a cura di Rolando Alberto Borzetti


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FAQ 36
Domande e Risposte su Handicap e Scuola

 

Sono un insegnante di una scuola superiore portatore di handicap al 100% con riconosciuta la legge 104. Volevo chiedervi come viene applicata per quanto riguarda la riduzione dell'orario di lavoro giornaliero. Conosco già l'opzione dei tre giorni mensili di permesso. Ma il dubbio verte sull'opzione, alternativa, della riduzione dell'orario giornaliero. Su come si applica per un insegnante che svolge 18 ore di insegnamento settimanali. Sapendo che un dipendente pubblico che lavorasse 8 ore avrebbe la riduzione di 2 ore. Per un dipendente che svolgesse 6 ore giornaliere la riduzione sarebbe di un ora. Ma ad un insegnante che fa 18 ore distribuite su 5 giorni come viene applica la legge? Spero di essere stato chiaro. Grazie per la risposta via e-mail. Ho molta urgenza di sapere l'informazione perché la scuola sta formulando l'orario definitivo.

Il Ministero dell'Istruzione ha stabilito che venga assegnata solo un'ora al giorno, sino ad un massimo di 18 ore mensili, secondo una circolare dell'INPDAP del 2000.

Lavoro presso un' istituto tecnico industriale della
Mia città. Soffrendo di una neuropatia sensitivo motoria usufruisco della legge
104 e possiedo un'autovettura adattata per potermi recare sul luogo di lavoro
con tanto di contrassegno per invalidi.
Il quesito che vorrei proporle è il seguente:
quest'anno il dirigente scolastico dell' istituto presso cui lavoro, ha vietato il
parcheggio di tutte le autovetture del personale docente e non docente dentro
il cortile interno all'istituto, riservando però il parcheggio per sé, il dirigente
amministrativo, l'auto della scuola e il medico scolastico.
Inoltre in un cortile esterno all'istituto ha riservato il parcheggio soltanto al
Personale docente a cui io non posso accedere essendo io personale non docente.
Vorrei cortesemente che lei mi indicasse il modo di far valere il mio diritto al
Parcheggio, se ci sono, quali sono le normative che regolano questa materia
E se il dirigente scolastico può riservarsi quei posti parcheggio nel cortile interno

Nell'area all'esterno della scuola, puoi richiedere all'Ente locale che ti riservino un posto per il parcheggio. Ti appartiene di diritto. Per la normativa:
Circolare Ministeriale 7 marzo 1980, n. 310
Oggetto: Facilitazioni per la circolazione e la sosta dei veicoli degli invalidi
https://www.edscuola.it/archivio/norme/circolari/cmlp310_80.htm

Lei ha diritto ad un posto su suolo pubblico. La scuola è suolo pubblico. Si rivolga quindi subito al Comune che deve far rispettare le norme sui parcheggi ed eventualmente segnali il caso al cooordinatore del CSA, ex provveditorato agli studi. Il Capo d'istituto può legittimamente riservare per sè ed i più stretti collaboratori dei posti, ma non può vietarlo a Lei, dato il possesso del contrassegno.

Anche quest'anno nella mia scuola abbiamo avuto una riduzione di organico, per cui i miei colleghi ed io siamo costretti ad una ulteriore distribuzione del monte ore di sostegno. Mi chiedevo, se una mia collega, alla quale è stata assegnata, già dallo scorso anno, una cattedra su un ragazzo ipovedente per 18 ore, potrebbe cedere 6 ore, per coprire le necessità degli altri alunni, senza per questo infrangere la normativa.

Tutto dipende dalla decisione del Consiglio di classe, insieme agli operatori sociosanitari e la famiglia. Se in tale riunione del GLH
operativo, si perviene alla conclusione che sei ore in meno non danneggiano l'alunno, si può farlo; diversamente no ed allora si potrà anche rivolgersi alla magistratura per l'illegittima riduzione.

1) che si deve intendere con " l'insegnante di sostegno è di sostegno alla classe?
2) nella mia scuola ,in classe, l'insegnante di sostegno é sempre seduto accanto all'alunno diversamente abile con cui quindi condivide il banco,non ritiene che tale sistemazione sia quantomeno scomoda e inopportuna? cosa ci potrebbe proporre in alternativa, considerato che ormai questa é diventata un' abitudine e quindi cambiarla potrebbe turbare tutti gli equilibri della classe?
3) dobbiamo organizzare una formazione iniziale di tutti i docenti della nostra scuola per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni diversamente abili da cosa cominciare e
  cosa proporre in prima istanza per sensibilizzare adeguatamente il contesto? é utile far partecipare anche il personale non docente?

Tutto dovrebbe essere concordato nel Consiglio di classe con la presenza degli operatori sociosanitari e la famiglia. Quanto al posto dell'insegnante specializzata, dipende da ciò che è più utile per l'alunno; sarebbe opportuno che qualche volta ci sia una sostituzione con l'insegnante di classe.

L'anno scorso mio figlio, un bambino down di 10 anni e' rimasto, insieme con una sua compagna di classe che usufruisce della 104, per circa un mese senza l'insegnante di sostegno, in quanto quella che avevano era andata in maternita' e la dirigente scolastica "prendeva del tempo" per nominarne una nuova. In questo periodo le insegnanti di tutta la classe sono state sottoposte ad un lavoro extra, che nonostante l'encomiabile impegno, non riuscivano a portare avanti il programma particolareggiato per i due studenti "speciali".
Se non fossi intervenuto con una certa determinazione, in quanto sono anche rappresentante dei genitori nel consiglio di circolo, la situazione si sarebbe protratta per chi sa quanto.
Non esiste qualcuno nella scuola che controlli se vengono garantiti i diritti a quei bambini, come mio figlio, non hanno genitori capaci di rapportarsi con chi gestisce la scuola che frequentano? A quale istituzione ci possiamo appellare quando ci accorgiamo che qualcosa non funziona?
Quali sono gli obblighi da parte della dirigenza scolastica in merito?

Per omissioni dei Dirigenti scolastici è opportuno rivolgersi al CSA, ex provveditorato agli studi, in particolare l'ufficio che segue l'integrazione scolastica; ci si può rivolgere pure al Direttore scolastico regionale.
E' opportuno farsi appoggiare da qualche associazione o coordinamento locale di associazioni di disabili e loro familiari. A scuola deve essere presente il Gruppo di lavoro di istituto, costituito ai sensi dell'art 15 comma 2 L.n. 104/92.

Vi pongo una domanda se un disabile ha difficoltà nel leggere ma ha la terza media serale,come ben sapete le schede sono molto difficili da svolgere come si può fare? Vi pongo questa domanda perchè molti disabile hanno questo tipo di problema,spero che mi risponderete al più presto.

  Sono ammessi tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte e prove equipollenti. Le prove equipollenti consistono nella sostituzione di elaborati scritti con questionari da completare, nella sostituzione di un colloquio con una prova scritta, nell'uso di strumenti tecnici, nello svolgimento di contenuti culturali diversi da quelli di prove ufficiali.
  Tali prove comunque sono diverse nei modi di accertamento, ma non nei risultati.

Volevo sapere per l'acquisto di una macchina usata se potevo avere l'iva al 4 % in quanto mia figlia rientra nella DIsabilita mentale o psichica, pero l'assegno di frequenza puo essere considerato alla pari dell'indennita' di accompagnamento (in quanto minore) o esiste un'indennita' di accompagnamento anche per minori

Tipo di disabilità: Disabilità psichica o mentale
Per accedere ai benefici, quale quello dell'IVA al 4%, è necessario che la persona con questo tipo di disabilità sia invalido civile titolare di indennità di accompagnamento
La normativa:
 a.. Circolare Ministero delle Finanze 11/05/2001, n. 46: fornisce chiarimenti su quali siano le condizioni per considerare una persona quale disabile con gravi difficoltà di deambulazione. Indica inoltre le condizioni per l'accesso ai benefici fiscali da parte delle persone con disabilità psichica o mentale.
  b.. Circolare Ministero delle Finanze 26/01/2001, n 7 (punto 8.1): chiarimenti sulla detraibilità del caravan.
  c.. Circolare Ministero delle Finanze 26/01/2001, n 6: chiarimenti sull'esenzione sul bollo auto.
  d.. Circolare Ministero delle Finanze 03/01/2001, n. 1 (punto 2.3.5): primi chiarimenti sulle novità introdotte dalla Finanziaria 2001.
  e.. Legge 23/12/2000, n. 388 (art. 30 comma 7 e art. 81 comma 3): è la Finanziaria 2001; estende tutte le agevolazioni anche alle persone con handicap intellettivo, senza l'obbligo di adattamenti. Anche l'autocaravan rientra fra i veicoli detraibili.
  f.. Legge 21/11/2000, n. 342 (art. 50): è il "collegato fiscale" alla Finanziaria 2000, l'IVA agevolata e l'esenzione dal pagamento del bollo auto viene estesa anche ai non vedenti e sordomuti.
  g.. Circolare Ministero delle Finanze 16/11/2000, n. 207 (punto 2.1.10): primi chiarimenti sul collegato fiscale.
  h.. Circolare Ministero delle Finanze 12/04/2000, n. 74: precisa quali siano i veicoli "agevolati" per i ciechi e i sordomuti, escludendo i motoveicoli.
  i.. Legge 23/12/1999, n. 488 (art. 6): Finanziaria per il 2000; anche i non vedenti e i sordomuti possono portare in detrazione il veicolo destinato al loro trasporto, senza che questo debba essere obbligatoriamente adattato.
  j.. Circolare Ministero delle Finanze 31/07/1998, n. 197/E: descrive le modalità e le condizioni per ottenere l'IVA agevolata sui veicoli adattati destinati alle persone con disabilità motoria.
  k.. Circolare Ministero delle Finanze 15 luglio 1998, n. 186/E: descrive le modalità e le condizioni per ottenere l'esenzione dal pagamento del bollo auto sui veicoli adattati destinati alle persone con disabilità motoria.
  l.. Legge 27/12/1997, n. 449 (art. 8): prevede che i veicoli adattati alla guida o al trasporto di persone con disabilità motoria possano ottenere l'esenzione del bollo auto, possano essere detratte nella denuncia dei redditi e scontino l'IVA agevolata.

SONO DOCENTE DI SOSTEGNO ALLE SUPERIORI, VOLEVO SAPERE SE UN ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE A CAUSA DELLA SUA PATOLOGIA PUò AVERE UNA RIDUZIONE DELL'ORARIO SCOLASTICO O DEVE SEGUIRE L'ORARIO DEL NORMALE CURRICOLO? POICHè IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL'ISTITUTO SOSTIENE CHE L'ALUNNO DEVE NECESSARIAMENTE, PER MOTIVI LEGISLATIVI, ESSERE PRESENTE IN AULA PER L'INTERO ORARIO SCOLASTICO ALTRIMENTI VERREBBERO A CADERE I PRESUPPOSTI PER LA VALUTAZIONE FINALE VISTO CHE RISULTEREBBE ASSENTE COSTANTEMENTE DURANTE LE ORE DI LEZIONI DI ALCUNI DOCENTI. IN CASO SIA POSSIBILE UNA RIDUZIONE DELL'ORARIO CHI DEVE CERTIFICARE CHE L'ALUNNO NECESSITA DI TALE RIDUZIONE E CHI DEVE AUTORIZZARE TALE RIDUZIONE? INOLTRE CORTESEMENTE PUò INDICARMI I RIFERIMENTI LEGISLATIVI RELATIVI AD UN EVENTUALE RIDUZIONE DELL'ORARIO PER L'ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI.

Trattandosi di scuola superiore, una eventuale riduzione di orario scolastico non comporta inadempienza all'obbligo scolastico. Una riduzione può essere documentata con certificazione degli operatori dell'ASl. Sarebbe però opportuno un GLH operativo in cui tutta la questione venga discussa in comune ed in comune concordata. Se però è stata ottenuto un orario massimo di ore di sostegno, sarà necessario trovare lavoro all'insegnante nella scuola; altrimenti potrebbe essere inviato in altra scuola per le ore non più utilizzate con l'alunno.

Uno dei bambini che seguo quest'anno, in una scuola dell'infanzia, ha una diagnosi prevalente di alterazione cromosomica associata a nistagmo è quindi certificato anche ipovedente, le ore di sostegno sono come sempre insufficienti, comunque tra insegnanti, ed educatore (3 h) gli si può garantire una copertura di 25 ore e di conseguenza la frequenza scolastica della sola mattinata. Vorrei sapere se, come nel caso dei bambibi sordi, è possibile richiedere l'intervento di un'educatore specializzato per integrare le ore a disposizione senza togliere le tre ore di assistenza fornite da personale non specializzato. Se è possibile a quale legge fare riferimento e a chi inviare la richiesta.Inoltre, è possibile dire alla famiglia che il bambino potrà frequentare la scuola solo al mattino in quanto nel pomeriggio non c'è nessuno che possa seguirlo (il bambino , di tre anni, ha effettivamente bisogno attualmente di essere seguito costantemente con rapporto 1:1)

Le ore di assistenza pomeridiana possono essere richieste al Comune ai sensi dell'art 13 comma 3 L.n. 104/92.

Siamo i genitori di una bambina di 9 anni con grave deficit motorio che frequenta le scuole elelmentari. Abbiamo fatto richiesta al comune di residenza di effettuare il trasporto scolastico. La cooperativa che gestisce il servizio ha messo a dsposizione un pullmino con autista eoperatrice. Il presidente della cooperativa precisa che la bambina non deve essere prelevata e riaccompagnata davanti alla porta dell' appartamento in cui viviamo, bensì davanti al portone condominiale. Attualmente accompagniamo e riprendiamo la bambina al pullmino. Abitiamo in un condominio al 2° piano, stiamo aspettando (a giorni) un montascale manuale, in quanto non è stato possibile istallarne uno fisso.Le chiedo: ègiusto che la bambina venga presa e riportata davanti al portone condominiale anzichè alla porta dell' appartamento? Le operatrici possono usare il montascale per portare la bambina fino a casa?

Siccome il trasporto di una persona disabile deve garantirle le maggiori opportunità, ritengo logica la richiesta che la bimba venga accompagnata sino a davanti casa, specie se ci sono difficoltà nell'ingresso condominiale. Sarebbe però opportuno chiarire il tutto col Comune che è l'appaltante del servizio e precisare quali sono i doveri per questo tipo di trasporto. Nelle scuole, la norma del CCNL è chiara : i collaboratori scolastici debbono prendere l'alunno al pulmino e portarlo dentro i locali della scuola. Occorre far chiarezza anche per questo tipo di servizio, se necessario, con una clausola aggiuntiva al contratto di appalto.

Sono la mamma di una bimba down di 4 anni e mezzo, la bimba frequenta il secondo anno della scuola per l'infanzia, anno scorso la bimba era come una bimba di un anno poi con il sostegno di una "GRANDE" maestra è migliorata molto, ora la bimba non fa quasi mai la pipi' addosso mentre le feci si, non parla e le poche cose che sa dire non sono comprensibili da chi non la conosce bene e non le dice alle persone, dove si trova lo dice e basta(ad esempio se gli scappa la pipi' e la maestra non è li con lei, lei dice pipi', poi la fa, addosso perchè non viene ascoltata), poi la mia grande paura, scappa di casa come da scuola, ho il terrore per questa cosa, poi la bimba non conosce il pericolo e mette tutto in bocca, tappini, carta, plastica, insomma quel che trova in terra.A Sofia le sono state date 12.5 ore alla settimana di sostegno (divise in due giorni) piu' otto dal comune di assistenza, la bimba ha piu' bisogno di fare cose didattiche che essere solo accompagnata, io mi son rivolta anche all'osservatorio scolastico, ho scritto a lei e al presidenza del consiglio, ora scrivero anche al Presidente Ciampi, io non posso permettermi di tenere la bimba a casa quando non ha la maestra, naturalmente non chiedo che l'abbia dalle 8.00 alle 16.00, ma almeno 4/5 ore al giorno si, anche perchè l'unico momento che la bimba può stare sola è il pranzo.

Deve insistere presso la scuola perchè Le aumentino le ore di sostegno, data la difficoltà di apprendimento e deve chiedere al Comune un aumento dell'assistenza per l'autonomia ai sensi dell'art 13 comma 3 L.n. 104/92, per la necessità di non essere mai lasciata sola. Chieda pure un breve corso di aggiornamento dei docenti di classe, perchè si occupino di più della bambina, con maggiori informazioni; i corsi sono previsti dalla nota ministeriale prot n. 4088/02 e circolare n. 78/03.
Se la scuola non collabora si rivolga al docente che presso il CSA, ex provveditorato agli studi si occupa dell'integrazione scolastica per avere un sostegno ed un sollecito presso la scuola. Per il Comune si faccia aiutare da qualche associazione locale.

Sono un'insegnante di una scuola materna comunale di Napoli e vi scrivo per chiedervi un parere: nella mia scuola insegna una collega che usufruisce dei permessi per la legge 104/92, avendone diritto per l'accudimento di parenti in situazioni di infermità e handicap. Premesso che la fruizione di detti permessi non è fluida e regolare e tantomeno regolamentata e pianificata da alcun ''calendario''; premesso anche che la classe della collega è sprovvista del secondo insegnante che a decorrere dal 1 settembre 2004 ha iniziato ad effettuare l'anno di prova nella scuola materna statale per cui ha ricevuto regolare nomina ministeriale; premesso, infine, che qualsiasi assegnazione, anche momentanea, ad altra classe non viene mai comunicata per iscritto dalla segreteria della scuola,
Vi chiedo:
1. se è possibile che la fruizione dei permessi per la legge 104 possa non essere pianificata e comunicata alla direzione scolastica con debito anticipo, fruendo alternativamente di permessi orari e permessi giornalieri
2. se è lecito che le docenti delle classi in cui è presente il doppio insegnante vengano impegnate, non solo in momenti di emergenza, nella supplenza dell'insegnante mancante, anche in situazioni di ulteriore disagio organizzativo;
3. se è possibile che al 20 di settembre - con l'imminente inizio anche del servizio mensa e con l'assenza congiunta, in un'altra sezione, di una docente in interdizione per maternità a rischio e della collega di sostegno, non ancora nominata - contare sul restante personale in ruolo nella scuola per la copertura dei posti vacanti e per la gestione delle assenze e dei permessi, pur se legittimi;
4. quali le norme e/o le varie fonti di riferimento cui appellarci come strtumento di pressione sull'amministrazione per il ripristino della legalità e del buon funzionamento della scuola.

I permessi, salvo imprevisti, vanno concordati e non possono effettuarsi sempre nello stesso giorno della settimana, come stabilito da una circolare del ministero. Per fruire del permesso, l'interessato comunica previamente al datore di lavoro, in questo caso il ministero, l'evento che dà titolo al permesso medesimo e i giorni nei quali esso sarà utilizzato. Purtroppo il docente che prende il permesso deve essere supplito dai colleghi, secondo la vigente normativa.
 

FACENDO RIFERIMENTO ALL'ARTICOLO 13 COMMA 3 DELLA LEGGE 104/92 MI PREME CHIEDERLE SE LA FIGURA DELL'ASSISTENTE ALLA COMUNICAZIONE E ALL'AUTONOMIA A CUI TALE COMMA SI RIFERISCE DEBBA ESSERE RITENUTO IMPLICITAMENTE SEMPRE PRESENTE (CON COPERTURA TOTALE DELLE ORE DI LEZIONE) E SE SONO STATE EMESSE SENTENZE CHE IMPONGANO AGLI ENTI LOCALI L'APPLICAZIONE DELLA SUDDETTA LEGGE A CUI FAR RIFERIMENTO IN UNA EVENTUALE CAUSA CONTRO IL COMUNE.

Da parte dei collaboratori scolastici:
https://www.edscuola.it/archivio/norme/varie/ortarct_221202.pdf
Quella che ordina all'Ente di predisporre, in favore della, un idoneo servizio di assistenza scolastica ex art. 42 del D.P.R. n. 616/77 (preferibilmente con assegnazione a tale incarico di persona di sesso femminile)


Sono una docente incaricata dal csa di Siena fino al 31 agosto 2005.
Mio padre, residente e domiciliato in provincia di Catanzaro, è stato riconosciuto dall'ASL in situazione di gravità, bisognoso di assistenza continuativa.
Sono l'unica della famiglia che può assisterlo (mia madre è anch'essa gravemente ammalata e l'unico mio fratello vive a Milano) .
Pur non essendo convivente e pur abitando in provincia di Siena, avrei diritto a fruire dei tre giorni di permesso previsti dalla 104/92?

Con circ. n. 133/2000 dell'INPS, è stato precisato che il requisito
dell'assistenza non è individuabile nei casi di effettiva lontananza tra le
abitazioni di chi presta assistenza e chi la riceve.
Comunque nella circolare stessa è precisato che la "lontananza" da
considerare, non va intesa solo in senso spaziale ma anche temporale;
pertanto se in tempi individuabili in circa un'ora è possibile coprire la
distanza tra le due abitazioni del soggetto prestatore di assistenza e l'
handicappato, è possibile riconoscere che sussiste un'assistenza quotidiana
che concretizza il requisito di continuità dell'assistenza, il quale insieme
a quello dell'esclusività, dà diritto alla fruizione dei permessi di cui
alla legge 104/92 anche in caso di non convivenza. In caso contrario l'
assistenza quotidiana non può essere di per sé esclusa, ma occorre rigorosa
prova da parte dell'interessato, sia dei rientri giornalieri sia dell'
effettiva assistenza che è possibile fornire in tale situazione di
lontananza.
In proposito si rammenta che sono applicabili anche alla fattispecie in
esame i criteri indicati nella circ. n. 138/01, secondo cui, alle condizioni
indicate nella circolare stessa, al soggetto di cui sopra possono essere
riconosciuti i permessi giornalieri nelle (sole) giornate in cui dimostra di
aver accompagnato l'handicappato all'effettuazione di visite mediche,
accertamenti o simili, se l'effettuazione, cioè, non è altrimenti
assicurabile.

Sono un'insegnante di scuola media specializzata nel sostegno e desidererei conoscere quali novità, se ce ne sono state, ha apportato la riforma Moratti dirette ai bambini diversamente abili che frequentano la scuola dell'obbligo.
Quanto sopra in quanto non ho trovato nulla che riguarda i disabili sulla legge che ha introdotto detta riforma.

Per quanto riguarda il problema della riforma Moratti, questi sono i punti, che a giudizio dell'Osservatorio scolastico FISH, sono negativi:
L'iscrizione anticipata crea grossi problemi per i bambini con disabilità intellettiva che necessitano di tempi più lunghi; così pure la contrazione di orario delle lezioni va nella direzione opposta a quella necessaria per gli stessi.
La valutazione biennale, che può provocare un calo di attenzione per le difficoltà di apprendimento degli alunni con disabilità intellettiva, che poi si vedrebbero sbarrata la prosecuzione di scolarizzazione, se al termine del biennio non avessero raggiunto gli obiettivi previsti.
La previsione di laboratori scolastici a pagamento che crea un'ulteriore discriminazione ai danni degli alunni con disabilità, specie intellettiva, poiché sono state formule organizzative molto utili per la loro integrazione.
Negativo, inoltre, anche l'abbassamento del numero di anni di obbligo scolastico che è controindicato per gli alunni con disabilità, specie intellettiva che invece necessiterebbero di tempi più lunghi.
Negativi i percorsi misti fra istruzione e formazione professionale previsti dalla norma sull'alternanza scuola-lavoro, che divengono discriminanti se si realizzano tutti nella formazione professionale e se riguardano i soli alunni con disabilità e non anche tutti i compagni di classe.
Negativo il nuovo corso politico, che rivela, malgrado la continuità formale della normativa amministrativa ed un aumento di attenzione del Ministero dell’Istruzione negli ultimi mesi, un forte calo di tensione ed una inversione di tendenza sul fronte della integrazione e dei diritti del disabile sembrando esso essere, invece, più attento ai problemi di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica con ciò disattendendo, quindi, il principio più volte affermato dalla giustizia amministrativa secondo cui qualsiasi altra esigenza di natura organizzativa oppure di contenimento della spesa pubblica deve recedere di fronte all’obiettivo fissato dal legislatore di garantire agli handicappati il diritto allo studio e all’integrazione.
Altri punti negativi che ancora non trovano soluzione e che si perpetuano nel tempo :
La formazione iniziale di tutti i docenti, che è fortemente carente per gli aspetti educativi sull’integrazione scolastica, giacché sia i nuovi corsi universitari di Scienze della formazione primaria, sia le Scuole post lauream di abilitazione all’insegnamento secondario dedicano un tempo irrisorio a tali problematiche, le quali sono trasversali al sistema integrato d’istruzione e formazione.
La formazione in servizio: qua ci vogliono delle norme sul profilo iniziale degli insegnanti per prevedere almeno un minimo di ore di formazione sulle problematiche della integrazione. Lo stesso vale per i dirigenti scolastici, perché sono figure determinanti nella impostazione della programmazione.
La specializzazione per le attività di sostegno, che non realizza una piena preparazione per docenti che dovranno essere di sostegno sia agli alunni con diverse tipologie di minorazioni, sia alla loro integrazione nella classe, sia ai colleghi docenti curricolari che dovranno sempre più prendersi in carico il "progetto globale di vita" degli alunni disabili, orientandoli alle possibili future scelte lavorative o comunque di vita sociale.
A livello istituzionale ci sono ancora alcuni problemi da affrontare. Il problema per esempio che riguarda le aree nelle scuole superiori. Resta comunque un fatto certo, che la normativa sembra fatta apposta per l’interesse dei lavoratori invece che per l’interesse degli “utenti”.
Per quanto concerne gli ordinamenti della scuola dell’infanzia, elementare e media sul decreto applicativo della riforma, le novità consistono:
nella possibilità di anticipata iscrizione degli alunni alla scuola dell’infanzia ed elementare (che compiono rispettivamente 3 e 6 anni entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento);
nella riduzione del monte orario obbligatorio di frequenza;
nella possibilità di ore aggiuntive facoltative secondo richiesta delle famiglie;
nella possibilità di ore aggiuntive pomeridiane, dopo due ore di intervallo per la mensa in cui non è più obbligatoria la presenza dei docenti;
nella presenza di un docente “prevalente” con compiti di orientamento e tutoraggio degli allievi e di coordinamento degli altri docenti;
la continuità educativa degli stessi docenti almeno nell’ambito del biennio.
La scuola dell’infanzia si suddivide in un primo anno per l’accoglienza e di un biennio.
La scuola elementare si suddivide in un primo anno di collegamento con la scuola dell’infanzia e di due bienni.
La scuola secondaria di primo grado si suddivide in un biennio ed in anno di orientamento, al termine del quale si sostiene un esame di stato.
Sono stati confermati gli Istituti comprensivi tra scuola dell’infanzia, elementare e media (scuola elementare e media costituiscono il primo ciclo di istruzione obbligatoria).
Nell’ambito del primo ciclo la valutazione è annuale ed è affidata a tutti i docenti; però essa non impedisce, salvo casi eccezionali, il passaggio all’anno successivo di ciascun biennio.
È assicurata la personalizzazione dei singoli percorsi didattici che dovranno prevedere anche l’alfabetizzazione informatica e lo studio dell’inglese.
Nella scuola secondaria di primo grado (scuola media) si introduce l’insegnamento di una seconda lingua europea e all’esame conclusivo di stato sono ammessi gli alunni che hanno ottenuto la promozione al termine del primo biennio, nonché i privatisti che:
abbiano compiuto, entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento, il tredicesimo anno di età e che siano in possesso di del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado;
i candidati che abbiano conseguito il predetto titolo da almeno un triennio;
i candidati che nell’anno in corso compiano ventitrè anni di età.
La continuità didattica è assicurata con la permanenza dei docenti nella sede di titolarità almeno per il periodo didattico costituito da un biennio.
Le norme transitorie prevedono che la scuola primaria vada a regime pienamente con l’anno scolastico 2004/2005 e la scuola secondaria di primo grado entro l’anno scolastico 2006/2007.
I docenti che, a causa della riduzione dell’orario scolastico, dovessero avere delle ore a disposizione, svolgeranno le loro attività didattiche per facilitare l’attuazione dei curricoli personalizzati.
Le norme sul tempo pieno e sul tempo prolungato rimangono in vigore per l’anno scolastico 2004/2005 secondo le unità impiegate nel 2003/2004.

Devo tenere una lezione sulla normativa degli esami di stato e di qualifica relativa agli alunni portatori di handicap.
Potrebbe indicarmi le norme principali?

Ordinanza Ministeriale n. 21 (prot. n. 2392) del 9 febbraio 2004, Art. 17
Decreto del Presidente della Repubblica 23/07/1998 N. 323, Articolo 6
Legge del 5 febbraio 1992, n. 104, Articolo 16
Decreto legislativo 16.04.1994 , n. 297, Articolo 318
Documentazione che il Consiglio di classe deve preparare per la Commissione d’esame
Per gli alunni in situazione di handicap il Consiglio di classe deve in primo luogo approntare la stessa documentazione necessaria per la generalità della classe. In particolare, tuttavia, il documento finalizzato alla formulazione della terza prova scritta, volto a esplicitare "i contenuti, i mezzi, gli spazi ed i tempi del percorso formativo, nonché i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti" deve illustrare:
- le scelte fatte per l’alunno in situazione di handicap per il suo percorso individuale nonché per le attività di sostegno
- le modalità di integrazione nella classe
- i percorsi comuni alla classe
- le "ricadute" delle scelte operate sulla attività didattica complessiva.
- Inoltre, il Consiglio di classe, al fine di consentire alla Commissione d’esame di operare correttamente secondo quanto previsto dall’Art. 6, comma 1 del Regolamento, deve predisporre:
- la documentazione relativa ai singoli candidati in situazione di handicap
- per i candidati che ne abbiano bisogno, le richieste di prove equipollenti e/o di assistenza e/o di tempi più lunghi sia per le prove scritte che per quelle orali
- per i candidati che abbiano seguito un percorso didattico differenziato, la richiesta di prove coerenti con tale percorso e finalizzate al rilascio dell’attestato (Art. 13, comma 2, Reg.)
- nel caso di candidati non vedenti, la richiesta al Ministero della P.I. del testo delle prove in Braille
- in altri casi particolari la richiesta di "buste" supplementari o di prove suppletive ecc. (queste richieste vanno fatte per tempo dal Preside dell’istituto e non riguardano il lavoro dei consigli di classe).
La documentazione che il Consiglio di classe prepara per la Commissione d’esame ai sensi dell’Art. 6, comma 1 ha principalmente lo scopo di facilitare la predisposizione delle prove equipollenti previste dall’art.16 della legge quadro. Essa deve fornire pertanto, attraverso una apposita relazione, informazioni utili perché la Commissione possa mettere il candidato a suo agio e valutare al tempo stesso in modo appropriato le sue conoscenze, competenze e capacità. La relazione sviluppata a questo fine dal Consiglio di classe potrebbe avere la seguente struttura:
- descrizione del deficit e dell’handicap
- descrizione del percorso realizzato dall’alunno:
a) conoscenze, competenze e capacità raggiunte
b) difficoltà incontrate e come sono state superate o non superate
c) discipline per le quali sono stati adottati particolare criteri didattici
d) percorsi equipollenti eventualmente svolti
e) attività integrative e di sostegno svolte, anche in sostituzione parziale o totale di alcune discipline
f) risorse utilizzate (docente di sostegno, accompagnatore, ausili, tecnologie ecc.)
g) qualsiasi altra informazione che il Consiglio di classe ritiene utile far pervenire alla Commissione
- esposizione delle modalità di formulazione e realizzazione delle prove per le valutazioni e precisamente:
a) con quali tecnologie
b) con quali strumenti
c) con quali modalità
d) con quali contenuti
e) con quale assistenza (docente di sostegno, assistente educativo, obiettore, accompagnatore, ecc.): questo punto deve essere esposto in modo chiaro ed esauriente in modo da non suscitare fraintendimenti in chi legge.
- eventuale richiesta di prove equipollenti e di assistenza: sulla base della relazione, per le prove scritte, grafiche, pratiche, e/o orali si possono eventualmente richiedere prove equipollenti, indicando chiaramente:
a) quale tipo di prova si richiede
b) quale tipo di assistenza e con quali compiti
c) quale durata per le prove scritte
E’ molto importante concordare con l’alunno handicappato la modalità delle prove da sostenere nel corso dell’esame di Stato. La richiesta di prove equipollenti e/o di assistenza conclude la relazione di presentazione dell’alunno con handicap. È consigliabile riportare anche in un foglio a parte tale richiesta. La Commissione, esaminata la documentazione fornita dal Consiglio di classe, predispone le prove equipollenti e, ove necessario, quelle relative al percorso differenziato con le modalità indicate dal Consiglio di classe, anche avvalendosi della consulenza di personale esperto. Nel caso in cui la Commissione decida in senso contrario al Consiglio di classe, deve motivare per iscritto la propria decisione.
L’O.M. n. 35 del 4 aprile 2003, dètta le norme per i prossimi esami di Stato, con due novità rispetto alle norme degli anni precedenti:
1. l’art. 6 comma 6, prevede che prima dell’elaborazione della relazione che ogni Consiglio di Classe deve estendere per la Commissione esaminatrice entro il 15 maggio, possono essere consultate la componente studentesca e quella delle famiglie.
2. nell’art. 17, che ribadisce le note norme sugli esami degli alunni con handicap, è stato introdotto un nuovo comma 4 il quale stabilisce che per gli alunni con handicap che svolgono gli esami sulla base di un programma differenziato “il riferimento all’effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nell’attestazione e non nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto”, per la tutela delle norme sulla privacy.

Chiedo gentilmente una vostra opinione in merito alla frequenza di mio figlio in situazione di handicap grave per la frequenza della prima classe della scuola elementare. Il bambino per ora (in quanto fa ancora un sonnellino pomeridiano frequentera' la scuola per 6 ore circa al giorno per 5 giorni la settimana, per un totale di circa 30 ore. Il comune ha provveduto alla assegnazione di un educatore professionale per 20 ore settimanali. Mi chiedo: e' corretto il comportamento del Comune (circa 4000 unico bambino disabile con l'educatore) oppure posso pretendere la presenza dell'educatore per tutto il tempo in cui il bimbo è a scuola?

Non credo che suo figlio abbia solo l'educatore professionale. Se è affetto da disabilità grave, dovrebbe avere anche l'insegnante di sostegno. La gestione delle risorse personali (assegnazione delle ore di attività di sostegno ai singoli alunni; utilizzo delle compresenze fra docenti; pianificazione dei rapporti con gli operatori extrascolastici; reperimento di specialisti e consulenze esterne; ecc.), appartiene al gruppo di lavoro all'interno della scuola. Si informi e mi faccia sapere

E quando il bimbo e' malato ho diritto ad avere l'educatore a casa o durante le vacanze estive il comune deve pagare l'educatore per esempio per partecipare al circolo ricreativo estivo?

Ha diritto, ma c'è la partecipazione alle spese, secondo il reddito della famiglia (vedere il regolamento dei servizi sociali del comune di appartenenza cosa dice)

Mi sono laureata in scienze della formazione primaria il 06/07/2004, conseguendo anche il titolo per il sostegno.
Il quesito che vorrei porvi è però il seguente: non essendo iscritta nelle graduatorie permanenti, molte scuole - avendo dato la mia disponibilità sul sostegno - mi hanno detto che non potrò essere chiamata prima della stesura delle graduatorie di istituto, in quanto, esaurite le graduatorie ed avendo ancora la necessità di coprire posti sul sostegno, verranno chiamate insegnanti senza titolo direttamente dalla prima fascia. é vero ciò? non dovrei avere delle precedenze essendo io in possesso di un titolo di specializzazione?

Insista nell'essere inserita in calce alle graduatorie di istituto in forza dell'articolo 14 comma 6 della legge 104/92,che garantisce ai supplenti specializzati la priorità sui docenti di ruolo non specializzati.

Oggi iniziamo il tempo scuola completo dunque non avremo più il doppio organico che sopperiva alla mancanza di diversi insegnanti non ancora nominati dal CSA. Può il DS nominare dei supplenti temporanei almeno su una cattedra e mezza di sostegno che è in organico di diritto ed è rimasta vuota, revocando poi la nomina al momento dell'arrivo degli incaricati?

Si chiedendo l'autorizzazione al CSA ed in base anche alla sentenza della corte dei conti numero 59 del 2004 reperibile sul sito www.edscuola.it/archivio/norme/varie/sencc59_04.htm

UN ALUNNO AFFETTO DA DISLESSIA DOVREBBE CONSEGUIRE LA QUALIFICA DI TECNICO PUBBLICITARIO (3 ANNO SCUOLE SUPERIORI) CHIEDEVA SE FOSSE POSSIBILE SVOLGERE L'ESAME ORALMENTE PIUTTOSTO CHE PER ISCRITTO. E' LEGALE??

In forza dell'art. 16, comma 3 della legge-quadro nella scuola secondaria sono ammessi tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte e prove equipollenti. Il concetto di <> si rinviene nella C.M. 163/83 e nell'art. 6, comma 1 del regolamento dei nuovi esami di Stato, approvato con DPR n. 323/98, che è quindi applicabile a maggior ragione alle prove svolte durante la frequenza. Le prove equipollenti consistono nella sostituzione di elaborati scritti con questionari da completare, nella sostituzione di un colloquio con una prova scritta, nell'uso di strumenti tecnici, nello svolgimento di contenuti culturali diversi da quelli di prove ufficiali.
Tali prove comunque sono diverse nei modi di accertamento, ma non nei risultati. Esse cioè debbono consentire l'accertamento di risultati finali tali da permettere una valutazione legale idonea al rilascio della promozione alla classe successiva o al titolo di studio, diploma di qualifica professionale, licenza di maestro d'arte, diploma conclusivo degli studi superiori.
Decreto legislativo 16.04.1994 , n. 297
Articolo 318 - Valutazione del rendimento e prove d'esame
3. Nell'ambito della scuola secondaria superiore, per gli alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione.
Decreto del Presidente della Repubblica 23/07/1998 N. 323
Articolo 6: Esami dei candidati con handicap:
1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 16, commi 3 e 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, confluito nell'articolo 318 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, la commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone prove equipollenti a quelle predisposte per gli altri candidati e che possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti. In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame.
Per la predisposizione delle prove d'esame, la commissione d'esame può avvalersi di personale esperto; per il loro svolgimento la stessa si avvale, se necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito l'alunno durante l'anno scolastico.
Ordinanza Ministeriale n. 21 (prot. n. 2392) del 9 febbraio 2004 ...ecc.


Sono un insegnante di sostegno di scuola superiore che opera nell'area psicomotoria su un alunno che ha una diagnosi di ritardo mentale grave. Per motivi di salute l'alunno, di fatto, non può essere presente a scuola per l'intero orario giornaliero.Il mio dirigente scolastico mi impone un percorso socializzante in assenza di voti, applicando O.M. 2 giugno 1989 n. 193.
Secondo me, invece, la valutazione dovrebbe riferirsi all'O.M. 21/05/2001, n°90, effettuando un P.E.I. diviso per aree d'intervento e con attribuzione di voti anche nelle singole materie che appartengono ad ogni area.Chi ha ragione?

Il ragazzo deve essere valutato!! E' un diritto Costituzionale.
https://www.edscuola.it/archivio/handicap/pei_e_valutazione.pdf
https://www.edscuola.it/archivio/norme/varie/scc215_87.html 
La valutazione va riferita all'O.M. 21/05/2001, n°90 e successive.
L'art. 16, comma 1 della legge quadro dispone che la valutazione degli alunni in situazione di handicap debba avvenire sulla base del Piano Educativo Individualizzato. L'espressione <> permette di chiarire che l'oggetto di valutazione non è il Piano Educativo Individualizzato che, come si è avuto modo di chiarire, è la sintesi prospettica dei tre progetti coordinati - didattico, riabilitativo e di socializzazione. Il PEI è però la base della valutazione del progetto didattico personalizzato, cioè il progetto didattico è supportato dagli altri due e a essi correlato.
La norma precisa inoltre che la valutazione è effettuata da tutti gli insegnanti. Ciò mostra come sia fallace la prassi che affida al solo insegnante di sostegno la valutazione dell'alunno che viene poi formalmente fatta propria dagli insegnanti curricolari.
La norma inoltre precisa che deve essere evidenziato se per talune discipline sono stati adottati <>. Ad esempio per alunni con ritardo mentale lieve gli aspetti concettuali sono stati semplificati con la descrizione di un circuito, oppure può essere ritenuta sufficiente la capacità dell'alunno di montare e smontare un apparato, ecc.
La norma dispone ancora che occorre indicare quali attività integrative o di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione dei contenuti parziali di alcune discipline. Può ad esempio avvenire che un alunno con minorazione motoria o visiva abbia potuto sostituire il disegno con lo studio teorico, o che un alunno audioleso abbia ottenuto di poter sostituire la musica con la storia della musica. Così pure per un alunno con ritardo mentale lieve potrebbe essere stata sostituita l'elaborazione del tema tradizionale con una <> o con la compilazione di un questionario da completare, ad esempio con le desinenze (se si tratta di una lingua) o con delle cifre o dei valori (nel caso di matematica).
Se dopo queste considerazioni il consiglio di classe, in qualunque grado di scuola ci si trovi, ritenga che l'apprendimento sia globalmente riconducibile agli apprendimenti ritenuti idonei per una valutazione positiva con riguardo ai programmi ministeriali, promuove l'alunno alla classe successiva, come avviene per tutti gli alunni. Questo criterio è stato espressamente formulato in tutte le ordinanze ministeriali sugli scrutini e da ultimo nell'O.M. n.128/99 all'art. 4 commi 1 e 3, rispettivamente per gli alunni con minorazione fisica e o sensoriale e per quelli con minorazione intellettiva. Anzi per questi ultimi il comma il comma 2 sottolinea l'importanza della valutazione formativa. Tale normativa è stata ribadita dall'O.M. n. 126/2000.
In forza dell'art. 16, comma 3 della legge-quadro nella scuola secondaria sono ammessi tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte e prove equipollenti. Il concetto di <> si rinviene nella C.M. 163/83 e nell'art. 6, comma 1 del regolamento dei nuovi esami di Stato, approvato con DPR n. 323/98, che è quindi applicabile a maggior ragione alle prove svolte durante la frequenza. Le prove equipollenti consistono nella sostituzione di elaborati scritti con questionari da completare, nella sostituzione di un colloquio con una prova scritta, nell'uso di strumenti tecnici, nello svolgimento di contenuti culturali diversi da quelli di prove ufficiali.
Tali prove comunque sono diverse nei modi di accertamento, ma non nei risultati. Esse cioè debbono consentire l'accertamento di risultati finali tali da permettere una valutazione legale idonea al rilascio della promozione alla classe successiva o al titolo di studio, diploma di qualifica professionale, licenza di maestro d'arte, diploma conclusivo degli studi superiori.
A seguito della sentenza n. 215/87 della Corte Costituzionale già l'O.M. n. 262/88, con palese riferimento agli alunni con ritardo mentale grave, consentiva una valutazione commisurata allo svolgimento di un percorso didattico <> rispetto ai programmi ministeriali. Tale orientamento è stato ribadito e perfezionato negli atti normativi successivi e da ultimo nell'O.M. n. 128/99 all'art. 4, nonché nell'O.M. 126/2000. In tale norma si precisa che tale valutazione è finalizzata allo svolgimento del piano educativo individualizzato e all'esercizio del diritto allo studio costituzionalmente garantito, ma non consente il rilascio di un titolo di studio. In tal senso si è pronunciato espressamente il Consiglio di stato con il parere n. 348/91 , sviluppando i principi espressi in tema di valutazione dalla Corte Costituzionale.

Sono collaboratore scolastico in un istituto con una sede centrale e una sede associata.
  In tutto siamo sei collaboratori scolastici per circa 300 alunni. Nella sede centrale vi sono quattro collaboratori, nella succursale, dove mi trovo anche io siamo due collaboratori.
  Lo stabile di questa s.a. è divisa in tre piani: piano terra, primo piano, secondo piano. Nel piano terra ci sono servizi della A.S.L., l'istituto è posto rispettivamente al secondo e terzo piano.
  Quest'anno ci troviamo davanti ad un bel problema, tutti i diversamente abili, otto per la precisione, di cui due gravi, si trovano nella s.a., un ragazzo su sedia a rotelle, non autosufficiente e uno con girello, molto più grave che richiederebbe assistenza specialistica.
  E' mai possibile che non esista il mezzo per poter avere un assistente permanente per questo tipo di handicappati?
  Tra il comune di questo paese e l'amministrazione provinciale non c'è verso di avere un assitente per handicappati o ex assistente di base.
  Il problema è che noi, come collaboratori scolastici non siamo preparati a questo tipo di assitenza e comunque non potremmo affrontarla in quanto siamo due soli collaboratori, su due piani differenti e i nostri compiti non rientrano solo nella sorveglianza ma come già Saprete, facciamo assistenza continua alle esigenze: dei proff., della scuola, dei laboratori, alla fotocopiatrice, rispondiamo al telefono, accompagnamo i diversamenti abili fuori e dentro l'istituto al bagno, accompagnamento dei ragazzi in palestra (fuori dal plesso) ecc. Questo per dire che non abbiamo neppure modo di poter prendere un giorno di ferie o di recupero per evitare che rimanga una persona a sopperire a questa situazione.
  Gradirei avere almeno risposte sul modo con cui ottenere un assistente per i disabili, tenendo conto che non siamo noi a comandare, però credo che ciò riguardi i nostri interessi e anche quelli dei genitori dei disabili. Poter aiutare gli altri è sempre stato per noi collaboratori scolastici un dovere e un piacere, ma spero ci mettano in condizioni di poterlo fare.

  Per quanto riguarda l'assistenza di base, consistente nel semplice aiuto per i servizi di igiene personale e accompagnamento, la competenza è del personale Collaboratore scolastico (Assistenza di base agli alunni in situazione di handicap).
  Invece, per quanto riguarda l'assistenza specialistica, la competenza è dell'Ente locale. Il Comune per intendersi.
  La legge 104/92, art. 13, comma 3, li obbliga.
  Riporto il comma citato:
  3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati.

Volevamo avere informazioni riguardo al fatto di procedere per vie legali per ottenere le necessarie ore di sostegno per nostro figlio Marco (visto che questo anno gli verranno date soltanto 9 ore totali) siamo a conoscenza di sentenze gia emesse a favore di ragazzi come nel caso di VENEZIA-ANCONA ecc. Sapete darci qualche informazione a tale proposito? il nostro provveditorato e' quello di Perugia come pure il tribunale e la provincia.

Diversi genitori si sono rivolti al Tribunale Ordinario perchè avevano subito la riduzione delle ore di sostegno.
Le sentenze sono state tutte favorevoli e sono documentante nel sito edscuola sezione Handicap normativa.
La prima sentenza, che poi ha fatto da apri pista alle altre, è stata curata da due avvocati di Roma che hanno un figlio disabile.
Essa si trova al seguente indirizzo:
https://www.edscuola.it/archivio/norme/varie/ordtrroma_181202.pdf
Altre info anche nel sito FADIS al seguente indirizzo:
http://www.integrazionescolastica.it/article/336
Se si valuta l'opportunità di fare ricorso esso va fatto nei confronti del dirigente scolastico della scuola dove è iscritto l'alunno.
Consiglio di non affrontare da soli questo tipo di azione ma di farsi sostenere dal punto di vista legale da un associazione o da avvocati sensibili a questi problemi.

Sono un' insegnante di sostegno,di ruolo nelle graduatorie per psicofisici.
Seguo dalla prima media un' alunna audiolesa; quest' anno in seguito a trasferimento nel mio istituto di un collega di ruolo, nelle graduatorie per audiolesi, il caso verrà assegnato a lui.
Non c'è nessuna possibilità di far valere la continuità didattica, trattandosi dell' ultimo anno per l' alunna da me seguita?

Decreto Ministeriale 331/98: Art. 43 - Progetti sperimentali, e faccia invocare la continuità didattica dalla famiglia, sia presso il CSA di competenza, sia presso il Dirigente scolastico. E' importante anche che si pronunci il Consiglio di Classe. Insomma da fare in modo che non si vanifichi il lavoro fin quì svolto, anche se ritengo non sia poi cosa grave, per un alunno audioleso, il cambio dell'insegnante.
Ricordo inoltre, che ci sono altre figure da affiancare all'alunno, come quella che recita l'art. 13 della legge 104/92: Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali.


Mio figlio sta per ripetere la terza media, il suo docente di sostegno mi ha fatto capire che, dopo averlo seguito per due anni con ottimi risultati, vorrebbe cambiare alunno perchè stanco.
Inoltre, altri insegnanti, mi hanno fatto capire che mio figlio rischia di essere spostato in un altro corso, con il conseguente cambio di quasi tutti gli insegnanti curricolari, perchè nella nuova terza classe del suo corso c'é già un alunno disabile grave.
Una scuola può prendere queste decisioni?

Certamente! E bene fa il dirigente a non permettere che nella stessa classe ci siano due ragazzi H gravi.

Mi posso appellare alla continuità didattica, per garantire la permanenza di mio figlio nella classe con lo stesso insegnante di sostegno e con gli stessi insegnanti curricolari?

Suo figlio ripete la terza media, di conseguenza perde i suoi compagni di scuola, ed è questo il problema più grave. La continuità didattica, non la può invocare.

Sono insegnante in una scuola parificata paritaria con il titolo di Diploma di abilitazione conseguito nel 1967, vorrei sapere se per insegnare agli handicappati è necessario il titolo specifico per insegnanti di sostegno o basta il titolo di Abilitazione Magistrale, cioè il titolo base per insegnare nella scuola primaria. Mi piace molto e vorrei dedicarmi solo a questo insegnamento. Nell'uno o nell'altro caso vorrei sapere a quale Legge si fa riferimento. Avrei bisogno della risposta in tempi brevi .Grazie Maria

Il titolo specifico per insegnanti di sostegno.
I corsi per la specializzazione alle attività didattiche di sostegno sono organizzati dalle Università e il requisito richiesto per l'accesso è il possesso dell'abilitazione disciplinare.
Vi sono corso di 800 ore, riservati a chi negli scorsi anni ha conseguito l'abilitazione con concorso ordinario o riservato, e di 400 ore, per gli specializzati ssis. I riferimenti normativi sono: dm 20/02/02 e MURST 26/05/98

Vorrei sapere se ci sono novità sulla applicazione della legge circa l'istituzione del "nuovo registro degli amministratori di sostegno" da parte della Cancelleria del Tribunale Ordinario e vorrei delle delucidazioni sulla interpretazione del capoverso dell'art.3 ove si riporta :
" Art. 408. - (Scelta dell'amministratore di sostegno). - ........ Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario."

L'art 408 C.C. stabilisce che è fatto divieto agli operatori dei servizi pubblici e privati che si prendono cura dell'interessato di ricoprire tale incarico. Ciò al fine di evitare conflitto di interessi fra chi si prende cura e chi deve vigilare. Possono essere amministratori di sostegno i parenti, il coniuge e (novità assoluta) la persona stabilmente convivente con l'interessato, nonché altre persone ritenute idonee dal giudice tutelare. Viene inoltre previsto che possano essere amministratori anche i legali rappresentanti dei soggetti "di cui al Titolo secondo del Libro primo del Cod.civ.". E, cioè, non solo le fondazioni e le associazioni dotate di personalità giuridica, ma anche quelle prive di tale personalità, come sono molte associazioni di volontariato. Questa era stata una costante richiesta, fondata sulla prassi assai diffusa, che ha visto promuovere pure dei corsi di formazione per aspiranti al compito volontario e gratuito di amministratore di sostegno.

Gradirei sapere se esiste un limite di età del figlio disabile per usufruire del congedo di due anni (Disposizionilegislative in materia di tutela della maternità e paternità- DL 26 Marzo 2001 n. 151 - modificato dalla Legge Finanziaria 2004)

No. Non esiste limite di età.

Se una persona è riconosciuta invalida civile con difficoltà gravi (100%), senza assegno di accompagnamento, e, per quanto riguarda la Legge 104/92, la commissione medica certifica che sussistono le condizioni di cui all'art.3 comma 1, ma non quelle di cui all'art. 3 comma 3, il figlio o famigliare dell'invalido può beneficiare dei tre giorni di permesso mensili?

No. Solo per le persone invalide, certificate con handicap in situazioni di gravità, di cui al 3° comma dell'art. 3 della legge n. 104/1992, non ricoverate a tempo pieno (art. 33, commi 1, 2 e 3 della legge n. 104/1992).

Un bambino affetto da ipoacusia bilaterale grave ha avuto assegnata dal CSA di Terni una insegnante di sostegno per 22 ore con un rapporto di uno ad uno per la scuola elementare.
La dirigente scolastica ha però disposto che al suddetto bambino vengano assegnate 11 ore e le altre da dividere con un altro bambino. I genitori ci chiedono se la preside ha la facoltà di decidere in merito e se ci sono presupposti legislativi per chiedere le ore 22 come avevano originariamente avuto ed intraprendere in caso negativo, una azione legale.

Garantire attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati, è del Ministero dell'Istruzione. Se le ore risultano insufficienti, si può denunciare quest'ultimo al tribunale civile (leggi le ordinanze nella pagina delle Norme https://www.edscuola.it/archivio/handicap/hnorme.html). Ma se il CSA dell'Umbria, ha assegnato le ore richieste dal Dirigente scolastico e poi quest'ultimo ne fa un uso improprio, è abuso e omissione in atti di ufficio. Va denunciato!
Vorrei comunque ricordare che esiste un'altra figura da affiancare al bambino, oltre all'insegnante di sostegno.
L'art 13 comma 3 della L.n. 104/92 stabilisce che gli enti locali debbono assicurare la nomina di assistenti per l'autonomia e la "comunicazione ".
Art. 13 - Integrazione scolastica
3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati.
Tale figura non può sostituire quella dell'insegnante per il sostegno, ma deve integrarla, come avviene per quei sordi che desiderano avere un interprete gestuale, che non sostituisce ma si affianca all'insegnante per il sostegno. Sotto un profilo procedurale, il Dirigente scolastico deve formulare formale richiesta al comune o alla provincia, a seconda dei casi, di nomina di un assistente alla comunicazione, documentandolo con gli estremi della diagnosi funzionale in suo possesso. Qualora l'ente locale si rifiuti, la famiglia lo diffida formalmente e poi lo si cita davanti al giudice di pace, e, ove necessario, in tribunale civile. Resta sempre la possibilità di denuncia penale per omissione di atti d'ufficio.

Desidererei avere informazioni su eventuali riferimenti di legge riguardo alla figura di "assistente alla comunicazione". Tra i candidati che seguo sistematicamente ci sono due ragazzi di 5 anni e 16 anni, le famiglie vorrebbero che li seguissi anche nelle strutture scolastiche con la comunicazione facilitata in quanto è l'unica modalità comunicativa degli utenti sopracitati. La cosa mi piacerebbe molto, ma attualmente nell'ambito di queste strutture vengono seguiti da assistenti di sostegno (22 ore settimanali). Le domande che mi permetto di rivolgerle sono le seguenti : posso io sostituire le attuali figure? Oppure posso integrare il mio lavoro con il loro? Che cosa le famiglie possono richiedere alle strutture statali?

L'art 13 comma 3 della L.n. 104/92 stabilisce che gli enti locali debbono assicurare la nomina di assistenti per l'autonomia e la "comunicazione ". Quindi la sua professione entra in questo aspetto. L'ente locale che deve nominare è stabilito dall'art 139 del decreto delegato 112/98, secondo il quale "il supporto organizzativo" all'integrazione scolastica è a carico del comune per le scuole materne elementari e media, mentre è della provincia per le scuole superiori. Ora, nel supporto organizzativo rientra certamente l'assistenza per la comunicazione.
Tale figura non può sostituire quella dell'insegnante per il sostegno, ma deve integrarla, come avviene per quei sordi che desiderano avere un interprete gestuale, che non sostituisce ma si affianca all'insegnante per il sostegno.
La legge quadro non prevede agevolazioni particolari per questa situazione.
Sotto un profilo procedurale, il Dirigente scolastico deve formulare formale richiesta al comune o alla provincia, a seconda dei casi, di nomina di un assistente alla comunicazione, documentandolo con gli estremi della diagnosi funzionale in suo possesso. Qualora l'ente locale si rifiuti, la famiglia lo diffida formalmente e poi lo si cita davanti al giudice di pace, e, ove necessario, in tribunale civile. Resta sempre la possibilità di denuncia penale per omissione di atti d'ufficio; ma io sconsiglio la sede penale perchè è lenta e non potrà mai dare la nomina, mentre la vertenza civile mira proprio a quello, anche con un provvedimento urgente, ai sensi dell'art 700 del Codice di procedura civile, che gli avvocati conoscono.

 


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