Sono
un insegnante di sostegno e desidererei avere chiarimenti in merito alle
seguenti questioni:
- Nel mese di settembre 2005 ho chiesto per un'alunna ipoacusica
assistentato per la comunicazione. L'alunna frequenta un istituto
professionale di Benevento ma ha residenza in Avellino. La provincia di
BN ha rigettato la richiesta perchè di competenza della Provincia di
residenza dell'alunna e la Provincia di AV ha rigettato la richiesta
perchè l'alunna frequenta una scuola di BN. Vorrei sapere di quale Ente è
la competenza?
- Per gli alunni diversabili che devono sostenere gli Esami di Stato è
possibile predisporre prove equipollenti? In caso di risposta positiva
devono essere chieste al Ministero o è la Commissione che le prepara?
Quanto alla provincia
competente è quella di residenza. però in questi casi si stipula un accordo
col quale la provincia di residenza concorda quanto deve dare alla provincia
della scuola che provvede direttamente a nominare un assistente per la
comunicazione in loco, con un notevole risparmio per la provincia di
residenza.
Quanto alle prove equipollenti, queste sono disposte dalla Commissione sulla
base delle prime due prove ministeriali, mentre la terza prova è predisposta
dalla commissione per tutti gli studenti.
Sono un giovane insegnante di sostegno e desidererei sapere se
esiste un vocabolario di greco-italiano per ciechi, anche solo su
strumento informatico.
Ho scritto a varie associazioni, ma nessuna mi ha risposto.
E' davvero difficile che un allievo possa tradurre correttamente un testo
se non può consultare personalmente il dizionario.
Con Jaws e alcuni adattamenti, scaricabili dal sito
del (www.cisad.it), è accessibile il
Montanari della Loescher su CD-ROM.
Vedi:
http://www.cisad.it/relazioniaccessibilita/gi2005.php3
Non esistono dizionari di greco in braille
- Quali sono le procedure per costituire un GLH all'interno di una
scuola?
- Il D.S. deve fare una circolare con i nominativi che compongono il GLH?
- Bastano delle indicazioni verbali o il D.S. deve formalmente fare delle
nomine ai componenti?
- Quali sono i riferimenti normativi a tale riguardo?
Legge n. 104/92 art 15 comma 2, d.m.n. 122/94.
Il Dirigente dovrebbe convocare l'assemblea dei diversi organi collegiali
perchèeleggano uno o più rappresentanti nel GLH d'Istituto. Deve inoltre
richiedere i rappresentanti all'ASL, ed ai servizi sociali di comune e
provincia. I rappresentanti della scuola dovrebbero essere possibilmente
di sostegno e curricolari; lo stesso i genitori dovrebbero essere di
alunni con e senza disabilità; del personale della scuola dovrebbe esserci
un rappresentante dei bidelli che svolge assistenza igienica agli alunni
con disabilità; dovrebbe esservi pure un assistente per l'autonomia e la
comunicazione.
Nelle scuole superiori dovrebbe esservi un rappresentante degli studenti
con disabilità ed uno senza. Tutti debbono essere nominati formalmente dal
Dirigente scolastico.
Sono un' insegnante di sostegno specializzata. Lavoro su due classi su
bambini con problemi d' apprendimento. In una non riesco a lavorare, le
insegnanti di classe , mi hanno costretta ad "osservare" per due mesi
esclusivamente quello che fanno loro (forse per poter osservare me?!), la
situazione continua anche dopo che è stato precisato dalla neuropsichiatra
che si deve individualizzare. Continuano ad insistere che il bambino deve
seguire esclusivamente la lezione frontale e non vogliono utilizzare
materiale alternativo, improvvisano le lezioni, non esiste programmazione
scritta, insistono che deve seguire il programma di classe fatto
esclusivamente da loro. Cosa scriverò sul PEI se non mi consentono di fare
quanto credo sia mio dovere: individualizzare e personalizzare con ogni
mezzo il programma sul bambino per facilitarne gli apprendimenti.
Credo si tratti di mobbing nei miei confronti a scapito del bambino cosa
mi consigliate di fare?
Sotto il profilo legale (per quello didattico è bene
rispondano gli insegnanti) consiglio di far chiedere dalla famiglia
immediamtamente la convocazione di un GLH operativo, in cui la famiglia
denuncia questo stato di cose e quindi si aprirà la discussione collegiale
sul da farsi.
Sono un docente di sostegno di un polo scolastico della provincia di
RE. Abbiamo una classe di 27 alunni con 3 disabili molto gravi.
Abbiamo chiesto lo sdoppiamento, ma il CSA ce l'ha negato dicendo che con
la nuova normativa è scomparso il tetto massimo di alunni in presenza di
allievi disabili. Potremmo allora assegnare alla classe più di 18 ore di
sostegno?
Il decreto ministeriale 141/99 è sempre in
vigore, fino a prova contraria. Una classe di 27 alunni di cui tre gravi è
una cosa incivile e fuori dalla legge.
Altra cosa... le ore di sostegno vengono destinate agli alunni in situazione
di handicap per l'integrazione alla classe di quest'ultimi e non alla
classe.
Sono un'insegnante sul sostegno che, dopo anni di insegnamento sulla
disciplina, ha deciso, per sua scelta, di conseguire il titolo di
specializzazione sul sostegno alla siss di roma. quest'anno,
sfortunatamente, mi ritrovo ad insegnare in una classe nella quale opera
un insegnante delle "materie letterarie" di "antica " formazione. quando
dico "antica" cerco di moderare il mio pensiero per non definirla in modo
crudo: classista.
totalmente ignara che la normativa scolastica si sia evoluta da quel
lontano 1928, ella pretende e asserisce "dogmi e fedi incrollabili:
- l'insegnante di sostegno non è come un insegnante curricolare "normale"
- l'insegnante di sostegno non può intervenire in classe
- l'insegnante di sostegno si deve "occupare" soltanto dell'alunno
certificato H
- l'insegnante di sostegno è subordinato a lei ( in quanto qui riportato
sopra)
- l'alunno certificato H ( come lo chiama lei) non è affatto bisognoso di
un intervento specializzato perchè è "totalmente normale" come gli altri
- l'insegnante curricolare ( lei ovviamente) felice di tanta perspicacia,
"informa" gentilmente la madre della nostra piccola alunna della
incompetenza dell'insegnante di sostegno e dell'assenza di qualsiasi suo
intervento ( in parole povere, l'insegnante di sostegno non è mai seduta
accanto alla sua alunna!!!!!)
informati preside, vice preside, colleghe del sostegno e colleghi del
consiglio di classe, oltre a " sbatterle" in faccia la normativa vigente,
come posso fare per lavorare bene, in classe, quando c'è lei ?
io, avrei due soluzioni ( oltre alla terza legalmente perseguibile) :
l'allontanamento dall'aula dell' alunna durante le sue ore "per fare
consolidamento" o il cambiamento di sezione?
L'allontanamento dalla classe è l'ultima soluzione;
se però fosse indispensabile, concordatela in un GLH . Sarebbe opportuno
un incontro in un GLH operativo, presieduto dal Dirigente scolastico, in
cui precisare come stanno le cose a livello normativo e didattico.
Con l'applicazione della riforma Moratti nella scuola elementare le
ore di compresenza si sono ridotte; in alcuni casi sono addirittura
scomparse. Pertanto alcuni Dirigenti, per far fronte alle supplenze brevi,
hanno ritenuto opportuno utilizzare il docente di classe in copresenza con
il docente di sostegno: In questo modo l'insegnante di sostegno resta da
solo nella propria classe di appartenenza mentre il docente di classe
comune interrompe l'attività didattica frontale per recarsi in un'altra
classe a sostituire il collega assente.( anche il docente di sostegno,
dovendosi occupare di tutta la classe, interrompe l'attività programmata
in base al PEI !) .
Gli stessi Dirigenti scolastici giustificano tale iniziativa appellandosi
al concetto di compresenza docente di sostegno/docente di classe.La scuola
cambia, ma gli alunni diversabili e gli insegnanti di sostegno sono sempre
più penalizzati, specialmente quando non c'è chiarezza della norma, se non
addirittura dimenticanza e il tutto è legato all'interpretazione che
ognuno ne fa.
Il fatto che il docente di sostegno operi sempre in presenza del docente
di classe, non significa che le sue ore debbano essere equiparate alle ore
di compresenza dei docenti di classe comune che operano su di una stessa
classe. Non credo che il Legislatore, nel momento in cui ha riconosciuto
al docente di sostegno la contitolarità sulla classe, l'abbia fatto per
risolvere il problema delle sostituzioni, non credo affatto che si possa
trasformare un riconoscimento di "parità" in risorsa tappabuchi, in colui
che può anzi deve interrompere, sospendere il proprio intervento didattico
mirato, programmato e finalizzato per l'alunno per esigenze superiori: la
supplenza.
La scuola cambia, mentre il ruolo dei docenti di sostegno rispetto alle
sostituzioni dei colleghi assenti resta anche se "sotto mentite spoglie".
Argomento, questo, da Lei spesso trattato, ma non in questa prospettiva Le
chiedo di aiutarmi , se è possibile, con riferimenti legislativi. Grazie
per tutto l'aiuto che sempre ci da.
Vorrei sapere, inoltre, se il Dirigente Scolastico può cambiare l’orario
del docente di sostegno e nello specifico, il suo giorno libero, per
garantire le sostituzioni all’interno della propria classe e / o in classi
diverse, lasciandolo, nel secondo caso nella propria classe e utilizzare
il docente di classe comune per le sostituzioni altrove; sempre in
riferimento alla logica che il docente di sostegno poiché è contitolare e
in compresenza, se c’è l’alunno disabile resta nella propria classe di
appartenenza, mentre il collega curricolare va a sostituire. Un bel
pasticcio: che fine fa l’attività individualizzata? Non crede che in
questo modo si possa fare a meno del docente di sostegno?
La prassi da Lei denunciata è un ulteriore tentativo
dei Dirigenti scolastici di svuotare il senso dell'integrazione. Ci
avevano provato prima, mandando i docenti per il sostegno a supplire nelle
altre classi, abbandonando l'alunno per il quale sono stati nominati. A
seguito della nostra ribellione e minaccia di denuncia per abuso di
potere, adesso stanno tentando il contrario, lasciando in classe
l'insegnante per il sostegno e mandando a supplire il curricolare. Invcare
la com-presenza è contraddittorio. Infatti com-presenza significa presenza
i comune; ora, se mandano il docente curricolare in un'altra classe, dove
va a finire la com-presenza? Però sono più imbroglioni, perchè parlano di
"contitolarità", e questa può essere realizzata anche senza com-presenza.
Però si deve opporre a questi imbroglioni, che l'insegnante per il
sostegno è nominato solo perchè in quella classe c'è un alunno certificato
con disabilità (L.n. 104/92 art 12 comma 5", L:n. 289/02 art 35 comma 7),
cioè egli deve occuparsi dell'integrazione dell'alunno in quella classe.
Ciò può pure realizzarsi con momenti in cui il docente per il sostegno
gestisce da solo la classe; ma deve essere un caso sporadico e
programmato; non può divenire occasionale e solo per tappabuchi. In tal
modo si lede pure il diritto di tutta la classe ad avere le lezioni di
quel docente curricolare che invece va a fare supplenze altrove.I genitori
di tutti gli alunni e non solo quelli degli alunni con disabilità
dovrebbero ribellarsi, minacciando ( e se necessario procedendo ) a
denunciare alla Procura della Repubblica questi comportamenti illegali.
Gradirei avere una risposta ad una richiesta che una madre mi ha
fatto giorni fa e che mi ha colto di sorpresa. Praticamente la signora ha
un figlio con tetraparesi che ha 16 anni e che frequenta la quinta
elementare. Vorrebbe iscriverlo presso l'istituto professionale dove
insegno, per cui il quesito è: può iscriverlo senza aver conseguito la
licenza media? Se non lo può fare adesso, potrà farlo al compimento del
diciottesimo anno di età? Se si, avrà comunque diritto al docente di
sostegno anche dopo i 18 anni?
L'o m n. 90/01 all'art 11 comma 12 consente
l'iscrizione alla scuola superiore di un alunno con disabilità che abbia
sostenuto gli esami di licenza media, prima dei diciotto anni, senza aver
conseguito la licenza.
Pertanto se l'alunno non arriva a presentarsi agli esami di licenza non
può iscriversi alle superiori.Se in possesso di licenza , può iscriversi
anche dopo i diciotto anni; solo se in possesso di licenza.
Sono la mamma di un bambino di 11 anni che frequenta l'ultimo anno
di scuola elementare a cisterna di latina nel Lazio.
Cristiano da sempre e' affiancancato da un'insegnante di sostegno, anche
se non ha benificiato della continuita'.
Qualche giorno fa la sua insegnante mi ha comunicato che a Cristiano erano
state ridotte le ore di cui disponeva, da dodici, ad otto. Questo a
beneficio di un altro bimbo appena entrato a scuola che non ha
l'insegnante di sostegno.
Cosa posso fare dal momento che Cristiano ha necessita' di queste ore
soprattutto in vista del passaggio alle scuole medie?
Quello che ha fatto la scuola, è una ILLEGALITA' Il
sostegno viene dato ai ragazzi in stato di handicap certificati. Avverta
la scuola che intende denunciare il fatto sia al C.S.A. di competenza che
alla Magistratura
Se ha bisogno di altro, scriva e mi faccia sapere
Nella formazione dell'orario settimanale il Dirigente Scolastico deve
tenere conto delle necessità espresse dal docente che usufruisce della
legge 104/92 per assistenza al genitore? Per il godimento dei permessi è
necessario comunicare per i successivi 12 mesi i giorni di assenza?
Sono cose distinte quella dell'organizzazione del
lavoro e quella delle esigenze personali. E' lei che deve tenere conto
delle particolarità organizzative e regolarsi in merito, non il contrario!
Per quanto riguarda la comunicazione dell'utilizzo dei permessi, legge
104/92, per la situazione di gravità, Lei non deve dare nessuna
comunicazione programmata, in particolare poi per 12 mesi! Per non creare
problemi all'organizzazione del lavoro, può anticipare la comunicazione in
un tempo minimo di qualche giorno, ma ci sono situazioni di gravità, in
cui non è dato sapere quando la persona assistita ha urgenti necessità di
essere assistita.
Da tre anni svolgo la mansione di assistente educativa presso una scuola
materna del mio comune.
Da quest'anno pero'si e' presentato il problema relativo all'imboccamento
dell'utente che seguo, per nulla autonomo rispetto all'assunzione del
cibo(non mastica, ne' deglutisce).
In pratica ,rispetto all'anno precedente, dove la mansione veniva svolta
da figure "specializzate"preposte, i cosiddetti imboccatori, quest'anno il
comune ha dato alla Coop.di cui faccio parte autorizzazione affinche' noi
assistenti educativi dobbiamo svolgere questo tipo di mansione.
Cio' che Vi chiedo e' di potrermi dare una risposta in merito perche'
chiaramente nessuno vuole assumersi questa responsabilita' e da quando e'
iniziata la mensa scolastica(26 sett),il mio utente non ha nessuna figura
che svolga questa mansione.
Mi sono documentata e dalla normativa del 30/11/01,in particolare facendo
rif.alla L 27 Dic.2002,n 289 art.35 cosi' si legge:" Rientrano tra le
funzioni dei collaboratori scolastici l'accoglienza e la sorveglianza
degli alunni e l'ordinaria vigilanza e assistenza agli alunni durante la
consumazione del pasto nelle mense scolastiche".
Alla luce di quanto riportato sembrerebbe che questa mansione spetti al
collaboratore scolastico,ma nella realta' scolastica della mia scuola si
rifiutano di farlo.
Purtroppo la questione e' molto delicata e chi ne fa le spese e' solo il
diversamente abile; a questo proposito credo sia opportuno una
chiarificazione dei ruoli e delle mansioni .E' per questo, nonche' per la
tutela della mia persona che Vi chiedo una urgente risposta in merito.
Le domando...e Lei vorrebbe affidare a dei semplici
collaboratori scolastici, dei ragazzi che non riescono neanche a
deglutire?
E Voi, di grazia, a quale "alta" mansione siete destinati?
Volevo chiedere se, soprattutto nelle ore di non presenza
dell'insegnante di sostegno e, per allievi che manifestano particolari
problemi di iperattività, è possibile prevedere l'assistenza di una
qualche figura specialistica al di fuori dell'aula scolastica.
Perché al di fuori dell'aula, questo non l'ho
capito, comunque secondo la legge 104/92, art.13 comma 3; il D.Lgs. 112/98,
art. 139, la competenza per l'assistenza specialistica per l'autonomia, è la
provincia.
A mio figlio cui è stata diagnosticata la sindrome autistica,
dall'inizio della terza elementare, non viene di fatto effettuata alcuna
attività didattica. i docenti - sostegno e un titolare sono stati cambiati
- rifiutano un incontro con la famiglia, per cui non sanno neppure quale
attività sia stata effettuata con il bimbo nell'anno precedente.
Inoltre, a differenza che nell'anno passato, ci inibiscono l'ingresso
nella classe per prelevare il bimbo per motivazioni particolari, in
particolare quelle sanitarie e dobbiamo aspettare sotto per tempi
prolungati che qualcuno si degni a far scendere il bimbo. è normale tutto
questo?
Un fatto gravissimo! Consulti questa pagina -
https://www.edscuola.it/archivio/handicap/hele.html - ed eventualmente
mi scriva nuovamente
Per quanto riguarda il proibire l'ingresso nella classe, è giusto, ci sono
per questo, i collaboratori scolastici: è la loro mansione
Sono il padre di una ragazza ipovedente di quindici anni, iscritta
al secondo anno del liceo linguistico.
La sua scuola ha deciso quest’anno di richiedere alla provincia il
finanziamento per usufruire del supporto di un assistente alla
comunicazione.
Al momento però da parte della famiglia e della scuola stessa c’è ancora
un po’ d’incertezza su come muoversi al meglio e quindi su come stilare un
programma di attività.
Oltre a ciò ci sarebbe molto utile disporre di qualche riferimento cui
rivolgersi per contattare la figura professionale richiesta.
Veda: Legge
104/92, art. 13 comma 3; D.P.R. 616/77, Capo VI _ Assistenza scolastica -
art. 42; Legge 449/97; Decreto legislativo 112/98, art. 139
Sono un'insegnante fiduciaria che deve pervenire ad una soluzione
equa senza, dovendo fare le veci dl Dirigente assente per gravi motivi.
Nel Circolo c'è un'ins. specializzata titolare e un'ins. in assegnazione
provvisoria, anch'essa specializzata. Dovrenbbe essere nominata, inoltre,
per uno spezzone orario residuo un'altra docente non di ruolo.
Avevo pensato, insieme con l'ins. responsabile dell'area handicap, di
asseganre la bimba down con deroga per 22 ore, di prima elementare alla
titolare, in modo da assicurare alla bimba una presenza stabile per tutti
gli anni della primaria ; gli altri casi, che beneficiano di quote orarie
inferiori, alle rimanenti insegnanti.
L'ins. titolare è insorta violentemente dicendo che spetta a Lei scegliere
il caso da seguire. Secondo questa insegnante la titolare sceglie l'alunno
che le aggrada, anche perchè non sarebbe giusto assegnare a docenti non
titolari casi meno problematici. Ha minacciato di assentarsi dicendo che,
al bisogno, può far valere il suo problema dell'alluce valgo.
Nessuna norma stabilisce che sia l'insegnante a
decidere in quale classe andare; ma quella dell'assegnazione alle classi è
compito esclusivo del Dirigente scolastico, sentiti gli organi collegiali.
Sono un'insegnante di sostegno presso un liceo artistico, vorrei porre un
quesito sulla possibilità di attribuire un "debito formativo" (che abbia
appunto valore formativo) ad un alunna diversamente abile che segue un PEI
differenziato ma con argomenti comunque riconducibili a quelli di classe,
poichè fortemente voluti dall'alunna stessa?
Certo che può farlo.
Sul forum ho lanciato una discussione a riguardo l'assistenza dei
soggetti diversamente abili descrivendo la situazione che si è venuta a
creare nella mia scuola. Sono insegnante di sostegno venuta a conoscenza
del fatto che i collaboratori scolastici del plesso sul quale lavoro lo
scorso anno (un maschio e una donna), che non avevano mai prestato alcuna
assistenza alla bambina SdD della mia classe, avevono ricevuto un compenso
incentivante per l'assistenza alla bambina.In passato dopo un primo
episodio d'incontinenza della piccola avevo invitato i genitori a portare
il cambio e per non disturbare la nonna della piccola avevo prestato io le
cure dovute alla bambina. Quest'anno ad inizio anno scolastico ho invitato
la assistente ad accompagnare al bagno l'alunna che mi ha fatto subito
intendere che non è tenuta a farlo e al mio ribattere che in passato aveva
ottenuto in merito un compenso ha risposto che stando così le cose lo
avrebbe quest'0anno rifiutato. Ora ..se gli assistenti si rifiutano come
può la scuola sopperire all' eventualità di un intervento assistenziale?
Può determinare per esempio il cambio sede con una assistente disponibile?
Può nominare una assistente che svolga solo questo compito? Come
comportarsi se la bambina si sporca? Io sono contraria a chiamare a casa
se la bambina è in consegna alla scuola , mi sembra un atto molto
antipatico ed in mia presenza , come già fatto in passato garantirei anche
assistenza ma le mie colleghe dicono di non farlo perchè non di loro
competenza e che neanche io dovrei farlo.. Che fare?
Che le famiglie dei ragazzi disabili denuncino
il fatto alla magistratura. La legge obbliga gli Enti locali a fornire
l'assistenza specialistica ai ragazzi H:
LEGGE 104/92, art. 13 comma 3
Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive
modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per
l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici
o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione
di docenti specializzati
https://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/l104_92.html
Per quanto riguarda l'assistenza di base, ossia quella generica, come
accompaganare il ragazzo al bagno o quella delle semplici pulizie, la
competenza è dei collaboratori scolastici:
Nota del 30/11/2001
https://www.edscuola.it/archivio/norme/circolari/nm301101.html
Se la scuola o l'Ente locale non ottemperano a quanto stabilito per legge,
vanno denunciati!
Sono un invalido al 70% che lavora, ho il certificato di invalidità
con patologia grave art.3 comma 3, ho dei problemi con il direttore
amministrativo della scuola dove lavoro come ass. tecnico, è arrivato a
minacciarmi, umiliarmi e rimproverarmi in varie occasioni perchè svolgevo
i compiti a me assegnati, ora ho chiesto un ordine di servizio tenendo
conto del mio stato di salute, e si è premesso di farmi trasferire perchè
dice che il mio trasferimento, avvenuto circa 4 anni fa non è regolare
perchè l'area con cui sono stato trasferito in questo istituto non esiste,
cosa rischio?
Se non esiste l'area presso quell'istituto, il
rischio del trasferimento ad altra sede è possibile. Non avendo sotto mano
tutti i dati, è meglio che si rivolga subito al suo sindacato e, se
necessario ad un avvocato del lavoro.
Ns figlio è un portatore di handicap certificato... esiti di
emorragia cer.le con lesione emilato sn, nonchè lieve deficit
intellettivo. L'anno scorso, previ contatti del sostegno medie inf.ri e
colloqui con il preside dell'istituto professionale alberghiero è stato
appunto iscritto con la garanzia di una
adeguata presa di coscienza, dato che i primi due anni, in particolare,
prevedono attività manuali di servizio sala e cucina. Non è stato
possibile, causa incomprensioni e ritardi con il sostegno assegnato,
pianificare l'anno scolastico ne tantomeno far capire al sostegno e a
parte del corpo docente il concetto di programma equipollente. con fatiche
enormi siamo riusciti comunque a concludere l'anno scolastico, con un
criterio di giudizio identico al resto della classe, con il solo debito
della materia cucina dove ovviamente ha le difficoltà maggiori e dove c'è
stata ovviamente polemica con l'insegnante. Le materie strettamente
manuali si concluderanno con il secondo anno per cui l'anno prossimo noi
protenderemo direttamente per il differenziato onde evitare stop didattici
che l'alunno onestamente non merita....ed evitare altre polemiche con la
scuola. la domanda è......come viene gestito il debito formativo da un
alunno che l'anno successivo, anno in cui dovrà adempiere alla
eliminazione del debito... avrà invece un percorso differenziato? quali
sono i tempi e le modalità in un caso come questo?ovviamente la ns scelta
è una sorta di by pass per arrivare al terzo anno dove la manualità
scompare......e dove contiamo di ritornare ad un tipo di valutazione +
consono, senza la spada di damocle di due insufficienze in partenza...
Per il debito formativo valgono le stesse regole dei
compagni non disabili. Quindi occorre concordare con la scuola le modalità
di adempimento del debito come per tutti gli altri. Se comunque l'alunno
l'anno successivo seguirà una valutazione differenziata, il mancato
adempimento del debito non dovrebbe produrre effetti negativi, trattandosi
ormai di un diverso sistema valutativo che comunque non porta al rilascio
di un titolo legale di studio.
Le ore assegnate dal CSA sono 18 di cattedra nel plesso A con
l'insegnante di ruolo; 6 ore supplenza in altro plesso B.
Proposta del dirigente: 9 ore nel plesso A + 9 ore nel plesso B
utilizzando l'insegnante di ruolo del plesso A; 6 ore del supplente nel
plesso A.
Assolutamente no, tanto più credo, la necessità e
l'assegnazione delle ore è stata decisa a livello di Gruppo di lavoro
all'interno del circolo. Il dirigente non può fare come gli pare perché
nega di fatto il diritto allo studio di quei ragazzi a cui sono state
assegnate 9 ore ciascuno.
Sono un insegnante di sostegno della scuola elementare con oltre da
oltre 18 anni di servizio su posto di sostegno, da 9 anni sono anche il
coordinatore del GLH di circolo, nonostante abbia cercato di documentarmi,
anche tramite le vostre faq, non ho trovato risposta al mio problema, che
di seguito vi espongo ? da 3 anni il collegio e il Dirigente scolastico
permettono ad una collega con titolo polivalente di portare avanti un
progetto (solo sulla carta a favore degli alunni disabili), in quanto alla
fine del primo quadrimestre ha lasciato due classi con bambini H e ha
continuato a seguire altre classi dove non ci sono alunni disabili.
Mi chiedo se in nome della legge sulla AUTONOMIA e in base all?Art 127 de
T.U comma 5???? come è stato verbalizzato in sede di collegio, la docente
col titolo possa essere distaccata per portare avanti il progetto e si
possano affidare due alunni regolarmente certificati a supplenti
temporanee senza titolo? La prego di darmi risposta perché anche a
settembre si ripresenterà la questione?
Credo sia abbastanza chiaro che non si può fare.
Mettete al corrente le famiglie di ciò che sta accadendo e inoltrate un
reclamo al CSA di competenza
E' possibile fruire degli orari e spazi scolastici, con consenso del
dirigente o chi di dovere, per la riabilitazione, con personale esterno,
scelto e pagato dalla famiglia del bambino che si assume le responsabilità
del caso, al solo scopo di non togliere al bambino tre (che poi diventano
sei)ore settimanali di tempo libero o da dedicare ai compiti o alla
famiglia?non esistono scuole con operatori sanitari nell' organico?dato
l'esiguo numero di ore di sostegno non sarebbe un modo piu' proficuo di
trascorrere le ore scolastiche, soprattutto in relazione a gravità e
patologie piu' o meno legate alla didattica?
La scuola, non è un centro di riabilitazione
Sono una supplente scuola materna vorrei sapere se in caso di una
convocazione per assegnazione posti annuali avrei diritto ad agevolazioni
tipo posti vicini visto che usufruisco legge 1014 come accudente a mia
figlia.
Occorre verificare se nell'ordinanza per gli
incarichi annuali sono previsti punti appositi per questa causa. Per i
docenti di ruolo, il CCNL del Gennaio 2005 sulla mobilità prende
espressamente in considerazione questa ipotesi.
Può darmi informazioni per quanto riguarda la procedura da adottare
per chiedere la fornitura di testi scolastici in formato elettronico ai
ragazzi con diagnosi di dislessia.
Mio figlio a scuola utilizza il computer con un programma di
letto-scrittura "Carlo II Loquendo" e sarebbe di grande aiuto per lui
trovare i testi in formato elettronico. Sapete cortesemente indirizzarmi?
Legge 104/92:
https://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/l104_92.html
art. 7. Cura e riabilitazione
art. 13. Integrazione scolastica
In una recente Circolare (Ottobre 2004), indirizzata ai Dirigenti
Scolastici, il Ministero dell’Istruzione - Direzione Generale per lo
Studente invita ad utilizzare gli strumenti più efficaci per facilitare
l’apprendimento dei ragazzi con dislessia, che coinvolge il 4% della
popolazione italiana, fornendo anche un elenco di provvedimenti da
adottare in base alla gravità di ogni singolo caso.
La Nota Ministeriale giunge dopo diverse e pressanti richieste
dell’Associazione Italiana Dislessia e si sofferma sui comportamenti da
adottare, da parte dei docenti, nelle modalità di valutazione degli
apprendimenti di alunni con questo disturbo. I Dirigenti Scolastici devono
porre in essere iniziative di formazione, al fine di offrire risposte
positive al diritto allo studio e all’apprendimento degli alunni con
dislessia, nel rispetto dell’autonomia scolastica.
Le persone affette da dislessia presentano una difficoltà specifica nella
lettura, nella scrittura e, talvolta, nel processo di calcolo, la cui
entità può essere valutata con test appositi, secondo il protocollo
diagnostico messo a punto dall’Associazione Italiana Dislessia (AID),
nonché dalla Società Italiana di Neuropsichiatria Infantile (SINPIA).
La Circolare specifica che le Scuole possono utilizzare strumenti
compensativi e dispensativi. Tra i primi: - la tabella dei mesi, la
tabella dell’alfabeto e dei vari caratteri, la tavola pitagorica, la
tabella delle misure, la tabella delle formule geometriche, la
calcolatrice, il registratore, il computer con programmi di
video-scrittura, con correttore ortografico e sintesi vocale. Per gli
strumenti dispensativi, valutando l’entità e il profilo della difficoltà:
- la dispensa dalla lettura ad alta voce, dalla scrittura veloce sotto
dettatura, dall’uso del vocabolario, dallo studio mnemonico delle
tabelline e, la dispensa, ove necessario, dallo studio della lingua
straniera in forma scritta. Sono previste inoltre la programmazione di
tempi più lunghi per prove scritte e per lo studio a casa,
l’organizzazione di interrogazioni programmate, nonché la valutazione
delle prove scritte e orali con modalità che tengano conto del contenuto e
non della forma.
Ulteriori strumenti possono essere utilizzati durante il percorso
scolastico, in base alle fasi di sviluppo dello studente ed ai risultati
acquisiti.
Gli alunni con disabilità che hanno svolto un piano educativo
"differenziato", ma prima dell'ultimo anno vengano valutati dal Consiglio
di classe con un Piano educativo "semplificato" e con esso ammessi agli
esami finali conclusivi degli studi, hanno diritto, in caso di promozione,
a vedersi valutati i crediti "didattici" degli anni precedenti svolti col
PEI "differenziato"?
Personalmente ritengo di sì e, spero che il
Ministero, al quale questa mail viene inviata per conoscenza, pervenga
alle stesse conclusioni, argomentando per analogia da una norma già in
vigore. Infatti l'art 15 della O M n. 90/01 stabilisce che gli alunni che
svolgono un PEI "differenziato" possano essere ammessi dal consiglio di
classe ad un PEI"semplificato", senza la necessità di prove di idoneità,
dal momento che la commissione ha tutti gli elementi valutativi in suo
possesso. Ora, ciò significa che , in questo caso particolare di passaggio
da un PEI ad un altro tipo di PEI, già la normativa sana la mancata
valutazione formale del PEI "Differenziato". Quindi allo stesso modo, la
Commissione di esami potrebbe valutare i crediti didattici degli anni in
cui è stato svolto il PEI"differenziato".
I docenti per il sostegno, che non siano stati nominati membri di
commissione d'esami, ma siano ' impegnati nell'assistenza agli esami
finali degli studi di alunni con disabilità, hanno diritto ad un compenso
economico?
La risposta è positiva, in base alla C M n.
52/6/03, confermata per i successivi anni, secondo la quale spetta a tali
docenti un compenso forfettario di euro 165.
Per gli alunni con disabilità che sostengono gli esami finali degli
studi con un PEI "differenziato, sui tabelloni , in caso di esito positivo
delle loro prove, può figurare la dicitura " promossi", per non
differenziarli rispetto agli altri compagni promossi?
A me pare che la risposta possa essere
positiva, per le ragioni appena esposte. Nè vi è alcun rischio che tale
dicitura possa creare contenzioso , dal momento che corrisponde a verità
che l'alunno ha superato positivamente le prove relative al suo PEI
"differenziato" ed inoltre il valore legale da attribuire a tale dicitura
è chiaramente indicato nel verbale degli esami che è l'unico documento
ufficiale avente valore legale a tutti gli effetti.
Per conto di una collega che nella mia scuola (e nella mia sezione)
si occupa di sostegno all'handicap, volevo chiederle se è vero che per i
supplenti che operano in virtù dell'abilitazione all'insegnamento ai
portatori di handicap conseguita con un corso siss, in base al nuovo
ordinamento sia possibile la conferma sul posto di servizio in continuità
didattica col precedente anno scolastico. In effetti l'auspicio, che mi
viene anche dal dirigente scolastico,
sarebbe da verificare per questa operatrice anche una qualunque altra
possibilità, che ai fini della specifica problematica (ossia l'handicap
degli alunni da questa seguiti) che necessita di massima continuità,
permetta appunto di confermarle la nomina presso la stessa sede almeno per
il prossimo anno.
Se il docente fosse di ruolo, la continuità sarebbe
garantita. Trattandosi di un precario, essa potrà permanere se non arriva
altro docente con maggior punteggio.
Sono una insegnante di sostegno di un istituto professionale in cui
la presenza di alunni H è molto rilevante (39 alunni H su 700 iscritti).
Considerato che secondo i settori scelti dagli alunni, è necessario
inserire due o tre alunni nella stessa classe, quanti docenti di sostegno
della stessa area si possono assegnare ad una classe?
Mi spiego meglio: se in una classe sono iscritti due alunni con rapporto
di uno a due, al docente della classe bisogna attribuire n. 18 ore di
lezione, sommando quindi i rapporti ( 9 + 9 )? O, considerato che
l’insegnante di sostegno è assegnato alla classe e non all’alunno, avrà
solo 9 ore (senza sommare i rapporti)?
MA CHE STIAMO SCHERZANDO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LE
ORE VENGONO ASSEGNATE AD PERSONAM E SI SOMMANO!!!
Voglio ricordare che esiste il D.M. 141/99 che limita l'oingresso di
disabili in una classe. In una classe può stare al massimo un disabile
grave o due disabili di media gravità. Voglio anche ricordare che togliere
le ore ad un ragazzo in stato di handicap è reato.
Il PEP (Progetto educativo personalizzato) e la Programmazione sono
la stessa cosa? Sono un'ins. di sc. elementare.
No! sono due cose diverse
I Piani di studio personalizzati rappresentano i percorsi di apprendimento
progettati dai docenti per i loro allievi
Il P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato) è il documento nel quale
vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra loro,
predisposti per l'alunno in situazione di handicap, per un determinato
periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e
all'istruzione, di cui ai primi quattro commi dell'art.12 della Legge
104/92 (D.P.R. 24/2/94 - art.5)
Con la riforma Moratti si prevedono per tutti gli alunni i piani educativi
personalizzati.
La programmazione è un documento che contestualizza e rende concreto le
Indicazioni degli Orientamenti in riferimento sia alle esigenze di
educazione, d’apprendimento dei bambini sia alle domande formative delle
famiglie e della comunità
Vorrei saper quali sono le competenze del docente di sostegno
durante gli esami di stato; in particolare, egli fa parte a tutti gli
effetti della commissione oppure sarà impegnato solo nei giorni in cui è
presente l'allievo diversamente abile.
La normativa è precisa nell'indicare che le
commissioni debbano essere composte solo da sei commissari per le materie
oggetto d'esame. Il docente specializzato può essere nominato , a certe
condizioni, purchè rientri fra i sei. Diversamente può essere solo
assistente dell'alunno nei soli giorni degli esami.
Con la Riforma delle Commissioni esaminatrici, sono solo gli insegnanti di
classe delle materie oggetto delle tre prove scritte e del colloquio orale
a comporre la Commissione che sarà presieduta da un Commissario esterno.
Ciò è stabilito dall’art. 1 comma 2 del D.M. n. 4 del 14 gennaio 2003.
Però l’art. 2 della Circolare n. 22 del 29.02.03 ha chiarito che anche un
insegnante per attività di sostegno può essere membro effettivo della
Commissione, purché sia nominato a tempo indeterminato ed abbia svolto
negli ultimi tre anni o l’attività di collaboratore del Dirigente
scolastico, o quella di sostegno, o siano inclusi in graduatorie idoneità
a concorso per Dirigenti scolastici (C.M. n. 10/2003).
Se è pertanto nominato membro effettivo, egli ha tutti i poteri degli
altri membri, ivi compresi quello di votare per la valutazione di tutti
gli alunni, e di partecipare a tutte le operazioni della Commissione.Qualora
ciò non sia, l’insegnante per attività di sostegno non è membro della
Commissione giudicatrice, ma deve prestare assistenza all’alunno con
handicap che ha seguito esclusivamente durante i giorni dello svolgimento
delle prove scritte e del colloquio orale.
Mio figlio il prossimo anno frequenterà la seconda elementare nella
stessa scuola dove ha frequentato la prima elementare.
Nell'anno scolastico 2004-2005 sulla base di un progetto didattico ha
avuto una insegnante di sostegno in deroga. Durante l'orario scolastico
era
seguito per 19 ore dall'insegnante specializzato e per le restanti ore
dall'AEC.
Quest'anno vorremmo che l'AEC fosse lo stesso del precedente anno
scolastico sia perché la riteniamo una persona in gamba e sia perché
riteniamo giusto
che per l'igiene personale il bambino non sia trattato come un oggetto ma
come una persona con le proprie difficoltà emotive.
E' possibile richiedere la presenza della stessa persona. Il comune può
essere obbligato a mandare la stessa persona (ovviamente l'AEC non ha
nulla
in contrario a proseguire la propria attività anche per il nuovo anno
scolastico)?
Occorre verificare le norme di stato giuridico
dell'AEC. Se è un dipendente dell'ente locale a tempo indeterminato, si
deve pretendere la stessa persona.
Se è un dipendente a tempo determinato, cioè a termine, si può chiedere la
sua conferma, sempre che non vi siano graduatorie annuali, come avviene
per gli insegnanti nella scuola. Se è infine socio di una cooperativa
convenzionata con l'ente locale si deve pretendere che la cooperativa
garantisca la continuità; in caso contrario si può chiedere la risoluzione
del contratto di appalto con la cooperativa per inadempienza contrattuale,
specie se fra i requisiti del contratto di appalto è contemplato l'obbligo
di continuità, come dovrebbe essere se i bandi delle gare fossero seri.
Un'alunna è stata iscritta nel corrente anno scolastico al 5. anno
di un ist.prof., ma non ha frequentato e dunque non sarà ammessa agli
esami.
Sembra che i genitori, sentita l'alunna, abbiano deciso di iscriverla
nuovamente alla quinta classe, nella speranza che questo prossimo a.s.
frequenti le lezioni. Per ottenere di nuovo le ore in organico di sostegno
è necessario avere una nuova certificazione medica dell'handicap, oppure è
sufficiente la documentazione già agli atti?
Gli Uffici scolastici regionali, con prassi di
dubbia legittimità, chiedono una nuova certificazione.Per non perdere
tempo in polemiche, in attesa di chiarire definitivamente questa prassi, è
opportuno presentare una nuova certificazione.
Ho letto che in base ad un nuovo decreto la Diagnosi Funzionale il Piano
Dinamico Funzionale ed il Piano Educativo Individualizzato debbono essere
compilati entro luglio dell'anno precedente all'iscrizione del nuovo anno
scolastico.
Su questo punto ho le idee molto confuse.
Infatti se é ovvio che la D.F e il P.D.F. debbano essere compilati con un
congro anticipo per predisporre tutti gli interventi utili per favorire e
facilitare un'effettiva integrazione di un alunno disabile, com'é
possibile compilare il P.E.I così in anticipo, soprattutto se vi é un
cambio di ordine di scuola?
Non c'è alcuna norma esplicita in merito. Esiste
solo la L.n. 333/01 che impone al Direttore scolastico regionale di
accogliere o meno la richiesta di deroghe per il sostegno entro il 31
Luglio. Ora la richiesta va inoltrata con un progetto didattico
personalizzato che deve essere predisposto da tutto il consiglio di
classe, ovviamente prima di tale data, secondo quanto stabilito dall'art
41 del decreto legislativo n. 331/98. Siccome il progetto didattico deve
essere un'articolazione del progetto globale di vita o PEI, che per legge
viene predisposto da tutti, docenti, operatori sociosanitari e famiglia ai
sensi dell'art 12 comma 5 L.n. 104/92, e deve necessariamente seguire il
PDF, la logica conclusione è che tutti questi attti vadano compiuti entro
la Primavera dell'anno precedente quello della frequenza dell'anno
successivo. Ciò richiede una modifica ufficiale del dpr del 24 /2/94, che
invece pone questi atti a partire dall'inizio della frequenza e quindi il
progetto didattico si potrebbe avere solo a Dicembre, quando però da quasi
sei mesi sono scaduti i termini per chiedere le deroghe.Se l'alunno è già
presente a scuola, non ci dovrebbero essere problemi per il suo consiglio
di classe a compiere tutti questi adempimentei nell'anno in corso; se
l'alunno è alla prima iscrizione, dovrebbero compierli i componenti del
gruppo di lavoro di istituto di cui all'art 15 comma 2 L.n. 104/92, magari
chiedendo un incontro con la famiglia e l'alunno, in modo da poterlo
osservare ed essere aiutati a comprendere bene i contenuti della diagnosi
funzionale che comunque va presentata al momento delle iscriziomni, cioè a
Gennaio dell'anno che precede la frequenza.
Sono un Insegnante di Sostegno e presto servizio presso l’Istituto
Professionale Alberghiero di Melfi (Pz). Ogni anno si ripropongono le
procedure relative alle iscrizioni per la 1° classe in particolar modo dei
ragazzi in situazione di svantaggio. Quest’anno, a differenza degli anni
precedenti, ha presentato istanza di frequenza la famiglia di un ragazzo,
disabile, con un deficit intellettivo di grado medio che dovrebbe poter
usufruire anche del convitto annesso poiché proveniente da altra provincia
ma maggiorenne (20 anni).
Per non arrivare impreparati soprattutto nei confronti dei familiari ed
evitare interpretazioni del tipo “non saprei… ho sentito dire che … ma in
quella Scuola si sono comportati … ” gradirei sapere a quale normativa
fare riferimento per l’iscrizione di ragazzi maggiorenni in questo caso
con disabilità.
Tutti i cittadini italiani in possesso del diploma
di licenza media e quelli con disabilità, anche privi di tale diploma
purchè minorenni,hanno diritto , senza limiti di età , all'iscrizione
presso gli istituti secondari di secondo grado. Se trattasi di alunni con
disabilità certificata , essi hanno diritto al sostegno e, nei casi
comprovati, anche all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione
fornita dalla provincia. Se, con problemi di autonomia per l'igiene
personale, hamnno diritto all'assistenza igienica da parte di un
collaboratore scolastico; hanno inoltre diritto ad ausilii, nei casi
comprovati, acquistabili coi fondi inviati dall'ufficio scolastico
regionale.
La prima classe non deve avere più di 25 alunni con un alunno con
disabilità e non più di 20 con due alunni disabili.E' necessario che il
Dirigente scolastico acquisisca subito la diagnosi fuinzionale, in modo da
formulare, dopo un incontro con la famiglia, un progetto didattico
personalizzato per chiedere le ore di sostegno ai sensi dell'art 41 del d
m n. 331/98.
Seguo un ragazzo di II liceo scientifico con discalculia che ha
sostegno solo da 1 anno e fa un programma differenziato per la matematica.
Se verrà promosso ovviamente la valutazione finale per quella materia
andrà riferita al PEI e non ai programmi ministeriali. Questo
comprometterà definivamente la possibilità di avere alla fine del ciclo il
titolo legale o c'è la possibilità di poterlo avere se nel frattempo il
ragazzo riesce a recuperare? Potete dirmi anche la legge di riferimento?
Se l'alunno fa un programma differenziato solo per
la matematica, vuol dire che egli svolge il programma normale o
semplificato per tutte le altre discipline. Se coì stanno le cose, la sua
valutazione deve avvenire secondo la valutazione normale. pertanto in
matematica avrà una votazione negativa.
A fine anno, si procederà, come per tutti gli alunni, con votazione a
maggioranza del consiglio di classe. Se la maggioranza è favorevole alla
promozione, anche il voto negativo di matematica passerà automaticamente a
sei; se verrà bocciato, tutti glui altri voti scenderanno al di sotto di
sei. Non è possibile cumulare contemporaneamente una valutazione normale
per molte discipline e quella differenziata solo per altre. O si adotta
l'una o si adotta l'altra ed i docenti in minoranza debbono accettare quel
modo di valutazione, ovviamente mantenendo la libertà di dare i voti che,
in coscienza si sentono di dare.
Lavoro in una scuola come insegnante di sostegno di A., un bambino in
situazione di handicap molto grave (sindrome x-fragile con epilessia)
iscritto ad una classe prima.
Tra ottobre e novembre 2004 è stato iscritto (nell'altra classe prima
parallela e modulare con la nostra) M. un bambino anticipatario
proveniente da un'altra scuola, senza certificazione, residente in un
altro comune che, in corso d'anno, è stato certificato (disturbi di
personalità e relazione). Inutile dire come nelle attività in cui le
classi vengono unite i bambini non possano stare insieme: M. inizia ad
imitare A., facendo i suoi versi e le sue urla, A. si eccita tanto che
diventa impossibile frenare il suo entusiasmo, iniziano a rincorrersi e a
picchiarsi (sempre per gioco) ma rischiando di farsi male o far male agli
altri.
Siccome M. è anticipatario, residente in un altro comune e non ha
frequentato le regolari ore scolastiche (in quanto solo da due mesi fa due
su cinque rientri pomeridiani, ma fino a marzo stava a scuola solo 4 ore,
la mattina) credevo, che per l'anno scolastico 2005-2006, venisse iscritto
in una scuola del suo Comune ed in una classe prima.
Ieri i genitori hanno deciso di far rimanere M. nella nostra scuola. E'
regolare?
Non sarebbe meglio che cambiasse scuola, dal momento che non è integrato
con i compagni e cerca solo A. in ogni gioco o attività? Se l'anno
prossimo le classi dovessero essere unite durante attività che A. riesce a
svolgere, se i due bambini non riescono a convivere bisogna che uno dei
due venga allontanato? ...ma quale? E poi per andare dove visto che non
ci sono gli spazi adeguati nella scuola? Bella integrazione!!!
Questa è materia di programmazione della scuola. Si
tratta di organizzare il tempo/spazio scuola in modo che questi due
bambini non vengano direttamente a contatto, magari spostando il nuovo
arrivato, che non ha ancora stretto rapporti significativi coi compagni,
in altra classe di un modulo diverso.
Avrei bisogno di informazioni riguardanti l'acquisto di
strumentazioni didattiche per adulti disabili.
La persona per la quale chiedo una consulenza ha circa 25 anni e ha
usufruito, durante gli anni di formazione scolastica, dei contributi
previsti.
A quale ente o istituzione può rivolgersi adesso?
L'art. 4 comma 6 dell'Ordinanza Ministeriale n. 455
del 29 luglio 1997, prevede espressamente che "la piena integrazione delle
persone in situazione di handicap viene assicurata nel rispetto
dell'attuale quadro normativo".
Pertanto è assicurata la frequenza degli stessi con l'obbligo ad una
regolare frequenza ed il diritto di avere ausili didattici specifici e la
nomina di insegnanti specializzati per attività di sostegno.
Sono un docente di sostegno di scuola media. Giorno 6 maggio, come
ormai è d'abitudine, la collaboratrice scolastica si è presentata nella
mia classe alle 8.40, con il piano delle sostituzioni preparato dalla
Dirigente, per informarmi che dovevo andare in un'altra classe per
sostituire un collega di religione assente. Facevo notare che, essendo
assente l'alunna H che seguo io, avevo iniziato a lavorare con un'alunna H
della stessa classe che quel giorno non aveva l'insegnante di sostegno. Se
proprio dovevo abbandonare la mia classe di appartenenza chiedevo che mi
venisse fatto un ordine di servizio scritto. Non essendomi pervenuto
nessun ordine di servizio ho continuato a lavorare nella mia classe con
l'alunna H.
A distanza di qualche giorno la Dirigente mi ha consegnato una lettera
riservata di Contestazione di addebiti perchè non ho voluto sostituire il
collega di religione di un'altra classe. Ho cinque giorni di tempo per le
mie controdeduzioni. Mi sembra evidente l'intento intimidatorio della
Dirigente che dall'inizio dell'anno con sistematicità ha continuato a
usare tutti gli insegnanti di sostegno come tappabuchi. Quello che vi
chiedo è: oltre al fatto che devo rispondere alle lettera di contestazione
di addebiti, quali altre iniziative posso intraprendere per porre fine a
questa continua mortificazione di venire usati come tappabuchi?
Per quanto riguarda le supplenze in altre classi, è
reato spostare il docente dalla classe dove è presente l'alunno disabile.
Il CSA assegna il docente specializzato, non per fare supplenze o altri
compiti. Se Lei esegue questo ordine, viola la norma dell'art 35 comma 7
della l.n. 289/02, secondo la quale il sostegno può essere dato solo dove
è presente un alunno certificato con handicap. Se porta con sè l'alunno in
altre classi, viola il principio dell'integrazione in una classe. Di
conseguenza, si configura il reato di abuso in atti d'ufficio e
l'insegnante, che è un pubblico ufficiale, ha il dovere di denunciare il
fatto, oltre ad opporsi a quell'ordine di servizio. Se non lo fa è omessa
denuncia di reato.
Sono la madre di un ragazzo che ora ha quasi 16 anni e percepisce
l’indennità di accompagnamento.
In questi giorni ci siamo visti recapitare la lettera, con la richiesta di
verifica per accertare l’invalidità di nostro figlio.
Dall’art.94 della Legge Finanziaria 2003 e precisamente al comma 3 mi era
parso di capire che le persone con Sindrome di Down erano esentate da
ulteriori successive visite e controlli. Ho anche letto l’art. 52 della
Legge 449 del 1997 ed ai commi 5 e 6 mi sembra di poter interpretare delle
disposizioni che sono in contrasto con ciò che ci viene richiesto.
Chiediamo, cortesemente, di avere delucidazioni in merito e quale
comportamento tenere con la commissione di verifica della nostra città.
La situazione di gravità per le persone con Sindrome di Down comporta
automaticamente il diritto all’indennità di accompagnamento?
Il comma 3 dell’articolo 94 della Finanziaria per il
2003 fa riferimento allo stato di handicap, che dal primo gennaio 2001 è
riconosciuto con connotazione di gravità a tutte le persone con Sindrome
di Down (precedentemente non era così).
Lo stato di handicap grave è però altra cosa rispetto al riconoscimento di
invalidità civile: da quest’ultimo conseguono (a seconda della valutazione
della commissione medica) le provvidenze economiche; il riconoscimento di
handicap grave dà invece diritto alla priorità nei programmi e negli
interventi dei servizi pubblici, a permessi e congedi sul posto di lavoro
e, se associato alla titolarità dell’indennità di accompagnamento, a varie
agevolazioni fiscali.
La situazione di gravità dell’handicap non comporta affatto il
riconoscimento dell’indennità di accompagnamento.
L’esenzione dalle visite di controllo cui fa riferimento l’art. 94
riguarda quindi quelle relative allo stato di handicap, non quelle per
l’invalidità civile, che sono invece disposte quasi annualmente con
decreto dal Ministero del Tesoro.
L’art. 52 della 449/97 si riferisce alle visite di controllo per
l’invalidità civile avviate precedentemente al giugno 1996 (il comma 5 lo
specifica), e pone un termine entro il quale queste devono essere disposte
(120 gg.): non può quindi riguardare quelle che si stanno svolgendo ora,
per le quali, come anticipa il comma 6 dello stesso articolo, è stato
emanato altro decreto ministeriale.
C’è da dire che la legge n. 326 del 2003, pubblicata sul supplemento
ordinario n. 181 del n. 274 della Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2003
ed entrata in vigore il giorno successivo alla stessa pubblicazione dètta
all’art. 42 disposizioni in materia di invalidità civile. In particolare
il comma 7 stabilisce:
“Il comma 2 dell’art. 97 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, è sostituito
dal seguente: 2. I soggetti portatori di gravi menomazioni fisiche
permanenti, di gravi anomalie cromosomiche nonché i disabili mentali gravi
con effetti permanenti sono esonerati da ogni visita medica, anche a
campione, finalizzata all’accertamento della permanenza della disabilità.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro della salute, sono individuate le patologie rispetto alle quali
sono esclusi gli accertamenti di controllo ed è indicata la documentazione
sanitaria, da richiedere agli interessati o alle commissioni mediche delle
aziende sanitarie locali qualora non acquisita agli atti, idonea a
comprovare l°invalidità”.
Certamente la Sindrome di Down sarà tra le disabilità dell’elenco, quindi
finalmente le persone con Sindrome di Down non verranno più richiamate a
visite di verifica anche per quanto concerne l’invalidità civile. Resta il
fatto però che tale disposizione non è applicabile fino a quando non verrà
emanato il decreto citato nell’articolo.
Al mio bambino è stata accordata l’indennità di accompagnamento. Ho
sentito parlare di un’altra provvidenza economica per i minori,
l’indennità di frequenza: come posso fare per percepire anche questa?
Indennità di accompagnamento e indennità di
frequenza sono due provvidenze che possono essere accordate ai minori, ma
sono incompatibili tra loro, non è possibile cioè per un minore percepire
contemporaneamente entrambe. Il diritto all’indennità di frequenza viene
riconosciuto quando nel verbale rilasciato dalla commissione ASL è segnata
la voce “Minore con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le
funzioni della propria età”, mentre il diritto all’indennità di
accompagnamento è dato quando è segnata la voce: “100% di inabilità
lavorativa con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di
compiere gli atti quotidiani della vita”.
L’incompatibilità tra le due provvidenze economiche è esplicitata
dall’art. 3 della legge n. 289, 11 ottobre 1990.
Nota: Con la sentenza n. 467 del 22 novembre 2002 la Corte Costituzionale
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, della
legge 11 ottobre 1990, n. 289 (Modifiche alla disciplina delle indennità
di accompagnamento di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, recante
norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili,
ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un’indennità di
frequenza per i minori invalidi), nella parte in cui non prevede che
l’indennità mensile di frequenza sia concessa anche ai minori che
frequentano l’asilo nido.
Sentenza della Corte Costituzionale 20 - 22 novembre 2002, n. 467
"Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Previdenza e
assistenza - Minori invalidi civili - Indennità di frequenza di scuole di
ogni ordine e grado - Mancata estensione della provvidenza ai minori
invalidi che frequentano l'asilo nido (di età inferiore ai tre anni) -
Contrasto con i principi di solidarietà, di eguaglianza e di effettiva
assistenza sociale - Illegittimità costituzionale in parte qua. - Legge 11
ottobre 1990, n. 289, art. 1, comma 3. - Costituzione, artt. 2, 3 e 38."
(Pubblicata in Gazzetta Ufficiale - serie Corte Costituzionale, 27
novembre 2002, n. 47)
Nota: Con la sentenza n. 467 del 22 novembre 2002 la Corte Costituzionale
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, della
legge 11 ottobre 1990, n. 289 (Modifiche alla disciplina delle indennità
di accompagnamento di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, recante
norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili,
ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un’indennità di
frequenza per i minori invalidi), nella parte in cui non prevede che
l’indennità mensile di frequenza sia concessa anche ai minori che
frequentano l’asilo nido.
S.O.S.!!
Lavoro con una alunna non udente che frequenta la classe quinta della
scuola primaria di un paesino.
Qualche giorno fa la madre della mia alunna è arrivata a scuola disperata
raccontandomi di essere stata fermata dal maresciallo dei carabinieri che
le ha raccomandato di non mandare la bambina da sola in paese (anche se
per fare piccole commissioni) perchè rischia di essere denunciata (nel
caso la bimba si faccia male) per abbandono di minore, per di più
portatore di handicap. Il maresciallo ha detto che questo è dettato di
legge. Mi può dire a quale legge si riferisce? E tutto il lavoro che si fa
per rendere autonomi i ragazzi?
Ma stiamo scherzando? Mi pare che il maresciallo
abbia esagerato un pochino, l'abbandono di incapace presuppone ben altre
cose. L'abbandono è il risultato dell'abbandonare. L'abbandono può
manifestarsi su oggetti diversi (cose, persone, animali, luoghi, ecc.),
può anche riferirsi allo smettere di occuparsi dell'oggetto
dell'abbandono.
La legge. Abbandono di minori o incapaci.
Reato di una persona che abbandona un minore di anni 14, ovvero una
persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per
altra causa, di provvedere a se stessa e della quale abbia la custodia o
debba avere cura, o di chi abbandona all'estero un cittadino italiano
minore degli anni 18 a lui affidato nel territorio dello stato per ragioni
di lavoro; è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni, ed è aggravato
se dal fatto deriva la lesione personale o la morte o se il fatto è
commesso dal genitore, dal figlio, dal tutore, dal coniuge, ovvero
dall'adottante o dall'adottato.
Le pene sono aumentate (c.p.64) se il fatto è commesso dal genitore, dal
figlio (c.p.540), dal tutore o dal coniuge, ovvero dall`adottante o
dall`adottato.
Sono un insegnante di sostegno, lavoro in una scuola media e seguo
un alunno ipoacusico; questo ragazzo dovrà a giugno sostenere gli esami di
Licenza Media. In questo percorso triennale l'alunno ha seguito lo stesso
programma della classe; in alcuni ambiti disciplinari dei contenuti sono
stati semplificati. Nella lingua inglese lui ha sempre svolto le stesse
prove di verifica della classe, utilizzando però, a differenza dei
compagni, domande con risposta multipla o risposte con vero o falso.
Durante gli esami, nella prova di inglese (stesso questionario dei
compagni), per lui è possibile strutturare risposte a scelta multipla o
risposte con vero o falso? E' ammissibile questa prova dal punto di vista
legale?
Veda:
Legge del 5 febbraio 1992, n. 104, Articolo 16 - Valutazione del
rendimento e prove d'esame
Ordinanza Ministeriale 4 aprile 2003, n. 35, Art. 17 ESAMI DEI CANDIDATI
IN SITUAZIONE DI HANDICAP
Ho una bambina di 7 anni sorda e portatrice di impianto cocleare binaurale.
Ho chiesto al dirigente scolastico come fare per poter entrare nel gruppo
GLH d' Istituto e lei mi ha gentilmente risposto che loro hanno preferito
lasciare fuori da tale gruppo i genitori dei bambini disabili.
A me sembra assurdo ma vorrei sapere se legalmente può un dirigente
scolastico decidere una cosa del genere.
E, nel caso non potesse, come potrei far valere i miei diritti e quelli di
mia figlia.
Il dirigente scolastico ha abusato del suo potere
per negare un diritto alle famiglie dei ragazzi in stato di handicap
La scheda completa la troverà a questo indirizzo:
https://www.edscuola.it/archivio/handicap/hfaq_gruppi.html
Sono la mamma di un bambino autistico (handicap grave)che il prossimo anno
frequenterà la scuola materna.
Gia' da più di una anno stiamo portando avanti un progetto riabilitativo
totalmente a nostro carico e che non coinvolge la struttura sanitaria
pubblica locale (USL)in quanto non ci troviamo d'accordo con il NPI di
riferimento.
Non è stato possibile cambiare NPI perchè è l'unico per la nostra zona.
Vorrei sapere se nei rapporti con la scuola (diagnosi funzionale, profilo
dinamico funzionale, PEI) la figura professionale di riferimento:
a) deve necessariamente appartenere all'Unità Sanitaria Locale di
appartenenza
b) può appartenere ad un'altra USL territoriale
c) può appartenere ad un'azienda ospedaliera pubblica
d) può essere un professionista esterno alla struttura pubblica, di cui la
famiglia se ne avvale e se ne fa carico
e) deve essere un neuropsichiatra oppure può anche essere uno psicologo
Veda il D.P.R. del 24 febbraio del '94
https://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dpr24294.html
2. Individuazione dell'alunno come persona handicappata. - 1.
All'individuazione dell'alunno come persona handicappata, al fine di
assicurare l'esercizio del diritto all'educazione, all'istruzione e
all'integrazione scolastica, di cui agli articoli 12 e 13 della legge n.
104 del 1992, provvede lo specialista, su segnalazione ai servizi di base,
anche da parte del competente capo d'istituto, ovvero lo psicologo esperto
dell'età evolutiva, in servizio presso le UU.SS.LL. o in regime di
convenzione con le medesime, che riferiscono alle direzioni sanitaria ed
amministrativa, per i successivi adempimenti, entro il termine di dieci
giorni dalle segnalazioni.
Sono un insegnante di sostegno, assisto una bambina inserita in una
quarta elementare con tetraparesi spastica e crisi epilettiche. vorrei
porle il seguente quesito, in caso di crisi epilettiche la mamma insiste
che non facendo in tempo a chiamare il 118 devo somministrare il valium
per via rettale perchè senza questa somministrazione la figlia potrebbe
anche morire; sono obbligata a fare ciò o devo solamente chiamare il 118,
i genitori e il dirigente scolastico?
Assistere gli alunni che hanno bisogno di farmaci
durante le ore scolastiche non è un compito che richiede una particolare
specializzazione e può, quindi, essere assegnato agli operatori scolastici
disponibili, siano essi docenti, collaboratori scolastici, personale
educativo e assistenziale, purché lo svolgano con la dovuta attenzione e
tenendo presente dei criteri stabiliti.
Sono un'insegnante laureata in scienze della Formazione Primaria con
la specializzazione biennale per il sostegno. Mi sono laureata a luglio e
da settembre segue un bambino in prima elementare con handicap molto grave
con il quale sono riuscita in questi mesi ad instaurare un ottimo rapporto
ottenendo risultati insperati. Ho saputo che da quest'anno partirà il
corso annuale per conseguire la specializzazione per il sostegno ad
insegnanti che abbiano svolto periodi di supplenza con incarico su
sostegno; alcune colleghe mi hanno detto che le persone che sono iscritte
a questo corso (che di fatto terminerà non prima della primavera 2006)
hanno la priorità in sede di CSA di scegliere i posti di sostegno già da
quest'anno, superando anche le persone che già possiedono il titolo E'
possibile?
Mi chiedo come sia possibile che queste persone a settembre, quindi a
corso appena iniziato, prendano un incarico per il quale ci siano in
realtà persone già preparate?
E se queste persone si iscrivono al corso, si prendono l'incarico per
essere sicure di lavorare e poi non lo finiscono?
I partecipanti al corso di specializzazione
riservato sono docenti incaricati dal MIUR nel 98 a causa della mancanza
nelle graduatorie di specializzati e c'è un debito dell'amministrazione
che li ha utilizzati senza che avessero o specializzazione o abilitazione.
Il corso serve a far conseguire a queste persone, che hanno svolta
attività per almeno due anni, l'abilitazione e/o la specializzazione.
Quanto alla priorità occorre verificare bene il decreto applicativo della
L.n. 143/04, per vedere se è effettivamente prevista questa priorità.
Comunque, in generale, la carenza di persone specializzate su posti di
sostegno è tale che nessuno degli attuali specializzati dovrebbe perdere
il posto, ma forse solo la sede di attuale insegnamento, certo con grave
danno sia per gli interessati, ma soprattutto per la continuità educativa
degli alunni.
Per assenze temporanee dei colleghi curriculari, la mia scuola (media di
1°) affida a me (insegnante di sostegno), ultimamente sempre più spesso
classi intere, evitando di sostituire il docente di materia assente.
Non ho mai rifiutato l'incarico non straordinario sapendolo parte dei miei
doveri e sapendo di dover riuscire a stare (il prof di sostegno è/dovrebbe
essere proprio per legge sempre "sulla" classe in toto) su tutta la classe
in qualsiasi momento anche quale sostituto del docente di materia. In tali
frangenti a quale "didattica" si deve dare priorità, 1. a quella di
sostegno (alla materia) o a 2. quella disciplinare di materia ?
E nel caso 2. non si dovrebbe poter permettere all'insegnante di sostegno
(che supplisce) di annotare valutazioni/osservazioni anche sul registro
del collega che sostituisce ?
L'insegnante per il sostegno non deve farsi tentare
dal desiderio di essere anche il sostituto dei colleghi curricolari alla
cui classe di concorso appartiene. Infatti egli è nominato per compiti
diversi da quelli dei curricolari e cioè per essere mediatore
dell'integrazione fra l'alunno con disabilità e i compagni ed i docenti
curricolari ai fini dell'integrazione. Pertanto, avendo anche
un'abilitazione , può eccezionalmente svolgere attività docente nella
classe di titolarità, per la disciplina per cui è abilitato; però il suo
compito prioritario è l'altro e quindi, quando , ad es. valuta l'alunno ed
i compagni, non deve farlo con riguardo alla disciplina in cui è
abilitato( per questo sono pagati i docenti curricolari), ma con riguardo
al raggiungimento o meno degli obiettivi dell'integrazione scolastica di
cui all'art 12 comma 3 L. n.104/92, e cioè, " la crescita negli
apprendimenti nella loro globalità, la crescita nella comunicazione, nella
socializzazione e negli scambi relazionali".A maggior ragione non può
essere utilizzato in supplenze in altre classi, quando l'alunno per cui è
nominato è presente a scuola.
Un genitore che ha firmato per accettazione la programmazione
differenziata per il figlio diversamente abile può l'anno successivo non
volerla più accettare anche se il Consiglio di classe non ritiene
opportuno passare ad una programmazione per obiettivi minimi ai sensi
dell'art. 12 dell'O. M. 80/95?
Essendovi una dichiarazione di accettazione, questa
vale fino a quando la volontà non cambia.