a cura di Rolando Alberto Borzetti


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FAQ 32
Domande e Risposte su Handicap e Scuola

 

Sono un docente di Materie Letterarie classe A043 a tempo indeterminato in servizio presso una scuola media statale con classi formate esclusivamente con alunni audiolesi.
Ho conseguito l'abilitazione specifica all'insegnamento di Lettere ex classe 39, con corso di formazione indetto dall'Istituto Magarotto di Roma ai sensi dell'art,15 della legge 6/12/1971 n.1074.
Dal prossimo anno scolastico 2004/05 dette classi cesseranno di funzionare, pertanto sono stato dichiarato soprannumerario ed invitato a produrre domanda di trasferimento. Fin qui tutto tranquillo, ma all'atto del perfezionamento della domanda il C.S.A della mia provincia ha obiettato che la mia abilitazione non era valida per poter insegnare nella scuola media normale, ma potevo chiedere solo il sostegno. Senza nulla togliere agli insegnanti di sostegno, dei quali ho grande stima, dopo 25 anni di insegnamento nelle classi per sordomuti gradirei insegnare nelle classi normali.
In sintesi desidererei conoscere la normativa con cui la mia abilitazione, conseguita tra l'altro prima ancora che venisse introdotto il sostegno nelle scuole, è ritenuta valida per le scuole normali.

Purtroppo le abilitazioni per le scuole speciali non consentono l'insegnamento nella medesima classe di concorso nelle classi ordinarie. Occorre chiedere al ministero dell'Istruzione se sia possibile una equipollenza, tramite qualche esame integrativo sostenuto presso una SSIS, competente a rilasciare le abilitazioni.

Vorrei sapere in base a quale legge o articolo di contratto può un insegnante di sostegno rifiutarsi di fare supplenze nel suo orario di servizio, su classi di cui non è contitolare.

Perché l'insegnate di sostegno è ASSEGNATA dal CSA per l'alunna disabile e alla sua classe, non per fare supplenze. Le leggi parlano chiaro. Eventuale utilizzo per altri compiti, per il codice penale, è "abuso e omissione in atti di uffico".

Due alunni con handicap grave di 30 anni, frequentanti i corsi serali di una scuola media, possono iscriversi alla prima classe delle superiori (corso antimeridiano) o ci sono dei limiti di età?

La sentenza n. 126/01 della Corte costituzionale ha stabilito che gli alunni che superano i diciotto anni non possono frequentare la scuola del mattino, ma debbono frequentare i corsi per adulti, avvalendosi della c m n. 455/97 che garantisce in questi corsi agli alunni con disabilità tutti i diritti.

Potrebbe delucidarmi sulle normative relative all'esame di terzo anno per allievi con programma completamente differenziato in Istituti Professionali.
Quali le modalità, le prove, gli strumenti da utilizzare, quali gli attestati finali da compilare.

Prove d'esame e scrutini
legge 05.02.92 n.104
Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate
- art. 16 Valutazione del rendimento e prove d'esame
D.lgs 16.04.94 n.297
Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.
Capo IV - Alunni in particolari condizioni
- art. 318 Valutazione del rendimento e prove d'esame
D.P.R. 23.07.98 n.323
Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997, n. 425
- art. 6 Esami dei candidati con handicap
O.M. 04.04.03 n.35
Istruzioni e modalità operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2002/2003.
- art. 17 Esami dei candidati in situazione di handicap

In vista delle scadenze per la formulazione dell'organico di diritto, gradire sapere se è ancora vigente il D.M. 141/99, dal mio Dirigente Scolastico dichiarato ormai "decaduto".

Certamente! E' in vigore ed è stato ribadito nell'ultima C.M. n. 58 Prot. n. 1881/Dip/U02 Roma, 9 luglio 2003

Premetto che ho una lunga esperienza come insegnante specializzato, sono un insegnante specializzato di una scuola secondaria superiore, area Umanistica (AD02), il mio Dirigente per il prossimo A.S. 2004/2005 si trova ad avere 4 (dico quattro) ragazzi "diversamente abili" (di cui uno down), in una classe di 16 alunni. Le ho fatto notare che questo non è possibile, ma questi sostiene che tutto ciò è legale!
Può citarmi la normativa di riferimento, oppure (avendo una sola prima) se questa si può sdoppiare.

Limitare il numero degli alunni in una classe per infilarci 4 bambini in stato di handicap, di cui uno grave, significa aver fatto una classe differenziale. E' una cosa riprovevole per la scuola stessa e per il "Preside".
Indico la normativa:
La CM n. 58 del 9 Luglio del 2003 detta norme per l’adeguamento degli organici di diritto del personale docente ed ausiliario all’organico di fatto, che riguardano anche gli alunni con handicap.
1 - Formazione delle classi: Viene espressamente richiamato il DM n.141/99 che vieta la formazione di classi con più di 25 alunni in presenza di un solo compagno con disabilità e di 20 in presenza di due compagni.
Decreto Ministeriale 3 giugno 1999, n. 141
https://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dm141_99.html
Criteri per la formazione delle classi
DM 331 del 24/07/98
Modalità per la formazione delle classi e degli organici
DM 141 del 03/06/99
Formazione delle classi con alunni in situazione di handicap
Legge 22/11/02 n. 268 - Conversione in Legge, con modificazioni del DL 25/09/02 n.212
recante misure urgenti per la Scuola, l'Università, la Ricerca Scientifica Tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale. Art. 2
CM 27 del 07/03/03
Dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2003 - 2004
CM 58 del 09/07/03
Anno scolastico 2003 - 2004; adeguamento dell'organico alle situazioni di fatto

 

Sono il papà di Alessio, un bambino cerebroleso, non deambulante e incapace di parlare, ma con una discreta interazione sociale che manifesta con sorrisi e pianti a secondo degli stimoli che riceve.
Alessio il prossimo mese compie 8 anni, attualmente è inserito presso la Scuola Materna, con ottimi risultati, sia per l'integrazione con gli altri bambini, sia per la familiarità e la continuità di assistenza ad opera dell'insegnante di sostegno che ormai è al terzo anno di frequenza e non da ultimo per la struttura idonea ad ospitare bambini con gravi disabilità con la possibilità di usufruire di un servizio mensa che permette un orario di frequenza più elastico, ovvero dalle 09:00 alle 15:00 dal lunedì al venerdì, che offre la possibilità anche a mia moglie di avere un attimo di "respiro", poiché io sono generalmente fuori casa per lavoro.
Ciò premesso, vengo al dunque, io vorrei iscrivere Alessio anche il prossimo anno alla Scuola Materna, ma mi dicono che ciò è impossibile a causa dell'età, é vero?
Esiste una normativa in merito?
Consideri che la scuola elementare che dovrebbe frequentare il prossimo anno non dispone di una sezione "speciale", che per Alessio non solo sarebbe impossibile seguire un programma, ma sicuramente sarebbe di disturbo per il regolare svolgimento dell'attività scolastica dei bambini normodotati.
Inoltre, Alessio, non ha un controllo ottimale delle fasi di dormi veglia, passa molte notti insonni e a volte si addormenta solo in mattinata, quindi avrebbe bisogno di uno spazio personalizzato.
La struttura è priva di servizio mensa, e l'orario scolastico ridotto a 4/5 ore al giorno ci costringerebbe a grossi disagi anche in virtù delle problematiche di trasporto del bambino.

La normativa non consente una permanenza nella scuola dell'infanzia oltre i sei anni di età, pena il rischio di denuncia per inadempienza all'obbligo scolastico.
Da oltre trent'anni in italia, si pratica l'integrazione scolastica nelle scuole comuni dei bambini e dei ragazzi con handicap anche gravi. Occorre quindi che i genitori prendano contatto con la scuola elementare e,ove necessario con l'aiuto del referente presso il CSA ( ex Provveditorato agli studi ) concordino da subito il progetto di integrazione scolastica a partire da Settembre con la richiesta di tutto quanto può essere ritenuto necessario da parte della scuola, dell'Ente locale e dell'ASL.Tutto ciò può avvenire con la richiesta al Dirigente della scuola elementare di una riunione con la famiglia del gruppo di lavoro d'Istituto per l'integrazione scolastica.
Il bambino di otto anni avrà già problemi ad integrarsi con compagni di sei anni e ne avrebbe ancora di più se si tardasse di un anno.


Nel caso manchi l'insegnante di sostegno per alcuni giorni (esempio 5-10 gg), c'è l'obbligo da parte della direzione didattica di sostituirlo?

Occorre distinguere fra scuola materna, elementare e secondaria. Nella prima, in caso di assenza di qualunque insegnante scatta l'obbligo di supplenza immediata. Nel caso della scuola secondaria, per tutti i docenti assenti l'obbligo scatta solo dopo quindici giorni, durante i quali i docenti presenti sono obbligati a supplire. Lo stesso vale per i docenti di sostegno. Forse per questi ultimi la normativa dovrebbe essere riveduta e migliorata. Per ora però questa è la normativa, ricavabile dal Testo unico , approvato con dlgs n. 297/94 e dalle annuali ordinanze sulle supplenze.

Dopo tanti anni di sostegno mi ritrovo, per scelta, insegnante curricolare. In una delle due classi del modulo opera un insegnante di sostegno che espone spesso le proprie opinioni anche durante le lezioni, contrastando a volte l'operato dell'ins. che tiene la lezione. Accettiamo le sue critiche e i suoi suggerimenti. Questa insegnante ama anche criticare in maniera negativa, apertamente (davanti agli alunni) le vlutazioni e i giudizi riguardanti gli alunni dell'altra classe in cui lei non entra.
Vorrei dunque sapere se l'ins. di sostegno è contitolare di ambedue le classi del modulo o solo della classe cui è stata assegnata e in cui è presente l'alunno in situazione di handicap.

In quest'ultima.

Ella opera inoltre in altre due classi del plesso (classi che fanno parte di moduli diversi) pertanto sarebbe contilare di 6 classi nel plesso?

NO!

Nel Polo gravi elementare aggregato alla Direzione didattica affidatami con incarico di presidenza annuale ho un'alunna di 16 annni compiuti.

Che significa il Polo gravi ???Una classe differenziata??

La madre, in attesa di affidare la figlia ad un Istituto, ha richiesto la permanenza della ragazza nel nostro Polo dopo averla iscritta al Polo aggregato ad un ascuola media non lontana.
E' possibile ? C'è qualcosa nella normativa che lo impedisce?

La normativa impedisce che ci sia il "Polo gravi", non l'integrazione!!!

Sono un insegnante di sostegno e vorrei porre questo dilemma.Nella mia scuola ci sono due alunni con handicap grave con 18 ore ciascuno.La cosa che mi sconcerta è che sono stati assegnati ad un solo docente che chiaramente svolge le sue 18 ore settimanali ad entrambi gli alunni ( di classi e sezioni diverse ) e sono nella stessa stanza, mai nella classe di appartenenza .Ma è possibile che due alunni con handicap grave e con 18 ore di sostegno ciascuno possono esser presi da un solo insegnante????

In pratica, si vedono decurtate 18 ore di sostegno! E' un reato!!
Il CSA ha assegnato 18 ore ciascuno. Non avergliele date significa "omissione in atti di ufficio" e un "abuso in atti di ufficio" che si è perpretato nei confronti di questi ragazzi.
Si avvertano le famgile e si denunci il fatto alla Magistratura e al CSA di competenza!!


Sono un genitore di una bambina di 13 anni, affetta da gravissima ipoacusia bilaterale neurosensoriale, che frequenta la 1ª media in una scuola statale (protesizzata e con insegnante di sostegno per 18 ore settimanali); i miei dubbi e le mie domande sono tante da porgere.
1) Mia figlia percepisce, a causa del suo deficit, l’indennità di comunicazione, gli spetta anche l’indennità di accompagnamento? (in quanto minore );
2) Sono venuto a conoscenza, per caso, che ci sono altre figure professionali che spettano a mia figlia (oltre all’insegnante di sostegno nella scuola), il ripetitore domiciliare per l’espletazione del servizio extrascolastico, e l’assistente per la comunicazione che dovrà essere presente a scuola. La mia domanda è questa: a quale Ente compete l’espletazione di questo servizio con la relativa spesa? Comune o Provincia, poiché l’uno scarica all’altra. Tale servizio può essere svolto da una unica persona?

Legge 104/92: 3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati.
Sarà cura dell'Ente locale, in base alla legge 67/93, concordare con la provincia, la partecipazione alle spese.


Con quale percentuale di invalidità si ha diritto ai tre giorni retribuiti?

Devi essere certificato con "gravità". art. 3 comma 3 della legge 104/92

Sono un genitore di un bambino di otto anni con handicap frequentante il secondo anno della scuola elementare.
Al bambino è stata assegnata l'insegnante di sostegno.
Ho richiesto alla Dirigente Scolastica copia del P.E.I di mio figlio.
Mi è stato detto di fare una richiesta scritta.dopo la quale mi è stata consegnata la copia richiesta.
Mi sono posta però queste domande:
- il P.E.I non deve essere controfirmato da almeno uno dei genitori,oltre che dalle insegnanti di classe e di sostegno?
- perchè devo fare una richiesta scritta per averne una copia che pensavo fosse di diritto per i genitori?
- potrei sapere quali sono i riferimanti legislativi a queste mie domande?
Vorrei specificare che durante la Scuola Materna,referente presso un'altro circolo didattico,firmavo e ricevevo come procedura scolastica il P.E.I di mio figlio.
Mio figlio sta facendo progressi a scuola, non mi lamento dell'aspetto qualitativo scolastico,ma non comprendo queste difficoltà procedurali.

Veda https://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dpr24294.html

Ho un figlio diciottenne autistico che frequenta un istituto superiore.
In una riunione del gruppo H il preside ha affermato che rifiutare o tentare di allontanare da scuola un alunno disabile costituisce reato. Francamente, pero' la L. 104/92 non mi sembra faccia riferimento a reati penali, se non all'art. 23. Esiste un'altra fonte normativa al riguardo? Quali sono le norme che contengono sanzioni in materiua di disabilità?

Allontanare un alunno disabile dalla scuola, costituisce REATO. Provare per credere

E' possibile per un ragazzo diversamente abile che sia in grado di raggiungere gli obiettivi minimi ottenere la qualifica di terza di un istituto professionale in due anni, svolgendo le prove finali di una parte delle discipline in un anno e delle rimanenti altre materie nell'anno successivo? Se sì, gradirei conoscere la normativa che consente ciò.

Prove d'esame e scrutini
Legge 05.02.92 n.104
Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate
- art. 16 Valutazione del rendimento e prove d'esame
D.lgs 16.04.94 n.297
Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.
Capo IV - Alunni in particolari condizioni
- art. 318 Valutazione del rendimento e prove d'esame
D.P.R. 23.07.98 n.323
Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997, n. 425
- art. 6 Esami dei candidati con handicap
O.M. 04.04.03 n.35
Istruzioni e modalità operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2002/2003.
- art. 17 Esami dei candidati in situazione di handicap
Le norme si trovano nella rubrica


Sono ins. di scuola dell'infanzia e vorrei delucidazioni sul numero degli alunni nelle classi che accolgono alunni portatori di handicap. Se vi sono ultime disposizioni e normative.

Veda https://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dm141_99.html

Faccio parte di un'associazione culturale onlus, che si occupa principalmente di promozione culturale e svolgiamo laboratori creativi nelle scuole pubbliche elementari. I partecipanti ai nostri corsi versano un contributo per le spese (materiale didattico, assicurazione dei partecipanti ai corsi, ecc.) desideravo sapere se questo contributo deve essere versato anche dai ragazzi portatori di handicap (secondo la legge 104). La mamma di un bambino di 6 anni portatore di handicap, ci ha chiesto se poteva avere delle agevolazioni rispetto alla quota che doveva versare per partecipare al laboratorio; cosa dobbiamo risponderle? Specifico che noi abbiamo firmato una convenzione con la scuola nella quale non é specificato nulla in proposito, ci concedono solo i locali per un tempo definito, in giorni stabiliti.

I ragazzi disabili, sono ragazzi come gli altri. Eventuali agevolazioni dipendono da voi, ma nulla viene imposto.

Sono una docente specializzata di Scuola dell'Infanzia, dal mese di ottobre 2003, per circa due ore settimanali, in orario curricolare, insegno la lingua inglese a tutti gli alunni della mia sezione, compresi i miei due alunni diversamente abili.
Il Dirigente, in principio si è mostrato molto favorevole a tale iniziativa - gratuita, senza oneri per il fondo di istituto! - di recente ha cambiato opinione, volendo istituire dei corsi della durata di 20 ore per ciascuna sezione, da svolgere in orario extra-curricolare, quindi a pagamento, richiedendo titoli ben specifici!
Personalmente non ritengo opportuno per tutta la mia sezione che si cambi insegnante di inglese dopo cinque mesi di lezioni e soprattutto di "feeling"!
Verrebbe così vanificato tutto il lavoro da me svolto finora e verrebbe meno il principio cardine della continuità didattica, che è fondamentale per i piccoli alunni, i quali, in una fase così delicata della loro crescita, si vedono "strappati" dalla loro insegnante...
A tal punto occorre una riflessione: la mia comprovata esperienza a livello internazionale, la mia partecipazione ad eventi presso numerosi atenei europei, la cura della stesura di testi in lingua che ho prestato per alcune pubblicazioni, i miei studi, compresi i diplomi conseguiti da privatista che attestano la conoscenza della lingua inglese e soprattutto la mia esperienza scolastica dello scorso anno durante il quale, in un'altra Direzione Didattica, il Dirigente mi ha dato l'opportunità di insegnare inglese sia in orario curricolare -per circa duecento ore-, sia in orario extra curricolare -con un corso di ventidue ore previsto dall'ampliamento dell'offerta formativa -, non sono "titoli" sufficienti per continuare ad insegnare gratuitamente la seconda lingua nella mia sezione ed eventualmente poter insegnare anche nelle classi "scoperte" con i corsi di cui sopra?
Che io sappia, non esiste normativa che preveda titoli specifici per l'insegnamento della prima lingua comunitaria (inglese) nella scuola dell'Infanzia, proprio perchè, come prevede la recente Riforma, è necessario che i piccoli alunni apprendano i primi elementi di un'altra lingua comunitaria orale in forma ludica, con coinvolgimento affettivo ed emotivo.
Ciò che è davvero importante è la pronuncia, la musicalità dei suoni dei termini inglesi, le strategie didattico-educative adottate... tutti elementi che si acquistano con esperienza diretta sia scolastica che all'estero!
Ed allora mi domando...: "Se il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca della Repubblica Italiana non richede alcun titolo, come può un Dirigente scolastico - che Ministro non è! - richiedermi abilitazioni all'insegnamento della lingua inglese nella Scuola dell'Infanzia che dalla legge non sono nè richieste nè soprattutto previste?!"
Quanto sta spiacevolmente accadendo sembra sia scaturito dalle pressioni di un'insegnante di scuola dell'Infanzia che avrebbe conseguito l'abilitazione all'insegnamento della lingua inglese per la scuola elementare e che vorrebbe sfruttare tale abilitazione nella scuola materna.

Questo quesito dovrebbe essere immediatamente girato all'Ufficio scolastico regionale competente, perchè faccia valere il rispetto della normativa, poichè il Dirigente solastico non è un sovrano assoluto.

Sono uno studente in "scienze sociali", sto preparando la tesi sulla percezione dei danni del fumo di sigaretta, avrei bisogno di documentarmi. Spero possiate aiutarmi con materiale bibliografico di recente pubblicazione.

Veda http://www..edscuola.it/archivio/handicap/droga08.html

Vorrei sapere se è possibile per una scuola paritaria elementare assumere un'insegnante di sostegno anche se ha solo l'abilitazione normale all'insegnamento o l'insegnante deve obbligatoriamente aver fatto corsi speciali o se è possibile assumerla facendola iscrivere ad un corso? e vorrei sapere a chi rivolgermi per avere tutte le informazioni possibili sull'insegnamento di sostegno

Le scuole paritarie non sono vincolate a graduatorie, però debbono, ove possibile, assumere insegnanti specializzati. In mancanza però possono assumere persona ritenuta capace di svolgere questo ruolo.
La specializzazione si consegue solo all'Università, nei corsi di laurea in scienze della formazione per i maestri e nelle SSIS per gli insegnanti di scuola secondaria, nell'ambito dei regolari corsi con alcune semestralità aggiuntive.


Posso avere, se possibile con urgenza, indicazioni sulle competenze del gruppo H d'istituto per una scuola professionale?

Veda https://www.edscuola.it/archivio/handicap/glh.html

Sono un'insegnante di sostegno e vorrei informazioni relative alla normativa che disciplina le mansioni del personale ATA nei confronti degli alunni disabili, soprattutto per quanto riguarda la somministrazione di medicinali nell'orario scolastico.

Dal novembre 2001 https://www.edscuola.it/archivio/norme/circolari/nm301101.html

Ad inizio anno scolastico: Predisposizione da parte dei Dirigenti scolastici del Piano delle attività con riguardo all’attribuzione di incarichi retribuiti ai collaboratori scolastici, maschi e femmine, per l’assistenza igienica e di base agli alunni con disabilità, in forza del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro siglato il 16 maggio 2003, art. 47 e Tabella A
Eventuale richiesta dei Dirigenti scolastici al Direttore scolastico regionale, in caso di insufficiente organico dei collaboratori scolastici per nomine in deroga al fine di far fronte ai bisogni di assistenza igienica e materiale degli alunni con disabilità, secondo quanto previsto dalla Nota Min. del 5 maggio 2003 Prot. n. 57/vm
https://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/diorgata_0304.htm

Per quanto riguarda i medicinali, non è loro la competenza. https://www.edscuola.it/archivio/handicap/somministrazione_farmaci.htm

Ho cercato di reperire senza successo una normativa riguardante il medico scolastico nelle scuole elementari:
la mia domanda è questa: mia figlia e mio figlio frequentano (rispettivamente in prima elem. e il primo anno di materna) un istituto comprensivo in cui ci sono elementari e materne.
Le maestre delle elementari si sono lamentate perchè il medico scolastico non è mai presente. prima di inoltrare formale protesta al Dirigente scolastico vorrei capire
Qual è la normativa in proposito: quanto tempo e quante volte a settimana il medico deve essere presente nella scuola?

Il servizio di Medicina Scolastica - Area Età Evolutiva, sulla carta... è presente su tutto il territorio nelle diverse sedi distrettuali (da controllare sulle Carte dei servizi delle ASL). Dovrebbe prevedere indagini sanitarie di tipo mirato (screening), volti a ridurre l'incidenza di eventuali anomalie del normale e corretto sviluppo psicosomatico.
Le prestazioni che dovrebbe erogare sono: lo screening oculistico per l'ambliopia nelle scuole materne ( bambini di 4 anni); in I, IV elementare e III media: agli alunni dovrebbero essere eseguite indagini mediche sulla vista, l’apparato scheletrico, l’apparato odontostomatologico e l'accrescimento del peso e altezza;
Tra i loro compiti, c'è anche quello del controllo ed attivazione dei sistemi di sorveglianza delle malattie infettive e/o parassitarie nelle scuole di ogni ordine e grado al fine di ridurre l'incidenza e la diffusione delle stesse;
la verifica delle condizioni igienico - sanitarie degli ambienti scolastici, delle mense e dei menù, per assicurare, agli studenti, habitat e valori alimentari salubri, sicuri e tutelati;
l'avvio ed effettuazione di programmi di sensibilizzazione ed educazione alla salute con particolare attenzione a determinate tematiche, tra cui l'educazione alimentare e l'educazione sessuale, in tutte le scuole che ne facciano specifica richiesta.
Questo che ho elencato, dovrebbe essere il loro compito. Dovrebbe

Mia madre insegna nella scuola di un paesino sulla costiera amalfitana. Nella sua classe c'è un ragazzo autistico, che essendo stato bocciato 2 volte ha 12 anni ed è alto il doppio di mia madre e degli altri alunni. Sebbene lei abbia anche una specializzazione per i bambini con Handicap, sistematicamente torna a casa con lividi, e quant altro a causa dei numerosi attacchi che questo bambino ha nel corso della giornata. Vorrei sapere se è tutelato solo il bambino, visto che è un soggetto in difficoltà, oppure c'è anche tutela per le insegnanti. Voglio precisare al riguardo che nella nostra famiglia c'è un ragazzo di 18 anni affetto da una malattia genetica: " sindrome di preater willy " e che mia madre è riuscita a far diventare mio fratello una persona " normale" nonostante tutto e che per noi è la nostra gioia. Nella speranza che mi possiate rispondere vi invio i miei ringraziamenti

Si può chiedere l'intervento degli operatori dell'ASL per conoscere quali interventi siano possibili in questo caso. Inoltre si può chiedere al Comune l'invio di un assistente per l'autonomia del ragazzo ai sensi dell'art 13 comma 3 L.n. 104/92.
Lei può insistere col Dirigente scolastico perchè le richieste di cui sopra vengano immediatamente effettuate , minacciando, in caso contrario, di rifiutarsi di andare in classe per la Sua incolumità.

Sono un insegnante di sostegno a T.D., quest'anno mi è stata affidata una bambina, 7 anni frequentante la II elementare,diagnosticata ADHD con iperattività e conseguentemente grossi problemi relazionali. Dalle prime indagini ho saputo che l'anno scorso la bambina ha creato in classe diverse situazioni di disagio, ha graffiato in faccia un compagno e per questo le insegnanti sono state denunciate. La madre è stata costretta a cambiarle scuola, ma poi è ritornata in questa perchè lì non aveva l'insegnante di sostegno.
Dopo l'iniziale periodo di "adattamento"(anch'io sono dovuta ricorrere alle cure ospedaliere per un evidente graffio sulla faccia) sono riuscita a stabilire una buona relazione con l'alunna, io sono la "sua sostegna". La bambina si è legata a me in modo "morboso", mi stritola con i suoi abbracci. Ma è anche il suo modo di relazionarsi, è un vulcano in continua ebollizione, impulsiva ed incontrollata in tutte le sue manifestazioni sia affettive che aggressive. Dal punto di vista didattico le strategie adottate hanno portato a buoni risultati nell'apprendimento, pur con notevoli difficoltà nel richiamare la sua attenzione, è continuamente distratta da tutto ciò che le succede intorno e "dentro". Fa una cosa e ne pensa un'altra. Purtroppo il problema è un altro. Dall'inizio dell'anno sto cercando di convincere la madre ( analfabeta, ha frequentato fino alla III elem.separata dal marito, vive con un altro uomo) a portare la figlia ad un controllo specialistico per conoscere causa e rimedi in modo da mettermi in condizione di poter meglio lavorare con la bambina. La madre, che con me ha stabilito un rapporto di fiducia, sembrava stesse convincendosi fino a due giorni fa...Io ero appena andata via ed avevo affidato la bambina ad un'altra insegnante di sostegno, che la segue su un progetto espressamente personale, quando la bambina ha preso le forbicine dall'astuccio di una compagna ed ha graffiato la faccia di un altro bambino.
Il giorno dopo ho parlato di nuovo con la mamma, ho cercato di farle comprendere l'enorme difficoltà che abbiamo a scuola nel "parare" gli scatti della figlia, la madre ha detto che lei per questo motivo aveva acconsentito a mettere il sostegno alla figlia. Ho cercato di farle capire con le dovute maniere che l'insegnante di sostegno non poteva stare appiccicata alla figlia 24 ore su 24 e che sia per una maggiore serenità familare (la madre dice che litiga continuamente con la sorella) sia per abituare la bambina ad una maggiore autoconsapevolezza ed autonomia era necessaria una indagine medica più approfondita. Già l'anno scorso l'equipe socio-medico-psicologica aveva richiesto queste indagini ma la madre si è rifiutata andando in escandescenze ed insultando tutti quanti. Tengo a precisare che l'ambiente da cui proviene non è dei più salubri (per motivi di privacy non voglio dire di più, anche perchè ci si basa sui...si dice) comunque sembra che la sua presenza non sia stata accettata neanche dalla madre.
Ho cercato varie volte di parlare con la bambina, a volte viene a scuola dicendo che non ha dormito, abbiamo chiesto chiarimenti alla mamma, nisba, la bambina il giorno dopo mi ha detto che non sono problemi miei e che io mi devo occupare dei miei figli. Mi sto dilungando, chiedo venia. Il motivo per cui vi scrivo è che i genitori dei bambini sono venuti a scuola e volevano che fossero presi dei provvedimenti nei confronti della bambina (un'altra lettera denuncia, una sospensione ecc..) ho cercato di convincerli a stare calmi in attesa che la madre la porti a questo benedetto controllo. Purtroppo mi ha telefonato la collega, che ha riferito gli sviluppi della situazione alla madre, dicendomi che la donna è andata di nuovo in escandescenze. A questo punto non so che cosa fare, le colleghe del modulo scaricano tutto il problema su di me, per loro la bambina è mia...loro si devono occupare solo degli altri, per loro come per le altre insegnanti che si trovano in quel padiglione la bambina se ne deve andare. Ho chiesto dall'inizio che la bambina sedesse vicino alla cattedra ma per loro il suo posto dovrebbe essere fuori dall'aula. Cosa dice la legge a questo proposito? Cosa può fare la scuola per costringere la madre a portare la figlia per un controllo? Inoltre devo combattere anche le voci di quelle che definiscono la bambina schizofrenica, borderline, con uno sdoppiamento della personalità e chi più ne ha più ne metta!

Le voci e le diagnosi di non esperti non vanno ascoltate. Mi sembra indispensabile far entrare in gioco, con tutto il suo peso, il servizio sociale del comune. Se esso non riesce a convincere la madre per la visita specialistica della figlia, occorre che esso l'avverta che si rivolgerà al Tribunale per i minori e, se la madre ancora resiste, occorre che venga attivato il tribunale immediatamente.

Mia figlia è riconosciuta invalida al 100% art. 3 comma 3, La scuola
sostiene che in base ai suoi codici la bimba, non rientra nel progetto per il prossimo anno per la redistribuzione delle ore tolte alle situazioni meno gravi. Ho appuntamento per giovedì 3 aprile, cosa posso fare o dire per imporre il diritto a queste ore di sostegno? La bimba ha solo un'ora al giorno di sostegno.

Deve fare presente alla scuola che, se l'ASL ha rilasciato la certificazione di handicap in situazione di gravità, la scuola non può disattendere tale certificazione, anche se i codici non rientreranno nell'emanando decreto sulle certificazioni, ancora non emanato . Lo scorso anno il CSA di Roma aveva emanato una circolare che imponeva di non prendere in considerazione alcuni codici in vista dell'emanando decreto. La circolare è stata ritirata, poichè il decreto non è ancora stato emanato. Anzi la C M n. 58 dello scorso anno ha precisato che, in attesa dell'emanando decreto, nulla è da intendersi innovato rispetto alla precedente normativa.

Desidero delucidazioni in merito alla formulazione dell'organico di sostegno per la scuola superiore in quanto nella mia scuola vi sono notizie contrastanti in merito ai seguenti quesiti:
A) cosa c'è di vero nell'annullamento delle diverse aree (AD01, AD02, AD03 e AD04) e se così fosse in quale modo viene stilata una graduatoria (sia di istituto che a livello provinciale)?
B) aumento di ore (12) per alunni in situazione di particolare gravità ?

L'abolizione delle aree è solo un'ipotesi avanzata da alcuni, ma non esiste neppure un testo normativo in preparazione. Quanto alle ore in deroga non esiste nessuna norma che stabilisca quante tali ore debbano essere. Pertanto tutto è rimesso al Direttore scolastico regionale che può accogliere o negare, motivando, la richiesta di deroga.

Docente di scuola superiore, docente specializzato, alle prese con un problema sorto in seguito alle iscrizioni pervenute a scuola: a) si può iscrivere alla prima classe di scuola superiore un alunno diversamente abile che conseguirà la licenza media a giugno 2004 e compirà 18 anni a luglio 2004?
b) esiste un limite massimo di età(oltre i 18 anni) oltre il quale la scuola può rifiutare o indirizzare diversamente l'iscrizione, alla prima come alle classi intermedie?
Si precisa che la richiesta NON E' finalizzata alla esclusione degli alunni diversamente abili ma solo ad avere, visto l'alto numero di alunni H che la scuola già accoglie, un punto di riferimento legislativo (se esiste) per meglio rispondere alla utenza (sia quella in obbligo sia quella ormai per età fuori).

La sentenza n. 126/01 della Corte costituzionale ha stabilito che gli alunni che superano i diciotto anni non possono frequentare la scuola del mattino, ma debbono frequentare i corsi per adulti, avvalendosi della c m n. 455/97 che garantisce in questi corsi agli alunni con disabilità tutti i diritti.

Sono la mamma di un bambino non vedente, vorrei riuscire ad avere maggiori informazioni riguardante l'esenzioni di cui hanno diritto gli invalidi. Ad esempio mi hanno detto che in alcuni comuni non pagano la mensa scolastica;sono delibere comunali?

Le esenzioni riguardanti i minorati della vista sono moltissime. Le conviene rivolgersi all'Unione italiana dei ciechi del Suo territorio o altra associazione come ad es,. I Privi della Vista o L'Associazione disabili visivi.
Comunque le mense non dovrebbero essere gratuite per le persone con disabilità.

Sono un Insegnante di Ed.musicale su posto di sostegno. Ho 18 ore rispettivamente su 2 alunne dislessiche ( sorelle), che frequentano la 3^ media.
Sono certificate ma non hanno una programmazione differenziata, ma seguono quella della classe.
La mia precedente collega seguiva in classe le alunne, ma non ha potuto avere nessun tipo di rapporto con le suddette poichè le alunne e la famiglia non hanno accettato la condizione di h.
La mia domanda ora è la seguente: se non c'è una programmazione personale devono seguire il programma della classe anche se semplificato?
Quando ci sono i compiti in classe chi deve preparare le verifiche?
Non avendo io nessuna competenza in matematica ( per es.) sono io che devo provvedere lo stesso alla preparazione delle schede di verifica o la collega di matematica ?
Ribadisco che le alunne seguono la programmazione della classe.

Nella scuola media non esiste una differenza netta fra programmazione normale e differenziata, come per la scuola superiore. E' quindi compito dell'insegnante della materia stabilire se semplificare e come il programma per un alunno con disabilità. Lei come docente di sostegno, le fornirà le indicazioni sulle capacità dell'alunno, che avrà vagliato durante l'osservazione.Collaborerà con i colleghi curriculari , i quali comunque rimangono titolari della materia e della valutazione del profitto nella stessa.

Sono una insegnante della scuola elementare seguo da cinque anni una bambina affetta da tetraparesi spastica. Quest'anno la mamma ha deciso di bocciarla per farla permanere ancora un anno nella scuola elementare.
Quanto può essere determinante il parere del genitore sulla decisione finale, considerando che l'equipe e gli insegnanti sono contrari alla bocciatura?
In caso di bocciatura io come insegnante di sostegno della bambina sarei in tal caso tenuta a seguire ancora la stessa?
Ho sentito parlare di continuità sulla classe e non sul bambino, esiste? Se si, è disciplinato da qualche normativa?

La decisione sulla valutazione spetta al consiglio di classe. L'insegnante per il sostegno può seguire l'alunno per un breve periodo di un paio di mesi, fermo restando il suo lavoro con la scuola elementare ( c m n.1/88 ); per seguirla per tutto l'anno occorre una sperimentazione ai sensi dell'art 43 d m n. 331/98.

Sono un'insegnante di sostegno in una scuola superiore; vorrei sapere quali sono i criteri di voto per gli insegnanti di sostegno nel caso in cui ce ne sia più di uno all'interno di uno stesso consiglio di classe.
Cioè, se ci si trovasse a dover votare per una qualsiasi questione controversa, gli insegnanti di sostegno sono "titolari" di un voto ciascuno o si debbono comunque accordare per esprimere 1 unico voto " di sostegno"?

Debbono accordarsi per esprimere un solo voto degli insegnanti per il sostegno, altrimenti il loro numero altererebbe i risultati del consiglio di classe.

Vi scrivo affinchè possiate aiutarmi a sciogliere un quesito: sono un'insegnante di sostegno e seguo due ragazzi in una classe seconda di un Istituto Tecnico Commerciale. i due ragazzi sono gemelli e sono iscritti nella stessa classe. Dalla diagnosi funzionale risulta una richiesta di sostegno 1:2 (cioè 9 ore), in realtà io ne faccio solo 8 (si tratta di ore di completamento) e ne faccio 8 per tutt'e due. Considerato che il tempo da dedicare a ciascuno di loro alla fine risulta di 4 ore,mi chiedo se ciò non sia una violazione dei diritti dei ragazzi ed eventualmente cosa si dovrebbe fare.

CERTO CHE E' UNA VIOLAZIONE DI UN DIRITTO!!! IL FATTO VA DENUNCIATO SIA ALLA FAMIGLIA CHE AL CSA DI COMPETENZA OLTRE CHE AL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE. E' UN ABUSO DI POTERE E OMISSIONE IN ATTI DI UFFICIO. E' UN REATO PENALE

Sono un insegnante di sostegno in scuola superiore di Bari. Vorrei avere conferma di quale sia l'ultima O.M. a cui riferirsi nella valutazione differenziata degli alunni diversamente abili il cui percorso formativo si riferisca ad un P.E.P.

Veda l'Ordinanza Ministeriale n. 35 del 4 aprile 2003, Art. 17

Sono docente di scuola media seguo una ragazzina diversamente abile, mi sono chiesta sulla pagella al primo quadrimestre è necessario apporre la dicitura la valutazione avviene in base...

L'art. 16, comma 1 della legge quadro dispone che la valutazione degli alunni in situazione di handicap debba avvenire sulla base del Piano Educativo Individualizzato. L'espressione <<sulla base>> permette di chiarire che l'oggetto di valutazione non è il Piano Educativo Individualizzato che, è la sintesi prospettica dei tre progetti coordinati - didattico, riabilitativo e di socializzazione. Il PEI è però la base della valutazione del progetto didattico personalizzato, cioè il progetto didattico è supportato dagli altri due e a essi correlato.
Da ricordare che la valutazione è effettuata da tutti gli insegnanti.


Sono la mamma di un bambino totalmente cieco, vorrei sapere se l'assistente sociale del mio comune si è comportata bene riguardo la leggedel 5 febbraio 1992,n.104, come modificata dalla legge 21 maggio 1998, n. 162. Visto che ha escluso mio figlio a priori dalla domanda da me (comunque) presentata e protocollata, in quanto come unico problema c'è solo la cecità, nonostante abbia l'invalidità, ed anche l'art. 3 comma 3 della L. 104/92, per la gravità.

La L. 162/98, si applica anche ai minorati visivi, poichè sono persone in situazione di particolare gravità. Cosa diversa è la L.n. 184/97 che si applica esclusivamente ai ciechi con minorazioni aggiuntive.

Vorrei sapere se ci sono norme a cui riferirsi per fare avvalere il bambino disabile del suo diritto allo studio, nel caso in cui sia inserito in una classe con un altro disabile e gli fosse stata assegnata una sola insegnante di sostegno in due per un totale di sole sette ore e mezzo.

Deve spiegarsi meglio.
Quante ore sono state assegnate ad ogni bambino??
Quante ore di sostegno in realtà usufruiscono questi bambini H nella stessa classe?
La classe da quanti alunni è composta??

 


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