|
|
Inviate le vostre richieste a: |
|
FAQ 26
Sono un insegnante di sostegno di un Istituto Agrario della
provincia di Modena. L'alunno con disabilità è o no un alunno della classe? Se lo è, come per legge, il GLH deve essere svolto con tutti i docenti come per tutti gli altri alunni; anzi dovrebbe essere un momento del normale Consiglio di classe e quindi il suo tempo dovrebbe rientrare nelle attività di servizio .Ove superato il numero massimo di ore assegnate a tale attività, come per tutte le attività eccedentarie, dovrebbe essere pagato lo straordinario, non potendosi nessuno rifiutare di partecipare a tali riunioni, pena il rischio di denuncia di omissione di atti di ufficio, se non addirittura interruzione di pubblico servizio. In riferimento alla nota prot. n. 12701 dell’8 luglio 2002 che ha
fornito chiarimenti in merito alla norma che, per le pagelle degli alunni
con handicap che svolgono un programma differenziato impone una
particolare annotazione. Si deve supporre che l'inserimento in pagella debba avvenire per qualunque pagella, mentre resta fermo l'obbligo di tutte le scuole di evitare di inserire annotazioni di qualunque tipo nei "tabelloni", perchè avrebbero un carattere lesivo della privacy. Ringrazio per la risposta circa l'utilizzo della fonoregistrazione effettuata dalla famiglia ai fini del verbale del PDFe del PEI, ma e' la prima volta che viene redatto un PEI per mio figlio(2° elementare) e non ho ben chiaro il concetto di GLH. Sarebbe possibile approfondirlo sul sito partendo dall'iter DF- PDF- PEI che in molti ignorano? Il PEI, stando all'art 13 comma 1 lett."a"
della L.n. 104/92, è la sintesi dei tre progetti personalizzati :
riabilitativo, educativo, di socializzazione. Per questo l'art 12 comma 5
vuole che sia predisposto da tutti gli operatori scolastici e
sociosanitari di territorio, d'intesa con la famiglia.Il progetto
educativo personalizzato è invece predisposto solo dagli operatori
scolastici e serve a diversi scopi: impostare il percorso didattico
dell'alunno e la sua integrazione con la classe, per poi poter effettuare
una valutazione (art 16 comma 1 L.n. 104/92);la composizione numerica
della classe( d m n. 141/99); la richiesta di un certo numero di ore di
sostegno ( art 41 d m n. 331/98); l'eventuale richiesta agli enti locali
di assistenti educativi per l'autonomia e la comunicazione ( art 13 comma
3 L.n. 104/92). Gradirei conoscere l'applicazione della normativa per la riduzione della cattedra orario di un docente di sostegno a tempo indeterminato. Il docente può essere utilizzato per alcune ore su un altro alunno già assegnatogli e per le altre rimanere a disposizione? In caso di ritiro di un alunno con disabilità il docente nominato per lui per le attività di sostegno può essere utilizzato per le ore rimaste libere, secondo le necessità della scuola e potrebbe anche rischiare l'utilizzazione di ufficio in altra sede , qualora non vi fossero alunni con handicap nella scuola. Ho bisogno di sapere dove posso trovare la modulistica per il
diploma di qualifica per ragazzi con il PEI! Trattasi della CM n. 125 del Luglio 2001. Sono un insegnante di sostegno in servizio presso un Istituto
Professionale Statale. Come è noto gli alunni diversamente abili che
intendono iscriversi in Istituti o Scuola che prevedono la presenza di
laboratori devono presentare un "Certificati di idoneità" rilasciato dalla
ASL di competenza sul territorio. Se l'ente privato accreditato presso il Servizio sanitario nazionale o convenzionato con una ASL ha preso in carico il ragazzo con disabilità, esso ha l'obbligo di effettuare anche questa certificazione, prendendo contatti con la scuola per visionare i laboratori. Il fatto stesso che tale ente rilasci diagnosi funzionale e formuli il PEI, è indice chiara di presa in carico. Ho bisogno di sapere se esiste una nuova classificazione per la
gravità dell'handicap. Ogni medico, se ravvisa nel paziente le
condizioni sanitarie per la certificazione di handicap, non può rifiutarsi
di certificare, pena la denuncia per omissione di atti di ufficio. In una precedente risposta ho letto che nel caso si ritiri un alunno
in situazione di H affidato ad un docente a T.I. il precario nominato
nella stessa area perderebbe il posto per le ore corrispondenti. Mi occupo prevalentemente di diritto all'integrazione scolastica degli alunni con disabilità ed assai poco di stato giuridico dei docenti. Nel caso che Lei prospetta, ritengo ( ma sarebbe opportuno consultare i sindacati) che si dovrebbero seguire le regole dei sovrannumerari. Avendo la necessità di spostarmi di frequente per portare mio figlio
in un centro di riabilitazione, volevo sapere chi di voi ha già attivato
la pratica per il riconoscimento dell' *handicap** mi sembra sia la Legge
104 o dintorni. Vedi: Nella scuola in cui svolgo il lavoro di insegnante di sostegno, il
Preside sta formando il GLH, provvedendo a sceglierne personalmente le
componenti: praticamente invia una lettera di nomina alla persona
individuata. Non esiste un numero fissato per i componenti del GLH di Istituto. La
normativa è costituita dall'art 15 comma 2 L.n. 104/92 e dal decreto
ministeriale n. 122/94. Sono un docente di sostegno a tempo indeterminato di una scuola media superiore, vorrei sapere se è legale, da parte del dirigente scolastico, non comunicare, per iscritto ai genitori, la soppressione di una classe (cioè la II) e nel contempo, con due soli alunni formare una classe aperta (nella fattispecie I e II insieme). L'anno successivo, cioè quest'anno in corso, comunicando solo oralmente ai due genitori di iscrivere gli alunni in altre scuole poichè la terza non esiste. Chiedo, tutto ciò è legale? Il quesito non è chiaro, nella narrazione dei precedenti.Cosa significa "formare
una sola classe aperta con due alunni"? Alunni con handicap o non
handicappati?Nel primo caso, il numero complessivo degli alunni della
classe non doveva superare i 20, benchè, trattandosi di una seconda
classe, l'interpretazione letterale del d m n. 141/99 consentirebbe classi
più numerose; nel secondo caso, una classe composta solo da due alunni non
ha senso e quindi è legale la sua soppressione. Grazie per la sua rubrica, la seguo da molto tempo. Sono il padre di un
ragazzo che frequenta la II classe di un istituto professionale agrario.
Quest'anno scolastico gode del sostegno per 6 h. nell'area
Tecnico-Professionale, mentre nello scorso anno è stato promosso con due
debiti, senza sostegno. Il ragazzo arriva a casa sempre nervoso,
l'insegnante di sostegno non perde occasione per rimproverarlo. Alla luce
dei risultati conseguiti del 1° quadrimestre solo, grazie all'aiuto delle
docenti di Italiano (una curricolare e l'altra di supporto), in Italiano,
Storia e Matematica ha avuto la sufficienza, mentre per tutte le altre
materie: insufficiente (anche gravi!); visto che: nelle discipline
discipline del sostegno va malissimo; visto che: il rapporto con il
docente di sostegno è pessimo, Le chiedo lumi! La richiesta di sostituzione o di rinuncia al docente di sostegno è sempre possibile. Infatti l'assegnazione di ore di sostegno è un diritto e non un dovere dell'alunno. Laddove questo mezzo di "sostegno" non risulti in pratica "tale", si può chiederne la sostituzione o la rinuncia , anche sulla base dei principi contenuti nella Sentenza n. 245/01 del Consiglio di Stato. Ho iscritto il mio bambino, con certificazione di sindrome di Down,
alla prima media per il prossimo anno. La scuola elementare statale che
attualmente frequenta non è un istituto comprensivo, pertanto non ha la
scuola media. Nel paese dove abitiamo ci sono tre scuole medie, tutte
istituti comprensivi. Ogni alunno con handicap ha diritto ad iscriversi in una qualunque scuola, anche fuori del suo quartiere. In tal senso non c'è una riserva, ma un diritto ad iscrizione. In tal caso il Dirigente scolastico deve rispettare il numero massimo di alunni per la formazione delle classi ai sensi del de m n. 141/99. Nella formazione di tali classi non c'è distinzione fra alunni di quartiere e di fuori quartiere o fuori comune, come invece avviene per le scuole materne comunali. Ragazzo portatore di handicap fisico deambulante con tripodi ed
utilizzante sedia a rotelle, frequentante il 2° anno del Liceo
Scientifico, di anni 16 domanda: Ragazzo, leggi le Faq Sono un'insegnante e cerco delle informazioni bibliografiche per una ricerca sul rapporto esistente tra handicap, educazione e sport. Veda per esempio http://www.accaparlante.it Nonostante siano state segnalate gravi difficoltà di apprendimento e
di sviluppo dalle insegnanti, ed anche dal pediatra, con cui è avvenuto un
colloquio autorizzato dai genitori, i genitori di un alunno della scuola
dell'Infanzia rifiutano di sottoporre ad accertamenti specialistici il
bambino, per una eventuale certificazione ai sensi della L. 104. Ai sensi della C m n. 363/94, art. 3, il
Dirigente scolastico deve inviare una raccomandata alla famiglia chiedendo
di sottoporre a visita medica l'alunno, precisando che in caso di sua
inerzia, provvederà la scuola. Se la famiglia si oppone per iscritto, la
scuola comunica al Servizio sociale di territorio la situazione
profondamente pregiudizievole per l'alunno. Il Servizio sociale tenta di
convincere la famiglia e qualora questa non voglia cedere, può rivolgersi
direttamente sal Tribunale dei minori, affinchè decida esso anche contro
la volontà dei genitori, giacchè solo dalla certificazione di handicap
scaturisce una serie di diritti all'integrazione scolastica, altrimenti
inattivabili. Sono un'insegnante di matematica in un istituto professionale
alberghiero in cui sono presenti molti alunni portatori di handicap con
abilità diversificate. Con i colleghi di sostegno delle varie aree, gli
insegnanti curricolari hanno steso i programmi semplificati da far seguire
agli alunni con handicap psichico non grave (io ho curato il programma di
matematica). Una collega della mia materia ha ultimamente sollevato dei
dubbi sulla validità di tale programma ritenendo che alcune parti,da
svolgere nel biennio, secondo lei importanti (secondo me troppo difficili
per questi ragazzi), non possono essere affrontati nella forma
semplificata che era stata decisa, se non procurando eventualmente una
valutazione negativa sulle conoscenze dell'allievo. L'art 16 comma 1 L.n. 104/92, nel prevedere la possibilità di progetti didattici che prevedano la riduzione dei contenuti di alcune discipline, rimettono ovviamente al Consiglio di classe la delibera preliminare circa l'applicazione della valutazione ordinaria , che è pienamente compatibile coi programmi o la valutazione differenziata; una volta adottata questa scelta , che può risultare anche a maggioranza, ma che si applica a tutte le discipline, ove prevalga la volontà di valutazione ordinaria, è rimessa alla valutazione professionale dei singoli docenti delle discipline stabilire quale sia il minimo che deve essere appreso dagli alunni al fine di una valutazione sufficiente. Nessun altro docente può interferire circa le decisioni professionali dei docenti delle singole discipline. Il docente che non ritenga che nella sua discilina l'alunno non abbia raggiunto la sufficienza, valuterà con voti inferiori al sei; laddove però la maggioranza dei docenti ritengano che nelle proprie discipline l'alunno abbia raggiunto la sufficienza, promuoveranno a fine anno l'alunno e le materie con giudizio insufficiente, essendo minoritarie, come avviene per tutti gli alunni verranno valutate sufficiente per voto di consiglio. Bambino di 5 anni con S. di Down affiancato da insegnante di sostegno inadeguata (affermato dalle sue colleghe di classe). Non essendoci problemi particolari, è possibile per noi genitori rifiutare la presenza dell' insegnante di sostegno alla classe per il prossimo anno? Purchè il rifiuto dell'insegnante per il sostegno non aggravi il lavoro dei docenti curriculari, è possibile rifiutare la presenza di una tale forma di sostegno. Occorre quindi conoscere il parere del Consiglio di classe; ove questo fosse negativo, allora non rimane alla famiglia altro che chiedere la sostituzione del precedente docente per il sostegno ai sensi della Sentenza del consiglio di Stato n. 245/01. Sentenza che trova nelle Norme della rubrica. Il gruppo docente della mia interclasse (sono un'insegnante di
sostegno di una scuola elementare) ha proposto una gita di due giorni al
Gran Paradiso... Se nella scuola fosse veramente presente e
vitale la cultura dell'integrazione, chi propone una gita per una classe,
dovrebbe ritenere normale programmare una gita a misura della classe e
quindi tenendo conto innanzi tutto della presenza di alunni con certi tipi
di deficit. Se però tale cultura non è stata ancora assimilata, occorre
farlo, se necessario, anche in modo un po' traumatico. E mi spiego: si
comincia dapprima a spiegare agli organizzatori ( docenti, dirigente,
studenti) che l'alunno con handicap è parte integrante ed indefettibile
della classe. Così come sarebbe assurdo organizzare una gita alla quale
non possano partecipare alunni per motivi economici, allo stesso modo non
si possono organizzare gite che impediscano la partecipazione di alunni
con handicap, a causa delle loro particolari condizioni di salute. Laddove
però, questo elementare ragionamento non venisse recepito, allora la
famiglia dovrebbe far presente al Dirigente scolastico che non accetta una
discriminazione a causa delle condizioni di salute del figlio e propone
pertanto che si cambi itinerario, facendone scegliere un'altro agli stessi
organizzatori, che tenga conto dell'alunno con handicap. Siamo due insegnanti di sostegno nominati d C.S.A. per 18 ore
ciascuno su due aree diverse (scientifica e umanistica) fino al
30/06/2003. Sarebbe opportuno consultarsi coi sindacati.. Infatti potrebbero seguirsi diverse logiche tutte egualmente accettabili, quali ad es. la continuità didattica o la concentrazione su un solo docente di tutte le ore. Nel primo caso entrambi i docenti andrebbero in sovrannumero per 9 ore ciascuno; nel secondo andrebbe in sovrannumero solo uno. Mi sembra difficile che, coi tagli alla finanziaria, l'amministrazione accetti di lasciare tutti e due i docenti a disposizione per 9 ore ciascuno. Sono un'insegnante di sostegno nella scuola elementare, il quesito che voglio porvi, mi dispiace dirlo, è uno di quelli più ricorrenti, ma per favore ditemi a quale normativa devo riferirmi in un'eventuale discussione con il dirigente scolastico. Nel mio circolo è prassi comune che l'insegnate di sostegno venga utilizzata per supplire colleghi assenti, definendolo un dovere. Fino ad ieri l'ho fatto, così per sconvolgere gli equilibri, ma vedendo il mio alunno non particolarmente in forma quel giorno, ( epilessia complessa) non me la sono sentita di lasciarlo da solo in classe, anche perche l'alunno ha gravi problemi di comportamento e avrebbe creato disturbo pretendendo di volermi seguire nell'altra classe. Per piacere, vi chiedo, mi potete dare la normativa? Senza voler fare polemiche, le sembra giusto che i dirigenti usino le insegnati di sostegno per risparmiare i soldi del loro circolo? Tutte noi sbuffiamo ma nessuno parla. Io e il mio alunno la ringraziamo se vorrà aiutarci L'illegittimità dell'utilizzo dell'insegnante
per il sostegno in supplenze in altre classi, quando l'alunno con handicap
è a scuola, discende da tutta la normativa che pretende la certificazione
di handicap per la nomina di insegnanti per il sostegno su quella
classe;ciò è esplicitato dall'art 13 comma 6 in cui si fissa il principio
che il docente per il sostegno è contitolare della classe.Pertanto cosi
come non può essere distolto dall'insegnamento un docente disciplinare,
non può il docente per il sostegno. Secondo voi è possibile “utilizzare” l’insegnante di sostegno per
fare motoria (o altre discipline curricolari) come strategia per
l’integrazione???? Se è stato messo a verbale che l'insegnante per il sostegno assumeva pure la didattica di "motoria", diviene conseguente che sia essa a dover valutare tutti gli alunni in quella disciplina, oltre che dare la sua valutazione per il sostegno a tutti gli alunni. In mancanza vi sarebbe un'incongruenza procedurale fra l'assegnazione dei compiti didattici e la fase valutativa. Se non riuscite a spuntarcela, inviate immediatamente un fax all'Osservatorio sull'handicap presso la Dir. gen. degli ordinamenti del Ministero, facendovi dare il n. di fax alla segreteria (06/58492414). Chiedo delucidazioni circa le competenze che entrano in campo quando da più parti si richiede la permanenza di un anno per dei bambini diversamente abili che hanno certificazione UONPI favorevole e reale necessità di un fermo ma che compiono 6 anni e che quindi sono stati preiscritti alla classe prima dietro consiglio della segreteria scolastica. Qual è la normativa in materia? Una vecchia circolare del 5 Settembre del 1975
n. 235, già allora di vigenza ritenuta limitata ( poi rimasta in eterno
come avviene spesso nel mondo del diritto) consentiva la permanenza per un
anno in più nella scuola materna, purchè vi fosse una delibera del
Collegio dei docenti della scuola medesima ed il parere favorevole degli
operatori dell'ASL di competenza territoriale. Sono un'insegnante di sostegno di un istituto d’istruzione
superiore, con sezione professionale a tecnica associata, che ha sede in
una provincia di Foggia. La questione riguarda essenzialmente la sezione
IPIA. La nostra scuola si è dimostrata nel corso degli anni, sia pure dopo
un travaglio iniziale, attenta e sensibile ai problemi dell’handicap e lo
prova il fatto che il numero delle iscrizioni, anche in seguito
all’elevamento dell’età dell’obbligo formativo, sia gradualmente
cresciuto:nel corso del presente anno scolastico frequentano il nostro
istituto, per la sezione professionale, 27 alunni diversamente abili, tra
cui 4 gravi. Abbiamo tre indirizzi professionali:abbigliamento e moda,
operatore meccanico termico e grafico pubblicitario;oltre ai normali
laboratori ci siamo attrezzati per laboratori di attività manuali e di
psicomotricità. Dov’è dunque il problema? Quest’anno, per non negare il
diritto allo studio a quanti alunni ne avessero fatto richiesta, abbiamo
formato classi con un numero di 16 alunni, all’interno delle quali sono
stati inseriti fino a 3 alunni diversamente abili: un caso emblematico è
una prima classe dell’indirizzo grafico pubblicitario (partito quest’anno)
in cui a fronte di un totale di 11 alunni ben tre sono affiancati da
altrettanti insegnanti di sostegno. La situazione sembra destinata a
complicarsi per il prossimo anno scolastico: abbiamo infatti ricevuto
un’altissima richiesta di iscrizione, sempre per la sezione IPIA, da parte
di alunni diversamente abili, provenienti anche da paesi limitrofi, fra
cui anche gravissimi. La CM n. 363/94, in uno dei suoi paragrafi
affronta proprio questo problema, proponendo che l'allora Provveditore
agli studi, oggi Direttore scolastico regionale o il Coordinatore del CSA,
da lui delegato, indica una conferenza dei servizi fra tuitti i Dirigenti
scolastici di scuole superiori per concordare modalità di ripartizione fra
diversi tipi di istituti secondari. Sono una precaria che sta frequentando il secondo anno della SSIS,
allo scopo di poter frequentare il corso di sostegno di 400 ore riservato
agli abilitati SSIS. Se Lei, all'atto dell'iscrizione ha precisato che intendeva conseguire la specializzazione per il sostegno, la SSIS non può negarLe il diritto a conseguire il titolo. Ove si dovesse prospettare qualche pericolo, torni a scrivermi e si vedrà quale azione porre in essere. Il DS può ridurre le ore (da 18 a 9) di un contratto conferito dal CSA (dal 01/09/02 al 30/06/03) ad un docente di sostegno a seguito del ritiro di uno dei due alunni con handicap sui quali era stato nominato? Qual è la normativa in merito? Se l'altro alunno rimasto non ha una contrazione di orario, mi sembra corretto che, a causa del ritiro di un alunno per il quale erano state assegnate 9 ore, tali ore vadano assegnate per altri alunni o vengano restituite all'Ufficio scolastico regionale. Volevo chiederle se poteva illuminarmi, riguardo una vicenda successa a scuola di mio figlio; è capitato che 15 giorni fa ho ritardato(lo ritiro o io o mia sorella) nel prelevare mio figlio (esce alle h.13,30) e non avendo il recapito della scuola per avvisare (non lo danno a nessuno) è successo che lo hanno lasciato in consegna all'idraulico che doveva eseguire dei lavori a scuola. Verso le h.14 mi è arrivata la telefonata (sempre da questo signore) sul mio cellulare datogli da mio figlio, e sono corsa a prenderlo (perchè io ero al centro di riabilitazione dove porto un'altra mia figlia). Ora le volevo chiedere mica mio figlio doveva restare in custodia a questo signore? Il giorno dopo io ho fatto le mie scuse alle insegnanti, ma anche loro mica hanno agito secondo legge? E' veramente ridicolo ciò che è accaduto! Leggevo i suoi scritti a proposito della valutazione degli alunni in
situazione di handicap. L'art 14 comma 15 dell'O M n. 90/01 stabilisce che l'alunno con handicap che, al termine degli esami di qualifica, non consegue il diploma ma l'attestato col riconoscimento dei crediti formativi, può regolarmente iscriversi alle classi successive sino agli esami finali di Stato, ovviamente solo per conseguire un attestato ulteriore col riconoscimento dei nuovi crediti formativi maturati. Sono una docente per il sostegno e seguo un ragazzo affetto da handicap psichico che quest'anno dovrà affrontare gli esami di stato. Segue una programmazione paritaria con il raggiungimento di obiettivi minimi, è possibile durante l'anno somministrargli prove di verifica che il collega curriculare dichiara equivalenti a quelle della classe, pur non essendo identiche? Se il titolare della disciplina, che è l'unico legittimato a stabilire quali sono i livelli minimi di apprendimento richiesti e quali i mezzi per valutarli, ha formulato egli stesso gli strumenti di prova e verifica, nessuno dovrebbe contestarli, specie, se il tutto viene verbalizzato in un regolare consiglio di classe e se la maggioranza dei colleghi non si oppone. Può un volontario del servizio civile sostituire un dipendente in caso di assenza per maternità in un certo socio educativo privato? Ritengo di si, se trattasi di un breve periodo e se il dipendente non aveva particolari qualifiche professionali che non sono normalmente possedute da un volontario. Sono una docente di sostegno presso un Istituto Tecnico. A mio avviso, la funzione dirigenziale comprende anche quella di sorveglianza sul buon andamento del servizio scolastico di cui solo il dirigente risponde al Ministero, eventualmente anche con la revoca della funzione medesima. Conseguentemente, anche se il domo descritto non può certo classificarsi di buon galateo dirigenziale,ritengo che il Dirigente possa convocare l'alunno, così come, senza preavviso, entrare in una classe ed assistere ad una lezione.
|
Torna alla Home Page