Avremmo l'esigenza di conoscere compiti e competenze -in ambito
scolastico- dell'Assistente ad personam assegnato dall'Ente locale a
persona certificata in situazione di handicap.
Nello specifico si chiede se, in assenza dell'insegnante di sostegno
(giorno libero), l'assistente ad personam assume contitolarità con il
Consiglio di Classe e quindi firma del registro per le attività didattiche
svolte.
Dico, ma stiamo scherzando??
Le mansioni dei collaboratori scolastici:
Nota 30 novembre 2001
https://www.edscuola.it/archivio/norme/circolari/nm301101.html
Il personale educativo
https://www.edscuola.it/archivio/handicap/fish45.htm
SONO UN'INSEGNANTE DI SOSTEGNO IN SERVIZIO PRESSO UN ISTITUTO COMPRENSIVO.
COME INSEGNANTE REFERENTE PER L'HANDICAP E FUNZIONE STRUMENTALE PER L'AREA
SOSTEGNO AGLI STUDENTI, MI TROVO AD AFFRONTARE NUMEROSI PROBLEMI RELATIVI,
NON SOLO AGLI ALUNNI DIVERSABILI, MA (SOPRATTUTTO IN QUESTI ULTIMI ANNI) A
TUTTI QUEGLI ALUNNI CON DIFFICOLTA' DI APPRENDIMENTO, DEPRIVAZIONI
SOCIALI, DISAGI.
UNO DEI QUESITI CHE MAGGIORMENTE MI VIENE RIVOLTO RIGUARDA LE MODALITA'
VALUTATIVE DEGLI ALUNNI NON CERTIFICATI E CHE PRESENTANO GROSSE
DIFFICOLTA' DI APPRENDIMENTO (MOLTE VOLTE SUPERIORI AGLI STESSI ALUNNI
DIVERSABILI).
IN ACCORDO CON QUANTO PREVISTO DALLA NUOVA RIFORMA E RELATIVAMENTE AL
CONCETTO (CHE CONDIVIDO) CHE OGNI ALUNNO NECESSITI DI UN PROPRIO PERCORSO
DI APPRENDIMENTO E, DUNQUE, DI UN PIANO DI STUDI PERSONALIZZATO AL FINE DI
RISPONDERE AL MEGLIO ALLE SUE ESIGENZE E POTENZIALITA', CHIEDO COME
VALUTARE QUEGLI STESSI ALUNNI CHE, PUR DISPONENDO DI UN PERCORSO
D'APPRENDIMENTO RIDOTTO/SEMPLIFICATO/DIVERSIFICATO, NON RIESCONO COMUNQUE
A RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI PREFISSATI O, COMUNQUE, SOLO IN PARTE.
QUESTI ALUNNI,INTENDO DIRE, DOVRANNO ESSERE VALUTATI CON I CRITERI
STANDARD DELLA CLASSE O RELATIVAMENTE AL LORO PERCORSO D'APPRENDIMENTO? ED
IN QUESTO CASO: è BENE SPECIFICARE SULLA SCHEDA CHE TRATTASI DI ALTRA
PROGRAMMAZIONE?
ULTIMO QUESITO E PIU' SPINOSO: è OPPORTUNO CONTINUARE A PROMUOVERE ALUNNI
CHE PRESENTANO Sì FATTE PROBLEMATICHE/NECESSITà O SAREBBE PREFERIBILE
GARANTIRE UNA MAGGIORE OPPORTUNITà DI APPRENDIMENTO FERMANDOLI IN UNA
DELLE PRIME CLASSI?
IL DUBBIO DEI DOCENTI è RELATIVO PERO' AL FATTO CHE, VISTA LA PRECARIETà
DEGLI INSEGNANTI DI SOSTEGNO E LA SITUAZIONE A VOLTE MOLTO STATICA DEGLI
ALUNNI (DIFFICILI PROGRESSI ANCHE A CAUSA DI RISORSE PROFESSIONALI PER
INTRAPRENDERE UN PERCORSO INDIVIDUALIZZATO), HA SENSO BOCCIARE?
E' da premettere che gli alunni svantaggiati, se non
certificati in situazione di handicap, non godono di alcun diritto degli
alunni con handicap e quindi dell'assistenza dell'insegnante per il
sostegno che, se assegnato a loro, riduce le scarse e contese ore di
sostegno agli alunni certificati.
Purtroppo , malgrado le altisonanti proclamazioni retoriche della riforma
Moratti e dei suoi sostenitori circa la personalizzazione dei curricula,
nessun mezzo in più è assicurato ad alunni che non siano certificati con
handicap. Bisognerà quindi intervenire, come dice sadicamente la normativa
ministeriale, " con le normali risorse scolastiche", che, come è noto, si
vanno sempre più riducendo. Dovete quindi per questi alunni attivare
progetti ed interventi di recupero con le risorse disoponibili, meno il
sostegno, per trovare delle soluzioni. In mancanza di precise norme a loro
favore essi vanno valutati come tutti gli alunni non handicappati e quindi
probabilmente bocciati, nella speranza che qualche ripetenza possa
aiutarli a colmare le lacune.
Purtroppo si ha l'impressione che in questo momento il Ministero stia
pensando solo agli alunni con maggiori possibilità di successo , creando
una grande disparità di trattamento fra gli alunni con handicap abbastanza
garantiti e quelli con svantaggi talora maggiori, ma non certificati,
totalmente non garantiti.
Ci si augura che il ministero, al quale giro, per quanto possa occorrere,
questa Vostra segnalazione, voglia fare una riflessione sul punto, già
ripetutamente segnalato anche da me personalmente non solo a voce.
Sono un insegnante di sostegno in una seconda classe di un istituto
secondario superiore esattamente un istituto tecnico commerciale. L'alunna
che seguo è iperattiva, handicap psicofisico (molto generico sul P.D.F.
P.E.I.)) presenta grosse difficoltà cognitive, relativamente a tutte le
materie.
Infatti, dalle informazioni acquisite nel corso del periodo dedicato
all'osservazione diretta, è venuta fuori una situazione di partenza molto
problematica.
Problematica sia dal punto di vista didattico- cognitivo, sia per quello
educativo.
Non riesce a stare seduta e sempre in piedi portando scompiglio in classe.
Leggendo il Profilo dinamico funzionale Piano educativo individualizzato
redatto a marzo 2004 (a. s. 2003/2004) con ben sei mesi di inizio anno
scolastico e seguendo una
Programmazione didattica della classe con obiettivi minimi
(semplificati)come mi devo comportare ?
1.Prima ad ognuno ( docenti curriculari) gli illustro le mie intenzioni
sull'alunna che sto seguendo.
2.Ho ritenuto opportuno che al primo consiglio di classe si decida con i
vari colleghi e si rediga un documento e sopratutto si verbalizzi qualora
il P.E.I. sia diversificato in vista di obiettivi didattici e formativi
non riconducibili ai programmi ministeriali, il Consiglio di classe stila
una relazione che tenga conto del P.E.I. e delle notizie fornite da
ciascun insegnante, valuta i risultati dell'apprendimento, con
l'attribuzione di voti che sono relativi unicamente allo svolgimento del
P.E.I. e non ai programmi ministeriali.
3.Qualora un Consiglio di classe intenda adottare la valutazione
differenziata deve darne immediata notizia alla famiglia fissandole un
termine per manifestare un formale assenso, in mancanza del quale la
modalità valutativa proposta si intende accettata. In caso di dissenso
espresso, l'alunna non può essere considerata diversamente abile e va
valutata come ogni altro allievo/a.
Parlando con la coordinatrice di classe e con alcune insegnanti di classe
mi hanno riferito che non si può aggiornare il P.D.F P.E.I . (Io o
riferito loro che si può fare sia il rinnovo, la verifica, credo che
invece la verità sia un'altra che c'è molto attrito con le istituzioni
scuola / equipe medica).
Perché è stato rinnovato l'anno scorso nel marzo 2004 ad anno scolastico
inoltrato e che poi l'equipe medica cioè la responsabile la Pedagogista
gli ha riferito che l'ordine competente per cambiare il tutto o rinnovare
o fare un ulteriore verifica è competenza loro è non del Consiglio di
classe.
Quindi arrivato a questa affermazione vorrei che lei come Avvocato e come
Esperto Scuola competente in materia mi illustri il da farsi in una
situazione così delicata.
Se esistono leggi in riferimento a cui mi possa appellarmi. Io ancora non
ho sentito con le mie orecchie tutto ciò che mi è stato riferito, mi sto
attivando da solo parlando prima con la fiduciaria, poi con la referente
del sostegno, e poi con la responsabile Pedagogista dell'equipe medica,
spero che possa arrivare ad una conclusione. Spero che la questione si
risolva al più presto! Ritornando al discorso del P.D.F. P.E.I.: Il
profilo dinamico funzionale (P.D.F.)deve essere rinnovato ogni anno nella
scuola secondaria si vedi legge 104 artt. 12, 13, 14, per la valutazione
fare riferimento
anche ai successivi 15, 16, 17.
Si può rinnovare ma una verifica si può richiedere all'equipe medica .
Un altro problema che i vari docenti mi hanno puntualizzato è quello della
famiglia.
L'anno scorso il genitore non accettò il differenziato che l'ins.sostegno
le aveva ulteriormente proposto come alternativa di una provabile riuscita
alle lacune che deficitariamente presentava spiegando e rispiegando e non
capendo la situazione gravissima in cui l'alunna si trovava e che andava
in contro con un ulteriore bocciatura, ad oggi si trova in uno stato di
disinteresse e svogliatezza.
Da premettere che secondo un punto di vista mio il genitore invece di
aiutare la figlia la sta rendendo più ridicola!
Per non dire un'altra cosa! Questa situazione è stata sottolineata, più
volte, da tutto il Consiglio di classe per cui, ha sollecitato (ins.sostegno
a.s.03/04) un incontro con l'equipe medica, per evidenziare tali
problematiche ed eventualmente procedere alla scelta di una programmazione
differenziata, più adatta alle esigenze dell'alunna.
Ma tanto la famiglia che l'equipe medica, visto che era ancora l'inizio
dell'anno e si sperava in una maturazione dell'alunna, hanno ritenuto
opportuno continuare ad osservare la programmazione didattica della
classe, che è stata di volta in volta semplificata nei contenuti, onde
consentire all'alunna di seguirla senza eccessive difficoltà.
Una programmazione obiettivi minimi semplificati (nei minimi termini) che
ulteriormente elementari non riusciva a capire.
La famiglia non accetta la condizione della figlia! Il genitore dice che
sua figlia non può essere considerata una diversamente abile quindi vuole
che prenda il diploma come tutti gli altri !
La famiglia deve comprendere che per nessun alunno ,
normodotato o meno, è garantito il diploma. Se è stato acclarato dal
consiglio di classe , con delibera verbalizzata, che l'alunno non è in
grado di svolgere un programma semplificato per obiettivi minimi, si
delibera per un pei differenziato. La famiglia ha diritto di rifutarlo.
Però l'art 14 dell'o m. n. 9001 a questo punto, ai soli fini della
valutazione, l'alunno che svolgerà il programma dei compagni, viene
valutato come se non fosse in situazione di handicap col rischio di
bocciatura.
Sono un'insegnante di sostegno di scuola media, ho scritto circa un mese
fa per avere chiarimenti su alcuni riferimenti normativi ma non ho
ottenuto risposta, quindi scrivo di nuovo.
Vorrei sapere quali sono le norme che disciplinano le mansioni, i diritti,
i doveri e le responsabilità degli operatori Ulss assistenti personali di
un alunno diversamente abile.
Nota 30 novembre 2001, Prot. n. 3390 .Assistenza di
base agli alunni in situazione di handicap.
https://www.edscuola.it/archivio/norme/circolari/nm301101.html
PERSONALE EDUCATIVO ASSISTENZIALE
https://www.edscuola.it/archivio/handicap/fish45.htm
Vi sarei grato se riusciste a fornire inofrmazioni utili riguardo la
figura dello psicopedagogista scolastico, come è regolata e quali sono gli
enti a cui rivolgersi per poter intraprendere questo percorso
professionale dopo la laurea specialistica in psicologia.
Le leggi:
C.M. 167/78; C.M. 158/79; Disegno di Legge Senatori Scopelliti e Pera (n.
2888 del 18/11/97; Disegno di Legge Senatrice Salvato (n. 2967 del
18/12/97); Disegno di Legge Senatore De Luca (n. 3345 dell'11/6/98);
Disegno di Legge Senatori Lo Curzio, Elia, Mazzuca Poggiolini, Lavagnini,
Giaretta, Robol, Montagnino, Follieri, Polidoro, Veraldi, Pinto, Monticone,
Rescaglio ( n. 3620 del 4/11/98); Disegno di Legge Senatori Monticone e
Rescaglio (n. 3866/99);Proposta dell'Ordine Nazionale degli Psicologi
(Gruppo di lavoro "Ordine Nazionale degli Psicologi" - SIPEF -AIP, 1998);
Proposta dell'Ordine degli Psicologi della Regione Lazio (Linee guida per
la definizione di un piano di sperimentazione della funzione psicologica
in ambito scolastico, 1999).
CC. MM. n° 167/78, n° 158/79 e n° 282/89; art. 14 Legge 270/82.
Sto preparando l'esame orale di un concorso per la copertura di un posto
da maestra d'asilo nido e mi hanno parlato di una legge quadro
sull'inserimento dei portatori handicap all'interno degli asili nido,
senza specificarmi il numero della legge in oggetto.
Le Leggi sull'Handicap nella Scuola Materna
https://www.edscuola.it/archivio/handicap/hmat.html
Sono la mamma di un ragazzino di11 anni ,che ha avuto un incidente ah
scuola durante la lezione di educazine fisica ,che consisteva ii lezioni
di pattinaggio sul ghiaccio,mio figlio e caduto a la sua prima lezione
riportando la frattura di tibia e perone .Sottoposto a intervento
chirurgico ,con applicacazinne di ferri e gesso ,che se non dovranno
intervenire dinuvo chirurgicamente verrano tolti a metta febbraio e verra
applicatto un gesso normale,lui adesso esu una sedia a rottelle ,quindi
nono puo andare a scuola ,tutte le settimane va in ospedale .per portarlo
fuori di casa vengono queli dell 118 che lo caricano in barrella e lo
portano in ospedale , perche dove abbitiamo ci sono tante scale el'ascensore
e piccolo la sedia a rottelle non ci sta .Cosa posso fare per nono far
perdere l'anno ha mio figlio,distinti saluti e grazie
Ci sono delle misure regolamentari per l'ascensore:
Decreto Ministeriale - Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n.
236.
Negli edifici di nuova edificazione, non residenziali, l'ascensore deve
avere le seguenti caratteristiche:
- cabina di dimensioni minime di 1,40 m di profondità e 1,10 m di
larghezza;
- porta con luce minima di 0,80 m posta sul lato corto;
L'Ingombro minimo della sedia a rotelle Larghezza: 70 cm Lunghezza: 120 cm
Ma ce ne sono anche di lunghezza inferiore
Se il ragazzo non va a scuola, rischia di perdere l'anno scolastico. Non
ci sono altre alternative
Sono un insegnante di sostegno di un istituto superiore. Le scrivo
per porgerLe i seguenti quesiti:
1) Nel corso di una recente riunione, il nostro Dirigente Scolastico ci ha
comunicato di aver deciso di eliminare dai tabelloni affissi all'albo
dell'istituto dopo lo scrutinio finale i nomi ed i voti relativi agli
alunni disabili che seguono una programmazione differenziata in base al
seguente ragionamento: se per un alunno suddetto sono state omesse alcune
materie, il voto relativo alle stesse non comparirebbe nel tabellone, dal
che si evincerebbe che quello è un alunno in situazione di handicap, e ciò
significherebbe diffondere un dato personale idoneo a rivelare lo stato di
salute, inteso come dato sensibile ai sensi dell'art. 13 del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 ("Codice in materia di protezione dei
dati personali"), con conseguente violazione della privacy dello studente
disabile. Domando: c'è una soluzione alternativa a quella dello stralcio,
visto che per gli alunni disabili è importante sentirsi valutati e vedere
il proprio nome riportato accanto a quello degli altri?
2) La relazione che un Consiglio di Classe deve stendere per un alunno
disabile che debba affrontare l'esame di Stato, ai sensi dell'art. 6 del
D.P.R.323/98 e dell'art. 17 dell'O.M. 35 del 4 aprile 2003, e facente
parte del "documento del 15 maggio", è da considerarsi sostitutiva della
relazione redatta alla fine di ogni anno scolastico ai sensi della C.M.
262/88? Se la risposta è no, in che cosa differiscono le due relazioni?
3) Il massimo numero di ore di sostegno che si può chiedere al C.S.A. per
un classe con un alunno disabile in una scuola superiore è 18?
La proposta del preside ha carattere cautelare.
Sarebbe forse più corretto formulare un quesito al ministero. A mio avviso,
si potrebbe mettere accanto alle materie non studiate, "non classificato per
assenze" o simile. Però il quesito al Ministero mi sembra la cosa più
corretta.
Quanto alla relazione del 15 Maggio, a mio avviso, sostituisce quella
conclusiva della c m n. 262/88, dalla quale deve risultare quali tipi di
prove sono state effettuate, in modo che la commissione possa fare svolgere
lo stesso tipo di prove.
Ovviamente non si possono chiedere più ore di sostegno rispetto all'orario
di cattedra.
Sono un’insegnante specialista di lingua inglese per la scuola
primaria,affetto da sclerosi multipla,che si aggrava sempre di
più,usufruisco della riduzione dell’orario per la legge 104/92, sono
invalido al 100%,quindi in condizione di gravità.Ho 13 anni di servizio,
vorrei arrivare ad avere il requisito minimo per la pensione,posso
usufruire dei due anni di congedo straordinario retribuito secondo la
legge in oggetto?
La Legge 388 del 23 dicembre 2000 (art. 80 comma 2)
da l'opportunità, ai genitori di persone con handicap grave, di usufruire
di due anni di congedo retribuito.
La condizione principale è che il disabile sia stato accertato
handicappato in situazione di gravità (art.3 comma 3 della legge 104/92)
Un collaboratore scolastico chiede di poter usufruire di 4 mesi di
aspettativa per accudire il figlio con grave handicap, vorrei sapere come
si deve comportare la scuola se accettare con decreto del dirigente e a
chi inviare la pratica
Veda: Circolare INPS - Direzione Centrale delle
Prestazioni a Sostegno del Reddito - 10 luglio 2001, n. 138, "Provvidenze
a favore di genitori di disabili gravi."
Sono una insegnante di ruolo fuori dalla mia regione da quasi cinque anni.
Ultimamente mia madre è stata riconosciuta portatore di handicap di cui
all’art.3 della legge 104/92 con grado di invalidità superiori ai due
terzi .
La mia famiglia è composta , oltre alla scrivente, da padre
sessantacinquenne e invalido per servizio, fratello celibe maggiorenne che
esercita attività professionale e madre con handicap pico-fisico.
Nel chiedere alla mia scuola che impedimento potesse avere l’esistenza di
un fratello maggiorenne in casa, l’incaricato ha detto che dovevo
rilasciare una ampia e convincente dichiarazione nella quale fosse
evidenziata l’impossibilità di mio fratello di accudire mia madre.
Mia madre che ha avuto un trauma dovuto alla menopausa e che ha portato
uno squilibrio nella mente e nel fisico ha bisogno di un’assistenza
prettamente femminile per bisogni fisiologici che un uomo, seppur figlio,
non può espletare.
La mia richiesta è dove poter attingere un fac simile di
autocertificazione o un precedente modello da presentare insieme
all’istanza di mobilità.
Veda: Genitori/familiari di maggiorenni con
handicap,
https://www.edscuola.it/archivio/handicap/permessi_tutela_disabili.htm
Vorrei conoscere le normative che regolano la presenza dell'assistente
all'alunno portatore di handicap in classe !!
Legge 104/92, art. 13 comma 3.
Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive
modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per
l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici
o sensoriali...
Può rimanere l'assistente in classe quando è o non presente l'insegnante
di sostegno?
Solitamente no, ma tutto dipende da ciò che è
scritto nel PEI e deciso dal Consiglio di Classe
Siamo i genitori di una ragazza autistica di 14 anni che terminerà quest'anno
la scuola media, conseguendo il diploma. Roberta presenta un problema di
comunicazione con comunicazione verbale ridotta al minimo (benchè molto
migliorata da quando abbiamo ottenuto la logopedia, due anni fa); si
esprime con maggiore facilità per iscritto, usando la tecnica della
'comunicazione facilitata' ed è molto abile nel disegno. Roberta non
presenta comportamenti problema (aggressività verso sè
stessa o gli altri) certo per trarre profitto dallo studio necessita di
qualcuno che la solleciti e la indirizzi sul compito da eseguire. E'
importante dire che per noi la scuola e' uno dei principali aiuti per
riabilitare Roberta alla vita sociale e alla comprensione dei meccanismi
dell'apprendimento.
Ci troviamo a dover scegliere una scuola secondaria, per questo abbiamo
fatto più colloqui su diversi Istituti (Licei Artistici, Istituti
professionali per grafica). Abbiamo pero' trovato i Dirigenti Scolastici
sempre allarmati davanti alla previsione di dover coprire le ore di studio
garantendo che sia presente un insegnante di sostegno o, dato il numero
limitato delle ore concesse, un assistente comunale, piu' o meno come
avviene adesso nella media inferiore.
Ci è parso di capire che, nonostante la diagnosi di gravità, invalidità
100%, la possibilità di richiedere al medico di compilare il modulo DF e
DH richiedendo l'educatore, esista la possibilità che la scuola possa
richiedere una frequenza ridotta solo alle ore coperte, quindi senza una
sua permanenza nelle ore in cui è presente solo l'insegnante di classe.
E' palese come si cerchi di indirizzarci ai vari FLAD (Formazione
Lavorativa Alunni Disabili) che secondo il parere nostro e del
neuropsichiatra di riferimento non sono idonei allo sviluppo personale di
Roberta (saremmo disponibili a prenderli in considerazione alla fine del
ciclo scolastico).
Tenendo presente che entrambi noi genitori lavoriamo, su quali basi
possiamo (mia moglie è già part-time) ottenere una frequenza per tutto
l'orario scolastico di Roberta?
Rivolgendovi ad un tribunale civile. Non credo ci
siano altre strade.
Nella pagina delle Norme (https://www.edscuola.it/archivio/handicap/hnorme.html),
trovate numerose sentenze dei giudici che ordinano al Ministero
dell'Istruzione di assegnare al disabile l'insegnante di sostegno per
tutte le ore di frequenza scolastica, assicurando così il diritto all
studio pieno per gli alunni in stato di handicap. Provate
Vorrei sapere se il tutore di un ragazzo down, può usufruire del
congedo straordinario previsto dalla legge 388 23.12.2000, d.l. n.151
26.3.2001 l.8.3.2000 n.53, o deve essere anche affidatario?
In questo caso chiedo: quale documentazione occorre produrre per l'amministtrazione
scolastica e quali sono i relativi organi competenti al rilascio di tali
provvedimenti di affidamento.
L’affidamento familiare è un intervento sociale di
accoglienza regolamentato per la prima volta dalla legge 184 del 1983
“Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori” Questo diritto
viene ribadito e riaffermato nella legge 149 del 2001 che modifica la
184/1983 anche nel titolo “ Diritto del minore ad una famiglia”
L’affidamento può essere progettato per un periodo breve, medio o lungo,
in base alle esigenze del minore, alle caratteristiche delle relazioni
familiari e delle motivazioni all’affidamento. La disciplina
dell’affidamento contenuta nella legge 149/2001 si riferisce all’affido
familiare stabile del minore a persone estranee alla sua famiglia di
origine; la collocazione del minore presso parenti entro il quarto grado è
consentito dal nostro ordinamento senza formalità e senza limiti di tempo.
Il Servizio Sociale, nell’ambito delle attività di aiuto alle famiglie e
senza formalizzazione giuridica, può anche realizzare affidamenti diurni (
appoggi ) per qualche ora al giorno, per il fine settimana o per periodi
di vacanza.
L’affidamento può essere consensuale e giudiziale:
l’affidamento consensuale è disposto dal Servizio Sociale locale con il
consenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore e il provvedimento
viene reso esecutivo dal Giudice tutelare;
l’affidamento giudiziale è disposto dal Tribunale per i minorenni e ha
natura autoritativa in quanto limita la potestà dei genitori.Il
presupposto fondamentale per procedere all’affidamento è la formulazione
di un progetto che vede coinvolti il bambino, la famiglia di origine, la
famiglia affidataria, i servizi sociali e sanitari e la magistratura
minorile.
Il progetto individua:
le motivazioni che rendono necessario l’affido;
le condizioni che possono consentire il rientro del minore nella famiglia
di origine;
il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del
programma d’assistenza e di vigilanza durante l’affidamento;
le forme di mantenimento dei rapporti tra il minore e la famiglia di
origine;
i rapporti fra famiglia affidataria e famiglia di origine;
gli impegni definiti dal Servizio per la famiglia affidataria, per la
famiglia di origine e per il minore;
il complesso di interventi volti al recupero della famiglia di origine;
la previsione della durata dell’affido;
il sostegno alle due famiglie e al minore, i momenti di verifica
dell’esperienza di affido.
L’abbinamento tra il minore e la famiglia affidataria si realizza tenendo
conto delle affinità tra le caratteristiche e la disponibilità della
famiglia affidatria e le caratteristiche e i bisogni del minore e della
sua famiglia. Durante tutto il percorso dell’affidamento, gli operatori (
assistente sociale e psicologo) mantengono il loro sostegno al minore,
alla famiglia di origine e alla famiglia affidataria.
Per quanto riguarda i permessi o i congedi straordinari, in caso di
affidamento, valgono le stesse regole descritte per i genitori anche
adottivi. In questo specifico caso la durata massima del congedo non potrà
superare il periodo di scadenza dell'affidamento. (art. 45, comma 2 del
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151) L'affidamento, per sua natura, riguarda sempre e soltanto
figli minorenni (art. 2, legge 149 del 2001) Se il congedo è stato fruito
da uno o più affidatari per la durata di 2 anni, non è possibile il
riconoscimento ad altri affidatari.
Sono un insegnante elementare. Quest'anno abbiamo avuto
l'inserimento di tre alunni inglesi nella nostra scuola.I tre bambini
frequqntano uno la seconda elementare, uno la prima elementare e il terzo
frequenta il primo anno di scuola materna. Nel mese di ottobre è stato
presentato un progetto nel quale si prospettava l'inserimento di
insegnanti facilitatori. Il D.S. e il D.S.A comunicano di non aver soldi a
sufficienza per un certo numero di ore e preventivano 40 ore per
l'elementare e 30 ore per la materna per un facilitatore, ma fino ad oggi
non abbiamo avuto nessun tipo d'intervento. I bambini cominciano a star
male a scuola e noi docenti non sappiamo cosa fare. L'unica persona in
grado di comunicare con i bambini è una docente di matematica impegnata in
altre classi che non riesce ad avere molto tempo per l'insegnamento
dell'italiano come lingua 2 fornendo in questo modo un intervento
frammentario.
Mi potreste indicare delle norme che permetterebbero alla scuola di
reperire fondi da destinare all'insegnamento della lingua 2. Sono ormai
disperata anche perchè ho il presentimento che tra le colleghe ci sia la
convinzione che i bambini prima o poi impareranno da soli.
Occorre informarsi col CSA e col Comune; ci sono dei
finanziamenti per corsi di lingua italiana per gli stranieri; di solito
questi fondi vengono dati, in base a convenzione, alla caritas che
organizza i corsi; ciò almeno a roma; a Cagliari, non so; E' conveniente
telefonare a CSA ed al Comune.
Insegno c/o una scuola media matematica per 16 ore settimanali più 2 ore a
disposizione. In una classe è inserito un alunno diversabile con
insegnante di sostegno.Quando l'insegnante di sostegno ha finito le sue
ore, l'allievo viene portato fuori dall'aula perchè dicono che disturba.Ora
il dirigente scolastico, in assenza dell'insegnante di sostegno , ha
pensato bene di impormi, tramite ordine di servizio, di occuparmene per
l'intero anno scolastico per 2 ore. La domanda è la seguente: può il
dirigente impormi questo in presenza dell'insegnante curriculare? Non è
forse vero che il diversabile non è solamente delli'insegnante di sotegno
ma di tutti?
E' normale che per le due ore a disposizione , il
docente curricolare possa essere incaricato di seguire un alunno con
disabilità. L'alunno è di tutto il Consiglio di classe e quindi, anche del
docente che ha delle ore a disposizione. Importante è che queste due ore
settimanali vengano programmate insieme a tutto il Consiglio di classe, in
modo che divengano una risorsa importante e non un tappabuchi.
Mio padre ha un invalidità al 100%. Ho fatto una richiesta per avere i 3
giorni della legge 104.
A fronte di visita medica, la commissione ha dichiarato mio padre invalido
ai sensi del comma1 art.3 legge 104. Se porto tale foglio all''istituto
tecnico statale dove lavoro, ho diritto ai 3 giorni al mese?
Per ottenere i benefici previsti dalla legge in
esame, è indispensabile che il verbale di visita attesti esplicitamente la
sussistenza di handicap gravi ai sensi dell'art. 3, 3° comma, della L.
104/92." La copia della certificato "provvisorio" va allegato quindi alla
domanda di fruizione dei permessi. I moduli di richiesta dei permessi sono
disponibili presso la sede territorialmente competente dell'INPS o Inpdap.
I permessi competono - ai sensi del 3° comma dell'art. 33 della legge n.104/1992
- al dipendente che assiste una persona portatrice di handicap in
situazione di gravità, con lui convivente, la quale sia parente o affine
entro il terzo grado, dietro presentazione oltre che della documentazione
riferita ovviamente, alla persona assistita, anche dal certificato di
stato di famiglia e del certificato di residenza, ovvero di dichiarazione
sostitutiva dei certificati stessi
Inoltre, essendo tale beneficio espressamente previsto dalla legge, il
Dirigente scolastico non può opporsi in alcun modo alla fruizione del
permesso, né tanto meno entrare nel merito della questione.
Sono docente di sostegno in due scuole diverse con 9 ore in ciascuna.
in una delle due la preside mi ha richiesto (non sentito il parere del
Consiglio di classe per ora) di riformulare il mio orario di servizio in
modo da "liberare" tre ore non curricolari (le ultime tre di ma, mer e gio)
dove poter fare un recupero individualizzato alla mia allieva solo nel
caso ne avesse bisogno se assente (negli altri casi le ore sarebbero
svolte in orario curricolare). Tale orario non sarebbe fisso ma a
discrezione della madre (!) della ragazza. Può la Preside fare una
richiesta del genere? Può la sottoscritta svolgere ore extra curricolari
da sola con l'allieva (che ha solo problemi motori)? E se sì non
dovrebbero almeno essere decise dal Consiglio di classe?
DAL CONSIGLIO DI CLASSE E NON DALLA DIRIEGENTE
SCOLASTICA
Il figlio di una coppia di nostri amici frequenta la classe prima della
scuola primaria.Il 01 11 2004 ha subito un incidente stradale, con una
grave frattura ad una gamba .Ieri 21 dicembre gli e' stato tolto il gesso,dovra'
fare della riabilitazione, e rimanere ancora a casa .La sua mamma è
preoccupata perchè gli è stato detto che quando il bambino fa un numero
tot. di assenze dovra ' perdere l' anno scolastico.Ha parlato con il
preside che gli ha detto che c' è quella possibbilita' ma che deve vedere
cosa dice in merito la legge Moratti .In pratica la mamma del bambino non
ha avuto la risposta che cercava.
Quello che non riesco a capire perchè il ragazzo
debba rimanere a casa. Esistono fino a prova contraria delle carrozzine
per i non deambulanti. Per quanto riguarda la terapia, non credo sia
obbligatorio farla di mattina. Mio figlio, 4 anni fa', ingessato ad una
gamba, frequentò regolarmente la scuola.
Si attivi in tal senso, altrimenti perderà l'anno scolastico. Non capisco
poi, come mai, ciò che le sto suggerendo, non glielo abbia suggerito il
Dirigente scolastico.
Vi contatto per sapere se è possibile esercitare la professione di
terapista occupazionale presso strutture pubbliche e/o private in assenza
dello specifico diploma universitario. Puntulalizzo che sono in possesso
di laurea in psicologia clinica e che ho comprovate esperienze
professionali nel settore.
E' il Decreto del Ministero Sanità del 17 gennaio
1997, n. 136 (in GU 24 maggio 1997, n. 119) a stabilire la individuazione
della figura e relativo profilo professionale del terapista occupazionale.
https://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dms136_97.html
Sono un'insegnante di sostegno bisognosa di aiuto.
Seguo per cinque ore settimanali un ragazzo portatore di hanicap che
frequenta il IV anno di scuola superiore. Anche se le ore assegnate a Luca
sono poche, vorrei far capire al C.d.C. che il ragazzo puo' seguire la
programmazione ministeriale per obiettivi minimi e che il prossimo anno
può con lo stesso metodo partecipare all'esame di stato per raggiungere il
traguardo del diploma.
Esiste una legge per dimostrare ciò?
L'art. 16, comma 1 della legge quadro dispone che la
valutazione degli alunni in situazione di handicap debba avvenire sulla
base del Piano Educativo Individualizzato.La norma precisa inoltre che la
valutazione è effettuata da tutti gli insegnanti e che deve essere
evidenziato se per talune discipline sono stati adottati <<particolari
criteri didattici>>. Ad esempio per alunni con ritardo mentale lieve gli
aspetti concettuali sono stati semplificati con la descrizione di un
circuito, oppure può essere ritenuta sufficiente la capacità dell'alunno
di montare e smontare un apparato, ecc.
La norma dispone ancora che occorre indicare quali attività integrative o
di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione dei contenuti
parziali di alcune discipline. Può ad esempio avvenire che un alunno con
minorazione motoria o visiva abbia potuto sostituire il disegno con lo
studio teorico, o che un alunno audioleso abbia ottenuto di poter
sostituire la musica con la storia della musica. Così pure per un alunno
con ritardo mentale lieve potrebbe essere stata sostituita l'elaborazione
del tema tradizionale con una <<relazione>> o con la compilazione di un
questionario da completare, ad esempio con le desinenze (se si tratta di
una lingua) o con delle cifre o dei valori (nel caso di matematica).
Se dopo queste considerazioni il consiglio di classe, in qualunque grado
di scuola ci si trovi, ritenga che l'apprendimento sia globalmente
riconducibile agli apprendimenti ritenuti idonei per una valutazione
positiva con riguardo ai programmi ministeriali, promuove l'alunno alla
classe successiva, come avviene per tutti gli alunni. Questo criterio è
stato espressamente formulato in tutte le ordinanze ministeriali sugli
scrutini e da ultimo nell'O.M. n.128/99 all'art. 4 commi 1 e 3,
rispettivamente per gli alunni con minorazione fisica e o sensoriale e per
quelli con minorazione intellettiva. Anzi per questi ultimi il comma il
comma 2 sottolinea l'importanza della valutazione formativa. Tale
normativa è stata ribadita dall'O.M. n. 126/2000 e successive
Sono un insegnante di sostegno (materie umanistiche) di un liceo classico.
Pur avendo concordato con il Consiglio di Classe e con il consenso dei
genitori dell'alunna (tetraparesi spastica)un orario di servizio (motivato
dal P.E.I.) sin dall'inizio dell'anno scolastico, il Preside con un
provvedimento scritto mi impone un orario diverso.
In particolare estende a due le ore di sostegno nella materia di ed.
fisica, accogliendo la richiesta dell'insegnante della materia, che
ritiene pericoloso la presenza nella palestra dell'alunna e che eventuali
responsabilità,in caso di danni fisici, vanno attribuite all'insegnante di
sostegno.Si precisa che nella scuola non sono presenti figure di
assistentato materiale.
Inoltre impone assistenza in materie dove non è stato ritenuto necessario
il sostegno.Come posso oppormi al provvedimento che sconvolge notevolmente
l'attività educativa e didattica già programmata ?
Per l'abuso in atti di ufficio da parte dei
Dirigenti scolastici è opportuno rivolgersi al CSA, in particolare
l'ufficio che segue l'integrazione scolastica; ci si può rivolgere pure al
Direttore scolastico regionale o addirittura alla Magistratura.
Per quanto riguarda l'assistenza materiale durante l'attività di
educazione fisica, si può richiedere al Comune ai sensi dell'art 13 comma
3 L.n. 104/92. L’utilizzo del personale dell’area educativo-assistenziale
avverrà sotto la responsabilità funzionale ed organizzativa del Capo di
Istituto (art. 396, 2° comma, D.Leg.vo 16/4/94, n. 297
https://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dlvo297_94.html), fermi
restando la dipendenza amministrativa e i vincoli dello stato giuridico
propri dell’Amministrazione di appartenenza. L’articolazione dell’orario
di servizio del Personale sarà definita, previo accordo con
l’amministrazione fornitrice, in relazione alle esigenze operative ed
organizzative dei Piani Educativi Personalizzati.
Sono una docente di sostegno alla scuola superiore, un ITC, che ha
presentato un PEI in cui si diceva che per quest'anno scolastico si tenta
di far fare al ragazzo diversamente abile da me seguito, un programma
curricolare anziché differenziato, come ha fatto nei primi due anni.
Questo in accordo con la famiglia ma non in totale accordo con tutti i
docenti (che però hanno firmato lo stesso il PEI). In una premessa al PEI
ho segnato che, qualora il ragazzo non dovesse farcela (non per mancato
impegno o volontà ma per eccessiva stanchezza o per impossibilità ), si
presenterà, in allegato al PEI, una riprogrammazione (come del resto è
previsto per qualsiasi programmazione didattica) in itinere,adeguata alle
sue possibilità, quindi ridotta rispetto a quella curricolare. Se così
fosse, si dovrà segnare sulla pagella che è stato promosso secondo il PEI
e non i programmi ministeriali?
Una breve nota in calce alla pagella. Ma voglio
ricordare che fanno fede sono i verbali dei Consigli di classe, le pagelle
e gli altri documenti sono semplici documenti derivati.
Sono un'insegnante delle scuole superiori e mi trovo ad usufruire dei
benefici assistenziali con riguardo ai 3 giorni di permesso retribuiti
previsti dalla L.104/92, in quanto mio padre è stato riconosciuto invalido
ultrassentacinquenne e con situazione di handicap di cui all'art.3 della
suddetta legge.
Il dirigente scolastisco della mia scuola al quale ho prodotto la
documentazione per la richiesta dei giorni di permesso sostiene che questi
giorni non debbano essere "ricorrenti". E' vero? Esiste una fonte
normativa, una circolare al riguardo?
La concessione dei permessi ex art. 33, comma 6
della legge 104/92, da parte dell'Amministrazione, non prevede in alcun
modo la possibilità di intervenire con valutazioni di natura
discrezionale. Tale beneficio, infatti, rientra nella sfera del diritto
soggettivo e non in quella dell'interesse legittimo. In altri termini,
essendo tale beneficio espressamente previsto dalla legge, il Dirigente
scolastico non può opporsi in alcun modo alla fruizione del permesso, né
tanto meno entrare nel merito della questione.
L'unica facoltà in testa all'Amministrazione è quella di verificare la
sussistenza del termine. Vale a dire, l'esistenza della condizione di
stato che dà luogo all'insorgenza del diritto al permesso.
Ai fini della compilazione della domanda di permesso, l'interessato non è
tenuto ad esibire la certificazione della ASL, essendo espressamente
prevista la facoltà di documentare la richiesta mediante
l'autocertificazione. Tale facoltà deriva dal disposto dell'articolo 33
della legge 23 dicembre 1998, n.448, che così dispone:" I soggetti
riconosciuti ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104,
attestano, mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini
previsti dalla legge, l'esistenza delle condizioni personali richieste ai
fini dell'adozione di provvedimenti amministrativi o dell'acquisizione di
vantaggi, benefìci economici, prestazioni sanitarie, agevolazioni fiscali
o tributarie e di ogni altra utilità, erogati da soggetti pubblici o
gestori o esercenti pubblici servizi".
Mio padre ha un invalidità al 100%. Ho fatto una richiesta per avere
i 3 giorni della legge 104.
A fronte di visita medica, la commissione ha dichiarato mio padre invalido
ai sensi del comma 1 art. 3 legge 104. Se porto tale foglio all''istituto
tecnico statale dove lavoro, ho diritto ai 3 giorni al mese?
Si. Questa la normativa sui permessi:
Decreto Legislativo - 26/03/2001 n. 151
"Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della
legge 8 marzo 2000, n. 53"
Circolare - INPS 06/06/2000 n. 109
"Congedi parentali. Legge 8 marzo 2000, n. 53. "Disposizioni per il
sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e
alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città"."
Legge - 08/03/2000 n. 53
"Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il
diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle
città"
Circolare - INPS - D.C. Prestazioni Temporanee 31/10/1996 n. 211
"Legge n. 104/92 - Agevolazioni a favore dei genitori, parenti o affini di
persone handicappate gravi e dei lavoratori portatori di handicap grave."
Legge - 05/02/1992 n. 104
"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate." Si veda in particolare: [ art. 33 ]
Sono una insegnante di sostegno specializzata che, leggendo le
lettere pubblicate sul vostro sito, comincio ad avere dei dubbi in merito
alla differenza che sussiste fra Programmazione differenziata e quella
semplificata. Io ho sempre ritenuto - perchè così mi è stato insegnato
durante il corso di specializzazione, confermato dai docenti che incontro
e con i quali mi confronto durante i corsi di aggiornamento e
successivamente dallo stesso responsabile del CSA della mia città - che la
scelta di una programmazione semplificata fosse dettata dalla condizione
che il ragazzo fosse in grado di raggiungere gli obiettivi minimi che il
singolo insegnante fissa per la classe. Se questi presupposti non ci sono,
allora si ricorre a una programmazione differenziata. Ebbene, consultando
le pagine di "edscuola" ho potuto verificare che alcuni docenti
definiscono programmazione semplificata o facilitata, quella che per altri
è differenziata e viceversa (mi riferisco in modo particolare alla prima
lettera pubblicata nella sezione Handicap/attenzione)....... Le mie
perplessità nascono da questa riflessione: allora se un docente stabilisce
degli obiettivi minimi molto ridotti per tutta la classe, l'alunno
portatore di handicap può usufruire del facilitato e chi "capita" in una
classe dove gli obiettivi sono più ambiziosi ne paga le spese? Dove sta la
norma non opinabile, che traccia in qualche modo quali sino i limiti e per
cui io possa riconoscere senza ombra di dubbio che il mio studente può o
meno conseguire il diploma di maturità ?........ perchè poi il nocciolo
della questione si traduce anche, e SOPRATTUTTO, per le famiglie, in
questi termini. In matematica anche il mio Consiglio di classe ha
stabilito per lo studente certificato la priorità ad obiettivi che mirino
alla sua autonomia sociale e quindi uso del denaro, lettura dell'orologio,
interpretazione degli scontrini ecc. ma definendo la sua programmazione,
una programmazione DIFFERENZIATA mentre mi sembra di capire che, per la
colega che vi ha scritto, questa è una programmazione
semplificata......... aiutatemi a capire.
Non si lasci fuorviare dalle Sue Colleghe e rimanga
ferma alle Sue convinzioni iniziali che sono correttissime. Semplificata è
la programmazione che può prevedere la riduzione dei contenuti o la
sostituzione di essi in alcune discipline ( art 16 comma 1 L.n. 104/92) e
gli obiettivi minimi di ogni disciplina li fissa il singolo docente.
Vorrei, se fosse possibile, avere delle linee guida per la stesura
del pdf (profilo dinamico funzionale),visto che la mia insegnante di
sostegno dovrebbe preparare questo profilo per il passaggio dalla scuola
elementare alla scuola media,ma per sua stessa ammissione non e' in grado
di stendere questa descrizione e non sa come farlo al meglio.
La diagnosi funzionale è la prima componente del
Piano Educativo Individualizzato: essa si pone come obiettivo fondamentale
la conoscenza più estesa e approfondita possibile dell’alunno in
difficoltà. Questa conoscenza deve però essere "funzionale", appunto, e
cioè utile alla realizzazione concreta e quotidiana di attività didattiche
ed educative appropriate, significative ed efficaci. Proprio per questo la
Diagnosi Funzionale deve risultare da un lavoro interdisciplinare, che
veda la collaborazione degli insegnanti, degli operatori dell’ASL e dei
familiari.
Le consiglio la lettura di uno degli atti del Convegno "L'integrazione
possibile" . Troverà anche la modulistica che le occorre
http://www.sostegno.org/Supporto/pdf_pei.pdf
Sono la mamma di un bambino affetto da disturbo pervasivo dello
sviluppo, mio figlio frequenta una seconda elementare. Presenta tratti
autistici ma gli sono state assegnate soltanto due ore giornaliere di
sostegno.
La diagnosi evidenzia la necessità per il bambino di essere seguito con un
rapporto giornaliero 1.1 e viene ribadito anche negli incontri con l'equipè.
è un bambino che fatica a seguire le regole e manifesta
problemi-comportamento di aggressività fisica e verbale con adulti e
insegnanti.
Qualche giorno fa ho letto su superabile la possibilità di rivolgersi al
tribunale civile per ottenere l'assegnazione delle ore come previsto dalla
diagnosi degli specialisti.
Mi potreste indicare quali passi devo seguire, devo rivolgermi a un
avvocato?
Senz'altro al tribunale civile.Dare appena due
ore di sostegno ad un bambino che presenta tratti autistici, vuol dire
dare NIENTE.
Una mia dipendente ha un genitore certificato 104/92 "non in stato
di gravità" (handicap medio) ha diritto a fruire dei permessi (3giorni mse)
per assistenza portatore di handicap? quale documentazione deve
presentare?
La condizione principale per accedere ai permessi
lavorativi è che il disabile sia in possesso della certificazione di
handicap con connotazione di gravità (art. 3 comma 3 della Legge
104/1992).
Sono una insegnante di sostegno e avrei bisogno di conoscere un
riferimento legislativo. Tempo fa ho visto una tabella ministeriale con
l'assegnazione alle varie aree (AD01, AD02, AD03, AD04) delle materie
della scuola media superiore. Non riesco a rintracciarla, potete aiutarmi?
Area scientifica (AD01), che comprende le seguenti
classi di concorso: 2/A; 12/A; 13/A; 38/A; 39/A; 40/A; 41/A; 47/A; 48/A;
49/A; 54/A; 60/A.
Area umanistica, linguistica e musicale (AD02), che comprende le classi::
31/A;- 36/A; 37/A; 50/A; 51/A; 52/A; 61/A; 73/A; 246/A; 346/A; 446/A;
546/A; 646/A; 746/A; 846/A; 946/A
Area tecnico,professionale ed artistica (Ad03), che comprende le classi:
1/A; 3/A; 4/A; 5/A; 6/A; 7/A; 8/A; 9/A; 10/A; 11/A; 14/A; 15/A; 16/A;
17/A; 18/A; 19/A; 20/A; 21/A; 22/A; 23/A; 24/A; 25/A; 26/A; 27/A; 34/A;
35/A; 42/A; 44/A; 53/A 55/A; 56/A; 57/A; 58/A; 62/A; 63/A; 64/A; 65/A;
66/A; 67/A; 68/A; 69/A; 70/A; 71/A; 72/A; 74/A; 75/A; 76/A, e tutte la
classi di concorso delle Tabelle C e D.
Area Psicomotoria (AD04), che comprende la classe di concorso 29/A.
Sono un insegnante specializzato in un istituto professionale da ottobre
il mio alunno sta frequentando un corso di nuoto per due giorni alla
settimana che si svolge al mattino. Il progetto è finanziato dal Comune di
appartenenza . Vorrei sapere se sono tenuto ad accompagnare il mio alunno
presso la piscina. Se si qual'è la legge? Devo darne risposta al D.S.
Non so, ma mi pare che Lei non c'entri nulla. Lei è
un insegnante di sostegno ed è stato comandato dal CSA per l'attività
didattica non per fare l'assistente o l'istruttore. Il progetto in
questione prevede la Sua presenza? Tutto dipende dal progetto elaborato e
poi da chi? C'entra la ASL di appartenenza per qualche terapia? Oppure il
progetto è stato redatto in base all'art. 13, comma 1 lettera a) della
legge 104/92?
Insieme alle Assistenti Sociali stiamo verificando la questione
relativa ad un minore (14 anni) , portatore di H., che frequenta il 1°
anno di una scuola superiore situata nella Regione confinante.
Il ragazzo, per le sue difficoltà, non può utilizzare autonomamente il
trasporto pubblico esistente per la frequenza scolastica.
Inoltre il servizio di supporto scolastico che è già stato attivato non
può essere utilizzato anche per il trasporto.
La famiglia chiede a questa Amministrazione Comunale di farsi carico degli
oneri relativi ad un accompagnatore che , in considerazione anche della
tipologia dell'orario effettuato dal mezzo di trasporto, deve
obbligatoriamente essere fornito anche di automezzo proprio.
Gradiremmo capire se la richiesta della famiglia è legittima vista la poca
chiarezza del contenuto della L.104 al riguardo.
Veda:
D.Lgs. 112/98, Art. 139. Trasferimenti alle province ed ai comuni
presso la regione, la legge per il Diritto allo Studio
https://www.edscuola.it/archivio/handicap/italia/diritto_studio.html
Il motore di ricerca:
http://camera.mac.ancitel.it/lrec/
La legge 118/71, art. 28 (Provvedimenti per la frequenza scolastica)
https://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/l118_71.html
Sono insegnante di sostegno presso una scuola media statale. Seguo
un ragazzo che frequenta la prima media.
Come è noto, la Riforma Moratti prevede per le classi prime la creazione
di unità di apprendimento.
Nel mio Consiglio di Classe non c'è chiarezza su questo: per l'alunno in
situazione di handicap bisogna stilare delle unità di apprendimento
disciplinari e macrotematiche individualizzate?
Oppure è sufficiente far riferimento alle unità realizzate per l'intera
classe e al Piano Educativo Individualizzato?
Non c'è normativa di riferimento che obblighi a
relizzare il Pei per unità di apprendimento, anzi i documenti della
Riforma tacciono su tutti gli argomenti inerenti l'applicazione della
Riforma per gli alunni con disabilità. Bisogna sicuramente riferirsi alle
unità programmate per l'intera classe soprattutto se c'è semplificazione e
non differenziazione degli o.s.a. ma non tanto come obbligo quanto perchè
è il modo più logico per "rispondere" alle innovazioni , di fare
"integrazione" a 360 gradi e di non discostare ulteriormente il Piano
Educativo Individualizzato da ciò che è previsto dai piani di studio
personalizzati degli altri alunni della classe.
Diversamente i docenti delle singole discipline debbono costruirne di
specifiche per lui, con la Sua collaborazione.
Sono un'insegnante di ruolo (18/sett) in una scuola secondaria superiore
della provincia di Roma.
Usufruisco dei benefici della L.104/92 perchè convivente con una zia
(sorella di mia madre)ritenuta invalida al 100%,come risulta da stato di
famiglia e certificato commissione medico legale.
Ho avuto un problema con la dirigenza (Dirigente Scolastico e Vice
preside)riguardo ai giorni di permesso che posso prendere per L.104/92 nel
mese di dicembre.
Il D.S. afferma che ne posso prendere solo 2 in quanto dal 23/12 siamo in
vacanza e quindi lavoro meno di un mese normale.
E' vero ? Io sapevo che la riduzione dei giorni di permesso per L.104/92
si ha solo nel caso di part-time.
La maturazione dei permessi, avviene sui giorni
effettivamente lavorati:
Circolare INPS - Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito -
11 luglio 2003, n. 128
Sono un'insegnante di scuola primaria. Un mio alunno, idrocefalo presenta
gravi disturbi comportamentali. Ha acquisito le abilità di base in
relazione al leggere e allo scrivere, ma il suo comportamento diventa
sempre più di disturbo per la scolaresca in cui è inserito( si tratta di
una terza). Il bambino ha alle spalle una situazione familiare disastrosa:
porta il cognome della madre, che non ha mai sposato l'uomo da cui lo ha
avuto, perchè già sposato. Il padre è morto , quando il bambino
frequentava la prima.Madre e figlio vivono di aiuti da parte dell'Ente
comunale e dei volontari- Il bambino frequenta la strada. Gli altri due
figli di suo padre sono abituali ospiti dwlle "patrie galere". Credo che
in questo caso sia necessario "aiutare " questo bambino a crescere meglio,
senza togliere agli altri bambini la possibilità di
lavorare serenamente. Chiedo come si può richiedere la certificazione
necessaria per avere una insegnante di sostegno anche per un numero
ridotto di ore?
La mamma è favorevole.
Qualora i genitori omettano all'atto dell'iscrizione
di produrre la documentazione riguardante lo stato di handicap (se
esiste), i docenti dopo il primo o i primi incontri con la classe, la C.M.
n. 363/94 all'art. 3 stabilisce che il Capo d'Istituto invita formalmente
per iscritto i genitori a sottoporre a visita medica il figlio per
accertare se egli versi o meno in situazione di handicap, al fine di
attivare e richiedere i servizi specifici necessari per l'attuazione del
diritto allo studio degli alunni in situazione di handicap. Qualora i
genitori non rispondano entro dieci giorni dall'invio della comunicazione,
il capo d'Istituto può direttamente chiedere alla ASL, di sottoporre a
visita medica l'allievo. Qualora i genitori si oppongano per iscritto alla
visita del figlio, la CM stabilisce che l'alunno non può considerarsi in
situazione di handicap " a meno che nel suo interesse non intervenga il
Tribunale dei minori".
La disposizione della CM , trova il suo fondamento nel DPR del 24/02/1994,
art. 2, che autorizza il capo d'Istituto a provvedere all'individuazione
dell'handicap.
Al momento dell'iscrizione va presentata anche la Diagnosi Funzionale, che
consiste in una descrizione della compromissione funzionale dello stato
psico-fisico dell'alunno: si esplica in un profilo, nel quale vengono
considerate capacità, potenzialità e difficoltà di sviluppo dell'alunno,
che secondo la Legge 104/92 compete alle AA.SS.LL. o Enti convenzionati
(Atto di indirizzo, D.P.R. del 24/02/94, art. 3). Ulteriori precisazioni
sono date nella C.M. n° 363/1994, art.3, commi 1 e 2: in particolare, in
mancanza della Diagnosi Funzionale, si può presentare in via provvisoria
il certificato dello specialista o dello psicologo in servizio presso la
ASL o in regime di convenzione con la medesima. L'art.38 della Legge
448/98 - Legge finanziaria per il 1999 - consente ai genitori di
sostituire il certificato medico con una autocertificazione inserita nella
domanda di iscrizione, se l'alunno è stato riconosciuto handicappato (art.
3 Legge 104/92).
La Diagnosi Funzionale (atto sanitario medico legale, che descrive
analiticamente la compromissione funzionale dello stato psicofisico
dell'alunno in situazione di handicap), sostituisce la vecchia
certificazione, ed è utile all'amministrazione scolastica per la richiesta
dell'insegnante di sostegno. Sia i genitori che la Scuola sono tenuti a
sollecitare tale documentazione, in tempi utili per l'assegnazione
dell'insegnante di sostegno da parte del C.S.A. (ex Provveditorato).
Dopo l'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi
funzionale, fa seguito un Profilo Dinamico-Funzionale ai fini della
formulazione di un Piano Educativo Individualizzato (PEI), alla cui
definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori
della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e,
per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della
scuola, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico
individuato secondo criteri stabiliti dal Ministro della pubblica
istruzione. Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche e
sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di
apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di
recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute,
sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle
scelte culturali della persona handicappata.
L'assegnazione dell'insegnante specializzato:
L'insegnante specializzato, previsto dalla Legge 517/77, viene nominato
dallUff. Scolastico regionale (ex Provveditorato agli Studi ), su
segnalazione delle scuole che prevedono la presenza nel Circolo, di alunni
in stato di handicap certificati. Ogni anno, con le nuove pre-iscrizioni,
ogni Istituzione scolastica determina il numero degli alunni disabili in
stato di handicap iscritti, valuta la gravità ed i bisogni di ogni singolo
caso e chiede all'Ufficio Scolastico regionale l'assegnazione di un numero
di insegnanti di sostegno.
La quantificazione oraria nel rapporto insegnante/alunno viene stabilita
in base al Progetto Educativo che si fonda sui bisogni dei singoli
soggetti rapportati alle diverse gravità di handicap.
Le modalità con cui viene assegnato l'insegnante di sostegno sono quelle
esplicitate nel D.M. 331/98 artt. 37 e 41 come integrato dall'art.26 comma
16 della Legge 448/98.
Faccio presente inoltre, viste le condizioni della famiglia e del bambino,
un supporto educativo-assistenziale previsto dalla legge 104/92 , art. 13
:
Personale dell’area educativo-assistenziale
Svolge le funzioni, previste dalla norma, inerenti all’area
educativo-assistenziale (assistenti, educatori, mediatori). Viene
assegnato, secondo le procedure ed il contingentamento fissati dagli Enti
Locali di competenza, dietro richiesta del Capo di Istituto.
L’utilizzo del personale dell’area educativo-assistenziale avverrà sotto
la responsabilità funzionale ed organizzativa del Capo di Istituto (art.
396, 2° comma, D.Leg.vo 16/4/94, n. 297), fermi restando la dipendenza
amministrativa e i vincoli dello stato giuridico propri
dell’Amministrazione di appartenenza. L’articolazione dell’orario di
servizio del Personale sarà definita, previo accordo con l’amministrazione
fornitrice, in relazione alle esigenze operative ed organizzative dei
Piani Educativi Personalizzati.
Nel caso di utilizzo di personale convenzionato o a contratto con Enti
Locali od Aziende ASL, i Capi di Istituto faranno diretto riferimento alle
suddette Amministrazioni, le quali sono garanti dei requisiti di idoneità
professionale, anche dal punto di vista igienico-sanitario, previsti dalla
norma, e dei dovuti atti assicurativi, per tutto il Personale comunque
assegnato.
Ciascun Ente si assume a pieno titolo ogni responsabilità giuridica
inerente la sorveglianza e l’assistenza degli alunni, per la parte di
orario settimanale durante il quale sono affidati al personale di propria
competenza. Nel caso di compresenza di personale scolastico e di altri
Enti/Amministrazioni, la responsabilità è di competenza dell’Istituto in
cui viene svolta l’attività.
Per ogni singolo progetto deve essere attivato il Gruppo operativo
interprofessionale previsto dalla CM n. 258/83.
Esso è costituito dal Direttore Didattico o Preside, dagli insegnanti che
seguono l’alunno (curricolari e di sostegno), dagli specialisti
dell’Azienda ASL, referenti per il caso, dagli operatori
educativo-assistenziali e/o tecnici dell’Ente Locale.
Il Gruppo si riunisce in date prestabilite, secondo un calendario
concordato, su convocazione del Capo di Istituto almeno tre volte l’anno
(variazioni potranno essere concordate nell’ambito del Gruppo stesso), per
la stesura, l’aggiornamento e la verifica del Profilo Dinamico Funzionale
e del Piano Educativo Personalizzato.
Per qualsiasi altro chiarimento, può consultare la pagina:
https://www.edscuola.it/archivio/handicap/hele.html
Sono una docente di sostegno di un istituto professionale. Una mia
collega segue un ragazzo di origine egiziana di anni 17 che ,per i primi
due anni della scuola superiore, ha svolto una programmazione
differenziata ( firmata dal genitore ) e orario ridotto, poichè l'alunno
non è in grado di seguire gli obiettivi della classe neppure quelli
minimi.
Quest'anno l'alunno frequenta il 3 anno e il genitore si è rifiutato di
firmare l'assenso per la programmazione differenziata sostenendo che se
'il figlio è inserito in una scuola di normodotati (non come in altri
paesi europei dove esistono ancora classi differenziate) ciò vuol dire che
non è in situazione di handicap e che quindi può prendere il diploma come
tutti gli altri.
Il Neuropsichiatra che ha firmato la certificazione non lavora più alla
Uompia di appartenenza per cui nessuno riesce a darci una risposta.
Come possiamo cercare di risolvere questa situazione? A chi ci possiamo
rivolgere?
Se la famiglia rifiuta l'applicazione della
programmazione differenziata, vorrà dire che affronterà gli esami come
tutti gi altri.
Per il rispetto del principio di partecipazione della famiglia
all'integrazione scolastica, l'art. 4, comma 5 dell'O.M. 128/99 stabilisce
che, qualora un consiglio di classe decida di adottare la valutazione
differenziata, deve informare la famiglia, fissando un termine per
l'acquisizione del consenso. Trascorso il termine, se non interviene il
dissenso espresso, la modalità di valutazione differenziata si intende
accettata.In caso di diniego, l'alunno deve essere valutato come se non
fosse in situazione di handicap. Tale orientamento è stato determinato
dalla necessità di evitare azioni legali dei genitori che al termine degli
studi del figlio rivendicavano il rilascio di un titolo di studio
corrispondente alle valutazioni positive riportate negli anni precedenti.