a cura di Rolando Alberto Borzetti


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FAQ 26
Domande e Risposte su Handicap e Scuola

 

Sono un insegnante di sostegno di un Istituto Agrario della provincia di Modena.
Vorrei sapere se i docenti sono obbligati a partecipare ai Consigli di Classe straordinari convocati per l'alunno in situazione di handicap.
Vorrei inoltre sapere se questi Consigli sono conteggiati all'interno delle 40 di adempimenti collegiali.

L'alunno con disabilità è o no un alunno della classe? Se lo è, come per legge, il GLH deve essere svolto con tutti i docenti come per tutti gli altri alunni; anzi dovrebbe essere un momento del normale Consiglio di classe e quindi il suo tempo dovrebbe rientrare nelle attività di servizio .Ove superato il numero massimo di ore assegnate a tale attività, come per tutte le attività eccedentarie, dovrebbe essere pagato lo straordinario, non potendosi nessuno rifiutare di partecipare a tali riunioni, pena il rischio di denuncia di omissione di atti di ufficio, se non addirittura interruzione di pubblico servizio.

In riferimento alla nota prot. n. 12701 dell’8 luglio 2002 che ha fornito chiarimenti in merito alla norma che, per le pagelle degli alunni con handicap che svolgono un programma differenziato impone una particolare annotazione.
Tale annotazione, al fine di tutela della privacy dell'alunno, va inserita in fase di scrutinio finale o già nella valutazione intermedia ? ( primo quadrimestre )

Si deve supporre che l'inserimento in pagella debba avvenire per qualunque pagella, mentre resta fermo l'obbligo di tutte le scuole di evitare di inserire annotazioni di qualunque tipo nei "tabelloni", perchè avrebbero un carattere lesivo della privacy.

Ringrazio per la risposta circa l'utilizzo della fonoregistrazione effettuata dalla famiglia ai fini del verbale del PDFe del PEI, ma e' la prima volta che viene redatto un PEI per mio figlio(2° elementare) e non ho ben chiaro il concetto di GLH. Sarebbe possibile approfondirlo sul sito partendo dall'iter DF- PDF- PEI che in molti ignorano?

Il PEI, stando all'art 13 comma 1 lett."a" della L.n. 104/92, è la sintesi dei tre progetti personalizzati : riabilitativo, educativo, di socializzazione. Per questo l'art 12 comma 5 vuole che sia predisposto da tutti gli operatori scolastici e sociosanitari di territorio, d'intesa con la famiglia.Il progetto educativo personalizzato è invece predisposto solo dagli operatori scolastici e serve a diversi scopi: impostare il percorso didattico dell'alunno e la sua integrazione con la classe, per poi poter effettuare una valutazione (art 16 comma 1 L.n. 104/92);la composizione numerica della classe( d m n. 141/99); la richiesta di un certo numero di ore di sostegno ( art 41 d m n. 331/98); l'eventuale richiesta agli enti locali di assistenti educativi per l'autonomia e la comunicazione ( art 13 comma 3 L.n. 104/92).
Tutto ciò è più ampiamente trattato nel mio libro " Il diritto all'integrazione nella scuola dell'autonomia " Ed Erickson 2001.

Gradirei conoscere l'applicazione della normativa per la riduzione della cattedra orario di un docente di sostegno a tempo indeterminato. Il docente può essere utilizzato per alcune ore su un altro alunno già assegnatogli e per le altre rimanere a disposizione?

In caso di ritiro di un alunno con disabilità il docente nominato per lui per le attività di sostegno può essere utilizzato per le ore rimaste libere, secondo le necessità della scuola e potrebbe anche rischiare l'utilizzazione di ufficio in altra sede , qualora non vi fossero alunni con handicap nella scuola.

Ho bisogno di sapere dove posso trovare la modulistica per il diploma di qualifica per ragazzi con il PEI!
E SE LA NORMATIVA PER L'ISCRIZIONE IN QUARTA PROFESSIONALE DI RAGAZZI CON PEI è RIMASTA INVARIATA RISPETTO ALLE ULTIME NOTIZIE!

Trattasi della CM n. 125 del Luglio 2001.

Sono un insegnante di sostegno in servizio presso un Istituto Professionale Statale. Come è noto gli alunni diversamente abili che intendono iscriversi in Istituti o Scuola che prevedono la presenza di laboratori devono presentare un "Certificati di idoneità" rilasciato dalla ASL di competenza sul territorio.
Nel mio Istituto è inserito un ragazzo da sempre seguito da un centro riabilitativo privato a tutti gli effetti accreditato alla individuazione di situazioni di handicap; tale centro infatti ha fornito certificazione medica e diagnosi funzionale ma si rifiuta di fornire il certificato di idoneita'. La ASL di competenza, non conoscendo il ragazzo, non può rilasciarlo.
Chi deve produrre tale certificato?
E' corretto ritenere che debba essere il soggetto che ha prodotto certificazione medica e diagnosi funzionale?

Se l'ente privato accreditato presso il Servizio sanitario nazionale o convenzionato con una ASL ha preso in carico il ragazzo con disabilità, esso ha l'obbligo di effettuare anche questa certificazione, prendendo contatti con la scuola per visionare i laboratori. Il fatto stesso che tale ente rilasci diagnosi funzionale e formuli il PEI, è indice chiara di presa in carico.

Ho bisogno di sapere se esiste una nuova classificazione per la gravità dell'handicap.
Può il medico ASL,per alunni già certificati ,rifiutarsi di fare certificazioni aggiornate per l'ingresso nella media invece che,come preferirebbe, affidarli a cooperative il pomeriggio?

Ogni medico, se ravvisa nel paziente le condizioni sanitarie per la certificazione di handicap, non può rifiutarsi di certificare, pena la denuncia per omissione di atti di ufficio.
Comunque non è il medico che decide dove deve andare l'alunno, ma direttamente la legge che impone anche agli alunni con handicap 9 anni di scolarizzazione obbligatoria.

In una precedente risposta ho letto che nel caso si ritiri un alunno in situazione di H affidato ad un docente a T.I. il precario nominato nella stessa area perderebbe il posto per le ore corrispondenti.
Ma io le chiedo:qualora ci siano più precari nominati per la stessa area, chi perderebbe il posto, l'ultimo nominato?
E, ancora: qualora si ritiri l'alunno affidato ad un docente nominato da G.P (supplente annuale) e nella stessa area sia stato nominato successivamente un altro docente da G.I, chi perderebbe il posto, l'ultimo nominato? L'assegnazione dell'alunno al docente, e la continuità, a rigor di logica, se non è scriminante nel primo caso non dovrebbe esserlo mai!
Esiste qualche riferimento normativo o giurisprudenziale che regolamenta la situazione?

Mi occupo prevalentemente di diritto all'integrazione scolastica degli alunni con disabilità ed assai poco di stato giuridico dei docenti. Nel caso che Lei prospetta, ritengo ( ma sarebbe opportuno consultare i sindacati) che si dovrebbero seguire le regole dei sovrannumerari.

Avendo la necessità di spostarmi di frequente per portare mio figlio in un centro di riabilitazione, volevo sapere chi di voi ha già attivato la pratica per il riconoscimento dell' *handicap** mi sembra sia la Legge 104 o dintorni.
Quali documenti sono necessari ?
Quali sono i tempi di gestione della burocrazia in generale ?
Quali benefici posso ottenere ? (almenio qualche permesso o agevolazione sul lavoro)

Vedi:
Accertamento Invalidità
Tutela
Agevolazioni sul Posto di Lavoro
Altre Agevolazioni
Aspetti Assistenziali

Nella scuola in cui svolgo il lavoro di insegnante di sostegno, il Preside sta formando il GLH, provvedendo a sceglierne personalmente le componenti: praticamente invia una lettera di nomina alla persona individuata.
E' corretto questo procedimento?
Il nostro istituto è composto da 1300 alunni, 170 insegnanti (di cui 20 di sostegno) e almeno 100 impiegati ATA.
Esistono dei numeri per la composizione del GLH?

Non esiste un numero fissato per i componenti del GLH di Istituto. La normativa è costituita dall'art 15 comma 2 L.n. 104/92 e dal decreto ministeriale n. 122/94.
Anche le modalità di individuazione dei componenti non è espressamente prevista. Trattandosi di un organo collegiale consultivo , mi sembrerebbe normale che a scegliere i rappresentanti delle varie componenti siano le stesse assemblee, previste dai Decreti delegati della Scuola, mentre per i componenti esterni, quali gli operatori sociosanitari, provvederanno le rispettive amministrazioni, secondo le loro regole interne.

Sono un docente di sostegno a tempo indeterminato di una scuola media superiore, vorrei sapere se è legale, da parte del dirigente scolastico, non comunicare, per iscritto ai genitori, la soppressione di una classe (cioè la II) e nel contempo, con due soli alunni formare una classe aperta (nella fattispecie I e II insieme). L'anno successivo, cioè quest'anno in corso, comunicando solo oralmente ai due genitori di iscrivere gli alunni in altre scuole poichè la terza non esiste. Chiedo, tutto ciò è legale?

Il quesito non è chiaro, nella narrazione dei precedenti.Cosa significa "formare una sola classe aperta con due alunni"? Alunni con handicap o non handicappati?Nel primo caso, il numero complessivo degli alunni della classe non doveva superare i 20, benchè, trattandosi di una seconda classe, l'interpretazione letterale del d m n. 141/99 consentirebbe classi più numerose; nel secondo caso, una classe composta solo da due alunni non ha senso e quindi è legale la sua soppressione.
Resta comunque fermo che, in base al cosiddetto " contratto formativo" che si stipula fra istituto e famiglia all'atto dell'iscrizione, secondo i principi contenuti nella Carta generale dei servizi scolastici, il Dirigente scolastico deve immediatamente informare la famiglia del cambiamento delle situazioni di fatto che non consentono , per fatti sopravvenuti non imputabili alla scuola, la prosecuzione del contratto nei termini in cui era stato stipulato.

Grazie per la sua rubrica, la seguo da molto tempo. Sono il padre di un ragazzo che frequenta la II classe di un istituto professionale agrario. Quest'anno scolastico gode del sostegno per 6 h. nell'area Tecnico-Professionale, mentre nello scorso anno è stato promosso con due debiti, senza sostegno. Il ragazzo arriva a casa sempre nervoso, l'insegnante di sostegno non perde occasione per rimproverarlo. Alla luce dei risultati conseguiti del 1° quadrimestre solo, grazie all'aiuto delle docenti di Italiano (una curricolare e l'altra di supporto), in Italiano, Storia e Matematica ha avuto la sufficienza, mentre per tutte le altre materie: insufficiente (anche gravi!); visto che: nelle discipline discipline del sostegno va malissimo; visto che: il rapporto con il docente di sostegno è pessimo, Le chiedo lumi!
E' possibile revocare il docente di sostegno ed in base a quale normativa?
Si può chiedere un Ispezione scolastica?

La richiesta di sostituzione o di rinuncia al docente di sostegno è sempre possibile. Infatti l'assegnazione di ore di sostegno è un diritto e non un dovere dell'alunno. Laddove questo mezzo di "sostegno" non risulti in pratica "tale", si può chiederne la sostituzione o la rinuncia , anche sulla base dei principi contenuti nella Sentenza n. 245/01 del Consiglio di Stato.

Ho iscritto il mio bambino, con certificazione di sindrome di Down, alla prima media per il prossimo anno. La scuola elementare statale che attualmente frequenta non è un istituto comprensivo, pertanto non ha la scuola media. Nel paese dove abitiamo ci sono tre scuole medie, tutte istituti comprensivi.
1- Le chiedo se la legge che prevede la riserva dei posti per alunni certificati è relativa solo alle scuole medie di competenza territoriale, oppure se posso comunque esigere la riserva del posto in mancanza della scuola media direttamente collegata alle elementari.
2- Esiste qualche norma che impedisce al Dirigente di orientare il numero di bambini eccedente i 25 in altre sezioni, per poter accogliere il bambino certificato nella sezione che, concordemente agli insegnanti, i genitori ritengono la più adatta a perseguire un buon livello d'integrazione?

Ogni alunno con handicap ha diritto ad iscriversi in una qualunque scuola, anche fuori del suo quartiere. In tal senso non c'è una riserva, ma un diritto ad iscrizione. In tal caso il Dirigente scolastico deve rispettare il numero massimo di alunni per la formazione delle classi ai sensi del de m n. 141/99. Nella formazione di tali classi non c'è distinzione fra alunni di quartiere e di fuori quartiere o fuori comune, come invece avviene per le scuole materne comunali.

Ragazzo portatore di handicap fisico deambulante con tripodi ed utilizzante sedia a rotelle, frequentante il 2° anno del Liceo Scientifico, di anni 16 domanda:
"La classe va in gita annuale d’istruzione a Roma. L’insegnante di sostegno per l’accompagnamento è infortunata, l’assistente alla persona incentivata dal Preside è indisponibile per motivi personali. In assenza di accompagnatore od assistente alla persona, il Preside chiede la disponibilità di uno dei 2 genitori per l’accompagnamento e l’assistenza in gita con relativo pagamento della quota di partecipazione. E’ giusto pagare 2 quote di partecipazione?Oltre al danno per la mancata assistenza anche la beffa. E’ un diritto la partecipazione alla gita di un portatore di handicap? E’ possibile impegnare una persona esterna esterna all’ambito scolastico e diversa dai genitori per l’accompagnamento in gita? Pagherà anche lei? E’ assicurata?

Ragazzo, leggi le Faq
Non è giusto che il genitore paghi
E' un diritto la partecipazione alla gita per un disabile. Lo dice la Costituzione
E' possibile che ad accompagnare un disabile alla gita sia anche un giovane tutor.
Non è giusto che quest'ultimo paghi la gita scolastica. Tutti se ne devono fare carico.
La scuola se ne deve fare carico

Sono un'insegnante e cerco delle informazioni bibliografiche per una ricerca sul rapporto esistente tra handicap, educazione e sport.

Veda per esempio http://www.accaparlante.it

Nonostante siano state segnalate gravi difficoltà di apprendimento e di sviluppo dalle insegnanti, ed anche dal pediatra, con cui è avvenuto un colloquio autorizzato dai genitori, i genitori di un alunno della scuola dell'Infanzia rifiutano di sottoporre ad accertamenti specialistici il bambino, per una eventuale certificazione ai sensi della L. 104.
Il pediatra ha segnalato di aver richiesto alla famiglia accertamenti specialistici ben prima dell'arrivo della bambina a scuola, ma questa accetta solo l'intervento del pediatra ma non vuole rivolgersi ad altre figure, e i tentativi della scuola di convincere il genitore della necessità di un approfondimento diagnostico delle difficoltà di apprendimento proseguono senza esito da circa un anno e mezzo (con una frequenza saltuaria a scuola).
Cosa è possibile fare?

Ai sensi della C m n. 363/94, art. 3, il Dirigente scolastico deve inviare una raccomandata alla famiglia chiedendo di sottoporre a visita medica l'alunno, precisando che in caso di sua inerzia, provvederà la scuola. Se la famiglia si oppone per iscritto, la scuola comunica al Servizio sociale di territorio la situazione profondamente pregiudizievole per l'alunno. Il Servizio sociale tenta di convincere la famiglia e qualora questa non voglia cedere, può rivolgersi direttamente sal Tribunale dei minori, affinchè decida esso anche contro la volontà dei genitori, giacchè solo dalla certificazione di handicap scaturisce una serie di diritti all'integrazione scolastica, altrimenti inattivabili.
Comunque la disposizione della C.M. 363/94 trova il suo fondamento nel DPR del 24/1/94, art. 2, che autorizza il Capo d'Istituto o il Dirigente scolastico, a provvedere all'individuazione dell'Handicap.

Sono un'insegnante di matematica in un istituto professionale alberghiero in cui sono presenti molti alunni portatori di handicap con abilità diversificate. Con i colleghi di sostegno delle varie aree, gli insegnanti curricolari hanno steso i programmi semplificati da far seguire agli alunni con handicap psichico non grave (io ho curato il programma di matematica). Una collega della mia materia ha ultimamente sollevato dei dubbi sulla validità di tale programma ritenendo che alcune parti,da svolgere nel biennio, secondo lei importanti (secondo me troppo difficili per questi ragazzi), non possono essere affrontati nella forma semplificata che era stata decisa, se non procurando eventualmente una valutazione negativa sulle conoscenze dell'allievo.
Riguardo a quanto esposto vorrei sapere:1) quando la normativa prevede"......programmi globalmente riconducibili a quelli della classe..." si intende che il programma svolto in generale dal ragazzo (non nella singola materia) deve essere a grandi linee quello della classe, eventualmente con qualche riduzione in una o due materie in cui il ragazzo ha un po' più difficoltà (per esempio la matematica,come,storicamente, ha molta utenza "normodotata" degli istituti professionali)? 2) E' lecito il dubbio della collega, o si deve necessariamente passare ad un programma diversificato, come per gli handicap gravi, facendo così diminuire l'autostima dei ragazzi che si sentono più gratificati e felici di poter affrontare con successo molti argomenti che svolgono i loro compagni?

L'art 16 comma 1 L.n. 104/92, nel prevedere la possibilità di progetti didattici che prevedano la riduzione dei contenuti di alcune discipline, rimettono ovviamente al Consiglio di classe la delibera preliminare circa l'applicazione della valutazione ordinaria , che è pienamente compatibile coi programmi o la valutazione differenziata; una volta adottata questa scelta , che può risultare anche a maggioranza, ma che si applica a tutte le discipline, ove prevalga la volontà di valutazione ordinaria, è rimessa alla valutazione professionale dei singoli docenti delle discipline stabilire quale sia il minimo che deve essere appreso dagli alunni al fine di una valutazione sufficiente. Nessun altro docente può interferire circa le decisioni professionali dei docenti delle singole discipline. Il docente che non ritenga che nella sua discilina l'alunno non abbia raggiunto la sufficienza, valuterà con voti inferiori al sei; laddove però la maggioranza dei docenti ritengano che nelle proprie discipline l'alunno abbia raggiunto la sufficienza, promuoveranno a fine anno l'alunno e le materie con giudizio insufficiente, essendo minoritarie, come avviene per tutti gli alunni verranno valutate sufficiente per voto di consiglio.

Bambino di 5 anni con S. di Down affiancato da insegnante di sostegno inadeguata (affermato dalle sue colleghe di classe). Non essendoci problemi particolari, è possibile per noi genitori rifiutare la presenza dell' insegnante di sostegno alla classe per il prossimo anno?

Purchè il rifiuto dell'insegnante per il sostegno non aggravi il lavoro dei docenti curriculari, è possibile rifiutare la presenza di una tale forma di sostegno. Occorre quindi conoscere il parere del Consiglio di classe; ove questo fosse negativo, allora non rimane alla famiglia altro che chiedere la sostituzione del precedente docente per il sostegno ai sensi della Sentenza del consiglio di Stato n. 245/01. Sentenza che trova nelle Norme della rubrica.

Il gruppo docente della mia interclasse (sono un'insegnante di sostegno di una scuola elementare) ha proposto una gita di due giorni al Gran Paradiso...
Due alunni inseriti in queste classi sono gravemente disabili e secondo il parere mio e dell'equipe, le suddette uscite non sono idonee a questi ragazzi (anche pericolose)
Le famiglie desiderano che i loro figli, giustamente (secondo me e mi sembra anche secondo la normativa) partecipino ugualmente...
Vorrei sapere se esiste una normativa che espressamente indica di non poter organizzare gite / uscite che non siano idonee a tutti gli alunni frequentanti: è vero che "non è giusto che gli altri rinuncino?" (ma allora che integrazione sarebbe, dico io...) o sarebbe meglio trovare luoghi più adeguati a tutti?

Se nella scuola fosse veramente presente e vitale la cultura dell'integrazione, chi propone una gita per una classe, dovrebbe ritenere normale programmare una gita a misura della classe e quindi tenendo conto innanzi tutto della presenza di alunni con certi tipi di deficit. Se però tale cultura non è stata ancora assimilata, occorre farlo, se necessario, anche in modo un po' traumatico. E mi spiego: si comincia dapprima a spiegare agli organizzatori ( docenti, dirigente, studenti) che l'alunno con handicap è parte integrante ed indefettibile della classe. Così come sarebbe assurdo organizzare una gita alla quale non possano partecipare alunni per motivi economici, allo stesso modo non si possono organizzare gite che impediscano la partecipazione di alunni con handicap, a causa delle loro particolari condizioni di salute. Laddove però, questo elementare ragionamento non venisse recepito, allora la famiglia dovrebbe far presente al Dirigente scolastico che non accetta una discriminazione a causa delle condizioni di salute del figlio e propone pertanto che si cambi itinerario, facendone scegliere un'altro agli stessi organizzatori, che tenga conto dell'alunno con handicap.
Ove, anche questo tentativo dialogico andasse a vuoto, ritengo che i genitori debbano inviare un esposto al Ministro dell'Istruzione, al Direttore scolastico regionale ed all'Osservatorio del Ministero sull'integrazione scolastica, per denunciare la grave discriminazione che la scuola sta operando nei confronti di un alunno con handicap, proprio durante l'anno europeo dei disabili, ed avviando una campagna di stampa tramite giornali e radiotelevisioni. Qualora anche quest'ultimo tentativo non sortisca effetto, ritengo che i genitori o un'associazione di promozione sociale di disabili e loro familiari dovrebbe impugnare avanti al TAR la delibera di gita per violazione dell'art 12 commi 1,2,3,e 4 della L.n. 104/92 e delle Circolari emanate proprio per garantire la partecipazione degli alunni con handicap alle gite, intese come momenti formativi di enorme importanza. Col ricorso sal TAR si dovrebbe chiedere l'immediata sospensione della delibera.
Anche quest'ultimo atto, apparentemente burocratico, rientra invece nella logica della sensibilizzazione della società al rispetto dei diritti ed alla diffusione della cultura dell'integrazione, come è avvenuto per tante sentenze a partire da quella fondamentale n. 215/87 della Corte costituzionale.

Siamo due insegnanti di sostegno nominati d C.S.A. per 18 ore ciascuno su due aree diverse (scientifica e umanistica) fino al 30/06/2003.
Nella scuola dove prestiamo servizio ci sono stati affidati due casi che seguiamo insieme (ognuno ha 9 ore per caso nella la propria area di competenza).
Ultimamente uno dei due alunni ha cambiato Istituto e non conoscendo bene la normativa vi poniamo le seguenti domande: chi dei due perde il posto?
E' possibile che ci restino 9 ore ciascuno? Potremmo restare a disposizione per le supplenze in Istituto? Esiste una normativa in merito a questo tipo di problema?

Sarebbe opportuno consultarsi coi sindacati.. Infatti potrebbero seguirsi diverse logiche tutte egualmente accettabili, quali ad es. la continuità didattica o la concentrazione su un solo docente di tutte le ore. Nel primo caso entrambi i docenti andrebbero in sovrannumero per 9 ore ciascuno; nel secondo andrebbe in sovrannumero solo uno. Mi sembra difficile che, coi tagli alla finanziaria, l'amministrazione accetti di lasciare tutti e due i docenti a disposizione per 9 ore ciascuno.

Sono un'insegnante di sostegno nella scuola elementare, il quesito che voglio porvi, mi dispiace dirlo, è uno di quelli più ricorrenti, ma per favore ditemi a quale normativa devo riferirmi in un'eventuale discussione con il dirigente scolastico. Nel mio circolo è prassi comune che l'insegnate di sostegno venga utilizzata per supplire colleghi assenti, definendolo un dovere. Fino ad ieri l'ho fatto, così per sconvolgere gli equilibri, ma vedendo il mio alunno non particolarmente in forma quel giorno, ( epilessia complessa) non me la sono sentita di lasciarlo da solo in classe, anche perche l'alunno ha gravi problemi di comportamento e avrebbe creato disturbo pretendendo di volermi seguire nell'altra classe. Per piacere, vi chiedo, mi potete dare la normativa? Senza voler fare polemiche, le sembra giusto che i dirigenti usino le insegnati di sostegno per risparmiare i soldi del loro circolo? Tutte noi sbuffiamo ma nessuno parla. Io e il mio alunno la ringraziamo se vorrà aiutarci

L'illegittimità dell'utilizzo dell'insegnante per il sostegno in supplenze in altre classi, quando l'alunno con handicap è a scuola, discende da tutta la normativa che pretende la certificazione di handicap per la nomina di insegnanti per il sostegno su quella classe;ciò è esplicitato dall'art 13 comma 6 in cui si fissa il principio che il docente per il sostegno è contitolare della classe.Pertanto cosi come non può essere distolto dall'insegnamento un docente disciplinare, non può il docente per il sostegno.
Quest'anno poi l'illegittimità di una tale prassi è ulteriormente sottolineata dall'art 35 comma 7 della Legge finanziaria L.n. 289/02 che prevede nuovi criteri più restrittivi per l'individuazione degli alunni con handicap,; solo ad essi può essere assegnato un insegnante per il sostegno e solo per le ore stabilite. Pertanto ridurre le ore di sostegno assegnate, per mandare il docente specializzato a far supplenza in altre classi, potrebbe configuare anche , per il Dirigente scolastico, l'ipotesi di reato di distrazione di pubblico denaro.

Secondo voi è possibile “utilizzare” l’insegnante di sostegno per fare motoria (o altre discipline curricolari) come strategia per l’integrazione????
Nel mio modulo si è scelto di affidare le ore di motoria (4 ore) all’insegnante di sostegno (copre 12 ore per una bambina con problemi visivi ma autonoma al 100% …) poiché la bambina lavora diversamente (con meno sicurezza e autonomia) se sa di avere la “sua” (ggggggggrrrrrrrrr) insegnante. In questo modo l’insegnante di sostegno agli occhi dei nostri bimbi è l’insegnante di motoria… e la cosa è ben diversa. Questo è stato accettato senza problemi dai genitori , dalla neuropsichiatria, dall’insegnante stessa… e dal dirigente anche se non ha lasciato nulla di scritto.
Ora… momento delle schede e delle valutazioni… sorge dubbio che nessuno riesce a districare… possibile che non possiamo far figurare il sostegno come effettiva insegnante di motoria???? In segreteria dicono di no… anzi… sostengono che l’insegnante di sostegno deve occuparsi solo della bambina con handicap e firmare solo la sua scheda… inserendo tutto il materiale nel registro di uno di noi. Io mi sono arrabbiato perché è fuori dalla mia logica pensarla in questo modo! L’insegnante di sostegno è contitolare nelle classi del modulo (Legge 148/90) e opera SULLA CLASSE per favorire l’integrazione… soprattutto in una situazione come la nostra dove la bambina non ha un handicap grave e l’integrazione avviene “naturalmente”. La stessa cosa vale per noi insegnanti curricolari che lavoriamo comunque per l'integrazione... io non penso solo ad insegnare matematica... ma all'occorrenza divento insegnante di sostegno...
Mi sapete dare riferimenti normativi o indicare esperienze simili per sistemare la situazione?

Se è stato messo a verbale che l'insegnante per il sostegno assumeva pure la didattica di "motoria", diviene conseguente che sia essa a dover valutare tutti gli alunni in quella disciplina, oltre che dare la sua valutazione per il sostegno a tutti gli alunni. In mancanza vi sarebbe un'incongruenza procedurale fra l'assegnazione dei compiti didattici e la fase valutativa. Se non riuscite a spuntarcela, inviate immediatamente un fax all'Osservatorio sull'handicap presso la Dir. gen. degli ordinamenti del Ministero, facendovi dare il n. di fax alla segreteria (06/58492414).

Chiedo delucidazioni circa le competenze che entrano in campo quando da più parti si richiede la permanenza di un anno per dei bambini diversamente abili che hanno certificazione UONPI favorevole e reale necessità di un fermo ma che compiono 6 anni e che quindi sono stati preiscritti alla classe prima dietro consiglio della segreteria scolastica. Qual è la normativa in materia?

Una vecchia circolare del 5 Settembre del 1975 n. 235, già allora di vigenza ritenuta limitata ( poi rimasta in eterno come avviene spesso nel mondo del diritto) consentiva la permanenza per un anno in più nella scuola materna, purchè vi fosse una delibera del Collegio dei docenti della scuola medesima ed il parere favorevole degli operatori dell'ASL di competenza territoriale.
Il ritardo di iscrizione alla scuola elementare ( e poi a quella media e quindi a quella superiore) è normalmente dettato dal timore dei difficoltà di integrazione nell'ordine superiore di scuola. Si camuffa questo timore solitamente col fatto che il bimbo, handicappato intellettivo, ha un'età mentale di appena un anno etc. A parte il fatto che l'età mentale non crescerà, dopo un anno, in modo da raggiungere quella dei compagni, cresce invece visibilmente il corpo e l'affettività del bimbo. Quando l'alunno arriva in prima elementare,con uno o due anni di ritardo (e lo stesso valga per la scuola media), i suoi tratti somatici sono talmente diversi da quelli dei compagni, che sono questi e non l'età mentale a costituire un problema per l'integrazione. In scuola media e superiore poi, a ciò si aggiunge una prorompente sessualità, non inibita da forme di autocontrollo, che creano con compagni più piccoli gravi problemi di convivenza e quindi di integrazione. Per questo la Sentenza n. 226/01 della Corte costituzionale ha vietato ad alunni con o senza handicap di continuare la frequenza di corsi mattutini di scuola media dopo il compimento del 18° anno di età, fermo restando il diritto all'integrazione nei corsi per adulti con tutte le garanzie ed i diritti dell'integrazione ( sostegno, assistenti etc).
Per questi motivi rifletta più a lungo sull'opportunità di fare ripetere l'ultima anno di scuola materna.

Sono un'insegnante di sostegno di un istituto d’istruzione superiore, con sezione professionale a tecnica associata, che ha sede in una provincia di Foggia. La questione riguarda essenzialmente la sezione IPIA. La nostra scuola si è dimostrata nel corso degli anni, sia pure dopo un travaglio iniziale, attenta e sensibile ai problemi dell’handicap e lo prova il fatto che il numero delle iscrizioni, anche in seguito all’elevamento dell’età dell’obbligo formativo, sia gradualmente cresciuto:nel corso del presente anno scolastico frequentano il nostro istituto, per la sezione professionale, 27 alunni diversamente abili, tra cui 4 gravi. Abbiamo tre indirizzi professionali:abbigliamento e moda, operatore meccanico termico e grafico pubblicitario;oltre ai normali laboratori ci siamo attrezzati per laboratori di attività manuali e di psicomotricità. Dov’è dunque il problema? Quest’anno, per non negare il diritto allo studio a quanti alunni ne avessero fatto richiesta, abbiamo formato classi con un numero di 16 alunni, all’interno delle quali sono stati inseriti fino a 3 alunni diversamente abili: un caso emblematico è una prima classe dell’indirizzo grafico pubblicitario (partito quest’anno) in cui a fronte di un totale di 11 alunni ben tre sono affiancati da altrettanti insegnanti di sostegno. La situazione sembra destinata a complicarsi per il prossimo anno scolastico: abbiamo infatti ricevuto un’altissima richiesta di iscrizione, sempre per la sezione IPIA, da parte di alunni diversamente abili, provenienti anche da paesi limitrofi, fra cui anche gravissimi.
La situazione comincia a manifestare segnali di squilibrio, in quanto le richieste superano di gran lunga le capacità recettive dell’istituto: come evitare la concentrazione di alunni diversamente abili nel nostro istituto? Come evitare che, paradossalmente (penso al lavoro svolto nel corso di questi anni, ai laboratori attrezzati, ma con un naturale limite di accessibilità, ai corsi di formazione per docenti curriculari avviati, all’incognita, data l’attuale finanziaria, “insegnante di sostegno”), questa maggiore affluenza si risolva in un abbassamento del livello di qualità dell’integrazione scolastica, oltre che della complessiva offerta formativa del nostro istituto?
Vengo alla domanda reale. E’ possibile inserire nel piano dell’offerta formativa un tetto massimo di affluenza, stabilire, per esempio, che il nostro istituto non possa accogliere più di due alunni diversamente abili per classe (come, d’altra parte, prevede la normativa), senza con questo mettere in discussione il loro diritto allo studio? Mi rendo conto che la questione ne sollevi altre, perché si tratterà di regolare poi, nel concreto, le iscrizioni, decidere se accettarle con riserva, fino alla ricognizione del totale degli alunni prescritti e di trovare un criterio (perché a questo punto diventerebbe necessario averne uno) seguire nello sciogliere la riserva. Ma il problema pregiuidiziale è fondamentale.
Sarei grata a chiunque potesse rispondermi. Il nostro dirigente scolastico è orientato ad affrontare la questione nel collegio docenti di domani, giovedì 30 c.m., e sarebbero utilissimi eventuali riferimenti normativi in merito. Penso alla sentenza 215 della corte Costituzionale e alla circolare attuativa che ne è seguita, a tutto l’impianto della l. 104, ma riconosco anche che ci sia bisogno di razionalizzare (termine ultimamente assai di moda) l’offerta formativa del nostro istituto: se in una classe prima del prossimo anno scolastico arriveremo ad inserire anche più di quattro alunni diversamente abili, con i necessari sdoppiamenti di classe che ne derivano, come facciamo a parlare di integrazione che avvenga in classi comuni?

La CM n. 363/94, in uno dei suoi paragrafi affronta proprio questo problema, proponendo che l'allora Provveditore agli studi, oggi Direttore scolastico regionale o il Coordinatore del CSA, da lui delegato, indica una conferenza dei servizi fra tuitti i Dirigenti scolastici di scuole superiori per concordare modalità di ripartizione fra diversi tipi di istituti secondari.
Inoltre , oltre all'insegnante per il sostegno , esiste anche la figura dell'assistenza per l'autonomia e la comunicazione di cui all'art 13 comma 3 L:n. 104/92.
Ad essere pignoli, il d m n. 141/99 , nella sua originaria versione, recante il n. 72/99, fissava il tetto massimo di due alunni con handicap non grave. La versione attuale, successiva alla registrazione alla Corte dei conti, invece reca " più di un alunno con handicap, massimo 20 alunni per classe". Voi fate bene ad interpretare razionalmente il nuovo decreto alla luce della stesura originaria; però il DIrettore scolastico regionale potrebbe non accettarla.

Sono una precaria che sta frequentando il secondo anno della SSIS, allo scopo di poter frequentare il corso di sostegno di 400 ore riservato agli abilitati SSIS.
Mi è sorto un dubbio, con i cambiamenti che si prevedono per le SSIS, esiste la possibilità che questi corsi di specializzazione per i sissini il prossimo anno non vengano attivati?

Se Lei, all'atto dell'iscrizione ha precisato che intendeva conseguire la specializzazione per il sostegno, la SSIS non può negarLe il diritto a conseguire il titolo. Ove si dovesse prospettare qualche pericolo, torni a scrivermi e si vedrà quale azione porre in essere.

Il DS può ridurre le ore (da 18 a 9) di un contratto conferito dal CSA (dal 01/09/02 al 30/06/03) ad un docente di sostegno a seguito del ritiro di uno dei due alunni con handicap sui quali era stato nominato? Qual è la normativa in merito?

Se l'altro alunno rimasto non ha una contrazione di orario, mi sembra corretto che, a causa del ritiro di un alunno per il quale erano state assegnate 9 ore, tali ore vadano assegnate per altri alunni o vengano restituite all'Ufficio scolastico regionale.

Volevo chiederle se poteva illuminarmi, riguardo una vicenda successa a scuola di mio figlio; è capitato che 15 giorni fa ho ritardato(lo ritiro o io o mia sorella) nel prelevare mio figlio (esce alle h.13,30) e non avendo il recapito della scuola per avvisare (non lo danno a nessuno) è successo che lo hanno lasciato in consegna all'idraulico che doveva eseguire dei lavori a scuola. Verso le h.14 mi è arrivata la telefonata (sempre da questo signore) sul mio cellulare datogli da mio figlio, e sono corsa a prenderlo (perchè io ero al centro di riabilitazione dove porto un'altra mia figlia). Ora le volevo chiedere mica mio figlio doveva restare in custodia a questo signore? Il giorno dopo io ho fatto le mie scuse alle insegnanti, ma anche loro mica hanno agito secondo legge?

E' veramente ridicolo ciò che è accaduto!
Stando all'art 35 comma 3 della finanziaria per quest'anno, per il periodo precedente e successivo alle lezioni, la custodia viene affidata ai collaboratori scolastici.
Questa dell'idraulico è davvero nuova. E, se non vi fosse stato l'idraulico? a chi sarebbe stato affidato? o sarebbe stato lasciato fuori della scuola, chiusa?
Occorre verificare il regolamento d'istituto e, se manca una norma per questi casi, occorre farla introdurre.
In caso malaugurato di danni subiti dal minore è da tener presente che la responsabilità è del Dirigente scolastico; forse occorrerebbe farglielo presente.

Leggevo i suoi scritti a proposito della valutazione degli alunni in situazione di handicap.
Ma c'è un dubbio che non riesco a risolvere.
Volevo sapere da Lei l'articolo della legge nella quale si evince, che il superamento dell'esame di qualifica, negli istituti professionali, per gli alunni in situazione di handicap, valutato in maniera differenziata,non è da considerarsi valido al fine dell'iscrizione all'anno successivo.
La prosecuzione degli studi è possibile solo se considerati ripetenti. Ma se un alunno viene promosso in funzione agli obiettivi stabiliti da P.E.I.
E' da considerare non valida la loro prova di esame? E quindi ritenuti ripetenti?

L'art 14 comma 15 dell'O M n. 90/01 stabilisce che l'alunno con handicap che, al termine degli esami di qualifica, non consegue il diploma ma l'attestato col riconoscimento dei crediti formativi, può regolarmente iscriversi alle classi successive sino agli esami finali di Stato, ovviamente solo per conseguire un attestato ulteriore col riconoscimento dei nuovi crediti formativi maturati.

Sono una docente per il sostegno e seguo un ragazzo affetto da handicap psichico che quest'anno dovrà affrontare gli esami di stato. Segue una programmazione paritaria con il raggiungimento di obiettivi minimi, è possibile durante l'anno somministrargli prove di verifica che il collega curriculare dichiara equivalenti a quelle della classe, pur non essendo identiche?

Se il titolare della disciplina, che è l'unico legittimato a stabilire quali sono i livelli minimi di apprendimento richiesti e quali i mezzi per valutarli, ha formulato egli stesso gli strumenti di prova e verifica, nessuno dovrebbe contestarli, specie, se il tutto viene verbalizzato in un regolare consiglio di classe e se la maggioranza dei colleghi non si oppone.

Può un volontario del servizio civile sostituire un dipendente in caso di assenza per maternità in un certo socio educativo privato?

Ritengo di si, se trattasi di un breve periodo e se il dipendente non aveva particolari qualifiche professionali che non sono normalmente possedute da un volontario.

Sono una docente di sostegno presso un Istituto Tecnico.
Vorrei sapere se sia legale che il Dirigente Scolastico dell'Istituto, durante le ore di lezione, possa convocare nel suo ufficio un alunno in situazione di Handicap, senza il consenso dell'insegnante e senza alcun testimone, per sottoporlo a domande inerenti contenuti disciplinari allo scopo di valutare l'operato dell'insegnante di sostegno.

A mio avviso, la funzione dirigenziale comprende anche quella di sorveglianza sul buon andamento del servizio scolastico di cui solo il dirigente risponde al Ministero, eventualmente anche con la revoca della funzione medesima. Conseguentemente, anche se il domo descritto non può certo classificarsi di buon galateo dirigenziale,ritengo che il Dirigente possa convocare l'alunno, così come, senza preavviso, entrare in una classe ed assistere ad una lezione.

 


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