|
|
Inviate le vostre richieste a: |
|
FAQ 29
Sono Referente per l'handicap in un Ist. Professionale della provincia di Milano. Tra gli allievi del nostro Istituto ci sono disabili che non essendo in grado di spostarsi autonomamente, o non essendo in grado di badare alla propria igiene personale o all'alimentazione, vengono assistiti all'interno della scuola dal personale ausiliario e, dal punto di vista educativo, dal docente di sostegno e dal personale messo a disposizione dal comune. Fin qui tutto funziona a meraviglia, i problemi sorgono quando si tratta di programmare i viaggi d'istruzione. Chi è tenuto (scuola, ente locale, ecc.) a mettere a disposizione il personale? E' l'Ente locale, ai sensi del D.P.R. 24
luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, c'è l'obbligo per gli
enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione
personale. Sono un'insegnante specializzato e insegno in una classe terza (media inf) - sono presenti in classe tre alunni diversamente abili non in grado di seguire la programmazione della classe e con notevoli difficoltà- uno in particolare non è in grado di esprimersi a livello verbale- circa l'esame di licenza media ci sono, all'interno del consiglio di classe, colleghi in disaccordo ad ammetterli-adducendo che tali al. secondo legge non possono effettuare prove differenziate scelte per le loro capacità- ma che per essere ammessi devono aver raggiunto gli ob. minimi della classe e che le prove devono essere uguali per tutti. Ci sono decine di pagine nelle Faq che
riguardano la valutazione. Vi invito a leggerle. Sono il papa' di Daniela ragazza non vedente dalla nascita che
frequenta la 2^ classe della scuola media statale speciale per ciechi.
Gia' dall'anno scorso e inizio di quest'anno Daniela in base alla diagnosi
funzionale redatta dall'asl ha avuto l'insegnate di sostegno presso il
suddetto istituto, in quanto la ragazza ha altri problemi. A Roma non esistono piu' le scuole speciali
per i minorati della vista e comunque, quando esistevano, tutti i docenti
dovevano essere specializzati e non erano previsti ovviamente i docenti
per il sostegno. E' vero comunque che se l'alunno inserito NON ERA
minorato sensoriale ma psicofisico veniva nominato un docente per il
sostegno. Questo accadeva e forse accade ancora nelle scuole speciali per
sordi (Magarotto e Silvestri), che ancora esistono a Roma. Sono la madre affidataria di una bimba con handicap gravissimo di 9
anni. Purtroppo l'imboccamento è ancora un problema dibattuto. Dovrebbe essere chi presta l'assistenza igienica; ma i sindacati contestano ciò. Insista perchè sia la persona che accompagnerà in gita la figliola. Comunque è la scuola che deve trovare una soluzione senza disturbare i genitori. Desidererei sapere se il corso di formazione per l'apprendimento della lingua dei segni è valido per insegnare nelle scuole speciali e nella scuola comune elementare come insegnante di sostegno per minorati dell'udito No, perchè non sono previsti dalle norme per la specializzazione per il sostegno. Per cortesia mi risolva questo dubbio: dove si deve svolgere la
prova d' italiano se l'alunno con problemi motori solitamente detta
all'insegnante di sostegno lo svolgimento? Cosa fare per non disturbare la
classe e garantire la serenità al ragazzo? Come avviene anche in tutti i concorsi, l'alunno si sposta con chi scrive sotto dettatura in altra sala predisposta dalla commissione. SONO UN INSEGNANTE DI SOSTEGNO(SCUOLA ELEMENTARE), NELLA MIA SCUOLA CI SONO NOVE BAMBINI H DI CUI QUATTRO A CUI E' STATO FORTEMENTE CONSIGLIATO UN RAPPORTO 1:1, MA CI SONO SOLO 5 INSEGNANTI. INOLTRE PROPRIO QUESTI GIORNI E' STATA PRESENTATA DA UN GENITORE UNA NUOVA CERTIFICAZIONE CON RICHIESTA DI SOSTEGNO FUORI DAI TERMINI PERCHE' TRATTASI DI FATTO AVVENUTO DOPO I TERMINI DI PRESENTAZIONE. ABBIAMO GIA' INVIATO DIVERSE RICHIESTE AL CSA, AL DIRIGENTE REGIONALE, MA NESSUNA RISPOSTA. POTREBBE AIUTARCI ANCHE CON UN FAC-SIMILE DI LETTERA DA POTER INVIARE A CHI CI PUO' AIUTARE? Il rapporto di uno ad uno, anche se proposto
dall'ASL, non è un diritto, ma può scaturire solo da una formulazione del
PEI, in cui tutti gli insegnanti, gli operatori sociosanitari e la
famiglia concordino di richiedere tale rapporto. La media nazionale è
circa di uno a due. Un alunno maggiorenne, lavoratore, non udente, frequenta un corso serale di una scuola superiore, si avvale del docente di sostegno e dell'educatore LIS, può firmare lui stesso il PEP al posto dei genitori oppure occorre comunque anche la firma dei genitori stessi? L'alunno essendo maggiorenne, può firmare direttamente. Se però il preside, per una vecchia impostazione burocratica, pretende che ci sia anche la firma dei genitori, non mi starei troppo a contestarlo e firmerei per quieto vivere. Siamo sette docenti elementare che operano in un modulo formato da
due classi quinte. In una di queste classi è stata inserita una bambina
disabile gravissima che ha frequentato la prima e la seconda classe.
Purtroppo per gravissimi motivi di salute, questa bambina non ha
frequentato un solo giorno della classe terza, ma le insegnanti del modulo
con l’ approvazione del Dirigente Scolastico hanno ammesso l’ alunna alla
classe successiva,ovvero alla classe quarta, per permetterle nel caso di
un possibile rientro a scuola, di poter stare con gli stessi compagni con
i quali ha frequentato le classi prima e seconda e che sarebbero in grado
di accogliere e affrontare in modo adeguato i problemi e le difficoltà
connesse all’ handicap della bambina. La mamma convocata dal Dirigente
Scolastico non ha ritenuto esprimere nessun commento lasciando la
decisione a noi insegnanti. La decisione sulla promozione o bocciatura di un alunno è di esclusiva competenza del Consiglio di classe che, nel caso di specie, valuta tenendo conto non solo del profitto realizzato, ma soprattutto di principi dell'integrazione e della crescita dell'alunno secondo quanto stabilito dall'art 12 comma 3 L.n. 104/92. Si chiede,se possibile,di chiarire se il neuropsichiatra infantile o
lo psicologo della ASL è tenuto a rilasciare un documento nel quale
attesta l'idoneità alla frequenza,da parte di un allievo diversamente
abile, di un istituto tecnico. La OM n.363/94 prevede una modifica su questo punto alla c.m. n. 262/88. Occorre una certificazione circa l'assenza di rischi per l'incolumità dell'alunno in quell'istituto. In caso non vi fosse sicurezza, occorre rimuovere le cause; in mancanza l'alunno non può iscriversi in quell'istituto, che comunque deve essere adeguato al più presto. Sono la dirigente di un Istituto Comprensivo Paritario. Le scrivo
per un consiglio, anche se penso sia difficile - oggettivamente -
risolvere la seguente situazione. Trattandosi di scuola paritaria, non capisco
che cosa c'entri il CSA nella nomina dell'insegnante di sostegno. Siete
voi liberamente a sceglierlo Vorrei precisare che il CSA - giustamente - non c'entra con la
scelta del docente di sostegno per noi paritarie; infatti abbiamo sempre
scelto personalmente la maestra per i nostri bambini diversamente abili.
Il fatto è che la famiglia può ricusare l'insegnante presso il CSA, con
validi motivi. Ora, ci stiamo accorgendo che questa docente è una brava
persona, laureata in scienze della formazione primaria, giovane, sì, ma
piena di buona volontà. Pensi che ha letto tutte le vostre preziose
risposte alle faq che ho puntualmente stampato da più di un anno a questa
parte, relative a problemi che avrebbero potuto capitare anche a noi...
D'altra parte l'ho contattata e scelta verso luglio, quando sapevo
dell'arrivo di questo bambino, ma senza ancora averlo visto; dal racconto
della mamma non emergeva una difficoltà così accentuata. C'era, sì,
polemica verso la scuola precedente; poi ho capito che il ragazzo là aveva
solo 12 ore di sostegno (come avranno fatto? impossibile gestirlo con 12
ore; oltre all'insegnante occorre una persona che gli regga la testa per
consentirgli di osservare parole e immagini!) e i genitori pagavano in
nero una integrazione a 25 euro l'ora... Nella nostra scuola il ragazzo ha
31 ore di sostegno (26 con la docente specialista, altre 5 con docenti di
altre classi, a disposizione o pagati in più) + altre 20 ore di assistenza
alla persona, tutte in regola. Solo 1 metà della spesa complessiva è
pagata dal Ministero e dal Comune. Al resto pensa la scuola (sperando di
resistere...). Ripeto, se la mamma volesse rifiutare
l'insegnante di sostegno, non deve farlo col CSA, ma con Voi, che
liberamente scegliete l'insegnante. Se il CSA Vi rimborsa parte dello
stipendio dell'insegnante, siete Voi che dovete immediatamente comunicare
al CSA la rinuncia dell'insegnante e sostituirlo contestualmente con
altro, dandone nominativo al CSA. Nella scuola media in cui insegno, quando l'insegnante della disciplina e' assente e in quell'ora c'e' la compresenza dell'insegnante di sostegno, non viene mandato nessun collega a fare supplenza (se deve essere pagato), ma l'insegnante di sostegno rimane da solo sulla classe con l'alunno disabile (indipendentemente dal fatto che l'handicap sia grave o meno). E' legittimo? Se l'insegnate per il sostegno supplisce nella classe ove è titolare occasionali assenze dei colleghi, è legittimo. Ma se è la regola per tutte le assenze dei colleghi, è illegittimo, essendo tale docente stato nominato per realizzare, in compresenza l'integrazione dell'alunno, che viene fortemente condizionata dall'impossibilità dell'insegnate di dedicarsi espressamente all'integrazione. Sono un'insegnante di scuola elementare; da diverso tempo, nelle nostre scuole, quasi tutte le supplenze brevi sono coperte da insegnanti di sostegno con la relativa conseguenza che i bambini in difficoltà vengono privati dei fondamentali stimoli ed accorgimenti per attuare il loro diritto allo studio. Il problema è già stato sollevato in Collegio Docenti, ma non si è trovata soluzione; ora, un piccolo gruppo di genitori vuole che i propri figli abbiano garantita la presenza dell'insegnante di sostegno all'interno della classe, evitando d'usare la stessa come jolli della scuola.Chiedo un aiuto per provare a risolvere questo problema Questa prassi è illegittima, sia perchè distoglie l'insegnante per il sostegno dal suo compito che è quello di favorire l'integrazione dell'alunno nella classe, sia perchè è un uso improprio delle risorse finanziarie spese dallo Stato per il sostegno. Infatti l'art 35 comma 7 della finanziaria L.n. 289/02 vieta a chiunque di utilizzare insegnanti per il sostegno se non è presente l'alunno con disabilità. Un bambino anoftalmico con deficit uditivo ha frequentato per due anni l'asilo nido assistito da un'operatrice trovata dai familiari e pagata attraverso il contributo della Provincia. Ora il bambino è stato iscritto alla scuola materna. il direttore scolastico spiega ai genitori che c'è carenza di insegnanti di sostegno e che la scuola è in serie difficoltà: dato che loro hanno questa operatrice che già conosce il bimbo, perchè non utilizzare lei al posto dell'insegnante di sostegno? la famiglia, non vedendo altre soluzioni, si trova d'accordo e ora l'operatrice svolge il suo lavoro alla materna. Ora però i genitori vogliono chiarezza e mi pongono la questione: è possibile che non ci sia l'obbligo per la scuola di incaricare un'insegnante di sostegno, soprattutto nel caso di pluriminorazione sensoriale? l'operatrice pagata dalla Provincia potrebbe svolgere un lavoro di assistenza educativa domiciliare, dato che il bambino ne ha bisogno. quali sono le "pezze d'appoggio" con cui possiamo presentarci dal direttore e sostenere le nostre ragioni? La scuola, fermo restando l'obbligo per la provincia, ha l'obbligo di fornire insegnanti per il sostegno, in forza dell'art 13 comma 3 L.n. 104/92 , l.n. 270/82 (art.12 e 14), l.n. 289/02 art 35 comma 7. Ho bisogno di un'informazione riguardo ad un ragazzo cerebroleso non certificato che frequenta la V superiore. Finora è riuscito ad andare avanti grazie al fatto che nella sua classe c'è un altro allievo certificato che io seguo, e ciò mi dà quindi la possibilità di seguire anche lui, ma quest'anno è in V e io non so cosa fare data l'incombente maturità. Vorrei chiedere al consiglio di classe una valutazione con obiettivi minimi: è possibile visto che lui non è certificato? Io non posso aiutarlo nei compiti in classe, perchè se magari viene ammesso all'esame e qualcun altro non è ammesso temo che faccia ricorso sulla base del fatto che il compagno è stato aiutato. Cosa si può fare? Se l'alunno non è certificato, non si può fare nulla; anzi è illegittimo l'utilizzo per lui di un insegnante per il sostegno che spetta, per legge, solo agli alunni certificati. Vi invio un quesito per conoscere le Vostre risposte e per poter fare
chiarezza per quanto riguarda l'inserimento di Marco, bambino certificato,
in una scuola materna paritaria. Le scuole materne hanno l'obbligo di accettare le iscrizioni di alunni con disabilità; ma forniscono i servizi necessari o utili sulla base delle disponibilità finanziarie pubbliche e secondo la discrezionale assegnazione delle proprie. Ora, se la scuola è, oltre che paritaria, anche "parificata", cioè convenzionata col Ministero per lo svolgimento di un servizio scolastico, il Ministero, in base alla convenzione , è tenuto a fornire anche lo stipendio dell'insegnante per il sostegno come lo fornisce per gli altri docenti. Se non è parificata, allora può avvalersi solo del misero contributo previsto dalla L.n. 62/00 che non supera i mille euro. Se trattasi di scuola secondaria può presentare domanda di un progetto sperimentale di integrazione scolastica ed ottenere, in base ad una annuale circolare ministeriale, un contributo pari a quasi lo stipendio del docente per il sostegno; se non presenta tale progetto, può solo chiedere il misero contributo di cui sopra. Il comune di residenza di un alunno con disabilità ha l'obbligo di fornirgli un posto con priorità nella propria scuola materna; se però l'alunno si reca in un comune vicino , il comune di residenza non ha più tale obbligo, giacchè egli ha già approntato un servizio . Infatti per le scuole materne comunali non vale il principio di quelle statali , secondo cui, l'alunno può anche frequentare la scuola del luogo di lavoro del genitore, in quanto nelle scuole statali è sempre lo Stato che paga, qualunque sia il comune di ubicazione della scuola. Nelle scuole materne comunali, la cosa è ovviamente diversa, perchè ogni comune ha la sua scuola, a meno che non l'abbiano realizzata più comuni in consorzio o in associazione. Le espongo un problema che gradirei risolvere con urgenza. Nella scuola ove insegno (istituto d'istruzione superiore) un ragazzo ipovedente frequenta il IV anno. L'insegnante di sostegno chiede ogni giorno al bidello di effettuare delle fotocopie ingrandite di alcune pagine dei diversi libri di testo (affiché l'allievo non affatichi troppo il residuo visivo). Il bidello si lamenta per il carico di lavoro e - in alcuni casi - per il numero elevato di pagine da "ingrandire" che, a suo dire, lo costringerebbero a significative perdite di tempo. Peraltro il dirigente scolastico si chiede se dette fotocopie debbano essere addebitate alla famiglia del ragazzo o se debbano costituire un onere per la scuola. Potrebbe cortesemente fornirmi i riferimenti normativi per chiarire questa questione? Le sarei infinitamente grata. Ossequi. Stefania Borra Tra i fondi inviati dal Ministero alle scuole per l'integrazione scolastica è possibile reperire i fondi necessari all'ingrandimento delle pagine per l'alunno ipovedente. Se all'alunno è stato assegnato un assistente dall'ente localE per l'autonomia, è suo compito svolgere questa mansione di ingrandimento. In mancanza è la scuola che deve fornire questo servizio, nei modi che ritiene più opportuni. Nella mia scuola, Istituto liceale, sono iscritti 7 ragazzi in
situazione di handicap di cui 3 in età non più scolare. Ci siamo sempre battuti perchè l'integrazione
scolastica fosse un processo di innovazione della didattica di qualità.Purtroppo
ciò non sempre avviene , sia per lo scollamento fra scuola ed Enti locali,
sia perchè, a causa di risposte sul territorio per gli ultradiciottenni, le
famiglie considerano talora la scuola un centro diurno. Seguo, oltre ad altri due, una ragazza che frequenta la III media in una classe in cui vige il bilinguismo. E' possibile farle sostenere l'esame svolgendo la prova scritta e il colloquio orale su una sola delle due lingue straniere? E' questa una decisione che deve adottare il Consiglio di classe. Ritengo sia più facile sostituire una delle due prove linguistiche con altra prova sempre attinente a detta lingua, ad es. un colloquio, un questionario etc., ai sensi dell'art 16 comma 1 L.n. 104/92. Nella mia scuola ci sono 35 alunni con handicap. Di questi due sono sordi. Sono state assegnate 9 insegnanti di sostegno e una in deroga. Questo organico risulta chiaramente insufficiente a soddisfare le loro richieste . Per uno dei bimbi sordi la Regione ha assegnato un facilitatore di comunicazione per 20 ore settimanali. Può il dirigente togliere l'insegnante di sostegno per dare più ore ad altri bambini? Se la media nazionale è circa di uno a due, su 35 alunni con disabilità dovrebbero esserci nella scuola 17 o 18 posti. Sarebbe necessario insistere con la Direzione scolastica regionale perchè spieghi per quale motivo ha concesso così poche deroghe ed insistere perchè le aumenti, giacchè diversamente verrebbe a verificarsi una palese violazione del loro diritto allo studio. Sono un'insegnante di sostegno di un istituto professionale. Seguo due ragazzi con deficit cognitivo lieve che seguono la programmazione curricolare con obiettivi minimi. Poichè questi affronteranno quest'anno l'esame di qualifica vorrei sapere se sono previste prove scritte semplificate oppure sono tenuti comunque a svolgere le stesse prove dei compagni. Così come i docenti delle singole discipline hanno fissato gli obiettivi minimi richiesti, allo stresso modo gli stessi docenti dovrebbero decidere il tipo e livello minimo difficoltà di prova scritta cui sottoporre gli alunni. Ovviamente il tutto dovrà risultare dal verbale del Consiglio di classe e dalla relazione del 15 Maggio. Sono un'insegnante di sostegno incaricata dal Provveditorato. Quest'anno mi è stato affidato un alunno di un istituto professionale particolarmente grave in quanto manifesta evidenti segni di violenza nei confronti dei compagni e degli insegnanti,opera continui danni nella scuola e mostra un totale disinteresse per qualsiasi tipo di attività tutto ciò a discapito dei suoi compagni di classe che non riescono a fare serenamente lezione. In questo caso è possibile chiederne l'allontanamento dalla scuola? Inoltre vorrei sapere se in caso di mancanza dell'assistenza materiale l'insegnante di sostegno è tenuta ad assolvere ai compiti che competono all'assistente materiale quali ad esempio l'accompagnamento fuori dalla classe per qualsiasi motivo. I compiti dell'assistente sono ben diversi da quelli dell'insegnante per il sostegno e non sono intercambiabili. Qualora non si riesca a contenere l'alunno che rende impossibile o poco produttivo il lavoro scolastico dei compagni, occorre predisporre un PEI che permetta modalità diverse di scolarizzazione, sulla base di pareri congiunti degli operatori sociosanitari , scolastici e della famiglia ( art 12 comma 5 L.n. 104/92). Solo in casi limite , sempre su parere dei soggetti sopraindicati, si può predisporre un allontanamento momentaneo dalla classe in attuazione di un diverso PEI. Ciò ai sensi della Sentenza della Corte cost. n. 215/87. Sono un insegnante di sostegno in un Istituto professionale. Nel corrente anno scolastico ho presentato un progetto "scuola lavoro" per un ragazzo da me seguito che prevede, nell'ambito del PEI, un inserimento lavorativo per due mattine la settimana presso una struttura pubblica. Tale progetto ha trovato la disponibilità di un ente sia per la copertura finanziaria che per l'individuazione del luogo di attuazione. Mi necessita conoscere i riferimenti normativi che regolano tali attività al fine, come mi è stato richiesto, di poterli inserire nel protocollo di intesa tra le parti. La norma fin qui usata è l'art 68 della L.n. 144/99 che prevede percorsi integrati di istruzione e formazione professionale. Quanto ai finanziamenti si fa solitamente riferimento alla L,.n. 196/97 concernente i tirocini di lavoro e le borse lavoro. Anche la L.n. 53/03 prevede percorsi integrati; ma manca ancora il decreto applicativo. Siamo un'azienda che si occupa della fornitura di materiale informatico anche per disabili. Venuti a conoscenza del decreto Moratti (D.M. 22 luglio 2003, n. 61 ) sul progetto di alfabetizzazione informatica per le scuole elementari e medie, ci ponevamo il seguente quesito:<<a tale scopo, le scuole a chi devono fare domanda per ottenere i finanziamenti?>> Le scuole chiederanno i finanziamenti alla Direzione scolastica regionale che darà quanto ricevuto dal Ministero. Per ulteriori finanziamenti, le scuole dovranno attivarsi secondo le loro conoscenze e capacità di marketing; la normativa prevede anche la possibilità di stipulare contratti di sponsorizzazione. Sono un insegnante di sostegno alle Medie che desidererebbe chiarire se e' compito del docente di sostegno l' assistenza di base agli studenti H (accompagnamento dell'alunna in bagno) o se invece e di competenza del personale ATA. E' vero che esiste una sentenza di un giudice che ha condannato il docente di sostegno in quanto inadempiente (non portava il ragazzino H in bagno)?? Il Contratto Collettivo siglato il 16 maggio ha riformulato i compiti dei collaboratori scolastici, abrogando le “funzioni aggiuntive”, sostituite con incarichi attribuiti dal Dirigente scolastico per compiti di particolare responsabilità. Per gli alunni con handicap la Tabella A prevede definitivamente l’obbligo di provvedere all’assistenza nel periodo “immediatamente” (20/30 minuti) prima e dopo l’orario delle lezioni, in caso di anticipo o ritardo dei genitori o del pulmino; nell’accompagnamento da fuori a dentro la scuola e viceversa e per gli spostamenti al suo interno; l’assistenza per l’igiene personale e per l’accompagnamento ai servizi igienici; la “necessaria assistenza” durante la mensa. Ai sensi dell’art. 47 del CCNL medesimo il collaboratore scolastico ha diritto ad un compenso, stabilito dal Consiglio d’Istituto, non può più rifiutarsi di prestare i compiti sopra indicati ed ha diritto ad un corso di formazione già previsto e finanziato con la Nota Min. Prot. n. 3390 del 30 novembre 2001 e successive integrazioni. Vorrei delucidazioni in merito alla formazione delle classi in presenza di due handicap Le classi frequentate da alunni con disabilità che non possono superare i 25 alunni in presenza di un compagno con disabilità, ed i 20 in presenza di 2, secondo quanto stabilito dal D.M. n. 141/99. SONO UN'INSEGNANTE DI SOSTEGNO ELEMENTARE. SEGUIRO' QUEST' ANNO UN BAMBINO CON DEFICIT DI ATTENZIONE/IPERATTIVITA' CHE FREQUENTA LA CLASSE TERZA, IL MODULO E' VERTICALE(2/3). MI CHIEDO SONO CONTITOLARE SOLO DELLA CLASSE 3 IN CUI IL BAMBINO H E' ISCRITTO, OPPURE POSSO CONSIDERARMI CONTITOLARE ANCHE DELL'ALTRA CLASSE??? E SE PROGRAMMASSIMO DI LAVORARE A CLASSI APERTE, SULLA BASE DEL QUALE L'ALUNNO H SAREBBE INSERITO ANCHE IN UN GRUPPO DI ALUNNI PROVENIENTI DA CLASSI DIVERSE ( IN QUESTO CASO BAMBINI DELLA SECONDA) ??? L'art 13 comma 6 della L.n. 104/92 stabilisce che l'insegnante per il sostegno assume la contitolarità della classe ove opera. Ritengo quindi che sia solo quella ove è iscritto l'alunno con handicap. Laddove però l'insegnante , parte di un modulo, partecipa a tutte le operazioni del modulo anche in altre classi, specie se aperte anche all'alunno con handicsap, dovrebbe considerarsi contitolare anche in queste classi. Ciò, ripeto, solo se egli partecipa a tutte le attività , anche di valutazione delle altre classi. Sono un padre che ha richiesto ed ottenuto per la figlia minorenne malata di ipotiroidismo congenito, l'indennità di frequenza (legge 289/90). Ora per motivi di lavoro mi trasferisco per 8/9 mesi all'estero dove mia figlia frequenterà una scuola (ha tre anni e non credo giusto tenerla a casa), ma al comune mi hanno rifiutato l'indennità perchè dicono legata alla presenza del minore sul territorio italiano, quanto nelle mie varie ricerche ho riscontrato come vincolo solo la necessità di avere la cittadinanza e la residenza italiana, cose che noi abbiamo e non cambiano solo perchè passeremo un breve periodo all'estero. Mi domando se può aiutarmi, chi ha ragione io o il comune e se sono nel giusto come posso provarlo visto che la legge è aperta a interpretazioni personali? La frequenza di una delle strutture indicate nella legge è requisito
indispensabile per la sua fruizione. Riterrei più utile pretendere
l'indennità di accompagnamento o di comunicazione che sono attribuiti al
solo titolo della minorazione, senza la presenza di altri requisiti, come ha
stabilito la recente sentenza della Corte di cassazione, che mi hai inviato
qualche mesetto fà e che spetta anche ai minori degli anni 3. Sono il padre di una bambina di anni 9 affetta da leucemia è dovrà
frequentare la classe quarta elementare. Il ministero dell'Istruzione con il progetto “La
scuola in ospedale” per l’anno scolastico 2003/2004, individuerà in ogni
regione "scuole polo" funzionanti con sezione ospedaliera, che
contribuiranno anche allo sviluppo del servizio di istruzione domiciliare
sul territorio. Siamo un gruppo di insegnanti di sostegno della provincia di Massa-Carrara avremmo bisogno di notizie, o comunque dove trovare le norme che regolano l'utilizzo degli Operatori Socio Educativi o personaggi simili all'interno delle scuole pubbliche. Vanno impegnati in situazioni di forte disagio. Se trattasi degli assistenti all'autonomia ed alla comunicazione, trattasi dell'art 13 comma 3 L.n. 104/92, che pone la loro nomina a carico degli enti locali. Vorrei sapere se il Diploma di specializzazione polivalente (biennale) per le attività di sostegno per l'ordine della scuola secondaria dello Stato previsto dall'art.325 del T.U. per l'esercizio delle attività di sostegno alle classi con presenza di alunni in situazione di handicap, rilasciato a fine del corso e degli esami finali in data 04.02.1998 dall'Ente riconosciuto giuridicamente con Decreto del Presidente della Repubblica n°1070 del 28 maggio 1968 A.I.A.S. sezione di Cagliari. Se sul diploma è fatto riferimento al dpr n.
970/75 , il diploma ha valore a tutti gli effetti, purchè l'ente sia stato
autorizzato a gestire i corsi dal Ministero per gli anni 96/98, anno di
rilascio. Ciò dovrebbe risultare dal diploma medesimo. Sono un'insegnante di una scuola materna statale. Vorrei gentilmente un chiarimento in merito ad una situazione che sì è verificata nella mia scuola, che ospita un bambino con una patologia grave e che ha avuto l'assegnazione dell'insegnante di sostegno a tempo pieno con 25 ore settimanali. Il problema che stiamo vivendo è il seguente: la nostra direzione didattica non sostituisce l'insegnante di sostegno in caso di malattia, la mamma del bimbo con h, chiede di poter mandare a scuola il figlio senza il sostegno. Tenuto conto che la mia realtà è quella di una monosezione con 24 bambini e con pochissima compresenza ( 2 ore) con la collega, chiedo se è corretto assumersi la responsabilità riguardo alla sicurezza del bimbo grave e non autonomo, oltre a quella dei restanti 23, e vorrei sapere anche quali sono i diritti della famiglia nei confronti delle maestre e della direzione didattica in merito. La frequenza dell'alunno con handicap non è
condizionata alla presenza in classe dell'insegnante specializzato per il
sostegno. Se l'alunno ha problemi di autonomia deve essere richiesta la
nomina di un assistente comunale a tal fine. Siamo due insegnanti di sostegno. Abbiamo un dubbio che stiamo cercando di risolvere, ma non ne veniamo a capo senza il suo aiuto. Entrambe abbiamo nella scuola casi di alunni che sono stati ammessi all’esame al solo fine della certificazione dei crediti e ci sembrerebbe giusto fare apparire il nome di questi candidati sul tabellone dei licenziati ben sapendo che il certificato dei crediti non ha valore legale. Ci hanno detto invece che il loro nome non deve apparire nel tabellone di licenziati e se ce lo vogliamo mettere lo dobbiamo accompagnare con una nota. Il nome di alunni con handicap può comparire sui tabelloni di scrutini ed esami, anche se ricevono solo un attestato,con la dicitura "promosso". Infatti qualunque altra dicitura o l'esclusione dai tabelloni sarebbero causa di discriminazione. Comunque il fatto che risulti promosso ( se promosso ) o ripete ( se dovesse ripetere) non pregiudica il valore legale della situazione. Infatti il tabellone è solo un documento che si fonda sul verbale degli scrutini ed esami. In tale verbale risulta che l'alunno non ha conseguito il titolo legale, ma l'attestato. Quindi non c'è alcun rischio di illegalità. Il termine "promosso" risponde al vero, nel senso che l'alunno , con l'attestato può ormai legalmente iscriversi alle classi successive ed ai gradi successivi di istruzione, ovviamente, al solo fine di conseguire un attestato ulteriore col riconoscimento di altri crediti formativi maturati.
|
Torna alla Home Page