanno sempre lasciata fare ciò che
vuole (o scarabocchiare sui libri, fogli, o dietro la lavagna; è solo grazie a quella di sostegno che mia figlia è riuscita ad imparare
qualcosa). Che mi consiglia! Tutte le insegnanti lo temono. Posso io chiedere di farla promuovere a fine
anno, per andarmene da quest'inferno? Così che mia figlia possa andare alle medie almeno con le sue amichette affezionate?
E' conforme alla normativa che i genitori non entrino in classe e che sia il Collaboratore scolastico ad accompagnare gli alunni con handicap in
classe. Quanto invece ai libri di testo questi vanno approvati dal Collegio dei docenti, sentito il rappresentante
dei genitori. Nel caso specifico, doveva essere l'insegnante per il sostegno,d'intesa con la famiglia, a proporre il libro, eventualmente alternativo a quello di tutta la classe.
Se ci sono delle specifiche lagnanze nei confronti della scuola, è sempre possibile rivolgersi al responsabile per l'integrazione scolastica del CSA (ex Provveditorato agli studi) ed eventualmente chiedere , anche con lettera al Direttore regionale, una visita ispettiva.
Sperando che l'alunno possa maturare apprendimenti sufficienti, in modo da andare alla scuola
media.
Sono una docente di sostegno precaria della Scuola superiore area Tecnica ed oggi ho vissuto a scuola una esperienza che definisco traumatica:
sono stata nominata da circa 20 giorni in un Istituto d'Arte su due casi da 9 ore ciascuno. Dopo la presa in servizio sono stata contattata dal Referente per il
Sostegno per la redazione del mio orario settimanale e in quella sede è stata sottolineata la necessità della mia presenza nei laboratori di oreficeria e sbalzo per uno dei due casi affetto da Sindrome di Down con tratti aggressivi che aveva procurato nei giorni precedenti danni a persone e cose. Preciso che in quella sede è stato redatto un orario che prevedeva la creazione di buche orarie proprio per potere seguire meglio gli alunni che peraltro sono dislocati in classi di due plessi diversi. Preciso anche che in una delle due classi in cui opero vi è già una docente di sostegno su un caso di schizofrenia, docente di sostegno di ruolo con una esperienza di insegnamento di 30 anni più volte sottolineata. Oggi questa solerte collega mi ha informato in maniera poco ortodossa che io sconosco la normativa perchè il mio orario doveva essere redatto assecondando le sue esigenze: mi spiego meglio io dovevo essere in classe nelle ore in cui non vi era la cara collega perchè "noi siamo docenti di classe e non può essere lasciata la classe scoperta". A questo punto, ammettendo la mia ignoranza in materia mi chiedo:
a) ma non ci sono i colleghi curricolari a garantire la docenza ?
b) sono chiamata ad essere l'assistente della collega docente di sostegno?
c) esiste una normativa che stabilisca che l'orario non deve essere redatto sulle esigenze dell'alunno ma piuttosto su quelle della collega di sostegno?
d) sono stata nominata su un caso specifico e ora sono chiamata a lavorare sui due casi presenti nella stessa classe?
e) questo "forse" per fare comodo alla collega?
f) perchè lei docente dell'area umanistica può scegliersi un giorno libero anche se quel giorno sono previste due ore di italiano e io invece l'ho avuto assegnato dalla Presidenza?
E' certo che fra tutti gli insegnanti non esiste alcun rapporto di gerarchia, nè a causa dell'età, nè a causa del tipo di rapporto lavorativo a tempo determinato o indeterminato, nè per esigenze personali.
Le ore vanno assegnate sulla base della diagnosi funzionale ed in rapporto agli obiettivi fissati nel
PEI. Gli insegnanti per il sostegno non vengono nominati " perchè l'alunno con handicap sia coperto", ma per aiutarlo " a crescere uin autonomia negli apprendimenti".( art 12 comma 3 L.n. 104/92)
Sono l' insegnante di sostegno di un ragazzo dell'ultimo anno del liceo artistico (con deficit cognitivo medio) che segue una programmazione differenziata e per il quale il consiglio di classe ha stabilito il rilascio di un attestato di frequenza e non del diploma.
Mi chiedevo se in futuro potrà partecipare a dei concorsi pubblici,(dove si prevede il possesso di un diploma) magari inserendosi in una fascia protetta . Esiste una normativa
specifica?
Ai pubblici concorsi si accede solo se in possesso dei prescritti titoli di studio. L'alunno con handicap che consegue solo un attestato con la certificazione dei crediti formnativi non ha un titolo legale conclusivi degli studi e non può quindi accedere ai concorsi per i quali è prescritto il diploma conclusivo degli studi.
Gli insegnanti di sostegno specializzati ed in servizio a T. I. nelle superiori, forniti di diploma ed inquadrati nel 6 livello, possono aspirare al 7 ?
Qual e l'attuale procedura?
Trattasi di materia squisitamente sindacale. Comunque resta certo che lo stato giuridico dei laureati è diverso da quello dei diplomati.
La sottoscritta per quattro anni ha seguito come insegnante di sostegno un bambino con handicap molto grave. Quando l'operatrice d'assistenza non era presente gli ho sempre cambiato il panno , gli ho dato la merenda o il pranzo della mensa e l'ho sempre spostato dal passeggino a terra e viceversa per intervenire con attività diversificate atte al raggiungimento degli obiettivi prefissati nel piano educativo personalizzato,obiettivi in gran parte inerenti all'area dell'autonomia, all'area motoria e sensoriale. L'insegnante che quest'anno mi sostituisce (dopo dieci anni di sostegno sono passata all'insegnamento curricolare per "ricaricare le pile") si rifiuta di prestare le cure sopracitate in quanto sostiene che non sono mansioni spettanti all'insegnante. Avrei piacere avere la sua opinione in merito,supportata se possibile da riferimenti legislativi.
I compiti di stato giuridico dell'insegnante specializzato per le attività di sostegno sono identici a quelli degli altri docenti e sono richiamati nell'art 13 ultimo comma della L.n. 104/92. Pertanto l'accudienza igienica è di competenza dei Collaboratori scolastici( Nota ministeriale prot 3390 del 30/11/01), mentre quella educativa per l'autonomia e la comunicazione è di competenza degli assistenti educativi ( art 13 comma 3 L.n. 104/92)
Ricopro da Settembre un posto assegnatomi dal Provveditorato e suddiviso tra 2 città distanti più di 90 Km. Le cose nei 2 istituti ,a parte la scarsità di personale, vanno un po'
diversamente:
nel primo si è fatto fronte all'emergenza organico di sostegno dirottando, nel GLHI, parte delle ore
del posto annuale assegnato su una bimba ipoacusica ma senza particolari problemi, sugli altri bambini (cosiddetti psicofisici)con problemi molto maggiori; nel secondo istituto per il malcontento e la comodità delle maestre del bimbo ipoacusico e per il conseguente disappunto dei suoi genitori (ambedue molto apprensivi) la stessa decisione del GLHI è stata rimangiata in poco più di un giorno
Risultato: ci sono bimbi con difficoltà grandissime, enormemente maggiori del bimbo ipoacusico e con famiglie disattente e disastrate non in grado di tutelarli, che rimarranno con pochissime ore di sostegno e molto mal distribuite Ora mi chiedo: il rapporto 1:1 per il deficit uditivo è davvero intoccabile? E' giusto che lo sia e rimanga così anche con i periodi di ristrettezze di organico che ci aspettano?
Qual è l'effettivo potere del GLHI e dov'è l'organico funzionale di circolo se poi non si possono riequilibrare le risorse in funzione degli effettivi bisogni dei bimbi, riscontrati dopo il primo mese di osservazione? Inoltre come mai 2 scuole della stessa provincia si comportano in modo così diverso? Ci saranno pure dei punti fermi, delle leggi che uniformino la situazione nelle diverse scuole? Se qualcuno di voi li conosce potrebbe fornirmele così che io possa condividerle con chi mi dà versioni tanto differenti della stessa realtà ? Vi ringrazio in anticipo e spero che proprio voi possiate fornirmi notizie che possano essermi utili per ottenere una situazione più vivibile per un bimbo con grosse difficoltà (down e
autistico).
Nessuna norma fissa un rapporto inderogabile di uno a uno o di 1/2 per gli alunni ipoacusici. E' prassi diffusa che per i minorati sensoriali si propongano questi rapporti; ma è solo una prassi. L'assegnazione delle ore, nell'ambito dell'insieme delle ore assegnate ad ogni
istituto è rimessa alle singole scuole ( art 44 d m n. 331/98 ). A seguito di ciò è possibile che in due scuole vengano trattate diversamente situazioni assai
simili. La scelta del numero di ore dovrebbe essere guidata dalla lettura della diagnosi funzionale e dalla conseguente formulazione del PEI e degli obiettivi ivi contenuti.
Sono l'ins.te referente della commissione H di un Istituto Comprensivo, La disturbo ancora con alcune domande riguardo all'assistenza specialistica di competenza dell'Ente Locale. Nella nota prot.n.8 del 17/09/01 nell'ultima parte si trova scritto che "Rimane dell'Ente Locale la competenza relativa all'assistenza specialistica da svolgersi con personale qualificato, come previsto dal punto B dell'art.2 del protocollo d'intesa siglato il 27/09/2000 tra il MPI, l'UPI, l'ANCI, l'UNCEM, le organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e Snals sulle funzioni del personale Ata trasferito nei ruoli statali, la cui validità è stata prorogata con nota prot.305 del 03/08/2001 della Direzione generale del Personale di questo Ministero". Nelle ricerche che ho fatto non sono ancora riuscita a trovare il su citato protocollo d'intesa del 27/09/2000 e la nota prot.305 del 03/08/2001. Li cerco per avere maggiori informazioni riguardo al tipo di assistenza specialistica di competenza dell'Ente Locale perchè avendo un'alunna cieca nella Scuola Materna volevo , in accordo all'UIC, richiedere al Comune un "Istruttore di orientamento e mobilità per non vedenti" o un esperto in tiflodidattica. Le comunico inoltre che il mio Istituto Comprensivo (scuole materna/elementari/medie) usufruisce già, fin dal primo giorno di inizio delle attività scolastiche, del personale educativo assistenziale ( o assistente educativo come da nota 3390 del 30/11/2001) di competenza dell'Ente Locale.
Il protocollo è riassunto nella stessa nota ministeriale ed è rinvenibile sul sito
https://www.edscuola.it/archivio/norme/circolari/nm301101.html
Comunque l'intesa si linita a dire che l'assistenza specialistica spetta agli enti locali senza precisare in che cosa essa consista (può comunque vedere l'accordo:
https://www.edscuola.it/archivio/handicap/italia/pomezia/definizione.html)
Essa è " assistenza per l'autonomia e la comunicazione"( Art 13 comnma 3 L.n. n. 104/92) Quanto però ai minorati visivi ed uditivi, non dimentichi che, salvo diversa statuizione delle leggi regionali, l'assistenza educativa è di competenza della provincia e non del comune (L.n. 67/93).
Sono un giovane studente universitario che mi interesso attivamente di politica comunale e non.
Mi rivolgo a voi poichè nel mio comune vi sono dei parcheggi adibiti a disabili, ma che a mio avviso non sono a norma di legge.
Volendo far presente questo a chi di competenza volevo prima di tutto essere certo delle mie ipotesi, ecco perchè mi rivolgo a voi che sicuramente saprete tutte le normative riguardo a tale argomento.
Vi chiedo quindi se possibile di inviarmi per mezzo posta elettronica tutto il materiale riguardante i parcheggi per disabili.
Vedi l'articolo 10 del DPR 24 luglio 1996, n. 503
https://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dpr503_96.html
Art. 10.
Parcheggi
1. Per i parcheggi valgono le norme di cui ai punti 4.2.3 e 8.2.3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
2. Per i posti riservati disposti parallelamente al senso di marcia, la lunghezza deve essere tale da consentire il passaggio di una persona su sedia a ruote tra un veicolo e l'altro. Il requisito si intende soddisfatto se la lunghezza del posto auto non è inferiore a 6 m; in tal caso la larghezza del posto auto riservato non eccede quella di un posto auto ordinario, ossia con una misura minima di mt. 3,20
3. I posti riservati possono essere delimitati da appositi dissuasori.
Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236
8.2.3 Parcheggi
Nelle aree di parcheggio devono comunque essere previsti, nella misura minima di 1 ogni 50 o frazione di 50, posti auto di larghezza non inferiore a m 3,20, e riservati gratuitamente ai veicoli al servizio di persone disabili.
Detti posti auto, opportunamente segnalati, sono ubicati in aderenza ai percorsi pedonali e nelle vicinanze dell'accesso dell'edificio o attrezzatura.
Al fine di agevolare la manovra di trasferimento della persona su sedia a ruote in comuni condizioni atmosferiche, detti posti auto riservati sono, preferibilmente, dotati di copertura.
Avrei bisogno di alcune informazioni relative alla figura dell'educatore professionale dato per alunni con deficit particolarmente gravi. In
particolare se l'educatore deve essere utilizzato solo per l'alunna per cui è stato assegnato o può avere compiti all'interno del circolo per es. di assistenza a vari laboratori.
Ma che significa assistenza ai laboratori??? L'educatore viene assegnato al bambino con handicap, non ai laboratori!!!
Si presenta la situazione in cui le insegnanti curricolari ritengono necessaria la presenza dell'educatore in classe per seguire ed aiutare il processo di apprendimento e di inserimento dell'alunna. Il dirigente però vuole utilizzare l'educatore nell'ambito di laboratori aperti ad alunni di tutte le classi per cui:
- o l'alunna rimane in classe per seguire il suo processo di apprendimento individualizzato con la sola presenza delle insegnanti curricolari (tranne poche ore dell'insegnante di sostegno), ma senza l'aiuto dell'educatore che rimane nei laboratori
- o l'alunna è affiancata dall'educatore e quindi segue per un rilevante numero di ore i laboratori, senza insegnamenti curricolari e con ulteriose e dannoso rallentamento del suo apprendimento delle minime
strumentalità di base.
Il dirigente è intenzionato ad utilizzare questa figura a favore di tutto il circolo: a vostro parere è corretto?
Io direi che il dirigente debba cambiare mestiere o fare qualche ora di formazione, forse riuscirà a comprendere la legge 104/92, art.13 comma 3 e non ultima la nota ministeriale del 30 novembre 2001
https://www.edscuola.it/archivio/norme/circolari/nm301101.html
Forse verrà illuminato e riuscirà a capire chi è il beneficiario di certi diritti. E' conveniente comunque che si informi la famiglia e l'Ente locale di ciò che intende fare questo dirigente.
Vi sarei molto grata se mi chiariste le idee su chi deve stilare
l'orario degli insegnanti di sostegno, e se questo può essere imposto
dalla preside prioritariamente al GLH.
L'orario degli insegnanti per il sostegno è
steso nel quadro degli orari generali per tutti i docenti, utilizzando
anche le proposte del Consiglio di classe dell'alunno con handicap.
Gradirei avere dei chiarimenti a riguardo di alcune problematiche sorte nella mia scuola, con riferimenti di legge, su:
-E' giusto che durante le ore di co-presenza tra insegnante curriculare e docente per l'attività di sostegno l'assenza dell'insegnante curriculare venga coperta dall'insegnante di sostegno senza che l'insegnante curriculatre assente venga sostituito da parte del collaboratore del Dirigente scolastico da un altro insegnante a disposizione in quell'ora?
- Può l'insegnante di sostegno in assenza dell'insegnante curriculare svolgere il programma del medesimo abbandonando la didattica dell'alunno portatore di handicap?
Si'
Sono un docente di sostegno non specializzato (spero di poterlo fare al più presto), volevo sapere se esiste un sito web dove poter scaricare materiale didattico per l sostegno, consigli vari, suggerimenti
etc..
Come si fa a decidere quale materiale sia utile a questo bambino? E' lei a deciderlo? O non pensa che sia il caso interpellare il servizio di neuropsichiatria, vista la sua mancata specializzazione?
Sono una mamma vedova di 48 anni,ho lavorato quasi 30 anni e ho una figlia Valeria handicappata grave di 28 anni, vorrei sapere se ci sono leggi che possano agevolarmi per una pensione anticipata.
Si, ci sono agevolazioni per questo. Vedi:
- Tutela
- Agevolazioni
sul Posto di Lavoro
- Altre
Agevolazioni
- Aspetti
Assistenziali
Sono una mamma di un bambino disabile lieve di 4 anni che frequenta la scuola materna. Quest'anno senza avvertirci o meglio avvertendoci il giorno prima dell'inizio della scuola gli e' stata cambiata l'addetta all'assistenza. Volevo chiederVi se ho qualche diritto in merito visto la grave mancanza di comunicazione.
La scuola addirittura non e' stata avvertita e il primo giorno di scuola mio figlio e' rimasto scoperto. Ho parlato con la neuropsichitra la quale ci ha detto che il bambino aveva bisogno di un cambiamento, il cambiamento va discusso con i genitori?
Ho parlato con i servizi sociali , mi hanno detto che l'addetta all'assistenza e' stata cambiata perche' non idonea all'insegnamento a mio figlio.
Questa e' una grande bugia in quanto l'addetta era una bravissima persona, visto anche i risultati raggiunti da mio figlio.
Come posso tutelare mio figlio?
Non è detto da nessuna parte che il disabile debba essere seguito dalla stessa assistente.L'importante credo sia il fatto che venga assicurato il servizio e che sia di tipo specialistico.
Avrei necessità di sapere se esistono delle leggi specifiche o delle circolari ministeriali che permettono a noi genitori di poterci presentare in classe in qualsiasi momento per verificare l'operato degli insegnanti e soprattutto il tipo di approccio utilizzato con il bambino all'interno della classe. Tutto questo previa comunicazione scritta inoltrata alla Direzione Didattica unicamente all'inizio dell'anno scolastico.
Inoltre vorrei sapere se è un mio diritto poter comunicare con le insegnanti, avendone necessità( evidenziare un problema del bambino o lamentarmi di un atteggiamento dell'insegnante del giorno precedente), prima dell'inizio delle lezioni, senza dare preavviso scritto o verbale.
Ed ora la privacy. Cosa è permesso o vietato, in generale, ai genitori e agli insegnanti. Cosa può essere effettuato solo con il consenso specifico o con la presenza dei genitori; quali problematiche relative al bambino possono essere e quali non possono essere "ufficialmente" affrontate dagli insegnanti senza il consenso o la presenza dei genitori.
Come ultima informazione vorrei sapere se qualcosa vieta che 2 insegnanti della stessa classe, in cui è presente un portatore di handicap, possano chiedere le "150 ore" di permesso per studio durante lo stesso anno scolastico provocando un vai e vieni di supplenti(quando vengono nominate)
Spero che gentilmente possiate farmi avere queste informazioni , specificandomi anche le eventuali leggi, o che possiate indicarmi a chi rivolgermi o quali siti visitare.
Oltre questo sarebbe comunque utile conoscere tutti i nostri diritti nel momento in cui venisse ostacolato il nostro operato.
E' da chiarire ai genitori che la normativa in vigore vieta ai genitori di entrare in classe, durante l'orario di servizio dei docenti. E invece loro diritto incontrare i genitori nei giorni fissati in calendario dalla
scuola. In caso di urgenza, si può chiedere al Dirigente scolastico di poter interloquire con un docente in data diversa di quella calendarizzata per gli incontri con le
famiglie. E' invece sempre possibile chiedere di essere ricevuti dal Dirigente scolastico, secondo le sue disponibilità di agenda.
Quanto alla privacy, è da tener presente che gli insegnanti nei Consigli di classe e nella lettura delle diagnosi funzionali, possono parlare di tutto ciò che riguarda l'alunno, fermo restando il
loro dovere, sanzionato penalmente, di mantenere il segreto d'ufficio, per tutto ciò di cui siano venuti a conoscenza.
Quanto alle 150 ore, queste sono un diritto dei docenti; si potrebbe rappresentare al Dirigente scolastico, l'opportunità di evitare che due docenti prendano le 150 ore negli stessi periodi, sempre che le attività che essi debbono svolgere in quel periodo si possano seguire anche in altra data.
Gradirei sapere se esiste l'obbligo da parte del comune di residenza circa il trasporto di un ragazzo portatore di handicap in situazione di gravita, dalla sua abitazione al centro di riabilitazione sito nel comune vicino,e se è previsto a pagamento o gratis.
E' compito del Comune provvedere ai trasporti gratuiti da casa a scuola e viceversa: Legge 118/71, art. 28 , comma 1. Bisogna farne esplicita richiesta al Comune, Assessorato ai Servizi Sociali o Assessorato ai trasporti urbani o extraurbani.
La nuova normativa afferma:
"Le regioni disciplinano le modalità con le quali i comuni dispongono gli interventi per consentire alle persone handicappate la possibilità di muoversi liberamente sul territorio, usufruendo, alle stesse condizioni degli altri cittadini, dei servizi di trasporto collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi". (art. 26, comma 1). La legge-quadro prevede che i Comuni assicurino anche modalità di trasporto individuale per le persone con handicap impossibilitate a servirsi dei mezzi pubblici.
In osservanza di queste disposizioni, le Regioni sono tenute ad elaborare piani di mobilità. Nelle elaborazioni di questi piani specifici, che devono essere coordinati con quelli di trasporto predisposti dai Comuni, devono essere previsti servizi alternativi per le zone non coperte dai servizi di trasporto collettivo.
L’art. 26 della legge quadro detta i principi per garantire la mobilità tramite i mezzi di trasporto pubblici. Le Regioni ed i Comuni sono i soggetti chiamati in causa.
Le Regioni debbono dare indicazioni ai Comuni e predisporre piani regionali di mobilità anche tramite accordi di programma. I Comuni devono assicurare la fruibilità dei mezzi di trasporto collettivi, opportunamente adeguati o, in mancanza di essi, di mezzi alternativi alle stesse condizioni degli altri cittadini, quali taxi per trasporti a scuola, al posto di lavoro, ai centri di riabilitazione, a sedi associative per attività sociali. La norma prevede che i Comuni debbano agire nell’ambito delle “ normali disponibilità di bilancio”.
Ad un mio collega che faceva parte della commissione per gli esami di stato, in quanto aveva un alunno in situazione di handicap nella classe quinta, è stato imposto di partecipare ai lavori della commissione esclusivamente per la parte che rigurdava il suo alunno e non per gli altri.
A me sembra del tutto illegittimo, tanto più con la formula degli esami di quest' anno, che vedeva la commissione coincidere con il consiglio di classe.
Io ho letto il suo libro ("Il diritto all'integrazione nella scuola dell'autonomia"), in cui a a pag. 151, è spiegato benissimo.
Le chiedo, il mio collega che cosa avrebbe dovuto fare, invece di farsi escludere? Come avrebbe dovuto motivare la sua difesa per l'inclusione a tutti gli effetti nei lavori della commissione?
Glielo chiedo anche per il futuro, infatti altri presidenti di commissione hanno sollevato il problema.
L'ART 17 DELL'O M N.43/02 ha modificato la precedente normativa in materia di commissioni. Infatti queste sono composte esclusivamente dai membri nominati dal Ministero.Lo stesso art precisa che la Commissione " si avvale" della collaborazione di quanti hanno prestato assisntenza agli alunni con handicap durante l'anno. QUindi ormai non vale più la regola della nomina dell'insegnante per il sostegno quale membro aggregato, ma solo il principio che egli è un aiuto alla commissione. Quindi partecipa solo come assistente esclusivamente allo svolgimento delle prove scritte ed orali dell'alunno con handicap.
Cosa diversa rimane invece il tuolo dell'insegnante per il sostegno negli esami di licenza elementare,media e di qualifica e maestro d'arte, laddove egli rimane membro della commissione a tutti gli effetti non solo per l'alunno con handicap, ma anche dei compagni.
Ho appena finito di scorrere con estremo interesse il documento di questo sito che da una visione veramente ampia e soprattutto sostanziata della materia dell'andicap. Desidero quindi sottoporre un caso specifico che non mi pare approfondito nel testo.
Si tratta delle scuole italiane (riconosciute dal ministero) all'estero. E' il caso di un bambino (mio figlio) con dislessia di alto grado che frequenta la terza media in un istituto privato ma riconosciuto dal ministero della pubblica istruzione (il preside e' italiano per intenderci). Il ragazzo e' figlio di espatriati
temporaneamente residenti nel paese (il Venezuela).L'intenzione dei genitori e' quella di non certificare l'handicap visto che a parte le problematiche legate al disturbo, il ragazzo ha una socialita' assolutamente normale e una autonomia totale nella gestione del quotidiano.
Il ragazzo non e' mai stato bocciato anche se il suo livello accademico e' marcatamente al di sotto della media. L'aspettativa dei genitori e' che vengano adottate dalla scuola tutte le misure di facilitazione consentite dalla legge sia nella attivita' didattica che nella valutazione (incluso l'esame finale). Alla scuola e' gia stata fornita tutta la storia clinica. Sono gia stati organizzati incontri (a ns. cura) con l'appoggio di una psicologa per spiegare la natura del disturbo e le strategie di insegnamento di base. In orario extrascolastico si sta provvedendo (sempre a ns. cura) ad una attivita' integrativa didattica di rinforzo. La scuola e' tuttora (dopo due anni di frequenza) disorientata nel definire fino a dove si puo' spingere nel dare una valutazione differenziata se non si procede ad una certificazione ai sensi della 104.
Le domande sono:
* la scuola riconosciuta all'estero e' tenuta a soddisfare per quanto possibile (vedi
budget disponibile) quanto stabilito dall'apparato legislativo vigente in Italia ?
* a quale autorita' (estera) e' affidato il compito di una certificazione di handicap ai sensi della 104 in caso si voglia ricorrere a questo?
* e' necessaria la certificazione di handicap perche' la scuola possa autonomamente decidere di adottare un PEI e una valutazione differenziata per l'esame di stato? quale e' il margine di
autonomia del Preside di fronte ad ispettori o commissari esterni?
* quale e' la funzione del Console nel contesto delle responsalita' legate all'ambito della istruzione?
Le scuole italiane all'estero, per quanto attiene alla materia dell'integrazione scolastica sono regolate dalla stessa normativa delle scuole in Italia. Senza certificazione dell'autorità sanitaria o di un ente o un professionista con essa convenzionato o accreditato, non è possibile godere dei benefici dell'integrazione scolastica. Le scuole private, solo se paritarie, sono obbligate ad accogliere alunni con handicap.
Il Dirigente di una scuola privata paritaria, solo con una certificazione può applicare l'art 16 commi 1 e 2 della L.n. 104/92 in tema di valutazione degli alunni con handicap nella scuola dell'obbligo, applicati con le ordinanze sulla valutazione , ultima delle quali la O M n. 90/01.
Il Console ha gli stessi poteri che aveva il provveditore agli studi e, suppongo, abbia gli stessi poteri conferiti oggi al Direttore scolastico regionale.