a cura di Rolando Alberto Borzetti


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FAQ 34
Domande e Risposte su Handicap e Scuola

 

Sono un insegnante di sostegno della provincia di Salerno e vorrei sottoporVi un quesito: insegno in un Istituto agrario in una classe di 24 alunni di cui 5 portatori di handicap; il CSA di Salerno quest'anno non ha autorizzato lo sdoppiamento della classe adducendo come motivazione il fatto che il numero degli alunni non era sofficiente a consentire la formazione di due classi. Mi sembra, invece, che in presenza di portatori di handicap il numero degli alunni per classe diminuisca in modo consistente.
Chiedo, cortesemente, di avere delucidazioni in merito, possibilmente con l'indicazione della normativa vigente.

Le classi frequentate da alunni con disabilità, non possono superare i 25 alunni in presenza di un compagno con disabilità, ed i 20 in presenza di 2, secondo quanto stabilito dal D.M. n. 141/99. Avere 5 disabili con handicap in una classe, è proibito!

Sono un'insegnante di sostegno di scuola media, ho 2 alunni che dovranno effettuare la prova differenziata di lingua inglese, quindi vorrei sapere se devo comunque proporre loro le due tipologie di prove, come accade per le prove normali, o se posso somministrare unicamente quella per la quali li ho preparati, cioè il completamento di lettera; o è tutto a discrezione del presidente di commissione? Qual è la normativa di riferimento riguardo le prove differenziate?
Ho ancora un quesito relativo all'ormai annosa questione delle supplenze in sostituzione di colleghi assenti: cosa rispondere ad un dirigente che fa un ordine di servizio per imporre una supplenza in una classe in cui non sono contitolare, facendo appello all'obbligo di sorveglianza degli alunni o al fatto che non ci sono didponibilità economiche per pagare ore eccedenti?

Quanto alle prove "differenziate", previste espressamente dall'art 11 dell'O M n. 90/01, esse debbono corrispondere a quelle svolte durasnte l'anno; sono "differenziate" e quindi debbono "differenziarsi" da quelle ordinarie. E' importante che consentano di dimostrare che l'alunno ha acquisito una qualche conoscenza della lingua inglese.
Quanto alle supplenze in altre classi, se esse vengono disposte dal DIrigente quando l'alunno con disabilità è assente, l'ordine di servizio è perfettamente legittimo, poichè ogni docente è membro della comunità scolastica e può essergli chiesta qualunque prestazione di docenza, purchè non contrasti con i suoi doveri di servizio. Se invece l'alunno è presente, l'ordine di supplenza altrove è manifestamente illegittima, come ha dimostrato la sentenza n. 49/04 della Corte dei conti che ha escluso la responsabilità del Dirigente scolastico che ha nominato un supplente per meno di 15 giorni di assenza del titolare, poichè a scuola non c'era alcun docente a disposizione per svolgere le supplenze ( Sentenza Corte dei Conti 59/04 (Continuità Supplenze) ).

Stiamo formulando il documento di classe,detto appunto del 15 maggio,previsto per le classi terminali delle superiori,e si è posto questo problema:possiamo fare riferimenti precisi e circostanziati al programma educativo individualizzto con tutto ciò che comporta,livello di partenza, obiettivi raggiunti ecc...,su un documento che sarà distribuito come di norma a tutti gli alunni della classe? Che cosa è previsto dalla normativa su questo preciso punto? E' un problema cha ci dobbiamo porre o no?

Potete fare un riferimento generico nella relazione, facendo riferimento ad uno specifico dettagliato allegato, che non verrà consegnato ai compagni, ma sarà consegnato solo alla Commissione ed al presidente.Ciò non è scritto da nesuna parte; ma è una mia personale opinione, dettatami dal buon senso e dal rispetto della normativa.

Sono un insegnante di sostegno di un istituto d'arte, vorrei avere delle informazioni a proposito del progetto educativo previsto dalla normativa per il passaggio ,dopo l'esame di maestro d'arte , degli alunni con programmazione differenziata alle classi successive. Noi come insegnanti di sostegno abbiamo presentato l'anno scorso , al colleggio dei docenti , una proposta di progetto educativo che è stato bocciato dai colleghi sotto la pressione della presidenza , senza la presentazione di proposte alternative. Quest'anno il D.S. paventa la possibilità di non accettare l'iscrizione degli alunni motivandola con il fatto che nel nostro istituto non è stato approvato nessun progetto educativo. Vorrei precisare che in questo modo si libererebbe dei casi più gravi che spesso (a detta di alcuni colleghi )disturbano il normale corso delle lezioni . Grazie

Per l'iscrizione alla quarta dell'istituto d'arte di alunni con PEI differenziato, in possesso di attestato ai sensi dell'art 14 comma 5 O M n. 90/01, è sufficente il progetto didattico predisposto dal consiglio di classe, che non può essere sindacato nè dal Collegio dei docenti, nè dal Dirigente scolastico. L'alunno ha diritto all'iscrizione, come tutti i compagni, ai quali non si chiede nessun progetto. Se la scuola rifiuta l'iscrizione, vi chiedo di informarmi immediatamente, perchè informerò immediatamente il Ministero che interverrà per fare rispettare la normativa in vigore.

Sono la mamma di un bambino autistico di 10 anni e faccio parte della Associazione Autismo Triveneto Onlus, ho bisogno di avere informazioni circa la possibilita’ di fare ripetere la classe v elementare a mio figlio il prossimo anno ( attualmente frequenta la IV ). Infatti alla sua scuola mi hanno detto che con l’introduzione della legge Moratti, il prossimo anno, non sara’ piu’ possibile “fermare” nessuno nel secondo ciclo elementare. Volevo sapere per cortesia se questa e’ una notizia vera e se questo vale anche per i bambini disabili oppure se ci sono delle deroghe che possono venire applicate.

E' vero che dal prossimo anno scompare l'esame di quinta elementare e quindi non si potrà più accedere alla prassi di non far presentare l'alunno all'esame, che comporta la conseguenza bocciatura automatica.
Però è previsto dalla L.n. 53/03 di riforma, che, in casi eccezionali e motivati, il consiglio di classe o interclasse possa far ripetere l'anno.
Personalmente sono dell'avviso che è bene non far ripetere , poichè si crea un divario di età fra il bambino con disabilità ed i compagni, che crea grosse difficioltà per l'integrazione ed inoltre i nostri bambini crescono in autonomia in tempi più lunghi, ma sono fortemente stimolati dalla presenza di coetanei coi quali si relazionano.

Vorrei porVi una domanda sull'articolo 33 della legge 104.
Riassumo brevemente la situazione: un docente che usufruisce del suddetto articolo per assistere un familiare nel comune di residenza, Altavilla Silentina (SA), viene assegnato a Pompei (NA) ad una distanza di 50 Km. La situazione rimane invariata per 6 anni, durante i quali tale docente non presenta MAI domanda di trasferimento o assegnazione provvisoria. Essendosi determinata una situazione di soprannumero, tale docente, che occupa l'ultimo posto della graduatoria interna d'istituto, viene escluso dalla graduatoria dal Dirigente.
La mia domanda è: non essendo la sede di titolarità la stessa dell'assistito, tale docente ha diritto all'esclusione della graduatoria?

Requisito della continuità dell’assistenza (art. 20, legge 53/2000).
Con circ. n. 133/2000 (
https://www.edscuola.it/archivio/norme/circolari/cinps133_00.html) è stato precisato che il requisito della continuità della assistenza non è individuabile nei casi di effettiva lontananza tra le abitazioni di chi presta assistenza e chi la riceve.
Comunque nella circolare stessa è precisato che la “lontananza” da considerare, non va intesa solo in senso spaziale ma anche temporale; pertanto se in tempi individuabili in circa un’ora è possibile coprire la distanza tra le due abitazioni del soggetto prestatore di assistenza e l’handicappato, è possibile riconoscere che sussiste un’assistenza quotidiana che concretizza il requisito di continuità dell’assistenza, il quale insieme a quello dell’esclusività, dà diritto alla fruizione dei permessi di cui alla legge 104/92 anche in caso di non convivenza. In caso contrario l’assistenza quotidiana non può essere di per sé esclusa, ma occorre rigorosa prova da parte dell’interessato, sia dei rientri giornalieri sia dell’effettiva assistenza che è possibile fornire in tale situazione di lontananza.
In proposito si rammenta che sono applicabili anche alla fattispecie in esame i criteri indicati nella circ. n. 138/01 (
https://www.edscuola.it/archivio/norme/circolari/cinps138_01.pdf ), secondo cui, alle condizioni indicate nella circolare stessa, al soggetto di cui sopra possono essere riconosciuti i permessi giornalieri nelle (sole) giornate in cui dimostra di aver accompagnato l’handicappato all’effettuazione di visite mediche, accertamenti o simili, se l’effettuazione, cioè, non è altrimenti assicurabile
Circolare INPS - Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito - 11 luglio 2003, n. 128 “Permessi ai sensi della legge 104/92 - Disposizioni varie.”
https://www.edscuola.it/archivio/norme/circolari/cinps128_03.htm

Sono la mamma di un ragazzo con disabilità motoria che frequenta l'istituto d'arte di Mazara del Vallo, ho pensato di rivolgermi a Lei per avere delle risposte che fino ad ora nessuno è riuscito a darmi e spero tanto che Lei possa essermi d'aiuto.
Vorrei farLe le seguenti domande:
1) Se mio figlio dovesse andare in gita scolastica con accompagnatore devono pagare entrambi il biglietto?

Per gli alunni in situazione di handicap la Nota n. 645 dell'11/04/2002 pone particolare attenzione al diritto degli alunni con handicap a partecipare alle gite scolastiche. La Nota, richiama le CC.MM. n. 291/92 e n. 623/96 che affidano alla comunità scolastica la scelta delle modalità più idonee per garantire tale diritto.
Infatti si legge: "le gite rappresentano un'opportunità fondamentale per la promozione dello sviluppo relazionale e formativo di ciascun alunno e per l'attuazione del processo di integrazione scolastica dello studente diversamente abile, nel pieno esercizio del diritto allo studio". Al punto 5 la Nota Ministeriale precisa:"a) l'IS, per una corretta e funzionale organizzazione, nonché per la determinazione del costo del viaggio, comunicherà all'ADV la presenza di allievi in situazione di handicap, i relativi servizi necessari e l'eventuale presenza di assistenti educatori culturali; b) agli allievi in situazione di handicap e agli assistenti educatori culturali dovranno essere forniti i servizi idonei, secondo la normativa vigente in materia".

Il punto 12 prevede che per gli accompagnatori vi sia una gratuità per ogni 15 alunni paganti. Dato il diritto alle pari opportunità, l'alunno con handicap non deve, in via di principio, pagare la persona che l'accompagna.
Sarà opportuno, pertanto, che uno degli accompagnatori si faccia carico degli eventuali problemi dell'assistenza a tale alunno. Qualora ciò sia impossibile, la scuola dovrà provvedere a pagare un accompagnatore in più.

2) I soggetti con disabilità al 100% sono esenti da tasse scolastiche?

L'art. 30 della Legge 118/71 stabilisce che "ai mutilati ed invalidi civili che appartengono a famiglie di disagiata condizione economica e che abbiano subito una diminuzione superiore ai due terzi della capacità lavorativa ... è concessa l'esenzione dalle tasse scolastiche ... e da ogni altra imposta, analogamente agli esoneri previsti per ... ciechi civili, i mutilati ed invalidi di guerra, di lavoro, di servizio e i loro figli".

Sono la mamma di bambina di 8 anni che e' stata riconosciuta invalida al 100% con accompagnamento ed in piu' in base ,all'art. 3 della legge 104 ,la ASL ha ricosciuto che ha un handicap grave e quindi bisognosa di assistenza continua e permanente. L'handicap di mia figlia e' soprattutto motorio e per questo non ha mai avuto bisogno dell'insegnante di sostegno, a volte se deve andare in bagno la accompagna la bidella (anche se mi sembra strano che debba farlo lei o le insegnanti, tanto che la bambina s cuola preferisce non andare in bagno).

Per quanto riguarda le attività di ausilio materiale agli alunni portatori di handicap per esigenze di particolare disagio e per le attività di cura alla persona ed ausilio materiale nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale dell'alunno disabile, nelle scuole di ogni ordine e grado, tali mansioni rientrano tra le funzioni aggiuntive dei collaboratori scolastici (bidelli/e)

Ma quali sono i diritti di mia figlia a scuola? Chi la deve aiutare? Ora è scoppiata un'altra questione poichè la nostra dirigente scolastica ci ha fatto sapere che ne' io e nè mio marito possiamo accompagnare mia figlia in gita scolastica. Io sono scesa sul piede di guerra, pero' volevo sapere come far valere i miei diritti. Potrei avere una risposta urgente poiche' la gita e' tra pochi giorni?

Nel caso di partecipazione alle gite scolastiche di uno o più alunni portatori di handicap "si demanda alla ponderata valutazione dei competenti organi collegiali di provvedere, in via prioritaria, alla designazione di un qualificato accompagnatore nonché di predisporre ogni altra misura di sostegno" C.M. 291/92 art. 8 c. 2.
Ciò significa che l'accompagnatore non deve essere necessariamente l'insegnante dell'attività di sostegno, ma può essere un qualunque membro della comunità scolastica (docenti, personale ausiliario, familiari).
Bisogna insistere con la Dirigente scolastica e se necessario fare intervenire il docente utilizzato presso il GLH del Provveditorato o l'ispettore coordinatore del GLIP, al fine di evitare una discriminazione espressamente vietata dalla L. 104/92 e dalla C.M. 291/92.
https://www.edscuola.it/archivio/norme/circolari/cm291_92.html
Inoltre, per gli alunni in situazione di handicap la Nota n. 645 dell'11/04/2002 pone particolare attenzione al diritto degli alunni con handicap a partecipare alle gite scolastiche. La Nota, richiama le CC.MM. n. 291/92 e n. 623/96 che affidano alla comunità scolastica la scelta delle modalità più idonee per garantire tale diritto.
Infatti si legge: "le gite rappresentano un'opportunità fondamentale per la promozione dello sviluppo relazionale e formativo di ciascun alunno e per l'attuazione del processo di integrazione scolastica dello studente diversamente abile, nel pieno esercizio del diritto allo studio".
Al punto 5 la Nota Ministeriale precisa:"a) l'IS, per una corretta e funzionale organizzazione, nonché per la determinazione del costo del viaggio, comunicherà all'ADV la presenza di allievi in situazione di handicap, i relativi servizi necessari e l'eventuale presenza di assistenti educatori culturali; b) agli allievi in situazione di handicap e agli assistenti educatori culturali dovranno essere forniti i servizi idonei, secondo la normativa vigente in materia".


Nella mia scuola superiore sono previste per il prossimo anno scolastico 3
classi prime di cui una con due portatori d'handicap e le altre nessuno. non
si viene a costituire una classe differenziale? quali sono i tempi ed i
criteri per la formazione delle classi? come si può intervenire per bloccare
quasto modo di operare?

D.M. 141/99
https://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dm141_99.html
La presenza di più di un alunno in situazione di handicap nella stessa
classe può essere prevista in ipotesi residuale ed in presenza di handicap
lievi. Le classi iniziali che ospitano più di un alunno in situazione di
handicap sono costituite con non più di 20 iscritti; per le classi
intermedie il rispetto di tale limite deve essere rapportato all'esigenza di
garantire la continuità didattica nelle stesse classi.


HO chiesto traferimento art 33 c. 5 della legge 104/92 presso la mia amministrazione per l'assisenza a mia madre, persona riconosciuta con Handicap art 3. c.1.
La mia amministrazione mi ha rifiutato tale beneficio poichè mia madre non è persona con Handicap grave art 3. c.3
Il tibunale di Modica con sentenza 12.07.2000 parla di tale beneficio dell'art 33. c.5 anche chi assiste persona con Handicap art 3 c.1
La mia domanda io ho diritto ha tale beneficio ?

Per poter fruire delle agevolazioni di cui all'art. 33, la persona handicappata per la quale si richiedono deve essere riconosciuta "portatore di handicap in situazione di gravità" (art. 3, comma 3, Legge 104/92) dalla apposita Commissione ASL e non deve essere ricoverata a tempo pieno.
Possono fare richiesta al datore di lavoro anche coloro che devono assistere persone per le quali ancora non è stata presentata domanda di accertamento dell'invalidità civile presso la ASL, o che sono ancora in attesa di sottoporsi alla visita medica o in attesa di ricevere il verbale di invalidità. Si tratta infatti di certificazioni di natura diversa, tra loro distinte.

Nella nostra scuola d'Istruzione Secondaria Superiore per il prossimo anno scolastico 2004-2005 abbiamo 29 iscritti in una classe prima con due ragazzi certificati e quindi con richiesta avanzata per l'Insegnante di Sostegno. E' ancora possibile fare la richiesta di smembramento della classe e ottenere così due classi prime? Grazie per quanto potrà indicarmi.

La norma sul numero degli alunni per classe, è inderogabile. Quindi una prima classe di 29 alunni con due disabili, deve essere necessariamente sdoppiata. Il tempo è proprio questo, poichè ora si presentano le richieste in organico di fatto, cui il direttore regionale dovrà dare risposte entro il 31 luglio. Debbono fare scrivere alla scuola dai genitori che, in caso di mancato sdoppiamento, si rivolgeranno alla Procura della Repubblica per omissione di atti di ufficio.

Sono una insegnante di sostegno di scuola dell'infanzia e per il prossimo anno scolastico perderò la titolarità nell'istituto dove attualmente lavoro poiché è stato soppresso il posto in organico di diritto.
Sono pertanto costretta a chiedere il trasferimento ad altra sede ma questo non è il punto. Il problema è che l'alunno, per altro non vedente, che seguo dal suo inserimento alla scuola dell'infanzia perderà la tanto declamata continuità.
Dove andrà a finire il progetto educativo di integrazione che ha richiesto energie da parte di tutti?
E l' alunno ,con un deficit puramente sensoriale, ma per il quale occorrono particolari competenze che vanno al di la di una semplice specializzazione, che ho acquisito con corsi e autoformazione nel periodo precedente al suo arrivo proprio per consentire un inserimento e integrazione ad hoc, da chi sarà seguito se ormai non ci sono più insegnanti specializzati?
Questa è una, fra le tante, delle cause di demotivazione per gli insegnanti di sostegno i quali appena possono "evadono" su posto comune.
Vorrei sapere cosa si può fare per garantire continuità e se ci sono riferimenti normativi o sentenze ai quali poter far riferimento.

L'unica possibilità è quella di chiedere una sperimentazione ai sensi dell'art. 43 del D.M. 331/98. Sarà dura, ma ci provi, perché la cosa altrove è andata. La procedura è quella della proposta del consiglio di classe di una sperimentazione di continuità didattica, approvata dal Collegio dei docenti ed inviata, per l'autorizzazione, al direttore scolastico regionale.

Sono un insegnante di ruolo e per quest'anno scolastico sono stato designato , nella mia classe , commissario d'esame . Dato che usufruisco della legge 104/92 e dei tre giorni mensili di permesso , vorrei sapere se il ruolo di commissario possa essere , per tale legge , incongruente .

ASSOLUTAMENTE NO!

L'art. 16, comma 1 della legge-quadro (104/92) dispone che la valutazione degli alunni in situazione di handicap debba avvenire sulla base del Piano Educativo Individualizzato, (sintesi prospettica di tre progetti coordinati - didattico, riabilitativo e di socializzazione). Ossia, occorre procedere a verifiche, sia all'inizio dei singoli itinerari didattici, al fine di accertare il possesso dei necessari prerequisiti (abilità, capacità, competenze, conoscenze ecc.), sia al termine per verificare il conseguimento degli obiettivi programmati.

Le prime indicazioni relative alla non ammissione alle classi successive per gli alunni in stato di handicap, sono date dall'art. 1 della legge 517/1977: dovrebbe essere negata soltanto in casi eccezionali.
La decisione sulla bocciatura dell'alunno in situazione di handicap, va presa da tutto il Consiglio di classe (i Consigli di classe hanno le funzioni fondamentalmente indicate nel Dpr n. 416/74. La normativa successiva, quale il Regolamento sull'autonomia, Dpr n. 275/99, hanno esplicitato alcune funzioni in relazione a nuovi aspetti delle stesse funzioni, che sostanzialmente sono quelle di programmare l'attività didattica, svolgere i progetti didattici per i singoli alunni, nel quadro della programmazione, valutare i risultati degli stessi, verificare l'efficienza e l'efficacia del percorso educativo) sulla base dei convincimenti maturati circa la preparazione e l'opportunità di fare ripetere l'alunno, anche indipendentemente dal parere del neuropsichiatra.
L'OM 90/01 all'art. 11, a proposito della valutazione degli alunni in situazione di handicap, al fine del conseguimento del diploma di licenza media, richiede che il giudizio riguardi la valutazione globale della preparazione dell'alunno. Il giudizio positivo o negativo dipende dalla valutazione di prevalenza di taluni aspetti ritenuti positivi su altri ritenuti negativi o viceversa.
Nella scuola superiore, la ripetenza è deliberata dal collegio dei docenti. Anche l'art 14 comma 1 L.n. 104/92, quando parla di più ripetenze, le subordina espressamente alla delibera del Collegio dei Docenti. In caso di bocciatura, la reiscrizione non è automatica ma è conseguente ad una delibera positiva del Collegio dei Docenti, che potrebbe anche negarla.

Sono un docente di Materie Letterarie classe A043 a tempo indeterminato in servizio presso una scuola media statale con classi formate esclusivamente con alunni audiolesi.
Ho conseguito l'abilitazione specifica all'insegnamento di Lettere ex classe 39, con corso di formazione indetto dall'Istituto Magarotto di Roma ai sensi dell'art,15 della legge 6/12/1971 n.1074.
Dal prossimo anno scolastico 2004/05 dette classi cesseranno di funzionare, pertanto sono stato dichiarato soprannumerario ed invitato a produrre domanda di trasferimento. Fin qui tutto tranquillo, ma all'atto del perfezionamento della domanda il C.S.A della mia provincia ha obiettato che la mia abilitazione non era valida per poter insegnare nella scuola media normale, ma potevo chiedere solo il sostegno. Senza nulla togliere agli insegnanti di sostegno, dei quali ho grande stima, dopo 25 anni di insegnamento nelle classi per sordomuti gradirei insegnare nelle classi normali.
In sintesi desidererei conoscere la normativa con cui la mia abilitazione, conseguita tra l'altro prima ancora che venisse introdotto il sostegno nelle scuole, è ritenuta valida per le scuole normali.

Purtroppo le abilitazioni per le scuole speciali non consentono l'insegnamento nella medesima classe di concorso nelle classi ordinarie. Occorre chiedere al ministero dell'Istruzione se sia possibile una equipollenza, tramite qualche esame integrativo sostenuto presso una SSIS, competente a rilasciare le abilitazioni.

Risposta a Faq 32
Sono spiacente doverVi contraddire, e Vi invito a prendere visione della Legge 326 del 16 luglio 1984, art 13, della C.M. 2.7.85, n.215, (applicativa della legge 326) e del D.M. 28 febbraio 1985, pubblicato sulla G.U. n. 65 del 16 marzo 1985, ( corrispondenza tra le abilitazioni speciali e gli insegnamenti compresi nelle vigenti classi di concorso). Tale decreto recita testualmente:" Le abilitazioni all'insegnamento nelle scuole speciali sono valide per i corrispondenti insegnamenti compresi nelle vigenti classi di concorso, secondo la tabella corrispondente":
Classi di abilitazione all'insegnamento Classi di concorso corrispondenti, di cui
nelle scuole speciali di cui al D.M. 2 marzo 1972 al D.M. 3 settembre 1982
...Omissis... ..Omissis...
cl. 39 -Materie letterarie nella scuola media cl. LVII - Italiano, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media ...Omissis...
Tanto premesso, l'abilitazione speciale è valida sia per insegnare nelle scuole con particolari finalità, nelle scuole normali, e, a richiesta, nel sostegno.

Concordo sul fatto che l'unica soluzione sia la richiesta di equipollenza fra l'abilitazione speciale e quella comune, con alcuni esami integrativi. Comunque il sostegno per l'integrazione di alunni sordi è un'attività didattica di grande interesse, anche perchè manca un sufficiente numero di insegnanti specializzati.

Io e le mie colleghe di sostegno ci chiediamo quali saranno gli adempimenti cartacei richiesti dalla sriforma Moratti per gli alunni portatori di handicap. Non ho trovato nessuna notizia al proposito.
Inoltre l'anno scorso abbiamo fatto richiesta di deroghe per i nostri alunni, siamo 3 insegnanti con 12 alunni H, ma non ci sono state concesse, probabilmente abbiamo sbagliato qualche passaggio. Potresti aiutarci? Noi abbiamo descritto la situazione attuale, le risorse utilizzate e le potenzialità da esprimere, evidentemente non sono state sufficienti. Si devono inviare entro il 30 maggio?
Sperando di non aver esagerato con le richieste ti ringrazio anticipatamente per qualunque chiarimento

Gli adempimenti per il portfolio degli alunni con disabilità, per quanto possibile, debbono corrispondere a quelli dei compagni, con in più le specificità come la diagnosi funziuonale, il PDF , il PEI ed i progetti didattici svolti durante gli anni e i diplomi ed attestati comproivanti i crediti formativi maturati.
Quanto alla richiesta di deroghe, va fatta con un progetto didattico , redatto ai sensi dell'art 41 d m n. 331/98.

Mio fratello è invalido riconosciuto al 100% (commissione AUSL). E' orfano di genitori. Vive con noi. Nella mia famiglia, mio marito lavora (insegnante di ruolo) ed io lavoro (insegnante precaria sostegno) con supplenze annuali. Sto per essere nominata (dal giudice tutelare) tutore di mio fratello. Essendo precaria, posso chiedere la precedenza nella scelta della sede ( supplenze annuali) se sono disponibili i posti?

Il 5° comma dell'art. 33 prevede il diritto del genitore, che assiste con continuità ed in via esclusiva il figlio affetto da handicap in gravità, alla scelta della sede di lavoro più vicina al proprio domicilio.
Il lavoratore medesimo, inoltre, non può essere trasferito senza il suo consenso presso altra sede.
Sul punto è intervenuto il Consiglio di Stato, in funzione giudicante e consultiva, nei seguenti termini:
a.. il diritto alla sede più vicina presuppone l'esistenza (vacanza organica) del posto nella sede in cui si intende essere assegnati o rimanere;
b.. il diritto al trasferimento o alla permanenza in sede è subordinato all'assistenza di un soggetto con grave handicap; pertanto, se questi non versa nelle condizioni di gravità, ex art. 3, 3° comma, L. 104/92, il diritto non è riconosciuto;
c.. lo stesso diritto viene meno nel caso in cui cessino i presupposti (ad es. morte dell'assistito o mutamento delle condizioni sanitarie), con conseguente revoca del provvedimento;
d.. non è riconosciuto il beneficio al trasferimento o alla permanenza in sede al dipendente, quando già altro familiare presti assistenza continuativa al medesimo congiunto disabile.


Insegno in un IPSIA, in cui è operante un progetto di autonomia che prevede che tutti gli alunni effettuino, ogni due mesi circa, prove strutturate uguali per materia e per classi parallele, che vengono somministrate anche agli alunni in situazione di handicap valutati in base agli obiettivi minimi, e non c'è deroga sulle modalità di somministrazione (niente registratore per i dislessici, niente orale sostitutivo, niente computer, niente di niente: la prova o è la stessa per tutti o viene valutata come differenziata in base ad un Pei, questa è la scelta del D.S. supportato dal Collegio). Questo significa che, se un alunno comincia il suo percorso di studi in base ad un Pei perché ritenuto non in grado di raggiungere gli obiettivi minimi, non può, successivamente, passare ad una valutazione curricolare: è escluso a priori, nessun Consiglio di Classe lo voterebbe, se vuole il diploma deve ricominciare daccapo.
In questa situazione è successo che un'alunna, che presenta una diagnosi di "disturbo evolutivo specifico degli apprendimenti scolastici" risultava, in prima, non in grado di raggiungere gli obiettivi minimi perché, a mio parere, molto bloccata emotivamente (secondo altri, perché in verità la diagnosi dovrebbe essere ben altra...): si tratta di una ragazza (ovviamente) in tutto e per tutto come le sue coetanee, con un gruppo di amiche affiatate (le sue compagne di classe), e da qualche mese, anche un fidanzato. Ho cominciato ad occuparmi di lei in terza, l'anno scorso, ed ho incontrato subito molte difficoltà perché, pur essendo veramente in una situazione molto pesante, sul piano dell'apprendimento, al tempo stesso non gradiva la mia presenza, con particolare evidenza nelle materie in cui la classe risulta accorpata ad un'altra. In pratica, il mio lavoro era limitato a pochi approcci con lei in classe, nessuna possibilità di lavorare fuori dalla classe per impostare un diverso approccio metodologico, ed alla stesura di prove individualizzate da somministrarle durante gli "esami" bimestrali. (Il suo PEI non prevede percorsi particolari, ma soltanto una semplificazione degli argomenti curricolari).
Quest'anno, in particolare con la comparsa del suddetto fidanzato, la situazione è, comprensibilmente, peggiorata: mi era quasi impossibile avvicinarla, ormai le preparavo le prove di verifica e basta, assistendola comunque durante lo svolgimento perché in quella situazione lo stato di ansia le fa dimenticare la vergogna, ma anche i risultati non erano granché.
La psicologa, che non la vede ormai da anni, ma che la ricordava bene, quando le ho detto delle amiche e del fidanzato, quasi faceva i salti di gioia, perché anche l'inserimento sociale un tempo era un problema, ma sul piano scolastico non mi è stata di alcun aiuto.
Ho convocato la mamma, insieme a lei, ed ho detto chiaramente che non intendevo continuare così: o si lavorava in modo sensato per raggiungere obiettivi precisi, quali migliorare la comprensione e la produzione del testo scritto (legge malissimo, non ricorda quasi nulla, e quando scrive non sa formulare che brevi frasi) per esempio con l'uso del computer portatile che ho fatto comprare alla scuola, oppure la semplificazione delle prove giusto per farle fare qualcosa non basta. Per tutta risposta lei ha rifiutato tutto, e la mamma ha detto che anche le prove differenziate per la figlia erano motivo di vergogna.
Risultato: in occasione delle prove del terzo periodo, dopo aver presentato la cosa in consiglio di classe, ho comunicato che non ci sarebbero state più né prove differenziate, né assistenza speciale durante gli esami, ma sarebbe stata nella stessa situazione degli altri alunni; soltanto la valutazione, se necessario, sarebbe stata basata sull'effettivo compito svolto rapportato alle potenzialità dell'alunna ed agli obiettivi indicati nel Pei.
Nel frattempo, in quest'ultimo bimestre, ho dedicato le ore che prima trascorrevo con lei ad altri alunni, che erano invece stati penalizzati (nella scuola abbiamo 24 alunni diversamente abili, in prevalenza disturbi di apprendimento e di comportamento/personalità, ma tutti molto fragili emotivamente, con famiglie poco presenti, in un clima, quello dell'Ipsia, piuttosto pesante; abbiamo 8 cattedre e mezza ripartite nelle 4 aree, e cerchiamo di distribuirci come possiamo, con molta disponibilità ed una buona coesione di gruppo).
Agli esami è andata, diciamo così, bene: lei ha fatto poco e niente, meglio le prove strutturate, male le prove di comprensione e di produzione, i colleghi mi hanno mostrato i risultati, abbiamo rivisto la valutazione, ed assegnato un voto adeguato.
La situazione però è certamente anomala: per quest'anno ormai va così, ma l'anno prossimo che fare? Se la ragazza (che ad una collega che le faceva notare come fosse opportuno che avesse un aiuto ha ribadito di voler fare da sola) a settembre rifiuterà il sostegno, come ci si dovrà regolare? Nessuno accetterà di passare dal PEI agli obiettivi minimi, né lei dimostra di essere in grado di raggiungerli, su questo non c'è dubbio. È sensato pensare, come di fatto avviene attualmente, ad un "appoggio esterno" dell'insegnante di sostegno? E quando affronterà l'esame di stato, tra un anno, come ci si dovrà regolare?

Il quesito è chiaramente rivolto a psicopedagogisti. Per la nomativa posso limitarmi a precisare che nel passaggio da un PEI differenziato a quello per obiettivi minimi, , secondo l'art 15 o.m. n. 90/91 non è necessario sottoporre l'alunno a prove integrative o di idoneità per gli anni precedenti, perchè il Consiglio di classe, se atotta la decisione di tale passaggio, è in possesso di tutti gli elementi per decidere.

Nella mia scuola i docenti che usufruiscono della 104 e prendono i permessi orari, avendo cattedre la 17+1 ore settimanali, si trovano a dover lasciare le classi scoperte.
Chiedo se è possibile che una legge che tutela giustamente docenti con problemi deve essere pagata da alunni che non possono seguire tutte le ore di lezione a cui hanno diritto, con danno al loro diritto/dovere di imparare, e differente trattamento rispetto a classi che fanno tutte le ore.
Vi chiedo se non esiste un modo per costringere il ministero a fare cattedre di 13+5 ore, per non far subire il costo di una tutela per i docenti alle spalle degli studenti e delle loro famiglie.
Tutelare degli interessi ledendone altri, e non facendoli gravare sulla fiscalità generale, mi sembra una regola da jungla e non da società civile.
Scusate lo sfogo, attendo fiducioso una risposta.

Non sono mai esistite cattedre di 13 ore; ma quando il docente si assenta la classe è rimasta scoperta e viene coperta con supplenze. Tanto è vero che una vecchia circolare della funzione pubblica o del ministero dell'istruzione vieta di prendere i permessi sempre lo stesso giorno della settimana.

Sono un docente di sostegno di una scuola elementare e vorrei avere un chiarimento. La questione in breve è la seguente, all'inizio del seguente anno scolastico mi sono stati affidati 2 bambini,uno dei due a causa di forti attacchi di epilessia spesso non viene a scuola,così mi è stato chiesto dal capo d'istituto di rendermi disponibile nelle supplenze visto che sono contitolare di classe e mi spetta per tale motivo aiutare anche gli altri bambini. Qui nasce la prima domanda è vero tutto cio'?
cmq ho accettato senza esserne tanto convinta anzi assalita dalle colleghe! Secondo punto 2 giorni fa mi è arrivata richiesta di assistere un'altro bambino che all'inizio era stato affidato alla mia collega, mi è stato detto che sono contitolare di classe, ora lo sono solo se c'è il bambino in classe,insomma è a proprio favore sta contitolarità? e poi perchè ho 3 bambini in pratica mentre la mia collega uno?a fine anno non mi toccherà neanche compilare e firmare la sua scheda personale,allora sono una balia non un'insegnante di sostegno. Per non parlare del disagio subito dal bambino portatore di handicap e dei suoi compagni per la presenza di questa nuova figura quale sono io per loro?grazie per l'attenzione e mi piacerebbe tanto avere chiarimenti e verificare con le leggi la questione! i portatori di handicap non hanno diritti e sentimenti?

L'art 44 del d.m 331/98 precisa che l'assegnazione delle ore di sostegno viene concordata secondo le necessità organizzative del servizio. E' quindi da discutere a livello di collegio docenti la programmazione degli interventi nelle diverse classi.

Sono mamma di una bambina con Disturbo Pervasivo dello Sviluppo, ho chiesto alla mia direzione didattica di poter usufruire di un mese dei due anni di congedo straordinario per la legge 104, vorrei chiedere :
- è possibile usufruire del congedo in periodi non continuativi?
- é vero che , usufruendo di tale congedo, non avrò più diritto ai tre giorni al mese per il resto della mia vita lavorativa?

Lei non può prendere i permessi di tre giorni solo durante la fruizione del
mese o dei mesi di congedo straordinario. Il diritto ai tre giorni mensili è un diritto incoercibile e quindi, nei normali periodi lavorativi nessuno può negarli.

Non riesco a trovare la legge che prevede si debba nominare l'insegnante di sostegno anche quando il bambino viene iscritto per trasferimento ad anno scolastico già avviato (metà settembre)

La L.n. 333/01 e le circolari applicative sugli organici cm n. 58/03 e cm n. 37/04 stabiliscono che dopo il 31 Agosto in via eccezionale le deroghe sono rilasciate dal Direttore scolastico nazionale.

Se il familiare con handicap in situazione di gravità è ricoverato in ospedale per un breve periodo (es. 10 giorni) la persona che lo assiste e quindi che usufruisce dei benefici previsti dalla Legge 104/92 ha diritto ai 3 giorni di permesso mensili da fruire durante la degenza del familiare?

Sì, purché:
Circolare INPS 2 aprile 1992, n. 100
[..] - una dichiarazione di responsabilità dalla quale risulti che il bambino non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati
Art. 33. Prolungamento del congedo
(legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, commi 1 e 2;
legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 20)
1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del congedo parentale a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
L'Ospedale non a nulla a che vedere con gli Istituti specializzati per gli handicappati, ma è un luogo di cura temporaneo per la guarigione di una malattia qualsiasi. Anzi, direi che proprio in questo caso ci sia bisogno dell'assistenza da parte di un familiare o parente, in quanto il disabile in situazione di gravità non è in condizioni di autogestirsi

Ho un quesito importante da porvi, non solo per me ma anche per tanti altri colleghi.
Sono beneficiario della legge 104 che tutela i portatori di handicap e finora ho sempre ottenuto una riduzione d'orario ai sensi
della normativa vigente (1 ora di riduzioen per giornata lavorativa effettivamente prestata)
Ora il mio preside sostiene di non poter più attribuire una cattedra inferiore alle 18 ore settimanali per cui anche le cattedre dei portatori di H
sarano strutturate in questo modo. Il lavoratore che ha diritto ai permessi lascerà di conseguenza le classi scoperte e le relative ore saranno coperte da insegnanti a disposizione, se ci sono. La responsabilità didattica é ovviamente dell'insegnante titolare che agli occhi dei colleghi e delle famiglie, nonché degli studenti, verrà inevitabilmente visto come uno che non assolve ai propri doveri e compiti professionali.
Ma tutto questo é corretto? Perché far ricadere sulle spalle di un insegnante la responsabilità morale delle ore di lezione non effettuate per poter godere di un beneficio
di legge?
Grazie per un parere: L'attribuzione di cattedra ad un insegnante invalido deve essere di 18 ore settimanali o di 13 ore?

La cattedra di un docente , di sostegno o meno, è di 18 ore. Se poi un docente ha diritto a delle ore di permesso, da sempre la classe rimane scoperta per quelle ore ed il Dirigente scolastico deve provvedere a trovare chi possa far lezione in quella classe. Mi sembra strano che un Dirigente abbia stabilito di formare cattedre di sostegno di 13 ore, prevedendo quindi l'assenza perenne del docente di sostegno sempre negli stessi giorni ed ore, dal momento che una circolare della funzione pubblica vieta che le ore di permesso cadano sempre nello stesso giorno della settimana
.

Desideriamo richiederLe qualche disposizione legislativa o circolare che ci chiarisca la situazione che andiamo a descrivere:
Nostra figlia frequenta la classe IV elementare e fin dal 2° anno della Scuola Materna a seguito di indicazioni specialistiche abbiamo richiesto l'intervento dell'insegnante di sostegno. Ha un ritardo cognitivo di grado lieve, attestato da un dipartimento universitario di
neuropsichiatria infantile, da cui ci è stato consigliato l'opportunità di fermare la bambina in questo anno scolastico per acquisire meglio i contenuti finora presentati ( contenuti non rapportati alla classe che frequenta) e per raggiungere un certo grado di autonomia.
La nostra richiesta trova ostacolo nel corpo docente e nella figura della direttrice scolastica, esiste una normativa in merito a cui possiamo riferirci nel caso in cui questa ostinazione persista e non ci dia la possibilità di seguire le indicazioni specialistiche.

La stessa L.n. 53/03 di riforma Moratti ed il decreto n. 59/04, applicativo della stessa, stabiliscono che solo in via eccezionale e fortemente motivata il Consiglio di classe o interclasse può decidere di far permanere nelle stessa classe un alunno.
Occorre discutere il caso in GLH operativo con la presenza di tutti i docenti, i genitori e gli operatori sociosanitari di territorio.

E' possibile, nel mese di aprile, che il consiglio di classe, con la presenza dell'esperto ASL e dei genitori decida di passare da una programmazione differenziata valida ai soli fini educativi a una con obiettivi minimi, riconducubile però ai programmi ministeriali, con il rischio che l'allievo, frequentante una Classe IV di istituto professionale, non venga èpromosso?
Preciso che la richiesta viene fatta direttamente dai genitori, che a suo tempo a vevano accettato la programmazione differenziata.

Stante la norma dell'art 14 dell'O M n. 90/01 che conferisce ai genitori il potere di rifiutare la valutazione differenziata, è possibile anche in Aprile , passare a quella semplificata, fermo restando il dovere del Consiglio di classe di precisare ai genitori , ai soli fini della valutazione, l'alunno non può essere considerato in situazione di handicap e verrà valutato come tutti gli altri e quindi col rischio o la certezza, data la prossimità dello scrutinio finale, di essere bocciato.

Sono un docente di sostegno vorrei sapere come trovare fondi per attivare attività in favore degli alunni div. abili in una scuola media

Occorre chiedere alla Direzione scolastica regionale quanti fondi ha a disposizione di quelli inviati annualmente dal MIUR per l'integrazione scolastica sulla L.n. 104/92 e L.n. 440/97, comprensivi anche di quelli della L. 69/00.

Ho capito bene che gli alunni disabili potranno iscriversi alla prima superiore soltanto se saranno in possesso del diploma di licenza media? Quindi non basta più la certificazione?

Per il prossimo anno scolastico, fino a quando il ministero non emana una precisazione, ritengo si possa ancora iscriversi alla scuola superiore, anche senza diploma di licenza media.

Sono genitore di un ragazzo disabile ,epilettico e su sedia a rotelle, nonchè suo insegnante presso la scuola da lui frequentata.
In occasione della gita d'istruzione, visto il desiderio del proprio figlio-alunno di partecipare, ho dato la mia disponibilità ad accompagnare gli alunni e/o sostituire l'insegnante di sostegno di mio figlio che non intende partecipare al viaggio.
Visto che sono l'insegnante, oltre che il genitore, dell'alunno in difficoltà e visto che il carico della sua gestione ricade su di me in toto, non avendo la scuola un assistente alla persona nè personale che acceti di gestire una tale situazione, è giusto che io debba pagare la quota di partecipazione e non essere invece assegnato quale insegnante accompagnatore motivando il tutto con la scusa che occupandomi del" disabile" non posso stare attento agli altri alunni?
E se non partecipassi chi si prenderebbe in carico l'alunno ?....
Mi è stato risposto che in questo caso dovrebbero rifiutare la sua iscrizione!!!!!!
datemi un consiglio al più presto, la gita è vicina!

Essendo Lei insegnante della scuola, e non essendo più richiesto che sia solo l'insegnante di sostegno ad accompagnare nelle gite gli alunni con disabilità ( c m n. 291/92 paragrafo 8) Lei può accompagnare Suo figlio, impegnandosi a curare la vigilanza per la classe di Suo figlio. In tal modo non deve pagare nulla. Se la scuola fà storie, faccia presente che per il principio di pari opportunità e non discriminazione, Lei potrebbe pretendere che un qualunque accompagnatore di Suo figlio dovrebbe essere pagato dalla scuola, che potrebbe utilizzare i fondi rinvenienti dalla L.n. 69/00 finanziata con la L.n. 440/97.
Gli allegati al Decreto Legislativo n° 59/04 applicativo della Riforma Moratti
https://www.edscuola.it/archivio/handicap/allegati_dlvo5904.htm
Veda pure: Il diritto alle gite scolastiche
https://www.edscuola.it/archivio/handicap/diritto_alle_gite_scolastiche.htm


La L.R. 1/04 del Piemonte, in applicazione della L. 328/00 prevede il passaggio delle competenze dei Servizi sociali, in specifico delle funzioni relative ai non vedenti e agli audiolesi, ai Comuni. Alcune Associazioni di categoria interpretano ciò nel senso di un totale passaggio di competenze per ciò che riguarda l'assistenza specialistica connessa all'attività scolastica anche con riferimento alle scuole superiori che, in base al D. Lgvo n. 112/98, risulterebbe essere di competenza delle Province.
So che la definizione dei ruoli di Comune e Provincia rispetto a trasporti e assistenza nelle scuole superiori è un problema mai chiarito. Vorrei sapere se, a suo parere, la L. 328 contiene una risposta al quesito.

La L.n. 328/00 è orientata ad affidare ai Comuni tutte le competenze gestionali, come risulta chiaramente dall'art 14. In Piemonte la tendenza ad affidare ai comuni quante più competenze possibili è molto pronunciata. Pertanto in tale regione l'attribuzione ai Comuni di competenze, altrove, affidate alle province è totale.

Sono un' insegnante, scuola primaria, a tempo determinato.
Vorrei sapere se, in sede di assegnazione di incarichi di supplenza annuali, ho diritto a scegliere la sede più vicina che mi consenta di continuare ad assistere mio marito disabile ex art.33, L.104/92.
Oppure devo rinunciare all'incarico annuale che essendo troppo distante mi impedirebbe di assistere mio marito.
Vi prego fatemi sapere.
Esiste una normativa in materia?

Veda Legge 104/92 - Art. 33 - Agevolazioni -
5. Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, con lui convivente, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita senza il suo consenso ad altra sede.

 


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