a cura di Rolando Alberto Borzetti


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FAQ 42
Domande e Risposte su Handicap e Scuola

 

La madre di una ragazza con sindrome di down di 23 anni, che ha frequentato per 6 anni il corso turistico, ha deciso di iscriverla al primo anno del corso di ristorazione nello stesso istituto, chiedendo 18 ore settimanali di sostegno.
poichè gli altri insegnanti (curriculari e di sostegno) sanno che la motivazione della nuova iscrizione è dovuta a un "parcheggio" della figlia per altri (almeno) 5 anni, ci chiediamo se ha diritto alla reiscrizione, o al sostegno, o se ci possiamo appigliare al fatto che ha già assolto all'obbligo formativo.
In alternativa, se possiamo farle frequentare solo le nuove discipline, avendo raggiunto gli obiettivi minimi nel corso precedente.
Il consiglio di classe e lo psicologo hanno espresso parere sfavorevole alla nuova reiscrizione.
Esistono a livello normativo leggi in riguardo?
Se no, come ci dobbiamo comportare?
In queste zone non mancano alternative alla scuola, ma la signora non ha intenzione di prenderle in considerazione.

LO RIPETO, LA SCUOLA NON E' UN PARCHEGGIO. Fa bene il consiglio di classe ad opporsi avendo già assolto l'obbligo scolastico. Ci sono centri per la Formazione professionale o cooperative per tenere impegnate persone in stato di disabilità, forse in maniera sicuramente più produttiva e gratificante per il disabile stesso.

Sono una mamma di 36 anni sposata, ho due bimbi e lavoro a tempo pieno (8:30 - 17:30 con la cattiva abitudine italiana di dover restare fino alle 19:00).
Il bimbo piu' grande (7 anni) frequenta dall'eta' di 3 anni un Centro di Terapia Riabilitativa per Logopedia (diagnosi: "Disturbo Non Specifico del Linguaggio").
Quest'anno frequenta la 2° elementare ed in classe ha un insegnante di sostegno in quanto tale difficolta', diagnosticata nel 2000, si e' trasformata in una diagnosi di "Disturbo dell'Apprendimento - sulla base di un pregresso ritardo di linguaggio e Comportamento Oppositorio").
Io vorrei chiedere il part time per poter stare piu' vicino al bimbo (come consigliatomi anche dallo Psicoterapista che lo ha in cura).
L'azienda dove mi trovo e' privata ed ha il contratto delle Telecomunicazioni.
Siamo in una fase di mobilita' / licenziamenti ed ho molta paura per il mio posto di lavoro.
Mi sono informata e l'azienda non accetta il part time a tempo determinato.
Volevo sapere se esiste una sorta di "protezione" a richiedere il part time allegando documentazione che comprova la reale necessita' che io stia per qualche anno piu' presente nella vita di mio figlio Federico.

Per legge l'azienda non ha nessun obbligo di accettare la richiesta di passaggio a part-time di un lavoratore o di una lavoratrice. Il passagio dal tempo pieno al part-time, e viceversa, è lasciato all'accordo tra le due parti. Ci sono però alcuni contratti (metalmeccanici), o alcuni accordi aziendali, che prevedono la concessione del pat-time per una determinata percentuale di lavoratori/lavoratrici che ne facciano richiesta. Bisogna pertanto verificare che il proprio contratto di riferimento, o nella propria azienda non esistano accordi che prevedono questa possibilità. La verifica va fatta presso i rappresentanti sindacali aziendali (se ci sono) oppure telefonando alle Organizzazioni sindacali del territorio.
CI SONO INVECE I CONGEDI PER GRAVI MOTIVI FAMILIARI:
La lavoratrice e il lavoratore subordinati possono chiedere un congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni nell'arco dell'intera vita lavorativa, per gravi e documentati motivi familiari.
Questi motivi possono riguardare i seguenti soggetti:
la persona del lavoratore, ma non per sua malattia (dato che questa ha già la sua regolamentazione legislativa e contrattuale);
i componenti la famiglia anagrafica;
le persone verso le quali è previsto obbligo di alimenti (coniuge, figli, genitori, generi e nuore, suocero e suocera, fratelli e sorelle), anche non conviventi;
i parenti e gli affini entro il terzo grado disabili.
I motivi possono essere:
le necessità familiari derivanti dal decesso di una di queste persone;
le situazioni che comportano un impegno particolare della lavoratrice o del lavoratore o della loro famiglia nella cura o nell'assistenza di queste persone;
le situazioni di grave disagio personale della lavoratrice e del lavoratore (tranne la malattia);
le patologie in cui incorrano queste persone
Il procedimento per la richiesta e per la concessione, anche parziale o dilazionata nel tempo, o per il diniego del congedo va disciplinato dai contratti collettivi.

Sono una docente di sostegno nella scuola media secondaria; da sempre il piano individualizzato nelle scuole in cui sono stata viene chiamato Pei o Pep specificando se la programmazione è semplificata o differenziata. Ora uno specialista sostiene che le due sigle hanno x legge diverso significato: mi sono persa qualche passaggio nel tempo oppure Pei e Pep indicano la stessa cosa?

La normativa vigente si riferisce specificatamente al Piano Educativo Individualizzato, PEI.
Il P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato) è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, per un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione, di cui ai primi quattro commi dell'art.12 della Legge 104/92 (D.P.R. 24/2/94 - art.5)
Con la riforma Moratti si prevedono per tutti gli alunni i piani educativi personalizzati.

Avrei bisogno di un chiarimento:
Sono una persona di 29 anni e vivo con i miei genitori (entrambi con una forma di handicap: mio padre, pensionato, all'80% e mia madre, casalinga, al 75%).
Il mio quesito è il seguente: ho un qualche diritto in termini di vicinanza del posto lavorativo che rientri nella legge 104?

Scelta della sede di lavoro e non trasferibilità ad altra sede
Indipendentemente dall’età del figlio o parente assistito la legge introduce la possibilità di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e di non essere trasferito senza il proprio consenso ad altra sede (art. 33, comma 5, Legge n. 104/92). Per i dipendenti pubblici tale opportunità esiste esclusivamente nell’ambito della medesima amministrazione o ente di appartenenza.
È necessario il riconoscimento della sola situazione di handicap, non è indispensabile quello di gravità. Non è più richiesta la convivenza, come introdotto dall’art. 19 comma 1, punto b. Per fruire di questo diritto è necessario che nella sede prescelta esista un ufficio dell’amministrazione cui appartiene il dipendente e che in tale sede risulti vacante un posto corrispondente alla qualifica posseduta dal dipendente stesso.
È sancito inoltre il diritto di non essere trasferito senza esplicito consenso ad altra sede (questo costituisce un diritto incondizionato, Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 28, 15/3/93).


Vorrei sapere se un docente di sostegno deve comunicare l’assenza dell’alunno diversamente abile a cui è stato assegnato.
Preciso che il D.S. ha emanato una circolare interna in data X che invita i docenti di sostegno a comunicare tale assenza e in mancanza lui provvederà ad addebitare eventuali supplenze a pagamento al docente che non ha adempiuto.

L'insegnate di sostegno è una risorsa importante per la scuola che può essere utilizzata in altre classi se manca il ragazzo disabile. Perchè non seguire la richiesta sensata di quel Dirigente scolastico?

Buongiorno, sono l'affidataria di un ragazzo disabile con un'invalidità al 100%, di 16 anni, affetto da tetraparesi spastica grave (è sulla sedia a rotelle e non utilizza le braccia, ha notevoli problemi di apprendimento, ma parla e si relaziona bene con gli altri). Quest'anno è stato inserito in un istituto professionale di Torino, in una classe composta da 8 disabili sulla sedia a rotelle e circa 20 alunni normodotati. Quasi sempre la classe viene divisa in due: i disabili da una parte seguiti da un'insegnante e i normodotati in un'altra classe seguiti da un 'altra insegnante. Il ragazzo non ha un'insegnante di sostegno (e la mamma non è stata avvisata di questo al momento dell'iscrizione)e quindi NON segue un programma individualizzato. A gennaio le insegnanti si sono rese conto che il ragazzo non riesce a seguire il programma che seguono gli altri disabili (che sono sulla carrozzina ma non hanno grossi problemi di apprendimento) e hanno quindi proposto alla mamma di fargli ripetere l'anno; l'anno prossimo lo metteranno in una classe composta di soli normodotati con un'insegnante di sostegno. Ora alcune insegnanti lo stanno valutando in modo NON differenziato perchè dicono che deve prendere dei 4 perchè se no non sanno come giustificare una bocciatura! Ha preso ultimamente anche dei 2. Il ragazzo perde così la motivazione allo studio perchè le richieste sono superiori alle sue capacità. Le insegnanti si sono accorte a gennaio, dopo 4 mesi di scuola, che l'alunno non sa leggere! Inoltre, poichè gli insegnanti non hanno tempo di seguirlo, deve aiutarlo un compagno a scrivere gli avvisi e i compiti sul diario e a scrivere le verifiche, ma poichè si tratta di un ragazzino di 14 anni, spesso commette errori e dimenticanze. L'insegnante che ha curato il passaggio dalle medie alle superiori lo ha valutato in base ad un incontro di 10 min. avvenuto alla fine della terza media; dice che non ha letto la diagnosi del neuropsichiatra perchè "tanto sono solo tabelle e crocette e non si capisce niente". La situazione mi sembra estremamente grave. Vorrei denunciare la scuola. Si può fare? E come? A chi devo indizzarla? Al Provveditorato?

E' semplicemente una vergogna! Come prima cosa scrivere al CSA di competenza e fare presente la situazione. Poi denunciare tutto al tribunale ordinario civile, sia la classe differenziale, sia il mancato rispetto del D.M. 141/99 e ancora più grave la mancata richiesta del sostegno per quel ragazzo disabile. In caso di ricorso al tribunale, forniremo qualsiasi assistenza con i riferimenti legislativi allo studio legale che consiglio di contattare immediatamente

Se, in seguito a regolare richiesta documentata, alla scuola viene comunicata dall'Uff. scolastico regionale la concessione della deroga all'alunno per il quale è stata fatta la richiesta stessa, può il Dirigente scolastico assegnare parte delle 18 ore ad altro alunno H? Personalmente ritengo che le ore in deroga vadano assegnate tutte all'alunno per il quale è stata presentata la domanda.

E' reato togliere le ore assegnate a quel ragazzo. E' abuso in atti di ufficio, ed è cosa ancora più grave perché commessa da un educatore!

Volevo sapere se un ragazzo di 24 anni, con ritardo mentale grave che a giugno termina la quinta di un liceo, può chiedere l’iscrizione al primo anno di un istituto professionale?

Mi permetta di dire che è ridicolo chiedere una cosa del genere. La scuola non è un parcheggio, è qualcosa in più

Sono il genitore di un ragazzo disabile su sedia a rotelle che frequenta la scuola superiore.
La sua classe si trova al quarto piano e seppure l'ascensore sia stato attivato da circa un mese, capita che a volte non funzioni e perciò si debba trasportare mio figlio con la sua carrozzina di peso lungo le scale......................
E se ci fosse una situazione di pericolo per cui l'uso dell'ascensore è sconsigliato?
Mi chiedo se non ci siano delle norme che regolino la sistemazione degli alunni disabili in classi situate ai piani bassi.

Ci sono, ma a che serve se c'è l'ascensore? Per quanto riguarda la pericolosità, le dico che gli ascensori sono sottoposti a collaudi severissimi. Cerchi di stare tranquillo.
Le norme che mi chiedeva, ci sono ma per le scuole che non lo hanno


Gradirei avere inforamzioni riguardo le normative che regolano :
1) l'Uscita dell'insegnante e/o dell'assistente educativo per partecipare a dimostrazioni, colloqui e incontri formativi in particolari presso il centro ASL di medicina scolastica di riferimento: problema: qualora cio' viene saltuariamente o periodicamente raccomandato dalla famiglia e dal sanitario il Dirigente Scolastico o il competente rappresentate dell'Ente Locale puo' opporsi per 'mancanza di copertura assicurativa' fuori dall'edificio scolastico all'interno dell'orario di lavoro normalmente svolto ? esistono soluzioni alternative tipo assicurazioni temporanee a carico dell'utente ?

Non compete certamente all'utente assicurare il personale preposto per questo tipo di lavoro che per legge sia le scuole che le ASL devono fare DPR 24.02.94 (Handicap e USL)
Che la scuola si attivi per l'assicurazione. I fondi ce ci li ha, allora si dia da fare.


2) Viceversa, puo' Egli similarmente opporsi all'ingresso all'interno dell'edificio di figure professionali esterne : es : l'insegnante di sostegno dell'anno precedente...allo stesso fine.??

Quando mai???

3) UFFICI PUBBLICI : esiste una normativa a carattere nazionale e generale per agevolare e dare precedenza di accesso ai disabili, tantopiu' se minori ? es: ambulatori medici, uffici postali ??

La buona educazione

Stiamo lavorando al piano di evacuazione della scuola e abbiamo parecchi problemi: la scuola media ed il liceo sono ospitati in un edificio dei primi del '900, una villettina con locali non molto grandi e scale strette; in una prima media abbiamo quest'anno uno studente che a seguito di una operazione alle gambe dovrà stare almeno fino alla fine dell'anno scolastico in sedia a rotelle, in quanto in ambedue le gambe ha perni d'acciaio e ingessature.
La scuola è molto piccola, i docenti sono pochi, i bidelli ancora meno e non abbiamo insegnante di sostegno; il piano di evacuazione ha già destinato parecchi compiti a tutti, ma il problema è: nel caso succeda qualcosa al ragazzo ingessato durante una evacuzione chi è responsabile? è legittimo che il Dirigente chieda ad un docente della scuola di assumersi il compito di evacuarlo e quindi anche la responsabilità di eventuali conseguenti danni e gli chieda di firmare una liberatoria per la scuola? Come ci si deve comportare?

Il tutto deve essere inserito e pianificato nel piano delle emergenze
http://www.codacons.it/scuola/piano_delle_emergenze.rtf  e la responsabilità dell'evacuazione del portatore di handicap può essere assegnato all'insegnante o all'ATA. La cosa anomala è che gli si chiede una liberatoria. L'insegnante (individuale o collettivo), avuto l'incarico di provvedere all'evacuazione del disabile in caso di necessità, ha l'obbligo di esaminare tutta la procedura, valutare tutte le problematiche e difficoltà riscontrate (facendo la simulazione dell'evacuazione la quale, tra l'atro, è obbligatoria farla almeno due volte all'anno durante il periodo scolastico) e relazionare per iscritto al dirigente scolastico al fine della rimozione dei problemi e difficoltà.
Anche se il palazzo è antico e vi sono vincoli architettonici, il datore di lavoro della scuola deve attuare le procedure dell'art. 31 del D. Lgs. 626/94 http://www.codacons.it/scuola/626-vers2003.doc
Vi sono anche delle linee guida per la gestione delle emergenze in ambienti con presenza di disabili la cui applicazione è obbligatoria. Eccole https://www.edscuola.it/archivio/norme/circolari/cmi004_02.html (rischi incendio presenza disabili)
http://www.vigilfuoco.it/news/images/opuscolo_disabili/ultima_versione_legge.pdf (linee guida soccorso disabili)

ALCUNI ANNI FA IL COMUNE DOVE LAVORO HA ACQUISTATO AD UN ALUNNO PORTATORE DI HANDICAP UN COMPUTER. QUESTO ALUNNO ALL'EPOCA ERA INSERITO NELLA SCUOLA ELEMENTARE, ALLA FINE DEL CORSO SCOLASTICO IL COMPUTER E' STATO PORTATO ALLA SCUOLA MEDIA SEMPRE PER QUESTO RAGAZZO.
LA MIA DOMANDA E' QUESTA, PER QUALE NORMA O LEGGE IL COMUNE E' TENUTO AD ACQUISTARE UN AUSILIO PARTICOLARE CHE SEGUE POI L'ALUNNO PER TUTTO IL SUO PERCORSO SCOLASTICO?

La normativa di riferimento è costituita dalle leggi regionali sul diritto allo studio scolastico. Dal corrente anno, inoltre, pare che i fondi prima assegnati al MInistero dell'Istruzione ai sensi dell'art 13 L.n. 104/92, sono assegnati alle regioni per entrare a far parte dei fondi delle leggi regionali sul diritto allo studio.

Mio figlio con diagnosi di disfasia, il prossimo anno, dopo aver fatto l'anno di permanenza alla materna, dovrà frequentare la I elementare. Era mia intenzione iscriverlo presso la stessa scuola della sorella ma giorni fa ho avuto una amara sorpresa. In quella scuola formeranno tre I classi di cui due a tempo pieno di circa 24 alunni ed una modulare di 26 alunni.
Alla luce del D.M. 141/99 ho chiesto al Dirigente di formare quattro prime classi di cui due a tempo modulare considerato che mi figlio dovrà avere il sostegno. Mi hanno risposto che non è possibile perchè il totale lo fanno sulle 3 classi e a questo numero va aggiunto il 10% per cui non si supera il quorum che legittimerebbe la formazione di un'altra classe. Si Tratta di una corretta interpretazione ???? Cmq , sentito anche il provveditorato di zona che mi ha confermato questa interpretazione, per tutelare mio figlio sono costretta ad iscriverlo in un'altra scuola . Ma i diritti sono solo sulla carta ?? Cosa mi consigliate di fare ???

Secondo il d m n. n.141/99 se inserisce il figliolo in una delle due classi attualmente da 24 alunni, non è necessario sdoppiare alcuna classe, poichè le classi con un solo alunno con disabilità non possono superare i 25 alunni.

Gradirei sapere se esiste qualche Legge che dia diritto ai disabili a viaggiare in modo del tutto gratuito sui traghetti ed aliscafi in servizio nel golfo di Napoli e se esistono differenze tra le compagnie di navigazione private e quelle concessionarie di pubblico servizio.
Potete darmi qualche riferimento di legge?

Le regioni per agevolare l’uso dei mezzi di trasporto da parte dei disabili hanno operato sul piano legislativo con l’emanazione di due tipologie di normative:
provvedimenti relativi a riduzioni tariffarie,
provvedimenti per favorire l’accessibilità dei mezzi di trasporto pubblico.
Le disposizioni relative alle agevolazioni tariffarie risalgono agli inizi degli anni ottanta e sono ormai vigenti in tutte le regioni. Sono normative che, pur subendo modifiche nel corso degli anni, sono rimaste sostanzialmente invariate nell’impostazione e nei contenuti. Prevedono o la gratuità dell’uso dei mezzi di trasporto o la riduzione dei titoli di viaggio (biglietti, abbonamenti). I destinatari sono individuati tramite una scrupolosa divisione in categorie e la dettagliata indicazione di determinati requisiti (percentuale di invalidità, limiti di reddito….).

Sono un'insegnante di scuola media. Nella classe prima quest'anno frequenta un ragazzo con grossi problemi comportamentali, molto aggessivo, l'insegnante di sostegno lo segue per 18 ore settimanali, il resto delle ore è cura delle insegnanti di classe seguire il ragazzo, tralasciando il resto della classe. Vorrei sapere, se nelle ore in cui l'insegnante di sostegno non è presente, si può chiedere l'intervento di un "Educatore Sociale Assistenza Handicappati"? A chi rivolgersi per avere questo personale specializzato agli Enti locali alle ASL o altri? A quali norme di Leggi rifarsi?

Legge 104/92, art. 13 comma 3:
3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati.
https://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/l104_92.html

Sono un'insegnante di sostegno di una scuola superiore.La mia alunna diversamente abile grave, di 25 anni,lo scorso anno,nonostante l'ammissione agli Esami di Stato, non si è presentata.Anche quest'anno la famiglia, pur di usufruire del servizio scolastico, (poichè, purtroppo, mancano strutture alternative) ha lasciato intendere che ripeterà lo stesso escamotage, nonostante il Consiglio di Classe ritenga che la ragazza abbia assolto l'obbligo scolastico e abbia raggiunto tutti gli obiettivi possibili.Vorrei sapere se il Consiglio di Classe può rilasciare un certificato di frequenza per assolvimento dell'obbligo scolastico qualora l'alunna dovesse non ripresentarsi agli Esami di Stato e gli eventuali riferimenti legislativi.

A 25 anni, l'alunna ha abbondantemente assolto all'obbligo scolastico e formativo. Se i genitori non la ripresentano agli esami, fate presente alla famiglia che per legge, l'assenza agli esami equivale a bocciatura. Ma dopo una ripetenza, la scuola non è più obbligata a far ripetere un'altra volta. Quindi o la presentano agli esami e prende il titolo che potrà, oppure non la presentano e la scuola non la farà più iscrivere e rimarrà senza titolo di studio, perchè la scuola non è un parcheggio e l'integrazione scolastica non è un ripiego alle mancanze organizzative degli enti locali che debbono provvedere ai corsi di formazione professionale o ai centri diurni socioriabilitativi.

Sono genitore unico di un ragazzo autistico di 15 anni che ha dimostrato ampiamente negli anni precedenti durante la frquenza al ciclo scolastico delle elementari di poter condividere le attivita' didattiche previste dalla programmazione, soprattutto attraverso l'ausilio della comunicazione facilitata.
Frequenta il primo anno delle scuole medie e nonostante la positiva esperienza degli utlimi anni di scuola, l'ingresso alle scuole medie non è stato facile e ad oggi non ha consentito di registrare grandi progressi.
Gradirei cortesemente di conoscere la normativa in materia di:
SOSTITUZIONE insegnante di SOSTEGNO
QUALITA' dell'integrazione e soprattutto
RUOLO E FUNZIONI dell'EDUCATORE (ex-assistente di base)

Il Consiglio di Stato con una importante Sentenza n. 245/2001: https://www.edscuola.it/archivio/norme/varie/sencds245_94.html  ha stabilito dei principi sulla qualitö dell'integrazione scolastica che l'amministrazione deve rispettare.
Trattatasi della nomina di un insegnante di educazione fisica in possesso dell'apposito titolo di specializzazione per il sostegno, nominato seconda l'ordine di graduatoria.
La famiglia, avendo riscontrato che detto insegnante non era in grado di svolgere in concreto il sostegno didattico in latino e greco per un alunno con minorazioni motorie alle mani, ha impugnato la nomina, ottenendo l'annullamento della stessa dal TAR della Lombardia.
Il Ministero della Pubblica Istruzione ha appellato; ma il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello con motivazioni che assumono carattere generale, potendosi quindi riferire a qualunque tipologia di minorazione ed, a mio avviso, a qualunque ordine e grado di scuola, superando anche l'ostacolo formale del possesso del titolo di specializzazione quando in concreto il suo possessore non sia in grado di svolgere l'attivitö di sostegno didattico.
Si riportano di seguito alcune delle massime della motivazione, la quale punta sulla dizione "particolari forme di sostegno" contenuta nell'art. 7 della L. n. 517/77, sulla Sentenza della Corte Costituzionale n. 215/87 e sulla C.M. n. 262/88, e sull'art. 13 della L. n. 104/92 che impongono all'amministrazione l'obbligo di assegnare un insegnante effettivamente in grado di prestare sostegno didattico all'integrazione dell'alunno in situazione di handicap:
"Sono inoperanti le disposizioni che non sono in grado di contemperare le esigenze di nomina con le altrettante esigenze dell'alunno da assistere";
"Di conseguenza, allorché le modalità con le quali sia organizzata l'assistenza pur rispondendo, in via generale ed astratta, alla regolamentazione circa la scelta dell'insegnante, siano tali da risultare del tutto inidonee allo scopo, avuto riguardo a particolari fattispecie concrete, va garantito, in via prioritaria, il risultato voluto dal legislatore, anche al di là della disciplina regolamentare, che deve costituire strumento di attuazione e non di elusione della norma primaria";
l'Amministrazione può invocare, a sostegno della legittimitö della propria azione, le disposizione di carattere generale che le imponevano di scegliere solo in base alle graduatorie precostituite, essendo, evidentemente tali disposizioni da considerarsi inoperanti nella parte in cui non sono in grado, in singoli casi concreti, di contemperare il diritto degli aspiranti al posto di sostegno con le prevalenti e non altrimenti satisfabili esigenze dell'alunno da assistere";
"il sostegno medesimo non può, però, tradursi in un vuoto simulacro di ottemperanza formale alla normativa";
"Di conseguenza, allorché le modalità con le quali sia organizzata l'assistenza, pur rispondendo, in via generale ed astratta, alla regolamentazione circa la scelta dell'insegnante, siano tali da risultare del tutto inidonee allo scopo, avuto riguardi a particolari fattispecie concrete, va garantito, in via prioritaria, il risultato voluto dal legislatore, anche al di lö della disciplina regolamentare, che deve costituire strumento di attuazione e non di elusione della norma primaria";
la Sentenza, che è del 1994, assume maggiore rilevanza alla luce della successiva normativa sull'autonomia scolastica e sull'obbligo dell'amministrazione pubblica e delle scuole non statali paritarie di fornire un "servizio scolastico di qualità" contenute nell'art. 21 della L. n. 59/97 e del Regolamento attuativo emanato con D.P.R. n. 275/99.
I principi contenuti nella Sentenza debbono, altresì, essere rispettati anche dai dirigenti delle singole istituzione scolastiche autonome che, ai sensi della L. n. 333/2001, possono dal 1° settembre di ogni anno procedere alla nomina di insegnanti per attivitö di sostegno a tempo determinato, anche in deroga al rapporto di un posto ogni 138 alunni.
L'Amministrazione scolastica dovrà attentamente esaminare i principi contenuti nella Sentenza per ricavarne delle norme regolamentari applicative che si rendono necessarie onde evitare diverse interpretazioni operative da parte dei diversi organi centrali e decentrati della stessa.
Le famiglie potranno avvalersi di questa importante Sentenza per pretendere la piena attuazione del diritto allo studio ed all'integrazione dei loro figlioli.
Quanto al ruolo del collaboratore scolastico, assistenza di base, e dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione, veda la nota ministeriale n. 3390/01, che può scaricare sempre dal sito edscuola:
https://www.edscuola.it/archivio/norme/circolari/nm301101.html

Un docente non vedente che usufruisce della L.104/92 fornito di specializzazio monovalente, nel caso in cui nella scuola di titolarità non ci siano più posti di sostegno della tipologia può essere dichiarato soprannumerario?

Purtroppo si, perchè il docente non vedente non sta nelle tre graduatorie, ma solo in quella per i ciechi

Sono un'insegnante di sostegno di scuola superiore.La mia alunna diversamente abile grave di 25 anni lo scorso anno scolastico non è stata presentata dalla famiglia a sostenere le prove degli Esami di Stato, nonostante il parere favorevole del Consiglio di Classe. Anche quest'anno si intuisce la stessa posizione da parte della famiglia, mentre il Consiglio di Classe, considerando l'età della ragazza ed il fatto che ha raggiunto tutti gli obiettivi minimi possibili, ritiene che la stessa abbia assolto ampiamente all'obbligo scolastico.
Vorrei sapere se il Consiglio di Classe può rilasciare un certificato di assolvimento dell'obbligo scolastico qualora l'alunna non si presentasse nuovamente a sostenere le prove d' esame.

A 25 anni, l'alunna ha abbondantemente assolto all'obbligo scolastico e formativo. Se i genitori non la ripresentano agli esami, fate presente alla famiglia che per legge, l'assenza agli esami equivale a bocciatura. Ma dopo una ripetenza, la scuola non è più obbligata a far ripetere un'altra volta. Quindi o la presentano agli esami e prende il titolo che potrà, oppure non la presentano e la scuola non la farà più iscrivere e rimarrà senza titolo di studio, perchè la scuola non è un parcheggio e l'integrazione scolastica non è un ripiego alle mancanze organizzative degli enti locali che debbono provvedere ai corsi di formazione professionale o ai centri diurni socioriabilitativi.

Volevo sapere se un ragazzo di 26 anni, con ritardo mentale medio, uscito dalla scuola media nell’ A.S: 1994/95 e mai iscritto alle superiori può chiedere l’iscrizione a primo anno di un istituto alberghiero!
Di questo ragazzo non abbiamo ne PEI ne PDF! Chi e quando si dovrà occupare di tali documenti?
In caso di insufficienza di posti, questo ragazzo deve dare la precedenza agli alunni che hanno frequentato la scuola media nell’ultimo A.S?

Tutti i cittadini italiani, con o senza disabilità, in possesso del diploma di licenza media hanno diritto ad iscriversi, senza limiti di età, ad un istituto di scuola superiore. Se in situazione di handicap hanno diritto a tutte le forme di sostegno previste dalla legge, in forza della sentenza della corte costituzionale n. 215/87. Se con handicap in situazione di gravità , hanno diritto alla priorità nelle iscrizioni, in forza dell'art 3 comma 3 della L. n. 104/92. Non possono essere messi in una classe che abbia più di 25 alunni se l'alunno con disabilità 'è solo e non più di 20 se sono in due, in forza del decreto ministeriale n. 141/99.Quanto alla diagnosi funzionale è obbligo dell'ASL fornirla in tempi utili per la formulazione del PEI e del conseguente progetto didattico e l'eventuale richiesta di deroghe per il sostegno, in forza dell'art 12 comma 5 L:n. 104/92 ed art 41 del d.m. n. 331/98.

SONO IL RESPONSABILE PER I VOLONATRI IN SERVIZIO CIVILE DEL CENTRO ORATORI ROMANI. DA QUALCHE TEMPO STO CERCANDO DELLA DOCUMENTAZIONE CHE POSSA AFER UN PO' DI LUCE SULLA SITUAZIONE DEL DISAGIO SOCAILE IN ALCUNI QUARTIERI ROMA. MI SONO RIVOLTO ALLA CARITAS, ALLA COMUNITA' DI S. EGIDIO MA NON HO TROVATO NULLA CHE MI POTESSE ESSERE DI AIUTO. TALE INFORMAZIONI MI SERVONO PER REDARRE IL NUOVO PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE CHE STO SCRIVENDO. IN FORZA DI QUANTO GIA' DETTO VI CHIEDO SE SAPETE DOVE TROVARE QUALCHE LIBRO CHE MI POSSA DARE UN VALIDO AIUTO PER LE MIE RICERCHE? GRAZIE COMUNQUE DI TUTTO.

Consulti anche la bancadati della fondazione Emanuela Zancàn di Padova; mi sembra però improbabile che Lei non abbia trovato niente presso la Caritas romana, perchè l'ente che con maggiore attenzione segue questi problemi.

Sono un'insegannte di sostegno di un Istituto Professionale per il Commercio, quest'anno ho avuto l'incarico su un ragazzo di prima con un lieve ritardo mentale con compromissione di tutte le areee( cosi è scritto sulla diagnosi), ma in effetti ha grossi problemi, non sugue le regole, imita i comportamenti degli altri compagni, però quelli sbaqliati, non ha nessun interesse per la scuola, segue una programmazione differenziata, ma adesso arrivati alla fine del primo quadrimestre non è voluto andare alle interrogazioni, anche se ha fatto le verifiche scritte, io gli ho proposto gli argomenti trattati sotto forma di domanda con le relative risposte,anche se alcuni insegnanti di classe non erano d'accordo, ma lui si è rifiutato di studiare, anzi mi dice che vuole essere bocciato cosi non verrà più a scuola. Io vi chiedo come mi devo comportare, può un ragazzo che segue una pprogrammazione differenziata essere bocciato? Quale strategie dovrei adottare con lui, sono molto paziente, sto cercando di semplificare al minimo gli argomenti tratttati dalla classe perchè mi dice che vuole fare le cose che fanno gli altri ma poi non ha volgia di fare niente e mi dice che lui non voleve l'insegnante di sostegno.
La famiglia è poco interessata ai problemi del figlio.

Occorrerebbe innanzi tutto chiedere la consulenza dello psicologo della ASL per verificare se l'alunno non sia caduto in depressione. Quanto alla valutazione, gli alunni con PEI differenziato, seguono proprio per ciò un programma ; se non raggiungono gli obiettivi , possono ripetere come tutti gli alunni, eventualmente riducendo il livello degli obiettivi proposti. Ciò stabilisce anche l'o m n. 90/01 all'art 14. https://www.edscuola.it/archivio/norme/ordinanze/om090_01.html

Vorrei sapere qual è il riferimento legislativo che permette all’alunno diversamente abile iscritto ad un istituto professionale che segue la programmazione P.E.I. , di iscriversi al IV anno dopo aver sostenuto un esame di qualifica relativo al suo P.E.I. .

L'Ordinanza ministeriale 90/01:
https://www.edscuola.it/archivio/norme/ordinanze/om090_01.html
L'art. 15 comma 4 consente agli alunni che svolgano un piano educativo individualizzato differenziato e che siano in possesso di un attestato di credito formativo conseguito durante gli esami di qualifica professionale o di licenza di maestro d'arte, di "inscriversi e frequentare […] le classi successive, sulla base di un progetto che può prevedere anche percorsi integrati di istruzione e formazione professionale, con la conseguente acquisizione del relativo credito formativo in attuazione del diritto di studio costituzionalmente garantito".
Il comma 4 si chiude ribadendo il diritto di tali alunni ad essere ammessi agli esami finali di stato al solo fine del conseguimento dei crediti formativi ai sensi dell'art. 17 comma 4 dell'OM 29/2001 (I candidati che hanno svolto un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe unicamente allo svolgimento di tale piano possono svolgere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art.13 del Regolamento. I testi delle prove scritte sono elaborati dalle commissioni, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe).


Nella mia scuola (dell' Infanzia) è stato richiesto, da parte dei genitori e dell' equipe medica, di trattenere per un' altro anno scolastico un alunno diversamente abile. Chiedo, il collegio docenti ha voce in capitolo su questa decisione?

Trattenere i bambini in scuola dell'infanzia, renderà poi più difficile l'integrazione coi compagni di scuola elementare che saranno molto più piccoli di lui non solo a livello intellettivo ( cosa che purtroppo spesso non è), ma soprattutto a livello corporeo e ciò rende difficile la socializzazione e l'integrazione.
Comunque , esiste una circolare n. 235/75 che prevede eccezionalmente questo caso e la può trovare nelle norme della rubrica: https://www.edscuola.it/archivio/norme/circolari/cm235_75.htm

Sono insegnante di sostegno scuola media primo grado. Mi è stato affidato una alunna affetta da sindrome di West molto grave. L'alunna è iscritta per la terza volta alla classe terza, compie 17 anni a giugno del 2005.
Vorrei sapere:
1) si può evitare di farle fare l'esame di licenza media dandole solo un attestato?
2) quando termina l'obbligo scolastico? (attualmente frequenta per la terza volta la terza classe)
3) E' possibile una quarta iscrizione alla stessa classe?

Esami di licenza media
L'articolo 11 comma 12 dell'ordinanza 90/01 introduce una aggiunta a quanto disposto nelle precedenti ordinanze. Si precisa cioè che per gli alunni per i quali "si accerti il mancato raggiungimento degli obiettivi del piano educativo individualizzato", il Consiglio di Classe può decidere la ripetenza o l'ammissione agli esami di licenza media al solo fine di rilascio di un attestato di credito formativo. La novità sta in particolare laddove è scritto che:
"Tale attestato è titolo per la iscrizione e la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi da valere anche per percorsi integrati"
Art. 15 Valutazione degli alunni in situazione di handicap


Trovandomi per motivi di lavoro ad ascoltare, sempre più spesso, situazioni nella quali il diritto allo studio degli alunni portatori di handicap, o diversamente abili, è del tutto disatteso, avendo già proposto questa stessa isanza ad altri soggetti, mi rivolgo a Voi, nella speranza che mi possiate fornire uno schema aggiornato (per i diversi gradi scolastici) delle ore di sostegno settimanali a cui i ragazzi portatori di handicap hanno diritto; vi è un minimo garantito (30 ore x le scuole elemntari o è tutto lasciato alle"relative disponibilità di bilancio?).

L'orario di frequenza dei bambini della scuola dell'Infanzia è di 25 ore settimanali oppure di 40 ore settimanali - l'orario di servizio dei docenti della scuola dell'infanzia è di 25 ore settimanali frontali senza ore di programmazione
L'orario della scuola primaria cioè elementare è di 27 ore minime ma può essere anche di 30 o 33 e arrivere ad un massimo di 40 - l'orario di servizio dei docenti della primaria è di 24 ore settimanali, 22 frontali + 2 ore di programmazione
L'orario della scuola secondaria di primo grado cioè scuola media è di minimo 27 ore settimanali ma può essere di 30 o 36 o 40 - l'orario di servizio dei docenti di scuola sec. di I° grado è di 18 ore settimanali
La flessibilità del tempo scuola è articolata da ogni scuola secondo l'offerta formativa e secondo la richiesta delle famiglie, i calcoli sono complessi da capire:
http://www.bdp.it/inriforma/pdf/ipotesi_primaria_secondaria.pdf da pagina 2 a pag 6 illustra le scelte di orario
Decreto Ministeriale 24 luglio 1998, n. 331, Disposizioni concernenti la riorganizzazione della rete scolastica, la formazione delle classi e la determinazione degli organici del personale della scuola
Art. 41 - Assegnazione definitiva dei posti per le attività di sostegno alle scuole
(Gli art 41 e 44 del d m n. 331/98 stabiliscono che le ore di sostegno sono assegnate sulla base del piano educativo personalizzato redatto da tutto il consiglio di classe. Non ci sono quindi più dei minimi o dei massimi di orario. Tutto viene deciso dal Collegio dei docenti o dal Gruppo di lavoro di istituto che vagliano la situazione globale della scuola e, sulla base dei PEI, decidono quante ore assegnare ad ogni alunno.)


Ci è giunta una richiesta di trasporto per una disabile frequentante una scuola superiore di secondo grado. Avremmo bisogno di conoscere le norme che regolano questo tipo di trasporto.
Assessorato alla pubblica istruzione

Art. 28 della legge 118/71: ai mutilati e invalidi civili che non siano autosufficienti e che frequentino la scuola dello obbligo o i corsi di addestramento professionale finanziati dallo Stato vengono assicurati: il trasporto gratuito dalla propria abitazione alla sede della scuola o del corso e viceversa
D.Lgs. 112/98, art. 139. Trasferimenti alle province ed ai comuni


Sono iscritta alla facoltà di giurisprudenza.sto preparando la tesi sulla "tutela costituzionaledel disabile".ho lavorato 5 anni come educatrice per non vedenti,per minori svantaggiati e come animatrice per i progetti ex lege 285/97,l 162/98,l 328/00.per questa esperienza positiva ho scelto tale titolo x la mia tesi,senza immaginare che un anno dopo tale...argomento mi sarebbe interessato più da vicino:mi è stata diagnosticata una malattia invalidante.a parte questo mi rivolgo a voi x avere un aiuto.

Veda il mio volume "Il diritto all'integrazione nella scuola dell'autonomia" ed. Erickson e numerosi articoli rinvenibili sulla rivista "L'integrazione scolastica e sociale" ed. Erickson. Vada sul sito http://empowernet.disa.unige.it e troverà dodici lezioni scritte da me sul tema della Sua tesi.

Sono un medico di una Unità Multidisciplinare e vorrei sapere se esista una normativa che giustifichi la richiesta riduzione di orario formulata dal Dirigente di una Scuola Media per un alunno disabile con serie difficoltà comportamentali; le stesse secondo quanto sostenuto dal corpo insegnante, rendono l'alunno pericoloso per sè e per gli altri.Io non ho ritenuto di accogliere tale istanza ma vorrei avere conferma su un piano legislativo.

Non esiste nessuna norma. Ha fatto benissimo a respingere la richiesta del Dirigente scolastico

Se un'allieva dichiara di non volere un determinato docente di sostegno (per qualsiasi motivazione, anche seria), possono le insegnanti di sostegno, sue colleghe, prendere l' iniziativa di proporgli di diminuire il suo orario su quell'alunna e prendersi loro l'onere di sostituirlo per il bene della ragazza? Navigando fra i vari siti sull'argomento, mi pare di avere capito che non è assolutamente compito nostro procedere in questo modo ma che è il Consiglio di classe ad avere, prima di qualsiasi altro, voce in capitolo sul da farsi. Ho capito male? Come dobbiamo comportarci?
Le chiedo inoltre un altro chiarimento: nella mia scuola ho constatato in questi giorni che due colleghe di sostegno, assegnate alla stessa classe per due allievi diversi (non sono casi gravi) fanno compresenza per ben 4 ore nella stessa classe per un' ora di mate, una di italiano, una di disegno e una di storia dell'arte. la domanda è questa: se l'insegnante è assegnata alla classe, e quindi può essere di aiuto contemporaneamente a più allievi (e succede il più delle volte), che senso ha essere in due per il lavoro che può svolgere una sola? Lei cosa ne pensa? tanto più che nell'orario scolastico ci sono tante ore delle stesse discipline che non sono coperte da nessuno.......

Lo spostamento di un docente da una classe ad altra, sia pure per un tempo parziale, specie se duraturo, è di competenza del Dirigente scolastico, il quale può adottare una tale decisione su proposta di un Consiglio di classe. i docenti da soli non possono decidere nulla, poichè l'assenza di un docente dalla sua classe secondo l'ordine di servizio ufficiale, comporterebbe la firma di un registro di un'altra classe con conseguente responsabilità nei confronti degli alunni di quella classe, mentre la responsabilità dovrebbe essere nei confronti degli alunni delle classi secondo l'orario ufficiale. Purtroppo , a causa dei ritardi nelle nomine, capita spesso che nella stessa classe siano nominati due docenti per il sostegno a due alunni, nè sempre è possibile organizzare l'orario in modo che i due docenti non siano in compresenza a causa degli orari delle altre scuole ove hanno il completamento di orario. Ove sia possibile è opportuno però che i due docenti non siano compresenti, in modo da assicurare ai due alunni un maggior tempo di sostegno.

 


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