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FAQ 28
Sono insegnante di sostegno nominato dal dirigente scolastico
componente di commissione per esami di stato a.s. 2002.2003, quale
commissario interno per la materia sostegno in data 09.06.2003. Ho
partecipato a tutte le attività: consigli e prove scritte. In data
20.06.2003 tale nomina veniva revocata per mero errore materiale e venivo
delegato a svolgere assistenza al candidato per: La normativa è precisa nell'indicare che le commissioni debbano essere composte solo da sei commissari per le materie oggetto d'esame. Il docente specializzato può essere nominato , a certe condizioni, purchè rientri fra i sei. Diversamente può essere solo assistente dell'alunno nei soli giorni degli esami. Un alunno portatore d'handicap con Piano Educativo individualizzato
che non segue la programmazione ministeriale è ammesso a sostenere l'esame
di stato per ottenere il rilascio del certificato di frequenza. Come qualunque alunno che si ritira durante
gli esami, anche l'alunno con handicap viene bocciato. Nella scuola elementare, nella stessa classe, nello stesso modulo, possono stare due ragazzi handicap con due insegnanti? Purché di handicap lieve e non grave: vedi Decreto Ministeriale 3 giugno 1999, n. 141 Formazione Classi con alunni in situazione di handicap https://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dm141_99.html Sono un insegnante di sostegno specializzato a tempo indeterminato
(classe ADO1) presso il Polo Scolastico Superiore di Guastalla (RE). Le
scrivo per porgerLe i seguenti quesiti: 1- Le modalità di copertura delle ore di
sostegno per ferie del titolare possono essere le più diverse.Anche la
richiesta all'interessato di trovare egli stesso il collega della scuola
che lo sostituisca può essere una di questa, dal momento che la data dei
giorni di ferie di cui fruire, al di fuori delle ferie estive, è rimessa
alla scelta dell'interessato Avrei un a richiesta urgente di chiarimento. Mia cognata è un'insegnante di educazione fisica che usufruisce dei benefici della 104 per i genitori entrambi gravemente malati e non autosufficienti. Indipendentemente dai tre giorni mensili di permesso, può essere esonerata dal prendere parte agli esami di maturità? Grazie per la disponibilità. NO! Sono genitore di una bambina di 7 anni con Sindrome di
Wolf-hirschoon, appartenente al gruppo delle malattie rare. Dovrebbe concordare col consiglio di classe , se già conosciuto, o col GLH d'istituto di cui all'art 15 comma 2 L.n. 104/92, un progetto sperimentale di continuità educativa ai sensi dell'art 43 del D I n. 331/98. Il tutto va fatto al più presto perchè il Dirigente scolastico deve inoltrarlo subito al Direttore regionale per avere l'OK. Chiedo dei chiarimenti in merito al tirocinio dei collaboratori
scolastici per l'assistenza materiale agli alunni disabili: L'attività di tirocinio nei corsi di
formazione dei collaboratori scolastici è parte integrante degli stessi
corsi. Però sembra doveroso che il dirigente scolastico debba informare i
genitori. Questi possono chiedere di concordare le modalità di tirocinio o
possono anche chiedere di essere presenti al tirocinio, anche per dare
suggerimenti, data la loro esperienza. Sono una insegnante per il sostegno in un istituto professionale di
Pescara. Nella stessa classe dell'alunno che io seguo c'è un altro alunno
disabile seguito da una collega. Vorrei sapere se in consiglio di classe
entrambe abbiamo diritto di voto e quali sono i riferimenti normativi. (risponde Iacopo Balocco) Non so a livello nazionale, ma l'ex Provveditorato di Roma con Circ. prot. n. 53812 del 10.06.97, Ufficio Studi e Programmazione - GLH, a firma Paolo Norcia, precisa che "nelle operazioni di valutazione, il voto espresso (...) non puo' che essere uno (...) in quanto (...) quello di sostegno si configura come intervento unico attuato nella classe". Sono insegnante di sostegno indicato dal dirigente scolastico e
nominato dal consiglio di classe a far parte della commissione
esaminatrice di esami di stato per allievo in situazione di handicap con
PEI. Tutti gli alunni con disabilità debbono avere un PEI redatto da tutto il Consiglio di classe. Il PEI può essere di due tipi: Se trattasi di un PEI "semplificato" ai sensi dell'art 16 comma 1 L.n. 104/92, concernente cioè i programmi ministeriali ridotti ad obiettivi minimi, l'alunno ha diritto al diploma avente valore legale come per tutti i compagni che superano l'esame; se invece trattasi di un PEI " differenziato", cioè non riconducibile ai programmi ministeriali, ha diritto solo ad un attestato, il cui schema ufficiale è contenuto nella C M n. 125/01. Nessuna possibilità quindi di farlo stampare con un contenuto diverso. Alcune domande sulle graduatorie d'Istituto degli insegnanti di
Sostegno della Scuola Superiore. 1. sì, nelle scuole superiori gli elenchi per
il sostegno sono divisi in 4 aree, in applicazione dell'art. 13 comma 5 L.
n° 104/92; Sono un insegnante di Ed.Musicale abilitata, e quest'anno per carenza di ore nella mia materia sono stata assunta dal Dirigente Scolastico per un totale di 18 ore per tutto l'anno come insegnante di sostegno per un ragazzino di 14 anni affetto da idrocefalia congenita, tetraplagia e ipotonia diffusa. Il ragazzo è completamente non autosufficiente e non ha il controllo sfinterico, è provvisto di pannolone però, poiché è sempre sulla carrozzina. Il Dirigente mi ha messo a disposizione un assistente per un totale di 6 ore e c'è anche la collaborazione di una collaboratrice scolastica che lo cambia nei 2 pomeriggi che rimane a scuola. L'alunno ha instaurato un rapporto affettuoso e sereno con me, ma dato la gravità del suo handicap si riesce poco a lavorare sulla manualità fino-grosso motoria e sulla parola, infatti emette suoni inarticolati ed è molto difficile capire cosa vuole a volte. Ma non voglio dilungarmi, le espongo subito il fatto: per tutto l'anno ho fatto richiesta alla mamma di portarmi una pettorina, in modo da poter tenere un po' fermo l'alunno per poter svolgere alcuni obiettivi, ma la mamma si è sempre rifiutata con varie scuse, tra le altre che il ragazzo doveva fare certi movimenti, e io o l'assistente si doveva star ferme vicino alla carrozzina per tenere a bada il dondolamento del ragazzo. Per tutti questi mesi abbiamo cercato di rimediare con cuscini ma la settimana scorsa è accaduto un episodio che mi ha spaventato. L'alunno ultimamente è molto nervoso e "sente la primavera" quindi si butta in avanti e in dietro con il busto con tutta la sua forza, e spesso la carrozzina si è mossa. Mercoledì scorso ero da sola e si è completamente ribaltata in avanti e per fortuna lo avevo vicinissimo a me, ho cercato di sollevare la sua testa con il braccio sinistro e con il destro cercavo in tutti i modi di rimettere in asse la sedia, ma continuava a spostarsi in avanti. Il tutto mi ha provocato uno strappo muscolare al braccio destro e lui si è spaventato molto. La fortuna ha voluto che stesse vicino a me, sennò mi sa che a quest'ora era in ospedale con la testa rotta! Mi chiedo: é la scuola che deve mettermi in grado di poter lavorare in modo più normale o è la mamma? grazie e complimenti per il vostro sito! In un caso del genere, ritengo che sarebbe necessario concordare nell'ambito del GLH operativo il da farsi, come mettere nella carrozzella delle cinghie per evitare cadute dell'alunno e simili. La mamma, che partecipa al GLH operativo discuterà con tutti gli operatori e dovrà rendersi conto che ciò viene proposto nell'interesse dell'incolumità del figlio. Nessuna norma prescrive specificamente alcunchè in tali casi; è il buon senso e l'analisi delle circostanze che debbono suggerire soluzioni al GLH operativo. In caso di assoluto conflitto con la famiglia che non volesse alcuna misura di protezione, sarebbe indispensabile il ricorso agli operatori dell'ASL, che precisino alla stessa le misure di salvaguardia dell'incolumità del figlio. La circolare ministeriale 7 marzo 2003 n.27 stabilisce l'istituzione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni,di cui all'art.40 della legge 27/12/97n.449,tenendo conto dell'art.35,comma 7,legge 27-12-02 n.289,assicurando le garanzie per gli alunni in situazione di handicap.Gradirei conoscere l'esatto significato del termine "deroga"e,trattandosi di scuola media,a quante ore di sostegno corrisponde. Il termine "deroga", oggi, deve intendersi un
numero di posti assegnati alla scuola, in organico di fatto, dalla
Direzione scolastica regionale, superiore al numero die posti in organico
di diritto. Il numero delle ore deve essere proposto per ciascun caso con
un progetto redatto dal Consiglio di classe ai sensi dell'art 41 del D.M.
n. 331/98 ed inviato , possibilmente entro fine Maggio, primi di Giugno,
alla Direzione scolastica regionale che deve rispondere entro il 31
Luglio, dando motivazioni specifiche e non generiche sull'insufficienza
del progetto, in caso di diniego. Sto cercando di far sì che un ragazzo Autistico ad alto
funzionamento, dopo 6 anni di frequenza regolare e di impegno in un
Istituto Professionale per l'Agricoltura, possa essere ammesso a fare
l'esame di Maturità, come tutti gli altri. I suoi professori invece
vogliono farlo uscire con un Attestato che certifichi le competenze
acquisite e..vari crediti formativi.(non so bene cosa ci farà con questi
crediti). La mancanza di qualifica non impedisce, sempre
che il Consiglio di classe lo ritenga opportuno, di sostenere gli esami
con valutazione ordinaria. Ciò è espressamente previsto dall'O.M.- n.
90/01 all'art 14, dove si dice che in ogni momento si può passare dalla
valutazione "diversificata" a quella "ordinaria". Sono un'insegnante di sostegno con un problema da esporle. L'o m n. 90/01 all'art 11, prevede che tali alunni possono svolgere prove differenziate. Ovviamente la decisione sul tipo delle prove è del consiglio di classe Sono la mamma di un ragazzo di 17 anni e frequenta il 3° anno all'
istituto d' arte, la scuola ha organizzato una gita, e mio figlio vuole
partecipare, pero' manca l'insegnante di sostegno. Sono andata a parlare
con il preside dicendo di essere disponibile a partire con il ragazzo e mi
ha risposto che dovevo pagare l' intera somma del biglietto altrimenti il
ragazzo se ne puo' stare a casa perche' la scuola non è tenuta a sostenere
le spese. Faccia presente al Preside che in base alla C M n. 291/92, richiamata nel testo Unico sulle gite scolastiche del '96 e nella Circolare dello scorso anno sui contratti con le agenzie di viaggio che debbono tener conto obbligatoriamente della partecipazione di alunni con disabilità,non è necessaria solo la presenza dell'insegnante per il sostegno o dei genitori.Può essere un qualunque membro della comunità scolastica. In molte scuole superiori, per evitare costi aggiuntivi alla scuola, basta un compagno maggiorenne che accetti di prendere lui in carico il compagno con handicap. Qualora in questa scuola ciò non si riesca a realizzarlo, deve provvedere il Consiglio di istituto perchè la partecipazione alla gita, qualunque cosa possa pensarne un Dirigente scolastico, è un diritto degli alunni con handicap, anzi , secondo la Circolare dello scorso anno, è un dovere del Dirigente scolastico. Il diritto non è un privilegio concesso per pietà all'alunno con handicap , ma è espressione del principio di non discriminazione , sancito in numerosi documenti di diritto internazionale e riprende l'art 3 comma 2 della nostra Costituzione. Si può vedere , secondo le sue disponibilità economiche, se lei potrà in qualche parte, contribuire alla spesa, che comunque rimane un onere per la scuola, che, come dicevo, può azzerare se un compagno maggiorenne o altro membro della comunità scolastica che comunque andrebbe alla gita, si assume il compito di curarsi dell'alunno con handicap. Sono stato designato dal dirigente scolastico e dal consiglio di
classe a far parte della commissione per gli esami di stato di allievo in
situazione di handicap, carrozzellato e con difficoltà di scrittura a cui
servono tempi più lunghi per lo svolgimento dei propri compiti ( si aiuta
molto spesso con il computer, anche se scrive altrettanto lentamente),
chiedo: Veda: Mio figlio con gravi lesioni sensoriali, etichettati come autismo sostiene esami ,con buon profitto, presso una facoltà universitaria , lui studia in casa con una persona che lo facilita nella lettura e scrittura con schemi adeguati al suo campo visivo, pagata da me genitore; mi interesserebbe sapere quale strada percorrere affinchè lui possa avere una assistenza allo studio, simile a quella che esiste per altre persone con lesioni visive o uditive. Provi a chiedere all'IDISU, istituto per il diritto allo studio universitario, che esiste presso ogni Università, nonchè al Docente delegato dal reettore per l'integrazione scolastica. Può provare pure a chiedere alla Provincia che, in base alla L.n. 67/93, assicura l'assistenza scolastica per i minorati della vista, normalmente riguardante solo la scuola, che però, in qualche caso viene estesa anche all'Università. Ho tanto cercato nel vostro sito informazioni inerenti la posizione,
nel nuovo decreto della Legge Moratti, degli Assistenti ai portatori di
handicap. Veda https://www.edscuola.it/archivio/norme/circolari/nm301101.html Come vengono considerati i tre giorni di permesso retribuito della L.104 che il lavoratore utilizza per sè? Parenterale no di certo! Come allora? Rientra nelle trattenute di una mensilità della tredicesima? Veda https://www.edscuola.it/archivio/handicap/agevolazioni_lavoro.html Sono una docente di sostegno. Sul registro della classe in cui è inserito l’alunno portatore di handicap che io seguo sono state cancellate alcune mie firme, durante le ore in cui l’alunno era assente ed io ero a disposizione della classe (pur non essendo in classe). Mi sono rivolta al preside per chiarire la questione, ma senza risultati. Vorrei sapere come comportarmi. (se eventualmente è il caso di scrivere un esposto rivolto al dirigente scolastico e quale formula utilizzare). Se l'alunno era assente e Lei non è stata
fisicamente in quella classe non può firmare quel registro di classe. Sono il genitore di un bambino che frequenta la scuola materna, vorrei sapere se esiste una normativa sulle mense scolastiche che sancisce il diritto di usufruire di pasti differenziati per bambini con intolleranze alimentari. Innanzitutto devi controllare dal capitolato
della mensa scolastica se sono previsti pasti differenziati per bambini
che hanno problemi di alimentazione. Se non è previsto devi rivolgerti
alla tua ASL di competenza. I pasti che vengono forniti ai bambini devono
avere una grammatura diversa tra i vari gradi di ordine scolastico. Devono
rispondere a certe norme Europee a cui il capitolato deve fare
riferimento. Sono un assistente tecnico con 10 anni di servizio e un figlio maggiorenne portatore di handicap. Considerato che vorrei usufruire di 2 anni di congedo straordinario per assistere mio figlio, gradirei conoscere la retribuzione che mi sarà corrisposta nell'arco del suddetto periodo e se il servizio sarà riconosciuto a tutti i fini. La Legge 388/2000 (art. 80 comma 2) prevede
che questi congedi debbano essere retribuiti con un'indennità
corrispondente all'ultima retribuzione e coperti da contribuzione
figurativa. L'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un
importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per il congedo di
durata annuale. Sono una mamma di una bimba di cinque anni e dato che ad agosto di
quest'anno compirà sei, la direttrice della scuola a pensato bene di
inserirla in una Molti genitori ritengono opportuno ritardare
l'iscrizione in scuola elementare credendo di facilitare l'integrazione
successiva. Molti pedagogisti e psicologi ritengono più opportuno non
ritardare perchè altrimenti le differenze di dimensioni corporee dato il
rapido sviluppo di qu4esti anni potrebbe rendere più difficoltosa
l'integrazione, giacchè i bambini a quell'età sono meno sensibili alle
differenze dell'età mentale che di quelle dello sviluppo corporeo, vedendo
troppo grosso il corpo dei compagni . Ho letto qualche giorno fa una e-mail che la mancanza di fondi non è una motivazione valida per rifiutare la richiesta di deroghe per gli alunni con handicap in situazione di gravità La normativa è contenuta sia nella C M n. 26/02 che trasmette la bozza di decreto sugli organici di diritto per l'a s 2002/03, sia nella C M n. 77/02 che ribadisce la possibilità di deroghe, sia nell'art 35 comma 7 della L.n. 289/02, attuale finanziaria che espressamente prevede per il prossimo anno le deroghe per gli alunni dichiarati con handicap in situazione di gravità, che quindi occorre acquisire subito dalla commissione di cui all'art 34 L.n. 104/92 Nella mia scuola capita che gli alunni in cui il PEI prevede il
raggiungimento degli "obiettivi minimi" dei programmi della classe,
svollgendo prove semplificate per il raggiungimento di quegli obiettivi
prendano come voto, dai docenti curricolari, sempre 6. Non si può parlare di obiettivi normali
supportati da prove equipollenti, perchè gli obiettivi normali comprendono
i programmi completi e questi invece sono semplificati. Piuttosto,
riterrei che un docente che fissa gli obiettivi minimi dovrebbe poter
superare la sufficienza, quando l'alunno riesca ad aver raggiunto tali
obiettivi in modo pieno . Certo , non è possibile, a mio avviso, andare
molto al di là della sufficienza, per un problema di giustizia equitativa
coi compagni che imparano in modo più approfondito, dal momento che qui
trattasi di valutazione legale su un titolo di studio. Nel caso che in una classe prima media, con la presenza di un alunno
certificato, arrivi durante l'anno il 26esimo alunno, è possibile (o
necessario) che il Dirigente Scolastico chieda l'adeguamento alla
situazione di fatto così come prospettato dalla C.M. n. 27 del 7 Marzo
2003? Se un ventiseiesimo alunno arriva in corso
d'anno, non è possibile lo sdoppiamento, per motivi di opportunità e perchè
la bozza di decreto allegata alla C M n. 27/02 vieta sdoppiamenti dopo il 31
Agosto. Le chiedo cortesemente chiarimenti circa le figure preposte per la stesura della DF in quanto gli psicologi includono nella voce "operatori sociali" solo l'assistente sociale escludendovi il pedagogista. Inoltre le richiedo a quale figura professionale si riferisca la legge quadro con il termine "operatori sociali". Nessuna norma precisa quali figure professionali si debbano indicare per la formulazione del profilo dinamico funzionale e del PEI. Qualora la regione non abbia emanato un'apposita norma, deciderà ogni ASL. Laddove le famiglie ritengano che manchi qualche figura, a loro avviso determinante, possono adire l'Assessore regionale alla sanità perchè intervenga; meglio se a muoversi sia un'associazione e meglio ancora un coordinamento di associazioni.
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