IL NOSTRO ISTITUTO HA ATTUALMENTE UNA SOLA SEZIONE DALLA I° ALLA V°
CLASSE; NELLE NUOVE ISCRIZIONI PER L'ANNO SCOLASTICO 2004/2005 ABBIAMO
REGISTRATO N. 22 ISCRITTI DI CUI N. 06 PORTATORI DI HANDICAP CON DIAGNOSI
FUNZIONALI PIù O MENO GRAVI, PER CUI CI TROVIAMO NELLA DIFFICOLTà DI DOVER
GESTIRE PER L'ANNO SCOLASTICO VENTURO UNA CLASSE DOVE, LA CONTEMPORANEA
PRESENZA DI 6 RAGAZZI CON HANDICAP INEVITABILMENTE PORTERà AD UNA
OGGETTIVA DIFFICOLTà DI SVOLGIMENTO DELLA NORMALE ATTIVITà DIDATTICA. PER
I MOTIVI SOPRA ELENCATI PERTANTO CHIEDIAMO UNA VOSTRA CORTESE RISPOSTA CHE
POSSA CONTRIBUIRE ALLA SOLUZIONE DEL PROBLEMA, PER UN SERENO SVOLGIMENTO
DEL PROSSIMO ANNO SCOLASTICO, CHE NON PENALIZZI NESSUNO DEGLI UTENTI DELLA
SCUOLA E CHE SIA CONFORME ALLE LEGGI VIGENTI IN MATERIA.
La c m n. 363/94, mai abrogata, stabilisce che in
caso di troppe iscrizioni ad un istituto, il Dirigente scolastico chiede
al Dirigente del CSa di organizzare una riunione con i Colleghi Dirigenti
degli altri istituti per realizzare una equa ripartizione delle
iscrizioni. Nel caso di specie la situazione è doppiamente paradossale.
infatti avete 6 alunni certificati con disabilità e22 iscritti, mentre le
classi con più di un alunno con disabilità non può avere più di 20 alunni.
Inoltre formare una classe di 20 alunni di cui un terzo con disabilità,
equivale a creare una classe speciale, il che è semplicemente folle. Non
si può neppure pensare che sia facile ottenere lo sdoppiamento in due
classi di 11 alunni, ciascuna delle quali avrebbe comunque 3 alunni con
disabilità, ferma restando la possibilità di avere due classi così poco
numerose, stante le disposizioni vigenti. Quindi la soluzione si trova , a
mio avviso, solo sulla base della circolare citata.
Sono un'insegnante di sostegno di una scuola media; quest'anno ho
svolto la mia attività in una classe prima (18 ore) dove erano inseriti
tre alunni disabili, uno dei quali, Paolo, con gravi difficoltà di
apprendimento e con problemi comportamentali (richiede continui interventi
di contenimento).
Facendo un analisi di fine anno, devo ammettere che i due alunni con
minore difficoltà, nonostante l'aiuto dei colleghi, sono stati seguiti in
modo limitato, poichè, nel momento in cui dedicavo loro più attenzioni,
Paolo metteva in atto azioni di disturbo al lavoro di classe,
costringendomi ad intervenire.
Mi chiedo se è possibile nominare sulla stessa classe due insegnanti di
sostegno e se gli stessi possono lavorare in compresenza.
Nessuna norma vieta la nomina di due docenti per il
sostegno nella stessa classe, quando ad es. vi siano due alunni con
disabilità grave con un rapporto uno ad uno.
Ciò che però mi sembra eccessivo nella Sua classe è che, pur essendo una
prima classe , vi siano tre alunni, mentre il d m n. 141/99, pur
prevedendo la presenza di più di un alunno con disabilità con un numero
massimo di altri 19 compagni, viene applicata di solito in modo che non si
superi il numero di due alunni con disabilità.
Sono un dirigente sindacale, abbiamo riscontrato una diminuzione
degli assunti come categoria protetta in una grande azienda. Qual è la
percentuale di legge (attuale) sotto cui un'azienda non può scendere
quanto agli invalidi assunti? Vale solo per le nuove assunzioni o per
tutti?
La norma che disciplina il collocamento obbligatorio
è la legge 68 del 12/3/99. A partire dal 1° gennaio 2004, però, la
disciplina transitoria, che offriva la possibilità ai datori di lavoro di
computare nella quota delle assunzioni obbligatorie sia i disabili che gli
appartenenti alle categorie protette, non è più applicabile. Quindi i
datori di lavoro sono tenuti a tenere separato l'obbligo di riserva per i
disabili da quello per le categorie protette, senza poter compensare
maggiori assunzioni per disabili o per le categorie protette per
raggiungere il quorum previsto. È bene ricordare che solo le aziende con
più di 15 dipendenti devono rispettare il collocamento obbligatorio,
ovvero: aziende da 15 a 35 dipendenti devono assumere 1 disabile con
richiesta nominativa; aziende da 36 a 50 dipendenti, 2 disabili; aziende
con oltre 50 dipendenti devono assumere disabili nella misura pari al 7%
degli occupati; aziende con più di 50 dipendenti devono poi assumere
appartenenti alle categorie protette nella misura dell'1%, e comunque una
unità per le aziende con un numero di dipendenti compreso tra 51 e 150.
Un alunno in situazione di handicap con PEI, che non segue la
programmazione ministeriale, iscritto alla classe quinta di un Istituto
Professionale di Stato per i Servizi Sociali per il quale, in occasione
degli scrutini finali, pur valutato positivamente è stata sollecitata, nel
Verbale di scrutinio, richiesta di permanenza per un altro anno nella
classe quinta, per perfezionare il completo raggiungimento degli obiettivi
previsti dal PEI e permettergli di sperimentare un percorso di alternanza
scuola lavoro per il prossimo anno scolastico e fruire ancora del sostegno
scolastico, DEVE NECESSARIAMENTE SOSTENERE L'ESAME DI STATO, E SE NON SI
PRESENTA, LA SCUOLA PUO' COMUNQUE RILASCIARE ATTESTATO DI FREQUENZA, E NON
PERMETTERGLI LA PERMANENZA?
SI SOTTOLINEA CHE LA PERMANENZA VIENE RICHIESTA IN ACCORDO CON LA
FAMIGLIA, GLI ESPERTI ASL, IL CONSIGLIO DI CLASSE. LA PRESIDE
DELL'ISTITUTO SOSTIENE CHE NECESSARIAMENTE DEVE SOSTENERE L'ESAME.
La normativa non prevede più il giudizio di
ammissione o non ammissione agli esami finali di Stato. Correttamente il
Dirigente scolastico dice che l'alunno è ammesso agli esami.
L'alunno però può spontaneamente assentarsi dagli esami e ciò comporta
automaticamente la bocciatura, che dà diritto ad una ripetenza.
La formazione delle classi prime nelle scuole di istruzione secondaria di
secondo grado e del relativo organico di diritto va formulata considerando
anche la presenza di allievi in situazione di handicap con certificazione?
Quali sono le procedure, la tempistica e chi le deve attuare per conoscere
se fra gli iscritti alle classi prime delle superiori ci sono degli alunni
in situazione di handicap con certificazione provenienti dalle medie
inferiori.
Con riferimento ai punti 2 e 5 dell'art. 6 della bozza del D.I. trasmesso
con C.M. n° 37 del 24/03/2004 e del D.M. 141/99, accertata la presenza di
alunni certificati è possibile costituire delle classi prime articolate in
deroga a quanto previsto al punto 2 dell'art. 6 del citato D.I.?
Per la determinazione dell'organico di diritto e dell'organico di fatto,
un dirigente scolastico può rifiutare, rispedire al mittente, o non
considerare delle domande di iscrizione alla classe prima?
Le norme da Lei citate dicono chiaramente che è
obbligo del Dirigente scolastico tener conto della presenza di alunni con
disabilità certificata per la formnazione sia in organico di diritto che
di fatto nella formazione delle prime classi, avendo egli ufficialmente
notizia dell'alunno certificato in base alle iscrizioni che vanno
effettuate entro gennaio dell'anno precedente la frequenza nell'istituto
superiore.
Si chiede di voler dare dei chiarimenti in virtù dell'O.M. 90 2001 art. 15
e della nuova normativa sull'ammissione obbligatoria agli esami di Stato
per tutti gli alunni che abbiano frequentato il 5° anno di un istituto
superiore.
In pratica la domande è la seguente: un alunno in situazione di handicap
psicofisico grave che segue una programmazzione differenziata non
attinente con i Programmi Ministeriali e con gli Esami di Stato, non
avendo raggiunto in maniera adeguata gli obbietivi formativi e didattici
per lui previsti nel PEI, in quanto i suoi tempi sono molto lenti e
necessita la permanenza in V classe ancora di un anno, può essere ritenuto
ripetente dal Consiglio di Classe in sede di scrutini finali di V e non
partecipare agli esami differenziati per il conseguimento dell'attestato
di credito formativo?
In base alla vigente normativa il consiglio di
classe non può non ammettere
un alunno agli esami finali.
L'alunno può presentarsi per sostenere gli esami ed essere bocciato dalla
Commissione o può non presentarsi e viene automaticamente dichiarato
bocciato, con diritto ad una ripetenza.
Siamo 3 docenti di sostegno specializzate di un istituto professionale.
Avendo gli alunni che dovevano affrontare l' esame di stato ,ci siamo
presentati il giorno della riunione plenaria, consapevoli di non far parte
della commissione, ma ritenendo opportuno consegnare personalmente la
relativa documentazione degli alunni al Presidente. Il Presidente ci ha
cacciato in malo modo ritenendo non opportuna la nostra presenza, anzi il
presidente ignorava del tutto l'art. 17 O.M. 35/03. Dopo aver spiegato la
normativa in materia il Presidente ha ritenuto che fosse il Dirigente
Scolastico a farci la nomina.
Vorremmo sapere a chi spetta la nomina dei docenti di sostegno durante gli
esami di stato, e poi c'è scritto da qualche parte che noi possiamo o non
possiamo partecipare alla plenaria?
La indicazione del Loro nominativo per l'assistenza
degli alunnni con disabilità durante le quattro prove di esami doveva
risultare nella relazione del 15 Maggio. In mancanza, sarebbe stato
opportuno che fosse il Dirgente scolastico ad informarre formalmente il
presidente, il quale correttamente non vuole estranei nei locali degli
esami. Comunque è importante che il presidente abbia preso conoscenza
della normativa per l'assistenza agli esami. In mancanza di una espressa
designazione della scuola, la nomina , a mio avviso, spetti al Presidente
della commissione. Quanto al pagamento delle 4 giornate di assistenza alle
prove è bene informarsi con l'ufficio di ragioneria del CSA.
Mio figlio ha 17 anni compiuti e frequenta l'istituto per geometri al 2°
anno purtroppo, dovrebbe essere in quarto se gli avessero dato la
possibilità di studiare.
Il nostro problema non è la promozione in se stessa, ma l'ostinazione di
tutti i professori coordinati dall'insegnante di italiano di non voler
capire che questo ragazzo va valutato in maniera diversa e rispettosa
dagli altri alunni pur mantenendo il piano di studi. Fin dal primo anno
noi genitori ci siamo preoccupati di informare il corpo insegnante del
problema di Cristian (cosi si chiama nostro figlio) addirittura portando
più volte l'insegnante coordinatrice dallo specialista, che lo ha seguito
anche negli anni precedenti,
nella speranza che cosi facendo non nascessero incomprensioni da ambo le
parti, ma ad oggi amaramente constatiamo che nulla o poco è stato fatto a
favore di questo ragazzo, e che l'insegnante di italiano coordinatrice
fingendo mese dopo mese di prodigandosi per Cristian in realtà nell'ambito
scolastico e didattico nulla ha messo in pratica di tutto quello che lo
Specialista le aveva messo a disposizione. Venendo al punto Vi chiediamo
un parere legale per iniziare una causa contro questi insegnanti che per
evitare un minimo di impegno vero preferiscono con la bocciatura che i
genitori gli cambino tipo di istituto (cosi ci hanno consigliato fra le
righe anche se al primo anno essendo in carenza di allievi hanno fatto di
tutto per trattenerlo).
Trattandosi di voler iniziare un'azione legale, è
bene che si rivolgano ad un avvocato di loro fiducia. Comunque , per
qualunque azione civile per il risarcimento dei danni, è indispensabile
avere una documentazione certa e completa, consistente, ad es., nei
verbali dei GLH operativi da cui risulti che la famiglia ha proposto
incontri fra gli specialisti ed i docenti e che i docenti abbiano
accettato di seguire le indicazioni degli specialisti ; che vi siano le
indicazioni scritte degli specialisti; che vi siano alcuni esercizi da cui
risulti se siano stati seguiti o meno le indicazioni degli specialisti.
1) Per bocciare alle superiori un allievo disabile con programmazione
individualizzata, è necessario seguire un determinato percorso o
normativa?
2) Un allievo disabile con programmazione individualizzata e con attestato
di frequenza deve sostenere l'esame di qualifica del triennio
dell'istituto professionale, come bisogna articolare l'esame?
Un alunno con programmazione differenziata può
essere bocciato, qualora si ritenga che gli apprendimenti realizzati siano
inferiori a quelli previsti nel PEI. Ciò è espressamente previsto dall'art
15 dell'o m n. 90/01.
Un alunno con programmazione differenziata può essere ammesso agli esami
di qualifica che si svolgeranno sulla base dello stesso PEI. Ciò è
previsto dall'art 15 comma 4 dell'o m n. 90/01.
Mio figlio, dislessico, deve affrontare l'esame per la patente per
il motorino.
Vittorio ha 14 anni e non è ancora in grado, nel tempo previsto dalla
Motorizzazione (meazz'ora), di rispondere ai quiz a risposta multipla
previsti per l'esame.
Ho fatto presente alla scuola guida la situazione di mio figlio (che è
certifacato) ma mi è stato risposto che non esistono disposizioni per
quanto concerne il suo problema.
Cosa posso fare per il ragazzo?
Requisiti necessari per il possesso della
patente
In base alla normativa vigente non può essere ammesso all'esame per
ottenere la patente di guida chi sia afflitto da malattia fisica o
psichica, da deficienza organica, minorazione anatomica o funzionale, che
impedisca di condurre con sicurezza veicoli a motore; la patente pertanto,
può non essere concessa e rinnovata ai soggetti portatori delle seguenti
patologie:
- affezioni cardiovascolari ritenute incompatibili con la sicurezza della
guida;
- diabete con complicazioni oculari, nervose o cardiovascolari tali da
pregiudicare la sicurezza della guida;
- disturbi endocrini, la cui entità compromette la sicurezza della guida;
- malattie del sistema nervoso tra le quali: - encefalite, sclerosi
multipla, miastenia grave o malattie del sistema nervoso, associate ad
atrofia muscolare progressiva e/o a disturbi miotonici;
- malattie del sistema nervoso periferico;
- postumi invalidanti di traumatismi del sistema nervoso centrale o
periferico;
- epilessia;
- malattie psichiche: turbe psichiche, traumatismi, postumi di interventi
chirurgici al sistema nervoso centrale o periferico, gravi ritardi
mentali, psicosi o turbe della personalità;
- gravi malattie del sangue;
- malattie dell'apparato urogenitale: insufficienza renale grave.
Nei confronti dei soggetti affetti dalle patologie visive la condizione
per il rilascio o il rinnovo della patente è verificata come per tutti gli
altri soggetti dalla Commissione medica locale e la validità non può
essere superiore a due anni. Per quanto riguarda la vista, in applicazione
del DM Trasporti dell' 8.8.94 "recepimento della direttiva del Consiglio
n. 91/439/CEE del 27 luglio 1991, concernente la patente di guida", si
dispone che dal luglio 1996 sono ammessi alla guida i soggetti che hanno
un campo visivo sul piano orizzontale non inferiore a 120
COME POSSO FARE PER AVERE GARANTITO PER MIO FIGLIO FREQUENTANTE IL
PRIMO ANNO DI ELEMENTARE LA FIGURA PROFESSIONALE ENUNCIATA NELLA LEGGE 104
ART 3,ASSISTENTE ALL'AUTONOMIE E ALL'EDUCAZIONE VISTO LE SUE ESIGENZE
PARTICOLARI ACCERTATE DALLA DIAGNOSI E DAL PROFILO DINAMICO FUNZ.
L'INSEGNANTE DI SOSTEGNO ASSEGNATA COPRE 13 ORE SU 30 LE RESTANTI SONO
GARANTITE DA UNA MEDIATRICE CULTURALE PRESENTE NEL PLESSO .
CHI DEVO DENUNCIARE,LA DS,OPPURE L'ENTE LOCALE CHE NON FORNISCE ALLE
SCUOLE DEL NOSTRO TERRITORIO LE PERSONE GIUSTAMENTE QUALIFICATE E
PREPARATE?
Fornire l'assistenza per l'autonomia e la
comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, è
compito dell'Ente Locale.
Garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti
specializzati, è del Ministero dell'Istruzione. Se le ore risultano
insufficienti, si può denunciare quest'ultimo al tribunale civile (leggi
le ordinanze nella pagina delle Norme
https://www.edscuola.it/archivio/handicap/hnorme.html)
Sono un interessato al permesso invalidi abito a Firenze vorrei
sapere se è possibile controllare i detti permessi perchè da quando
esistono le porte telematiche,questa citta è div-entata una citta di
invalidi.
Perchè chiedo se è possibile il controllo di questi permessi? Perchè
vediamo circolare parcheggiare auto con detti permessi,o al limite mettere
il permesso al momento del parcheggio.
Anche i vigili comunali non sono mai stati visti controllare l'utilizzo
dello stesso.
E' possibile avere tutto il testo riguardante questo D.P.R. Il permesso
può essere utilizzato solo personalmente dal portatore nominato,oppure
l'utilizzo è consentito anche senza la presenza dell'invalido a bordo.
Il permesso va esposto quando c'è l'invalido a bordo
Veda Mobilità e Trasporti
https://www.edscuola.it/archivio/handicap/hturismo.html
un alunno che segue una programmazione differenziata alle superiori
ottiene crediti formativi alla promozione?
il mio quesito sorge da quanto segue: un alunno ha preso la qualifica di
Terzo alberghiero seguendo gli obiettivi minimi del programma di classe ed
ha ottenuto 3 crediti scolastici. al quarto anno si è optato per un
programma differenziato e l'alunno è stato successivamente ammesso alla
frequenza del quinto. In quinto anno, l'alunno non ha voluto più seguire
la differenziata. Agli scrutini finali il dirigente si è posto il problema
dei crediti del quarto anno. C'è una normativa che chiarisce tutti questi
aspetti. Come consiglio si può fare qualcosa? nel frattempo gli abbiamo
dato zero crediti per il quarto anno. Vi prego nella celerità della
risposta come sempre. Cordiali saluti.
Dal momento che il programma scolastico svolto
tramite un PEI differenziato va valutato con voti, sia pur ai fini
dell'attestato finale, ritengo che anche detto periodo vada valutato ai
fini del punteggio del diploma per non creare discriminazione coi compagni
e nel rispetto dell'art. 15 dell' o.m. 90/01 secondo il quale, qualora si
passi da una valutazione differenziata a quella ordinaria, non occorrono
prove integrative, accettandosi cioè come valido il programma svolto anche
se differenziato.
Come è possibile richiedere un'insegnante di sostegno?
Il bambino frequenta la 3 elementare ed è affetto da dislessia. La domanda
presentata al Dirigente scolastico è stata rifiutata.
Nella classe in cui è inserito il bambino (di 25 alunni) è presente già
una bambina affetta da sindome di down -a cui fino ad adesso era assegnata
un'insegnate di sostegno per il massimo delle ore e dall'anno prossimo le
sono state ridotte le ore di sostegno- e un bambino diabetico IDD con
frequenti crisi ipoglicemiche. Come è possibile gestire una classe così
composta?
Le sarei grato se mi indicaste come intervenire per la richiesta
"ufficiale" di sostegno.
Purtroppo il caso di diabete richiede eventualmente
la presenza di un assistente sanitario e non il sostegno didattico. Quanto
al caso di dislessia, se negli anni passati l'ASL l'ha certificata e
continua a certificarla come situazione di handicap, il dirigente
scolastico non può rifiutarla, appellandosi all'emanando decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri sull'individuazione degli alunni con
handicap di cui all'art. 35 comma 7 Legge 289/2002. Ciò perchè il decreto
predetto non è stato ancora emanato e la stessa circolare sugli organici
n° 58/2003 espressamente stabilisce che in attesa dell'emanazione del
predetto decreto, nulla è da intendersi mutato circa l'assegnazione delle
ore di sostegno. Se però la ASL non ha certificato attualmente l'alunno in
situazione di handicap, ritenendo che la dislessia non sia causa di una
minorazione stabilizzata o progressiva (art. 3 comma 3 legge 104/92), in
mancanza di tale certificazione, non è possibile ottenere il sostegno
didattico. Sarà allora la scuola che dovrà attivare altre risorse
(eventuali ore di docenti a disposizione; ore di straordinario ad altri
docenti), o chiedendo il finaziamento di progetti da parte degli enti
locali sulla base della Legge 285/97 sulle politiche giovanili finanziate
con la Legge 440/97.
Sono un ' insegnante di sostegno in una scuola media . Quest'anno è stato
inserito in prima media un ragazzo gravissimo per il quale è stata
predisposta una programmazione centrata sulla socializzazione . Il ragazzo
ha raggiunto gli obiettivi prefissati e quindi valutato positivamente sia
al primo che al secondo quadrimestre ed è stato ammesso , dal consiglio di
classe , alla classe successiva.
Il mio dirigente scolastico sostiene che gli alunni gravissimi non devono
essere promossi alla classe successiva perchè non raggiungono gli
obiettivi didattici .Quale è la normativa che disciplina la valutazione
per il passaggio alle classi successive dei disabili gravissimi ?
L'art. 16 commi 1 e 2 della Legge 104/92 e l'art 11
dell'o.m. 90/01 stabiliscono che per tali alunni basta valutare i
progressi realizzati rispetto ai livelli iniziali di apprendimento sulla
base degli obiettivi del PEI che può contenere la riduzione parziale o la
sostituzione dei contenuti programmatici di talune discipline. Pertanto
deve essere data la promozione, se gli obiettivi sono realizzati, sino
alla terza media. Poi sarà il Consiglio di classe a decidere se ammettere
o meno agli esami di licenza media l'alunno e se fargli rilasciare il
diploma o un attestato contenente i crediti formativi maturati (o.m. N.
90/01 art. 11 comma 12).
Potrebbe il Consiglio di Classe di una terza media decidere in sede
di scrutinio finale (per decidere l'ammissione agli esami) di redigere un
documento in cui si esonera un alunno H con ritardo medio di già 15 anni,
che ha frequentato 1 giorno sì e 2 no durante tutto l'a.s., dalla
partecipazione agli esami di licenza (si noti che gli si darebbe comunque
l'attestato di licenza!) così evitando di sottoporto allo stress degli
stessi, essendo l'alunno in questione molto ansioso e con tendenze fobiche
che gli hanno già impedito di frequentare con costanza e a causa delle
quali, il Consiglio di classe teme che egli possa non presentarsi comunque
agli esami, quindi perchè non esonerarlo e dargli "d'ufficio" l'attestato
di frequenza con il quale potrà continuare in un ordine di scuola
superiore? Possiamo farlo? Ciò che contestualmente il Consiglio di Classe
vuole evitare è che ammettendolo agli esami, egli poi non si presenti e
quindi ci si trovi nella condizione di doverlo riammettere il prossimo
anno alla ripetenza delle stessa classe terza (l'alunno è fisicamente
troppo grande per restare in quest'ordine di scuola!).
Occorre intanto chiarire che se l'alunno ha superato
il 18° anno di età, non può più iscriversi alle scuole superiori col solo
attestato, in forza del criterio che l'art 11 comma 12 dell'O M n.90/01
consente eccezionalmente ciò solo al fine dell'adempimento dell'obbligo
scolastico, che si adempie col raggiungimento del 18° di età.
Quanto al rilascio dell'attestato da parte del Consiglio di classe ,
invece che dalla Commissione di esami, ove esista un parere scritto degli
operatori sociosanitari che seguono il caso, ritengo che possa provvedere
il consiglio di classe, verbalizzando il tutto e facendo sottoscrivere
l'attestato dal Dirigente scolastico e non dal presidente della
commissione.
Per conferma però, data la novità del caso, sarebbe opportuno chiedere un
parere alla Direzione generale per gli Ordinamenti del MIUR, eventualmente
facendo presente questa ipotesi di risposta e chiedendo se il MIUR la
condivide.
Un ragazzo con certificazione di handicap deve sostenere l'esame di
licenza media nei prossimi giorni Le sue difficoltà non sono molto severe
quindi, nel corso dei tre anni di scuola media, ha seguito quasi
totalmente il programma della classe, anche se con obiettivi semplificati.
In accordo con la famiglia e il neuropsichiatra che lo segue, tuttavia, la
scuola ha deciso di "esonerarlo" in toto dallo studio del tedesco,
privileggiando l'inglese, scelta che è stata formalizzata nel P.E.P.
Questo per permettergli di convogliare le sue energie su un obiettivo più
funzionale e realistico. Da qui nascono alcune domande che non trovano
immediata risposta nella normativa e che sono:
1. l'alunno deve comunque sostenere la prova di tedesco durante la
sessione di esame?
2. su quale tipo di prova? (Avendo lui partecipato ad un viaggio-studio
dialcuni giorni in Austria durante l'anno scolastico, potrebbe essere
accettabile una prova che recuperi l'esperienza in questo paese straniero
di lingua germanofona e degli elementi culturali più generali?)
3. ha sbagliato la scuola a non prevedere un monte ore e nessun aggancio
con la disciplina della secoda lingua straniera?
4. la valutazione deve essere sempre e comunque riferita ad un percorso
disciplinare, anche per gli alunni con certificazione ai sensi della 104?
5. e di conseguenza, il PEP può prevedere il non svolgimento di alcune
discipline curriculari?
6. il non svolgimento di alcune discipline può compromettere il
conseguimento del diploma di terza media? (nel caso specifico, secondo il
parere del consiglio di classe, questo alunno sarà in grado di frequentare
un successivo percorso di fromazione).
La decisione di concludere la scola media con un attestato o con un
diploma compete al consiglio di classe in seduta preliminare o alla
commissione?
Ai sensi dell'art 16 comma 1 della L.n. 104/92 è
legittimo ridurre o sostituire il contenuto di talune discipline .
Pertanto l'alunno può benissimo sostenere l'esame sulla lingua straniera
per cui è stato preparato. Qualora si voglia essere più rigidi della
stessa legge, è legittimo sostituire lo studio del tedesco con
l'esperienza della visita in territorio di lingua tedesca.
E' il Consiglio di classe che decide se ammettere o no agli esami di
licenza media ed è la Commissione che rilascia attestato o diploma. Ma in
questo caso, il problema non si pone, poichè l'alunno è perfettamente in
grado sia sotto un profilo formale che sotto quello sostanziale di
conseguire il diploma.
Allo stato attuale della legislazione,gli alunni certificati che si
iscrivono alla scuola superiore sono obbligati a pagare la tassa di
iscrizione?
In base alla finanziaria di quest'anno, nessun
alunno deve pahgare la tassa di iscrizione al primo anno di scuola
superiore. A partire dal prossimo anno nessun alunno pagherà le tasse
scolastichre, secondo quanto stabilito nel decreto legislativo , approvato
il 21 Maggio scorso dal governo sul diritto-dovere di
istruzione-formazione.
Sono un insegnante di sostegno nella scuola superiore, insegno in un
Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali e Turistici,
seguo un ragazzo inserito in una classe terza, con ammissione e relativo
esame di qualifica.
L'alunno presenta una diversabilità socio ambientale, con difficoltà
d'integrazione ed inserimento sociale sia a scuola che fuori, con un
disperato bisogno di grandi rinforzi positivi per aumentare i proprio
livello di autostima, un classico caso bord-line. È un ragazzo che
presenta una grande coscienza della sua situazione, bisogna lavorare con
molto tatto per non farlo sentire, in ogni momento dell'azione educativa
didattica un "diverso". Dal GLH operativo è emerso che, l'alunno in
questione debba seguire, anche per questo ano scolastico, un PEI
differenziato con valutazione secondo O.M. n. 90 art. 15 del 21/05/2001.
Al momento della pubblicazione del tabellone di ammissione all'esame,
affisso all'albo della scuola, con i relativi voti, non abbiamo (hanno
voluto) riportare, la votazione che quest'alunno ha conseguito svolgendo
le prove strutturate, ovviamente tali prove sono state differenziate,
omogenee con il percorso didattico svolto, secondo O.M. n 90.
Mi sono opposto, perchè è fondamentale valutare ed attribuire la relativa
votazione, anche perché la stessa ha un forte valore formativo, svolgendo
un ruolo di rinforzo positivo o negativo per il lavoro svolto o non
svolto, soprattutto, quando da parte dell'alunno sono stati raggiunti
risultati positivi con grande sacrificio.
Il non mettere il voto mi è parso evidenziare, in un atto pubblico dove
bisogna rispettare la privacy, in primo luogo, le difficoltà ma
soprattutto la diversità che contraddistingue ogni essere umano, nel bene
o nel male, ma la cosa più brutta è quella di essere messi alla berlina di
tutta la comunità, anche perché in ogni atto riservato è stato notificato
che la valutazione e quindi la relativa votazione è stata effettuata
rispettando la normativa vigente: O.M. n. 90 art. 15 del 21/05/2001.
Da come può aver capito sono molto amareggiato, ma questo non importa se
la norma prevede questo. Purtroppo non siamo riusciti a trovare nella
normativa vigente un punto dove si esplicita chiaramente che nella
pubblicazione, il voto di ammissione non deve essere riportato sul
tabellone esposto all'albo.
La dirigenza della mia scuola, ha ritenuto opportuno tutelare i "normodotati",
che secondo loro, potrebbero, vedere nella pubblicazione di quel voto, un
affronto alla loro intelligenza e al loro lavoro, quando in alcune
situazioni si ammettono all'esame alunni ai quali vengono alzati e quindi
regalati voti positivi che un istante prima erano gravemente negativi,
attraverso uno sporco voto di consiglio, e che veramente falsifica ogni
giusta valutazione. Forse, è proprio in quel caso che si offende la
dignità di chi ha veramente studiato, e non nel caso in cui un alunno non
ha "rubato" niente a nessuno ma ciò che vede è il frutto del suo
sacrificio.
a.. La mia domanda quindi è la seguente: bisogna riportare il voto nel
tabellone dell'ammissione all'esame di qualifica, quando l'alunno in
questione segue, un PEI differenziato con valutazione e relativa votazione
secondo O.M. n. 90 art. 15 del 21/05/2001?
a.. Riferimenti legislativi a cui si può far riferimento.
Per la Legge n. 675/96 la situazione di handicap è
un dato personale "sensibile", che non può essere comunicato o peggio
diffuso a terzi, senza il consenso dell'interessato e il Garante per la
protezione dei dati personali aveva già, in altre circostanze, vietato
tale diffusione, che è sanzionata pesantemente dalla legge.
I chiarimenti forniti dalla nota ministeriale 8 luglio, Prot. n. 12701,
pongono fine a prassi illegittime.
Sono insegnante di sostegno presso un Istituto tecnico commerciale e
vorrei porre un quesito circa la possibilità per un alunno in situazione
di handicap (intellettivo) di proseguire il percorso scolastico dopo il
compimento del diciottesimo anno di età.
Il caso riguarda F. un ragazzo con ritardo mentale che frequenta il quinto
anno del corso I.G.E.A.
I genitori, in accordo con la A.S.L. e con l'insegnante di sostegno,
ritengono opportuno che F. prolunghi il suo percorso scolastico di almeno
un anno, per vari motivi primo fra tutti il mancato raggiungimento degli
obiettivi formativi previsti nel P.E.I.
Il consiglio di classe si oppone in maniera netta anche di fronte alla
richiesta scritta che la famiglia ha, in tal senso, inviato al Dirigente
Scolastico.
Le domande che pongo sono queste:
1- Esiste la possibilità che F. non presentandosi agli Esami di Stato
venga automaticamente riammesso a frequentare il 5° anno o, come molti
sostengono, gli verrebbe rilasciato comunque un attestato di frequenza
(che porrebbe fine al suo corso di studi)?
2- Nel caso conseguisse comunque l'attestato di frequenza, avrebbe diritto
a chiedere una nuova iscrizione magari 'ripartendo ' dal terzo anno?
Un'ultima domanda: Gli alunni con certificazione di Handicap sono
obbligati al versamento della tassa per gli Esami di Stato?
Spero di essere stata sufficientemente chiara e vi ringrazio fin d'ora per
questa preziosa opportunità (Nella scuola nessuno ti sa dare mai risposte
certe........)
Trattandosi di scuola superiore non esistono
problemi legati a limiti di età. Piuttosto esiste il potere del Collegio
dei docenti di deliberare una eventuale ripetenza, se lo ritenga utile per
l'alunno. Qualora ciò sia ritenuto inutile, il Collego può deliberare la
non ripetenza.
Se l'alunno non si presenta agli esami, deve essere considerato bocciato.
Ma ciò non gli dà diritto alla ripetenza e tanto meno diritto a ripetere
dal terzo anno. Il problema delle ripetenze all'ultimo anno di ogni grado
di scuola è dovuto alla mancata programmazione del "dopo", che invece va
preparato già dal primo anno di ogni ciclo di scolarizzazione. Alle scuole
superiori il problema è aggravato dalla quasi totale assenza collaborativa
delle Province, che hanno l'obbligo di garantire la formazione
professionale, anche con percorsi integrati con la scuola. Il problema per
i casi più gravi è ulteriormente aggravato dalla mancanza di centri
diurni, di competenza dei comuni, la cui mancata costituzione è stata
negli ultimi anni fortemente aggravata dai durissimi tagli di
finanziamenti agli enti locali.
L'art. 3 del dl 7/4/04 n. 97 prevede una graduatoria aggiuntiva per
docenti che hanno conseguito il titolo di sostegno e che sono inseriti
nelle graduatorie di merito dei concorsi ordinari.
Cosa si intende per iscrizione a domanda nella graduatoria aggiuntiva? è
sufficiente una semplice dichiarazione o si deve attendere una circolare
ministeriale?
Intanto non trattasi di "graduatoria aggiuntiva", ma
di un elenco, nel quale vengono graduati tutti i docenti con titolo di
specializzazione secondo i punteggi posseduti in base alla loro
collocazione nelle rispettive graduatorie di classe di concorso.
In tali elenchi si è inseriti non d'ufficio, ma solo se il titolare della
specializzazione ne faccia espressa richiesta all'Ufficio scolastico
regionale o al Dirigente scolastico, indipendentemente dall'emanazione
delle circolari sulle supplenze e sulla mobilità, che invece fissano i
termini di operatività di tali elenchi.
Sono legale rappresentante di una scuola materna autorizzata avendo
presentato istanza di parità nutro qualche dubbio rispetto alla lettera E
della L. 62/2000 in merito all'applicazione delle norme in materia di
iserimento di alunni con handicap sta a significare che bisogna eliminare
aventuali barriere archittettoniche o avere o realizzare anche un wc
dedicato e realizzato per le persone con handicap trattandosi nello
specifico di una scuola dell'infanzia sentitamento ringrazio per
l'attenzione ricevuta purtroppo non riesco ad avere una risposta spero che
lei possa accontenttarmi
L'obbligo di accettazione di alunni con disabilità,
contenuto nella L.n. 62/00 per ottenere la parità scolastica, riguarda
innanzi tutto l'obbligo di accettazione delle iscrizioni ed il divieto del
loro rifiuto. Quanto all'accessibilità all'edificio, essa è regolata dalla
L.n. 104/92 art 24 e dal regolamento applicativo , approvato con dPR n.503/92.
Tali norme impongono al proprietario dell'edificio di eliminare le
barriere architettoniche in sede di nuova costruzione o din
ristrutturazione.Ovviamente la scuola può dotarsi intanto di uno
"scoiattolo", cioè di un apparecchiatura " montascale", a batteria che
costa poche migliaia di euro e programmare al più presto l'adattamento di
un bagno, chiedendo un apposito contributo al Comune , secondo la
legislazione regionale in materia di agevolazione per il superamento delle
barriere.
L'iscrizione di bambini portatori di handicaps nella scuola primaria,
contro il parere dei genitori e delle insegnanti di scuola materna, che ne
chiedono la permanenza ancora per un anno nella scuola per l'infanzia,
nonostante l'equipe psico-pedagogica si sia espressa a favore
dell'iscrizione, può essere tema di discussione e decisione all'interno
del collegio docenti (il Dirigente scolastico fa riferimento alla C.M.235
del 5 settembre 1975)?
Il Collegio dei docenti può discutere di ciò che si
ritiene di mettere all'odg. Però la normativa sull'obbligo scolastico è
precisa ed anzi si è rinforzata con l'anticipazione di iscrizioni prevista
dalla L.n. 53/03. L'eccezione, prevista dalla C M n. citata, è proprio
un'eccezione ed il parere dell'equipe medicopsicopedagogica, pur non
essendo vincolante, è certamente fortemente orientativo. I genitori ed i
docenti di scuola materna non possono ottenere una deroga alla normativa
sull'obbligo, specie se l'organo tecnico (equipe ) non è del loro stesso
avviso.
La richiesta di rinvio di iscrizione è spesso determinata da una cattiva
preparazione del passaggio dalla scuola materna all'elementare e lo stesso
problema si presenta nel passaggio dall'elementare alla media e da questa
alle superiori. Occorre preparare bene e per tempo il passaggio,
altrimenti il timore del'ignoto , rispetto alle certezze del presente,
renderà difficoltoso ogni passaggio. I ritardi di iscrizione determinano
spesso grossi problemi di adattamento dell'alunno coi compagni, arrivando
egli, in età maggiore e fisicamente più cresciuto. La permanenza nel
precedente oordine scolastico deve essere solo un'eccezione, seriamente
motivato e documentato.
Premesso che, avendo scelto di operare in ogni direzione in termini
di integrazione delle persone in situazione di handicap e non precludendo
ad alcuno l'iscrizione, il nostro Istituto, il 2° I.P.S.S.A.R. di Palermo,
accoglie attualmente ottantadue disabili e ne prevede in organico centodue
per il prossimo anno scolastico. Appare evidente quanto ciò comporti in
senso organizzativo, per garantire una qualità di servizio, soprattutto
alla luce della drastica riduzione delle ore di sostegno in organico. A
ciò si aggiunge quest'anno la difficoltà che ci viene posta dalla
richiesta di alcuni genitori di alunni con disabilità grave che vorrebbero
prolungare in Istituto la permanenza dei propri figli nonostante a questi
ultimi sia stato garantito un percorso formativo oltremodo esaustivo.
Si tratta di alunni che per le limitazioni imposte dalla gravità
dell'handicap, hanno seguito una programmazione differenziata e buona
parte di loro, non soltanto ha ripetuto per tre volte la terza classe
(così come previsto dalla normativa art. 3 O.M. 330/97) conseguendo
un'attestazione di competenze spendibile nei corsi di formazione
professionale, ma inoltre gli stessi hanno proseguito il quarto ed il
quinto anno sulla base di un progetto (art. 3 O.M. 330/97). Adesso
dovrebbero concludere il percorso durato così sette anni con le prove
differenziate agli Esami di Stato.
Seppur comprendendo le ragioni che possono spingere i genitori ad una tale
richiesta, ci troviamo in una situazione che vede le cinque quinte classi
del prossimo anno scolastico con la presenza di nove disabili tre dei
quali con gravità. La permanenza di questi alunni aumenterebbe
ulteriormente il numero rendendo ingestibile la formazione delle classi
per le quali non si è potuto chiedere lo sdoppiamento per mancanza di
aule.
Il nostro Istituto si occupa altresì di orientare questi alunni verso i
centri di formazione professionale con i quali prendiamo direttamente
contatto, scartando completamente l'ipotesi delle classi speciali che
purtroppo continuano ad esistere e che, con nostra piena approvazione,
vengono rifiutate dai genitori. Ma ciò non può ancora una volta ricadere
sulla scuola che non può e non deve sostituirsi alle altre Istituzioni.
Al fine di agire correttamente chiediamo delucidazioni e conferma su
quanto segue:
* Nel caso in cui tali alunni non dovessero presentarsi alle prove
differenziate degli Esami di Stato, si può ugualmente rilasciare loro la
certificazione di competenze, così come indicato nell'art. 13 del D.M. n.
323 del 23 luglio 1998?
* Inoltre, la dizione riportata nell'art. 15, alla fine del comma 4
dell'O.M. n. 90 del 21 maggio 2001, si esprime in termini di possibilità e
non obbligo a sostenere l'esame con prove differenziate.
* Si può dunque ritenere valida l'ipotesi di poter rilasciare comunque
un'attestazione di competenze (art. 13 precedente) o si è obbligati a far
ripetere l'anno scolastico all'alunno, nella posizione ampiamente
descritta?
In una tale circostanza, se si vuole garantire
un'immagine di integrazione che non degradi a livello di mero parcheggio,.
potete benissimo rilasciare l'attestato con la certificazione dei crediti
formativi maturati, poichè l'istituzione scolastica ha pienamente
adempiuto al rispetto della legge nel garantire un regolare corso di studi
con tutti i diritti riconosciuti. In caso di assenza dell'alunno agli
esami, egli si deve considerare bocciato; ma la ripetenza non è un suo
diritto, ma è condizionata alla delibera del collegio dei docenti che può,
in un caso come questo, legittimamente rifiutare la ripetenza. Quanto alla
riduzione delle ore di sostegno, tenete presente che, se esse si riducono
in organico di diritto, debbono essere riaumentate in organico di fatto e
con le deroghe, che, secondo la Fish, debbono garantire un rapporto medio
di un docente ogni due alunni con disabilità ( media nazionale). tenete
presente che le deroghe, purchè documentate secondo quanto stabilito
dall'art 41 del d m n. 331/98,debbono essere concesse dalla Direzione
scolastica regionale in base a quanto stabilito nel decreto trasmesso con
la C M n. 37/04 sugli organici di diritto.
Un allievo certificato NON si presenta agli esami di qualifica
verosimilmente su pressioni del genitore. Il sottrarsi alla prova è
comunque una sconfitta dolorosa; eppure quell'esame era stato a lui
dedicato. Ora c'è chi sostiene che l'allievo avrebbe comunque il diritto a
frequentare l'anno successivo. Credo nel suo interesse che ciò non sia
possibile proprio perchè affrontare esami garbati fa parte del processo di
crescita. Tuttavia l'opzione è questa: I CARE o non voglio rogne. A me non
piace la scuola parcheggio ragion per cui vorrei preoccuparmi e non
chiudere gli occhi. Insomma il quesito è questo: esiste una casistica
relativa agli esami di qualifica per gli studenti diversamente abili ?
Se il Consiglio di classe, d'intesa con
l'interessato, ritiene utile per la sua crescita farlo presentare agli
esami al solo fine del rilascio dell'attestato con la certificazione dei
crediti formativi, è bene che egli partecipi. Qualora però, il consiglio
di classe, eventualmente anche su richiesta dell'interessato, ritenga
inopportuno lo sforzo psicologico dell'alunno, è sufficiente rilasciare
all'interessato l'attestato, senza la partecipazione alla prova stressante
degli esami.
La partecipazione agli esami deve essere un'ulteriore opportunità di
crescita in autonomia dell'alunno e non deve tramutarsi in fonte di
angoscia.
Sono una docente di sostegno ,che da qualche anno segue un ragazzo
diversamente abile grave. Quest' anno farà gli esami di licenza media ,e
vorremmo rilasciare l' attestato di frequenza. Vorrei cortesemente sapere
se cio' puo' precludere l' iscrizione alla scuola superiore.
Sino ad oggi, l'attestato di frequenza, che deve
contenere anche i crediti formativi maturati, non preclude l'iscrizione
alle scuole superiori, in forza dell'art 11 comma 12 dell'O M n. 90/01. In
tal senso si è recentemente espresso il MIUR con un0'apposita nota di
risposta ad un quesito della F I S H. Però occorre far presente che, ai
sensi dell'art 16 commi 1e 2 della L.n. 104/92, la valutazione degli
apprendimenti nella scuola dell'obbligo (deve avvenire sulla base del
Piano Educativo Individualizzato), deve riguardare i progressi realizzati
rispetto i livelli iniziali di apprendimenti, sulla base di un percorso
didattico predisposto fin dall'inizio della scuola media, che deve essere
calibrato sulle effettive capacità e potenzialità dell'alunno.
Conseguentemente , in presenza di progressi accertati, anche se non
riconducibili ai livelli considerati normali per il diploma di scuola
media, il diploma non dovrebbe essere negato, poichè, come ha stabilito la
Corte costituzionale con la Sentenza n. 215/87, capacità e merito per gli
alunni con disabilità intellettiva non vanno cionsiderati secondo
parametri oggettivi, ma vanno rapportati alle loro peculiari capacità. E'
inoltre da tener presente che il non sufficiente meditato rifiuto di
diploma di scuola media, esclude le persone con disabilità dalla
partecipazione a pubblici concorsi, pur in presenza della L.n. 68/99 sul
collocamento lavorativo obbligatorio mirato su progetto, che è stata
voluta proprio per i soggetti più difficili, giacchè per i meno gravi
sarebbe bastata la vecchia l.n. 482/68 sul collocamento obbligatorio
basato su semplici graduatorie regolate dalle percentuali di invalidità.
Vorrei da voi un indicazione riguardante il permesso per disabili
esposto sul cruscotto della macchina, alcune volte troviamo delle
contraddizioni riguardanti l'esposizione del permesso stesso, cè chi non
fa alcuna obiezione e chi invece mi dice che deve essere esposto solamente
quando abbiamo il disabile a bordo.
Esatto, il tagliando deve essere esposto solo quando
c'é il disabile a bordo
Esistono delle normative precise del codice della strada che VIETANO o
meno tale esposizione?
Se io ho lasciato il disabile ad una visita medica, ad un esame o altro in
una zona a traffico limitato e dobbo andare a riprenderlo, posso esporre
tale autorizzazione (non avendo a bordo il disabile)?
Certamente
http://www.edscuola.com/archivio/handicap/facilitazioni.htm
Sono il papa' di un bambino disabile motorio sensoriale (diagnosi
tetraparesi spastica) di 7 anni il quale frequenta la classe 2
elementare.I quesiti che voglio porre sono i seguenti:da qualche parte ho
letto una legge che prevede la classe di un disabile motorio debba
trovarsi al pianterreno dell'edificio scolastico se cosi fosse potrebbe
indicarmi la legge o come comportarmi con il dirigente scolastico se si
rifiutasse di provvedere? un'altro quesito è mio figlio utilizza un
computer per scrivere e fare i compiti in quanto l'utilizzo delle mani è
limitato a causa della sua patologia; Ad oggi la scuola non ha provveduto
a comprare nessun tipo di programma per computer per lo svogimento dei
compiti di matematica ,avendo gia' fatto presente piu' volte in sede di
riunione con il gruppo di lavoro questo problema, come mi devo comportare.
intanto voglio ringraziare per i consigli che mi sono stati dati circa due
anni fa' in questo sito anche grazie a voi sono riuscito a far comprare un
computer portatile a mio figlio da parte degli enti locali.
Non mi risulta l'esistenza di una norma precisa che
imponga l'ubicazione di un'aula al piano terra; ma la normativa generale è
quella che assicura il diritto all'eliminazione delle barriere
architettoniche a scuola.Io suggerisco sempre , in mancanza di un
ascensore o di un servo-scala, l'acquisto da parte della scuola dello
"scoiattolo", cioè di una pedana mobile su cingoli, a batteria,
manovrabile a mano, che consente la percorribile di scale a sedie a ruote.
La spesa dell'acquisto è a carico del Comune ( se trattasi di scuola
materna , elementare o media), poichè sono a carico del Comune le spese di
eliminazione di barriere architettoniche nelle scuole ai sensi della L.n.
23/96 e dell'art 139 del dpr n. 112/98. Ovviamente l'acquisto dello
scoiattolo è una soluzione di emergenza, in attesa che il Comune provveda
alle soluzioni definitive.
Quanto al software, questo è materiale didattico specifico per il cui
acquisto esistono finanziamenti che il Ministero manda annualmente agli
Uffici scolastici regionali sulla nase della L.n. 104/92 e L.n. 69/00.
Tali finanziamenti vengono erogati per il 90% alle singole scuole sulla
base degli alunni con disabilità iscritti e per il 10% vengono erogati a
singole scuole per progetti specifici più costosi.Inoltre la scuola
ricieve dal Comune dei finanziamenti su progetti in base alle singole
leggi regionali sul diritto allo studio.
Faccia domanda alla scuola sulla base di una di queste norme.
Insegno sostegno nella scuola secondaria di secondo grado, da cinque
anni sono coordinatrice del GLIS della mia scuola.
Quest’anno si sono verificati dei disaccordi con un insegnante e mi
accusata che la sottoscritta non ha nessuna competenza e nessuna autorità
per richiamarlo al suo dovere di docente.
Desidero avere dei chiarimenti sui compiti del coordinatore di sostegno.
Se l'insegnante non riconosce l'autorità del collega
per il sostegno (G.L.I.S - Gruppo di Lavoro di Istituto), il coordinatore
fa una comunicazione orale o scritta al Dirigente scolastico e chiede il
suo intervento
Dove posso trovare la suddivisione delle classi di concorso in aree
disciplinari per l'insegnamento su posti di sostegno nella scuola
secondaria?
Nella scuola secondaria di secondo grado,
l'insegnamento di sostegno è articolato in quattro "aree" disciplinari
differenti: l'area scientifica (AD01); l'area
umanistico-linguistico-letteraria (AD02); l'area
tecnico-professionale-artistica (AD03); l'area psicomotoria (AD04). A
seconda del tipo di abilitazione, l'insegnante in possesso del titolo di
sostegno può accedere ad una delle quattro aree. Per sapere a quale area
disciplinare dà accesso la propria abilitazione, si può consultare per es.
il DM 103 del 4/6/01
A settembre la mia bambina andrà in prima elementare. Ha un handicap
grave.
L'ho iscritta ad una scuola della vicina cittadina, scuola all'avanguardia
e assai competente in materia. Non avendo la certezza che sarebbe stata
presa,l'ho contemporaneamente iscritta alla scuola del paesino dove abito,
scuola non certo all'altezza della situazione. Il paesino è composto,
ovviamente, di maggioranza di persone che altro non hanno da fare che
incuriosirsi delle situazioni altrui, per cui, non so come, la direzione
didattica della scuola locale vuola sapere se la mandiamo lì o in città e
continua a chiederci una risposta.
Vorrei sapere se tale atteggiamento è corretto. Non dovrebbero comportarsi
come se andasse a scuola lì e basta?
D'altra parte in città non ho ancora ricevuto risposta certa che la
prendano. Io chiedo se è lecito che la scuola del paese si comporti in
questo modo. Dicendo che in questo modo la bambina rischia di rimanere
senza sostegno sia qui che là. Vorrei spaere come comportarmi
La scuola del paesino, di residenza dell'alunna, ha
ragione a far fretta, poichè entro maggio bisogna comunicare al CSA le
richieste delle ore di sostegno in deroga. D'altra parte, mi pare che la
scuola del paesino è stata cortese ad attendere l'esito del tentativo di
iscrizione alla scuola dell'altro paese. Però, occorre dare una risposta,
per consentire alla scuola dove l'alunna frequenterà di formulare tutte le
sue richieste al CSA e, se necessario, anche al Comune, ad es. per la
nomina di un assistente per l'autonomia e la comunicazione.
Quando un'alunna che ha seguito la programmazione semplificata con
obiettivi minimi al termine dell'anno non dimostra di averli conseguiti,
il Consiglio di classe può optare per l'ammissione a frequentare la classe
successiva ed evitare la ripetenza? quali sono le norme a cui fare
riferimento?
La normativa prevede che, qualora non si raggiungano
gli obiettivi fissati nel PEI, normali, minimi o differenziati, si ha la
ripetenza, con abbassamento degli obiettivi, che , se sono già minimi, può
significare passare agli obiettivi differenziati. Mi sembra difficile
passare alla classe successiva un alunno che non ha realizzato i risultati
previsti nel suo progetto.
Come si fa a formulare un quesito al Ministero?
Il quesito al Ministero si formula prospettando
sinteticamente il caso e chiedendo una risposta urgente. Quindi si
sottopone al Ministero la soluzione da Voi proposta, precisando che se non
arriva una risposta, la soluzione da Voi prospettata si ritiene accettata.
Un capo d'Istituto, in accordo con le RSU, ha deciso di attribuire la metà
dei fondi previsti alle Funzioni strumentali e di riservare il resto al
finanziamento di altre attività. Può farlo?
In base al decreto legislativo sulla contabilità
delle scuole autonome (dpr n. 444/01) è possibile, purchè non vengano
utilizzati i finanziamenti vincolati all'integrazione scolastica ad altri
scopi.
Abbiamo un alunna che deve sostenere gli esami di Licenza che per motivi
di salute è impossibilitata a recarsi presso la sede della scuola essendo
ricoverata perché affetta da Leucemia, quale procedura adottare per farle
svolgere regolarmente gli esami, quali i riferimenti normativi vigenti.
La normativa generale per tutti gli alunni prevede
che in questi casi, la commissione può recarsi a svolgere gli esami dove
si trova l'alunno impossibilitato, per cause sanitarie, a recarsi nei
locali della commissione. verificate sia la normativa per gli esami
contenuta nel T U sulla legislazione scolastica, contenuto nel decreto
delegato n.. 297/94 e nell'annuale ordinanza su scrutini ed esami.
Comunque potete pure rivolgervi al Ministero alla dir gen degli studenti,
tel 06/58495842.
All'osservazione e al colloquio clinico emerge quanto segue: appare
inizialmente controllato, espressione un po'infastidita, esegue le
consegne in modo frettoloso e con distacco, a volte oppositivo o meno
collaborante; l'esecuzione delle prove strutturate richiede la costante
presenza e la quida dell'adulto, ilò bambino, lascia intendere una qualche
disponibilita',nelle fasi iniziali della visita,al rapporto con
l'osservatore che però di fatto appare subito limitata tanto da rifiutare
di portare a termine qualsiasi proposta. In queste situazioni, il bambino
comincia a muoversi liberamente per la stanza assumendo comportamenti
provocatori e comunque poco organizzati:diviene instabile nel
comportamento, divaga con lo sguardo, si muove in continuazione sulla
sedia, prende tutti gli oggetti disponibili sulla scrivania senza
finalizzare nessuna attivita: lasciato libero di procerdere oppositivita'
e provocatorieta' diventano tratti più sfumati e saltuari del
comportamento,ma sempre presenti. Infatti di fronte ai divieti e limiti
sembra sfidare l'adulto, si dimostra invece insistente, incapace di
attendere, la nozione di tempo e' fortemente condizionata dal bisogno di
immediatezza.
Sintesi.
Si conclude per disturbo di attenzione iperattività, associato a disturbo
oppositivo provocatorio, ritardo lieve sul piano degli
apprendimenti scolastici con possibilita' di recupero. Si suggerisce
trattamento farmacologico con Ritalin, terapia comportamentale, utile
sostegno scolastico dove l'instabilita' comportamentale e gli
atteggiamenti provocatori paiono particolarmente accentuati.
Il bambino, ha cambiato 3 scuole materne; la comunicazione del disagio
viene fatta da subito all'umee, il quale oltre a non essere in grado di
fare una diagnosi, non accetta, la validità della diagnosi fatta in un
centro specializzato Ora frequenta la seconda elementare, abbiamo ottenuto
un educatrice per 20 ore.
La scuola e la famiglia hanno bisogno della certezza di continuità di una
risorsa umana in più che è possibile avere solo con la richiesta di
sostegno.
L'ultima risposta data e' stata che senza fare la diagnosi funzionale con
la 104 è possibile avere non più di 5 ore settimanali, e automaticamente
all'educatrice vengono tolte le ore, oppure per ottenere più ore una
diagnosi di psicosi irreversibili che grazie a Dio non vorrebbero fare.
Conosco altre realtà dove quando questo disturbo compromette così tanto
l'apprendimento viene dato un sostegno.
Da noi sembra tutto impossibile,c'è una legge che può dimostrare
l'incontrario?
Purtroppo l'art 3 commi 1 e 3 L.n. 104/92, ripreso
dall'art 35 comma 7 L.n. 289/02 stabilisce chi è persona con handicap e
chi è con handicap in situazione di gravità. Solo a queste può essere dato
l'insegnante di sostegno.
In caso di esito negativo alla visita, che porta quindi al rifiuto della
qualifica di persona handicappata, è ammesso ricorso alla Commissione
centrale per l'invalidità civile presso il Ministero del tesoro ai sensi
dell'art 1 e 3 c.2 del DPR n. 698/94. Trascorsi 180 giorni senza
decisione, il ricorso si intende rigettato e l'unico rimedio è la
citazione dell'amministrazione avanti al tribunale, con l'assistenza
obbligatoria di un avvocato, cosa non richiesta per il ricorso alla
Commissione centrale.
E' bene precisare che tale procedura riguarda non solo gli accertamenti
negativi alla visita d'invalidità civile e di handicap, ma riguarda anche
il caso dell'individuazione dell'alunno come persona handicappata ai soli
fini scolastici, poichè il decreto legge n. 324/93, convertito dalla L.n.
324/93 ha precisato che , ai soli fini scolastici, gli accertamenti di
handicap, effettuati dalla commissione di cui all'art 4 della L.n. 104/92,
sono effettuati da uno specialista della ASL.
Se la questione è urgente, trattandosi di ottenere subito l'eventuale
certificazione positiva per chiedere la nomina dell'insegnante di
sostegno,sarà opportuno rompere gli indugi ed agire subito avanti al
tribunale civile ai sensi dell'art 700 del codice di procedura civile, per
ottenere un provvedimento d'urgenza, che consisterà in una perizia
specialistica d'ufficio, che dovrà prendere in considerazione anche quella
del centro specializzato in possesso della famiglia.