a cura di Rolando Alberto Borzetti


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FAQ 22
Domande e Risposte su Handicap e Scuola

 

Abbiamo un alunno portatore di handicap che frequenta la terza classe di Scuola Media; il suo problema è particolarmente grave.
Per consentirgli il proseguo degli studi in un Istituto Superiore deve obbligatoriamente sostenere l'esame di licenza, magari con prove differenziate predisposte dal Consiglio di classe,o è sufficiente un attestato di frequenza?

Ai sensi dell'art 16 comma 2 della L.n. 104/92 gli esami di licenza media possono essere diversificati, dovendo tener conto dei livelli iniziali degli apprendimenti e degli sviluppi realizzati, per consentire quindi il diploma.. Comunque, se un Consiglio di classe non intende dare il diploma, basta l'attestato, rilasciato al termine degli esami, che è titolo valido per l'iscrizione alla scuola superiore ai sensi dell'art 11 comma 12 dell'O.M. n. 90/01, confermata dalla OM 256/02.

Quali riferimenti normativi regolano l'attivazione di un posto di sostegno da parte del dirigente scolastico, dopo il 31 agosto? L'alunno possiede la certificazione necessaria.

Dopo il 31 Luglio la nomina del sostegno spetta ai Dirigenti scolastici per fatti sopravvenuti ai sensi della C M n. 16/02 e della C M n. 77/02.

Qual è la normativa che permette ai Comuni la fornitura di sussidi informatici (quali, i computer per dislessici) da assegnare direttamente all'alunno diversamente abile della scuola superiore?

La fornitura di ausilii e sussidi, anche informatici alle scuole spetta all'amministrazione scolastica ai sensi dell'art 13 comma 1 l.n. 104

Vorrei sapere se un'insegnante di sostegno, con specializzazione per disabili con problemi neurosensoriali, possa seguire lo studente in tutto il suo corso didattico, cioè dalla elementari alle scuole medie inferiore. Essendo la scuola un Istituto comprensivo, ci sono problemi? L'insegnante ha dato la sua disponibilità nel GLH Operativo, precisando che seguirebbe il bambino, senza cambio di cattedra. Ritengo, comunque, che la continuità in tal senso è importante non tanto come continuità di figura, ma quanto per non disperdere tutte quelle informazioni che nell'arco della vita scolastica, il bambino ha memorizzato, e che nel tempo elaborando le informazioni, esprimerà le sue potenzialità. Quindi la continuità di metodo didattico penso sia determinante per una migliore crescita. Tempo fa contattai il preside dell'istituto comprensivo, il quale espresse parere negativo. Vi chiederei cortesemente di avere una risposta a tale quesito.

Solo una sperimentazione ai sensi dell'art 43 del d m n. 331/98 può consentire la continuità educativa dalla scuola elementare alla media. Infatti trattasi di diverse graduatorie, con persone interessate a nomine nella scuola media che si vedrebbero diminuire un posto disponibile, mentre ne aumenterebbe uno nella scuola elementare.

Sono un insegnante di un Istituto Professionale ed avrei bisogno di un chiarimento in merito agli esami di stato di una ragazza che ha svolto per 5 anni una programmazione differenziata. Tali alunni valutati in modo differenziato devono necessariamente partecipare agli esami di stato o si può comunque rilasciare l'attestato di frequenza senza farli fisicamente partecipare alle prove orali? Se sì come si giustifica davanti al consiglio di classe questa eventuale scelta?

A seguito della sentenza n. 215/87 della Corte Costituzionale già l'O.M. n. 262/88, con palese riferimento agli alunni con ritardo mentale grave, consentiva una valutazione commisurata allo svolgimento di un percorso didattico <<differenziato>> rispetto ai programmi ministeriali. Tale orientamento è stato ribadito e perfezionato negli atti normativi successivi e da ultimo nell'O.M. n. 128/99 all'art. 4, nonché nell'O.M. 126/2000. In tale norma si precisa che tale valutazione è finalizzata allo svolgimento del piano educativo individualizzato e all'esercizio del diritto allo studio costituzionalmente garantito, ma non consente il rilascio di un titolo di studio. In tal senso si è pronunciato espressamente il Consiglio di stato con il parere n. 348/91 , sviluppando i principi espressi in tema di valutazione dalla Corte Costituzionale.
In forza di questi orientamenti la normativa secondaria contiene le seguenti disposizioni: gli apprendimenti dei contenuti dei piani educativi <<differenziati>> vanno valutati con i voti, come per i compagni; i voti però sono riferiti al contenuto del PEI e non dei programmi ministeriali. Di ciò deve essere dato atto con una breve nota in calce alla pagella. Non deve invece farsi alcuna annotazione sui <<tabelloni>> esposti nell'albo della scuola. Ciò è logica conseguenza anche della 675/96 sulle tutela dei dati personali, giacché la pubblicazione dei tabelloni costituisce un mezzo di diffusione che, riguardando nel caso di specie un dato <<sensibile>> (in situazione di handicap), non può essere divulgato. Nessun rischio può derivare dall'assenza di annotazioni nei tabelloni circa il diverso valore da attribuire a tale valutazione, poiché gli atti pubblici che fanno fede sono i verbali dei Consigli di classe, di cui le pagelle e gli altri documenti sono semplici documenti derivati.
Conseguentemente gli alunni che seguono un PEI <<differenziato>> possono essere, come tutti, promossi o ripetenti. In quest'ultima ipotesi occorre abbassare il livello degli obiettivi culturali previsti dal PEI. In caso di esito positivo, gli alunni vengono <<ammessi alla frequenza della classe successiva>>, quindi formalmente, non si ha una promozione. Nel caso in cui però in uno degli anni successivi l'alunno mostri di avere raggiunto apprendimenti globalmente riconducibili a quelli dei programmi ministeriali, potrà essere formalmente promosso senza la necessità di effettuare prove di idoneità per i precedenti anni in cui si era svolta la valutazione differenziata.

Sono il genitore di un'alunna della 4 classe elementare. Desidero sapere se esiste, e quale sia, la normativa che regola la "raccolta fondi" ,da parte della Scuola, per l'organizzazione di gite, visite guidate o qualunque altra esperienza vissuta al di fuori dell'edificio scolastico.

La L.59/1997 e i suoi decreti attuativi, introduce l’autonomia amministrativa e contabile delle istituzioni scolastiche e la programmazione economica del Circolo.
I genitori che vogliono contribuire alla vita della scuola con contributi volontari possono farlo avvalendosi del c/c postale . Con la stessa modalità possono essere versati contributi provenienti da enti pubblici e privati, associazioni, imprese e aziende interessate alla qualità della scuola pubblica statale. Tutto comunque va deliberato dal Consiglio di Circolo, compreso l'utilizzo di questi fondi.

Studio legale Mauceri studiomauceri@inwind.it
In una scuola statale non può essere consentita alcuna forma di raccolta di denaro ;la scuola dell'obbligo difatti deve essere assolutamente gratuita,mentre per la scuola secondaria,successiva all'obbligo,gli alunni sono tenuti soltanto al pagamento delle tasse.
La prassi di far pagare agli alunni contributi a vario titolo,oltre che inopportuna,sotto diversi profili,è soprattutto illegittima; l'art. 23 Cost. stabilisce difatti: "Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge"; nessuna legge attribuisce alle scuole alcun poter impositivo; l'autonomia infatti attribuisce alle scuole soltanto una autonomia amministrativa e cioè il potere di gestire le risorse che provengono dallo Stato o da contributi VOLONTARI. E' evidente inoltre che tali contributi devono essere versati alla scuola e quindi alla Segreteria e devono risultare nella relativa contabilità. Tutta questa attività non compete ovviamente agli insegnanti .

Scrivo per conto di una mia amica che ha un problema di compatibilità con il datore di lavoro e la legge 104/92. In pratica, questa mia amica, si trova a dover comunicare entro il mese corrente i giorni che intende richiedere per il mese successivo. Di contro, c'è una sua collega che usufruisce della medesima legge, che pur lavorando nello stesso ente ma in una provincia diversa, non ha questo problema. Chi ha ragione?

Non c'è obbligo di comunicare preventivamente al datore di lavoro le date dei permessi da prendere ai sensi dell'art 33 L.n. 104/92. Ove possibile, cioè nel caso di permessi che possono essere fruiti a date certe o ricorrenti,il lavoratore, nello spirito di collaborazione con l'organizzazione dell'ufficio o dell'azienda, può spontaneamente comunicare preventivamente tali date.

Sono l'insegnante di sostegno che lo scorso anno le aveva posto il problema dei CFP. Quest'anno ho cambiato sede...nella nuova scuola è iscritto al secondo anno un ragazzo certificato per turbe comportamentali-relazionali che crea problemi al normale svolgimento delle lezioni e ultimamente ha svuotato un estintore in classe provocando le lamentele di genitori e insegnanti nonchè uno sciopero da parte degli studenti che non si sentono sufficientemente tutelati dalla scuola.
è possibile richiedere un educatore o un assistente per coprire l'intero orario scolastico? a chi va richiesto? ci sono dei riferimenti normativi? il mio preside insiste nel dire che non c'è alcuna possibilità, ma io temo non si voglia intervenire per rendere insostenibile la situazione e quindi magari allontanare gli elementi di disturbo. che ruolo possono svolgere in questo caso i bidelli ?

In questo caso occorre un assistente per l'autonomia, ai sensi dell'art 13 comma 3 L.n. 104/92, che deve essere fornito dal Comune, se trattasi scuola elementare o media o dalla provincia se trattasi di scuola superiore. Occorre comunque un progetto di integrazione, che facilitI la crescita dell'alunno nell'integrazione coi compagni. Quella che Lei mi descrive non è integrazione, ma il suo contrario, se addirittura i compagni hanno paura del compagno con handicap. Occorre intervenire subito convocando un GLH operativo con la partecipazione degli operatori sociosanitari di territorio. Le risorse per un progetto che preveda anche uscite dalla scuola per socializzazione del territorio, possono trovarsi anche nella L.n.285/97 e n. 440/97.

Esiste una normativa che tuteli i genitori disoccupati di bambini disabili ai fini di concorsi in uffici pubblici?
I diritti dei disabili, intendo, sono goduti anche dai loro genitori, relativamente al lavoro, dal momento che i disabili sono a carico dei loro genitori e non fanno ancora parte del mondo del lavoro?

PURTROPPO NO!!

Sono un istruttore di primo soccorso della Croce Rossa Italiana e sono impegnato da tempo nella formazione di alunni e del personale che lavora nelle scuole della provincia di Lecco. Mi e' arrivata la richiesta da parte di alcuni insegnanti e personale ATA per un corso di primo soccorso relativo a ragazzi portatori di handicap. Purtroppo non riesco a reperire materiale che possa fornire loro. Potreste, per favore, aiutarmi in questa ricerca.

Si può provare a chiedere alla Fondazione E.Zancàn di Padova, tel 049/663800. Infatti la Fondazione dovrebbe avere realizzato dei seminari sulla protezione civile e sulle catastrofi, in cui si affrontava anche il problema delle persone con disabilità. 

Sono un docente di sostegno alla mia prima esperienza. Mi è stato affidato un ragazzo ipoacusico con comportamenti aggressivi. Credo che la scuola stia gestendo male la complessa situazione che si è venuta a creare e vorrei avere dei chiarimenti in merito. 
Data la difficoltà del caso è stato ipotizzato uno scambio tra me ed un collega ritenendo che una figura maschile potesse incutere un maggiore rispetto nel ragazzo ed evitare il ripetersi di episodi aggressivi. Vorrei precisare che sul mio contratto è specificata la nomina su "non udente" mentre quella del collega è su psicofisico.
Il mio primo quesito é questo: è legalmente possibile questo scambio considerato che nella scuola dell'autonomia bisogna utilizzare al meglio le risorse umane disponibili?
Secondo quesito: è possibile inserire 2 bambini con rapporto 1/1 in una stessa classe?
Si sono già verificati episodi di aggressività nei riguardi miei e dei compagni di classe. Il dirigente afferma che se dovessero ripetersi sarà costretto a chiamare la forza pubblica. Non credo sia corretto...cosa è giusto fare in questi casi considerato che le crisi aggressive sono piuttosto intense e i compagni di classe terrorizzati (nonostante siano stati da noi docenti "preparati" ad accogliere il ragazzo con adeguate attività)? L'équipe socio-psico-pedagogica non è stata di grande aiuto.
Inoltre il Comune rifiuta di dare finanziamenti per un insegnante dei segni che sarebbe opportuno avere nella scuola per facilitare l'integrazione del ragazzo nel gruppo classe... a chi posso rivolgermi?
ed infine: esistono dei centri specializzati consultabili per una consulenza pedagogica?

Occorre sapere se trattasi di un allievo sordo protesizzato oppure oralista.Un centro serio si può rinvenirlo in Sicilia; però occorre sapere in quale provincia si trova la scuola. Comunque si può contattare la presidente della Fiadda, la federazione delle associazioni di genitori con figli sordi, che ha esperienza per l'integrazione dei sordi in tutta Italia. Trattasi della dr.ssa SIlvana Barone tel 340/2583314.
Quanto allo scambio fra due docenti specializzati nell'ambito della stessa scuola questo è possibile, purchè il nuovo insegnante si intenda di didattica per sordi.La norma è l'art 44 del D M n. 331/98.Occorrerebbe eventualmente coinvolgere il centro specializzato per sordi che, suppongo, segue il ragazzo da piccolo. Certo l'aggressività di solito non è una caratteristica strutturale della personalità di un ragazzo, ma può essere frutto di insicurezza, mancate risposte ai propri bisogni esistenziali e comunicativi, e reazione ad atteggiamenti di emarginazione o aggressione di altri.
Il problema va seriamente affrontato, perchè, se i conpagni sono terrorizzati, qui l'integrazione non solo non esiste, ma anzi è negata.

Scrivo anche a nome delle mie colleghe. Operiamo nella scuola elementare.
Abbiamo dovuto anche quest'anno penare per stilare i nostri rispettivi orari.
Ciascuna insegnante curricolare reclamava la nostra presenza nelle proprie ore. Dal momento che i nostri alunni non seguono la programmazione di classe, le insegnanti delle discipline strumentali ci chiedono di essere presenti solo nelle loro ore al fine di portare i nostri alunni nelle aule di sostegno e consentire loro di poter spiegare in pace. Questo ci ha costrette ad orari di servizio anche bizzarri con "buchi" vari. Naturalmente a mensa non possiamo esserci in quanto sarebbe uno spreco di tempo.
Domanda: il sostegno viene assegnato agli insegnanti di classe o all'alunno?

Le ore di attività di sostegno dovrebbero essere assegnate sulla base dei bisogni educativi dell'alunno risultanti dalla diagnosi funzionale ed in vista degli obiettivi concordati nel progetto didattico personalizzato. Possono essere previste compresenze dell'insegnante specializzato in alcune materie piuttosto che in altre; ma il tutto deve essere concordato dall'intero consiglio di classe e non sulla base di maggiori fastidi di qualche insegnante curriculare. Quello che mi descrivete non è integrazione scolastica, ma l'utilizzo dell'insegnante per il sostegno come tappabuchi.
L'insegnante specializzato viene dato nè all'alunno, nè alla classe, ma come mediatore dell'integrazione dell'alunno nella classe. Bisogna quindi stilare un progetto condiviso da tutti i docenti che tenti di realizzare questa integrazione negli apprendimenti, nella comunicazione, nella socializzazione, negli scambi relazionali ( art 12 comma 3 L.n. 104/92).
Per far questo il Ministero ha emanato la nota ministeriale prot 4088 del 2/10/02 sulla necessità di aggiornamento di tutti gli insegnanti curriculari.

Una bambina disabile con difficoltà motorie è iscritta presso una scuola media statale. 
La sua classe è stata posta al 3° piano dell'edificio. L'edificio è dotato di ascenore e di scala antincendio. E' lecito richiedere lo spostamento dell'aula della bambina al piano terra nei pressi dell'uscita dall'edificio per agevolare l'uscita in caso di incendio o terremoto, oppure lo status dell'edificio è a norma secondo i regolamenti urbanistici vigenti?

Se l'edificio è a norma, non capisco il perchè dello spostamento a piano terra. Per la regolarità dell'edificio, alle norme di sicurezza, può comunque chiedere al responsabile della sicurezza della scuola.

Mi ritrovo come insegnante di sostegno in una prima classe della scuola media con un'alunna di 14 anni,che presenta ritardo mentale grave e disturbo del linguaggio espressivo in soggetto con traslocazione cromosonica.Non parla e anche il linguaggio gestuale è limitatissimo, nonostante nel profilo dinamico funzionale risalente allo scorso aprile risulti il non controllo degli sfinteri, di fatto la mamma si ostina a non metterle il pannolino. Risultato: si tocca in continuazione le parti intime e poi odora le mani e cerca di stofinarle addosso ai compagni, fa "capire" che deve andare in bagno per cui è un andi e rivieni dalla classe creando scompiglio. Spesso si fa la pipì addosso e con le mani sporche imbratta i banchi, i compagni. Non si riesce ad attirare la sua attenzione perchè ossessionata dal toccarsi. Domanda: cosa bisogna fare? Cominciano ad arrivare le lamentele da parte dei genitori degli altri alunni che ci richiedono l'osservanza dell'igiene.
Domanda: la programmazione può contenere obiettivi solo per l'area socio-comportamentale? L'unica attività che riesco a svolgere è un programma di musicoterapia. E' stato più volte richiesto al comune un assistente che collabori con tutti i docenti, ma a tutt'oggi non è stato mandato nessuno.

La programmazione didattica non è limitata ad un periodo breve e ben preciso, ma può riguardare la durata di tutto il ciclo, nel caso di specie, della scuola media. Pertanto in questo primo periodo dell'anno e, se fosse necessario, anche oltre, gli obiettivi primari possono riguardare anche solo gli aspetti sociocomportamentali, essendo questi un presupposto importante per realizzare l'integrazione coi compagni che non consiste nello stare nello stesso banco, ma nel riuscire a realizzare rapporti socialmente significativi ed anche amicali. Nel caso presentato ciò non avviene e pertanto, un docente della classe può , anzi, ritengo, deve, chiarire con la famiglia la necessità di porre un rimedio alla carenza di controllo sfinterico.Occorre far capire alla mamma che un pannolino non è un dànno per la figlia, ma anzi una opportunità in più, nella speranza che, il progetto riabilitativo consenta prima o poi di superare questo grave handicap.
Quanto all'assistente comunale, se questo dovesse occuparsi solo di accompagbnare al bagno l'alunna, sarebbe sprecato, essendo questa competenza dei collaboratori scolastici, incombenza che si ridurrà, una volta convinta la mamma a mettere un pannolino alla figlia.Se invece occorre svolgere attività educativa in attuazione del progetto didattico di integrazione, concoirdato da tutto il consiglio di classe, allora si può chiedere ed insistere col Comune, tramite il Dirigente scolastico e le associazioni di familiari presenti sul territorio, per l'assegnazione di un assistente ai sensi dell'art 13 comma 3 L.n. 104/92

Sono un'insegnante di scuola media e nella mia classe vi è un ragazzino portatore di handicap con una spiccata fragilità ossea.
Il ragazzo ha già avuto due incidenti con fratture, di cui uno grave avvenuto proprio a scuola. Il medico curante mi ha fatto pervenire un certificato contenente con richiesta di garantire che il ragazzo non prenda colpi ecc. Vorrei sapere quali sarebbero le mie responsabilità in caso di un altro eventuale incidente e come mi devo comportare per rispettare al meglio la deontologia professionale (posso farlo circolare liberamente per la classe all'intervallo oppure no? Il fatto di tenerlo seduto non potrebbe creare scompensi psicologici? E per quanto riguarda le uscite?).

Faccia conto che in classe ci sia anche la mamma, oltre che una insegnante. Il compito di proteggerlo Le riuscirà più facile.

Può un preside a questo punto dell'anno scolastico, quando sono già state fatte la maggior parte delle riunioni per il PEI, sottrarre un alunno disabile ad un'insegnante di sostegno che ha evidenziato problemi di relazione con quest'ultimo, per assegnarlo ad un altro/a che a sua volta si vede sottrarre il suo alunno con il quale ha instaurato un significativo rapporto sia dal punto della relazione sia dal punto di vista didattico?

In via di principio la sostituzione di un docente per il sostegno con altro, più idoneo a rispondere ai bisogni educativi di un alunno con handicap è consentito dalla Sentenza n. 245/01 del Consiglio di Stato. Lo scambio fra due alunni con handicap però è cosa più complessa che probabilmente dovrebbe essere oggetto se non proprio di una delibera del V Collegio dei docenti, almeno del Gruppo di lavoro di istituto.

Salve,sono mamma Carmela,volevo raccontarle ciò:avevo chiesto all'insegnante di sostegno(che usufruisce della L.104)se era possibile sapere quando lei era assente,(3 giorni al mese) dato che quando lei non c'è, mia figlia non è seguita dalle altre insegnanti.Lei lo ha chiesto al dirigente,che mi ha mandato a dire che se io voglio tale comunicazione,devo farne richiesta scritta con motivazione medica valida,perchè è ciò che prevede la legge (non so quale articolo;è vero? ).Quando capitano questi 3 giorni di permesso,possono non nominare la supplente (per legge ci vuole? ),se la legge lo prevede posso da genitore farne richiedere una io?Dato che da quando le ho dato la sua e-mail sul quale mi rispondeva delle relative leggi sull'integrazione scolastica (avendogli mandato a dire di rifarsi una cultura su tali leggi! )ed avendo partecipato al GLH nel mese di aprile c.a. con mia nipote (fresca laureata in legge);lui ci ha voluto fare anche la battuta sopra dicendo che se volevo altri chiarimenti,sarei potuta andare in direzione anche con mia nipote.Con tutto questo caos che s'è creato dopo il terremoto(e la tragica morte di quei poveri angioletti)a Bacoli (NA),nel mio paese ,su 19 Plessi ne sarebbero agibili solo 9 ;e quindi il caos tra le scuole che devono fare i doppi turni;15 giorni di mattina e 15 giorni di pomeriggio;siccome mia figlia frequenta un centro di riabilitazione e non potrò cambiare i turni ogni 15 giorni(saprà come me la difficoltà ad avere le disponibilità in questi centri),come posso fare?(dato che è molto più importante il centro che la scuola,siccome non offre molto! ).Posso io chiedere (se è sì,come) che mia figlia può frequentare solo di mattina e non il pomeriggio,che dopo 2 ore di riabilitazione è stanca e vuole dormire?Può anche inviarmi una bozza su come si possa chiedere una visita ispettiva?La ringrazio sempre per la sua disponibilità ad accogliere sempre i nostri problemi e ad aiutarci.

E' sempre bene distinguere il ruolo di difensore dei diritti di un insieme di soggetti da quello di genitore di un alunno con handicap. Il tono che normalmente occorre usare col primo ruolo è ben diverso da quello che conviene usare nel secondo ed è comunque bene non confondere mai i due ruoli.
Quanto al diritto della conoscenza delle date richieste da un docente che si avvale dell'art 33 L. n. 04/92, da parte di un genitore, credo che non sia sorretta da dati normativi, dal momento che il lavoratore non è tenuto neppure a comunicarlo con anticipo allo stesso dirigente scolastico.
Non mi risulta che attualmente esista l'obbligo di nominare un supplente per un'assenza di tre giorni, anche se, trattandosi di docenti per il sostegno, sarebbe opportuno.
Quanto alla scelta prioritaria fra l'orario di riabilitazione e quello di scolarizzazione, in via di principio sarebbe opportuno che essi non coincidano, essendo il diritto allo studio e quello alla salute entrambi diritti fondamentali costituzionalmente garantiti. Se però, come mi pare di capire, Lei si trova in una delle zone terremotate, occorrerà tener conto dei problemi organizzativi che l'emergenza comporta per tutti i servizi, non potendosi pretendere che la situazione di handicap, pur prioritaria in casi normali, lo sia a danno degli altri in casi emergenziali.

Sono un'insegnante di sostegno che opera in Sicilia e quest'anno seguo un ragazzo di I media affetto da ipo-acusia grave all'orecchio dx, mentre non sente al sx. 
Gradirei che qualcuno di voi mi dicesse:
- quali sono i riferimenti normativi che permettono alla famiglia di avere l'assistenza in orario non scolastico di un'insegnante di sostegno che possa seguire il ragazzo a casa , per il doposcuola.
-Sapete se questa normativa riguarda la Sicilia o se è a carattere nazionale ?
Ve ne sarei grata.
N.B. Il mio alunno segue la programmazione della classe, in una risposta ad un collega del superiore è stato detto che il P.E.P., non si redige se l'alunno segue la programmazione della classe.
Vi chiedo, dato che G. segue la programmazione della classe, se io devo redigerlo. In alternativa,qualcuno potrebbe indicarmi dove trovare suggerimenti e/o linee guida per una programmazione in tal senso?

Il PEI dovrebbe riguardare tutti gli alunni e comunque sarà obbligatorio per tutti con l'approvazione della Riforma Moratti. Per gli alunni con handicap vi può essere u un PEI normale, un PEI semplificato ed un PEI "differenziato".L'attuale normativa prende espressamente in considerazione quello differenziato, perchè da esso derivano effetti diversi dagli altri due che invece dànno diritto al titolo legale di studio.Attualmente Lei non è obbligato a stendere un PEI semplificato, anche se sarebbe opportuno che lo rediggesse.Comunque, è indispensabile che da un verbale del Consiglio di classe risulti che avete deliberato di adottare un PEI semplificato.
Quanto ad un ripetitore pomeridiano, la L.n. 67/93 stabilisce che spetta alla Provincia l'assistenza scolastica ai sordi, a meno che le singole leggi regionali non assegnino tale competenza ai Comuni E' prassi in molte province ( Torino, Milano, Roma, forse pure Catania, Agrigento etc.) che tale assistenza possa realizzarsi sia con l'assegnazione di un assistente alla comunicazione in classe sia con l'assegnazione in aggiunta o in alternativa di un assistente pomeridiano.Ciò in base all'art 13 comma 3 della L.n. 104/92.

Sono insegnante di sostegno delle superiori. Ho una studentessa affetta da tetraparesi spastica con gravi disturbi della vista che frequenta il 1° liceo classico. Pur seguendo un apprendimento semplificato,ha diritto allo scrutinio e al conseguimento del diploma?

Ai sensi dell'art 16 comma 1 della L.n. 104/92 e dell'O m n. 90/01, gli alunni che svolgono il programma dei compagni, ma in modo semplificato e con la riduzione dei contenuti di alcune discipline, in caso di valutazione positiva dei loro apprendimenti, hanno diritto al titolo legale di studio.

Sono un'insegnante di scuola elementare ed ho alcune domande:
a chi compete l'assegnazione dei docenti di sostegno alle classi ed la decisione circa il numero di ore da assegnare a ciascun alunno?
se in corso d'anno si iscrive un alunno(o più di uno) portatori di handicap, la legge prevede che venga rivista l'assegnazione del numero di ore assegnate ad ogni alunno iscritto oppure no? Chiedo questo perchè nel nostro Istituto, lo scorso anno, si è iscritta a marzo una bambina sordo-muta, per di più di lingua spagnola ( le sue competenze di lettura labiale corrispondevano cioè allo spagnolo) ma alla bambina non sono state assegnate ore di sostegno. 
Se un alunno portatore iscritto ad una classe resta assente per un periodo prolungato,la classe può continuare ad usufruire della presenza dell'insegnante di sostegnoper le ore assegnate oppure l'insegnante di sostegno può essere spostato ad altra classe?
Se un alunno viene certificato dall'A.S.L. oltre i tempi utili per fare richiesta del personale di sostegno in organico, il Dirigente deve o non deve tenerne conto al momento della assegnazione dei docenti e delle ore?

L'assegnazione delle ore alle singole classi, una volta ricevuto il pacchetto orario dal Direttore regionale, spetta al Collegio dei Docenti ( art 44 d m n. 331/98 ) Se l'alunno viene certificato dopo il 31 Luglio, la nomina dell'insegnante per il sostegno è di competenza del Dirigente scolastico con spese a carico del bilancio del Ministero c m n. 16/02; c m n. 77/02). Se l'alunno con handicap è assente, o non viene più a scuola, l'insegnante per il sostegno può essere spostato a favore di altri alunni con handicap della scuola ed, in mancanza, va in altre scuole dove sono presenti alunni con handicap.

Sono un insegnante di sostegno di scuola elementare , per favore vorrei sapere se l'insegnante di sostegno con il bambino in classe ed l'insegnante curriculare è assente posso essere utilizzata per supplenza anche nella stessa classe con il bambino presente .Anche se con la leg.104/92 l'insegnante di sostegno è contitolare della classe , ma sono ore di cui il bambino/a le vengono detratte?

E' anzi opportuno che l'insegnante per il sostegno supplisca nella stessa classe i colleghi assenti, proprio per dimostrare che egli è docente di tutta la classe e quindi lavora anche con l'alunno con handicap. Egli non è una protesi dell'alunno con handicap, ma un mediatore dell'integrazione.

Sono una docente di scuola materna comunale e avrei urgente bisogno di una informazione: durante il trascorso anno scolastico nella sezione di una mia collega (sezione di 3 anni) è arrivato un bambino con sindrome di Williams. L'assegnazione dell'insegnante di sostegno nonchè dell'assistente materiale è avvenuta dopo parecchio tempo rispetto all'ingresso in classe del piccolo, ciononostante il bambino ha partecipato regolarmente a tutte le attività mattutine, anche se con non poche difficoltà dipendenti dalla sua sindrome e dalla sua tenera età.. Quest'anno il bambino ha ripreso regolarmente le attività e si prevede anche una sua partecipazione alla refezione e alle attività pomeridiane. Le colleghe di altre sezioni hanno mosso obiezioni circa la partecipazione del piccolo a tutte le attività della giornata, in particolare quelle dalla refezione in poi, ed hanno declinato ogni responsabilità sul piccolo in caso di mancanza delle sue legittime insegnanti e dell'insegnante di sostegno a lui affidata. 
Ciò che mi chiedo e che Vi chiedo è: l'ingresso nella scuola di un bambino in situazione di handicap può essere precedente alla assegnazione e all'arrivo nella scuola della sua insegnate di sostegno e dell'assistente materiale? E' legittima l'accoglienza e la frequentaza in mancanza di dette figure? Può un'insegnante rifiutarsi di accogliere nella sua classe questo bambino in caso di assenza delle sue insegnanti? A mio parere, lo spirito dell'accoglienza e dell'integrazione, nonchè il buon senso e il buon cuore, spingerebbero in direzione contraria, ma la legge, nello specifico, cosa afferma? 
In caso di assenza - momentanea o protratta - dell'insegnante di sostegno, le insegnanti possono accettare ugualmente l'ingresso in classe del bambino?

L'art 12 comma 4 della L. n. 104/92 stabilisce che nessuna minorazione o handicap può essere causa di esclusione dalla frequenza scolastica. Pertanto le insegnanti curriculari sono obbligate a ricevere in classe l'alunno, anche se ancora non è arrivato l'insegnante per il sostegno o l'assistente educativo.Se lo facessero, violerebbero la normativa sull'integrazione scolastica che non lega al solo insegnante per il sostegno la scolarizzazione degli alunni con handicap , ma potrebbero essere anche denunciate per omissione di atti di ufficio.

Sono un docente di sostegno alle superiori nell'area tecnica AD03. Le sottopongo il seguente problema.
Abbiamo, in questo a.s. iscritto al I°anno, un ragazzino diversamente abile proveniente dalla scuola media dove ha avuto l'insegnante di sostegno in tutti e 3 gli anni e con una diagnosi clinica di "deficit cognitivo di grado medio di eziologia non conosciuta".
Dopo un periodo di circa 1 mese e mezzo di osservazione da parte dell'intero consiglio di classe e del docente specializzato del ragazzo in situazione operativa, abbiamo concordato un incontro con i suoi genitori per prospettare la necessità, secondo il nostro parere, al fine di non rendere ancora più problematica la sua capacità di relazione ed il suo livello di autostima, di seguire una programmazione differenziata con obiettivi ad hoc che non possono essere in alcun modo quelli minimi curricolari. 
In altre parole niente percorso verso il diploma, ma un opportuno percorso individualizzato che cerchi di fornire quelle competenze ed abilità che il suo deficit permetterà di raggiungere e che comunque possono garantire al ragazzo un valido percorso di crescita verso una più cosciente autonomia personale e positiva autopercezione, così importante nella crescita dei soggetti diversamente abili.
Tra le altre cose anche nel PDF inviatoci dalla scuola media di provenienza venivano messe in rilievo le enormi difficoltà mostrate durante tutto il percorso triennale, in quasi tutti gli ambiti (logico-matematico, cognitivo, relazionale, etc.) mettendo in evidenza oltre a gravi carenze nella acquisizione di competenze fondamentali anche una forte mancanza di autostima e di insicurezza che l'attuale passaggio alle scuole superiori ha certamente accentuato.
Abbiamo utilizzato nella comunicazione ai genitori (in ben due momenti differenti) tutta l'accortezza che la delicatezza di questo tipo di comunicazione sempre richiede, prospettandogli per il proprio figlio i 2 possibili scenari possibili ossia programmazione differenziata o della classe (anche se puntando ad obiettivi minimi e con strategie ad hoc), mettendo però bene in chiaro che l'orientamento dell'intero consiglio di classe era per, ovvie ragioni, la prima eventualità.
Abbiamo ricevuto un netto rifiuto: "nostro figlio è solo un pò chiuso", "i medici hanno detto che non ha nulla", "come fate a dire che non può fare quello che fanno gli altri".... In altre parole niente firma per accettazione sulla modulo di autorizzazione alla programmazione differenziata che abbiamo predisposto. 
Le dico anche che l'istituto in questione è un istituto tecnico dove le materie tecnico-scientifiche la fanno da padrone con difficoltà crescenti man mano che si procede negli anni.
La domanda è la seguente: Possiamo come istituto forzare la mano, anche senza l'esplicito avallo fornito dalla firma all'autorizzazione ad una programmazione differenziata da parte dei genitori, facendo seguire al ragazzo la programmazione differenziata (certamente per il suo bene) anche contro il parere negativo dei genitori?
Mi può fornire, nel caso ciò fosse possibile, gli estremi legislativi che permettano e rendano ammissibile tale "forzatura" garantendo il d.s. e l'intero consiglio di classe da possibili noie giudiziarie?

In tutte le ordinanze sulla valutazione degli alunni, e da ultima nell'o m n. 90/01, è espressamente detto che, in caso di rifiuto dei genitori ad accettare la valutazione differenziata, l'alunno, ai soli fini della valutazione non può essere considerato in situazione di handicap. Pertanto non potete fare nulla contro la loro volontà. Unica possibilità, nell'interesse dell'alunno è rivolgersi, tramite i servizi sociali di territorio, al tribunale per i minori, affinchè accerti se la pretesa dei genitori è conforme o non all'interesse del minore.

Sono una insegnante di scuola elementare madre di un bambino di 4 anni con handicap grave, vorrei sapere come vengono computati i permessi previsti dall'art. 33, 3° comma della legge 104/92 ai fini previdenziali, anzianità di servizio, pensionistici.

Veda Agevolazioni sul Posto di Lavoro https://www.edscuola.it/archivio/handicap/agevolazioni_lavoro.html

Sono un docente di sostegno alle superiori nell'area tecnica AD03.
Le sottopongo il seguente problema.
Abbiamo, in questo a.s. iscritto al I°anno, un ragazzino diversamente abile proveniente dalla scuola media dove ha avuto l'insegnante di sostegno in tutti e 3 gli anni e con una diagnosi clinica di "deficit cognitivo di grado medio di eziologia non conosciuta".
Dopo un periodo di circa 1 mese e mezzo di osservazione da parte dell'intero consiglio di classe e del docente specializzato del ragazzo in situazione operativa, abbiamo concordato un incontro con i suoi genitori per prospettare la necessità, secondo il nostro parere, al fine di non rendere ancora più problematica la sua capacità di relazione ed il suo livello di autostima, di seguire una programmazione differenziata con obiettivi ad hoc che non possono essere in alcun modo quelli minimi curricolari. 
In altre parole niente percorso verso il diploma, ma un opportuno percorso individualizzato che cerchi di fornire quelle competenze ed abilità che il suo deficit permetterà di raggiungere e che comunque possono garantire al ragazzo un valido percorso di crescita verso una più cosciente autonomia personale e positiva autopercezione, così importante nella crescita dei soggetti diversamente abili.
Tra le altre cose anche nel PDF inviatoci dalla scuola media di provenienza venivano messe in rilievo le enormi difficoltà mostrate durante tutto il percorso triennale, in quasi tutti gli ambiti (logico-matematico, cognitivo, relazionale, etc.) mettendo in evidenza oltre a gravi carenze nella acquisizione di competenze fondamentali anche una forte mancanza di autostima e di insicurezza che l'attuale passaggio alle scuole superiori ha certamente accentuato.
Abbiamo utilizzato nella comunicazione ai genitori (in ben due momenti differenti) tutta l'accortezza che la delicatezza di questo tipo di comunicazione sempre richiede, prospettandogli per il proprio figlio i 2 possibili scenari possibili ossia programmazione differenziata o della classe (anche se puntando ad obiettivi minimi e con strategie ad hoc), mettendo però bene in chiaro che l'orientamento dell'intero consiglio di classe era per, ovvie ragioni, la prima eventualità.
Abbiamo ricevuto un netto rifiuto: "nostro figlio è solo un pò chiuso", "i medici hanno detto che non ha nulla", "come fate a dire che non può fare quello che fanno gli altri".... In altre parole niente firma per accettazione sulla modulo di autorizzazione alla programmazione differenziata che abbiamo predisposto. 
Le dico anche che l'istituto in questione è un istituto tecnico dove le materie tecnico-scientifiche la fanno da padrone con difficoltà crescenti man mano che si procede negli anni.
La domanda è la seguente:
Possiamo come istituto forzare la mano, anche senza l'esplicito avallo fornito dalla firma all'autorizzazione ad una programmazione differenziata da parte dei genitori, facendo seguire al ragazzo la programmazione differenziata (certamente per il suo bene) anche contro il parere negativo dei genitori?
Mi può fornire, nel caso ciò fosse possibile, gli estremi legislativi che permettano e rendano ammissibile tale "forzatura" garantendo il d.s. e l'intero consiglio di classe da possibili noie giudiziarie?

In tutte le ordinanze sulla valutazione degli alunni, e da ultima nell'o m n. 90/01, è espressamente detto che, in caso di rifiuto dei genitori ad accettare la valutazione differenziata, l'alunno, ai soli fini della valutazione non può essere considerato in situazione di handicap. Pertanto non potete fare nulla contro la loro volontà.Unica possibilità, nell'interesse dell'alunno è rivolgersi, tramite i servizi sociali di territorio, al tribunale per i minori, affinchè accerti se la pretesa dei genitori è conforme o non all'interesse del minore.

Sono un’insegnante di sostegno nella scuola dell’infanzia. Seguo una bambina affetta da ritardo psicomotorio la quale vive una situazione familiare disagiata. La famiglia è seguita dai servizi sociali del Comune. La stessa bambina effettua logoterapia e kinesiterapia presso il centro dell’A.S.L. del comune per 4 volte alla settimana durante il tempo scuola. A causa di tali interventi terapeutici, il tempo scuola viene ridotto a 8 ore settimanali, anche perché i genitori hanno scelto la frequenza solo per l’orario antimeridiano. Chiedo se sia possibile che gli interventi di terapia siano svolti durante il tempo scuola, se c’è una normativa a riguardo, e come posso muovermi per ottenere la dilatazione del tempo di permanenza a scuola della bambina. (Mi sono già rivolta al centro ed ai genitori, ma non ho ancora ottenuto niente).

Il diritto allo studio, specie in età di obbligo scolastico, ha carattere di priorità, rispetto a terapie riabilitative che possono essere svolte in orario pomeridiano. L'art 14 della L.n. 53/00 precisa che gli orari dei servizi pubblici deve tener conto delle esigenze degli utenti. Pertanto l'orario dei centri di riabilitazione deve essere pomeridiano, anche perchè, oltre a perdere opportunità educative, la bimba fa spendere soldi allo Stato per l'insegnante specializzato che rimane inattivo durante le sue assenze.Sono questi i disservizi che poi inducono il Ministero dell'istruzione a chiedere una riduzione delle ore di sostegno e l'effettiva frequenza degli alunni per concedere le deroghe.

Siamo due insegnanti di sostegno della scuola dell'infanzia, di recente il nostro dirigente scolastico ci ha proibito di mangiare gratuitamente in mensa sostenendo che non ne abbiamo diritto, il nostro orario di servizio è h 9,00-14,00, durante al mensa abbiamo sempre mangiato sedute al tavolino accanto ai bambini e abbiamo sempre svolto lo stesso servizio della nostra collega di sezione. Ci chiediamo se c'è differenza tra colleghi, e se esiste una normativa che effettivamente non ci permetta di usufruire della mensa gratuita non avendo trovato finora alcuna normativa in proposito, nè a favore nè contro (neanche nel contratto di lavoro gli ins. di sostegno sono nominati per quel che riguarda la mensa).

Avete gli stessi diritti delle vostre colleghe di sezione. Art. 13 della legge 104/92 comma 6. Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti.
Vedere poi il DLvo 297/94, la CM 246/99, la nota 14 febbraio 2002, prot. n. Uff.V/361. La mensa resta un momento educativo e fa parte del diritto allo studio, in ogni regione

SONO UN INSEGNANTE DI SOSTEGNO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO ALLA PRIMA ESPERIENZA. 
GRADIREI, CORTESEMENTE, CHE MI CHIARISTE I SEGUENTI DUBBI. 
E' NECESSARIO REDIGERE IL P.E.I. PER UN ALUNNO CERTIFICATO (AFFETTO DA TURBE COMPORTAMENTALI) CHE SEGUIRA' LA PROGRAMMAZIONE DELLA CLASSE? 
NEL CASO IN CUI CIO' NON FOSSE NECESSARIO E' SUFFICIENTE LA SOLA PROGRAMMAZIONE DI CIASCUN INSEGNANTE CURRICOLARE? ALTRIMENTI QUALE DOCUMENTO DEVE ESSERE REDATTO? 
IN DEFINITIVA IL P.E.I. DEVE ESSERE REDATTO ESCLUSIVAMENTE PER GLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP CHE SEGUONO UNA PROGRAMMAZIONE DIFFERENZIATA, CIOE' DIVERSA DA QUELLA DELLA CLASSE?

Si, solo per gli alunni che seguono una programmazione differenziata

Se un disabile fisico segue la programmazione di classe in un istituto superiore ,può avere una riduzione dell' orario giornaliero? Visto che la sua disabilità dipende da un affaticamento maggiore.

NO

 


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