a cura di Rolando Alberto Borzetti


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FAQ 33
Domande e Risposte su Handicap e Scuola

 

Ad uno studente che frequenta una classe della scuola media inferiore in un comune diverso dalla sua residenza, gli viene negata l'AEC, perché l'Assessore alle Politiche Sociali dov'è il plesso scolastico, pretende che a provvedere al pagamento dell'AEC provveda il Comune di residenza del ragazzo. E' regolare questo?

Ogni comune deve provvedere alle spese dei propri cittadini. Ciò in forza del D.L. 112/98 secondo il quale il supporto organizzativo all'integrazione scolastica è di competenza dei comuni per la scuola materna, elementare e media, delle province per la scuola superiore. Inoltre l'art 14 L 328/00 stabilisce che è il comune responsabile del progetto globale di vita dei propri cittadini con disabilità.

Sono una docente abilitata e mi sono specializzata proprio oggi, 2 aprile,nel sostegno attraverso i corsi SOS tenuti dall'Università Cà Foscari di Venezia e desideravo chiarire un mio dubbio. La specializzazione conseguita ha VALORE ABILITANTE oppure no? Ossia è possibile che un giorno possa aspirare la ruolo nel sostegno senza dover affrontare un nuovo corso abilitante?

Se e quando vi dovesse essere il ruolo di sostegno, si vedrà allora cosa stabilirà la legge. Penso che l'attuale possa essere abilitante per l'eventuale nuovo ruolo. Però bisogna attendere se verrà approvata una tale legge.

mio figlio, 21 enne, disabile, ha frequentato un Istituto Alberghiero ottenendo una qualifica professionale ad indirizzo "Operatore dei servizi di ricevimento", con votazione riferita a PEI (programma educativo individuale) e successivamente ha frequentato un anno ottenendo un attestato di frequenza di "Operatore Impresa Turistica" (sempre con PEI).
Questo percorso di studi, che valore ha rispetto ad un normale diploma triennale?

E' bene chiedere alla stessa segreteria dell'Istituto. Se trattasi di istituto statale la qualifica dovrebbe conseguirsi con un triennio; a meno che non trattasi di corsi sperimentali, di cui solo la stessa scuola può dare chiarimenti.

Desidero avere dei chiarimenti sulle aree disciplinari nella scuola superiore.nella scuola c'è molta confusione non è chiaro quali sono le classi di concorso attinenti alle quatto aree di sostegno.vorrei sapere se esiste un'ordinanza e dove si trova.

Nella scuola secondaria di secondo grado, l'insegnamento di sostegno è articolato in quattro "aree" disciplinari differenti: l'area scientifica (AD01); l'area umanistico-linguistico-letteraria (AD02); l'area tecnico-professionale-artistica (AD03); l'area psicomotoria (AD04). A seconda del tipo di abilitazione, l'insegnante in possesso del titolo di sostegno può accedere ad una delle quattro aree. Per sapere a quale area disciplinare dà accesso la propria abilitazione, si può consultare la specifica tabella allegata, al DM 103 del 4/6/01 sulle graduatorie d'istituto.
Veda
https://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dm103_01.pdf

I 3 giorni di permesso mensili per assistenza ad un familiare con handicap in situazione di gravità devono essere documentati? Mi spiego meglio: se viene richiesto un giorno di permesso previsto dalla legge 104/92 per accompagnare la persona con handicap in situazione di gravità ad una visita medica, il datore di lavoro può richiedere al dipendente di allegare alla richiesta di permesso il certificato medico attestante l'avvenuta visita della persona con handicap?

NO! non è tenuto a fornire nessuna documentazione

Sono un'insegnante di sostegno. A settembre il dirigente mi ha affidato due alunni, uno dei quali dopo dieci giorni di frequenza non si è più presentato a scuola per motivi di salute. Le ore che avrei dovuto dare a tale alunno sono state utilizzate per un progetto di alfabetizzazione su due alunni stranieri. Oggi il dirigente mi comunica che su richiesta delle insegnanti dell'ospedale io dovrei dare alcune ore per seguire il bambino prima in ospedale e successivamente a domicilio. Non mi sembra giusto dovere rinunciare al progetto già intrapreso mentre in ospedale ci sono già insegnanti preposte per questo ruolo e non vorrei essere costretta a recarmi a casa poichè non mi sento tutelata dal punto di vista della sicurezza. Posso rifiutarmi o impugnare un eventuale ordine di servizio?

Non essendo Lei in organico su una classe ospedaliera, ritengo possa rifiutarsi. Però è bene che parli con un sindacato.

Vorrei sapere per quanto riguarda l'insegnante della comunicazione che la provincia assegna ai minorati visivi chi ha il compito di inoltrare la richiesta la scuola o ASL.

Per ottenere l’assistente alla comunicazione prevista solo per handicap di tipo sensoriale (vista e udito), la famiglia deve rivolgersi all’Ufficio Disabili Sensoriali della Provincia. Comunque da concordare con la scuola. Per la prima volta, va presentata la Diagnosi Funzionale, la certificazione sanitaria e l'eventuale progetto previsto dalla legge 328/2000, art. 14

Una mia collega insegnante in scuole materne dello stesso territorio del padovano, mi chiede la legge da presentare al Suo dirigente scolastico per ottenere un bagno per un disabile con la carrozzina; mi potrebbe dare il riferimento legislativo?

Legge 104/92, Art. 24 - Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche

Nel caso di 52/53 iscrizioni in una scuola (futura prima media) con la presenza di due alunni diversamente abili certificati, quante classi occorre attivare? Da tenere conto che si tratta di un piccolo comune e quindi non è, eventualmente, possibile lo spostamento di un gruppo di alunni in altro istituto se in un comune limitrofo.

Ritengo che in una tale situazione sarà difficile ottenere sdoppiamento di classi, oltre le due che si potranno formare. Altrimenti si dovrebbe formare una classe con due alunni con disabilità e 20 alunni complessivi, ma un'altra classe con 33 alunni.

1) Chi determina l'area disciplinare e con quali criteri?
2) Qual è la tempistica per un eventuale cambio di area e a chi va fatta la richiesta ed entro quando?
3) Caso specifico: Si può richiedere per un ragazzo con tetraparesi spastica a cui è stata assegnata l'area psicomotoria un cambio di area?
Come si può motivare il cambio di area?

Le aree debbono essere indicate nel PEI secondo l'art 13 comma 5 L.n. 104/92. Pertanto, per eventuali cambiamenti, occorre una riformulazione del PEI. L'assegnazione avviene poi ad opera del Direttore scolastico regionale, su proposta del PEI , inviato dalla scuola e dietro parere del referente per l'integrazione scolastica del CSA.

Sono una insegnante di scuola media, vorrei informazioni sulla diagnosi funzionale di IMMATURITA' GLOBALE.

Cosa significa? Se si intende dire il PEI per ottenere il diploma finale degli studi, trattasi di un progetto didattico che sia comunque riconducibile ai programmi ministeriali, il cui superamento dà diritto al rilascio del diploma. La diagnosi funzionale è la descrizione delle disabilità e delle capacità e possibilità su cui va quindi impostato il PEI ed è rilasciata dall'ASL, mentre il PEI è predisposto da tutto il consiglio di classe, con la collaborazione della famiglia e degli operatori dei servizi sociosanitari di territorio.

Sono una docente di sostegno di scuola media, avrei necessità di sapere se esistono delle leggi specifiche o delle circolari ministeriali che permettano ad un docente di sostegno ( che acconsente) di seguire l’alunno diversamente abile che si è trasferito a metà anno scolastico con la famiglia in un altro Istituto Comprensivo che dista 10 Km da quello in cui aveva iniziato l’anno scolastico.

Occorre verificare se l'insegnante segue anche un altro alunno. In tal caso, ci potrebbero essere problemi di coordinamento di orari fra le due scuole. Qualora l'insegnante segue un solo alunno, essendo egli consenziente, non ci dovrebbero essere problemi, a meno che il docente non sia stato nominato dal Dirigente scolastico, con la cui scuola ha instaurato un rapporto giuridico, non trasferibile ad altra. La questione , che riguarda la continuità didattica, va concordata comunque fra i due Dirigenti scolastici e, se del caso, anche col CSA, specie il docente che segue l'integrazione scolastica in provincia.

Vorrei ricevere informazioni sulla legge del Reddito Minimo di Inserimento, in particolare:
- quale è il reddito di povertà fissato per poter fare richiesta
- quali discrezionalità sono affidate al comune.
CASO FONTANA LIRI (FR). Il comune di Fontana Liri è stato uno dei comuni identificati per la sperimentazione del R.M.I.
Credo però che vi sia stata una gestione poco chiara dello stesso: ne hanno beneficiato persone che girano con MERCEDES, mentre sono stati esclusi persone disoccupate (non so con quale reddito, se superiore o inferiore a 280 euro mensili). Il comune di Fontana Liri ha individuato nelle attività artigianali e commerciali del paese i luoghi dell'inserimento del Mondo del Lavoro. Stranamente, le persone che sono state inserite nel mondo lavorativo già ruotavano intorno a quelle attività (chi ci lavorava già in nero, chi era il figlio, chi il nipote).
Tutto ciò è normale? Inoltre, sui 18 assunti, ben 6 beneficiari hanno rinunciato (specificando il motivo, quasi sempre per incompatibilità con il proprio lavoro) indicando la persona che ne avrebbe usufruito al posto loro. Mi spiego meglio: Tizio ha rifiutato a favore della moglie, Caio ha rifiutato a favore del figlio, Sempronio a favore della convivente.
C'è una Commissione Consiliare che sta indagando sulla gestione del Reddito, ma ancora non è venuta a capo di nulla.
E' possibile avere informazioni? Se poteste aiutarci, per spiegare a molte persone che sono in condizioni disagiati i motivi della loro esclusione.

I casi che hai elencato, vanno denunciati alla Magistratura. Comunque ti invito a leggere, il seguente documento:
https://www.edscuola.it/archivio/handicap/reddito_ultima_istanza.htm
In fondo alla pagina troverai il link che ti riporta a :
Il reddito minimo di inserimento https://www.edscuola.it/archivio/handicap/reddito_minimo_di_inserimento.htm

Ns. figlio ha 4 anni e frequenta il msecondo anno (per lui è il 1°) della scuola materna. E' portatore di handicap grave causato a 4 mesi di vita da "mielite trasversa; è ventilato meccanicamente, è tetraparetico ed ha bisogno di assistenza sia a livello personale che per l'uso del ventilatore.Ha un'insegnante di sostegno x 12.5 h. alla settimana, io papà rimango con lui a scuola x il resto delle ore mancanti e vado a lavorare al pomeriggio.Ormai quest'anno è quasi terminato,ma vorremmo x il prossimo un'insegnante x 25 h.
In mia assenza l'assistenza al ventilatore è garantita dalla mamma che è collaboratrice scolastica nella medesima scuola (ma lei è li per lavorare).
Vogliamo sapere se ci sono leggi x poter ottenere l'insegnante x tutte le ore previste.
In questa scuola c'è un'altra bimba con handicap e ha l'insegnante x 25 h. + un'educatrice.L'aiuto dal n.s. comune lo usufruiamo per il trasporto da casa a scuola al mattino, per il ritorno ci aggiustiamo noi.
Attendiamo una risposta se possibile urgente in quanto il 31/03/04 ci sarà la consegna del PEI .

Più che un maggior numero di ore di sostegno, dato il caso, occorre la presenza di un assistente per l'autonomia, che deve essere fornito dal Comune e va richiesto subito dal Dirigente scolastico.
Legge 104/92 art 13 comma 3: Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati.
Decreto Presidente Repubblica 24 luglio 1977, n. 616: Art. 42 Assistenza scolastica.
Le funzioni amministrative relative alla materia «assistenza scolastica» concernono tutte le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, anche se adulti, l'assolvimento dell'obbligo scolastico nonché, per gli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi.
Le funzioni suddette concernono fra l'altro: gli interventi di assistenza medico-psichica; l'assistenza ai minorati psico-fisici; l'erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari.

Avrei un dubbio: è possibile per un Istituto di formazione professionale richiedere la P.E.I. alla scuola di provenienza dell'alunno? Essendo uno strumento molto utile, garantirebbe quella continuità del processo formativo che spesso manca... Infatti, spesso la scuola in questione si rifiuta di fornire all'Istituto di formazione professionale questo documento. Vorrei sapere se è la Scuola di provenienza è o non è obbligata a fornire la P.E.I. all'Istituto di formazione professionale.

Certamente! Il PEI e la Diagnosi Funzionale deve seguire il bambino nei vari gradi di scuola e va rivista come spiega il
Veda il Decreto Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994
https://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dpr24294.html

Siamo in procinto di somministrare delle prove per la valutazione della nostra scuola,l'Invalsi ci ha inviato il manuale del somministratore. Dagli "esempi" in esso riportati deduco che sono "esclusi" dalle prove con la seguente modalità: devono indicare in un'apposita colonna,sotto il titolo di "codice di esclusione" il motivo specifico, per es. disabile psichico ecc...
A parte la discutibilità della modalità,mi potrebbe indicare un modo per non "escludere" i ragazzi disabili della nostra scuola che con queste pratiche dovrebbe certificare la sua qualità?

La somministrazione dei questionari del progetto pilota è stata fortemente criticata dalla fish con articoli sul sito superabile ed edscuola. Per non escludere l'alunno con disabilità, occorrerebbe che un insegmnante lo aiuti nella comprensione del questionario e della sua compilazione, sempre che le domande siano pertinenti col lavoro svolto dall'alunno. Altrimenti occorre accettare la prassi assurda proposta nella guida e cioè di far compilare il modulo tanto per non disxcriminare formalmente , ma poi escludendo l'elaborato dalla valutazione complessiva.

All’inizio dell’anno scolastico presso la Scuola Media è stata presentata dalla famiglia di un alunno, (iscritto alla 1° classe) la Diagnosi funzionale rilasciata da un neuropsichiatra, in cui si attestava che il ragazzo era affetto dalla sindrome ADHD e che per il suo recupero necessitava dell’insegnante di sostegno. Nonostante le ripetute richieste del Consiglio di classe, tuttora non c’è né il profilo dinamico né il P. E. P. Dopo tante insistenze, siamo riusciti ad avere un incontro con il neuropsichiatra soltanto alla fine di febbraio. La famiglia non intende avvalersi del sostegno, ma il ragazzo sta creando grossi problemi, non solo all’interno della classe, ma in tutta la scuola: ha un comportamento aggressivo nei confronti dei compagni, degli insegnanti e dei collaboratori didattici; spesso viene a scuola con armi di tipo proibito (coltelli a serramanico e scacciacani); si allontana dalla classe senza permesso e si aggira in tutto l’edificio causando gravi disordini. L’intera classe, sta risentendo molto di questa situazione sia da un punto di vista comportamentale sia da un punto di vista didattico.
Ciò che vorrei chiedere è:
La Scuola, avendo la diagnosi funzionale, potrebbe richiedere il sostegno, anche se la famiglia è contraria?
La CM 363 stabilisce tassativamente che se i genitori espressamente si rifiutano di produrre il certificato medico, l’alunno non può essere considerato in situazione e deve essere considerato come tutti, senza potersi conseguentemente avvalere dei diritti concernenti gli alunni handicappati”. Tale CM si può applicare anche nel caso in cui la famiglia rifiuta espressamente il sostegno, nonostante ci sia la diagnosi funzionale?
Ci sono state diverse proteste dei genitori della classe, e, attraverso una lettera presentata al dirigente scolastico, fanno presente che i loro figli vengono picchiati e offesi e vengono penalizzati sotto tutti i punti di vista, non ultimo quello didattico e, chiedono: i loro ragazzi (19 alunni), hanno meno diritti di quest’alunno e se la normativa non preveda che anche i loro figli debbano essere tutelati allo stesso modo del suddetto allievo?

Il caso prospettato non solo necessiterebbe di sostegno didattico, ma anche di assistenza per l'autonomia che è fornita dal Comune ai sensi dell'art 13 comma 3 L.n. 104/92.
La C M n. 363/94 stabilisce che nell'interesse del minore però ci si può rivolgere ai servizi sociali perchè tentino di convincere la famiglia dell'opportunità del sostegno e dell'assistenza educativa. In caso di ulteriore rifiuto, la circolare prevede che i servizi sociali o la scuola possano rivolgersi al tribunale per i minori.
Sarebbe utile tentare un ultimo incontro con la famiglia ed il consiglio di classe, in presenza degli operatori dei servizi.
Si faccia presente alla famiglia che,come giustamente lei dice, non esistono solo i diritti dell'alunno con disabilità, ma anche quelli dei compagni a vivere un rapporto positivo di integrazione e non negativo come è adesso. In caso negativo, rivolgetevi subito ai servizi sociali perchè attivino eventualmente l'intervento del tribunale dei minori.


Sono laureata in Scienze della Formazione Primaria conseguendo il titolo di specializzazione per l'attività didattica di sostegno in data 24/02/2004 presso l'Università degli Studi di Bari (scuola elementare).Premetto sono già abilitata e inserita in prima fascia di circolo, ma comunicando ai dirigenti delle scuole elementari di Manfredonia la mia disponibilità ad eventuali supplenze a tempo determinato su posto di sostegno, mi hanno detto che anche se le graduatorie degli insegnanti specializzati sono esaurite non è possibile tener conto della mia nuova situzione in quanto c'è la CIRCOLARE MINISTERIALE del 14 giugno 2002,n.68 art.2 che stabilisce che bisogna tener conto solo di insegnanti che hanno conseguito il titolo entro la fine di ottobre 2003. Infatti loro chiamano dalla graduatoria insegnanti non specializzati.Io anche se ho un titolo di specializzazione conseguito durante un corso di laurea con max voti devo stare a casa.

La stessa circolare n. 68/02 all'art 2 prevede la possibilità di essere inclusi in coda agli elenchi per chi , avendo conseguito la specializzazione dopo la data prevista, aspira a supplenze in caso di esaurimento di graduatorie e prima che si passi a supplenti non specializzati ( decreto 29/5/02).
Deve però verificare che, successivamente alla c m n. 68/02, sia uscita altra circolare relativa allo stesso oggetto che abbia modificata quella.


Scopro con immenso piacere il Vs. sito avido di speranze per il mio bimbo maschio 5 anni che è certificato ADHD iperattivo-oppositivo. qualche settimana fa la Direttrice della scuola Materna parificata mi ha chiesto di prendere il bimbo alle ore 14,00 e non più alle ore 16,00 perché le insegnati si sono rifiutate di tenerlo in classe senza un adeguato aiuto. il bambino gode di un insegnate di sostegno per due ore la sola mattina anche se nella diagnosi funzionale si fa riferimento ad un rapporto di uno ad uno per ore 4.
Domande:
il bambino ha diritto ad usufruire delle due ore mancanti?
se si come posso farlo capire alla direttrice?
dove posso reperire il regolamento scolastico delle scuole paritarie relativo ad i loro diritti e doveri in merito a quanto sopra e per l'handicap in generale.
spero di essere riuscito a comunicare, nella mia ignoranza della matteria, i miei bisogni.
in attesa di una VS. gradita risposta distinti saluti.

La normativa non richiede che l'alunno con disabilità debba avere il sostegno in tutte le ore di lezione. Pertanto anche nelle ore in cui non è presente l'insegnante per le attività di sostegno, l'alunno non può essere allontanato dalla scuola. Ciò in forza dell'art 12 comma 4 L.n. 104/92, secondo il quale nessuna disabilità può essere causa di rifiuto dalla frequenza scolastica. Se fosse necessario, la scuola potrà chiedere al comune un assistente per l'autonomia ai sensi dell'art 13 comma 3 L.n. 104/92.

Nella seduta del Consiglio di Istituto, fra i punti all'ordine del giorno c'era la "Proposta modifica art. 7 del regolamento di Circolo relativo alle iscrizioni degli alunni."
La modifica riguardava l'iscrizione alle scuole dell'infanzia. L'articolo in esame risulta a mio parere controverso e grave il punto che recita:
- la messa in lista di attesa di bambini diversamente abili deve essere compatibile con la possibilità di richieste di organico per i medesimi

Trattandosi di una scuola dell'infanzia comunale, per i residenti con disabilità scatta la precedenza assoluta fissata dall'art 3 comma 3 L.n. 104/92, che non ammette eccezioni. In caso di persone con disabilità non residenti nel comune, purtroppo la loro precedenza si esercita solo nei confronti dei non residenti.
In nessuno però dei due casi il loro diritto all'iscrizione può essere subordinata alla preventiva disponibilità di risorse. Infatti, trattandosi di un diritto ( art 12 L.n. 104/92) sono invece le risorse che debbono adeguarsi ai bisogni manifestati dagli aventi diritto. Non si dimentichi che l'art 12 comma 4 L.n. 104/92 stabilisce che nessuna minorazione, disabilità o handicap può essere causa di esclusione dalla frequenza scolastica e lo sarebbe se si dovesse adattare alla disponibilità o meno di risorse.


Sono insegnante di lettere in una scuola superiore, in ruolo dal 1992. Ho perso cattedra per via dell'accorpamento delle classi. Sono stata utilizzata per sostegno (con grande impegno ma senza titolo specifico-anche se sono laureata in Pedagogia). Vorrei sapere se i colleghi che in questo anno concluderanno il corso di specializzazione per il sotegno, pur essendo precari, avranno la precedenza nell'assegnazione delle cattedre di sostegno.
Se sì, come si concilia con i tagli alle spese del presente Governo?

In base al penultimo comma dell'art 14 l.n. 104/92 non è consentita l'utilizzazione di personale non specializzato se esistono docenti di ruolo o precari in possesso del prescritto titolo di specializzazione.

Una mia amica ha una figlia di tredici anni affetta da sindrome Down.
Poichè la ragazza frequenta la terza media si era deciso di iscriverla per il prossimo anno in una scuola paritaria, il liceo psicopedagogico della nostra città. La scuola ha rifiutato l'iscrizione motivando che l'insegnante di sostegno sarebbe stato a carico della famiglia e non della scuola. a questo punto, scaduti i termini di preiscrizione, la mia amica ha deciso di iscrivere sua figlia al liceo classico perchè ritiene insieme all'equipe che la segue che sia più portata per le materie umanistiche e perchè il liceo è vicino a casa e favorirebbe l'autonomia della ragazza. Quando è andata a parlare con la preside le hanno rifiutato l'iscrizione dal momento che erano già stati trasmessi gli organici al CSA e si prevedeva per il prossimo anno la formazione di quattro prime classi con 29 alunni per cui non era possibile accettare l'iscrizione tardiva di un alunno disabile che avrebbe comportato la modifica dell'organico e l'organizzazione di una ulteriore classe prima che la preside non riteneva opportuna per motivi di sicurezza. Di conseguenza la mia amica si è vista rifiutare per la seconda volta l'iscrizione alla scuola superiore della propria figlia.
E' possibile che accadano cose del genere?

Occorre motivare puntualmente le cause de ritardo. Quindi inoltrare nuovamente la richiesta al Liceo statale, inviandone copia al CSA, ufficio ove opera il referente per l'integrazione scolastica. Se fossero stati già compilati gli organici di diritto , si ricorrerà a quelli di fatto. Comunque lo sdoppiamento è possibile prima della data defintiiva fissata dalla l.n. 333/01 al 31 Luglio.
Occorrere inistere quindi anche per lo sdoppiamento, dato l'alto numero di alunni nelle quattro classi prospettatre per l'organico di diritto. Sarebbe pure opportuno fare avere copia dell'istanza all'ispettore che coordina a livello regionale l'integrazione scolastica, affinchè intervenga.

Sono una insegnate di matematica e fisica in una scuola a Roma e nel mese di ottobre 2003 ho ottenuto la 104 per gravi motivi di salute ed nel mese di febbraio 2004 ho ottenuto la 104 anche per mio figlio sempre per motivi gravi.
Vorrei sapere in quanto non riesco a trovare nulla sull'argomento se posso sommare in un mese i miei tre giorni con quelli di mio figlio e sapere dove trovare tale disposizione.

Veda la Circolare INPS D.C. Prestaz. Temporanee - Uff. XII - 31 ottobre 1996, n. 211
"In caso di pluralità di handicappati gravi nel nucleo familiare possono essere cumulati, nel mese più permessi."

Sono un'insegnate di sostegno per la scuola dell'infanzia e vorrei delle delucidazioni per quanto riguarda il PEI.
Sono consapevole che il genitore di un bambino in situazione di handicap ha il diritto di di richiedere il PEI all'insegnate di sostegno, ma può fotocopiarlo per portarselo a casa?

Perché no?
I genitori non hanno forse diritto di leggere con tranquillità e in famiglia il programma educativo per il proprio figlio?


Sono il padre di un bambino affetto da epilessia mioclonica severa, il bambino presenta un lieve ritardo psicomotorio e del linguaggio; le sue crisi hanno un variabilità da 2-4 al mese in certi periodi ed in altri ancora di meno, al bambino è stata riconosciuta l'invalidità totale ed la legge 104/92, quest'anno è stato il primo anno che viene inserito a scuola gli è stata assegnata un'insegnante di sostegno, le crisi epilettiche di mio figlio sono del tipo tonico-clonico generalizzate con cianosi marcata, fortunatamente molto sensibile alla somministrazione di diazepam endorettale, se si interviene subito la crisi viene quasi sempre staccata entro pochi minuti dall'esordio, il problema è che io penso che a scuola mio figlio abbia diritto ad un'assistenza sanitaria e non solo alla disponibilità da parte dell'insegnante ad intervenire a titolo umanitario, ribadisco che secondo il mio parere le istituzione devono prendersi le proprie responsabilità , vorrei qualche consiglio da voi

Veda https://www.edscuola.it/archivio/handicap/somministrazione_farmaci.htm
Una terapia medica ciclica e programmata, per determinate patologie (p.es. diabete, epilessia ed altro) e della quale pertanto non si può fare a meno, deve essere somministrata a scuola, secondo le indicazioni del medico curante e previa autorizzazione scritta da parte dei genitori: l’istituzione deve individuare le figure a ciò preposte, nominate per ciascuna scuola per interventi di primo soccorso nei casi di emergenza ai sensi della Legge 626/94.


Siamo in procinto di somministrare delle prove per la valutazione della nostra scuola,l'Invalsi ci ha inviato il manuale del somministratore. Dagli "esempi" in esso riportati deduco che sono "esclusi" dalle prove con la seguente modalità: devono indicare in un'apposita colonna,sotto il titolo di "codice di esclusione" il motivo specifico, per es. disabile psichico ecc...
A parte la discutibilità della modalità,mi potrebbe indicare un modo per non "escludere" i ragazzi disabili della nostra scuola che con queste pratiche dovrebbe certificare la sua qualità?

Purtroppo l'INVALSI ha compiuto un errore di analisi dei destinatari dei questionari, escludendo le persone con disabilità intellettiva. Attualmente queste prove non hanno ancora valore legale. Non mi intendo di statistica e quindi non saprei come modificare i questionari. Personalmente protesterò con l'INVALSI. La FISH sicuramente farà modificare i questionari per il prossimo anno.

Qual è la normativa vigente per l'esame di stato per gli alunni in situazione di handicap? mi potete dare un esempio di relazione finale di presentazione di alunni disabili all'esame di stato? nel documento del 15 maggio non ne deve essere fatta menzione?

D.P.R. 23.07.98 n.323
Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997, n. 425
- art. 6 Esami dei candidati con handicap
O.M. 04.04.03 n.35
Istruzioni e modalità operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2002/2003.
- art. 17 Esami dei candidati in situazione di handicap


Sono un'insegnante di diritto che da due anni con molto trasporto e impegno sta accettando supplenze di sostegno, sono iscritta al primo anno del corso di specializzazione per le attività di sostegno e trovo questo lavoro motivante e gratificante dal punto di vista della relazione che riesco ad instaurare con i ragazzi diversamente abili, ma anche con il resto della classe perchè trascorrendo molte ore con loro e in mezzo a loro si riesce ad avere una posizione privilegiata. Sono però molto scoraggiata dalla difficile relazione con alcuni colleghi di materia. C'è chi non accetta la cogestione della classe e ti relega ad un ruolo di marginalità ed inutilità a cui non sono abituata, nel senso che trascorrere delle ore in classe senza riuscire ad interagire con la docente e senza che accetti di programmare insieme le attività( tra l'altro è una supplente anche lei e oltretutto di diritto, forse il problema è proprio questo: non essendo sicura vive la mia presenza come un'intrusione e un controllo sul suo operato). Richiamata già dal Dirigente per analoghi problemi in altre classi continua con lo stesso atteggiamwento. Cosa faccio litigo bruscamente con lei, esponendo gli alunni che seguo ad eventuali ritorsioni o mi mostro superiore cercando di ritagliarmi gli spazi che posso?.
La coordinatrice della scuola, insegnante di inglese, spesso non è presente in classe per gestire e mandare avanti la scuola e pretenderebbe di intendere la contitolarità della classe nel senso di supplire io alla sua assenza portando avanti il programma e seguendo il gruppo che non va bene, cosa che faccio, ma nelle materie afferenti al mio ambito o che comunque conosco bene: io ho studiato francese, studio inglese per assicurare ai ragazzi che seguo di affrontare le interrogazioni, ma non credo di essere tenuta a conoscere tutte le materie al punto da sostituirmi al rispettivo docente. Credo che il docente di sostegno dovrebbe agire sulla metacognizione, sulla sicurezza e il benessere dei ragazzi ....ma nessuno ha chiaro tale ruolo.
Confido molto in un suo intervento chiarificatore, ho letto e studiato la normativa, ma preferisco affidarmi alla sua interpretazione.

Concordo con lei che , molto probabilmente, le difficoltà con la collega sono dovute al fatto che anch'essa è docente di diritto.
Il Suo ruolo di sostegno è di essere mediatrice culturale per l'integrazione fra i colleghi ed i ragazzi. Le consiglierei quindi di non litigare; faccia finta di non cogliere le provocazioni; insista, anche tramite il Dirigente, affinchè i colleghi siano disponibili a lavorare nelle proprie discipline, senza delegare nulla a Lei, a meno che non si tratti di discipline di Sua conoscenza e comunque, anche per queste, senza abbandonare il Suo ruolo di sostegno all'integrazione dell'alunno nella classe.
Mi pare di capire che le difficoltà sono prevalentemente di carattere psicologico. Quindi operi in modo avveduto su questo versante, ricorrendo, ove necessario, all'appoggio del Dirigente.
Con i più sinceri auguri per il Suo lavoro , La ringrazio per lo spirito aperto e la professionalità da Lei dimostrato.


Vorrei chiarire alcuni dubbi inerenti le certificazioni da rilasciare agli alunni in situazione di handicap che sostengono gli esami di Maturità o gli esami di qualifica (negli ist. professionali, al termine del triennio) nelle Scuole Secondarie Superiori. Per quanto riguarda l'esame di Maturità la normativa di riferimento è l' OM n° 21 dell' 8 febbraio 2004, per le certificazioni il fac-simile del modello dell' "ATTESTATO DI CREDITO FORMATIVO" che ho trovato su internet, riporta: Rilasciato ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 23 luglio 1998; n.323, allo stesso tempo in un altra parte del modulo indica lo stesso D.P.R. , ma datato 1994. E' possibile ricevere informazioni a riguardo o un link sul quale trovare questo D.P.R.?

Veda il DPR 323/98, Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997, n. 425

Esami di Qualifica Professionale: al termine del triennio negli Itituti Professionali va invece rilasciato il"CERTIFICATO DI CREDITI FORMATIVI" ai sensi dell’OM n.90/2001, art.15. E' corretto?

Si. Lo stabilisce la CM 125/01

In un recente consiglio di classe sono stati individuati come accompagnatori alla gita 3 insegnanti tra i quali non compare quello di sostegno.
Dal momento che il ragazzo disabile partecipa alla gita , risulta obbligatorio per il docente di sostegno accompagnare il gruppo partecipante , quindi sostituendo uno dei 3 accompagnatori decisi in sede di consiglio? Può il preside obbligare il docente? Se sì vorrei cortesemente avere dei riferimenti normativi anche in rapporto all'organizzazione delle gite ed al numero legale di accompagnatori e alunni.

Sono un'insegnante di sostegno di scuola media. Ho un quesito da porvi.
Il mio alunno di terza media, con il quale ho un rapporto di 1:2, andrà in viaggio di istruzione per quattro giorni insieme alla sua classe e ad un'altra alunna disabile presente nella stessa classe. Il preside ha deciso di mettere come accompagnatori un'insegnante della classe e l'altra insegnante di sostegno, escludendomi.
Chiedo: il mio alunno ha il diritto di essere accompagnato anche lui dall'insegnante di sostegno? Io ho il dovere di accompagnarlo anche se il preside mi dice che nel fondo di istituto non ci sono soldi per il pagamento dell'albergo per un ulteriore accompagnatore? A quale legge mi posso appellare?

Veda https://www.edscuola.it/archivio/handicap/diritto_alle_gite_scolastiche.htm

Sono un tecnico professionista che opera nel campo della progettazione nella zona di mestre (ve); ho trovato utile consultare il vs sito e l'elenco delle norme relative ai portatori di handicap;
Mi trovo per la prima volta di fronte a questo problema :
un capofamiglia, a causa di ischemia cerebrale, è attualmente ricoverato in ospedale: per quanto siano possibili lenti progressi, l'ospedale ha già consegnato la relazione per la richiesta dell'accompagnatoria; probabilmente, tra qualche tempo sarà mandato a casa, forse (ci auguriamo tutti i progressi siano maggiori) dovrà spostarsi in carrozzina e dovrà essere assistito per le funzioni ordinarie.
Prima che il signore rientri a casa (abbinata disposta su 3 piani collegati da scala stretta), la famiglia intende apportare delle modifiche : ampliare il bagno al piano rialzato (quota + 60 circa) per renderlo accessibile ai disabili, creare una stanza adiacente al bagno, sfruttando la superficie di una terrazza (ampliamento volumetrico); realizzare le rampe per accedere al piano rialzato dal giardino.....
chiedo :
(ho letto "Legge Regione Veneto 4 aprile 2003, n. 7 (BUR n. 36/2003)")
- esistono altre norme per derogare da distanza dai confini ? (nel caso non verrebbe rispettata)
- esistono finanziamenti per eseguire poi i lavori ?

Ti consiglio di rivolgerti all'Uff. tecnico del comune di appartenenza, proprio per non andare incontro a sosrprese sgradite. Ci sono comunque finanziamenti regionali per questi lavori.
Vedi https://www.edscuola.it/archivio/handicap/italia/baveneto.html


Sono una docente specializzata presto servizio c/o una scuola materna, il mio dirigente mi obbliga a frequentare un corso di aggiornamento sull'integrazione indirizzato a docenti curriculari.Come mi devo comportare?

Che non sarebbe male. Forse potrà far capire alle colleghe che significa integrazione. Potrà spiegare alle colleghe che questi sono cittadini alla pari, ai quali per diritto devono essere garantite alcune opportunità e prestazioni.
Potrà spiegare alle colleghe che questi ragazzi hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale, così come recita l'art. 38 della Costituzione Italiana.
Potrà spiegare alle colleghe la logica valoriale che guida l'integrazione sociale.
Potrà spiegare che significa la personalizzazione degli interventi.
Potrà spiegare che l'integrazione non può mai essere indifferenziata né generica, giacché le condizioni di disabilità non so­no indifferenziate. Che ci sono disabilità fisiche, disabilità psichiche e disabilità fisico-psichiche. Che ci sono disabili­tà leggere, gravi e gravissime. Che ci sono anche persone pluriminorate.
Potrà spiegare che ogni persona disabile ha una sua storia, ha cause e condizionamenti specifici.
Potrà spiegare che è impen­sabile ipotizzare una soluzione univoca e indistinta e che è invece necessaria una progettualità, un processo di ac­compagnamento adeguato alle singole persone, un im­pegno specifico anche quando non sono prevedibili ri­sultati eccezionali, nella convinzione che per tutti un intervento realizzato con intelligenza e amore incide sulla qualità della vita.
Potrà spiegare che anche nel disabile gravissimo, che non parla, non vede, non comprende, c'è qualcosa che lo può rendere felice o infelice o abbandonato, importante o marginale. E che per questo la qualità della vita non può essere garantita per alcuni e disattesa per altri.
Potrà spiegare che ogni tipologia di disabilità reclama una specificità di intervento. Che ogni persona ha titolo per accedere a un piano personalizzato di recupero e di in­serimento e per essere accompagnata in tutti i passaggi della vita.
Potrà spiegare che non basta lavorare per adattare in qualche modo il disabile alla società; e che è invece necessario adat­tare la società alle esigenze del disabile, perché questi possa vivere in condizioni di parità almeno tendenziale.


Vorrei avere chiarimenti in merito alla possibilità di reiscrivere un'alunna che con un percorso differenziato si presenta all'esame di stato e conseguirà il certificato di crediti formativi. Mi spiego meglio: l'alunna in questione ha svolto il suo percorso di studi regolarmente, è iscritta al Centro per l'Impiego e nelle liste della Legge 68, è seguita dai servizi sociali, ha svolto stage scolastico presso un'azienda che dovrà decidere se continuare l'eperienza con un tirocinio protetto, ma al momento non ci sono certezze quindi sia la famiglia che la neuropsichiatra che la segue sono favorevoli alla frequenza scolastica per un altro anno purchè appunto si faccia il possibile per orientarla al lavoro (la scuola si è già attivata in questo senso da quando la ragazza frequentava la terza). Il consiglio di classe (sentito in via informale) ritiene che una ripetenza (cioè bocciatura) per la ragazza possa risultare demotivante e non corretta considerato il suo percorso di studi
per questo si è pensato di reiscriverla in prima della sezione tecnica (lei ora frequenta la quinta sezione professionale) con un progetto a classi aperte ciò significa che frequenterà in realtà di nuovo la quinta, attuale quarta (classe che accoglierà sicuramente in modo positivo l'alunna). Ci sono possibilità diverse e migliori?

Si sta affermando la prassi amministrativa che gli uffici scolastici regionali non dànno più le ore di sostegno a chi, dopo aver frequentato un corso di studi superiori si iscrive ad un altro corso, sia pur per un anno. Ciò per evitare che la scuola superiore venga considerata solo un parcheggio.
Occorre quindi, a mio avviso, puntare su un tirocinio di lavoro


G., 3,5 anni, frequenta da settembre 2003 una scuola materna comunale (scuola non statale NON PARITARIA), all'inizio in classe con la sorella maggiore, 5,5 anni, poi trasferito in un'altra classe su ns. richiesta per il notevole disagio di ns. figlia nelle situazioni in cui le insegnanti "sgridavano" Giuseppe ed "incoraggiamento" delle insegnanti per la contemporanea presenza di un altro bambino autistico.
Nello stesso periodo ebbe la prima diagnosi da NPI ASL "Disturbo della comunicazione verbale" con "conseguente" prescrizione di psicomotricità tetrasettimanale, G. era ed è ancora non verbale (dall'inizio di quest'anno sta eseguendo logopedia ).
Nel momento del trasferimento la direttrice espresse molte perplessità sull'opportunità che G. continuasse a frequentare soprattutto a causa della sua iperattività, l'altro bambino non da "tanto fastidio" perché è poco attivo o si addormenta in classe, noi sottolineammo che avevamo intrapreso, oltre che la psicomotricità, anche dieta e disintossicazione e che dopo poco più di un mese le insegnanti rilevavano notevoli miglioramenti sul fronte della iperattività ed attenzione. Allora ci diede, bontà sua, una "proroga" fino a dopo le festività natalizie per fare il punto della situazione, con la condizione di andare a prendere G. entro le 11:00.
Contemporaneamente ci attivammo per l'insegnante di sostegno, consultando la NPI dell'ASL che ci rispose positivamente, mentre la direttrice fu molto evasiva e scoraggiante sull'argomento adducendo "motivazioni" burocratiche.
Ci siamo adeguati al "gioco" perché G. era in sintonia con una delle insegnanti che si dimostrava molto adeguata e disponibile, inoltre aveva iniziato ad interagire con un bambino più grande e ad interessarsi a tutto l'ambiente della classe.
Ora questa stessa insegnante sta compiendo una pressione sempre maggiore, più o meno velata, sull'opportunità che G. frequenti "una scuola adatta a lui" che per il prossimo anno non potrà più frequentare etc. etc., fino all'ultima "chicca", al momento che mia moglie ha sottolineato i notevoli progressi compiuti da G., rilevati con soddisfazione dalla stessa insegnante, che fino a settembre prossimo possiamo aspettarci altri miglioramenti ancora, lei ha risposto che di voler vedere G. quando compirà 5-6 anni
Sul fronte ASL abbiamo istruito le pratiche per l'invalidità e per la L. 104 presentate in data 02/01/2004, con previsione di visita della commissione fra 9-12 mesi "in funzione della gravità dei casi presenti in lista d'attesa" testuali parole della segretaria dell'ufficio invalidità dell'ASL.
La settimana scorsa siamo stati chiamati ad espletare il controllo NPI in un'altra ASL e con un'altra neuropsichiatra che ha diagnosticato "Disturbo pervasivo dello sviluppo" prescrivendo una serie di esami per una eventuale riformulazione della diagnosi.

Se l'iscrizione del bimbo fosse stata accompagnata dalla certificazione di handicap, tutto sarebbe stato più semplice. Fatevi rilasciare una certificazione da uno specialista dell'ASl che è documento valido ( senza bisogno di anttendere un anno per l'invalidità che non serve per la scuola ) per ottenere tutti i diritti degli alunni con handicap.Occorre immediatamente riunire un GLH ioperativo, cioè un incontro con gli insegnanti, gli operatori sociosanitari e la famiglia per concordare il progetto d'integrazione scolastica per questo scorcio di anno. E' possibile pure chiedere ed ottenere l'autorizzazione alla nomina di un insegnante per il sostegno e, se necessario, anche di un assistente comunale per l'autonomia ai sensi dell'art 13 comma 3 L.n. 104/92.Siccome però si tratta di una scuola non statale, occorre verificare se è paritaria, nel qual caso ha diritto ad un piccolo contributo dell'Ufficio scolastico regionale ai sensi della L.n. 62/00. Se invece fosse anche "parificata ", cioè convenzionata col ministero dell'Istruzione, si avrebbe anche diritto al pagamento dell'insegnante per il sostegno.
La durata della permanenza a scuola deve essere concordata nel GLH operativo e non può essere stabilita in astratto.


Sono l'insegnante di sostegno di una bambina di 5° elementare affetta da "quadriplegia post anossica da trauma".
La bambina ha frequentato il primo anno della scuola elementare normalmente; prima di iniziare il secondo anno ha avuto un incidente che l'ha portata ad essere un "quasi vegetale". Ciononostante ha continuato a frequentare la scuola assieme ai suoi compagni e alle sue maestre che la continuano giornalmente a stimolare (con qualche minimo miglioramento).
Ora è sorto un problema: la mamma vorrebbe lasciare la bambina nella stessa scuola, circondata da persone a lei conosciute ma ciò per legge non è possibile in quanto nella nostra scuola elementare l'anno prossimo non ci sono classi quinte ma quarte e per legge chi viene bocciato non può essere inserito in una classe inferiore. Cosa si può fare? La mamma è disposta a tutto, anche scrivere al Ministro in persona. grazie

Si potrebbe tentare di concordare col Dirigente scolastico una sperimentazione ai sensi dell'art 43 del d m n. 331/98. Occorre però coinvolgere anche la ASL, poichè un caso così grave deve vedere couinvolta anche la struttura sanitaria in fase riabilitativa collegata col progetto sperimentale di integrazione scolastica. In via sperimentale potrebbe consentirsi la permanenza nella stessa scuola, sia pur in classe inferiore, mancando una nuova quinta. Se il Dirigente avesse perplessità si potrebbe investire per una consulenza l'ispettore competente , nel territoprio, per l'integrazione scolastica.

Uno dei collaboratori del DS viene inviato a partecipare, in assenza del DS, ad un incontro tra scuole che si tiene in un altro comune, distante più di 50km. Non essendo possibile raggiungere questa località con mezzi pubblici in orari congrui con quelli in cui si svolge l'incontro, è autorizzato a recarvisi con mezzo proprio.
Durante il tragitto subisce un danno alla propria vettura: una pietra schizza dall'asfalto per il transito di altre macchine e colpisce il suo parabrezza frantumandolo. Non può ovviamente utilizzare l'assicurazione del veicolo perchè non è possibile individuare chi ha determinato il danno. Ma può chiedere alla scuola il rimborso del danno? Esiste una normativa in merito?

Se esiste un ordine di servizio a seguito del quale il docente si è recato fuori sede, allo stesso spetta sia il rimborso delle spese sostenute per rappresentare la scuola sia il risarcimento del danno subito in itinere. Occorre verificare se la scuola è assicurata contro questo rischio.

Una nostra alunna presenta serie difficoltà di apprendimento accompagnate da notevoli problemi comportamentali (manifestazioni aggressive verso se stessa e gli altri), tali da richiedere il contenimento fisico per garantire l'incolumità della bambina, dei compagni e degli insegnanti.
La bambina è seguita da un centro convenzionato con la nostra Ulss (Ulss 6 - Vicenza) e l'indicazione di usare il contenimento fisico ci è stata data dalla neuropsichiatra del centro circa un anno fa (anche se non ci è mai stato detto come tale contenimento dovesse essere effettuato).
La collaborazione con i genitori è sempre stata molto difficoltosa, in particolare nel definire obiettivi e metodi di intervento condivisi e nel perseguirli con coerenza nel tempo. Nelle ultime settimane tuttavia si è arrivati alla rottura, culminata in una lettera dei genitori in cui si accusa la scuola di una serie di scorrettezze, omissioni, errori pedagogici.
Tra le altre cose gli insegnanti vengono accusati di nuocere alla bambina con il contenimento fisico (benché la necessità di ricorrervi si sia via via diradata e il centro che la segue - più volte interpellato - non si sia mai espresso in contrario).
Noi abbiamo costantemente informato e coinvolto il Dirigente del nostro Istituto Comprensivo in merito alla questione.
A più riprese - infine - abbiamo richiesto una supervisione specialistica a scuola, così da avere un parere qualificato e neutrale e indicazioni sui metodi da adottare.
Purtroppo la nostra richiesta (ripetuta a più livelli, fino al direttore dei Servizi Sociali della nostra Ulss) non è stata ancora soddisfatta.
Ulteriore tensione è stata creata dall'intervento del centro che segue la bambina, il quale si è apertamente schierato con i genitori in una condanna pregiudiziale dei metodi da noi adottati. A questo punto ci troviamo a scegliere tra l'abdicazione incondizionata ai metodi nei quali abbiamo fin qui creduto (e abbiamo perciò praticato) o il rischio di subire iniziative legali da parte della famiglia.

In un caso così delicato, è necessaria una riunione di GLH operativo con la partecipazione non solo degli insegnanti, ma anche dell'ASL, del centro convenzionato e della famiglia. In tale riunione sarà necessario verbalizzare cosa intende il Centro quando suggerisce il contenimento fisico. Occorre che la famiglia sia resa edotta di ciò e dica cosa ne pensa.
E' strano che non abbiate mai verbalizzato il suggerimento del centro convenzionato e che non sia stata di ciò informata la famiglia. Se tutto è verbalizzato, nessuno può dire che qualche insegnante sta abusando dei mezzi di correzione. In mancanza di un tale incontro si rischia che tutti vadano contro tutti con rischi per la serenità di ciascuno e sorpattutto dell'alunno.

Il consiglio di classe può vietare la ripetenza alle persone con disabilità o a tutti? Solo per l'ultimo anno, o sempre? Esiste una normativa di riferimento? Ci sono confini entro cui il provvedimento è attuabile?

Nella scuola superiore, la ripetenza è deliberata dal collegio dei docenti. Anche l'art 14 comma 1 L.n. 104/92, quando parla di più ripetenze, le subordina espressamente alla delibera del Collegio dei Docenti.

Sono una F.S. area 3 alunni diversamente abili e vorrei sapere se è possibile trattenere un alunno affetto da cerebromiopatia congenita che lo ha costretto all'immobilità.
Il ragazzo è del 1989 ha frequentato per 8 anni la scuola elementare e nell'anno in corso usufruisce di un progeto di istruzione domiciliare.
Può continuare ad essere iscritto alla scuola elementare con il progetto di istruzione domiciliare (due ore settimanali) fino al 18° anno di età? Grazie!

E' già assai singolare che un alunno rimanga in scuola elementare per otto anni. La permanenza pertanto per altri anni sempre in scuola elementare mi sembra non conforme con la logica dell'integrazioneSe non vi sono prospettive di migliorare gli apprendimenti, quale finalità avrebbe l'istruzione domiciliare?
Temo ci sia poco o nulla da fare.


Sono un insegnante di Sostegno di un Istituto Professsionale, seguo da quattro anni un'alunna ipovedente che utilizza materiale didattico(fotocopie) ingrandite per tutte le discipline. Ora, nel corso di studi (corso aziendale), e più precisamente per la materia di Diritto, si deve utilizzare il Codice Civile anche in previsione dell'esame finale del prossimo anno. Non essendo possibile fotocopiare ed ingrandire tutto il codice civile e soprattutto non volendo l'alunna utilizzare ausili ingrandenti (lenti o videoingranditori). mi chiedo come sia possibile un corretto utilizzo di questo in completa autonomia o, se esistono delle normative per cui in sede di esame, possa essere aiutata nella ricerca degli articoli di riferimento. Grazie.

Durante gli esami l'alunno con disabilità ha diritto ad avere un assistente che gli legge gli articoli del codice civile, come addirittura avviene per i concorsi.

Sono un docente disabile in condizioni di gravità ai sensi della legge 104. Spero di non approfittare troppo della vostra disponibilità ponendovi due quesiti.
1. Usufruisco dei permessi orari giornalieri garantiti dalla legge 104, nella misura di un'ora al giorno anziché due dato che il rapporto di lavoro è inferiore alle sei ore di servizio giornaliere, come disposto dalla circolare INPDAP 34 e 35 del 2000. Il preside mi ha opposto un limite massimo di 18 ore mensili perchè così prevede la circolare del 25 ottobre 2000 del ministero del tesoro.
Tuttavia di tale limite massimo non c'è traccia nè nella legge 104 nè nelle circolari INPDAP che regolano la materia. Quale delle due normative è valida: INPDAP 34 e 35 oppure quella del ministero del tesoro sopra citata?
E' possibile fare un ricorso contro le disposizioni di tale circolare?
2. Dato che per insegnare avrei necessità di un videoproiettore visto che le mia invalidità non mi consente di stare in piedi bene (attualmente faccio lezione facendo scrivere i ragazzi alla lavagna) ci sono delle risorse alle quali potrei attingere per finanziare l'acquisto da parte della scuola di questo strumento che a tutti gli effetti faciliterebbe la mia integrazione lavorativa?

Purtroppo, temo che la circolare del ministero del tesoro, in quanto specifica del comparto scuola si applica in luogo delle altre.
La Legge 68/99 (art. 13) prevede genericamente: "c) il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa del disabile".
Altra opportunità per quanto al videoproiettore: si può attingere al fondo inviato dal ministero, tramite la Direzione scolastica regionale, per l'acquisto di ausilii didattici per l'integrazione.


Quali domande posso fare , per poter far usare in classe a mia figlia dislessica (borderline) e discalcula un computer che dopo a casa un programma le leggera i testi scritti. Con le buone le maestre rispondono sempre picche, come mi devo comportare

Per un Profilo Dinamico Funzionale esatto, occorre una corretta formulazione del Piano Educativo Individualizzato, ed è perciò indispensabile, una programmazione degli interventi che deve essere il frutto di una collaborazione interdisciplinare in ogni settore : docenti curricolari e specializzati, degli operatori della ASL (UONPI) e la collaborazione della famiglia. La conoscenza puntuale, estesa e approfondita della situazione individuale permetterà di trovare utili indicazioni operative per poter sviluppare le capacità dell'individuo con handicap per raggiungere un suo possibile traguardo. Uno dei mezzi può essere la scelta del computer.

In che misura incidono i permessi in oggetto e se il CCNL della scuola 2001/03 ha previsto o meno trattamenti di favore.Mi risulta che l'Inpdap ha emesso una circolare,così come l'Inps in cui si parlava di non incidenza nè su 13 mensilità,nè sulla pensione.

Veda Circolare - INPDAP - Direzione Centrale Entrate Contributive Ufficio II 10/07/2000 n. 35
"Disciplina del diritto al lavoro dei disabili - Aspetti contributivi."
Circolare - INPDAP - Direzione Centrale Personale Ufficio IV 10/07/2000 n. 34
"Legge quadro n. 104 del 5/2/1992 per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate. La disciplina di cui agli artt. 1, 3, 4, 33 e le innovazioni introdotte dagli artt. 19 e 20 della Legge n. 53 del 8/3/2000."
Si veda in particolare: [ punti 1, 2 e 4.3 ]
Circolare ministeriale - Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica - 25 ottobre 2000 - prot. 094909) Permessi per l'assistenza di portatori di handicap [..]
Rispetto alla legge 104/1992, le innovazioni introdotte dalla legge 53/2000 riguardano i seguenti aspetti:
non è più condizionato alla convivenza con il soggetto portatore di handicap sia il diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, spettante al genitore o al familiare lavoratore che assiste con continuità e in via esclusiva un parente, o affine fino al terzo grado, handicappato grave, sia il diritto di non poter essere trasferito ad altra sede, senza il consenso, spettante agli stessi soggetti;
il lavoratore handicappato maggiorenne, in situazioni di gravità, può usufuire alternativamente di due ore di permesso giornaliero retribuito, fino ad un massimo di 18 ore mensili, oppure di tre giorni di permesso mensili (fruibili anche continuativamente).
Per il contratto di lavoro, veda nella rubrica di www.edscuola.it 


Sono un insegnante di sostegno di scuola elementare non di ruolo.Vorrei sapere se in una famiglia, è presente una persona che gli è stata riconosciuta l'assistenza continuativa, in base alla legge 104/92,e la persona che l'assiste ha diritto ad un'agevolazione al pagamento delle tasse universitarie. Grazie e distinti saluti.

Agevolazione a chi? Che debba usufruirne chi assiste il disabile, mi pare un assurdo
La questione degli esoneri dal pagamento delle tasse universitarie è disciplinata dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9/4/2001 (art. 8, comma 1). Il testo è il seguente: "1. Le università esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari, per tutti i corsi di cui all'art. 3, commi 1, 2 e 3, gli studenti beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d'onore, nonché gli studenti risultati idonei al conseguimento delle borse di studio concesse dalle regioni e dalle province autonome che per scarsità di risorse non siano risultati beneficiari di tale provvidenza e gli studenti in situazione di handicap con un'invalidità riconosciuta pari o superiore al sessantasei per cento".

Sono una persona, affetta da tetro paresi. ho un'invalidità, del cento per cento.
Mi sembra d'aver sentito, che cerano delle agevolazioni per i disabili, che usano internet, come mezzo di comunicazione.
Ne vorrei sapere di più.

Non mi risulta Le uniche agevolazioni riguardano il canone, ma è legato al reddito.

Sono una docente di scuola superiore che si avvale della L.104 per assistenza alla madre,riconosciuta invalida al 100% dalla competente Asl.Stasera il D.S. del mio istituto ha informato il collegio che dovrà segnalare all'Inpdap i giorni usufruiti per la suddetta legge,così da consentire la trattenuta sulla tredicesima mensilità,come da recente normativa contenuta nell'ultimo CCNL.

I permessi lavorativi incidono negativamente sulla maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità. In entrambi i casi, solitamente, la maturazione avviene sui giorni effettivamente lavorati. Contratti collettivi nazionali di lavoro possono prevedere trattamenti di favore.

Mio padre con invalidità al 100%, pensione di accompagnamento e decreto della 104, convive con la moglie ultrasettantenne. Posso usufruire dei tre giorni di permesso anche se mia mammma non ha una invalidità comprovata?

L'articolo 33 della Legge 104/1992 prevede che i permessi di tre giorni possano essere concessi anche a familiari diversi dai genitori (fratelli, sorelle, nipoti ecc.) del disabile grave (art. 3 comma 3 della Legge 104/92) dall'apposita Commissione ASL.

Sono un'insegnante elementare in servizio dal 1999.
Precedentemente avevo lavorato, come educatrice, con bambini in difficoltà per più di dieci anni.
Ora insegno lingua italiana in una 2° elementare dove c'è una bambina con notevoli difficoltà di apprendimento (la bambina è seguita dall'A.S.L.).
L'anno scorso era stata avanzata da parte delle insegnanti del modulo la richiesta di un'insegnante di sostegno, ma la neuropsichiatra ha risposto che non c'erano i presupposti in quanto la bambina presenta solo un lieve ritardo intellettivo.
Quest'nno si pensava di fermarla.
Ora il mio problema è questo: per il suo bene è meglio fermarla o farla procedere?
Come si deve comportare un'insegnante di fronte a questi tipi di problemi?
Più volte è stato chiesto l'intervento della neuropsichiatra ma la dott.ssa continua a spostare le date.
Quali sono i criteri che un'insegnante deve adottare nel prendere questo tipo di decisione così importante?

La decisione va presa da tutto il consiglio di classe sulla base dei convincimenti maturati circa la preparazione e l'opportunità di fare ripetere la bimba. Ciò anche indipendentemente dal parere della neuropsichiatra.

Vorrei sapere, se esiste, quale norma, legge, circolare o altro, regolamenta l'utilizzo dei bagni nelle strutture pubbliche per i disabili.

Veda https://www.edscuola.it/archivio/handicap/hturismo.html
Legge 104, art. 24 - Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche


SIAMO I GENITORI di Florina una ragazza che frequenta il 3 liceo per laseconda volta ,le scriviamo di nuovo perchè se è possibile gradiremmo da lei una risposta al piu' presto.Ha la retinite pgmentosa e questo l'ha portata alla non ammissione .Nella precedentemente risposta ci ha consigliatoche si può rinunciare all'insegnante di sostegno e chiedere un assistente della comunicazione che per legge viene assegnato ai minorati visivi.noi le domandiamo siccome la scuola richiede anche l'insegnante di sostegno,noi in veste di genitori possiamo chiedere che anche questo sia specializzato per ipovedenti''.Se si come bisogna specificare sulla richiesta,'perchè abbiamo il timore che possano raggirarci con un insegnante qualsiasi.la ragazzina accetta l'insegnante della comunicazione ma non l'altra ,i professori ce lo consigliano per il suo bene ,noi genitori vorremmo aiutarla a sua insaputa e vorremmo avere la garanzia che non le facciano fare un programma differenziato posso specificare questo per iscritto.

Lei ha diritto a chiedere un programma normale, rifiutando quello differenziato.
Quanto alla specializzazione per ipovedenti, non ne esistono. Occorrerebbe chiedere un corso di aggiornamento su tale aspetto; ma per una sola persona difficilmente tale corso verrà effettuato.
Esistono però siti su questa minorazione con indicazioni anche di carattere didattico e sugli ausilii http://intranet.dongnocchi.it/siva/ITA/


Sono un'insegnante di sostegno e nella mia scuola si sta verificando un'annosa diatriba all'interno del gruppo h d'istituto. La questione è la seguente: nel caso in cui l'alunno diversamente abile non si presenti a sostenere l'esame di stato (poichè i genitori hanno espresso chiaramente la volontà di fargli ripetere l'anno), può il consiglio di classe promuoverlo comunque e la scuola rilasciare la relativa certificazione, impedendogli di fatto la possibilità di reiscrizione all'anno successivo? Se ciò fosse possibile, a quale normativa di legge si deve fare riferimento?

La promozione all'esame finale di Stato è un giudizio riservato alla Commissione che è organo diverso dal consiglio di classe e che non può giudicare senza aver valutato le prove di esame dell'alunno.
E' pertanto impensabile che l'alunno possa essere promosso senza esami.
Piuttosto è da tener presente per la famiglia che, in caso di bocciatura, la reiscrizione non è automatica conseguenza della richiesta dell'alunno o della famiglia, ma consegue ad una delibera positiva del Collegio dei docenti, che potrebbe anche negarla.

 


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