In presenza di gravi situazioni di handicap in cui bisogna provvedere
a assistenza, igiene intima e pulizia a seguito di espletamento di bisogni
fisiologici chiedo di sapere se ol compito ricade sui collaboratori
scolastici (privi di specializzazione) o se deve intervenire altro
personale.
E se ricade sui coll.scolastici quale è il compenso stabilito o quale il
criterio da individuare.
Assistenza materiale igienica e cura della persona:
Nota 30.11.01 (Assistenza di Base Handicap)
https://www.edscuola.it/archivio/norme/circolari/nm301101.html
Per l'assistenza specialistica: Legge 104/92, art. 13 comma 3
https://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/l104_92.html
Sono un'insegnante di scuola dell'infanzia.
Nella scuola dove lavoro devono ristrutturare i servizi igienici dei
bambini.
Vorremmo sapere se esiste una circolare nella quale si comunichi quanti
servizi per i bambini disabili sono necessari in una scuola e se necessita
creare un servizio igienico per disabili adulti.
Nella scuola, deve essere previsto il servizio
igienico sia per i bambini disabili, che per quelli adulti.
Uno degli ultimi importanti provvedimenti legislativi relativi
all'eliminazione delle barriere architettoniche è costituito dalla legge n.104
del 5/2/1992 - “Legge Quadro sull'handicap”-. In particolare l'art. 24
integra e modifica notevolmente le prescrizioni contenute nelle precedenti
disposizioni.
Legge 104/92 [...]
art 24. Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche [...]
comma 7. Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti
al pubblico in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di
accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali
le difformità siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera
da parte delle persone handicappate, sono dichiarate inabitabili e
inagibili. Il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico
degli accertamenti per l'agibilità o l'abitabilità ed il collaudatore,
ciascuno per la propria competenza, sono direttamente responsabili. Essi
sono puniti con l'ammenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni e con la
sospensione dai rispettivi albi professionali per un periodo compreso da uno
a sei mesi.
Gli edifici di proprietà pubblica, come università, scuole, ospedali,
stazioni ferroviarie, aeroporti, devono applicare le prescrizioni del D.P.R.
n. 503 del 24.07.1996 - Regolamento recante norme per l'eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Invece gli
edifici di proprietà privata e quelli di edilizia residenziale pubblica
fanno capo all'altro provvedimento che è il D.M. n.236/89. Detti edifici
possono essere sia residenziali che non residenziali, come ad esempio
teatri, uffici, cinematografi, centri commerciali, negozi, sale di riunione,
alberghi, ristoranti, locali notturni.
Vengono considerate barriere architettoniche anche gli “ostacoli che
limitano a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature
o componenti".
Sono un insegnante di sostegno con nomina del C.S.A. su cattedra di 18 ore
distribuite su tre alunni uno con nove ore e le altre nove ore su altri due.
All'interno dell'istituto vi è la presenza di un altro alunno seguito per 18
ore da un altro collega e di un alunno iscritto in una prima superiore,
nella quale non sono presente ne io ne il collega, con certificazione della
scuola di provenienza ma senza assegnazione di alcun insegnante di sostegno
da parte del C.S.A. e dell'Ufficio Scolastico Regionale. Adesso il Dirigente
Scolastico dopo reiterate ed inascoltate richieste di un ulteriore
insegnante di sostegno ritiene di poter diminuire le ore mie e del collega
sui ragazzi seguiti cnvogliandole sull'alunno in questione.
Credo che una tale decisione sia illegale così come una eventuale nostra
mancata presa di posizione avverso un tale provvedimento, giustificato, a
parer suo, dal potere organizzativo e gestionale che gli deriva
dall'autonomia scolastica.
Vi chiedo se le mie perplessità siano fondate o meno ed in tal caso cosa
posso fare per tutelare i miei alunni e me stesso?
E' illegale ciò che vuole fare il dirigente. Lede un
diritto di alcuni alunni che hanno avute assegnate ore dal CSA ad insaputa
delle famiglie!. Che i genitori di questo ragazzo a cui è stato negato un
supporto educativo così essenziale, si rivolgano al tribunale civile per il
diritto allo studio che gli viene negato, tramite procedura di urgenza (art.
700 c.p.c.).
Sono il padre di una bambina affetta da Sindrome di West che frequenta il
secondo anno di scuola materna, affiancata (solo dal mese di dicembre) da un
insegnante di sostegno per le 24 ore settimanali.
Vorrei sapere se l'assistenza specialistica, mi riferisco al personale
addetto ad accompagnare la bambina in bagno a farla mangiare, sia di
competenza della Scuola dell'AUSL o addirittura del Comune.
Vi ringrazio anticipatamente.
Le competenze del Comune: Legge 104/92, art. 13 comma
3
3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive
modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per
l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o
sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di
docenti specializzati.
Assistenza di base agli alunni in situazione di handicap
Nota 30 novembre 2001
https://www.edscuola.it/archivio/norme/circolari/nm301101.html
Nel sistema vigente l’assistenza di base gestita dalle scuole è attività
interconnessa con quella educativa e didattica: queste tre tipologie di
azioni devono concorrere tutte insieme alla integrazione della persona
disabile secondo un progetto unitario che vede coinvolti tutti gli operatori
(dirigenti scolastici, docenti, collaboratori scolastici, genitori, tecnici
della riabilitazione ecc.) in un unico disegno formativo che la norma
definisce come Piano Educativo Individualizzato. Il PEI, a sua volta, si
colloca all’interno della più generale progettualità delle scuole autonome
che, ai sensi del DPR 275/99, sono tenute a redigere il Piano dell’Offerta
Formativa (POF), nel quale sono indicati i criteri e le modalità
organizzative dell’intero servizio formativo che ciascuna istituzione
intende attuare, anche in relazione alle varie e diversificate esigenze
degli alunni e delle famiglie.
Pertanto, in tale contesto, il collaboratore scolastico è parte
significativa del processo di integrazione scolastica degli alunni disabili,
partecipa al progetto educativo individuale dell’alunno e collabora con gli
insegnanti e la famiglia per favorirne l’integrazione scolastica. [...]
Competenze dell’istituzione scolastica
Premesso che la scuola deve garantire l’assistenza di base agli alunni
disabili, si evidenzia come, nelle diverse fasi contrattuali, le mansioni di
assistenza sono state più volte modificate, anche in seguito al
trasferimento del personale addetto a tali mansioni, dal comparto delle
Autonomie Locali al comparto scuola e inserite con l’accordo relativo al
secondo biennio economico siglato in data 15/2/2001 nel profilo
professionale del collaboratore scolastico. Infatti la tabella D
dell’accordo citato pone, tra le mansioni proprie del profilo di tutti i
collaboratori scolastici, l’ausilio materiale agli alunni portatori di
handicap nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e
nell’uscita da esse, in cui è ricompreso lo spostamento nei locali della
scuola.
Per quanto riguarda le attività di ausilio materiale agli alunni portatori
di handicap per esigenze di particolare disagio e per le attività di cura
alla persona ed ausilio materiale nell’uso dei servizi igienici e nella cura
dell’igiene personale dell’alunno disabile, nelle scuole di ogni ordine e
grado, tali mansioni rientrano tra le funzioni aggiuntive (allegato 6 punto
4 lettera b del CCNI e tabella D citata, ultimo capoverso), da assegnare
prioritariamente per soddisfare tali esigenze e da remunerare con risorse
contrattuali (Tabella D ultimo capoverso e Intesa MIUR-OO.SS del 9/11/2001).
Insegno in una scuola media ed assisto, quotidianamente, all'utilizzo
indebito dei miei colleghi specializzati più giovani per le numerose
sostituzioni dei colleghi assenti, ledendo così il diritto degli alunni
disabili di loro riferiemnto, che non possono avvalersi di una efficace
mediazione didattica.
E' vero che esiste una Sentenza del Consiglio di stato in merito, che
denuncia la non legalità di tale modus operandi?
Potete darmi, per favore, i riferimenti di qualsiasi norma in materia?
I docenti di sostegno, non possono essere utilizzati
per le supplenze in sostituzione di docenti colleghi momentaneamente
assenti.
La normativa vigente e da ultima la legge finanziaria n. 289/02 all'art.35
comma7 stabilisce inequivocabilmente che l'insegnante per il sostegno deve
essere assegnato e deve operare solo nella classe dove è inserito l'alunno
con handicap. Solo se tale alunno è assente è legittima una sua
utilizzazione per supplenze in altre classi. Una tale utilizzazione quando
l'alunno con handicap è presente concretizza per il dirigente scolastico
l'ipotesi di reato di abuso di potere, oltre che quello di illecito
contabile.
Il docente richiesto di una supplenza illegittima deve pretendere l'ordine
di servizio scritto, in mancanza del quale può legittimamente rifiutarsi di
abbandonare la classe dove è iscritto e presente l'alunno con handicap.
Può inoltre segnalare l'ordine illegittimo scritto ai sindacati scuola ed
all'Osservatorio del ministero dell'Istruzione sulla integrazione scolastica
chiedendo il num. di fax alla segreteria del 0658492414.
Sono un docente di sostegno nella scuola secondaria di 2°, membro del
GLH del CSA provinciale, che contattato da alcune colleghe di sostegno di
altri istituti scolastici di 2° mi hanno segnalato alcune situazioni di
particolare gravità che in sintesi si sostanziano in una retrocessione a
livello d iscrizione ad una classe inferiore rispetto il percorso formativo
realizzato. Presento due casi significativi, e poi pongo il quesito:
1. Alunno L.104 ha frequentato con esito positivo la 2^ classe di un
istituto agrario per poi chiedere di passare ad un istituto professionale
per il commercio, Il Dirigente Scolastico dell'istituto per il commercio lo
accoglie e lo iscrive alla classe 1^ .
2. alunno L.104 frequentante la 2^ classe in un istituto professionale,
chiede dopo lo scrutinio del 1° quadrimestre di poter passare ad altro
istituto professionale, dopo aver esercitato il ritiro dalla scuola
frequentata si presenta nella scuola di nuova iscrizione ed il Dirigente lo
inserisce in una classe prima
Domande:
può un Dirigente scolastico in nome dell'autonomia fare ciò che vuole e
quindi iscrivere a classi inferiori, di fatto azzerando un percorso
formativo,? Non dovrebbe attivare eventuali passerelle e relativi esami di
idoneità per favorire la capitalizzazione del percorso formativo realizzato,
lasciando poi agli esiti dei momenti formativi attivati ed alla relativa
valutazione la decisione su dove ripartire?
Prendendo in esame tutte le normative nazionali e regionali colgo come ratio
trasversale quella di valorizzare e capitalizzare al massimo il percorso
scolastico di ognuno anche in eventuali passaggi da un sistema formativo
all'altro e nei passaggi all'interno dello stesso sistema formativo..... non
si ravvisa nell'azione dei Dirigenti scolastici una lesione di questo
diritto?
C'è una normativa a cui riferirsi per affermare il diritto, di tutti, non
solo del disabile, di non essere retrocesso in classi dove di fatto si ha
maturato la promozione, senza che venga attivato tutto ciò che potrebbe
favorire una valortizzazione del già conseguito al fine di evitare
l'azzeramento del percorso formativo realizzato?
Valgono le norme generali in materia di crediti
formativi, di convalida di valutazioni di apprendimenti già certificati ed
in caso di mancanza,di prove di idoneità; è da tener presente che, se gli
alunni hanno seguito un percorso differenziato e, nel nuovo istituto ne
seguono uno normale o per obiettivi minimi, non necessitano di prove di
idoneità ai sensi dell'art 15 comma 4 O M n. 90/01
Insegnante di scuola media, mi trovo ad essere Dirigente pro-tempore
nel mio Istituto Comprensivo. Due genitori di alunni H, inseriti nella
materna in due diversi comuni, desidererebbero prolungare la permanenza del
figlio in questo ordine di scuola oltre il compimento del 6 anno (per
entrambi entro il 31 agosto). Per quel che ne so, si configurerebbe un
reato, in quanto inadempienza alle norme sull'obbligo scolastico. Dal
momento che le famiglie, gli specialisti, le insegnanti e la sottoscritta
condividono pienamente l'opportunità di questa scelta nell'interesse dei
bambini, le chiedo se non siano previste deroghe e se, quali siano le
modalità per fruirne.
La c m n. 235/1975 consentiva eccezionalmente una
ulteriore ripetenza.
Normalmente si è giustamente contrari perchè il ritardo crea un notevole
divario di età fra i compagni, specie dopo l'anticipazione dell'iscrizione
alla scuola primaria voluta dalla L.n. 53/03.
Non si sa neppure se la c m citata possa ancora considerarsi in vigore.
Volevo un parere in merito all'iscrizione di un alunno DIVERSAMENTE ABILE
alla scuola secondaria di secondo grado, nato il 14/11/1990. L'alunno in
questione è obbligato ad iscriversi ad una scuola secondaria di secondo
grado non avendo compiuto 16 anni?
I genitori dell' alunno insistono nel non iscriverlo al grado successivo, se
dovesse essere obbligato, noi scuola cosa dovremmo fare?
Con la legge n. 53 del 28 marzo 2003 è stata approvata
la riforma della scuola che sarà graduale ed entrerà a regime nel giro di 10
anni. Una delle principali novità introdotte dalla riforma nel percorso
degli studenti è il "diritto-dovere" all’istruzione fissato ad almeno 12
anni complessivi o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro
il diciottesimo anno di età. Per rispondere alla sua domanda, per quanto
riguarda la obbligatorietà dell'iscrizione alla scuola secondaria di secondo
grado, la risposta è no, l'alunno non è obbligato.
Gli alunni in situazione di handicap, in forza dell'art. 14, comma 1 lett. c
della legge-quadro (104/92), possono ripetere la stessa classe per tre
volte, oltre al primo anno di frequenza, purché vi sia una delibera
favorevole del collegio dei docenti, su proposta del consiglio di classe o
interclasse, sentiti gli esperti che seguono l'alunno, come i membri
dell'unità multimidisciplinare dell'ASL Ma... a chi giova che questo ragazzo
rimanga nella scuola media per tutto questo tempo?
Sono un'insegnante di sostegno e da quest'anno presto servizio presso
un Istituto Professionale dopo molti anni nella scuola media. Seguo un
alunno Down di 26 anni frequentante per la prima volta il quinto anno al
quale sono state attribuite soltanto cinque ore di sostegno e a questo
proposito vorrei sapere:
1) il riferimento normativo in base al quale un alunno affetto da tale
patologia ha diritto a diciotto ore. Inoltre, se tale normativa esiste,
perchè il CSA non ne tiene conto nella definizione dell'organico?
2) Esiste un limite di età oltre il quale un alunno portatore di handicap
non può più frequentare la scuola superiore?
Non esiste alcuna norma che attribuisca
automaticamente 18 ore di sostegno settimanali ad alunni con disabilità di
qualsiasi tipologia.
Non esiste nessuna norma che vieti ai cittadini con o senza disabilità di
iscriversi o di frequentare oltre una certa età le scuole superiori. Però,
se uno viene bocciato, spetta al Collegio dei docenti concedere o meno una
ripetenza. Pertanto, se bocciato non ripetente è praticamente escluso dalla
frequenza.
Scrivo da parte di una mia collega di sostegno che lavora in una
scuola media. la collega segue una ragazza con ritardo mentale grave che ha
compiuto 18 anni questo gennaio e che attualmente frequenta la terza media.
La mia collega con la famiglia hanno ricevuto finora molti rifiuti da parte
delle scuole superiori per una eventuale iscrizione essendo l'alunna già
maggiorenne . La domanda è: può un preside rifiutare per l'età della ragazza
la sua iscrizione nella scuola superiore? Quando un preside può rifiutare
una iscrizione?
Nessuna norma vieta l'iscrizione alle scuole superiori
con riguardo all'età. Per gli alunni con handicap, anzi, la Sentenza n.
215/87 della Corte Cost. garantisce il diritto all'iscrizione, purchè
l'aspirante sia in possesso del diploma di licenza media, ed il diritto alla
frequenza con la conseguente logica nomina dell'insegnante per attività di
sostegno. L'art. 12 comma 4 della L. 104/92 stabilisce che nessun handicap o
minorazione può essere causa di esclusione dalla frequenza scolastica; ne
discende che un rifiuto potrebbe configurare l'ipotesi della fattispecie
penale dell'omissione d'atti d'ufficio. La recente Sentenza n. 226/01 della
Corte Cost., secondo cui gli alunni con handicap maggiorenni non possono
frequentare i normali corsi mattutini (per grande divario di età con i
compagni), ma quelli serali per adulti in base alla O.M. n. 455/97, riguarda
esclusivamente i corsi di scuola media. Nulla dice in merito a quelli di
scuola superiore; taluni CSA incoraggiano i dirigenti di scuole superiori a
rifiutare iscrizioni di alunni con handicap maggiorenni sulla base di questa
ultima Sentenza. Questa interpretazione è contraria sia alla legge, che alla
stessa Sentenza della Corte.
Sono un'insegnante di sostegno scuola primaria. Nell'Istituto Comprensivo
dove lavoro ci sono 7 insegnanti di sostegno per 14 bambini diversamente
abili di cui alcuni molto gravi. All'inizio del secondo quadrimestre uno di
questi bambini si è trasferito pertanto le ore a lui assegnate sono libere.
Il dirigente Scolastico vorrebbe assegnarle ad un bambino non ancora
segnalato.è legale?avrei bisogno di riferimenti normativi
No, non è legale!
https://www.edscuola.it/archivio/handicap/hele.html
L'insegnante di sostegno viene assegnato solo se il bambino è certificato.
D.M. 331/98, art. 41
Sono un’insegnante di sostegno da due anni. Non ho molta esperienza su
questo campo, ma quest’anno sto insegnando in una scuola e sin dal primo
giorno ho trovato non poche difficoltà. La cosa che più mi preoccupa è
l’atteggiamento degli insegnanti curriculari (negativo) nei confronti della
ragazza e nei miei. Ho dovuto spiegare loro il ruolo del docente di sostegno
sottolineando il fatto che sono insegnante della classe. Nel consiglio mi
hanno evitata senza farmi parlare e non sono riuscita a far capire loro che
bisogna fare il PEI o comunque prendere una decisione importante per la
situazione dell’alunna. L’alunna segue una programmazione paritaria per
evitare che si inibisca più del necessario. Ma i colleghi, essendo in un
liceo scientifico, fanno di tutto per bocciarla (non facendole superare due
dei tre debiti che doveva colmare), senza considerare che la ragazza
presenta comunque delle difficoltà, soprattutto, di relazione, per il resto
è lenta, ma se opportunamente stimolata riesce discretamente.
Chiedo sulla base di quello che ho scritto se posso guidare (per legge) la
ragazza durante i compiti scritti ( che sono stati valutati in difetto per
la mia presenza, essendo io un insegnante di matematica, dandole quattro e
mezzo che con tutto il rispetto se lo avessi fatto io avrei dovuto prendere
almeno 10) e se si possono semplificare le prove scritte o comunque se gli
obbiettivi minimi sono gli stessi della classe e se ogni volta che viene
interrogata si debba paragonare ai compagni in tutti i sensi o tenere conto
delle sue capacità.
Inoltre, sono sull’area scientifica di una terza con programma PNI, vorrei
sapere:
1. quale siano le discipline afferenti l’area scientifica (con riferimento
normativo)
2. posso cambiare l’orario durante l’anno? (sapevo una volta al mese, ma non
ho riferimento normativo).
3. posso protocollare il cambiamento d’orario o non è corretto, sono stata
aggredita verbalmente, davanti agli alunni, dalla vicepreside perché ho
cambiato l’orario senza chiedere il consenso al Consiglio di classe, è leale
questo?
Quanto allo svolgimento delle prove, in forza dell'art
16 comma 3 L.n. 104/92, l'alunno ha diritto a tempi più lunghi ed a svolgere
prove equipollenti. Quanto all'assistenza, essa deve limitarsi solo ad un
sostegno psicologico o meramente operativo, come ad es. scrivere, se
l'alunno non può e simili. Quanto agli obiettivi minimi questi debbono
essere deliberati, sia pur a maggioranza, dal consiglio di classe e ciascun
docente deve dichiarare quali sono quelli per la sua disciplina.
Quanto al cambio di orario, non ho compreso la domanda e quindi non so dire
nulla.
Con la 1a media si abbassa drammaticamente il numero di ore di
sostegno che di norma viene assegnato a bambini, come nostro figlio, con la
Sindrome di Down. Si passa a 6 ore settimanali (assegnazione standard).
Abbiamo saputo da una nostra conoscente, che ha la figlia un anno avanti al
nostro, sempre con DS e che recentemente e' diventata "sordastra" per
un'otite ad un'orecchio (termine utilizzato dal preside della media che
frequenta e con cui abbiamo anche parlato), che in virtu' di questo secondo
problema ha avuto sostegno per 18 ore alla settimana grazie ad una nuova
diagnosi funzionale.
In questo contesto di assurda "guerra tra poveri", ci siamo recati presso la
ASL (lo stesso servizio UTR che ha diagnosticato per l'altra bambina), per
verificare se ci fosse una simile possibilita' per nostro figlio che e'
praticamente muto (scrivono gli specialistici probabilmente per un blocco di
natura psicologica) in quanto presenta problemi di linguaggio di gran lunga
superiori ai gia' seri problemi di linguaggio della DS. In buona sostanza
non comunica a parole e la strada per la comunicazione attraverso la
letto-scrittura e' ancora lunga.
La Neuropsichiatra incaricata ci ha messo davanti tre pagine dattiloscritte,
che non recavano alcun riferimento normativo chiaro, ma un titolo ove
risaltavano le parole "....certificazione integrazione
scolastica....codifica diagnosi cliniche...." e che non siamo riusciti a
ricercare su EDSCUOLA
In tale elenco la Sindrome di Down aveva tre livelli di punteggio: grave,
media, lieve (cosa che gia' mi dice che dovremmo essere fuori delle recenti
impostazioni del problema).
La specialista ci ha detto che il mutismo (ovvero la marcata incapacita' di
parlare rapportata all'eta') non figura tra questi punteggi. O meglio che
avrebbe potuto indicare (in una nuova diagnosi funzionale) i gravissimi
problemi di linguaggio, ma che questi problemi NON DAVANO DIRITTO, sempre
sulla base di questo documento, AD ALCUN PUNTEGGIO AGGIUNTIVO da tradursi in
termine di ore di sostegno.
Il maggior punteggio era invece riservato ai "titolari" (e qui sono ironico)
di handicap sensoriale.
Ecco le domande:
- Esistono davvero questi punteggi nell'elaborazione della diagnosi
funzionale? Siamo evidentemente fuori dall'ICF!
- Non considerando, per ora, la possibilita' di adire al Tribunale sulla
scia delle numerose recenti sentenze, cosa si puo' fare in sede di una
diagnosi funzionale, aggiungo, veritiera, dunque secondo la Legge ?
PS trovo su Edscuola, quanto segue:
Marisa Pavone, Docente di pedagogia speciale, Università di Torino
L'integrazione scolastica e sociale delle persone con deficit "in situazione
di gravità"* ......................
Come dunque interpretare l'attribuzione della situazione di gravità ai Down
- introdotta nel contesto di una legge finanziaria - .....che appare una
scelta dissonante se rapportata alle buone prassi di inclusione che li
vedono protagonisti, e al nuovo sguardo scientifico rivolto alle disabilità
dall'ultimo sistema di classificazione ICF? ..........................
ci permettiamo di ipotizzare che la "rivendicazione" della gravità del
deficit per i soggetti Down sia da ricondurre a ragioni di carattere
prevalentemente amministrativo/organizzativo.... l'istanza potrebbe di fatto
esprimere l'intenzione di assicurare a sé o ai propri cari quella -------priorità
nella erogazione di servizi---------- che la Legge Quadro sull'handicap
attribuisce come diritto inalienabile alle situazioni di gravità.
SIC
Non dare retta alle chiacchiere che ti rifilano e in
particolare quando si parla di sostegno da assegnare ad un bambino in stato
di handicap. Il Down è grave per legge ed ha diritto al sostegno con
rapporto 1 a 1: per legge. Chi ciurla nel manico, e gestiscono le ore come
vuole, è il dirigente e il gruppo di lavoro all'interno delle scuole. Il CSA
assegna un tot ore secondo la diagnosi funzionale e secondo la gravità. Le
scuole, dopo, rimescolano le carte e distribuiscono i pani a loro
piacimento. In pratica tolgono le ore ai più gravi per assegnarle ad altri a
cui il CSA non ne ha date.
Una guerra tra poveri e l'unica strada ed è quella che ho seguito io per mio
figlio down, è il ricorso al tribunale civile. Mio figlio che ora è nella
scuola superiore, ha 18 ore di sostegno. Questo l'ho ottenuto con una
ordinanza del tribunale. Ti invito a seguire questa di strada, perché questi
ragazzi hanno diritto allo studio "pieno e incondizionato".
VI PREGO AIUTATEMI!
MIO FIGLIO DI ANNI 7 E' AFFETTO DA TETRAPARESI ED E' IPOVEDENTE MA HA UN'
OTTIMA CAPACITA' INTELLETTIVA ED HA ACQUISITO UNA BUONA CAPACITA' DI
LINGUAGGIO. HO ISCRITTO IL BAMBINO AL PRIMO ANNA DELLA SCUOLA PRIMARIA
CONSAPEVOLE DELLA MATURITA' RAGGIUNTA E CONFORTATA ANCHE DAL PARERE ESPRESSO
DALL' EQUIPE DEI MEDICI CHE SEGUE MIO FIGLIO SIN DAI PRIMI ANNI DI VITA.
PREMESSO CHE HO CONSEGNATO LA DIAGNOSI FUNZIONALE FORMULATA DALL' ASL DI
COMPETENZA AL DIRETTORE DELLA SCUOLA SIN DAL MESE DI MAGGIO DEL 2005,L'ANNO
SCOLASTICO E' INIZIATO E MIO FIGLIO NON HA AVUTO L'INSEGNANTE DI SOSTEGNO,
ARRIVA DOPO QUALCHE SETTIMANA UNA INSEGNATE CON TITOLO SPECIALISTICO CHE
PERO' DOPO DUE GIORNI RIFIUTA L'INCARICO, DOPO DI CIO' NE ARRIVA UNA SENZA
TITOLO CHE DOPO UNA SETTIMANA ACCETTA UN ALTRO INCARICO ED INFINE NE ARRIVA
UN'ALTRA SENZA TITOLO (ETA' 45-48) CON NESSUNA ESPERIENZA CON I PORTATORI DI
HANDICAP QUINDI PER NIENTE UTILE AL BAMBINO, E PER 12 ORE DI SOSTEGNO DI CUI
1 E' RISERVATA AL RIENTRO POMERIDIANO. DOPO AVER CHIESTO SPIEGAZIONI AL
PRESIDE LO STESSO MI HA COMUNICATO CHE C'E L'INSEGNANTE DI SOSTEGNO DI RUOLO
MA E' IN MATERNITA' ED HA GIA' UN BAMBINO DI TERZA ELEMENTARE E CHE IL
PROVVEDITORATO NON HA INCREMENTATO L'ORGANICO E QUINDI HA DOVUTO DESTINARE
12 AL BAMBINO DI TERZA ELEMENTARE E 12 ORE A MIO FIGLIO. IO SONO MOLTO
ARRABIATA PER IL TEMPO PERSO O MEGLIO CHE NON SI STA IMPIEGANDO NEL MIGLIORE
DEI MODI PERCHE' CONOSCO LE POTENZIALITA' DI MIO FIGLIO,LA SCUOLA SU MIA
RICHIESTA HA ACQUISTATO UN COMPUTER CON SENSORI E PROGRAMMI SPECIFICI PER IL
PERCORSO DIDATTICO DEL BAMBINO, AD OGGI SOLO L'INSEGNATE CURRUCULARE CHE
PERALTRO HA POCHISSIMO TEMPO A DISPOSIZIONE E' IMPEGANTA PER CERCARE DI FAR
LAVORARE IL BAMBINO AL COMPUTER PERCHE' OVVIAMENTE LA SCUOLA NON HA
PREPARATO IN MANIERA ADEGUATA (CORSI DI FORMAZIONE ) I DOCENTI INTERESSATI.
LA MIA DOMANDA E' QUESTA: COSA POSSO FARE PER AVERE AUMENTATE LE ORE DI
SOSTEGNO PER IL PROSSIMO ANNO CON UNA INSEGNANTE CON TITOLO SPECIALISTICO IN
CONSIDERAZIONE ANCHE DELLA NON TRASCURABILE MINORAZIONE VISIVA? ( SECONDO
QUANTO RIFERITOMI DALL'UNIONE ITALIANA CIECHI DEL TERRITORIO MIO FIGLIO
DOVREBBE AVERE ASSICURATO IL TOTALE DELLE ORE CON RAPPORTO 1 A 1, INFATTI
COSI' E STATO PER I 4 ANNI CHE HA FREQUENTATO LA MATERNA).
Occorre per il prossimo anno che il Dirigente faccia
stilare il progetto didattico prsonalizzato dal Consiglio di classe entro
Maggio. In caso negativo, potrebbe far causa per ottenere il massimo delle
ore sullla base della diagnosi funzionale.
Se mi consente vorrei mandare al Ministero la Sua e-mail per dimostrare come
la qualità dell'integrazione possa essere bassa a causa della mancanza di
continuità didattica.
Se dovesse scegliere la via giudiziaria, con art. 700, c.p.c., per ottenere
in tempo relativamente breve (circa 60gg.), il numero massimo delle ore con
una Ordinanza del tribunale, me lo faccia sapere- Mi faccia sapere anche la
città di residenza
Sono una docente di scuola secondaria di primo grado immessa in ruolo l' 1
settembre 2005 in una provincia diversa dalla propria e che ha urgente
bisogno di una sua risposta. Le espongo la situazione: mio padre, affetto da
un cancro incurabile (da quasi un anno è stato sottoposto a visita medica
per il riconoscimento dell'indennita' d'accompagnamento ma, ad oggi, tutto
tace......) e', a sua volta, accompagnatore di mio fratello invalido al 100%
e per il quale, da oltre 90 giorni, abbiamo richiesto il riconoscimento
della 104. Alla luce delle mie "disgrazie" familiari è possibile che io mi
appelli al punto V dell'art. 7, CCNI 21/12/2005 per avere gia' quest'anno il
trasferimento nella mia provincia? Potrei avvalermi di certificati medici
sostitutivi sia per mio padre ( va bene un certificato rilasciato da un
oncologo?) che per mio fratello? Consideri che ho altri fratelli lavoratori
e non....Volevo inoltre sapere come fare a trovare la distinzione tra
"assistente" ed "accompagnatore" della persona handicappata.
Lei sta svolgendo l'anno di prova; non so se col nuovo
contratto sia possibile o meno svolgere l'anno di prova in sede diversa da
quella assegnata. Quanto all'a.s. 2006/07, certamente Lei potrà avvalersi
dei punteggi indicati nel CCNL sia per l'assistenza a genitori in
trattamento oncologico che per il fratello. Quanto al punteggio del primo,
mi pare basti la certificazione di una struttursa ospedaliera specializzata;
quanto al secondo occorre la certificazione di handicap grave ai sensi
dell'art 3 comma 3. Se Lei non fosse in possesso di questi certificati alla
data di scadenza della presentazione delle domande di trasferimento, sarebbe
difficile avvalersi del diritto di fare riserva per poi presentare la
certificazione, almeno per suo fratello, perchè almeno la certificazione di
handicap ha valore legale alla data della presentazione della domanda della
visita medico-legale.
Comunque si informi bene con una qualunque associazione di disabili e con la
Sua segreteria per verificare la certezza della data di decorrenza della
validità delle due certificazioni.
PER UN SOGGETTO DIVERSAMENTE ABILE AL QUALE è RICONOSCIUTA LA LEGGE 104 LA
TASSA DI ISCRIZIONE AD UNA SCUOLA SUPERIORE è DOVUTA?
Legge 118/71: art. 30. (Esenzione dalle tasse
scolastiche e universitarie). - Ai mutilati ed invalidi civili che
appartengono a famiglie di disagiata condizione economica e che abbiano
subìto una diminuzione superiore ai due terzi della capacità lavorativa ed
ai figli dei beneficiari della pensione di inabilità, è concessa l'esenzione
dalle tasse scolastiche e universitarie e da ogni altra imposta,
analogamente agli esoneri previsti per gli orfani di guerra, ciechi civili,
i mutilati ed invalidi di guerra, di lavoro, di servizio e i loro figli.
Mia suocera è stata riconosciuta portatrice di handicap in situazione
di gravità. Ritengo che ci siano le condizioni per richiedere ,da parte
mia,le agevolazioni previste sul lavoro per poterla assistere.Sono
un'insegnante e mi sono rivolta alla segreteria della mia scuola per
ottenere un modulo di richiesta,ma inutilmente. Esistono dei prestampati ?
Dove reperirli?
Purché sia stato riconosciuto in situazione di gravità
e che la persona preposta all'assistenza sia Lei.
Può leggere comunque in questa pagina per avere un quadro più chiaro di
quelle che possono essere le agevolazioni. Per quanto riguarda il modulo,
può rivolgersi alla sede territoriale dell'Inps (se dipende da quell'Ente):
https://www.edscuola.it/archivio/handicap/agevolazioni_lavoro.html
Vorrei sapere quale legge o decreto garantisce l'anno di permanenza nella
scuola dell'infanzia per i soggetti diversamente abili che hanno già
terminato il ciclo dei tre anni di frequenza.
La normativa non consente una permanenza nella scuola
dell'infanzia oltre i sei anni di età, pena il rischio di denuncia per
inadempienza all'obbligo scolastico
Sono un'insegnante di sostegno di una scuola media di Asti. Da pochi
giorni il CSA ha inviato i modelli dei PEI che vanno riconsegnati entro
pochissimi giorni. La segretaria della scuola,riferendo ciò che le era stato
detto dal CSA, ci ha detto che non necessitano (anzi proprio non le
vogliono) nè le firme dei genitori nè quelle dei docenti curricolari e che
dovremo firmare il Pei solo noi insegnanti di sostegno. Mi chiedo se tutto
ciò sia legale! Inoltre il Pei è organizzato in 3 paginette sprovviste dei
famosi Assi che si ritrovano anche nel PDF, con uno spazio veramente
ridicolo (2-3 righe) per ciascuna voce: Attività - Modi - Tempi - Verifiche
- Valutazioni. Non è un po' pochino????
Veda la richiesta del CSA del lazio
https://www.edscuola.it/archivio/handicap/nota_usr_lazio_9_gennaio_2006.htm
per il Pei
https://www.edscuola.it/archivio/handicap/pei_e_valutazione.pdf
Di Janes:
https://www.edscuola.it/archivio/handicap/pdf_pei.pdf
Sono un insegnante di sostegno nella scuola secondaria di primo grado e
gradirei se possibile avere chiarimenti in merito alle seguenti situazioni:
un docente di sostegno che segue un allievo pericoloso per se e per gli
altri è tenuto al contenimento fisico dello stesso? Se sì nel caso in cui
durante una azione di contenimento il docente provochi un danno all'allievo,
o al contrario sia l'allievo a danneggiare fisicamente il docente quali
saranno le conseguenze?
Forse con la camicia di forza, qualcosa si può
ottenere, oppure legarlo alla sedia
Dico...non è che è il caso di interpellare l'Unità di Neuropsichiatria della
ASL, che ne pensate?
Sono un'insegnante di sostegno. Una delle alunne che seguo, usufruisce
del trasposto comunale per disabili. Sul mezzo è presente la figura di
un'assistente socio educativa e per la maggior parte dei casi non ci sono
altri bambini sullo scuolabus.
A scuola la bambina usufruisce dell'insegnante di sostegno, di un'assistente
socio educativa e di una ragazza del servizio civile. La questione "banale"
è: chi ha il compito di accompagnare la bambina nel tragitto dallo scuolabus
all'edificio scolastico e viceversa? C'è una normativa che regola ciò?
E' compito dell'Ente locale fornire il personale per
l'assistenza sul mezzo di trasporto:
https://www.edscuola.it/archivio/handicap/trasporto_scolastico.htm
Mi vien imposto di pagare la tassa d'stituto per mio figlio frequentante il
4° liceo scientifico benchè io mi trovi in disagiate condizioni economiche e
beneficiario della pensione di inabilità di cui alla legge 118/71 - 30 marzo
1971 art. 30. Devo pagare la suddetta tassa benchè ne sia dispensato ai
sensi della legge finanziaria(limiti di reddito) e per la legge 118/71
(esenzione tasse scolastiche e universitarie)?
Legge 118/71, art. 30. (Esenzione dalle tasse
scolastiche e universitarie)
Ai mutilati ed invalidi civili che appartengono a famiglie di disagiata
condizione economica e che abbiano subìto una diminuzione superiore ai due
terzi della capacità lavorativa ed ai figli dei beneficiari della pensione
di inabilità, è concessa l'esenzione dalle tasse scolastiche e universitarie
e da ogni altra imposta, analogamente agli esoneri previsti per gli orfani
di guerra, ciechi civili, i mutilati ed invalidi di guerra, di lavoro, di
servizio e i loro figli.
L'art. 6 comma 8 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
30 aprile 1997 ("Uniformità di trattamento sul diritto agli studi
universitari ai sensi dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n.390"),
pubblicato il 9 giugno 1997 in Gazzetta Ufficiale stabilisce che le
UNIVERSITA' statali possono determinare: I criteri per l'esonero totale o
parziale della tassa di iscrizione e dai contributi universitari o altresì
l'esonero per gli studenti portatori di handicap con invalidità inferiore al
66%.
Inoltre l'art. 7 comma 2 prevede la concessione delle borse di studio il cui
importo "può essere incrementato nel caso di studenti portatori di handicap,
al fine di consentire l'utilizzo di protesi e supporti, nonché di tutti gli
interventi che agevolino la fruizione dell'attività didattica e lo studio".
La recente legge n. 17 del 28 gennaio 1999, prevede che agli studenti
handicappati iscritti all'università sono garantiti sussidi tecnici e
didattici specifici nonché il supporto di appositi servizi di tutorato
specializzato e sono estese per il superamento degli esami universitari le
norme previste per gli studenti della scuola secondaria superiore
riguardante le valutazioni del rendimento e le prove d'esame.
Nella scuola in cui insegno i collaboratori scolastici svolgono, anche se
con parecchie lamentele, il loro compito di cura dell'igiene personale di un
bambino che non ha controllo sfinterico e quindi necessita di cambio del
pannolone in orari stabiliti.L'insegnante di sostegno assiste sempre durante
il cambio poichè la sua presenza, anche se non necessaria per lo svolgimento
del compito, è richiesta dai collaboratori. A volte, quindi, interrompe
l'intervento didattico su altri bambini disabili che le sono affidati. E'
una situazione nella norma?
Premesso che la scuola deve garantire l’assistenza di
base agli alunni disabili, si evidenzia come, nelle diverse fasi
contrattuali, le mansioni di assistenza sono state più volte modificate,
anche in seguito al trasferimento del personale addetto a tali mansioni, dal
comparto delle Autonomie Locali al comparto scuola. La tabella del loro
contratto, pone, tra le mansioni proprie del profilo di tutti i
collaboratori scolastici, l’ausilio materiale agli alunni portatori di
handicap nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e
nell’uscita da esse, in cui è ricompreso lo spostamento nei locali della
scuola.
Per quanto riguarda le attività di ausilio materiale agli alunni portatori
di handicap per esigenze di particolare disagio e per le attività di cura
alla persona ed ausilio materiale nell’uso dei servizi igienici e nella cura
dell’igiene personale dell’alunno disabile, nelle scuole di ogni ordine e
grado, tali mansioni rientrano tra le funzioni aggiuntive da assegnare
prioritariamente per soddisfare tali esigenze e da remunerare con risorse
contrattuali.
Nota 30 novembre 2001, Prot. n. 3390, Oggetto: Assistenza di base agli
alunni in situazione di handicap
https://www.edscuola.it/archivio/norme/circolari/nm301101.html
Sono un'insegnante di sostegno di ruolo nella scuola primaria. Vorrei
dei riferimenti legislativi riguardanti i benefici della legge 104/92. Ho
presentato la domanda per il riconoscimento della situazione di handicap per
mio padre che, purtroppo, ha seri problemi di salute e io , dei due figli,
sono l'unica che può garantire assistenza continuativa. Si può documentare
l'impossibilità di mio fratello a prestare assistenza al genitore per
ragioni oggettive in quanto domiciliato, per motivi di lavoro, in un Comune
distante 1070 Km dal Comune di residenza del genitore. Mio padre, però, non
è residente nel mio stesso Comune (ma domiciliato, in quanto sta a casa mia)
e tra i due Comuni c'è una distanza di 35 Km percorribili (con il mezzo
proprio) in 40-45 minuti. Posso usufruire lo stesso dei benefici della legge
104? Avrò la precedenza nel trasferimento interprovinciale?
Con circ. n. 133/2000 è stato precisato che il
requisito della continuità della assistenza non è individuabile nei casi di
effettiva lontananza tra le abitazioni di chi presta assistenza e chi la
riceve.
Comunque nella circolare stessa è precisato che la “lontananza” da
considerare, non va intesa solo in senso spaziale ma anche temporale;
pertanto se in tempi individuabili in circa un’ora è possibile coprire la
distanza tra le due abitazioni del soggetto prestatore di assistenza e
l’handicappato, è possibile riconoscere che sussiste un’assistenza
quotidiana che concretizza il requisito di continuità dell’assistenza, il
quale insieme a quello dell’esclusività, dà diritto alla fruizione dei
permessi di cui alla legge 104/92 anche in caso di non convivenza. In caso
contrario l’assistenza quotidiana non può essere di per sé esclusa, ma
occorre rigorosa prova da parte dell’interessato, sia dei rientri
giornalieri sia dell’effettiva assistenza che è possibile fornire in tale
situazione di lontananza.
Recentemente si è tenuto presso il nostro istituto un corso di
aggiornamento in merito alla normativa sulla Privacy D.Lgs. n°196/2003
Il relatore ha illustrato alcuni punti fondamentali della normativa e su
questo c'è poco da discuttere (la legge è legge), ma è stato a dir poco
lacunoso sul delicato ruolo dell'insegnante di sostegno, sull'accesso alla
parte documentale dell'allievo portatore di handicap, sull'acquisizione di
tutte quelle informazioni necessarie per la progettazione e costruzione di
un reale piano educativo personalizzato e un progetto didattico formativo e
consono alle reali esigenze dell'allievo, sulle informazioni e trasmissioni
di esse ai colleghi curriculari , al personale ATA che in certi casi è
opportuno informare poichè il portatore di handicap non è solo inserito nel
contesto della classe, ma all' interno di un istituto dove operano diverse
figure professionali.
Domande:
Sulla base della normativa in oggetto. essendo il Dirigente scolastico
titolare del trattamento dei dati, quali sono le procedure consone affinchè
i docenti di sostegno abbiano la facoltà di procedere serenamente allo
svolgimento del loro compito senza incorrere in violazione alla normativa in
oggetto ?
La stesura del PEP, redatto collegialmente ove sono contenuti anche dati
sensibili può in qualche modo essere oggetto di violazione della normativa?
Come si dovrebbero acquisire tutte le informazioni del caso ( Visione dei
documenti pervenuti alla scuola(diagnosi clinica, pdf, pep e relazioni
precedenti- QUANDO CI SONO ) richiesta e integrazione dei documenti
mancanti, contatto dei genitori, archiviazione (chi lo fa, chi li richiede,
dove si archiviano, quanti e chi può visionarli, è di sola competenza del
docente dell'allievo, ha competenza anche il gruppo H dell'Istituto, e il
personale di segreteria?
Mi scuso, ma come avrà capito c'è molta confusione, e spesso dietro all'
ignoranza collettiva, E ALLA PAURA DI SBAGLIARE si finisce per dire NON SI
PUO' FARE....
Lo stesso Testo unico del 2003 stabilisce che , quando
i dati siano necessari per lo svolgimento di un pubblico servizio, essi
debbono essere consultati dagli operatori dello stesso servizio, i quali
sono nominati dal Dirigente o "responsabili" del trattamento ( ad es. il
personale di segreteria che deve custodire i dati in luogo chiuso) o
"incaricati del trattamento ( ad es. tutti i docenti e gli operatori
sociosanitari che debbono leggere attentamente la diagnosi funzionale per
stendere il profilo dinamico funzionale ed il piano educativo
individualizzato, mentre i soli docenti debbono stendere il progetto
didattico personalizzato.)Tutti i responsabili ed in particolare gli
incaricati del trattamento hanno il diritto-dovere di conoscere i dati
personali sensibili degli alunni con disabilità; in ciò non c'è violazione
della privacy, poichè la stessa legge prevede la necessità che essi
conoscano i dati per svolgere il servizio. Essi però sono tenuti al segreto
d'ufficio, violando il quale commettono reato. Pertanto non sono nella
legalità i Dirigenti che vietano ai docenti di prendere visione delle
diagnosi funzionali. Fanno bene invece quelli che vietano la copiatura dei
dati sensibili, perchè potrebbero andare smarriti o venire in possesso di
terzi con violazione del dovere di custodia.
Sono un genitore di una bimba affetta da mielomelingocele, per due
anni mia figlia ha avuto una insegnante di sostegno per un totale di 24
ore settimanali, da due anni a questa parte l' asl di appartenenza ha dato
a mia figlia la non gravità assegnandole 6 ore settimanali.
Cosa posso fare per far sì che mia figlia abbia un insegnante di sostegno
per 24 ore settimanali.
Per ottenere il rapporto 1 a 1, è necessaria la
certificazione dell'handicap di gravità (art.3 comma 3 lg. 104/92).
Faccia visitare, eventualmente, sua figlia da un'altra struttura sanitaria
convenzionata e veda cosa le dice
Sono un'insegnante di sostegno nella scuola media, supplente con
incarico annuale.
C'e' una collega di sostegno nella mia scuola, che segue un'alunna
disabile particolarmente difficile e spesso chiede la collaborazione di
una bidella, che pero' ha anche l'incarico di assistente.
Adesso, credo a causa del fatto che la bidella si sia ribellata, il
preside ha convocato tutto il gruppo di sostegno, per chiederci di aiutare
questa collega.
Le mie perplessita' sono queste: puo' lui chiederci, in caso di assenza
del nostro alunno, di assistere questa collega? Se si, esiste una
normativa al riguardo?
Di solito, quando il mio alunno manca, mi utilizzano per fare supplenza
nelle classi... allora, se noi di sostegno abbiamo la stessa dignita' di
quelli curriculari, perche' questa collega in difficolta' non la aiutano
anche quelli con le ore a disposizione?(cioe' quelli che hanno una
cattedra incompleta?)
Il Dirigente, in caso di assenza dell'alunno
con disabilità, può chiedere ai docenti per il sostegno di quei ragazzi
assenti di collaborare con altri docenti per il sostegno, essendo essi
docenti di tutta la comunità scolastica , che possono certamente aiutare
un collega con maggior professionalità e competenza dei colleghi
curricolari, i quali comunque sono tenuti per legge, se appartenenti alla
stessa classe dell'alunno, di prenderlo in carico come tutti gli altri
alunni.
Uno studente disabile, con un'età compresa tra i 25 e i 30 anni,
iscritto ad un corso serale presso l'istituto industriale o l'istituto
professionale per l'industria e l'artigianato, può richiedere l'insegnante
di sostegno, seguendo l'iter previsto dal Glhp?
Il diritto deriva dalla c m n. 455/97
sull'educazione ricorrente e permanente.
Siamo un gruppo di insegnanti di sostegno di un istituto statale d'arte.
Dall'inizio dell'anno sono presenti 12 insegnanti di sostegno tutti
impegnati per 18 ore . Il 5/12/2005 veniamo informati che all'interno
dell'istituto si è registrata una contrazione di due cattedre. Il C.S.A.
chiede che due insegnanti di sostegno vengano mandati d'ufficio "come
supporto" alla scuola media annessa all'istituto, dove è presente un
alunno con disturbi comportamentali gravi, gia seguito da un insegnante di
sostegno per 18 ore. Visto e considerato che il sostegno nella scuola
media non ha distribuzione per area, si chiede che cosa prevede la
normativa a riguardo. Inoltre può un insegnante di sostegno di ruolo, con
gli stessi diritti e doveri di un insegnante curricolare, essere
utilizzato da "un giorno all'altro" in un altro istituto? Quale normativa
esiste a riguardo?
I docenti per il sostegno nelle scuole secondarie di
secondo grado, purtroppo, hanno come sede di titolarità l'intera
provincia. Pertanto se sovrannumerari presso un istituto, debbono essere
utilizzati presso altro istituto. Non essendovi nelle scuole secondarie di
primo grado le aree, essi vengono utilizzati, ritengo, seguendo la
graduatoria dei sovrannumerari presso l'istituto di titolarità.
Ricevo spesso, come responsabile del Dipartimento di Sostegno del
mio istituto, lamentele da parte dei colleghi di sostegno che riscontrano
grosse difficoltà nella consultazione degli atti relativi ai ragazzi che
hanno in carico. In pratica alla richiesta di fare una fotocopia della
Diagnosi Funzionale o del Profilo Dinamico Funzionale spesso so sentono
rispondere dagli impiegati che gli atti sono coperti da riservatezza, in
base alla legge sulla privacy, e che non possono essere spostati
dall'ufficio, ma solo essere consultati.
Personalmente ho una mia idea in proposito: intanto il docente di sostegno
è quello che tra l'altro concorre alla redazione del Pdf, per cui ne
conosce perfettamente il contenuto e proprio per questo sembra irrisorio
parlare di obbligo di riservatezza, in secondo luogo il docente di
sostegno utilizza il Pdf per la stesura della programmazione
individualizzata del soggetto con difficoltà. Cosa cambia nella sostanza
tra farsi una fotocopia di un atto per utilizzarla a casa
nell'elaborazione della programmazione ed il consultare l'atto per
prendere appunti finalizzati allo stesso uso confessoche non l'ho capito.
Domanda: c'è una normativa esplicita in quest'ambito o tutto è lasciato
alla discrezione dell'impiegato della segreteria.
La normativa contenuta nella L.n. 576/96 e
successive modificazioni, da ultimo il Testo unico n. 196/03, fissa per il
responsabile e l'incaricato del trsattamento dei dati personali,
rispettivamente il Dirigente scolastico e la persona cui egli affida
l'incarico di trattare concretamente i dati) un rigoroso dovere di
custodia, sanzionato da pene gravissime. Pertanto ritengo corretta la
posizione del Dirigente di fare solo consultare gli atti e di far prendere
appunti, vietando la fotocopiatura degli stessi.
Purtroppo abbiamo Dirigenti che addirittura vietano anche la lettura della
diagnosi funzionale e ciò è decisamente illegittimo.
Mi occupo di gestione risorse umane c/o un Azienda Speciale per i
servizi sociali. Assistiamo circa 60 minori con personale specialistico
presso le scuole della nostra città. Vorrei avere i riferimenti normativi
precisi riguardanti l'obbligo dei comuni di residenza nell'erogazione
dell'assistenza specialistica, avendo in corso una querelle con un Comune
vicino che sostiene che l'assistenza ad un'alunna ivi residente ma
frequentante una classe di scuola elementare ubicata nella nostra città
spetti a noi. La legge 104/92 parla di ente locale competente, ma non
specifica la diversa residenza.
Ogni comune deve provvedere alle spese dei propri
cittadini. Ciò in forza del D.L. 112/98 secondo il quale il supporto
organizzativo all'integrazione scolastica è di competenza dei comuni per
la scuola materna, elementare e media, delle province per la scuola
superiore (artt. 138 e 139, oltre le leggi regionali). Inoltre l'art 14 L
328/00 stabilisce che è il comune responsabile del progetto globale di
vita dei propri cittadini con disabilità.
Legge 104/92, art. 13, comma 3: "Nelle scuole di ogni ordine e grado,
fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti
locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione
personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite
attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati."
Sono un'insegnante di sostegno in un istituto tecnico, il quesito
che vorrei porvi é il seguente: un'alunna certificata alla quale sono
state assegnate due insegnanti di sostegno, pretende che queste svolgano
il proprio lavoro senza sedersi a fianco a lei e senza, ovviamente,
predisporre nessun intervento fuori dall'aula. l'alunna sostiene che
accetta il sostegno solo se le insegnanti stanno in classe "a
disposizione" e solo in caso di necessità, alzando la mano, lei richiede
il loro intervento. naturalmente questa modalità impedisce alle insegnanti
qualsiasi forma di intervento programmato. la famiglia asseconda l'alunna.
vi chiedo: esiste una norma che permette questa modalità di intervento o
l'insegnante di sostegno é tenuta a svolgere il suo lavoro con altre
modalità (come peraltro si é sempre fatto).
Tutto deve essere discusso nel GLH operativo ,
quando si prepara il PEI. C'è da chiedersi se una ragazza tanto
indipendente, per sua fortuna, non possa fare totalmente a meno
dell''insegnante per il sostegno.
Sono una docente di sostegno, da quest'anno seguo un ragazzo
maggiorenne per il quale ho un sospetto di D.S.A., mai diagnosticato.
Ho fissato, con il consenso dei genitori, una visita presso l'equipe di
competenza. Il problema è che nessun familiare accompagnerebbe il ragazzo
che da solo sicuramente non andrebbe. Io lo accompagnerei molto
volentieri, così come il ragazzo sarebbe davvero contento della mia
presenza. Credo, però, che per accompagnarlo debba prendermi un giorno di
permesso per motivi personali, è così? Oppure c'è un altro sistema?
Ancora: l'altro ragazzo che seguo, per motivi di trasporto, non è mai
presente nelle ore di diritto. Ha una programmazione paritaria e
naturalmente in questa disciplina non ha valutazione. Sino ad oggi io gli
ho fatto avere degli appunti schematizzati che ripete ed impara anche in
quelle ore in cui qualche collega disciplinare si assenta. E' possibile
farlo interrogare fuori dalle ore di diritto? Come dobbiamo procedere per
la valutazione?
Quanto alla visita, se non ha un incarico
specifico dal Dirigente scolastico, dovrà prendere un giorno di permesso, a
meno che la visita non si possa effettuare di pomeriggio.
Quanto all'alunno che deve essere valutato in diritto, può regolarmente
essere valutato anche in altra classe o anche fuori di una classe purchè,
nell'istituto ed alla presenza di un paio di compagni come testimoni.
Bisogna però evitare che egli continui a perdere lezioni a causa del
trasporto. Occorre pretendere che la cooperativa, se di cooperativa si
tratta, sia puntuale, pena la risoluzione dell'appalto.
Le "resistenze" che si creano anno dopo anno anche a causa del
continuo avvicendarsi di insegnanti che di volta in volta vengono messi al
corrente delle situazioni degli studenti con disabilità, inducono i c.d.c.
a discussioni che in alcuni casi poco hanno a che fare con il futuro dei
ragazzi in questione. Le "forzature" ci sono e riusciamo in alcuni casi a
qualificare ragazzi grazie anche al contributo fornito dalle Vs. opinioni.
La situazione si presenta molto simile anche quest'anno per un ragazzo che
frequenta la 3° classe. La mia proposta,avanzata in sede di cdc, è stata
quella di ammetterlo alle classi successive con un piano di studi
"differenziato" ma tale da consentirgli di conseguire la Qualifica solo al
termine del 5° anno. Vi sono state e vi sono situazioni simili a questa?
Se sì, come sono state affrontate? Posso contare ancora una volta su di un
Vs. rassicurante parere?
Se il Pei concordato fra tutte le componenti è
quello di far conseguire la qualifica al termine del quinto anno, purchè a
tale data l'alunno riesce a dimostrare di avere acquisito gli
apprendimenti sufficienti, ha diritto a presentarsi per l'esame di
qualifica e conseguire eventualmente il titolo, dal momento che , avendo
svolto un pei differenziato, non ha ottenuto l'idoneità alle classi
successive alla terza, della quale non ha ancora conseguito la qualifica.
E' ovviamente necessario che il tutto sia regolarmente verbalizzato nelle
riunioni di GLH operativo.
In una scuola media statale è inserito un ragazzo che avendo avuto una
crisi epilettica necessita di opportuna terapia farmacologica in caso di
necessità
(valium per via rettale). Chi deve custodire il farmaco? Dove? Chi lo deve
somministrare?
N.b.:
- A scuola non è presente un infermiere;
- il medico scolastico è presente a scuola un solo giorno a settimana;
- il collaboratore scolastico con mansione di assistenza e cura alla
persona non ha titoli professionali di pronto soccorso e primo intervento.
Una eventuale richiesta scritta della famiglia per tale somministrazione
con liberatoria nei confronti del personale scolastico ci tutela? Se si a
quale normativa si deve far riferimento?
Una normativa indicativa sarà emanata fra qualche
giorno dal Ministero dell'Istruzione d'intesa con quello della Salute.
Comunque occorre, oltre che la richiesta della famiglia, anche la
prescrizione del medico curante e la disponibilità di un membro della
comunità scolastica, possibilmente il responsabile per la sicurezza della
salute, il quale frequenti un brevissimo corso informativo presso l'ASL
che attesterà tale frequenza. Comunque fra qualche giorno il testo della
nuova comunicazione interministeriale sarà anche su "Edscuola".
Sono la mamma di un bambino a cui e' stato assegnato il sostegno per
problemi di linguaggio che attualmente presenta notevoli segni di ripresa
da quando lo facciamo seguire privatamente da un centro specializzato.
Alla luce di cio' ho proposto al dirigente che questo centro potesse
intervenire anche a scuola (a nostre spese per mancanza di fondi!) per
integrare il bambino nella classe dato il totale disinteresse delle
insegnanti curriculari e la totale inesperienza della maestra di sostegno
assegnatagli in questo anno scolastico.
Il dirigente ,la maestra di sostegno e una maestra curriculare si sono
mostrati interessati al progetto(riconoscendo i propri limiti)
all'infuori.. della maestra di italiano che si e' rifiutata a priori di
concedere le sue preziose ore per consentire l'integrazione del bambino
nella classe attraverso l'espletamento di attivita' didattica inerente la
sua materia.
Le ore che la dottoressa del centro privato chiedeva erano solo 4 mensili.
Puo' una maestra negare tale richiesta di aiuto a un bambino che frequenta
la terza elementare e che ha ottime capacita' intellettive che devono
essere adeguatamente stimolate?
Attualmente il progetto si sta attuando solo a meta' per la buona volonta'
della maestra curriculare di matematica.
Quali conseguenze pratiche porterebbe l'avvio della pratica di ricusazione
della maestra di sostegno? Mi riferisco ai tempi e alle modalita' di tale
procedimento.
L'integrazione scolastica ha ormai maturato alcuni
orientamenti dovuti alle buone prassi ed alla normativa conseguente. Non
rientra fra queste lo svolgimento di riabilitazione a scuola, perchè la
scuola è fatta per interventi didattici, mentre i centri sanitari sono
fatti per interventi riabilitativi. Quando si imposta il PEI ai sensi
dell'art 12 comma 5 L.n. 104/92, si devono concordare le modalità di
svolgimento dei tre progetti di riabilitazione, di socializzazione e di
scolarizzazione, secondo quanto previsto dall'art 13 comma 1 lett "a" L.n.
104/92.Ciò permette di concordare insieme gli obiettivi che ciascun
progetto deve raggiungere, tenendo conto e facilitando il raggiungimento
degli obiettivi degli altri progetti personalizzati. Così come mai è
avvenuto che un insegnante si sia recato all'ASL per sostituire alcune ore
di riabilitazione ( che vengono comunque pagate ai riabilitatori) con ore
di rinforzo didattico, così non è corretto che un riabilitatore vada a
scuola e, durante l'orario della didattica svolga interventi
riabilitativi, anche se preziosissimi per l'alunno. Un'attività di
riabilitazione svolta in compresenza di insegnanti può essere svolta il
pomeriggio presso l'ASL oppure un centro privato o presso la scuola,
utilizzando l'orario di servizio dei docenti non di lezioni, pari a 40 ore
l'anno.
Nella mia scuola l'insegnamento di sostegno è suddiviso per aree.
Qesto significa che ogni ragazzo ha quattro docenti di sostegno!! Ho più
volte fatto presente che la normativa ( D.M. 25 maggio 1995, n.170)
prevede l'opportunità di assegnare compiti di sostegno ad un solo docente
per allievo, ma essa continua a essere disattesa solo perchè " si è fatto
sempre così"! chiedo: ha senso una suddivisione del genere?
Non ha senso , tanto è vero che il Ministero già da
tempo consiglia l'assegnazione al docente specializzato operante per una
sola area.
Può un Istituto di secondo grado non contemplare l'adozione di un "P.E.I.
normale" e obbligare il Consiglio di Classe ad adottare un "P.E.I.
semplificato" nell'ipotesi di un alunno ipovedente che necessiti
esclusivamente di un ingrandimento dei documenti (libri di testo,
verifiche ecc.), fatta salva la riserva del CdC di modificare il P.E.I.
nel caso di necessità che dovessero eventualmente sopraggiungere?
Cosa significa "Può un istituto non
contemplare......."? Quale organo dell'istituto o quale suo documento
ufficiale? Comunque il pei normale è previsto dalla normativa e quindi non
può essere escluso in partenza per nessuno; ma va adottato dal consiglio
di classe e dal GLH operativo caso per caso. Nel caso di un ipovedente il
divieto di PEI normale mi sembra semplicemente assurdo, dovendosi solo
provvedere ad ingrandire le immagini e le pagine.
Sono un docente di scuola sec. di II grado e vorrei sottoporle un problema
che accomuna molte scuole. Spesso nelle D.F. degli alunni diversabili non
sono indicate né le ore né le aree del docente specializzato da assegnare
all'alunno. Il C.S.A. di solito assegna i docenti spec. senza tener conto
delle reali esigenze della scuola pertanto c'è carenza di docenti di
sostegno o sproporzione tra le aree di appartenenza dei docenti e le
necessità degli alunni. In questi casi come e chi nell'istituto
attribuisce gli alunni ai docenti, chi decide le ore di insegnamento
individualizzato da destinare ad ogni alunno e
chi prepara gli orari dei docenti di sostegno.
Le aree di sostegno nelle scuole superiori debbono
essere indicate nel PEI in forza dell'art 13 comma 5 L.n. 104/92. Se il
GLH operativo di cui all'art 12 comma 5 stessa legge non predispone un PEI
che individui l'area prevalente, il CSA dovrebbe pretendere l'integrazione
della richiesta proveniente dalle singole scuole con le aree. Comunque, se
le ore di sostegno arrivano in assegnazione alla scuola senza distinzione
per singoli alunni, cosa che non dovrebbe avvenire se ci sono le
richieste, il GLH d'istituto dovrebbe chiedere al dirigente scolastico di
convocare i GLH operativi per l'individuazione delle aree per i singoli
alunni e la ripartizione delle ore disponibili. Se le famiglie ritengono
le ore di sostegno insufficienti sulla base della certificazione e della
diagnosi funzionale e del PEI, possono agire in giudizio, come hanno fatto
tanti altri genitori che hanno ottenuto l'aumento delle ore.