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FAQ 23
Sono un'insegnante di sostegno di scuola media. Vorrei saper se esiste un modello per presentare i progetti di richiesta di deroga al rapporto 1:4. Il C.S.A. di Bologna fa riferimento all'art. 41 del D.I. n° 330 del 24/07/1998, che io non ho trovato nel mio personale archivio. E' il D.M. 331/98 Sono un'insegnante di sostegno precaria, alla sua prima esperienza. Sono stata nominata da poco (per tutto l'anno) su un allievo che segue la programmazione di classe nell'ultimo anno di un Istituto tecnico. Vorrei sapere se quanto lei ha scritto a proposito delle scuole medie nella faq 22 ( Per gli alunni con handicap vi può essere u un PEI normale, un PEI semplificato ed un PEI "differenziato".L'attuale normativa prende espressamente in considerazione quello differenziato, perchè da esso derivano effetti diversi dagli altri due che invece dànno diritto al titolo legale di studio.Attualmente Lei non è obbligato a stendere un PEI semplificato, anche se sarebbe opportuno che lo rediggesse.Comunque, è indispensabile che da un verbale del Consiglio di classe risulti che avete deliberato di adottare un PEI semplificato.), sia valido anche nelle superiori. Confermo Inoltre, non capisco perchè, come mi hanno detto più colleghi di sostegno, sul mio registro io debba sempre segnare anche ciò che fa il collega curriculare, anche quando gli argomenti trattati non fanno parte della programmazione individualizzata e quando, quindi, noi facciamo altro. E' opportuno che l'insegnante per il sostegno debba mettere solo quello che fa lui stesso, precisando gli aspetti coordinati coi singoli colleghi curriculari. Sono un'educatrice professionale. Avrei bisogno di saperne di piu sull'argomento: metodologie riabilitative e didattiche, con particolare riferimento a quelle riferite a portatori di handicap psico-fisico. C'è difficoltà nel
rispondere a richieste di questo tipo. Mi chiedo, infatti, quale possa
essere la motivazione di base. Se questa è legata agli aspetti generali e
conoscitivi del problema allora può essere utile dare un'occhiata a quanto
si è fatto o si sta facendo nel settore. Come negli esempi seguenti: Sono il padre di un bambino handicappato. Ho iscritto mio figlio alla scuola media ma non è ancora stato nominato un insegnante di sostegno. Sospetto qualche omissione da parte del dirigente scolastico. Cosa posso fare? E' molto strano che Lei si stia muovendo solo adesso. Occorre verificare presso la scuola se, all'atto dell'iscrizione, è stato richiesto l'insegnante per il sostegno. Se non lo è stato, occorre chiederne le ragioni. Per legge, almeno qualche ora di sostegno deve essere assicurata agli alunni certificati in situazione di handicap ( art 13 comma 3 e 5 L.n. 104/92). I miei colleghi sostengono che i rapporti con l'Asl per giungere
alla definizione del PEI vanno considerati attività aggiuntive e chiedono
pertanto di essere pagati per tale attività. L'attività di GLH operativo per l'integrazione
scolastica è indubbiamente attività " funzionale all'insegnamento" ai
sensi dell'art 42 comma3 CCNL del 4/8/95.Pertanto esse rientrano nelle
quaranta Ore di servizio " non di insegnamento". Il D.M. 331, 24 luglio 1998, all'art.41 si legge che "L'assegnazione definitiva...dei posti di
sostegno...è effettuata...tenendo conto: Il Progetto di cui all'art 41 del d m n.331/98 non è il PEI, di cui all'art 12 comma 5 L.n. 104/92, ma una sua specificazione. Infatti il PEI è il progetto globale di vita scolastica ed extrascolastica dell'alunno ed è predisposto dai docenti col concorso anche della famiglia e degli operatori dei servizi territoriali. Il progetto di cui all'art 41 è invece il solo progetto didattico , di cui all'art 13 comma 1 lett. "a" ed è predisposto dai soli docenti, sulla base degli orientamenti concordati nel PEI. Sono genitore di un bambino con ritardo mentale e gravi difficoltà svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età, che frequenta la seconda media presso la scuola di Almese con . Attualmente mio figlio ha un sostegno in classe per sole quattrodici ore settimanali contro le trentasei di frequenza. Inoltre non fruisce di accompagnatore per il tragitto da casa a scuola e viceversa. Abitando in una borgata di detto comune non possiamo utilizzare il servizio di scuolabus in quanto non vi è la possibilità di avere a disposizione una persona che possa prelevarlo dal bus accompagnarlo in classe e viceversa. L'accompagnamento dell'alunno con handicap dal pulmino a dentro i locali della scuola è di competenza dei Collaboratori scolastici, come normale mansione di
servizio. Ove ciò non avvenga Lei può far presente al Dirigente scolastico che deve essere rispettata la Nota ministeriale prot n. 3390 del 30/11/01.Il fatto che l'alunno non abbia accanto l'insegnante per il sostegno per tutte le ore di scuola non è sempre un male. Infatti egli deve crescere in autonomia (art 12 comma 3 L.n. 104/92) e, a meno che non lo richieda il PEI sulla base della diagnosi funzionale, di solito si evita di dare un numero di ore di sostegno pari a quello delle lezioni, anche perchè all'integrazione debbono provvedere sostanzialmente i docenti curriculari (cfr Nota ministeriale prot. n. 4088 del 2 Ottobre 2002. Può un'insegnante di classe comune, in assenza dell' i nsegnante di sostegno, perchè in giornata libera, occuparsi di un bambino con handicap grave (down)e con problemi di comportamento che disturbano l' intera classe, (tutto ciò è attestato nella diagnosi funzionale) occuparsi contemporaneamente di lui e della classe? E' da tener presente che gli alunni con handicap non sono corpi estranei aggiunti accidentalmente alla classe, ma fanno parte della classe come tutti i compagni.Pertanto gli insegnanti curriculari debbono svolgere aittività didattiche con loro, avvalendosi "anche" del sostegno degli insegnanti specializzati e, nei casi di necessità di assistenza per l'autonomia ( art 13 comma 3 L:n. 104/92) anche di assistenti nominati dagli Enti locali, secondo le previsioni del PEI. Sono la mamma di un bambino portatore di handicap psicomotorio congenito grave, che frequenta la classe 3a elementare. Mio figlio è seguito per l'intero orario scolastico, dall'insegnante di sostegno e da un educatore comunale. Da un anno ho una relazione con un uomo che vive in un altro comune e il nostro desiderio è quello di convivere. L'eventuale futura convivenza impone che io e mio figlio ci spostiamo nel comune del mio fidanzato, e quindi che io iscriva mio figlio in un'altra scuola. Desidero sapere che tipo di trauma può subire mio figlio da questo cambiamento complesso( i compagni, gli insegnanti e tutti gli operatori che attualmente lo seguono)? Un progetto pilota potrebbe limitare i danni, in quale misura? Esistono trattati che parlano di questi problemi? E' probabile che l'abbandono di una classe in corso d'anno per passare in altro Comune, potrebbe creare a Suo figlio qualche problema, a seconda del grado di integrazione realizzata nella classe. Sarebbe bene concordare con un'operatore psicologico dell'ASL o di Sua fiducia il passaggio, in modo che il figliolo sis senta contenuto e riesca a superare eventuali disagi.E' importante che i nuovi insegnanti sappiano bene preparare i nuovi compagni ad accogliere Suo figlio.Maggiore sarà il livello di accoglienza , minore sarà il disagio di Suo figlio. Vorrei sapere quali sono le norme e leggi che regolamentano la richiesta per avere il sostegno per un alunno affetto da deficit di attenzione , la cui famiglia accetta con molta difficoltà la richiesta da parte del Consiglio di Classe, il quale richiede il sostegno o il supporto di una figura che lo aiuti negli interventi dell’alunno bisognoso di aiuto. Se non si ha la diagnosi funzionale della ASL non si può avere il sostegno.Se si ottiene ora la diagnosi, è il Dirigente scolastico che provvede alla nomina in base alla C M n. 16/02. Per giustificare una opposizione ad una circolare della preside che chiedeva agli insegnanti di sostegno di segnalare l'eventuale assenza del loro studente H per poterli impiegare in possibili sostituzioni, il gruppo di insegnanti di sostegno - 7/8 docenti - ha ricordato (senza produrlo in cartaceo) una circolare del Provveditore di Roma: la nr. 153 del 13/10/97 in cui, secondo quanto da loro asserito, il Provveditore avrebbe affermato che i docenti di sostegno non devono
sostituire i colleghi neppure quando lo studente H risulti assente. Ignoro se esista una tale circolare. Comunque, quando l'alunno con handicap è assente, il docente per il sostegno è " a disposizione" della scuola come tutti i suoi colleghi e non può rifiutarsi di prestare supplenze. Desidero sapere se,nell'ottica dell'autonomia, un istituto scolastico può realizzare un accordo di programma con la ASL e con il comune senza che vi sia un accordo di programma generale fra queste istituzioni. Scrivo da Reggio Cal e sono NPI responsabile di una UMD referente di una scuola con circa 53 disabili. Le scuole autonome ai sensi dell'art 21 della L.n. 59/98 possono stipulare accordi di programma purchè questi siano promossi da enti locali ai sensi dell'art 27 L n. 142/90 Un alunno diversamente abile che frequenta il 4° anno di un I.P.C avendo conseguito al terzo anno l'attestato di competenze ai sensi dell'O.M.90/01 art.15 può riscriversi su richiesta della famiglia al 3°anno di corso e conseguire la qualifica, abbandonando la programmazione differenziata? Non essendo stata conseguita precedentemente la qualifica, l'ammissione alla classe successiva non è frutto di promozione, ma solo di possibilità di frequenza per ottenere un semplice attestato. Pertanto , è possibile la ripetenza con percorso normale semplificato, per ottenere, se la preparazione risulterà idonea, la qualifica. Sono il papà di un ragazzo di 14 anni, con lieve lesione celebrale e lievi disturbi del comportamento. Frequenta la 3^ media. Avrei bisogno di aiuto per capire come sostenerlo nelle scelte future e come poter proseguire soprattutto nell'assistenza di cui ha bisogno. Le Sue richieste sono talmente vaste che non consentono una seria risposta per e
mail. Sostanzialmente Lei chiede di essere aiutato a gestire il progetto d'integrazione scolastica e sociale del figlio, problema che angustia tutti i genitori e massimamente quelli di figli con
handicap. Secondo me è importante che Lei abbia un buon rapporto con gli operatori scolastici e sociosanitari di territorio, non importa se pubblici o privati, purchè professionalmente seri. Dovete assieme impostare un PEI, che è il progetto globale di vita, anche prospettica del figlio, di cui sono parti integranti il progetto didattico, di riabilitazione ed socializzazione ( art 12 comma 5 e art 13 comma 1 lett. "a" L.n.
104/92). Cerchi di "pensare il figlio per quando sarà adulto", come diceva il compianto Mario
Tortello. Allora eviterà di sottovalutare le sue possibilità, ma pure di ignorare le difficoltà che effettivamente egli ha come persona con handicap.Lo incoraggi , senza però gasarlo, a tendere sempre avanti, consapevole che ciò comporterà maggiore sforzo degli altri. Lo rassicuri nei
momenti di scoramento e di sconfitta, aiutandolo a comprendere che le sconfitte, se ben comprese, sono un consolidamento delle conquiste raggiunte ed un punto di partenza per nuove
conquiste. Suo figlio dovrà essere educato ad accettarsi " dinamicamente" per quello che è, come tutti, anche i più intelligenti o i più belli. Se saprà maturare l'accettazione responsabile di quello che è , riuscirà a vivere una vita serena, non pacioccona, ma neppure paranoica. Sono un'insegnante di sostegno nella scuola dell'infanzia e nel Circolo didattico in cui presto servizio, si sta
riorganizzando il piano d'intervento in caso di calamità naturali (visto il recente pericolo paventato in occasione delle scosse telluriche). La responsabilità del docente per le attività di sostegno è esclusivamente didattica e per di più non esclusiva, giacchè del progetto educativo deve farsi carico tutto il gruppo docente della Sezione, come espressamente precisato con la Nota ministeriale prot n. 4088 del 2 Ottobre 2002. Vi sarei grato se voleste confermare ciò che ho letto su qualche rivista o sito a proposito di una supplenza su posto di sostegno. Un DS era stato assolto da un ricorso in cui un docente contestava la mancata attribuzione della supplenza pur occupando lo stesso una posizione di graduatoria migliore del docente nominato precentemente. Il Ds, se non sbaglio, aveva mantenuto il supplente nominato prima (quando le graduatorie non erano definitive) per salvaguardare il diritto dell'alunno H alla continuità in corso d'anno e il TAR o il Consiglio di Stato gli aveva dato ragione, essendo "prevalente" il diritto dell'alunno. E' da tener presente che il principio della continuità didattica è tutelato nell'interesse dell'alunno e non in quello del docente. Pertanto solo l'alunno può avere riconosciuto dal Giudice la legittimazione ad agire per mantenere un docente per il sostegno avuto nell'anno precedente, anche se in graduatoria ha una posizione più bassa di un aspirante a quel posto. Un ragazzo certificato, frequentante la classe prima di un Istituto d'Arte, presenta un disturbo specifico evolutivo d'apprendimento e un quoziente intellettivo al limite inferiore della norma. Le difficoltà più gravi dell'alunno si presentano nella matematica, il livello di apprendimento in questa materia è quello della scuola elementare. Nelle altre materie si può ipotizzare che, nel corso del biennio, l'allievo possa raggiungere gli obiettivi minimi o, quantomeno, riconducibili a quelli della classe. Tutte le scelte concernenti il percorso didattico, semplificato o differenziato, degli alunni con handicap sono adottate dal Consiglio di classe, che può deliberare anche a maggioranza. Mi sembra foriero di confusioni adottare percorsi misti , cioè semplificati e differenziati. Una volta adottato ad es. il percorso semplificato, si daranno le valutazioni come per tutti gli altri alunni;nel caso in cui, ad es. in matematica l'alunno non riesca ad ottenere risultati positivi, sarà valutato negativamente.Se globalmente la maggioranza degli insegnanti è per la promozione, secondo una norma generale, tutti i voti inferiori a sei debbono essere innalzati per raggiungere il sei. Se si volesse sostituire la matematica con la storia del pensiero matematico, arbitro della decisione, a mio avviso, è il docente della disciplina. L'art 16 comma 1 L.n. 104/92 consente la riduzione dei contenuti di alcune discipline. Questa formula non mi pare però consentire la sostituzione dei contenuti legali con altri contenuti, totalmente diversi, sempre che si voglia assicurare, in caso di esito positivo del programma, la valutazione che consente il rilascio di un titolo di stdio avente valore legale.Torno a dire, il Consiglio di classe può decidere a maggioranza. E' possibile cumulare il servizio in due diversi ordini e gradi di scuola ad esempio facendo delle ore come educatore e delle ore come insegnante di scuola superiore. Al cumulo fra l'attività di educatore ( dipendente dagli enti locali? ) e quella di docente nelle scuole superiori , dipendente dallo Stato, mi pare sia vietato il contemporaneo rapporto di lavoro con due enti pubblici. L'art.32 del CCNI del 31/8/99,riserva al <personale di educazione fisica> le attività
conplementari. Quanto all'accompagnare alunni con handicap in attività sportive parascolastiche, ciò può avvenire correttamente ad opera di docenti per le attività di sostegno che siano in possesso di diploma ISEF. In orario di servizio il docente per il sostegno può seguire l'alunno con handicap nel campo in cui è professionalmente preparato.Certo sarebbe conforme all'art 12 comma 5 L.n. 104/92 che queste attività mattutine, come quelle extrascolastiche pomeridiane siano previste e concordate fra tutti i docenti nel PEI. Sono una studentessa al quinto anno di Psicologia che sta cercando del materiale o indicazioni bibliografiche di titoli di testi che trattino la patologia descritta come
X-fragile. Risponde la Lista Sociale-Edscuola: LA ASL ROMA "C" HA RITENUTA LA MIA MINORAZIONE HANDICAP AI SENSI DEL COMMA 1 ART. 3 LEGGE 104 DEL 5/2/92 Ai sensi dell'art 33 L.n. 104/92 solo chi è in possesso della dichiarazione di handicap di cui all'art 3 comma 3 L.n. 104/92, accertata dalla Commissione di cui all'art 4 della stessa legge può fruire dei benefici previsti dallo stesso art 33, indipendentemente dal grado di invaldità accertato dalla commissione medicolegale dell'ASL. Premesso che sono insegnante di sostegno e sono finalmente riuscita a chiarire che non posso essere adibita a supplenze in altre classi, in presenza dell'alunno portatore di handicap, vorrei che fosse chiarito un ulteriore punto, in quanto la scuola dove presto servizio- visto il mio rifiuto di prestarmi alle supplenze- fa spostare l'insegnante titolare, sulla classe dove manca l'insegnante e lascia me sull'intera classe, nella quale - ovviamente -non riesco a dedicare le necessarie attenzioni all'allievo che mi è stato affidato. Ai sensi dell'art 13 ultimo comma L.n. 104/92 l'insegnante per le attività di sostegno è contitolare della classe a tutti gli effetti. Egli quindi non può essere spostato dalla classe , quando sia presente l'alunno con handicap, come non potrebbe essere spostato ad es. l'insegnante di lettere quando sono a scuola i propri alunni. Per la stessa ragione quindi, anche in presenza dell'insegnante per il sostegno, l'insegnante curriculare non può essere spostato in altre classi, avendo egli l'obbligo di docenza nella classe coi propri alunni. Che poi, una volta ogni tanto, ad es. al massimo un paio di volte l'anno, per esigenze organizzative straordinarie ed eccezionali, possa essere chiesto lo spostamento dell'insegnante curriculare su altre classi, lasciando la classe al solo insegnante per il sostegno, può considerarsi un modo di collaborazione fra tutti i docenti nell'ambito della comunità scolastica. Sono un laureando in psicologia il titolo della mia tesi è neurobiologia dell'ecstasy per me sarebbe di fondamentale aiuto poter riceve informazioni sulla farmacologia e farmacocinetica dell'ecstasy.Vi ringarzio sin d'ora. Vedi https://www.edscuola.it/archivio/handicap/droga03.html Sono un'insegnante di sostegno della scuola media; quest'anno seguo un alunno con gravi problemi psicofisici, ha un forte ritardo mentale, non ha acquisito il controllo sfinterico ed è soggetto a crisi epilettiche almeno una volta a settimana durante le quali deve assolutamente essergli somministrato il valium per via rettale altrimenti rischia la vita. La somministrazione di farmaci non rientra nelle mansioni nè dei Collaboratori scolastici, nè dei docenti. Dovrebbe rientrare nelle competenze del responsabile per la sicurezza nella scuola, che fosse però minimamente preparato dalla ASL a svolgere questo compito. Una volta in possesso di un attestato della ASl circa un sia pur breve corso di informazione, a richiesta dei genitori e su prescrizione medica, il responsabile della sicurezza sarebbe tenuto a somministrare certi farmaci. Avrei bisogno di alcune risposte: L'insegnante di sostegno non è intercambiabile con l'assistente educativo, che ha compiti diversi. Nel caso di necessità di un assistente per l'autonomia e la comunicazione, durante tutto o quasi il tempo scuola, il comune è tenuto a fornirlo, anche tramite obiettore di coscienza o convenzione con cooperative etc.; anzi questo obbligo è rafforzato dall'art 139 del decreto legislativo n. 112/98 e dall'art 14 della L,.n. 328/00. Sono un'insegnante di sostegno alle superiori e devo decidere a proposito della visita d'istruzione: l'alunna disabile necessita di assistenza all'autonomia e non è mai rimasta a dormire fuori senza i genitori, sembra che non voglia partecipare ad una gita per più di un giorno per paura di non farcela. I miei colleghi di sostegno ritengono che la classe debba adeguarsi all'allieva in situazione di handicap e rinunciare alla gita di 5 giorni. Personalmente non ritengo giusto che un disabile sia percepito dai coetanei come un "intralcio" alla gita ed ho proposto DUE uscite: una di un giorno ed una di più giorni ma ogni proposta mi lascia perplessa. Qual è la normativa specifica sulle visite di istruzione in presenza dei disabili? (Ben inteso la scuola fornirebbe sia l'assistente all'autonomia che un insegnante accompagnatore se la ragazza decidesse di partecipare all'uscita di più giorni). Hanno ragione i miei colleghi, da un punto di vista legislativo, ad essere inamovibili nei confronti del Consiglio di Classe? Sono io troppo mediatrice? La c m n. 181/91 nulla precisa circa le gite superiori ad un giorno, limitandosi a fissare il principio del diritto per l'alunno disabile di parteciparvi. Ho un alunno di prima media con una malattia certificata dell'apparato motorio di origine genetica, che è in cura fin da piccolo e sotto costante osservazione di neurologi. Non presenta problemi rilevanti di apprendimento, tranne alcune diseducazioni comportamentali, conseguenze delle comprensibili fatiche cui la famiglia è sottoposta, anche perché il fratello maggiore è nelle stesse condizioni. Purtroppo gli interventi ideati dal consiglio di classe non possono essere realizzati per gli ostacoli che la malattia oppone, e presagiamo il mancato raggiungimento di alcuni obiettivi comuni alla classe, nonché un percorso didattico inadeguato ad affrontare l'esame di licenza media. Per avvalersi della normativa della L.n. 104/92, occorre la certificazione di handicap, che, come ha visto dall'art 25 della prossima finanziaria, verrà resa più rigida. L'insegnante di sostegno può essere utilizzato per sostituire colleghi assenti in classi diverse dalla propria,quando è presente l'alunno, in situazione di handicap,nell'orario di servizio dell'insegnante? NO!! Si prega gentilmente inviare informazioni , riguardante la sorveglianza e la vigilanza deli alunni handicappati all'interno della scuola media, a chi spetta. La vigilanza e l'assistenza per tutti gli alunni e quindi anche per quelli handicappati spetta ai bidelli, in forza del CCNL. Sono un'insegnante di sostegno che segue, in una quinta classe elementare, una bambina affetta da tetraparesi spastica, cerebropatia fissa, autistica, epilettica. L'alunna non è autonoma negli spostamenti e non ha il controllo sfinterico. Chi deve provvedere alla sua autonomia come accompagnarla ai servizi igienici e negli spostamenti fuori e dentro la scuola. E' necessaria un'assistente all'autonomia ma chi deve provvedere per assicurare tale figura? E in base a quale legge? Nel caso di mancanza di assenza di autonomia motoria e sfinterica, l'assistenza spetta, nella scuola dell'obbligo, ai Comuni, il cui assistente educativo si occuperà anche dell'assistenza igienica, specie in questa fase di contestazione dei bidelli.
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