Sono un insegnante elementare , insegno matematica, informatica,
inglese, educazione motoria in una classe seconda composta da 19 alunni di
cui 2 sono diversamente abili e si chiamano ( utilizzerò nomi di fantasia)
Federico e Clara.
Federico ha frequentato i primi 3 giorni di scuola in un'altra seconda
(sez. B), nella quale aveva già frequentato la classe prima.
Con l’avvio della riforma Moratti , sono state assegnate nella sezione B
due nuove insegnanti, una delle quali, la sottoscritta, opera in entrambe
le sezioni (A/B).
Il bambino ha manifestato subito grossi problemi comportamentali nei quali
ha ferito la mano a una compagna e all’insegnante con la punta di una
matita.
In relazione a tali fatti, la Dirigente ha ritenuto adottare come
soluzione lo spostamento dell’alunno nella sezione 2ªA, nella quale era
presente una delle insegnanti del precedente anno scolastico.
Nella stessa sezione 2ªA è inserita un’altra alunna diversamente abile,
affetta da Glicogenosi di tipo VII con grave ritardo nello sviluppo
psicomotorio, che presenta grossi problemi relazionali, comunicativi e di
autonomia personale, e alla quale è stato assegnato un rapporto di due ore
giornaliere dell’insegnante di sostegno, mentre altre due ore sono state
assegnate all’alunno Federico.
Federico ha 7 anni, dalla certificazione dell’Unità operativa di
neuropsichiatria per infanzia e adolescenza relativa alla diagnosi
funzionale il bambino presenta un disturbo globale sviluppo con evidenti
difficoltà relazionali e instabilità attentiva e motoria.
Il bambino sin dall’anno scorso e dalla sua frequenza alla scuola materna,
ha sempre manifestato grossi problemi comportamentali di aggressività
fisica e verbale con i compagni e con gli insegnanti.
In questo primo periodo, dal giorno del suo inserimento sino ad oggi, le
insegnanti hanno ritenuto fondamentale condurre prima un’osservazione dei
comportamenti problematici manifestati dall’alunno per capire in quali
circostanze essi si manifestavano di più e un quali si manifestavano di
meno o non comparivano affatto e per cercare di comprendere come mai si
manifestavano.
Francesco, sebbene, segua gli obiettivi minimi della programmazione
didattica di classe, è oppositivo e aggressivo.
In alcuni momenti della giornata, stufo di quello che gli stanno
proponendo, si alza improvvisamente dal suo posto e comincia a farne di
tutti i colori.
Occorre interrompere l’attività, richiamarlo all’ordine e reagisce
aggredendo fisicamente l’insegnante.
Anche i compagni vengono disturbati da questi atteggiamenti, soprattutto
quando il bambino non ottiene da loro ciò che lui richiede.
In certi momenti, l’aggressività fisica sembra essere il suo unico modo di
mettersi in relazione con i compagni.
Lui ha un disturbo della condotta che lo porta a essere violento non solo
contro la persona, ma anche contro le cose e a essere incapace di
stabilire rapporti corretti e duraturi con i compagni.
L’osservazione condotta non è stata di tipo casuale, poiché le insegnanti
hanno individuato alcuni specifici comportamenti-problema di Francesco e
ne hanno quantificato la frequenza.
Il comportamento di Francesco si è manifestata come:
aggressività fisica e verbale rivolta verso l’adulto (Francesco dà calci,
si avventa contro le persone che cercano di imporgli una regola che può
essere quella di completare un esercizio),
aggressività fisica e verbale verso i compagni che gli stanno vicino in
quel determinato momento e non si pensa che tale aggressività sia diretta
verso un bambino specifico.
Dall’osservazione non si è rivelato che il bambino sia più aggressivo con
un insegnante o con un bambino in particolare, ma lui la rivolge con
uguale intensità con chiunque cerchi di fargli rispettare anche una
semplice regola.
È stato chiesto un nuovo incontro al Dirigente scolastico affinché venisse
affiancato al bambino un altro supporto come un insegnante di sostegno per
altre 12 ore o una assistente educativa, ma il Dirigente ha sostenuto la
tesi che l’insegnante di sostegno è presente tutto il giorno e che alla
bambina grave basterebbe anche una mezz’oretta di sostegno.
Federico manifesta problemi-comportamento di più quando è lasciato solo e
non c’è vicino a lui una persona, sia in attività di gioco che didattica.
Questo disagio ritarda l’integrazione del bambino con i compagni e rende
difficile la convivenza poiché lui dopo alcuni minuti in cui prova a
giocare con i compagni, si stufa, butta tutto per terra, spinge i compagni
e cerca di picchiarli, ma fino ad adesso si è sempre riusciti a evitare
che lui si facesse male o ferisse i suoi compagni.
I suoi compagni, cominciano a non gradire più la sua compagnia perché ne
hanno paura, e Federico aumenta i suoi problemi-comportamento.
Mi scuso per la lunga lettera, Le chiedo gentilmente di indicarmi le
modalità per fronteggiare questa situazione e aiutare Federico,
considerato che nell’ultima riunione con il Dirigente è emerso in via
ufficiosa che il bambino potrebbe essere affetto da una forma di autismo,
e quindi se così fosse il bambino necessiterebbe di un progetto
educativo-didattico diverso da quello attuale.
E' indispensabile una riunione del GLH con la
presenza del neurospichiatra o dello psicologo che segue l'alunno e della
famiglia. In tale occasione si possono proporre tutti gli accorgimenti
utili ad evitare danni ai ragazzi ed a migliorare il rapporto educativo.
In un Liceo Artistico seguo un alunno disabile grave (invalido al
100%), il consistente monte ore scolastico affatica considerevolmente
l’alunno che evidenzia notevoli difficoltà sia nel mantenere attenzione e
concentrazione che nel controllo del mantenimento posturale. L’alunno
stesso ha espresso il desiderio che la scuola fosse “più corta” (sue
parole).
In considerazione di ciò sia la famiglia che il Consiglio di classe
ritengono opportuno ridurre la frequenza oraria. Sappiamo che l'art 16
comma 1 in tema di valutazione stabilisce che sia legittima la
sostituzione parziale dei contenuti di talune discipline e la loro
sostituzione con altre.
La domanda che le pongo è questa: con un Pei differenziato, considerando
che l’alunno ha già assolto l’obbligo scolastico in quanto maggiorenne, è
possibile prevedere un percorso che consideri non solo di ridurre la
frequenza del monte ore di alcune discipline ma anche prevedere l’esonero
totale dalle lezioni di educazione fisica. Il dirigente scolastico
sostiene che l’allievo può chiedere l’esonero ma deve comunque essere
presente alle lezioni e può in alternativa sostituire l’attività fisica
con nozioni teoriche. La famiglia chiede invece l’esonero totale
intendendo non una “sostituzione dei contenuti della disciplina” con
nozioni teoriche ma l’eventualità di rimuovere la disciplina dal Progetto
educativo individualizzato del figlio.
Se ciò fosse possibile, mi può indicare: 1) qualche disposizione
legislativa o circolare che chiarisca la situazione; 2) cosa dovrà
risultare sulla pagella nel quadro riservato all’ed. fisica.
L'unica soluzione è una certificazione medica dell'ASL
da cui risulti che è opportuno per la salute dell'alunno la riduzione
delle ore di presenza a scuola, indicando, se possibile l'ammontare di
tale riduzione di frequenza. Quindi sarà il consiglio di classe a decidere
quali discipline eliminare dalla frequenza . Nella pagella , nelle
discipline non frequentate risulterà non classificato e risulteranno tutte
le assenze.
Sono un docente di attività di sostegno nella scuola media, ho avuto una
discussione riguardo alla partecipazione all'uscita didattica dell'alunna
che seguo (affetta da ritardo mentale lieve ma con problemi di
deambulazione per esiti di PCI) e vorrei sapere chi ha ragione per poter
sostenere le mie opinioni al prossimo consiglio di classe:
l'insegnante di Italiano ha proposto una camminata in un sentiero tortuoso
e l'esclusione della bimba dalla gita oppure farla aspettare fin dove può
arrivare l'autobus, io ho ribadito che sarebbe una forte discriminazione e
che si dovrebbe piuttosto organizzare un percorso che possa fare anche
lei, ma l'insegnante curricolare ha risposto che così si penalizza la
classe e vorrebbe addirittura dire alla classe che non si fa quell'uscita
a causa dell'alunna in difficoltà facendola quindi oggetto della delusione
dei compagni.
Mi potrebbe fornire tutti i riferimenti legilslativi riguardo le gite per
alunni in difficoltà? e come mi devo comportare di fornite al preside e
agli altri colleghi, devo portare avanti la mia battaglia o ha ragione
l'insegnante così facendo penalizziamo l'intera classe?
Una buona integrazione dell’allievo in difficoltà
nel gruppo classe prevede come occasione importante di relazione e di
socializzazione la partecipazione alle gite scolastiche di istruzione, se
l'abbandonano per strada che integrazione è?. La normativa scolastica
facilita la partecipazione del giovane in difficoltà: CM n. 291/92
All'insegnante di Italiano, se fa storie, Le faccia presente che esiste il
principio delle pari opportunità e della non discriminazione e che si dia
una ripassatina alla Costituzione
Sono un'insegnante specializzata e volevo sapere se la procedura che
ho proposto al Consiglio di classe al quale sono assegnata è formalmente
corretta.
Mi trovo in un istituto professionale statale, in una classe terza;
l'allievo presenta un handicap cognitivo lieve.
Ho proposto al Consiglio di classe una programmazione comune alla classe
per obiettivi minimi per il conseguimento del diploma di qualifica
professionale.
Ho chiarito che le prove scritte ed orali da svolgersi durante l'anno
dovranno verificare gli obiettivi minimi di ciascuna unità didattica che
l'insegnante di disciplina ritiene fondamentali al fine del raggiungimento
di una preparazione finale globalmente corrispondente ai programmi
ministeriali (indispensabile per il rilascio di un diploma avente valore
legale). Ho insistito sul fatto che non si deve semplicemente ridurre il
numero degli esercizi o delle domande della verifica rispetto a quella
data alla classe (un collega ha sostenuto invece che la verifica deve
essere identica e si deve semplicemente togliere qualche esercizio
scrivendo di fianco: non fare), ma che invece la prova deve verificare il
raggiungimento degli obiettivi minimi stabiliti per quell'unità didattica.
Così come prevede l'art. 16 c.1 della Legge n.104, ho inoltre spiegato che
i contenuti delle discipline, se necessario, possono parzialmente essere
sostituiti indicando però quali attività integrative e di sostegno
verranno svolte: ad esempio si potrà utilizzare una una metodologia con
lavori di gruppo che richiedono necessariamente tempi più lunghi rispetto
alle normali lezioni frontali: tempi che si ricavano proprio grazie dalla
riduzione parziale dei contenuti non fondamentali.
Ho inoltre specificato che la verifica del ragazzo disabile può prevedere
modalità di svolgimento anche diverse (ad. es. prova oggettiva al posto
della verifica orale per diminuire l'ansia dell'allievo) e che deve
rispettare i suoi più lenti tempi di apprendimento e quindi può essere
posticipata ed effettuata in un giorno diverso rispetto a quello dei
compagni.
Le modalità di lavoro che ho prospettato nel P.E.I. al Consiglio, sono
formalmente e legalmente conformi alla normativa vigente? sbaglio in
qualcosa?
Tutto quanto Lei dice è pienamente corrispondente
alla normativa. Anzi Lei può proporre il rispetto dell'art 16 comma 3 che
prevede prove equipollenti, cioè svolte con modalità diverse da quelle dei
compagni, purchè consentano la dimostrazione degli apprendimenti minimi
per ottenere la valutazione sufficiente.
Sono la mamma di una bimba iperattiva di sette anni , nei primi due
anni di scuola elementare è stata seguita da un insegnante d'appoggio, per
il prossimo anno la psicologa ritiene che non necessiti più d'aiuto se non
per 6/8 ore settimanali, ora vengo a conoscenza che con la riforma Moratti
saranno tolti tutti gli insegnanti di sostegno se non per h gravi. E'
vero?
Finora non è accaduto e spero non accada.
Veda l'art. 35, comma 7 della legge finanziaria per il 2003
"Ai fini dell'integrazione scolastica dei soggetti portatori di handicap
si intendono destinatari delle attivita' di sostegno ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, gli alunni
che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata
o progressiva. L'attivazione di posti di sostegno in deroga al rapporto
insegnanti/ alunni in presenza di handicap particolarmente gravi, di cui
all'articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' autorizzata dal
dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale assicurando comunque
le garanzie per gli alunni in situazione di handicap di cui al predetto
articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. All'individuazione
dell'alunno come soggetto portatore di handicap provvedono le aziende
sanitarie locali sulla base di accertamenti collegiali, con modalita' e
criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da
emanare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari, su proposta dei Ministri
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e della salute, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge."
In qualità di docente di sostegno ho sottoscritto un abbonamento annuale
ad una rivista didattica che concerne le difficoltà di apprendimento. Fino
all'anno scolastico 2002/2003 esisteva la possibilità di richiedere, con
apposita domanda al Dirigente scolastico, il rimborso delle spese
effettuate per autoaggiornamento per un dato importo. A tutt'oggi è
possibile chiedere e ottenere il rimborso? Se si, a quale normativa
bisogna riferirsi?
La Legge finanziaria n.448, all'art.16 aveva
previsto lo stanziamento di 35 milioni di euro per l'anno 2002 destinati
", secondo i criteri e le modalità fissate nella contrattazione
integrativa, al rimborso delle spese di autoaggiornamento, debitamente
documentate, sostenute dai docenti," (Cap. 1751 - Fondo per l'integrazione
delle spese di formazione e di aggiornamento del personale) assegnandole
alle varie istituzioni scolastiche in base al numero di docenti titolari.Un
provvedimento "una tantum".
Nota 23 luglio 2002, Prot. n.3253/A/3 Oggetto: Direttiva n.70 del
17.6.2002, concernente i criteri e le modalità per il rimborso delle spese
di autoaggiornamento sostenute dal personale docente.
https://www.edscuola.it/archivio/norme/varie/ccni_rimautoag_02.html
Dopo di allora non mi risulta che ci siano stati altri finanziamenti.
Sono insegnante di ostegno in una scuola media in cui il Dirigente
Scolastico non si preoccupa di convocare il GLH per i ragazzi certificati.
La vicepreside mi ha invitato così, a chiedere al Dirigente la
convocazione dei GLH, ma io le ho risposto che non è un mio compito.
Mi sorgono, tuttavia dei dubbi e chiedo chiarimenti.
Chi deve sollecitare il Dirigente: il vicepreside, il Consiglio di Classe,
l'insegnante di sostegno. Insomma tutti o nessuno?
In caso di inadempienze nella elaborazione del P.D.F
(Piano Dinamico Funzionale) o P.E.I. , oppure il GLH non viene convocato,
la richiesta va sollecitata al Dirigente Scolastico, o dall'insegnante di
sostegno, o dalla famiglia, o dal Gruppo di lavoro H all'interno
dell'Istituto, o dal Consiglio di Classe , citando come normativa: la
Legge Quadro, o l'Atto di indirizzo D.P.R. 294. Non farlo, è una omissione
in atti di ufficio.
Vorrei sapere in caso di assenza (per motivi familiari)dell'insegnante di
sostegno per più giorni,chi la sostituisce e chi deve istruire mia
figlia(9 anni)
Anche per un giorno di assenza , se manca un docente
di sostegno a disposizione deve essere nominato il supplente. Così ha di
recente deciso la Corte dei conti con la sentenza n. 59/04, altrimenti
incorre nel reato di interruzione di un pubblico servizio
"Il dirigente scolastico, che assume supplenti per sostituire docenti
assenti per meno di 11 giorni, non incorre nella responsabilità
amministrativa. Così ha deciso la terza sezione giurisdizionale d'appello
della corte dei conti, con la sentenza 59/2004."
La questione riguardava un preside che aveva nominato, sistematicamente,
supplenti per periodi di 10 -11 giorni, in sostituzione di docenti
titolari assenti, in violazione delle norme che dispongono il divieto di
ricorrere a supplenti esterni per periodi di assenza fino ad 11 giorni,
salvo casi eccezionali. Ed aveva utilizzato docenti interni solo per le
sostituzioni fino a 9 giorni. Tale comportamento, secondo i magistrati
contabili ha escluso la possibilità di contestare al dirigente il dolo o
la colpa, anche perché le decisioni del preside avevano salvaguardato il
principio della continuità didattica. Di qui l'accoglimento del ricorso
presentato dalla preside, che era stata condannata in primo grado.
Si può sintetizzare così: la nomina di supplenti è possibile se non sono
presenti nella scuola docenti a disposizione, ma è comunque indispensabile
garantire la continuità dell'attività didattica, pertanto deve essere
nominato il supplente anche per un solo giorno, essendo le ore di sostegno
assegnate un diritto dell'alunno con disabilità.
Vorrei sapere se esiste una normativa riguardo l'accompagnare i
ragazzi diversamente abili a scuola. Il problema è questo un genitore
avendo un figlio diversamente abile frequentante il primo superiore di un
altra città e poichè non vi sono nella città dove risiede il tipo di
indirizzo scolastico a cui è iscritto il ragazzo a chi deve chiedere il
trasporto? Al comune dove risiede o al comune dove il ragazzo frequenta la
scuola? Da premettere che il ragazzo ha la legge104 è giusto che un
dirigente del comune abbia detto al genitore trova tu il mezzo per
accompagnare il ragazzo poi io ti rimborso le spese? A che normativa si fa
riferimento? Vi è un età in cui finisce la fruizione dello scuolabus?
Tenuto all'accompagnamento è o la provincia o il
comune di residenza, che può anche rimborsare le spese sostenute dal
genitore. E' prudente però farsi mettere per iscritto questo impegno.
Sono insegnante di sostegno in un istituto d'istruzione superiore.
La mia domanda è la seguente: la pagella degli alunni con handicap grave o
gravissimo (non acquisito il meccanismo di letto-scrittura, difficoltà di
linguaggio e comunicazione), che hanno una programmazione differenziata,
deve o può essere modificata? Le discipline studiate dalla classe devono o
possono essere eliminate e sostituite con altre tipo: lettura, scrittura,
partecipazione ad attività laboratoriali, autonomia, e simili'?
L'art. 16, comma 1 della legge quadro dispone che la
valutazione degli alunni in situazione di handicap debba avvenire sulla
base del Piano Educativo Individualizzato. L'espressione <<sulla base>>
permette di chiarire che l'oggetto di valutazione non è il Piano Educativo
Individualizzato che è la sintesi prospettica dei tre progetti coordinati
- didattico, riabilitativo e di socializzazione. Il PEI è però la base
della valutazione del progetto didattico personalizzato, cioè il progetto
didattico è supportato dagli altri due e a essi correlato.
La norma inoltre precisa che deve essere evidenziato se per talune
discipline sono stati adottati <<particolari criteri didattici>>. Ad
esempio per alunni con ritardo mentale lieve gli aspetti concettuali sono
stati semplificati con la descrizione di un circuito, oppure può essere
ritenuta sufficiente la capacità dell'alunno di montare e smontare un
apparato, ecc.
La norma dispone ancora che occorre indicare quali attività integrative o
di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione dei contenuti
parziali di alcune discipline. Può ad esempio avvenire che un alunno con
minorazione motoria o visiva abbia potuto sostituire il disegno con lo
studio teorico, o che un alunno audioleso abbia ottenuto di poter
sostituire la musica con la storia della musica. Così pure per un alunno
con ritardo mentale lieve potrebbe essere stata sostituita l'elaborazione
del tema tradizionale con una <<relazione>> o con la compilazione di un
questionario da completare, ad esempio con le desinenze (se si tratta di
una lingua) o con delle cifre o dei valori (nel caso di matematica).
Se dopo queste considerazioni il consiglio di classe, in qualunque grado
di scuola ci si trovi, ritenga che l'apprendimento sia globalmente
riconducibile agli apprendimenti ritenuti idonei per una valutazione
positiva con riguardo ai programmi ministeriali, promuove l'alunno alla
classe successiva, come avviene per tutti gli alunni. Questo criterio è
stato espressamente formulato in tutte le ordinanze ministeriali sugli
scrutini e da ultimo nell'O.M. n.128/99 all'art. 4 commi 1 e 3,
rispettivamente per gli alunni con minorazione fisica e o sensoriale e per
quelli con minorazione intellettiva. Anzi per questi ultimi il comma il
comma 2 sottolinea l'importanza della valutazione formativa. Tale
normativa è stata ribadita dall'O.M. n. 126/2000.
E' legale sostituire la pagella ministeriale con una pagella creata ad hoc
dalla scuola per alcuni alunni?
Oppure: è possibile eliminare dalla pagella alcune discipline (quelle
ritenute inaccessibili all'alunno) e lasciare solo quelle in cui è
possibile porre obiettivi ritenuti perseguibili ?
La normativa secondaria contiene le seguenti
disposizioni: gli apprendimenti dei contenuti dei piani educativi
<<differenziati>> vanno valutati con i voti, come per i compagni; i voti
però sono riferiti al contenuto del PEI e non dei programmi ministeriali.
Di ciò deve essere dato atto con una breve nota in calce alla pagella. Non
deve invece farsi alcuna annotazione sui <<tabelloni>> esposti nell'albo
della scuola. Ciò è logica conseguenza anche della 675/96 sulle tutela dei
dati personali, giacché la pubblicazione dei tabelloni costituisce un
mezzo di diffusione che, riguardando nel caso di specie un dato
<<sensibile>> (in situazione di handicap), non può essere divulgato.
Nessun rischio può derivare dall'assenza di annotazioni nei tabelloni
circa il diverso valore da attribuire a tale valutazione, poiché gli atti
pubblici che fanno fede sono i verbali dei Consigli di classe, di cui le
pagelle e gli altri documenti sono semplici documenti derivati.
E' possibile che una ragazza disabile (psico-fisico) che ha seguito
programmazioni differenziate nei precedenti anni,nell'ultimo anno segua il
programma ministeriale,anche se nei contenuti minimi in alcune discipline
e conseguire il diploma di maturità?
Certamente. La legge-quadro si riferisce alla
valutazione anche finale nella scuola superiore nell'art. 16, commi 3 e 4.
La L. n. 425/97 all'art.3, comma 7 rinvia la disciplina degli esami di
Stato degli alunni in situazione di handicap al regolamento applicativo.
Il regolamento, approvato con DPR n. 323/98 disciplina tali esami all'art.
6. Il primo comma riprende sostanzialmente la normativa delle precedenze
ordinanze ministeriali sulla valutazione e gli esami degli alunni in
situazione di handicap.Si ribadisce quindi che il consiglio di classe deve
fornire alla commissione tutti gli elementi necessari all'eventuale
predisposizione delle prove equipollenti, ai criteri di valutazione
adottati e allo svolgimento dell'assistenza per l'autonomia e la
comunicazione, che può essere svolta anche dalla stessa persona che l'ha
svolta durante l'anno. Per l'uso di mezzi tecnologici la commissione può
avvalersi anche di esperti esterni.
Non è da dimenticare che la C.M. n. 163/83 per gli alunni con minorazioni
fisiche e sensoriali consente anche la presenza di interpreti gestuali per
i candidati audiolesi che ne facciano richiesta e che gli assistenti
possono anche essere richiesti ad associazioni di disabili.
Il comma 2 ribadisce l'obbligo del ministero di inviare alle commissioni,
per i candidati con forte disabilità visiva che ne facciano richiesta per
tempo, il testo delle prove scritte trascritto in caratteri puntiformi in
braille. Il comma 3 ribadisce che solo eccezionalmente i <<tempi più
lunghi>> per lo svolgimento delle prove possono superare una giornata.
Queste norme sono ribadite dai primi tre commi dell'art. 17 dell'O.M. n.
38 dell'11/02/1999, recante <<istruzioni e modalità organizzative ed
operative>> per i nuovi esami di Stato e confermate dall'O.M. n. 31/2000.
Al termine degli esami i candidati in situazione di handicap, come tutti,
possono essere promossi o non promossi. Spetta comunque loro il rilascio
delle certificazioni di cui all'art. 13 del D.P.R. n. 323/98, riguardante
l'esito delle prove e la certificazione dei crediti formativi realizzati.
Vedi pure l'O.M., n. 90/01, art. 15
SIAMO GENITORI DI UN RAGAZZINO DI ANNI 14 CON ESITI DI EMORRAGIA
CEREBRALE fortunatamente questa lesione si è ricondotta solo ad un uso
limitato dell'arto sinistro e ad un lieve deficit intellettivo.
Lo abbiamo iscritto per le superiori ad un istituto alberghiero
per due motivi: incentivare l'utilizzo della mano sx ed al tempo stesso
dargli una impostazione estetica compatibile, dato che oltretutto fara
RECEPTION....in breve....
impegno scolastico buono....alla pari degli altri...qualche
insufficienza...cose normali insomma....ma con la ins. di sostegno che
insiste perchè si ricorra all'art 14 o 15 nn capiamo bene, in quanto
diversamente potrebbe essere bocciato, avendo già due debiti per quanto
riguarda cucina e sala, dove il lavoro è assolutamente MANUALE. Avrà 5 in
pagella anche di educazione fisica......
domanda.....possibile che si debba fare tutto con l'accetta? non esiste
una capacità intermedia della scuola che non faccia sentire assolutamente
diverso lui o perlomeno ne premi la assoluta buona volontà?
Intanto per l'educazione fisica è possibile
sostituirla con nozioni teoriche o addirittura chiederne l'esonero. Quanto
ai due debiti, bisogna vedere quanto pensano in questo tipo di
specializzazione. Se però la sua specializzazione è la reception,
dovrebbero pesare poco. Comunque potreste chiedere la valutazione
"semplificata" o per obiettivi minimi, che danno lo stesso il titolo
legale di studio, mentre la valutazione "differenziata" dà solo un
attestato.
Riparlatene con la docente per il sostegno e poi prendete una decisione
definitiva.
A causa della riduzione dell'unità oraria di lezione da 60 a 55
minuti, tutti i docenti dell'I.T.C. dove insegno hanno in orario un'ora di
Ro (Recupero orario) che viene impiegata dal Dirigente per sostuire
eventuali docenti assenti. Fino allo scorso anno, anche i docenti di
sostegno nella Ro venivano utilizzati per supplenze. Quest'anno il nuovo
Preside con un ordine di servizio obbliga i docenti di sostegno a
effettuare sempre e comunque la Ro con l'alunno che si segue dando origine
in questo modo ad un trattamento penalizzante nei confronti dei docenti di
sostegno che pur avendo contratto per 18 ore, in realtà ne farebbero 19.
Questo ordine di servizio è legittimo? Possiamo appellarci in qualche
modo? Esiste una normativa in materia?
La decisione del Dirigente scolastico di dare un'ora
in più di sostegno, esonerando i docenti specializzati dalle supplenze,
non aggrava i docenti di sostegno di un'ora in più di lavoro. Infatti
quest'ora in più è puramente formale, risultante dai 5 minuti di recupero
delle ore di lezioni non svolti. Nella sostanza i docenti di sostegno
lavorano come tutti i docenti italiani 18 ore effettive, anche se
formalmente queste sono 19. E' assai strano questa lagnanza di lavorare
un'ora formale in più per l'integrazione degli alunni con disabilità,
mentre noi stiamo lottando contro quei Dirigenti scolastici che
illegalmente costringono i docenti per il sostegno a fare suppllenze in
altre classi mentre l'alunno con disabilità rimane abbandonato nella sua
classe o peggio viene portato come un pacco nelle classi dove di volta in
volta si svolge la supplenza. Occorre non prendere posizioni corporative
errate per non contribuire all'imbastardimento dell'integrazione
scolastica, che molte forze , pur non coalizzate, stanno portando avanti
nel nostro paese. I docenti per il sostegno, dati gli studi fatti e la
prassi didattica svolta sul campo dovrebbero essere i più strenui
difensori dellintegrazione scolastica di qualità e non combattere
battaglie di retroguardia, tra le quali non ho timore di annoverare le
sentenze di Magistrati che assegnano 40 ore di sostegno, invece del
massimo consentito dell'orario di cattedra, il quale orario normale
costringe così i docenti curricolari a prendersi cura dell'integrazione
dell'alunno, senza delegarla ai docenti di sostegno, nominati da tali
sentenze assurde " per tutto l'orario delle lezioni. A mio avviso, qui la
colpa non è dei genitori che credono di fare il bene del figlio
pretendendo il massimo delle ore di sostegno, ma del ministero
dell'Istruzione che non fà nulla per concordare coi Sindacati momenti
obbligatori di formazione dei docenti curricolari e richiamare il loro
obbligo di occuparsi in prima persona dell'integrazione dell'alunno con
disabilità che è un loro alunno e non del solo insegnante per il sostegno.
Mi auguro che il buon Dio e la ragione illuminino tutti.
Sono un insegnante di sostegno della scuola dell' Infanzia, sono stata
nominata dal dirigente scolastico per una supplenza fino a nomina avente
diritto, mi hanno affidato una bambina affetta da ritardo neuro cognitivo
grave, mi e' stato detto che avendo io 25 ore settimali, che essendo in
grado di andare da sola al bagno e che in vista del suo passaggio alla
scuola elementare nel prossimo anno, la bambina deve imparare a diventare
autonoma riguardo al controllo degli sfinteri, (E questo deve essere uno
dei miei obiettivi didattici). La bambina non ha problemi deambulatori ma
non e' in grado di comunicare il suo bisogno di andare al bagno, e spesso
deve esserci accompagnata anche dopo notevole insistenza.I collaboratori
scolastici non hanno voluto seguire nessun corso e non vogliono occuparsi
dell'assistenza e della cura dell'igiene personale della bambina ne'
eventualmente di cambiarla. A me e' stato detto dal dirigente scolastico
che ero provvisoria e che bisognava convocare il GHL con l'arrivo della
supplente definitiva, la mamma non vuole assolutamente la presenza dell'
AEC nelle ore in cui la bambina e' con me. Quali sono i miei doveri in
questa situazione, e' giusto che io accompagni al bagno la bambina e
l'aiuti nell'igiene personale?Come posso riuscire a far valere il rispetto
dei miei diritti professionali in questa situazione assurda???Le sarei
infinitamente grata se lei potesse darmi delle indicazioni che mi aiutino
a risolvere questa situazione.
https://www.edscuola.it/archivio/norme/circolari/nm301101.html
Nota 30 novembre 2001, Prot. n. 3390 - Oggetto: Assistenza di base agli
alunni in situazione di handicap
Lei non è la balia del momento, il Suo compito è ben altro. Si faccia
rispettare!
Desidererei sapere se esiste il mansionario riguardante i collaboratori
scolastici non abili (ex) bidelli.
NON ESISTE
E' possibile avere l'istruzione scolastica a domicilio nel caso il
disabile sia impossibilitato a raggiungere la scuola?
Puoi leggere in questa pagina "Il servizio di
istruzione domiciliare:
https://www.edscuola.it/archivio/handicap/istruzione_domiciliare.pdf
Sono previsti dei contributi economici verso i disabili che vogliano
ultimare gli studi(eventualmente anche scegliendo un istituto privato)se
possibile a chi rivolgersi?
Ci sono i contributi regionali per il Diritto allo
Studio. Prova a chiedere alla tua regione
Sono previsti dei contributi economici verso i disabili che intendono
iscriversi a corsi di informatica(es:patente europea per il computer ECDL)?
Su questo, non so aiutarti. Prova ad iscriverti alla
lista sociale & edscuola e poni la domanda in quella mailng list. Ci sono
moltissime Associazioni iscritte e ti sapranno rispondere
https://www.edscuola.it/archivio/handicap/
Il Consiglio della Classe V A dell'Istituto Professionale per il Turismo
si trova a dover affrontare il seguente problema: un'alunna, che nella
diagnosi medica presenta un lieve ritardo mentale, vorrebbe seguire la
programmazione di classe, poichè le è stato suggerito che, anche in caso
di bocciatura all'esame di stato, otterrebbe comunque l'attestato, che
nella norma viene rilasciato solo a coloro che seguono la programmazione
differenziata.
L'alunna, a causa di discontinuità nella frequenza e scarso impegno, ha
riportato valutazioni gravemente insufficienti nelle verifiche fin qui
effettuate.
Si chiede, dunque, quale titolo verrà rilasciato all'alunna
nell'eventualità di mancato superamento dell'esame di stato.
L'attestato è sempre dovuto, quando non si rilascia
il diploma. Lo schema dell'attestato è contenuto nella c m n. 125/01.
Sono un'insegnante di sostegno al suo secondo anno di esperienza sul
sostegno presso una scuola media di Catania. Accolgo, scrivendoVi, la
richiesta di altri insegnanti di sostegno della scuola che si trovano in
una situazione di forte dubbio, soprattutto coloro che operano nelle
classi prime, a proposito della riforma Moratti e di cosa questa preveda
in materia di handicap riguardo a programmazione, portfolio dello studente
in situazione di handicap, valutazione.
Vi chiediamo, pertanto, di volerci fornire informazioni e i riferimenti
normativi ai quali dobbiamo attenerci, sperando che si tratti di una
nostra carenza non essere riusciti a trovare un paragrafo nella riforma e
sue linee guida a questo proposito.
La invito a leggere le pagine sull'Osservatorio per
l'Integrazione Scolastica
https://www.edscuola.it/archivio/handicap/osservatorio/index.html
Vorrei segnalare quanto mi è successo nei giorni 26 ottobre e il 16
novembre 2004. Premetto che sono una persona disabile con tanto di
certificazione dichiarata con la legge 104, con un’invalidità del 66% e
con gravi problemi alle articolazioni superiori e inferiori.
Mi sono recata entrambi i giorni per una visita specialistica presso
l’ospedale e avendo il tagliando arancione per il parcheggio dei disabili
ho pensato bene di parcheggiare nei posti riservati ai disabili, ma non
essendo liberi ho parcheggiato nei posti riservati al parcheggio a
pagamento. Dopo aver terminato di fare la visita mi sono recata nell’atrio
principale dell’ospedale, dove ci sono gli addetti preposti a dare
informazioni di carattere generale, i quali mi hanno detto che loro non
potevano dare nessuna informazione in merito ai parcheggi perché sono
gestiti da una società esterna e quindi in seguito sulla loro indicazione
e con l’originale tagliando arancione mi sono recata nell’ufficio della
società suddetta, il quale è posizionato all’interno dell’androne, nella
parte sotterranea ed è possibile andarci solo tramite una scala di ferro;
sia la prima che la seconda volta si e’ verificato lo stesso episodio e
con la stessa modalità nella dinamica dell’evento; la persona addetta ad
convalidare il biglietto allo sportello mi ha detto che il parcheggio lo
dovevo assolutamente pagare perché i parcheggi che sono collocati
all’interno del comprensorio del policlinico sono privati; Premetto che i
parcheggi dentro il Policlinico sono quasi tutti a pagamento, quelli non a
pagamento sono posti vicino al pronto soccorso che dista dall’entrata
principale almeno 400m.
Dopo essermi alterata moltissimo e replicando che per legge i parcheggi “
in luogo pubblico” anche a pagamento non dovevano essere pagati dai
disabili che hanno il tagliando arancione, il responsabile della società
mi ha risposto che non era a conoscenza della legge che tutelava i
parcheggi per i disabili e solo successivamente e in via del tutto
straordinaria mi avrebbe dato il benestare per non pagare il pedaggio,
quindi suonando al citofono davanti alla sbarra mi avrebbero aperto; ho
avuto in quel momento la sensazione di ricevere un bel “regalo” o
addirittura “premio della lotteria” . E' normale che tutto ciò accada in
un Ospedale? Che bell’esempio forniscono queste persone all’interno di un
ospedale che è un centro di eccellenza e di riferimento per tante persone,
la cui vita dedicata ad alti valori come la salute da cui tutti, con
orgoglio e riconoscenza, traiamo beneficio per le cure e quant’altro
collegato alla salute? Quante altre umiliazioni ancora dobbiamo ricevere
di questo tipo? Da parte mia non resta che denunciare e confermare
l’impegno sociale, morale e culturale affinché si contribuisca
significativamente all’affermazione ed al consolidamento di una cultura
sociale di qualità per tutte le persone disabili e non.
Se i locali sono privati, mi pare che il diritto al
posto gratuito, se quelli riservati ai disabili sono esauriti, non
sussista.
Sono un'insegnante di sostegno di scuola media. Gradirei, gentilmente,
sapere se un alunno diversamente abile ha diritto al "buono libri" a
prescidere dal reddito familiare (ISEE). In caso affermativo mi può
indicare il riferimento normativo.
Il ragazzo disabile è un ragazzo come gli altri,
pertanto non ci sono agevolazioni in tal senso. Ci sono invece a livello
regionale, contributi diretti ai comuni che ne fanno richiesta per il
diritto allo studio che riguardano alunni in stato di handicap. Contributi
finalizzati a progetti particolari.
Ai sensi di quale norma si è praticata l'alternanza scuola-lavoro per
disabili prima della legge 53?
Dopo la 53 ci sono significativi cambiamenti?
in caso di necessità di vigilanza è possibile spostare un docente di
sostegno su una classe scoperta togliendolo dalla classe in cui sarebbe in
servizio ed essendo presente il soggetto disabile? grazie margherita
rabaglia
Sulla prima domanda, la invito a leggere dei
documenti della CGIL, che condivido in pieno.
http://www.cgilscuola.it/rubriche/fproscuo/soldiaziende.htm
Per la seconda domanda....
E' reato spostare il docente dalla classe dove è presente l'alunno
disabile. Il CSA assegna il docente specializzato, non per fare supplenze
o guardiania. Nel momento che Lei esegue questo ordine, viola la norma
dell'art 35 comma 7 della l.n. 289/02, secondo la quale il sostegno può
essere dato solo dove è presente un alunno certificato con handicap. Se
porta con sè l'alunno in altre classi, viola il principio
dell'integrazione in una classe.Glielo dica pure al Suo Dirigente. E'
abuso in atti di ufficio!
Sono un'insegnante di sostegno. Seguo un alunno, affetto da sordità
bilaterale profonda, che frequenta la terza classe superiore del corso
geometri. La scuola che frequenta è situata in una provincia diversa da
quella di residenza. A chi bisogna rivolgersi per richiedere l'assistente
alla comunicazione e quali sono le istituzioni coinvolte? Quelle della
provincia di residenza o quelle dove ha sede la scuola?
A quella di residenza.
Salve sono un'insegnante di sostegno, sto seguendo un alunno diversamente
abile che frequenta il terzo anno istituto d'arte sezione ceramica; quest'anno
il ragazzo dovrebbe sostenere gli esami di qualifica, il Dir. scolast.
sostiene che deve essere fermanato e ripetere quindi il terzo anno non
potendo accedere alla quarta classe perché non potrà conseguire il titolo
legale per accedervi.
da "Il diritto allintegrazione nella scuola
dell'autonomia" di Salvatore Nocera, ed. Erickson.
Per gli alunni in situazione di handicap che frequentano gli istituti
professionali e d'arte con un piano educativo <<diversificato>>, che sono
quasi l'80% degli alunni disabili frequentanti le classi superiori, si è
posto il problema della discriminazione rispetto ai compagni in situazione
di handicap frequentanti i licei e gli istituti tecnici. Infatti
l'ordinamento degli istituti professionali e degli istituti d'arte prevede
un esame di Stato al termine del terzo anno, il cui mancato superamento
costituisce uno sbarramento per l'accesso al biennio successivo.
Sino al 1997 gli alunni con piano educativo <<differenziato>> non venivano
ammessi a questi esami. L'O.M. n. 65/98 consentì l'ammissione agli esami
al solo scopo di conseguire la certificazione di <<crediti scolastici>>
maturati. L'O.M. n. 128/99 all'art. 4, comma 4 ribadisce tale norma,
precisando che questi alunni debbono formalmente ripetere il terzo anno,
ma possono frequentare attività e lezioni nelle classi successive, sulla
base di un progetto concordato dai due rispettivi consigli di classe.
A questo punto sorgono ulteriori problemi con riguardo alla valutazione
formale. Svolgendo questi alunni attività didattiche in due classi,
secondo il principio delle <<classi aperte>> previsto dall'art. 14, comma
1 lett. b della legge-quadro, a quale dei due consigli spetta il compito
di valutare il profitto? Stante il fatto che questi alunni sono
formalmente iscritti nella classe terza, la funzione valutativa resta
formalmente al consiglio della terza, questo acquisirà informazioni dal
consiglio della quarta o della quinta classe a corredo del giudizio
valutativo da formulare.
Come può osservarsi, la normativa è stata formulata in modo da rispettare
la sentenza della Corte Costituzionale n. 215/87. Infatti, potendo gli
alunni in situazione di handicap ripetere fino a una terza volta la stessa
classe (art. 13, comma 1 lett. c legge n. 104/92) essi, pur rimanendo
formalmente iscritti in terza classe, frequentano sino al termine della
quinta classe e sono così ammessi agli esami di stato (O.M. n. 38/99, art.
17). L'O.M. sugli scrutini del 2001 prevede finalmente la possibilità di
iscrizione in 4° e 5° classe al solo fine del conseguimento dell'attestato
dopo gli esami finali.
Un alunno disabile che ha effettutato un quinquennio con programmazione
"semplificata" (termine che ha il solo scopo di identificare percorsi che
prevedono contenuti comuni alla classe con modalità di valutazione degli
apprendimenti individualizzate) come effettua le prove dell'esame di
stato?
Le prove "semplificate" devono essere richieste al ministero o le
predispone la commissione?
L'esito dell'esame dà diritto al diploma?
Nel caso di candidati con handicap la commissione
d'esame prepara prove equipollenti a quelle predisposte per gli altri
candidati, basandosi sulle indicazioni presentate dal consiglio di classe.
Tali prove possono prevedere l'utilizzo di modi o mezzi tecnici diversi
oppure lo sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti. Le
prove devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una
preparazione culturale e professionale idonea al rilascio del diploma
attestante il superamento dell'esame. Se il candidato non supera l'esame
non consegue il titolo, ma la commissione è comunque tenuta a predisporre
un attestato contenente le stesse informazioni previste nel diploma.
N.B.: In forza dell'art. 16, comma 3 della legge-quadro nella scuola
secondaria sono ammessi tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove
scritte e prove equipollenti.
SONO UN GENITORE DI UNA BAMBINA DI QUARTA ELEMENTARE, CERTIFICATA
PER 10 ORE SETTIMANALI.
VORREI SAPERE CHI E COME STABILISCE IL PROGRAMMA SCOLASTICO CHE LA BAMBINA
DEVE SEGUIRE.VORREI INOLTRE SAPERE QUAL'E' IL RUOLO DELL'INSEGNANTE DI
SOSTEGNO NEL CONTESTO DELLA CLASSE E NEL RAPPORTO CON LE ALTRE INSEGNANTI.
DIECI ORE SETTIMANALI DI PRESENZA DELL'INSEGNANTE DI SOSTEGNO
CORRISPONDONO A DUE ORE AL GIORNO; PER LE RESTANTI 6 0RE LA BAMBINA VIENE
SEGUITA DALLE INSEGNANTI DI RUOLO, CHE COMPITO HANNO QUESTE ULTIME?
L'insegnante di sostegno, è' un insegnante
specializzato, previsto dalla Legge 517/77, che viene assegnato, in piena
contitolarità con gli altri docenti, alla classe in cui è inserito il
soggetto portatore di handicap per attuare "forme di integrazione a favore
degli alunni portatori di handicap" e "realizzare interventi
individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni"
Viene nominato dall'Ufficio scolastico regionale su segnalazione delle
scuole che prevedono la presenza nel Circolo, di alunni portatori di
handicap certificati.
Ogni anno, con le nuove pre-iscrizioni, ogni Istituzione scolastica
determina il numero dei soggetti portatori di handicap iscritti, valuta la
gravità ed i bisogni di ogni singolo caso e chiede all'Ufficio
Provveditorato l'assegnazione di un numero di insegnanti di sostegno.
L'insegnante di Sostegno assume l'impegno di collaborare pienamente con i
colleghi nell'impostazione e realizzazione del progetto
educativo-didattico riferito all'alunno h., mette a disposizione la
propria competenza, correlata alla specializzazione didattica, e a
predisporre i relativi percorsi e strumenti; assume la corresponsabilità
dell'attività educativa e didattica complessiva nella sezione, modulo o
classe cui viene assegnata; svolge compiti di collaborazione con le
famiglie e le strutture sanitarie del territorio (C.M. 184 del 3/7/91).
La quantificazione oraria nel rapporto insegnante/alunno viene stabilita
in base al Progetto Educativo che si fonda sui bisogni dei singoli
soggetti rapportati alle diverse gravità di handicap.
L'insegnante di sostegno partecipa, nella scuola elementare, in piena
contitolarità e corresponsabilità, come pure alla valutazione di tutta la
classe cui è stata assegnata, compresi i soggetti handicappati.
Le modalità con cui viene assegnato l'insegnante di sostegno sono quelle
esplicitate nel D.M. 331/98 artt. 37 e 41 come integrato dall'art.26 comma
16 della Legge 448/98.
Si chiede se, per avvalersi dei permessi indicati in oggetto a favore di
familiare disabile, non convivente, debbano ricorrere le condizioni
esplicitate nella circolare INPS n. 133/2000 e la Deliberazione dell'Inps
n. 32 del 7 marzo 2000.
Detta circolare chiarisce che, la concessione dei permessi, è sempre
subordinata all'inesistenza, nel nucleo familiare, di soggetti non
lavoratori in grado di assistere la persona handicappata ed individua, nel
contempo, le situazioni di impossibilità di assistere il portatore di H,
per tali familiari.
Si chiede, in sintesi, se "l'esclusività" dell'assistenza, vada
semplicemente autocertificata o, al contrario, dimostrata, come da
casistica delle situazioni elencate nelle disposizioni normative succitate
e se, quindi, le stesse, vadano applicate anche a seguito dell'emanazione
del Decreto L.vo n. 151/2001.
La invito a leggere:
Circolare INPS - Direzione Centrale delle Prestazioni a Sostegno del
Reddito - 10 luglio 2001, n. 138
"Provvidenze a favore di genitori di disabili gravi."
Fino allo scorso anno tali riunioni si tenevano c/o la scuola alla
presenza dell'intero Consiglio di C., della famiglia e del medico
certificante. Da quest'anno i neuropsichiatri ASL hanno revocato la
disponibilità a presenziare tali incontri a scuola, per motivi
contrattuali. Gli insegnanti della scuola media (10 per classe) hanno
fatto sapere che non saranno presenti all'incontro se la sede sarà diversa
da quella scolastica, sostenendo che la riunione ha significato per
l'alunno solo se il Consiglio di Classe è al completo ed apportando le
stesse motivazioni contrattuali dei medici. Pertanto è stata scartata
anche l'idea di mandare una piccola delegazione. Come si può uscire da una
simile diatriba? E' lecito delegare un solo insegnante eventualmente
disponibile? Cosa si può fare per garantire in primis il diritto
dell'alunno senza chiedere per l'ennesima volta agli insegnanti di
rinnegare i loro diritti?
Alle verifiche GLH partecipano i soggetti indicati
al comma 6 art. 12 legge 104/92: operatori delle ASL e della scuola,
famiglie. (Atto di indirizzo, D.P.R. 24-2-94 art. 6)
Se ai GLH non viene il personale delle ASL, il Dirigente scolastico, può
diffidare formalmente il Direttore Generale, quello Sanitario e quello
Amministrativo della ASL, facendo riferimento all’Atto di indirizzo D.P.R.
24-2-94 e alla Legge 104/92, nonchè alla Legge regionale per il Diritto
alla Studio. Fare riferimento inoltre al Provvedimento accompagnatorio
della Legge finanziaria n° 549/95, art.1, comma 17. Tale norma afferma che
la ASL può fare richiesta alla Regione e stipulare un accordo per
prestazioni di questo tipo.Se la ASL non presenta domanda per
l’autorizzazione o se la Regione non risponde, si può fare denuncia, nei
confronti della ASL o dell’Assessore regionale alla Sanità, per omissione
d’atti di ufficio.
Sono un docente di Sostegno presso un liceo di Firenze. Il bambino
disabile che ho seguito dall'inizio dell'anno si vorrebbe ritirare dalla
scuola: la mia domanda è semplice, che ne sarà di me? Quali sono i miei
diritti?
Ho il diritto di rimanere "a disposizione" presso la scuola per la quale
ho firmato il contratto di incarico annuale? O devo considerarmi "fuori" e
ricollocabile in un altro istituto dipendentemente dalla disponibilità e
da posti disponibili?
Se il bambino disabile, si ritira dalla scuola,
viene a cadere l'incarico per cui è stato comandato. Di conseguenza, verrà
ricollocato in un altro istituto.
Sono al primo anno di insegnamento su posto di sostegno (ma all'ottavo
nella scuola secondaria superiore) e i dubbi sono numerosi. Nella quarta
classe dell'Istituto professionale nel quale insegno è iscritto un alunno
con ritardo mentale lieve/medio che i genitori si ostinano a non
considerare tale. Venerdì ci saranno i consigli di classe e bisognerà
stabilire che tipo di programmazione fissare per l'alunno. la maggior
parte dei colleghi desidera una programmazione differenziata; alcuni
vorrebbero far conseguire all'allievo gli obiettivi minimi della
programmazione di classe. Se si dovesse perseguire questa via, come si
possono giustificare (anche alla classe,con profitto modesto) le
valutazioni e la promozione di questo alunno che non può palesemente
raggiungere neanche gli obiettivi minimi delle discipline, se non grazie
alla "comprensione" dei colleghi? In altre parole, fino a qual punto è
giusto perseguire la programmazione con obiettivi minimi? Inoltre, alcuni
docenti sostengono che l'alunno potrebbe perseguire in alcune discipline
gli obiettivi minimi, in altre quelli differenziati; ma, per quanto mi
consti, questo non si potrebbe fare. che tipo di promozione avrebbe
l'alunno a fine anno scolastico? infine, perchè i genitori dell'alunno
pretendono che questi raggiunga il diploma? la condizione del figlio non
sarebbe chiara in tutte le tappe della sua vita, anche lavorativa? in
merito ad un secondo questo, vorrei sapere se i genitori di un alunno
diversabile possono avere copia del verbale del Gruppo H. Una terza
questione, infine, riguarda un alunno down con ritardo mentale grave.
Questi seguirà una programmazione differenziata per insegnargli a leggere
e scrivere autonomamente e senza stimolo-guida, ma i colleghi di inglese e
francese mi chiedono su cosa possono esprimere le loro valutazioni
specifiche dal momento che l'alunno non è in grado di seguire alcun
obiettivo di quelle discipline...non so cosa rispondere.
Come ho scritto su numerose faq di edscuola, si deve
prima deliberare a maggioranza del consiglio di classe se si vuole la
programmazione per obiettivi minimi o differenziata. Se si sceglie la
prima soluzione, sono i singoli docenti a decidere per le rispettive
discipline quale il livello minimo per dare la promozione e quindi daranno
i voti, senza commiserazione, ciascuno secondo il profitto realizzato
nella propria disciplina. Per l'art 16 comma 1 della l.n. 104/92 è
possibile sostituire i contenuti di alcune discipline con altri contenuti
o si possono ridurre quelli di alcune discipline. La scelta spetta sempre
ai singoli docenti della disciplina. E' impossibile dare
contemporaneamente le due valutazioni.
E' possibile che un alunno nella scuola di 2^ grado possa seguire
una programmazione per obiettivi minimi solo in alcune discipline
(matematica economia aziendale) dove l'alunno incontra maggiori difficoltà
e seguire invece la programmazione della classe nelle restanti discipline?
Qual è la normativa di riferimento?
L'art 16 comma 1 in tema di valutazione stabilisce
che sia legittima la sostituzione parziale dei contenuti di talune
discipline e la loro sostituzione con altre. E' conveniente, comunque,
sollevare un quesito al Ministero o all'Ufficio scolastico regionale.
SCUOLE SUPERIORI
Nella scelta del percorso scolastico più idoneo per l'alunno certificato
:si possono utilizzare due percorsi scolastici:
1. Una programmazione riconducibile agli obiettivi minimi previsti dai
programmi ministeriali
2. Una programmazione differenziata.
al punto:
1) Programmazione riconducibile agli obiettivi previsti dai programmi
ministeriali, o comunque ad essi globalmente corrispondenti.
La C.M. n. 268/88 afferma che gli apprendimenti devono essere "
globalmente rapportabili all'insegnamento impartito a tutti gli alunni di
quel determinato indirizzo di studi. E' possibile prevedere programmi
semplificati con una riduzione parziale dei contenuti delle discipline
curriculari.
Gli alunni partecipano a pieno titolo agli esami di Qualifica e di Stato.
Possono essere predisposte prove equipollenti, che verifichino il livello
di preparazione culturale e idoneo per il rilascio del diploma di
Qualifica.
Sono il padre di una bimba diversamente abile, la mia domanda è se la
scuola e tenuta o, in via bonaria, può consegnarci la copia del piano
educativo personalizzato e della programmazione scolastica di mia figlia
Miriana.
Se si, cortesemente se mi indicate le normative vigenti in merito.
ALtra cosa è sapere nel giorno di permesso dell'insegnante di sostegno,
avendo mia figlia bisogno di essere continuamente stimolata a chi è
demandato questo compito.
Il P.E.I. è:
progetto operativo interistituzionale tra operatori della scuola, dei
servizi sanitari e sociali, in collaborazione con i familiari;
progetto educativo e didattico personalizzato riguardante la dimensione
dell'apprendimento correlata agli aspetti riabilitativi e sociali
contiene:
- finalità e obiettivi didattici
- itinerari di lavoro
- tecnologia
- metodologie, tecniche e verifiche
- modalità di coinvolgimento della famiglia
E' un suo diritto averlo!
Per quanto il PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA va consegnato dalla scuola ai
genitori degli alunni in maniera sintetica
Sono una docente di sostegno che dovrà stilare un alunno disabile
(rapporto 1/2) una programmazione semplificata. Cioè contenuti minimi per
quasi tutte le discipline, differenziata per altre.
Potrà conseguire la qualifica? Seguendo la programmazione semplificata le
prove devono essere necessariamente uguali al resto della classe?
Potrei avere in merito la normativa che regola la programmazione
semplificata?
L'art 14 dell'o m n. 90/01 prevede i due tipi di
programmazione esclusivamente per le scuole superiori. Per la scuola media
bisogna rifarsi all'art 16 commi 1 e 2 della l.n. 104/92 ed all'art 11
commi 10 ed 11 dell' o m citata.
Non è possibile nelle scuole superiori effettuare i due tipi di
valutazione perchè portano a risultati legali contrapposti.
E quella differenziata?
A seguito della sentenza n. 215/87 della Corte
Costituzionale (https://www.edscuola.it/archivio/norme/varie/scc215_87.html)
già l'O.M. n. 262/88, con palese riferimento agli alunni con ritardo
mentale grave, consentiva una valutazione commisurata allo svolgimento di
un percorso didattico <<differenziato>> rispetto ai programmi
ministeriali. Tale orientamento è stato ribadito e perfezionato negli atti
normativi successivi (O.M. n. 128/99,art. 4, O.M. 126/2000 e successive).
In tali norme si precisa che tale valutazione è finalizzata allo
svolgimento del piano educativo individualizzato e all'esercizio del
diritto allo studio costituzionalmente garantito, ma non consente il
rilascio di un titolo di studio. In tal senso si è pronunciato
espressamente il Consiglio di stato con il parere n. 348/91 , sviluppando
i principi espressi in tema di valutazione dalla Corte Costituzionale.
In forza di questi orientamenti la normativa secondaria contiene le
seguenti disposizioni: gli apprendimenti dei contenuti dei piani educativi
<<differenziati>> vanno valutati con i voti, come per i compagni; i voti
però sono riferiti al contenuto del PEI e non dei programmi ministeriali.
Ordinanza Ministeriale 4 aprile 2003, n. 35, art.17
Ordinanza Ministeriale n. 21 del 9 febbraio 2004, (prot. n. 2392), Art. 17
ESAMI DEI CANDIDATI IN SITUAZIONE DI HANDICAP
4. I candidati che hanno svolto un percorso didattico differenziato e sono
stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un
credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano
possono svolgere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto
finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art. 13 del
Regolamento. I testi delle prove scritte sono elaborati dalle commissioni,
sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe. Per detti
candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate va
indicato solo nella attestazione e non nei tabelloni affissi all'albo
dell'istituto.
E' possibile che non ci sia una normativa che lasci libero il genitore di
far frequentare al proprio figlio di sette anni un'associazione privata e
non la scuola primaria statale? Il bambino è affetto da trisomia 13; il
timore del genitore è che inserendo il bambino in un nuovo ambiente,
questi possa subire un regresso. Premetto che il Dirigente della scuola ha
apportato gli adattamenti necessari ad accogliere il piccolo.
Se i sanitari che seguono il bambino dicono che non
ci sono rischi per la sua salute a frequentare la scuola, e se il
Dirigente scolastico ha predisposto tutto per la migliore accoglienza
possibile, il genitore dovrebbe essere rassicurato e contento che il
figliolo faccia l'esperienza di stare insieme ai compagni, ferma restando
la possibilità della frequenza pomeridiana del centro specializzato.
Ci siamo da sempre battuti per l'integrazione anche dei casi più
difficili, perchè, se ben condotta, l'integrazione offre ai bambini
un'esperienza insostituibile di crescita psicologica ed intellettiva.
Sono un'insegnante di sostegno al suo secondo anno di esperienza in una
scuola media. L'anno scorso sono state richieste e motivate 18 ore per n.
3 alunni certificati che si trovano tutti all'interno di una stessa classe
seconda.
Posto che apprendo che è il CSA a decidere quante ore assegnare poi al
singolo alunno certificato...come faccio a sapere se a questi 3 alunni
sono effettivamente state date 18 ore ciascuno? Vi pongo questo quesito
poichè sono stata assegnata dal capo d'istituto per continuità a questa
classe seconda dove l'anno precedente seguivo 2 dei ragazzi per 9 ore e
ora mi si richiede di seguire tutti e 3 i ragazzi per 18 ore settimanali.
Mi chiedo come questo sia possibile quando tutti e 3 dovrebbero usufruire
di 18 ore ciascuno singolarmente! A chi posso rivolgermi per avere dei
chiarimenti?
Deve chiedere al Suo dirigente scolastico che deve
sapere quante ore sono state definitivamente assegnate ad ogni alunno.
Debbo supporre, dal Suo quesito, che c'è stata una riduzione di ore per
ciascun alunno. E' assai strano che , se gli alunni sono in situazione di
gravità, siano state addirittura ridotte le ore. Occorre ancora sapere
quanti sono tutti gli alunni della classe, che non dovrebbero superare il
numero di 20 stando al d m n. 141/99.
Se fosse necessario, dopo aver esperito tutti i tentativi di chiarimenti
anche col CSA e l'Ufficio scolastico regionale, la famiglia si rivolga ad
un legale per avere l'aumento di ore dal giudice.
Sono un'insegnante di sostegno al suo secondo anno di esperienza in una
scuola media dove seguo 3 alunni tutti inseriti nella stessa classe
seconda. Apprendo da una vostra risposta che non si possono prevedere
programmazioni miste ossia con obiettivi minimi per alcune materie e
differenziate per altre...come fare dunque?
Prevediamo per due dei ragazzini che seguo delle programmazioni
differenziate cercano di portarli al punto che almeno il prossimo anno
seguano una programmazione con obiettivi semplificati in tutte le materie?
Cosa prevede la riforma Moratti a proposito dei ragazzini diversamente
abili a questo proposito, potreste cortesemente darmi dei riferimenti
normativi specifici?
L'art 14 dell'o m n. 90/01 prevede i due tipi di
programmazione esclusivamente per le scuole superiori. Per la scuola media
bisogna rifarsi all'art 16 commi 1 e 2 della l.n. 104/92 ed all'art 11
commi 10 ed 11 dell' o m citata.
Non è possibile nelle scuole superiori effettuare i due tipi di
valutazione perchè portano a risultati legali contrapposti.
Sono una docente di sostegno alla prima esperienza lavorativa. Mi occupo
di un ragazzo portatore di handicap, ma c'è qualcosa di strano, perchè non
ha con sè il fascicolo che dovrebbe avere, poichè proviene da una scuola
che si trova in un altro paese . Svolgo 9 ore per essere da sostegno a
questo ragazzo, ma scopro che la sua mamma ha firmato un accordo con la
scuola e lo fa uscire prima, alle 13.00. Giovedì e venerdì esco alle ore
14.00, mentre il ragazzo va via prima; questa settimana mancava
l'insegnante d'italiano e mi sono dovuta occupare della classe alle ultime
due ore. Non le dico che situazione c'era. Addirittura un ragazzino,
rimproverato perchè faceva un rumore assordante mi ha detto: Ma tu chi
sei, che vuoi (in dialetto ovviamente)? Ero quasi tentata di fare una nota
sul registro, ma non ho fatto niente, in quanto sono nuova per la classe.
Allora, visto che sono l'insegnante di sostegno per il ragazzo portatore
di handicap non giudico giusto restare fino alle 14.00, dato che il
ragazzo a quell'ora è già a casa. Per quale motivo devo restare? Gli altri
insegnanti, invece vogliono che mi occupi del resto della classe, (l'unico
a non meritare il sostegno è forse quello che sto assistendo).
In base all'art 13 comma 6 l.n. 104/92, Lei è
contitolare della classe e quindi legittimamente Le può essere richiesto
di occuparsi della classe, anche quando l'alunno manca. Infatti lei è
stata nominata per l'integrazione dell'alunno in quella classe e, valuta
trimestralmente tutti gli alunni di quella classe.
Sono un insegnante non di ruolo di scuola primaria a Bergamo.
Da quattro vengo nominata dai circoli su posti di sostegno pur non avendo
alcuna specializzazione se non le abilitazioni conseguite negli ultimi
Concorsi Ordinari.
Come potrei prendere la specializzazione per il sostegno?
Esistono corsi anche per insegnanti non di ruolo?
La l.n. 143 di quest'anno prevede corsi riservati
per Voi, che saranno realizzati dalle facoltà di scienze della formazione.
Sono un'insegnante di sostegno, dopo l'assegnazione dei casi, mi
sono recata in segreteria per avere la documentazione circa gli alunni che
seguo, mi è stato risposto che potevo consultare la documentazione, ma,
per non violare la legge sulla privacy, non potevo fotocopiarla (neanche
omettendo le generalità dell'alunno!). Ciò mi sembra assurdo...
fotocopiare la documentazione serve per "studiare il caso", per cercare di
comprendere meglio le dinamiche cognitive e relazionali dell'alunno in
situazione di handicap, e per fare ciò ho bisogno di consultare, leggere e
rileggere tutti i documenti degli scorsi anni.
Potreste darmi i riferimenti legislativi a supporto di tale diniego?
In riferimento all'utilizzo di insegnanti di sostegno per supplire docenti
curriculari assenti, vorrei segnalare ciò che accade nella scuola in cui
insegno: ogni giorno un bidello passa per le varie classi e chiede se
l'alunno in situazione di handicap è presente... (naturalmente ciò crea un
certo imbarazzo dell'alunno che si sente diverso dai suoi compagni!). Se
l'alunno è assente... Evviva, si è trovatto un 'tappabuchi'!
Quanto alla richiesta di presenza dell'alunno, che
comunque deve essere effettuata senza discriminazione per lo stesso, la
finanziaria per il 2002 stabilisce che il sostegno viene assegnato agli
alunni effettivamente frequentanti. Pertanto , se effettuata in modo da
garantire la privacy dell'alunno, la richiesta è regolare.
Assurdo è invece il rifiuto di consentire la copia della documentazione
dell'alunno , resa anonima, per consentire ai docenti di conoscere e
studiare il caso.L'art 13 del dlgs n. 196/03 consente la comunicazione di
tali documenti quando serve per motivi di servizio.
Sono un'insegnante di sostegno specializzata, in servizio presso una
scuola media, con cattedra di 18 ore, e seguo due alunni in due
classidiverse, con 9 ore ciascuno.
Capita molto spesso che venga utilizzata per supplire l'assenza di
colleghi nelle mie due classi di appartenenza, impedendomi di poter
svolgere la programmazione prevista per i due alunni, che hanno l'esigenza
di essere guidati personalmente.
Posso rifiutarmi? Oppure, è previsto un massimo di ore di supplenza che
sono obbligata a svolgere nelle mie classi? Quale legge posso citare?
Attendo con urgenza una vostra risposta, poichè la sitazione sta
diventando insostenibile, credo che la mia funzione nella scuola non sia
quella di "tappabuchi".
In base all'art 13 commi 3 e 5 della L.n. 104/92
l'insegnante per il sostegno deve essere assicurato solo agli alunni con
disabilità certificata. Tale principio è ribadito nell'art 35 comnma 7
l.n. 289/02. Pertanto, se ll'alunno è in classe, è illegittimo mandare il
docente per il sostegno in altra classe, anche se portasse con sè
l'alunno, che ha invece
diritto a restare, per integrarsi, nella sua classe. Sarebbe opportuno che
sia soprattutto la famiglia a fare queste
rimostranze, per evitare conflitti fra Dirigente e docente.
Sono una docente di sostegno, vorrei sapere se un mio alunno che segue la
programmazione di classe con obiettivi minimi,affetto da disabilità
cognitiva lieve,può sostenere all'esame di stato le prove
equipollenti.Grazie.
Al fine di facilitare lo svolgimento delle prove
equipollenti previste i Consigli di classe presentano alle Commissioni
d'esame un'apposita relazione, nella quale, oltre a indicare i criteri e
le attività previste, danno indicazioni concrete sia per l'assistenza alla
persona e alle prove d'esame sia sulle modalità di svolgimento di prove
equipollenti, sulla base dell'esperienza condotta a scuola durante il
percorso formativo
L'ultima ordinanza: Ordinanza Ministeriale 4 aprile
2003, n. 35, Art. 17
Sono un'insegnante di sostegno. Vorrei sapere se è possibile richiedere il
"sostegno" per un ragazzino epilettico e con notevoli problemi di
comportamento e adattamento.
La prima cosa da fare è certificare il bambino,
altrimenti il sostegno viene negato dal CSA
Mi trovo abbastanza bene nella scuola dove sono stata nominata anche se
c'e un problema nell'organizzazione delle supplenze: non raramente, anzi
direi con una frquenza quasi giornaliera, vengo utilizzata per supplenze
(non solo della collega coopresente) .L'aspetto più irritante della storia
e' che , a parte le assenze improvvise, anche nel caso di assenze per
malattia di + gg vengo sempre avvertita la mattina stessa senza la
possibilità ne' di preparare un'attività che abbia un senso per la classe
nè di avvertire la collega coopresente della mia assenza perche'
utilizzata diversamente... Stessa sorte chiaramente per le altre colleghe
di sostegno...E mi chiedo (domanda retorica), se dovessi mancare io , ci
sarebbe qualche collega a sostituirmi?Forse faro' una verifica...vediamo
come va!
C'e' una legge o una circolare alla quale posso far riferimento per
frenare questa prassi? e come, senza suscitare troppi contrasti?
Se l'insegnante lascia la classe per supplire
altrove, viola la norma dell'art 35 comma 7 della l.n. 289/02, secondo la
quale il sostegno può essere dato solo dove è presente un alunno
certificato con handicap.
QUELLA DI FARE SUPPLENZE, E' UNA PRASSI ILLEGITTIMA!!!!
Sono un'insegnante di sostegno a tempo determinato, ricopro un incarico
annuale in una scuola media e seguo un'allieva di seconda con Sindrome di
Angelmann e attualmente "aciduria etilmalonica associata a tetraparesi
spastica".
Il Dirigente è in malattia e pertanto la soluzione dei problemi è delegata
a: insegnante di sostegno e Consiglio di classe.
L´équipe socio-sanitaria, per la grave compromissione delle aree:
linguistico-comunicazionale, motorio-prassica che concorre ad ostacolare i
processi cognitivi, ha suggerito una programmazione didattico-educativa
individualizzata che preveda anche l´uso di ausili informatici.
La famiglia è particolarmente favorevole alla proposta, anche perché si è
informata sui tanti sussidi informatici che potrebbero essere utili, e
desidera che la scuola si attivi per individuare ed acquisire quelli più
indicati.
Le vorrei chiedere, a tal proposito, se potrebbe incarmene qualcuno in
particolare.
Nel sito dell'Handitecno, trova gli ausili
informatici ed il loro utilizzo a scuola, suddivisi per tipo di disabilità:
http://www.bdp.it/handitecno/
In qualità di docente di sostegno avrei bisogno di sapere se l'insegnante
di sostegno può uscire dalla classe solo con l'alunno certificato o se
l'intervento individuale deve essere concordato dal consiglio di classe e
limitato ad alcuni interventi e materie. Premetto che ho sempre fatto il
sostegno in classe e con la classe e trovandomi in disaccordo con alcuni
colleghi che operano diversamente mi chiedo se esiste anche un riferimento
normativo che regola l'intervento del sostegno.
un altra questione riguarda la mia possibilità di non essere utilizzato
come sostituziopne di un collega assente e lasciare la mia classe per
recarmi a supplire il collega in altra classe.
La C.M. 153 del 15 giugno 1988: ribadisce
"l'illegittimità dell'uscita dalla classe degli alunni con handicap, salvo
i casi in cui un periodo di attività individuato fuori della classe sia
espressamente previsto dalla stesura del piano educativo individualizzato
e concordato tra docente specializzato e docenti curricolari".
Si faccia rispettare!
Il D.M. n. 226 del 27 giugno 1995: "Tale insegnante deve superare le
angustie di un ruolo limitato, assumendo una corretta competenza nelle
problematiche dell'organizzazione scolastica, facendo valere concretamente
le proprie capacità relazionali e comunicazionali, senza tuttavia
prescindere dall'esercizio di specifiche competenze didattiche e
curricolari".
Quanto alle supplenze dei docenti di sostegno, quando l'alunno è presente
in classe, esse sono illegittime ed illegali . Infatti se l'insegnante
lascia la classe per supplire altrove, viola la norma dell'art 35 comma 7
della l.n. 289/02, secondo la quale il sostegno può essere dato solo dove
è presente un alunno certificato con handicap. Se porta con sè l'alunno in
altre classi, viola il principio dell'integrazione in una classe.
Sono un insegnante di matematica applicata utilizzato, nell'anno in corso,
sul sostegno anche se privo di titolo di
specializzazione.
Sto seguendo un alunno di seconda superiore.
L'anno scorso, in prima, tale alunno ha seguito un percorso differenziato
su tre materie.
Mi ponevo alcune domande (spero che mi possiate dare anche i relativi
riferimenti per esempio giuridici)
1. se quest'anno l'alunno segue lo stesso percorso didattico degli altri
alunni della classe può ottenere una regolare promozione (anche se in
primna aveva un percorso differenziato)?
2. può l'alunno raggiungere gli stessi obiettivi degli altri (alunni della
classe) prevedendo per le verifiche sommative tempi più lunghi degli altri
?
Art. 15, O.M., n. 90/01
Ove il Consiglio di classe riscontri che l'allievo abbia raggiunto un
livello di preparazione conforme agli obiettivi didattici previsti dai
programmi ministeriali o, comunque, ad essi globalmente corrispondenti,
decide in conformità degli artt.12 e 13 della stessa Ordinanza
Sono un'insegnante di sostegno. Recentemente (nel mese di Ottobre) un
ragazzo di 5° è stato certificato a causa di problemi psichici di notevole
rilevanza. La famiglia per alleggerirgli il carico emotivo, su proposta
del Consiglio di Classe, sarebbe disposta ad accettare un progetto di
biennalizzazione dell'ultimo anno scolastico. In sostanza quest'anno il
ragazzo studierebbe solo alcune materie e in esse verrebbe valutato. Il
prossimo anno 2005/06 completerebbe la sua preparazione concludendo il
ciclo di studi con l'Esame di Stato. Non ha l'insegnante di sostegno
perchè appunto la certificazione è recentissima. Le pongo le seguenti
domande:
E' ancora possibile per quest'anno scolastico richiedere l'insegnante di
sostegno? (la famiglia è d'accordo)
E' possibile realizzare questo progetto di biennalizzazione in 5°? Non
abbiamo trovato leggi che lo impediscono.
E' ancora possibile chiedere l'insegnante di
sostegno, dal momento che la c m n. 27/04 e c m n. 54/04 sugli organici lo
consentono.
Ritengo più difficile la biennalizzazione. Dovreste provare a formulare
una richiesta di sperimentazione all'Ufficio scolastico regionale in base
all'art 43 del d m n. 331/98.
Sono una Coll.Scolastico,(PERSANALE ATA),MI vengono negati i 3 gg.mensili
per assistere mia madre portatrice di handicap con decreto legge 104/92
Comma 3. E' vero che necessita il Comma 4 per ottenere tali permessi???
La condizione principale per accedere ai permessi
lavorativi è che il disabile sia in possesso della certificazione di
handicap con connotazione di gravità (art. 3 comma 3 della Legge
104/1992).
Sono la madre di un ragazzo disabile che frequenta la terza media
Posso partecipare con una mia persona di fiducia al GLH operativo della
scuola per la stesura e verifica del PEI ? quale prassi devo seguire ?
Il Piano educativo individualizzato (indicato con il
termine P.E.I.), è il documento nel quale vengono descritti gli interventi
integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno in
situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della
realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione, di cui ai primi
quattro commi dell'art. 12 della Legge 104/92.
Il P.E.I. è redatto, ai sensi del comma 5 del predetto art. 12,
congiuntamente dagli operatori sanitari individuati dalla ASL (UONPI) e
dal personale insegnante curriculare e di sostegno della scuola e, ove
presente, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico,
in collaborazione con i genitori o gli esercenti la potestà parentale
dell'alunno. Atto di indirizzo: D.P.R. del 24/02/94, art.4. Non sono
ammessi estranei, a meno che non siano direttamente coinvolti nella
costruzione del progetto di vita del ragazzo.
Il P.E.I. tiene presenti i progetti didattico-educativi, riabilitativi e
di socializzazione individualizzati, nonché le forme di integrazione tra
attività scolastiche ed extrascolastiche, di cui alla lettera a), comma 1,
dell'art. 13 della Legge 104/92. Nella definizione del P.E.I., i soggetti
di cui al precedente comma 2, propongono, ciascuno in base alla propria
esperienza pedagogica, medico-scientifica e di contatto e sulla base dei
dati derivanti dalla diagnosi funzionale e dal profilo dinamico
funzionale, di cui ai precedenti articoli 3 e 4, gli interventi
finalizzati alla piena realizzazione del diritto all'educazione,
all'istruzione ed integrazione scolastica dell'alunno in situazione di
handicap. Detti interventi propositivi vengono, successivamente, integrati
tra di loro, in modo da giungere alla redazione conclusiva di un piano
educativo che sia correlato alle disabilità dell'alunno stesso, alle sue
conseguenti difficoltà e alle potenzialità dell'alunno comunque
disponibili.