La madre di una ragazza con sindrome di down di 23 anni, che ha
frequentato per 6 anni il corso turistico, ha deciso di iscriverla al
primo anno del corso di ristorazione nello stesso istituto, chiedendo 18
ore settimanali di sostegno.
poichè gli altri insegnanti (curriculari e di sostegno) sanno che la
motivazione della nuova iscrizione è dovuta a un "parcheggio" della figlia
per altri (almeno) 5 anni, ci chiediamo se ha diritto alla reiscrizione, o
al sostegno, o se ci possiamo appigliare al fatto che ha già assolto
all'obbligo formativo.
In alternativa, se possiamo farle frequentare solo le nuove discipline,
avendo raggiunto gli obiettivi minimi nel corso precedente.
Il consiglio di classe e lo psicologo hanno espresso parere sfavorevole
alla nuova reiscrizione.
Esistono a livello normativo leggi in riguardo?
Se no, come ci dobbiamo comportare?
In queste zone non mancano alternative alla scuola, ma la signora non ha
intenzione di prenderle in considerazione.
LO RIPETO, LA SCUOLA NON E' UN PARCHEGGIO. Fa bene
il consiglio di classe ad opporsi avendo già assolto l'obbligo scolastico.
Ci sono centri per la Formazione professionale o cooperative per tenere
impegnate persone in stato di disabilità, forse in maniera sicuramente più
produttiva e gratificante per il disabile stesso.
Sono una mamma di 36 anni sposata, ho due bimbi e lavoro a tempo pieno
(8:30 - 17:30 con la cattiva abitudine italiana di dover restare fino alle
19:00).
Il bimbo piu' grande (7 anni) frequenta dall'eta' di 3 anni un Centro di
Terapia Riabilitativa per Logopedia (diagnosi: "Disturbo Non Specifico del
Linguaggio").
Quest'anno frequenta la 2° elementare ed in classe ha un insegnante di
sostegno in quanto tale difficolta', diagnosticata nel 2000, si e'
trasformata in una diagnosi di "Disturbo dell'Apprendimento - sulla base
di un pregresso ritardo di linguaggio e Comportamento Oppositorio").
Io vorrei chiedere il part time per poter stare piu' vicino al bimbo (come
consigliatomi anche dallo Psicoterapista che lo ha in cura).
L'azienda dove mi trovo e' privata ed ha il contratto delle
Telecomunicazioni.
Siamo in una fase di mobilita' / licenziamenti ed ho molta paura per il
mio posto di lavoro.
Mi sono informata e l'azienda non accetta il part time a tempo
determinato.
Volevo sapere se esiste una sorta di "protezione" a richiedere il part
time allegando documentazione che comprova la reale necessita' che io stia
per qualche anno piu' presente nella vita di mio figlio Federico.
Per legge l'azienda non ha nessun obbligo di
accettare la richiesta di passaggio a part-time di un lavoratore o di una
lavoratrice. Il passagio dal tempo pieno al part-time, e viceversa, è
lasciato all'accordo tra le due parti. Ci sono però alcuni contratti
(metalmeccanici), o alcuni accordi aziendali, che prevedono la concessione
del pat-time per una determinata percentuale di lavoratori/lavoratrici che
ne facciano richiesta. Bisogna pertanto verificare che il proprio
contratto di riferimento, o nella propria azienda non esistano accordi che
prevedono questa possibilità. La verifica va fatta presso i rappresentanti
sindacali aziendali (se ci sono) oppure telefonando alle Organizzazioni
sindacali del territorio.
CI SONO INVECE I CONGEDI PER GRAVI MOTIVI FAMILIARI:
La lavoratrice e il lavoratore subordinati possono chiedere un congedo,
continuativo o frazionato, non superiore a due anni nell'arco dell'intera
vita lavorativa, per gravi e documentati motivi familiari.
Questi motivi possono riguardare i seguenti soggetti:
la persona del lavoratore, ma non per sua malattia (dato che questa ha già
la sua regolamentazione legislativa e contrattuale);
i componenti la famiglia anagrafica;
le persone verso le quali è previsto obbligo di alimenti (coniuge, figli,
genitori, generi e nuore, suocero e suocera, fratelli e sorelle), anche
non conviventi;
i parenti e gli affini entro il terzo grado disabili.
I motivi possono essere:
le necessità familiari derivanti dal decesso di una di queste persone;
le situazioni che comportano un impegno particolare della lavoratrice o
del lavoratore o della loro famiglia nella cura o nell'assistenza di
queste persone;
le situazioni di grave disagio personale della lavoratrice e del
lavoratore (tranne la malattia);
le patologie in cui incorrano queste persone
Il procedimento per la richiesta e per la concessione, anche parziale o
dilazionata nel tempo, o per il diniego del congedo va disciplinato dai
contratti collettivi.
Sono una docente di sostegno nella scuola media secondaria; da
sempre il piano individualizzato nelle scuole in cui sono stata viene
chiamato Pei o Pep specificando se la programmazione è semplificata o
differenziata. Ora uno specialista sostiene che le due sigle hanno x legge
diverso significato: mi sono persa qualche passaggio nel tempo oppure Pei
e Pep indicano la stessa cosa?
La normativa vigente si riferisce specificatamente
al Piano Educativo Individualizzato, PEI.
Il P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato) è il documento nel quale
vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra loro,
predisposti per l'alunno in situazione di handicap, per un determinato
periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e
all'istruzione, di cui ai primi quattro commi dell'art.12 della Legge
104/92 (D.P.R. 24/2/94 - art.5)
Con la riforma Moratti si prevedono per tutti gli alunni i piani educativi
personalizzati.
Avrei bisogno di un chiarimento:
Sono una persona di 29 anni e vivo con i miei genitori (entrambi con una
forma di handicap: mio padre, pensionato, all'80% e mia madre, casalinga,
al 75%).
Il mio quesito è il seguente: ho un qualche diritto in termini di
vicinanza del posto lavorativo che rientri nella legge 104?
Scelta della sede di lavoro e non trasferibilità ad
altra sede
Indipendentemente dall’età del figlio o parente assistito la legge
introduce la possibilità di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro
più vicina al proprio domicilio e di non essere trasferito senza il
proprio consenso ad altra sede (art. 33, comma 5, Legge n. 104/92). Per i
dipendenti pubblici tale opportunità esiste esclusivamente nell’ambito
della medesima amministrazione o ente di appartenenza.
È necessario il riconoscimento della sola situazione di handicap, non è
indispensabile quello di gravità. Non è più richiesta la convivenza, come
introdotto dall’art. 19 comma 1, punto b. Per fruire di questo diritto è
necessario che nella sede prescelta esista un ufficio dell’amministrazione
cui appartiene il dipendente e che in tale sede risulti vacante un posto
corrispondente alla qualifica posseduta dal dipendente stesso.
È sancito inoltre il diritto di non essere trasferito senza esplicito
consenso ad altra sede (questo costituisce un diritto incondizionato,
Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 28, 15/3/93).
Vorrei sapere se un docente di sostegno deve comunicare l’assenza
dell’alunno diversamente abile a cui è stato assegnato.
Preciso che il D.S. ha emanato una circolare interna in data X che invita
i docenti di sostegno a comunicare tale assenza e in mancanza lui
provvederà ad addebitare eventuali supplenze a pagamento al docente che
non ha adempiuto.
L'insegnate di sostegno è una risorsa importante per
la scuola che può essere utilizzata in altre classi se manca il ragazzo
disabile. Perchè non seguire la richiesta sensata di quel Dirigente
scolastico?
Buongiorno, sono l'affidataria di un ragazzo disabile con un'invalidità al
100%, di 16 anni, affetto da tetraparesi spastica grave (è sulla sedia a
rotelle e non utilizza le braccia, ha notevoli problemi di apprendimento,
ma parla e si relaziona bene con gli altri). Quest'anno è stato inserito
in un istituto professionale di Torino, in una classe composta da 8
disabili sulla sedia a rotelle e circa 20 alunni normodotati. Quasi sempre
la classe viene divisa in due: i disabili da una parte seguiti da
un'insegnante e i normodotati in un'altra classe seguiti da un 'altra
insegnante. Il ragazzo non ha un'insegnante di sostegno (e la mamma non è
stata avvisata di questo al momento dell'iscrizione)e quindi NON segue un
programma individualizzato. A gennaio le insegnanti si sono rese conto che
il ragazzo non riesce a seguire il programma che seguono gli altri
disabili (che sono sulla carrozzina ma non hanno grossi problemi di
apprendimento) e hanno quindi proposto alla mamma di fargli ripetere
l'anno; l'anno prossimo lo metteranno in una classe composta di soli
normodotati con un'insegnante di sostegno. Ora alcune insegnanti lo stanno
valutando in modo NON differenziato perchè dicono che deve prendere dei 4
perchè se no non sanno come giustificare una bocciatura! Ha preso
ultimamente anche dei 2. Il ragazzo perde così la motivazione allo studio
perchè le richieste sono superiori alle sue capacità. Le insegnanti si
sono accorte a gennaio, dopo 4 mesi di scuola, che l'alunno non sa
leggere! Inoltre, poichè gli insegnanti non hanno tempo di seguirlo, deve
aiutarlo un compagno a scrivere gli avvisi e i compiti sul diario e a
scrivere le verifiche, ma poichè si tratta di un ragazzino di 14 anni,
spesso commette errori e dimenticanze. L'insegnante che ha curato il
passaggio dalle medie alle superiori lo ha valutato in base ad un incontro
di 10 min. avvenuto alla fine della terza media; dice che non ha letto la
diagnosi del neuropsichiatra perchè "tanto sono solo tabelle e crocette e
non si capisce niente". La situazione mi sembra estremamente grave. Vorrei
denunciare la scuola. Si può fare? E come? A chi devo indizzarla? Al
Provveditorato?
E' semplicemente una vergogna! Come prima cosa
scrivere al CSA di competenza e fare presente la situazione. Poi
denunciare tutto al tribunale ordinario civile, sia la classe
differenziale, sia il mancato rispetto del D.M. 141/99 e ancora più grave
la mancata richiesta del sostegno per quel ragazzo disabile. In caso di
ricorso al tribunale, forniremo qualsiasi assistenza con i riferimenti
legislativi allo studio legale che consiglio di contattare immediatamente
Se, in seguito a regolare richiesta documentata, alla scuola viene
comunicata dall'Uff. scolastico regionale la concessione della deroga
all'alunno per il quale è stata fatta la richiesta stessa, può il
Dirigente scolastico assegnare parte delle 18 ore ad altro alunno H?
Personalmente ritengo che le ore in deroga vadano assegnate tutte
all'alunno per il quale è stata presentata la domanda.
E' reato togliere le ore assegnate a quel ragazzo.
E' abuso in atti di ufficio, ed è cosa ancora più grave perché commessa da
un educatore!
Volevo sapere se un ragazzo di 24 anni, con ritardo mentale grave che a
giugno termina la quinta di un liceo, può chiedere l’iscrizione al primo
anno di un istituto professionale?
Mi permetta di dire che è ridicolo chiedere una cosa
del genere. La scuola non è un parcheggio, è qualcosa in più
Sono il genitore di un ragazzo disabile su sedia a rotelle che frequenta
la scuola superiore.
La sua classe si trova al quarto piano e seppure l'ascensore sia stato
attivato da circa un mese, capita che a volte non funzioni e perciò si
debba trasportare mio figlio con la sua carrozzina di peso lungo le
scale......................
E se ci fosse una situazione di pericolo per cui l'uso dell'ascensore è
sconsigliato?
Mi chiedo se non ci siano delle norme che regolino la sistemazione degli
alunni disabili in classi situate ai piani bassi.
Ci sono, ma a che serve se c'è l'ascensore? Per
quanto riguarda la pericolosità, le dico che gli ascensori sono sottoposti
a collaudi severissimi. Cerchi di stare tranquillo.
Le norme che mi chiedeva, ci sono ma per le scuole che non lo hanno
Gradirei avere inforamzioni riguardo le normative che regolano :
1) l'Uscita dell'insegnante e/o dell'assistente educativo per partecipare
a dimostrazioni, colloqui e incontri formativi in particolari presso il
centro ASL di medicina scolastica di riferimento: problema: qualora cio'
viene saltuariamente o periodicamente raccomandato dalla famiglia e dal
sanitario il Dirigente Scolastico o il competente rappresentate dell'Ente
Locale puo' opporsi per 'mancanza di copertura assicurativa' fuori
dall'edificio scolastico all'interno dell'orario di lavoro normalmente
svolto ? esistono soluzioni alternative tipo assicurazioni temporanee a
carico dell'utente ?
Non compete certamente all'utente assicurare il
personale preposto per questo tipo di lavoro che per legge sia le scuole
che le ASL devono fare DPR 24.02.94 (Handicap e USL)
Che la scuola si attivi per l'assicurazione. I fondi ce ci li ha, allora
si dia da fare.
2) Viceversa, puo' Egli similarmente opporsi all'ingresso all'interno
dell'edificio di figure professionali esterne : es : l'insegnante di
sostegno dell'anno precedente...allo stesso fine.??
Quando mai???
3) UFFICI PUBBLICI : esiste una normativa a carattere nazionale e generale
per agevolare e dare precedenza di accesso ai disabili, tantopiu' se
minori ? es: ambulatori medici, uffici postali ??
La buona educazione
Stiamo lavorando al piano di evacuazione della scuola e abbiamo
parecchi problemi: la scuola media ed il liceo sono ospitati in un
edificio dei primi del '900, una villettina con locali non molto grandi e
scale strette; in una prima media abbiamo quest'anno uno studente che a
seguito di una operazione alle gambe dovrà stare almeno fino alla fine
dell'anno scolastico in sedia a rotelle, in quanto in ambedue le gambe ha
perni d'acciaio e ingessature.
La scuola è molto piccola, i docenti sono pochi, i bidelli ancora meno e
non abbiamo insegnante di sostegno; il piano di evacuazione ha già
destinato parecchi compiti a tutti, ma il problema è: nel caso succeda
qualcosa al ragazzo ingessato durante una evacuzione chi è responsabile? è
legittimo che il Dirigente chieda ad un docente della scuola di assumersi
il compito di evacuarlo e quindi anche la responsabilità di eventuali
conseguenti danni e gli chieda di firmare una liberatoria per la scuola?
Come ci si deve comportare?
Il tutto deve essere inserito e pianificato nel
piano delle emergenze
http://www.codacons.it/scuola/piano_delle_emergenze.rtf e la
responsabilità dell'evacuazione del portatore di handicap può essere
assegnato all'insegnante o all'ATA. La cosa anomala è che gli si chiede
una liberatoria. L'insegnante (individuale o collettivo), avuto l'incarico
di provvedere all'evacuazione del disabile in caso di necessità, ha
l'obbligo di esaminare tutta la procedura, valutare tutte le problematiche
e difficoltà riscontrate (facendo la simulazione dell'evacuazione la
quale, tra l'atro, è obbligatoria farla almeno due volte all'anno durante
il periodo scolastico) e relazionare per iscritto al dirigente scolastico
al fine della rimozione dei problemi e difficoltà.
Anche se il palazzo è antico e vi sono vincoli architettonici, il datore
di lavoro della scuola deve attuare le procedure dell'art. 31 del D. Lgs.
626/94
http://www.codacons.it/scuola/626-vers2003.doc
Vi sono anche delle linee guida per la gestione delle emergenze in
ambienti con presenza di disabili la cui applicazione è obbligatoria.
Eccole
https://www.edscuola.it/archivio/norme/circolari/cmi004_02.html (rischi
incendio presenza disabili)
http://www.vigilfuoco.it/news/images/opuscolo_disabili/ultima_versione_legge.pdf
(linee guida soccorso disabili)
ALCUNI ANNI FA IL COMUNE DOVE LAVORO HA ACQUISTATO AD UN ALUNNO
PORTATORE DI HANDICAP UN COMPUTER. QUESTO ALUNNO ALL'EPOCA ERA INSERITO
NELLA SCUOLA ELEMENTARE, ALLA FINE DEL CORSO SCOLASTICO IL COMPUTER E'
STATO PORTATO ALLA SCUOLA MEDIA SEMPRE PER QUESTO RAGAZZO.
LA MIA DOMANDA E' QUESTA, PER QUALE NORMA O LEGGE IL COMUNE E' TENUTO AD
ACQUISTARE UN AUSILIO PARTICOLARE CHE SEGUE POI L'ALUNNO PER TUTTO IL SUO
PERCORSO SCOLASTICO?
La normativa di riferimento è costituita dalle leggi
regionali sul diritto allo studio scolastico. Dal corrente anno, inoltre,
pare che i fondi prima assegnati al MInistero dell'Istruzione ai sensi
dell'art 13 L.n. 104/92, sono assegnati alle regioni per entrare a far
parte dei fondi delle leggi regionali sul diritto allo studio.
Mio figlio con diagnosi di disfasia, il prossimo anno, dopo aver fatto
l'anno di permanenza alla materna, dovrà frequentare la I elementare. Era
mia intenzione iscriverlo presso la stessa scuola della sorella ma giorni
fa ho avuto una amara sorpresa. In quella scuola formeranno tre I classi
di cui due a tempo pieno di circa 24 alunni ed una modulare di 26 alunni.
Alla luce del D.M. 141/99 ho chiesto al Dirigente di formare quattro prime
classi di cui due a tempo modulare considerato che mi figlio dovrà avere
il sostegno. Mi hanno risposto che non è possibile perchè il totale lo
fanno sulle 3 classi e a questo numero va aggiunto il 10% per cui non si
supera il quorum che legittimerebbe la formazione di un'altra classe. Si
Tratta di una corretta interpretazione ???? Cmq , sentito anche il
provveditorato di zona che mi ha confermato questa interpretazione, per
tutelare mio figlio sono costretta ad iscriverlo in un'altra scuola . Ma i
diritti sono solo sulla carta ?? Cosa mi consigliate di fare ???
Secondo il d m n. n.141/99 se inserisce il figliolo
in una delle due classi attualmente da 24 alunni, non è necessario
sdoppiare alcuna classe, poichè le classi con un solo alunno con
disabilità non possono superare i 25 alunni.
Gradirei sapere se esiste qualche Legge che dia diritto ai disabili
a viaggiare in modo del tutto gratuito sui traghetti ed aliscafi in
servizio nel golfo di Napoli e se esistono differenze tra le compagnie di
navigazione private e quelle concessionarie di pubblico servizio.
Potete darmi qualche riferimento di legge?
Le regioni per agevolare l’uso dei mezzi di
trasporto da parte dei disabili hanno operato sul piano legislativo con
l’emanazione di due tipologie di normative:
provvedimenti relativi a riduzioni tariffarie,
provvedimenti per favorire l’accessibilità dei mezzi di trasporto
pubblico.
Le disposizioni relative alle agevolazioni tariffarie risalgono agli inizi
degli anni ottanta e sono ormai vigenti in tutte le regioni. Sono
normative che, pur subendo modifiche nel corso degli anni, sono rimaste
sostanzialmente invariate nell’impostazione e nei contenuti. Prevedono o
la gratuità dell’uso dei mezzi di trasporto o la riduzione dei titoli di
viaggio (biglietti, abbonamenti). I destinatari sono individuati tramite
una scrupolosa divisione in categorie e la dettagliata indicazione di
determinati requisiti (percentuale di invalidità, limiti di reddito….).
Sono un'insegnante di scuola media. Nella classe prima quest'anno
frequenta un ragazzo con grossi problemi comportamentali, molto aggessivo,
l'insegnante di sostegno lo segue per 18 ore settimanali, il resto delle
ore è cura delle insegnanti di classe seguire il ragazzo, tralasciando il
resto della classe. Vorrei sapere, se nelle ore in cui l'insegnante di
sostegno non è presente, si può chiedere l'intervento di un "Educatore
Sociale Assistenza Handicappati"? A chi rivolgersi per avere questo
personale specializzato agli Enti locali alle ASL o altri? A quali norme
di Leggi rifarsi?
Legge 104/92, art. 13 comma 3:
3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e
successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire
l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con
handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante
l'assegnazione di docenti specializzati.
https://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/l104_92.html
Sono un'insegnante di sostegno di una scuola superiore.La mia alunna
diversamente abile grave, di 25 anni,lo scorso anno,nonostante
l'ammissione agli Esami di Stato, non si è presentata.Anche quest'anno la
famiglia, pur di usufruire del servizio scolastico, (poichè, purtroppo,
mancano strutture alternative) ha lasciato intendere che ripeterà lo
stesso escamotage, nonostante il Consiglio di Classe ritenga che la
ragazza abbia assolto l'obbligo scolastico e abbia raggiunto tutti gli
obiettivi possibili.Vorrei sapere se il Consiglio di Classe può rilasciare
un certificato di frequenza per assolvimento dell'obbligo scolastico
qualora l'alunna dovesse non ripresentarsi agli Esami di Stato e gli
eventuali riferimenti legislativi.
A 25 anni, l'alunna ha abbondantemente assolto
all'obbligo scolastico e formativo. Se i genitori non la ripresentano agli
esami, fate presente alla famiglia che per legge, l'assenza agli esami
equivale a bocciatura. Ma dopo una ripetenza, la scuola non è più
obbligata a far ripetere un'altra volta. Quindi o la presentano agli esami
e prende il titolo che potrà, oppure non la presentano e la scuola non la
farà più iscrivere e rimarrà senza titolo di studio, perchè la scuola non
è un parcheggio e l'integrazione scolastica non è un ripiego alle mancanze
organizzative degli enti locali che debbono provvedere ai corsi di
formazione professionale o ai centri diurni socioriabilitativi.
Sono genitore unico di un ragazzo autistico di 15 anni che ha dimostrato
ampiamente negli anni precedenti durante la frquenza al ciclo scolastico
delle elementari di poter condividere le attivita' didattiche previste
dalla programmazione, soprattutto attraverso l'ausilio della comunicazione
facilitata.
Frequenta il primo anno delle scuole medie e nonostante la positiva
esperienza degli utlimi anni di scuola, l'ingresso alle scuole medie non è
stato facile e ad oggi non ha consentito di registrare grandi progressi.
Gradirei cortesemente di conoscere la normativa in materia di:
SOSTITUZIONE insegnante di SOSTEGNO
QUALITA' dell'integrazione e soprattutto
RUOLO E FUNZIONI dell'EDUCATORE (ex-assistente di base)
Il Consiglio di Stato con una importante Sentenza n.
245/2001:
https://www.edscuola.it/archivio/norme/varie/sencds245_94.html ha
stabilito dei principi sulla qualitö dell'integrazione scolastica che
l'amministrazione deve rispettare.
Trattatasi della nomina di un insegnante di educazione fisica in possesso
dell'apposito titolo di specializzazione per il sostegno, nominato seconda
l'ordine di graduatoria.
La famiglia, avendo riscontrato che detto insegnante non era in grado di
svolgere in concreto il sostegno didattico in latino e greco per un alunno
con minorazioni motorie alle mani, ha impugnato la nomina, ottenendo
l'annullamento della stessa dal TAR della Lombardia.
Il Ministero della Pubblica Istruzione ha appellato; ma il Consiglio di
Stato ha rigettato l'appello con motivazioni che assumono carattere
generale, potendosi quindi riferire a qualunque tipologia di minorazione
ed, a mio avviso, a qualunque ordine e grado di scuola, superando anche
l'ostacolo formale del possesso del titolo di specializzazione quando in
concreto il suo possessore non sia in grado di svolgere l'attivitö di
sostegno didattico.
Si riportano di seguito alcune delle massime della motivazione, la quale
punta sulla dizione "particolari forme di sostegno" contenuta nell'art. 7
della L. n. 517/77, sulla Sentenza della Corte Costituzionale n. 215/87 e
sulla C.M. n. 262/88, e sull'art. 13 della L. n. 104/92 che impongono
all'amministrazione l'obbligo di assegnare un insegnante effettivamente in
grado di prestare sostegno didattico all'integrazione dell'alunno in
situazione di handicap:
"Sono inoperanti le disposizioni che non sono in grado di contemperare le
esigenze di nomina con le altrettante esigenze dell'alunno da assistere";
"Di conseguenza, allorché le modalità con le quali sia organizzata
l'assistenza pur rispondendo, in via generale ed astratta, alla
regolamentazione circa la scelta dell'insegnante, siano tali da risultare
del tutto inidonee allo scopo, avuto riguardo a particolari fattispecie
concrete, va garantito, in via prioritaria, il risultato voluto dal
legislatore, anche al di là della disciplina regolamentare, che deve
costituire strumento di attuazione e non di elusione della norma
primaria";
l'Amministrazione può invocare, a sostegno della legittimitö della propria
azione, le disposizione di carattere generale che le imponevano di
scegliere solo in base alle graduatorie precostituite, essendo,
evidentemente tali disposizioni da considerarsi inoperanti nella parte in
cui non sono in grado, in singoli casi concreti, di contemperare il
diritto degli aspiranti al posto di sostegno con le prevalenti e non
altrimenti satisfabili esigenze dell'alunno da assistere";
"il sostegno medesimo non può, però, tradursi in un vuoto simulacro di
ottemperanza formale alla normativa";
"Di conseguenza, allorché le modalità con le quali sia organizzata
l'assistenza, pur rispondendo, in via generale ed astratta, alla
regolamentazione circa la scelta dell'insegnante, siano tali da risultare
del tutto inidonee allo scopo, avuto riguardi a particolari fattispecie
concrete, va garantito, in via prioritaria, il risultato voluto dal
legislatore, anche al di lö della disciplina regolamentare, che deve
costituire strumento di attuazione e non di elusione della norma
primaria";
la Sentenza, che è del 1994, assume maggiore rilevanza alla luce della
successiva normativa sull'autonomia scolastica e sull'obbligo
dell'amministrazione pubblica e delle scuole non statali paritarie di
fornire un "servizio scolastico di qualità" contenute nell'art. 21 della
L. n. 59/97 e del Regolamento attuativo emanato con D.P.R. n. 275/99.
I principi contenuti nella Sentenza debbono, altresì, essere rispettati
anche dai dirigenti delle singole istituzione scolastiche autonome che, ai
sensi della L. n. 333/2001, possono dal 1° settembre di ogni anno
procedere alla nomina di insegnanti per attivitö di sostegno a tempo
determinato, anche in deroga al rapporto di un posto ogni 138 alunni.
L'Amministrazione scolastica dovrà attentamente esaminare i principi
contenuti nella Sentenza per ricavarne delle norme regolamentari
applicative che si rendono necessarie onde evitare diverse interpretazioni
operative da parte dei diversi organi centrali e decentrati della stessa.
Le famiglie potranno avvalersi di questa importante Sentenza per
pretendere la piena attuazione del diritto allo studio ed all'integrazione
dei loro figlioli.
Quanto al ruolo del collaboratore scolastico, assistenza di base, e
dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione, veda la nota
ministeriale n. 3390/01, che può scaricare sempre dal sito edscuola:
https://www.edscuola.it/archivio/norme/circolari/nm301101.html
Un docente non vedente che usufruisce della L.104/92 fornito di
specializzazio monovalente, nel caso in cui nella scuola di titolarità non
ci siano più posti di sostegno della tipologia può essere dichiarato
soprannumerario?
Purtroppo si, perchè il docente non vedente non sta
nelle tre graduatorie, ma solo in quella per i ciechi
Sono un'insegnante di sostegno di scuola superiore.La mia alunna
diversamente abile grave di 25 anni lo scorso anno scolastico non è stata
presentata dalla famiglia a sostenere le prove degli Esami di Stato,
nonostante il parere favorevole del Consiglio di Classe. Anche quest'anno
si intuisce la stessa posizione da parte della famiglia, mentre il
Consiglio di Classe, considerando l'età della ragazza ed il fatto che ha
raggiunto tutti gli obiettivi minimi possibili, ritiene che la stessa
abbia assolto ampiamente all'obbligo scolastico.
Vorrei sapere se il Consiglio di Classe può rilasciare un certificato di
assolvimento dell'obbligo scolastico qualora l'alunna non si presentasse
nuovamente a sostenere le prove d' esame.
A 25 anni, l'alunna ha abbondantemente assolto
all'obbligo scolastico e formativo. Se i genitori non la ripresentano agli
esami, fate presente alla famiglia che per legge, l'assenza agli esami
equivale a bocciatura. Ma dopo una ripetenza, la scuola non è più
obbligata a far ripetere un'altra volta. Quindi o la presentano agli esami
e prende il titolo che potrà, oppure non la presentano e la scuola non la
farà più iscrivere e rimarrà senza titolo di studio, perchè la scuola non
è un parcheggio e l'integrazione scolastica non è un ripiego alle mancanze
organizzative degli enti locali che debbono provvedere ai corsi di
formazione professionale o ai centri diurni socioriabilitativi.
Volevo sapere se un ragazzo di 26 anni, con ritardo mentale medio, uscito
dalla scuola media nell’ A.S: 1994/95 e mai iscritto alle superiori può
chiedere l’iscrizione a primo anno di un istituto alberghiero!
Di questo ragazzo non abbiamo ne PEI ne PDF! Chi e quando si dovrà
occupare di tali documenti?
In caso di insufficienza di posti, questo ragazzo deve dare la precedenza
agli alunni che hanno frequentato la scuola media nell’ultimo A.S?
Tutti i cittadini italiani, con o senza disabilità,
in possesso del diploma di licenza media hanno diritto ad iscriversi,
senza limiti di età, ad un istituto di scuola superiore. Se in situazione
di handicap hanno diritto a tutte le forme di sostegno previste dalla
legge, in forza della sentenza della corte costituzionale n. 215/87. Se
con handicap in situazione di gravità , hanno diritto alla priorità nelle
iscrizioni, in forza dell'art 3 comma 3 della L. n. 104/92. Non possono
essere messi in una classe che abbia più di 25 alunni se l'alunno con
disabilità 'è solo e non più di 20 se sono in due, in forza del decreto
ministeriale n. 141/99.Quanto alla diagnosi funzionale è obbligo dell'ASL
fornirla in tempi utili per la formulazione del PEI e del conseguente
progetto didattico e l'eventuale richiesta di deroghe per il sostegno, in
forza dell'art 12 comma 5 L:n. 104/92 ed art 41 del d.m. n. 331/98.
SONO IL RESPONSABILE PER I VOLONATRI IN SERVIZIO CIVILE DEL CENTRO ORATORI
ROMANI. DA QUALCHE TEMPO STO CERCANDO DELLA DOCUMENTAZIONE CHE POSSA AFER
UN PO' DI LUCE SULLA SITUAZIONE DEL DISAGIO SOCAILE IN ALCUNI QUARTIERI
ROMA. MI SONO RIVOLTO ALLA CARITAS, ALLA COMUNITA' DI S. EGIDIO MA NON HO
TROVATO NULLA CHE MI POTESSE ESSERE DI AIUTO. TALE INFORMAZIONI MI SERVONO
PER REDARRE IL NUOVO PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE CHE STO SCRIVENDO. IN
FORZA DI QUANTO GIA' DETTO VI CHIEDO SE SAPETE DOVE TROVARE QUALCHE LIBRO
CHE MI POSSA DARE UN VALIDO AIUTO PER LE MIE RICERCHE? GRAZIE COMUNQUE DI
TUTTO.
Consulti anche la bancadati della fondazione
Emanuela Zancàn di Padova; mi sembra però improbabile che Lei non abbia
trovato niente presso la Caritas romana, perchè l'ente che con maggiore
attenzione segue questi problemi.
Sono un'insegannte di sostegno di un Istituto Professionale per il
Commercio, quest'anno ho avuto l'incarico su un ragazzo di prima con un
lieve ritardo mentale con compromissione di tutte le areee( cosi è scritto
sulla diagnosi), ma in effetti ha grossi problemi, non sugue le regole,
imita i comportamenti degli altri compagni, però quelli sbaqliati, non ha
nessun interesse per la scuola, segue una programmazione differenziata, ma
adesso arrivati alla fine del primo quadrimestre non è voluto andare alle
interrogazioni, anche se ha fatto le verifiche scritte, io gli ho proposto
gli argomenti trattati sotto forma di domanda con le relative
risposte,anche se alcuni insegnanti di classe non erano d'accordo, ma lui
si è rifiutato di studiare, anzi mi dice che vuole essere bocciato cosi
non verrà più a scuola. Io vi chiedo come mi devo comportare, può un
ragazzo che segue una pprogrammazione differenziata essere bocciato? Quale
strategie dovrei adottare con lui, sono molto paziente, sto cercando di
semplificare al minimo gli argomenti tratttati dalla classe perchè mi dice
che vuole fare le cose che fanno gli altri ma poi non ha volgia di fare
niente e mi dice che lui non voleve l'insegnante di sostegno.
La famiglia è poco interessata ai problemi del figlio.
Occorrerebbe innanzi tutto chiedere la consulenza
dello psicologo della ASL per verificare se l'alunno non sia caduto in
depressione. Quanto alla valutazione, gli alunni con PEI differenziato,
seguono proprio per ciò un programma ; se non raggiungono gli obiettivi ,
possono ripetere come tutti gli alunni, eventualmente riducendo il livello
degli obiettivi proposti. Ciò stabilisce anche l'o m n. 90/01 all'art 14.
https://www.edscuola.it/archivio/norme/ordinanze/om090_01.html
Vorrei sapere qual è il riferimento legislativo che permette all’alunno
diversamente abile iscritto ad un istituto professionale che segue la
programmazione P.E.I. , di iscriversi al IV anno dopo aver sostenuto un
esame di qualifica relativo al suo P.E.I. .
L'Ordinanza ministeriale 90/01:
https://www.edscuola.it/archivio/norme/ordinanze/om090_01.html
L'art. 15 comma 4 consente agli alunni che svolgano un piano educativo
individualizzato differenziato e che siano in possesso di un attestato di
credito formativo conseguito durante gli esami di qualifica professionale
o di licenza di maestro d'arte, di "inscriversi e frequentare […] le
classi successive, sulla base di un progetto che può prevedere anche
percorsi integrati di istruzione e formazione professionale, con la
conseguente acquisizione del relativo credito formativo in attuazione del
diritto di studio costituzionalmente garantito".
Il comma 4 si chiude ribadendo il diritto di tali alunni ad essere ammessi
agli esami finali di stato al solo fine del conseguimento dei crediti
formativi ai sensi dell'art. 17 comma 4 dell'OM 29/2001 (I candidati che
hanno svolto un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal
consiglio di classe unicamente allo svolgimento di tale piano possono
svolgere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate
solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art.13 del Regolamento. I
testi delle prove scritte sono elaborati dalle commissioni, sulla base
della documentazione fornita dal consiglio di classe).
Nella mia scuola (dell' Infanzia) è stato richiesto, da parte dei genitori
e dell' equipe medica, di trattenere per un' altro anno scolastico un
alunno diversamente abile. Chiedo, il collegio docenti ha voce in capitolo
su questa decisione?
Trattenere i bambini in scuola dell'infanzia,
renderà poi più difficile l'integrazione coi compagni di scuola elementare
che saranno molto più piccoli di lui non solo a livello intellettivo (
cosa che purtroppo spesso non è), ma soprattutto a livello corporeo e ciò
rende difficile la socializzazione e l'integrazione.
Comunque , esiste una circolare n. 235/75 che prevede eccezionalmente
questo caso e la può trovare nelle norme della rubrica:
https://www.edscuola.it/archivio/norme/circolari/cm235_75.htm
Sono insegnante di sostegno scuola media primo grado. Mi è stato
affidato una alunna affetta da sindrome di West molto grave. L'alunna è
iscritta per la terza volta alla classe terza, compie 17 anni a giugno del
2005.
Vorrei sapere:
1) si può evitare di farle fare l'esame di licenza media dandole solo un
attestato?
2) quando termina l'obbligo scolastico? (attualmente frequenta per la
terza volta la terza classe)
3) E' possibile una quarta iscrizione alla stessa classe?
Esami di licenza media
L'articolo 11 comma 12 dell'ordinanza 90/01 introduce una aggiunta a
quanto disposto nelle precedenti ordinanze. Si precisa cioè che per gli
alunni per i quali "si accerti il mancato raggiungimento degli obiettivi
del piano educativo individualizzato", il Consiglio di Classe può decidere
la ripetenza o l'ammissione agli esami di licenza media al solo fine di
rilascio di un attestato di credito formativo. La novità sta in
particolare laddove è scritto che:
"Tale attestato è titolo per la iscrizione e la frequenza delle classi
successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi da valere
anche per percorsi integrati"
Art. 15 Valutazione degli alunni in situazione di handicap
Trovandomi per motivi di lavoro ad ascoltare, sempre più spesso,
situazioni nella quali il diritto allo studio degli alunni portatori di
handicap, o diversamente abili, è del tutto disatteso, avendo già proposto
questa stessa isanza ad altri soggetti, mi rivolgo a Voi, nella speranza
che mi possiate fornire uno schema aggiornato (per i diversi gradi
scolastici) delle ore di sostegno settimanali a cui i ragazzi portatori di
handicap hanno diritto; vi è un minimo garantito (30 ore x le scuole
elemntari o è tutto lasciato alle"relative disponibilità di bilancio?).
L'orario di frequenza dei bambini della scuola
dell'Infanzia è di 25 ore settimanali oppure di 40 ore settimanali -
l'orario di servizio dei docenti della scuola dell'infanzia è di 25 ore
settimanali frontali senza ore di programmazione
L'orario della scuola primaria cioè elementare è di 27 ore minime ma può
essere anche di 30 o 33 e arrivere ad un massimo di 40 - l'orario di
servizio dei docenti della primaria è di 24 ore settimanali, 22 frontali +
2 ore di programmazione
L'orario della scuola secondaria di primo grado cioè scuola media è di
minimo 27 ore settimanali ma può essere di 30 o 36 o 40 - l'orario di
servizio dei docenti di scuola sec. di I° grado è di 18 ore settimanali
La flessibilità del tempo scuola è articolata da ogni scuola secondo
l'offerta formativa e secondo la richiesta delle famiglie, i calcoli sono
complessi da capire:
http://www.bdp.it/inriforma/pdf/ipotesi_primaria_secondaria.pdf da
pagina 2 a pag 6 illustra le scelte di orario
Decreto Ministeriale 24 luglio 1998, n. 331, Disposizioni concernenti la
riorganizzazione della rete scolastica, la formazione delle classi e la
determinazione degli organici del personale della scuola
Art. 41 - Assegnazione definitiva dei posti per le attività di sostegno
alle scuole
(Gli art 41 e 44 del d m n. 331/98 stabiliscono che le ore di sostegno
sono assegnate sulla base del piano educativo personalizzato redatto da
tutto il consiglio di classe. Non ci sono quindi più dei minimi o dei
massimi di orario. Tutto viene deciso dal Collegio dei docenti o dal
Gruppo di lavoro di istituto che vagliano la situazione globale della
scuola e, sulla base dei PEI, decidono quante ore assegnare ad ogni
alunno.)
Ci è giunta una richiesta di trasporto per una disabile frequentante una
scuola superiore di secondo grado. Avremmo bisogno di conoscere le norme
che regolano questo tipo di trasporto.
Assessorato alla pubblica istruzione
Art. 28 della legge 118/71: ai mutilati e invalidi
civili che non siano autosufficienti e che frequentino la scuola dello
obbligo o i corsi di addestramento professionale finanziati dallo Stato
vengono assicurati: il trasporto gratuito dalla propria abitazione alla
sede della scuola o del corso e viceversa
D.Lgs. 112/98, art. 139. Trasferimenti alle province ed ai comuni
Sono iscritta alla facoltà di giurisprudenza.sto preparando la tesi sulla
"tutela costituzionaledel disabile".ho lavorato 5 anni come educatrice per
non vedenti,per minori svantaggiati e come animatrice per i progetti ex
lege 285/97,l 162/98,l 328/00.per questa esperienza positiva ho scelto
tale titolo x la mia tesi,senza immaginare che un anno dopo tale...argomento
mi sarebbe interessato più da vicino:mi è stata diagnosticata una malattia
invalidante.a parte questo mi rivolgo a voi x avere un aiuto.
Veda il mio volume "Il diritto all'integrazione
nella scuola dell'autonomia" ed. Erickson e numerosi articoli rinvenibili
sulla rivista "L'integrazione scolastica e sociale" ed. Erickson. Vada sul
sito
http://empowernet.disa.unige.it e troverà dodici
lezioni scritte da me sul tema della Sua tesi.
Sono un medico di una Unità Multidisciplinare e vorrei sapere se
esista una normativa che giustifichi la richiesta riduzione di orario
formulata dal Dirigente di una Scuola Media per un alunno disabile con
serie difficoltà comportamentali; le stesse secondo quanto sostenuto dal
corpo insegnante, rendono l'alunno pericoloso per sè e per gli altri.Io
non ho ritenuto di accogliere tale istanza ma vorrei avere conferma su un
piano legislativo.
Non esiste nessuna norma. Ha fatto benissimo a
respingere la richiesta del Dirigente scolastico