Sono la mamma di una bambina che frequenta la prima media e vorrei
chiedere se potete fornirmi una informazione: la bambina è "certificata" e
la dirigente scolastica mi ha detto che all'uscita l'alunna deve essere
obbligatoriamente consegnata dall'insegnante ad un incaricato che la
accompagni a casa. Io volevo sapere dove è scritto questo obbligo e in che
termini.
Nota 30 novembre 2001, Prot. n. 3390 Oggetto:
Assistenza di base agli alunni in situazione di handicap
Competenze dell’istituzione scolastica
Premesso che la scuola deve garantire l’assistenza di base agli alunni
disabili, si evidenzia come, nelle diverse fasi contrattuali, le mansioni
di assistenza sono state più volte modificate, anche in seguito al
trasferimento del personale addetto a tali mansioni, dal comparto delle
Autonomie Locali al comparto scuola e inserite con l’accordo relativo al
secondo biennio economico siglato in data 15/2/2001 nel profilo
professionale del collaboratore scolastico. Infatti la tabella D
dell’accordo citato pone, tra le mansioni proprie del profilo di tutti i
collaboratori scolastici, l’ausilio materiale agli alunni portatori di
handicap nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e
nell’uscita da esse, in cui è ricompreso lo spostamento nei locali della
scuola.
CCNL 1998/2001. Tabella A/1 Profilo del collaboratore scolastico. Indica
tra le mansioni: "l’ausilio materiale agli alunni portatori di handicap
nell’accesso alle aree esterne alle strutture scolastiche e nell’uscita da
esse.
Protocollo d’Intesa tra il Ministero P.I. con ANCI UPI UNCEM e OO.SS del
13 Settembre 2000; (art.2 punto B: "L’attività di assistenza ai disabili,
di competenza della scuola, è assicurata dal personale ausiliario della
scuola nei limiti di quanto previsto dal CCNL articolo 31 tab. A Profilo
A2 del collaboratore scolastico (Modificato dalla Tab. D del rinnovo del
biennio economico). Restano invece nelle competenze dell’Ente Locale quei
compiti di assistenza specialistica ai disabili da svolgersi con personale
qualificato sia all’interno che all’esterno dell’istituzione
scolastica.").
CCNL del 24 Luglio 2003 art 47 all.A
I bidelli sono obbligati a venire sulla strada e prendere l'alunno e
portarlo in classe e lo stesso debbono fare all'uscita da scuola. Ciò in
base al CCNL del 24 Luglio 2003 art 47 all.A
Legge 104/92
art. 3, comma 3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto
l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un
intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera
individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di
gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei
programmi e negli interventi dei servizi pubblici
Significa che il ragazzo in stato di disabilità, certificato, abbisogna di
particolari attenzioni, come quella di essere accompagnato all'uscita
della scuola e consegnato alla persona adulta conosciuta , che lo prende a
sua volta in carico.
Sono un'insegnante e pongo questo quesito: si afferma che "la normativa
relativa all'handicap parla di prevalenza delle ore di sostegno nell'area
tecnica per gli istituti tecnici e professionali", a quale normativa ci si
riferisce? Inoltre vorrei sapere se le ore assegnate dal CSA su una
determinata area, possono essere impiegate, in parte, su iniziativa del
Dirigente Scolastico, previa verifica iniziale dell'alunno da parte dei
docenti di classe, anche su un'area diversa, considerate le difficoltà e
le lacune del soggetto in apprendimento, impegnando lo stesso docente.
Ringrazio anticipatamente
La normativa di riferimento è l'art 13 comma 5 L.n.
104/92 secondo il quale l'insegnante specializzato è nominato nell'area di
prevalente interesse per l'alunno indicata nel PEI. Quanto all'impiego del
docente in altra area, è possibile in quanto l'autonomia scolastica
consente di utilizzare il personale nel modo più utile per l'alunno.
Sono al mio primo incarico come insegnante di sostegno.
Sto seguendo 2 casi: C., sindrome di Down con ritardo lieve, F. con
ritardo grave.
C. in realtà in alcune materie segue la stessa programmazione sebbene
semplificata nei contenuti .Venerdi' ha sostenuto la verifica in scienze.
La verifica l'ho preparata io con modalità mista (v/f,risposta multipla e
completamento di frasi).Il giorno prima l'ho fatta visionare
all'insegnante curricolare che ha approvato aggiungendo che la verifica
che avrebbero sostenuto gli altri allievi sarebbe stata strutturalmente
simile. C. ha svolto la verifica senza alcun errore (e non era
semplicissima!):l'unico "errore" e' stato quello di aver indicato, alla
richiesta di scrivere 3 esemplari di mammiferi , l'uomo come "persona". Ma
era chiaro cosa volesse indicare....
Ora la domanda e' questa: secondo me la valutazione dovrebbe essere
ottima. L'ins. curr. , sia pure d'accordo sull'ottimo risultato, ha
suggerito di non valutarla con ottimo perche' lo scorso anno la collega
che coordinava il sostegno sosteneva che dare valutazioni alte ai ragazzi
con bisogni educativi speciali potrebbe essere controprudecente:secondo
lei , rischierebbe una riduzione delle ore di sostegno! Fantascienza o
verità? E poi, mi chiedo, la valutazione "ottima" non è riferita agli
obiettivi individualizzati???E se ci sono gli obiettivi individualizzati,
non significa forse che ci sono anche dei bisogni educativi speciali e,
quindi, necessità di sostegno?Io non voglio entrare in polemica con i miei
colleghi, che tra l'altro non hanno voluto neanche modificare sui verbali
del cons . di classe la parola handicap, ma non voglio neanche togliere
nulla a C. (ne' nella valutazione ne' tanto meno nella possibiltà di una
riduzione del sostegno).Con lei sono già abbastanza severa.La collega di
scienze mi ha suggerito di parlarne con le altre colleghe di sostegno per
trovare un criterio di valutazione comune . Ma non sono convinta che sia
giusto...e poi non ho ben capito chi deve fare la valutazione:l'insegnante
di sostegno ( non credo) o l'ins. curricolare aiutata magari nella
pianificazione delle verifiche dall'ins. di sostegno?C'e' poi l'ins. di
inglese che mi ha detto:"devo essere sincero, lo scorso anno C. faceva
tutto da sola (cioe' TUTTO con l'ins. di sostegno)". Cosi' mi sono
improvvisata insegnante di inglese...ma mi diverto e la cosa sembra
funzionare.Ovviamente anche in questo caso ci sara' il problema della
verifica che, da quanto pare, lui preferisce che sia io a farla (no
problem!).Inoltre, e' gia' un mese che e' iniziata la scuola, l'ins. di
lettere non ha mai verificato alcun apprendimento ...Devo sollecitare o
... E quando , cioe' a breve, si dovrà stendere il PEI che succedera'?Visto
che da quanto ho capito saro' io ad occuparmene, quanto meno avro' bisogno
delle loro programmazioni e insieme si fisseranno gli obiettivi per C., o
no?
Non mi intendo di didattica. Posso però dirLe che ,
secondo la normativa, l'alunno con disabilità è alunno di tutti i docenti
curricolari ed il compito di quello per il sostegno è proprio di sostenere
lui ed i colleghi nell'integrazione scolastica. Quindi , a mio avviso, fà
bene a sostenere che la valutazione spetti ai docenti delle singole
discipline, aiutati da Lei.
Così, già prima della valutazione, la formulazione del progetto didattico
d'integrazione è compito di tutti i docenti curricolari sostenuti da Lei ,
come pure lo svolgimento di tale progetto.
Molti pedagogisti sono dalla Sua parte; lo faccia presente ai Suoi
colleghi con semplicità, ma in modo chiaro. Altrimenti invece di
integrazione facilitiamo la separazione, secondo cui gli alunni "normali "
sono dei curricolati ed il "diverso" è del sostegno.
Le sarei grata, in qualità di docente specializzata, se volesse
indicare i riferimenti, anche normativi, che giustificano l'autonomia
degli insegnanti di sostegno nel gestire in modo elastico, anche se sempre
documentato e comunicato, il proprio orario.
Ritengo opportuno, infatti, che si possa suddividere, giorno per giorno,
le proprie attività, nelle ore e nelle classi dove è più necessario il
contributo (per esempio, in caso di interrogazioni o compiti in classe), e
poi recarsi nelle classi delle quali si è contitolari successivamente o il
giorno dopo, per compensare le ore dedicate in precedenza ad altra
classe/alunno con h.
Questa necessità di modificare il proprio lavoro, anche in termini di
orario, è dettata da ragioni fondamentalmente didattiche, per consentire
un intervento più efficace e calibrato sugli allievi.
Desidererei inoltre che indicasse quale debba essere la destinazione della
cosiddetta diciannovesima ora, che è di recupero rispetto alle ore
scolastiche, che sono spesso di 50 minuti. A mio avviso andrebbe destinata
alle attività di sostegno, soprattutto in considerazione dell'esiguità con
cui sono concessi i rapporti in deroga.
L'organizzazione del tempo-spazio scuola , dopo il
dpr n. 275/99 sull'autonomia scolastica è ancor più rimesso alle decisioni
degli organi collegiali. E' nell'ambito dei consigli di classe che si
progetta il progetto didattico di integrazione ; è lì che deve trovar
luogo ogni decisione circa la compresenza in una o altra classe e la
collocazione della diciannovesima ora.
Sono un'insegnante di sostegno di scuola materna; mi è stato
affidato per l'anno scolastico 2004/2005 un bambino molto grave (tetraparesi
spastica distonica).....mi chiedo quale è la norma a cui posso far
riferimento per trattenere il bambino nella scuola materna oltre i 6 anni.
La mamma insiste molto per farlo rimanere in quest'ordine di scuola fino a
9 anni...ciò è possibile?? attualmente il bambino ha 6 anni! ... che tipo
di documento si dovrebbe produrre e da chi.... per trattenerlo fino a
quell'età (ove sia possibile)?
La normativa non consente una permanenza nella
scuola dell'infanzia oltre i sei anni di età, pena il rischio di denuncia
per inadempienza all'obbligo scolastico.
Da moltissimi anni, in Italia, si pratica l'integrazione scolastica nelle
scuole comuni dei bambini e dei ragazzi con handicap anche gravi. Occorre
quindi che i genitori prendano contatto con la scuola elementare e, ove
necessario con l'aiuto del referente presso il CSA ( ex Provveditorato
agli studi ) concordino da subito il progetto di integrazione scolastica a
partire dal prossimo anno scolastico.
In base a quali norme un insegnante di sostegno a tempo determinato
il cui alunno H si ritiri fino al termine delle lezioni (magari per motivi
di salute) viene licenziato?
La legge finanziaria per il 2002 stabiliva in un
articolo che non ho presente che il sostegno viene assegnato agli alunni
con disabilità "effettivamente frequentanti". L'art 35 comma 7 della
finanziaria per il 2003 stabilisce che il sostegno viene assegnato solo
agli alunni certificati in situazione di handicap. Se pertanto un docente
precario è nominato per un alunno che poi effettivamente non frequenta, a
mio avviso, legittimamente l'amministrazione può revocare la nomina per
sopravvenuta carenza del presupposto per la nomina. La stessa cosa
accadrebbe per un docente nominato o utilizzato a tempo indeterminato. In
caso di mancata frequenza egli verrebbe utilizzato altrove.
Sono un'insegnante di sostegno in un istituto professionale. La mia alunna
attualmente frequenta il quinto anno ed ha sempre seguito una
programmazione differenziata, ma, contemporaneamente, ha conseguito
l'ammissione al terzo anno di studi, sostenendo gli esami a settembre da
privatista. Quest'anno deve provare a conseguire il diploma di qualifica
(sempre da privatista a settembre). Domando se è possibile far seguire
all'alunna un programmazione che preveda la frequenza del quinto anno per
alcune discipline o stages, ma anche la frequenza del terzo anno in vista
dell'esame di qualifica. Un percorso per "classi aperte". Se questo è
fattibile, vorrei ricevere i riferimenti normativi, in quanto la
responsabile handicap del MIUR ha negato decisamente questa possibilità.
La normativa sulle classi aperta è espressamente
contenuta nell'art 14 comma 1 L.n. 104/92. Ovviamente la programmazione
deve essere deliberata dai due consigli di classe; in mancanza, dubito che
si possa attuare.
Sono un'insegnante di sostegno di Scuola dell'infanzia, e nel mio
Istituto frequentano 9 alunni diversamente abili in tutti e tre gli
ordini. Vorrei sapere con chiarezza la composizione del GIO (gruppo
interno operativo). E' assurdo ma nella scuola dove insegno, il Dirigente
dell'anno scorso invitava un solo rappresentante dei genitori, il nuovo
Dirigente tutti i genitori degli alunni diversamente abili e poi chiedo un
docente rappresentante di ogni consiglio di classe con alunni DA o tutti i
docenti di ogni consiglio di classe?
Il suo Dirigente non fa nulla di scandaloso. Anzi..
Per quanto riguarda il docente rappresentante il Consiglio di classe, che
chiamato Coordinatore, va bene, come pure va bene la convocazione di tutti
i docenti del Consiglio di Classe. La questione importante è di ciò che si
discute per l'integrazione scolastica. Ricordo alcuni compiti importanti:
a) analizzare la situazione complessiva nell'ambito dei plessi di
competenza (numero degli alunni in situazione di handicap, tipologia degli
handicap, classi coinvolte);
b) analizzare le risorse dell'Istituto scolastico, sia umane che
materiali;
c) predisporre una proposta di calendario per gli incontri dei Gruppi <<
tecnici>>;
d) verificare periodicamente gli interventi a livello di istituto;
e) formulare proposte per la formazione e l'aggiornamento, anche
nell'ottica di prevedere corsi di aggiornamento <<comuni>> per il
personale delle scuole, delle ASL e degli Enti Locali, impegnati in piani
educativi e di recupero individualizzati. In definitiva, competenze di
tipo organizzativo, progettuale e valutativo e consultivo.
Schematicamente, l'azione del Gruppo di studio e di lavoro a livello di
scuola può essere riassunta in competenze di tipo organizzativo,
progettuale e valutativo, e consultivo.
E' indispensabile che ci sia il consenso dei genitori per adottare la
programmazione differenziata?
Per quegli allievi con handicap intellettivo prima
di passare alla valutazione differenziata è bene che la famiglia pretenda
un'attenta valutazione da parte della scuola e non accetti il ricorso alla
valutazione differenziata senza prima aver sperimentato le reali capacità
del ragazzo o della ragazza.
L'art. 4, comma 5 dell'O.M. 128/99 stabilisce che, qualora un consiglio di
classe decida di adottare la valutazione differenziata, deve informare la
famiglia, fissando un termine per l'acquisizione del consenso. Trascorso
il termine, se non interviene il dissenso espresso, la modalità di
valutazione differenziata si intende accettata.
In caso di diniego, l'alunno deve essere valutato come se non fosse in
situazione di handicap. Tale orientamento è stato determinato dalla
necessità di evitare azioni legali dei genitori che al termine degli studi
del figlio rivendicavano il rilascio di un titolo di studio corrispondente
alle valutazioni positive riportate negli anni precedenti.
Cosa si intende per "valutazione differenziata"?
Differenziata se lo studente in situazione di
handicap non riesce a seguire neppure gli obiettivi minimi del programma
scolastico e quindi segue una programmazione particolare su cui verrà alla
fine valutato. In questo caso potrà proseguire fino alla fine del suo
percorso scolastico senza mai essere fermato e ottenendo alla fine un
attestato dei crediti formativi conseguiti.
La D.S. mi vorrebbe impegnare nelle sostituzioni in classi diverse
dalle mie, nel caso in cui uno degli alunni diversamente abili affidatimi,
sia assente. Sabato, gli alunni in difficoltà (dichiarati) erano tutti
presenti, e mi ha chiesto, di fare una sostituzione con un cambio d'ora,
per cui, ho dovuto sottrarre un'ora di lezione frontale all'alunno della
classe in cui sono andata a sostituire e sono capitata nell'altra classe
in un'ora con una materia diversa da quella prevista nel mio orario!
Dopo che mi ha fatto l'ordine di servizio per questa sostituzione-cambio
d'ora (così l'ha chiamata) le ho suggerito di andarsi a rivedere l'art.
315 comma 5 D.L. 297/94; l'avevo già suggerito, ma inutilmente, al
collaboratore che predispone le sostituzioni, che è pure RSU (sic!). Qui i
colleghi di sostegno non rivendicano né i propri diritti nè quelli degli
alunni diversamente abili. Sostituiscono i colleghi assenti addirittura in
classi diverse dalle loro ed anche nel caso in cui gli alunni diversabili
sono presenti e senza "cambio d'ora"!!!
Cosa succede se mi rifiuto di fare queste sostituzioni?
Per quanto riguarda i tagli alle ore di sostegno, qui di ore ce ne sono in
abbondanza! O almeno così pare; infatti, ne sono avanzate ben 9. Io avevo
suggerito di distribuirle agli alunni più gravi, ma la D.S. le ha
riservate, indovinate un po', alle sostituzioni, che, a quanto pare, è il
problema dominante. Lo può fare?
E' illegittimo e illegale, togliere le ore di
sostegno per assegnarle alle supplenze. Se Lei avalla ciò che dice il suo
dirigente, commette una irregolarità.La invito a leggere l'art. 45 del
decreto ministeriale 331/98, che riporto integralmente:
Art. 45 - Organizzazione didattica - Competenze degli organi di istituto
45.1 E’ rimessa alla competenza degli organi collegiali la progettazione
di nuove forme di flessibilità dell'organizzazione didattico-educativa,
che, in rapporto alle risorse di organico assegnate alla scuola,
consentano di rendere meno determinanti i raggruppamenti di alunni per
classe e le loro dimensioni, prendendo in, considerazione la possibilità
di programmare attività didattiche per gruppi ristretti di alunni oppure
per gruppi più ampi di alunni iscritti a classi diverse, allo scopo di
assicurare la maggiore efficacia possibile dell'insegnamento, in rapporto
alle potenzialità di apprendimento individuale.
Le sentenze e le ordinanze dei tribunali civili, sul diritto allo studio
"compresso" da parte del ministero dell'istruzione, stanno a dimostrare
che non si possono redistribuire le ore assegnate dalla Direzione
scolastica regionale.
Voglio ricordare che l'insegnante di sostegno è ASSEGNATA dal CSA per
l'alunna disabile e alla sua classe, non per fare supplenze. Le leggi
parlano chiaro. Eventuale utilizzo per altri compiti, per il codice
penale, è "abuso e omissione in atti di ufficio". Se l'insegnante per il
sostegno supplisce nella classe ove è titolare occasionali assenze dei
colleghi, è legittimo. Ma se è la regola per tutte le assenze dei
colleghi, è illegittimo, essendo tale docente stato nominato per
realizzare, in compresenza l'integrazione dell'alunno, che viene
fortemente condizionata dall'impossibilità dell'insegnante di dedicarsi
espressamente all'integrazione. L'art 35 comma 7 della finanziaria L.n.
289/02 vieta a chiunque di utilizzare insegnanti per il sostegno se non è
presente l'alunno con disabilità.
Le sottopongo la domanda di una mamma. La signora ha il bambino iscritto
ad una prima elementare a tempo pieno, affetto da epilessia
farmacoresistente, per cui sono state richieste 20 ore di assistenza e 9
di sostegno. Valutando il bisogno di aumentare queste ultime di 5, qual è
il percorso da intraprendere?;oppure che strategia si potrebbe utilizzare
per coprire adeguatamente le esigenze riscontrate?.
In un caso come questo, in cui è prevalente
l'aspetto sanitario-assistenziale, sarà difficile che vengano aumentate le
ore di sostegno, e a meno che la certificazione dell'ASL non evidenzi
espressamente tale necessità; ma anche in tal caso, se , dopo la richiesta
della scuola, la risposta dell'Ufficio scolastico regionale fosse
negativa, occorrerebbe rivolgersi al tribunale civile, come stanno facendo
molti genitori, ottenendo decisioni favorevoli.
Insegno sostegno nella scuola secondaria di secondo grado nell'area AD02;
è il primo anno in cui ricevo questo incarico, ma è il mio ottavo anno di
insegnamento. Vorrei ricevere chiarimenti su alcune mie incertezze:
- mi devo affiancare solo ai docenti di Italino, Inglese e Francese o
posso operare anche in altre ore di lezione? Infatti l'alunno che seguo ha
un ritardo mentale grave e svolge esercizi molto semplici di scrittura e
lettura sillabica; non è in grado, dunque, di cogliere la differenza tra i
contenuti delle diverse discipline.
- Ha senso insegnargli parole in inglese o francese dal momento che
utilizza un lessico italiano limitato? In tal caso, però, come formulerei
una valutazione per queste discipline, dal momento che le valutazioni
vanno tenute distinte?
- Se l'alunno è assente, sono tenuta a rimanere in classe o a mettermi a
disposizione del dirigente per eventuali sostituzioni?
- Se l'alunno è assente, devo firmare il registro di classe?
- Per un alunno ipovedente che segue la programmazione ministeriale devo
usare il registro speciale?
Qualunque sia l'area di nomina, l'insegnante deve
sostenere l'alunno nell'integrazione , secondo quanto concordato con i
docenti del consiglio di classe. può quindi seguire l'alunno anche in
altre aree. La valutazione nelle singole discipline, è invece compito dei
rispettivi docenti curricolari. In caso di assenza dell'alunno, il docente
specializzato, in quanto docente della scuola, può svolgere supplenze in
altre classi, come per tutti i docenti a disposizione. In caso di assenza
dell'alunno, il docente specializzato deve firmare il registro nella
classe in quell'ora è presente. Il registro "speciale" per gli alunni con
disabilità non è contemplato nella normativa. Il docente specializzato ha
un suo registro personale come tutti i docenti, per le annotazioni circa
il diario, le assenze e le proprie valutazioni concernenti tutti gli
alunni che però hanno ad oggetto non singole discipline , ma i quattro
aspetti contenuti nell'art 12 comma 3 ( crescita in autonomia negli
apprendimenti, nella comunicazione, nella socializzazione, negli scambi
relazionali).
Vi prego di aiutarmi a capire in che modo vanno suddivise le ore del
sostegno.
Nella scuola di mio nipote, oltre a lui, vi sono altri due ragazzi
certificati, di cui uno nella stessa classe di mio nipote. Mio nipote è un
ragazzo tranquillo che con l'insegnante di sostegno alle medie è riuscito
a fare tante cose, invece so che l'altro ragazzo ha comportamenti problema
che richiedono una presenza costante affianco a lui. La cosa che ci pare
strana è che non abbiamo ancora saputo quante ore di sostegno gli sono
state date. La Preside è evasiva e l'ultima volta ci ha detto che tanto in
classe l'insegnante sta per 18 ore quindi non ci dobbiamo preoccupare.
Invece noi sappiamo che l'altro ragazzo assorbe molto l'insegnante il
quale ha grossi problemi nel riuscirsi a dividere tra i due. Non sappiamo
come fare, anche perchè sia mio nipote che il compagno di classe si sono
molto attaccati a questo docente e quindi non vorremmo avanzare richieste
che poi alla fine potrebbero danneggiare uno dei ragazzi. Tra l'altro i
due ragazzi si litigano per gelosia dell'insegnante di sostegno. Io mi
chiedo, in considerazione del fatto che nella scuola c'è un'altro ragazzo
in un'altra classe seguito per nove ore, se non sarebbe stato meglio
decidere sin dall'inizio di fare in modo che in una classe ci fossero due
insegnanti di cui uno "diviso" con l'alunno dell'altra classe.
Chi prende decisioni in merito a queste cose? Cosa ci consigliate di fare?
L'ammontare delle ore di sostegno può essere
richiesto anche al Gruppo di lavoro del CSA ( ex provveditorato agli studi
), oltre che essere comunicato dal Dirigente scolastico. L'utilizzo delle
ore dovrebbe essere oggetto di una decisione del Gruppo di lavoro
operativo, cioè da tutti gli insegnanti di classe , dagli operatori
sociosanitari e dalle famiglie. E' il Consiglio di classe, che, ascoltati
tutti, decide secondo le sue scelte di programmazione didattica, in cui
gli insegnanti di classe debbono pure assumersi la responsabilità di
lavorare coi due alunni.
Sono un’insegnante di sostegno nella scuola materna. Quest’anno, cambiando
sede di servizio, mi sono trovata di fronte ad una nuova realtà: nel
circolo vi è una consolidata abitudine a pensare che l’orario di servizio
dell’insegnante di sostegno nella materna, debba essere rigorosamente
dalle 8.00 alle 13.00. Così hanno fatto le insegnanti che mi hanno
preceduta, non so sulla base di quale diritto o privilegio riconosciuto
agli insegnanti di sostegno di scuola materna.
Anche se, a causa dell’orario della terapia, che presso la nostra A.U.S.L.,
avviene sempre in orario antimeridiano, il bambino diversamente abile
arriva a scuola più tardi, l’insegnante di sostegno è stata sempre lì in
servizio dalle 8.00, magari utilizzata per sostituire le colleghe assenti.
Negli altri circoli abbiamo sempre articolato l’orario di servizio
dell’insegnante di sostegno in funzione del tempo scuola del bambino o dei
bambini affidati. Mi sembra ovvio !
Il bambino che dovrò seguire svolge terapia tutti i giorni arrivando a
scuola dopo le ore 10. Mi sono proposta di svolgere il mio servizio dalle
ore 10 alle ore 15, suggerendo al genitore di lasciare il bambino a scuola
durante la mensa e nel pomeriggio. Il genitore mostra qualche perplessità
adducendo la motivazione che il piccolo mangia poco e che quindi
preferisce seguirlo personalmente a casa; magari lo riaccompagnerebbe a
scuola dopo il pasto. L’ ho tranquillizzato assicurandogli che, con la mia
presenza sarebbe stato fatto tutto il possibile affinché il bambino mangi,
ritenendo anche che il momento della mensa sia una opportunità ricca di
occasioni e di spunti, per un bambino audioleso che va ancora demutizzato.
Credo nel lavoro che svolgo e mi prodigo affinché anche la famiglia creda
nella validità dell’offerta formativa della scuola.
Comunicando le mie intenzioni al dirigente scolastico, prima che cominci
il servizio mensa, mi sono sentita dire che in precedenza ci sono stati
contrasti tra insegnanti che volevano svolgere il servizio dalle 8.00 alle
13.00 ed altri che volevano articolarlo sulla base della effettiva
presenza del bambino a scuola. Egli mi ha detto di svolgere l’orario dalle
8.00 alle 13.00 anche con l’inizio del servizio mensa e di aspettare una
quindicina di giorni per vedere se effettivamente il genitore manda il
figlio a scuola fino al pomeriggio.
Mi sembra che io e il mio dirigente stiamo lavorando in due direzioni
opposte: io da un lato cerco di sollecitare il genitore a consentire che
il bambino frequenti la scuola per più tempo, tranquillizzandolo ed
assicurando la mia presenza, e lui che cerca di mantenere le vecchie
abitudini, per non avere altre rogne con le insegnanti che hanno lavorato
in passato e che potrebbero ritornare, ed anche per avere un’insegnante
per 2 ore al giorno “senza far praticamente nulla” (come dice lui) da
utilizzare per sostituire le colleghe assenti.
Non vorrei assolutamente trovarmi a trascorrere due ore al giorno come
tappabuchi, né come nullafacente.
Nell’eventualità il genitore scegliesse di far frequentare la scuola al
bambino solo dalle 10 alle 12.30, come potrei essere impiegata io che sono
in rapporto 1:1 ?
Sarebbe opportuno proporsi per l’insegnamento dell’informatica o della
lingua inglese all’interno del plesso, avendone le competenze ed i titoli
necessari ?
Quali altri compiti potrei svolgere ? Sarebbe giusta una presa di
posizione affinché la mia professionalità venga valorizzata al meglio e
non decada il ruolo del docente di sostegno a tappabuchi o a nullafacente
?
Mi piacerebbe inoltre sapere sulla base di cosa le colleghe che mi hanno
preceduto hanno rivendicato il “diritto” a svolgere tassativamente
l’orario di servizio dalle 8.00 alle 13.00.
Questa nuova sede di servizio è la mia sede di titolarità, nel mio paese:
ci tengo sia ad impostare relazioni positive, sia a svolgere il lavoro con
professionalità. Vorrei non ascoltare il dirigente e prendere servizio
dalle ore 10.00 in poi, sin dal primo giorno di mensa.
In un momento in cui vengono lesinate le ore di
sostegno, sprecarne due al giorno, è una palese ingiustizia.
Chieda un incontro con il referente per l'integrazione scolastica del CSA
ed, in mancanza, con quello regionale. E' bene che queste persone facciano
presente al Dirigente scolastico che le ore di sostegno sono una risorsa
assai scarsa che non può assolutamente essere buttata via con supplenze,
ma debbono essere impegate al meglio. Il genitore dovrebbe accettare di
provare almeno qualche giorno di mensa, tanto più che la sordità non è una
minorazione in conflitto con la mensa, come può accadere con alunni che
hanno allergie alimentari etc.
Sono insegnante di sostegno in un IPIA settore elettrico. Seguo un alunno
con programmazione differenziata per 18 ore, inserito in una 5° classe.
Quest'anno, tutta la classe sarà impegnata, per un giorno la settimana e
per 6 ore, a svolgere attività di stage (FSE), con la presenza del solo
esperto esterno. La mia domanda è: la partecipazione dell'alunno H a
questa attività (essendo normale attività curriculare), è legata alla
presenza dell'ins. di sostegno ?
E nel caso di stage aziendali ?
Cosa ha deciso il Consiglio di classe? Se è
necessaria la presenza di una persona accanto all'alunno, per evitare
rischi alla sua incolumità, occorre che o l'insegnante per il sostegno o
un assistente per l'autonomia, accompagnino l'alunno durante lo stage.
Ho un parente il cui bambino è stato bocciato in prima
elementare....Ho parlato con i docenti durante l'anno, si "vociferava" di
sostegno, ed il ritardo del bimbo è evidente anche per un profano come me
( non legge , non scrive, si isola etc....)
Non ritengo che vi siano responsabilità della scuola, bensì dei genitori,
dato che ho avuto modo di conoscere bene il contesto nel quale è maturata
tale (giusta) bocciatura.
La domanda che Le pongo pertanto è : in assenza di progressi dell'alunno,
e di relativi provvedimenti , che succede? Inevitabili reiterate
bocciature?
SI
L'assegnazione del sostegno passa inevitabilmente per i genitori ?
SI
O meglio, se rifiutano il sostegno la scuola può imporlo, nell'interesse
del minore ? Grazie per l'attenzione.
Qualora i genitori omettano all'atto dell'iscrizione
di produrre la documentazione riguardante l'handicap, i docenti dopo il
primo o i primi incontri con la classe, la C.M. n. 363/94 all'art. 3
stabilisce che il Capo d'Istituto invita formalmente per iscritto i
genitori a sottoporre a visita medica il figlio per accertare se egli
versi o meno in situazione di handicap, al fine di attivare e richiedere i
servizi specifici necessari per l'attuazione del diritto allo studio degli
alunni in situazione di handicap. Qualora i genitori non rispondano entro
dieci giorni dall'invio della comunicazione, il capo d'Istituto può
direttamente chiedere alla ASL, di sottoporre a visita medica l'allievo.
Qualora i genitori si oppongano per iscritto alla visita del figlio, la CM
stabilisce che l'alunno non può considerarsi in situazione di handicap " a
meno che nel suo interesse non intervenga il Tribunale dei minori".
La disposizione della CM , trova il suo fondamento nel DPR del 24/01/1994,
art. 2, che autorizza il capo d'Istituto a provvedere all'individuazione
dell'handicap.
Ho un bambino che frequenta la scuola materna portatore di Handicap Grave,
tale situazione è stata ampiamente certificata alla scuola dove è
iscritto, è il terzo anno che frequenta la scuola materna, ogni anno ho
dovuto fare lunghe battaglie per il sostegno le ore massime che gli sono
state assegnate sono statre 12.50. Prima dell'inizio di questo anno
scolastico sono stata due volte a parlare al' ex Provveditorato
prospettando la possibilità che facessi ricorso. Mi è stato spiegato che
il provveditorato ha assegnato a fronte di 5 bambini portatori di handicap
n . 3 insegnanti per cui ha rispettato notevolmente le necessità della
Direzione Didattica e che ora è la stessa Direzione che deve suddividere
le ore fra i bambini sentendo la commissione H ed eventualmente pagando
con dei fondi particolari delle ore di straordinario alle insegnanti di
sostegno.
Nell' Istituto Comprensivo ci sono 5 bambini iscritti di cui uno in una
scuola e 4 in un altra, la Direttrice ha assegnato un insegnante alla
prima scuola e due alla seconda; ora le insegnati della seconda scuola (4
bambini, 2 insegnanti) intendono assolutamente ripartire le ore alla
stessa maniera senza tener conto dei certificati e della gravità dei casi.
Ho richiesto per iscritto la convocazione della Commissione H e la stessa
è stata convocata ma solo con i rappresentanti degli insegnanti e dei
genitori, non devono forse essere invitati anche il rappresentante della
ASl, chi può altrimenti valutare la gravità dei casi? Vi sarei molto grata
se poteste fornirmi informazioni in merito in quanto la Commissione H è
stata convocata per il 6 ottobre.
Il Gruppo di lavoro presso le istituzioni
scolastiche (la cui costituzione è compresa tra gli obblighi che
riguardano direttamente il Capo d'istituto) che presiede alla
programmazione generale dell'integrazione scolastica nella scuola, ha il
compito di «collaborare alle iniziative educative e di integrazione
previste dal piano educativo individualizzato» (Legge n. 104/1992, art.
15, comma 2) dei singoli alunni. Dal non confondere con quelli operativi,
sempre di circolo e di Istituto.
La Normativa:
La legge 104 del 5 febbraio 1992, il successivo Decreto ministeriale 26
giugno 1992, dalla C.M. 258/83 ed infine dalla C.M. 262 del 22 settembre
1988.
Lo scopo primario di questi gruppi, che nascono dall'intesa fra i
rappresentanti dell'Amministrazione scolastica degli Enti locali e del
Servizio Sanitario Nazionale dovrebbe mirare alla finalità di perseguire
unitariamente in favore di tutti gli alunni e, in particolare, di quelli
in stato di disabilità, l'attuazione dei precoci interventi atti a
prevenire il disadattamento e l'emarginazione; e la piena realizzazione
del diritto allo studio.
Ma in particolare per quanto attiene il compito più specifico :
l'integrazione scolastica nella scuola, interviene per:
a) analizzare la situazione complessiva nell'ambito dei plessi di
competenza (numero degli alunni in situazione di handicap, tipologia degli
handicap, classi coinvolte);
b) analizzare le risorse dell'Istituto scolastico, sia umane che
materiali;
c) predisporre una proposta di calendario per gli incontri dei Gruppi <<
tecnici>>;
d) verificare periodicamente gli interventi a livello di istituto;
e) formulare proposte per la formazione e l'aggiornamento, anche
nell'ottica di prevedere corsi di aggiornamento <<comuni>> per il
personale delle scuole, delle ASL e degli Enti Locali, impegnati in piani
educativi e di recupero individualizzati.
In definitiva, competenze di tipo organizzativo, progettuale e valutativo
e consultivo.
Competenze di tipo organizzativo
* Gestione delle risorse personali (assegnazione delle ore di attività di
sostegno ai singoli alunni; utilizzo delle compresenze fra docenti;
pianificazione dei rapporti con gli operatori extrascolastici; reperimento
di specialisti e consulenze esterne; ecc.).
* Definizione delle modalità di passaggio e di accoglienza dei minori in
situazione di handicap; gestione e reperimento delle risorse materiali
(sussidi, ausili tecnologici, biblioteche specializzate e/o centri di
documentazione, ecc.).
* Censimento delle risorse informali (volontari, famiglie, alunni,
competenze non ufficialmente riconosciute, ecc.).
Competenze di tipo progettuale e valutativo
* Formulazione di progetti per la continuità fra ordini di scuola.
* Progetti specifici per l'handicap, in relazione alle tipologie.
* Progetti relativi all'organico (ad esempio, per la riduzione delle
classi che ospitano alunni disabili).
* Progetti per l'aggiornamento del personale, anche in una prospettiva
interistituzionale.
Competenze di tipo consultivo
* Assunzione di iniziative di collaborazione e tutoring fra docenti (in
presenza di specifiche minorazioni); di confronto interistituzionale nel
corso dell'anno; di documentazione e costituzione di banche dati.
Si tratta di una operatività intesa a impegnare preventivamente la
disponibilità della scuola, predisponendo in anticipo gli interventi che
promuovano l'integrazione, concepita quale fenomeno complesso, richiedente
competenze plurime e una cultura condivisa.
Questo per quanto riguarda la normativa.
Però...alla luce delle ultime ordinanze e sentenze dei tribunali civili
relative all'aumento delle ore di sostegno, le decisioni dei tribunali,
poggiano proprio sulle certificazioni delle ASL e sulle assegnazioni
personali del CSA. Questo di fatto sembra escludere che i Gruppi di
lavoro, possano redistribuire il monte ore complessivo.
Nostro figlio (che ha una Trisomia 21) ha ricevuto dal C.S.A
un'assegnazione nominativa di 24 ore di sostegno settimanali (in deroga)
per l'anno scolastico 2004/2005.
La scuola ci ha convocati per comunicarci, invece, che nostro figlio avrà
circa 16 ore settimanali di sostegno. Il capo d'istituto, da noi
interpellato a proposito di questa riduzione di orario, si è appellato
all'autonomia scolastica che gli permette di derogare sulle decisioni del
C.S.A provinciale.
Tale comportamento del capo d'istituto è conforme alle normative?
Possiamo fare qualcosa affinchè nostro figlio benefici delle 24 ore
assegnategli?
L'art 44 del decreto ministeriale n. 331/98 assegna
agli organi collegiali della scuola l'organizzazione interna del monteore
assegnato dal CSA. Però le sentenze ottenute sino ad oggi relative
all'aumento delle ore di sostegno, poggiano proprio sulle certificazioni
delle ASL e sulle assegnazioni personali del CSA. Sarebbe quindi da far
causa , se non si riesce a negoziare con gli organi collegiali una più
equa redistribuzione del monteore, che tenga conto di tutti gli elementi
indicati nel citato art 44, che potrebbe prevedere anche l'eventuale
riduzione di qualche ore a Vostro danno, purchè vi siano altre garanzie,
come ad es. un magigior coinvolgimento degli insegnanti di classe, un
corso di aggiornamento nei loro confronti etc.
Sono una insegnante di ed. fisica della scuole medie sup., e devo
accompagnare gli studenti dalla scuola ad un campo esterno attrezzato che
dista circa 15/20 minuti a piedi. Le classi numerose hanno uno o due
alunni con gravi problemi motori e psichici. L'insegnante che mi ha
preceduto è stata tutto l'anno in classe, perchè non ha ricevuto alcuna
assistenza.
Io che ho avuto il trasferimento sulla sua cattedra ho constatato la
stessa situazione, anzi il vicepreside mi ha detto che ci vogliono
insegnanti severi.
Occorre applicare per analogia la c m n. 291/92
sulle gite scolastiche. E' la comunità scolastica che deve trovare una
soluzione, eventualmente ricorrendo ad accordi col comune per quei soli
giorni degli spostamenti, se non riesce a trovare al suo interno un
dipendente , docente o ATA, che possa assistere durante il viaggio.
Se non si trova soluzione i genitori possono far causa alla scuola, perchè
il diritto allo studio non può essere limitato per cause di minorazioni ai
sensi dell'art 12 comma 4 L.n. 104/92.
Un docente che usufruisce della 104/92 per assistenza alla moglie risiede
con quest'ultima in provincia diversa da quella in cui presta servizio,
per coprire la distanza fra le due sedi che distano più di 120 ci vuole
minimo un'ora e mezzo, è possibile in questo caso riconoscere che sussista
un'assistenza quotidiana che concretizza il requisito di continuità
dell'assistenza, il quale insieme a quello dell'esclusività da diritto
alla fruizione dei permessi di cui alla legge 104/92? E' giusto che questo
insegnante venga escluso dalla graduatoria d'istituto per l'individuazione
dei perdenti posto considerato che l'art 7 par. V CCNI prevede che questi
abbia diritto a precedenza limitatamente ai trasferimenti nell'ambito e
per la provincia che comprende il comune ove lo stesso risulti domiciliato
con il soggetto handicappato e visto che l'art 23. prevede che ai fini
dell'esclusione della graduatoria d'istituto ci si debba riferire ai
soggetti beneficiari delle precedenze di cui ai punti I) III) V) VII)
dell'art. 7 CCNI?.
La lontananza da considerare, non va intesa solo in
senso spaziale ma anche temporale; pertanto se in tempi individuabili in
circa un’ora è possibile coprire la distanza tra le due abitazioni del
soggetto prestatore di assistenza e l’handicappato, è possibile
riconoscere che sussiste un’assistenza quotidiana che concretizza il
requisito di continuità dell’assistenza, il quale insieme a quello
dell’esclusività, dà diritto alla fruizione dei permessi di cui alla legge
104/92 anche in caso di non convivenza. In caso contrario l’assistenza
quotidiana non può essere di per sé esclusa, ma occorre rigorosa prova da
parte dell’interessato, sia dei rientri giornalieri sia dell’effettiva
assistenza che è possibile fornire in tale situazione di lontananza.
In proposito si rammenta che sono applicabili anche alla fattispecie in
esame i criteri indicati nella circ. n. 138/01, secondo cui, alle
condizioni indicate nella circolare stessa, al soggetto di cui sopra
possono essere riconosciuti i permessi giornalieri nelle (sole) giornate
in cui dimostra di aver accompagnato l’handicappato all’effettuazione di
visite mediche, accertamenti o simili, se l’effettuazione, cioè,
non è altrimenti assicurabile.
(circolare INPS n. 128 del 17 luglio 2003)
Le scrivo per avere un consiglio da un esperto: nella classe di mio
nipote, che frequenta la scuola dell'infanzia, c'è un bambino con sindrome
di Down, che ha 6 anni compiuti. Questo bambino è fisicamente un "gigante"
rispetto ai piccolini e qualche volta è capitato che facesse loro dei
piccoli graffi o gesti un po' bruschi.
Ci tengo a sottolineare che il bambino è bene integrato e che le
insegnanti stanno facendo un ottimo lavoro.
Il problema è il seguente: mio nipote fa spesso domande sul suo compagno,
lasciando la famiglia nell'imbarazzo di non sapergli rispondere. Ad
esempio, ieri all'uscita da scuola mi ha raccontato esterrefatto "sai,
zia, oggi P. rideva...anche lui sa ridere!"
Forse lei potrebbe aiutarci a spiegare a un bambino di 4 anni che cosa sia
l'handicap, perchè il suo compagno non riesce a fare determinate attività,
perchè alcune volte "non capisce"...
Avevamo intenzione di chiedere consiglio alla sua insegnante di
riferimento, ma purtroppo il sostegno gli è stato concesso per la metà
delle ore richieste (18 invece di 36) e non riusciamo a conciliare i
nostri orari.
La Costituzione, fissa alcuni principi importanti.
L'articolo 2 e 3, riconosce pari opportunità a tutti, in quanto cittadini
della Repubblica e quindi allo stesso modo titolari di diritti; l’articolo
30, 31, 33 e 34, sancisce il diritto allo studio e quindi lo stato, la
famiglia devono garantire a tutti gli alunni, nessuno escluso, questo
diritto.
L'Organizzazione Mondiale della Sanità, in un suo manuale per una
classificazione internazionale delle menomazioni, delle disabilità e degli
svantaggi esistenziali, individua opportunamente tre momenti separati, ma
coordinati, che intervengono in un processo invalidante:
la menomazione (o minorazione),
la disabilità,
l'handicap (o svantaggio).
La menomazione è un danno organico, una patologia che comporta una non
esistenza, o cattivo funzionamento, di un arto o di una parte del corpo,
una qualsiasi perdita o anormalità a carico di una struttura o di una
funzione psicologica, fisiologica o anatomica.
La disabilità è la perdita di funzioni, di una capacità operativa,
conseguente alla menomazione, ovvero qualsiasi limitazione o perdita
(conseguente a menomazione) della capacità di compiere una attività nel
modo o nell'ampiezza considerati normali per un essere umano.
L'handicap è la difficoltà che il menomato, o il disabile, subisce nel
confronto esistenziale con gli altri, il disagio sociale che deriva da una
perdita di funzioni o di capacità, la condizione di svantaggio conseguente
ad una menomazione o ad una disabilità che in un certo soggetto limita od
impedisce l'adempimento del ruolo normale per tale soggetto in relazione
all'età, sesso e fattori socioculturali.
Altri studiosi, nel definire l'handicap, hanno proposto due parametri di
interpretazione:
medico-biologico: la persona portatrice di handicap presenta, come esito
di un processo morboso, una menomazione permanente delle proprie
condizioni fisiche e/o psichiche.
Sociale: viene considerato portatore di handicap l'individuo emarginato, o
in via di emarginazione, per motivi non organici, bensì sociali.
Possono essere così definiti i soggetti disadattati, nei quali si rivela
l'esistenza di traumi familiari o ambientali, i cosiddetti svantaggiati,
colpiti da un complesso di sintomi irreversibili derivanti da cause
socio-ambientali e culturali.
Altri ancora ritengono utile definire distintamente i termini deficit ed
handicap in quanto l'uso di portatore di handicap genererebbe delle
confusioni tra causa ed effetto, in quanto i due termini esprimono
concetti diversi, quindi suggeriscono:
deficit per definire la condizione soggettiva e personale di chi, a causa
di un evento traumatico o morboso, abbia subito una menomazione della
propria sfera biologica o psichica con conseguente minorazione organica
che comporta difficoltà di apprendimento e di relazioni interpersonali.
Handicap viene usato per esprimere la situazione oggettiva di difficoltà
in cui viene a trovarsi il portatore di deficit nel processo di
integrazione nella comunità, che è organizzata secondo standard di
potenzialità o di prestazioni considerate normali, ed è evidentemente
dipendente da un rapporto spazio temporale.
In altre parole un deficit è difficilmente annullabile, in quanto
situazione soggettiva, non è una malattia dalla quale si può guarire, ma è
uno scompenso o una imperfezione stabile, mentre l'handicap, in quanto
oggettivo e dipendente dalla situazione, può essere aumentato, ridotto o
anche annullato.
La legge italiana definisce:
Soggetti portatori di handicap i soggetti affetti da menomazioni fisiche,
psichiche e sensoriali comportanti sensibili difficoltà di sviluppo,
apprendimento, inserimento nella vita lavorativa e sociale e perciò anche
nella scuola che della vita sociale, entro l'arco tre-diciotto anni,
rappresenta, accanto alla famiglia, la più importante istituzione.
(Sentenza della Corte Costituzionale n° 215 del 3 giugno 1987)
Soggetti handicappati i cittadini affetti da minorazioni congenite o
acquisite, anche a carattere progressivo, ... che abbiano subito una
riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o,
se minori di anni 18, che abbiano difficoltà permanenti a svolgere i
compiti e le funzioni propri della loro età. (Art. 2 Legge n° 118 del 30
marzo 1971)
Persona handicappata è colui che presenta una minorazione fisica, psichica
o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di
apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da
determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. (art. 3
Legge n° 104 del 5 febbraio 1992).
Integrazione scolastica alunni disabili.
Alcuni riferimenti normativi.
C.M. 22.09.1983 N. 258, C.M. 3.9.1985 N. 250, C.M. 4.1.1988 N. 1, C.M.
22.9.1988 N. 262, L. 5.2.1992 N. 104, D.M. 9.7.1992, D.P.R. 24.2.1994,
O.M. 9.3.1995 N. 80, O.M. 21.4.1997 N. 266, L. 20.1.1999 N. 9, D.M.
6.6.1999 N. 141, L. 22.3.2000 N. 69, O.M. 24.4.2000 N. 126,C.M. 11.7.2000
prot. N.577/D C.M. 20.10.2000 N. 235, C.M. 30.10.2000 N. 245, L. 8.11.2000
n. 328,O.M. 21.5.2001 N. 90, Sentenza Corte Costituzionale n. 226 del
4.7.2001, C.M. 20.7.2001 N. 125, L. 20.8.2001 N. 333, C.M. 13.9.2001 N.
139, C.M. 4.10.2001 N. 146, CIRC. AIPA 6.9.2001 N. 32, Intesa 8.11.2001,
C.M. 9.11.2001 N.prot. 1370, Lettera CIRC. 12.11.2001 N.prot. 704, Nota
Min.30.11.2001 n. prot. 3390, C.M. 30.4.2002 n. prot. 186 C.M. 17.7.2002
n. 81, Legge 27.12.2002 n. 289 art. 35 comma 7.
La sentenza n° 215 del 1987 della Corte Costituzionale opera una
reinterpretazione della Costituzione per quanto attiene all'esercizio del
diritto allo studio: l'articolo 34 della Costituzione viene reinterpretato
affermando che l'istruzione debba essere garantita a tutti e non solo a
coloro che possano anticipatamente essere definiti "capaci e meritevoli".
Questi ragazzi hanno diritto all'educazione e all'avviamento
professionale, così come recita l'art. 38 della Costituzione Italiana.
L'integrazione non può mai essere indifferenziata né generica, giacché le
condizioni di disabilità non sono indifferenziate. Ci sono disabilità
fisiche, disabilità psichiche e disabilità fisico-psichiche. Ci sono
disabilità leggere, gravi e gravissime. Ci sono anche persone
pluriminorate. Ogni persona disabile ha una sua storia, ha cause e
condizionamenti specifici.
Anche nel disabile gravissimo, che non parla, non vede, non comprende, c'è
qualcosa che lo può rendere felice o infelice o abbandonato, importante o
marginale. E che per questo la qualità della vita non può essere garantita
per alcuni e disattesa per altri. Ogni tipologia di disabilità reclama una
specificità di intervento. Ogni persona ha titolo per accedere a un piano
personalizzato di recupero e di inserimento e per essere accompagnata in
tutti i passaggi della vita.