Ad uno studente che frequenta una classe della scuola media
inferiore in un comune diverso dalla sua residenza, gli viene negata
l'AEC, perché l'Assessore alle Politiche Sociali dov'è il plesso
scolastico, pretende che a provvedere al pagamento dell'AEC provveda il
Comune di residenza del ragazzo. E' regolare questo?
Ogni comune deve provvedere alle spese dei propri
cittadini. Ciò in forza del D.L. 112/98 secondo il quale il supporto
organizzativo all'integrazione scolastica è di competenza dei comuni per
la scuola materna, elementare e media, delle province per la scuola
superiore. Inoltre l'art 14 L 328/00 stabilisce che è il comune
responsabile del progetto globale di vita dei propri cittadini con
disabilità.
Sono una docente abilitata e mi sono specializzata proprio oggi, 2
aprile,nel sostegno attraverso i corsi SOS tenuti dall'Università Cà
Foscari di Venezia e desideravo chiarire un mio dubbio. La
specializzazione conseguita ha VALORE ABILITANTE oppure no? Ossia è
possibile che un giorno possa aspirare la ruolo nel sostegno senza dover
affrontare un nuovo corso abilitante?
Se e quando vi dovesse essere il ruolo di sostegno,
si vedrà allora cosa stabilirà la legge. Penso che l'attuale possa essere
abilitante per l'eventuale nuovo ruolo. Però bisogna attendere se verrà
approvata una tale legge.
mio figlio, 21 enne, disabile, ha frequentato un Istituto Alberghiero
ottenendo una qualifica professionale ad indirizzo "Operatore dei servizi
di ricevimento", con votazione riferita a PEI (programma educativo
individuale) e successivamente ha frequentato un anno ottenendo un
attestato di frequenza di "Operatore Impresa Turistica" (sempre con PEI).
Questo percorso di studi, che valore ha rispetto ad un normale diploma
triennale?
E' bene chiedere alla stessa segreteria
dell'Istituto. Se trattasi di istituto statale la qualifica dovrebbe
conseguirsi con un triennio; a meno che non trattasi di corsi
sperimentali, di cui solo la stessa scuola può dare chiarimenti.
Desidero avere dei chiarimenti sulle aree disciplinari nella scuola
superiore.nella scuola c'è molta confusione non è chiaro quali sono le
classi di concorso attinenti alle quatto aree di sostegno.vorrei sapere se
esiste un'ordinanza e dove si trova.
Nella scuola secondaria di secondo grado,
l'insegnamento di sostegno è articolato in quattro "aree" disciplinari
differenti: l'area scientifica (AD01); l'area
umanistico-linguistico-letteraria (AD02); l'area
tecnico-professionale-artistica (AD03); l'area psicomotoria (AD04). A
seconda del tipo di abilitazione, l'insegnante in possesso del titolo di
sostegno può accedere ad una delle quattro aree. Per sapere a quale area
disciplinare dà accesso la propria abilitazione, si può consultare la
specifica tabella allegata, al DM 103 del 4/6/01 sulle graduatorie
d'istituto.
Veda
https://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dm103_01.pdf
I 3 giorni di permesso mensili per assistenza ad un familiare con
handicap in situazione di gravità devono essere documentati? Mi spiego
meglio: se viene richiesto un giorno di permesso previsto dalla legge
104/92 per accompagnare la persona con handicap in situazione di gravità
ad una visita medica, il datore di lavoro può richiedere al dipendente di
allegare alla richiesta di permesso il certificato medico attestante
l'avvenuta visita della persona con handicap?
NO! non è tenuto a fornire nessuna documentazione
Sono un'insegnante di sostegno. A settembre il dirigente mi ha affidato
due alunni, uno dei quali dopo dieci giorni di frequenza non si è più
presentato a scuola per motivi di salute. Le ore che avrei dovuto dare a
tale alunno sono state utilizzate per un progetto di alfabetizzazione su
due alunni stranieri. Oggi il dirigente mi comunica che su richiesta delle
insegnanti dell'ospedale io dovrei dare alcune ore per seguire il bambino
prima in ospedale e successivamente a domicilio. Non mi sembra giusto
dovere rinunciare al progetto già intrapreso mentre in ospedale ci sono
già insegnanti preposte per questo ruolo e non vorrei essere costretta a
recarmi a casa poichè non mi sento tutelata dal punto di vista della
sicurezza. Posso rifiutarmi o impugnare un eventuale ordine di servizio?
Non essendo Lei in organico su una classe
ospedaliera, ritengo possa rifiutarsi. Però è bene che parli con un
sindacato.
Vorrei sapere per quanto riguarda l'insegnante della comunicazione che la
provincia assegna ai minorati visivi chi ha il compito di inoltrare la
richiesta la scuola o ASL.
Per ottenere l’assistente alla comunicazione
prevista solo per handicap di tipo sensoriale (vista e udito), la famiglia
deve rivolgersi all’Ufficio Disabili Sensoriali della Provincia. Comunque
da concordare con la scuola. Per la prima volta, va presentata la Diagnosi
Funzionale, la certificazione sanitaria e l'eventuale progetto previsto
dalla legge 328/2000, art. 14
Una mia collega insegnante in scuole materne dello stesso territorio del
padovano, mi chiede la legge da presentare al Suo dirigente scolastico per
ottenere un bagno per un disabile con la carrozzina; mi potrebbe dare il
riferimento legislativo?
Legge 104/92, Art. 24 - Eliminazione o superamento
delle barriere architettoniche
Nel caso di 52/53 iscrizioni in una scuola (futura prima media) con
la presenza di due alunni diversamente abili certificati, quante classi
occorre attivare? Da tenere conto che si tratta di un piccolo comune e
quindi non è, eventualmente, possibile lo spostamento di un gruppo di
alunni in altro istituto se in un comune limitrofo.
Ritengo che in una tale situazione sarà difficile
ottenere sdoppiamento di classi, oltre le due che si potranno formare.
Altrimenti si dovrebbe formare una classe con due alunni con disabilità e
20 alunni complessivi, ma un'altra classe con 33 alunni.
1) Chi determina l'area disciplinare e con quali criteri?
2) Qual è la tempistica per un eventuale cambio di area e a chi va fatta
la richiesta ed entro quando?
3) Caso specifico: Si può richiedere per un ragazzo con tetraparesi
spastica a cui è stata assegnata l'area psicomotoria un cambio di area?
Come si può motivare il cambio di area?
Le aree debbono essere indicate nel PEI secondo
l'art 13 comma 5 L.n. 104/92. Pertanto, per eventuali cambiamenti, occorre
una riformulazione del PEI. L'assegnazione avviene poi ad opera del
Direttore scolastico regionale, su proposta del PEI , inviato dalla scuola
e dietro parere del referente per l'integrazione scolastica del CSA.
Sono una insegnante di scuola media, vorrei informazioni sulla diagnosi
funzionale di IMMATURITA' GLOBALE.
Cosa significa? Se si intende dire il PEI per
ottenere il diploma finale degli studi, trattasi di un progetto didattico
che sia comunque riconducibile ai programmi ministeriali, il cui
superamento dà diritto al rilascio del diploma. La diagnosi funzionale è
la descrizione delle disabilità e delle capacità e possibilità su cui va
quindi impostato il PEI ed è rilasciata dall'ASL, mentre il PEI è
predisposto da tutto il consiglio di classe, con la collaborazione della
famiglia e degli operatori dei servizi sociosanitari di territorio.
Sono una docente di sostegno di scuola media, avrei necessità di sapere se
esistono delle leggi specifiche o delle circolari ministeriali che
permettano ad un docente di sostegno ( che acconsente) di seguire l’alunno
diversamente abile che si è trasferito a metà anno scolastico con la
famiglia in un altro Istituto Comprensivo che dista 10 Km da quello in cui
aveva iniziato l’anno scolastico.
Occorre verificare se l'insegnante segue anche un
altro alunno. In tal caso, ci potrebbero essere problemi di coordinamento
di orari fra le due scuole. Qualora l'insegnante segue un solo alunno,
essendo egli consenziente, non ci dovrebbero essere problemi, a meno che
il docente non sia stato nominato dal Dirigente scolastico, con la cui
scuola ha instaurato un rapporto giuridico, non trasferibile ad altra. La
questione , che riguarda la continuità didattica, va concordata comunque
fra i due Dirigenti scolastici e, se del caso, anche col CSA, specie il
docente che segue l'integrazione scolastica in provincia.
Vorrei ricevere informazioni sulla legge del Reddito Minimo di
Inserimento, in particolare:
- quale è il reddito di povertà fissato per poter fare richiesta
- quali discrezionalità sono affidate al comune.
CASO FONTANA LIRI (FR). Il comune di Fontana Liri è stato uno dei comuni
identificati per la sperimentazione del R.M.I.
Credo però che vi sia stata una gestione poco chiara dello stesso: ne
hanno beneficiato persone che girano con MERCEDES, mentre sono stati
esclusi persone disoccupate (non so con quale reddito, se superiore o
inferiore a 280 euro mensili). Il comune di Fontana Liri ha individuato
nelle attività artigianali e commerciali del paese i luoghi
dell'inserimento del Mondo del Lavoro. Stranamente, le persone che sono
state inserite nel mondo lavorativo già ruotavano intorno a quelle
attività (chi ci lavorava già in nero, chi era il figlio, chi il nipote).
Tutto ciò è normale? Inoltre, sui 18 assunti, ben 6 beneficiari hanno
rinunciato (specificando il motivo, quasi sempre per incompatibilità con
il proprio lavoro) indicando la persona che ne avrebbe usufruito al posto
loro. Mi spiego meglio: Tizio ha rifiutato a favore della moglie, Caio ha
rifiutato a favore del figlio, Sempronio a favore della convivente.
C'è una Commissione Consiliare che sta indagando sulla gestione del
Reddito, ma ancora non è venuta a capo di nulla.
E' possibile avere informazioni? Se poteste aiutarci, per spiegare a molte
persone che sono in condizioni disagiati i motivi della loro esclusione.
I casi che hai elencato, vanno denunciati alla
Magistratura. Comunque ti invito a leggere, il seguente documento:
https://www.edscuola.it/archivio/handicap/reddito_ultima_istanza.htm
In fondo alla pagina troverai il link che ti riporta a :
Il reddito minimo di inserimento
https://www.edscuola.it/archivio/handicap/reddito_minimo_di_inserimento.htm
Ns. figlio ha 4 anni e frequenta il msecondo anno (per lui è il 1°) della
scuola materna. E' portatore di handicap grave causato a 4 mesi di vita da
"mielite trasversa; è ventilato meccanicamente, è tetraparetico ed ha
bisogno di assistenza sia a livello personale che per l'uso del
ventilatore.Ha un'insegnante di sostegno x 12.5 h. alla settimana, io papà
rimango con lui a scuola x il resto delle ore mancanti e vado a lavorare
al pomeriggio.Ormai quest'anno è quasi terminato,ma vorremmo x il prossimo
un'insegnante x 25 h.
In mia assenza l'assistenza al ventilatore è garantita dalla mamma che è
collaboratrice scolastica nella medesima scuola (ma lei è li per
lavorare).
Vogliamo sapere se ci sono leggi x poter ottenere l'insegnante x tutte le
ore previste.
In questa scuola c'è un'altra bimba con handicap e ha l'insegnante x 25 h.
+ un'educatrice.L'aiuto dal n.s. comune lo usufruiamo per il trasporto da
casa a scuola al mattino, per il ritorno ci aggiustiamo noi.
Attendiamo una risposta se possibile urgente in quanto il 31/03/04 ci sarà
la consegna del PEI .
Più che un maggior numero di ore di sostegno, dato
il caso, occorre la presenza di un assistente per l'autonomia, che deve
essere fornito dal Comune e va richiesto subito dal Dirigente scolastico.
Legge 104/92 art 13 comma 3: Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo
restando, ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e successive
modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per
l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici
o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione
di docenti specializzati.
Decreto Presidente Repubblica 24 luglio 1977, n. 616: Art. 42 Assistenza
scolastica.
Le funzioni amministrative relative alla materia «assistenza scolastica»
concernono tutte le strutture, i servizi e le attività destinate a
facilitare mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi
individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche
pubbliche o private, anche se adulti, l'assolvimento dell'obbligo
scolastico nonché, per gli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di
mezzi, la prosecuzione degli studi.
Le funzioni suddette concernono fra l'altro: gli interventi di assistenza
medico-psichica; l'assistenza ai minorati psico-fisici; l'erogazione
gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari.
Avrei un dubbio: è possibile per un Istituto di formazione
professionale richiedere la P.E.I. alla scuola di provenienza dell'alunno?
Essendo uno strumento molto utile, garantirebbe quella continuità del
processo formativo che spesso manca... Infatti, spesso la scuola in
questione si rifiuta di fornire all'Istituto di formazione professionale
questo documento. Vorrei sapere se è la Scuola di provenienza è o non è
obbligata a fornire la P.E.I. all'Istituto di formazione professionale.
Certamente! Il PEI e la Diagnosi Funzionale deve
seguire il bambino nei vari gradi di scuola e va rivista come spiega il
Veda il Decreto Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994
https://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dpr24294.html
Siamo in procinto di somministrare delle prove per la valutazione
della nostra scuola,l'Invalsi ci ha inviato il manuale del
somministratore. Dagli "esempi" in esso riportati deduco che sono
"esclusi" dalle prove con la seguente modalità: devono indicare in
un'apposita colonna,sotto il titolo di "codice di esclusione" il motivo
specifico, per es. disabile psichico ecc...
A parte la discutibilità della modalità,mi potrebbe indicare un modo per
non "escludere" i ragazzi disabili della nostra scuola che con queste
pratiche dovrebbe certificare la sua qualità?
La somministrazione dei questionari del progetto
pilota è stata fortemente criticata dalla fish con articoli sul sito
superabile ed edscuola. Per non escludere l'alunno con disabilità,
occorrerebbe che un insegmnante lo aiuti nella comprensione del
questionario e della sua compilazione, sempre che le domande siano
pertinenti col lavoro svolto dall'alunno. Altrimenti occorre accettare la
prassi assurda proposta nella guida e cioè di far compilare il modulo
tanto per non disxcriminare formalmente , ma poi escludendo l'elaborato
dalla valutazione complessiva.
All’inizio dell’anno scolastico presso la Scuola Media è stata presentata
dalla famiglia di un alunno, (iscritto alla 1° classe) la Diagnosi
funzionale rilasciata da un neuropsichiatra, in cui si attestava che il
ragazzo era affetto dalla sindrome ADHD e che per il suo recupero
necessitava dell’insegnante di sostegno. Nonostante le ripetute richieste
del Consiglio di classe, tuttora non c’è né il profilo dinamico né il P.
E. P. Dopo tante insistenze, siamo riusciti ad avere un incontro con il
neuropsichiatra soltanto alla fine di febbraio. La famiglia non intende
avvalersi del sostegno, ma il ragazzo sta creando grossi problemi, non
solo all’interno della classe, ma in tutta la scuola: ha un comportamento
aggressivo nei confronti dei compagni, degli insegnanti e dei
collaboratori didattici; spesso viene a scuola con armi di tipo proibito
(coltelli a serramanico e scacciacani); si allontana dalla classe senza
permesso e si aggira in tutto l’edificio causando gravi disordini.
L’intera classe, sta risentendo molto di questa situazione sia da un punto
di vista comportamentale sia da un punto di vista didattico.
Ciò che vorrei chiedere è:
La Scuola, avendo la diagnosi funzionale, potrebbe richiedere il sostegno,
anche se la famiglia è contraria?
La CM 363 stabilisce tassativamente che se i genitori espressamente si
rifiutano di produrre il certificato medico, l’alunno non può essere
considerato in situazione e deve essere considerato come tutti, senza
potersi conseguentemente avvalere dei diritti concernenti gli alunni
handicappati”. Tale CM si può applicare anche nel caso in cui la famiglia
rifiuta espressamente il sostegno, nonostante ci sia la diagnosi
funzionale?
Ci sono state diverse proteste dei genitori della classe, e, attraverso
una lettera presentata al dirigente scolastico, fanno presente che i loro
figli vengono picchiati e offesi e vengono penalizzati sotto tutti i punti
di vista, non ultimo quello didattico e, chiedono: i loro ragazzi (19
alunni), hanno meno diritti di quest’alunno e se la normativa non preveda
che anche i loro figli debbano essere tutelati allo stesso modo del
suddetto allievo?
Il caso prospettato non solo necessiterebbe di
sostegno didattico, ma anche di assistenza per l'autonomia che è fornita
dal Comune ai sensi dell'art 13 comma 3 L.n. 104/92.
La C M n. 363/94 stabilisce che nell'interesse del minore però ci si può
rivolgere ai servizi sociali perchè tentino di convincere la famiglia
dell'opportunità del sostegno e dell'assistenza educativa. In caso di
ulteriore rifiuto, la circolare prevede che i servizi sociali o la scuola
possano rivolgersi al tribunale per i minori.
Sarebbe utile tentare un ultimo incontro con la famiglia ed il consiglio
di classe, in presenza degli operatori dei servizi.
Si faccia presente alla famiglia che,come giustamente lei dice, non
esistono solo i diritti dell'alunno con disabilità, ma anche quelli dei
compagni a vivere un rapporto positivo di integrazione e non negativo come
è adesso. In caso negativo, rivolgetevi subito ai servizi sociali perchè
attivino eventualmente l'intervento del tribunale dei minori.
Sono laureata in Scienze della Formazione Primaria conseguendo il titolo
di specializzazione per l'attività didattica di sostegno in data
24/02/2004 presso l'Università degli Studi di Bari (scuola elementare).Premetto
sono già abilitata e inserita in prima fascia di circolo, ma comunicando
ai dirigenti delle scuole elementari di Manfredonia la mia disponibilità
ad eventuali supplenze a tempo determinato su posto di sostegno, mi hanno
detto che anche se le graduatorie degli insegnanti specializzati sono
esaurite non è possibile tener conto della mia nuova situzione in quanto
c'è la CIRCOLARE MINISTERIALE del 14 giugno 2002,n.68 art.2 che stabilisce
che bisogna tener conto solo di insegnanti che hanno conseguito il titolo
entro la fine di ottobre 2003. Infatti loro chiamano dalla graduatoria
insegnanti non specializzati.Io anche se ho un titolo di specializzazione
conseguito durante un corso di laurea con max voti devo stare a casa.
La stessa circolare n. 68/02 all'art 2 prevede la
possibilità di essere inclusi in coda agli elenchi per chi , avendo
conseguito la specializzazione dopo la data prevista, aspira a supplenze
in caso di esaurimento di graduatorie e prima che si passi a supplenti non
specializzati ( decreto 29/5/02).
Deve però verificare che, successivamente alla c m n. 68/02, sia uscita
altra circolare relativa allo stesso oggetto che abbia modificata quella.
Scopro con immenso piacere il Vs. sito avido di speranze per il mio bimbo
maschio 5 anni che è certificato ADHD iperattivo-oppositivo. qualche
settimana fa la Direttrice della scuola Materna parificata mi ha chiesto
di prendere il bimbo alle ore 14,00 e non più alle ore 16,00 perché le
insegnati si sono rifiutate di tenerlo in classe senza un adeguato aiuto.
il bambino gode di un insegnate di sostegno per due ore la sola mattina
anche se nella diagnosi funzionale si fa riferimento ad un rapporto di uno
ad uno per ore 4.
Domande:
il bambino ha diritto ad usufruire delle due ore mancanti?
se si come posso farlo capire alla direttrice?
dove posso reperire il regolamento scolastico delle scuole paritarie
relativo ad i loro diritti e doveri in merito a quanto sopra e per
l'handicap in generale.
spero di essere riuscito a comunicare, nella mia ignoranza della matteria,
i miei bisogni.
in attesa di una VS. gradita risposta distinti saluti.
La normativa non richiede che l'alunno con
disabilità debba avere il sostegno in tutte le ore di lezione. Pertanto
anche nelle ore in cui non è presente l'insegnante per le attività di
sostegno, l'alunno non può essere allontanato dalla scuola. Ciò in forza
dell'art 12 comma 4 L.n. 104/92, secondo il quale nessuna disabilità può
essere causa di rifiuto dalla frequenza scolastica. Se fosse necessario,
la scuola potrà chiedere al comune un assistente per l'autonomia ai sensi
dell'art 13 comma 3 L.n. 104/92.
Nella seduta del Consiglio di Istituto, fra i punti all'ordine del
giorno c'era la "Proposta modifica art. 7 del regolamento di Circolo
relativo alle iscrizioni degli alunni."
La modifica riguardava l'iscrizione alle scuole dell'infanzia. L'articolo
in esame risulta a mio parere controverso e grave il punto che recita:
- la messa in lista di attesa di bambini diversamente abili deve essere
compatibile con la possibilità di richieste di organico per i medesimi
Trattandosi di una scuola dell'infanzia comunale,
per i residenti con disabilità scatta la precedenza assoluta fissata
dall'art 3 comma 3 L.n. 104/92, che non ammette eccezioni. In caso di
persone con disabilità non residenti nel comune, purtroppo la loro
precedenza si esercita solo nei confronti dei non residenti.
In nessuno però dei due casi il loro diritto all'iscrizione può essere
subordinata alla preventiva disponibilità di risorse. Infatti, trattandosi
di un diritto ( art 12 L.n. 104/92) sono invece le risorse che debbono
adeguarsi ai bisogni manifestati dagli aventi diritto. Non si dimentichi
che l'art 12 comma 4 L.n. 104/92 stabilisce che nessuna minorazione,
disabilità o handicap può essere causa di esclusione dalla frequenza
scolastica e lo sarebbe se si dovesse adattare alla disponibilità o meno
di risorse.
Sono insegnante di lettere in una scuola superiore, in ruolo dal 1992. Ho
perso cattedra per via dell'accorpamento delle classi. Sono stata
utilizzata per sostegno (con grande impegno ma senza titolo
specifico-anche se sono laureata in Pedagogia). Vorrei sapere se i
colleghi che in questo anno concluderanno il corso di specializzazione per
il sotegno, pur essendo precari, avranno la precedenza nell'assegnazione
delle cattedre di sostegno.
Se sì, come si concilia con i tagli alle spese del presente Governo?
In base al penultimo comma dell'art 14 l.n. 104/92
non è consentita l'utilizzazione di personale non specializzato se
esistono docenti di ruolo o precari in possesso del prescritto titolo di
specializzazione.
Una mia amica ha una figlia di tredici anni affetta da sindrome Down.
Poichè la ragazza frequenta la terza media si era deciso di iscriverla per
il prossimo anno in una scuola paritaria, il liceo psicopedagogico della
nostra città. La scuola ha rifiutato l'iscrizione motivando che
l'insegnante di sostegno sarebbe stato a carico della famiglia e non della
scuola. a questo punto, scaduti i termini di preiscrizione, la mia amica
ha deciso di iscrivere sua figlia al liceo classico perchè ritiene insieme
all'equipe che la segue che sia più portata per le materie umanistiche e
perchè il liceo è vicino a casa e favorirebbe l'autonomia della ragazza.
Quando è andata a parlare con la preside le hanno rifiutato l'iscrizione
dal momento che erano già stati trasmessi gli organici al CSA e si
prevedeva per il prossimo anno la formazione di quattro prime classi con
29 alunni per cui non era possibile accettare l'iscrizione tardiva di un
alunno disabile che avrebbe comportato la modifica dell'organico e
l'organizzazione di una ulteriore classe prima che la preside non riteneva
opportuna per motivi di sicurezza. Di conseguenza la mia amica si è vista
rifiutare per la seconda volta l'iscrizione alla scuola superiore della
propria figlia.
E' possibile che accadano cose del genere?
Occorre motivare puntualmente le cause de ritardo.
Quindi inoltrare nuovamente la richiesta al Liceo statale, inviandone
copia al CSA, ufficio ove opera il referente per l'integrazione
scolastica. Se fossero stati già compilati gli organici di diritto , si
ricorrerà a quelli di fatto. Comunque lo sdoppiamento è possibile prima
della data defintiiva fissata dalla l.n. 333/01 al 31 Luglio.
Occorrere inistere quindi anche per lo sdoppiamento, dato l'alto numero di
alunni nelle quattro classi prospettatre per l'organico di diritto.
Sarebbe pure opportuno fare avere copia dell'istanza all'ispettore che
coordina a livello regionale l'integrazione scolastica, affinchè
intervenga.
Sono una insegnate di matematica e fisica in una scuola a Roma e nel
mese di ottobre 2003 ho ottenuto la 104 per gravi motivi di salute ed nel
mese di febbraio 2004 ho ottenuto la 104 anche per mio figlio sempre per
motivi gravi.
Vorrei sapere in quanto non riesco a trovare nulla sull'argomento se posso
sommare in un mese i miei tre giorni con quelli di mio figlio e sapere
dove trovare tale disposizione.
Veda la Circolare INPS D.C. Prestaz. Temporanee -
Uff. XII - 31 ottobre 1996, n. 211
"In caso di pluralità di handicappati gravi nel nucleo familiare possono
essere cumulati, nel mese più permessi."
Sono un'insegnate di sostegno per la scuola dell'infanzia e vorrei
delle delucidazioni per quanto riguarda il PEI.
Sono consapevole che il genitore di un bambino in situazione di handicap
ha il diritto di di richiedere il PEI all'insegnate di sostegno, ma può
fotocopiarlo per portarselo a casa?
Perché no?
I genitori non hanno forse diritto di leggere con tranquillità e in
famiglia il programma educativo per il proprio figlio?
Sono il padre di un bambino affetto da epilessia mioclonica severa, il
bambino presenta un lieve ritardo psicomotorio e del linguaggio; le sue
crisi hanno un variabilità da 2-4 al mese in certi periodi ed in altri
ancora di meno, al bambino è stata riconosciuta l'invalidità totale ed la
legge 104/92, quest'anno è stato il primo anno che viene inserito a scuola
gli è stata assegnata un'insegnante di sostegno, le crisi epilettiche di
mio figlio sono del tipo tonico-clonico generalizzate con cianosi marcata,
fortunatamente molto sensibile alla somministrazione di diazepam
endorettale, se si interviene subito la crisi viene quasi sempre staccata
entro pochi minuti dall'esordio, il problema è che io penso che a scuola
mio figlio abbia diritto ad un'assistenza sanitaria e non solo alla
disponibilità da parte dell'insegnante ad intervenire a titolo umanitario,
ribadisco che secondo il mio parere le istituzione devono prendersi le
proprie responsabilità , vorrei qualche consiglio da voi
Veda
https://www.edscuola.it/archivio/handicap/somministrazione_farmaci.htm
Una terapia medica ciclica e programmata, per determinate patologie (p.es.
diabete, epilessia ed altro) e della quale pertanto non si può fare a
meno, deve essere somministrata a scuola, secondo le indicazioni del
medico curante e previa autorizzazione scritta da parte dei genitori:
l’istituzione deve individuare le figure a ciò preposte, nominate per
ciascuna scuola per interventi di primo soccorso nei casi di emergenza ai
sensi della Legge 626/94.
Siamo in procinto di somministrare delle prove per la valutazione della
nostra scuola,l'Invalsi ci ha inviato il manuale del somministratore.
Dagli "esempi" in esso riportati deduco che sono "esclusi" dalle prove con
la seguente modalità: devono indicare in un'apposita colonna,sotto il
titolo di "codice di esclusione" il motivo specifico, per es. disabile
psichico ecc...
A parte la discutibilità della modalità,mi potrebbe indicare un modo per
non "escludere" i ragazzi disabili della nostra scuola che con queste
pratiche dovrebbe certificare la sua qualità?
Purtroppo l'INVALSI ha compiuto un errore di analisi
dei destinatari dei questionari, escludendo le persone con disabilità
intellettiva. Attualmente queste prove non hanno ancora valore legale. Non
mi intendo di statistica e quindi non saprei come modificare i
questionari. Personalmente protesterò con l'INVALSI. La FISH sicuramente
farà modificare i questionari per il prossimo anno.
Qual è la normativa vigente per l'esame di stato per gli alunni in
situazione di handicap? mi potete dare un esempio di relazione finale di
presentazione di alunni disabili all'esame di stato? nel documento del 15
maggio non ne deve essere fatta menzione?
D.P.R. 23.07.98 n.323
Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi
di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'art. 1 della
legge 10 dicembre 1997, n. 425
- art. 6 Esami dei candidati con handicap
O.M. 04.04.03 n.35
Istruzioni e modalità operative per lo svolgimento degli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle
scuole statali e non statali. Anno scolastico 2002/2003.
- art. 17 Esami dei candidati in situazione di handicap
Sono un'insegnante di diritto che da due anni con molto trasporto e
impegno sta accettando supplenze di sostegno, sono iscritta al primo anno
del corso di specializzazione per le attività di sostegno e trovo questo
lavoro motivante e gratificante dal punto di vista della relazione che
riesco ad instaurare con i ragazzi diversamente abili, ma anche con il
resto della classe perchè trascorrendo molte ore con loro e in mezzo a
loro si riesce ad avere una posizione privilegiata. Sono però molto
scoraggiata dalla difficile relazione con alcuni colleghi di materia. C'è
chi non accetta la cogestione della classe e ti relega ad un ruolo di
marginalità ed inutilità a cui non sono abituata, nel senso che
trascorrere delle ore in classe senza riuscire ad interagire con la
docente e senza che accetti di programmare insieme le attività( tra
l'altro è una supplente anche lei e oltretutto di diritto, forse il
problema è proprio questo: non essendo sicura vive la mia presenza come
un'intrusione e un controllo sul suo operato). Richiamata già dal
Dirigente per analoghi problemi in altre classi continua con lo stesso
atteggiamwento. Cosa faccio litigo bruscamente con lei, esponendo gli
alunni che seguo ad eventuali ritorsioni o mi mostro superiore cercando di
ritagliarmi gli spazi che posso?.
La coordinatrice della scuola, insegnante di inglese, spesso non è
presente in classe per gestire e mandare avanti la scuola e pretenderebbe
di intendere la contitolarità della classe nel senso di supplire io alla
sua assenza portando avanti il programma e seguendo il gruppo che non va
bene, cosa che faccio, ma nelle materie afferenti al mio ambito o che
comunque conosco bene: io ho studiato francese, studio inglese per
assicurare ai ragazzi che seguo di affrontare le interrogazioni, ma non
credo di essere tenuta a conoscere tutte le materie al punto da
sostituirmi al rispettivo docente. Credo che il docente di sostegno
dovrebbe agire sulla metacognizione, sulla sicurezza e il benessere dei
ragazzi ....ma nessuno ha chiaro tale ruolo.
Confido molto in un suo intervento chiarificatore, ho letto e studiato la
normativa, ma preferisco affidarmi alla sua interpretazione.
Concordo con lei che , molto probabilmente, le
difficoltà con la collega sono dovute al fatto che anch'essa è docente di
diritto.
Il Suo ruolo di sostegno è di essere mediatrice culturale per
l'integrazione fra i colleghi ed i ragazzi. Le consiglierei quindi di non
litigare; faccia finta di non cogliere le provocazioni; insista, anche
tramite il Dirigente, affinchè i colleghi siano disponibili a lavorare
nelle proprie discipline, senza delegare nulla a Lei, a meno che non si
tratti di discipline di Sua conoscenza e comunque, anche per queste, senza
abbandonare il Suo ruolo di sostegno all'integrazione dell'alunno nella
classe.
Mi pare di capire che le difficoltà sono prevalentemente di carattere
psicologico. Quindi operi in modo avveduto su questo versante, ricorrendo,
ove necessario, all'appoggio del Dirigente.
Con i più sinceri auguri per il Suo lavoro , La ringrazio per lo spirito
aperto e la professionalità da Lei dimostrato.
Vorrei chiarire alcuni dubbi inerenti le certificazioni da rilasciare agli
alunni in situazione di handicap che sostengono gli esami di Maturità o
gli esami di qualifica (negli ist. professionali, al termine del triennio)
nelle Scuole Secondarie Superiori. Per quanto riguarda l'esame di Maturità
la normativa di riferimento è l' OM n° 21 dell' 8 febbraio 2004, per le
certificazioni il fac-simile del modello dell' "ATTESTATO DI CREDITO
FORMATIVO" che ho trovato su internet, riporta: Rilasciato ai sensi
dell'art. 13 del D.P.R. 23 luglio 1998; n.323, allo stesso tempo in un
altra parte del modulo indica lo stesso D.P.R. , ma datato 1994. E'
possibile ricevere informazioni a riguardo o un link sul quale trovare
questo D.P.R.?
Veda il DPR 323/98, Regolamento recante disciplina
degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore, a norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997, n.
425
Esami di Qualifica Professionale: al termine del triennio negli Itituti
Professionali va invece rilasciato il"CERTIFICATO DI CREDITI FORMATIVI" ai
sensi dell’OM n.90/2001, art.15. E' corretto?
Si. Lo stabilisce la CM 125/01
In un recente consiglio di classe sono stati individuati come
accompagnatori alla gita 3 insegnanti tra i quali non compare quello di
sostegno.
Dal momento che il ragazzo disabile partecipa alla gita , risulta
obbligatorio per il docente di sostegno accompagnare il gruppo
partecipante , quindi sostituendo uno dei 3 accompagnatori decisi in sede
di consiglio? Può il preside obbligare il docente? Se sì vorrei
cortesemente avere dei riferimenti normativi anche in rapporto
all'organizzazione delle gite ed al numero legale di accompagnatori e
alunni.
Sono un'insegnante di sostegno di scuola media. Ho un quesito da porvi.
Il mio alunno di terza media, con il quale ho un rapporto di 1:2, andrà in
viaggio di istruzione per quattro giorni insieme alla sua classe e ad
un'altra alunna disabile presente nella stessa classe. Il preside ha
deciso di mettere come accompagnatori un'insegnante della classe e l'altra
insegnante di sostegno, escludendomi.
Chiedo: il mio alunno ha il diritto di essere accompagnato anche lui
dall'insegnante di sostegno? Io ho il dovere di accompagnarlo anche se il
preside mi dice che nel fondo di istituto non ci sono soldi per il
pagamento dell'albergo per un ulteriore accompagnatore? A quale legge mi
posso appellare?
Veda
https://www.edscuola.it/archivio/handicap/diritto_alle_gite_scolastiche.htm
Sono un tecnico professionista che opera nel campo della progettazione
nella zona di mestre (ve); ho trovato utile consultare il vs sito e
l'elenco delle norme relative ai portatori di handicap;
Mi trovo per la prima volta di fronte a questo problema :
un capofamiglia, a causa di ischemia cerebrale, è attualmente ricoverato
in ospedale: per quanto siano possibili lenti progressi, l'ospedale ha già
consegnato la relazione per la richiesta dell'accompagnatoria;
probabilmente, tra qualche tempo sarà mandato a casa, forse (ci auguriamo
tutti i progressi siano maggiori) dovrà spostarsi in carrozzina e dovrà
essere assistito per le funzioni ordinarie.
Prima che il signore rientri a casa (abbinata disposta su 3 piani
collegati da scala stretta), la famiglia intende apportare delle modifiche
: ampliare il bagno al piano rialzato (quota + 60 circa) per renderlo
accessibile ai disabili, creare una stanza adiacente al bagno, sfruttando
la superficie di una terrazza (ampliamento volumetrico); realizzare le
rampe per accedere al piano rialzato dal giardino.....
chiedo :
(ho letto "Legge Regione Veneto 4 aprile 2003, n. 7 (BUR n. 36/2003)")
- esistono altre norme per derogare da distanza dai confini ? (nel caso
non verrebbe rispettata)
- esistono finanziamenti per eseguire poi i lavori ?
Ti consiglio di rivolgerti all'Uff. tecnico del
comune di appartenenza, proprio per non andare incontro a sosrprese
sgradite. Ci sono comunque finanziamenti regionali per questi lavori.
Vedi
https://www.edscuola.it/archivio/handicap/italia/baveneto.html
Sono una docente specializzata presto servizio c/o una scuola materna, il
mio dirigente mi obbliga a frequentare un corso di aggiornamento
sull'integrazione indirizzato a docenti curriculari.Come mi devo
comportare?
Che non sarebbe male. Forse potrà far capire alle
colleghe che significa integrazione. Potrà spiegare alle colleghe che
questi sono cittadini alla pari, ai quali per diritto devono essere
garantite alcune opportunità e prestazioni.
Potrà spiegare alle colleghe che questi ragazzi hanno diritto
all'educazione e all'avviamento professionale, così come recita l'art. 38
della Costituzione Italiana.
Potrà spiegare alle colleghe la logica valoriale che guida l'integrazione
sociale.
Potrà spiegare che significa la personalizzazione degli interventi.
Potrà spiegare che l'integrazione non può mai essere indifferenziata né
generica, giacché le condizioni di disabilità non sono indifferenziate.
Che ci sono disabilità fisiche, disabilità psichiche e disabilità
fisico-psichiche. Che ci sono disabilità leggere, gravi e gravissime. Che
ci sono anche persone pluriminorate.
Potrà spiegare che ogni persona disabile ha una sua storia, ha cause e
condizionamenti specifici.
Potrà spiegare che è impensabile ipotizzare una soluzione univoca e
indistinta e che è invece necessaria una progettualità, un processo di
accompagnamento adeguato alle singole persone, un impegno specifico
anche quando non sono prevedibili risultati eccezionali, nella
convinzione che per tutti un intervento realizzato con intelligenza e
amore incide sulla qualità della vita.
Potrà spiegare che anche nel disabile gravissimo, che non parla, non vede,
non comprende, c'è qualcosa che lo può rendere felice o infelice o
abbandonato, importante o marginale. E che per questo la qualità della
vita non può essere garantita per alcuni e disattesa per altri.
Potrà spiegare che ogni tipologia di disabilità reclama una specificità di
intervento. Che ogni persona ha titolo per accedere a un piano
personalizzato di recupero e di inserimento e per essere accompagnata in
tutti i passaggi della vita.
Potrà spiegare che non basta lavorare per adattare in qualche modo il
disabile alla società; e che è invece necessario adattare la società alle
esigenze del disabile, perché questi possa vivere in condizioni di parità
almeno tendenziale.
Vorrei avere chiarimenti in merito alla possibilità di reiscrivere
un'alunna che con un percorso differenziato si presenta all'esame di stato
e conseguirà il certificato di crediti formativi. Mi spiego meglio:
l'alunna in questione ha svolto il suo percorso di studi regolarmente, è
iscritta al Centro per l'Impiego e nelle liste della Legge 68, è seguita
dai servizi sociali, ha svolto stage scolastico presso un'azienda che
dovrà decidere se continuare l'eperienza con un tirocinio protetto, ma al
momento non ci sono certezze quindi sia la famiglia che la neuropsichiatra
che la segue sono favorevoli alla frequenza scolastica per un altro anno
purchè appunto si faccia il possibile per orientarla al lavoro (la scuola
si è già attivata in questo senso da quando la ragazza frequentava la
terza). Il consiglio di classe (sentito in via informale) ritiene che una
ripetenza (cioè bocciatura) per la ragazza possa risultare demotivante e
non corretta considerato il suo percorso di studi
per questo si è pensato di reiscriverla in prima della sezione tecnica
(lei ora frequenta la quinta sezione professionale) con un progetto a
classi aperte ciò significa che frequenterà in realtà di nuovo la quinta,
attuale quarta (classe che accoglierà sicuramente in modo positivo
l'alunna). Ci sono possibilità diverse e migliori?
Si sta affermando la prassi amministrativa che gli
uffici scolastici regionali non dànno più le ore di sostegno a chi, dopo
aver frequentato un corso di studi superiori si iscrive ad un altro corso,
sia pur per un anno. Ciò per evitare che la scuola superiore venga
considerata solo un parcheggio.
Occorre quindi, a mio avviso, puntare su un tirocinio di lavoro
G., 3,5 anni, frequenta da settembre 2003 una scuola materna comunale
(scuola non statale NON PARITARIA), all'inizio in classe con la sorella
maggiore, 5,5 anni, poi trasferito in un'altra classe su ns. richiesta per
il notevole disagio di ns. figlia nelle situazioni in cui le insegnanti
"sgridavano" Giuseppe ed "incoraggiamento" delle insegnanti per la
contemporanea presenza di un altro bambino autistico.
Nello stesso periodo ebbe la prima diagnosi da NPI ASL "Disturbo della
comunicazione verbale" con "conseguente" prescrizione di psicomotricità
tetrasettimanale, G. era ed è ancora non verbale (dall'inizio di quest'anno
sta eseguendo logopedia ).
Nel momento del trasferimento la direttrice espresse molte perplessità
sull'opportunità che G. continuasse a frequentare soprattutto a causa
della sua iperattività, l'altro bambino non da "tanto fastidio" perché è
poco attivo o si addormenta in classe, noi sottolineammo che avevamo
intrapreso, oltre che la psicomotricità, anche dieta e disintossicazione e
che dopo poco più di un mese le insegnanti rilevavano notevoli
miglioramenti sul fronte della iperattività ed attenzione. Allora ci
diede, bontà sua, una "proroga" fino a dopo le festività natalizie per
fare il punto della situazione, con la condizione di andare a prendere G.
entro le 11:00.
Contemporaneamente ci attivammo per l'insegnante di sostegno, consultando
la NPI dell'ASL che ci rispose positivamente, mentre la direttrice fu
molto evasiva e scoraggiante sull'argomento adducendo "motivazioni"
burocratiche.
Ci siamo adeguati al "gioco" perché G. era in sintonia con una delle
insegnanti che si dimostrava molto adeguata e disponibile, inoltre aveva
iniziato ad interagire con un bambino più grande e ad interessarsi a tutto
l'ambiente della classe.
Ora questa stessa insegnante sta compiendo una pressione sempre maggiore,
più o meno velata, sull'opportunità che G. frequenti "una scuola adatta a
lui" che per il prossimo anno non potrà più frequentare etc. etc., fino
all'ultima "chicca", al momento che mia moglie ha sottolineato i notevoli
progressi compiuti da G., rilevati con soddisfazione dalla stessa
insegnante, che fino a settembre prossimo possiamo aspettarci altri
miglioramenti ancora, lei ha risposto che di voler vedere G. quando
compirà 5-6 anni
Sul fronte ASL abbiamo istruito le pratiche per l'invalidità e per la L.
104 presentate in data 02/01/2004, con previsione di visita della
commissione fra 9-12 mesi "in funzione della gravità dei casi presenti in
lista d'attesa" testuali parole della segretaria dell'ufficio invalidità
dell'ASL.
La settimana scorsa siamo stati chiamati ad espletare il controllo NPI in
un'altra ASL e con un'altra neuropsichiatra che ha diagnosticato "Disturbo
pervasivo dello sviluppo" prescrivendo una serie di esami per una
eventuale riformulazione della diagnosi.
Se l'iscrizione del bimbo fosse stata accompagnata
dalla certificazione di handicap, tutto sarebbe stato più semplice. Fatevi
rilasciare una certificazione da uno specialista dell'ASl che è documento
valido ( senza bisogno di anttendere un anno per l'invalidità che non
serve per la scuola ) per ottenere tutti i diritti degli alunni con
handicap.Occorre immediatamente riunire un GLH ioperativo, cioè un
incontro con gli insegnanti, gli operatori sociosanitari e la famiglia per
concordare il progetto d'integrazione scolastica per questo scorcio di
anno. E' possibile pure chiedere ed ottenere l'autorizzazione alla nomina
di un insegnante per il sostegno e, se necessario, anche di un assistente
comunale per l'autonomia ai sensi dell'art 13 comma 3 L.n. 104/92.Siccome
però si tratta di una scuola non statale, occorre verificare se è
paritaria, nel qual caso ha diritto ad un piccolo contributo dell'Ufficio
scolastico regionale ai sensi della L.n. 62/00. Se invece fosse anche
"parificata ", cioè convenzionata col ministero dell'Istruzione, si
avrebbe anche diritto al pagamento dell'insegnante per il sostegno.
La durata della permanenza a scuola deve essere concordata nel GLH
operativo e non può essere stabilita in astratto.
Sono l'insegnante di sostegno di una bambina di 5° elementare affetta da "quadriplegia
post anossica da trauma".
La bambina ha frequentato il primo anno della scuola elementare
normalmente; prima di iniziare il secondo anno ha avuto un incidente che
l'ha portata ad essere un "quasi vegetale". Ciononostante ha continuato a
frequentare la scuola assieme ai suoi compagni e alle sue maestre che la
continuano giornalmente a stimolare (con qualche minimo miglioramento).
Ora è sorto un problema: la mamma vorrebbe lasciare la bambina nella
stessa scuola, circondata da persone a lei conosciute ma ciò per legge non
è possibile in quanto nella nostra scuola elementare l'anno prossimo non
ci sono classi quinte ma quarte e per legge chi viene bocciato non può
essere inserito in una classe inferiore. Cosa si può fare? La mamma è
disposta a tutto, anche scrivere al Ministro in persona. grazie
Si potrebbe tentare di concordare col Dirigente
scolastico una sperimentazione ai sensi dell'art 43 del d m n. 331/98.
Occorre però coinvolgere anche la ASL, poichè un caso così grave deve
vedere couinvolta anche la struttura sanitaria in fase riabilitativa
collegata col progetto sperimentale di integrazione scolastica. In via
sperimentale potrebbe consentirsi la permanenza nella stessa scuola, sia
pur in classe inferiore, mancando una nuova quinta. Se il Dirigente avesse
perplessità si potrebbe investire per una consulenza l'ispettore
competente , nel territoprio, per l'integrazione scolastica.
Uno dei collaboratori del DS viene inviato a partecipare, in assenza del
DS, ad un incontro tra scuole che si tiene in un altro comune, distante
più di 50km. Non essendo possibile raggiungere questa località con mezzi
pubblici in orari congrui con quelli in cui si svolge l'incontro, è
autorizzato a recarvisi con mezzo proprio.
Durante il tragitto subisce un danno alla propria vettura: una pietra
schizza dall'asfalto per il transito di altre macchine e colpisce il suo
parabrezza frantumandolo. Non può ovviamente utilizzare l'assicurazione
del veicolo perchè non è possibile individuare chi ha determinato il
danno. Ma può chiedere alla scuola il rimborso del danno? Esiste una
normativa in merito?
Se esiste un ordine di servizio a seguito del quale
il docente si è recato fuori sede, allo stesso spetta sia il rimborso
delle spese sostenute per rappresentare la scuola sia il risarcimento del
danno subito in itinere. Occorre verificare se la scuola è assicurata
contro questo rischio.
Una nostra alunna presenta serie difficoltà di apprendimento accompagnate
da notevoli problemi comportamentali (manifestazioni aggressive verso se
stessa e gli altri), tali da richiedere il contenimento fisico per
garantire l'incolumità della bambina, dei compagni e degli insegnanti.
La bambina è seguita da un centro convenzionato con la nostra Ulss (Ulss 6
- Vicenza) e l'indicazione di usare il contenimento fisico ci è stata data
dalla neuropsichiatra del centro circa un anno fa (anche se non ci è mai
stato detto come tale contenimento dovesse essere effettuato).
La collaborazione con i genitori è sempre stata molto difficoltosa, in
particolare nel definire obiettivi e metodi di intervento condivisi e nel
perseguirli con coerenza nel tempo. Nelle ultime settimane tuttavia si è
arrivati alla rottura, culminata in una lettera dei genitori in cui si
accusa la scuola di una serie di scorrettezze, omissioni, errori
pedagogici.
Tra le altre cose gli insegnanti vengono accusati di nuocere alla bambina
con il contenimento fisico (benché la necessità di ricorrervi si sia via
via diradata e il centro che la segue - più volte interpellato - non si
sia mai espresso in contrario).
Noi abbiamo costantemente informato e coinvolto il Dirigente del nostro
Istituto Comprensivo in merito alla questione.
A più riprese - infine - abbiamo richiesto una supervisione specialistica
a scuola, così da avere un parere qualificato e neutrale e indicazioni sui
metodi da adottare.
Purtroppo la nostra richiesta (ripetuta a più livelli, fino al direttore
dei Servizi Sociali della nostra Ulss) non è stata ancora soddisfatta.
Ulteriore tensione è stata creata dall'intervento del centro che segue la
bambina, il quale si è apertamente schierato con i genitori in una
condanna pregiudiziale dei metodi da noi adottati. A questo punto ci
troviamo a scegliere tra l'abdicazione incondizionata ai metodi nei quali
abbiamo fin qui creduto (e abbiamo perciò praticato) o il rischio di
subire iniziative legali da parte della famiglia.
In un caso così delicato, è necessaria una riunione
di GLH operativo con la partecipazione non solo degli insegnanti, ma anche
dell'ASL, del centro convenzionato e della famiglia. In tale riunione sarà
necessario verbalizzare cosa intende il Centro quando suggerisce il
contenimento fisico. Occorre che la famiglia sia resa edotta di ciò e dica
cosa ne pensa.
E' strano che non abbiate mai verbalizzato il suggerimento del centro
convenzionato e che non sia stata di ciò informata la famiglia. Se tutto è
verbalizzato, nessuno può dire che qualche insegnante sta abusando dei
mezzi di correzione. In mancanza di un tale incontro si rischia che tutti
vadano contro tutti con rischi per la serenità di ciascuno e sorpattutto
dell'alunno.
Il consiglio di classe può vietare la ripetenza alle persone con
disabilità o a tutti? Solo per l'ultimo anno, o sempre? Esiste una
normativa di riferimento? Ci sono confini entro cui il provvedimento è
attuabile?
Nella scuola superiore, la ripetenza è deliberata
dal collegio dei docenti. Anche l'art 14 comma 1 L.n. 104/92, quando parla
di più ripetenze, le subordina espressamente alla delibera del Collegio
dei Docenti.
Sono una F.S. area 3 alunni diversamente abili e vorrei sapere se è
possibile trattenere un alunno affetto da cerebromiopatia congenita che lo
ha costretto all'immobilità.
Il ragazzo è del 1989 ha frequentato per 8 anni la scuola elementare e
nell'anno in corso usufruisce di un progeto di istruzione domiciliare.
Può continuare ad essere iscritto alla scuola elementare con il progetto
di istruzione domiciliare (due ore settimanali) fino al 18° anno di età?
Grazie!
E' già assai singolare che un alunno rimanga in
scuola elementare per otto anni. La permanenza pertanto per altri anni
sempre in scuola elementare mi sembra non conforme con la logica dell'integrazioneSe
non vi sono prospettive di migliorare gli apprendimenti, quale finalità
avrebbe l'istruzione domiciliare?
Temo ci sia poco o nulla da fare.
Sono un insegnante di Sostegno di un Istituto Professsionale, seguo da
quattro anni un'alunna ipovedente che utilizza materiale
didattico(fotocopie) ingrandite per tutte le discipline. Ora, nel corso di
studi (corso aziendale), e più precisamente per la materia di Diritto, si
deve utilizzare il Codice Civile anche in previsione dell'esame finale del
prossimo anno. Non essendo possibile fotocopiare ed ingrandire tutto il
codice civile e soprattutto non volendo l'alunna utilizzare ausili
ingrandenti (lenti o videoingranditori). mi chiedo come sia possibile un
corretto utilizzo di questo in completa autonomia o, se esistono delle
normative per cui in sede di esame, possa essere aiutata nella ricerca
degli articoli di riferimento. Grazie.
Durante gli esami l'alunno con disabilità ha diritto
ad avere un assistente che gli legge gli articoli del codice civile, come
addirittura avviene per i concorsi.
Sono un docente disabile in condizioni di gravità ai sensi della legge
104. Spero di non approfittare troppo della vostra disponibilità ponendovi
due quesiti.
1. Usufruisco dei permessi orari giornalieri garantiti dalla legge 104,
nella misura di un'ora al giorno anziché due dato che il rapporto di
lavoro è inferiore alle sei ore di servizio giornaliere, come disposto
dalla circolare INPDAP 34 e 35 del 2000. Il preside mi ha opposto un
limite massimo di 18 ore mensili perchè così prevede la circolare del 25
ottobre 2000 del ministero del tesoro.
Tuttavia di tale limite massimo non c'è traccia nè nella legge 104 nè
nelle circolari INPDAP che regolano la materia. Quale delle due normative
è valida: INPDAP 34 e 35 oppure quella del ministero del tesoro sopra
citata?
E' possibile fare un ricorso contro le disposizioni di tale circolare?
2. Dato che per insegnare avrei necessità di un videoproiettore visto che
le mia invalidità non mi consente di stare in piedi bene (attualmente
faccio lezione facendo scrivere i ragazzi alla lavagna) ci sono delle
risorse alle quali potrei attingere per finanziare l'acquisto da parte
della scuola di questo strumento che a tutti gli effetti faciliterebbe la
mia integrazione lavorativa?
Purtroppo, temo che la circolare del ministero del
tesoro, in quanto specifica del comparto scuola si applica in luogo delle
altre.
La Legge 68/99 (art. 13) prevede genericamente: "c) il rimborso forfetario
parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro
per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con
riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento o per
l'apprestamento di tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione delle
barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione
lavorativa del disabile".
Altra opportunità per quanto al videoproiettore: si può attingere al fondo
inviato dal ministero, tramite la Direzione scolastica regionale, per
l'acquisto di ausilii didattici per l'integrazione.
Quali domande posso fare , per poter far usare in classe a mia figlia
dislessica (borderline) e discalcula un computer che dopo a casa un
programma le leggera i testi scritti. Con le buone le maestre rispondono
sempre picche, come mi devo comportare
Per un Profilo Dinamico Funzionale esatto, occorre
una corretta formulazione del Piano Educativo Individualizzato, ed è
perciò indispensabile, una programmazione degli interventi che deve essere
il frutto di una collaborazione interdisciplinare in ogni settore :
docenti curricolari e specializzati, degli operatori della ASL (UONPI) e
la collaborazione della famiglia. La conoscenza puntuale, estesa e
approfondita della situazione individuale permetterà di trovare utili
indicazioni operative per poter sviluppare le capacità dell'individuo con
handicap per raggiungere un suo possibile traguardo. Uno dei mezzi può
essere la scelta del computer.
In che misura incidono i permessi in oggetto e se il CCNL della scuola
2001/03 ha previsto o meno trattamenti di favore.Mi risulta che l'Inpdap
ha emesso una circolare,così come l'Inps in cui si parlava di non
incidenza nè su 13 mensilità,nè sulla pensione.
Veda Circolare - INPDAP - Direzione Centrale Entrate
Contributive Ufficio II 10/07/2000 n. 35
"Disciplina del diritto al lavoro dei disabili - Aspetti contributivi."
Circolare - INPDAP - Direzione Centrale Personale Ufficio IV 10/07/2000 n.
34
"Legge quadro n. 104 del 5/2/1992 per l'assistenza, l'integrazione sociale
ed i diritti delle persone handicappate. La disciplina di cui agli artt.
1, 3, 4, 33 e le innovazioni introdotte dagli artt. 19 e 20 della Legge n.
53 del 8/3/2000."
Si veda in particolare: [ punti 1, 2 e 4.3 ]
Circolare ministeriale - Ministero del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione Economica - 25 ottobre 2000 - prot. 094909) Permessi per
l'assistenza di portatori di handicap [..]
Rispetto alla legge 104/1992, le innovazioni introdotte dalla legge
53/2000 riguardano i seguenti aspetti:
non è più condizionato alla convivenza con il soggetto portatore di
handicap sia il diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più
vicina al proprio domicilio, spettante al genitore o al familiare
lavoratore che assiste con continuità e in via esclusiva un parente, o
affine fino al terzo grado, handicappato grave, sia il diritto di non
poter essere trasferito ad altra sede, senza il consenso, spettante agli
stessi soggetti;
il lavoratore handicappato maggiorenne, in situazioni di gravità, può
usufuire alternativamente di due ore di permesso giornaliero retribuito,
fino ad un massimo di 18 ore mensili, oppure di tre giorni di permesso
mensili (fruibili anche continuativamente).
Per il contratto di lavoro, veda nella rubrica di
www.edscuola.it
Sono un insegnante di sostegno di scuola elementare non di ruolo.Vorrei
sapere se in una famiglia, è presente una persona che gli è stata
riconosciuta l'assistenza continuativa, in base alla legge 104/92,e la
persona che l'assiste ha diritto ad un'agevolazione al pagamento delle
tasse universitarie. Grazie e distinti saluti.
Agevolazione a chi? Che debba usufruirne chi assiste
il disabile, mi pare un assurdo
La questione degli esoneri dal pagamento delle tasse universitarie è
disciplinata dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
9/4/2001 (art. 8, comma 1). Il testo è il seguente: "1. Le università
esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi
universitari, per tutti i corsi di cui all'art. 3, commi 1, 2 e 3, gli
studenti beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d'onore, nonché
gli studenti risultati idonei al conseguimento delle borse di studio
concesse dalle regioni e dalle province autonome che per scarsità di
risorse non siano risultati beneficiari di tale provvidenza e gli studenti
in situazione di handicap con un'invalidità riconosciuta pari o superiore
al sessantasei per cento".
Sono una persona, affetta da tetro paresi. ho un'invalidità, del cento per
cento.
Mi sembra d'aver sentito, che cerano delle agevolazioni per i disabili,
che usano internet, come mezzo di comunicazione.
Ne vorrei sapere di più.
Non mi risulta Le uniche agevolazioni riguardano il
canone, ma è legato al reddito.
Sono una docente di scuola superiore che si avvale della L.104 per
assistenza alla madre,riconosciuta invalida al 100% dalla competente Asl.Stasera
il D.S. del mio istituto ha informato il collegio che dovrà segnalare all'Inpdap
i giorni usufruiti per la suddetta legge,così da consentire la trattenuta
sulla tredicesima mensilità,come da recente normativa contenuta
nell'ultimo CCNL.
I permessi lavorativi incidono negativamente sulla
maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità. In entrambi i casi,
solitamente, la maturazione avviene sui giorni effettivamente lavorati.
Contratti collettivi nazionali di lavoro possono prevedere trattamenti di
favore.
Mio padre con invalidità al 100%, pensione di accompagnamento e decreto
della 104, convive con la moglie ultrasettantenne. Posso usufruire dei tre
giorni di permesso anche se mia mammma non ha una invalidità comprovata?
L'articolo 33 della Legge 104/1992 prevede che i
permessi di tre giorni possano essere concessi anche a familiari diversi
dai genitori (fratelli, sorelle, nipoti ecc.) del disabile grave (art. 3
comma 3 della Legge 104/92) dall'apposita Commissione ASL.
Sono un'insegnante elementare in servizio dal 1999.
Precedentemente avevo lavorato, come educatrice, con bambini in difficoltà
per più di dieci anni.
Ora insegno lingua italiana in una 2° elementare dove c'è una bambina con
notevoli difficoltà di apprendimento (la bambina è seguita dall'A.S.L.).
L'anno scorso era stata avanzata da parte delle insegnanti del modulo la
richiesta di un'insegnante di sostegno, ma la neuropsichiatra ha risposto
che non c'erano i presupposti in quanto la bambina presenta solo un lieve
ritardo intellettivo.
Quest'nno si pensava di fermarla.
Ora il mio problema è questo: per il suo bene è meglio fermarla o farla
procedere?
Come si deve comportare un'insegnante di fronte a questi tipi di problemi?
Più volte è stato chiesto l'intervento della neuropsichiatra ma la
dott.ssa continua a spostare le date.
Quali sono i criteri che un'insegnante deve adottare nel prendere questo
tipo di decisione così importante?
La decisione va presa da tutto il consiglio di
classe sulla base dei convincimenti maturati circa la preparazione e
l'opportunità di fare ripetere la bimba. Ciò anche indipendentemente dal
parere della neuropsichiatra.
Vorrei sapere, se esiste, quale norma, legge, circolare o altro,
regolamenta l'utilizzo dei bagni nelle strutture pubbliche per i disabili.
Veda
https://www.edscuola.it/archivio/handicap/hturismo.html
Legge 104, art. 24 - Eliminazione o superamento delle barriere
architettoniche
SIAMO I GENITORI di Florina una ragazza che frequenta il 3 liceo per
laseconda volta ,le scriviamo di nuovo perchè se è possibile gradiremmo da
lei una risposta al piu' presto.Ha la retinite pgmentosa e questo l'ha
portata alla non ammissione .Nella precedentemente risposta ci ha
consigliatoche si può rinunciare all'insegnante di sostegno e chiedere un
assistente della comunicazione che per legge viene assegnato ai minorati
visivi.noi le domandiamo siccome la scuola richiede anche l'insegnante di
sostegno,noi in veste di genitori possiamo chiedere che anche questo sia
specializzato per ipovedenti''.Se si come bisogna specificare sulla
richiesta,'perchè abbiamo il timore che possano raggirarci con un
insegnante qualsiasi.la ragazzina accetta l'insegnante della comunicazione
ma non l'altra ,i professori ce lo consigliano per il suo bene ,noi
genitori vorremmo aiutarla a sua insaputa e vorremmo avere la garanzia che
non le facciano fare un programma differenziato posso specificare questo
per iscritto.
Lei ha diritto a chiedere un programma normale,
rifiutando quello differenziato.
Quanto alla specializzazione per ipovedenti, non ne esistono. Occorrerebbe
chiedere un corso di aggiornamento su tale aspetto; ma per una sola
persona difficilmente tale corso verrà effettuato.
Esistono però siti su questa minorazione con indicazioni anche di
carattere didattico e sugli ausilii
http://intranet.dongnocchi.it/siva/ITA/
Sono un'insegnante di sostegno e nella mia scuola si sta verificando
un'annosa diatriba all'interno del gruppo h d'istituto. La questione è la
seguente: nel caso in cui l'alunno diversamente abile non si presenti a
sostenere l'esame di stato (poichè i genitori hanno espresso chiaramente
la volontà di fargli ripetere l'anno), può il consiglio di classe
promuoverlo comunque e la scuola rilasciare la relativa certificazione,
impedendogli di fatto la possibilità di reiscrizione all'anno successivo?
Se ciò fosse possibile, a quale normativa di legge si deve fare
riferimento?
La promozione all'esame finale di Stato è un
giudizio riservato alla Commissione che è organo diverso dal consiglio di
classe e che non può giudicare senza aver valutato le prove di esame
dell'alunno.
E' pertanto impensabile che l'alunno possa essere promosso senza esami.
Piuttosto è da tener presente per la famiglia che, in caso di bocciatura,
la reiscrizione non è automatica conseguenza della richiesta dell'alunno o
della famiglia, ma consegue ad una delibera positiva del Collegio dei
docenti, che potrebbe anche negarla.