a cura di Rolando Alberto Borzetti


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FAQ 40
Domande e Risposte su Handicap e Scuola

 

Avremmo l'esigenza di conoscere compiti e competenze -in ambito scolastico- dell'Assistente ad personam assegnato dall'Ente locale a persona certificata in situazione di handicap.
Nello specifico si chiede se, in assenza dell'insegnante di sostegno (giorno libero), l'assistente ad personam assume contitolarità con il Consiglio di Classe e quindi firma del registro per le attività didattiche svolte.

Dico, ma stiamo scherzando??
Le mansioni dei collaboratori scolastici:
Nota 30 novembre 2001
https://www.edscuola.it/archivio/norme/circolari/nm301101.html
Il personale educativo
https://www.edscuola.it/archivio/handicap/fish45.htm


SONO UN'INSEGNANTE DI SOSTEGNO IN SERVIZIO PRESSO UN ISTITUTO COMPRENSIVO. COME INSEGNANTE REFERENTE PER L'HANDICAP E FUNZIONE STRUMENTALE PER L'AREA SOSTEGNO AGLI STUDENTI, MI TROVO AD AFFRONTARE NUMEROSI PROBLEMI RELATIVI, NON SOLO AGLI ALUNNI DIVERSABILI, MA (SOPRATTUTTO IN QUESTI ULTIMI ANNI) A TUTTI QUEGLI ALUNNI CON DIFFICOLTA' DI APPRENDIMENTO, DEPRIVAZIONI SOCIALI, DISAGI.
UNO DEI QUESITI CHE MAGGIORMENTE MI VIENE RIVOLTO RIGUARDA LE MODALITA' VALUTATIVE DEGLI ALUNNI NON CERTIFICATI E CHE PRESENTANO GROSSE DIFFICOLTA' DI APPRENDIMENTO (MOLTE VOLTE SUPERIORI AGLI STESSI ALUNNI DIVERSABILI).
IN ACCORDO CON QUANTO PREVISTO DALLA NUOVA RIFORMA E RELATIVAMENTE AL CONCETTO (CHE CONDIVIDO) CHE OGNI ALUNNO NECESSITI DI UN PROPRIO PERCORSO DI APPRENDIMENTO E, DUNQUE, DI UN PIANO DI STUDI PERSONALIZZATO AL FINE DI RISPONDERE AL MEGLIO ALLE SUE ESIGENZE E POTENZIALITA', CHIEDO COME VALUTARE QUEGLI STESSI ALUNNI CHE, PUR DISPONENDO DI UN PERCORSO D'APPRENDIMENTO RIDOTTO/SEMPLIFICATO/DIVERSIFICATO, NON RIESCONO COMUNQUE A RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI PREFISSATI O, COMUNQUE, SOLO IN PARTE.
QUESTI ALUNNI,INTENDO DIRE, DOVRANNO ESSERE VALUTATI CON I CRITERI STANDARD DELLA CLASSE O RELATIVAMENTE AL LORO PERCORSO D'APPRENDIMENTO? ED IN QUESTO CASO: è BENE SPECIFICARE SULLA SCHEDA CHE TRATTASI DI ALTRA PROGRAMMAZIONE?
ULTIMO QUESITO E PIU' SPINOSO: è OPPORTUNO CONTINUARE A PROMUOVERE ALUNNI CHE PRESENTANO Sì FATTE PROBLEMATICHE/NECESSITà O SAREBBE PREFERIBILE GARANTIRE UNA MAGGIORE OPPORTUNITà DI APPRENDIMENTO FERMANDOLI IN UNA DELLE PRIME CLASSI?
IL DUBBIO DEI DOCENTI è RELATIVO PERO' AL FATTO CHE, VISTA LA PRECARIETà DEGLI INSEGNANTI DI SOSTEGNO E LA SITUAZIONE A VOLTE MOLTO STATICA DEGLI ALUNNI (DIFFICILI PROGRESSI ANCHE A CAUSA DI RISORSE PROFESSIONALI PER INTRAPRENDERE UN PERCORSO INDIVIDUALIZZATO), HA SENSO BOCCIARE?

E' da premettere che gli alunni svantaggiati, se non certificati in situazione di handicap, non godono di alcun diritto degli alunni con handicap e quindi dell'assistenza dell'insegnante per il sostegno che, se assegnato a loro, riduce le scarse e contese ore di sostegno agli alunni certificati.
Purtroppo , malgrado le altisonanti proclamazioni retoriche della riforma Moratti e dei suoi sostenitori circa la personalizzazione dei curricula, nessun mezzo in più è assicurato ad alunni che non siano certificati con handicap. Bisognerà quindi intervenire, come dice sadicamente la normativa ministeriale, " con le normali risorse scolastiche", che, come è noto, si vanno sempre più riducendo. Dovete quindi per questi alunni attivare progetti ed interventi di recupero con le risorse disoponibili, meno il sostegno, per trovare delle soluzioni. In mancanza di precise norme a loro favore essi vanno valutati come tutti gli alunni non handicappati e quindi probabilmente bocciati, nella speranza che qualche ripetenza possa aiutarli a colmare le lacune.
Purtroppo si ha l'impressione che in questo momento il Ministero stia pensando solo agli alunni con maggiori possibilità di successo , creando una grande disparità di trattamento fra gli alunni con handicap abbastanza garantiti e quelli con svantaggi talora maggiori, ma non certificati, totalmente non garantiti.
Ci si augura che il ministero, al quale giro, per quanto possa occorrere, questa Vostra segnalazione, voglia fare una riflessione sul punto, già ripetutamente segnalato anche da me personalmente non solo a voce.


Sono un insegnante di sostegno in una seconda classe di un istituto secondario superiore esattamente un istituto tecnico commerciale. L'alunna che seguo è iperattiva, handicap psicofisico (molto generico sul P.D.F. P.E.I.)) presenta grosse difficoltà cognitive, relativamente a tutte le materie.
Infatti, dalle informazioni acquisite nel corso del periodo dedicato all'osservazione diretta, è venuta fuori una situazione di partenza molto problematica.
Problematica sia dal punto di vista didattico- cognitivo, sia per quello educativo.
Non riesce a stare seduta e sempre in piedi portando scompiglio in classe. Leggendo il Profilo dinamico funzionale Piano educativo individualizzato redatto a marzo 2004 (a. s. 2003/2004) con ben sei mesi di inizio anno scolastico e seguendo una
Programmazione didattica della classe con obiettivi minimi (semplificati)come mi devo comportare ?
1.Prima ad ognuno ( docenti curriculari) gli illustro le mie intenzioni sull'alunna che sto seguendo.
2.Ho ritenuto opportuno che al primo consiglio di classe si decida con i vari colleghi e si rediga un documento e sopratutto si verbalizzi qualora il P.E.I. sia diversificato in vista di obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali, il Consiglio di classe stila una relazione che tenga conto del P.E.I. e delle notizie fornite da ciascun insegnante, valuta i risultati dell'apprendimento, con l'attribuzione di voti che sono relativi unicamente allo svolgimento del P.E.I. e non ai programmi ministeriali.
3.Qualora un Consiglio di classe intenda adottare la valutazione differenziata deve darne immediata notizia alla famiglia fissandole un termine per manifestare un formale assenso, in mancanza del quale la modalità valutativa proposta si intende accettata. In caso di dissenso espresso, l'alunna non può essere considerata diversamente abile e va valutata come ogni altro allievo/a.
Parlando con la coordinatrice di classe e con alcune insegnanti di classe mi hanno riferito che non si può aggiornare il P.D.F P.E.I . (Io o riferito loro che si può fare sia il rinnovo, la verifica, credo che invece la verità sia un'altra che c'è molto attrito con le istituzioni scuola / equipe medica).
Perché è stato rinnovato l'anno scorso nel marzo 2004 ad anno scolastico inoltrato e che poi l'equipe medica cioè la responsabile la Pedagogista gli ha riferito che l'ordine competente per cambiare il tutto o rinnovare o fare un ulteriore verifica è competenza loro è non del Consiglio di classe.
Quindi arrivato a questa affermazione vorrei che lei come Avvocato e come Esperto Scuola competente in materia mi illustri il da farsi in una situazione così delicata.
Se esistono leggi in riferimento a cui mi possa appellarmi. Io ancora non ho sentito con le mie orecchie tutto ciò che mi è stato riferito, mi sto attivando da solo parlando prima con la fiduciaria, poi con la referente del sostegno, e poi con la responsabile Pedagogista dell'equipe medica, spero che possa arrivare ad una conclusione. Spero che la questione si risolva al più presto! Ritornando al discorso del P.D.F. P.E.I.: Il profilo dinamico funzionale (P.D.F.)deve essere rinnovato ogni anno nella scuola secondaria si vedi legge 104 artt. 12, 13, 14, per la valutazione fare riferimento
anche ai successivi 15, 16, 17.
Si può rinnovare ma una verifica si può richiedere all'equipe medica .
Un altro problema che i vari docenti mi hanno puntualizzato è quello della famiglia.
L'anno scorso il genitore non accettò il differenziato che l'ins.sostegno le aveva ulteriormente proposto come alternativa di una provabile riuscita alle lacune che deficitariamente presentava spiegando e rispiegando e non capendo la situazione gravissima in cui l'alunna si trovava e che andava in contro con un ulteriore bocciatura, ad oggi si trova in uno stato di disinteresse e svogliatezza.
Da premettere che secondo un punto di vista mio il genitore invece di aiutare la figlia la sta rendendo più ridicola!
Per non dire un'altra cosa! Questa situazione è stata sottolineata, più volte, da tutto il Consiglio di classe per cui, ha sollecitato (ins.sostegno a.s.03/04) un incontro con l'equipe medica, per evidenziare tali problematiche ed eventualmente procedere alla scelta di una programmazione differenziata, più adatta alle esigenze dell'alunna.
Ma tanto la famiglia che l'equipe medica, visto che era ancora l'inizio dell'anno e si sperava in una maturazione dell'alunna, hanno ritenuto opportuno continuare ad osservare la programmazione didattica della classe, che è stata di volta in volta semplificata nei contenuti, onde consentire all'alunna di seguirla senza eccessive difficoltà.
Una programmazione obiettivi minimi semplificati (nei minimi termini) che ulteriormente elementari non riusciva a capire.
La famiglia non accetta la condizione della figlia! Il genitore dice che sua figlia non può essere considerata una diversamente abile quindi vuole che prenda il diploma come tutti gli altri !

La famiglia deve comprendere che per nessun alunno , normodotato o meno, è garantito il diploma. Se è stato acclarato dal consiglio di classe , con delibera verbalizzata, che l'alunno non è in grado di svolgere un programma semplificato per obiettivi minimi, si delibera per un pei differenziato. La famiglia ha diritto di rifutarlo. Però l'art 14 dell'o m. n. 9001 a questo punto, ai soli fini della valutazione, l'alunno che svolgerà il programma dei compagni, viene valutato come se non fosse in situazione di handicap col rischio di bocciatura.

Sono un'insegnante di sostegno di scuola media, ho scritto circa un mese fa per avere chiarimenti su alcuni riferimenti normativi ma non ho ottenuto risposta, quindi scrivo di nuovo.
Vorrei sapere quali sono le norme che disciplinano le mansioni, i diritti, i doveri e le responsabilità degli operatori Ulss assistenti personali di un alunno diversamente abile.

Nota 30 novembre 2001, Prot. n. 3390 .Assistenza di base agli alunni in situazione di handicap.
https://www.edscuola.it/archivio/norme/circolari/nm301101.html
PERSONALE EDUCATIVO ASSISTENZIALE
https://www.edscuola.it/archivio/handicap/fish45.htm


Vi sarei grato se riusciste a fornire inofrmazioni utili riguardo la figura dello psicopedagogista scolastico, come è regolata e quali sono gli enti a cui rivolgersi per poter intraprendere questo percorso professionale dopo la laurea specialistica in psicologia.

Le leggi:
C.M. 167/78; C.M. 158/79; Disegno di Legge Senatori Scopelliti e Pera (n. 2888 del 18/11/97; Disegno di Legge Senatrice Salvato (n. 2967 del 18/12/97); Disegno di Legge Senatore De Luca (n. 3345 dell'11/6/98); Disegno di Legge Senatori Lo Curzio, Elia, Mazzuca Poggiolini, Lavagnini, Giaretta, Robol, Montagnino, Follieri, Polidoro, Veraldi, Pinto, Monticone, Rescaglio ( n. 3620 del 4/11/98); Disegno di Legge Senatori Monticone e Rescaglio (n. 3866/99);Proposta dell'Ordine Nazionale degli Psicologi (Gruppo di lavoro "Ordine Nazionale degli Psicologi" - SIPEF -AIP, 1998); Proposta dell'Ordine degli Psicologi della Regione Lazio (Linee guida per la definizione di un piano di sperimentazione della funzione psicologica in ambito scolastico, 1999).
CC. MM. n° 167/78, n° 158/79 e n° 282/89; art. 14 Legge 270/82.


Sto preparando l'esame orale di un concorso per la copertura di un posto da maestra d'asilo nido e mi hanno parlato di una legge quadro sull'inserimento dei portatori handicap all'interno degli asili nido, senza specificarmi il numero della legge in oggetto.

Le Leggi sull'Handicap nella Scuola Materna
https://www.edscuola.it/archivio/handicap/hmat.html

Sono la mamma di un ragazzino di11 anni ,che ha avuto un incidente ah scuola durante la lezione di educazine fisica ,che consisteva ii lezioni di pattinaggio sul ghiaccio,mio figlio e caduto a la sua prima lezione riportando la frattura di tibia e perone .Sottoposto a intervento chirurgico ,con applicacazinne di ferri e gesso ,che se non dovranno intervenire dinuvo chirurgicamente verrano tolti a metta febbraio e verra applicatto un gesso normale,lui adesso esu una sedia a rottelle ,quindi nono puo andare a scuola ,tutte le settimane va in ospedale .per portarlo fuori di casa vengono queli dell 118 che lo caricano in barrella e lo portano in ospedale , perche dove abbitiamo ci sono tante scale el'ascensore e piccolo la sedia a rottelle non ci sta .Cosa posso fare per nono far perdere l'anno ha mio figlio,distinti saluti e grazie

Ci sono delle misure regolamentari per l'ascensore: Decreto Ministeriale - Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
Negli edifici di nuova edificazione, non residenziali, l'ascensore deve avere le seguenti caratteristiche:
- cabina di dimensioni minime di 1,40 m di profondità e 1,10 m di larghezza;
- porta con luce minima di 0,80 m posta sul lato corto;
L'Ingombro minimo della sedia a rotelle Larghezza: 70 cm Lunghezza: 120 cm
Ma ce ne sono anche di lunghezza inferiore
Se il ragazzo non va a scuola, rischia di perdere l'anno scolastico. Non ci sono altre alternative

Sono un insegnante di sostegno di un istituto superiore. Le scrivo per porgerLe i seguenti quesiti:
1) Nel corso di una recente riunione, il nostro Dirigente Scolastico ci ha comunicato di aver deciso di eliminare dai tabelloni affissi all'albo dell'istituto dopo lo scrutinio finale i nomi ed i voti relativi agli alunni disabili che seguono una programmazione differenziata in base al seguente ragionamento: se per un alunno suddetto sono state omesse alcune materie, il voto relativo alle stesse non comparirebbe nel tabellone, dal che si evincerebbe che quello è un alunno in situazione di handicap, e ciò significherebbe diffondere un dato personale idoneo a rivelare lo stato di salute, inteso come dato sensibile ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), con conseguente violazione della privacy dello studente disabile. Domando: c'è una soluzione alternativa a quella dello stralcio, visto che per gli alunni disabili è importante sentirsi valutati e vedere il proprio nome riportato accanto a quello degli altri?
2) La relazione che un Consiglio di Classe deve stendere per un alunno disabile che debba affrontare l'esame di Stato, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R.323/98 e dell'art. 17 dell'O.M. 35 del 4 aprile 2003, e facente parte del "documento del 15 maggio", è da considerarsi sostitutiva della relazione redatta alla fine di ogni anno scolastico ai sensi della C.M. 262/88? Se la risposta è no, in che cosa differiscono le due relazioni?
3) Il massimo numero di ore di sostegno che si può chiedere al C.S.A. per un classe con un alunno disabile in una scuola superiore è 18?

La proposta del preside ha carattere cautelare. Sarebbe forse più corretto formulare un quesito al ministero. A mio avviso, si potrebbe mettere accanto alle materie non studiate, "non classificato per assenze" o simile. Però il quesito al Ministero mi sembra la cosa più corretta.
Quanto alla relazione del 15 Maggio, a mio avviso, sostituisce quella conclusiva della c m n. 262/88, dalla quale deve risultare quali tipi di prove sono state effettuate, in modo che la commissione possa fare svolgere lo stesso tipo di prove.
Ovviamente non si possono chiedere più ore di sostegno rispetto all'orario di cattedra.

Sono un’insegnante specialista di lingua inglese per la scuola primaria,affetto da sclerosi multipla,che si aggrava sempre di più,usufruisco della riduzione dell’orario per la legge 104/92, sono invalido al 100%,quindi in condizione di gravità.Ho 13 anni di servizio, vorrei arrivare ad avere il requisito minimo per la pensione,posso usufruire dei due anni di congedo straordinario retribuito secondo la legge in oggetto?

La Legge 388 del 23 dicembre 2000 (art. 80 comma 2) da l'opportunità, ai genitori di persone con handicap grave, di usufruire di due anni di congedo retribuito.
La condizione principale è che il disabile sia stato accertato handicappato in situazione di gravità (art.3 comma 3 della legge 104/92)


Un collaboratore scolastico chiede di poter usufruire di 4 mesi di aspettativa per accudire il figlio con grave handicap, vorrei sapere come si deve comportare la scuola se accettare con decreto del dirigente e a chi inviare la pratica

Veda: Circolare INPS - Direzione Centrale delle Prestazioni a Sostegno del Reddito - 10 luglio 2001, n. 138, "Provvidenze a favore di genitori di disabili gravi."

Sono una insegnante di ruolo fuori dalla mia regione da quasi cinque anni. Ultimamente mia madre è stata riconosciuta portatore di handicap di cui all’art.3 della legge 104/92 con grado di invalidità superiori ai due terzi .
La mia famiglia è composta , oltre alla scrivente, da padre sessantacinquenne e invalido per servizio, fratello celibe maggiorenne che esercita attività professionale e madre con handicap pico-fisico.
Nel chiedere alla mia scuola che impedimento potesse avere l’esistenza di un fratello maggiorenne in casa, l’incaricato ha detto che dovevo rilasciare una ampia e convincente dichiarazione nella quale fosse evidenziata l’impossibilità di mio fratello di accudire mia madre.
Mia madre che ha avuto un trauma dovuto alla menopausa e che ha portato uno squilibrio nella mente e nel fisico ha bisogno di un’assistenza prettamente femminile per bisogni fisiologici che un uomo, seppur figlio, non può espletare.
La mia richiesta è dove poter attingere un fac simile di autocertificazione o un precedente modello da presentare insieme all’istanza di mobilità.

Veda: Genitori/familiari di maggiorenni con handicap, https://www.edscuola.it/archivio/handicap/permessi_tutela_disabili.htm

Vorrei conoscere le normative che regolano la presenza dell'assistente all'alunno portatore di handicap in classe !!

Legge 104/92, art. 13 comma 3.
Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali...


Può rimanere l'assistente in classe quando è o non presente l'insegnante di sostegno?

Solitamente no, ma tutto dipende da ciò che è scritto nel PEI e deciso dal Consiglio di Classe

Siamo i genitori di una ragazza autistica di 14 anni che terminerà quest'anno la scuola media, conseguendo il diploma. Roberta presenta un problema di comunicazione con comunicazione verbale ridotta al minimo (benchè molto migliorata da quando abbiamo ottenuto la logopedia, due anni fa); si esprime con maggiore facilità per iscritto, usando la tecnica della 'comunicazione facilitata' ed è molto abile nel disegno. Roberta non presenta comportamenti problema (aggressività verso sè
stessa o gli altri) certo per trarre profitto dallo studio necessita di qualcuno che la solleciti e la indirizzi sul compito da eseguire. E' importante dire che per noi la scuola e' uno dei principali aiuti per riabilitare Roberta alla vita sociale e alla comprensione dei meccanismi dell'apprendimento.
Ci troviamo a dover scegliere una scuola secondaria, per questo abbiamo fatto più colloqui su diversi Istituti (Licei Artistici, Istituti professionali per grafica). Abbiamo pero' trovato i Dirigenti Scolastici sempre allarmati davanti alla previsione di dover coprire le ore di studio garantendo che sia presente un insegnante di sostegno o, dato il numero limitato delle ore concesse, un assistente comunale, piu' o meno come avviene adesso nella media inferiore.
Ci è parso di capire che, nonostante la diagnosi di gravità, invalidità 100%, la possibilità di richiedere al medico di compilare il modulo DF e DH richiedendo l'educatore, esista la possibilità che la scuola possa richiedere una frequenza ridotta solo alle ore coperte, quindi senza una sua permanenza nelle ore in cui è presente solo l'insegnante di classe.
E' palese come si cerchi di indirizzarci ai vari FLAD (Formazione Lavorativa Alunni Disabili) che secondo il parere nostro e del neuropsichiatra di riferimento non sono idonei allo sviluppo personale di Roberta (saremmo disponibili a prenderli in considerazione alla fine del ciclo scolastico).
Tenendo presente che entrambi noi genitori lavoriamo, su quali basi possiamo (mia moglie è già part-time) ottenere una frequenza per tutto l'orario scolastico di Roberta?

Rivolgendovi ad un tribunale civile. Non credo ci siano altre strade.
Nella pagina delle Norme (https://www.edscuola.it/archivio/handicap/hnorme.html), trovate numerose sentenze dei giudici che ordinano al Ministero dell'Istruzione di assegnare al disabile l'insegnante di sostegno per tutte le ore di frequenza scolastica, assicurando così il diritto all studio pieno per gli alunni in stato di handicap. Provate

Vorrei sapere se il tutore di un ragazzo down, può usufruire del congedo straordinario previsto dalla legge 388 23.12.2000, d.l. n.151 26.3.2001 l.8.3.2000 n.53, o deve essere anche affidatario?
In questo caso chiedo: quale documentazione occorre produrre per l'amministtrazione scolastica e quali sono i relativi organi competenti al rilascio di tali provvedimenti di affidamento.

L’affidamento familiare è un intervento sociale di accoglienza regolamentato per la prima volta dalla legge 184 del 1983 “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori” Questo diritto viene ribadito e riaffermato nella legge 149 del 2001 che modifica la 184/1983 anche nel titolo “ Diritto del minore ad una famiglia”
L’affidamento può essere progettato per un periodo breve, medio o lungo, in base alle esigenze del minore, alle caratteristiche delle relazioni familiari e delle motivazioni all’affidamento. La disciplina dell’affidamento contenuta nella legge 149/2001 si riferisce all’affido familiare stabile del minore a persone estranee alla sua famiglia di origine; la collocazione del minore presso parenti entro il quarto grado è consentito dal nostro ordinamento senza formalità e senza limiti di tempo.
Il Servizio Sociale, nell’ambito delle attività di aiuto alle famiglie e senza formalizzazione giuridica, può anche realizzare affidamenti diurni ( appoggi ) per qualche ora al giorno, per il fine settimana o per periodi di vacanza.
L’affidamento può essere consensuale e giudiziale:
l’affidamento consensuale è disposto dal Servizio Sociale locale con il consenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore e il provvedimento viene reso esecutivo dal Giudice tutelare;
l’affidamento giudiziale è disposto dal Tribunale per i minorenni e ha natura autoritativa in quanto limita la potestà dei genitori.Il presupposto fondamentale per procedere all’affidamento è la formulazione di un progetto che vede coinvolti il bambino, la famiglia di origine, la famiglia affidataria, i servizi sociali e sanitari e la magistratura minorile.
Il progetto individua:
le motivazioni che rendono necessario l’affido;
le condizioni che possono consentire il rientro del minore nella famiglia di origine;
il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma d’assistenza e di vigilanza durante l’affidamento;
le forme di mantenimento dei rapporti tra il minore e la famiglia di origine;
i rapporti fra famiglia affidataria e famiglia di origine;
gli impegni definiti dal Servizio per la famiglia affidataria, per la famiglia di origine e per il minore;
il complesso di interventi volti al recupero della famiglia di origine;
la previsione della durata dell’affido;
il sostegno alle due famiglie e al minore, i momenti di verifica dell’esperienza di affido.
L’abbinamento tra il minore e la famiglia affidataria si realizza tenendo conto delle affinità tra le caratteristiche e la disponibilità della famiglia affidatria e le caratteristiche e i bisogni del minore e della sua famiglia. Durante tutto il percorso dell’affidamento, gli operatori ( assistente sociale e psicologo) mantengono il loro sostegno al minore, alla famiglia di origine e alla famiglia affidataria.
Per quanto riguarda i permessi o i congedi straordinari, in caso di affidamento, valgono le stesse regole descritte per i genitori anche adottivi. In questo specifico caso la durata massima del congedo non potrà superare il periodo di scadenza dell'affidamento. (art. 45, comma 2 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151) L'affidamento, per sua natura, riguarda sempre e soltanto figli minorenni (art. 2, legge 149 del 2001) Se il congedo è stato fruito da uno o più affidatari per la durata di 2 anni, non è possibile il riconoscimento ad altri affidatari.

Sono un insegnante elementare. Quest'anno abbiamo avuto l'inserimento di tre alunni inglesi nella nostra scuola.I tre bambini frequqntano uno la seconda elementare, uno la prima elementare e il terzo frequenta il primo anno di scuola materna. Nel mese di ottobre è stato presentato un progetto nel quale si prospettava l'inserimento di insegnanti facilitatori. Il D.S. e il D.S.A comunicano di non aver soldi a sufficienza per un certo numero di ore e preventivano 40 ore per l'elementare e 30 ore per la materna per un facilitatore, ma fino ad oggi non abbiamo avuto nessun tipo d'intervento. I bambini cominciano a star male a scuola e noi docenti non sappiamo cosa fare. L'unica persona in grado di comunicare con i bambini è una docente di matematica impegnata in altre classi che non riesce ad avere molto tempo per l'insegnamento dell'italiano come lingua 2 fornendo in questo modo un intervento frammentario.
Mi potreste indicare delle norme che permetterebbero alla scuola di reperire fondi da destinare all'insegnamento della lingua 2. Sono ormai disperata anche perchè ho il presentimento che tra le colleghe ci sia la convinzione che i bambini prima o poi impareranno da soli.

Occorre informarsi col CSA e col Comune; ci sono dei finanziamenti per corsi di lingua italiana per gli stranieri; di solito questi fondi vengono dati, in base a convenzione, alla caritas che organizza i corsi; ciò almeno a roma; a Cagliari, non so; E' conveniente telefonare a CSA ed al Comune.

Insegno c/o una scuola media matematica per 16 ore settimanali più 2 ore a disposizione. In una classe è inserito un alunno diversabile con insegnante di sostegno.Quando l'insegnante di sostegno ha finito le sue ore, l'allievo viene portato fuori dall'aula perchè dicono che disturba.Ora il dirigente scolastico, in assenza dell'insegnante di sostegno , ha pensato bene di impormi, tramite ordine di servizio, di occuparmene per l'intero anno scolastico per 2 ore. La domanda è la seguente: può il dirigente impormi questo in presenza dell'insegnante curriculare? Non è forse vero che il diversabile non è solamente delli'insegnante di sotegno ma di tutti?

E' normale che per le due ore a disposizione , il docente curricolare possa essere incaricato di seguire un alunno con disabilità. L'alunno è di tutto il Consiglio di classe e quindi, anche del docente che ha delle ore a disposizione. Importante è che queste due ore settimanali vengano programmate insieme a tutto il Consiglio di classe, in modo che divengano una risorsa importante e non un tappabuchi.

Mio padre ha un invalidità al 100%. Ho fatto una richiesta per avere i 3 giorni della legge 104.
A fronte di visita medica, la commissione ha dichiarato mio padre invalido ai sensi del comma1 art.3 legge 104. Se porto tale foglio all''istituto tecnico statale dove lavoro, ho diritto ai 3 giorni al mese?

Per ottenere i benefici previsti dalla legge in esame, è indispensabile che il verbale di visita attesti esplicitamente la sussistenza di handicap gravi ai sensi dell'art. 3, 3° comma, della L. 104/92." La copia della certificato "provvisorio" va allegato quindi alla domanda di fruizione dei permessi. I moduli di richiesta dei permessi sono disponibili presso la sede territorialmente competente dell'INPS o Inpdap.
I permessi competono - ai sensi del 3° comma dell'art. 33 della legge n.104/1992 - al dipendente che assiste una persona portatrice di handicap in situazione di gravità, con lui convivente, la quale sia parente o affine entro il terzo grado, dietro presentazione oltre che della documentazione riferita ovviamente, alla persona assistita, anche dal certificato di stato di famiglia e del certificato di residenza, ovvero di dichiarazione sostitutiva dei certificati stessi
Inoltre, essendo tale beneficio espressamente previsto dalla legge, il Dirigente scolastico non può opporsi in alcun modo alla fruizione del permesso, né tanto meno entrare nel merito della questione.


Sono docente di sostegno in due scuole diverse con 9 ore in ciascuna.
in una delle due la preside mi ha richiesto (non sentito il parere del Consiglio di classe per ora) di riformulare il mio orario di servizio in modo da "liberare" tre ore non curricolari (le ultime tre di ma, mer e gio) dove poter fare un recupero individualizzato alla mia allieva solo nel caso ne avesse bisogno se assente (negli altri casi le ore sarebbero svolte in orario curricolare). Tale orario non sarebbe fisso ma a discrezione della madre (!) della ragazza. Può la Preside fare una richiesta del genere? Può la sottoscritta svolgere ore extra curricolari da sola con l'allieva (che ha solo problemi motori)? E se sì non dovrebbero almeno essere decise dal Consiglio di classe?

DAL CONSIGLIO DI CLASSE E NON DALLA DIRIEGENTE SCOLASTICA

Il figlio di una coppia di nostri amici frequenta la classe prima della scuola primaria.Il 01 11 2004 ha subito un incidente stradale, con una grave frattura ad una gamba .Ieri 21 dicembre gli e' stato tolto il gesso,dovra' fare della riabilitazione, e rimanere ancora a casa .La sua mamma è preoccupata perchè gli è stato detto che quando il bambino fa un numero tot. di assenze dovra ' perdere l' anno scolastico.Ha parlato con il preside che gli ha detto che c' è quella possibbilita' ma che deve vedere cosa dice in merito la legge Moratti .In pratica la mamma del bambino non ha avuto la risposta che cercava.

Quello che non riesco a capire perchè il ragazzo debba rimanere a casa. Esistono fino a prova contraria delle carrozzine per i non deambulanti. Per quanto riguarda la terapia, non credo sia obbligatorio farla di mattina. Mio figlio, 4 anni fa', ingessato ad una gamba, frequentò regolarmente la scuola.
Si attivi in tal senso, altrimenti perderà l'anno scolastico. Non capisco poi, come mai, ciò che le sto suggerendo, non glielo abbia suggerito il Dirigente scolastico.

Vi contatto per sapere se è possibile esercitare la professione di terapista occupazionale presso strutture pubbliche e/o private in assenza dello specifico diploma universitario. Puntulalizzo che sono in possesso di laurea in psicologia clinica e che ho comprovate esperienze professionali nel settore.

E' il Decreto del Ministero Sanità del 17 gennaio 1997, n. 136 (in GU 24 maggio 1997, n. 119) a stabilire la individuazione della figura e relativo profilo professionale del terapista occupazionale.
https://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dms136_97.html


Sono un'insegnante di sostegno bisognosa di aiuto.
Seguo per cinque ore settimanali un ragazzo portatore di hanicap che frequenta il IV anno di scuola superiore. Anche se le ore assegnate a Luca sono poche, vorrei far capire al C.d.C. che il ragazzo puo' seguire la programmazione ministeriale per obiettivi minimi e che il prossimo anno può con lo stesso metodo partecipare all'esame di stato per raggiungere il traguardo del diploma.
Esiste una legge per dimostrare ciò?

L'art. 16, comma 1 della legge quadro dispone che la valutazione degli alunni in situazione di handicap debba avvenire sulla base del Piano Educativo Individualizzato.La norma precisa inoltre che la valutazione è effettuata da tutti gli insegnanti e che deve essere evidenziato se per talune discipline sono stati adottati <<particolari criteri didattici>>. Ad esempio per alunni con ritardo mentale lieve gli aspetti concettuali sono stati semplificati con la descrizione di un circuito, oppure può essere ritenuta sufficiente la capacità dell'alunno di montare e smontare un apparato, ecc.
La norma dispone ancora che occorre indicare quali attività integrative o di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione dei contenuti parziali di alcune discipline. Può ad esempio avvenire che un alunno con minorazione motoria o visiva abbia potuto sostituire il disegno con lo studio teorico, o che un alunno audioleso abbia ottenuto di poter sostituire la musica con la storia della musica. Così pure per un alunno con ritardo mentale lieve potrebbe essere stata sostituita l'elaborazione del tema tradizionale con una <<relazione>> o con la compilazione di un questionario da completare, ad esempio con le desinenze (se si tratta di una lingua) o con delle cifre o dei valori (nel caso di matematica).
Se dopo queste considerazioni il consiglio di classe, in qualunque grado di scuola ci si trovi, ritenga che l'apprendimento sia globalmente riconducibile agli apprendimenti ritenuti idonei per una valutazione positiva con riguardo ai programmi ministeriali, promuove l'alunno alla classe successiva, come avviene per tutti gli alunni. Questo criterio è stato espressamente formulato in tutte le ordinanze ministeriali sugli scrutini e da ultimo nell'O.M. n.128/99 all'art. 4 commi 1 e 3, rispettivamente per gli alunni con minorazione fisica e o sensoriale e per quelli con minorazione intellettiva. Anzi per questi ultimi il comma il comma 2 sottolinea l'importanza della valutazione formativa. Tale normativa è stata ribadita dall'O.M. n. 126/2000 e successive


Sono un insegnante di sostegno (materie umanistiche) di un liceo classico.
Pur avendo concordato con il Consiglio di Classe e con il consenso dei genitori dell'alunna (tetraparesi spastica)un orario di servizio (motivato dal P.E.I.) sin dall'inizio dell'anno scolastico, il Preside con un provvedimento scritto mi impone un orario diverso.
In particolare estende a due le ore di sostegno nella materia di ed. fisica, accogliendo la richiesta dell'insegnante della materia, che ritiene pericoloso la presenza nella palestra dell'alunna e che eventuali responsabilità,in caso di danni fisici, vanno attribuite all'insegnante di sostegno.Si precisa che nella scuola non sono presenti figure di assistentato materiale.
Inoltre impone assistenza in materie dove non è stato ritenuto necessario il sostegno.Come posso oppormi al provvedimento che sconvolge notevolmente l'attività educativa e didattica già programmata ?

Per l'abuso in atti di ufficio da parte dei Dirigenti scolastici è opportuno rivolgersi al CSA, in particolare l'ufficio che segue l'integrazione scolastica; ci si può rivolgere pure al Direttore scolastico regionale o addirittura alla Magistratura.
Per quanto riguarda l'assistenza materiale durante l'attività di educazione fisica, si può richiedere al Comune ai sensi dell'art 13 comma 3 L.n. 104/92. L’utilizzo del personale dell’area educativo-assistenziale avverrà sotto la responsabilità funzionale ed organizzativa del Capo di Istituto (art. 396, 2° comma, D.Leg.vo 16/4/94, n. 297 https://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dlvo297_94.html), fermi restando la dipendenza amministrativa e i vincoli dello stato giuridico propri dell’Amministrazione di appartenenza. L’articolazione dell’orario di servizio del Personale sarà definita, previo accordo con l’amministrazione fornitrice, in relazione alle esigenze operative ed organizzative dei Piani Educativi Personalizzati.


Sono una docente di sostegno alla scuola superiore, un ITC, che ha presentato un PEI in cui si diceva che per quest'anno scolastico si tenta di far fare al ragazzo diversamente abile da me seguito, un programma curricolare anziché differenziato, come ha fatto nei primi due anni. Questo in accordo con la famiglia ma non in totale accordo con tutti i docenti (che però hanno firmato lo stesso il PEI). In una premessa al PEI ho segnato che, qualora il ragazzo non dovesse farcela (non per mancato impegno o volontà ma per eccessiva stanchezza o per impossibilità ), si presenterà, in allegato al PEI, una riprogrammazione (come del resto è previsto per qualsiasi programmazione didattica) in itinere,adeguata alle sue possibilità, quindi ridotta rispetto a quella curricolare. Se così fosse, si dovrà segnare sulla pagella che è stato promosso secondo il PEI e non i programmi ministeriali?

Una breve nota in calce alla pagella. Ma voglio ricordare che fanno fede sono i verbali dei Consigli di classe, le pagelle e gli altri documenti sono semplici documenti derivati.

Sono un'insegnante delle scuole superiori e mi trovo ad usufruire dei benefici assistenziali con riguardo ai 3 giorni di permesso retribuiti previsti dalla L.104/92, in quanto mio padre è stato riconosciuto invalido ultrassentacinquenne e con situazione di handicap di cui all'art.3 della suddetta legge.
Il dirigente scolastisco della mia scuola al quale ho prodotto la documentazione per la richiesta dei giorni di permesso sostiene che questi giorni non debbano essere "ricorrenti". E' vero? Esiste una fonte normativa, una circolare al riguardo?

La concessione dei permessi ex art. 33, comma 6 della legge 104/92, da parte dell'Amministrazione, non prevede in alcun modo la possibilità di intervenire con valutazioni di natura discrezionale. Tale beneficio, infatti, rientra nella sfera del diritto soggettivo e non in quella dell'interesse legittimo. In altri termini, essendo tale beneficio espressamente previsto dalla legge, il Dirigente scolastico non può opporsi in alcun modo alla fruizione del permesso, né tanto meno entrare nel merito della questione.
L'unica facoltà in testa all'Amministrazione è quella di verificare la sussistenza del termine. Vale a dire, l'esistenza della condizione di stato che dà luogo all'insorgenza del diritto al permesso.
Ai fini della compilazione della domanda di permesso, l'interessato non è tenuto ad esibire la certificazione della ASL, essendo espressamente prevista la facoltà di documentare la richiesta mediante l'autocertificazione. Tale facoltà deriva dal disposto dell'articolo 33 della legge 23 dicembre 1998, n.448, che così dispone:" I soggetti riconosciuti ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104, attestano, mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge, l'esistenza delle condizioni personali richieste ai fini dell'adozione di provvedimenti amministrativi o dell'acquisizione di vantaggi, benefìci economici, prestazioni sanitarie, agevolazioni fiscali o tributarie e di ogni altra utilità, erogati da soggetti pubblici o gestori o esercenti pubblici servizi".

Mio padre ha un invalidità al 100%. Ho fatto una richiesta per avere i 3 giorni della legge 104.
A fronte di visita medica, la commissione ha dichiarato mio padre invalido ai sensi del comma 1 art. 3 legge 104. Se porto tale foglio all''istituto tecnico statale dove lavoro, ho diritto ai 3 giorni al mese?

Si. Questa la normativa sui permessi:
Decreto Legislativo - 26/03/2001 n. 151
"Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53"
Circolare - INPS 06/06/2000 n. 109
"Congedi parentali. Legge 8 marzo 2000, n. 53. "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città"."
Legge - 08/03/2000 n. 53
"Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città"
Circolare - INPS - D.C. Prestazioni Temporanee 31/10/1996 n. 211
"Legge n. 104/92 - Agevolazioni a favore dei genitori, parenti o affini di persone handicappate gravi e dei lavoratori portatori di handicap grave."
Legge - 05/02/1992 n. 104
"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate." Si veda in particolare: [ art. 33 ]

Sono una insegnante di sostegno specializzata che, leggendo le lettere pubblicate sul vostro sito, comincio ad avere dei dubbi in merito alla differenza che sussiste fra Programmazione differenziata e quella semplificata. Io ho sempre ritenuto - perchè così mi è stato insegnato durante il corso di specializzazione, confermato dai docenti che incontro e con i quali mi confronto durante i corsi di aggiornamento e successivamente dallo stesso responsabile del CSA della mia città - che la scelta di una programmazione semplificata fosse dettata dalla condizione che il ragazzo fosse in grado di raggiungere gli obiettivi minimi che il singolo insegnante fissa per la classe. Se questi presupposti non ci sono, allora si ricorre a una programmazione differenziata. Ebbene, consultando le pagine di "edscuola" ho potuto verificare che alcuni docenti definiscono programmazione semplificata o facilitata, quella che per altri è differenziata e viceversa (mi riferisco in modo particolare alla prima lettera pubblicata nella sezione Handicap/attenzione)....... Le mie perplessità nascono da questa riflessione: allora se un docente stabilisce degli obiettivi minimi molto ridotti per tutta la classe, l'alunno portatore di handicap può usufruire del facilitato e chi "capita" in una classe dove gli obiettivi sono più ambiziosi ne paga le spese? Dove sta la norma non opinabile, che traccia in qualche modo quali sino i limiti e per cui io possa riconoscere senza ombra di dubbio che il mio studente può o meno conseguire il diploma di maturità ?........ perchè poi il nocciolo della questione si traduce anche, e SOPRATTUTTO, per le famiglie, in questi termini. In matematica anche il mio Consiglio di classe ha stabilito per lo studente certificato la priorità ad obiettivi che mirino alla sua autonomia sociale e quindi uso del denaro, lettura dell'orologio, interpretazione degli scontrini ecc. ma definendo la sua programmazione, una programmazione DIFFERENZIATA mentre mi sembra di capire che, per la colega che vi ha scritto, questa è una programmazione semplificata......... aiutatemi a capire.

Non si lasci fuorviare dalle Sue Colleghe e rimanga ferma alle Sue convinzioni iniziali che sono correttissime. Semplificata è la programmazione che può prevedere la riduzione dei contenuti o la sostituzione di essi in alcune discipline ( art 16 comma 1 L.n. 104/92) e gli obiettivi minimi di ogni disciplina li fissa il singolo docente.

Vorrei, se fosse possibile, avere delle linee guida per la stesura del pdf (profilo dinamico funzionale),visto che la mia insegnante di sostegno dovrebbe preparare questo profilo per il passaggio dalla scuola elementare alla scuola media,ma per sua stessa ammissione non e' in grado di stendere questa descrizione e non sa come farlo al meglio.

La diagnosi funzionale è la prima componente del Piano Educativo Individualizzato: essa si pone come obiettivo fondamentale la conoscenza più estesa e approfondita possibile dell’alunno in difficoltà. Questa conoscenza deve però essere "funzionale", appunto, e cioè utile alla realizzazione concreta e quotidiana di attività didattiche ed educative appropriate, significative ed efficaci. Proprio per questo la Diagnosi Funzionale deve risultare da un lavoro interdisciplinare, che veda la collaborazione degli insegnanti, degli operatori dell’ASL e dei familiari.
Le consiglio la lettura di uno degli atti del Convegno "L'integrazione possibile" . Troverà anche la modulistica che le occorre http://www.sostegno.org/Supporto/pdf_pei.pdf

Sono la mamma di un bambino affetto da disturbo pervasivo dello sviluppo, mio figlio frequenta una seconda elementare. Presenta tratti autistici ma gli sono state assegnate soltanto due ore giornaliere di sostegno.
La diagnosi evidenzia la necessità per il bambino di essere seguito con un rapporto giornaliero 1.1 e viene ribadito anche negli incontri con l'equipè.
è un bambino che fatica a seguire le regole e manifesta problemi-comportamento di aggressività fisica e verbale con adulti e insegnanti.
Qualche giorno fa ho letto su superabile la possibilità di rivolgersi al tribunale civile per ottenere l'assegnazione delle ore come previsto dalla diagnosi degli specialisti.
Mi potreste indicare quali passi devo seguire, devo rivolgermi a un avvocato?

Senz'altro al tribunale civile.Dare appena due ore di sostegno ad un bambino che presenta tratti autistici, vuol dire dare NIENTE.

Una mia dipendente ha un genitore certificato 104/92 "non in stato di gravità" (handicap medio) ha diritto a fruire dei permessi (3giorni mse) per assistenza portatore di handicap? quale documentazione deve presentare?

La condizione principale per accedere ai permessi lavorativi è che il disabile sia in possesso della certificazione di handicap con connotazione di gravità (art. 3 comma 3 della Legge 104/1992).

Sono una insegnante di sostegno e avrei bisogno di conoscere un riferimento legislativo. Tempo fa ho visto una tabella ministeriale con l'assegnazione alle varie aree (AD01, AD02, AD03, AD04) delle materie della scuola media superiore. Non riesco a rintracciarla, potete aiutarmi?

Area scientifica (AD01), che comprende le seguenti classi di concorso: 2/A; 12/A; 13/A; 38/A; 39/A; 40/A; 41/A; 47/A; 48/A; 49/A; 54/A; 60/A.
Area umanistica, linguistica e musicale (AD02), che comprende le classi:: 31/A;- 36/A; 37/A; 50/A; 51/A; 52/A; 61/A; 73/A; 246/A; 346/A; 446/A; 546/A; 646/A; 746/A; 846/A; 946/A
Area tecnico,professionale ed artistica (Ad03), che comprende le classi: 1/A; 3/A; 4/A; 5/A; 6/A; 7/A; 8/A; 9/A; 10/A; 11/A; 14/A; 15/A; 16/A; 17/A; 18/A; 19/A; 20/A; 21/A; 22/A; 23/A; 24/A; 25/A; 26/A; 27/A; 34/A; 35/A; 42/A; 44/A; 53/A 55/A; 56/A; 57/A; 58/A; 62/A; 63/A; 64/A; 65/A; 66/A; 67/A; 68/A; 69/A; 70/A; 71/A; 72/A; 74/A; 75/A; 76/A, e tutte la classi di concorso delle Tabelle C e D.
Area Psicomotoria (AD04), che comprende la classe di concorso 29/A.


Sono un insegnante specializzato in un istituto professionale da ottobre il mio alunno sta frequentando un corso di nuoto per due giorni alla settimana che si svolge al mattino. Il progetto è finanziato dal Comune di appartenenza . Vorrei sapere se sono tenuto ad accompagnare il mio alunno presso la piscina. Se si qual'è la legge? Devo darne risposta al D.S.

Non so, ma mi pare che Lei non c'entri nulla. Lei è un insegnante di sostegno ed è stato comandato dal CSA per l'attività didattica non per fare l'assistente o l'istruttore. Il progetto in questione prevede la Sua presenza? Tutto dipende dal progetto elaborato e poi da chi? C'entra la ASL di appartenenza per qualche terapia? Oppure il progetto è stato redatto in base all'art. 13, comma 1 lettera a) della legge 104/92?

Insieme alle Assistenti Sociali stiamo verificando la questione relativa ad un minore (14 anni) , portatore di H., che frequenta il 1° anno di una scuola superiore situata nella Regione confinante.
Il ragazzo, per le sue difficoltà, non può utilizzare autonomamente il trasporto pubblico esistente per la frequenza scolastica.
Inoltre il servizio di supporto scolastico che è già stato attivato non può essere utilizzato anche per il trasporto.
La famiglia chiede a questa Amministrazione Comunale di farsi carico degli oneri relativi ad un accompagnatore che , in considerazione anche della tipologia dell'orario effettuato dal mezzo di trasporto, deve obbligatoriamente essere fornito anche di automezzo proprio.
Gradiremmo capire se la richiesta della famiglia è legittima vista la poca chiarezza del contenuto della L.104 al riguardo.

Veda:
D.Lgs. 112/98, Art. 139. Trasferimenti alle province ed ai comuni
presso la regione, la legge per il Diritto allo Studio
https://www.edscuola.it/archivio/handicap/italia/diritto_studio.html
Il motore di ricerca:
http://camera.mac.ancitel.it/lrec/
La legge 118/71, art. 28 (Provvedimenti per la frequenza scolastica)
https://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/l118_71.html

Sono insegnante di sostegno presso una scuola media statale. Seguo un ragazzo che frequenta la prima media.
Come è noto, la Riforma Moratti prevede per le classi prime la creazione di unità di apprendimento.
Nel mio Consiglio di Classe non c'è chiarezza su questo: per l'alunno in situazione di handicap bisogna stilare delle unità di apprendimento disciplinari e macrotematiche individualizzate?
Oppure è sufficiente far riferimento alle unità realizzate per l'intera classe e al Piano Educativo Individualizzato?

Non c'è normativa di riferimento che obblighi a relizzare il Pei per unità di apprendimento, anzi i documenti della Riforma tacciono su tutti gli argomenti inerenti l'applicazione della Riforma per gli alunni con disabilità. Bisogna sicuramente riferirsi alle unità programmate per l'intera classe soprattutto se c'è semplificazione e non differenziazione degli o.s.a. ma non tanto come obbligo quanto perchè è il modo più logico per "rispondere" alle innovazioni , di fare "integrazione" a 360 gradi e di non discostare ulteriormente il Piano Educativo Individualizzato da ciò che è previsto dai piani di studio personalizzati degli altri alunni della classe.
Diversamente i docenti delle singole discipline debbono costruirne di specifiche per lui, con la Sua collaborazione.


Sono un'insegnante di ruolo (18/sett) in una scuola secondaria superiore della provincia di Roma.
Usufruisco dei benefici della L.104/92 perchè convivente con una zia (sorella di mia madre)ritenuta invalida al 100%,come risulta da stato di famiglia e certificato commissione medico legale.
Ho avuto un problema con la dirigenza (Dirigente Scolastico e Vice preside)riguardo ai giorni di permesso che posso prendere per L.104/92 nel mese di dicembre.
Il D.S. afferma che ne posso prendere solo 2 in quanto dal 23/12 siamo in vacanza e quindi lavoro meno di un mese normale.
E' vero ? Io sapevo che la riduzione dei giorni di permesso per L.104/92 si ha solo nel caso di part-time.

La maturazione dei permessi, avviene sui giorni effettivamente lavorati:
Circolare INPS - Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito - 11 luglio 2003, n. 128


Sono un'insegnante di scuola primaria. Un mio alunno, idrocefalo presenta gravi disturbi comportamentali. Ha acquisito le abilità di base in relazione al leggere e allo scrivere, ma il suo comportamento diventa sempre più di disturbo per la scolaresca in cui è inserito( si tratta di una terza). Il bambino ha alle spalle una situazione familiare disastrosa: porta il cognome della madre, che non ha mai sposato l'uomo da cui lo ha avuto, perchè già sposato. Il padre è morto , quando il bambino frequentava la prima.Madre e figlio vivono di aiuti da parte dell'Ente comunale e dei volontari- Il bambino frequenta la strada. Gli altri due figli di suo padre sono abituali ospiti dwlle "patrie galere". Credo che in questo caso sia necessario "aiutare " questo bambino a crescere meglio, senza togliere agli altri bambini la possibilità di
lavorare serenamente. Chiedo come si può richiedere la certificazione necessaria per avere una insegnante di sostegno anche per un numero ridotto di ore?
La mamma è favorevole.

Qualora i genitori omettano all'atto dell'iscrizione di produrre la documentazione riguardante lo stato di handicap (se esiste), i docenti dopo il primo o i primi incontri con la classe, la C.M. n. 363/94 all'art. 3 stabilisce che il Capo d'Istituto invita formalmente per iscritto i genitori a sottoporre a visita medica il figlio per accertare se egli versi o meno in situazione di handicap, al fine di attivare e richiedere i servizi specifici necessari per l'attuazione del diritto allo studio degli alunni in situazione di handicap. Qualora i genitori non rispondano entro dieci giorni dall'invio della comunicazione, il capo d'Istituto può direttamente chiedere alla ASL, di sottoporre a visita medica l'allievo. Qualora i genitori si oppongano per iscritto alla visita del figlio, la CM stabilisce che l'alunno non può considerarsi in situazione di handicap " a meno che nel suo interesse non intervenga il Tribunale dei minori".
La disposizione della CM , trova il suo fondamento nel DPR del 24/02/1994, art. 2, che autorizza il capo d'Istituto a provvedere all'individuazione dell'handicap.
Al momento dell'iscrizione va presentata anche la Diagnosi Funzionale, che consiste in una descrizione della compromissione funzionale dello stato psico-fisico dell'alunno: si esplica in un profilo, nel quale vengono considerate capacità, potenzialità e difficoltà di sviluppo dell'alunno, che secondo la Legge 104/92 compete alle AA.SS.LL. o Enti convenzionati (Atto di indirizzo, D.P.R. del 24/02/94, art. 3). Ulteriori precisazioni sono date nella C.M. n° 363/1994, art.3, commi 1 e 2: in particolare, in mancanza della Diagnosi Funzionale, si può presentare in via provvisoria il certificato dello specialista o dello psicologo in servizio presso la ASL o in regime di convenzione con la medesima. L'art.38 della Legge 448/98 - Legge finanziaria per il 1999 - consente ai genitori di sostituire il certificato medico con una autocertificazione inserita nella domanda di iscrizione, se l'alunno è stato riconosciuto handicappato (art. 3 Legge 104/92).
La Diagnosi Funzionale (atto sanitario medico legale, che descrive analiticamente la compromissione funzionale dello stato psicofisico dell'alunno in situazione di handicap), sostituisce la vecchia certificazione, ed è utile all'amministrazione scolastica per la richiesta dell'insegnante di sostegno. Sia i genitori che la Scuola sono tenuti a sollecitare tale documentazione, in tempi utili per l'assegnazione dell'insegnante di sostegno da parte del C.S.A. (ex Provveditorato).
Dopo l'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un Profilo Dinamico-Funzionale ai fini della formulazione di un Piano Educativo Individualizzato (PEI), alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione. Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata.
L'assegnazione dell'insegnante specializzato:
L'insegnante specializzato, previsto dalla Legge 517/77, viene nominato dallUff. Scolastico regionale (ex Provveditorato agli Studi ), su segnalazione delle scuole che prevedono la presenza nel Circolo, di alunni in stato di handicap certificati. Ogni anno, con le nuove pre-iscrizioni, ogni Istituzione scolastica determina il numero degli alunni disabili in stato di handicap iscritti, valuta la gravità ed i bisogni di ogni singolo caso e chiede all'Ufficio Scolastico regionale l'assegnazione di un numero di insegnanti di sostegno.
La quantificazione oraria nel rapporto insegnante/alunno viene stabilita in base al Progetto Educativo che si fonda sui bisogni dei singoli soggetti rapportati alle diverse gravità di handicap.
Le modalità con cui viene assegnato l'insegnante di sostegno sono quelle esplicitate nel D.M. 331/98 artt. 37 e 41 come integrato dall'art.26 comma 16 della Legge 448/98.
Faccio presente inoltre, viste le condizioni della famiglia e del bambino, un supporto educativo-assistenziale previsto dalla legge 104/92 , art. 13 :
Personale dell’area educativo-assistenziale
Svolge le funzioni, previste dalla norma, inerenti all’area educativo-assistenziale (assistenti, educatori, mediatori). Viene assegnato, secondo le procedure ed il contingentamento fissati dagli Enti Locali di competenza, dietro richiesta del Capo di Istituto.
L’utilizzo del personale dell’area educativo-assistenziale avverrà sotto la responsabilità funzionale ed organizzativa del Capo di Istituto (art. 396, 2° comma, D.Leg.vo 16/4/94, n. 297), fermi restando la dipendenza amministrativa e i vincoli dello stato giuridico propri dell’Amministrazione di appartenenza. L’articolazione dell’orario di servizio del Personale sarà definita, previo accordo con l’amministrazione fornitrice, in relazione alle esigenze operative ed organizzative dei Piani Educativi Personalizzati.
Nel caso di utilizzo di personale convenzionato o a contratto con Enti Locali od Aziende ASL, i Capi di Istituto faranno diretto riferimento alle suddette Amministrazioni, le quali sono garanti dei requisiti di idoneità professionale, anche dal punto di vista igienico-sanitario, previsti dalla norma, e dei dovuti atti assicurativi, per tutto il Personale comunque assegnato.
Ciascun Ente si assume a pieno titolo ogni responsabilità giuridica inerente la sorveglianza e l’assistenza degli alunni, per la parte di orario settimanale durante il quale sono affidati al personale di propria competenza. Nel caso di compresenza di personale scolastico e di altri Enti/Amministrazioni, la responsabilità è di competenza dell’Istituto in cui viene svolta l’attività.
Per ogni singolo progetto deve essere attivato il Gruppo operativo interprofessionale previsto dalla CM n. 258/83.
Esso è costituito dal Direttore Didattico o Preside, dagli insegnanti che seguono l’alunno (curricolari e di sostegno), dagli specialisti dell’Azienda ASL, referenti per il caso, dagli operatori educativo-assistenziali e/o tecnici dell’Ente Locale.
Il Gruppo si riunisce in date prestabilite, secondo un calendario concordato, su convocazione del Capo di Istituto almeno tre volte l’anno (variazioni potranno essere concordate nell’ambito del Gruppo stesso), per la stesura, l’aggiornamento e la verifica del Profilo Dinamico Funzionale e del Piano Educativo Personalizzato.
Per qualsiasi altro chiarimento, può consultare la pagina:
https://www.edscuola.it/archivio/handicap/hele.html

Sono una docente di sostegno di un istituto professionale. Una mia collega segue un ragazzo di origine egiziana di anni 17 che ,per i primi due anni della scuola superiore, ha svolto una programmazione differenziata ( firmata dal genitore ) e orario ridotto, poichè l'alunno non è in grado di seguire gli obiettivi della classe neppure quelli minimi.
Quest'anno l'alunno frequenta il 3 anno e il genitore si è rifiutato di firmare l'assenso per la programmazione differenziata sostenendo che se 'il figlio è inserito in una scuola di normodotati (non come in altri paesi europei dove esistono ancora classi differenziate) ciò vuol dire che non è in situazione di handicap e che quindi può prendere il diploma come tutti gli altri.
Il Neuropsichiatra che ha firmato la certificazione non lavora più alla Uompia di appartenenza per cui nessuno riesce a darci una risposta.
Come possiamo cercare di risolvere questa situazione? A chi ci possiamo rivolgere?

Se la famiglia rifiuta l'applicazione della programmazione differenziata, vorrà dire che affronterà gli esami come tutti gi altri.
Per il rispetto del principio di partecipazione della famiglia all'integrazione scolastica, l'art. 4, comma 5 dell'O.M. 128/99 stabilisce che, qualora un consiglio di classe decida di adottare la valutazione differenziata, deve informare la famiglia, fissando un termine per l'acquisizione del consenso. Trascorso il termine, se non interviene il dissenso espresso, la modalità di valutazione differenziata si intende accettata.In caso di diniego, l'alunno deve essere valutato come se non fosse in situazione di handicap. Tale orientamento è stato determinato dalla necessità di evitare azioni legali dei genitori che al termine degli studi del figlio rivendicavano il rilascio di un titolo di studio corrispondente alle valutazioni positive riportate negli anni precedenti.

Sono un'insegnante di sostegno di Roma, attualmente in servizio presso un Istituto Tecnico Commerciale.
Su richiesta di alcuni genitori vorrei porvi il seguente quesito:
Esiste una normativa che preveda l'esonero (totale o parziale) dal pagamento delle tasse scolastiche
(comprese quelle di istituto) per gli studenti diversamente abili, indipendentemente dal reddito?
Sui siti di alcune scuole superiori ho verificato che l'esonero è previsto per alcune categorie (che variano da istituto a istituto). Ciò significa che ciascun istituto può deliberare autonomamente mediante gli organi istituzionali?
E cosa succede per le tasse degli esami di Stato?

Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione
Art. 200 - Tasse scolastiche e casi di dispensa
Per le Università: Decreto Presidenza Consiglio Ministri 13 aprile 1994
(in GU 28 luglio 1994, n. 175)
https://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dpcm13494.html

Sono un assistente scuolabus in possesso del diploma magistrale e per 14 anni ho svolgo questo lavoro per i bimbi della scuola materna nel comune dove risiedo con contratti a termine .
Da un anno sono stata assunta a tempo indeterminato dalla ditta che si è aggiudicata l’appalto. Per compensare le ore che non faccio l’azienda mi ha messo a fare l’assistente sullo scuolabus dei disabili che non trasporta però bambini ma ragazzi delle superiori dai 15 anni in sù…. Sei sono su sedia a rotelle e di questi tutti soffrono di epilessia in tutto sono 14 ragazzi . Non mi sento qualificata per questo tipo di servizio e vorrei sapere che titolo di studio è richiesto per questo tipo di assistenza e se posso rifiutarmi non possedendo il titolo.
Sono stata assunta con il contratto nazionale autoferrotranvieri….

Veda https://www.edscuola.it/archivio/handicap/fish45.htm
Non esiste più vergogna! In quella pagina trova le indicazioni di come dovrebbe essere il personale addetto. Ci sono corsi di formazione professionale che molti ignorano


Se in questo periodo dell' anno scolastico l' alunno portatore di handicap cambia scuola l' insegnante si sostegno rimane assegnato alla classe o viene assegnato a un altro alunno?

L'insegnate di sostegno, viene assegnato alla classe quando c'è l'alunno disabile, se questo alunno cambia scuola, l'insegnante torna a disposizione del CSA., per essere destinata altrove.


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