Sono un insegnante di sostegno della provincia di Salerno e vorrei
sottoporVi un quesito: insegno in un Istituto agrario in una classe di 24
alunni di cui 5 portatori di handicap; il CSA di Salerno quest'anno non ha
autorizzato lo sdoppiamento della classe adducendo come motivazione il
fatto che il numero degli alunni non era sofficiente a consentire la
formazione di due classi. Mi sembra, invece, che in presenza di portatori
di handicap il numero degli alunni per classe diminuisca in modo
consistente.
Chiedo, cortesemente, di avere delucidazioni in merito, possibilmente con
l'indicazione della normativa vigente.
Le classi frequentate da alunni con disabilità, non
possono superare i 25 alunni in presenza di un compagno con disabilità, ed
i 20 in presenza di 2, secondo quanto stabilito dal D.M. n. 141/99. Avere
5 disabili con handicap in una classe, è proibito!
Sono un'insegnante di sostegno di scuola media, ho 2 alunni che dovranno
effettuare la prova differenziata di lingua inglese, quindi vorrei sapere
se devo comunque proporre loro le due tipologie di prove, come accade per
le prove normali, o se posso somministrare unicamente quella per la quali
li ho preparati, cioè il completamento di lettera; o è tutto a discrezione
del presidente di commissione? Qual è la normativa di riferimento riguardo
le prove differenziate?
Ho ancora un quesito relativo all'ormai annosa questione delle supplenze
in sostituzione di colleghi assenti: cosa rispondere ad un dirigente che
fa un ordine di servizio per imporre una supplenza in una classe in cui
non sono contitolare, facendo appello all'obbligo di sorveglianza degli
alunni o al fatto che non ci sono didponibilità economiche per pagare ore
eccedenti?
Quanto alle prove "differenziate", previste
espressamente dall'art 11 dell'O M n. 90/01, esse debbono corrispondere a
quelle svolte durasnte l'anno; sono "differenziate" e quindi debbono
"differenziarsi" da quelle ordinarie. E' importante che consentano di
dimostrare che l'alunno ha acquisito una qualche conoscenza della lingua
inglese.
Quanto alle supplenze in altre classi, se esse vengono disposte dal
DIrigente quando l'alunno con disabilità è assente, l'ordine di servizio è
perfettamente legittimo, poichè ogni docente è membro della comunità
scolastica e può essergli chiesta qualunque prestazione di docenza, purchè
non contrasti con i suoi doveri di servizio. Se invece l'alunno è
presente, l'ordine di supplenza altrove è manifestamente illegittima, come
ha dimostrato la sentenza n. 49/04 della Corte dei conti che ha escluso la
responsabilità del Dirigente scolastico che ha nominato un supplente per
meno di 15 giorni di assenza del titolare, poichè a scuola non c'era alcun
docente a disposizione per svolgere le supplenze ( Sentenza Corte dei
Conti 59/04 (Continuità Supplenze) ).
Stiamo formulando il documento di classe,detto appunto del 15
maggio,previsto per le classi terminali delle superiori,e si è posto
questo problema:possiamo fare riferimenti precisi e circostanziati al
programma educativo individualizzto con tutto ciò che comporta,livello di
partenza, obiettivi raggiunti ecc...,su un documento che sarà distribuito
come di norma a tutti gli alunni della classe? Che cosa è previsto dalla
normativa su questo preciso punto? E' un problema cha ci dobbiamo porre o
no?
Potete fare un riferimento generico nella relazione,
facendo riferimento ad uno specifico dettagliato allegato, che non verrà
consegnato ai compagni, ma sarà consegnato solo alla Commissione ed al
presidente.Ciò non è scritto da nesuna parte; ma è una mia personale
opinione, dettatami dal buon senso e dal rispetto della normativa.
Sono un insegnante di sostegno di un istituto d'arte, vorrei avere delle
informazioni a proposito del progetto educativo previsto dalla normativa
per il passaggio ,dopo l'esame di maestro d'arte , degli alunni con
programmazione differenziata alle classi successive. Noi come insegnanti
di sostegno abbiamo presentato l'anno scorso , al colleggio dei docenti ,
una proposta di progetto educativo che è stato bocciato dai colleghi sotto
la pressione della presidenza , senza la presentazione di proposte
alternative. Quest'anno il D.S. paventa la possibilità di non accettare
l'iscrizione degli alunni motivandola con il fatto che nel nostro istituto
non è stato approvato nessun progetto educativo. Vorrei precisare che in
questo modo si libererebbe dei casi più gravi che spesso (a detta di
alcuni colleghi )disturbano il normale corso delle lezioni . Grazie
Per l'iscrizione alla quarta dell'istituto d'arte di
alunni con PEI differenziato, in possesso di attestato ai sensi dell'art
14 comma 5 O M n. 90/01, è sufficente il progetto didattico predisposto
dal consiglio di classe, che non può essere sindacato nè dal Collegio dei
docenti, nè dal Dirigente scolastico. L'alunno ha diritto all'iscrizione,
come tutti i compagni, ai quali non si chiede nessun progetto. Se la
scuola rifiuta l'iscrizione, vi chiedo di informarmi immediatamente,
perchè informerò immediatamente il Ministero che interverrà per fare
rispettare la normativa in vigore.
Sono la mamma di un bambino autistico di 10 anni e faccio parte della
Associazione Autismo Triveneto Onlus, ho bisogno di avere informazioni
circa la possibilita’ di fare ripetere la classe v elementare a mio figlio
il prossimo anno ( attualmente frequenta la IV ). Infatti alla sua scuola
mi hanno detto che con l’introduzione della legge Moratti, il prossimo
anno, non sara’ piu’ possibile “fermare” nessuno nel secondo ciclo
elementare. Volevo sapere per cortesia se questa e’ una notizia vera e se
questo vale anche per i bambini disabili oppure se ci sono delle deroghe
che possono venire applicate.
E' vero che dal prossimo anno scompare l'esame di
quinta elementare e quindi non si potrà più accedere alla prassi di non
far presentare l'alunno all'esame, che comporta la conseguenza bocciatura
automatica.
Però è previsto dalla L.n. 53/03 di riforma, che, in casi eccezionali e
motivati, il consiglio di classe o interclasse possa far ripetere l'anno.
Personalmente sono dell'avviso che è bene non far ripetere , poichè si
crea un divario di età fra il bambino con disabilità ed i compagni, che
crea grosse difficioltà per l'integrazione ed inoltre i nostri bambini
crescono in autonomia in tempi più lunghi, ma sono fortemente stimolati
dalla presenza di coetanei coi quali si relazionano.
Vorrei porVi una domanda sull'articolo 33 della legge 104.
Riassumo brevemente la situazione: un docente che usufruisce del suddetto
articolo per assistere un familiare nel comune di residenza, Altavilla
Silentina (SA), viene assegnato a Pompei (NA) ad una distanza di 50 Km. La
situazione rimane invariata per 6 anni, durante i quali tale docente non
presenta MAI domanda di trasferimento o assegnazione provvisoria.
Essendosi determinata una situazione di soprannumero, tale docente, che
occupa l'ultimo posto della graduatoria interna d'istituto, viene escluso
dalla graduatoria dal Dirigente.
La mia domanda è: non essendo la sede di titolarità la stessa
dell'assistito, tale docente ha diritto all'esclusione della graduatoria?
Requisito della continuità dell’assistenza (art. 20,
legge 53/2000).
Con circ. n. 133/2000 (
https://www.edscuola.it/archivio/norme/circolari/cinps133_00.html)
è stato precisato che il requisito della continuità della assistenza non è
individuabile nei casi di effettiva lontananza tra le abitazioni di chi
presta assistenza e chi la riceve.
Comunque nella circolare stessa è precisato che la “lontananza” da
considerare, non va intesa solo in senso spaziale ma anche temporale;
pertanto se in tempi individuabili in circa un’ora è possibile coprire la
distanza tra le due abitazioni del soggetto prestatore di assistenza e
l’handicappato, è possibile riconoscere che sussiste un’assistenza
quotidiana che concretizza il requisito di continuità dell’assistenza, il
quale insieme a quello dell’esclusività, dà diritto alla fruizione dei
permessi di cui alla legge 104/92 anche in caso di non convivenza. In caso
contrario l’assistenza quotidiana non può essere di per sé esclusa, ma
occorre rigorosa prova da parte dell’interessato, sia dei rientri
giornalieri sia dell’effettiva assistenza che è possibile fornire in tale
situazione di lontananza.
In proposito si rammenta che sono applicabili anche alla fattispecie in
esame i criteri indicati nella circ. n. 138/01 (https://www.edscuola.it/archivio/norme/circolari/cinps138_01.pdf
), secondo cui, alle condizioni indicate nella circolare stessa, al
soggetto di cui sopra possono essere riconosciuti i permessi giornalieri
nelle (sole) giornate in cui dimostra di aver accompagnato l’handicappato
all’effettuazione di visite mediche, accertamenti o simili, se
l’effettuazione, cioè, non è altrimenti assicurabile
Circolare INPS - Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito -
11 luglio 2003, n. 128 “Permessi ai sensi della legge 104/92 -
Disposizioni varie.”
https://www.edscuola.it/archivio/norme/circolari/cinps128_03.htm
Sono la mamma di un ragazzo con disabilità motoria che frequenta
l'istituto d'arte di Mazara del Vallo, ho pensato di rivolgermi a Lei per
avere delle risposte che fino ad ora nessuno è riuscito a darmi e spero
tanto che Lei possa essermi d'aiuto.
Vorrei farLe le seguenti domande:
1) Se mio figlio dovesse andare in gita scolastica con accompagnatore
devono pagare entrambi il biglietto?
Per gli alunni in situazione di handicap la Nota n.
645 dell'11/04/2002 pone particolare attenzione al diritto degli alunni
con handicap a partecipare alle gite scolastiche. La Nota, richiama le
CC.MM. n. 291/92 e n. 623/96 che affidano alla comunità scolastica la
scelta delle modalità più idonee per garantire tale diritto.
Infatti si legge: "le gite rappresentano un'opportunità fondamentale per
la promozione dello sviluppo relazionale e formativo di ciascun alunno e
per l'attuazione del processo di integrazione scolastica dello studente
diversamente abile, nel pieno esercizio del diritto allo studio". Al punto
5 la Nota Ministeriale precisa:"a) l'IS, per una corretta e funzionale
organizzazione, nonché per la determinazione del costo del viaggio,
comunicherà all'ADV la presenza di allievi in situazione di handicap, i
relativi servizi necessari e l'eventuale presenza di assistenti educatori
culturali; b) agli allievi in situazione di handicap e agli assistenti
educatori culturali dovranno essere forniti i servizi idonei, secondo la
normativa vigente in materia".
Il punto 12 prevede che per gli accompagnatori vi
sia una gratuità per ogni 15 alunni paganti. Dato il diritto alle pari
opportunità, l'alunno con handicap non deve, in via di principio, pagare
la persona che l'accompagna.
Sarà opportuno, pertanto, che uno degli accompagnatori si faccia carico
degli eventuali problemi dell'assistenza a tale alunno. Qualora ciò sia
impossibile, la scuola dovrà provvedere a pagare un accompagnatore in più.
2) I soggetti con disabilità al 100% sono esenti da tasse scolastiche?
L'art. 30 della Legge 118/71 stabilisce che "ai
mutilati ed invalidi civili che appartengono a famiglie di disagiata
condizione economica e che abbiano subito una diminuzione superiore ai due
terzi della capacità lavorativa ... è concessa l'esenzione dalle tasse
scolastiche ... e da ogni altra imposta, analogamente agli esoneri
previsti per ... ciechi civili, i mutilati ed invalidi di guerra, di
lavoro, di servizio e i loro figli".
Sono la mamma di bambina di 8 anni che e' stata riconosciuta invalida al
100% con accompagnamento ed in piu' in base ,all'art. 3 della legge 104
,la ASL ha ricosciuto che ha un handicap grave e quindi bisognosa di
assistenza continua e permanente. L'handicap di mia figlia e' soprattutto
motorio e per questo non ha mai avuto bisogno dell'insegnante di sostegno,
a volte se deve andare in bagno la accompagna la bidella (anche se mi
sembra strano che debba farlo lei o le insegnanti, tanto che la bambina s
cuola preferisce non andare in bagno).
Per quanto riguarda le attività di ausilio materiale
agli alunni portatori di handicap per esigenze di particolare disagio e
per le attività di cura alla persona ed ausilio materiale nell'uso dei
servizi igienici e nella cura dell'igiene personale dell'alunno disabile,
nelle scuole di ogni ordine e grado, tali mansioni rientrano tra le
funzioni aggiuntive dei collaboratori scolastici (bidelli/e)
Ma quali sono i diritti di mia figlia a scuola? Chi la deve aiutare? Ora è
scoppiata un'altra questione poichè la nostra dirigente scolastica ci ha
fatto sapere che ne' io e nè mio marito possiamo accompagnare mia figlia
in gita scolastica. Io sono scesa sul piede di guerra, pero' volevo sapere
come far valere i miei diritti. Potrei avere una risposta urgente poiche'
la gita e' tra pochi giorni?
Nel caso di partecipazione alle gite scolastiche di
uno o più alunni portatori di handicap "si demanda alla ponderata
valutazione dei competenti organi collegiali di provvedere, in via
prioritaria, alla designazione di un qualificato accompagnatore nonché di
predisporre ogni altra misura di sostegno" C.M. 291/92 art. 8 c. 2.
Ciò significa che l'accompagnatore non deve essere necessariamente
l'insegnante dell'attività di sostegno, ma può essere un qualunque membro
della comunità scolastica (docenti, personale ausiliario, familiari).
Bisogna insistere con la Dirigente scolastica e se necessario fare
intervenire il docente utilizzato presso il GLH del Provveditorato o
l'ispettore coordinatore del GLIP, al fine di evitare una discriminazione
espressamente vietata dalla L. 104/92 e dalla C.M. 291/92.
https://www.edscuola.it/archivio/norme/circolari/cm291_92.html
Inoltre, per gli alunni in situazione di handicap la Nota n. 645
dell'11/04/2002 pone particolare attenzione al diritto degli alunni con
handicap a partecipare alle gite scolastiche. La Nota, richiama le CC.MM.
n. 291/92 e n. 623/96 che affidano alla comunità scolastica la scelta
delle modalità più idonee per garantire tale diritto.
Infatti si legge: "le gite rappresentano un'opportunità fondamentale per
la promozione dello sviluppo relazionale e formativo di ciascun alunno e
per l'attuazione del processo di integrazione scolastica dello studente
diversamente abile, nel pieno esercizio del diritto allo studio".
Al punto 5 la Nota Ministeriale precisa:"a) l'IS, per una corretta e
funzionale organizzazione, nonché per la determinazione del costo del
viaggio, comunicherà all'ADV la presenza di allievi in situazione di
handicap, i relativi servizi necessari e l'eventuale presenza di
assistenti educatori culturali; b) agli allievi in situazione di handicap
e agli assistenti educatori culturali dovranno essere forniti i servizi
idonei, secondo la normativa vigente in materia".
Nella mia scuola superiore sono previste per il prossimo anno scolastico 3
classi prime di cui una con due portatori d'handicap e le altre nessuno.
non
si viene a costituire una classe differenziale? quali sono i tempi ed i
criteri per la formazione delle classi? come si può intervenire per
bloccare
quasto modo di operare?
D.M. 141/99
https://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dm141_99.html
La presenza di più di un alunno in situazione di handicap nella stessa
classe può essere prevista in ipotesi residuale ed in presenza di handicap
lievi. Le classi iniziali che ospitano più di un alunno in situazione di
handicap sono costituite con non più di 20 iscritti; per le classi
intermedie il rispetto di tale limite deve essere rapportato all'esigenza
di
garantire la continuità didattica nelle stesse classi.
HO chiesto traferimento art 33 c. 5 della legge 104/92 presso la mia
amministrazione per l'assisenza a mia madre, persona riconosciuta con
Handicap art 3. c.1.
La mia amministrazione mi ha rifiutato tale beneficio poichè mia madre non
è persona con Handicap grave art 3. c.3
Il tibunale di Modica con sentenza 12.07.2000 parla di tale beneficio
dell'art 33. c.5 anche chi assiste persona con Handicap art 3 c.1
La mia domanda io ho diritto ha tale beneficio ?
Per poter fruire delle agevolazioni di cui all'art.
33, la persona handicappata per la quale si richiedono deve essere
riconosciuta "portatore di handicap in situazione di gravità" (art. 3,
comma 3, Legge 104/92) dalla apposita Commissione ASL e non deve essere
ricoverata a tempo pieno.
Possono fare richiesta al datore di lavoro anche coloro che devono
assistere persone per le quali ancora non è stata presentata domanda di
accertamento dell'invalidità civile presso la ASL, o che sono ancora in
attesa di sottoporsi alla visita medica o in attesa di ricevere il verbale
di invalidità. Si tratta infatti di certificazioni di natura diversa, tra
loro distinte.
Nella nostra scuola d'Istruzione Secondaria Superiore per il
prossimo anno scolastico 2004-2005 abbiamo 29 iscritti in una classe prima
con due ragazzi certificati e quindi con richiesta avanzata per
l'Insegnante di Sostegno. E' ancora possibile fare la richiesta di
smembramento della classe e ottenere così due classi prime? Grazie per
quanto potrà indicarmi.
La norma sul numero degli alunni per classe, è
inderogabile. Quindi una prima classe di 29 alunni con due disabili, deve
essere necessariamente sdoppiata. Il tempo è proprio questo, poichè ora si
presentano le richieste in organico di fatto, cui il direttore regionale
dovrà dare risposte entro il 31 luglio. Debbono fare scrivere alla scuola
dai genitori che, in caso di mancato sdoppiamento, si rivolgeranno alla
Procura della Repubblica per omissione di atti di ufficio.
Sono una insegnante di sostegno di scuola dell'infanzia e per il prossimo
anno scolastico perderò la titolarità nell'istituto dove attualmente
lavoro poiché è stato soppresso il posto in organico di diritto.
Sono pertanto costretta a chiedere il trasferimento ad altra sede ma
questo non è il punto. Il problema è che l'alunno, per altro non vedente,
che seguo dal suo inserimento alla scuola dell'infanzia perderà la tanto
declamata continuità.
Dove andrà a finire il progetto educativo di integrazione che ha richiesto
energie da parte di tutti?
E l' alunno ,con un deficit puramente sensoriale, ma per il quale
occorrono particolari competenze che vanno al di la di una semplice
specializzazione, che ho acquisito con corsi e autoformazione nel periodo
precedente al suo arrivo proprio per consentire un inserimento e
integrazione ad hoc, da chi sarà seguito se ormai non ci sono più
insegnanti specializzati?
Questa è una, fra le tante, delle cause di demotivazione per gli
insegnanti di sostegno i quali appena possono "evadono" su posto comune.
Vorrei sapere cosa si può fare per garantire continuità e se ci sono
riferimenti normativi o sentenze ai quali poter far riferimento.
L'unica possibilità è quella di chiedere una
sperimentazione ai sensi dell'art. 43 del D.M. 331/98. Sarà dura, ma ci
provi, perché la cosa altrove è andata. La procedura è quella della
proposta del consiglio di classe di una sperimentazione di continuità
didattica, approvata dal Collegio dei docenti ed inviata, per
l'autorizzazione, al direttore scolastico regionale.
Sono un insegnante di ruolo e per quest'anno scolastico sono stato
designato , nella mia classe , commissario d'esame . Dato che usufruisco
della legge 104/92 e dei tre giorni mensili di permesso , vorrei sapere se
il ruolo di commissario possa essere , per tale legge , incongruente .
ASSOLUTAMENTE NO!
L'art. 16, comma 1 della legge-quadro (104/92) dispone che la
valutazione degli alunni in situazione di handicap debba avvenire sulla
base del Piano Educativo Individualizzato, (sintesi prospettica di tre
progetti coordinati - didattico, riabilitativo e di socializzazione).
Ossia, occorre procedere a verifiche, sia all'inizio dei singoli itinerari
didattici, al fine di accertare il possesso dei necessari prerequisiti
(abilità, capacità, competenze, conoscenze ecc.), sia al termine per
verificare il conseguimento degli obiettivi programmati.
Le prime indicazioni relative alla non ammissione
alle classi successive per gli alunni in stato di handicap, sono date
dall'art. 1 della legge 517/1977: dovrebbe essere negata soltanto in casi
eccezionali.
La decisione sulla bocciatura dell'alunno in situazione di handicap, va
presa da tutto il Consiglio di classe (i Consigli di classe hanno le
funzioni fondamentalmente indicate nel Dpr n. 416/74. La normativa
successiva, quale il Regolamento sull'autonomia, Dpr n. 275/99, hanno
esplicitato alcune funzioni in relazione a nuovi aspetti delle stesse
funzioni, che sostanzialmente sono quelle di programmare l'attività
didattica, svolgere i progetti didattici per i singoli alunni, nel quadro
della programmazione, valutare i risultati degli stessi, verificare
l'efficienza e l'efficacia del percorso educativo) sulla base dei
convincimenti maturati circa la preparazione e l'opportunità di fare
ripetere l'alunno, anche indipendentemente dal parere del neuropsichiatra.
L'OM 90/01 all'art. 11, a proposito della valutazione degli alunni in
situazione di handicap, al fine del conseguimento del diploma di licenza
media, richiede che il giudizio riguardi la valutazione globale della
preparazione dell'alunno. Il giudizio positivo o negativo dipende dalla
valutazione di prevalenza di taluni aspetti ritenuti positivi su altri
ritenuti negativi o viceversa.
Nella scuola superiore, la ripetenza è deliberata dal collegio dei
docenti. Anche l'art 14 comma 1 L.n. 104/92, quando parla di più ripetenze,
le subordina espressamente alla delibera del Collegio dei Docenti. In caso
di bocciatura, la reiscrizione non è automatica ma è conseguente ad una
delibera positiva del Collegio dei Docenti, che potrebbe anche negarla.
Sono un docente di Materie Letterarie classe A043 a tempo
indeterminato in servizio presso una scuola media statale con classi
formate esclusivamente con alunni audiolesi.
Ho conseguito l'abilitazione specifica all'insegnamento di Lettere ex
classe 39, con corso di formazione indetto dall'Istituto Magarotto di Roma
ai sensi dell'art,15 della legge 6/12/1971 n.1074.
Dal prossimo anno scolastico 2004/05 dette classi cesseranno di
funzionare, pertanto sono stato dichiarato soprannumerario ed invitato a
produrre domanda di trasferimento. Fin qui tutto tranquillo, ma all'atto
del perfezionamento della domanda il C.S.A della mia provincia ha
obiettato che la mia abilitazione non era valida per poter insegnare nella
scuola media normale, ma potevo chiedere solo il sostegno. Senza nulla
togliere agli insegnanti di sostegno, dei quali ho grande stima, dopo 25
anni di insegnamento nelle classi per sordomuti gradirei insegnare nelle
classi normali.
In sintesi desidererei conoscere la normativa con cui la mia abilitazione,
conseguita tra l'altro prima ancora che venisse introdotto il sostegno
nelle scuole, è ritenuta valida per le scuole normali.
Purtroppo le abilitazioni per le scuole speciali non
consentono l'insegnamento nella medesima classe di concorso nelle classi
ordinarie. Occorre chiedere al ministero dell'Istruzione se sia possibile
una equipollenza, tramite qualche esame integrativo sostenuto presso una
SSIS, competente a rilasciare le abilitazioni.
Risposta a Faq 32
Sono spiacente doverVi contraddire, e Vi invito a prendere visione della
Legge 326 del 16 luglio 1984, art 13, della C.M. 2.7.85, n.215,
(applicativa della legge 326) e del D.M. 28 febbraio 1985, pubblicato
sulla G.U. n. 65 del 16 marzo 1985, ( corrispondenza tra le abilitazioni
speciali e gli insegnamenti compresi nelle vigenti classi di concorso).
Tale decreto recita testualmente:" Le abilitazioni all'insegnamento nelle
scuole speciali sono valide per i corrispondenti insegnamenti compresi
nelle vigenti classi di concorso, secondo la tabella corrispondente":
Classi di abilitazione all'insegnamento Classi di concorso corrispondenti,
di cui
nelle scuole speciali di cui al D.M. 2 marzo 1972 al D.M. 3 settembre 1982
...Omissis... ..Omissis...
cl. 39 -Materie letterarie nella scuola media cl. LVII - Italiano, storia
ed educazione civica, geografia nella scuola media ...Omissis...
Tanto premesso, l'abilitazione speciale è valida sia per insegnare nelle
scuole con particolari finalità, nelle scuole normali, e, a richiesta, nel
sostegno.
Concordo sul fatto che l'unica soluzione sia la
richiesta di equipollenza fra l'abilitazione speciale e quella comune, con
alcuni esami integrativi. Comunque il sostegno per l'integrazione di
alunni sordi è un'attività didattica di grande interesse, anche perchè
manca un sufficiente numero di insegnanti specializzati.
Io e le mie colleghe di sostegno ci chiediamo quali saranno gli
adempimenti cartacei richiesti dalla sriforma Moratti per gli alunni
portatori di handicap. Non ho trovato nessuna notizia al proposito.
Inoltre l'anno scorso abbiamo fatto richiesta di deroghe per i nostri
alunni, siamo 3 insegnanti con 12 alunni H, ma non ci sono state concesse,
probabilmente abbiamo sbagliato qualche passaggio. Potresti aiutarci? Noi
abbiamo descritto la situazione attuale, le risorse utilizzate e le
potenzialità da esprimere, evidentemente non sono state sufficienti. Si
devono inviare entro il 30 maggio?
Sperando di non aver esagerato con le richieste ti ringrazio
anticipatamente per qualunque chiarimento
Gli adempimenti per il portfolio degli alunni con
disabilità, per quanto possibile, debbono corrispondere a quelli dei
compagni, con in più le specificità come la diagnosi funziuonale, il PDF ,
il PEI ed i progetti didattici svolti durante gli anni e i diplomi ed
attestati comproivanti i crediti formativi maturati.
Quanto alla richiesta di deroghe, va fatta con un progetto didattico ,
redatto ai sensi dell'art 41 d m n. 331/98.
Mio fratello è invalido riconosciuto al 100% (commissione AUSL). E' orfano
di genitori. Vive con noi. Nella mia famiglia, mio marito lavora
(insegnante di ruolo) ed io lavoro (insegnante precaria sostegno) con
supplenze annuali. Sto per essere nominata (dal giudice tutelare) tutore
di mio fratello. Essendo precaria, posso chiedere la precedenza nella
scelta della sede ( supplenze annuali) se sono disponibili i posti?
Il 5° comma dell'art. 33 prevede il diritto del
genitore, che assiste con continuità ed in via esclusiva il figlio affetto
da handicap in gravità, alla scelta della sede di lavoro più vicina al
proprio domicilio.
Il lavoratore medesimo, inoltre, non può essere trasferito senza il suo
consenso presso altra sede.
Sul punto è intervenuto il Consiglio di Stato, in funzione giudicante e
consultiva, nei seguenti termini:
a.. il diritto alla sede più vicina presuppone l'esistenza (vacanza
organica) del posto nella sede in cui si intende essere assegnati o
rimanere;
b.. il diritto al trasferimento o alla permanenza in sede è subordinato
all'assistenza di un soggetto con grave handicap; pertanto, se questi non
versa nelle condizioni di gravità, ex art. 3, 3° comma, L. 104/92, il
diritto non è riconosciuto;
c.. lo stesso diritto viene meno nel caso in cui cessino i presupposti (ad
es. morte dell'assistito o mutamento delle condizioni sanitarie), con
conseguente revoca del provvedimento;
d.. non è riconosciuto il beneficio al trasferimento o alla permanenza in
sede al dipendente, quando già altro familiare presti assistenza
continuativa al medesimo congiunto disabile.
Insegno in un IPSIA, in cui è operante un progetto di autonomia che
prevede che tutti gli alunni effettuino, ogni due mesi circa, prove
strutturate uguali per materia e per classi parallele, che vengono
somministrate anche agli alunni in situazione di handicap valutati in base
agli obiettivi minimi, e non c'è deroga sulle modalità di somministrazione
(niente registratore per i dislessici, niente orale sostitutivo, niente
computer, niente di niente: la prova o è la stessa per tutti o viene
valutata come differenziata in base ad un Pei, questa è la scelta del D.S.
supportato dal Collegio). Questo significa che, se un alunno comincia il
suo percorso di studi in base ad un Pei perché ritenuto non in grado di
raggiungere gli obiettivi minimi, non può, successivamente, passare ad una
valutazione curricolare: è escluso a priori, nessun Consiglio di Classe lo
voterebbe, se vuole il diploma deve ricominciare daccapo.
In questa situazione è successo che un'alunna, che presenta una diagnosi
di "disturbo evolutivo specifico degli apprendimenti scolastici"
risultava, in prima, non in grado di raggiungere gli obiettivi minimi
perché, a mio parere, molto bloccata emotivamente (secondo altri, perché
in verità la diagnosi dovrebbe essere ben altra...): si tratta di una
ragazza (ovviamente) in tutto e per tutto come le sue coetanee, con un
gruppo di amiche affiatate (le sue compagne di classe), e da qualche mese,
anche un fidanzato. Ho cominciato ad occuparmi di lei in terza, l'anno
scorso, ed ho incontrato subito molte difficoltà perché, pur essendo
veramente in una situazione molto pesante, sul piano dell'apprendimento,
al tempo stesso non gradiva la mia presenza, con particolare evidenza
nelle materie in cui la classe risulta accorpata ad un'altra. In pratica,
il mio lavoro era limitato a pochi approcci con lei in classe, nessuna
possibilità di lavorare fuori dalla classe per impostare un diverso
approccio metodologico, ed alla stesura di prove individualizzate da
somministrarle durante gli "esami" bimestrali. (Il suo PEI non prevede
percorsi particolari, ma soltanto una semplificazione degli argomenti
curricolari).
Quest'anno, in particolare con la comparsa del suddetto fidanzato, la
situazione è, comprensibilmente, peggiorata: mi era quasi impossibile
avvicinarla, ormai le preparavo le prove di verifica e basta, assistendola
comunque durante lo svolgimento perché in quella situazione lo stato di
ansia le fa dimenticare la vergogna, ma anche i risultati non erano
granché.
La psicologa, che non la vede ormai da anni, ma che la ricordava bene,
quando le ho detto delle amiche e del fidanzato, quasi faceva i salti di
gioia, perché anche l'inserimento sociale un tempo era un problema, ma sul
piano scolastico non mi è stata di alcun aiuto.
Ho convocato la mamma, insieme a lei, ed ho detto chiaramente che non
intendevo continuare così: o si lavorava in modo sensato per raggiungere
obiettivi precisi, quali migliorare la comprensione e la produzione del
testo scritto (legge malissimo, non ricorda quasi nulla, e quando scrive
non sa formulare che brevi frasi) per esempio con l'uso del computer
portatile che ho fatto comprare alla scuola, oppure la semplificazione
delle prove giusto per farle fare qualcosa non basta. Per tutta risposta
lei ha rifiutato tutto, e la mamma ha detto che anche le prove
differenziate per la figlia erano motivo di vergogna.
Risultato: in occasione delle prove del terzo periodo, dopo aver
presentato la cosa in consiglio di classe, ho comunicato che non ci
sarebbero state più né prove differenziate, né assistenza speciale durante
gli esami, ma sarebbe stata nella stessa situazione degli altri alunni;
soltanto la valutazione, se necessario, sarebbe stata basata
sull'effettivo compito svolto rapportato alle potenzialità dell'alunna ed
agli obiettivi indicati nel Pei.
Nel frattempo, in quest'ultimo bimestre, ho dedicato le ore che prima
trascorrevo con lei ad altri alunni, che erano invece stati penalizzati
(nella scuola abbiamo 24 alunni diversamente abili, in prevalenza disturbi
di apprendimento e di comportamento/personalità, ma tutti molto fragili
emotivamente, con famiglie poco presenti, in un clima, quello dell'Ipsia,
piuttosto pesante; abbiamo 8 cattedre e mezza ripartite nelle 4 aree, e
cerchiamo di distribuirci come possiamo, con molta disponibilità ed una
buona coesione di gruppo).
Agli esami è andata, diciamo così, bene: lei ha fatto poco e niente,
meglio le prove strutturate, male le prove di comprensione e di
produzione, i colleghi mi hanno mostrato i risultati, abbiamo rivisto la
valutazione, ed assegnato un voto adeguato.
La situazione però è certamente anomala: per quest'anno ormai va così, ma
l'anno prossimo che fare? Se la ragazza (che ad una collega che le faceva
notare come fosse opportuno che avesse un aiuto ha ribadito di voler fare
da sola) a settembre rifiuterà il sostegno, come ci si dovrà regolare?
Nessuno accetterà di passare dal PEI agli obiettivi minimi, né lei
dimostra di essere in grado di raggiungerli, su questo non c'è dubbio. È
sensato pensare, come di fatto avviene attualmente, ad un "appoggio
esterno" dell'insegnante di sostegno? E quando affronterà l'esame di
stato, tra un anno, come ci si dovrà regolare?
Il quesito è chiaramente rivolto a psicopedagogisti.
Per la nomativa posso limitarmi a precisare che nel passaggio da un PEI
differenziato a quello per obiettivi minimi, , secondo l'art 15 o.m. n.
90/91 non è necessario sottoporre l'alunno a prove integrative o di
idoneità per gli anni precedenti, perchè il Consiglio di classe, se atotta
la decisione di tale passaggio, è in possesso di tutti gli elementi per
decidere.
Nella mia scuola i docenti che usufruiscono della 104 e prendono i
permessi orari, avendo cattedre la 17+1 ore settimanali, si trovano a
dover lasciare le classi scoperte.
Chiedo se è possibile che una legge che tutela giustamente docenti con
problemi deve essere pagata da alunni che non possono seguire tutte le ore
di lezione a cui hanno diritto, con danno al loro diritto/dovere di
imparare, e differente trattamento rispetto a classi che fanno tutte le
ore.
Vi chiedo se non esiste un modo per costringere il ministero a fare
cattedre di 13+5 ore, per non far subire il costo di una tutela per i
docenti alle spalle degli studenti e delle loro famiglie.
Tutelare degli interessi ledendone altri, e non facendoli gravare sulla
fiscalità generale, mi sembra una regola da jungla e non da società
civile.
Scusate lo sfogo, attendo fiducioso una risposta.
Non sono mai esistite cattedre di 13 ore; ma quando
il docente si assenta la classe è rimasta scoperta e viene coperta con
supplenze. Tanto è vero che una vecchia circolare della funzione pubblica
o del ministero dell'istruzione vieta di prendere i permessi sempre lo
stesso giorno della settimana.
Sono un docente di sostegno di una scuola elementare e vorrei avere un
chiarimento. La questione in breve è la seguente, all'inizio del seguente
anno scolastico mi sono stati affidati 2 bambini,uno dei due a causa di
forti attacchi di epilessia spesso non viene a scuola,così mi è stato
chiesto dal capo d'istituto di rendermi disponibile nelle supplenze visto
che sono contitolare di classe e mi spetta per tale motivo aiutare anche
gli altri bambini. Qui nasce la prima domanda è vero tutto cio'?
cmq ho accettato senza esserne tanto convinta anzi assalita dalle
colleghe! Secondo punto 2 giorni fa mi è arrivata richiesta di assistere
un'altro bambino che all'inizio era stato affidato alla mia collega, mi è
stato detto che sono contitolare di classe, ora lo sono solo se c'è il
bambino in classe,insomma è a proprio favore sta contitolarità? e poi
perchè ho 3 bambini in pratica mentre la mia collega uno?a fine anno non
mi toccherà neanche compilare e firmare la sua scheda personale,allora
sono una balia non un'insegnante di sostegno. Per non parlare del disagio
subito dal bambino portatore di handicap e dei suoi compagni per la
presenza di questa nuova figura quale sono io per loro?grazie per
l'attenzione e mi piacerebbe tanto avere chiarimenti e verificare con le
leggi la questione! i portatori di handicap non hanno diritti e
sentimenti?
L'art 44 del d.m 331/98 precisa che l'assegnazione
delle ore di sostegno viene concordata secondo le necessità organizzative
del servizio. E' quindi da discutere a livello di collegio docenti la
programmazione degli interventi nelle diverse classi.
Sono mamma di una bambina con Disturbo Pervasivo dello Sviluppo, ho
chiesto alla mia direzione didattica di poter usufruire di un mese dei due
anni di congedo straordinario per la legge 104, vorrei chiedere :
- è possibile usufruire del congedo in periodi non continuativi?
- é vero che , usufruendo di tale congedo, non avrò più diritto ai tre
giorni al mese per il resto della mia vita lavorativa?
Lei non può prendere i permessi di tre giorni solo
durante la fruizione del
mese o dei mesi di congedo straordinario. Il diritto ai tre giorni mensili
è un diritto incoercibile e quindi, nei normali periodi lavorativi nessuno
può negarli.
Non riesco a trovare la legge che prevede si debba nominare l'insegnante
di sostegno anche quando il bambino viene iscritto per trasferimento ad
anno scolastico già avviato (metà settembre)
La L.n. 333/01 e le circolari applicative sugli
organici cm n. 58/03 e cm n. 37/04 stabiliscono che dopo il 31 Agosto in
via eccezionale le deroghe sono rilasciate dal Direttore scolastico
nazionale.
Se il familiare con handicap in situazione di gravità è ricoverato
in ospedale per un breve periodo (es. 10 giorni) la persona che lo assiste
e quindi che usufruisce dei benefici previsti dalla Legge 104/92 ha
diritto ai 3 giorni di permesso mensili da fruire durante la degenza del
familiare?
Sì, purché:
Circolare INPS 2 aprile 1992, n. 100
[..] - una dichiarazione di responsabilità dalla quale risulti che il
bambino non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati
Art. 33. Prolungamento del congedo
(legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, commi 1 e 2;
legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 20)
1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minore
con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4,
comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto al
prolungamento fino a tre anni del congedo parentale a condizione che il
bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
L'Ospedale non a nulla a che vedere con gli Istituti specializzati per gli
handicappati, ma è un luogo di cura temporaneo per la guarigione di una
malattia qualsiasi. Anzi, direi che proprio in questo caso ci sia bisogno
dell'assistenza da parte di un familiare o parente, in quanto il disabile
in situazione di gravità non è in condizioni di autogestirsi
Ho un quesito importante da porvi, non solo per me ma anche per
tanti altri colleghi.
Sono beneficiario della legge 104 che tutela i portatori di handicap e
finora ho sempre ottenuto una riduzione d'orario ai sensi
della normativa vigente (1 ora di riduzioen per giornata lavorativa
effettivamente prestata)
Ora il mio preside sostiene di non poter più attribuire una cattedra
inferiore alle 18 ore settimanali per cui anche le cattedre dei portatori
di H
sarano strutturate in questo modo. Il lavoratore che ha diritto ai
permessi lascerà di conseguenza le classi scoperte e le relative ore
saranno coperte da insegnanti a disposizione, se ci sono. La
responsabilità didattica é ovviamente dell'insegnante titolare che agli
occhi dei colleghi e delle famiglie, nonché degli studenti, verrà
inevitabilmente visto come uno che non assolve ai propri doveri e compiti
professionali.
Ma tutto questo é corretto? Perché far ricadere sulle spalle di un
insegnante la responsabilità morale delle ore di lezione non effettuate
per poter godere di un beneficio
di legge?
Grazie per un parere: L'attribuzione di cattedra ad un insegnante invalido
deve essere di 18 ore settimanali o di 13 ore?
La cattedra di un docente , di sostegno o meno, è di
18 ore. Se poi un docente ha diritto a delle ore di permesso, da sempre la
classe rimane scoperta per quelle ore ed il Dirigente scolastico deve
provvedere a trovare chi possa far lezione in quella classe. Mi sembra
strano che un Dirigente abbia stabilito di formare cattedre di sostegno di
13 ore, prevedendo quindi l'assenza perenne del docente di sostegno sempre
negli stessi giorni ed ore, dal momento che una circolare della funzione
pubblica vieta che le ore di permesso cadano sempre nello stesso giorno
della settimana.
Desideriamo richiederLe qualche disposizione legislativa o circolare
che ci chiarisca la situazione che andiamo a descrivere:
Nostra figlia frequenta la classe IV elementare e fin dal 2° anno della
Scuola Materna a seguito di indicazioni specialistiche abbiamo richiesto
l'intervento dell'insegnante di sostegno. Ha un ritardo cognitivo di grado
lieve, attestato da un dipartimento universitario di
neuropsichiatria infantile, da cui ci è stato consigliato l'opportunità di
fermare la bambina in questo anno scolastico per acquisire meglio i
contenuti finora presentati ( contenuti non rapportati alla classe che
frequenta) e per raggiungere un certo grado di autonomia.
La nostra richiesta trova ostacolo nel corpo docente e nella figura della
direttrice scolastica, esiste una normativa in merito a cui possiamo
riferirci nel caso in cui questa ostinazione persista e non ci dia la
possibilità di seguire le indicazioni specialistiche.
La stessa L.n. 53/03 di riforma Moratti ed il
decreto n. 59/04, applicativo della stessa, stabiliscono che solo in via
eccezionale e fortemente motivata il Consiglio di classe o interclasse può
decidere di far permanere nelle stessa classe un alunno.
Occorre discutere il caso in GLH operativo con la presenza di tutti i
docenti, i genitori e gli operatori sociosanitari di territorio.
E' possibile, nel mese di aprile, che il consiglio di classe, con la
presenza dell'esperto ASL e dei genitori decida di passare da una
programmazione differenziata valida ai soli fini educativi a una con
obiettivi minimi, riconducubile però ai programmi ministeriali, con il
rischio che l'allievo, frequentante una Classe IV di istituto
professionale, non venga èpromosso?
Preciso che la richiesta viene fatta direttamente dai genitori, che a suo
tempo a vevano accettato la programmazione differenziata.
Stante la norma dell'art 14 dell'O M n. 90/01 che
conferisce ai genitori il potere di rifiutare la valutazione
differenziata, è possibile anche in Aprile , passare a quella
semplificata, fermo restando il dovere del Consiglio di classe di
precisare ai genitori , ai soli fini della valutazione, l'alunno non può
essere considerato in situazione di handicap e verrà valutato come tutti
gli altri e quindi col rischio o la certezza, data la prossimità dello
scrutinio finale, di essere bocciato.
Sono un docente di sostegno vorrei sapere come trovare fondi per attivare
attività in favore degli alunni div. abili in una scuola media
Occorre chiedere alla Direzione scolastica regionale
quanti fondi ha a disposizione di quelli inviati annualmente dal MIUR per
l'integrazione scolastica sulla L.n. 104/92 e L.n. 440/97, comprensivi
anche di quelli della L. 69/00.
Ho capito bene che gli alunni disabili potranno iscriversi alla
prima superiore soltanto se saranno in possesso del diploma di licenza
media? Quindi non basta più la certificazione?
Per il prossimo anno scolastico, fino a quando il
ministero non emana una precisazione, ritengo si possa ancora iscriversi
alla scuola superiore, anche senza diploma di licenza media.
Sono genitore di un ragazzo disabile ,epilettico e su sedia a rotelle,
nonchè suo insegnante presso la scuola da lui frequentata.
In occasione della gita d'istruzione, visto il desiderio del proprio
figlio-alunno di partecipare, ho dato la mia disponibilità ad accompagnare
gli alunni e/o sostituire l'insegnante di sostegno di mio figlio che non
intende partecipare al viaggio.
Visto che sono l'insegnante, oltre che il genitore, dell'alunno in
difficoltà e visto che il carico della sua gestione ricade su di me in
toto, non avendo la scuola un assistente alla persona nè personale che
acceti di gestire una tale situazione, è giusto che io debba pagare la
quota di partecipazione e non essere invece assegnato quale insegnante
accompagnatore motivando il tutto con la scusa che occupandomi del"
disabile" non posso stare attento agli altri alunni?
E se non partecipassi chi si prenderebbe in carico l'alunno ?....
Mi è stato risposto che in questo caso dovrebbero rifiutare la sua
iscrizione!!!!!!
datemi un consiglio al più presto, la gita è vicina!
Essendo Lei insegnante della scuola, e non essendo
più richiesto che sia solo l'insegnante di sostegno ad accompagnare nelle
gite gli alunni con disabilità ( c m n. 291/92 paragrafo 8) Lei può
accompagnare Suo figlio, impegnandosi a curare la vigilanza per la classe
di Suo figlio. In tal modo non deve pagare nulla. Se la scuola fà storie,
faccia presente che per il principio di pari opportunità e non
discriminazione, Lei potrebbe pretendere che un qualunque accompagnatore
di Suo figlio dovrebbe essere pagato dalla scuola, che potrebbe utilizzare
i fondi rinvenienti dalla L.n. 69/00 finanziata con la L.n. 440/97.
Gli allegati al Decreto Legislativo n° 59/04 applicativo della Riforma
Moratti
https://www.edscuola.it/archivio/handicap/allegati_dlvo5904.htm
Veda pure: Il diritto alle gite scolastiche
https://www.edscuola.it/archivio/handicap/diritto_alle_gite_scolastiche.htm
La L.R. 1/04 del Piemonte, in applicazione della L. 328/00 prevede il
passaggio delle competenze dei Servizi sociali, in specifico delle
funzioni relative ai non vedenti e agli audiolesi, ai Comuni. Alcune
Associazioni di categoria interpretano ciò nel senso di un totale
passaggio di competenze per ciò che riguarda l'assistenza specialistica
connessa all'attività scolastica anche con riferimento alle scuole
superiori che, in base al D. Lgvo n. 112/98, risulterebbe essere di
competenza delle Province.
So che la definizione dei ruoli di Comune e Provincia rispetto a trasporti
e assistenza nelle scuole superiori è un problema mai chiarito. Vorrei
sapere se, a suo parere, la L. 328 contiene una risposta al quesito.
La L.n. 328/00 è orientata ad affidare ai Comuni
tutte le competenze gestionali, come risulta chiaramente dall'art 14. In
Piemonte la tendenza ad affidare ai comuni quante più competenze possibili
è molto pronunciata. Pertanto in tale regione l'attribuzione ai Comuni di
competenze, altrove, affidate alle province è totale.
Sono un' insegnante, scuola primaria, a tempo determinato.
Vorrei sapere se, in sede di assegnazione di incarichi di supplenza
annuali, ho diritto a scegliere la sede più vicina che mi consenta di
continuare ad assistere mio marito disabile ex art.33, L.104/92.
Oppure devo rinunciare all'incarico annuale che essendo troppo distante mi
impedirebbe di assistere mio marito.
Vi prego fatemi sapere.
Esiste una normativa in materia?
Veda Legge 104/92 - Art. 33 - Agevolazioni -
5. Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico
o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il
terzo grado handicappato, con lui convivente, ha diritto a scegliere, ove
possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può
essere trasferita senza il suo consenso ad altra sede.