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FAQ 38
Domande e Risposte su Handicap e Scuola
Sono un'insegnante di scuola elementare. Vorrei sapere, se
possibile, quale procedura la scuola deve seguire per riuscire ad ottenere
fondi per l'integrazione di un bambino con grave handicap fisico -
impossibilitato a stare seduto, se non con l'ausilio di sedia speciale
molto costosa. Ho fatto una piccola ricerca personale per aiutare questa
famiglia e mi sono imbattuta in continuazione, oltre che nella legge 104,
anche nella legge 440/97. Voglio precisare che non sono un'insegnante di
sostegno e per questo non so come muovermi. La Asl di zona potrebbe
venirci in aiuto? Se la scuola volesse acquistare la sedia speciale ( o
altro materiale), quale iter dovrebbe seguire?
Legge 11 gennaio 1996, n. 23: Norme per l'edilizia
scolastica:
https://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/l023_96.html
Art. 3.- Competenze degli enti locali
I comuni devono provvedere alle spese per l'abbattimento delle barriere
architettoniche e per l'acquisto degli arredi scolastici compresi banchi
speciali, sistemi posturali etc. attingendo agli appositi fondi regionali
per il diritto allo studio. Le stesse competenze spettano invece alla
provincia per quanto riguarda le sole scuole superiori.
Nel caso in cui non sia possibile accedere ai fondi per l'integrazione
scolastica è comunque possibile fare riferimento ad altri finanziamenti
come ad esempio quelli per la sperimentazione didattica e l'autonomia
scolastica.
Ad esempio, la legge n. 440 del 18/11/97 “per l'arricchimento e
l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi”
mette a disposizione dei fondi,stanziati annualmente, destinati
all'attuazione dell'autonomia scolastica attraverso interventi di tipo
didattico e formativo che possono essere utilizzati anche per progetti di
integrazione scolastica come specificato dalla successiva circolare
ministeriale 446 del 10/11/1998.
E' inoltre da ricordare che se lo studente deve affrontare delle prove
d'esame, specifiche disposizioni legislative prevedono che oltre a poter
disporre di tempi più lunghi, possa usufruire di specifici sistemi
d'ausilio: “Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla
valutazione del rendimento scolastico, comprese quelle di esame, con l'uso
degli ausili loro necessari.” (Decreto legislativo 16.04.1994 , n. 297)
Desidererei conoscere la normativa di riferimento in base alla
quale, nel grado di istruzione di 2° grado, viene stabilito di svolgere un
piano didattico individualizzato diversificato, con il conseguente esito
finale di "attestato" e non di diploma.
Trattasi dell'O M n. 90/01 all'art 14
Sono un'insegnante precaria di sostegno. Quest'anno ho avuto
l'incarico a tempo determ. su una cattedra di sostegno
per l'area umanistica. La scuola nella quale insegno è un liceo
scientifico dove, a conti fatti, c'è una netta prevalenza di ore che
ricadono nell'area umanistica. il mio quesito é questo. Come mai se le ore
relative all'area umanistica sono in prevalenza, su sette cattedre
disponibili, solo due sono state previste per l'area umanistica? E come
mai tre cattedre, dico tre, sono state assegnate all'area TECNICA? tengo a
precisare che il nostro liceo segue ancora il corso tradizionale e quindi
l'unica materia che potrebbe rientrare nell'area tecnica è il disegno.
Ovviamente i tre colleghi dell'area tecnica per poter completare il loro
orario coprono materie umanistiche. E' legale tutto ciò?
Vi sarei molto grata se poteste darmi riferimenti normativi relativi ai
criteri per l'assegnazione delle aree nelle scuole superiori.
La materia delle aree è un campo assai confuso. La
normativa parla all'art 13 comma 5 della L.n. 104/92 di " area di
prevalente interesse dell'alunno, individuata dal PEI". Ciò significa che
si sarebbe dovuto nominare un solo docente che ha il compito di
raccordarsi a tutti i colleghi curricolari. Invece spesso si trova più di
un docente che, creando così una classetta speciale attorno all'alunno.
Normalmente quindi non si individua il prevalente interesse dell'alunno e
le nomine sono ampiamente discrezionali e talora arbitrarie.
Sono una docente di lettere e sono impegnata su una cattedra di sostegno
per l'area ADO2. Ho i seguenti dubbi, per i quali desidererei ricevere
chiarimenti.
- Ho sempre studiato inglese e non rieco a seguire l'alunno anche nelle
ore di francese dal momento che le competenze richieste sono elevate.
D'altra parte, l'organizzazione dell'orario scolastico dell'Istituto mi
obbliga a seguire anche le ore di francese. Come posso fare per essere
d'aiuto al ragazzo che segue una programmazione di classe con obiettivi
minimi?
- Quali norme di legge bisogna citare nella programmazione per indicare
che l'alunno segue la programmazione differenziata?
- Quali, invece, per affermare che segue quella della classe, ma con
obiettivi minimi?
- In tal caso l'alunno ha diritto a prove equipollenti o deve essere
valutato attraverso gli stessi compiti in classe dei suoi compagni?
Il miglior modo per aiutare l'alunno è quello di
collegarsi strettamente al collega di inglese, come a quelli delle altre
discipline, facendo comprendere che è loro dovere occuparsi della
didattica dell'alunno. lei dovrebbe essere mediatrice dei colleghi, per
far comprendere loro come debbono comportarsi a livello programmatorio e
valutativo con l'alunno. Lei potrebbe fornire i criteri per la
formulazione delle prove equipollenti.
Comunque la valutazione finale deve seguire una preventiva delibera del
consiglio di classe che decide se adottare la valutazione normale, sia pur
per obiettvi minimi o quella diffenrenziata. Una volta adottata questa
scelta la valutazione delle singole discipline, anche se fatta con prove
equipollenti o differenziate, è unica, nel senso che, se si sceglie quella
differenziata, nella pagella va scritto in calce che è effetuata ai sensi
dell'art 14 della O M n. 90/01. Se viene scelta gliobalmente quella per
obiettivi minimi, la valutazione finale sarà di promozione, anche a
maggioranza o di bocciatura , anche se a maggioranza.
Sono un docente di ed.fisica e coordinatore della classe 3° di un liceo
psico-socio-pedagogico brocca. Vi scrivo per chiedere un consiglio : nella
classe c'è un'alunna affetta da acondroplasia che ha da poco subito un
intervento chirurgico che la terrà lontana dalle lezioni per almeno 20 gg
e le causerà frequenti dolori anche in futuro limitando sicuramente le sue
potenzialità di successo scolastico. oltretutto la ragazza ha tre debiti
formativi non saldati e due promozioni in 1° e 2° non " a pieni voti " .
la mia richiesta è la seguente : potete suggerirmi la normativa di
riferimento da conoscere per affrontare il caso al meglio, in termini di
aiuti che la scuola può mettere a disposizione della ragazza e della
famiglia? pensavo ad un PEI e alla richiesta di un docente di sostegno.
Faccio presente che non esiste una segnalazione di limiti cognitivi ma
solo motori.
Per avere l'assegnazione del Docente di sostegno, la
bambina dovrà essere certificata, altrimenti il CSA, non l'assegna.
Sono impiegata in un Istituto Superiore e vorrei cortesemente sapere se
quando un docente o ATA che usufruisce della L. 104/92 per assistere il
parente, possono richiedere (entro il mese) di giorni sempre coincidenti
tra loro oppure no, al fine di non gravare sulle esigenze dell'Istituto,
visto che purtroppo molti che ne fruiscono ci marciano sopra ... e se il
Dirigente Scolastico può negare il giorno richiesto a meno che non venga
variato .
Possibilmente, per esigenze organizzative, si può
concordare con l'amministrazione scolastica stessa, a meno che non ci
siano esigenze improvvise. Che, vista la concessione per gravità (art.3
comma 3 della legge 104/92), è possibile che avvenga.
Sono un'assistente sociale e ho presentato domanda per poter far parte di
una graduatoria e per l'assegnazione di un posto come assistente
all'autonomia e alla comunicazione (assistente ad personam) per un bambini
diversamente abile.Vorrei un'informazione mi trovo a concorrere con una
laureata in scienze della formazione primaria che si sta prendendo il
titolo di insegnante di sostegno, chi fra i due avrebbe la precedenza?io
comunque sto svolgendo già questo lavoro presso un altro istituto da otto
mesi.Vi prego di rispondermi saluti.
Chi può sapere, il criterio di scelta dell'Istituto
che dovrà assumere, se non l'Istituto stesso??
Sono una pedagogista specializzata in disturbi dell’apprendimento. Non
riesco a trovare dei centri o cooperative che si occupano di tali disturbi
sul territorio di roma e provincia, io vivo a pomezia,a cui poter inviare
il mio curriculum potreste darmi delle indicazioni?
ISTITUTI O CENTRI DI RIABILITAZIONE EX ART. 26 L.
833/78 IN CONVENZIONE:
https://www.edscuola.it/archivio/handicap/italia/sslazio.html
Sono un'insegnante al secondo anno di esperienza sul sostegno e lavoro in
una scuola media; sto seguendo un ragazzo per 9 h settimanali. Poiché
nella classe c'è un altro ragazzo con il sostegno, seguito da un secondo
insegnante e poiché sono sorti non pochi problemi con questa persona, (di
ruolo e da 15 anni presente in quella scuola) vorrei sapere se può
indicarmi i riferimenti normativi, che regolano la distribuzione delle ore
e la gestione delle attività didattiche per il sostegno nei casi in cui in
una stessa classe ci siano due insegnanti diversi.
Secondo questa persona infatti nelle 9 ore in cui io lavoro con il ragazzo
che mi è stato assegnato, dovrei lavorare anche con il "suo" caso. Non
altrettanto però farebbe lui con il ragazzo a me assegnato. La motivazione
che apporta è quella della maggiore gravità del caso da lui seguito. E'
possibile una cosa del genere? esistono dei regolamenti che contemplano
situazioni simili?
E' il Gruppo di lavoro all'interno dell'Istituto che
decide quale insegnante assegnare al bambino.Per le ore è il CSA. E'
impensabile che le 9 ore siano distribuite su due bambini, perché
altrimenti, sarebbero 4, 5. Se ciò avvenisse, informi subito la famiglia,
in modo che proceda a denunciare il fatto alla Magistratura ordinaria.
Sono la mamma di un bambino con un handicap molto grave (è cerebroleso al
100%: non è autonomo nel camminare, non parla, comunica con gesti…).
Da 4 anni è inserito nella scuola elementare ed è seguito da un insegnante
di sostegno per 20 ore settimanali e da un obiettore, messo a disposizione
del Comune, che si cura di lui durante il pasto (deve essere imboccato).
Il primo anno mio figlio frequentava solo al mattino e quindi era
sufficiente l’intervento dell’insegnante di sostegno. L’anno successivo è
stato presentato un progetto all’ASL per ottenere la collaborazione di un
assistente domiciliare che supportava il bambino un pomeriggio alla
settimana. L’anno scorso il progetto ha previsto 2 rientri pomeridiani,
sempre con la stessa formula. Per il corrente anno scolastico è stato
richiesto un terzo pomeriggio, ma la risposta è stata negativa.
Ora chiedo:
- a chi devo rivolgermi per ottenere che mio figlio possa frequentare per
40 ore settimanali, come ritengo sia suo diritto?
A questo punto, credo solo il tribunale civile.
Nella mia rubrica (Norme) ci sono diverse sentenze:
https://www.edscuola.it/archivio/handicap/hnorme.html
- l’Istituzione Scuola esaurisce il suo obbligo mettendo a disposizione un
insegnante di sostegno per 20-22 ore settimanali?
Solitamente, dà 18 ore, che sono poi le ore di
cattedra.
- l’Ente Locale (Comune-CISS-ASL) non può stanziare fondi per garantire il
sostegno pomeridiano per 5 pomeriggi?
Certamente, con un progetto ad ok, fatto dalla
scuola e con l'aiuto da parte di una Associazione locale (Regionale)
- cosa posso fare per garantire a mio figlio una completa permanenza a
scuola, considerato che l’inserimento tra i coetanei è per lui stimolante
e proficuo dal punto di vista relazionale e comunicativo?
A questo punto, credo solo il tribunale civile
- esistono associazioni di genitori con figli gravemente disabili?
ASSOCIAZIONE BAMBINI CEREBROLESI
abcsp@libero.it
Sono un’insegnante di sostegno ,chiedo una risposta chiara e definitiva ad
un problema che da anni mi tormenta e non mi fa lavorare
serenamente,poiché, destinata a fare la “TAPPA BUCHI” dei colleghi assenti
e,quindi, costretta per esigenze di servizio, a lasciare l’alunno a me
affidato in classe o peggio a portarlo con me avanti e indietro a seconda
della classe da “tappare” con le seguenti conseguenze:
1) l’alunno si disorienta e non riconosce più la classe di appartenenza;
2) l’alunno non segue serenamente il suo percorso formativo;
3) la sottoscritta è impedita nello svolgere il suo ruolo di insegnante di
sostegno ma diventa una SUPPLENTE a tutti gli effetti.
Vorrei sapere cosa dice la legge in proposito cioè se l’insegnante di
sostegno in assenza di altri colleghi è tenuta a sostituire solo nella
classe di appartenenza dell’alunno , o se invece deve sostituire anche in
altre classi lasciando l’alunno al suo destino…...
Quanto alle supplenze dei docenti di sostegno,
quando l'alunno è presente in classe, a mio avviso, esse sono illegittime
ed illegali . Infatti se l'insegnante lascia la classe per supplire
altrove, viola la norma dell'art 35 comma 7 della l.n. 289/02, secondo la
quale il sostegno può essere dato solo dove è presente un alunno
certificato con handicap. Se porta con sè l'alunno in altre classi, viola
il principio dell'integrazione in una classe.
Sono un'insegnante di sostegno nella scuola media inferiore. Il POF
prevede l'organizzazione didattica in moduli di 55 minuti. Vorrei sapere
se in ragione dell'autonomia scolastica il Collegio docenti può stabilire
che anche gli insegnanti di sostegno devono recuperare la diciannovesima
unità oraria in attività funzionali all'organizzazione generale della
scuola e non necessariamente finalizzate all'integrazione. Ad esempio
nella mia scuola ci sono insegnanti di sostegno che effettuano la 19 unità
oraria per la mensa non in compresenza con altri docenti e su gruppi in
cui l'handicap o non è presente o non necessita di supporto, o effettuano
la 19 unità oraria nella classe dell'allievo con handicap quando questi
non è presente perchè entra più tradi..
Mi chiedo inoltre nel caso in cui l'insegnante curricolare è assente e in
quell'ora è previsto il sostegno, l'insegnante curricolare deve essere
sostituito?
Le chiedo ancora se è legittima la richiesta di consulenza esterna da
parte del gruppo H d'istituto rispetto a queste problematiche oppure se la
richiesta di consulenza deve essere autorizzata dal Collegio Docenti.
La modalità di recupero è rimessa al Collegio dei
docenti. quanto alla consulenza esterna, ritengo che debba essere
autorizzata dal consiglio di istituto, poichè comporta spesa.
Le scrivo per avere chiarimenti a proposito dell'esistenza o meno
dell'obbligo di impartire determinati insegnamenti ad un alunno portatore
di handicap.
Sono l'insegnante di sostegno di un alunno che quest'anno frequenta la
prima media, quindi la sua classe dovrà seguire l'insegnamento di due
lingue straniere, inglese e spagnolo.
Visto che un alunno con certificazione di handicap ha diritto ad una
programmazione personalizzata in base alla legge 104, ho proposto, in sede
di consiglio di classe, che l'alunno venga esonerato dall'insegnamento
dello spagnolo e di sfruttare quelle due ore per un recupero in altre
materie.
La dirigente mi ha risposto che se facessimo ciò l'alunno dovrebbe essere
bocciato ed è rimasta ferma sulle sue posizioni nonostante io abbia
ricordato che in presenza di un alunno portatore di handicap tali esoneri
sono possibili.
Chi è nel torto, io o la dirigente?
L'art 16 comma 1 in tema di valutazione stabilisce
che sia legittima la sostituzione parziale dei contenuti di talune
discipline e la loro sostituzione con altre. Per i ciechi però è
consentita la sostituzione non parziale, ma totale di talune discipline,
ad es. disegno nella scuola media, stenografia nelle scuole superiori; per
gli alunni con disabilità motoria è consentito l'esonero dallì'educazione
fisica o la sostituzione dell'attività ginnica con apprendimenti orali
sulla stessa. Alla luce di queste osservazioni, potete sollevare un
quesito al Ministero o all'Ufficio scolastico regionale.
Sono un'insegnante di un istituto professionale. Ultimamente nella mia
scuola ci siamo trovati su posizioni diverse relativamente ad una
questione: l'assegnazione delle ore di sostegno devono obbligatoriamente
attenersi alle aree nel caso di un allievo che segue il programma della
classe o le aree sono importanti ma non vincolanti? C'è chi sostiene che
siano vincolanti per cui ,ad esempio, se a seguire un allievo in italiano
non è un insegnante dell'area letteraria si rischia una denuncia in caso
di bocciatura? Il DS sostiene questa tesi e ritiene che al limite
l'insegnante debba fare un'autocertificazione in cui dichiara la sua
competenza ad insegnare quella materia non rientrante nella sua area.
Io ed altri sosteniamo che non è vero.
La singola disciplina deve essere insegnata dal
docente della stessa. L'insegnante per il sostegno nominato per una certa
area deve collaborare col collega curricolare della disciplina, come con
tutti gli altri. Rintengo quindi che l'area non sia indispensabile ai fini
della valutazione perchè è sempre rimessa fondamentalmente al docente
curricolare della disciplina. Il docente per il sostregno, qualunque sia
l'area di nomina, vota sulla valutazione globale dell'alunno e di tutti i
suoi compagni.
Sono un Ins. E.H. a T.I. . Il mio alunno esce due volte la settimana
anticipatamente due ore prima. La vicaria del plesso dove insegno,la
referente per il sostegno e l'Ins. che sostituisce la vicaria in sua
assenza, mi dicono che al fine del completamento dell'orario
scolastico,queste ore devono essere recuperate,per cui,nonostante l'alunno
che seguo è presente in classe, mi fanno fare sostituzioni in altre classi
per sopperire le colleghe assenti,dicendo di non lamentarmi in quanto
anche le altre Ins. di sostegno vanno a supplire. Quest'anno mi è successo
già due volte. La Preside non è ancora al corrente della situazione.
Pertanto, chiedo come mi devo comportare in merito a ciò. Vorrei inoltre
sapere se esiste una Legge che chiarisce questa situazione,se posso
chiedere la disponibilità quando il mio alunno esce anticipatamente e
se,nel caso mi tocca recuperare le ore dell'uscita anticipata
dell'alunno,posso farlo in altre attività.
Se l'alunno esce anticipatamente, le ore non svolte
dal docente per il sostegno debbono essere recuperate. Altra cosa è
l'ordine di supplenza quando l'alunno con disabilità è presente in classe.
E' severamente vietata tale illegale prassi, che potrebbe essere oggetto
di denuncia del Dirigente scolastico in sede penale e presso la Corte dei
conti per uso improoprio dell'insegnante che è stato nominato proprio
perchè deve seguire quell'alunno per l'integrazione, come espressamente
detto nell'art 35 comma 7 L.n. 289/02.
Sono un'insegnante di sostegno specializzata e sto seguendo due allievi
(uno in seconda e l'altro in terza) con un rapporto di 1:2. Ho preso
servizio il 18 settembre (su incarico dal csa) ma non ho ancora tutta la
documentazione concernente i due allievi perché il dirigente scolastico
sostiene che non possa darmi una fotocopia della Certificazione e della
Diagnosi Funzionale perché contravverrebbe alla legge sulla privacy.
Ho cercato di spiegare al mio dirigente che come professionista sono
legata al segreto professionale e che ho bisogno della documentazione per
ragioni didattiche. Il Dirigente non ha voluto sentire le mie ragioni così
ho fatto protocollare una domanda formale in cui richiedo una copia
fotostatica della documentazione in possesso della scuola (Certificazione
medica, Diagnosi Funzionale, PDF e PEI) ai sensi del D.Lgs 196/2003
“Codice in materia di protezione dei dati personali” che recita
nell’articolo 13 : “il trattamento sarà effettuato sia con modalità
manuali che mediante l’uso di procedure informatiche; i dati sensibili e
giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia alcuni di essi
potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici nella misura
strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste
dalle vigenti disposizioni in materia di rapporto di lavoro pubblico,
sanitaria o giudiziaria; [...] nel caso che l’interessato sia l’alunno, i
docenti strettamente interessati (esclusivamente i dati necessari alle
attività didattiche, di valutazione, integrative e istituzionali”.
Di fronte a questa richiesta formale il Dirigente mi ha aggredito
verbalmente dicendomi di conoscere molto bene la normativa e che non ha
nessuna intenzione di fornirmi la documentazione che ho richiesto.
Pensavo di attendere 30 giorni per la risposta formale del dirigente ma
cosa posso fare successivamente?
La normativa da Lei citata dimostra il suo
diritto-dovere di avere la diagnosi. Potrebbe chiedere al Dirigente che le
dia la copia della diagnosi, sbianchettando il nome e cognome dell'alunno.
In tal modo egli sarebbe liberato da ogni responsabilità per eventuale
diffusione di dati personali sensibili. Comunque Lei può, in caso di
ulteriore diniego, rivolgersi al TAR per ottenere copia della diagnosi, ai
sensi della L.n. 241/90, che contempla espressamente il rifiuto di
rilasciare copia di documenti da parte delle pubbliche amministrazioni.
Sono il genitore di un bimbo di 9 anni inserito in 4 elementare. Il bimbo
ha un ritardo di linguaggio (ha iniziato a parlare intorno ai 5 anni) ed
un deficit dell'attenzione in progressivo miglioramento. E' seguito da
diversi anni da uno specialista di un'altra regione con buoni risultati e
piena fiducia da parte della famiglia e dell'insegnante.Per aiutarlo si è
deciso di richiedere la certificazione per un percorso individualizzato e
per ottenere l'insegnante di sostegno. Il problema è nato con la richiesta
di certificazione per la quale siamo stati costretti a rivolgerci all'ASL
territoriale, che ha redatto tale certificato senza tenere assolutamente
conto del lavoro svolto dallo specialista extraregionale e con
una diagnosi e un ritratto del bimbo che nè noi nè l'insegnante approviamo
e riteniamo anzi pregiudizievole per il suo futuro. Può il csa accettare
una certificazione extraregionale? C'è una legge che lo vieta? Come
dobbiamo comportarci? Non è un diritto essere liberi di scegliersi un
medico di fiducia anche se di altra regione?
Se la certificazione proviene da un ente al di fuori
del territorio dell'ASL di residenza, questa deve essere accettata se
proviene da un ente pubblico o privato convenzionato con un'ASL. Così
stabilisce il dpr del 24/2/94 art 2.Diversamente si può chiedere che l'ASL
di residenza convalidi la diagnosi rilasciata da un ente privato non
convenzionato; se però l'ASL rifuta la convalida, perchè non condivide la
certificazione, allora non resta che fare ricorso alla commissione
superiore per gli accertamenti ai sensi del regolamento approvato con dpr
21/9/94 n. 698, che all'art 1 comma 1 prevede che le richieste per
l'accertamento dell'handicap si propongono all'ASL e contro tali decisioni
l'art 3 comma 2 prevede il ricorso alla commissione superiore. . In ogni
caso è ammessa la tutela giurisdizionale avanti il tribunale.
Lavoro presso l’Intendenza scolastica a ........ presso il servizio
educazione alla salute, integrazione e consulenza scolastica.
Con la nuova legge sulla privacy ci troviamo in grande difficoltà e così
La chiedo un consiglio.
Da parte delle scuole ci vengono (almeno finora) spedite le Diagnosi
Funzionali o i POF.(Piani dell'Offerta Formativa)
Da qualche anno abbiamo una data banchi in forma di un file exel e in
ottobre le scuole ci fanno le segnalazioni (scuola, classe, nome e cognome
dell’alunno, data di nascita, diagnosi, ore di sostegno, ore
dell’assistente scolastico).
Con questi dati riusciamo a preparare la base per il gruppo di lavoro
sull’integrazione, che propone l’organico (noi non abbiamo le deroghe,
abbiamo un organico 1: 108, come anche l’organico degli assistenti è
fisso), riusciamo a vedere la continuità degli assistenti (loro sono
sottoposti ad una continuità di tre anni salvo cambiamento del loro
incarico (aumento o diminuzione delle ore)), riusciamo a definire i posti
a rischio (per la sicurezza al lavoro – anche previsto dalla legge)ecc.
Chiaramente possiamo anche avere delle visioni sullo sviluppo di diverse
diagnosi (abbiamo un forte incremento sulla dislessia).
Ora però ci viene detto, che non possiamo più avere le Diagnosi
Funzionali, solamente anominizzate. Anche la data banchi non può più
contenere nomi. Per noi del servizio deve diventare impossibile, di sapere
il nome dell’alunno.
Un file clipeato tecnicamente per il momento non è possibile averlo.
Per il momento ho cercato di provvedere a diverse norme di sicurezza per
quanto riguarda le Diagnosi Funzionali, i raccoglitori sono numerati, con
sono più visibile le scuole ecc. , l’armadio chiuso a chiave, con chiave
nascosta. Chiudere l’ufficio non è possibile, l’edificio, pur
ristrutturato da due anni non ha una chiave universale per la donna di
pulizie.
Chiaramente il file excel ha la protezione di lettura.
Finora l’ufficio d’organizzazione della Provincia non ha tenuto conto di
nessuna legge, ne di un accordo di programma e in primo luogo stanno i
dati ipersensibile della salute.
Mi sono messa in contatto con ......., ci sono alcune diversità con noi,
ma tutto nella illegalità.
Noi vorremmo una cosa legale, funzionale, sempre a favore dell’alunno in
situazione di handicap e per questo la chiedo gentilmente se per caso ha
un suggerimento da darci, da indicarci una strada.
A mio avviso, le scuole dovrebbero mandarVi i le
sole iniziali degli alunni, avendo loro gli originali per esteso. Inoltre
potrebbero indicare dei codici, accanto ad ogni iniziale per individuare
il tipo di minorazione. Mi pare che in altri uffici scolastici facciano
così. La circolazione di tanti dati particolarmente sensibili è rischiosa
per tutti. Mentre con gli accorgimenti che Vi suggerisco e che ho visto
utilizzati altrove, dovrebbe ridurre il rischio, anche se la trasmissione
di dati sensibili per dovere di ufficio è legale ed è prevista dal T U n.
1196/03:
https://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dlvo196_03.pdf
Nella mia classe succede che un’alunna, per gravi problemi di salute, ha
chiesto la domiciliazione didattica e gli insegnanti si recheranno a turno
di pomeriggio a casa della stessa per la “normale” didattica (spiegazioni,
interrogazioni, verifiche, ecc). Primo problema i docenti sono obbligati
per legge ad andare a casa in orario extracurricolare? Se si, come avverrà
la remunerazione oraria con lo stipendio tabellare, fondo
d’istituto-progetti, fondo d’istituto-ex Idei, o altro?
Per gli aspetti amministrativi: Circolare
Ministeriale n. 56 del 4 luglio 2003
https://www.edscuola.it/archivio/norme/circolari/cm056_03.htm
Vademecum sul Servizio di Istruzione Domiciliare:
https://www.edscuola.it/archivio/handicap/istruzione_domiciliare.pdf
Sono una insegnante di sostegno con legge 104 superiore ai due terzi e
utilizzato per contratto per 5 anni come bibliotecaria . mi vengono negati
i 3 giorni di permessi . perchè?
Solo i lavoratori con handicap grave certificato
(art. 3 comma 3 della Legge 104/1992) hanno diritto a richiedere
mensilmente i tre giorni di permesso previsti dall'articolo 33 della Legge
104/1992.
Inoltre, il lavoratore handicappato in situazione di gravità può usufruire
solo dei permessi concessi a titolo personale, ma non di quelli per
assistere un familiare convivente a sua volta disabile grave.
Sono la mamma di un ragazzo audioleso dalla nascita che frequenta la
seconda superiore di un istituto professionale di grafica pubblicitaria.
Le chiedo,dal punto di vista legale sono corrette le affermazioni che l'insegnante
di sostegno fa: .............quale insegnante della Classe seconda B,è mio
compito valutare la riuscita scolastica dell'alunno, seguirne il percorso
formativo e consigliarlo sulle modalità con le quali affrontare il suo
lavoro pomeridiano.
Pur nello spirito di collaborazione con tutti coloro che hanno a cuore la
buona riuscita scolastica dell'alunno, le preciso la ferma convinzione
nelle mie scelte didattiche, a lungo sperimentate e in cui credo
profondamente..........
Posso chiedere all'insegnante che mi siano esplicate quali siano queste
sue " scelte didattiche", i metodi e le tipologie di intervento?
Delle tipologie di intervento, dettagliatamente riportate nel P.D.F. di
mio figlio, non si dovrebbe terne conto?
Come tutti i genitori Lei ha diritto di conoscere
gli orientamenti didattici del docente. Comunque questi orientamenti
debbono risultare in sede di programmazione concordata fra tutti, anche se
resta salva la libertà di insegnamento, le cui modalità non possono
restare ignote ai genitori, anche alla luce della "pedagogia dei
genitori", nuova corrente di pensiero che rende più stretti i rapporti fra
scuola e famiglia.
Insegno sostegno da molti anni, area AD03 scuole Superiori, quest'anno il
preside un dirigente che stimo molto, mi chiede di chiarire una volta per
tutte la posizione di alcuni alunni disabili:
Gli alunni disabili certificati con diagnosi, in questione svolgono i
programmi ministeriale con l'aiuto in alcune aree del sostegno. I genitori
si sono sempre rifiutati di accettare il PEI. Come mi devo comportare?
Dato il legittimo rifiuto di rifiutare il PEI
differenziato, lei deve verificare con i Suoi Colleghi curricolari se è
effettivamente possibile svolgere un programma semplificato per obiettivi
minimi. Svolgete questo programma, chiedendo ad ogni docente di comunicare
quali sono per la sua disciplina gli obiettivi minimi da raggiungere. La
valutazione collegiale seguirà questo programma e sarà positiva o negativa
come per tutti gli altri allievi e deciderete a maggioranza, se
necessario, come per tutti gli altri alunni.
Vorrei sapere se, quando si assenta un docente curriculare e la classe
risulta scoperta, l'insegnante di sostegno, è responsabile della classe o
solo dell'alunno in situazione di handicap!
Succede spessissimo che un docente curriculare si assenta per malattia, il
preside non avendo a disposizione supplenti, da ordine ai bidelli di
dividere gli alunni in altre classi, ma ciò non viene fatto!!!! sapreste
indicarmi eventuali riferimenti normativi?
Il docente per il sostegno è docente della classe,
oltre che dell'alunno con disabilità, in forza dell'art 14 penultimo comma
l n . 104/92. Però la sua supplenza di colleghi della classe assenti deve
essere occasionale e non normale, perchè verrebbe altrimenti meno il senso
della nomina proprio per quell'alunno.
Quanto alla divisione delle classi trattasi di una prassi, non confortata
dal alcuna norma, anzi di dubbia legittimità, poichè gli alunni perdono
ore nornmali di scuola e l'unicità della classe, che può essere divisa
secondo il principio delle classi aperte (L.n. 517/77 ed art 14 L.n.
104/92), purchè ciò sia però programmato dagli organi collegiali secondo
certi criteri didattici e non avvenga invece per motivi emergenziali.
Sono attualmente(sino ad avente diritto)l'insegnante di sostegno di
un ragazzo ipovedente.Il ragazzo segue senza alcun problema
d'apprendimento il programma curriculare,nn avendo alcun altro tipo di
minorazione se nn quella visiva,il quesito è: il PEI deve essere
presentato?
Diagnosi Funzionale, innanzitutto, come punto fermo
per la stesura del profilo dinamico funzionale e del Piano Educativo
Iindividualizzato. Il PEI è l'espressione sinergica di più competenze. In
esso, gli aspetti di qualità e di quantità, di relazione e di durata si
intersecano per offrire tono e motivazione alla scansione dell'intervento
sul bambino.
Piano Educativo Individualizzato che deve essere elaborato, tenendo
presente gli obiettivi scolastici che si vogliono perseguire e gli
strumenti che verranno impiegati.
Nella mia scuola media ci sono 2 insegnanti di sostegno a tempo
indeterminato dei quali io sono la seconda in graduatoria e seguo due
alunni per 9 ore ciascuno.
L'alunno seguito dal mio collega non frequenta più, pur continuando ad
essere iscritto, perciò si pone il problema di come utilizzare
l'insegnante.
Il Dirigente ha proposto di affidargli uno degli alunni seguiti da me,
mentre io seguirei per 18 ore solo l'altro.
Chiedo:
-il cambiamento dell'attribuzione degli alunni agli insegnanti di
sostegno, in corso di anno scolastico, chi deve deciderla, il GLO, il
Consiglio di Classe o anche solo il Dirigente?
- Il Consiglio di Classe può appellarsi alla continuità educativa e
didattica e chiedere di non variare la situazione e di utilizzare
diversamente l'altro insegnante di sostegno?
- L'altro insegnante di sostegno può appellarsi al diritto di precedenza
in graduatoria e scegliere quale alunno seguire?
-Formalmente cosa posso personalmente chiedere?
Se si tiene in prioritario conto l'interesse
dell'alunno, la continuità educativa dovrebbe essere il valore principale.
Se però l'amministrazione deve risparmiare, non può pagare un insegnante
in più. Si potrebbe quindi porre il problema della graduatoria interna. La
decisione in tali circostanze dovrebbe essere assunta dal collegio dei
docenti, dal momento che riguarda la comunità scolastica. Trovate una
soluzione che sia la meno dannosa per gli alunni.
Sono un insegnante di un istituto professionale che segue un allievo
disabile che ha seguito una programmazione differenziata fino al quarto
anno. Quest'anno ,in quinta , i genitori , contro il parere dell'intero
Consiglio di Classe, non vogliono la differenziata.
Vorrei saper se il ragazzo può fare gli esami di stato, con la
programmazione semplificata, senza avere il diploma di qualifica del terzo
anno (in terza ha preso solo un attestato di frequenza).
Per l'art 14 della O M n. 90/01, se si passa dalla
valutazione differenziata a quella semplificata, non occorre sostenere
prove di idoneità, dal momento che il consiglio di classe ha tutti gli
elementi per valutare. Ovviamente, essendo qua una scelta della famiglia e
non del consiglio di classe, non è detto che tutti i docenti siano
d'accordo e pertanto non è detto che l'alunno possa conseguire il diploma,
se presenta lacune gravi.
Sono docente di sostegno in un Istituto Superiore e vorrei porre due
quesiti:
1) è possibile che nei consigli di classe e nel GH d'Istituto in
rappresentanza dell'unità multidisciplinare ci sia solamente lo psicologo,
nonostante la L. 104/92 preveda la presenza di tutti i componenti?
2) i genitori di un alunno diversamente abile frequentante la scuola
superiore possono, con una dichiarazione scritta, chiedere il cambio di
area o decidere l'area da asegnare al proprio figlio?
Di fatto il GLH operativo può operare anche con un
solo membro dell'unità multidisciplinare, secondo il principio valido per
gli organi collegiali che le loro riunioni sono valide, anche se manca una
delle diverse componenti.
Il genitore non può cambiare l'area disciplinare, perchè questa deve
risultare dal PEI, concordato da tutti. Il genitore potrebbe non
condividere l'atteggiamento di un docente per il sostegno e chiederne, ove
possibile, la sua sostituzione. Le decisioni sono sempre collegiali del
consiglio di classe, eventualmente accettate dall'Ufficio scolastico
regionale, perchè potrebbe essere necessaria una nuova nomina in
sostituzione.
spero di ricevere alcune risposte in merito alla situazione di una ragazza
che da qualche mese sto seguendo per i compiti scolastici...La ragazza è
ipovedente ed ha un handicap certificato del 100%, ha 15 anni e frequenta
la seconda classe superiore nel percorso A (programma regolare), non
essendo mai stata bocciata, nonostante le grandi lacune... la situazione,
come sempre, è complessa e complicata, però penso che potrebbe essere
fatto molto di più! La ragazza ha un sostegno scolastico, peraltro di sole
9 ore settimanali, ma quello che ritengo più grave e preoccupante è la
quasi totale non integrazione della ragazza con i coetanei, sia a scuola
sia, soprattutto, nell'extrascuola...Mi chiedo se ha diritto o no (dipende
dai singoli casi? o dalle regioni...?) ad un'assistenza domiciliare, non è
per esempio autonoma nello svolgimento dei compiti (possibile che la
famiglia debba ricorrere a lezioni private?), e ancora sottolineo la
necessità di trovare momenti di socializzazione e integrazione in cui
inserirla!, eppure quando non è a scuola è "abbandonata", lei e la sua
famiglia!
Se trattasi solo di una ipovisione, senza
minorazioni aggiuntive, la situazione mi sembra assai strana. Infatti gli
alunni ipovedenti possono essere aiutati dai colleghi, nel prendere
appunti e potrebbero studiare a casa coi compagni. Occorrerebbe un GLH
operativo per affrontare tutti questi problemi insieme con la famiglia e
verificare se occorre un assistente a scuola o a casa , che dovrebbeessere
fornito dalla provincia, trattandosi di minorati visivi.
Fondamentale sarebbe realizzare un rapporto di integrazione coi compagni
in classe e fuori. A ciò dovrebbero provvedere tutti i docenti.
Sono un'insegnante di sostegno e scrivo a nome dell'intero consiglio di
classe perchè non riusciamo a trovare la soluzione ideale per il problema
che sto per illustrare anche perchè tutti noi non ci siamo mai trovati
dinanzi ad un caso simile.
Per l'allieva diversabile abbiamo scelto una programmazione differenziata
che tenesse conto delle sue potenzialità (ha buona memoria che l'aiuta
nelle discipline orali) e che soprattutto le permettesse di rimanere
durante tutto il corso di studio nella stessa classe dove è inserita
BENISSIMO. La famiglia, però si oppone: vuole la programmazione paritaria.
Il brutto, però è che sulla carta la famiglia ha accettato la
differenziata, ma "LAVORA CONTRO"; la conseguenza di tutto ciò è che manca
la serenità necessaria per lavorare UNITI.
A questo punto vi chiedo: il consiglio di classe può decidere, in base ad
una programmazione paritaria, una promozione solo per motivi legati
all'integrazione (oltre ad alcune sufficienze per il raggiungimento degli
obiettivi minimi in alcune discipline)?
Personalmente sono dell'opinione che non si possano
mischiare i due tipi di valutazione. Se si chiede la semplificata o la
normale, si decide a maggioranza in quali discipline dare la sufficienza
ed in quali non darla e si segue la procedura normale per tutti gli
alunni. Se si decide per la diffnerenziata, purtroppo non si può dare la
promozione in una o più discipline e la sufficienza sulla base della
valutazione differenziata per le altre. Si potrebbe mettere a verbale che
nelle discipline 1 e 2, la valutazione è rispondente agli apprendimenti
previsti dai programmi ministeriali; ma la valutazione finale rimane
sempre differenziata. Ove all'ultimo anno si decidesse di ammetterla alla
valutazione semplificata, si terrà conto dei risultati positivi nelle
discipline valutate positivamente in precedenza.
Vorrei avere un parere legale sulla interpretazione della legge
sulla parte riguardante :
(Effetti dell'amministrazione di sostegno). - Il beneficiario conserva
la capacità da agire per tutti gli atti che non richiedono la
rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore
di sostegno.
Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso
compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita
quotidiana.
(Doveri dell'amministratore di sostegno). - Nello svolgimento dei suoi
compiti l'amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e
delle aspirazioni del beneficiario.
L'amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il
beneficiario circa gli atti da compiere nonché il giudice tutelare in
caso di dissenso con il beneficiario stesso. In caso di contrasto, di
scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l'interesse
o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il
pubblico ministero o gli altri soggetti di cui all'articolo 406 possono
ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli
opportuni provvedimenti.
Un utente, madre di un ragazzo disabile, mi chiede fino a che punto
l'amministratore di sostegno può impedire al ragazzo di fare scelte
sbagliate, per esempio in caso della compra/vendita di beni immobili (la
casa).
Normalmente, il decreto di nomina
dell'amministratore di sostegno non include fra gli atti della vita
quotidiana la vendita di un immobile che è invece riservato al solo
amministratore di sostegno o a lui insieme con il beneficiario.la
vendita di un immobile è atto eccedente l'ordinaria amministrazione.
Atti della vita quotidiana possono intendersi acquisto di semplici beni
di consumo, potrebbe anche essere la riscossione della pensione; ma non
certo la vendita di immobili.
Sono un'insegnante di sostegno, senza specializzazione, alla mia prima
esperienza in un istituto comprensivo privato. Lavoro da più di due
settimane, ma non ho ancora firmato un contratto e sono un pò
preoccupata per la mia posizione, nonostante l'atteggiamento
rassicurante della direttrice. Posso essere regolarmente assunta, per
l'anno 2004/5 pur non avendo l'attestato di insegnante di sostegno? Sono
un'insegnante di scuola materna con la laurea in sc. dell'educazione.
Il mio orario è compreso nella fascia 8.00/15.00. Seguendo otto bambini
(inseriti nelle classi materna ed elementare), dispongo di meno di
un'ora per ciascuno. Solo di due bambini ho potuto visionare il PEI
dell'anno scorso, degli altri ho solo letto la certificazione (sono
nuovi o provenienti da altre scuole). Cosa esattamente è di mia
competenza? Devo fare la programmazione educativa individualizzata e
compilare la scheda del PEI, dovendo quindi consegnare 16 fascicoli, due
per ciascun bambino, entro ottobre?
Avendo poco tempo, temo di non riuscire ad effettuare una completa
analisi funzionale ed una esaustiva rilevazione dei prerequisiti. Sto
sottoponendo ai bambini una scheda, da me creata, con vari problemi e
domande, per capire le abilità già acquisite da ciascuno. Posso
continuare ad elaborare questi "test", anche a metà e a fine anno, per
il monitoraggio e la verifica o devo servirmi di schede - "standard"?
Faccia presente alla scuola che l'integrazione
avviene non solo ad opera dell'insegnante per il sostegno, ma è frutto
del lavoro di tutto il gruppo dei docenti della sezione e della classe.
Pertanto tutto ciò che dovrà fare è bene sia svolto insieme coi
colleghi. Essendo sprovvista del titolo di specializzazione ed al primo
anno di insegnamento, dovrebbe appoggiarsi alle associazioni delle
singole tipologie di minorazione che potrebbero fornirLe informazioni
utili sulla didattica da seguire e sull'impostazione dei PEI, che
comunque deve effettuarsi con il concorso anche degli operatori
sociosanitari e delle famiglie, ai sensi dell'art 12 comma 5 L.n.
104/92. Sulla modulistica e su operazioni specifiche da Lei richieste è
bene che intervenga qualche esperto in materia.
Sono un'insegnante di sostegno e vorrei sottoporvi il caso del ragazzo
da me seguito:
G. è affetto da Kinesipatia encefalica con ritardo cognitivo lieve. Ha
frequentato i primi 2 anni di scuola superiore con un programma
differenziato.Potrei fargli fare un programma curricolare con contenuti
minimi in tutte le discipline tranne inglese francese e matematica dove
deve prima recuperare quello che non ha fatto nei primi due anni?
Può fare prove intercorso equipollenti?
Qual è la normativa di riferimento?
Una volta che il Consiglio di classe delibera lo
svolgimento di un programma differenziato può passare a quello per
obiettivi minimi; ciò però in tutte le discipline, non essendo
consentita una valutazione mista ai sensi dell'O M n. 90/01 art 14.
Nelle discipline in cui ha lacune si prevederanno debiti formativi.
Qualora alla fine dell'anno o del ciclo questi non siano colmati, il
consiglio di classe deciderà se promuovere a maggioranza o se le lacune
sono tali da inficiare i risultati positivi nelle altre discipline, come
avviene per tutti gli allievi. Le prove equipollenti sono consentite (
L,.n. 104/92 art 16 comma 3 ) e consistono in modalità diverse da quelle
usuali, purchè consentano di valutare risultati complessivamente
riconducuibili a quelli richiesti per una promozione.
Sono un'insegnante di sostegno di una scuola elementare.
Con l'attuazione della nuova riforma, abbiamo "sostituito" la
programmazione con unità di apprendimento trimestrali che verranno
programmate e verificate in itinere per i ragazzi disabili, come attuare
un PEI (che fin'ora era annuale, steso in collaborazione con la famiglia
e con le èquipe già difficilmente raggiungibili una volta all'anno) che
ovviamente non può essere "scollegato" dalle suddette unità di
apprendimento?
Non troviamo la normativa aggiornata
La normativa generale si rinviene sia nella L.n.
53/03 che nel decreto legislativo n. 59/03 nei quali è fatto espresso
riferimento all'integrazione scolastica. Tecnicamente suppongo che le
unità didattiche siano un'articolazione del progetto didattico
individualizzato. Pertanto concordate con le famiglie gli obiettivi
generali e poi , Voi docenti, impostate tutti insieme ( non solo il
docente per il sostregno) le singole unità didattiche in modo da coprire
gli obettivi generali.
Per gli aspetti specifici di carattere didattico deve rivolgersi a
docenti specializzati che spero Le rispondano.
Ho conseguito il titolo di specializzazione per l’attività didattica di
sostegno nella scuola secondaria con un corso di 800 ore (marzo2003
aprile 2004), organizzato dalla SSISS dell’Università di Trieste, in
base al D.M. 20/02/2002 e rivolto a laureati già in possesso di
abilitazione.
Dal momento che le problematiche affrontate durante le lezioni del corso
(dalla didattica e pedagogia speciale, alla psicologia clinica, alla
pedagogia sperimentale…) non sono state specifiche, o se si preferisce
non si sono limitate all’alunno disabile della sola scuola secondaria,
ma hanno abbracciato, come era giusto che fosse, un periodo molto più
ampio,dalla scuola dell’infanzia a quella superiore di secondo grado e,
dal momento che io insegno nella scuola primaria, come docente su posto
comune a T.D. , desidero sapere se il titolo di specializzazione è
estendibile a tutti gli ordini di scuola e in particolare alla scuola
primaria, essendo io in possesso di tutti i requisiti oggi richiesti
(abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia, abilitazione
all’insegnamento nella scuola primaria, laurea in pedagogia).
In caso di risposta positiva, cosa che mi auguro di tutto cuore,
desidero gentilmente sapere cosa fare, ossia a chi rivolgermi affinché
tale titolo mi sia riconosciuto.
Nel caso contrario, desidero sapere se potrò avvalermi dei corsi
speciali che saranno banditi in base alla legge 142/04 art. 2, pur non
avendo il requisito dei 360 giorni di servizio su sostegno.
Se il titolo di specializzazione è stato
conseguito per la scuola secondaria, non può essere utilizzato per la
primaria, se prima la Università non Le consente la riconversione per
tale ordine di studi che necessita di un periodo di tirocinio e di una
tesi.
Se non ha il requisito dei 160 giorni non può accedere alle abilitazioni
riservate. Insista con la facoltà di scienze della formazione primaria
per la riconversione del titolo.
Mi sto trovando nella situazione di un possible conflitto per la
gestione di un alunno con handicap (età 12 anni):
1. l'insegnante di sostegno richiamndo la norma (Legge 104) richiede
l'intervento della USL per la definizione del profilo
dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo
individualizzato
2. la famiglia fa seguire il proprio figlio da altri specialisti e teme
che l'intervento degli specialisti della USL finisca per danneggiare il
figlio personalmente ritengo che la norma proponendosi la garanzia della
completezza dell'assistenza rappresenti una opzione offerta a tutti e
non un obbligo (che finirebbe per configurare una sorta di trattamento
sanitario obbligatorio) e che pertanto sia nella piena facolta' della
famiglia indicare i professionisti chiamati a collaborare alla
elaborazione del piando educativo.
Al momento sono arrivata ad un accordo con la famiglia per una
valutazione da paret di eprsonale della USL che pero' dovrebbe limitarsi
ad una valutazione senza interferire successivamente sull'iter proposto
dagli specialisti cui la famiglia si affida.
Che indicazioni potreste darmi?
Decreto Presidente della Repubblica 24 febbraio
1994
(Pubblicato la prima volta nella G.U 6 aprile 1994, n. 79, il D.P.R. è
stato ripubblicato, dopo la registrazione alla Corte dei conti, sulla
G.U. 15 aprile 1994, n. 87)
Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità
sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap
[...] 2. Individuazione dell'alunno come persona handicappata. - 1.
All'individuazione dell'alunno come persona handicappata, al fine di
assicurare l'esercizio del diritto all'educazione, all'istruzione e
all'integrazione scolastica, di cui agli articoli 12 e 13 della legge n.
104 del 1992, provvede lo specialista, su segnalazione ai servizi di
base, anche da parte del competente capo d'istituto, ovvero lo psicologo
esperto dell'età evolutiva, in servizio presso le UU.SS.LL. o in regime
di convenzione con le medesime, che riferiscono alle direzioni sanitaria
ed amministrativa, per i successivi adempimenti, entro il termine di
dieci giorni dalle segnalazioni.
https://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dpr24294.html
Con la legge 53/2003 è possibile utilizzare un docente di sostegno che
ha casi assegnati nelle classi di scuola elementare per effettuare ore
di attività teatrali opzionali aperte a tutte le classi?
Se sono coinvolti i ragazzi in stato di disabilità,
si
Nel caso in cui un alunno con handicap, che usufruisce di sostegno
didattico, frequentante la scuola dell' infanzia si dovesse gravemente
ammalare tanto da non poter più frequentare la scuola, può il D.S. (su
richiesta dei genitori) "obbligare" l' insegnante di sostegno a recarsi
presso la casa dell' alunno per svolgere attività didattica? E'
possibile avere dei riferimenti normativi riguardanti questo argomento?
Veda
Istruzione
domiciliare
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