Sono un docente di Materie Letterarie classe A043 a tempo
indeterminato in servizio presso una scuola media statale con classi
formate esclusivamente con alunni audiolesi.
Ho conseguito l'abilitazione specifica all'insegnamento di Lettere ex
classe 39, con corso di formazione indetto dall'Istituto Magarotto di Roma
ai sensi dell'art,15 della legge 6/12/1971 n.1074.
Dal prossimo anno scolastico 2004/05 dette classi cesseranno di
funzionare, pertanto sono stato dichiarato soprannumerario ed invitato a
produrre domanda di trasferimento. Fin qui tutto tranquillo, ma all'atto
del perfezionamento della domanda il C.S.A della mia provincia ha
obiettato che la mia abilitazione non era valida per poter insegnare nella
scuola media normale, ma potevo chiedere solo il sostegno. Senza nulla
togliere agli insegnanti di sostegno, dei quali ho grande stima, dopo 25
anni di insegnamento nelle classi per sordomuti gradirei insegnare nelle
classi normali.
In sintesi desidererei conoscere la normativa con cui la mia abilitazione,
conseguita tra l'altro prima ancora che venisse introdotto il sostegno
nelle scuole, è ritenuta valida per le scuole normali.
Purtroppo le abilitazioni per le scuole
speciali non consentono l'insegnamento nella medesima classe di concorso
nelle classi ordinarie. Occorre chiedere al ministero dell'Istruzione se
sia possibile una equipollenza, tramite qualche esame integrativo
sostenuto presso una SSIS, competente a rilasciare le abilitazioni.
Vorrei sapere in base a quale legge o articolo di contratto può un
insegnante di sostegno rifiutarsi di fare supplenze nel suo orario di
servizio, su classi di cui non è contitolare.
Perché l'insegnate di sostegno è ASSEGNATA dal
CSA per l'alunna disabile e alla sua classe, non per fare supplenze. Le
leggi parlano chiaro. Eventuale utilizzo per altri compiti, per il codice
penale, è "abuso e omissione in atti di uffico".
Due alunni con handicap grave di 30 anni, frequentanti i corsi
serali di una scuola media, possono iscriversi alla prima classe delle
superiori (corso antimeridiano) o ci sono dei limiti di età?
La sentenza n. 126/01 della Corte
costituzionale ha stabilito che gli alunni che superano i diciotto anni
non possono frequentare la scuola del mattino, ma debbono frequentare i
corsi per adulti, avvalendosi della c m n. 455/97 che garantisce in questi
corsi agli alunni con disabilità tutti i diritti.
Potrebbe delucidarmi sulle normative relative all'esame di terzo
anno per allievi con programma completamente differenziato in Istituti
Professionali.
Quali le modalità, le prove, gli strumenti da utilizzare, quali gli
attestati finali da compilare.
Prove d'esame e scrutini
legge 05.02.92 n.104
Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate
- art. 16 Valutazione del rendimento e prove d'esame
D.lgs 16.04.94 n.297
Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.
Capo IV - Alunni in particolari condizioni
- art. 318 Valutazione del rendimento e prove d'esame
D.P.R. 23.07.98 n.323
Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi
di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'art. 1 della
legge 10 dicembre 1997, n. 425
- art. 6 Esami dei candidati con handicap
O.M. 04.04.03 n.35
Istruzioni e modalità operative per lo svolgimento degli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle
scuole statali e non statali. Anno scolastico 2002/2003.
- art. 17 Esami dei candidati in situazione di handicap
In vista delle scadenze per la formulazione dell'organico di
diritto, gradire sapere se è ancora vigente il D.M. 141/99, dal mio
Dirigente Scolastico dichiarato ormai "decaduto".
Certamente! E' in vigore ed è stato ribadito
nell'ultima C.M. n. 58 Prot. n. 1881/Dip/U02 Roma, 9 luglio 2003
Premetto che ho una lunga esperienza come insegnante specializzato, sono
un insegnante specializzato di una scuola secondaria superiore, area
Umanistica (AD02), il mio Dirigente per il prossimo A.S. 2004/2005 si
trova ad avere 4 (dico quattro) ragazzi "diversamente abili" (di cui uno
down), in una classe di 16 alunni. Le ho fatto notare che questo non è
possibile, ma questi sostiene che tutto ciò è legale!
Può citarmi la normativa di riferimento, oppure (avendo una sola prima) se
questa si può sdoppiare.
Limitare il numero degli alunni in una classe per
infilarci 4 bambini in stato di handicap, di cui uno grave, significa aver
fatto una classe differenziale. E' una cosa riprovevole per la scuola
stessa e per il "Preside".
Indico la normativa:
La CM n. 58 del 9 Luglio del 2003 detta norme per l’adeguamento degli
organici di diritto del personale docente ed ausiliario all’organico di
fatto, che riguardano anche gli alunni con handicap.
1 - Formazione delle classi: Viene espressamente richiamato il DM n.141/99
che vieta la formazione di classi con più di 25 alunni in presenza di un
solo compagno con disabilità e di 20 in presenza di due compagni.
Decreto Ministeriale 3 giugno 1999, n. 141
https://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dm141_99.html
Criteri per la formazione delle classi
DM 331 del 24/07/98
Modalità per la formazione delle classi e degli organici
DM 141 del 03/06/99
Formazione delle classi con alunni in situazione di handicap
Legge 22/11/02 n. 268 - Conversione in Legge, con modificazioni del DL
25/09/02 n.212
recante misure urgenti per la Scuola, l'Università, la Ricerca Scientifica
Tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale. Art. 2
CM 27 del 07/03/03
Dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2003 -
2004
CM 58 del 09/07/03
Anno scolastico 2003 - 2004; adeguamento dell'organico alle situazioni di
fatto
Sono il papà di Alessio, un bambino cerebroleso, non deambulante e
incapace di parlare, ma con una discreta interazione sociale che manifesta
con sorrisi e pianti a secondo degli stimoli che riceve.
Alessio il prossimo mese compie 8 anni, attualmente è inserito presso la
Scuola Materna, con ottimi risultati, sia per l'integrazione con gli altri
bambini, sia per la familiarità e la continuità di assistenza ad opera
dell'insegnante di sostegno che ormai è al terzo anno di frequenza e non
da ultimo per la struttura idonea ad ospitare bambini con gravi disabilità
con la possibilità di usufruire di un servizio mensa che permette un
orario di frequenza più elastico, ovvero dalle 09:00 alle 15:00 dal lunedì
al venerdì, che offre la possibilità anche a mia moglie di avere un attimo
di "respiro", poiché io sono generalmente fuori casa per lavoro.
Ciò premesso, vengo al dunque, io vorrei iscrivere Alessio anche il
prossimo anno alla Scuola Materna, ma mi dicono che ciò è impossibile a
causa dell'età, é vero?
Esiste una normativa in merito?
Consideri che la scuola elementare che dovrebbe frequentare il prossimo
anno non dispone di una sezione "speciale", che per Alessio non solo
sarebbe impossibile seguire un programma, ma sicuramente sarebbe di
disturbo per il regolare svolgimento dell'attività scolastica dei bambini
normodotati.
Inoltre, Alessio, non ha un controllo ottimale delle fasi di dormi veglia,
passa molte notti insonni e a volte si addormenta solo in mattinata,
quindi avrebbe bisogno di uno spazio personalizzato.
La struttura è priva di servizio mensa, e l'orario scolastico ridotto a
4/5 ore al giorno ci costringerebbe a grossi disagi anche in virtù delle
problematiche di trasporto del bambino.
La normativa non consente una permanenza nella
scuola dell'infanzia oltre i sei anni di età, pena il rischio di denuncia
per inadempienza all'obbligo scolastico.
Da oltre trent'anni in italia, si pratica l'integrazione scolastica nelle
scuole comuni dei bambini e dei ragazzi con handicap anche gravi. Occorre
quindi che i genitori prendano contatto con la scuola elementare e,ove
necessario con l'aiuto del referente presso il CSA ( ex Provveditorato
agli studi ) concordino da subito il progetto di integrazione scolastica a
partire da Settembre con la richiesta di tutto quanto può essere ritenuto
necessario da parte della scuola, dell'Ente locale e dell'ASL.Tutto ciò
può avvenire con la richiesta al Dirigente della scuola elementare di una
riunione con la famiglia del gruppo di lavoro d'Istituto per
l'integrazione scolastica.
Il bambino di otto anni avrà già problemi ad integrarsi con compagni di
sei anni e ne avrebbe ancora di più se si tardasse di un anno.
Nel caso manchi l'insegnante di sostegno per alcuni giorni (esempio 5-10
gg), c'è l'obbligo da parte della direzione didattica di sostituirlo?
Occorre distinguere fra scuola materna, elementare e
secondaria. Nella prima, in caso di assenza di qualunque insegnante scatta
l'obbligo di supplenza immediata. Nel caso della scuola secondaria, per
tutti i docenti assenti l'obbligo scatta solo dopo quindici giorni,
durante i quali i docenti presenti sono obbligati a supplire. Lo stesso
vale per i docenti di sostegno. Forse per questi ultimi la normativa
dovrebbe essere riveduta e migliorata. Per ora però questa è la normativa,
ricavabile dal Testo unico , approvato con dlgs n. 297/94 e dalle annuali
ordinanze sulle supplenze.
Dopo tanti anni di sostegno mi ritrovo, per scelta, insegnante curricolare.
In una delle due classi del modulo opera un insegnante di sostegno che
espone spesso le proprie opinioni anche durante le lezioni, contrastando a
volte l'operato dell'ins. che tiene la lezione. Accettiamo le sue critiche
e i suoi suggerimenti. Questa insegnante ama anche criticare in maniera
negativa, apertamente (davanti agli alunni) le vlutazioni e i giudizi
riguardanti gli alunni dell'altra classe in cui lei non entra.
Vorrei dunque sapere se l'ins. di sostegno è contitolare di ambedue le
classi del modulo o solo della classe cui è stata assegnata e in cui è
presente l'alunno in situazione di handicap.
In quest'ultima.
Ella opera inoltre in altre due classi del plesso (classi che fanno parte
di moduli diversi) pertanto sarebbe contilare di 6 classi nel plesso?
NO!
Nel Polo gravi elementare aggregato alla Direzione didattica affidatami
con incarico di presidenza annuale ho un'alunna di 16 annni compiuti.
Che significa il Polo gravi ???Una classe
differenziata??
La madre, in attesa di affidare la figlia ad un Istituto, ha richiesto la
permanenza della ragazza nel nostro Polo dopo averla iscritta al Polo
aggregato ad un ascuola media non lontana.
E' possibile ? C'è qualcosa nella normativa che lo impedisce?
La normativa impedisce che ci sia il "Polo gravi",
non l'integrazione!!!
Sono un insegnante di sostegno e vorrei porre questo dilemma.Nella mia
scuola ci sono due alunni con handicap grave con 18 ore ciascuno.La cosa
che mi sconcerta è che sono stati assegnati ad un solo docente che
chiaramente svolge le sue 18 ore settimanali ad entrambi gli alunni ( di
classi e sezioni diverse ) e sono nella stessa stanza, mai nella classe di
appartenenza .Ma è possibile che due alunni con handicap grave e con 18
ore di sostegno ciascuno possono esser presi da un solo insegnante????
In pratica, si vedono decurtate 18 ore di sostegno!
E' un reato!!
Il CSA ha assegnato 18 ore ciascuno. Non avergliele date significa
"omissione in atti di ufficio" e un "abuso in atti di ufficio" che si è
perpretato nei confronti di questi ragazzi.
Si avvertano le famgile e si denunci il fatto alla Magistratura e al CSA
di competenza!!
Sono un genitore di una bambina di 13 anni, affetta da gravissima
ipoacusia bilaterale neurosensoriale, che frequenta la 1ª media in una
scuola statale (protesizzata e con insegnante di sostegno per 18 ore
settimanali); i miei dubbi e le mie domande sono tante da porgere.
1) Mia figlia percepisce, a causa del suo deficit, l’indennità di
comunicazione, gli spetta anche l’indennità di accompagnamento? (in quanto
minore );
2) Sono venuto a conoscenza, per caso, che ci sono altre figure
professionali che spettano a mia figlia (oltre all’insegnante di sostegno
nella scuola), il ripetitore domiciliare per l’espletazione del servizio
extrascolastico, e l’assistente per la comunicazione che dovrà essere
presente a scuola. La mia domanda è questa: a quale Ente compete
l’espletazione di questo servizio con la relativa spesa? Comune o
Provincia, poiché l’uno scarica all’altra. Tale servizio può essere svolto
da una unica persona?
Legge 104/92: 3. Nelle scuole di ogni ordine e
grado, fermo restando, ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e
successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire
l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con
handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante
l'assegnazione di docenti specializzati.
Sarà cura dell'Ente locale, in base alla legge 67/93, concordare con la
provincia, la partecipazione alle spese.
Con quale percentuale di invalidità si ha diritto ai tre giorni
retribuiti?
Devi essere certificato con "gravità". art. 3 comma
3 della legge 104/92
Sono un genitore di un bambino di otto anni con handicap frequentante il
secondo anno della scuola elementare.
Al bambino è stata assegnata l'insegnante di sostegno.
Ho richiesto alla Dirigente Scolastica copia del P.E.I di mio figlio.
Mi è stato detto di fare una richiesta scritta.dopo la quale mi è stata
consegnata la copia richiesta.
Mi sono posta però queste domande:
- il P.E.I non deve essere controfirmato da almeno uno dei genitori,oltre
che dalle insegnanti di classe e di sostegno?
- perchè devo fare una richiesta scritta per averne una copia che pensavo
fosse di diritto per i genitori?
- potrei sapere quali sono i riferimanti legislativi a queste mie domande?
Vorrei specificare che durante la Scuola Materna,referente presso un'altro
circolo didattico,firmavo e ricevevo come procedura scolastica il P.E.I di
mio figlio.
Mio figlio sta facendo progressi a scuola, non mi lamento dell'aspetto
qualitativo scolastico,ma non comprendo queste difficoltà procedurali.
Veda
https://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dpr24294.html
Ho un figlio diciottenne autistico che frequenta un istituto
superiore.
In una riunione del gruppo H il preside ha affermato che rifiutare o
tentare di allontanare da scuola un alunno disabile costituisce reato.
Francamente, pero' la L. 104/92 non mi sembra faccia riferimento a reati
penali, se non all'art. 23. Esiste un'altra fonte normativa al riguardo?
Quali sono le norme che contengono sanzioni in materiua di disabilità?
Allontanare un alunno disabile dalla scuola,
costituisce REATO. Provare per credere
E' possibile per un ragazzo diversamente abile che sia in grado di
raggiungere gli obiettivi minimi ottenere la qualifica di terza di un
istituto professionale in due anni, svolgendo le prove finali di una parte
delle discipline in un anno e delle rimanenti altre materie nell'anno
successivo? Se sì, gradirei conoscere la normativa che consente ciò.
Prove d'esame e scrutini
Legge 05.02.92 n.104
Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate
- art. 16 Valutazione del rendimento e prove d'esame
D.lgs 16.04.94 n.297
Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.
Capo IV - Alunni in particolari condizioni
- art. 318 Valutazione del rendimento e prove d'esame
D.P.R. 23.07.98 n.323
Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi
di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'art. 1 della
legge 10 dicembre 1997, n. 425
- art. 6 Esami dei candidati con handicap
O.M. 04.04.03 n.35
Istruzioni e modalità operative per lo svolgimento degli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle
scuole statali e non statali. Anno scolastico 2002/2003.
- art. 17 Esami dei candidati in situazione di handicap
Le norme si trovano nella rubrica
Sono ins. di scuola dell'infanzia e vorrei delucidazioni sul numero degli
alunni nelle classi che accolgono alunni portatori di handicap. Se vi sono
ultime disposizioni e normative.
Veda
https://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dm141_99.html
Faccio parte di un'associazione culturale onlus, che si occupa
principalmente di promozione culturale e svolgiamo laboratori creativi
nelle scuole pubbliche elementari. I partecipanti ai nostri corsi versano
un contributo per le spese (materiale didattico, assicurazione dei
partecipanti ai corsi, ecc.) desideravo sapere se questo contributo deve
essere versato anche dai ragazzi portatori di handicap (secondo la legge
104). La mamma di un bambino di 6 anni portatore di handicap, ci ha
chiesto se poteva avere delle agevolazioni rispetto alla quota che doveva
versare per partecipare al laboratorio; cosa dobbiamo risponderle?
Specifico che noi abbiamo firmato una convenzione con la scuola nella
quale non é specificato nulla in proposito, ci concedono solo i locali per
un tempo definito, in giorni stabiliti.
I ragazzi disabili, sono ragazzi come gli altri.
Eventuali agevolazioni dipendono da voi, ma nulla viene imposto.
Sono una docente specializzata di Scuola dell'Infanzia, dal mese di
ottobre 2003, per circa due ore settimanali, in orario curricolare,
insegno la lingua inglese a tutti gli alunni della mia sezione, compresi i
miei due alunni diversamente abili.
Il Dirigente, in principio si è mostrato molto favorevole a tale
iniziativa - gratuita, senza oneri per il fondo di istituto! - di recente
ha cambiato opinione, volendo istituire dei corsi della durata di 20 ore
per ciascuna sezione, da svolgere in orario extra-curricolare, quindi a
pagamento, richiedendo titoli ben specifici!
Personalmente non ritengo opportuno per tutta la mia sezione che si cambi
insegnante di inglese dopo cinque mesi di lezioni e soprattutto di
"feeling"!
Verrebbe così vanificato tutto il lavoro da me svolto finora e verrebbe
meno il principio cardine della continuità didattica, che è fondamentale
per i piccoli alunni, i quali, in una fase così delicata della loro
crescita, si vedono "strappati" dalla loro insegnante...
A tal punto occorre una riflessione: la mia comprovata esperienza a
livello internazionale, la mia partecipazione ad eventi presso numerosi
atenei europei, la cura della stesura di testi in lingua che ho prestato
per alcune pubblicazioni, i miei studi, compresi i diplomi conseguiti da
privatista che attestano la conoscenza della lingua inglese e soprattutto
la mia esperienza scolastica dello scorso anno durante il quale, in
un'altra Direzione Didattica, il Dirigente mi ha dato l'opportunità di
insegnare inglese sia in orario curricolare -per circa duecento ore-, sia
in orario extra curricolare -con un corso di ventidue ore previsto
dall'ampliamento dell'offerta formativa -, non sono "titoli" sufficienti
per continuare ad insegnare gratuitamente la seconda lingua nella mia
sezione ed eventualmente poter insegnare anche nelle classi "scoperte" con
i corsi di cui sopra?
Che io sappia, non esiste normativa che preveda titoli specifici per
l'insegnamento della prima lingua comunitaria (inglese) nella scuola
dell'Infanzia, proprio perchè, come prevede la recente Riforma, è
necessario che i piccoli alunni apprendano i primi elementi di un'altra
lingua comunitaria orale in forma ludica, con coinvolgimento affettivo ed
emotivo.
Ciò che è davvero importante è la pronuncia, la musicalità dei suoni dei
termini inglesi, le strategie didattico-educative adottate... tutti
elementi che si acquistano con esperienza diretta sia scolastica che
all'estero!
Ed allora mi domando...: "Se il Ministro dell'Istruzione dell'Università e
della Ricerca della Repubblica Italiana non richede alcun titolo, come può
un Dirigente scolastico - che Ministro non è! - richiedermi abilitazioni
all'insegnamento della lingua inglese nella Scuola dell'Infanzia che dalla
legge non sono nè richieste nè soprattutto previste?!"
Quanto sta spiacevolmente accadendo sembra sia scaturito dalle pressioni
di un'insegnante di scuola dell'Infanzia che avrebbe conseguito
l'abilitazione all'insegnamento della lingua inglese per la scuola
elementare e che vorrebbe sfruttare tale abilitazione nella scuola
materna.
Questo quesito dovrebbe essere immediatamente girato
all'Ufficio scolastico regionale competente, perchè faccia valere il
rispetto della normativa, poichè il Dirigente solastico non è un sovrano
assoluto.
Sono uno studente in "scienze sociali", sto preparando la tesi sulla
percezione dei danni del fumo di sigaretta, avrei bisogno di documentarmi.
Spero possiate aiutarmi con materiale bibliografico di recente
pubblicazione.
Veda
http://www..edscuola.it/archivio/handicap/droga08.html
Vorrei sapere se è possibile per una scuola paritaria elementare
assumere un'insegnante di sostegno anche se ha solo l'abilitazione normale
all'insegnamento o l'insegnante deve obbligatoriamente aver fatto corsi
speciali o se è possibile assumerla facendola iscrivere ad un corso? e
vorrei sapere a chi rivolgermi per avere tutte le informazioni possibili
sull'insegnamento di sostegno
Le scuole paritarie non sono vincolate a
graduatorie, però debbono, ove possibile, assumere insegnanti
specializzati. In mancanza però possono assumere persona ritenuta capace
di svolgere questo ruolo.
La specializzazione si consegue solo all'Università, nei corsi di laurea
in scienze della formazione per i maestri e nelle SSIS per gli insegnanti
di scuola secondaria, nell'ambito dei regolari corsi con alcune
semestralità aggiuntive.
Posso avere, se possibile con urgenza, indicazioni sulle competenze del
gruppo H d'istituto per una scuola professionale?
Veda
https://www.edscuola.it/archivio/handicap/glh.html
Sono un'insegnante di sostegno e vorrei informazioni relative alla
normativa che disciplina le mansioni del personale ATA nei confronti degli
alunni disabili, soprattutto per quanto riguarda la somministrazione di
medicinali nell'orario scolastico.
Dal novembre 2001
https://www.edscuola.it/archivio/norme/circolari/nm301101.html
Ad inizio anno scolastico: Predisposizione
da parte dei Dirigenti scolastici del Piano delle attività con riguardo
all’attribuzione di incarichi retribuiti ai collaboratori scolastici,
maschi e femmine, per l’assistenza igienica e di base agli alunni con
disabilità, in forza del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
siglato il 16 maggio 2003, art. 47 e Tabella A
Eventuale richiesta dei Dirigenti scolastici al Direttore scolastico
regionale, in caso di insufficiente organico dei collaboratori scolastici
per nomine in deroga al fine di far fronte ai bisogni di assistenza
igienica e materiale degli alunni con disabilità, secondo quanto previsto
dalla Nota Min. del 5 maggio 2003 Prot. n. 57/vm
https://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/diorgata_0304.htm
Per quanto riguarda i medicinali, non è
loro la competenza.
https://www.edscuola.it/archivio/handicap/somministrazione_farmaci.htm
Ho cercato di reperire senza successo una normativa riguardante il
medico scolastico nelle scuole elementari:
la mia domanda è questa: mia figlia e mio figlio frequentano
(rispettivamente in prima elem. e il primo anno di materna) un istituto
comprensivo in cui ci sono elementari e materne.
Le maestre delle elementari si sono lamentate perchè il medico scolastico
non è mai presente. prima di inoltrare formale protesta al Dirigente
scolastico vorrei capire
Qual è la normativa in proposito: quanto tempo e quante volte a settimana
il medico deve essere presente nella scuola?
Il servizio di Medicina Scolastica - Area Età
Evolutiva, sulla carta... è presente su tutto il territorio nelle diverse
sedi distrettuali (da controllare sulle Carte dei servizi delle ASL).
Dovrebbe prevedere indagini sanitarie di tipo mirato (screening), volti a
ridurre l'incidenza di eventuali anomalie del normale e corretto sviluppo
psicosomatico.
Le prestazioni che dovrebbe erogare sono: lo screening oculistico per
l'ambliopia nelle scuole materne ( bambini di 4 anni); in I, IV elementare
e III media: agli alunni dovrebbero essere eseguite indagini mediche sulla
vista, l’apparato scheletrico, l’apparato odontostomatologico e
l'accrescimento del peso e altezza;
Tra i loro compiti, c'è anche quello del controllo ed attivazione dei
sistemi di sorveglianza delle malattie infettive e/o parassitarie nelle
scuole di ogni ordine e grado al fine di ridurre l'incidenza e la
diffusione delle stesse;
la verifica delle condizioni igienico - sanitarie degli ambienti
scolastici, delle mense e dei menù, per assicurare, agli studenti, habitat
e valori alimentari salubri, sicuri e tutelati;
l'avvio ed effettuazione di programmi di sensibilizzazione ed educazione
alla salute con particolare attenzione a determinate tematiche, tra cui
l'educazione alimentare e l'educazione sessuale, in tutte le scuole che ne
facciano specifica richiesta.
Questo che ho elencato, dovrebbe essere il loro compito. Dovrebbe
Mia madre insegna nella scuola di un paesino sulla costiera
amalfitana. Nella sua classe c'è un ragazzo autistico, che essendo stato
bocciato 2 volte ha 12 anni ed è alto il doppio di mia madre e degli altri
alunni. Sebbene lei abbia anche una specializzazione per i bambini con
Handicap, sistematicamente torna a casa con lividi, e quant altro a causa
dei numerosi attacchi che questo bambino ha nel corso della giornata.
Vorrei sapere se è tutelato solo il bambino, visto che è un soggetto in
difficoltà, oppure c'è anche tutela per le insegnanti. Voglio precisare al
riguardo che nella nostra famiglia c'è un ragazzo di 18 anni affetto da
una malattia genetica: " sindrome di preater willy " e che mia madre è
riuscita a far diventare mio fratello una persona " normale" nonostante
tutto e che per noi è la nostra gioia. Nella speranza che mi possiate
rispondere vi invio i miei ringraziamenti
Si può chiedere l'intervento degli operatori dell'ASL
per conoscere quali interventi siano possibili in questo caso. Inoltre si
può chiedere al Comune l'invio di un assistente per l'autonomia del
ragazzo ai sensi dell'art 13 comma 3 L.n. 104/92.
Lei può insistere col Dirigente scolastico perchè le richieste di cui
sopra vengano immediatamente effettuate , minacciando, in caso contrario,
di rifiutarsi di andare in classe per la Sua incolumità.
Sono un insegnante di sostegno a T.D., quest'anno mi è stata
affidata una bambina, 7 anni frequentante la II elementare,diagnosticata
ADHD con iperattività e conseguentemente grossi problemi relazionali.
Dalle prime indagini ho saputo che l'anno scorso la bambina ha creato in
classe diverse situazioni di disagio, ha graffiato in faccia un compagno e
per questo le insegnanti sono state denunciate. La madre è stata costretta
a cambiarle scuola, ma poi è ritornata in questa perchè lì non aveva
l'insegnante di sostegno.
Dopo l'iniziale periodo di "adattamento"(anch'io sono dovuta ricorrere
alle cure ospedaliere per un evidente graffio sulla faccia) sono riuscita
a stabilire una buona relazione con l'alunna, io sono la "sua sostegna".
La bambina si è legata a me in modo "morboso", mi stritola con i suoi
abbracci. Ma è anche il suo modo di relazionarsi, è un vulcano in continua
ebollizione, impulsiva ed incontrollata in tutte le sue manifestazioni sia
affettive che aggressive. Dal punto di vista didattico le strategie
adottate hanno portato a buoni risultati nell'apprendimento, pur con
notevoli difficoltà nel richiamare la sua attenzione, è continuamente
distratta da tutto ciò che le succede intorno e "dentro". Fa una cosa e ne
pensa un'altra. Purtroppo il problema è un altro. Dall'inizio dell'anno
sto cercando di convincere la madre ( analfabeta, ha frequentato fino alla
III elem.separata dal marito, vive con un altro uomo) a portare la figlia
ad un controllo specialistico per conoscere causa e rimedi in modo da
mettermi in condizione di poter meglio lavorare con la bambina. La madre,
che con me ha stabilito un rapporto di fiducia, sembrava stesse
convincendosi fino a due giorni fa...Io ero appena andata via ed avevo
affidato la bambina ad un'altra insegnante di sostegno, che la segue su un
progetto espressamente personale, quando la bambina ha preso le forbicine
dall'astuccio di una compagna ed ha graffiato la faccia di un altro
bambino.
Il giorno dopo ho parlato di nuovo con la mamma, ho cercato di farle
comprendere l'enorme difficoltà che abbiamo a scuola nel "parare" gli
scatti della figlia, la madre ha detto che lei per questo motivo aveva
acconsentito a mettere il sostegno alla figlia. Ho cercato di farle capire
con le dovute maniere che l'insegnante di sostegno non poteva stare
appiccicata alla figlia 24 ore su 24 e che sia per una maggiore serenità
familare (la madre dice che litiga continuamente con la sorella) sia per
abituare la bambina ad una maggiore autoconsapevolezza ed autonomia era
necessaria una indagine medica più approfondita. Già l'anno scorso
l'equipe socio-medico-psicologica aveva richiesto queste indagini ma la
madre si è rifiutata andando in escandescenze ed insultando tutti quanti.
Tengo a precisare che l'ambiente da cui proviene non è dei più salubri
(per motivi di privacy non voglio dire di più, anche perchè ci si basa
sui...si dice) comunque sembra che la sua presenza non sia stata accettata
neanche dalla madre.
Ho cercato varie volte di parlare con la bambina, a volte viene a scuola
dicendo che non ha dormito, abbiamo chiesto chiarimenti alla mamma, nisba,
la bambina il giorno dopo mi ha detto che non sono problemi miei e che io
mi devo occupare dei miei figli. Mi sto dilungando, chiedo venia. Il
motivo per cui vi scrivo è che i genitori dei bambini sono venuti a scuola
e volevano che fossero presi dei provvedimenti nei confronti della bambina
(un'altra lettera denuncia, una sospensione ecc..) ho cercato di
convincerli a stare calmi in attesa che la madre la porti a questo
benedetto controllo. Purtroppo mi ha telefonato la collega, che ha
riferito gli sviluppi della situazione alla madre, dicendomi che la donna
è andata di nuovo in escandescenze. A questo punto non so che cosa fare,
le colleghe del modulo scaricano tutto il problema su di me, per loro la
bambina è mia...loro si devono occupare solo degli altri, per loro come
per le altre insegnanti che si trovano in quel padiglione la bambina se ne
deve andare. Ho chiesto dall'inizio che la bambina sedesse vicino alla
cattedra ma per loro il suo posto dovrebbe essere fuori dall'aula. Cosa
dice la legge a questo proposito? Cosa può fare la scuola per costringere
la madre a portare la figlia per un controllo? Inoltre devo combattere
anche le voci di quelle che definiscono la bambina schizofrenica,
borderline, con uno sdoppiamento della personalità e chi più ne ha più ne
metta!
Le voci e le diagnosi di non esperti non vanno
ascoltate. Mi sembra indispensabile far entrare in gioco, con tutto il suo
peso, il servizio sociale del comune. Se esso non riesce a convincere la
madre per la visita specialistica della figlia, occorre che esso l'avverta
che si rivolgerà al Tribunale per i minori e, se la madre ancora resiste,
occorre che venga attivato il tribunale immediatamente.
Mia figlia è riconosciuta invalida al 100% art. 3 comma 3, La scuola
sostiene che in base ai suoi codici la bimba, non rientra nel progetto per
il prossimo anno per la redistribuzione delle ore tolte alle situazioni
meno gravi. Ho appuntamento per giovedì 3 aprile, cosa posso fare o dire
per imporre il diritto a queste ore di sostegno? La bimba ha solo un'ora
al giorno di sostegno.
Deve fare presente alla scuola che, se l'ASL ha
rilasciato la certificazione di handicap in situazione di gravità, la
scuola non può disattendere tale certificazione, anche se i codici non
rientreranno nell'emanando decreto sulle certificazioni, ancora non
emanato . Lo scorso anno il CSA di Roma aveva emanato una circolare che
imponeva di non prendere in considerazione alcuni codici in vista
dell'emanando decreto. La circolare è stata ritirata, poichè il decreto
non è ancora stato emanato. Anzi la C M n. 58 dello scorso anno ha
precisato che, in attesa dell'emanando decreto, nulla è da intendersi
innovato rispetto alla precedente normativa.
Desidero delucidazioni in merito alla formulazione dell'organico di
sostegno per la scuola superiore in quanto nella mia scuola vi sono
notizie contrastanti in merito ai seguenti quesiti:
A) cosa c'è di vero nell'annullamento delle diverse aree (AD01, AD02, AD03
e AD04) e se così fosse in quale modo viene stilata una graduatoria (sia
di istituto che a livello provinciale)?
B) aumento di ore (12) per alunni in situazione di particolare gravità ?
L'abolizione delle aree è solo un'ipotesi avanzata
da alcuni, ma non esiste neppure un testo normativo in preparazione.
Quanto alle ore in deroga non esiste nessuna norma che stabilisca quante
tali ore debbano essere. Pertanto tutto è rimesso al Direttore scolastico
regionale che può accogliere o negare, motivando, la richiesta di deroga.
Docente di scuola superiore, docente specializzato, alle prese con un
problema sorto in seguito alle iscrizioni pervenute a scuola: a) si può
iscrivere alla prima classe di scuola superiore un alunno diversamente
abile che conseguirà la licenza media a giugno 2004 e compirà 18 anni a
luglio 2004?
b) esiste un limite massimo di età(oltre i 18 anni) oltre il quale la
scuola può rifiutare o indirizzare diversamente l'iscrizione, alla prima
come alle classi intermedie?
Si precisa che la richiesta NON E' finalizzata alla esclusione degli
alunni diversamente abili ma solo ad avere, visto l'alto numero di alunni
H che la scuola già accoglie, un punto di riferimento legislativo (se
esiste) per meglio rispondere alla utenza (sia quella in obbligo sia
quella ormai per età fuori).
La sentenza n. 126/01 della Corte costituzionale ha
stabilito che gli alunni che superano i diciotto anni non possono
frequentare la scuola del mattino, ma debbono frequentare i corsi per
adulti, avvalendosi della c m n. 455/97 che garantisce in questi corsi
agli alunni con disabilità tutti i diritti.
Sono la mamma di un bambino non vedente, vorrei riuscire ad avere
maggiori informazioni riguardante l'esenzioni di cui hanno diritto gli
invalidi. Ad esempio mi hanno detto che in alcuni comuni non pagano la
mensa scolastica;sono delibere comunali?
Le esenzioni riguardanti i minorati della vista sono
moltissime. Le conviene rivolgersi all'Unione italiana dei ciechi del Suo
territorio o altra associazione come ad es,. I Privi della Vista o
L'Associazione disabili visivi.
Comunque le mense non dovrebbero essere gratuite per le persone con
disabilità.
Sono un Insegnante di Ed.musicale su posto di sostegno. Ho 18 ore
rispettivamente su 2 alunne dislessiche ( sorelle), che frequentano la 3^
media.
Sono certificate ma non hanno una programmazione differenziata, ma seguono
quella della classe.
La mia precedente collega seguiva in classe le alunne, ma non ha potuto
avere nessun tipo di rapporto con le suddette poichè le alunne e la
famiglia non hanno accettato la condizione di h.
La mia domanda ora è la seguente: se non c'è una programmazione personale
devono seguire il programma della classe anche se semplificato?
Quando ci sono i compiti in classe chi deve preparare le verifiche?
Non avendo io nessuna competenza in matematica ( per es.) sono io che devo
provvedere lo stesso alla preparazione delle schede di verifica o la
collega di matematica ?
Ribadisco che le alunne seguono la programmazione della classe.
Nella scuola media non esiste una differenza netta
fra programmazione normale e differenziata, come per la scuola superiore.
E' quindi compito dell'insegnante della materia stabilire se semplificare
e come il programma per un alunno con disabilità. Lei come docente di
sostegno, le fornirà le indicazioni sulle capacità dell'alunno, che avrà
vagliato durante l'osservazione.Collaborerà con i colleghi curriculari , i
quali comunque rimangono titolari della materia e della valutazione del
profitto nella stessa.
Sono una insegnante della scuola elementare seguo da cinque anni una
bambina affetta da tetraparesi spastica. Quest'anno la mamma ha deciso di
bocciarla per farla permanere ancora un anno nella scuola elementare.
Quanto può essere determinante il parere del genitore sulla decisione
finale, considerando che l'equipe e gli insegnanti sono contrari alla
bocciatura?
In caso di bocciatura io come insegnante di sostegno della bambina sarei
in tal caso tenuta a seguire ancora la stessa?
Ho sentito parlare di continuità sulla classe e non sul bambino, esiste?
Se si, è disciplinato da qualche normativa?
La decisione sulla valutazione spetta al consiglio
di classe. L'insegnante per il sostegno può seguire l'alunno per un breve
periodo di un paio di mesi, fermo restando il suo lavoro con la scuola
elementare ( c m n.1/88 ); per seguirla per tutto l'anno occorre una
sperimentazione ai sensi dell'art 43 d m n. 331/98.
Sono un'insegnante di sostegno in una scuola superiore; vorrei sapere
quali sono i criteri di voto per gli insegnanti di sostegno nel caso in
cui ce ne sia più di uno all'interno di uno stesso consiglio di classe.
Cioè, se ci si trovasse a dover votare per una qualsiasi questione
controversa, gli insegnanti di sostegno sono "titolari" di un voto
ciascuno o si debbono comunque accordare per esprimere 1 unico voto " di
sostegno"?
Debbono accordarsi per esprimere un solo voto degli
insegnanti per il sostegno, altrimenti il loro numero altererebbe i
risultati del consiglio di classe.
Vi scrivo affinchè possiate aiutarmi a sciogliere un quesito: sono
un'insegnante di sostegno e seguo due ragazzi in una classe seconda di un
Istituto Tecnico Commerciale. i due ragazzi sono gemelli e sono iscritti
nella stessa classe. Dalla diagnosi funzionale risulta una richiesta di
sostegno 1:2 (cioè 9 ore), in realtà io ne faccio solo 8 (si tratta di ore
di completamento) e ne faccio 8 per tutt'e due. Considerato che il tempo
da dedicare a ciascuno di loro alla fine risulta di 4 ore,mi chiedo se ciò
non sia una violazione dei diritti dei ragazzi ed eventualmente cosa si
dovrebbe fare.
CERTO CHE E' UNA VIOLAZIONE DI UN DIRITTO!!! IL
FATTO VA DENUNCIATO SIA ALLA FAMIGLIA CHE AL CSA DI COMPETENZA OLTRE CHE
AL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE. E' UN ABUSO DI POTERE E OMISSIONE IN ATTI DI
UFFICIO. E' UN REATO PENALE
Sono un insegnante di sostegno in scuola superiore di Bari. Vorrei avere
conferma di quale sia l'ultima O.M. a cui riferirsi nella valutazione
differenziata degli alunni diversamente abili il cui percorso formativo si
riferisca ad un P.E.P.
Veda l'Ordinanza Ministeriale n. 35 del 4 aprile
2003, Art. 17
Sono docente di scuola media seguo una ragazzina diversamente abile, mi
sono chiesta sulla pagella al primo quadrimestre è necessario apporre la
dicitura la valutazione avviene in base...
L'art. 16, comma 1 della legge quadro dispone che la
valutazione degli alunni in situazione di handicap debba avvenire sulla
base del Piano Educativo Individualizzato. L'espressione <<sulla base>>
permette di chiarire che l'oggetto di valutazione non è il Piano Educativo
Individualizzato che, è la sintesi prospettica dei tre progetti coordinati
- didattico, riabilitativo e di socializzazione. Il PEI è però la base
della valutazione del progetto didattico personalizzato, cioè il progetto
didattico è supportato dagli altri due e a essi correlato.
Da ricordare che la valutazione è effettuata da tutti gli insegnanti.
Sono la mamma di un bambino totalmente cieco, vorrei sapere se
l'assistente sociale del mio comune si è comportata bene riguardo la
leggedel 5 febbraio 1992,n.104, come modificata dalla legge 21 maggio
1998, n. 162. Visto che ha escluso mio figlio a priori dalla domanda da me
(comunque) presentata e protocollata, in quanto come unico problema c'è
solo la cecità, nonostante abbia l'invalidità, ed anche l'art. 3 comma 3
della L. 104/92, per la gravità.
La L. 162/98, si applica anche ai minorati visivi,
poichè sono persone in situazione di particolare gravità. Cosa diversa è
la L.n. 184/97 che si applica esclusivamente ai ciechi con minorazioni
aggiuntive.
Vorrei sapere se ci sono norme a cui riferirsi per fare avvalere il
bambino disabile del suo diritto allo studio, nel caso in cui sia inserito
in una classe con un altro disabile e gli fosse stata assegnata una sola
insegnante di sostegno in due per un totale di sole sette ore e mezzo.
Deve spiegarsi meglio.
Quante ore sono state assegnate ad ogni bambino??
Quante ore di sostegno in realtà usufruiscono questi bambini H nella
stessa classe?
La classe da quanti alunni è composta??