a cura di Rolando Alberto Borzetti


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FAQ 44
Domande e Risposte su Handicap e Scuola

 

Sono un insegnante di sostegno e desidererei avere chiarimenti in merito alle seguenti questioni:
- Nel mese di settembre 2005 ho chiesto per un'alunna ipoacusica assistentato per la comunicazione. L'alunna frequenta un istituto professionale di Benevento ma ha residenza in Avellino. La provincia di BN  ha rigettato la richiesta perchè di competenza della Provincia di residenza dell'alunna e la Provincia di AV ha rigettato la richiesta perchè l'alunna  frequenta una scuola di BN. Vorrei sapere di quale Ente è la competenza?
- Per gli alunni diversabili che devono sostenere gli Esami di Stato è possibile predisporre prove equipollenti? In caso di risposta positiva devono essere chieste al Ministero o è la Commissione che le prepara?

Quanto alla provincia competente è quella di residenza. però in questi casi si stipula un accordo col quale la provincia di residenza concorda quanto deve dare alla provincia della scuola che provvede direttamente a nominare un assistente per la comunicazione in loco, con un notevole risparmio per la provincia di residenza.
Quanto alle prove equipollenti, queste sono disposte dalla Commissione sulla base delle prime due prove ministeriali, mentre la terza prova è predisposta dalla commissione per tutti gli studenti.

Sono un giovane insegnante di sostegno e desidererei sapere se esiste un vocabolario di greco-italiano per ciechi, anche solo su strumento informatico.
Ho scritto a varie associazioni, ma nessuna mi ha risposto.
E' davvero difficile che un allievo possa tradurre correttamente un testo se non può consultare personalmente il dizionario.

Con Jaws e alcuni adattamenti, scaricabili dal sito del (www.cisad.it), è accessibile il Montanari della Loescher su CD-ROM.
Vedi: http://www.cisad.it/relazioniaccessibilita/gi2005.php3
Non esistono dizionari di greco in braille

- Quali sono le procedure per costituire un GLH all'interno di una scuola?
- Il D.S. deve fare una circolare con i nominativi che compongono il GLH?
- Bastano delle indicazioni verbali o il D.S. deve formalmente fare delle nomine ai componenti?
- Quali sono i riferimenti normativi a tale riguardo?

Legge n. 104/92 art 15 comma 2, d.m.n. 122/94.
Il Dirigente dovrebbe convocare l'assemblea dei diversi organi collegiali perchèeleggano uno o più rappresentanti nel GLH d'Istituto. Deve inoltre richiedere i rappresentanti all'ASL, ed ai servizi sociali di comune e provincia. I rappresentanti della scuola dovrebbero essere possibilmente di sostegno e curricolari; lo stesso i genitori dovrebbero essere di alunni con e senza disabilità; del personale della scuola dovrebbe esserci un rappresentante dei bidelli che svolge assistenza igienica agli alunni con disabilità; dovrebbe esservi pure un assistente per l'autonomia e la comunicazione.
Nelle scuole superiori dovrebbe esservi un rappresentante degli studenti con disabilità ed uno senza. Tutti debbono essere nominati formalmente dal Dirigente scolastico.


Sono un' insegnante di sostegno specializzata. Lavoro su due classi su bambini con problemi d' apprendimento. In una non riesco a lavorare, le insegnanti di classe , mi hanno costretta ad "osservare" per due mesi esclusivamente quello che fanno loro (forse per poter osservare me?!), la situazione continua anche dopo che è stato precisato dalla neuropsichiatra che si deve individualizzare. Continuano ad insistere che il bambino deve seguire esclusivamente la lezione frontale e non vogliono utilizzare materiale alternativo, improvvisano le lezioni, non esiste programmazione scritta, insistono che deve seguire il programma di classe fatto esclusivamente da loro. Cosa scriverò sul PEI se non mi consentono di fare quanto credo sia mio dovere: individualizzare e personalizzare con ogni mezzo il programma sul bambino per facilitarne gli apprendimenti.
Credo si tratti di mobbing nei miei confronti a scapito del bambino cosa mi consigliate di fare?

Sotto il profilo legale (per quello didattico è bene rispondano gli insegnanti) consiglio di far chiedere dalla famiglia immediamtamente la convocazione di un GLH operativo, in cui la famiglia denuncia questo stato di cose e quindi si aprirà la discussione collegiale sul da farsi.

Sono un docente di sostegno di un polo scolastico della provincia di RE. Abbiamo una classe di 27 alunni con 3 disabili molto gravi.
Abbiamo chiesto lo sdoppiamento, ma il CSA ce l'ha negato dicendo che con la nuova normativa è scomparso il tetto massimo di alunni in presenza di allievi disabili. Potremmo allora assegnare alla classe più di 18 ore di sostegno?

Il decreto ministeriale 141/99 è sempre in vigore, fino a prova contraria. Una classe di 27 alunni di cui tre gravi è una cosa incivile e fuori dalla legge.
Altra cosa... le ore di sostegno vengono destinate agli alunni in situazione di handicap per l'integrazione alla classe di quest'ultimi e non alla classe.

Sono un'insegnante sul sostegno che, dopo anni di insegnamento sulla disciplina, ha deciso, per sua scelta, di conseguire il titolo di specializzazione sul sostegno alla siss di roma. quest'anno, sfortunatamente, mi ritrovo ad insegnare in una classe nella quale opera un insegnante delle "materie letterarie" di "antica " formazione. quando dico "antica" cerco di moderare il mio pensiero per non definirla in modo crudo: classista.
totalmente ignara che la normativa scolastica si sia evoluta da quel lontano 1928, ella pretende e asserisce "dogmi e fedi incrollabili:
- l'insegnante di sostegno non è come un insegnante curricolare "normale"
- l'insegnante di sostegno non può intervenire in classe
- l'insegnante di sostegno si deve "occupare" soltanto dell'alunno certificato H
- l'insegnante di sostegno è subordinato a lei ( in quanto qui riportato sopra)
- l'alunno certificato H ( come lo chiama lei) non è affatto bisognoso di un intervento specializzato perchè è "totalmente normale" come gli altri
- l'insegnante curricolare ( lei ovviamente) felice di tanta perspicacia, "informa" gentilmente la madre della nostra piccola alunna della incompetenza dell'insegnante di sostegno e dell'assenza di qualsiasi suo intervento ( in parole povere, l'insegnante di sostegno non è mai seduta accanto alla sua alunna!!!!!)
informati preside, vice preside, colleghe del sostegno e colleghi del consiglio di classe, oltre a " sbatterle" in faccia la normativa vigente, come posso fare per lavorare bene, in classe, quando c'è lei ?
io, avrei due soluzioni ( oltre alla terza legalmente perseguibile) : l'allontanamento dall'aula dell' alunna durante le sue ore "per fare consolidamento" o il cambiamento di sezione?

L'allontanamento dalla classe è l'ultima soluzione; se però fosse indispensabile, concordatela in un GLH . Sarebbe opportuno un incontro in un GLH operativo, presieduto dal Dirigente scolastico, in cui precisare come stanno le cose a livello normativo e didattico.

Con l'applicazione della riforma Moratti nella scuola elementare le ore di compresenza si sono ridotte; in alcuni casi sono addirittura scomparse. Pertanto alcuni Dirigenti, per far fronte alle supplenze brevi, hanno ritenuto opportuno utilizzare il docente di classe in copresenza con il docente di sostegno: In questo modo l'insegnante di sostegno resta da solo nella propria classe di appartenenza mentre il docente di classe comune interrompe l'attività didattica frontale per recarsi in un'altra classe a sostituire il collega assente.( anche il docente di sostegno, dovendosi occupare di tutta la classe, interrompe l'attività programmata in base al PEI !) .
Gli stessi Dirigenti scolastici giustificano tale iniziativa appellandosi al concetto di compresenza docente di sostegno/docente di classe.La scuola cambia, ma gli alunni diversabili e gli insegnanti di sostegno sono sempre più penalizzati, specialmente quando non c'è chiarezza della norma, se non addirittura dimenticanza e il tutto è legato all'interpretazione che ognuno ne fa.
Il fatto che il docente di sostegno operi sempre in presenza del docente di classe, non significa che le sue ore debbano essere equiparate alle ore di compresenza dei docenti di classe comune che operano su di una stessa classe. Non credo che il Legislatore, nel momento in cui ha riconosciuto al docente di sostegno la contitolarità sulla classe, l'abbia fatto per risolvere il problema delle sostituzioni, non credo affatto che si possa trasformare un riconoscimento di "parità" in risorsa tappabuchi, in colui che può anzi deve interrompere, sospendere il proprio intervento didattico mirato, programmato e finalizzato per l'alunno per esigenze superiori: la supplenza.
La scuola cambia, mentre il ruolo dei docenti di sostegno rispetto alle sostituzioni dei colleghi assenti resta anche se "sotto mentite spoglie". Argomento, questo, da Lei spesso trattato, ma non in questa prospettiva Le chiedo di aiutarmi , se è possibile, con riferimenti legislativi. Grazie per tutto l'aiuto che sempre ci da.
Vorrei sapere, inoltre, se il Dirigente Scolastico può cambiare l’orario del docente di sostegno e nello specifico, il suo giorno libero, per garantire le sostituzioni all’interno della propria classe e / o in classi diverse, lasciandolo, nel secondo caso nella propria classe e utilizzare il docente di classe comune per le sostituzioni altrove; sempre in riferimento alla logica che il docente di sostegno poiché è contitolare e in compresenza, se c’è l’alunno disabile resta nella propria classe di appartenenza, mentre il collega curricolare va a sostituire. Un bel pasticcio: che fine fa l’attività individualizzata? Non crede che in questo modo si possa fare a meno del docente di sostegno?

La prassi da Lei denunciata è un ulteriore tentativo dei Dirigenti scolastici di svuotare il senso dell'integrazione. Ci avevano provato prima, mandando i docenti per il sostegno a supplire nelle altre classi, abbandonando l'alunno per il quale sono stati nominati. A seguito della nostra ribellione e minaccia di denuncia per abuso di potere, adesso stanno tentando il contrario, lasciando in classe l'insegnante per il sostegno e mandando a supplire il curricolare. Invcare la com-presenza è contraddittorio. Infatti com-presenza significa presenza i comune; ora, se mandano il docente curricolare in un'altra classe, dove va a finire la com-presenza? Però sono più imbroglioni, perchè parlano di "contitolarità", e questa può essere realizzata anche senza com-presenza. Però si deve opporre a questi imbroglioni, che l'insegnante per il sostegno è nominato solo perchè in quella classe c'è un alunno certificato con disabilità (L.n. 104/92 art 12 comma 5", L:n. 289/02 art 35 comma 7), cioè egli deve occuparsi dell'integrazione dell'alunno in quella classe. Ciò può pure realizzarsi con momenti in cui il docente per il sostegno gestisce da solo la classe; ma deve essere un caso sporadico e programmato; non può divenire occasionale e solo per tappabuchi. In tal modo si lede pure il diritto di tutta la classe ad avere le lezioni di quel docente curricolare che invece va a fare supplenze altrove.I genitori di tutti gli alunni e non solo quelli degli alunni con disabilità dovrebbero ribellarsi, minacciando ( e se necessario procedendo ) a denunciare alla Procura della Repubblica questi comportamenti illegali.

Gradirei avere una risposta ad una richiesta che una madre mi ha fatto giorni fa e che mi ha colto di sorpresa. Praticamente la signora ha un figlio con tetraparesi che ha 16 anni e che frequenta la quinta elementare. Vorrebbe iscriverlo presso l'istituto professionale dove insegno, per cui il quesito è: può iscriverlo senza aver conseguito la licenza media? Se non lo può fare adesso, potrà farlo al compimento del diciottesimo anno di età? Se si, avrà comunque diritto al docente di sostegno anche dopo i 18 anni?

L'o m n. 90/01 all'art 11 comma 12 consente l'iscrizione alla scuola superiore di un alunno con disabilità che abbia sostenuto gli esami di licenza media, prima dei diciotto anni, senza aver conseguito la licenza.
Pertanto se l'alunno non arriva a presentarsi agli esami di licenza non può iscriversi alle superiori.Se in possesso di licenza , può iscriversi anche dopo i diciotto anni; solo se in possesso di licenza.

Sono la mamma di un bambino di 11 anni che frequenta l'ultimo anno di scuola elementare a cisterna di latina nel Lazio.
Cristiano da sempre e' affiancancato da un'insegnante di sostegno, anche se non ha benificiato della continuita'.
Qualche giorno fa la sua insegnante mi ha comunicato che a Cristiano erano state ridotte le ore di cui disponeva, da dodici, ad otto. Questo a beneficio di un altro bimbo appena entrato a scuola che non ha l'insegnante di sostegno.
Cosa posso fare dal momento che Cristiano ha necessita' di queste ore soprattutto in vista del passaggio alle scuole medie?

Quello che ha fatto la scuola, è una ILLEGALITA' Il sostegno viene dato ai ragazzi in stato di handicap certificati. Avverta la scuola che intende denunciare il fatto sia al C.S.A. di competenza che alla Magistratura
Se ha bisogno di altro, scriva e mi faccia sapere

Nella formazione dell'orario settimanale il Dirigente Scolastico deve tenere conto delle necessità espresse dal docente che usufruisce della legge 104/92 per assistenza al genitore? Per il godimento dei permessi è necessario comunicare per i successivi 12 mesi i giorni di assenza?

Sono cose distinte quella dell'organizzazione del lavoro e quella delle esigenze personali. E' lei che deve tenere conto delle particolarità organizzative e regolarsi in merito, non il contrario!
Per quanto riguarda la comunicazione dell'utilizzo dei permessi, legge 104/92, per la situazione di gravità, Lei non deve dare nessuna comunicazione programmata, in particolare poi per 12 mesi! Per non creare problemi all'organizzazione del lavoro, può anticipare la comunicazione in un tempo minimo di qualche giorno, ma ci sono situazioni di gravità, in cui non è dato sapere quando la persona assistita ha urgenti necessità di essere assistita.


Da tre anni svolgo la mansione di assistente educativa presso una scuola materna del mio comune.
Da quest'anno pero'si e' presentato il problema relativo all'imboccamento dell'utente che seguo, per nulla autonomo rispetto all'assunzione del cibo(non mastica, ne' deglutisce).
In pratica ,rispetto all'anno precedente, dove la mansione veniva svolta da figure "specializzate"preposte, i cosiddetti imboccatori, quest'anno il comune ha dato alla Coop.di cui faccio parte autorizzazione affinche' noi assistenti educativi dobbiamo svolgere questo tipo di mansione.
Cio' che Vi chiedo e' di potrermi dare una risposta in merito perche' chiaramente nessuno vuole assumersi questa responsabilita' e da quando e' iniziata la mensa scolastica(26 sett),il mio utente non ha nessuna figura che svolga questa mansione.
Mi sono documentata e dalla normativa del 30/11/01,in particolare facendo rif.alla L 27 Dic.2002,n 289 art.35 cosi' si legge:" Rientrano tra le funzioni dei collaboratori scolastici l'accoglienza e la sorveglianza degli alunni e l'ordinaria vigilanza e assistenza agli alunni durante la consumazione del pasto nelle mense scolastiche".
Alla luce di quanto riportato sembrerebbe che questa mansione spetti al collaboratore scolastico,ma nella realta' scolastica della mia scuola si rifiutano di farlo.
Purtroppo la questione e' molto delicata e chi ne fa le spese e' solo il diversamente abile; a questo proposito credo sia opportuno una chiarificazione dei ruoli e delle mansioni .E' per questo, nonche' per la tutela della mia persona che Vi chiedo una urgente risposta in merito.

Le domando...e Lei vorrebbe affidare a dei semplici collaboratori scolastici, dei ragazzi che non riescono neanche a deglutire?
E Voi, di grazia, a quale "alta" mansione siete destinati?

Volevo chiedere se, soprattutto nelle ore di non presenza dell'insegnante di sostegno e, per allievi che manifestano particolari problemi di iperattività, è possibile prevedere l'assistenza di una qualche figura specialistica al di fuori dell'aula scolastica.

Perché al di fuori dell'aula, questo non l'ho capito, comunque secondo la legge 104/92, art.13 comma 3; il D.Lgs. 112/98, art. 139, la competenza per l'assistenza specialistica per l'autonomia, è la provincia.

A mio figlio cui è stata diagnosticata la sindrome autistica, dall'inizio della terza elementare, non viene di fatto effettuata alcuna attività didattica. i docenti - sostegno e un titolare sono stati cambiati - rifiutano un incontro con la famiglia, per cui non sanno neppure quale attività sia stata effettuata con il bimbo nell'anno precedente.
Inoltre, a differenza che nell'anno passato, ci inibiscono l'ingresso nella classe per prelevare il bimbo per motivazioni particolari, in particolare quelle sanitarie e dobbiamo aspettare sotto per tempi prolungati che qualcuno si degni a far scendere il bimbo. è normale tutto questo?

Un fatto gravissimo! Consulti questa pagina - https://www.edscuola.it/archivio/handicap/hele.html - ed eventualmente mi scriva nuovamente
Per quanto riguarda il proibire l'ingresso nella classe, è giusto, ci sono per questo, i collaboratori scolastici: è la loro mansione

Sono il padre di una ragazza ipovedente di quindici anni, iscritta al secondo anno del liceo linguistico.
La sua scuola ha deciso quest’anno di richiedere alla provincia il finanziamento per usufruire del supporto di un assistente alla comunicazione.
Al momento però da parte della famiglia e della scuola stessa c’è ancora un po’ d’incertezza su come muoversi al meglio e quindi su come stilare un programma di attività.
Oltre a ciò ci sarebbe molto utile disporre di qualche riferimento cui rivolgersi per contattare la figura professionale richiesta.

Veda: Legge 104/92, art. 13 comma 3; D.P.R. 616/77, Capo VI _ Assistenza scolastica - art. 42; Legge 449/97; Decreto legislativo 112/98, art. 139

Sono un'insegnante fiduciaria che deve pervenire ad una soluzione equa senza, dovendo fare le veci dl Dirigente assente per gravi motivi.
Nel Circolo c'è un'ins. specializzata titolare e un'ins. in assegnazione provvisoria, anch'essa specializzata. Dovrenbbe essere nominata, inoltre, per uno spezzone orario residuo un'altra docente non di ruolo.
Avevo pensato, insieme con l'ins. responsabile dell'area handicap, di asseganre la bimba down con deroga per 22 ore, di prima elementare alla titolare, in modo da assicurare alla bimba una presenza stabile per tutti gli anni della primaria ; gli altri casi, che beneficiano di quote orarie inferiori, alle rimanenti insegnanti.
L'ins. titolare è insorta violentemente dicendo che spetta a Lei scegliere il caso da seguire. Secondo questa insegnante la titolare sceglie l'alunno che le aggrada, anche perchè non sarebbe giusto assegnare a docenti non titolari casi meno problematici. Ha minacciato di assentarsi dicendo che, al bisogno, può far valere il suo problema dell'alluce valgo.

Nessuna norma stabilisce che sia l'insegnante a decidere in quale classe andare; ma quella dell'assegnazione alle classi è compito esclusivo del Dirigente scolastico, sentiti gli organi collegiali.

Sono un'insegnante di sostegno presso un liceo artistico, vorrei porre un quesito sulla possibilità di attribuire un "debito formativo" (che abbia appunto valore formativo) ad un alunna diversamente abile che segue un PEI differenziato ma con argomenti comunque riconducibili a quelli di classe, poichè fortemente voluti dall'alunna stessa?

Certo che può farlo.

Sul forum ho lanciato una discussione a riguardo l'assistenza dei soggetti diversamente abili descrivendo la situazione che si è venuta a creare nella mia scuola. Sono insegnante di sostegno venuta a conoscenza del fatto che i collaboratori scolastici del plesso sul quale lavoro lo scorso anno (un maschio e una donna), che non avevano mai prestato alcuna assistenza alla bambina SdD della mia classe, avevono ricevuto un compenso incentivante per l'assistenza alla bambina.In passato dopo un primo episodio d'incontinenza della piccola avevo invitato i genitori a portare il cambio e per non disturbare la nonna della piccola avevo prestato io le cure dovute alla bambina. Quest'anno ad inizio anno scolastico ho invitato la assistente ad accompagnare al bagno l'alunna che mi ha fatto subito intendere che non è tenuta a farlo e al mio ribattere che in passato aveva ottenuto in merito un compenso ha risposto che stando così le cose lo avrebbe quest'0anno rifiutato. Ora ..se gli assistenti si rifiutano come può la scuola sopperire all' eventualità di un intervento assistenziale? Può determinare per esempio il cambio sede con una assistente disponibile? Può nominare una assistente che svolga solo questo compito? Come comportarsi se la bambina si sporca? Io sono contraria a chiamare a casa se la bambina è in consegna alla scuola , mi sembra un atto molto antipatico ed in mia presenza , come già fatto in passato garantirei anche assistenza ma le mie colleghe dicono di non farlo perchè non di loro competenza e che neanche io dovrei farlo.. Che fare?

Che le famiglie dei ragazzi disabili denuncino il fatto alla magistratura. La legge obbliga gli Enti locali a fornire l'assistenza specialistica ai ragazzi H:
LEGGE 104/92, art. 13 comma 3
Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati
https://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/l104_92.html
Per quanto riguarda l'assistenza di base, ossia quella generica, come accompaganare il ragazzo al bagno o quella delle semplici pulizie, la competenza è dei collaboratori scolastici:
Nota del 30/11/2001
https://www.edscuola.it/archivio/norme/circolari/nm301101.html
Se la scuola o l'Ente locale non ottemperano a quanto stabilito per legge, vanno denunciati!

Sono un invalido al 70% che lavora, ho il certificato di invalidità con patologia grave art.3 comma 3, ho dei problemi con il direttore amministrativo della scuola dove lavoro come ass. tecnico, è arrivato a minacciarmi, umiliarmi e rimproverarmi in varie occasioni perchè svolgevo i compiti a me assegnati, ora ho chiesto un ordine di servizio tenendo conto del mio stato di salute, e si è premesso di farmi trasferire perchè dice che il mio trasferimento, avvenuto circa 4 anni fa non è regolare perchè l'area con cui sono stato trasferito in questo istituto non esiste, cosa rischio?

Se non esiste l'area presso quell'istituto, il rischio del trasferimento ad altra sede è possibile. Non avendo sotto mano tutti i dati, è meglio che si rivolga subito al suo sindacato e, se necessario ad un avvocato del lavoro.

Ns figlio è un portatore di handicap certificato... esiti di emorragia cer.le con lesione emilato sn, nonchè lieve deficit intellettivo. L'anno scorso, previ contatti del sostegno medie inf.ri e colloqui con il preside dell'istituto professionale alberghiero è stato appunto iscritto con la garanzia di una
adeguata presa di coscienza, dato che i primi due anni, in particolare, prevedono attività manuali di servizio sala e cucina. Non è stato possibile, causa incomprensioni e ritardi con il sostegno assegnato, pianificare l'anno scolastico ne tantomeno far capire al sostegno e a parte del corpo docente il concetto di programma equipollente. con fatiche enormi siamo riusciti comunque a concludere l'anno scolastico, con un criterio di giudizio identico al resto della classe, con il solo debito della materia cucina dove ovviamente ha le difficoltà maggiori e dove c'è stata ovviamente polemica con l'insegnante. Le materie strettamente manuali si concluderanno con il secondo anno per cui l'anno prossimo noi protenderemo direttamente per il differenziato onde evitare stop didattici che l'alunno onestamente non merita....ed evitare altre polemiche con la scuola. la domanda è......come viene gestito il debito formativo da un alunno che l'anno successivo, anno in cui dovrà adempiere alla eliminazione del debito... avrà invece un percorso differenziato? quali sono i tempi e le modalità in un caso come questo?ovviamente la ns scelta è una sorta di by pass per arrivare al terzo anno dove la manualità scompare......e dove contiamo di ritornare ad un tipo di valutazione + consono, senza la spada di damocle di due insufficienze in partenza...

Per il debito formativo valgono le stesse regole dei compagni non disabili. Quindi occorre concordare con la scuola le modalità di adempimento del debito come per tutti gli altri. Se comunque l'alunno l'anno successivo seguirà una valutazione differenziata, il mancato adempimento del debito non dovrebbe produrre effetti negativi, trattandosi ormai di un diverso sistema valutativo che comunque non porta al rilascio di un titolo legale di studio.

Le ore assegnate dal CSA sono 18 di cattedra nel plesso A con l'insegnante di ruolo; 6 ore supplenza in altro plesso B.
Proposta del dirigente: 9 ore nel plesso A + 9 ore nel plesso B utilizzando l'insegnante di ruolo del plesso A; 6 ore del supplente nel plesso A.

Assolutamente no, tanto più credo, la necessità e l'assegnazione delle ore è stata decisa a livello di Gruppo di lavoro all'interno del circolo. Il dirigente non può fare come gli pare perché nega di fatto il diritto allo studio di quei ragazzi a cui sono state assegnate 9 ore ciascuno.

Sono un insegnante di sostegno della scuola elementare con oltre da oltre 18 anni di servizio su posto di sostegno, da 9 anni sono anche il coordinatore del GLH di circolo, nonostante abbia cercato di documentarmi, anche tramite le vostre faq, non ho trovato risposta al mio problema, che di seguito vi espongo ? da 3 anni il collegio e il Dirigente scolastico permettono ad una collega con titolo polivalente di portare avanti un progetto (solo sulla carta a favore degli alunni disabili), in quanto alla fine del primo quadrimestre ha lasciato due classi con bambini H e ha continuato a seguire altre classi dove non ci sono alunni disabili.
Mi chiedo se in nome della legge sulla AUTONOMIA e in base all?Art 127 de T.U comma 5???? come è stato verbalizzato in sede di collegio, la docente col titolo possa essere distaccata per portare avanti il progetto e si possano affidare due alunni regolarmente certificati a supplenti temporanee senza titolo? La prego di darmi risposta perché anche a settembre si ripresenterà la questione?

Credo sia abbastanza chiaro che non si può fare. Mettete al corrente le famiglie di ciò che sta accadendo e inoltrate un reclamo al CSA di competenza

E' possibile fruire degli orari e spazi scolastici, con consenso del dirigente o chi di dovere, per la riabilitazione, con personale esterno, scelto e pagato dalla famiglia del bambino che si assume le responsabilità del caso, al solo scopo di non togliere al bambino tre (che poi diventano sei)ore settimanali di tempo libero o da dedicare ai compiti o alla famiglia?non esistono scuole con operatori sanitari nell' organico?dato l'esiguo numero di ore di sostegno non sarebbe un modo piu' proficuo di trascorrere le ore scolastiche, soprattutto in relazione a gravità e patologie piu' o meno legate alla didattica?

La scuola, non è un centro di riabilitazione

Sono una supplente scuola materna vorrei sapere se in caso di una convocazione per assegnazione posti annuali avrei diritto ad agevolazioni tipo posti vicini visto che usufruisco legge 1014 come accudente a mia figlia.

Occorre verificare se nell'ordinanza per gli incarichi annuali sono previsti punti appositi per questa causa. Per i docenti di ruolo, il CCNL del Gennaio 2005 sulla mobilità prende espressamente in considerazione questa ipotesi.

Può darmi informazioni per quanto riguarda la procedura da adottare per chiedere la fornitura di testi scolastici in formato elettronico ai ragazzi con diagnosi di dislessia.
Mio figlio a scuola utilizza il computer con un programma di letto-scrittura "Carlo II Loquendo" e sarebbe di grande aiuto per lui trovare i testi in formato elettronico. Sapete cortesemente indirizzarmi?

Legge 104/92: https://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/l104_92.html
art. 7. Cura e riabilitazione
art. 13. Integrazione scolastica
In una recente Circolare (Ottobre 2004), indirizzata ai Dirigenti Scolastici, il Ministero dell’Istruzione - Direzione Generale per lo Studente invita ad utilizzare gli strumenti più efficaci per facilitare l’apprendimento dei ragazzi con dislessia, che coinvolge il 4% della popolazione italiana, fornendo anche un elenco di provvedimenti da adottare in base alla gravità di ogni singolo caso.
La Nota Ministeriale giunge dopo diverse e pressanti richieste dell’Associazione Italiana Dislessia e si sofferma sui comportamenti da adottare, da parte dei docenti, nelle modalità di valutazione degli apprendimenti di alunni con questo disturbo. I Dirigenti Scolastici devono porre in essere iniziative di formazione, al fine di offrire risposte positive al diritto allo studio e all’apprendimento degli alunni con dislessia, nel rispetto dell’autonomia scolastica.
Le persone affette da dislessia presentano una difficoltà specifica nella lettura, nella scrittura e, talvolta, nel processo di calcolo, la cui entità può essere valutata con test appositi, secondo il protocollo diagnostico messo a punto dall’Associazione Italiana Dislessia (AID), nonché dalla Società Italiana di Neuropsichiatria Infantile (SINPIA).
La Circolare specifica che le Scuole possono utilizzare strumenti compensativi e dispensativi. Tra i primi: - la tabella dei mesi, la tabella dell’alfabeto e dei vari caratteri, la tavola pitagorica, la tabella delle misure, la tabella delle formule geometriche, la calcolatrice, il registratore, il computer con programmi di video-scrittura, con correttore ortografico e sintesi vocale. Per gli strumenti dispensativi, valutando l’entità e il profilo della difficoltà: - la dispensa dalla lettura ad alta voce, dalla scrittura veloce sotto dettatura, dall’uso del vocabolario, dallo studio mnemonico delle tabelline e, la dispensa, ove necessario, dallo studio della lingua straniera in forma scritta. Sono previste inoltre la programmazione di tempi più lunghi per prove scritte e per lo studio a casa, l’organizzazione di interrogazioni programmate, nonché la valutazione delle prove scritte e orali con modalità che tengano conto del contenuto e non della forma.
Ulteriori strumenti possono essere utilizzati durante il percorso scolastico, in base alle fasi di sviluppo dello studente ed ai risultati acquisiti.

Gli alunni con disabilità che hanno svolto un piano educativo "differenziato", ma prima dell'ultimo anno vengano valutati dal Consiglio di classe con un Piano educativo "semplificato" e con esso ammessi agli esami finali conclusivi degli studi, hanno diritto, in caso di promozione, a vedersi valutati i crediti "didattici" degli anni precedenti svolti col PEI "differenziato"?

Personalmente ritengo di sì e, spero che il Ministero, al quale questa mail viene inviata per conoscenza, pervenga alle stesse conclusioni, argomentando per analogia da una norma già in vigore. Infatti l'art 15 della O M n. 90/01 stabilisce che gli alunni che svolgono un PEI "differenziato" possano essere ammessi dal consiglio di classe ad un PEI"semplificato", senza la necessità di prove di idoneità, dal momento che la commissione ha tutti gli elementi valutativi in suo possesso. Ora, ciò significa che , in questo caso particolare di passaggio da un PEI ad un altro tipo di PEI, già la normativa sana la mancata valutazione formale del PEI "Differenziato". Quindi allo stesso modo, la Commissione di esami potrebbe valutare i crediti didattici degli anni in cui è stato svolto il PEI"differenziato".

I docenti per il sostegno, che non siano stati nominati membri di commissione d'esami, ma siano ' impegnati nell'assistenza agli esami finali degli studi di alunni con disabilità, hanno diritto ad un compenso economico?

La risposta è positiva, in base alla C M n. 52/6/03, confermata per i successivi anni, secondo la quale spetta a tali docenti un compenso forfettario di euro 165.

Per gli alunni con disabilità che sostengono gli esami finali degli studi con un PEI "differenziato, sui tabelloni , in caso di esito positivo delle loro prove, può figurare la dicitura " promossi", per non differenziarli rispetto agli altri compagni promossi?

A me pare che la risposta possa essere positiva, per le ragioni appena esposte. Nè vi è alcun rischio che tale dicitura possa creare contenzioso , dal momento che corrisponde a verità che l'alunno ha superato positivamente le prove relative al suo PEI "differenziato" ed inoltre il valore legale da attribuire a tale dicitura è chiaramente indicato nel verbale degli esami che è l'unico documento ufficiale avente valore legale a tutti gli effetti.

Per conto di una collega che nella mia scuola (e nella mia sezione) si occupa di sostegno all'handicap, volevo chiederle se è vero che per i supplenti che operano in virtù dell'abilitazione all'insegnamento ai portatori di handicap conseguita con un corso siss, in base al nuovo ordinamento sia possibile la conferma sul posto di servizio in continuità didattica col precedente anno scolastico. In effetti l'auspicio, che mi viene anche dal dirigente scolastico, sarebbe da verificare per questa operatrice anche una qualunque altra possibilità, che ai fini della specifica problematica (ossia l'handicap degli alunni da questa seguiti) che necessita di massima continuità, permetta appunto di confermarle la nomina presso la stessa sede almeno per il prossimo anno.

Se il docente fosse di ruolo, la continuità sarebbe garantita. Trattandosi di un precario, essa potrà permanere se non arriva altro docente con maggior punteggio.

Sono una insegnante di sostegno di un istituto professionale in cui la presenza di alunni H è molto rilevante (39 alunni H su 700 iscritti).
Considerato che secondo i settori scelti dagli alunni, è necessario inserire due o tre alunni nella stessa classe, quanti docenti di sostegno della stessa area si possono assegnare ad una classe?
Mi spiego meglio: se in una classe sono iscritti due alunni con rapporto di uno a due, al docente della classe bisogna attribuire n. 18 ore di lezione, sommando quindi i rapporti ( 9 + 9 )? O, considerato che l’insegnante di sostegno è assegnato alla classe e non all’alunno, avrà solo 9 ore (senza sommare i rapporti)?

MA CHE STIAMO SCHERZANDO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LE ORE VENGONO ASSEGNATE AD PERSONAM E SI SOMMANO!!!
Voglio ricordare che esiste il D.M. 141/99 che limita l'oingresso di disabili in una classe. In una classe può stare al massimo un disabile grave o due disabili di media gravità. Voglio anche ricordare che togliere le ore ad un ragazzo in stato di handicap è reato.

Il PEP (Progetto educativo personalizzato) e la Programmazione sono la stessa cosa? Sono un'ins. di sc. elementare.

No! sono due cose diverse
I Piani di studio personalizzati rappresentano i percorsi di apprendimento progettati dai docenti per i loro allievi
Il P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato) è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, per un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione, di cui ai primi quattro commi dell'art.12 della Legge 104/92 (D.P.R. 24/2/94 - art.5)
Con la riforma Moratti si prevedono per tutti gli alunni i piani educativi personalizzati.
La programmazione è un documento che contestualizza e rende concreto le Indicazioni degli Orientamenti in riferimento sia alle esigenze di educazione, d’apprendimento dei bambini sia alle domande formative delle famiglie e della comunità

Vorrei saper quali sono le competenze del docente di sostegno durante gli esami di stato; in particolare, egli fa parte a tutti gli effetti della commissione oppure sarà impegnato solo nei giorni in cui è presente l'allievo diversamente abile.

La normativa è precisa nell'indicare che le commissioni debbano essere composte solo da sei commissari per le materie oggetto d'esame. Il docente specializzato può essere nominato , a certe condizioni, purchè rientri fra i sei. Diversamente può essere solo assistente dell'alunno nei soli giorni degli esami.
Con la Riforma delle Commissioni esaminatrici, sono solo gli insegnanti di classe delle materie oggetto delle tre prove scritte e del colloquio orale a comporre la Commissione che sarà presieduta da un Commissario esterno. Ciò è stabilito dall’art. 1 comma 2 del D.M. n. 4 del 14 gennaio 2003.
Però l’art. 2 della Circolare n. 22 del 29.02.03 ha chiarito che anche un insegnante per attività di sostegno può essere membro effettivo della Commissione, purché sia nominato a tempo indeterminato ed abbia svolto negli ultimi tre anni o l’attività di collaboratore del Dirigente scolastico, o quella di sostegno, o siano inclusi in graduatorie idoneità a concorso per Dirigenti scolastici (C.M. n. 10/2003).
Se è pertanto nominato membro effettivo, egli ha tutti i poteri degli altri membri, ivi compresi quello di votare per la valutazione di tutti gli alunni, e di partecipare a tutte le operazioni della Commissione.Qualora ciò non sia, l’insegnante per attività di sostegno non è membro della Commissione giudicatrice, ma deve prestare assistenza all’alunno con handicap che ha seguito esclusivamente durante i giorni dello svolgimento delle prove scritte e del colloquio orale.

Mio figlio il prossimo anno frequenterà la seconda elementare nella stessa scuola dove ha frequentato la prima elementare.
Nell'anno scolastico 2004-2005 sulla base di un progetto didattico ha avuto una insegnante di sostegno in deroga. Durante l'orario scolastico era
seguito per 19 ore dall'insegnante specializzato e per le restanti ore dall'AEC.
Quest'anno vorremmo che l'AEC fosse lo stesso del precedente anno scolastico sia perché la riteniamo una persona in gamba e sia perché riteniamo giusto
che per l'igiene personale il bambino non sia trattato come un oggetto ma come una persona con le proprie difficoltà emotive.
E' possibile richiedere la presenza della stessa persona. Il comune può essere obbligato a mandare la stessa persona (ovviamente l'AEC non ha nulla
in contrario a proseguire la propria attività anche per il nuovo anno scolastico)?

Occorre verificare le norme di stato giuridico dell'AEC. Se è un dipendente dell'ente locale a tempo indeterminato, si deve pretendere la stessa persona.
Se è un dipendente a tempo determinato, cioè a termine, si può chiedere la sua conferma, sempre che non vi siano graduatorie annuali, come avviene per gli insegnanti nella scuola. Se è infine socio di una cooperativa convenzionata con l'ente locale si deve pretendere che la cooperativa garantisca la continuità; in caso contrario si può chiedere la risoluzione del contratto di appalto con la cooperativa per inadempienza contrattuale, specie se fra i requisiti del contratto di appalto è contemplato l'obbligo di continuità, come dovrebbe essere se i bandi delle gare fossero seri.

Un'alunna è stata iscritta nel corrente anno scolastico al 5. anno di un ist.prof., ma non ha frequentato e dunque non sarà ammessa agli esami.
Sembra che i genitori, sentita l'alunna, abbiano deciso di iscriverla nuovamente alla quinta classe, nella speranza che questo prossimo a.s. frequenti le lezioni. Per ottenere di nuovo le ore in organico di sostegno è necessario avere una nuova certificazione medica dell'handicap, oppure è sufficiente la documentazione già agli atti?

Gli Uffici scolastici regionali, con prassi di dubbia legittimità, chiedono una nuova certificazione.Per non perdere tempo in polemiche, in attesa di chiarire definitivamente questa prassi, è opportuno presentare una nuova certificazione.

Ho letto che in base ad un nuovo decreto la Diagnosi Funzionale il Piano Dinamico Funzionale ed il Piano Educativo Individualizzato debbono essere compilati entro luglio dell'anno precedente all'iscrizione del nuovo anno scolastico.
Su questo punto ho le idee molto confuse.
Infatti se é ovvio che la D.F e il P.D.F. debbano essere compilati con un congro anticipo per predisporre tutti gli interventi utili per favorire e facilitare un'effettiva integrazione di un alunno disabile, com'é possibile compilare il P.E.I così in anticipo, soprattutto se vi é un cambio di ordine di scuola?

Non c'è alcuna norma esplicita in merito. Esiste solo la L.n. 333/01 che impone al Direttore scolastico regionale di accogliere o meno la richiesta di deroghe per il sostegno entro il 31 Luglio. Ora la richiesta va inoltrata con un progetto didattico personalizzato che deve essere predisposto da tutto il consiglio di classe, ovviamente prima di tale data, secondo quanto stabilito dall'art 41 del decreto legislativo n. 331/98. Siccome il progetto didattico deve essere un'articolazione del progetto globale di vita o PEI, che per legge viene predisposto da tutti, docenti, operatori sociosanitari e famiglia ai sensi dell'art 12 comma 5 L.n. 104/92, e deve necessariamente seguire il PDF, la logica conclusione è che tutti questi attti vadano compiuti entro la Primavera dell'anno precedente quello della frequenza dell'anno successivo. Ciò richiede una modifica ufficiale del dpr del 24 /2/94, che invece pone questi atti a partire dall'inizio della frequenza e quindi il progetto didattico si potrebbe avere solo a Dicembre, quando però da quasi sei mesi sono scaduti i termini per chiedere le deroghe.Se l'alunno è già presente a scuola, non ci dovrebbero essere problemi per il suo consiglio di classe a compiere tutti questi adempimentei nell'anno in corso; se l'alunno è alla prima iscrizione, dovrebbero compierli i componenti del gruppo di lavoro di istituto di cui all'art 15 comma 2 L.n. 104/92, magari chiedendo un incontro con la famiglia e l'alunno, in modo da poterlo osservare ed essere aiutati a comprendere bene i contenuti della diagnosi funzionale che comunque va presentata al momento delle iscriziomni, cioè a Gennaio dell'anno che precede la frequenza.

Sono un Insegnante di Sostegno e presto servizio presso l’Istituto Professionale Alberghiero di Melfi (Pz). Ogni anno si ripropongono le procedure relative alle iscrizioni per la 1° classe in particolar modo dei ragazzi in situazione di svantaggio. Quest’anno, a differenza degli anni precedenti, ha presentato istanza di frequenza la famiglia di un ragazzo, disabile, con un deficit intellettivo di grado medio che dovrebbe poter usufruire anche del convitto annesso poiché proveniente da altra provincia ma maggiorenne (20 anni).
Per non arrivare impreparati soprattutto nei confronti dei familiari ed evitare interpretazioni del tipo “non saprei… ho sentito dire che … ma in quella Scuola si sono comportati … ” gradirei sapere a quale normativa fare riferimento per l’iscrizione di ragazzi maggiorenni in questo caso con disabilità.

Tutti i cittadini italiani in possesso del diploma di licenza media e quelli con disabilità, anche privi di tale diploma purchè minorenni,hanno diritto , senza limiti di età , all'iscrizione presso gli istituti secondari di secondo grado. Se trattasi di alunni con disabilità certificata , essi hanno diritto al sostegno e, nei casi comprovati, anche all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione fornita dalla provincia. Se, con problemi di autonomia per l'igiene personale, hamnno diritto all'assistenza igienica da parte di un collaboratore scolastico; hanno inoltre diritto ad ausilii, nei casi comprovati, acquistabili coi fondi inviati dall'ufficio scolastico regionale.
La prima classe non deve avere più di 25 alunni con un alunno con disabilità e non più di 20 con due alunni disabili.E' necessario che il Dirigente scolastico acquisisca subito la diagnosi fuinzionale, in modo da formulare, dopo un incontro con la famiglia, un progetto didattico personalizzato per chiedere le ore di sostegno ai sensi dell'art 41 del d m n. 331/98.

Seguo un ragazzo di II liceo scientifico con discalculia che ha sostegno solo da 1 anno e fa un programma differenziato per la matematica. Se verrà promosso ovviamente la valutazione finale per quella materia andrà riferita al PEI e non ai programmi ministeriali. Questo comprometterà definivamente la possibilità di avere alla fine del ciclo il titolo legale o c'è la possibilità di poterlo avere se nel frattempo il ragazzo riesce a recuperare? Potete dirmi anche la legge di riferimento?

Se l'alunno fa un programma differenziato solo per la matematica, vuol dire che egli svolge il programma normale o semplificato per tutte le altre discipline. Se coì stanno le cose, la sua valutazione deve avvenire secondo la valutazione normale. pertanto in matematica avrà una votazione negativa.
A fine anno, si procederà, come per tutti gli alunni, con votazione a maggioranza del consiglio di classe. Se la maggioranza è favorevole alla promozione, anche il voto negativo di matematica passerà automaticamente a sei; se verrà bocciato, tutti glui altri voti scenderanno al di sotto di sei. Non è possibile cumulare contemporaneamente una valutazione normale per molte discipline e quella differenziata solo per altre. O si adotta l'una o si adotta l'altra ed i docenti in minoranza debbono accettare quel modo di valutazione, ovviamente mantenendo la libertà di dare i voti che, in coscienza si sentono di dare.


Lavoro in una scuola come insegnante di sostegno di A., un bambino in situazione di handicap molto grave (sindrome x-fragile con epilessia) iscritto ad una classe prima.
Tra ottobre e novembre 2004 è stato iscritto (nell'altra classe prima parallela e modulare con la nostra) M. un bambino anticipatario proveniente da un'altra scuola, senza certificazione, residente in un altro comune che, in corso d'anno, è stato certificato (disturbi di personalità e relazione). Inutile dire come nelle attività in cui le classi vengono unite i bambini non possano stare insieme: M. inizia ad imitare A., facendo i suoi versi e le sue urla, A. si eccita tanto che diventa impossibile frenare il suo entusiasmo, iniziano a rincorrersi e a picchiarsi (sempre per gioco) ma rischiando di farsi male o far male agli altri.
Siccome M. è anticipatario, residente in un altro comune e non ha frequentato le regolari ore scolastiche (in quanto solo da due mesi fa due su cinque rientri pomeridiani, ma fino a marzo stava a scuola solo 4 ore, la mattina) credevo, che per l'anno scolastico 2005-2006, venisse iscritto in una scuola del suo Comune ed in una classe prima.
Ieri i genitori hanno deciso di far rimanere M. nella nostra scuola. E' regolare?
Non sarebbe meglio che cambiasse scuola, dal momento che non è integrato con i compagni e cerca solo A. in ogni gioco o attività? Se l'anno prossimo le classi dovessero essere unite durante attività che A. riesce a svolgere, se i due bambini non riescono a convivere bisogna che uno dei due venga allontanato? ...ma quale? E poi per andare dove visto che non
ci sono gli spazi adeguati nella scuola? Bella integrazione!!!

Questa è materia di programmazione della scuola. Si tratta di organizzare il tempo/spazio scuola in modo che questi due bambini non vengano direttamente a contatto, magari spostando il nuovo arrivato, che non ha ancora stretto rapporti significativi coi compagni, in altra classe di un modulo diverso.

Avrei bisogno di informazioni riguardanti l'acquisto di strumentazioni didattiche per adulti disabili.
La persona per la quale chiedo una consulenza ha circa 25 anni e ha usufruito, durante gli anni di formazione scolastica, dei contributi previsti.
A quale ente o istituzione può rivolgersi adesso?

L'art. 4 comma 6 dell'Ordinanza Ministeriale n. 455 del 29 luglio 1997, prevede espressamente che "la piena integrazione delle persone in situazione di handicap viene assicurata nel rispetto dell'attuale quadro normativo".
Pertanto è assicurata la frequenza degli stessi con l'obbligo ad una regolare frequenza ed il diritto di avere ausili didattici specifici e la nomina di insegnanti specializzati per attività di sostegno.

Sono un docente di sostegno di scuola media. Giorno 6 maggio, come ormai è d'abitudine, la collaboratrice scolastica si è presentata nella mia classe alle 8.40, con il piano delle sostituzioni preparato dalla Dirigente, per informarmi che dovevo andare in un'altra classe per sostituire un collega di religione assente. Facevo notare che, essendo assente l'alunna H che seguo io, avevo iniziato a lavorare con un'alunna H della stessa classe che quel giorno non aveva l'insegnante di sostegno. Se proprio dovevo abbandonare la mia classe di appartenenza chiedevo che mi venisse fatto un ordine di servizio scritto. Non essendomi pervenuto nessun ordine di servizio ho continuato a lavorare nella mia classe con l'alunna H.
A distanza di qualche giorno la Dirigente mi ha consegnato una lettera riservata di Contestazione di addebiti perchè non ho voluto sostituire il collega di religione di un'altra classe. Ho cinque giorni di tempo per le mie controdeduzioni. Mi sembra evidente l'intento intimidatorio della Dirigente che dall'inizio dell'anno con sistematicità ha continuato a usare tutti gli insegnanti di sostegno come tappabuchi. Quello che vi chiedo è: oltre al fatto che devo rispondere alle lettera di contestazione di addebiti, quali altre iniziative posso intraprendere per porre fine a questa continua mortificazione di venire usati come tappabuchi?

Per quanto riguarda le supplenze in altre classi, è reato spostare il docente dalla classe dove è presente l'alunno disabile. Il CSA assegna il docente specializzato, non per fare supplenze o altri compiti. Se Lei esegue questo ordine, viola la norma dell'art 35 comma 7 della l.n. 289/02, secondo la quale il sostegno può essere dato solo dove è presente un alunno certificato con handicap. Se porta con sè l'alunno in altre classi, viola il principio dell'integrazione in una classe. Di conseguenza, si configura il reato di abuso in atti d'ufficio e l'insegnante, che è un pubblico ufficiale, ha il dovere di denunciare il fatto, oltre ad opporsi a quell'ordine di servizio. Se non lo fa è omessa denuncia di reato.

Sono la madre di un ragazzo che ora ha quasi 16 anni e percepisce l’indennità di accompagnamento.
In questi giorni ci siamo visti recapitare la lettera, con la richiesta di verifica per accertare l’invalidità di nostro figlio.
Dall’art.94 della Legge Finanziaria 2003 e precisamente al comma 3 mi era parso di capire che le persone con Sindrome di Down erano esentate da ulteriori successive visite e controlli. Ho anche letto l’art. 52 della Legge 449 del 1997 ed ai commi 5 e 6 mi sembra di poter interpretare delle disposizioni che sono in contrasto con ciò che ci viene richiesto. Chiediamo, cortesemente, di avere delucidazioni in merito e quale comportamento tenere con la commissione di verifica della nostra città.
La situazione di gravità per le persone con Sindrome di Down comporta automaticamente il diritto all’indennità di accompagnamento?

Il comma 3 dell’articolo 94 della Finanziaria per il 2003 fa riferimento allo stato di handicap, che dal primo gennaio 2001 è riconosciuto con connotazione di gravità a tutte le persone con Sindrome di Down (precedentemente non era così).
Lo stato di handicap grave è però altra cosa rispetto al riconoscimento di invalidità civile: da quest’ultimo conseguono (a seconda della valutazione della commissione medica) le provvidenze economiche; il riconoscimento di handicap grave dà invece diritto alla priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici, a permessi e congedi sul posto di lavoro e, se associato alla titolarità dell’indennità di accompagnamento, a varie agevolazioni fiscali.
La situazione di gravità dell’handicap non comporta affatto il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento.
L’esenzione dalle visite di controllo cui fa riferimento l’art. 94 riguarda quindi quelle relative allo stato di handicap, non quelle per l’invalidità civile, che sono invece disposte quasi annualmente con decreto dal Ministero del Tesoro.
L’art. 52 della 449/97 si riferisce alle visite di controllo per l’invalidità civile avviate precedentemente al giugno 1996 (il comma 5 lo specifica), e pone un termine entro il quale queste devono essere disposte (120 gg.): non può quindi riguardare quelle che si stanno svolgendo ora, per le quali, come anticipa il comma 6 dello stesso articolo, è stato emanato altro decreto ministeriale.
C’è da dire che la legge n. 326 del 2003, pubblicata sul supplemento ordinario n. 181 del n. 274 della Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2003 ed entrata in vigore il giorno successivo alla stessa pubblicazione dètta all’art. 42 disposizioni in materia di invalidità civile. In particolare il comma 7 stabilisce:
“Il comma 2 dell’art. 97 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, è sostituito dal seguente: 2. I soggetti portatori di gravi menomazioni fisiche permanenti, di gravi anomalie cromosomiche nonché i disabili mentali gravi con effetti permanenti sono esonerati da ogni visita medica, anche a campione, finalizzata all’accertamento della permanenza della disabilità. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono individuate le patologie rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo ed è indicata la documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare l°invalidità”.
Certamente la Sindrome di Down sarà tra le disabilità dell’elenco, quindi finalmente le persone con Sindrome di Down non verranno più richiamate a visite di verifica anche per quanto concerne l’invalidità civile. Resta il fatto però che tale disposizione non è applicabile fino a quando non verrà emanato il decreto citato nell’articolo.


Al mio bambino è stata accordata l’indennità di accompagnamento. Ho sentito parlare di un’altra provvidenza economica per i minori, l’indennità di frequenza: come posso fare per percepire anche questa?

Indennità di accompagnamento e indennità di frequenza sono due provvidenze che possono essere accordate ai minori, ma sono incompatibili tra loro, non è possibile cioè per un minore percepire contemporaneamente entrambe. Il diritto all’indennità di frequenza viene riconosciuto quando nel verbale rilasciato dalla commissione ASL è segnata la voce “Minore con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età”, mentre il diritto all’indennità di accompagnamento è dato quando è segnata la voce: “100% di inabilità lavorativa con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”.
L’incompatibilità tra le due provvidenze economiche è esplicitata dall’art. 3 della legge n. 289, 11 ottobre 1990.
Nota: Con la sentenza n. 467 del 22 novembre 2002 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, della legge 11 ottobre 1990, n. 289 (Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un’indennità di frequenza per i minori invalidi), nella parte in cui non prevede che l’indennità mensile di frequenza sia concessa anche ai minori che frequentano l’asilo nido.
Sentenza della Corte Costituzionale 20 - 22 novembre 2002, n. 467
"Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Previdenza e assistenza - Minori invalidi civili - Indennità di frequenza di scuole di ogni ordine e grado - Mancata estensione della provvidenza ai minori invalidi che frequentano l'asilo nido (di età inferiore ai tre anni) - Contrasto con i principi di solidarietà, di eguaglianza e di effettiva assistenza sociale - Illegittimità costituzionale in parte qua. - Legge 11 ottobre 1990, n. 289, art. 1, comma 3. - Costituzione, artt. 2, 3 e 38." (Pubblicata in Gazzetta Ufficiale - serie Corte Costituzionale, 27 novembre 2002, n. 47)
Nota: Con la sentenza n. 467 del 22 novembre 2002 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, della legge 11 ottobre 1990, n. 289 (Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un’indennità di frequenza per i minori invalidi), nella parte in cui non prevede che l’indennità mensile di frequenza sia concessa anche ai minori che frequentano l’asilo nido.


S.O.S.!!
Lavoro con una alunna non udente che frequenta la classe quinta della scuola primaria di un paesino.
Qualche giorno fa la madre della mia alunna è arrivata a scuola disperata raccontandomi di essere stata fermata dal maresciallo dei carabinieri che le ha raccomandato di non mandare la bambina da sola in paese (anche se per fare piccole commissioni) perchè rischia di essere denunciata (nel caso la bimba si faccia male) per abbandono di minore, per di più portatore di handicap. Il maresciallo ha detto che questo è dettato di legge. Mi può dire a quale legge si riferisce? E tutto il lavoro che si fa per rendere autonomi i ragazzi?

Ma stiamo scherzando? Mi pare che il maresciallo abbia esagerato un pochino, l'abbandono di incapace presuppone ben altre cose. L'abbandono è il risultato dell'abbandonare. L'abbandono può manifestarsi su oggetti diversi (cose, persone, animali, luoghi, ecc.), può anche riferirsi allo smettere di occuparsi dell'oggetto dell'abbandono.
La legge. Abbandono di minori o incapaci.
Reato di una persona che abbandona un minore di anni 14, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, di provvedere a se stessa e della quale abbia la custodia o debba avere cura, o di chi abbandona all'estero un cittadino italiano minore degli anni 18 a lui affidato nel territorio dello stato per ragioni di lavoro; è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni, ed è aggravato se dal fatto deriva la lesione personale o la morte o se il fatto è commesso dal genitore, dal figlio, dal tutore, dal coniuge, ovvero dall'adottante o dall'adottato.
Le pene sono aumentate (c.p.64) se il fatto è commesso dal genitore, dal figlio (c.p.540), dal tutore o dal coniuge, ovvero dall`adottante o dall`adottato.

Sono un insegnante di sostegno, lavoro in una scuola media e seguo un alunno ipoacusico; questo ragazzo dovrà a giugno sostenere gli esami di Licenza Media. In questo percorso triennale l'alunno ha seguito lo stesso programma della classe; in alcuni ambiti disciplinari dei contenuti sono stati semplificati. Nella lingua inglese lui ha sempre svolto le stesse prove di verifica della classe, utilizzando però, a differenza dei compagni, domande con risposta multipla o risposte con vero o falso. Durante gli esami, nella prova di inglese (stesso questionario dei compagni), per lui è possibile strutturare risposte a scelta multipla o risposte con vero o falso? E' ammissibile questa prova dal punto di vista legale?

Veda:
Legge del 5 febbraio 1992, n. 104, Articolo 16 - Valutazione del rendimento e prove d'esame
Ordinanza Ministeriale 4 aprile 2003, n. 35, Art. 17 ESAMI DEI CANDIDATI IN SITUAZIONE DI HANDICAP


Ho una bambina di 7 anni sorda e portatrice di impianto cocleare binaurale.
Ho chiesto al dirigente scolastico come fare per poter entrare nel gruppo GLH d' Istituto e lei mi ha gentilmente risposto che loro hanno preferito lasciare fuori da tale gruppo i genitori dei bambini disabili.
A me sembra assurdo ma vorrei sapere se legalmente può un dirigente scolastico decidere una cosa del genere.
E, nel caso non potesse, come potrei far valere i miei diritti e quelli di mia figlia.

Il dirigente scolastico ha abusato del suo potere per negare un diritto alle famiglie dei ragazzi in stato di handicap
La scheda completa la troverà a questo indirizzo: https://www.edscuola.it/archivio/handicap/hfaq_gruppi.html


Sono la mamma di un bambino autistico (handicap grave)che il prossimo anno frequenterà la scuola materna.
Gia' da più di una anno stiamo portando avanti un progetto riabilitativo totalmente a nostro carico e che non coinvolge la struttura sanitaria pubblica locale (USL)in quanto non ci troviamo d'accordo con il NPI di riferimento.
Non è stato possibile cambiare NPI perchè è l'unico per la nostra zona. Vorrei sapere se nei rapporti con la scuola (diagnosi funzionale, profilo dinamico funzionale, PEI) la figura professionale di riferimento:
a) deve necessariamente appartenere all'Unità Sanitaria Locale di appartenenza
b) può appartenere ad un'altra USL territoriale
c) può appartenere ad un'azienda ospedaliera pubblica
d) può essere un professionista esterno alla struttura pubblica, di cui la famiglia se ne avvale e se ne fa carico
e) deve essere un neuropsichiatra oppure può anche essere uno psicologo

Veda il D.P.R. del 24 febbraio del '94 https://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dpr24294.html
2. Individuazione dell'alunno come persona handicappata. - 1. All'individuazione dell'alunno come persona handicappata, al fine di assicurare l'esercizio del diritto all'educazione, all'istruzione e all'integrazione scolastica, di cui agli articoli 12 e 13 della legge n. 104 del 1992, provvede lo specialista, su segnalazione ai servizi di base, anche da parte del competente capo d'istituto, ovvero lo psicologo esperto dell'età evolutiva, in servizio presso le UU.SS.LL. o in regime di convenzione con le medesime, che riferiscono alle direzioni sanitaria ed amministrativa, per i successivi adempimenti, entro il termine di dieci giorni dalle segnalazioni.

Sono un insegnante di sostegno, assisto una bambina inserita in una quarta elementare con tetraparesi spastica e crisi epilettiche. vorrei porle il seguente quesito, in caso di crisi epilettiche la mamma insiste che non facendo in tempo a chiamare il 118 devo somministrare il valium per via rettale perchè senza questa somministrazione la figlia potrebbe anche morire; sono obbligata a fare ciò o devo solamente chiamare il 118, i genitori e il dirigente scolastico?

Assistere gli alunni che hanno bisogno di farmaci durante le ore scolastiche non è un compito che richiede una particolare specializzazione e può, quindi, essere assegnato agli operatori scolastici disponibili, siano essi docenti, collaboratori scolastici, personale educativo e assistenziale, purché lo svolgano con la dovuta attenzione e tenendo presente dei criteri stabiliti.

Sono un'insegnante laureata in scienze della Formazione Primaria con la specializzazione biennale per il sostegno. Mi sono laureata a luglio e da settembre segue un bambino in prima elementare con handicap molto grave con il quale sono riuscita in questi mesi ad instaurare un ottimo rapporto ottenendo risultati insperati. Ho saputo che da quest'anno partirà il corso annuale per conseguire la specializzazione per il sostegno ad insegnanti che abbiano svolto periodi di supplenza con incarico su sostegno; alcune colleghe mi hanno detto che le persone che sono iscritte a questo corso (che di fatto terminerà non prima della primavera 2006) hanno la priorità in sede di CSA di scegliere i posti di sostegno già da quest'anno, superando anche le persone che già possiedono il titolo E' possibile?
Mi chiedo come sia possibile che queste persone a settembre, quindi a corso appena iniziato, prendano un incarico per il quale ci siano in realtà persone già preparate?
E se queste persone si iscrivono al corso, si prendono l'incarico per essere sicure di lavorare e poi non lo finiscono?

I partecipanti al corso di specializzazione riservato sono docenti incaricati dal MIUR nel 98 a causa della mancanza nelle graduatorie di specializzati e c'è un debito dell'amministrazione che li ha utilizzati senza che avessero o specializzazione o abilitazione. Il corso serve a far conseguire a queste persone, che hanno svolta attività per almeno due anni, l'abilitazione e/o la specializzazione. Quanto alla priorità occorre verificare bene il decreto applicativo della L.n. 143/04, per vedere se è effettivamente prevista questa priorità. Comunque, in generale, la carenza di persone specializzate su posti di sostegno è tale che nessuno degli attuali specializzati dovrebbe perdere il posto, ma forse solo la sede di attuale insegnamento, certo con grave danno sia per gli interessati, ma soprattutto per la continuità educativa degli alunni.

Per assenze temporanee dei colleghi curriculari, la mia scuola (media di 1°) affida a me (insegnante di sostegno), ultimamente sempre più spesso classi intere, evitando di sostituire il docente di materia assente.
Non ho mai rifiutato l'incarico non straordinario sapendolo parte dei miei doveri e sapendo di dover riuscire a stare (il prof di sostegno è/dovrebbe essere proprio per legge sempre "sulla" classe in toto) su tutta la classe in qualsiasi momento anche quale sostituto del docente di materia. In tali frangenti a quale "didattica" si deve dare priorità, 1. a quella di sostegno (alla materia) o a 2. quella disciplinare di materia ?
E nel caso 2. non si dovrebbe poter permettere all'insegnante di sostegno (che supplisce) di annotare valutazioni/osservazioni anche sul registro del collega che sostituisce ?

L'insegnante per il sostegno non deve farsi tentare dal desiderio di essere anche il sostituto dei colleghi curricolari alla cui classe di concorso appartiene. Infatti egli è nominato per compiti diversi da quelli dei curricolari e cioè per essere mediatore dell'integrazione fra l'alunno con disabilità e i compagni ed i docenti curricolari ai fini dell'integrazione. Pertanto, avendo anche un'abilitazione , può eccezionalmente svolgere attività docente nella classe di titolarità, per la disciplina per cui è abilitato; però il suo compito prioritario è l'altro e quindi, quando , ad es. valuta l'alunno ed i compagni, non deve farlo con riguardo alla disciplina in cui è abilitato( per questo sono pagati i docenti curricolari), ma con riguardo al raggiungimento o meno degli obiettivi dell'integrazione scolastica di cui all'art 12 comma 3 L. n.104/92, e cioè, " la crescita negli apprendimenti nella loro globalità, la crescita nella comunicazione, nella socializzazione e negli scambi relazionali".A maggior ragione non può essere utilizzato in supplenze in altre classi, quando l'alunno per cui è nominato è presente a scuola.

Un genitore che ha firmato per accettazione la programmazione differenziata per il figlio diversamente abile può l'anno successivo non volerla più accettare anche se il Consiglio di classe non ritiene opportuno passare ad una programmazione per obiettivi minimi ai sensi dell'art. 12 dell'O. M. 80/95?

Essendovi una dichiarazione di accettazione, questa vale fino a quando la volontà non cambia.

 


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