a cura di Rolando Alberto Borzetti


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FAQ 28
Domande e Risposte su Handicap e Scuola

 

Sono insegnante di sostegno nominato dal dirigente scolastico componente di commissione per esami di stato a.s. 2002.2003, quale commissario interno per la materia sostegno in data 09.06.2003. Ho partecipato a tutte le attività: consigli e prove scritte. In data 20.06.2003 tale nomina veniva revocata per mero errore materiale e venivo delegato a svolgere assistenza al candidato per:
- le prove scritte: 1°, 2°, 3°.
- le prove orali.
La commissione stabilirà in seguito se servirsi del sottoscritto per altri compiti, non riesco ad immaginare quali ! ! ! !
Faccio presente di essere insegnante I.T.I. utilizzato su sostegno da 5 ( cinque ) anni.
Mi chiedo se tutto ciò è normale, visto che sono decaduto dalla nomina, perchè la commissione conclusiva di esami di stato nelle classi normali ( non sperimentali ) deve essere composta da 6 (sei ) commissari ed io sarei stato il settimo.
Gradirei riferimenti normativi da sottoporre al dirigente scolastico.
Tengo a precisare la gentilezza, la sensibilità, la comprensione e la correttezza dovuta al caso del presidente di commissione durante tutta la vicenda. Egli ha saputo comprendere ed incoraggiare il ragazzo, facendolo sentire " come a scuola ", nel rispetto delle regole e della correttezza proprie di un esame di stato.
P.S.: quanto sopra dimostra quanto nella scuola italiana venga tenuto in considerazione il sostegno, i suoi operatori ( docenti ) ed i ragazzi stessi.

La normativa è precisa nell'indicare che le commissioni debbano essere composte solo da sei commissari per le materie oggetto d'esame. Il docente specializzato può essere nominato , a certe condizioni, purchè rientri fra i sei. Diversamente può essere solo assistente dell'alunno nei soli giorni degli esami.

Un alunno portatore d'handicap con Piano Educativo individualizzato che non segue la programmazione ministeriale è ammesso a sostenere l'esame di stato per ottenere il rilascio del certificato di frequenza.
Se, nel corso dello svolgimento delle prove d'esame si ritira, può essere bocciato?

Come qualunque alunno che si ritira durante gli esami, anche l'alunno con handicap viene bocciato.
Ciò, però, non impedisce il rilascio dell'attestato comprovante i crediti formativi maturati, se la commissione è in possesso di sufficienti elementi informativi; altrimenti l'attestato viene rilasciato dalla scuola.

Nella scuola elementare, nella stessa classe, nello stesso modulo, possono stare due ragazzi handicap con due insegnanti?

Purché di handicap lieve e non grave: vedi Decreto Ministeriale 3 giugno 1999, n. 141 Formazione Classi con alunni in situazione di handicap https://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dm141_99.html

Sono un insegnante di sostegno specializzato a tempo indeterminato (classe ADO1) presso il Polo Scolastico Superiore di Guastalla (RE). Le scrivo per porgerLe i seguenti quesiti:
1) Nel mio Istituto, quando un insegnante chiede dei giorni di ferie, il Dirigente Scolastico li concede a patto che il suddetto insegnante reperisca i sostituti per tutte le ore per le quali egli sarà assente. Chiedo:
a) Non dovrebbe essere la Segreteria ad occuparsi della ricerca dei sostituti?
b) In caso contrario, il docente di sostegno richiedente le ferie può evitare di farsi sostituire, considerato che l’alunno in situazione di handicap sta in classe con l’insegnante di materia?
c) Forse il docente di sostegno ha l’obbligo di reperire i sostituti solamente per i casi più gravi, quando è opportuno che l’allievo sia seguito da un altro docente oltre a quello di materia?
2) La preparazione di un compito in classe di un alunno in situazione di handicap, unitamente alla relativa valutazione, devono essere affidate congiuntamente al docente di sostegno ed a quello di materia, oppure solamente a quest’ultimo?
Lo chiedo perché, nelle discipline diverse da quelle relative alla classe di concorso di appartenenza del docente di sostegno, la competenza del collega di materia è senz’altro maggiore.
3) È legalmente possibile omettere dalla programmazione differenziata di un alunno in situazione di handicap, in accordo con la sua famiglia, l’insegnamento di una disciplina, se questo permette di concentrare l’attività didattica su altre discipline considerate prioritarie per i bisogni dell’allievo?
Faccio un esempio: nella prima classe di un indirizzo professionale viene iscritto un alunno che presenta un ritardo mentale medio-grave, le cui conoscenze e competenze in italiano sono assai scarse: lessico molto povero, scarsa conoscenza delle regole grammaticali, grande difficoltà a scrivere autonomamente una breve frase di senso compiuto. Mi chiedo: sarebbe
opportuno insegnargli due lingue straniere, tra le quali fra l’altro potrebbe fare confusione, o sarebbe invece preferibile insegnargliene una soltanto (penso ovviamente all’inglese), tralasciando la seconda a vantaggio di un potenziamento nelle abilità in italiano?
4) Normalmente, nel mio istituto, il monte ore del sostegno assegnato ad una classe è ripartito tra due o al massimo tre docenti, ognuno dei quali ha una propria area di competenza. Tra di essi, viene designato a partecipare alle riunioni del Consiglio di Classe un referente, in genere quello che gestisce il maggior numero di ore sulla classe, il quale raccoglie ed esprime anche il parere degli altri colleghi. Chiedo:
a) È questa una procedura corretta, oppure tutti gli insegnanti di sostegno sono tenuti a partecipare alle suddette riunioni?
b) In caso affermativo, tutti i docenti di sostegno hanno diritto di voto sugli alunni della classe durante le operazioni di scrutinio (nonché di firma sul cartellone dei voti esposti), oppure tale diritto è riservato al solo referente?
5) Da un po’ di tempo a questa parte, si iscrivono al nostro istituto degli alunni in regolare possesso di certificazione di handicap e rispettiva diagnosi funzionale, le cui famiglie, però, non vogliono assolutamente che alle loro classi sia assegnato un docente di sostegno, ritenendo che la sua presenza rappresenti una sottolineatura della diversità dei propri figli, per loro dannosa dal punto di vista psicologico (aggiungo che si tratta di casi non gravissimi, per i quali si potrebbe forse impostare una programmazione equipollente). Chiedo:
a) Qual è il miglior comportamento che la scuola può adottare per il bene dei ragazzi?
b) Anche se l’insegnante di sostegno non venisse assegnato alla classe a causa del diniego messo per iscritto dai genitori, per tali alunni si dovrebbe comunque costruire un PEI?
6) Un insegnante di sostegno, destinato ad accompagnare un disabile motorio grave in una gita di più giorni, ha il diritto di pretendere un assistente dell’A.S.L. o del Comune che provveda alle necessità igieniche e fisiologiche dell’allievo? Se questi enti non dovessero attivarsi, esistono altre soluzioni in merito?
7) In numerose F.A.Q., si asserisce che l’insegnante di sostegno può prestare supplenze in classi diverse da quelle assegnategli se l’alunno in situazione di handicap è assente da scuola. Vorrei portare alla Sua attenzione alcune motivazioni che potrebbero giustificare la permanenza del docente di sostegno nella classe anche se l’alunno è assente:
a) La legislazione afferma che il docente di sostegno è assegnato alla classe, non al singolo alunno handicappato, pertanto in assenza di quest’ultimo potrebbe essere utilizzato per aiutare altri alunni in difficoltà o effettuare attività di compresenza/codocenza coadiuvando l’insegnante di materia.
b) Rimanendo in classe, il docente di sostegno ha la possibilità di seguire le lezioni, rendersi conto del programma svolto, prendere appunti ed aggiornare, così, l’alunno handicappato al suo ritorno.
c) È risaputo che nelle scuole superiori gli insegnanti di sostegno sono divisi in 4 aree a seconda delle rispettive competenze. Tuttavia, se mancano docenti specializzati per un’area ritenuta fondamentale per l’alunno, ai sensi dell’art. 14 comma 6 della legge 104/92 e della C.M. 199/79 gli altri docenti specializzati devono farsi comunque carico dei suoi bisogni. Di conseguenza, può tranquillamente capitare che un laureato in scienze debba seguire un alunno in economia, od un laureato in matematica lo debba seguire in lettere (i problemi sorgono soprattutto, naturalmente, quando la programmazione è equipollente). In tali casi l’insegnante di sostegno è innanzitutto un allievo, che per poter prestare un aiuto efficace all’alunno handicappato deve assistere alle lezioni in classe.
Che ne pensa?

1- Le modalità di copertura delle ore di sostegno per ferie del titolare possono essere le più diverse.Anche la richiesta all'interessato di trovare egli stesso il collega della scuola che lo sostituisca può essere una di questa, dal momento che la data dei giorni di ferie di cui fruire, al di fuori delle ferie estive, è rimessa alla scelta dell'interessato
2- La scelta dei compiti in classe e la loro valutazione è di competenza del titolare della disciplina, che però deve chiedere al collega per il sostegno tutti i consigli utili affinchè il compito scelto sia il più idoneo a permettere una corretta valutazione dell'alunno.
3- La programmazione " differenziata " è tale proprio perchè si allontana dai programmi ministeriali o dagli obiettivi didattici comuni alla classe, o nello spessore dei contenuti o, nei casi estremi anche nel numero delle discipline ufficiali.La scelta sulle discipline che possono eventualmente sostituite spetta al tutto il Consiglio di classe che è l'organo titolare della didattica, su proposta di qualunque docente.Abituiamoci a lavorare in gruppo, secondo il principio democratico di maggioranza.
4- Nel caso che ad una classe di scuola superiore sia assegnato un certo numero di docenti per il sostegno, agli scrutini partecipa solo uno di loro, per evitare che la presenza di più docenti per il sostegno possa alterare la composizione del Consiglio di classe. Le modalità di individuazione di chi debba partecipare dovrebbe essere rimessa al Consiglio di classe che potrebbe anche stabilire che , mentre per i singoli alunni con handicap votino diversi docenti specializzati ( che li hanno singolarmente maggiormente seguiti) e per tutti gli alunni della classe voti solo uno, secondo le indicazioni concordate dall'insieme dei docenti specializzati.
5- Se i genitori rifiutano la presenza in classe dell'insegnante specializzato, malgrado la certificazione dell'alunno con handicap, la scuola non può far stare in classe l'insegnante, nè può predisporre un Pei differenziato o semplificato, l'alunno deve essere considerato non bisognoso di sostegno, con tutte le conseguenze sul suo profitto che eventualmente ciò può determinare.
6- La normativa sulle gite scolastiche sono i Consigli di classe a proporre le soluzioni organizzative che il Collegio dei docenti dovranno adottare.E' compito della comunità scolastica trovare le soluzioni organizzative per assicurare la migliore qualità di fruizione delle opportunità culturali e di socializzazione offerta dalla gita d'istruzione anche agli alunni con handicap.Il docente per il sostegno può e deve formulare proposte come tutti gli altri docenti del Consiglio, ma non è egli la sola o la prevalente persona che formula proposte, giacchè l'alunno è di tutta la classe e non dell'insegnante per il sotegno.
7- In caso di assenza dell'alunno con handicap, l'insegnante specializzato , al pari di ogni insegnante della scuola può essere utilizzato per supplenze in altre classi. Dovrebbe essere il Collegio dei docenti, in sede di POF a concordare i criteri che possano eventualmente esonerare da questo compito l'insegnante specializzato, indicandone le ragioni. In mancanza di ciò, l'insegnante specializzato può prospettare le argomentazioni per le quali sarebbe più utile rimanere nella stessa classe; ma non può rifiutarsi di prestare supplenze se le esigenze organizzative della scuola, decise caso per caso dal Dirigente scolastico, in mancanza di una previsione regolamentare della scuola, lo richiedono.
Si chiede la cortesia di rivolgere singoli quesiti e non FAQ a grappolo, come delle granate.

Avrei un a richiesta urgente di chiarimento. Mia cognata è un'insegnante di educazione fisica che usufruisce dei benefici della 104 per i genitori entrambi gravemente malati e non autosufficienti. Indipendentemente dai tre giorni mensili di permesso, può essere esonerata dal prendere parte agli esami di maturità? Grazie per la disponibilità.

NO!

Sono genitore di una bambina di 7 anni con Sindrome di Wolf-hirschoon, appartenente al gruppo delle malattie rare.
Visto che la bambina dovrebbe andare a scuola a settembre, chiedevo se era possibile o cosa dover fare perchè la maestra di sostegno che segue la bambina alla scuola materna, la possa seguire anche alle elementari.

Dovrebbe concordare col consiglio di classe , se già conosciuto, o col GLH d'istituto di cui all'art 15 comma 2 L.n. 104/92, un progetto sperimentale di continuità educativa ai sensi dell'art 43 del D I n. 331/98. Il tutto va fatto al più presto perchè il Dirigente scolastico deve inoltrarlo subito al Direttore regionale per avere l'OK.

Chiedo dei chiarimenti in merito al tirocinio dei collaboratori scolastici per l'assistenza materiale agli alunni disabili:
1-è normale che i genitori dei bambini non siano messi a conoscenza del fatto che qualcuno sta facendo tirocinio con il loro bambino?
2-è normale che il genitore non debba autorizzare tale tirocinio?
3-è normale che vengano mandati contemporaneamente tre tirocinanti in un plesso dove c'è un solo bambino'
3-è normale che un tirocinante di sesso maschile faccia il tirocinio con una bambina?
4-è normale che si faccia tirocinio guardando un altro collaboratore che quest'anno si è improvvisato assistente di base e che si è auto-tirocinato con il lavoro quotidiano con i nostri figli?

L'attività di tirocinio nei corsi di formazione dei collaboratori scolastici è parte integrante degli stessi corsi. Però sembra doveroso che il dirigente scolastico debba informare i genitori. Questi possono chiedere di concordare le modalità di tirocinio o possono anche chiedere di essere presenti al tirocinio, anche per dare suggerimenti, data la loro esperienza.
Anzi, io ho consigliato alcuni dirigenti scolastici a chiamare i genitori come docenti o per alcuni ambiti del tirocinio come docenti nello stesso. Comunque i genitori debbono pretendere che il tirocinio venga svolto da maschi coi maschietti e da femmine con le femminucce.
Ove le garanzie richieste non vengano fornite, i genitori possono legittimamente rifiutare il consenso.

Sono una insegnante per il sostegno in un istituto professionale di Pescara. Nella stessa classe dell'alunno che io seguo c'è un altro alunno disabile seguito da una collega. Vorrei sapere se in consiglio di classe entrambe abbiamo diritto di voto e quali sono i riferimenti normativi.
Pongo questo quesito visto che lo scorso hanno è accaduto che un dirigente scolastico ha permesso di votare ad un solo insegnante per evitare che gli insegnanti per il sostegno potessero "indirizzare" pesantemente l'esito della votazione stessa.

(risponde Iacopo Balocco) Non so a livello nazionale, ma l'ex Provveditorato di Roma con Circ. prot. n. 53812 del 10.06.97, Ufficio Studi e Programmazione - GLH, a firma Paolo Norcia, precisa che "nelle operazioni di valutazione, il voto espresso (...) non puo' che essere uno (...) in quanto (...) quello di sostegno si configura come intervento unico attuato nella classe".

Sono insegnante di sostegno indicato dal dirigente scolastico e nominato dal consiglio di classe a far parte della commissione esaminatrice di esami di stato per allievo in situazione di handicap con PEI.
La scuola è un istituto professionale per il commercio e il ragazzo termina il corso di studi di tecnico della gestione aziendale.
vorrei sapere quale e come può essere il titolo di studio da rilasciare al ragazzo in seguito al superamento di esame.
vorrei inoltre avere indicazioni e un modello di diploma da far stampare in tipografia, in modo tale da gratificare il ragazzo che termina così il suo percorso didattico-educativo all'interno dell'istituto.
attendo fiducioso quanto sopra e grazie di nuovo per altre informazioni personali già ricevute e di quelle che quasi giornalmente rilevo dal vostro sito.

Tutti gli alunni con disabilità debbono avere un PEI redatto da tutto il Consiglio di classe. Il PEI può essere di due tipi: Se trattasi di un PEI "semplificato" ai sensi dell'art 16 comma 1 L.n. 104/92, concernente cioè i programmi ministeriali ridotti ad obiettivi minimi, l'alunno ha diritto al diploma avente valore legale come per tutti i compagni che superano l'esame; se invece trattasi di un PEI " differenziato", cioè non riconducibile ai programmi ministeriali, ha diritto solo ad un attestato, il cui schema ufficiale è contenuto nella C M n. 125/01. Nessuna possibilità quindi di farlo stampare con un contenuto diverso.

Alcune domande sulle graduatorie d'Istituto degli insegnanti di Sostegno della Scuola Superiore.
1) È vero che in ogni scuola deve essere redatta una graduatoria per ogni Area?
2) È possibile che un docente con un punteggio alto, se è al suo primo anno di utilizzazione nell'Istituto, possa essere dichiarato 'perdente posto' rispetto ad altri docenti con minore punteggio che però lavorano in quella scuola da più anni?
3) Nel caso di tagli all'organico di diritto dei posti di Sostegno, a chi compete la scelta delle aree da 'sacrificare'?
4) Esiste un termine per la presentazione alla Direzione Scolastica Regionale dei progetti per richiedere posti di sostegno in deroga?

1. sì, nelle scuole superiori gli elenchi per il sostegno sono divisi in 4 aree, in applicazione dell'art. 13 comma 5 L. n° 104/92;
2. sì, è possibile secondo quanto previsto dall'ordinanza ministeriale sulla mobilità;
3. purtroppo non esiste una norma precisa, anche se a questo punto dovrebbero scattare le norme ordinarie sulle graduatorie interne per i perdenti posto;
4. sì, non oltre il 31 luglio, ma è preferibile inviare prima.

Sono un insegnante di Ed.Musicale abilitata, e quest'anno per carenza di ore nella mia materia sono stata assunta dal Dirigente Scolastico per un totale di 18 ore per tutto l'anno come insegnante di sostegno per un ragazzino di 14 anni affetto da idrocefalia congenita, tetraplagia e ipotonia diffusa. Il ragazzo è completamente non autosufficiente e non ha il controllo sfinterico, è provvisto di pannolone però, poiché è sempre sulla carrozzina. Il Dirigente mi ha messo a disposizione un assistente per un totale di 6 ore e c'è anche la collaborazione di una collaboratrice scolastica che lo cambia nei 2 pomeriggi che rimane a scuola. L'alunno ha instaurato un rapporto affettuoso e sereno con me, ma dato la gravità del suo handicap si riesce poco a lavorare sulla manualità fino-grosso motoria e sulla parola, infatti emette suoni inarticolati ed è molto difficile capire cosa vuole a volte. Ma non voglio dilungarmi, le espongo subito il fatto: per tutto l'anno ho fatto richiesta alla mamma di portarmi una pettorina, in modo da poter tenere un po' fermo l'alunno per poter svolgere alcuni obiettivi, ma la mamma si è sempre rifiutata con varie scuse, tra le altre che il ragazzo doveva fare certi movimenti, e io o l'assistente si doveva star ferme vicino alla carrozzina per tenere a bada il dondolamento del ragazzo. Per tutti questi mesi abbiamo cercato di rimediare con cuscini ma la settimana scorsa è accaduto un episodio che mi ha spaventato. L'alunno ultimamente è molto nervoso e "sente la primavera" quindi si butta in avanti e in dietro con il busto con tutta la sua forza, e spesso la carrozzina si è mossa. Mercoledì scorso ero da sola e si è completamente ribaltata in avanti e per fortuna lo avevo vicinissimo a me, ho cercato di sollevare la sua testa con il braccio sinistro e con il destro cercavo in tutti i modi di rimettere in asse la sedia, ma continuava a spostarsi in avanti. Il tutto mi ha provocato uno strappo muscolare al braccio destro e lui si è spaventato molto. La fortuna ha voluto che stesse vicino a me, sennò mi sa che a quest'ora era in ospedale con la testa rotta! Mi chiedo: é la scuola che deve mettermi in grado di poter lavorare in modo più normale o è la mamma? grazie e complimenti per il vostro sito!

In un caso del genere, ritengo che sarebbe necessario concordare nell'ambito del GLH operativo il da farsi, come mettere nella carrozzella delle cinghie per evitare cadute dell'alunno e simili. La mamma, che partecipa al GLH operativo discuterà con tutti gli operatori e dovrà rendersi conto che ciò viene proposto nell'interesse dell'incolumità del figlio. Nessuna norma prescrive specificamente alcunchè in tali casi; è il buon senso e l'analisi delle circostanze che debbono suggerire soluzioni al GLH operativo. In caso di assoluto conflitto con la famiglia che non volesse alcuna misura di protezione, sarebbe indispensabile il ricorso agli operatori dell'ASL, che precisino alla stessa le misure di salvaguardia dell'incolumità del figlio.

La circolare ministeriale 7 marzo 2003 n.27 stabilisce l'istituzione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni,di cui all'art.40 della legge 27/12/97n.449,tenendo conto dell'art.35,comma 7,legge 27-12-02 n.289,assicurando le garanzie per gli alunni in situazione di handicap.Gradirei conoscere l'esatto significato del termine "deroga"e,trattandosi di scuola media,a quante ore di sostegno corrisponde.

Il termine "deroga", oggi, deve intendersi un numero di posti assegnati alla scuola, in organico di fatto, dalla Direzione scolastica regionale, superiore al numero die posti in organico di diritto. Il numero delle ore deve essere proposto per ciascun caso con un progetto redatto dal Consiglio di classe ai sensi dell'art 41 del D.M. n. 331/98 ed inviato , possibilmente entro fine Maggio, primi di Giugno, alla Direzione scolastica regionale che deve rispondere entro il 31 Luglio, dando motivazioni specifiche e non generiche sull'insufficienza del progetto, in caso di diniego.
Qualora le ore di sostegno in deroga fossero molto inferiori a quelle documentate nella richiesta, si tenga presente il precedente del tribunale civile di Roma che, con sentenza del Dicembre 2002, ha obbligato l'Amministrazione scolastica di Roma ad aumentare sensibilmente le ore di sostegno precedentemente assegnate.Può trovare la sentenza alla pagina:
https://www.edscuola.it/archivio/handicap/diritto_al_sostegno.htm

Sto cercando di far sì che un ragazzo Autistico ad alto funzionamento, dopo 6 anni di frequenza regolare e di impegno in un Istituto Professionale per l'Agricoltura, possa essere ammesso a fare l'esame di Maturità, come tutti gli altri. I suoi professori invece vogliono farlo uscire con un Attestato che certifichi le competenze acquisite e..vari crediti formativi.(non so bene cosa ci farà con questi crediti).
Piercarlo meriterebbe a mio parere di fare l'Università (e lo desidera) ma non sappiamo come fare.
Domande:
E vero che è possibile per chiunque, anche senza maturità, frequentare uno o due corsi Universitari, a richiesta?
E possibile che il ragazzo si presenti l'anno prossimo da privatista all'esame, e che vantaggio avrebbe invece a frequentare un Corso per Adulti (serale),in particolare potrebbe avere un insegnante di sostegno?
E vero che dopo i 22 anni il ragazzo potrebbe affrontare l'esame di maturità,anche senza aver conseguito il diploma di qualifica al 3°anno (per le solite diffidenze) e benchè abbia regolarmente frequentato i laboratori e i tirocini.E vero che è utile comunque che la scuola attesti oggi esplicitamente tale frequenza per poter presentarsi all'esame direttamente ?

La mancanza di qualifica non impedisce, sempre che il Consiglio di classe lo ritenga opportuno, di sostenere gli esami con valutazione ordinaria. Ciò è espressamente previsto dall'O.M.- n. 90/01 all'art 14, dove si dice che in ogni momento si può passare dalla valutazione "diversificata" a quella "ordinaria".
In mancanza di ciò, l'alunno può sempre frequentare un corso per adulti ed ottenere il sostegno ai sensi della C M n. 455/97; può presentarsi come privatista, utilizzando in via analogica la normativa prevista per i privatisti con handicap agli esami di licenza media, contenuta nel d m del Dicembre 1984.
Non mi risulta che si possa frequentare l'Università sprovvisti di maturità.

Sono un'insegnante di sostegno con un problema da esporle.
C'è una normativa dove si esplicita la possibilità di non somministrare ad un alunno in grave situazione di handicap
le tre prove scritte dell'esame di licenza?
Il ragazzo non mostra capacità decisionale pertanto i quesiti proposti come potrebbero essere risolti?

L'o m n. 90/01 all'art 11, prevede che tali alunni possono svolgere prove differenziate. Ovviamente la decisione sul tipo delle prove è del consiglio di classe

Sono la mamma di un ragazzo di 17 anni e frequenta il 3° anno all' istituto d' arte, la scuola ha organizzato una gita, e mio figlio vuole partecipare, pero' manca l'insegnante di sostegno. Sono andata a parlare con il preside dicendo di essere disponibile a partire con il ragazzo e mi ha risposto che dovevo pagare l' intera somma del biglietto altrimenti il ragazzo se ne puo' stare a casa perche' la scuola non è tenuta a sostenere le spese.
Come mi devo comportare?

Faccia presente al Preside che in base alla C M n. 291/92, richiamata nel testo Unico sulle gite scolastiche del '96 e nella Circolare dello scorso anno sui contratti con le agenzie di viaggio che debbono tener conto obbligatoriamente della partecipazione di alunni con disabilità,non è necessaria solo la presenza dell'insegnante per il sostegno o dei genitori.Può essere un qualunque membro della comunità scolastica. In molte scuole superiori, per evitare costi aggiuntivi alla scuola, basta un compagno maggiorenne che accetti di prendere lui in carico il compagno con handicap. Qualora in questa scuola ciò non si riesca a realizzarlo, deve provvedere il Consiglio di istituto perchè la partecipazione alla gita, qualunque cosa possa pensarne un Dirigente scolastico, è un diritto degli alunni con handicap, anzi , secondo la Circolare dello scorso anno, è un dovere del Dirigente scolastico. Il diritto non è un privilegio concesso per pietà all'alunno con handicap , ma è espressione del principio di non discriminazione , sancito in numerosi documenti di diritto internazionale e riprende l'art 3 comma 2 della nostra Costituzione. Si può vedere , secondo le sue disponibilità economiche, se lei potrà in qualche parte, contribuire alla spesa, che comunque rimane un onere per la scuola, che, come dicevo, può azzerare se un compagno maggiorenne o altro membro della comunità scolastica che comunque andrebbe alla gita, si assume il compito di curarsi dell'alunno con handicap.

Sono stato designato dal dirigente scolastico e dal consiglio di classe a far parte della commissione per gli esami di stato di allievo in situazione di handicap, carrozzellato e con difficoltà di scrittura a cui servono tempi più lunghi per lo svolgimento dei propri compiti ( si aiuta molto spesso con il computer, anche se scrive altrettanto lentamente), chiedo:
- l'insegnante di sostegno all'interno della commissione che ruolo svolge
- quanti insegnanti di sostegno debbono far parte della commissione stessa: uno solo (come nel mio caso) oppure più insegnanti (nel caso in oggetto quattro, nelle diverse aree disciplinari) che hanno seguito il ragazzo durante tutto il corso dell'anno scolastico;
- quale è la normativa ministeriale ed ufficiale a cui si deve attenere la commissione per lo svolgimento degli esami di stato.
Faccio presente che la scuola è un istituto professionale per il commercio, con sezione di tecnico per la gestione aziendale

Veda:
https://www.edscuola.it/archivio/norme/circolari/cm022_03.htm
https://www.edscuola.it/archivio/handicap/hesami.html 
https://www.edscuola.it/archivio/handicap/hesami2.html

Mio figlio con gravi lesioni sensoriali, etichettati come autismo sostiene esami ,con buon profitto, presso una facoltà universitaria , lui studia in casa con una persona che lo facilita nella lettura e scrittura con schemi adeguati al suo campo visivo, pagata da me genitore; mi interesserebbe sapere quale strada percorrere affinchè lui possa avere una assistenza allo studio, simile a quella che esiste per altre persone con lesioni visive o uditive.

Provi a chiedere all'IDISU, istituto per il diritto allo studio universitario, che esiste presso ogni Università, nonchè al Docente delegato dal reettore per l'integrazione scolastica. Può provare pure a chiedere alla Provincia che, in base alla L.n. 67/93, assicura l'assistenza scolastica per i minorati della vista, normalmente riguardante solo la scuola, che però, in qualche caso viene estesa anche all'Università.

Ho tanto cercato nel vostro sito informazioni inerenti la posizione, nel nuovo decreto della Legge Moratti, degli Assistenti ai portatori di handicap.
Sono una assistente e lavoro con un contratto di collaborazione presso la scuola media della mia città, qualche giorno fa c'è stata una riunione sindacale dove purtroppo non ho potuto partecipare e mi è stato riferito che gli Assistenti nelle scuole hanno poche possibilità di rimanere .

Veda https://www.edscuola.it/archivio/norme/circolari/nm301101.html

Come vengono considerati i tre giorni di permesso retribuito della L.104 che il lavoratore utilizza per sè? Parenterale no di certo! Come allora? Rientra nelle trattenute di una mensilità della tredicesima?

Veda https://www.edscuola.it/archivio/handicap/agevolazioni_lavoro.html

Sono una docente di sostegno. Sul registro della classe in cui è inserito l’alunno portatore di handicap che io seguo sono state cancellate alcune mie firme, durante le ore in cui l’alunno era assente ed io ero a disposizione della classe (pur non essendo in classe). Mi sono rivolta al preside per chiarire la questione, ma senza risultati. Vorrei sapere come comportarmi. (se eventualmente è il caso di scrivere un esposto rivolto al dirigente scolastico e quale formula utilizzare).

Se l'alunno era assente e Lei non è stata fisicamente in quella classe non può firmare quel registro di classe.
Comunque fanno fede delle Sue ore di insegnamento o di disposizione l'orario e la firma di ingresso e quelle della Sua uscita dalla scuola. Ove avesse prestato servizio in altre classi avrebbe dovuto formare sui registri di queste.

Sono il genitore di un bambino che frequenta la scuola materna, vorrei sapere se esiste una normativa sulle mense scolastiche che sancisce il diritto di usufruire di pasti differenziati per bambini con intolleranze alimentari.

Innanzitutto devi controllare dal capitolato della mensa scolastica se sono previsti pasti differenziati per bambini che hanno problemi di alimentazione. Se non è previsto devi rivolgerti alla tua ASL di competenza. I pasti che vengono forniti ai bambini devono avere una grammatura diversa tra i vari gradi di ordine scolastico. Devono rispondere a certe norme Europee a cui il capitolato deve fare riferimento.
Esistono poi a livello regionale le linee guida (vedi Decreto Ministeriale 16/10/1998)

Sono un assistente tecnico con 10 anni di servizio e un figlio maggiorenne portatore di handicap. Considerato che vorrei usufruire di 2 anni di congedo straordinario per assistere mio figlio, gradirei conoscere la retribuzione che mi sarà corrisposta nell'arco del suddetto periodo e se il servizio sarà riconosciuto a tutti i fini.

La Legge 388/2000 (art. 80 comma 2) prevede che questi congedi debbano essere retribuiti con un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e coperti da contribuzione figurativa. L'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per il congedo di durata annuale.
Assicurati INPDAP
L'INPDAP con la circolare del 10 gennaio 2002, n. 2 fornisce la propria interpretazione dell'articolo 80, comma 2 della Legge 388, proponendo una lettura più restrittiva di quella dell'INPS.
Il periodo di congedo non può essere fruito contemporaneamente da entrambi i genitori. Se il figlio è minorenne è possibile fruire del beneficio anche se l'altro genitore non lavora. Se il figlio maggiorenne, non è necessariamente richiesta la convivenza ma, in tal caso, occorre che l'assistenza sia prestata in via continuativa ed esclusiva dal richiedente (madre o padre che sia). Nell'ipotesi che l'altro genitore non lavori e vi sia convivenza con il figlio maggiorenne portatore di handicap, è necessario dimostrare l'impossibilità, da parte del genitore che non lavora, di prestare assistenza.
Resta ferma la condizione, fissata dalla norma originaria, che il disabile sia in possesso di certificato di handicap grave da almeno 5 anni.

Sono una mamma di una bimba di cinque anni e dato che ad agosto di quest'anno compirà sei, la direttrice della scuola a pensato bene di inserirla in una
classe di prima elementare.
Mia figlia in questo momento essendo affetta da sindrome down non e nelle condizioni adatte per frequentare la prima per innumerevoli ragioni:
non controlla ancora gli sfinteri, e immatura sul piano della personalità presenta disturbo del linguaggio sia di espressione che di comprensione, e quello
che e più importante e iperattiva e estremamente immatura per una classe che esige il rispetto di regoli.
vorrei sapere se mi possono obbligare a inserirla alle elementari ho posso richiedere di farla restare almeno per un altr'anno alla materna.

Molti genitori ritengono opportuno ritardare l'iscrizione in scuola elementare credendo di facilitare l'integrazione successiva. Molti pedagogisti e psicologi ritengono più opportuno non ritardare perchè altrimenti le differenze di dimensioni corporee dato il rapido sviluppo di qu4esti anni potrebbe rendere più difficoltosa l'integrazione, giacchè i bambini a quell'età sono meno sensibili alle differenze dell'età mentale che di quelle dello sviluppo corporeo, vedendo troppo grosso il corpo dei compagni .
Comunque se Lei vuole insistere nella Sua idea, può far riferimento ad una vecchissima circolare n. 235/75 che prevede questa possibilità.

Ho letto qualche giorno fa una e-mail che la mancanza di fondi non è una motivazione valida per rifiutare la richiesta di deroghe per gli alunni con handicap in situazione di gravità

La normativa è contenuta sia nella C M n. 26/02 che trasmette la bozza di decreto sugli organici di diritto per l'a s 2002/03, sia nella C M n. 77/02 che ribadisce la possibilità di deroghe, sia nell'art 35 comma 7 della L.n. 289/02, attuale finanziaria che espressamente prevede per il prossimo anno le deroghe per gli alunni dichiarati con handicap in situazione di gravità, che quindi occorre acquisire subito dalla commissione di cui all'art 34 L.n. 104/92

Nella mia scuola capita che gli alunni in cui il PEI prevede il raggiungimento degli "obiettivi minimi" dei programmi della classe, svollgendo prove semplificate per il raggiungimento di quegli obiettivi prendano come voto, dai docenti curricolari, sempre 6.
Infatti i curricolari dicono che così facendo si trattano con equità rispetto ai cosiddetti normali che ad esempio facendo un po'di più possono arrivare a sette, otto.. dieci.
Secondo me, nella valutazione per il raggiungimento degli obiettivi minimi, bisogna sempre tener conto dello sviluppo del ragazzo e del punto di partenza... quindi a volte per lui il raggiungimento di quell'obiettivo minimo può anche valere 8.
Se così non fosse mi viene da pensare che i ragazzi che svolgono la programmazione di classe con obiettivi minimi possono sempre prendere da zero a sei...il che mi sembra assurdo.
LE CHIEDO
- E' CORRETTO QUESTO MIO MODO DI RAGIONARE?
- NON SAREBBE MEGLIO ALLA FINE NON PARLARE PIù DI "OBIETTIVI MINIMI" MA SCRIVERE SUL PEI: "PROGRAMMAZIONE DI CLASSE SUPPORTATA DALLE PROVE EQUIPOLLENTI PREVISTE DALLA LEGGE? "
- C'è UNA NORMATIVA DI LEGGE CHE SUPPORTA TUTTO QUESTO?

Non si può parlare di obiettivi normali supportati da prove equipollenti, perchè gli obiettivi normali comprendono i programmi completi e questi invece sono semplificati. Piuttosto, riterrei che un docente che fissa gli obiettivi minimi dovrebbe poter superare la sufficienza, quando l'alunno riesca ad aver raggiunto tali obiettivi in modo pieno . Certo , non è possibile, a mio avviso, andare molto al di là della sufficienza, per un problema di giustizia equitativa coi compagni che imparano in modo più approfondito, dal momento che qui trattasi di valutazione legale su un titolo di studio.
Non mi pare che esistano norme esplicative su questi aspetti; occorre ragionare sul filo della logica e del buon senso giuridico.

Nel caso che in una classe prima media, con la presenza di un alunno certificato, arrivi durante l'anno il 26esimo alunno, è possibile (o necessario) che il Dirigente Scolastico chieda l'adeguamento alla situazione di fatto così come prospettato dalla C.M. n. 27 del 7 Marzo 2003?
Preciso che complessivamente le classi prima media sono 5 di cui
- 2 nella situazione descritta sopra,
- una, a tempo prolungato, con venti alunni (e due disabili)
- le altre due (con sperimentazione bilinguismo) con 28 bambini.
In qualche modo la Scuola può far "figurare" che il 26esimo alunni è in una altra classe (la seconda) per poi fargli seguire le lezione in prima?

Se un ventiseiesimo alunno arriva in corso d'anno, non è possibile lo sdoppiamento, per motivi di opportunità e perchè la bozza di decreto allegata alla C M n. 27/02 vieta sdoppiamenti dopo il 31 Agosto.
La scuola non può far figurare nulla che non sia effettivo. Si possono utilizzare strumenti giuridici quali le classi aperte, ai sensi dell'art 14 comma 1 L.n. 104/92.

Le chiedo cortesemente chiarimenti circa le figure preposte per la stesura della DF in quanto gli psicologi includono nella voce "operatori sociali" solo l'assistente sociale escludendovi il pedagogista. Inoltre le richiedo a quale figura professionale si riferisca la legge quadro con il termine "operatori sociali".

Nessuna norma precisa quali figure professionali si debbano indicare per la formulazione del profilo dinamico funzionale e del PEI. Qualora la regione non abbia emanato un'apposita norma, deciderà ogni ASL. Laddove le famiglie ritengano che manchi qualche figura, a loro avviso determinante, possono adire l'Assessore regionale alla sanità perchè intervenga; meglio se a muoversi sia un'associazione e meglio ancora un coordinamento di associazioni.

 


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