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FAQ 43
Domande e Risposte su Handicap e Scuola
Sono un'insegnante di sostegno presso una scuola dell'infanzia e
vorrei fare gentilmente una domanda. Si può supplire in una sezione in
presenza di un portatore di handicap? E se non si può c'è una legge che me
lo dice? Se è vero ciò potete gentilmente spedirmela?Inoltre se un
insegnante di sostegno è assente il titolare della sezione è obbligato a
tenersi il bambino portatore di handicap?
Perché, le risulta che il ragazzo disabile sia un
oggetto che si possa spostare da una sezione ad un'altra?
Veda
https://www.edscuola.it/archivio/handicap/hmat.html
Se un ragazzo che ha seguito una programmazione differenziata partecipa
all'esame di stato conseguendo l'ettestato di frequenza, l'anno successivo
potrebbe iscriversi di nuovo al quinto anno per seguire una programmazione
di classe per obiettivi minimi al fine di partecipare all'esame di Stato
con lo scopo di conseguire un diploma avente valore legale? altrimenti
come ci si dovrebbe comportare visto che la volontà del ragazzo è quella
di provare ad ottenere il diploma? l'alunno in questione ha preso la
qualifica di terzo anno dell'istituto alberghiero ma poi, nel biennio
finale, ha optato per un pei differenziato. Arrivato in quinto, nel mese
di aprile, qualcuno gli ha detto che c'era la possibilità di seguire il
programma della classe ma ormai, considerando i tempi, è troppo tardi per
tornare indietro.Cosa ci consigliate di fare?
Non si presenta agli esami e il prossimo anno segue
la programmazione della classe
Sono un'insegnante di educazione fisica, e sto svolgendo una ricerca
sull'individualizzazione e integrazione.
Stavo cercando su internet una bibliografia su:
L'integrazione: storia , strumenti e progettazione educativa
dell'educazione fisica, per soggetti con particolari esigenze educative.
L'individualizzazione dai modelli teorici alla prassi didattica
dell'educazione fisica.
Potreste aiutarmi in qualche modo?
Veda:
https://www.edscuola.it/archivio/handicap/inclusiva.html
https://www.edscuola.it/archivio/handicap/hsport.pdf
http://www.dellabiancia.it/educazionefisica.htm
Sono la mamma di un bambino a cui nel 1995 è stata riconosciuta
un'invalidità al 100% soggetta a revisione all'età di 10 anni. A gennaio
mio figlio ha compiuto 10 anni e quindi abbiamo ripresentato la domanda
sia per la L. 104 che per l'invalidità.Vorrei sapere se, come genitori,
possiamo continuare ad usufruire dei diritti assegnati dalla L. 104 prima
che la Commissione medica legale si sia pronunciata ufficialmente, cosa
che avverrà solo fra tra sei mesi.
Non può usufruire delle agevolazioni se prima non si
pronuncia la Commissione medica
Chiedo gentilmente una risposta a un dubbio di interpretazione:
nel D.M. N 14 DEL 9/02/2004 e nella C.M. N. 16 del 9/02/2004 vi sono i
criteri per la nomina dei commissari designati tra i docenti, ivi compresi
i docenti di sostegno .............
Un insegnante di sostegno può essere nominato membro effettivo della
commissione per seguire un alunno con handicap o essere nominato solo come
membro aggregato?
Con la Riforma delle Commissioni esaminatrici, sono
solo gli insegnanti di classe delle materie oggetto delle tre prove
scritte e del colloquio orale a comporre la Commissione che sarà
presieduta da un Commissario esterno. Ciò è stabilito dall’art. 1 comma 2
del D.M. n. 4 del 14 gennaio 2003.
Però l’art. 2 della Circolare n. 22 del 29.02.03 ha chiarito che anche un
insegnante per attività di sostegno può essere membro effettivo della
Commissione, purché sia nominato a tempo indeterminato ed abbia svolto
negli ultimi tre anni o l’attività di collaboratore del Dirigente
scolastico, o quella di sostegno, o siano inclusi in graduatorie idoneità
a concorso per Dirigenti scolastici (C.M. n. 10/2003).
Se è pertanto nominato membro effettivo, egli ha tutti i poteri degli
altri membri, ivi compresi quello di votare per la valutazione di tutti
gli alunni, e di partecipare a tutte le operazioni della Commissione.Qualora
ciò non sia, l’insegnante per attività di sostegno non è membro della
Commissione giudicatrice, ma deve prestare assistenza all’alunno con
handicap che ha seguito esclusivamente durante i giorni dello svolgimento
delle prove scritte e del colloquio orale.
Potreste dirmi quali sono i finanziamenti ottenibili ( ed
eventualmente come si richiedono) per i sussidi didattici ed eventuali
progetti in favore agli alunni diversamente abili nelle scuole secondarie
di secondo grado? più volte noi colleghi di sostegno abbiamo fatto
richiesta di acquisto per modiche cifre di sussidi, ma ci è stato risposto
che non ci sono mezzi finanziari disponibili. Mi chiedo, come fanno tutti
quegli istituti che attivano numerose iniziative a favore di questi
alunni?
A seguito alle Direttive n. 60 e 66/04, il MIUR ha
emanato la C M n. 80 del 12/11/04 con la quale vengono ripartiti i
finanziamenti agli uffici scolastici regionali per la sperimentazione
metodologico-didattica e per la formazione dei docenti per l’integrazione
scolastica degli alunni con disabilità.
La circolare precisa che, data la priorità e la specifica finalizzazione
delle somme, gli uffici scolastici regionali dovranno assegnare i fondi
alle scuole autonome in base al numero degli alunni con disabilità, e che
i fondi per la formazione dei docenti riguardano sia quelli specializzati
che quelli curricolari.
A tali fondi si aggiungono quelli ripartiti dal ministero del Lavoro e
delle Politiche sociali fra le regioni per la realizzazione dell’obbligo
formativo, che riguarda anche gli alunni con disabilità sia nei corsi di
formazione professionale, sia nei percorsi misti di istruzione e
formazione.
E’ ribadito nella circolare del MIUR la necessità di un monitoraggio circa
l’effettivo ed utile impiego di tali somme espressamente per
l’integrazione degli alunni con disabilità e non per altre, sia pur
legittime, finalità.
Chi vi scrive è un genitore. L'ins. di sostegno di mio figlio( inserito in
una seconda elementare con deroga per tutte le ore), sta cercando con ogni
mezzo di ottenere un distacco totale ed occuparsi solo dell'aula
multimediale presente nella scuola.
Da un paio d'anni in questa stessa scuola è presente un'ins. (su posto
comune) messa a disposizione dal CSA per mancanza di sedi disponibili: è
un ins. moglie di militare.l'ins. di sostegno di mio figlio vorrebbe
demandare, per il prossimo a. s.,proprio a questa ins. il compito di
seguire mio figlio dal momento che la stessa è in possesso di titolo di
specializzazione, in modo che lei potrebbe occuparsi a tempo pieno del
lavoro al computer.Io non sono d'accordo : se mio figlio può godere di
stabilità con una titolare ( ed io l'ho iscritto in quella scuola perchè
c'era la titolare), perchè affidarlo a una ins. in sede provvisoria che
oggi c'è e domani no? loro si giustificano dicendo che con l'autonomia
tutto si può fare. valgono gli accordi interni. e le garanzie non esistono
più?
E' da tener presente che sempre più frequentemente
la Magistratura sta affermando che il rapporto tra famiglia e scuola si
sostanzia in un contratto con diritti e doveri reciproci. la scuola deve
garantire gli impegni assunti all'atto dell'iscrizione e cioè, nel caso di
specie, la continuità didattica, assicurata dalla presenza di un docente a
tempo indeterminato per il sostegno. Finchè l'alunno è in quella classe,
nè l'amministrazione, nè l0'insegnante, possono disattendere tale dovere
di continuità. La normativa sull'autonomia scolastica non centra per
nulla, poichè la normativa non può modificare gli accordi contrattuali
liberamente intercorsi fra le parti, per rispetto del principio di
autonomia negoziale, sancita nel codice civile che è superiore
all'autonomia scolastica, che è un modo di gestione democratica della
scuola che però non può cancellare diritti soggettivi costituzionalmkente
garantiti. Nè possono farlo le norme di stato giuridico dei docenti,
perchè essi sono innanzi tutto dei professionisti assunti
dall'amministrazione per adempiere ai propri doveri verso gli studenti
clienti. Pertanto sia che l'amministrazione per propri interessi, sia che
il docente per suoi interessi volessero dedicarsi ad altro, abbandonando
ad altri l'alunno, questi ha il diritto alla continuità.
Sono un Funzionario amministrativo che cura gli appalti del trasporto
scolastico del Comune di appartenenza. In tutti i Capitolati Speciali
d'appalto, compreso quello dell'Ente, viene prevista relativamente al
trasporto dei disabili, obbligatoriamente la presenza ed assistenza di
"personale qualificato".
Cosa si intende per personale qualificato? Quali sono i requisiti
professionali che deve possedere questa categoria di operatori, quali sono
in termini di CCNL, le qualifiche professionali idonne allo svolgimento
delle suddette prestazioni, quali sono le mansioni specifiche che devono
garantire nell'esecuzione del suddetto servizio?Quali sono le verifiche
che Comune può effettuare per accertare che il personale di cui trattasi
sia effettivamente qualificato?
Per il trasporto di persone con disabilità, non
esiste una norma nazionale che fissi le qualifiche professionali. Le
prassi prevalenti individuano per l'assistenza materiale a loro come
requisito minimo il diploma di licenza media ed un breve corso concernente
le conoscenze minime ed un breve tirocinio per saper trattare persone con
diverse disabilità, motorie, sensoriali, intellettive. Mentre per
l'assistenza educativa per l'autonomia e la comunicazione, si richiede
almeno il diploma di scuola superiore.
Sono una docente di sostegno della scuola secondaria superiore,
seguo con molto interesse le vs faq, mi sono stati affidati due ADA una
down e un autistico, vorrei sapere se il viaggio d'istruzione è finanziato
sia per l'alunno che per l'accompagnatore (genitore), da chi è finanziato
e in base a quale normativa
Non essendo più richiesto che sia solo l'insegnante
di sostegno ad accompagnare nelle gite gli alunni con disabilità ( c m n.
291/92 paragrafo 8) Un qualunque accompagnatore può essere pagato dalla
scuola, che potrebbe utilizzare i fondi rinvenienti dalla L.n. 69/00
finanziata con la L.n. 440/97.
A mio parere la normativa non è chiara quando parla di prove equipollenti
per alunni disabili. Se un alunno ha rifiutato di seguire una
programmazione differenziata può avere lo stesso delle prove differenti?
In questo caso il diploma ha lo stesso valore di quello preso da alunni
non certificati che svolgono regolarmente le prove scritte ministeriali?
Gli alunni possono svolgere l'esame sulla base di
tre possibili curricoli personalizzati: quello normale, quello 'semplificato',
o per 'obiettivi minimi', che è quello normale con la possibilità della
riduzione dei contenuti programmatici di alcune discipline o la loro
parziale sostituzione con altri apprendimenti, ovviamente concordati o
decisi a maggioranza dal Consiglio di classe, il cui positivo svolgimento
dà diritto al conseguimento del titolo di studio; quello 'differenziato',
per alunni con grave disabilità intellettiva, il cui positivo svolgimento
dà diritto solo al rilascio di un attestato con la certificazione dei
crediti formativi maturati.
Gli alunni che svolgono il programma normale o quello semplificato hanno
diritto a tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove, che
eccezionalmente possono superare un giorno, all'uso di sussidi ed ausilii
anche tecnologicamente avanzati, a prove 'equipollenti', che, con mezzi
diversi dalle altre (ad es. scrittura invece del colloquio o viceversa) o
con contenuti differenziati, siano comunque in grado di consentire alla
commissione di valutare apprendimenti globalmente riconducibili a quelli
dei compagni; tali alunni hanno comunque diritto ad essere assistiti da
coloro che hanno prestato loro assistenza durante l'anno scolastico.
Il concetto di <<prove equipollenti>> si rinviene nella C.M. 163/83 e
nell'art. 6, comma 1 del regolamento dei nuovi esami di Stato, approvato
con DPR n. 323/98, che è quindi applicabile a maggior ragione alle prove
svolte durante la frequenza. Le prove equipollenti consistono nella
sostituzione di elaborati scritti con questionari da completare, nella
sostituzione di un colloquio con una prova scritta, nell'uso di strumenti
tecnici, nello svolgimento di contenuti culturali diversi da quelli di
prove ufficiali.
Tali prove comunque sono diverse nei modi di accertamento, ma non nei
risultati. Esse cioè debbono consentire l'accertamento di risultati finali
tali da permettere una valutazione legale idonea al rilascio della
promozione alla classe successiva o al titolo di studio, diploma di
qualifica professionale, licenza di maestro d'arte, diploma conclusivo
degli studi superiori.
Sono un insegnante a tempo indeterminato. Mi è sta riconosciuta
un'invalidità del 60% e ho anche la legge 104/92 categoria B. Di quali
benefici posso godere? Permessi orari? I 3 giorni di assenza? Il
mantenimento della sede?
La invito a leggere:
Agevolazioni sul posto di lavoro per i genitori, i familiari e i disabili
lavoratori
nella pagine delle norme:
https://www.edscuola.it/archivio/handicap/hnorme.html
Nella mia scuola ci sono a tutt'oggi 69 iscritti alle future prime
elementari, tra cui 13 sono stranieri, 5 con domanda di iscrizione
anticipata (1 nato a febbraio, 1 a marzo e 3 a gennaio), 3 sono bambini
diversamente abili e altri 7, senza certificazione, sono tuttavia definiti
dalle ins. della materna "con grossi problemi di relazione". La preside ci
ha detto che si formeranno 3 prime elementari.
Nello specifico, gradirei sapere se il DM 331/98 e il DM 141/99 consentono
ancora di costituire classi fino a 20 iscritti.
Certamente ed è stato ribadito nelle ultime
Ordinanze e Circolari
Nel qual caso si potrebbero, a Suo avviso, formare classi di 17/18 alunni?
Certamente
Sono un'assistente amministrativa dell'Istituto Comprensivo di Collepasso.
Gli alunni delle classi 5^ di scuola primaria si recheranno a Roma in
viaggio d'istruzione.Tra questi alunni vi è un alunno portatore di
handicap. Quali sono le agevolazioni previste secondo la normativa per
tale alunno? Il costo del viaggio è tutto a suo carico?
Il ragazzo è uno studente come gli altri. Si
applicano gli stessi diritti e gli stessi obblighi
Sono una maestra elementare a cui sono riconosciuti i benefici della
legge 104 con la dicitura di "portatrice di handicap grave " con capacità
motorie ridotte o impedite". Ho chiesto la utilizzazione in mansioni
diverse ma quello che mi era stato promesso in presenza di altre colleghe
e mandato a dire dalla responsabile di plesso, "Stai tranquilla. Dove vuoi
andare, in biblioteca o nel laboratorio d'informatica...? La direttrice ti
accontenta" , non è stato mantenuto ... devo andare in un'altra scuola.
L'altra scuola mi è stata fatta aggiungere (io non volevo, ma mi hanno
spaventato con "Se non la metti e da noi-(la mia scuola dove ho insegnato
per 22 anni)- non c'è posto.... ti mandano in pensione d'ufficio!"
Visto che non me la sento, quali passibilità ho oltre ad accettare il
nuovo contratto (tra l'altro di 36 ore settimanali!) o andarmene in
pensione con i 30 anni di servizio maturati (nel 2008 non avrò ancora 35
anni di servizio ma ne avrò 57 di età)?
Sono penalizzata dalla malattia e non alcun diritto, dopo una vita passata
a compiere il mio dovere?
Vi chiedo se :
1-) posso rifiutarmi di prendere servizio nella nuova scuola e pretendere
la mia scuola?
1-) posso chiedere, rimanendo in servizio, il part time e con quale
retribuzione (ridotta?);
2-) accettando la nuova sede ho possibilità di chiedere di andare in
pensione con la legge 335, ?
Sono malata di parkinson.
Quanto a se andare in pensione o scegliere il
partime, è bene che si rivolga ad un sindacato.
Quanto alla sede, in base al CCNL sulla mobilità, Lei ha una precedenza
che viene , mi pare, al quarto posto fra tutte le precedenze. Se però la
precedenza non Le giova, perchè altri hanno più precedenza di lei, deve
raggiungere la nuova sede, magari chiedendo dei permessi retribuiti o a
limite delle aspettative
Sono una docente di matematica in un Istituto Tecnico.
Nella mia prima è presente un portatore di handicap, ha difficoltà uditive
e di apprendimento e per vari disguidi ha solo nove ore di sostegno.
L'allievo normalmente si rifiuta, con i docenti curriculari, di svolgere
una qulasiasi attività ed è di disturbo alla classe poichè vuol fare ciò
che gli aggrada e se richiamato copre di insulti volgari i docenti.
Le domande che desidero sottoporre e a cui spero mi risponderete presto,
sono le seguenti:
1) Visto che sono previste due ore di laboratorio di chimica, laboratorio
in cui sono presenti materiali pericolosi e vista la difficoltà a gestire
lo studente, può la collega di sostegno, nominata sull'area umanistica
rifiutarsi di coprire anche una sola di tali ore?
2) Visto che la collega di sostegno non svolge mai le sue ore in aula, ma
preleva lo studente e lo porta in altro luogo della scuola, posso,
nell'ora in cui è prevista la sua presenza con me, pretendere che i due
restino in aula? E nella malaugurata ipotesi che nell'ora in cui l'allievo
non è presente in aula succede un incidente, visto che in nessun documento
risulta che egli può recarsi in altra aula con la collega di sostegno, di
chi sarebbe la responsabilità? Infine mi chiedo, se il sostegno deve
servire anche all'integrazione dell'allievo ed inoltre la collega di
sostegno è a tutti gli effetti una docente della classe perchè non deve
svolgere la sua attività regolarmente in aula, è previsto, non essendo
l'allievo uno psicolabile, che le ore di sostegno vengano totalmente
svolte in altro luogo? E come potrà la collega, in caso di bisogno, dare
un qualsiasi parere sulla classe visto che, non essendo mai stata
presente, non conosce nessuno degli allievi?
Concordo con tutte le Sue perplessità. Occorre
pretendere un GLH operativo in cui questi problemi vengano affrontati e
risolti. Se fosse necessario potete pure richiedere un assistente per la
comunicazione alla provincia in base alla l.n. 67/93, trattandosi di un
alunno sordo.
Sono un'insegnante di Sostegno di scuola media della provincia di Pesaro
dalla quale tre alunni portatori di handicap hanno fatto l'iscrizione alla
scuola superiore locale. Il preside della scuola superiore, su mia
sollecitazione fatta verbalmente, ha richiesto una relazione in cui gli
insegnanti di sostegno della scuola media dessero informazioni necessarie
per orientarsi alla richiesta di una delle quattro aree di sostegno
previste per le superiori. Gli insegnanti di Sostegno dei tre ragazzi
hanno richiesto che i loro ragazzi venissero seguiti da un insegnante
particolarmente esperto nell'area umanistico-letteraria. Il preside della
scuola superiore, nonostante tale relazione ha richiesto al CSA locale
Insegnanti di Sostegno per l'area psicomotoria. Ora le chiedo come
possiamo intervenire in quello che sembra proprio una volontà di
addomesticare una richiesta legittima a proprio uso e consumo di una
scuola che ha sicuramente pressioni interne sull'area psicomotoria?
L'area deve essere indicata nel PEI in forza
dell'art 13 comma 5 l.n. 104/92. Purtroppo ci sono troppe incertezze nella
prassi. Occorrere insistere su quanto risulta dal PEI.
Sono la mamma di un bambino di 12 anni che frequenta la prima media e
vorrei sapere, capire quali sono i criteri per l'assegnazione del sostegno
scolastico, vorrei sapere se è necessaria una certificazione medica di
handicap, e se è possibile ottenere il sostegno senza alcun handicap
intellettivo, fisico o disturbo della personalità.
Inoltre vorrei chiarirmi un po' le idee sul futuro di un ragazzino con
sostegno, scuola, lavoro, etc.
Mi rendo conto che la mia richiesta ricopre praticamente l'intera materia
dell'handicap, ma in parole povere il mio problema è capire se gli
insegnanti possono richiedere per un ragazzino senza problemi intellettivi
fisici o di personalità e senza il consenso del medico psicologo il
sostegno.
Io come genitore, legalmente, come posso intervenire?
https://www.edscuola.it/archivio/handicap/hmateriali.html
Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione
Art. 127 - Docenti di sostegno
Art. 313 - Soggetti aventi diritto
Art. 314 - Diritto all'educazione ed all'istruzione
Art. 315 - Integrazione scolastica
Art. 316 - Modalità di attuazione dell'integrazione scolastica
Legge Finanziaria 1998 Legge 27 dicembre 1997, n. 449 Art. 40. (Personale
della scuola)
Decreto Ministeriale 24 luglio 1998, n. 331
Disposizioni concernenti la riorganizzazione della rete scolastica, la
formazione delle classi e la determinazione degli organici del personale
della scuola
Art. 41 - Assegnazione definitiva dei posti per le attività di sostegno
alle scuole
(Gli art 41 e 44 del d m n. 331/98 stabiliscono che le ore di sostegno
sono assegnate sulla base del piano educativo personalizzato redatto da
tutto il consiglio di classe. Non ci sono quindi più dei minimi o dei
massimi di orario. Tutto viene deciso dal Collegio dei docenti o dal
Gruppo di lavoro di istituto che vagliano la situazione globale della
scuola e, sulla base dei PEI, decidono quante ore assegnare ad ogni
alunno.)
Può un alunno disabile essere ritirato dalla terza media e mandato a
sostenere l'esame differenziato di terza media?
Se si intende dire che l'alunno svolgerebbe gli
esami da privatista, ciò è consentito dal d.m. del 13/12/1983.
Il preside di un Liceo Linguistico ha inoltrato al Comune richiesta per
n.ro 12 ore di assistenza parascolastica per permettere la frequenza del
1° anno ad un alunno con handicap grave. Il ragazzo che nell'anno
scolastico 2004/2005 frequenta la terza media ha 17 anni: è tenuto il
Comune ha fornire l'assistenza parascolastica anche se il ragazzo non è
più in età d'obbligo scolastico? ed in base a quale normativa?
L'assistenza per l'autonomia di cui all'art 13 comma
3 L 104/92 nelle scuole superiori spetta alle province in forza dell'art
139 del decreto legislativo n. 112/98.
E' possibile far ritirare dalla scuola media un'alunna disabile e farle
poi farle sostenere gli esami di terza media da privatista?
E' possibile in base al decreto ministeriale del
13/12/1984.
Sono un insegnante di sostegno non specializzato che deve garantire
assistenza a un alunno portatore di handicap. Al fine di consentire
all'alunno di partecipare a una gita scolastica, l'Istituto presso cui
opero mi ha fatto firmare un foglio in cui mi assumo totalmente la
responsabilità del ragazzo nel corso della gita.
Confesso di essermi pentito, anche perchè non ho stipulato alcun contratto
di assicurazione che mi protegga in caso di inconvenienti, avendo iniziato
il servizio lo scorso gennaio.
- Quali conseguenze potrebbero capitarmi se il ragazzo in questione
dovesse farsi male o procurare danni ad altre persone?
- La responsabilità dell'eventuale danno ricadrebbe solo su di me o
sull'intero Istituto? In sostanza, rispondo del mio operato solo
all'Istituto presso cui opero o anche alla famiglia del ragazzo e alla
Giustizia?
- E' comunque possibile ritirare la propria adesione alla gita?
Nel caso di partecipazione alle gite scolastiche di
uno o più alunni portatori di handicap "si demanda alla ponderata
valutazione dei competenti organi collegiali di provvedere, in via
prioritaria, alla designazione di un qualificato accompagnatore nonché di
predisporre ogni altra misura di sostegno" C.M. 291/92 art. 8 c. 2.
Ciò significa che l'accompagnatore non deve essere necessariamente
l'insegnante dell'attività di sostegno, ma può essere un qualunque membro
della comunità scolastica (docenti, personale ausiliario, familiari).
Inoltre, non compete certamente a Lei provvedere alla Assicurazione, ma
alla scuola. La gita scolastica è un momento educativo e non una
passeggiata "fori porta" che fa' arbitrariamente con il ragazzo disabile.
La Nota n. 645 dell'11/04/2002 pone particolare attenzione al diritto
degli alunni con handicap a partecipare alle gite scolastiche. La Nota,
richiama le CC.MM. n. 291/92 e n. 623/96 che affidano alla comunità
scolastica la scelta delle modalità più idonee per garantire tale diritto.
Infatti si legge: "le gite rappresentano un'opportunità fondamentale per
la promozione dello sviluppo relazionale e formativo di ciascun alunno e
per l'attuazione del processo di integrazione scolastica dello studente
diversamente abile, nel pieno esercizio del diritto allo studio".
Nella mia scuola (secondaria superiore) il preside, in accordo con
gli insegnanti di sostegno, ha stabilito che le verifiche ordinarie
somministrate durante l'anno agli alunni certificati ma che seguono la
programmazione di classe per obiettivi minimi debbano essere visionate
almeno 10 giorni prima dall'insegnante di sostegno il quale può apportare
eventuali aggiustamenti. Da notare che tali verifiche, essendo alunni che
seguono il programma di classe, sono quelle somministrate a tutti gli
alunni. Per le interrogazioni orali si dovrà utilizzare materiale
predisposto dall'insegnante
di sostegno. Vorrei sapere se tali decisioni della presidenza sono
giustificate dalla normativa vigente o se invece non dovrebbero essere
frutto di una decisione del Collegio Docenti.
L'art. 16, comma 1 della legge quadro dispone che la
valutazione degli alunni in situazione di handicap debba avvenire sulla
base del Piano Educativo Individualizzato. La norma precisa inoltre che la
valutazione è effettuata da tutti gli insegnanti. Ciò mostra come sia
fallace la prassi che affida al solo insegnante di sostegno la valutazione
dell'alunno che viene poi formalmente fatta propria dagli insegnanti
curricolari.
Sono un docente di sostegno in servizio presso una scuola media. Fin
dall'inizio delle attività didattiche la preside, viste le numerose e
ripetute assenze di personale docente, mi dà quotidianamente incarico di
sostituire i colleghi assenti. Svolgo almeno due ore su quattro di
sostituzione al giorno, a prescindere dalla presenza o meno in classe
dell'allievo diversabile, sia nelle mie classi sia in altre classi
dell'istituto!!!
A fronte della mia ennesima protesta, dopo essermi perfino rifiutato in
alcune occasioni, la preside mi ha intimato di mettere le mie rimostranze
per iscritto, accusandomi di non essere informato sulla funzione del
docente di sostegno e tirando in ballo il concetto di "contitolarità"
della classe con il docente delle materie curricolari.
Ma tale contitolarità implica forse l'obbligo del docente di sostegno di
sostituire in ogni caso il collega assente? A me non risulta. Come posso
difendermi?
L'insegnante di sostegno che sostituisce
l'insegnante della classe dove è presente il disabile e lo stesso ne è
contitolare, fa semplicemente il suo lavoro, purché non sia una cosa
abituale. Invece per quanto riguarda le supplenze in altre classi, è reato
spostare il docente dalla classe dove è presente l'alunno disabile. Il CSA
assegna il docente specializzato, non per fare supplenze o altri compiti.
Nel momento che Lei esegue questo ordine, viola la norma dell'art 35 comma
7 della l.n. 289/02, secondo la quale il sostegno può essere dato solo
dove è presente un alunno certificato con handicap. Se porta con sè
l'alunno in altre classi, viola il principio dell'integrazione in una
classe. Di conseguenza, si configura il reato di abuso in atti d'ufficio e
l'insegnante, che è un pubblico ufficiale, ha il dovere di denunciare il
fatto, oltre ad opporsi a quell'ordine di servizio. Se non lo fa è omessa
denuncia di reato.
Sulla valutazione in una scuola superiore le norme non appaiono
chiare e mi trovo in difficoltà. Questa la situazione:
3^ classe di un liceo linguistico, insegno storia e filosofia, e mi trovo
per la prima volta di fronte ad un alunno in situazione di h. : diagnosi
funzionale: tetraparesi, ritardo mentale, ecc.; eziologia: grave
pretermine.
Il P.E.I prevede, oltre ad obiettivi educativi e didattaci generali,
obiettivi minimi nelle seguenti aree:dei linguaggi verbali, logico
matematica, storia e diritto, scientifica. Considerato che non è in grado
di scrivere, nè di memorizzare, ma solo di ripetere sul momemto quello che
sente, come è possibile valutarlo nelle singole discipline?
Durante lo scrutinio del primo quadrimestre è stata chiesta ad ogni
insegnante la singola valutazione, mentre ritenevo che dovessimo procedere
ad una valutazione collegiale nelle aree previste dal P.E.I. E' possibile
esprimere una valutazione in filosofia, senza alcun elemento oggettivo? Mi
è stato risposto che non si possono lasciare spazi vuoti nel registro
generali dei voti, obbligandomi ad "inventare" un voto. Il che mi ha
lasciato disorientato. Potete aiutarmi?
Lei deve fissare gli obiettivi minimi per ciaiscuna
delle Sue discipline e quindi valutare gli apprendimenti conseguiti,
tramite tutte le prove che riterrà di addottare, come ad es. domande
scritte, se l'alunno non parla, schede a scelta multipla con domande di
richiamo per verificare se le risposte sono casuali o logiche etc. Quindi
dare un voto come lo dà a tutti gli altri aluni, perchè il PEI
Semplificato per obiettivi minimi dà diritto ad una valutazione legale che
può essere positiva o negativa come per tutti.
La responsabile a scuola mi ha detto che la supplente per il sostegno
viene nominata nelle scuole medie,dopo che l'insegnante di sostegno si
assenta per più di 15 giorni;per legge è vero? La responsabile mi ha detto
che per ora non si può far un granchè per le ore di sostegno,si dovrà fare
un esposto al provveditorato prima di giugno prossimo,per richiedere 18
ore per l'anno prossimo;è vero?
NO!!! Al tribunale civile ordinario, non c'è altra
strada. Il CSA la rinvierebbe alla scuola, dicendo che dipende dalla
scuola come disciplinare l'assegnazione delle ore di sostegno
Le sentenze sul sostegno, che può leggere nella rubrica, hanno stabilito
che le ore assegnate in un certo anno non possono essere ridotte l'anno
successivo senza una esplicita documentazione della ASL che attesti la
riduzione della gravità dell'alunno. Pertanto la riduzione delle ore di
sostegno sono illegali.
Supplenze:
anche per un giorno di assenza , se manca un docente di sostegno a
disposizione deve essere nominato il supplente. Così ha di recente deciso
la Corte dei conti con la sentenza n. 59/04, altrimenti incorre nel reato
di interruzione di un pubblico servizio
"Il dirigente scolastico, che assume supplenti per sostituire docenti
assenti per meno di 11 giorni, non incorre nella responsabilità
amministrativa. Così ha deciso la terza sezione giurisdizionale d'appello
della corte dei conti, con la sentenza 59/2004."
La questione riguardava un preside che aveva nominato, sistematicamente,
supplenti per periodi di 10 -11 giorni, in sostituzione di docenti
titolari assenti, in violazione delle norme che dispongono il divieto di
ricorrere a supplenti esterni per periodi di assenza fino ad 11 giorni,
salvo casi eccezionali. Ed aveva utilizzato docenti interni solo per le
sostituzioni fino a 9 giorni. Tale comportamento, secondo i magistrati
contabili ha escluso la possibilità di contestare al dirigente il dolo o
la colpa, anche perché le decisioni del preside avevano salvaguardato il
principio della continuità didattica. Di qui l'accoglimento del ricorso
presentato dalla preside, che era stata condannata in primo grado.
Si può sintetizzare così: la nomina di supplenti è possibile se non sono
presenti nella scuola docenti a disposizione, ma è comunque indispensabile
garantire la continuità dell'attività didattica, pertanto deve essere
nominato il supplente anche per un solo giorno, essendo le ore di sostegno
assegnate un diritto dell'alunno con disabilità.
Sono una insegnate di sostegno ed opero presso una scuola media, vivendo
la scuola da oltre 15 anni mi sono accorta che è ormai prassi comune dei
dirigenti scolastici di utilizzare gli insegnanti di sostegno
(probabilmente ritenuti di serie B) come tappa buchi nelle classi scoperte
per assenza di altri colleghi.
Ultimamente però la situzione è diventata insostenibile, siamo diventati
di sostegno alla scuola.
Documentandomi, ho notato purtroppo pareri di esperti a volte opposti.
L'insegnante di sostegno che sostituisce
l'insegnante della classe dove è presente il disabile e la stessa ne è
contitolare, fa semplicemente il suo lavoro, purché non sia una cosa
abituale. Invece per quanto riguarda le supplenze in altre classi, è reato
spostare il docente dalla classe dove è presente l'alunno disabile. Il CSA
assegna il docente specializzato, non per fare supplenze o altri compiti.
Nel momento che Lei esegue questo ordine, viola la norma dell'art 35 comma
7 della l.n. 289/02, secondo la quale il sostegno può essere dato solo
dove è presente un alunno certificato con handicap. Se porta con sè
l'alunno in altre classi, viola il principio dell'integrazione in una
classe. Di conseguenza, si configura il reato di abuso in atti d'ufficio e
l'insegnante, che è un pubblico ufficiale, ha il dovere di denunciare il
fatto, oltre ad opporsi a quell'ordine di servizio. Se non lo fa è omessa
denuncia di reato.
Sono un docente specializzato di ruolo e in assegnazione provvisoria
presso un'Istituto Comprensivo. E' prassi consolidata, nel mio istituto,
di utilizzare i docenti di sostegno come tappabuchi per sostituire i
colleghi assenti. A nulla sono valsi, fino ad oggi ,le proteste da parte
dei docenti.
Stamane la Dirigente mi ha fatto pervenire il seguente Ordine di Servizio:
" La S.V., in assenza dell'alunna a Lei assegnata, come previsto dall'art.8
del contratto collettivo decentrato regionale per la Sicilia per l'anno
scolastico 2004/2005- utilizzazione degli insegnanti di sostegno-, dovrà
sostituire per 18 ore settimanali, l'Ins. C.G. che opera sui seguenti
alunni:
S.A. 1^ B ore 6
D.S. 1^B ore 6
D. M. 1^C ore 6
a partire da giorno 11/03/2005 e fino al protrarsi dell'assenza della
collega e, comunque, subordinatamente o meno della presenza dell'alunna a
Lei assegnata."
Vi chiedo se tutto questo è normale e cosa posso fare per un'eventuale
impugnazione.
E' reato spostare il docente dalla classe dove è
presente l'alunno disabile. Il CSA assegna il docente specializzato, non
per fare supplenze o altri compiti. Nel momento che Lei esegue questo
ordine, viola la norma dell'art 35 comma 7 della l.n. 289/02, secondo la
quale il sostegno può essere dato solo dove è presente un alunno
certificato con handicap. Se porta con sè l'alunno in altre classi, viola
il principio dell'integrazione in una classe. Di conseguenza, si configura
il reato di abuso in atti d'ufficio e l'insegnante, che è un pubblico
ufficiale, ha il dovere di denunciare il fatto, oltre ad opporsi a quell'ordine
di servizio. Se non lo fa è omessa denuncia di reato. Scriva sia al
dirigente che al CSA di competenza e gli contesti l'ordine di servizio.
Sono un giovane ins. di sostegno e ho avuto dei dubbi con il mio
dirigente; vorrei avere dei chiarimenti sulla costituzione dell'organico
degli insegnanti di sostegno (sia quello di diritto che quello di fatto),e
sulla attuale normativa che lo regola. E' vero che quando si fa l'organico
di diritto il rapporto tra insegnante e alunni H deve essere
tassativamente di uno ogni 4 alunni H, e il rapporto tra ins. di sostegno
e alunni normodotati è 1 ogni 138? Il dirigente nella costituzione
dell'organico deve attenersi a questi rapporti o deve confermare il
personale di sostegno che gia' si trova nell'istituto secondo le ore
effettivamente dedicate agli alunni H? Con quali modalità viene fatto
l'organico di fatto?
La legge 27.12.1997, n. 449 all’art. 40 comma 3
attribuisce, nell’ambito dell’organico provinciale, un insegnante
specializzato per ogni gruppo di 138 alunni complessivamente frequentanti
gli istituti scolastici statali della provincia.
I dirigenti scolastici possono procedere, con adeguate motivazioni, alla
nomina di docenti di sostegno in deroga al rapporto 1/138 alunni ( legge
20.8.2001, n. 333, c.m. 4.10.2001, n. 146).
L’attivazione di posti di sostegno in deroga dovrà essere autorizzata dal
Dirigente regionale ( legge 27.12.2002, n. 289, art. 35, comma 7).L’integrazione
dei disabili e la Finanziaria 2003 ( Legge n. 289 del 27.12.2002).Ai fini
dell’integrazione scolastica dei soggetti portatori di handicap si
intendono destinatari delle attività di sostegno ai sensi dell’art. 3
comma 1 della legge 104/92, gli alunni che presentano una minorazione
fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva.
L’attivazione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti -
alunni in presenza di handicap particolarmente gravi, di cui alla legge
449/97 è autorizzato, come indicato in precedenza, dal dirigente preposto
all’Ufficio Scolastico Regionale, assicurando comunque le garanzie per gli
alunni in situazione di handicap di cui al predetto articolo 3 della legge
5.2.1992, n. 104.
I ragazzi con handicap psichico, che seguono la programmazione della
classe, possono avere la sostituzione di alcune discipline pur ottenendo
il diploma di maturità?
Le sarei grata se può darmi delle indicazioni, se ci sono delle leggi,
sentenze costituzionali o altro per poterle trasmettere ai colleghi
curricolari ed aiutare i ragazzi. nel ringraziarLa
I programmi semplificati, il cui
positivo svolgimento da diritto al titolo di studio legale, sono previsti
dall'art. 16 comma 1 della legge 104/92 e dall'art.14 dell'O.M. 90/2001
Nel caso in cui l'insegnante di sostegno sia assente per un periodo
breve (inferiore a 15 gg.) deve essere sostituita da un insegnante
specializzato o anche da unn docente curricolare a disposizione,
sopratutto nel caso in cui la tipologia dell'handicap richieda la presenza
costante di una figura adulta di riferimento?
Anche per un giorno di assenza , se manca un docente
di sostegno a disposizione deve essere nominato il supplente. Così ha di
recente deciso la Corte dei conti con la sentenza n. 59/04, altrimenti
incorre nel reato di interruzione di un pubblico servizio
"Il dirigente scolastico, che assume supplenti per sostituire docenti
assenti per meno di 11 giorni, non incorre nella responsabilità
amministrativa. Così ha deciso la terza sezione giurisdizionale d'appello
della corte dei conti, con la sentenza 59/2004."
La questione riguardava un preside che aveva nominato, sistematicamente,
supplenti per periodi di 10 -11 giorni, in sostituzione di docenti
titolari assenti, in violazione delle norme che dispongono il divieto di
ricorrere a supplenti esterni per periodi di assenza fino ad 11 giorni,
salvo casi eccezionali. Ed aveva utilizzato docenti interni solo per le
sostituzioni fino a 9 giorni. Tale comportamento, secondo i magistrati
contabili ha escluso la possibilità di contestare al dirigente il dolo o
la colpa, anche perché le decisioni del preside avevano salvaguardato il
principio della continuità didattica. Di qui l'accoglimento del ricorso
presentato dalla preside, che era stata condannata in primo grado.
Si può sintetizzare così: la nomina di supplenti è possibile se non sono
presenti nella scuola docenti a disposizione, ma è comunque indispensabile
garantire la continuità dell'attività didattica, pertanto deve essere
nominato il supplente anche per un solo giorno, essendo le ore di sostegno
assegnate un diritto dell'alunno con disabilità.
Sono responsabile di servizi di Assistenza scolastica ad allievi
diversamente abili di scuole di vario ordine e grado.
Vorrei sapere: esiste una normativa che impone l'obbligo di frequenza a
corsi di primo soccorso per gli assistenti scolastici??
Il D.M. Salute 388/03, emesso nel lontano 15/07/2003
ed entrato in vigore il 4 febbraio 2005, disciplina il primo soccorso sul
luogo di lavoro o di studio e obbliga ogni datore di lavoro (per la scuola
è il D.S.) ad istituirlo.
Per la sola mancata istituzione del primo soccorso di cui all'art. 15 del
D. Lgs. 626/94, così come disciplinato dal D.M. 388/03, e senza che si
creino altre complicazioni, in base all'art. 89 del D.Lgs.626/94
http://www.codacons.it/scuola/626-vers2003.doc, è previsto l'arresto da 3
a 6 mesi o l'ammenda da 3 a 8 milioni di ex lire.
Docenti, collaboratori scolastici, personale educativo/assistenziale,
queste, possono essere le persone incaricate dal Dirigente Scolastico a
svolgere questo tipo di lavoro di primo soccorso, dopo la dovuta
formazione.
Sono una docente di sostegno in una scuola media di secondo grado in cui,
da tempo, sono soliti iscriversi un numero elevato di alunni diversamente
abili. Per alcuni alunni inseriti in un progetto integrato con la
formazione professionale, attuato presso la scuola da alcuni anni, vengono
programmate differenti attività, rispetto alle esigenze evidenziate dal
singolo alunno e dal gruppo (sinora in media da 5 a 8 alunni). Sarebbe
particolarmente utile poter attuare, tra le altre attività, un laboratorio
di cucina. I genitori degli alunni sarebbero d'accordo e a scuola avremmo
gli spazi e i mezzi per poterlo attuare. Si tratterebbe (dopo un lavoro di
preparazione svolto assieme ai ragazzi, di scelta del menù, ricerca di
ricette, individuazione degli ingridienti, preparazione della lista della
spesa) per due giorni al mese, di: andare a fare la spesa e acquistare gli
ingredienti, tornare a scuola e preparare i piatti, consumare il pasto
assieme agli insegnanti e agli educatori che lavorano nel progetto.
Trascuro di soffermarmi sulla particolare valenza che questo laboratorio
avrebbe per i nostri 5 alunni inseriti nel progetto. Gli insegnanti e gli
educatori sarebbero in grado di gestire adeguatamente e in sicurezza, con
quello di cui la scuola è dotata e con l'accordo dei genitori, l'attività
ma la scuola non è attrezzata con mensa o locali particolari, pertanto non
è "a norma". Per una attività, così ristretta nel tempo (due giorni al
mese) e rivolta a soli 5 ragazzi, è possibile avere qualche deroga? Le
sarei particolarmente grata se potesse fornirmi qualche chiarimento in
proposito.
Gli impianti devono essere in regola secondo la
legge 46/90. La competenza per la scuola è dell'Ente locale. Per quanto
riguarda il mobilio o banchi particolari, anche questo è di competenza
dell'Ente: legge 23/96, Art. 3.- Competenze degli enti locali, Circolare
Ministero dell' Interno 23 GIUGNO 1998
Pertanto per chiedere l’eliminazione di barriere architettoniche negli
edifici scolastici, ci si dovrà rivolgere al Comune o alla provincia
secondo le rispettive competenze.
Comuni e province dovranno provvedere inoltre “alle spese varie d’ufficio,
all’arredamento, alle spese per utenze elettriche e telefoniche, alle
spese per provvista di acqua e gas, al riscaldamento ed ai relativi
impianti”. Quanto all’arredamento, si tenga presente che esso può anche
riguardare banchi particolari o particolari sedie per persone con handicap
motorio, particolari lavagne a fibre ottiche per alunni ipovedenti,
congegni per campo magnetici antirumore per alunni minorati dell’udito
protesizzati, computer con particolari programmi per alunni con handicap
intellettivo.
Quest'anno mi trovo ad affrontare per la prima volta
l'incarico di membro della commissione per gli esami di qualifica che si
svolgono al terzo anno degli Istituti Professionali per il Commercio. In
realtà sarò presente come insegnante di sostegno di un'alunna diversamente
abile. L'allieva segue la programmazione della classe e la sua valutazione
sarà legata al raggiungimento degli obiettivi minimi relativi ai programmi
ministeriali ai sensi dell'art. 12 dell'O. M.dell’O.M. n° 80 del 9/03/1995.
Il mio quesito è il seguente: cosa si intende per prove equipollenti?
L'allieva è affetta da dislessia e disgrafia per cui ha notevoli difficoltà
nella lettoscrittura. Come si può rendere equipollente un tema di italiano o
un riassunto?
In che modo si può rendere equipollente una prova di francese o di inglese?
Si può creare una prova su argomenti (sempre attinenti al programma svolto
dalla classe) diversi da quelli somministrati ad altri candidati all'esame
di qualifica?
Le prove equipollenti consistono nella sostituzione di
elaborati scritti con questionari da completare, nella sostituzione di un
colloquio con una prova scritta, nell'uso di strumenti tecnici, nello
svolgimento di contenuti culturali diversi da quelli di prove ufficiali.
Inoltre le prove equipollenti debbono essere scelte a maggioranza come
tipologia, mentre i contenuti debbono essere indicati dai docenti delle
singole discipline.
Il concetto di <<prove equipollenti>> si rinviene nella C.M. 163/83 e
nell'art. 6, comma 1 del regolamento dei nuovi esami di Stato, approvato con
DPR n. 323/98, che è quindi applicabile a maggior ragione alle prove svolte
durante la frequenza. Le prove equipollenti consistono nella sostituzione di
elaborati scritti con questionari da completare, nella sostituzione di un
colloquio con una prova scritta, nell'uso di strumenti tecnici, nello
svolgimento di contenuti culturali diversi da quelli di prove ufficiali.
La invito a leggere la Nota 1 marzo 2005, Prot. n.1787 avente per oggetto:
Esami di Stato 2004-2005 - Alunni affetti da dislessia. A fondo pagina
troverà il link dell'allegato (due lettere) che spiega in maniera chiara le
iniziative per la dislessia alla prova di esame
Una insegnante di scuola materna affetta da artride reumatoide progressiva e
invalidante, con certificazione medico-collegiale attestante una invalidità
supeirore
ai 2/3, ha usufruito dal 1998 dei tre giorni mensili previsti dalla Legge
104 e concessi dalla Direzione didattica.
Nel 2004 la Direzione Didattica ha revocato tale diritto previsto dalla
Legge 104 e in ogni caso acquisito. Interpretare la Legge 104 e la normativa
applicabile al caso concreto è molto diffcile per questo Vi chiedo:
1) Spettano al portatore di handicap di cui sopra i benefici dei tre giorni?
2) Anche in caso negativo, è possibile dapprima concedere tale beneficio e
poi discrezionalmente revocarlo?
3) Tale concessione si può considerare una liberalità del Dirigente
scolastico e revocarla senza consultazione medica?
Solo I lavoratori con handicap grave certificato (art.
3 comma 3 della Legge 104/1992) hanno diritto a richiedere mensilmente i tre
giorni di permesso previsti dall'articolo 33 della Legge 104/1992.
Sono la madre di un ragazzo disabile agli arti inferiori,a settembre
frequenterà la prima media superiore,ed abbiamo chiesto al comune di
residenza, il supporto scolastico come sempre.Ci è stato risposto che è di
competenza del comune dove è ubicata la scuola, il comune "della
scuola,sostiene il contrario. Ho chiesto al comune di residenza di fornirmi
la normativa che dimostra ciò che sostengono, si stanno arrampicando sui
vetri da circa un mese,dicendo che dalla loro accurata ricerca, non riescono
a trovare nulla di chiaro, poichè le normative sono tra loro contraddittorie
(come fanno allora ad essere certi che non è di competenza loro....???).
Chiedo cortesemente a voi di fornirmi le informazioni esatte, per potermi
muovere di conseguenza e garantire a mio figlio l'assistenza di cui a
bisogno,e per consentirgli il "diritto allo studio" nel migliore dei modi.
L'assistenza di base, che riguarda fondamentalmente la
mobilità e la cura della persona, è di competenza della scuola.
Il testo normativo più importante, che delinea in modo preciso i compiti
delle scuole e degli enti locali in tema di assistenza di base, è la Nota n.
3390 del 30 novembre 2001 del Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per i
servizi nel territorio, Direzione generale per l'organizzazione dei servizi
nel territorio, che può trovare nella pagina delle Norme a questo indirizzo:
https://www.edscuola.it/archivio/norme/circolari/nm301101.html.
La nota chiarisce che l'obbligo generico dell'assistenza per l'autonomia e
la comunicazione era stato attribuito agli enti locali dal comma 3 dell'art.
13 della Legge 5 febbraio 1992 n.104 in considerazione del fatto che il
personale ausiliario era, all'epoca, alle dipendenze di tali enti. Con il
trasferimento allo Stato del personale A.T.A., pertanto, parte di tale
funzione è ora trasferita alle istituzioni scolastiche.
Trasporti gratuiti
Per quanto riguarda la scuola Superiore, è compito della Provincia
provvedere ai trasporti gratuiti da casa a scuola e viceversa, ribadito dal
Decreto Legislativo n. 112/98 art. 139 comma 1 lett. C)
Art. 139.Trasferimenti alle province ed ai comuni
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 137 del presente decreto legislativo,
ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione sono attribuiti alle province,
in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione
agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti:
a) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in
attuazione degli strumenti di programmazione;
b) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni
scolastiche;
c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli
alunni con handicap o in situazione di svantaggio; [...] omissis
Sono una studentessa in scienze dell'educazione all'Università di Torino.Per
sostenere l'esame di Pedagogia Sperimentale devo elaborare una ricerca
sull'inserimento dei bambini disabili nelle scuole dell'obbligo.Vlevo
chiederVi se potevate inviarmi del materiale relativo all 'argomento.
Nell'attesa di una Vosta risposta porgo cordiali saluti.
Per quanto riguarda l'inserimento dei bambini in stato
di handicap nelle scuole comuni e private, può leggere le pagine relative
alla Scuola: Materna, Elementare, Media Inferiore, Media Superiore
Nel sito di Handicap & Società
https://www.edscuola.it/archivio/handicap/hmateriali.html
Mia figlia deve andare alla gita scolastica, ed è portatore di handicap,
dalla scuola mi hanno chiesto l'accompagnamento di uno dei genitori. a
questo punto mi chiedo: le spese del genitore a carico di chi sono, visto
che la ragazza frequenta la scuola dell'obbligo ?
Faccia presente che per il principio di pari
opportunità e non discriminazione, Lei potrebbe pretendere che un qualunque
accompagnatore di Suo figlio dovrebbe essere pagato dalla scuola, che
potrebbe utilizzare i fondi rinvenienti dalla L.n. 69/00 finanziata con la
L.n. 440/97.
Sono un insegnante di sostegno di scuola media e a tempo determinato.
Vorrei sapere se, pur seguendo l'alunna diversabile per 18 ore settimanali,
la collega di matematica può pretendere legalmente e nelle sue ore, che io
segua, didatticamente e negli apprendimenti, anche due ragazze in difficoltà
per l'esame finale di terza media.
Mi piacerebbe sapere, con maggiore chiarezza, quali sono nell'ambito
legislativo i diritti e i doveri di un insegnante di sostegno in rapporto
alla classe e al suo alunno.
Un insegnante di sostegno certo è della classe e ha la contitolarità, ma può
trascurare l'alunno diversabile per aiutare altri alunni? Quali sono i
limiti? Come ci si deve porre in termini di diritti e doveri?
L'insegnante di sostegno, è un insegnante
specializzato, previsto dalla Legge 517/77, che viene assegnato, in piena
contitolarità con gli altri docenti, alla classe in cui è inserito il
soggetto portatore di handicap per attuare "forme di integrazione a favore
degli alunni portatori di handicap" e "realizzare interventi
individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni". Viene
nominato dall'Ufficio scolastico regionale su segnalazione delle scuole che
prevedono la presenza nel Circolo, di alunni portatori di handicap
certificati.
Le modalità con cui viene assegnato l'insegnante di sostegno sono quelle
esplicitate nel D.M. 331/98 artt. 37 e 41 come integrato dall'art. 26 comma
16 della Legge 448/98.
E' reato spostare il docente dalla classe dove è presente l'alunno disabile.
Il CSA assegna il docente specializzato, non per fare supplenze o altri
compiti. Nel momento che Lei esegue questo ordine, viola la norma dell'art
35 comma 7 della l.n. 289/02, secondo la quale il sostegno può essere dato
solo dove è presente un alunno certificato con handicap. Se porta con sè
l'alunno in altre classi, viola il principio dell'integrazione in una
classe.
C'è qualcuno che mi sappia indicare la normativa da cui si evince che il
docente è un pubblico ufficiale o un funzionario
incaricato di pubblico servizio?
Art. 357 del Codice penale: Agli effetti della legge
penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica
funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è
pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto
pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla
manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo
svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi
Prima del 1990 la figura era strettamente legata al ruolo formale della
persona all'interno dell'amministrazione pubblica (impiegati dello Stato,
ecc). Dopo la legge 86/90 l'attenzione si sposta sulla funzione ricoperta e
non più sul ruolo formale Dopo la legge 181/92, si modifica il secondo comma
ampliando la nozione di "pubblica funzione"
E' ormai irrilevante la qualifica formale della persona all'interno
dell'amministrazione (Cass.Sez. Penale VI, 85/172198):
è pubblico ufficiale anche chi concorre in modo ausiliario o accessorio
all'attuazione dei fini della Pubblica Ammnistrazione, con azioni che non
possano essere isolate dal contesto delle funzioni pubbliche (Cass. Penale
VI, 85/172191)
Sono pubblici ufficiali coloro che:
-Concorrono a formare la volontà di una pubblica amministrazione;
-Coloro che sono muniti di poteri:
Decisionali
Di certificazione
Di attestazione
Di coazione (Cass. Pen. Sez. VI 81/148796)
Di collaborazione, anche saltuaria (Cass. Pen. Sez. VI n. 84/166013)
Per acquistare la qualità di pubblico ufficiale, non è necessaria una
investitura formale, ma è sufficiente l'esercizio di fatto, purchè non
integri il reato di usurpazione di potere ( Cass. Pen. Sez. V, n. 84/163468)
Non è necessario un rapporto di subordinazione (dipendenza) con l'ente
pubblico (Cass. Pen., sez. II, 90/186992)
Nella nozione di "pubblica funzione" vanno incluse le attività di natura
consultiva, anche se svolte all'interno di un organo collegiale (Cass. Pen.
Sez. VI, 95/202649)
La natura "pubblica" della funzione non va individuata tanto negli "scopi",
quanto nel regime giuridico cui è sottoposta e nella sua collocazione
rispetto all'organizzazione della pubblica amministrazione
La qualifica va riconosciuta a chi, anche se privato cittadino, può
esercitare poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, considerati
anche disgiuntamente tra loro (Cass Sez. Un. Pen. N. 92/191171) Occorre
sempre verificare se l'attività è disciplinata da norme di diritto pubblico
(Cass. Pen., Sez. VI, 99/213910)
Varie tipologie di pubblica funzione:
Legislativa
Giudiziaria
Amministrativa:
-Istruttoria
-Consultiva
-Deliberativa
-Di vigilanza....
La casistica
L'insegnante di scuola pubblica o privata collaboratore amministrativo di
una pubblica amministrazione medico ospedaliero o comunque convenzionato con
il servizio sanitario nazionale componenti di una commissione di gara
d'appalto militari in servizio
La prima cosa che voglio dirvi è "GRAZIE DI ESISTERE" e grazie per l'aiuto
che ci date. Vorrei raccontarvi una storia vera, e per cui mi sono
arrabbiata moltissimo.
1 marzo ore 15,30 convocato GLH d'istituto di cui faccio parte come
rappresentante dei genitori di bambini con diverse abilità. Chiedo al
dirigente se il nuovo Prot. n.4090/A/4 che riguarda i bambini dislessici è
stato consegnato alle insegnanti per far conoscere come valutare e quali
metodi usare per i bambini dislessici, la risposta è stata che prima o dopo
le insegnanti sarebbero venute a conoscenza di ciò, siamo a marzo, e spero
che almeno per l'inizio del prossimo anno scolastico, ne vengano in possesse.
L'altra domanda al dirigente è quella riguardante la circolare ministeriale
n.80 del 12/11/04 che riguarda i fondi che ogni ufficio scolastico regionale
deve assegnare per la formazione dei docenti per l'integrazione scolastica
degli alunni con disabilità. Mi ha risposto che i fondi si possono
richiedere,
MA CHE I CORSI SONO POCO VALIDI E CHE, UDITE UDITE, LE INSEGNANTI NON HANNO
TEMPO perchè troppo occupate tra la scuola e la famiglia. OK ma se poi non
danno insegnanti di sostegno cosa si fà? non risponde. Non è finita, è stato
richiesto un insegnante di sostegno,per un bambino di 13 anni gravemente
dislessico che frequenta la prima media (questo bambino è ripetente) sono
diventata verde e ho chiesto come mai ci si accorge solo in prima media che
il bambino è dislessico e gli anni prima le insegnanti che cosa hanno fatto?
è una storia complicata questo alunno ha alle spalle una famiglia
disastrata, ma il suo problema era stato già segnalato ben 4 anni fà, da me
e dalla psicologa della scuola al dirigente, ma dato che nel nostro paese
esiste la forma sapere ma non parlare, sono stati persi 4 anni che sarebbero
potuti servire a migliorare la situazione di questo alunno. Mi dico sempre
che non mi arrabbierò più con persone che non vogliono sentire, ma io non
sopporto le ingiustizie, apposta campo male.
Un ultima cosa , è arrivato nel nostro istituto un bambino gravemente
dislessico, con insegnante di sostegno che abitava in toscana. Come mai in
umbria non c'è la possibilità di avere un insegnante di sostegno come nelle
altre regioni?
E come posso aiutare ad avere per certo l'insegnante di sostegno per l'altro
bambino? C'è la certificazione della usl ma non credo che basti.
Oltre alla certificazione della ASL, occorre la
Diagnosi Funzionale della stessa nonché il PEI formulato da tutti gli
insegnanti, operatori socio sanitari e dalla famiglia ai sensi dell'art. 12
comma 5 legge 104/92. Occorre infine che tutto il Consiglio di classe
formuli un progetto didattico per chiedere le deroghe per il sostegno ai
sensi dell'art. 41 del D.M. 331/98.
Tale progetto va iviato dal Capo d'Istituto all'Uff. Scolastico regionale
tramite il CSA entro maggio o giugno prossimo.
Sto preparando,insieme al c.d.c, un progetto che riguarda un alunno d.a. in
uscita dalla sc. media che frequenterà un ist.prof.
Poichè riteniamo utile e necessaria la presenza ( per un periodo definito )
dell'ins. di sos.( cioè la sottoscritta) anche presso la sc. superiore
chiediamo consiglio su come inoltrare questa richiesta ..conosco la legge e
sono certa che questo è possibile ma essendo la prima volta che propongo una
cosa di qs genere ( anche i colleghi) vorrei essere certa di quello che
posso chiedere, proporre ,esigere,fare ( per esempio posso chiedere un
incontro con tutto il nuovo c.d.c?..posso seguire ed intervenire nelle
dinamiche relazionali con i compagni, anche attraverso proposte
,riflessioni, attuazione di strategie che nella sc. media hanno
funzionato..)
Non vorrei che apparise come una" invasione di campo ", non ho da insegnare
nulla a nessuno ma penso che la mia/nostra esperienza sia da sfruttare per
un buon passaggio, al nuovo corso scolastico, del nostro alunno
Ho il pieno appoggio della famiglia con la quale collaboro da tre anni ; con
l'alunno si è fatto un buon lavoro (fam-scuola-enti-) ...vorrei solo che
proseguisse.. quindi .. chi già ha fatto qs esperienza mi dia delle "dritte"
per progettare in modo che la nuova scuola non possa dirci "no! " per
evitare errori in partenza, per non dimenticare nulla che possa essere
utile...
Ai sensi della C.M. n. 1/88 Lei, pur rimanendo ad
insegnare per l'orario cattedra nella scuola media, può seguire l'alunno
nella scuola superiore in ore aggiuntive che Le vengono pagate come
straordinario. Può altresì chiedere uno o più incontri tra i consigli delle
due classi di provenienza e la nuova (continuità didattica). Se è di ruolo
può chiedere una sperimentazione di continuità didattica svolgendo sostegno
nella scuola superiore in base ad un progetto sperimentale approvato dalle
due scuole ai sensi dell'art. 43 del D.M. 331/98.
Vorrei poter lavorare come educatore in un asilo nido in provincia di
Treviso. Cosultando la normativa regionale in merito leggo quanto segue:
"Il personale addetto alla funzione educativa deve essere in possesso di uno
dei seguenti titoli, come previsto al Capo VI della L.R. 32/90:
- diploma di puericultrice/ore;
- diploma di insegnante di scuola materna;
- diploma di vigilatrice/ore d'infanzia;
- diploma di assistente per l'infanzia;
- diploma di dirigente di comunità;
- diploma di insegnante di scuola elementare (punto B della Circolare della
Regione Veneto n° 16 del 23.04.1993);
- altro diploma di scuola media superiore idoneo allo svolgimento dell'
attività socio-psico-pedagogica.
Inoltre sono ammessi anche la laurea in scienze dell'educazione e il diploma
universitario (3 anni laurea breve) di educatore nelle comunità infantili e
altre lauree e diplomi universitari riconosciuti idonei allo svolgimento
dell' attività socio-psico-pedagogica."
Le chiedo gentilmente se con una laurea in Lettere e una specializzazione
universitaria polivalente nel sostegno, io possa svolgere attività
socio-psico-pedagogica in un asilo nido.
Avendo la laurea in lettere verifichi se il suo
diploma di scuola superiore rientra in uno di quelli previsti dalla legge
regionale. In tal caso in base a tale diploma e non alla laurea ha titolo
per insegnare negli asili nido. |