a cura di Rolando Alberto Borzetti


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FAQ 30
Domande e Risposte su Handicap e Scuola

 

Mi potrebbe fornire il riferimento legislativo per la presenza di bagni per disabili in una scuola materna statale? Devo aiutare una collega che deve fare pressione sul suo Dirigente Scolastico

LEGGE 104/92
https://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/l104_92.html
Art. 23 - Rimozione di ostacoli per l'esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative
Art. 24 - Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche

Sono un'insegnante di sostegno di ruolo della scuola elementare che essendo affetta da artrite reumatoide non sempre è in grado di affrontare lunghe o brevi passeggiate a piedi. Vorrei sapere se l'obbligo di supplenza, in caso di assenza dell'alunno H, è limitato al plesso di appartenenza o esteso a tutti i plessi del Circolo?

A tutti i plessi del Circolo

L'insegnante di sostegno che ha regolarmente preso servizio nella propria sede di servizio, in caso venga mandata in un altro plesso per supplenze, con quali mezzi deve raggiungere il luogo o il paese in oggetto?

Deve raggiungere il suo luogo di lavoro con i propri mezzi

Vorrei sapere se il Piano Educativo Individualizzato va fatto ogni anno oppure quando viene cambiata l'insegnante di sostegno stessa cosa per il P.E.I

Va rivisto ogni anno per apportare eventuali correzioni. Il PEI o il Piano Educativo Individualizzato, è la stessa cosa

Nel nostro circolo elementare la scuola dell'infanzia appartiene al Comune.Noi insegnanti elementari della commissione continuità vorremmo elaborare con le insegnanti dell'infanzia, per quegli alunni che il prossimo anno scolastico frequenteranno la 1° elementare, un profilo di sviluppo da utilizzare poi per la formazione delle classi ;ciò permetterebbe inoltre di individuare quei bambini che pur non essendo segnalati sono in difficoltà e predisporre con le insegnanti di sostegno e la psicologa un intervento con un percorso individualizzato specifico.
Giuridicamente è possibile ?

La famiglia è una componente essenziale per la costruzione di un progetto di vita per il proprio figlio. Come si fa ad escluderla? https://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dpr24294.html
Per la Psicologa, ricordo che la competenza è della ASL. Per quanto riguarda l'insegnante di sostegno, se non esiste certificazione è da escludere che la Direzione Scolastica Regionale ve l'assegni e utilizzare quello esistente assegnato ai bambini già certificati, non è possibile: è reato.

E' sorta una forte discussione tra la DS e alcune insegnanti del mio circolo didattico relativa all'organizzazione dei GLH operativi. Le mie colleghe vorrebbero farlo durante le ore di programmazione;la DS li ha collocati in un altro pomeriggio della settimana in cui non ci sono altri impegni , retribuendoli. Cosa dice la normativa a proposito?

Che la competenza è del dirigente.

Sono genitore di una bambina affetta da diabete mellito, vorrei sapere se ,legata alla legge 104,sono obbligato a dichiarare per tempo all'azienda quando intendo usufruire del permesso di tre giorni spettanti come da legge.

Almeno con due, tre giorni di anticipo. Aiuta l'Azienda ad organizzarsi diversamente (la dizione:tempo utile)

Sono un insegnante di sostegno (non specializzato) di un Istituto professionale di Torino.Seguo un ragazzo psicotico valutato sulla base degli obiettivi definiti dal PEI differenziato.
Quest'anno l'alunno terminerà il V° anno. Mi rivolgo a Voi per avere chiarimenti circa i seguenti quesiti (visto che, da quanto mi dicono i colleghi, non abbiamo precedenti in merito)
1) la partecipazione all'esame di stato (ai fini del conseguimento dell'attestato di frequenza e certificazione di crediti) da parte dell'alunno è obbligatoria o è a discrezione della famiglia e del neuropsichiatra?

E' OBBLIGATORIA! Ogni alunno ha diritto di essere esaminato!

E inoltre, l'attestato di frequenza può esser conseguito anche senza l'esame finale?
2) l'alunno deve partecipare alle simulazioni della terza prova (naturalmente con testi di esame differenziati e relativi agli obiettivi del PEI) e dovrà partecipare anche alla terza prova d'esame?
3) in qualità di insegnante di sostegno faccio parte della commissione d'esame a tutti gli effetti ?
4) dato che il ragazzo segue le lezioni con orario settimanale ridotto, le eventuali assenze devono esser calcolate in relazone all'orario "dell'allievo" o aquello di tutta la classe?

ESAMI DI STATO Percorso differenziato
Candidati: Alunni in situazione di handicap che hanno svolto un Piano Educativo Individualizzato differenziato
Normativa:
L.Q.104/92, art.16
D.L.n. 297 del 16/04/94, art. 318
Legge n. 425 del 10/12/97, art.7
D.P.R. n. 323 del 23/07/98, artt. 6 e 13
O.M. n. 31 del 4/02/2000
O.M. 04.04.03 n.35
Istruzioni e modalità operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2002/2003.
- art. 17 Esami dei candidati in situazione di handicap
Finalità: è occasione di stimolo e di corretta conclusione di un percorso formativo realizzato interagendo con l'intera classe
Documentazione che il Consiglio di classe deve preparare per la Commissione d'esame:
Nel documento del 15 maggio, predisposto dal Consiglio di classe, viene riportato in modo generico il percorso formativo della classe ( si consiglia di non fare specifico riferimento al percorso differenziato svolto dagli allievi in situazione di handicap, in quanto il documento viene pubblicato all'albo dell'Istituto )
Si propone, invece, di stilare un ulteriore documento, da consegnare agli allievi, che riporti il percorso formativa seguito in riferimento alle prove scritte d'esame
Relazione del Consiglio di classe da presentare alla Commissione d'esame
La documentazione relativa agli alunni in situazione di handicap ( P.D.F., P.E.I., prove di verifica significative, altri lavori svolti... )
La richiesta di prove coerenti con il percorso differenziato e finalizzate al rilascio dell'attestato
Predisposizione delle prove: Tutte le prove sono predisposte dalla Commissione d'esame, con l'eventuale collaborazione di un esperto ( insegnante di Sostegno ). Esse devono essere coerenti con quelle svolte durante il corso di studi
Obiettivi - Contenuti: Sono fissati dalla Commissione d'esame in base alle indicazioni del Consiglio di classe e delle prove di simulazione effettuate durante l'anno scolastico. Gli obiettivi devono essere coerenti con quelli educativi, di formazione professionale e di sviluppo della persona prefissati nel P.E.I., nell'ambito dell'autonomia, della comunicazione, della socializzazione, dell'apprendimento, dell'acquisizione di competenze relazionali e professionali
Modalità di svolgimento delle prove: .
possono essere concessi tempi più lunghi e l'uso di ausili tecnologici adatti
è prevista la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione, oltre a quella dell'insegnante di Sostegno
Modalità di valutazione:
criterio quantitativo e qualitativo
devono essere evitate le penalizzazioni per errori
il punteggio viene fissato come da normativa ( art.4 del Regolamento ) per le prove scritte, orali e i crediti formativi.
Rilascio dell'attestato: Deve evidenziare conoscenze, competenze e capacità acquisite, nonché eventuali esperienze lavorative
Utilizzo dell'attestato: È un credito spendibile anche nella frequenza di corsi di formazione professionale, nell'ambito degli Accordi fra Amministrazione scolastica e Regioni

Sono insegnante di sostegno di una classe di scuola media e mi occupo di una ragazza di 14 anni con problemi gravi; non cammina ed ha difficoltà nella comunicazione. Dopo aver preso contatti con la famiglia e l'associazione famiglia presso la quale la ragazza è in terapia, non sono riuscita a capire le vere ragioni del suo handicap. Non presenta problemi fisiologici per cui risulta chiaro un blocco psicologico. La direttrice mi ha appena informato che c'è un'indagine sul fatto che la ragazza abbia subito un abuso sessuale in famiglia, "è stata violentata". Come posso intervenire?

Con il servizio di Neuropsichiatria della ASL di pertinenza. Mettere comunque al corrente l'Assistente Sociale del distretto Socio-Sanitario (Comune di appartenenza), che sicuramente sa qualcosa.
Ci faccia sapere. Gli avvocati che prestano la loro consulenza alla rubrica, sono eventualmente a sua disposizione.

Siamo un gruppo di docenti di sostegno a tempo determinato, che insegnano in una scuola media della provincia di Caserta, capita ormai da tre anni, cioè da quando operiamo in tale istituto che il ns. dirigente ci obbliga a fare 2, 3 ore di sostituzione al giorno nonostante siano presenti i nostri alunni. Il nostro dirigente purtroppo non ci considera insegnanti di classe e quindi opera in questo modo. Stiamo elaborando una protesta scritta, ci mancano i riferimenti legislativi riguardo il ruolo dell'insegnante di sostegno (qual è la legge che ci considera insegnanti di classe a tutti gli effetti?- 517/77? - 104/92?)

Se l'insegnate per il sostegno supplisce nella classe ove è titolare occasionali assenze dei colleghi, è legittimo. Ma se è la regola per tutte le assenze dei colleghi, è illegittimo, essendo tale docente stato nominato per realizzare, in compresenza l'integrazione dell'alunno, che viene fortemente condizionata dall'impossibilità dell'insegnante di dedicarsi espressamente all'integrazione. L'art 35 comma 7 della finanziaria L.n. 289/02 vieta a chiunque di utilizzare insegnanti per il sostegno se non è presente l'alunno con disabilità.

Il CSA ha deciso di attribuire agli alunni sordi iscritti alle superiori (anche con sordità profonda preverbale) un sostegno di sole 9 ore, impedendo di fatto, come nel caso dell’alunna che seguo, una reale integrazione e un lavoro ben progettato da parte del consiglio di classe. Come gruppo H di Istituto abbiamo inviato al CSA una richiesta di integrazione del monte orario, motivando formalmente la richiesta anche attraverso una rigorosa diagnosi funzionale. Dopo più di due mesi non abbiamo ricevuto risposta. Vorrei sapere se abbiamo possibilità di insistere col CSA affinché provveda ad esaudire la nostra richiesta, oppure è il caso di procedere per altre vie, anche quelle legali (diffide o ricorsi al TAR).

Non al TAR, ma al Tribunale Civile.

Nella nostra scuola si sono iscritte due ragazze disabili gravi – maggiorenni - che hanno abbandonato gli studi per ragioni di salute. Non hanno fatto richiesta di sostegno (pur desiderandolo) né alcuna iniziativa è partita dalla scuola, in quanto il preside si auspicava che alla fine il 15 settembre “non si presentassero in classe”...
Abbiamo oggi come gruppo H la possibilità di attivarci per ottenere una forma di sostegno per queste ragazze nel corso di quest'anno scolastico? Preciso che non possiedono attualmente diagnosi funzionale.
Se no, come si devono orientare i colleghi del consiglio di classe al momento delle verifiche scritte, dal momento che, non essendo certificate, non è possibile stilare un PEI apposito?

Senza certificazione, non è possibile assegnare il Sostegno. La legge 289, parla chiaro.

La prego di aiutarmi a risolvere questa questione che riguarda mio nipote. Il ragazzo frequenta il quarto anno di un Istituto tecnico e gli sono state assegnate 9 ore di sostegno. La sua insegnante è supplente temporanea perchè la titolare è in maternità. Tra qualche giorno la docente ritornerà chiedendo la riduzione d'orario per allattamento. Il problema nasce in quanto le 18 ore sono suddivise solo su due ragazzi e quindi non si capisce in che modo in seguito saranno coperte. Da quel che ho capito la scuola vorrebbe lasciare la supplente su 6 ore, riducendo ad uno dei due ragazzi l'orario di sostegno ed, ovviamente, aumentandolo all'altro. In verità non capisco in base a quali motivazioni sarà attuato tutto ciò. Il diritto allo studio di uno dei due verrà meno per tutelare il diritto della docente in maternità!
Aspetto con ansia una sua risposta in quanto nessuno riesce ad indicarci la procedura corretta da seguire e solo tra pochi giorni la docente tornerà.

Chieda per iscritto, e deve ricevere la risposta entro 30gg,(legge 241/90), per quale motivo sono state ridotte le ore di sostegno. Tenga presente che l'insegnante è stata assegnata dalla Direzione scolastica Regionale in base ad una certificazione e qualsiasi variazione deve essere segnalata, in pèarticolare la famiglia. Esiste un PEI e questo va rispettato.

Il preside della scuola in cui p iscritta mia figlia(rapporto di sostegno 1:1) afferma che mia figlia non sarà ammessa agli esami di terza media e dovrà rimanere nella media sino al dicottesimo anno di età, perchè non può sostenere gli esami nè tantomeno può accedere al superiore.
io conosco la O.M. del n°90 che afferma l'acquisizione dell'attestato di terza media dopo aver sostenuto l'esame in nome degli obiettivi raggiunti nel Pei.
Può il preside sostenere la sue tesi?Ci sono aggiornamenti normativi a riguardo?

L'ESAME DI LICENZA MEDIA
Le norme della legge-quadro e della O.M. n. 128/99 sono le stesse di quelle sopra riportate. L'O.M. 65/98, richiamata dall'O.M. 128/99, tratta degli esami di licenza media all'art. 10, comma 11. La norma è perfettamente in linea con quanto disposto dall'art. 13, comma 2 della legge quadro che, ha modificato il D.M. del 10/12/84 che restringeva i criteri per l'ammissione agli esami di alunni in situazione di handicap, specie intellettivo. Infatti tale decreto vietava l'ammissione di alunni i cui apprendimenti non fossero <<riconducibili>> agli obiettivi della scuola media. L'art. 10, comma 11 dell'O.M. n. 65/98 stabilisce che <<nel quadro delle finalità della scuola media>> gli alunni che sono ammessi agli esami di licenza possono svolgere prove differenziate>>. Esse debbono essere coerenti col percorso formativo svolto e debbono permettere di misurare i progressi realizzati rispetto ai livelli iniziali di apprendimento, tenuto conto delle potenzialità dell'alunno. Scompare da questa formulazione l'espressione <<comunque riconducibili>>, che era considerato un serio ostacolo all'ammissione. La C.M. correttamente prevede anche la possibilità di non ammissione, giacché il consiglio di classe potrebbe ritenere utile per l'alunno una ripetizione dell'anno come rinforzo negli apprendimenti. Non esiste più uno sbarramento che bloccava quasi tutti gli alunni con ritardo mentale.
Si ribadisce l'effettuazione di prove <<differenziate>> che invece nella scuola superiore possono essere solo equipollenti. Il diverso significato da attribuire a questi modi differenti di mezzi di verifica aiuta a comprendere il favor che il legislatore e la norma secondaria hanno voluto introdurre nella valutazione della scuola dell'obbligo.
E' da tenere presente che l'art. 14 della L. n. 326/84 fa divieto di annotare sul diploma di licenza che l'alunno disabile si è avvalso di prove e di mezzi diversi durante gli esami. La norma ha voluto evitare un'inutile discriminazione e stigma ufficiale giacché, una volta conseguito il diploma, questo ha valore legale a tutti gli effetti.
La Sentenza della Corte Costituzionale n. 215 del 3-6-1987, afferma il diritto "pieno" e perfetto dei soggetti handicappati alla frequenza della scuola secondaria superiore, benché non obbligatoria.
https://www.edscuola.it/archivio/norme/varie/scc215_87.html
Sentenza Corte Costituzionale 3 giugno 1987, n. 215: "Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale art. 28, terzo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118: Scuola - mutilati ed invalidi civili - soggetti portatori di handicaps - diritto alla frequenza delle scuole secondarie superiori - effettiva e concreta realizzazione del diritto - mancata assicurazione - violazione degli artt. 3.30.31 e 34 della Costituzione - Illegittimità costituzionale parziale."

Sono un'insegnante elementare con il titolo di specializzazione polivalente.Ritorno quest'anno scolastico, con l'assegnazione provvisoria, ad insegnare nella stessa scuola elementare di l'anno scorso. E' un Istituto Comprensivo che accoglie 4 bambini diversamente abili:uno nella scuola materna, due nella scuola elementare e uno nella scuola media, tutti di una certa gravità.Vorrei sapere se è giusto che gli incontri col gruppo H vengano fatti in orario scolastico :oltre agli insegnanti di sostegno (che sono 4) sono presenti anche docenti curriculari che devono lasciare la classe per circa due ma anche tre ore con tutti i disagi che ne derivano.Io sapevo di 10 ore di incontri col gruppo H da effettuarsi in orario extrascolastico e con la retribuzione per i docenti coinvolti.Vale ciò per questo Istituto Comprensivo??? Può dire che non ci sono soldi nel Fondo di Istituto per questa finalità?
Chiedo ancora un'altra delucidazione. sempre in questa scuola non c'è un docente incaricato di coordinare questi incontri : ogni volta è un "passaparola" tra noi docenti di sostegno e qualcuno di noi deve anche , di sua iniziativa, contattare qualcuno dell'èquipe per fissare o confermare un incontro. Vorei sapere se questo incarico potrebbe spettare ad una Funzione Obiettivo...

Alla elaborazione del Profilo dinamico funzionale e degli interventi educativi seguono verifiche (GLH), “se possibile con frequenza trimestrale (entro ottobre-novembre, entro febbraio-marzo, entro maggio-giugno)” (Atto di indirizzo, D.P.R. 24-2-94 art. 6)
A tali verifiche partecipano i soggetti indicati al c. 6 art. 12 legge 104/92: operatori delle USL e della scuola, famiglie. (Atto di indirizzo, D.P.R. 24-2-94 art. 6). La normativa non prevede quando.
D.M. n. 122 dell’11 aprile 1994 – Gruppo di lavoro Interistituzionale Provinciale – GLIP – ex art. 15 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Art. 8 – Gruppi di studio e di lavoro di Circolo e d’Istituto.
I gruppi di studio e di lavoro di Circolo e d’istituto, previsti dall’art. 15, comma 2, della legge n. 104/92, sono costituiti a cura del Capo d’Istituto, sentiti il Consiglio di Circolo o d’Istituto ed il Collegio dei Docenti.
Nella costituzione e nella promozione delle attività dei gruppi di studio e di lavoro di cui al comma precedente, il capo d’Istituto tiene conto delle particolari esigenze espresse nel territorio e nella scuola, avendo cura di integrare comunque l’attività dei predetti Gruppi di studio e di lavoro con quella di analoghe aggregazione preesistenti nel circolo o istituto, al fine di non disperdere in ogni caso le eventuali esperienze efficacemente condotte e consolidate.
Figure obiettivo” nelle scuole autonome
La C.M. n.204/2000 ha dettato disposizioni sul funzionamento delle “figure obiettivo”, che possono considerarsi ormai norme a regime valide per ogni anno.In base a Contratto Collettivo Nazionale ogni scuola deve avere almeno un docente impegnato nello svolgimento di una delle seguenti attività:
- attuazione del Piano dell’Offerta Formativa
- sostegno all’attività formativa dei docenti della scuola
- sostegno alla qualità di formazione degli studenti;
- sostegno alle attività scolastiche ed extra-scolastiche in collegamento con gli Enti Locali ed altri soggetti esterni alla scuola.
Sulla base di accordi sindacali decentrati e di disponibilità di bilancio, le singole scuole possono anche istituire ulteriori “figure obiettivo”.Sulla base delle indicazioni fissate nel P.O.F. (Piano dell’Offerta Formativa), i collegi dei docenti (nelle scuole comprensive il collegio costituito dai docenti di tutte le scuole che le compongono) individuano quali “figure obiettivo” istituire, avvalendosi dei finanziamenti ricevuti dal Ministero.Procedono quindi a deliberare i requisiti culturali e professionali richiesti per l’espletamento delle attivitàche ciascuna “figura obiettivo” deve svolgere. Gli aspiranti presentano domanda nei tempi fissati.
I vincitori debbono impegnarsi a frequentare appositi corsi di aggiornamento ed a svolgere le attività al di fuori dell’orario delle lezioni. Spetta loro un apposito compenso aggiuntivo.
Le attività di ogni “figura obiettivo” debbono sicuramente riguardare anche ambiti concernenti l’integrazione scolastica. Si pensi ad esempio all’accoglienza degli alunni con handicap per la prima “figura obiettivo”. Si pensi per la seconda “figura obiettivo” all’aggiornamento sull’integrazione scolastica rivolto ai docenti curricolari, ai corsi di alta qualificazione rivolti agli insegnanti delle attività di sostegno, ai brevi corsi di aggiornamento per i collaboratori scolastici ai quali venga assegnato dal capo di istituto il compito aggiuntivo (con conseguente premio incentivante) dell’assistenza igienica e per gli spostamenti degli alunni con handicap. Si pensi per la terza “figura obiettivo“ alla collaborazione per la formulazione di percorsi educativi differenziati per alunni con handicap in situazione di gravità.

Per favore potrebbe indicarmi la normativa che tratta della figura del docente di sostegno?

Formazione professionale degli insegnanti
CCNL relativo al personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 2002-2005 e il primo biennio economico 2002-2003. Capo IV - La Formazione (dall'art. 61 all'art. 69)
D.M. 09.07.03 Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario. Decreto concernente il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione alle attività didattiche aggiuntive (800 ore) - D.M. 20.02.2002
D.M. 20.02.2002 Corso Handicap 800 ore
D.M. 26.05.98
Criteri generali per la disciplina da parte delle università degli ordinamenti dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle scuole di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria
- art. 3 Corsi relativi al corso di laurea in scienze della formazione primaria [comma 6]
- art. 4 Corsi relativi alla scuola di specializzazione all'insegnamento secondario [comma 8]
Formazione Insegnanti Sostegno

Sono un'insegnante di scuola elementare e vorrei avere notizie precise circa la composizione dei GLH. Ho fatto una ricerca ed ho letto le varie leggi, i decreti e le circolari vigenti, ma non ho trovato niente di preciso: si parla in senso lato di rappresentanti del Servizio Sanitario Nazionale.
In realtà la mia perplessità è questa: il neuro-psichiatra infantile, quando nella scuola è presente un alunno con sindrome ADHD, deve essere presente nei GLH?

Se è seguito dall'Unità di Neuropsichiatria Infantile: SI

O basta lo psicologo?

A secondo della disabilità.
DPR 24.02.94 (Handicap e USL)
Scheda Piano Educativo Individualizzato
Scheda Profilo Dinamico Funzionale

Molti presidi delegano verso il mese di giugno,l'ins. di sostegno alla formulazione del P.E.I.  Da quello che mi è stato raccomandato durante il corso di sostegno biennale sissis questo documento importantissimo è sviluppato dall'equipe medica dell'A.S.L. di competenza e non delega del singolo insegnante. Non è così?

Veda
Diagnosi Funzionale PDF PEI

PEI e Valutazione
Materna
Elementare
Media Inferiore
Media Superiore

Vorrei chiedere il cambio della prof. di sostegno presso il Provveditorato perchè questa prof. nominata questo anno non ha nessuna conoscenza del Computer, Ausilio indispensabili per il proseguimento degli studi di mio figlio, come stabilito dall'equipe Socio Psico Pedagogica alle suole medie inferiore è anche l'anno sorso al 1 anno delle scuole superiori per il grave deficit Visivo è la grave Spasticità degli arti superiori che non consente l'uso della penna. Ancora questa prof. fino ad oggi non ha preparato nessun Piano Educativo Personalizzato, mentre tutto questo l'anno precedente non succedeva perchè l'insegnante di sostegno era specializzata all'uso del PC ed aveva preparato un piano educativo funzionale ottimo per l'istruzione del ragazzo. Cosa posso fare vorrei qualche consiglio in merito grazie.

In base alla sentenza del consiglio di Stato n. 134/245/01 un insegnante di sostegno può essere ricusato dalla famiglia se non è in grado di rispondere in concreto ai bisogni educativi dell'alunno per la piena realizzazione del suo diritto allo studio. Occorre però in tal caso dare la prova di tale inidoneità in concreto.

Sono una docente specializzata di Scuola dell'Infanzia, vorrei sapere se esiste una legge o un qualsiasi riferimento normativo da cui si evinca che io abbia diritto ad usufruire del pasto della mensa scolastica nel caso in cui i miei alunni diversabili restino anch'essi a pranzo.

Veda la sentenza del Consiglio di Stato 669/99, l'art. 39 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo 1998-2001 (https://www.edscuola.it/archivio/norme/varie/ccni2001_2.html) e la Circolare Ministeriale 20 ottobre 1999, n. 246 (https://www.edscuola.it/archivio/norme/circolari/cm246_99.html)

Sono un'insegnante di scuola elementare. Nella classe prima di cui sono insegnante con orario prevalente, è inserito un alunno autistico con un'insegnante di sostegno avente rapporto 1 a 1 con lui. Quando l'ins. di sostegno è in giorno libero, si usano le mie compresenze. Si verifica spesso che per scioperi, assemblee sindacali o altro l'alunno resti senza un'adeguata copertura e io mi trovo a gestire sia la classe sia l'alunno nello stesso momento. La Dirigente alla quale ho posto il quesito due mesi fa, non mi ha dato risposta. Quali sono le mie responsabilità nei confronti del gruppo classe quando l'alunno scappa dall'aula che devo abbandonare per rincorrerlo? Sono giustificata a sospendere le lezioni in corso con la classe perchè devo accudire l'alunno?

Non credo che il compito dell'insegnante sia quello di "accudire" il bambino. Il suo compito è ben altro.
Per quanto riguarda al problema accennato: la fuga, la scuola può richiedere all'Ente locale, un assistente educativa: legge 104/92, art.13, comma 3, che recita: "Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati"

Vorrei sapere se un alunno, iscritto ad un istituto alberghiero (I.P.S.A.R.), che segue una programmazione differenziata può conseguire la qualifica.

A seguito della sentenza n. 215/87 della Corte Costituzionale già l'O.M. n. 262/88, con palese riferimento agli alunni con ritardo mentale grave, consentiva una valutazione commisurata allo svolgimento di un percorso didattico <<differenziato>> rispetto ai programmi ministeriali. Tale orientamento è stato ribadito e perfezionato negli atti normativi successivi e da ultimo nell'O.M. n. 128/99 all'art. 4, nonché nell'O.M. 126/2000. In tale norma si precisa che tale valutazione è finalizzata allo svolgimento del piano educativo individualizzato e all'esercizio del diritto allo studio costituzionalmente garantito, ma non consente il rilascio di un titolo di studio. In tal senso si è pronunciato espressamente il Consiglio di stato con il parere n. 348/91 , sviluppando i principi espressi in tema di valutazione dalla Corte Costituzionale.
In forza di questi orientamenti la normativa secondaria contiene le seguenti disposizioni: gli apprendimenti dei contenuti dei piani educativi <<differenziati>> vanno valutati con i voti, come per i compagni; i voti però sono riferiti al contenuto del PEI e non dei programmi ministeriali. Di ciò deve essere dato atto con una breve nota in calce alla pagella. Non deve invece farsi alcuna annotazione sui <<tabelloni>> esposti nell'albo della scuola. Ciò è logica conseguenza anche della 675/96 sulle tutela dei dati personali, giacché la pubblicazione dei tabelloni costituisce un mezzo di diffusione che, riguardando nel caso di specie un dato <<sensibile>> (in situazione di handicap), non può essere divulgato. Nessun rischio può derivare dall'assenza di annotazioni nei tabelloni circa il diverso valore da attribuire a tale valutazione, poiché gli atti pubblici che fanno fede sono i verbali dei Consigli di classe, di cui le pagelle e gli altri documenti sono semplici documenti derivati.
Conseguentemente gli alunni che seguono un PEI <<differenziato>> possono essere, come tutti, promossi o ripetenti. In quest'ultima ipotesi occorre abbassare il livello degli obiettivi culturali previsti dal PEI. In caso di esito positivo, gli alunni vengono <<ammessi alla frequenza della classe successiva>>, quindi formalmente, non si ha una promozione. Nel caso in cui però in uno degli anni successivi l'alunno mostri di avere raggiunto apprendimenti globalmente riconducibili a quelli dei programmi ministeriali, potrà essere formalmente promosso senza la necessità di effettuare prove di idoneità per i precedenti anni in cui si era svolta la valutazione differenziata.
Per il rispetto del principio di partecipazione della famiglia all'integrazione scolastica, l'art. 4, comma 5 dell'O.M. 128/99 stabilisce che, qualora un consiglio di classe decida di adottare la valutazione differenziata, deve informare la famiglia, fissando un termine per l'acquisizione del consenso. Trascorso il termine, se non interviene il dissenso espresso, la modalità di valutazione differenziata si intende accettata.
In caso di diniego, l'alunno deve essere valutato come se non fosse in situazione di handicap. Tale orientamento è stato determinato dalla necessità di evitare azioni legali dei genitori che al termine degli studi del figlio rivendicavano il rilascio di un titolo di studio corrispondente alle valutazioni positive riportate negli anni precedenti.

Può un disabile di 24 anni, dopo aver concluso il proprio percorso scolastico in un Istituto alberghiero, iscriversi ad un altro istituto professionale usufruendo della mediazione di sostegno?

Se ha concluso il percorso che dice, come è pensabile che possa riaverlo?

Mia sorella è disabile certificata con la legge 104//92 e frequenta il V° anno delle scuole medie superiori e segue il programma di classe. Abbiamo problemi per quanto riguarda l'assistenza durante le uscite scolastiche, visite guidate, gite d'istruzione: il comune dice che è di competenza della scuola.

LA COMPETENZA E' DELLA PROVINCIA. DECRETO LEGISLATIVO 112/98 ART. 139

La scuola dice che la competenza è del comune perchè non è la scuola dell'obbligo, le associazioni ci dicono che possono assistere solo per le uscite all'interno della nostra regione....
Veniamo sballottati a destra e a sinistra e non veniamo capo di questa situazione, ci sono delle disposizioni a riguardo?
A chi dobbiamo rivolgerci? Mia sorella ha bisogno di essere aiutata per quanto riguarda salire e scendere da un pullman e per esigenze igeniche. Dopo tante discussioni la scuola ci ha detto che mette a disposizione un docente, il docente risponde che non è il suo compito, l'assistente che l'aiuta a scuola non può uscire al di fuori delle mura scolastiche perchè sprovvista di assicurazione. Mia sorella è molto chiusa e ha difficoltà di relazionare con le persone data la sua condizione, la scuola chiede alla famiglia di farsi carico della questione.
Non è giuston tutto questo! Le pari opportunità dove sono andate a finire? E il diritto allo studio?
E la socializzazione dei ragazzi disabili dove la mettiamo?

Essendo la gita momento di attività didattica e formativa approvata dal Consiglio di Classe, la sua organizzazione compete principalmente ai docenti accompagnatori con la collaborazione degli studenti nei modi e nei termini decisi dal Consiglio di classe; tuttavia in fase di progettazione è necessario anche il contributo dei genitori, opportunamente convocati dal
docente accompagnatore stesso.
Per gli alunni in situazione di handicap la Nota n. 645 dell'11/04/2002 pone particolare attenzione al diritto degli
alunni con handicap a partecipare alle gite scolastiche. La Nota, richiama le CC.MM. n. 291/92 e n. 623/96 che affidano alla comunità scolastica la scelta delle modalità più idonee per garantire tale diritto.
Infatti si legge: "le gite rappresentano un'opportunità fondamentale per la promozione dello sviluppo relazionale e formativo di ciascun alunno e per l'attuazione del processo di integrazione scolastica dello studente diversamente abile, nel pieno esercizio del diritto allo studio". Al punto 5 la Nota Ministeriale precisa:"a) l'IS, per una corretta e funzionale organizzazione, nonché per la determinazione del costo del viaggio, comunicherà all'ADV la presenza di allievi in situazione di handicap, i relativi servizi necessari e l'eventuale presenza di assistenti educatori culturali; b) agli allievi in situazione di handicap e agli assistenti educatori culturali dovranno essere forniti i servizi idonei, secondo la normativa vigente in materia".
Al punto 9 precisa che: "i viaggi d'istruzione potranno essere effettuati con qualsiasi mezzo idoneo di trasporto". Significa che deve essere anche accessibile qualora vi siano alunni su sedia a rotelle. Pertanto l'agenzia di viaggi dovrà fornire, a seconda dei casi, un pullman con sollevatore, orari di treni con vetture accessibili, nonché tramite preavviso alle FFSS stazioni con sollevatori mobili, qualora le carrozze ferroviarie non li abbiano incorporati, richiesta di preimbarco agli aeroporti per la prevista assistenza di viaggio alle persone con handicap. Il punto 12 prevede che per gli accompagnatori vi sia una gratuità per ogni 15 alunni paganti. Dato il diritto alle pari opportunità, l'alunno con handicap non deve, in via di principio, pagare la persona che l'accompagna.
Sarà opportuno, pertanto, che uno degli accompagnatori si faccia carico degli eventuali problemi dell'assistenza a tale alunno. Qualora ciò sia impossibile, la scuola dovrà provvedere a pagare un accompagnatore in più. Nelle scuole superiori, un compagno maggiorenne che faccia da tutor, potrebbe evitare tale spesa al bilancio d'Istituto.
Le Norme
Nota 23 maggio 1981, prot.n. 4914.- Gite per i bambini di scuola materna.
L'art. 6 del D.P.R. n. 416/74, mentre attribuisce ai consigli di circolo e di istituto il potere di deliberare i criteri per la programmazione e l'attuazione, tra l'altro, delle visite guidate e dei viaggi di istruzione, non pone alcuna limitazione per ciò che concerne il caso specifico delle scuole materne. Questo Servizio, sentito anche il parere del Gabinetto dell'On. Ministro, ritiene pertanto che i consigli di circolo possano deliberare l'effettuazione di gite anche per i bambini della scuola materna statale, ovviamente secondo modalità e criteri adeguati in relazione all'età dei bambini medesimi.
Nota 8 luglio 1983, n. 6080 di protocollo. Visite guidate e viaggi d'istruzione per bambini frequentanti la scuola
materna statale. Disposizioni di carattere permanente in materia di visite guidate e viaggi d'istruzione:
Con la C.M. n. 253 del 14 agosto 1991, sono state emanate disposizioni, con carattere permanente, che unificano e rendono più organica la disciplina amministrativa in materia di visite guidate e viaggi d'istruzione. La citata circolare, chiarisce la tipologia dei viaggi e pone precisi limiti per le iniziative, in rapporto all'età degli alunni destinatari.
Le tipologie dei viaggi individuate dalla circolare n. 253 risultano le seguenti: viaggi di integrazione culturale;
a) viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo;
b) visite guidate;
c) viaggi connessi ad attività sportive.
d) Destinatari Per gli alunni partecipanti alle visite guidate o ai viaggi d'istruzione è previsto l'obbligo del possesso di idoneo documento di identificazione, per i viaggi all'estero di documento valido per l'espatrio.
Destinazione: La circolare disciplina, per la prima volta in forma organica, il problema della destinazione dei viaggi; in relazione all'ordine e grado di scuola frequentata è prevista una diversa territorialità per l'effettuazione dei
viaggi:
Scuola Secondaria di secondo grado: - Territorio Nazionale e Paesi esteri;
Scuola Media: - Territorio nazionale, con possibilità di brevi gite di un solo giorno - senza pernottamento in Paesi esteri confinanti;
Scuola Elementare - secondo ciclo: - Regione di appartenenza;
Scuola Elementare - primo ciclo: - Provincia di appartenenza.
L'indicazione generale, per tutti gli ordini di scuola, è comunque quella di scegliere località prossime alla sede scolastica, evitando viaggi lunghi e costosi.

Sono la dirigente scolastica di un Istituto Comprensivo Paritario. Già mi sono rivolta a voi per un altra situazione, che si sta serenamente svolgendo. Mi capita questo. In una classe 1^ Media di 9 ragazzi, uno è regolarmente certificato e con 8 ore di sostegno settimanali. Come scuola media paritaria abbiamo il dovere di iscrivere alunni con certificazione, ma non abbiamo diritto a fondi statali per il sostegno che pertanto è pagato dalla Famiglia dell'alunno. Il ragazzo iscritto è psicotico, in miglioramento anche per merito della bravissima insegnante di sostegno che è un ottimo aiuto ai docenti. Ma ecco il punto. Tre settimane fa si presenta una signora per l'inserimento dell'unica figlia in 1^ media, proveniente da un'altra città. Parlo prima con la signora, poi quest'ultima ritorna con la figlia, che lì per lì mi sembra un po' timida e imbambolata, ma entro limiti accettabili. Passano alcuni giorni e la signora mi porta il nulla osta. Ritengo di non aver avuto validi motivi per non accettarla, nè potevo accettarla "previa prova attitudinale"! Ciò non è consentito - se non erro - dalla normativa scolastica.
Dopo 2 giorni ci accorgiamo che la ragazzina - pur scrivendo correttamente in italiano - ha grossi problemi di attenzione, vive "nel suo mondo", non è autonoma in classe, necessita di una costante assistenza. In realtà, ha una ipotonia dalla nascita, ma sembra solo un fatto fisico. Ha un rapporto di dipendenza notevole con gli adulti. Ho telefonato alla coordinatrice della precedente scuola media ed è venuto fuori che la mamma era già stata convocata 2 volte dal Consiglio di Classe e dal preside, ma aveva rifiutato il sostegno, che peraltro già aveva avuto alle elementari, anche se per sole 4 ore alla settimana. E' emerso che la mamma - personalità molto impositiva sulla ragazzina - non ha voluto sentir parlare di diagnosi funzionale. Chiusura assoluta. Naturalmente a me, nei due colloqui iniziali, la mamma non aveva accennato nulla di questa situazione. Ho tentato di dirle che avevo avuto un colloquio con la precedente scuola media, ma il discorso non ha fatto presa... Sinceramente ho avuto l'impressione di avere a che fare con una persona un po' squilibrata. Dopo 3 settimane i docenti della nostra scuola hanno iniziato ad avere qualche incontro con la signora, che si è sentita esporre le difficoltà a varie riprese. Contemporaneamente, la ragazzina - che socializza poco con i compagni, molto affabili e simpatici, compreso quello già certificato - ha detto alla mamma che si trova molto bene nella classe e manifesta piacere nel venire a scuola. Sulla base di queste premesse, oggi, con un discorso molto diplomatico e basandomi sulla simpatia che è scoccata in questa signora verso la nostra scuola, sono riuscita a strapparle il consenso a stendere una diagnosi funzionale, con l'aiuto della equipe psico pedagogica della scuola. In sostanza, la signora ha dimostrato timore verso qualunque tipo di psicologo esterno. Comunque, ha capito che senza DF, niente PEI e pertanto niente promozione per questa ragazzina. Gli obiettivi minimi non bastano, almeno per italiano, matematica, inglese e spagnolo.
A questo punto le rivolgo la domanda cruciale: possiamo avere 2 ragazzi certificati (uno c'è già) nella stessa classe? In tutto gli alunni sono 10. Mi darei questa risposta: sì, a) perchè per la seconda alunna la certificazione arriverebbe dopo l'iscrizione e b) perchè non posso rifiutare un'alunna dopo averla iscritta (a meno che non ci siano - penso - motivi gravissimi per allontanarla). Inoltre: come posso inserire una seconda insegnante di sostegno nella classe? Mi sembra impossibile, visto che ce n'è già una, bravissima. Inoltre il progetto per il primo ragazzo certificato è quello di diminuire, non di aumentare le ore di sostegno. Un ultimo parere: ho fatto male ad accettare questa ragazzina? Avrei dovuto prima informarmi presso la scuola di provenienza? Non l'ho mai fatto per nessuna iscrizione; mi sono fidata della parola della mamma; ma ho visto che ho fatto male. Mi scusi per la lunghezza. Direte: ma i casi strani capitano tutti a voi?

La presenza di due insegnanti per il sostegno nella stessa classe può essere possibile, se lo ritiene utile o necessario il consiglio di classe. Diversamente , debbo ritenere che sia sufficiente un solo insegnante per tutti e due gli alunni.
Se la scuola fosse anche parificata potrebbe pretendere, in base alla convenzione, lo stipendio per l'insegnante o gli insegnanti di sostegno direttamente dallo Stato. Se non fosse parificata, oltre che paritaria, potrebbe partecipare alla sperimentazione prevista da una circolare dell'Aprile di quest'anno che assegna un contributo pari circa allo stipendio dell'insegnante per il sostegno.

Sono Referente per l'handicap in un Ist. Professionale della provincia di Milano. Tra gli allievi del nostro Istituto ci sono disabili che non essendo in grado di spostarsi autonomamente, o non essendo in grado di badare alla propria igiene personale o all'alimentazione, vengono assistiti all'interno della scuola dal personale ausiliario e, dal punto di vista educativo, dal docente di sostegno e dal personale messo a disposizione dal comune. Fin qui tutto funziona a meraviglia, i problemi sorgono quando si tratta di programmare i viaggi d'istruzione. Chi è tenuto (scuola, ente locale, ecc.) a mettere a disposizione personale ed eventualmente risorse finanziarie (ad esempio per il noleggio di pullman attrezzati per il trasporto di disabili) per la mobilità e l'assistenza igienica durante le uscite didattiche e i viaggi d'istruzione?

Per quanto riguarda il pulman scolastico, la competenza è della scuola.
Nel caso di partecipazione alle gite scolastiche di uno o più alunni portatori di handicap “si demanda alla ponderata valutazione dei competenti organi collegiali di provvedere, in via prioritaria, alla designazione di un qualificato accompagnatore nonché di predisporre ogni altra misura di sostegno” C.M. 291/92 art. 8 c. 2.
Ciò significa che l’accompagnatore non deve essere necessariamente l’insegnante dell’attività di sostegno, ma può essere un qualunque membro della comunità scolastica (docenti, personale ausiliario, familiari).
E' importante comunque, che tutto questo sia disciplinato e regolato nella Carta dei Servizi della scuola

Sono la mamma di un bambino con la Sindrome di Down che frequenta la III^ elementare.
La mia richiesta di aiuto è formulata sulla rotazione continua degli insegnanti di sostegno da un anno all'altro che fa rilevare la differenza della qualità della prestazione che varia a secondo della preparazione di ognuno di loro.
Quest'anno a mio figlio è stata assegnata un'insegnante di fascia provvisoria purtroppo rimasta definitiva ( tra l'altro era la 26° ).
Constatando una scarsa preparazione nel trovare un metodo didattico adeguato a mio figlio, ho ritenuto opportuno richiedere al Dirigente Scolastico copia della programmazione scolastica al fine di aiutare noi genitori ad una maggiore disponibilità ed assoluto supporto al lavoro di rete.

In base alla sentenza del consiglio di Stato n. 134/245/01 un insegnante di sostegno può essere ricusato dalla famiglia se non è in grado di rispondere in concreto ai bisogni educativi dell'alunno per la piena realizzazione del suo diritto allo studio. Occorre però in tal caso dare la prova di tale inidoneità in concreto.

Ho la necessità di avere la copia del Pdf, del PEP e del PEI.
Il D.S. si rifiuta rispondendo che sono dati amministrativi e che posso solo prenderne visione. E' realmente così?

Piano educativo individualizzato.
Il Piano educativo individualizzato (indicato in seguito con il termine P.E.I.), è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione, di cui ai primi quattro commi dell'art. 12 della legge n. 104 del 1992.
Il P.E.I. è redatto, ai sensi del comma 5 del predetto art. 12, congiuntamente dagli operatori sanitari individuati dalla USL e/o USSL e dal personale insegnante curriculare e di sostegno della scuola e, ove presente, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico, in collaborazione con i genitori o gli esercenti la potestà parentale dell'alunno.
Il PEI, stando all'art 13 comma 1 lett."a" della L.n. 104/92, è la sintesi dei tre progetti personalizzati : riabilitativo, educativo, di socializzazione. Per questo l'art 12 comma 5 vuole che sia predisposto da tutti gli operatori scolastici e sociosanitari di territorio, d'intesa con la famiglia. Pertanto è illegale negare copia di questo documento alla famiglia.
Diversa cosa è il Pep.
Il Progetto Educativo Personalizzato è invece predisposto solo dagli operatori scolastici e serve a diversi scopi: impostare il percorso didattico dell'alunno e la sua integrazione con la classe, per poi poter effettuare una valutazione (art 16 comma 1 L.n. 104/92);la composizione numerica della classe( d m n. 141/99); la richiesta di un certo numero di ore di sostegno ( art 41 d m n. 331/98); l'eventuale richiesta agli enti locali di assistenti educativi per l'autonomia e la comunicazione ( art 13 comma 3 L.n. 104/92).

Sono un insegnante di sostegno ed incaricata dalla preside della scuola di seguire 2 casi.
Il primo è un' alunna con un ritardo mentale, ma l'altro è un 'alunno psicotico che frequenta la 2 ° media .
Il suddetto alunno è stato abituato dai miei predecessori a fare tutto quello che gli passa in testa. Non segue le lezioni in classe, in qualsiasi momento esce dalla classe e va fuori dalla scuola (con qualsiasi tempo!!! ) nel giardino che circonda l'edificio e torna con tutti gli animali che riesce a catturare. Questo caso è stato diviso tra me e un altro collega,lo stesso che lo seguiva l'anno scorso. Mi è stato detto che devo seguirlo dovunque vada e non posso provare a fermarlo perché diventa violento. Una mia collega mi ha detto che io posso comunque rimanere in classe quando lui va fuori e scrivere sul registro di classe che l'alunno è uscito dalla classe.
Dov' è la verità????

Nelle scuole di ogni ordine e grado, ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, c'è l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale.
L' insegnante di sostegno, solitamente non gioca a nascondino. Voglio dire che, non è solo un problema che riguarda l'insegnante di sostegno, ma tutto il consiglio di classe, oltre che l'Unità di Neuropsichiatria Infantile locale. Insomma, dovete trovare una strategia idonea a catturare l'attenzione del ragazzo, ma tutti insieme.

 


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