a cura di Rolando Alberto Borzetti


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FAQ 39
Domande e Risposte su Handicap e Scuola

 

Sono un insegnante elementare , insegno matematica, informatica, inglese, educazione motoria in una classe seconda composta da 19 alunni di cui 2 sono diversamente abili e si chiamano ( utilizzerò nomi di fantasia) Federico e Clara.
Federico ha frequentato i primi 3 giorni di scuola in un'altra seconda (sez. B), nella quale aveva già frequentato la classe prima.
Con l’avvio della riforma Moratti , sono state assegnate nella sezione B due nuove insegnanti, una delle quali, la sottoscritta, opera in entrambe le sezioni (A/B).
Il bambino ha manifestato subito grossi problemi comportamentali nei quali ha ferito la mano a una compagna e all’insegnante con la punta di una matita.
In relazione a tali fatti, la Dirigente ha ritenuto adottare come soluzione lo spostamento dell’alunno nella sezione 2ªA, nella quale era presente una delle insegnanti del precedente anno scolastico.
Nella stessa sezione 2ªA è inserita un’altra alunna diversamente abile, affetta da Glicogenosi di tipo VII con grave ritardo nello sviluppo psicomotorio, che presenta grossi problemi relazionali, comunicativi e di autonomia personale, e alla quale è stato assegnato un rapporto di due ore giornaliere dell’insegnante di sostegno, mentre altre due ore sono state assegnate all’alunno Federico.
Federico ha 7 anni, dalla certificazione dell’Unità operativa di neuropsichiatria per infanzia e adolescenza relativa alla diagnosi funzionale il bambino presenta un disturbo globale sviluppo con evidenti difficoltà relazionali e instabilità attentiva e motoria.
Il bambino sin dall’anno scorso e dalla sua frequenza alla scuola materna, ha sempre manifestato grossi problemi comportamentali di aggressività fisica e verbale con i compagni e con gli insegnanti.
In questo primo periodo, dal giorno del suo inserimento sino ad oggi, le insegnanti hanno ritenuto fondamentale condurre prima un’osservazione dei comportamenti problematici manifestati dall’alunno per capire in quali circostanze essi si manifestavano di più e un quali si manifestavano di meno o non comparivano affatto e per cercare di comprendere come mai si manifestavano.
Francesco, sebbene, segua gli obiettivi minimi della programmazione didattica di classe, è oppositivo e aggressivo.
In alcuni momenti della giornata, stufo di quello che gli stanno proponendo, si alza improvvisamente dal suo posto e comincia a farne di tutti i colori.
Occorre interrompere l’attività, richiamarlo all’ordine e reagisce aggredendo fisicamente l’insegnante.
Anche i compagni vengono disturbati da questi atteggiamenti, soprattutto quando il bambino non ottiene da loro ciò che lui richiede.
In certi momenti, l’aggressività fisica sembra essere il suo unico modo di mettersi in relazione con i compagni.
Lui ha un disturbo della condotta che lo porta a essere violento non solo contro la persona, ma anche contro le cose e a essere incapace di stabilire rapporti corretti e duraturi con i compagni.
L’osservazione condotta non è stata di tipo casuale, poiché le insegnanti hanno individuato alcuni specifici comportamenti-problema di Francesco e ne hanno quantificato la frequenza.
Il comportamento di Francesco si è manifestata come:
aggressività fisica e verbale rivolta verso l’adulto (Francesco dà calci, si avventa contro le persone che cercano di imporgli una regola che può essere quella di completare un esercizio),
aggressività fisica e verbale verso i compagni che gli stanno vicino in quel determinato momento e non si pensa che tale aggressività sia diretta verso un bambino specifico.
Dall’osservazione non si è rivelato che il bambino sia più aggressivo con un insegnante o con un bambino in particolare, ma lui la rivolge con uguale intensità con chiunque cerchi di fargli rispettare anche una semplice regola.
È stato chiesto un nuovo incontro al Dirigente scolastico affinché venisse affiancato al bambino un altro supporto come un insegnante di sostegno per altre 12 ore o una assistente educativa, ma il Dirigente ha sostenuto la tesi che l’insegnante di sostegno è presente tutto il giorno e che alla bambina grave basterebbe anche una mezz’oretta di sostegno.
Federico manifesta problemi-comportamento di più quando è lasciato solo e non c’è vicino a lui una persona, sia in attività di gioco che didattica.
Questo disagio ritarda l’integrazione del bambino con i compagni e rende difficile la convivenza poiché lui dopo alcuni minuti in cui prova a giocare con i compagni, si stufa, butta tutto per terra, spinge i compagni e cerca di picchiarli, ma fino ad adesso si è sempre riusciti a evitare che lui si facesse male o ferisse i suoi compagni.
I suoi compagni, cominciano a non gradire più la sua compagnia perché ne hanno paura, e Federico aumenta i suoi problemi-comportamento.
Mi scuso per la lunga lettera, Le chiedo gentilmente di indicarmi le modalità per fronteggiare questa situazione e aiutare Federico, considerato che nell’ultima riunione con il Dirigente è emerso in via ufficiosa che il bambino potrebbe essere affetto da una forma di autismo, e quindi se così fosse il bambino necessiterebbe di un progetto educativo-didattico diverso da quello attuale.

E' indispensabile una riunione del GLH con la presenza del neurospichiatra o dello psicologo che segue l'alunno e della famiglia. In tale occasione si possono proporre tutti gli accorgimenti utili ad evitare danni ai ragazzi ed a migliorare il rapporto educativo.

In un Liceo Artistico seguo un alunno disabile grave (invalido al 100%), il consistente monte ore scolastico affatica considerevolmente l’alunno che evidenzia notevoli difficoltà sia nel mantenere attenzione e concentrazione che nel controllo del mantenimento posturale. L’alunno stesso ha espresso il desiderio che la scuola fosse “più corta” (sue parole).
In considerazione di ciò sia la famiglia che il Consiglio di classe ritengono opportuno ridurre la frequenza oraria. Sappiamo che l'art 16 comma 1 in tema di valutazione stabilisce che sia legittima la sostituzione parziale dei contenuti di talune discipline e la loro sostituzione con altre.
La domanda che le pongo è questa: con un Pei differenziato, considerando che l’alunno ha già assolto l’obbligo scolastico in quanto maggiorenne, è possibile prevedere un percorso che consideri non solo di ridurre la frequenza del monte ore di alcune discipline ma anche prevedere l’esonero totale dalle lezioni di educazione fisica. Il dirigente scolastico sostiene che l’allievo può chiedere l’esonero ma deve comunque essere presente alle lezioni e può in alternativa sostituire l’attività fisica con nozioni teoriche. La famiglia chiede invece l’esonero totale intendendo non una “sostituzione dei contenuti della disciplina” con nozioni teoriche ma l’eventualità di rimuovere la disciplina dal Progetto educativo individualizzato del figlio.
Se ciò fosse possibile, mi può indicare: 1) qualche disposizione legislativa o circolare che chiarisca la situazione; 2) cosa dovrà risultare sulla pagella nel quadro riservato all’ed. fisica.

L'unica soluzione è una certificazione medica dell'ASL da cui risulti che è opportuno per la salute dell'alunno la riduzione delle ore di presenza a scuola, indicando, se possibile l'ammontare di tale riduzione di frequenza. Quindi sarà il consiglio di classe a decidere quali discipline eliminare dalla frequenza . Nella pagella , nelle discipline non frequentate risulterà non classificato e risulteranno tutte le assenze.

Sono un docente di attività di sostegno nella scuola media, ho avuto una discussione riguardo alla partecipazione all'uscita didattica dell'alunna che seguo (affetta da ritardo mentale lieve ma con problemi di deambulazione per esiti di PCI) e vorrei sapere chi ha ragione per poter sostenere le mie opinioni al prossimo consiglio di classe:
l'insegnante di Italiano ha proposto una camminata in un sentiero tortuoso e l'esclusione della bimba dalla gita oppure farla aspettare fin dove può arrivare l'autobus, io ho ribadito che sarebbe una forte discriminazione e che si dovrebbe piuttosto organizzare un percorso che possa fare anche lei, ma l'insegnante curricolare ha risposto che così si penalizza la classe e vorrebbe addirittura dire alla classe che non si fa quell'uscita a causa dell'alunna in difficoltà facendola quindi oggetto della delusione dei compagni.
Mi potrebbe fornire tutti i riferimenti legilslativi riguardo le gite per alunni in difficoltà? e come mi devo comportare di fornite al preside e agli altri colleghi, devo portare avanti la mia battaglia o ha ragione l'insegnante così facendo penalizziamo l'intera classe?

Una buona integrazione dell’allievo in difficoltà nel gruppo classe prevede come occasione importante di relazione e di socializzazione la partecipazione alle gite scolastiche di istruzione, se l'abbandonano per strada che integrazione è?. La normativa scolastica facilita la partecipazione del giovane in difficoltà: CM n. 291/92 All'insegnante di Italiano, se fa storie, Le faccia presente che esiste il principio delle pari opportunità e della non discriminazione e che si dia una ripassatina alla Costituzione

Sono un'insegnante specializzata e volevo sapere se la procedura che ho proposto al Consiglio di classe al quale sono assegnata è formalmente corretta.
Mi trovo in un istituto professionale statale, in una classe terza; l'allievo presenta un handicap cognitivo lieve.
Ho proposto al Consiglio di classe una programmazione comune alla classe per obiettivi minimi per il conseguimento del diploma di qualifica professionale.
Ho chiarito che le prove scritte ed orali da svolgersi durante l'anno dovranno verificare gli obiettivi minimi di ciascuna unità didattica che l'insegnante di disciplina ritiene fondamentali al fine del raggiungimento di una preparazione finale globalmente corrispondente ai programmi ministeriali (indispensabile per il rilascio di un diploma avente valore legale). Ho insistito sul fatto che non si deve semplicemente ridurre il numero degli esercizi o delle domande della verifica rispetto a quella data alla classe (un collega ha sostenuto invece che la verifica deve essere identica e si deve semplicemente togliere qualche esercizio scrivendo di fianco: non fare), ma che invece la prova deve verificare il raggiungimento degli obiettivi minimi stabiliti per quell'unità didattica.
Così come prevede l'art. 16 c.1 della Legge n.104, ho inoltre spiegato che i contenuti delle discipline, se necessario, possono parzialmente essere sostituiti indicando però quali attività integrative e di sostegno verranno svolte: ad esempio si potrà utilizzare una una metodologia con lavori di gruppo che richiedono necessariamente tempi più lunghi rispetto alle normali lezioni frontali: tempi che si ricavano proprio grazie dalla riduzione parziale dei contenuti non fondamentali.
Ho inoltre specificato che la verifica del ragazzo disabile può prevedere modalità di svolgimento anche diverse (ad. es. prova oggettiva al posto della verifica orale per diminuire l'ansia dell'allievo) e che deve rispettare i suoi più lenti tempi di apprendimento e quindi può essere posticipata ed effettuata in un giorno diverso rispetto a quello dei compagni.
Le modalità di lavoro che ho prospettato nel P.E.I. al Consiglio, sono formalmente e legalmente conformi alla normativa vigente? sbaglio in qualcosa?

Tutto quanto Lei dice è pienamente corrispondente alla normativa. Anzi Lei può proporre il rispetto dell'art 16 comma 3 che prevede prove equipollenti, cioè svolte con modalità diverse da quelle dei compagni, purchè consentano la dimostrazione degli apprendimenti minimi per ottenere la valutazione sufficiente.

Sono la mamma di una bimba iperattiva di sette anni , nei primi due anni di scuola elementare è stata seguita da un insegnante d'appoggio, per il prossimo anno la psicologa ritiene che non necessiti più d'aiuto se non per 6/8 ore settimanali, ora vengo a conoscenza che con la riforma Moratti saranno tolti tutti gli insegnanti di sostegno se non per h gravi. E' vero?

Finora non è accaduto e spero non accada.
Veda l'art. 35, comma 7 della legge finanziaria per il 2003
"Ai fini dell'integrazione scolastica dei soggetti portatori di handicap si intendono destinatari delle attivita' di sostegno ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, gli alunni che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva. L'attivazione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/ alunni in presenza di handicap particolarmente gravi, di cui all'articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' autorizzata dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale assicurando comunque le garanzie per gli alunni in situazione di handicap di cui al predetto articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. All'individuazione dell'alunno come soggetto portatore di handicap provvedono le aziende sanitarie locali sulla base di accertamenti collegiali, con modalita' e criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, su proposta dei Ministri dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge."


In qualità di docente di sostegno ho sottoscritto un abbonamento annuale ad una rivista didattica che concerne le difficoltà di apprendimento. Fino all'anno scolastico 2002/2003 esisteva la possibilità di richiedere, con apposita domanda al Dirigente scolastico, il rimborso delle spese effettuate per autoaggiornamento per un dato importo. A tutt'oggi è possibile chiedere e ottenere il rimborso? Se si, a quale normativa bisogna riferirsi?

La Legge finanziaria n.448, all'art.16 aveva previsto lo stanziamento di 35 milioni di euro per l'anno 2002 destinati ", secondo i criteri e le modalità fissate nella contrattazione integrativa, al rimborso delle spese di autoaggiornamento, debitamente documentate, sostenute dai docenti," (Cap. 1751 - Fondo per l'integrazione delle spese di formazione e di aggiornamento del personale) assegnandole alle varie istituzioni scolastiche in base al numero di docenti titolari.Un provvedimento "una tantum".
Nota 23 luglio 2002, Prot. n.3253/A/3 Oggetto: Direttiva n.70 del 17.6.2002, concernente i criteri e le modalità per il rimborso delle spese di autoaggiornamento sostenute dal personale docente.
https://www.edscuola.it/archivio/norme/varie/ccni_rimautoag_02.html
Dopo di allora non mi risulta che ci siano stati altri finanziamenti.


Sono insegnante di ostegno in una scuola media in cui il Dirigente Scolastico non si preoccupa di convocare il GLH per i ragazzi certificati.
La vicepreside mi ha invitato così, a chiedere al Dirigente la convocazione dei GLH, ma io le ho risposto che non è un mio compito.
Mi sorgono, tuttavia dei dubbi e chiedo chiarimenti.
Chi deve sollecitare il Dirigente: il vicepreside, il Consiglio di Classe, l'insegnante di sostegno. Insomma tutti o nessuno?

In caso di inadempienze nella elaborazione del P.D.F (Piano Dinamico Funzionale) o P.E.I. , oppure il GLH non viene convocato, la richiesta va sollecitata al Dirigente Scolastico, o dall'insegnante di sostegno, o dalla famiglia, o dal Gruppo di lavoro H all'interno dell'Istituto, o dal Consiglio di Classe , citando come normativa: la Legge Quadro, o l'Atto di indirizzo D.P.R. 294. Non farlo, è una omissione in atti di ufficio.

Vorrei sapere in caso di assenza (per motivi familiari)dell'insegnante di sostegno per più giorni,chi la sostituisce e chi deve istruire mia figlia(9 anni)

Anche per un giorno di assenza , se manca un docente di sostegno a disposizione deve essere nominato il supplente. Così ha di recente deciso la Corte dei conti con la sentenza n. 59/04, altrimenti incorre nel reato di interruzione di un pubblico servizio
"Il dirigente scolastico, che assume supplenti per sostituire docenti assenti per meno di 11 giorni, non incorre nella responsabilità amministrativa. Così ha deciso la terza sezione giurisdizionale d'appello della corte dei conti, con la sentenza 59/2004."
La questione riguardava un preside che aveva nominato, sistematicamente, supplenti per periodi di 10 -11 giorni, in sostituzione di docenti titolari assenti, in violazione delle norme che dispongono il divieto di ricorrere a supplenti esterni per periodi di assenza fino ad 11 giorni, salvo casi eccezionali. Ed aveva utilizzato docenti interni solo per le sostituzioni fino a 9 giorni. Tale comportamento, secondo i magistrati contabili ha escluso la possibilità di contestare al dirigente il dolo o la colpa, anche perché le decisioni del preside avevano salvaguardato il principio della continuità didattica. Di qui l'accoglimento del ricorso presentato dalla preside, che era stata condannata in primo grado.
Si può sintetizzare così: la nomina di supplenti è possibile se non sono presenti nella scuola docenti a disposizione, ma è comunque indispensabile garantire la continuità dell'attività didattica, pertanto deve essere nominato il supplente anche per un solo giorno, essendo le ore di sostegno assegnate un diritto dell'alunno con disabilità.

Vorrei sapere se esiste una normativa riguardo l'accompagnare i ragazzi diversamente abili a scuola. Il problema è questo un genitore avendo un figlio diversamente abile frequentante il primo superiore di un altra città e poichè non vi sono nella città dove risiede il tipo di indirizzo scolastico a cui è iscritto il ragazzo a chi deve chiedere il trasporto? Al comune dove risiede o al comune dove il ragazzo frequenta la scuola? Da premettere che il ragazzo ha la legge104 è giusto che un dirigente del comune abbia detto al genitore trova tu il mezzo per accompagnare il ragazzo poi io ti rimborso le spese? A che normativa si fa riferimento? Vi è un età in cui finisce la fruizione dello scuolabus?

Tenuto all'accompagnamento è o la provincia o il comune di residenza, che può anche rimborsare le spese sostenute dal genitore. E' prudente però farsi mettere per iscritto questo impegno.

Sono insegnante di sostegno in un istituto d'istruzione superiore. La mia domanda è la seguente: la pagella degli alunni con handicap grave o gravissimo (non acquisito il meccanismo di letto-scrittura, difficoltà di linguaggio e comunicazione), che hanno una programmazione differenziata, deve o può essere modificata? Le discipline studiate dalla classe devono o possono essere eliminate e sostituite con altre tipo: lettura, scrittura, partecipazione ad attività laboratoriali, autonomia, e simili'?

L'art. 16, comma 1 della legge quadro dispone che la valutazione degli alunni in situazione di handicap debba avvenire sulla base del Piano Educativo Individualizzato. L'espressione <<sulla base>> permette di chiarire che l'oggetto di valutazione non è il Piano Educativo Individualizzato che è la sintesi prospettica dei tre progetti coordinati - didattico, riabilitativo e di socializzazione. Il PEI è però la base della valutazione del progetto didattico personalizzato, cioè il progetto didattico è supportato dagli altri due e a essi correlato.
La norma inoltre precisa che deve essere evidenziato se per talune discipline sono stati adottati <<particolari criteri didattici>>. Ad esempio per alunni con ritardo mentale lieve gli aspetti concettuali sono stati semplificati con la descrizione di un circuito, oppure può essere ritenuta sufficiente la capacità dell'alunno di montare e smontare un apparato, ecc.
La norma dispone ancora che occorre indicare quali attività integrative o di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione dei contenuti parziali di alcune discipline. Può ad esempio avvenire che un alunno con minorazione motoria o visiva abbia potuto sostituire il disegno con lo studio teorico, o che un alunno audioleso abbia ottenuto di poter sostituire la musica con la storia della musica. Così pure per un alunno con ritardo mentale lieve potrebbe essere stata sostituita l'elaborazione del tema tradizionale con una <<relazione>> o con la compilazione di un questionario da completare, ad esempio con le desinenze (se si tratta di una lingua) o con delle cifre o dei valori (nel caso di matematica).
Se dopo queste considerazioni il consiglio di classe, in qualunque grado di scuola ci si trovi, ritenga che l'apprendimento sia globalmente riconducibile agli apprendimenti ritenuti idonei per una valutazione positiva con riguardo ai programmi ministeriali, promuove l'alunno alla classe successiva, come avviene per tutti gli alunni. Questo criterio è stato espressamente formulato in tutte le ordinanze ministeriali sugli scrutini e da ultimo nell'O.M. n.128/99 all'art. 4 commi 1 e 3, rispettivamente per gli alunni con minorazione fisica e o sensoriale e per quelli con minorazione intellettiva. Anzi per questi ultimi il comma il comma 2 sottolinea l'importanza della valutazione formativa. Tale normativa è stata ribadita dall'O.M. n. 126/2000.


E' legale sostituire la pagella ministeriale con una pagella creata ad hoc dalla scuola per alcuni alunni?
Oppure: è possibile eliminare dalla pagella alcune discipline (quelle ritenute inaccessibili all'alunno) e lasciare solo quelle in cui è possibile porre obiettivi ritenuti perseguibili ?

La normativa secondaria contiene le seguenti disposizioni: gli apprendimenti dei contenuti dei piani educativi <<differenziati>> vanno valutati con i voti, come per i compagni; i voti però sono riferiti al contenuto del PEI e non dei programmi ministeriali. Di ciò deve essere dato atto con una breve nota in calce alla pagella. Non deve invece farsi alcuna annotazione sui <<tabelloni>> esposti nell'albo della scuola. Ciò è logica conseguenza anche della 675/96 sulle tutela dei dati personali, giacché la pubblicazione dei tabelloni costituisce un mezzo di diffusione che, riguardando nel caso di specie un dato <<sensibile>> (in situazione di handicap), non può essere divulgato. Nessun rischio può derivare dall'assenza di annotazioni nei tabelloni circa il diverso valore da attribuire a tale valutazione, poiché gli atti pubblici che fanno fede sono i verbali dei Consigli di classe, di cui le pagelle e gli altri documenti sono semplici documenti derivati.

E' possibile che una ragazza disabile (psico-fisico) che ha seguito programmazioni differenziate nei precedenti anni,nell'ultimo anno segua il programma ministeriale,anche se nei contenuti minimi in alcune discipline e conseguire il diploma di maturità?

Certamente. La legge-quadro si riferisce alla valutazione anche finale nella scuola superiore nell'art. 16, commi 3 e 4. La L. n. 425/97 all'art.3, comma 7 rinvia la disciplina degli esami di Stato degli alunni in situazione di handicap al regolamento applicativo. Il regolamento, approvato con DPR n. 323/98 disciplina tali esami all'art. 6. Il primo comma riprende sostanzialmente la normativa delle precedenze ordinanze ministeriali sulla valutazione e gli esami degli alunni in situazione di handicap.Si ribadisce quindi che il consiglio di classe deve fornire alla commissione tutti gli elementi necessari all'eventuale predisposizione delle prove equipollenti, ai criteri di valutazione adottati e allo svolgimento dell'assistenza per l'autonomia e la comunicazione, che può essere svolta anche dalla stessa persona che l'ha svolta durante l'anno. Per l'uso di mezzi tecnologici la commissione può avvalersi anche di esperti esterni.
Non è da dimenticare che la C.M. n. 163/83 per gli alunni con minorazioni fisiche e sensoriali consente anche la presenza di interpreti gestuali per i candidati audiolesi che ne facciano richiesta e che gli assistenti possono anche essere richiesti ad associazioni di disabili.
Il comma 2 ribadisce l'obbligo del ministero di inviare alle commissioni, per i candidati con forte disabilità visiva che ne facciano richiesta per tempo, il testo delle prove scritte trascritto in caratteri puntiformi in braille. Il comma 3 ribadisce che solo eccezionalmente i <<tempi più lunghi>> per lo svolgimento delle prove possono superare una giornata. Queste norme sono ribadite dai primi tre commi dell'art. 17 dell'O.M. n. 38 dell'11/02/1999, recante <<istruzioni e modalità organizzative ed operative>> per i nuovi esami di Stato e confermate dall'O.M. n. 31/2000.
Al termine degli esami i candidati in situazione di handicap, come tutti, possono essere promossi o non promossi. Spetta comunque loro il rilascio delle certificazioni di cui all'art. 13 del D.P.R. n. 323/98, riguardante l'esito delle prove e la certificazione dei crediti formativi realizzati.
Vedi pure l'O.M., n. 90/01, art. 15

SIAMO GENITORI DI UN RAGAZZINO DI ANNI 14 CON ESITI DI EMORRAGIA CEREBRALE fortunatamente questa lesione si è ricondotta solo ad un uso limitato dell'arto sinistro e ad un lieve deficit intellettivo.
Lo abbiamo iscritto per le superiori ad un istituto alberghiero
per due motivi: incentivare l'utilizzo della mano sx ed al tempo stesso dargli una impostazione estetica compatibile, dato che oltretutto fara RECEPTION....in breve....
impegno scolastico buono....alla pari degli altri...qualche insufficienza...cose normali insomma....ma con la ins. di sostegno che insiste perchè si ricorra all'art 14 o 15 nn capiamo bene, in quanto diversamente potrebbe essere bocciato, avendo già due debiti per quanto riguarda cucina e sala, dove il lavoro è assolutamente MANUALE. Avrà 5 in pagella anche di educazione fisica......
domanda.....possibile che si debba fare tutto con l'accetta? non esiste una capacità intermedia della scuola che non faccia sentire assolutamente diverso lui o perlomeno ne premi la assoluta buona volontà?

Intanto per l'educazione fisica è possibile sostituirla con nozioni teoriche o addirittura chiederne l'esonero. Quanto ai due debiti, bisogna vedere quanto pensano in questo tipo di specializzazione. Se però la sua specializzazione è la reception, dovrebbero pesare poco. Comunque potreste chiedere la valutazione "semplificata" o per obiettivi minimi, che danno lo stesso il titolo legale di studio, mentre la valutazione "differenziata" dà solo un attestato.
Riparlatene con la docente per il sostegno e poi prendete una decisione definitiva.

A causa della riduzione dell'unità oraria di lezione da 60 a 55 minuti, tutti i docenti dell'I.T.C. dove insegno hanno in orario un'ora di Ro (Recupero orario) che viene impiegata dal Dirigente per sostuire eventuali docenti assenti. Fino allo scorso anno, anche i docenti di sostegno nella Ro venivano utilizzati per supplenze. Quest'anno il nuovo Preside con un ordine di servizio obbliga i docenti di sostegno a effettuare sempre e comunque la Ro con l'alunno che si segue dando origine in questo modo ad un trattamento penalizzante nei confronti dei docenti di sostegno che pur avendo contratto per 18 ore, in realtà ne farebbero 19.
Questo ordine di servizio è legittimo? Possiamo appellarci in qualche modo? Esiste una normativa in materia?

La decisione del Dirigente scolastico di dare un'ora in più di sostegno, esonerando i docenti specializzati dalle supplenze, non aggrava i docenti di sostegno di un'ora in più di lavoro. Infatti quest'ora in più è puramente formale, risultante dai 5 minuti di recupero delle ore di lezioni non svolti. Nella sostanza i docenti di sostegno lavorano come tutti i docenti italiani 18 ore effettive, anche se formalmente queste sono 19. E' assai strano questa lagnanza di lavorare un'ora formale in più per l'integrazione degli alunni con disabilità, mentre noi stiamo lottando contro quei Dirigenti scolastici che illegalmente costringono i docenti per il sostegno a fare suppllenze in altre classi mentre l'alunno con disabilità rimane abbandonato nella sua classe o peggio viene portato come un pacco nelle classi dove di volta in volta si svolge la supplenza. Occorre non prendere posizioni corporative errate per non contribuire all'imbastardimento dell'integrazione scolastica, che molte forze , pur non coalizzate, stanno portando avanti nel nostro paese. I docenti per il sostegno, dati gli studi fatti e la prassi didattica svolta sul campo dovrebbero essere i più strenui difensori dellintegrazione scolastica di qualità e non combattere battaglie di retroguardia, tra le quali non ho timore di annoverare le sentenze di Magistrati che assegnano 40 ore di sostegno, invece del massimo consentito dell'orario di cattedra, il quale orario normale costringe così i docenti curricolari a prendersi cura dell'integrazione dell'alunno, senza delegarla ai docenti di sostegno, nominati da tali sentenze assurde " per tutto l'orario delle lezioni. A mio avviso, qui la colpa non è dei genitori che credono di fare il bene del figlio pretendendo il massimo delle ore di sostegno, ma del ministero
dell'Istruzione che non fà nulla per concordare coi Sindacati momenti obbligatori di formazione dei docenti curricolari e richiamare il loro obbligo di occuparsi in prima persona dell'integrazione dell'alunno con disabilità che è un loro alunno e non del solo insegnante per il sostegno. Mi auguro che il buon Dio e la ragione illuminino tutti.


Sono un insegnante di sostegno della scuola dell' Infanzia, sono stata nominata dal dirigente scolastico per una supplenza fino a nomina avente diritto, mi hanno affidato una bambina affetta da ritardo neuro cognitivo grave, mi e' stato detto che avendo io 25 ore settimali, che essendo in grado di andare da sola al bagno e che in vista del suo passaggio alla scuola elementare nel prossimo anno, la bambina deve imparare a diventare autonoma riguardo al controllo degli sfinteri, (E questo deve essere uno dei miei obiettivi didattici). La bambina non ha problemi deambulatori ma non e' in grado di comunicare il suo bisogno di andare al bagno, e spesso deve esserci accompagnata anche dopo notevole insistenza.I collaboratori scolastici non hanno voluto seguire nessun corso e non vogliono occuparsi dell'assistenza e della cura dell'igiene personale della bambina ne' eventualmente di cambiarla. A me e' stato detto dal dirigente scolastico che ero provvisoria e che bisognava convocare il GHL con l'arrivo della supplente definitiva, la mamma non vuole assolutamente la presenza dell' AEC nelle ore in cui la bambina e' con me. Quali sono i miei doveri in questa situazione, e' giusto che io accompagni al bagno la bambina e l'aiuti nell'igiene personale?Come posso riuscire a far valere il rispetto dei miei diritti professionali in questa situazione assurda???Le sarei infinitamente grata se lei potesse darmi delle indicazioni che mi aiutino a risolvere questa situazione.

https://www.edscuola.it/archivio/norme/circolari/nm301101.html 
Nota 30 novembre 2001, Prot. n. 3390 - Oggetto: Assistenza di base agli alunni in situazione di handicap
Lei non è la balia del momento, il Suo compito è ben altro. Si faccia rispettare!

Desidererei sapere se esiste il mansionario riguardante i collaboratori scolastici non abili (ex) bidelli.

NON ESISTE

E' possibile avere l'istruzione scolastica a domicilio nel caso il disabile sia impossibilitato a raggiungere la scuola?

Puoi leggere in questa pagina "Il servizio di istruzione domiciliare:
https://www.edscuola.it/archivio/handicap/istruzione_domiciliare.pdf


Sono previsti dei contributi economici verso i disabili che vogliano ultimare gli studi(eventualmente anche scegliendo un istituto privato)se possibile a chi rivolgersi?

Ci sono i contributi regionali per il Diritto allo Studio. Prova a chiedere alla tua regione

Sono previsti dei contributi economici verso i disabili che intendono iscriversi a corsi di informatica(es:patente europea per il computer ECDL)?

Su questo, non so aiutarti. Prova ad iscriverti alla lista sociale & edscuola e poni la domanda in quella mailng list. Ci sono moltissime Associazioni iscritte e ti sapranno rispondere https://www.edscuola.it/archivio/handicap/

Il Consiglio della Classe V A dell'Istituto Professionale per il Turismo si trova a dover affrontare il seguente problema: un'alunna, che nella diagnosi medica presenta un lieve ritardo mentale, vorrebbe seguire la programmazione di classe, poichè le è stato suggerito che, anche in caso di bocciatura all'esame di stato, otterrebbe comunque l'attestato, che nella norma viene rilasciato solo a coloro che seguono la programmazione differenziata.
L'alunna, a causa di discontinuità nella frequenza e scarso impegno, ha riportato valutazioni gravemente insufficienti nelle verifiche fin qui effettuate.
Si chiede, dunque, quale titolo verrà rilasciato all'alunna nell'eventualità di mancato superamento dell'esame di stato.

L'attestato è sempre dovuto, quando non si rilascia il diploma. Lo schema dell'attestato è contenuto nella c m n. 125/01.

Sono un'insegnante di sostegno al suo secondo anno di esperienza sul sostegno presso una scuola media di Catania. Accolgo, scrivendoVi, la richiesta di altri insegnanti di sostegno della scuola che si trovano in una situazione di forte dubbio, soprattutto coloro che operano nelle classi prime, a proposito della riforma Moratti e di cosa questa preveda in materia di handicap riguardo a programmazione, portfolio dello studente in situazione di handicap, valutazione.
Vi chiediamo, pertanto, di volerci fornire informazioni e i riferimenti normativi ai quali dobbiamo attenerci, sperando che si tratti di una nostra carenza non essere riusciti a trovare un paragrafo nella riforma e sue linee guida a questo proposito.

La invito a leggere le pagine sull'Osservatorio per l'Integrazione Scolastica
https://www.edscuola.it/archivio/handicap/osservatorio/index.html


Vorrei segnalare quanto mi è successo nei giorni 26 ottobre e il 16 novembre 2004. Premetto che sono una persona disabile con tanto di certificazione dichiarata con la legge 104, con un’invalidità del 66% e con gravi problemi alle articolazioni superiori e inferiori.
Mi sono recata entrambi i giorni per una visita specialistica presso l’ospedale e avendo il tagliando arancione per il parcheggio dei disabili ho pensato bene di parcheggiare nei posti riservati ai disabili, ma non essendo liberi ho parcheggiato nei posti riservati al parcheggio a pagamento. Dopo aver terminato di fare la visita mi sono recata nell’atrio principale dell’ospedale, dove ci sono gli addetti preposti a dare informazioni di carattere generale, i quali mi hanno detto che loro non potevano dare nessuna informazione in merito ai parcheggi perché sono gestiti da una società esterna e quindi in seguito sulla loro indicazione e con l’originale tagliando arancione mi sono recata nell’ufficio della società suddetta, il quale è posizionato all’interno dell’androne, nella parte sotterranea ed è possibile andarci solo tramite una scala di ferro; sia la prima che la seconda volta si e’ verificato lo stesso episodio e con la stessa modalità nella dinamica dell’evento; la persona addetta ad convalidare il biglietto allo sportello mi ha detto che il parcheggio lo dovevo assolutamente pagare perché i parcheggi che sono collocati all’interno del comprensorio del policlinico sono privati; Premetto che i parcheggi dentro il Policlinico sono quasi tutti a pagamento, quelli non a pagamento sono posti vicino al pronto soccorso che dista dall’entrata principale almeno 400m.
Dopo essermi alterata moltissimo e replicando che per legge i parcheggi “ in luogo pubblico” anche a pagamento non dovevano essere pagati dai disabili che hanno il tagliando arancione, il responsabile della società mi ha risposto che non era a conoscenza della legge che tutelava i parcheggi per i disabili e solo successivamente e in via del tutto straordinaria mi avrebbe dato il benestare per non pagare il pedaggio, quindi suonando al citofono davanti alla sbarra mi avrebbero aperto; ho avuto in quel momento la sensazione di ricevere un bel “regalo” o addirittura “premio della lotteria” . E' normale che tutto ciò accada in un Ospedale? Che bell’esempio forniscono queste persone all’interno di un ospedale che è un centro di eccellenza e di riferimento per tante persone, la cui vita dedicata ad alti valori come la salute da cui tutti, con orgoglio e riconoscenza, traiamo beneficio per le cure e quant’altro collegato alla salute? Quante altre umiliazioni ancora dobbiamo ricevere di questo tipo? Da parte mia non resta che denunciare e confermare l’impegno sociale, morale e culturale affinché si contribuisca significativamente all’affermazione ed al consolidamento di una cultura sociale di qualità per tutte le persone disabili e non.

Se i locali sono privati, mi pare che il diritto al posto gratuito, se quelli riservati ai disabili sono esauriti, non sussista.

Sono un'insegnante di sostegno di scuola media. Gradirei, gentilmente, sapere se un alunno diversamente abile ha diritto al "buono libri" a prescidere dal reddito familiare (ISEE). In caso affermativo mi può indicare il riferimento normativo.

Il ragazzo disabile è un ragazzo come gli altri, pertanto non ci sono agevolazioni in tal senso. Ci sono invece a livello regionale, contributi diretti ai comuni che ne fanno richiesta per il diritto allo studio che riguardano alunni in stato di handicap. Contributi finalizzati a progetti particolari.

Ai sensi di quale norma si è praticata l'alternanza scuola-lavoro per disabili prima della legge 53?
Dopo la 53 ci sono significativi cambiamenti?
in caso di necessità di vigilanza è possibile spostare un docente di sostegno su una classe scoperta togliendolo dalla classe in cui sarebbe in servizio ed essendo presente il soggetto disabile? grazie margherita rabaglia

Sulla prima domanda, la invito a leggere dei documenti della CGIL, che condivido in pieno.
http://www.cgilscuola.it/rubriche/fproscuo/soldiaziende.htm

Per la seconda domanda....
E' reato spostare il docente dalla classe dove è presente l'alunno disabile. Il CSA assegna il docente specializzato, non per fare supplenze o guardiania. Nel momento che Lei esegue questo ordine, viola la norma dell'art 35 comma 7 della l.n. 289/02, secondo la quale il sostegno può essere dato solo dove è presente un alunno certificato con handicap. Se porta con sè l'alunno in altre classi, viola il principio dell'integrazione in una classe.Glielo dica pure al Suo Dirigente. E' abuso in atti di ufficio!


Sono un'insegnante di sostegno. Seguo un alunno, affetto da sordità bilaterale profonda, che frequenta la terza classe superiore del corso geometri. La scuola che frequenta è situata in una provincia diversa da quella di residenza. A chi bisogna rivolgersi per richiedere l'assistente alla comunicazione e quali sono le istituzioni coinvolte? Quelle della provincia di residenza o quelle dove ha sede la scuola?

A quella di residenza.

Salve sono un'insegnante di sostegno, sto seguendo un alunno diversamente abile che frequenta il terzo anno istituto d'arte sezione ceramica; quest'anno il ragazzo dovrebbe sostenere gli esami di qualifica, il Dir. scolast. sostiene che deve essere fermanato e ripetere quindi il terzo anno non potendo accedere alla quarta classe perché non potrà conseguire il titolo legale per accedervi.

da "Il diritto allintegrazione nella scuola dell'autonomia" di Salvatore Nocera, ed. Erickson.
Per gli alunni in situazione di handicap che frequentano gli istituti professionali e d'arte con un piano educativo <<diversificato>>, che sono quasi l'80% degli alunni disabili frequentanti le classi superiori, si è posto il problema della discriminazione rispetto ai compagni in situazione di handicap frequentanti i licei e gli istituti tecnici. Infatti l'ordinamento degli istituti professionali e degli istituti d'arte prevede un esame di Stato al termine del terzo anno, il cui mancato superamento costituisce uno sbarramento per l'accesso al biennio successivo.
Sino al 1997 gli alunni con piano educativo <<differenziato>> non venivano ammessi a questi esami. L'O.M. n. 65/98 consentì l'ammissione agli esami al solo scopo di conseguire la certificazione di <<crediti scolastici>> maturati. L'O.M. n. 128/99 all'art. 4, comma 4 ribadisce tale norma, precisando che questi alunni debbono formalmente ripetere il terzo anno, ma possono frequentare attività e lezioni nelle classi successive, sulla base di un progetto concordato dai due rispettivi consigli di classe.
A questo punto sorgono ulteriori problemi con riguardo alla valutazione formale. Svolgendo questi alunni attività didattiche in due classi, secondo il principio delle <<classi aperte>> previsto dall'art. 14, comma 1 lett. b della legge-quadro, a quale dei due consigli spetta il compito di valutare il profitto? Stante il fatto che questi alunni sono formalmente iscritti nella classe terza, la funzione valutativa resta formalmente al consiglio della terza, questo acquisirà informazioni dal consiglio della quarta o della quinta classe a corredo del giudizio valutativo da formulare.
Come può osservarsi, la normativa è stata formulata in modo da rispettare la sentenza della Corte Costituzionale n. 215/87. Infatti, potendo gli alunni in situazione di handicap ripetere fino a una terza volta la stessa classe (art. 13, comma 1 lett. c legge n. 104/92) essi, pur rimanendo formalmente iscritti in terza classe, frequentano sino al termine della quinta classe e sono così ammessi agli esami di stato (O.M. n. 38/99, art. 17). L'O.M. sugli scrutini del 2001 prevede finalmente la possibilità di iscrizione in 4° e 5° classe al solo fine del conseguimento dell'attestato dopo gli esami finali.


Un alunno disabile che ha effettutato un quinquennio con programmazione "semplificata" (termine che ha il solo scopo di identificare percorsi che prevedono contenuti comuni alla classe con modalità di valutazione degli apprendimenti individualizzate) come effettua le prove dell'esame di stato?
Le prove "semplificate" devono essere richieste al ministero o le predispone la commissione?
L'esito dell'esame dà diritto al diploma?

Nel caso di candidati con handicap la commissione d'esame prepara prove equipollenti a quelle predisposte per gli altri candidati, basandosi sulle indicazioni presentate dal consiglio di classe. Tali prove possono prevedere l'utilizzo di modi o mezzi tecnici diversi oppure lo sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti. Le prove devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea al rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame. Se il candidato non supera l'esame non consegue il titolo, ma la commissione è comunque tenuta a predisporre un attestato contenente le stesse informazioni previste nel diploma.
N.B.: In forza dell'art. 16, comma 3 della legge-quadro nella scuola secondaria sono ammessi tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte e prove equipollenti.

SONO UN GENITORE DI UNA BAMBINA DI QUARTA ELEMENTARE, CERTIFICATA PER 10 ORE SETTIMANALI.
VORREI SAPERE CHI E COME STABILISCE IL PROGRAMMA SCOLASTICO CHE LA BAMBINA DEVE SEGUIRE.VORREI INOLTRE SAPERE QUAL'E' IL RUOLO DELL'INSEGNANTE DI SOSTEGNO NEL CONTESTO DELLA CLASSE E NEL RAPPORTO CON LE ALTRE INSEGNANTI.
DIECI ORE SETTIMANALI DI PRESENZA DELL'INSEGNANTE DI SOSTEGNO CORRISPONDONO A DUE ORE AL GIORNO; PER LE RESTANTI 6 0RE LA BAMBINA VIENE SEGUITA DALLE INSEGNANTI DI RUOLO, CHE COMPITO HANNO QUESTE ULTIME?

L'insegnante di sostegno, è' un insegnante specializzato, previsto dalla Legge 517/77, che viene assegnato, in piena contitolarità con gli altri docenti, alla classe in cui è inserito il soggetto portatore di handicap per attuare "forme di integrazione a favore degli alunni portatori di handicap" e "realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni"
Viene nominato dall'Ufficio scolastico regionale su segnalazione delle scuole che prevedono la presenza nel Circolo, di alunni portatori di handicap certificati.
Ogni anno, con le nuove pre-iscrizioni, ogni Istituzione scolastica determina il numero dei soggetti portatori di handicap iscritti, valuta la gravità ed i bisogni di ogni singolo caso e chiede all'Ufficio Provveditorato l'assegnazione di un numero di insegnanti di sostegno.
L'insegnante di Sostegno assume l'impegno di collaborare pienamente con i colleghi nell'impostazione e realizzazione del progetto educativo-didattico riferito all'alunno h., mette a disposizione la propria competenza, correlata alla specializzazione didattica, e a predisporre i relativi percorsi e strumenti; assume la corresponsabilità dell'attività educativa e didattica complessiva nella sezione, modulo o classe cui viene assegnata; svolge compiti di collaborazione con le famiglie e le strutture sanitarie del territorio (C.M. 184 del 3/7/91).
La quantificazione oraria nel rapporto insegnante/alunno viene stabilita in base al Progetto Educativo che si fonda sui bisogni dei singoli soggetti rapportati alle diverse gravità di handicap.
L'insegnante di sostegno partecipa, nella scuola elementare, in piena contitolarità e corresponsabilità, come pure alla valutazione di tutta la classe cui è stata assegnata, compresi i soggetti handicappati.
Le modalità con cui viene assegnato l'insegnante di sostegno sono quelle esplicitate nel D.M. 331/98 artt. 37 e 41 come integrato dall'art.26 comma 16 della Legge 448/98.


Si chiede se, per avvalersi dei permessi indicati in oggetto a favore di familiare disabile, non convivente, debbano ricorrere le condizioni esplicitate nella circolare INPS n. 133/2000 e la Deliberazione dell'Inps n. 32 del 7 marzo 2000.
Detta circolare chiarisce che, la concessione dei permessi, è sempre subordinata all'inesistenza, nel nucleo familiare, di soggetti non lavoratori in grado di assistere la persona handicappata ed individua, nel contempo, le situazioni di impossibilità di assistere il portatore di H, per tali familiari.
Si chiede, in sintesi, se "l'esclusività" dell'assistenza, vada semplicemente autocertificata o, al contrario, dimostrata, come da casistica delle situazioni elencate nelle disposizioni normative succitate e se, quindi, le stesse, vadano applicate anche a seguito dell'emanazione del Decreto L.vo n. 151/2001.

La invito a leggere:
Circolare INPS - Direzione Centrale delle Prestazioni a Sostegno del Reddito - 10 luglio 2001, n. 138
"Provvidenze a favore di genitori di disabili gravi."


Fino allo scorso anno tali riunioni si tenevano c/o la scuola alla presenza dell'intero Consiglio di C., della famiglia e del medico certificante. Da quest'anno i neuropsichiatri ASL hanno revocato la disponibilità a presenziare tali incontri a scuola, per motivi contrattuali. Gli insegnanti della scuola media (10 per classe) hanno fatto sapere che non saranno presenti all'incontro se la sede sarà diversa da quella scolastica, sostenendo che la riunione ha significato per l'alunno solo se il Consiglio di Classe è al completo ed apportando le stesse motivazioni contrattuali dei medici. Pertanto è stata scartata anche l'idea di mandare una piccola delegazione. Come si può uscire da una simile diatriba? E' lecito delegare un solo insegnante eventualmente disponibile? Cosa si può fare per garantire in primis il diritto dell'alunno senza chiedere per l'ennesima volta agli insegnanti di rinnegare i loro diritti?

Alle verifiche GLH partecipano i soggetti indicati al comma 6 art. 12 legge 104/92: operatori delle ASL e della scuola, famiglie. (Atto di indirizzo, D.P.R. 24-2-94 art. 6)
Se ai GLH non viene il personale delle ASL, il Dirigente scolastico, può diffidare formalmente il Direttore Generale, quello Sanitario e quello Amministrativo della ASL, facendo riferimento all’Atto di indirizzo D.P.R. 24-2-94 e alla Legge 104/92, nonchè alla Legge regionale per il Diritto alla Studio. Fare riferimento inoltre al Provvedimento accompagnatorio della Legge finanziaria n° 549/95, art.1, comma 17. Tale norma afferma che la ASL può fare richiesta alla Regione e stipulare un accordo per prestazioni di questo tipo.Se la ASL non presenta domanda per l’autorizzazione o se la Regione non risponde, si può fare denuncia, nei confronti della ASL o dell’Assessore regionale alla Sanità, per omissione d’atti di ufficio.


Sono un docente di Sostegno presso un liceo di Firenze. Il bambino disabile che ho seguito dall'inizio dell'anno si vorrebbe ritirare dalla scuola: la mia domanda è semplice, che ne sarà di me? Quali sono i miei diritti?
Ho il diritto di rimanere "a disposizione" presso la scuola per la quale ho firmato il contratto di incarico annuale? O devo considerarmi "fuori" e ricollocabile in un altro istituto dipendentemente dalla disponibilità e da posti disponibili?

Se il bambino disabile, si ritira dalla scuola, viene a cadere l'incarico per cui è stato comandato. Di conseguenza, verrà ricollocato in un altro istituto.

Sono al primo anno di insegnamento su posto di sostegno (ma all'ottavo nella scuola secondaria superiore) e i dubbi sono numerosi. Nella quarta classe dell'Istituto professionale nel quale insegno è iscritto un alunno con ritardo mentale lieve/medio che i genitori si ostinano a non considerare tale. Venerdì ci saranno i consigli di classe e bisognerà stabilire che tipo di programmazione fissare per l'alunno. la maggior parte dei colleghi desidera una programmazione differenziata; alcuni vorrebbero far conseguire all'allievo gli obiettivi minimi della programmazione di classe. Se si dovesse perseguire questa via, come si possono giustificare (anche alla classe,con profitto modesto) le valutazioni e la promozione di questo alunno che non può palesemente raggiungere neanche gli obiettivi minimi delle discipline, se non grazie alla "comprensione" dei colleghi? In altre parole, fino a qual punto è giusto perseguire la programmazione con obiettivi minimi? Inoltre, alcuni docenti sostengono che l'alunno potrebbe perseguire in alcune discipline gli obiettivi minimi, in altre quelli differenziati; ma, per quanto mi consti, questo non si potrebbe fare. che tipo di promozione avrebbe l'alunno a fine anno scolastico? infine, perchè i genitori dell'alunno pretendono che questi raggiunga il diploma? la condizione del figlio non sarebbe chiara in tutte le tappe della sua vita, anche lavorativa? in merito ad un secondo questo, vorrei sapere se i genitori di un alunno diversabile possono avere copia del verbale del Gruppo H. Una terza questione, infine, riguarda un alunno down con ritardo mentale grave. Questi seguirà una programmazione differenziata per insegnargli a leggere e scrivere autonomamente e senza stimolo-guida, ma i colleghi di inglese e francese mi chiedono su cosa possono esprimere le loro valutazioni specifiche dal momento che l'alunno non è in grado di seguire alcun obiettivo di quelle discipline...non so cosa rispondere.

Come ho scritto su numerose faq di edscuola, si deve prima deliberare a maggioranza del consiglio di classe se si vuole la programmazione per obiettivi minimi o differenziata. Se si sceglie la prima soluzione, sono i singoli docenti a decidere per le rispettive discipline quale il livello minimo per dare la promozione e quindi daranno i voti, senza commiserazione, ciascuno secondo il profitto realizzato nella propria disciplina. Per l'art 16 comma 1 della l.n. 104/92 è possibile sostituire i contenuti di alcune discipline con altri contenuti o si possono ridurre quelli di alcune discipline. La scelta spetta sempre ai singoli docenti della disciplina. E' impossibile dare contemporaneamente le due valutazioni.

E' possibile che un alunno nella scuola di 2^ grado possa seguire una programmazione per obiettivi minimi solo in alcune discipline (matematica economia aziendale) dove l'alunno incontra maggiori difficoltà e seguire invece la programmazione della classe nelle restanti discipline? Qual è la normativa di riferimento?

L'art 16 comma 1 in tema di valutazione stabilisce che sia legittima la sostituzione parziale dei contenuti di talune discipline e la loro sostituzione con altre. E' conveniente, comunque, sollevare un quesito al Ministero o all'Ufficio scolastico regionale.
SCUOLE SUPERIORI
Nella scelta del percorso scolastico più idoneo per l'alunno certificato :si possono utilizzare due percorsi scolastici:
1. Una programmazione riconducibile agli obiettivi minimi previsti dai programmi ministeriali
2. Una programmazione differenziata.
al punto:
1) Programmazione riconducibile agli obiettivi previsti dai programmi ministeriali, o comunque ad essi globalmente corrispondenti.
La C.M. n. 268/88 afferma che gli apprendimenti devono essere " globalmente rapportabili all'insegnamento impartito a tutti gli alunni di quel determinato indirizzo di studi. E' possibile prevedere programmi semplificati con una riduzione parziale dei contenuti delle discipline curriculari.
Gli alunni partecipano a pieno titolo agli esami di Qualifica e di Stato.
Possono essere predisposte prove equipollenti, che verifichino il livello di preparazione culturale e idoneo per il rilascio del diploma di Qualifica.


Sono il padre di una bimba diversamente abile, la mia domanda è se la scuola e tenuta o, in via bonaria, può consegnarci la copia del piano educativo personalizzato e della programmazione scolastica di mia figlia Miriana.
Se si, cortesemente se mi indicate le normative vigenti in merito.
ALtra cosa è sapere nel giorno di permesso dell'insegnante di sostegno, avendo mia figlia bisogno di essere continuamente stimolata a chi è demandato questo compito.

Il P.E.I. è:
progetto operativo interistituzionale tra operatori della scuola, dei servizi sanitari e sociali, in collaborazione con i familiari;
progetto educativo e didattico personalizzato riguardante la dimensione dell'apprendimento correlata agli aspetti riabilitativi e sociali
contiene:
- finalità e obiettivi didattici
- itinerari di lavoro
- tecnologia
- metodologie, tecniche e verifiche
- modalità di coinvolgimento della famiglia
E' un suo diritto averlo!
Per quanto il PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA va consegnato dalla scuola ai genitori degli alunni in maniera sintetica


Sono una docente di sostegno che dovrà stilare un alunno disabile (rapporto 1/2) una programmazione semplificata. Cioè contenuti minimi per quasi tutte le discipline, differenziata per altre.
Potrà conseguire la qualifica? Seguendo la programmazione semplificata le prove devono essere necessariamente uguali al resto della classe?
Potrei avere in merito la normativa che regola la programmazione semplificata?

L'art 14 dell'o m n. 90/01 prevede i due tipi di programmazione esclusivamente per le scuole superiori. Per la scuola media bisogna rifarsi all'art 16 commi 1 e 2 della l.n. 104/92 ed all'art 11 commi 10 ed 11 dell' o m citata.
Non è possibile nelle scuole superiori effettuare i due tipi di valutazione perchè portano a risultati legali contrapposti.


E quella differenziata?

A seguito della sentenza n. 215/87 della Corte Costituzionale (https://www.edscuola.it/archivio/norme/varie/scc215_87.html) già l'O.M. n. 262/88, con palese riferimento agli alunni con ritardo mentale grave, consentiva una valutazione commisurata allo svolgimento di un percorso didattico <<differenziato>> rispetto ai programmi ministeriali. Tale orientamento è stato ribadito e perfezionato negli atti normativi successivi (O.M. n. 128/99,art. 4, O.M. 126/2000 e successive). In tali norme si precisa che tale valutazione è finalizzata allo svolgimento del piano educativo individualizzato e all'esercizio del diritto allo studio costituzionalmente garantito, ma non consente il rilascio di un titolo di studio. In tal senso si è pronunciato espressamente il Consiglio di stato con il parere n. 348/91 , sviluppando i principi espressi in tema di valutazione dalla Corte Costituzionale.
In forza di questi orientamenti la normativa secondaria contiene le seguenti disposizioni: gli apprendimenti dei contenuti dei piani educativi <<differenziati>> vanno valutati con i voti, come per i compagni; i voti però sono riferiti al contenuto del PEI e non dei programmi ministeriali.
Ordinanza Ministeriale 4 aprile 2003, n. 35, art.17
Ordinanza Ministeriale n. 21 del 9 febbraio 2004, (prot. n. 2392), Art. 17
ESAMI DEI CANDIDATI IN SITUAZIONE DI HANDICAP
4. I candidati che hanno svolto un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano possono svolgere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art. 13 del Regolamento. I testi delle prove scritte sono elaborati dalle commissioni, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe. Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nella attestazione e non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto.


E' possibile che non ci sia una normativa che lasci libero il genitore di far frequentare al proprio figlio di sette anni un'associazione privata e non la scuola primaria statale? Il bambino è affetto da trisomia 13; il timore del genitore è che inserendo il bambino in un nuovo ambiente, questi possa subire un regresso. Premetto che il Dirigente della scuola ha apportato gli adattamenti necessari ad accogliere il piccolo.

Se i sanitari che seguono il bambino dicono che non ci sono rischi per la sua salute a frequentare la scuola, e se il Dirigente scolastico ha predisposto tutto per la migliore accoglienza possibile, il genitore dovrebbe essere rassicurato e contento che il figliolo faccia l'esperienza di stare insieme ai compagni, ferma restando la possibilità della frequenza pomeridiana del centro specializzato.
Ci siamo da sempre battuti per l'integrazione anche dei casi più difficili, perchè, se ben condotta, l'integrazione offre ai bambini un'esperienza insostituibile di crescita psicologica ed intellettiva.


Sono un'insegnante di sostegno al suo secondo anno di esperienza in una scuola media. L'anno scorso sono state richieste e motivate 18 ore per n. 3 alunni certificati che si trovano tutti all'interno di una stessa classe seconda.
Posto che apprendo che è il CSA a decidere quante ore assegnare poi al singolo alunno certificato...come faccio a sapere se a questi 3 alunni sono effettivamente state date 18 ore ciascuno? Vi pongo questo quesito poichè sono stata assegnata dal capo d'istituto per continuità a questa classe seconda dove l'anno precedente seguivo 2 dei ragazzi per 9 ore e ora mi si richiede di seguire tutti e 3 i ragazzi per 18 ore settimanali.
Mi chiedo come questo sia possibile quando tutti e 3 dovrebbero usufruire di 18 ore ciascuno singolarmente! A chi posso rivolgermi per avere dei chiarimenti?

Deve chiedere al Suo dirigente scolastico che deve sapere quante ore sono state definitivamente assegnate ad ogni alunno. Debbo supporre, dal Suo quesito, che c'è stata una riduzione di ore per ciascun alunno. E' assai strano che , se gli alunni sono in situazione di gravità, siano state addirittura ridotte le ore. Occorre ancora sapere quanti sono tutti gli alunni della classe, che non dovrebbero superare il numero di 20 stando al d m n. 141/99.
Se fosse necessario, dopo aver esperito tutti i tentativi di chiarimenti anche col CSA e l'Ufficio scolastico regionale, la famiglia si rivolga ad un legale per avere l'aumento di ore dal giudice.

Sono un'insegnante di sostegno al suo secondo anno di esperienza in una scuola media dove seguo 3 alunni tutti inseriti nella stessa classe seconda. Apprendo da una vostra risposta che non si possono prevedere programmazioni miste ossia con obiettivi minimi per alcune materie e differenziate per altre...come fare dunque?
Prevediamo per due dei ragazzini che seguo delle programmazioni differenziate cercano di portarli al punto che almeno il prossimo anno seguano una programmazione con obiettivi semplificati in tutte le materie?
Cosa prevede la riforma Moratti a proposito dei ragazzini diversamente abili a questo proposito, potreste cortesemente darmi dei riferimenti normativi specifici?

L'art 14 dell'o m n. 90/01 prevede i due tipi di programmazione esclusivamente per le scuole superiori. Per la scuola media bisogna rifarsi all'art 16 commi 1 e 2 della l.n. 104/92 ed all'art 11 commi 10 ed 11 dell' o m citata.
Non è possibile nelle scuole superiori effettuare i due tipi di valutazione perchè portano a risultati legali contrapposti.


Sono una docente di sostegno alla prima esperienza lavorativa. Mi occupo di un ragazzo portatore di handicap, ma c'è qualcosa di strano, perchè non ha con sè il fascicolo che dovrebbe avere, poichè proviene da una scuola che si trova in un altro paese . Svolgo 9 ore per essere da sostegno a questo ragazzo, ma scopro che la sua mamma ha firmato un accordo con la scuola e lo fa uscire prima, alle 13.00. Giovedì e venerdì esco alle ore 14.00, mentre il ragazzo va via prima; questa settimana mancava l'insegnante d'italiano e mi sono dovuta occupare della classe alle ultime due ore. Non le dico che situazione c'era. Addirittura un ragazzino, rimproverato perchè faceva un rumore assordante mi ha detto: Ma tu chi sei, che vuoi (in dialetto ovviamente)? Ero quasi tentata di fare una nota sul registro, ma non ho fatto niente, in quanto sono nuova per la classe. Allora, visto che sono l'insegnante di sostegno per il ragazzo portatore di handicap non giudico giusto restare fino alle 14.00, dato che il ragazzo a quell'ora è già a casa. Per quale motivo devo restare? Gli altri insegnanti, invece vogliono che mi occupi del resto della classe, (l'unico a non meritare il sostegno è forse quello che sto assistendo).

In base all'art 13 comma 6 l.n. 104/92, Lei è contitolare della classe e quindi legittimamente Le può essere richiesto di occuparsi della classe, anche quando l'alunno manca. Infatti lei è stata nominata per l'integrazione dell'alunno in quella classe e, valuta trimestralmente tutti gli alunni di quella classe.

Sono un insegnante non di ruolo di scuola primaria a Bergamo.
Da quattro vengo nominata dai circoli su posti di sostegno pur non avendo alcuna specializzazione se non le abilitazioni conseguite negli ultimi Concorsi Ordinari.
Come potrei prendere la specializzazione per il sostegno?
Esistono corsi anche per insegnanti non di ruolo?

La l.n. 143 di quest'anno prevede corsi riservati per Voi, che saranno realizzati dalle facoltà di scienze della formazione.

Sono un'insegnante di sostegno, dopo l'assegnazione dei casi, mi sono recata in segreteria per avere la documentazione circa gli alunni che seguo, mi è stato risposto che potevo consultare la documentazione, ma, per non violare la legge sulla privacy, non potevo fotocopiarla (neanche omettendo le generalità dell'alunno!). Ciò mi sembra assurdo... fotocopiare la documentazione serve per "studiare il caso", per cercare di comprendere meglio le dinamiche cognitive e relazionali dell'alunno in situazione di handicap, e per fare ciò ho bisogno di consultare, leggere e rileggere tutti i documenti degli scorsi anni.
Potreste darmi i riferimenti legislativi a supporto di tale diniego?
In riferimento all'utilizzo di insegnanti di sostegno per supplire docenti curriculari assenti, vorrei segnalare ciò che accade nella scuola in cui insegno: ogni giorno un bidello passa per le varie classi e chiede se l'alunno in situazione di handicap è presente... (naturalmente ciò crea un certo imbarazzo dell'alunno che si sente diverso dai suoi compagni!). Se l'alunno è assente... Evviva, si è trovatto un 'tappabuchi'!

Quanto alla richiesta di presenza dell'alunno, che comunque deve essere effettuata senza discriminazione per lo stesso, la finanziaria per il 2002 stabilisce che il sostegno viene assegnato agli alunni effettivamente frequentanti. Pertanto , se effettuata in modo da garantire la privacy dell'alunno, la richiesta è regolare.
Assurdo è invece il rifiuto di consentire la copia della documentazione dell'alunno , resa anonima, per consentire ai docenti di conoscere e studiare il caso.L'art 13 del dlgs n. 196/03 consente la comunicazione di tali documenti quando serve per motivi di servizio.

Sono un'insegnante di sostegno specializzata, in servizio presso una scuola media, con cattedra di 18 ore, e seguo due alunni in due classidiverse, con 9 ore ciascuno.
Capita molto spesso che venga utilizzata per supplire l'assenza di colleghi nelle mie due classi di appartenenza, impedendomi di poter svolgere la programmazione prevista per i due alunni, che hanno l'esigenza di essere guidati personalmente.
Posso rifiutarmi? Oppure, è previsto un massimo di ore di supplenza che sono obbligata a svolgere nelle mie classi? Quale legge posso citare?
Attendo con urgenza una vostra risposta, poichè la sitazione sta diventando insostenibile, credo che la mia funzione nella scuola non sia quella di "tappabuchi".

In base all'art 13 commi 3 e 5 della L.n. 104/92 l'insegnante per il sostegno deve essere assicurato solo agli alunni con disabilità certificata. Tale principio è ribadito nell'art 35 comnma 7 l.n. 289/02. Pertanto, se ll'alunno è in classe, è illegittimo mandare il docente per il sostegno in altra classe, anche se portasse con sè l'alunno, che ha invece
diritto a restare, per integrarsi, nella sua classe. Sarebbe opportuno che sia soprattutto la famiglia a fare queste
rimostranze, per evitare conflitti fra Dirigente e docente.


Sono una docente di sostegno, vorrei sapere se un mio alunno che segue la programmazione di classe con obiettivi minimi,affetto da disabilità cognitiva lieve,può sostenere all'esame di stato le prove equipollenti.Grazie.

Al fine di facilitare lo svolgimento delle prove equipollenti previste i Consigli di classe presentano alle Commissioni d'esame un'apposita relazione, nella quale, oltre a indicare i criteri e le attività previste, danno indicazioni concrete sia per l'assistenza alla persona e alle prove d'esame sia sulle modalità di svolgimento di prove equipollenti, sulla base dell'esperienza condotta a scuola durante il percorso formativo
L'ultima ordinanza: Ordinanza Ministeriale 4 aprile 2003, n. 35, Art. 17

Sono un'insegnante di sostegno. Vorrei sapere se è possibile richiedere il "sostegno" per un ragazzino epilettico e con notevoli problemi di comportamento e adattamento.

La prima cosa da fare è certificare il bambino, altrimenti il sostegno viene negato dal CSA

Mi trovo abbastanza bene nella scuola dove sono stata nominata anche se c'e un problema nell'organizzazione delle supplenze: non raramente, anzi direi con una frquenza quasi giornaliera, vengo utilizzata per supplenze (non solo della collega coopresente) .L'aspetto più irritante della storia e' che , a parte le assenze improvvise, anche nel caso di assenze per malattia di + gg vengo sempre avvertita la mattina stessa senza la possibilità ne' di preparare un'attività che abbia un senso per la classe nè di avvertire la collega coopresente della mia assenza perche' utilizzata diversamente... Stessa sorte chiaramente per le altre colleghe di sostegno...E mi chiedo (domanda retorica), se dovessi mancare io , ci sarebbe qualche collega a sostituirmi?Forse faro' una verifica...vediamo come va!
C'e' una legge o una circolare alla quale posso far riferimento per frenare questa prassi? e come, senza suscitare troppi contrasti?

Se l'insegnante lascia la classe per supplire altrove, viola la norma dell'art 35 comma 7 della l.n. 289/02, secondo la quale il sostegno può essere dato solo dove è presente un alunno certificato con handicap.
QUELLA DI FARE SUPPLENZE, E' UNA PRASSI ILLEGITTIMA!!!!


Sono un'insegnante di sostegno a tempo determinato, ricopro un incarico annuale in una scuola media e seguo un'allieva di seconda con Sindrome di Angelmann e attualmente "aciduria etilmalonica associata a tetraparesi spastica".
Il Dirigente è in malattia e pertanto la soluzione dei problemi è delegata a: insegnante di sostegno e Consiglio di classe.
L´équipe socio-sanitaria, per la grave compromissione delle aree: linguistico-comunicazionale, motorio-prassica che concorre ad ostacolare i processi cognitivi, ha suggerito una programmazione didattico-educativa individualizzata che preveda anche l´uso di ausili informatici.
La famiglia è particolarmente favorevole alla proposta, anche perché si è informata sui tanti sussidi informatici che potrebbero essere utili, e desidera che la scuola si attivi per individuare ed acquisire quelli più indicati.
Le vorrei chiedere, a tal proposito, se potrebbe incarmene qualcuno in particolare.

Nel sito dell'Handitecno, trova gli ausili informatici ed il loro utilizzo a scuola, suddivisi per tipo di disabilità:
http://www.bdp.it/handitecno/


In qualità di docente di sostegno avrei bisogno di sapere se l'insegnante di sostegno può uscire dalla classe solo con l'alunno certificato o se l'intervento individuale deve essere concordato dal consiglio di classe e limitato ad alcuni interventi e materie. Premetto che ho sempre fatto il sostegno in classe e con la classe e trovandomi in disaccordo con alcuni colleghi che operano diversamente mi chiedo se esiste anche un riferimento normativo che regola l'intervento del sostegno.
un altra questione riguarda la mia possibilità di non essere utilizzato come sostituziopne di un collega assente e lasciare la mia classe per recarmi a supplire il collega in altra classe.

La C.M. 153 del 15 giugno 1988: ribadisce "l'illegittimità dell'uscita dalla classe degli alunni con handicap, salvo i casi in cui un periodo di attività individuato fuori della classe sia espressamente previsto dalla stesura del piano educativo individualizzato e concordato tra docente specializzato e docenti curricolari".
Si faccia rispettare!
Il D.M. n. 226 del 27 giugno 1995: "Tale insegnante deve superare le angustie di un ruolo limitato, assumendo una corretta competenza nelle problematiche dell'organizzazione scolastica, facendo valere concretamente le proprie capacità relazionali e comunicazionali, senza tuttavia prescindere dall'esercizio di specifiche competenze didattiche e curricolari".
Quanto alle supplenze dei docenti di sostegno, quando l'alunno è presente in classe, esse sono illegittime ed illegali . Infatti se l'insegnante lascia la classe per supplire altrove, viola la norma dell'art 35 comma 7 della l.n. 289/02, secondo la quale il sostegno può essere dato solo dove è presente un alunno certificato con handicap. Se porta con sè l'alunno in altre classi, viola il principio dell'integrazione in una classe.


Sono un insegnante di matematica applicata utilizzato, nell'anno in corso, sul sostegno anche se privo di titolo di
specializzazione.
Sto seguendo un alunno di seconda superiore.
L'anno scorso, in prima, tale alunno ha seguito un percorso differenziato su tre materie.
Mi ponevo alcune domande (spero che mi possiate dare anche i relativi riferimenti per esempio giuridici)
1. se quest'anno l'alunno segue lo stesso percorso didattico degli altri alunni della classe può ottenere una regolare promozione (anche se in primna aveva un percorso differenziato)?
2. può l'alunno raggiungere gli stessi obiettivi degli altri (alunni della classe) prevedendo per le verifiche sommative tempi più lunghi degli altri ?

Art. 15, O.M., n. 90/01
Ove il Consiglio di classe riscontri che l'allievo abbia raggiunto un livello di preparazione conforme agli obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali o, comunque, ad essi globalmente corrispondenti, decide in conformità degli artt.12 e 13 della stessa Ordinanza


Sono un'insegnante di sostegno. Recentemente (nel mese di Ottobre) un ragazzo di 5° è stato certificato a causa di problemi psichici di notevole rilevanza. La famiglia per alleggerirgli il carico emotivo, su proposta del Consiglio di Classe, sarebbe disposta ad accettare un progetto di biennalizzazione dell'ultimo anno scolastico. In sostanza quest'anno il ragazzo studierebbe solo alcune materie e in esse verrebbe valutato. Il prossimo anno 2005/06 completerebbe la sua preparazione concludendo il ciclo di studi con l'Esame di Stato. Non ha l'insegnante di sostegno perchè appunto la certificazione è recentissima. Le pongo le seguenti domande:
E' ancora possibile per quest'anno scolastico richiedere l'insegnante di sostegno? (la famiglia è d'accordo)
E' possibile realizzare questo progetto di biennalizzazione in 5°? Non abbiamo trovato leggi che lo impediscono.

E' ancora possibile chiedere l'insegnante di sostegno, dal momento che la c m n. 27/04 e c m n. 54/04 sugli organici lo consentono.
Ritengo più difficile la biennalizzazione. Dovreste provare a formulare una richiesta di sperimentazione all'Ufficio scolastico regionale in base all'art 43 del d m n. 331/98.

Sono una Coll.Scolastico,(PERSANALE ATA),MI vengono negati i 3 gg.mensili per assistere mia madre portatrice di handicap con decreto legge 104/92 Comma 3. E' vero che necessita il Comma 4 per ottenere tali permessi???

La condizione principale per accedere ai permessi lavorativi è che il disabile sia in possesso della certificazione di handicap con connotazione di gravità (art. 3 comma 3 della Legge 104/1992).

Sono la madre di un ragazzo disabile che frequenta la terza media
Posso partecipare con una mia persona di fiducia al GLH operativo della scuola per la stesura e verifica del PEI ? quale prassi devo seguire ?

Il Piano educativo individualizzato (indicato con il termine P.E.I.), è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione, di cui ai primi quattro commi dell'art. 12 della Legge 104/92.
Il P.E.I. è redatto, ai sensi del comma 5 del predetto art. 12, congiuntamente dagli operatori sanitari individuati dalla ASL (UONPI) e dal personale insegnante curriculare e di sostegno della scuola e, ove presente, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico, in collaborazione con i genitori o gli esercenti la potestà parentale dell'alunno. Atto di indirizzo: D.P.R. del 24/02/94, art.4. Non sono ammessi estranei, a meno che non siano direttamente coinvolti nella costruzione del progetto di vita del ragazzo.
Il P.E.I. tiene presenti i progetti didattico-educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché le forme di integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche, di cui alla lettera a), comma 1, dell'art. 13 della Legge 104/92. Nella definizione del P.E.I., i soggetti di cui al precedente comma 2, propongono, ciascuno in base alla propria esperienza pedagogica, medico-scientifica e di contatto e sulla base dei dati derivanti dalla diagnosi funzionale e dal profilo dinamico funzionale, di cui ai precedenti articoli 3 e 4, gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all'educazione, all'istruzione ed integrazione scolastica dell'alunno in situazione di handicap. Detti interventi propositivi vengono, successivamente, integrati tra di loro, in modo da giungere alla redazione conclusiva di un piano educativo che sia correlato alle disabilità dell'alunno stesso, alle sue conseguenti difficoltà e alle potenzialità dell'alunno comunque disponibili.

Sono un insegnante di un istituto d'istruzione superiore della provincia di Brescia e per la prima volta mi trovo ad operare in una classe in cui é iscritto un allievo disabile.
La domanda: avendo ritenuto opportuna una programmazione differenziata, il consiglio di classe può operare nel senso di escludere dal percorso alcune materie, motivando in maniera ragionevole tale decisione?

L'art 16 comma 1 in tema di valutazione stabilisce che sia legittima la sostituzione parziale dei contenuti di talune discipline e la loro sostituzione con altre. E' conveniente, comunque, sollevare un quesito al Ministero o all'Ufficio scolastico regionale.
I POSSIBILI PERCORSI SCOLASTICI DEGLI ALUNNI CON CERTIFICAZIONE NELLE SCUOLE SUPERIORI
Nella scelta del percorso scolastico più idoneo per l'alunno certificato :si possono utilizzare due percorsi scolastici:
1. Una programmazione riconducibile agli obiettivi minimi previsti dai programmi ministeriali
2. Una programmazione differenziata.
1) Programmazione riconducibile agli obiettivi previsti dai programmi ministeriali, o comunque ad essi globalmente corrispondenti.
La C.M. n. 268/88 afferma che gli apprendimenti devono essere " globalmente rapportabili all'insegnamento impartito a tutti gli alunni di quel determinato indirizzo di studi. E' possibile prevedere programmi semplificati con una riduzione parziale dei contenuti delle discipline curriculari.
Gli alunni partecipano a pieno titolo agli esami di Qualifica e di Stato.
Possono essere predisposte prove equipollenti, che verifichino il livello di preparazione culturale e idoneo per il rilascio del diploma di Qualifica.
2. Programmazione differenziata ( obiettivi didattici non riconducibili ai programmi ministeriali).
E' necessario il consenso della famiglia ( art. 15, comma 5, O.M. n. 90 del 21/05/01).
Il Consiglio di Classe deve dare comunicazione per iscritto alla famiglia, fissando un termine per manifestare un formale assenso.
In caso di mancata risposta, si intende accettata dalla famiglia la valutazione differenziata. In caso di diniego scritto, l'alunno deve seguire la programmazione di classe.
La programmazione differenziata consiste in un piano di lavoro personalizzato per l'alunno, stilato da ogni docente del Consiglio Classe per ogni singola materia.
Gli alunni vengono valutati con voti che sono relativi unicamente al P.E.I..
Tali voti hanno valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi.
Possono partecipare agli esami di Qualifica e di stato, svolgendo prove differenziate omogenee al percorso svolto, finalizzate al conseguimento di un attestato delle competenze acquisite utilizzabile come "credito formativo" per la frequenza di corsi professionali.

 


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