Vi chiedo un aiuto per avere informazioni in merito alle scelte che
i genitori di alunni frequentanti le attuali dalla prima alla quarta
elementare.
La scuola frequentata da mio figlio (terza elementare) ha consegnato
giovedi 28 gennaio un modulo per la scelta del tempo scuola: 27 - 27+3 -
27+3+10 - 27+10 (?) da restituire tassativamente entro il 31 gennaio.
Tralasciando il fatto che la scuola non ha fatto nulla per informare i
genitori su cosa ha intenzione di fare nelle ore facoltative e come
verranno gestite le ore gestite alla mensa, ho saputo che altre scuole
della zona non hanno fatto nulla.
Chiedo a voi quindi chiarimenti: quali sono le disposizioni per l
indicazione del tempo scuola per chi ha già iniziato le scuole elementari?
E quali le scadenze?
Le tre ipotesi sono previste dal decreto
delegato applicativo della riforma, appena approvato. Pertanto ogni
famiglia deve scegliere una delle tre ipotesi. Non è chiaro alle famiglie
cosa la scelta comporti in pratica, i rappresentanti delle famiglie,
presenti nel consiglio di Istituto o i presidenti delle assemblee di
classe, possono chiedere al Dirigente scolastico un'assemblea delle
famiglie in modo che sia fatta chiarezza sugli effetti pratici legati a
ciascuna scelta.
Sono un'insegnante di sostegno di un'alunna ipovedente grave di 3. a
ragioneria che, nonostante innumerevoli difficoltà, è riuscita ad arrivare
fino alla terza classe senza un P.e.i., animata dal desiderio di superare
l'esame di stato come i suoi compagni( a tal fine ha anche ripetuto un
anno). Purtroppo ultimamente i contenuti dei programmi cominciano ad
apparire inadeguati alle sue possibilità, quindi a noi insegnanti, ma
anche alla famiglia e alla stessa ragazza è apparsa in mente l'ipotesi del
P.e.i, ma in quel caso la ragazza si ritirerebbe perchè dovrebbe ammettere
che l'unica cosa che ha, la scuola, su cui ha investito tutto, è fallita.
Tra l'altro, a causa del suo deficit, non è facile per lei cambiare
scuola, perchè questo comporterebbe non solo nuove difficoltà relazionali,
ma soprattutto di mobiltà e orientamento, in quanto si tratterebbe di un
edificio nuovo, per lei tutto da conoscere.
E' possibile ridurre la programmazione per alcune materie, ad es. il
tedesco e qualcun 'altra, senza che venga meno il valore finale del titolo
di studio?
L'art 16 comma 1 L.n. 104/92 consente "la
riduzione dei contenuti programmatici di alcune discipline ". La decisione
sui contenuti minimi di ciascuna disciplina spetta al docente della stessa
e l'adozione di questo modo di valutazione spetta al Consiglio di classe.
Nel caso di esaurimento degli elenchi di sostegno della propria
scuola e di tutte le scuole della Provincia, l'incarico va affidato a
docenti in graduatoria privi di titolo o a docenti non inseriti in
graduatoria, ma forniti del titolo di specializzazione, che hanno
comunicato la propria disponibilità ad assumere tale incarico?
Ed in tal caso, con quali criteri formulare la graduatoria interna?
-Hanno la priorità i docenti residenti nella Provincia, rispetto a quelli
fuori provincia?
-Hanno la priorità coloro che hanno conseguito il titolo entro il 31
ottobre, rispetto a coloro che lo hanno conseguito successivamente?
-Hanno comunque ed in tutti i casi la priorità i residenti nella
Provincia, pur avendo conseguito il titolo successivamente al 31 Ottobre?
Quali sono i riferimenti normativi che possano riferirsi alla situazione
descritta?
Per una corretta ed esauriente risposta,
occorre verificare le ordinanze sulle nomine per le supplenze.
Comunque un principio fondamentale che deve essere rispettato dalle
ordinanze è che l'insegnante specializzato precede la nomina in via di
utilizzazione di docenti di ruolo non specializzati (art 14 comma 6 L. n.
104/92 ).Se gli elenchi per il sostegno sono esaurite, nei termini e modi
previsti, è possibile inserirsi in coda alle stesse, se si è conseguito un
titolo di specializzazione.
Per le precedenze fra aspiranti non di ruolo, ripeto, occorre verificare
le specifiche ordinanze per le supplenze.
Sono un insegnante di sostegno di Napoli, mi occupo di affido e
avrei un pò di domande da sottoporvi:
1) Un minore affidato ad una famiglia affidataria residente in un comune
diverso da quello della famiglia d'origine, ha il diritto esigibile di
essere iscritto anche a metà anno scolastico, in una scuola non
dell'obbligo?
2)E nel caso di minore frequentante la scuola dell'obbligo ha il diritto
all'insegnante di sostegno ad anno scolastico già iniziato?
1- Se trattasi di un alunno che non si è
iscritto, entro i termini, alla scuola superiore, deve purtroppo attendere
i nuovi termini di iscrizione e quindi perde ormai l'anno.
2-Se trattasi di un alunno con disabilità certificata, iscritto nei
termini o comunque prima dell'inizio dell'anno scolastico, ha diritto ad
avere l'insegnante per il sostegno, anche ad anno scolastico iniziato,
purchè si presenti la richiesta del Dirigente scolastico al direttore
scolastico regionale ai sensi dell'art. 41 del d m n. 331/98.
Per l'anno 2004 - 2005 è stato iscritto alla prima elementare un
bimbo con certificazione di handicap e con diritto a 12 ore di sostegno.
Come si deve comportare una scuola elementare paritaria non parificata?
Deve provvedere autonomamente al finanziamento dell'insegnante di sostegno
oppure esistono altre forme di finanziamento pubblico a parte la 440 a cui
non possiamo più ricorrere per quest'anno dati i termini di presentazione
scaduti?
Lo stesso problema lo abbiamo per un altro bimbo per cui i genitori hanno
richiesto e ottenuto solo ora la certificazione.
Purtroppo c'è solo la possibilità di chiedere
al CSA il piccolo contributo previsto dall'ultimo comma dell'unico
articolo della L.n. 62/00
Insegno in un istituto tecnico commerciale ed usufruisco della Legge
n.104/92 per assistere il mio bambino di 10 anni che è affetto da un grave
handicap psico-motorio (non riesce a compiere nemmeno i gesti più
elementari per la propria sopravvivenza).
Il Dirigente scolastico della mia scuola,con apposita circolare, ha
disposto che per i permessi retribuiti (ivi compresi i tre giorni mensili
della L.104!) occorre fare richiesta tre giorni prima di usufruirne ed
occorre la sua autorizzazione.
Vista la situazione particolare del mio bambino, mi trovo
nell'impossibilità di rispettare tali imposizioni. Per non incorrere nelle
sanzioni scritte previste nella circolare, potrei avere con urgenza,
notizia di tutte le disposizioni di legge in merito?
I tre giorni mensili, sono benefici previsti
dall'art. 33, 3° comma, della L. 104/92 e dall'art. 19, della L. 53/2000.
Nessuno ne può limitare o proibire l'utilizzo, che viene concesso in
particolare per i disabili gravi, art.3 comma 3 della L. 104/92. E' un
abuso in atti di ufficio. Ma è buona norma, conciliare le sue necessità
con l'organizzazione del lavoro, se possibile.
Chiedo un aiuto su come agire per chiedere una deroga alle ore di
sostegno, solo 3 settimanali, assegnate a mio figlio.
Iscritto al primo anno di un istituto tecnico commerciale, premetto, che
le ore assegnate sono ritenute non sufficienti anche da tutto il corpo
insegnanti.
La preside le ha assegnate solo basandosi sulla valutazione del giudizio
della scuola media. Senza tenere conto della certificazione allegata alla
domanda di iscrizione e di tutta la documentazione allegata.
E' un po' tardi per ottenere adesso , ad anno
scolastico abbondantemente iniziato, deroghe per il sostegno. Comunque si
può convincere il Dirigente scolastico a presentare un progetto, ai sensi
dell'art 41 d m n. 331/98 al Direttore scolastico regionale per ottenere
un maggior numero di ore. In mancanza si può promuovere un ricorso in via
d'urgenza al Tribunale ai sensi dell'art 700 Codice di Procedura civile,
assistiti da un avvocato.
E' possibile chiedere la presenza del neuropsichiatra infantile
durante gli incontri col gruppo H? Un'insegnante di sostegno.
Certamente!
Sono la mamma ,di una ragazza di 17anni ,che frequenta il 3 liceo
per la seconda volta, è affetta da retinite pigmentosa,a suola si sono
ostinati che se non si decide a farsi mettere il sostegno anche quest'annosarà
la stessa cosa ,lei rifiuta questo aiuto, si è ostinata che vuole fare da
sola .io domando a voi se noi genitori a sua insaputa e prima che diventi
maggiorenne possiamo decidere per lei, e se possiamo per agevolarla un po'
portare a scuola il certificato che attesta la sua malattia senza
necessariamente avere l'insegnante di sostegno.
Certamente potete portare il certificato,
rinunciando all'insegnante di sostegno che è un diritto e non un obbligo.
Mi chiedo perchè però non chiedete un assistente per la comunicazione che
per legge viene assegnato ai minorati visivi dalla provincia ai sensi
della L.n. 67/93. Questa persona potrebbe scrivere sotto dettatura della
figliola e leggerle, se la figliola ha difficoltà a leggere. Non deve
essere specializzata; basta che sappia leggere e scrivere, meglio se al
computer e possa seguire la figliola nel grado di scuola
frequentato;sarebbe quindi preferibile che sia in possesso di un diploma
di scuola superiore.
Riguardo alla C.M. 10/nov./03, n.83 nell'Istituto Comprensivo dove
lavoro abbiamo n.2 alunni in situazione di handicap visivo (una alunna di
4 anni cieca, un alunno di 10 anni ipovedente) io come referente
Commissione H insieme ai docenti di sezione e di classe abbiamo redatto un
progetto per "potenziare e qualificare l'offerta di integrazione
scolastica" per questi alunni.
Il progetto durerà tutti gli anni di frequenza di questi due alunni nel
nostro Istituto Comprensivo e abbiamo richiesto, dietro consulenza del
Dott.re Sutera dell'U.I.C. di Catania, l'acquisto di un fornetto per
produzione di immagini in rilievo (€ 949,00 +4% iva), n.1000 fogli f.to A4
per fornetto (cad. € 0,88 + 4% iva) e un video ingranditore da tavolo a
colori con monitor 17" (€ 1950,00 +4% iva). Chiediamo dove spedire questo
progetto già approvato in questi giorni dal Collegio Docenti e dal
Consiglio di Istituto.
Come per tutti i progetti di acquisto, la
richiesta va rivolta al Dirigente scolastico che , qualora non abbia fondi
disponibili , avanza la richiesta all'Ufficio scolastico regionale,
facendo riferimento alle leggi che finanziano l'integrazione scolastica e
cioè la L.n. 104/92 e la L.n. 69/00 che finanzia con priorità progetti per
minorati visivi. Le due leggi confluiscono nella L.n. 440/97.
Sono un insegnante della scuola superiore a tempo determinato
abilitata e recentemente specializzata sul sostegno polivalente nell'area
scientifica. Mi è stata affidata un'allieva, che ha causa di un devastante
trauma cranico, si trova per la prima volta seguita da un insegnante di
sostegno. Il problema consiste nel fatto che non accetta la sua attuale
situazione e, in conseguenza, forse neanche me. Le sue capacità di
apprendimento risultano nella fascia più bassa della media considerata
normale. A causa degli interventi medici ha però perduto molte ore di
lezione e necessita di una forte azione di recupero. Da un punto di vista
psicologico manca di capacità di empatia ed ha sviluppato un forte
sentimento di rabbia, se non odio, nei riguardi del mondo esterno. Il
P.D.F. elaborato (da me) è stato approvato dal C.d.C., la famiglia e la
A.S.L. Nasce qualche problema riguardo la programmazione: l'allieva deve
avere alla fine dell'anno una valutazione valida per la promozione,
necessita quindi dell'elaborazione di un P.E.I o di un P.E.P.? Inoltre
come risolvere il problema di un'attività didattica di sostegno quando la
ragazza rifiuta di lavorare con l'insegnante sia in classe che fuori?
Pretende moltissimo dalla classe docente ma poi rifiuta di sostenere le
prove sia orali che scritte quando vengono programmate. Le verifiche nelle
materie che mi competono vengono preparate da me e non producono problemi.
La psicologa che la segue dice che occorre avere pazienza, che si deve
procedere per piccoli passi, ma non tiene conto del fatto che l'anno
successivo, senza alcun tipo di sostegno (è stato revocato) l'allieva sarà
sola. Come rendere il prima possibile autonoma
questa sfortunata ragazza? Da un punto di vista legislativo, la mia
presenza in classe deve svolgere il suo ruolo in modo da non disturbare
l'attività didattica della classe?
Il progetto didattico personalizzato per
conseguire il titolo di studio può essere anche "semplificato " per il
raggiungimento di "oviettivi muinimi" ai sensi dell'art 16 comma 1 L.n.
104/92.Forse più che di un sostegno didattico, la ragazza necessita di un
sostegno psicologico e di attività di recupero che può essere svolta ,
oltre che dal docente per il sostegno, anche dai docenti delle singole
discipline dove è carente. Tale attività può anche essere svolta al di
fuori dell'orario delle lezioni . Sconsiglierei in orario di lezione ,
fuori della classe, perchè si sentirebbe ancora più diversa e poi
perderebbe alcune lezioni per lei importanti.
Nel caso in cui un alunno di I^ superiore segua tutte le discipline
secondo un programma differenziato e per obiettivi curricolari minimi, ma
non si avvalga delle ore di sostegno, in quanto insufficienti
numericamente, in alcune discipline, qualora in queste ultime il suo
profitto sia insufficiente, COME SI PROCEDE A VALUTARLO? Ad esempio si può
o non si deve contemplare l'INSUFFICIENZA GRAVE?
Se si segue il programma "differenziato"
questo non può essere per obiettivi minimi, poichè tale programma non dà
diritto, in caso di esito positivo, al titolo di studio. Se si segue un
programma " per obiettivi minimi" che dà diritto al titolo di studio, la
valutazione avviene come per tutti i compagni e quindi si possono avere
anche delle votazioni molto negative.
Chiedo consiglio per come è meglio muovermi nella burocrazia
legislativa…
Ora mi spiego: Nella mia città abbiamo organizzato un seminario
introduttivo sulla Comunicazione Aumentativa Alternativa, con l’aiuto
economico del comune, e in parte della provincia, rispettivamente con
l’assessorato ai diritti del cittadino e l’assessorato alle politiche
sociali. Il seminario ha visto una massiccia partecipazione di genitori,
insegnanti, terapisti e medici della riabilitazione, nonché di
associazioni presenti nel nostro territorio. L’interesse per una
formazione vera e propria verso la C.A.A. è molto sentita, e in diversi ci
hanno chiesto come poter partecipare ai corsi di formazione.
Qui nasce il problema: i corsi hanno dei costi molto alti (intorno al
milione ed oltre delle vecchie lire) e qui a Cosenza è impensabile
proporre una spesa del genere (come credo in molte parti d’Italia).
Quindi abbiamo pensato di chiedere dei finanziamenti alla regione (?
Altrimenti a chi?) per poter effettuare i corsi di formazione a prezzi più
ragionevoli, per i partecipanti. Il problema è a quale assessorato
regionale proporre il progetto, visto che i corsi sono sia per gli
insegnanti, sia per i terapisti, quindi appartenenti a due uffici diversi
scolastico e sanitario, o addirittura della formazione professionale.
Inizialmente avevo pensato all’Uff. Scol. Regionale, ma questo può
permettere la formazione anche del personale d’appartenenza ASL?
I corsi sono tenuti dall’associazione (onlus) Ipertesto di Napoli, che
hanno esperienza e professionalità in questo campo.
“Noi” siamo: una mamma di bambina disabile (sclerosi Tuberosa) e delegata
dalla sua associazione e io insegnante di sostegno alle elementari, da
molti anni, appartenente al didaweb, nelle cui liste è nata la
collaborazione con l’Ipertesto di Napoli.
Per corsi di formazione esistono numnerosi
finanziamenti dell'Unione eurioopea che possono riguardare sia lavoratori
in servizio, sia persone uin cerca dui lavoro. I bandi dei concorsi per
partecipare all'acquisizione di contributi sono di due tipi: progetti
nazionali (PON) ed i bandi si trovano sul sito del ministero del lavoro;;
progetti regionali (POR) e si trovano sul sito della regione.
La partecipazione deve essere da parte di un'associazione o cooperativa,
poichè i bandi prevedono che una certa somma ( non inferiore ad alcune
decine di milioni di lire ) deve essere a carico del richiedente. Per
ottenere queste somme a carico del richiedente, si può chiedere o ad una
fondazione bancaria o al centro servizi per il volontariato, se sono
disponibili a finanziare , partecipando, il progetto.
Le province dovrebbero organizzare pure dei corsi di formazione
professionale; ma non sempre hanno fondi disponibili. Potrebbero però
unirsi ad un'eventuale cordata.
Siamo una famiglia con una bimba disabile, invalida al 100% in
quanto affetta da sindrome genetica fin dalla nascita, la piccola, che a
maggio compirà 8 anni, frequenta quest'anno il secondo anno fuori corso
(oltre i tre di norma) della scuola materna statale, avremmo piacere di
sapere se è obbligatorio che il prossimo anno scolastico la bimba debba
approdare alla 1a elementare.
Di solito non si può superare il ritardo di un
anno di iscrizione alla scuola elementare.- Consiglio quindi che la bimba
venga finalmente iscritta alla scuola elementare. Fare ritardare non giova
molto se c'è un lieve ritardo mentale, mentre rende molto più difficile
l'integrazione coi compagni che vedono il compagno con handicap più grande
di loro ed hanno difficoltà ad instaurare spontanei rapporti.
Chiediamo gentilmente a quale legge, decreto o circolare far
riferimento per la formazione delle sezioni di scuola dell'infanzia con
bambini portatori di handicap. Quello che ci interessa è fino a numero si
può arrivare con 1 portatore di Handicap ( 25 oppure 28) , e quanti
Handicap possono essere inseriti in una sezione.
Il Decreto Ministeriale 3 giugno 1999, n. 141,
Formazione Classi con alunni in situazione di handicap
https://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dm141_99.html
prevede 25 alunni in presenza di un compagno con disabilità, ed i 20 in
presenza di 2
Vorrei avere dei chiarimenti riguardo all'applicazione del nuovo ICF
sull'handicap, approvato in via sperimentale il 29/12/03. I bambini come
il mio che ha una disfasia evolutiva e che da tre anni, alle scuole
elementari è seguito da una insegnante di sostegno, per 12 ore. L'anno
scolastico 2004-2005, si ritroverà senza insegnante oppure tutto rimarra
come in questi tre anni?
Per il prossimo anno non vi saranno novità ,
poichè ancora non è stato approvato il decreto previsto dalla finanziaria
del 2003 per la certificazione dell'handicap ai fini scolastici. Pertanto
dovranno essere applicate le norme in vigore , come ha correttamente
stabilito la c.m. n.58/03
Seguo un alunno affetto da un grave disturbo della condotta che
dovrebbe prendere la licenza per potersi iscrivere al primo anno di
superiori e, contemporaneamente, ad un corso professionale. C'è
un'ordinanza specifica?
Non c'è un'ordinanza specifica per ragazzi con
disturbi alle condotte. Se è certificato, rientra in quel tipo di esame
per ragazzi con handicap. Per la scuola media:
L'O.M. 65/98, richiamata dall'O.M. 128/99, tratta degli esami di licenza
media all'art. 10, comma 11. La norma è perfettamente in linea con quanto
disposto dall'art. 13, comma 2 della legge quadro che ha modificato il
D.M. del 10/12/84 che restringeva i criteri per l'ammissione agli esami di
alunni in situazione di handicap, specie intellettivo. Infatti tale
decreto vietava l'ammissione di alunni i cui apprendimenti non fossero
<<riconducibili>> agli obiettivi della scuola media. L'art. 10, comma 11
dell'O.M. n. 65/98 stabilisce che <<nel quadro delle finalità della scuola
media>> gli alunni che sono ammessi agli esami di licenza possono svolgere
prove differenziate>>. Esse debbono essere coerenti col percorso formativo
svolto e debbono permettere di misurare i progressi realizzati rispetto ai
livelli iniziali di apprendimento, tenuto conto delle potenzialità
dell'alunno. Scompare da questa formulazione l'espressione <<comunque
riconducibili>>, che era considerato un serio ostacolo all'ammissione. La
C.M. correttamente prevede anche la possibilità di non ammissione, giacché
il consiglio di classe potrebbe ritenere utile per l'alunno una
ripetizione dell'anno come rinforzo negli apprendimenti. Non esiste più
uno sbarramento che bloccava quasi tutti gli alunni con ritardo mentale.
Si ribadisce l'effettuazione di prove <<differenziate>> che invece nella
scuola superiore possono essere solo equipollenti.
Ogni quanto tempo va aggiornato il PDF? Un alunno disabile può
frequentare solo le ore in cui é presente il prof. Di sostegno, nel caso
specifico 9 ore?
Il PDF va riveduto al termine della scuola
materna, della scuola elementare, media e durante la scuola superiore ( ad
es. dopo il biennio o il triennio( secondo quanto stabilito dall'art 12
comma 8 L.n. 104/92.
Gli alunni con disabilità hanno diritto a frequentare anche quando manchi
temporaneamente o perennemente (perchè non copre tutte le ore)
l'insegnante per il sostegno. Anzi l'allontanamento dell'alunno dalla
classe a causa della mancanza dell'insegnante per il sostegno è vietato
dall'art 12 comma 4 L.n. 104/92 e può essere fonte di denuncia penale del
dirigente scolastica per abuso di potere e violazione di legge.
Il PDF va riveduto al termine della scuola materna, della scuola
elementare, media e durante la scuola superiore ( ad es. dopo il biennio o
il triennio( secondo quanto stabilito dall'art 12 comma 8 L.n. 104/92).
Gli alunni con disabilità hanno diritto a frequentare anche quando manchi
temporaneamente o perennemente (perchè non copre tutte le ore)
l'insegnante per il sostegno. Anzi l'allontanamento dell'alunno dalla
classe a causa della mancanza dell'insegnante per il sostegno è vietato
dall'art 12 comma 4 L.n. 104/92 e può essere fonte di denuncia penale del
dirigente scolastica per abuso di potere e violazione di legge.
Sono una insegnante di scuola elementare specializzata per
l'insegnamento su sostegno,vorrei gentilmente sapere come ogni scuola
individua e ripartisce i fondi per l'acquisto dei sussidi e per il facile
consumo,e se vi è una legge specifica.
Esiste un bilancio preventivo ad ogni inizio anno
che viene poi approvato dagli Organi Colleggiali della scuola. Lì vengono
discusse e approvate le somme da assegnare ad ogni capitolo di spesa.
Per quanto riguarda l'handicap ci sono poi le somme che destina l'Ufficio
scolastico Regionale ogni anno per progetti e varie.
Risorse Finanziarie
Legge 05.02.92 n.104
Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate
- art. 42 Copertura finanziaria
Legge 18.12.97 n.440
Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta
formativa e per gli interventi perequativi
Legge 22.03.00 n.69
Interventi finanziari per il potenziamento e la qualificazione
dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni con handicap
Direttiva 21.03.01 n.51
"Individuazione degli interventi prioritari e criteri generali per la
ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e
la valutazione degli interventi stessi", ai sensi dell'articolo 2 della
legge 18 dicembre 1997, n. 440
Direttiva 15.05.02 n.53
"Individuazione degli interventi prioritari e criteri generali per la
ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e
la valutazione degli interventi stessi", ai sensi dell'articolo 2 della
legge 18 dicembre 1997, n. 440
Direttiva 08.05.03 n.48
"Individuazione degli interventi prioritari e criteri generali per la
ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e
la valutazione degli interventi stessi", ai sensi dell'articolo 2 della
legge 18 dicembre 1997, n. 440
Esiste un quadro normativo di riferimento per lo svolgimento dell'Esame di
licenza media per gli alunni disabili?
Veda l'art. 17 dell'Ordinanza Ministeriale n. 35 del
4 aprile 2003
Sono un docente di sostegno nelle superiori. Gradirei avere qualche
delucidazione sulla norma che consente ai ragazzi disabili l'iscrizione
agli istituti superiori senza aver conseguito la licenza media. Gradirei
sapere se in questo caso (come a me sembra ovvio) hanno diritto
all'insegnante di sostegno ed in base a quale norma.
Trattasi dell'art 14 comma 5 dell'O M n. 90/01, che
poi è stato ripetruto in tutte le altre ordinanze successive sulla
valutazione, scrutini ed esami.
L'alunno svolge gli esami di qualifica sulla base del PEI e l'attestato
che consegue, pur non essendo titolo di studio, gli dà diritto ad
iscriversi ai due anni successivi della scuola e di partecipare agli esami
al solo fine del rilascio dell'attestato con la descrizione dei crediti
formativi maturati.
Sono la mamma di una bimba disabile grave. Frequenta la prima elementare.
Ha il sostegno per tutte le ore. Ma ha il sostegno di un'insegnante che,
credo, non abbia mai visto una carrozzina in vita sua. Fino all'anno
scorso insegnava religione. Quest'anno le hanno proposto l'esperienza con
una bimba con handicap e lei ha accettato. Ma come è possibile questo? Non
ha un'idea dell'handicap. Sono le titolari che, poverette, fanno il
possibile perchè la mia bimba sia ben inserita. Come si può nominare come
sostegno un'insegnate priva di una benchè minima preparazione? Come è
possibile che non ci fosse nessun altro?
La nomina di un docente per il sostegno non
specializzato è purtroppo dovuta alla mancanza , nelle graduatorie, di
insegnanti specializzati. In questi casi però occorre chiedere al
Dirigente scolastico che prenda contatto con altri colleghi ed organizzi
un breve corso di aggiornamento, anche ai sensi della c m n. 78/03, che,
pur riguardando i docenti curriculari, può, in questi casi, bene adattarsi
ai docenti per il sostegno non specializzati.
Sono un genitore di una bambina, di 12 anni, affetta da "gravissima
ipoacusia neurosensoriale bilaterale”, che frequenta la 1a media in una
scuola Statale (con insegnante di sostegno per 18 ore settimanali).
Come genitore, ho chiesto verbalmente, al Dirigente Scolastico di
convocare un incontro fra docenti della classe, insegnante di sostegno,
Unità Multidisciplinare della AUSL e la famiglia (comunemente chiamato
Gruppo “H”), inoltre ho chiesto, sempre verbalmente, se per mia figlia è
stato compilato il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.). Ma a queste
mie domande è stato risposto che:
- l’incontro del Gruppo “H” non serve a niente, è inutile;
- il P.E.I. non è stato ancora compilato (siamo al mese di dicembre).
Ora come genitore ho molti dubbi, e non conosco il percorso didattico di
mia figlia, pertanto, le chiedo cortesemente, di darmi alcune risposte
alle mie tante domande.
1) E’ legittimo non convocare il Gruppo “H”, su richiesta dei genitori;
2) Entro quale periodo dell’anno scolastico viene compilato il P.E.I., e
se lo stesso deve essere firmato e portato a conoscenza dei genitori;
3) Indicazioni sui vari riferimenti normativi (leggi o circolari) che mi
consentano di meglio informarmi, per poi informare il Dirigente Scolastico
a rispettare quanto previsto, per una migliore integrazione dei
diversamente-abili nella scuola e nel contesto sociale in cui viviamo;
4) Ed eventualmente, a quali organismi posso rivolgermi per presentare
ricorsi o esposti affinché si attivi effettivamente quanto da me
richiesto.
Il GLH operativo è l'organismo che programma
l'integrazione dell'alunno e quindi è obbligatorio convocarlo
immediatamente all'inizio dell'anno scolastico per impostare il profilo
dinamnico funzionale ed il PEI ( art 12 comma 5 L.n. 104/92 ). Di tale
organismo fa parte obbligatoriamente anche la famiglia, come è detto nella
norma appena citata. Immediatamente dopo il PEI, che, secondo il dPR del
24/2/94deve essere steso dopo un mese e mezzo al massimo dall'inizio delle
lezioni, il consiglio di classe al completo deve predisporre il progetto
didattico personalizzato che il Dirigente dovrà inviare al Direttore
scolastico regionale per ottenere le deroghe per l'anno successivo (art 41
decreto ministeriale n. 331/98 ). Quando verrà pubblicato il decreto del
Presidente del consiglio dei ministri sulla certificazione dell'handicap
per l'iscrizione scolastica, introdotto dall'art 35 comma 7 L.n. 289/03,
la formulazione del PEI verrà anticipata all'anno antecedente quello di
frequenza per rendere possibili tutti gli adempimenti.
Tutto ciò può essere cortesemente fatto presente al Dirigente scolastico.
In caso di sua insensibilità, ci si può rivolgere alla persona operante
presso il CSA ( ex Provveditorato agli studi ) , al Coordinatore del GLIP,
sempre presso il CSA o al referente per l'integrazione scolastica presente
presso l'Ufficio scolastico regionale o al Direttore scolastico regionale.
In caso di loro insensibilità, ci si rivolge al Ministero alla Direzione
generale per gli studenti, retta dal dir. gen. Mariolina Moioli ed
all'Osservatorio permanente per l'integrazione scolastica, presso la
stessa direzione generale tel 06/58495842, fax 06/58330832. In mancanza di
interventi sul caso denunciato, ci si può rivolgere all'on Valentina Aprea,
Sottosegretario di Stato all'Istruzione tel 06/58492430, fax 06/58492013
ed ai mezzi di comunicazione ed alla F.I.S.H., Federazione Italiana per il
Superamento dell'handicap tel 06/51605175 , fax 06/51883253, e-mail
fish-presidenza@libero.it
Un alunno in situazione di handicap frequentante la classe quarta di un
istituto professionale, che ha sostenuto l'esame di qualifica svolgendo
prove differenziate e conseguendo quindi un attestato delle competenze e
delle abilità acquisite, può, eventualmente, alla fine del quinto anno
sostenere di nuovo l'esame e ottenere un diploma di qualifica? Con quali
modalità?
LA VALUTAZIONE DIFFERENZIATA NELLA SCUOLA SECONDARIA
SUPERIORE
A seguito della sentenza n. 215/87 della Corte Costituzionale già l'O.M.
n. 262/88, con palese riferimento agli alunni con ritardo mentale grave,
consentiva una valutazione commisurata allo svolgimento di un percorso
didattico <<differenziato>> rispetto ai programmi ministeriali. Tale
orientamento è stato ribadito e perfezionato negli atti normativi
successivi e da ultimo nell'O.M. n. 128/99 all'art. 4, nonché nell'O.M.
126/2000. In tale norma si precisa che tale valutazione è finalizzata allo
svolgimento del piano educativo individualizzato e all'esercizio del
diritto allo studio costituzionalmente garantito, ma non consente il
rilascio di un titolo di studio. In tal senso si è pronunciato
espressamente il Consiglio di stato con il parere n. 348/91 , sviluppando
i principi espressi in tema di valutazione dalla Corte Costituzionale.
In forza di questi orientamenti la normativa secondaria contiene le
seguenti disposizioni: gli apprendimenti dei contenuti dei piani educativi
<<differenziati>> vanno valutati con i voti, come per i compagni; i voti
però sono riferiti al contenuto del PEI e non dei programmi ministeriali.
Di ciò deve essere dato atto con una breve nota in calce alla pagella. Non
deve invece farsi alcuna annotazione sui <<tabelloni>> esposti nell'albo
della scuola. Ciò è logica conseguenza anche della 675/96 sulle tutela dei
dati personali, giacché la pubblicazione dei tabelloni costituisce un
mezzo di diffusione che, riguardando nel caso di specie un dato
<<sensibile>> (in situazione di handicap), non può essere divulgato.
Nessun rischio può derivare dall'assenza di annotazioni nei tabelloni
circa il diverso valore da attribuire a tale valutazione, poiché gli atti
pubblici che fanno fede sono i verbali dei Consigli di classe, di cui le
pagelle e gli altri documenti sono semplici documenti derivati.
Conseguentemente gli alunni che seguono un PEI <<differenziato>> possono
essere, come tutti, promossi o ripetenti. In quest'ultima ipotesi occorre
abbassare il livello degli obiettivi culturali previsti dal PEI. In caso
di esito positivo, gli alunni vengono <<ammessi alla frequenza della
classe successiva>>, quindi formalmente, non si ha una promozione. Nel
caso in cui però in uno degli anni successivi l'alunno mostri di avere
raggiunto apprendimenti globalmente riconducibili a quelli dei programmi
ministeriali, potrà essere formalmente promosso senza la necessità di
effettuare prove di idoneità per i precedenti anni in cui si era svolta la
valutazione differenziata.
Per il rispetto del principio di partecipazione della famiglia
all'integrazione scolastica, l'art. 4, comma 5 dell'O.M. 128/99 stabilisce
che, qualora un consiglio di classe decida di adottare la valutazione
differenziata, deve informare la famiglia, fissando un termine per
l'acquisizione del consenso. Trascorso il termine, se non interviene il
dissenso espresso, la modalità di valutazione differenziata si intende
accettata.
In caso di diniego, l'alunno deve essere valutato come se non fosse in
situazione di handicap. Tale orientamento è stato determinato dalla
necessità di evitare azioni legali dei genitori che al termine degli studi
del figlio rivendicavano il rilascio di un titolo di studio corrispondente
alle valutazioni positive riportate negli anni precedenti.
Sono un docente di sostegno negli istituti superiori. Tempo fa credo di
aver letto che un ragazzo diversabile che ha superato i 18 anni di età può
iscriversi alle superiori anche senza la licenza media. Vi sarei grato se
mi segnalaste tempestivamente l'eventuale norma, o sentenza, che prescrive
l'obbligo da parte della scuola di accettare l'iscrizione in casi del
genere. Gradirei sapere, inoltre, se, come io credo, in questo caso il
soggetto ha diritto all'insegnante di sostegno.
Commento di Salvatore Nocera alla sentenza 226/01
della Corte Costituzionale pervenuto tramite la rivista "Handicap &
Scuola"
La sentenza della Corte Costituzionale n.226/2001 rafforza il diritto
all'integrazione degli alunni con handicap nelle scuole dell'obbligo.
1) La sentenza ha rigettato l'eccezione di legittimità costituzionale
dell'art.14, comma 1 lettera "c", legge 104/92 nella parte in cui preclude
la frequenza delle scuole dell'obbligo per otto anni ove l'alunno
handicappato abbia raggiunto il diciottesimo anno di età. Tale sentenza,
pertanto, a differenza di quelle che annullano una norma di legge, non è
definitiva ed ulteriori eccezioni di incostituzionalità possono essere
proposte contro lo stesso articolo, per profili diversi da quelli
esaminati.
2) La sentenza non ha negato agli alunni con handicap maggiorenni il
diritto all'integrazione nelle scuole dell'obbligo, ma si è limitata a
precisare che tale diritto sussiste sino oltre il compimento del
diciottesimo anno di età tramite l'integrazione nei corsi di istruzione
per adulti previsti dall'O.M. del 1977 la quale all'art.4, comma 6 prevede
che in tali corsi l'integrazione degli alunni con handicap "viene
assicurata nel rispetto dell'attuale quadro normativo".
3) L'argomentazione della sentenza si basa su ragioni di opportunità
dovute alla differenza di età fra quanti frequentano di regola le classi
comuni mattutine (massimo quindici anni) e i maggiorenni. Tali ragioni
sono rafforzate dalla esplicitazione delle finalità dell'integrazione
scolastica nelle "classi comuni" della scuola dell'obbligo che non
risultavano con tanta chiarezza neppure nella sentenza della Corte
Costituzionale n. 215/87.
4) Ne consegue che il limite di età alla frequenza nei corsi mattutini
vale sia per gli alunni con handicap maggiorenni, sia per gli alunni non
handicappati che abbiano superato il quindicesimo anno di età.
Diversamente si creerebbe una disparità di trattamento a danno degli
alunni con handicap che la Corte non può né vuole introdurre.
5) Ne consegue altresì che la frequenza degli alunni con handicap
maggiorenni, specie se non hanno compiuto otto anni di scuole
obbligatoria, può essere preclusa nei corsi mattutini solo se esiste
nell'ambito del Distretto scolastico (o ambito territoriale equivalente)
almeno un corso di istruzione.
In caso contrario, il rifiuto di iscrizione di un alunno con handicap ai
corsi mattutini costituisce palese violazione del loro diritto allo studio
ribadito espressamente nella sentenza.
6) Ne consegue infine che, dovendosi realizzare anche nei corsi di
istruzione per adulti l'integrazione scolastica "nel rispetto dell'attuale
quadro normativo" agli alunni con handicap maggiorenni deve essere
assicurato il trasporto gratuito da casa ai corsi per adulti di competenza
dei Comuni di residenza (art. 28, comma 1, legge 118/71), ai quali spetta
pure, nei casi indicati dalla diagnosi funzionale, di fornire assistenti
per l'autonomia e la comunicazione ai sensi dell'art. 13, comma 3, legge
104/92.
Spesso infine a Comuni e Amministrazione scolastica incombe l'obbligo di
fornire gratuitamente ausili e sussidi anche tecnologici, anche su base
delle leggi regionali sul diritto allo studio, dell'art. 13, comma 1,
legge 104/92, e della legge n. 69/2000.
in breve dal Giudice CATELLO TERMINELLO:
Anzitutto concordo con chi come Salvatore Nocera afferma che questa
sentenza rafforza il diritto all'integrazione degli alunni con handicap
nelle scuole dell'obbligo, non avendo affatto negato il diritto anzidetto
ma soltanto precisato -rafforzandolo- che tale diritto sissiste oltre il
compimento del 18àanno di età tramite l'integrazione nei corsi di
istruzione per adulti previsti dalle viigenti disposizioni e nei quali
l'integrazione viene assicurata <<nel rispetto dell'attuale quadro
normativo>>.
Ed ancora: Le ragioni di opportunità esposte nella sentenza della Consulta
mi sembrano intese a rafforzare le finalità dell'integrazione scolastica
dei soggetti handicappati, con notazioni di spessore socio-psicologico e
solidaristico in riferimento del più valido aggiornato successivo
inserimento sociale di quegli alunni handicappati nell'ambito sociale e
del mondo del lavoro per favorirne nel modo piùappropriato e idoneo
psicologicamente il<<completamento del processo di maturazione specifico
di tali persone>>.
La palese violazione dl diritto allo studio degli alunni con handicap
senza il periodo minimo di frequenza d'obbligo si verifica infatti, a mio
sommesso parere proprio con la eventuale ( e prendo atto senz'altro di
quanto mi dite in merito alla "di fatto" scarsissima diffusione dei corsi
per adulti sul territorio nazionale) mancata organizzazione di tali corsi
per adulti ovvero iniziative formative sostitutive o equipollenti di
equivalente efficacia.
Ed allora è qui che bisogna far valere il diritto allo studio degli alunni
con handicap che non hanno concluso il periodo dio obbligo scolastico: se
ad un alunno con handicap che non ha ultimato il periodo minimo di
esrcizio - godimento del proprio dioritto allo studio costituzionalmente
garantito, non viene fornita la possibilità e l'organizzazione di "un
corso di istruzione per adulti" sul territorio e con tutti i "benefici"
precisati dall'avv. Salvatore Nocera nel rispetto "dell'attuale quadro
normativo": è allora, a mio parere, che viene violato un suo preciso
interesse legittimo ed in tal caso egli ha almeno diritto a richiedere al
Giudice ordinario - come ha appunto stabilito la Corte di Cassazione con
sentenza n.500 del 1999- il risarcimento dei danni come sopra patiti , in
una somma che potrebbe essere commisurata al rimborso spese per affrontare
iniziative di formazione scolastica o integrazione sociale sostitutive di
quelle che il suo interesse legittimo all'organizzazione di corsi per
adulti da parte dell'ìAmministrazione sciolastica giustamente e
costituzionalmente esigerebbe.
Il parere del Giudice Catello Terminello è tratto dal giornale HANDICAP &
SCUOLA n.100.
Vorrei sapere se un alunno dislessico e certificato può essere esonerato
dall'insegnamento della lingua straniera(inglese) e a chi spetta
eventualmente farlo. grazie
Veda il Decreto legislativo 16.04.1994 , n. 297
PARTE II Ordinamento scolastico - TITOLO VII Norme comuni - CAPO IV Alunni
in particolari condizioni - SEZIONE I Alunni handicappati - PARAGRAFO I
Diritto all'educazione, all'istruzione e alla integrazione dell'alunno
handicappato Articolo 318 - Valutazione del rendimento e prove d'esame
Sono un insegnante di sostegno presso una scuola materna in provincia di
Milano e seguo un bambino "grave" che a settembre 2004 andrà a scuola
elementare nel mio stesso Istituto Comprensivo. Ho saputo che potrei fare
sostegno al bambino anche a scuola elementare per alcune ore per l'intero
anno scolastico; questa possibilità è data solo ai bambini che non sono in
grado di seguire la programmazione di classe. Vi chiedo, pertanto, di
darmi riferimenti legislativi in tal senso e il nome di qualche
istituzione scolastica della provincia di Milano che ha già avuto
esperienze in merito.
Veda l'art. 42 del Decreto Ministeriale 331/98
Sono un insegnante di sostegno e Le chiedo, non avendo trovato nessun
documento a riguardo nel sito, se gli alunni disabili devono pagare le
tasse scolastiche di iscrizione alla nuova classe.
Esiste una legge di riferimento ?
L’art. 30 della Legge 118/71 stabilisce che “ai
mutilati ed invalidi civili che appartengono a famiglie di disagiata
condizione economica e che abbiano subito una diminuzione superiore ai due
terzi della capacità lavorativa ... è concessa l’esenzione dalle tasse
scolastiche ... e da ogni altra imposta, analogamente agli esoneri
previsti per ... ciechi civili, i mutilati ed invalidi di guerra, di
lavoro, di servizio e i loro figli”.
Ancora per questo anno, l'esenzione vale anche per l'iscrizione al primo
anno delle scuole superiori.
Scrivo questa email, perche sono interessata alla presentazione di
progetti per far fronte a questo disagio nella scuola della formazione
primaria. vorrei avere informazioni circa le modalità per ottenere
finanziamenti e idee per organizzare al meglio un percorso di aiuto per i
disabili.
Risorse Finanziarie
Legge 05.02.92 n.104
Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate
- art. 42 Copertura finanziaria
Legge 18.12.97 n.440
Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta
formativa e per gli interventi perequativi
Legge 22.03.00 n.69
Interventi finanziari per il potenziamento e la qualificazione
dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni con handicap
Direttiva 21.03.01 n.51
"Individuazione degli interventi prioritari e criteri generali per la
ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e
la valutazione degli interventi stessi", ai sensi dell'articolo 2 della
legge 18 dicembre 1997, n. 440
Direttiva 15.05.02 n.53
"Individuazione degli interventi prioritari e criteri generali per la
ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e
la valutazione degli interventi stessi", ai sensi dell'articolo 2 della
legge 18 dicembre 1997, n. 440
Direttiva 08.05.03 n.48
"Individuazione degli interventi prioritari e criteri generali per la
ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e
la valutazione degli interventi stessi", ai sensi dell'articolo 2 della
legge 18 dicembre 1997, n. 440
Sono la madre di un ragazzo di 14 anni che frequenta il primo anno di
superiori (istituto tecnico per geometri).
Mio figlio è certificato per una dislessia di grado medio.
Con il supporto familiare ha superato discretamente i tre anni di media
inferiore.
Ora ha maggiori difficoltà.
Se noi dovessimo inoltrare al provveditorato la certificazione di handicap
e mio figlio avesse un sostegno quale valore avrebbe il suo titolo di
studio alla fine del quinquennio?
Gli consentirebbe l'accesso ad un corso universitario o la partecipazione
a concorsi richiedenti il titolo di studio di scuola media superiore?
Può nei primi anni di frequenza, richiedere il
sostegno, dopo la certificazione, per aiutare il ragazzo. Gli alunni che
seguono un PEI <<differenziato>> possono essere, come tutti, promossi o
ripetenti. In quest'ultima ipotesi occorre abbassare il livello degli
obiettivi culturali previsti dal PEI. In caso di esito positivo, gli
alunni vengono <<ammessi alla frequenza della classe successiva>>, quindi
formalmente, non si ha una promozione. Nel caso in cui però in uno degli
anni successivi l'alunno mostri di avere raggiunto apprendimenti
globalmente riconducibili a quelli dei programmi ministeriali, potrà
essere formalmente promosso senza la necessità di effettuare prove di
idoneità per i precedenti anni in cui si era svolta la valutazione
differenziata.
Sono insegnante di sostegno e sto seguendo una ragazza affetta da
tetraparesi spastica, iscritta al primo anno del liceo classico. La
ragazza è molto intelligente e studiosa. Si esprime in modo corretto e con
buona proprietà di linguaggio.Nella produzione scritta si evidenziano
diversi errori ortografici, come omissioni di consonanti doppie,
confusione tra le consonanti labiali (p b).Ciò mi fa pensare che gli
errori dell'allieva siano legati a problemi disgrafici.E' dunque possibile
che in un soggetto affetto da tetraparesi spastica siano anche presenti
disturbi di tipo disgrafico?l
Deve rivolgere la sua domanda ad un Centro di
Riabilitazione o all'UONPI (ASL)
Sono insegnante di sostegno in una scuola elementare mi sono trovata in
contrasto con il mio Dirigente Scolastico per una interpretazione delle
ore di un insegnante di sostegno: lui asserisce che due alunni h inseriti
nella stessa classe, segnalati per usufruire di 12 ore di sostegno
ciascuno, non creano un posto di 24 ore per un insegnante di sostegno, ma
l'insegnante di sostegno in quella determinata classe deve fare soltanto
12 ore, completando le sue 24 ore in un altra classe dove c'è un altro
alunno di 12 ore ??? E' coretta questa interpretazione ??? C'è una legge a
riguardo???
Credo di aver già risposto a questo quesito.
Comunque lo ripeto: dica al suo Dirigente, che provi a ripetere ciò che ha
detto a lei, al CSA di appartenenza, chissà che non lo rimandino a fare un
pò precariato
Per quanto riguarda il riferimento alle leggi... si, abuso e omissione in
atti d'ufficio. Avverta le famiglie degli alunni, perché provvedano a
denunciarlo alla Magistratura