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FAQ 27
Sono un insegnante di sostegno scuola media superiore, gradirei
avere maggiori delucidazioni in merito alla possibilità di essere
distratta, per "emergenze" dal mio posto di lavoro quando vi è il
portatore di handicap, da parte del dirigente scolastico o da parte del
vicario, in particolare: La normativa vigente e da ultima la legge
finanziaria n. 289/02 all'art.35 comma7 stabilisce inequivocabilmente che
l'insegnante per il sostegno deve essere assegnato e deve operare solo
nella classe dove è inserito l'alunno con handicap. Solo se tale alunno è
assente è legittima una sua utilizzazione per supplenze in altre classi.
Una tale utilizzazione quando l'alunno con hand. è presente concretizza
per il dirigente scolastico l'ipotesi di reato di abuso di potere, oltre
che quello di illecito contabile. Sono un'insegnate di sostegno, a mio parere nel mio Circolo si commettono molte illeicità, che passano per il tono arrogante della Dirigente aiutata da personaggi a lei simili quali vicario e rappresentanti di plesso incutendo senso di soggezione nei docenti. Lei dirà : è mai possibile? Una sola cosa le voglio dire, devo continuamente combattere battaglie quando vogliono "smistarmi a fare supplenze" avendo il mio alunno presente. Però loro ci provano sempre ma desistono quando pretendo l'ordine di servizio. Non esiste più una supplente, tutte noi veniamo mobilitate in caso di bisogno. Alla faccia della qualità dell'insegnamento! Siccome negli altri posti in cui ho insegnato non mi sono imbattuta in situazioni anologhe, tante cose le ho rimosse ora le chiedo: quante ore di compresenza e contemporaneatà massimo le colleghe devono destinare alle supplenze? Inoltre, il comune ha dato il giorno 4 marzo, carnevale,come festivo, la dirigente ha preteso che spostassimo la programmazione settimanale al 5 marzo. Poteva farlo? Ma non esiste nessun ordine di controllo per i Dirigente che non sia solo quello di chi risparmia più soldi? Arrivano in continuazione bambini extracomunitari, che non si riesce assolutamente a seguire in modo adeguato, perchè le docenti sono sempre a fare supplenze. Inoltre la RSU, è anche responsabile di plesso, (oltre ad avere progetti e referenze varie), ma non esiste conflitto di interesse? A me sembra essere nella scuola della repubblica di Masaniello. L'assegnazione di supplenze a docenti per il
sostegno, distogliendoli dallo svolgimento della loro attività nella
classe ove è presente l'alunno con handicap, concreta il reato di abuso di
potere, oltre che illecito contabile, giacchè , soprattutto con l'art 35
comma 7 della Legge finanziaria n. 289/02, l'insegnante per il sostegno
può essere assegnato e viene pagato esclusivamente per l'integrazione
degli alunni con handicap e non per fare supplenze in altre classi. Chiedo se nella scuola parificata, il diritto ad avere l'insegnante
di sostegno è identico a quello della scuola pubblica, L'integrazione scolastica nelle scuole
paritarie è un diritto, nel senso che, ai sensi della L.n. 62/00 non può
essere rifiutata l'iscrizione di un alunno con disabilità, pena la perdità
della parità. Quanto però alla sua fruibilità piena essa è condizionata
dalla disponibilità di fondi stanziati con la stessa legge per un
contributo alla scuola per le spese dell'insegnante per il sostegno, che
si limita a circa 2000 Euro. La prego di aiutarmi a risolvere una questione che riguarda una
supplenza sul sostegno. Ieri sono stata convocata per un incarico breve
per una ragazza con rapporto 1:1. Io avevo diritto al completamento e lo
stesso una collega che mi precedeva. La madre della ragazza però non ha
voluto che prendessimo servizio in quanto, giustamente, chiedeva che ci
fosse un solo insegnante. Io stessa ho detto al Preside che la madre
faceva valere il diritto della figlia ad essere seguita da un solo
docente. Il diritto al completamento, inoltre, non può scindere gli
insegnamenti; quindi sino a questo punto mi sono trovata a dare ragione
alla signora Ai sensi dell'art 14 ultimo comma della L.n. 104/92 gli insegnanti specializzati hanno diritto di precedenza nelle nomine rispetto a chi è privo di tale specializzazione. Una volta garantita tale precedenza, poi l'assegnazione del docente ad una o ad altra classe, rientra nelle necessità organizzative della scuola. Sono insegnante di sostegno, in ruolo da due anni ( e quindi alle
prime esperienze). Vorrei sapere se i genitori di un alunno diversamente
abile frequentante la v elementare ,possono fare richiesta al Dirigente
Scolastico di non voler più usufruire dell'insegnante specializzato, senza
nessuna motivazione. In base alla sentenza del consiglio di Stato
n. 245/01 un insegnante di sostegno può essere ricusato dalla famiglia
se non è in grado di rispondere in concreto ai bisogni educativi
dell'alunno per la piena realizzazione del suo diritto allo studio.
Occorre però in tal caso dare la prova di tale inidoneità in concreto. Sono un insegnante di sostegno di scuola elementare, vorrei sapere se mi compete sostituire le colleghe assenti e se a tal proposito c'è una legge che mi tuteli. Io sono contitolare di due moduli ,per cui passa le mie ore a sostituire le sei colleghe che di volta in volta si assentano. i due bambini hanno bisogno di una rapporto a due per lo svolgimento delle attività pertanto resto sempre indietro con il loro programma; in quanto devo sempre cambiare l'orario per venire in contro al disagio, in attesa che arrivi un'immaginaria insegnante supplente. Inoltre vorrei sapere se,quando un mio alunno è assente in una giornata ipotetica, posso dare le ore altro bambino oppure devo rimanere in classe del bambino assente per aiutare la collega? esiste una legge al riguardo? Come è a tutti noto l'insegnante di sostegno è
pagato dallo Stato per favorire l'integrazione dell'alunno con handicap
con la classe. Pertanto il Dirigente scolastico che, durante la presenza
dell'alunno, destina tale insegnante a fare supplenze in altre classi,
compie un abuso di potere, che è esplicitamente ora sanzionato anche
finanziariamente dall'art.35 comma 7 L.n. 289/02, che vieta di assegnare
insegnanti di sostegno a chi non sia certificato come handicappato e la
supplenza in altre classi, trascurando l'alunno con handicap rientra
certamente in tale fattispecie. Sono una docente di sostegno seguo per 6 ore un alunno (ritardo
lieve) in ingresso in un istituto professionale. La Diagnosi funzionale, al contrario del
profilo dinamico funzionale, precede l'inizio della frequenza scolastica
del bambino disabile, segue il suo curriculum e non necessita di essere
aggiornata. Volevo sapere se avete in vostro possesso sentenze relative alle barriere architettoniche relative a strade comunali. Sto seguendo il caso di un ragazzo fortemente disabile che abita in mulattiera e il comune locale nicchia, per non creare un precedente a costruire una strada asfaltata che permetterebbe al padre di poterlo spostare agevolmente. Vedi https://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dpr384_78.html Decreto Presidente Repubblica 27 aprile 1978, n. 384 (in GU 22 luglio 1978, n. 204) Regolamento di attuazione dell'art. 27 della L. 30 marzo 1971, n. 118, a favore dei mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici Si è tenuto un incontro a scuola con la partecipazione dei docenti,
della neurologa della ASL e di noi genitori, per definire l'orario di
intervento dell'educatrice professionale assegnata alla scuola. Non condivido la Sua qualificazione
dell'azione dell'assistente educativa, giacchè un "assistente per
l'autonomia e la comunicazione", come definito dall'art 13 comma 3 della
L.n. 104/92 non può svolgere un'attività di osservazione e di correzione
degli interventi educativi proposti dal Consiglio di classe, ma deve
collaborare con lo stesso e seguire le sue indicazioni, anche se
prospettando ulteriori proposte, giacchè per legge è il Consiglio di
classe il responsabile del progetto didattico dell'integrazione
dell'alunno (cfr dm 331/98, art 41 e d m n. 141/99). Sono un'assistente alla comunicazione. Da molti anni mi occupo di
handicap e seguo ragazzi affetti da sordità più o meno grave, usando, a
seconda dei casi, le modalità comunicative più congeniali e in accordo con
le famiglie e gli altri operatori socio sanitari. Come hanno riscontrato molti docenti delegati
dai Rettori nelle Università, la Lingua Italiana dei Segni non riesce
pienamente, data la sua struttura, ad aiutare i sordi nell'apprendimento
di concetti astratti. Ciò probabilmente si verifica anche nelle scuole
superiori. Ciò però non deve impedire l'integrazione di questi alunni,
altrimenti risulterebbe rafforzata la richiesta dell'Ente Sordomuti di
mandare tutti gli alunni sordi non oralisti nelle scuole speciali. La legge 517/77 stabilisce che l'insegnante di sostegno deve essere
coinvolto nella programmazione educativa e che può partecipare a pari
titolo alla elaborazione ed alla verifica delle attività di competenza dei
consigli di classe e dei collegi dei docenti. L'insegnante di sostegno partecipa, nella scuola elementare e scuola media, in piena contitolarità e corresponsabilità, alla valutazione di tutta la classe cui è stata assegnata, quindi l'insegnante di sostegno è "uno" degli insegnanti di quella sezione e classe. La contitolarità degli insegnanti di sostegno sta anche a significare che essi possono svolgere i loro interventi come le insegnanti curricolari, diversamente, non avrebbe ragione di essere la loro partecipazione alla programmazione educativa e didattica ed alla verifica delle attività relative a tutta la scolaresca. L'insegnante curriculare può essere obbligato dal Dirigente scolastico della scuola elementare di prendersi cura dell'alunno portatore di handcap se l'isegnante di sosteno, a ciò preposto, si assenta dalle lezioni per alcuni giorni? La compresenza e l'intercambialità dei
docenti. Sono la Responsabile di un Sevizio di Assistenza Sociale presso un Centro di Riabilitazione. Siccome presso il mio Sportello si rivolgono tanti genitori con difficoltà a rapportarsi con la Scuola in relazione alla presenza ed ai doveri degli Assistenti Materiali ai Portatori di handicap, le chiedo di indicarmi la normativa che regola tale rapporto. Veda
https://www.edscuola.it/archivio/norme/circolari/nm301101.html In riferimento alla L.104 circa la stesura della D.F. gli psicologi includono nella voce "operatori sociali" solo l' assistente sociale escludendo la figura del pedagogista ; così come per la definizione di H. ritengono inutile una valutazione pedagogica al fine di un' analisi piu' completa per giungere ad una eventuale certificazione che come cita la L. 104 e' a firma dello psicologo o neuropsichiatra infantile . Si chiede pertanto cortesemente chiarimenti in merito in quanto la propria figura e' danneggiata sia come carico di lavoro sia professionalmente . Quando la legge-quadro usa il termine "operatori sociali" è da ritenere che non si limiti al solo "assistente sociale" ma a tutte quelle figure professionali che operano o possono operare presso la ASL, compresa quindi anche la figura del pedagogista e dello psicopedagogista; diversamente avrebbe usato espressamente il termine "assistente sociale", figura già nota alla normativa al tempo di approvazione della L.n. 104/92 Agli esami di stato per i candidati in situazioni di handicap che hanno svolto un piano di studio con obiettivi educativi e formativi globalmente riconducibili ai programmi ministeriali devono essere predisposte prove equipollenti? La valutazione ordinaria dei consigli di classe L'art. 16, comma 1 della legge quadro dispone che la valutazione degli alunni in situazione di handicap debba avvenire sulla base del Piano Educativo Individualizzato. L'espressione <<sulla base>> permette di chiarire che l'oggetto di valutazione non è il Piano Educativo Individualizzato che, come si è avuto modo di chiarire, è la sintesi prospettica dei tre progetti coordinati - didattico, riabilitativo e di socializzazione. Il PEI è però la base della valutazione del progetto didattico personalizzato, cioè il progetto didattico è supportato dagli altri due e a essi correlato. La norma precisa inoltre che la valutazione è effettuata da tutti gli insegnanti. Ciò mostra come sia fallace la prassi che affida al solo insegnante di sostegno la valutazione dell'alunno che viene poi formalmente fatta propria dagli insegnanti curricolari. La norma inoltre precisa che deve essere evidenziato se per talune discipline sono stati adottati <<particolari criteri didattici>>. Ad esempio per alunni con ritardo mentale lieve gli aspetti concettuali sono stati semplificati con la descrizione di un circuito, oppure può essere ritenuta sufficiente la capacità dell'alunno di montare e smontare un apparato, ecc. La norma dispone ancora che occorre indicare quali attività integrative o di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione dei contenuti parziali di alcune discipline. Può ad esempio avvenire che un alunno con minorazione motoria o visiva abbia potuto sostituire il disegno con lo studio teorico, o che un alunno audioleso abbia ottenuto di poter sostituire la musica con la storia della musica. Così pure per un alunno con ritardo mentale lieve potrebbe essere stata sostituita l'elaborazione del tema tradizionale con una <<relazione>> o con la compilazione di un questionario da completare, ad esempio con le desinenze (se si tratta di una lingua) o con delle cifre o dei valori (nel caso di matematica). Se dopo queste considerazioni il consiglio di classe, in qualunque grado di scuola ci si trovi, ritenga che l'apprendimento sia globalmente riconducibile agli apprendimenti ritenuti idonei per una valutazione positiva con riguardo ai programmi ministeriali, promuove l'alunno alla classe successiva, come avviene per tutti gli alunni. Questo criterio è stato espressamente formulato in tutte le ordinanze ministeriali sugli scrutini e da ultimo nell'O.M. n.128/99 all'art. 4 commi 1 e 3, rispettivamente per gli alunni con minorazione fisica e o sensoriale e per quelli con minorazione intellettiva. Anzi per questi ultimi il comma il comma 2 sottolinea l'importanza della valutazione formativa. Tale normativa è stata ribadita dall'O.M. n. 126/2000. In forza dell'art. 16, comma 3 della legge-quadro nella scuola secondaria sono ammessi tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte e prove equipollenti. Il concetto di <<prove equipollenti>> si rinviene nella C.M. 163/83 e nell'art. 6, comma 1 del regolamento dei nuovi esami di Stato, approvato con DPR n. 323/98, che è quindi applicabile a maggior ragione alle prove svolte durante la frequenza. Le prove equipollenti consistono nella sostituzione di elaborati scritti con questionari da completare, nella sostituzione di un colloquio con una prova scritta, nell'uso di strumenti tecnici, nello svolgimento di contenuti culturali diversi da quelli di prove ufficiali.
Tali prove comunque sono diverse nei modi di accertamento, ma non nei
risultati. Esse cioè debbono consentire l'accertamento di risultati finali
tali da permettere una valutazione legale idonea al rilascio della
promozione alla classe successiva o al titolo di studio, diploma di
qualifica professionale, licenza di maestro d'arte, diploma conclusivo degli
studi superiori. E' infine necessario far presente che gli alunni in
situazione di handicap, in forza dell'art. 14, comma 1 lett. c della
legge-quadro, possono ripetere la stessa classe per tre volte, oltre al
primo anno di frequenza, purché vi sia una delibera favorevole del collegio
dei docenti, su proposta del consiglio di classe o interclasse, sentiti gli
esperti che seguono l'alunno, come i membri dell'unità multimidisciplinare
dell'ASL. https://www.edscuola.it/archivio/handicap/hesami.html Nella mia scuola c'è una ragazza del 1° anno che ha presentato
evidenti segni di difficoltà di apprendimento, sin dai primi giorni di
scuola. Solo ora, a febbraio inoltrato la madre ha 'confessato' che la
ragazza è sempre stata seguita da un insegnante specializzato, e che
quest'anno lei aveva voluto provare a farne a meno. Stando all'art 12 comma 8 della L.n. 104/92, il profilo dinamico funzionale, redatto sulla base della diagnosi funzionale dovrebbe essere aggiornato ad ogni nuovo grado di scuola. Ciò fatto va immediatamente redatto un progetto didattico ai sensi dell'art 41 del d m n. 331/98 e quindi il Dirigente scolastico può direttamente nominare un docente per il sostegno con un apposito contratto ai sensi dell'art 40 commi 1 e 3 della L.n. 449/97 e della c m n. 16/02 e successive conferme, tra cui la c m n. 77/02. Un docente curricolare può pretendere l'allontanamento dalla classe
del collega di sostegno durante lo svolgimento di una verifica scritta,
per evitare che quest'ultimo possa aiutare l'alunno disabile ad eseguire
il compito? Se esiste una tale sfiducia fra docenti
curriculari e per il sostegno, l'integrazione sarà assai difficile. Il
docente per il sostegno deve astenersi dal fornire suggerimenti nello
svolgimento degli elaborati. Se avesse dato adito a sospetti, deve
assolutamente evitarlo. Il docente curriculare vuole essere certo del
valore legale dell'esito della prova. Il docente per il sostegno deve
limitarsi ad assistere l'alunno durante le prove. Il docente curriculare
però dovrebbe concordare con lui le modalità di assistenza ed essere
fiducioso nella sua correttezza. Nostro figlio è un ragazzo down che frequenta la 3' Media e, per il
prossimo anno, l'abbiamo iscritto ad un Istituto Agrario. Da tempo sono
stati presi contatti con questa scuola da parte dell'Azienda Sanitaria
nella persona della psicologa che ha in carico il ragazzo; l'attuale
insegnante di sostegno è andata presso la sede della scuola per gettare le
basi di un possibile percorso per l'integrazione in quel tipo di scuola.
Da parte nostra abbiamo visitato la scuola assieme al ragazzo che subito
si è mostrato entusiasta dell'ambiente, abbiamo contattato l'insegnante di
sostegno referente della stessa scuola, parlando a lungo dell'importanza
per nostro figlio dell'opportunità di questa scelta, non avendo sul
territorio altre strutture a lui idonee. Se l'istituto ha fissato il criterio di viciniorità per l'iscrizione di alunni con disabilità, temo che ci sia poco da fare. Occorrerebbe sapere quanti alunni con disabilità hanno chiesto l'iscrizione e quanti sono gli alunni non handicappati, in modo da capire quante classi intendono attivare e con quanti alunni per classe. Dopo avere queste informazioni possiamo vedere il da farsi. Sono insegnante di sostegno di un istituto professionale. A settembre mi sono stati affidate due ragazze: F. (già seguita l'anno scorso) frequentante la 2^, per 9 ore, con obiettivi minimi e L. , frequentante la 4^, per 9 ore con piano differenziato. L. da dicembre non sta più frequentando perchè, per problemi psichici gravi, è stata ricoverata. Nella classe di F. il 27 gennaio è arrivata una ragazza che aveva il sostegno nella scuola di provenienza ( con obiettivi minimi). Non è ancora arrivata la documentazione, ma tramite contatto telefonico con la sua insegnante, quest'ultima aveva 21 ore che divideva con tre casi, tutti con ob. minimi. Per il momento sto facendo 18 ore nella stessa classe, ma se dovesse tornare L., cosa succederebbe? La ragazza arrivata, non ha il diritto di ricevere le ore di sostegno che le spettano? Devo occuparmene io? Se dovesse tornare la ragazza, il Dirigente scolastico, in base alla normativa vigente, da ultimo la C M n. 77/02, provvederà a nominare un docente per il numero di ore necessarie alla nuova arrivata. Sono un'insegnante di sostegno di scuola media in un istituto comprensivo. Il mio alunno si è trasferito e il dirigente mi ha comunicato che sarei dovuta andare automaticamente a disposizione del distretto oppure avrei potuto "sostenere" un alunno delle scuole elementari con problemi, ma non dichiarato. Quanto mi ha proposto il dirigente è legale? O devo rimanere a disposizione della scuola media? Lei deve essere utilizzata per favorire l'integrazione scolastica di alunni con handicap. Pertanto può essere sia utilizzata nell'ambito del distretto con altri alunni con handicap oppure restare a disposizione in attesa che possa essere utilizzata sempre ed esclusivamente con alunni con handicap. C'è una legge specifica in base alla quale l'insegnante di sostegno a disposizione debba essere utilizzata nell'ambito del distretto? Quale? Mi dica Lei la legge che non le consente di essere a disposizione del Distretto oppure di non sostenere un alunno delle scuole elementari con problemi e non dichiarato. 1)GLI ENTI LOCALI, ED IN PARTICOLARE IL COMUNE DEVONO PARTECIPARE AL GRUPPO OPERATIVO (QUELLO ORGANIZZATO PER IL SINGOLO ALUNNO) O POSSONO PARTECIPARE SOLO A QUELLO D'ISTITUTO? Legge 104/92 Art. 15 - Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica - Comma 2. Presso ogni circolo didattico ed istituto di scuola secondaria di primo e secondo grado sono costituiti gruppi di studio e di lavoro composti da insegnanti, operatori dei servizi, familiari e studenti con il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano educativo. QUALE CONTRIBUTO POSSONO DARE IN MANCANZA DELLA STIPULA DI ACCORDI DI PROGRAMMI E DI INTESE? E' descritto chiaramente nella legge 104/92.
2)PUO' IL COMUNE RICHIEDERE ALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA L'ORARIO DI CIASCUN INSEGNANTE DI SOSTEGNO PER POTER SUCCESSIVAMENTE STABILIRE QUANTI ASSISTENTI SPECIALIZZATI ASSEGNARE ALLA SCUOLA ED IN QUALI ORE AL FINE DI "EVITARE LA COMPRESENZA DELL'ASSISTENTE SPECIALIZZATO E DELL’INSEGNANTE DI SOSTEGNO”? NO!! MA NON HANNO QUESTE DUE FIGURE PROFESSIONALI RUOLI DIVERSI? C’E’ ANCORA SPAZIO PER TALE CONFUSIONE? Certamente 3)PUO’ IL COMUNE RICHIEDERE COPIA DEI VERBALI DEI GRUPPI H AI QUALI NON HA PARTECIPATO?COME DEVONO ESSERE CONSIDERATI QUESTI VERBALI? E QUAL E’ IL MODO MIGLIORE PER COMPILARLI? 4)GLI ASSISTENTI PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSONALE SONO ATTRIBUIBILI SONO AD ALUNNI CHE HANNO HANDICAP FISICI E SENSORIALI? POTREBBE ESPLICITARMI MEGLIO COSA SI INTENDE CON “ASSISTENZA ALL’AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE PERSONALE”( C’E’ ANCORA TANTA CONFUSIONE)? G.L.H. c/o le Istituzioni Scolastiche -
Normativa: compiti e funzioni Sono insegnante di sostegno, in ruolo da due anni (e quindi alle
"prime esperienze") e quest'anno, per la prima volta, mi è stata assegnata
una bambina down in classe prima. Iscriviti alla Lista Sociale&Edscuola, è una mailing list dove puoi chiedere consiglio e suggerimenti ad altre tue colleghe. Ci sono iscritte le maggiori associazioni e persone esperte sulla normativa https://www.edscuola.it/archivio/handicap/ DOVE POSSO LEGGERE CHE AD UN SOGGETTO AVENTE DIRITTO ALLA LEGGE IN
OGGETTO HA DIRITTO AI FAMOSI 3 GIORNI AL MESE PER LE VARIE CURE O ALTRO?
Per poter fruire delle agevolazioni di cui all’art. 33, la persona handicappata per la quale si richiedono ( o li richiede per se stesso) deve essere riconosciuta “portatore di handicap in situazione di gravità” (art. 3, comma 3, Legge 104/92) dalla apposita Commissione ASL e non deve essere ricoverata a tempo pieno. La mia alunna frequenta l'ultimo anno e segue una programmazione
differenziata mi preme sapere quanto segue: SI! Sono un'insegnante di sostegno di scuola media in un istituto comprensivo. Il mio alunno si è trasferito e il dirigente mi ha comunicato che sarei dovuta andare automaticamente a disposizione del distretto oppure avrei potuto "sostenere" un alunno delle scuole elementari con problemi, ma non dichiarato. Quanto mi ha proposto il dirigente è legale? O devo rimanere a disposizione della scuola media? Lei deve essere utilizzata per favorire l'integrazione scolastica di alunni con handicap. Pertanto può essere sia utilizzata nell'ambito del distretto con altri alunni con handicap oppure restare a disposizione in attesa che possa essere utilizzata sempre ed esclusivamente con alunni con handicap. In seguito alla recente legge che ha dato possibilità ai centri accreditati di prendere in carico i bambini per seguirli nella scuola, si verifica che questi centri si rifiutano di andare a fare i glh nelle scuole, dicendo che non possono visto che hanno un numero enorme di bambini da seguire. Fra l'altro affermano che la legge non prevede che il glh debba essere fatto a scuola. Cosa rispondiamo? Dimenticavo, i centri sono comunque disposti a fare il glh nella loro sede. E' tutta questione di accordi preliminari fra scuola e centri. In caso di impossibilità di accordo, occorre contattare l'ASL che ha dato l'accreditamento, facendo presente che l'ente accreditato non adempie ad un suo dovere che è previsto dall'art 1 del dpr del 24/2/94. Sono un'insegnante di sostegno di scuola media, al momento non in servizio a causa di un infortunio sul lavoro. Desidero sapere se il dirigente scolastico può o meno mandare la visita fiscale pur essendo stata dichiarata inabile fino al 4/03/2003 dall'INAIL della mia città. Sotto un profilo formale, ritengo di si, perchè egli ha la responsabilità di verificare se le assenze per malattie sono giustificate, come avviene per qualunque caso in cui si presenti un certificato medico , che è rilasciato da l'esercente di una professione nell'ambito del servizio sanitario nazionale.
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