a cura di Rolando Alberto Borzetti


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FAQ 45
Domande e Risposte su Handicap e Scuola

 

In presenza di gravi situazioni di handicap in cui bisogna provvedere a assistenza, igiene intima e pulizia a seguito di espletamento di bisogni fisiologici chiedo di sapere se ol compito ricade sui collaboratori scolastici (privi di specializzazione) o se deve intervenire altro personale.
E se ricade sui coll.scolastici quale è il compenso stabilito o quale il criterio da individuare.

Assistenza materiale igienica e cura della persona: Nota 30.11.01 (Assistenza di Base Handicap)
https://www.edscuola.it/archivio/norme/circolari/nm301101.html
Per l'assistenza specialistica: Legge 104/92, art. 13 comma 3
https://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/l104_92.html

Sono un'insegnante di scuola dell'infanzia.
Nella scuola dove lavoro devono ristrutturare i servizi igienici dei bambini.
Vorremmo sapere se esiste una circolare nella quale si comunichi quanti servizi per i bambini disabili sono necessari in una scuola e se necessita creare un servizio igienico per disabili adulti.

Nella scuola, deve essere previsto il servizio igienico sia per i bambini disabili, che per quelli adulti.
Uno degli ultimi importanti provvedimenti legislativi relativi all'eliminazione delle barriere architettoniche è costituito dalla legge n.104 del 5/2/1992 - “Legge Quadro sull'handicap”-. In particolare l'art. 24 integra e modifica notevolmente le prescrizioni contenute nelle precedenti disposizioni.
Legge 104/92 [...]
art 24. Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche [...]
comma 7. Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le difformità siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate, sono dichiarate inabitabili e inagibili. Il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilità o l'abitabilità ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono direttamente responsabili. Essi sono puniti con l'ammenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni e con la sospensione dai rispettivi albi professionali per un periodo compreso da uno a sei mesi.
Gli edifici di proprietà pubblica, come università, scuole, ospedali, stazioni ferroviarie, aeroporti, devono applicare le prescrizioni del D.P.R. n. 503 del 24.07.1996 - Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Invece gli edifici di proprietà privata e quelli di edilizia residenziale pubblica fanno capo all'altro provvedimento che è il D.M. n.236/89. Detti edifici possono essere sia residenziali che non residenziali, come ad esempio teatri, uffici, cinematografi, centri commerciali, negozi, sale di riunione, alberghi, ristoranti, locali notturni.
Vengono considerate barriere architettoniche anche gli “ostacoli che limitano a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti".


Sono un insegnante di sostegno con nomina del C.S.A. su cattedra di 18 ore distribuite su tre alunni uno con nove ore e le altre nove ore su altri due. All'interno dell'istituto vi è la presenza di un altro alunno seguito per 18 ore da un altro collega e di un alunno iscritto in una prima superiore, nella quale non sono presente ne io ne il collega, con certificazione della scuola di provenienza ma senza assegnazione di alcun insegnante di sostegno da parte del C.S.A. e dell'Ufficio Scolastico Regionale. Adesso il Dirigente Scolastico dopo reiterate ed inascoltate richieste di un ulteriore insegnante di sostegno ritiene di poter diminuire le ore mie e del collega sui ragazzi seguiti cnvogliandole sull'alunno in questione.
Credo che una tale decisione sia illegale così come una eventuale nostra mancata presa di posizione avverso un tale provvedimento, giustificato, a parer suo, dal potere organizzativo e gestionale che gli deriva dall'autonomia scolastica.
Vi chiedo se le mie perplessità siano fondate o meno ed in tal caso cosa posso fare per tutelare i miei alunni e me stesso?

E' illegale ciò che vuole fare il dirigente. Lede un diritto di alcuni alunni che hanno avute assegnate ore dal CSA ad insaputa delle famiglie!. Che i genitori di questo ragazzo a cui è stato negato un supporto educativo così essenziale, si rivolgano al tribunale civile per il diritto allo studio che gli viene negato, tramite procedura di urgenza (art. 700 c.p.c.).

Sono il padre di una bambina affetta da Sindrome di West che frequenta il secondo anno di scuola materna, affiancata (solo dal mese di dicembre) da un insegnante di sostegno per le 24 ore settimanali.
Vorrei sapere se l'assistenza specialistica, mi riferisco al personale addetto ad accompagnare la bambina in bagno a farla mangiare, sia di competenza della Scuola dell'AUSL o addirittura del Comune.
Vi ringrazio anticipatamente.

Le competenze del Comune: Legge 104/92, art. 13 comma 3
3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati.
Assistenza di base agli alunni in situazione di handicap
Nota 30 novembre 2001
https://www.edscuola.it/archivio/norme/circolari/nm301101.html
Nel sistema vigente l’assistenza di base gestita dalle scuole è attività interconnessa con quella educativa e didattica: queste tre tipologie di azioni devono concorrere tutte insieme alla integrazione della persona disabile secondo un progetto unitario che vede coinvolti tutti gli operatori (dirigenti scolastici, docenti, collaboratori scolastici, genitori, tecnici della riabilitazione ecc.) in un unico disegno formativo che la norma definisce come Piano Educativo Individualizzato. Il PEI, a sua volta, si colloca all’interno della più generale progettualità delle scuole autonome che, ai sensi del DPR 275/99, sono tenute a redigere il Piano dell’Offerta Formativa (POF), nel quale sono indicati i criteri e le modalità organizzative dell’intero servizio formativo che ciascuna istituzione intende attuare, anche in relazione alle varie e diversificate esigenze degli alunni e delle famiglie.
Pertanto, in tale contesto, il collaboratore scolastico è parte significativa del processo di integrazione scolastica degli alunni disabili, partecipa al progetto educativo individuale dell’alunno e collabora con gli insegnanti e la famiglia per favorirne l’integrazione scolastica. [...]
Competenze dell’istituzione scolastica
Premesso che la scuola deve garantire l’assistenza di base agli alunni disabili, si evidenzia come, nelle diverse fasi contrattuali, le mansioni di assistenza sono state più volte modificate, anche in seguito al trasferimento del personale addetto a tali mansioni, dal comparto delle Autonomie Locali al comparto scuola e inserite con l’accordo relativo al secondo biennio economico siglato in data 15/2/2001 nel profilo professionale del collaboratore scolastico. Infatti la tabella D dell’accordo citato pone, tra le mansioni proprie del profilo di tutti i collaboratori scolastici, l’ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell’uscita da esse, in cui è ricompreso lo spostamento nei locali della scuola.
Per quanto riguarda le attività di ausilio materiale agli alunni portatori di handicap per esigenze di particolare disagio e per le attività di cura alla persona ed ausilio materiale nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale dell’alunno disabile, nelle scuole di ogni ordine e grado, tali mansioni rientrano tra le funzioni aggiuntive (allegato 6 punto 4 lettera b del CCNI e tabella D citata, ultimo capoverso), da assegnare prioritariamente per soddisfare tali esigenze e da remunerare con risorse contrattuali (Tabella D ultimo capoverso e Intesa MIUR-OO.SS del 9/11/2001).


Insegno in una scuola media ed assisto, quotidianamente, all'utilizzo indebito dei miei colleghi specializzati più giovani per le numerose sostituzioni dei colleghi assenti, ledendo così il diritto degli alunni disabili di loro riferiemnto, che non possono avvalersi di una efficace mediazione didattica.
E' vero che esiste una Sentenza del Consiglio di stato in merito, che denuncia la non legalità di tale modus operandi?
Potete darmi, per favore, i riferimenti di qualsiasi norma in materia?

I docenti di sostegno, non possono essere utilizzati per le supplenze in sostituzione di docenti colleghi momentaneamente assenti.
La normativa vigente e da ultima la legge finanziaria n. 289/02 all'art.35 comma7 stabilisce inequivocabilmente che l'insegnante per il sostegno deve essere assegnato e deve operare solo nella classe dove è inserito l'alunno con handicap. Solo se tale alunno è assente è legittima una sua utilizzazione per supplenze in altre classi. Una tale utilizzazione quando l'alunno con handicap è presente concretizza per il dirigente scolastico l'ipotesi di reato di abuso di potere, oltre che quello di illecito contabile.
Il docente richiesto di una supplenza illegittima deve pretendere l'ordine di servizio scritto, in mancanza del quale può legittimamente rifiutarsi di abbandonare la classe dove è iscritto e presente l'alunno con handicap.
Può inoltre segnalare l'ordine illegittimo scritto ai sindacati scuola ed all'Osservatorio del ministero dell'Istruzione sulla integrazione scolastica chiedendo il num. di fax alla segreteria del 0658492414.

Sono un docente di sostegno nella scuola secondaria di 2°, membro del GLH del CSA provinciale, che contattato da alcune colleghe di sostegno di altri istituti scolastici di 2° mi hanno segnalato alcune situazioni di particolare gravità che in sintesi si sostanziano in una retrocessione a livello d iscrizione ad una classe inferiore rispetto il percorso formativo realizzato. Presento due casi significativi, e poi pongo il quesito:
1. Alunno L.104 ha frequentato con esito positivo la 2^ classe di un istituto agrario per poi chiedere di passare ad un istituto professionale per il commercio, Il Dirigente Scolastico dell'istituto per il commercio lo accoglie e lo iscrive alla classe 1^ .
2. alunno L.104 frequentante la 2^ classe in un istituto professionale, chiede dopo lo scrutinio del 1° quadrimestre di poter passare ad altro istituto professionale, dopo aver esercitato il ritiro dalla scuola frequentata si presenta nella scuola di nuova iscrizione ed il Dirigente lo inserisce in una classe prima
Domande:
può un Dirigente scolastico in nome dell'autonomia fare ciò che vuole e quindi iscrivere a classi inferiori, di fatto azzerando un percorso formativo,? Non dovrebbe attivare eventuali passerelle e relativi esami di idoneità per favorire la capitalizzazione del percorso formativo realizzato, lasciando poi agli esiti dei momenti formativi attivati ed alla relativa valutazione la decisione su dove ripartire?
Prendendo in esame tutte le normative nazionali e regionali colgo come ratio trasversale quella di valorizzare e capitalizzare al massimo il percorso scolastico di ognuno anche in eventuali passaggi da un sistema formativo all'altro e nei passaggi all'interno dello stesso sistema formativo..... non si ravvisa nell'azione dei Dirigenti scolastici una lesione di questo diritto?
C'è una normativa a cui riferirsi per affermare il diritto, di tutti, non solo del disabile, di non essere retrocesso in classi dove di fatto si ha maturato la promozione, senza che venga attivato tutto ciò che potrebbe favorire una valortizzazione del già conseguito al fine di evitare l'azzeramento del percorso formativo realizzato?

Valgono le norme generali in materia di crediti formativi, di convalida di valutazioni di apprendimenti già certificati ed in caso di mancanza,di prove di idoneità; è da tener presente che, se gli alunni hanno seguito un percorso differenziato e, nel nuovo istituto ne seguono uno normale o per obiettivi minimi, non necessitano di prove di idoneità ai sensi dell'art 15 comma 4 O M n. 90/01

Insegnante di scuola media, mi trovo ad essere Dirigente pro-tempore nel mio Istituto Comprensivo. Due genitori di alunni H, inseriti nella materna in due diversi comuni, desidererebbero prolungare la permanenza del figlio in questo ordine di scuola oltre il compimento del 6 anno (per entrambi entro il 31 agosto). Per quel che ne so, si configurerebbe un reato, in quanto inadempienza alle norme sull'obbligo scolastico. Dal momento che le famiglie, gli specialisti, le insegnanti e la sottoscritta condividono pienamente l'opportunità di questa scelta nell'interesse dei bambini, le chiedo se non siano previste deroghe e se, quali siano le modalità per fruirne.

La c m n. 235/1975 consentiva eccezionalmente una ulteriore ripetenza.
Normalmente si è giustamente contrari perchè il ritardo crea un notevole divario di età fra i compagni, specie dopo l'anticipazione dell'iscrizione alla scuola primaria voluta dalla L.n. 53/03.
Non si sa neppure se la c m citata possa ancora considerarsi in vigore.


Volevo un parere in merito all'iscrizione di un alunno DIVERSAMENTE ABILE alla scuola secondaria di secondo grado, nato il 14/11/1990. L'alunno in questione è obbligato ad iscriversi ad una scuola secondaria di secondo grado non avendo compiuto 16 anni?
I genitori dell' alunno insistono nel non iscriverlo al grado successivo, se dovesse essere obbligato, noi scuola cosa dovremmo fare?

Con la legge n. 53 del 28 marzo 2003 è stata approvata la riforma della scuola che sarà graduale ed entrerà a regime nel giro di 10 anni. Una delle principali novità introdotte dalla riforma nel percorso degli studenti è il "diritto-dovere" all’istruzione fissato ad almeno 12 anni complessivi o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età. Per rispondere alla sua domanda, per quanto riguarda la obbligatorietà dell'iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado, la risposta è no, l'alunno non è obbligato.
Gli alunni in situazione di handicap, in forza dell'art. 14, comma 1 lett. c della legge-quadro (104/92), possono ripetere la stessa classe per tre volte, oltre al primo anno di frequenza, purché vi sia una delibera favorevole del collegio dei docenti, su proposta del consiglio di classe o interclasse, sentiti gli esperti che seguono l'alunno, come i membri dell'unità multimidisciplinare dell'ASL Ma... a chi giova che questo ragazzo rimanga nella scuola media per tutto questo tempo?

Sono un'insegnante di sostegno e da quest'anno presto servizio presso un Istituto Professionale dopo molti anni nella scuola media. Seguo un alunno Down di 26 anni frequentante per la prima volta il quinto anno al quale sono state attribuite soltanto cinque ore di sostegno e a questo proposito vorrei sapere:
1) il riferimento normativo in base al quale un alunno affetto da tale patologia ha diritto a diciotto ore. Inoltre, se tale normativa esiste, perchè il CSA non ne tiene conto nella definizione dell'organico?
2) Esiste un limite di età oltre il quale un alunno portatore di handicap non può più frequentare la scuola superiore?

Non esiste alcuna norma che attribuisca automaticamente 18 ore di sostegno settimanali ad alunni con disabilità di qualsiasi tipologia.
Non esiste nessuna norma che vieti ai cittadini con o senza disabilità di iscriversi o di frequentare oltre una certa età le scuole superiori. Però, se uno viene bocciato, spetta al Collegio dei docenti concedere o meno una ripetenza. Pertanto, se bocciato non ripetente è praticamente escluso dalla frequenza.

Scrivo da parte di una mia collega di sostegno che lavora in una scuola media. la collega segue una ragazza con ritardo mentale grave che ha compiuto 18 anni questo gennaio e che attualmente frequenta la terza media. La mia collega con la famiglia hanno ricevuto finora molti rifiuti da parte delle scuole superiori per una eventuale iscrizione essendo l'alunna già maggiorenne . La domanda è: può un preside rifiutare per l'età della ragazza la sua iscrizione nella scuola superiore? Quando un preside può rifiutare una iscrizione?

Nessuna norma vieta l'iscrizione alle scuole superiori con riguardo all'età. Per gli alunni con handicap, anzi, la Sentenza n. 215/87 della Corte Cost. garantisce il diritto all'iscrizione, purchè l'aspirante sia in possesso del diploma di licenza media, ed il diritto alla frequenza con la conseguente logica nomina dell'insegnante per attività di sostegno. L'art. 12 comma 4 della L. 104/92 stabilisce che nessun handicap o minorazione può essere causa di esclusione dalla frequenza scolastica; ne discende che un rifiuto potrebbe configurare l'ipotesi della fattispecie penale dell'omissione d'atti d'ufficio. La recente Sentenza n. 226/01 della Corte Cost., secondo cui gli alunni con handicap maggiorenni non possono frequentare i normali corsi mattutini (per grande divario di età con i compagni), ma quelli serali per adulti in base alla O.M. n. 455/97, riguarda esclusivamente i corsi di scuola media. Nulla dice in merito a quelli di scuola superiore; taluni CSA incoraggiano i dirigenti di scuole superiori a rifiutare iscrizioni di alunni con handicap maggiorenni sulla base di questa ultima Sentenza. Questa interpretazione è contraria sia alla legge, che alla stessa Sentenza della Corte.

Sono un'insegnante di sostegno scuola primaria. Nell'Istituto Comprensivo dove lavoro ci sono 7 insegnanti di sostegno per 14 bambini diversamente abili di cui alcuni molto gravi. All'inizio del secondo quadrimestre uno di questi bambini si è trasferito pertanto le ore a lui assegnate sono libere. Il dirigente Scolastico vorrebbe assegnarle ad un bambino non ancora segnalato.è legale?avrei bisogno di riferimenti normativi

No, non è legale!
https://www.edscuola.it/archivio/handicap/hele.html
L'insegnante di sostegno viene assegnato solo se il bambino è certificato. D.M. 331/98, art. 41

Sono un’insegnante di sostegno da due anni. Non ho molta esperienza su questo campo, ma quest’anno sto insegnando in una scuola e sin dal primo giorno ho trovato non poche difficoltà. La cosa che più mi preoccupa è l’atteggiamento degli insegnanti curriculari (negativo) nei confronti della ragazza e nei miei. Ho dovuto spiegare loro il ruolo del docente di sostegno sottolineando il fatto che sono insegnante della classe. Nel consiglio mi hanno evitata senza farmi parlare e non sono riuscita a far capire loro che bisogna fare il PEI o comunque prendere una decisione importante per la situazione dell’alunna. L’alunna segue una programmazione paritaria per evitare che si inibisca più del necessario. Ma i colleghi, essendo in un liceo scientifico, fanno di tutto per bocciarla (non facendole superare due dei tre debiti che doveva colmare), senza considerare che la ragazza presenta comunque delle difficoltà, soprattutto, di relazione, per il resto è lenta, ma se opportunamente stimolata riesce discretamente.
Chiedo sulla base di quello che ho scritto se posso guidare (per legge) la ragazza durante i compiti scritti ( che sono stati valutati in difetto per la mia presenza, essendo io un insegnante di matematica, dandole quattro e mezzo che con tutto il rispetto se lo avessi fatto io avrei dovuto prendere almeno 10) e se si possono semplificare le prove scritte o comunque se gli obbiettivi minimi sono gli stessi della classe e se ogni volta che viene interrogata si debba paragonare ai compagni in tutti i sensi o tenere conto delle sue capacità.
Inoltre, sono sull’area scientifica di una terza con programma PNI, vorrei sapere:
1. quale siano le discipline afferenti l’area scientifica (con riferimento normativo)
2. posso cambiare l’orario durante l’anno? (sapevo una volta al mese, ma non ho riferimento normativo).
3. posso protocollare il cambiamento d’orario o non è corretto, sono stata aggredita verbalmente, davanti agli alunni, dalla vicepreside perché ho cambiato l’orario senza chiedere il consenso al Consiglio di classe, è leale questo?

Quanto allo svolgimento delle prove, in forza dell'art 16 comma 3 L.n. 104/92, l'alunno ha diritto a tempi più lunghi ed a svolgere prove equipollenti. Quanto all'assistenza, essa deve limitarsi solo ad un sostegno psicologico o meramente operativo, come ad es. scrivere, se l'alunno non può e simili. Quanto agli obiettivi minimi questi debbono essere deliberati, sia pur a maggioranza, dal consiglio di classe e ciascun docente deve dichiarare quali sono quelli per la sua disciplina.
Quanto al cambio di orario, non ho compreso la domanda e quindi non so dire nulla.

Con la 1a media si abbassa drammaticamente il numero di ore di sostegno che di norma viene assegnato a bambini, come nostro figlio, con la Sindrome di Down. Si passa a 6 ore settimanali (assegnazione standard).
Abbiamo saputo da una nostra conoscente, che ha la figlia un anno avanti al nostro, sempre con DS e che recentemente e' diventata "sordastra" per un'otite ad un'orecchio (termine utilizzato dal preside della media che frequenta e con cui abbiamo anche parlato), che in virtu' di questo secondo problema ha avuto sostegno per 18 ore alla settimana grazie ad una nuova diagnosi funzionale.
In questo contesto di assurda "guerra tra poveri", ci siamo recati presso la ASL (lo stesso servizio UTR che ha diagnosticato per l'altra bambina), per verificare se ci fosse una simile possibilita' per nostro figlio che e' praticamente muto (scrivono gli specialistici probabilmente per un blocco di natura psicologica) in quanto presenta problemi di linguaggio di gran lunga superiori ai gia' seri problemi di linguaggio della DS. In buona sostanza non comunica a parole e la strada per la comunicazione attraverso la letto-scrittura e' ancora lunga.
La Neuropsichiatra incaricata ci ha messo davanti tre pagine dattiloscritte, che non recavano alcun riferimento normativo chiaro, ma un titolo ove risaltavano le parole "....certificazione integrazione scolastica....codifica diagnosi cliniche...." e che non siamo riusciti a ricercare su EDSCUOLA
In tale elenco la Sindrome di Down aveva tre livelli di punteggio: grave, media, lieve (cosa che gia' mi dice che dovremmo essere fuori delle recenti impostazioni del problema).
La specialista ci ha detto che il mutismo (ovvero la marcata incapacita' di parlare rapportata all'eta') non figura tra questi punteggi. O meglio che avrebbe potuto indicare (in una nuova diagnosi funzionale) i gravissimi problemi di linguaggio, ma che questi problemi NON DAVANO DIRITTO, sempre sulla base di questo documento, AD ALCUN PUNTEGGIO AGGIUNTIVO da tradursi in termine di ore di sostegno.
Il maggior punteggio era invece riservato ai "titolari" (e qui sono ironico) di handicap sensoriale.
Ecco le domande:
- Esistono davvero questi punteggi nell'elaborazione della diagnosi funzionale? Siamo evidentemente fuori dall'ICF!
- Non considerando, per ora, la possibilita' di adire al Tribunale sulla scia delle numerose recenti sentenze, cosa si puo' fare in sede di una diagnosi funzionale, aggiungo, veritiera, dunque secondo la Legge ?
PS trovo su Edscuola, quanto segue:
Marisa Pavone, Docente di pedagogia speciale, Università di Torino L'integrazione scolastica e sociale delle persone con deficit "in situazione di gravità"* ......................
Come dunque interpretare l'attribuzione della situazione di gravità ai Down - introdotta nel contesto di una legge finanziaria - .....che appare una scelta dissonante se rapportata alle buone prassi di inclusione che li vedono protagonisti, e al nuovo sguardo scientifico rivolto alle disabilità dall'ultimo sistema di classificazione ICF? ..........................
ci permettiamo di ipotizzare che la "rivendicazione" della gravità del deficit per i soggetti Down sia da ricondurre a ragioni di carattere prevalentemente amministrativo/organizzativo.... l'istanza potrebbe di fatto esprimere l'intenzione di assicurare a sé o ai propri cari quella -------priorità nella erogazione di servizi---------- che la Legge Quadro sull'handicap attribuisce come diritto inalienabile alle situazioni di gravità.
SIC

Non dare retta alle chiacchiere che ti rifilano e in particolare quando si parla di sostegno da assegnare ad un bambino in stato di handicap. Il Down è grave per legge ed ha diritto al sostegno con rapporto 1 a 1: per legge. Chi ciurla nel manico, e gestiscono le ore come vuole, è il dirigente e il gruppo di lavoro all'interno delle scuole. Il CSA assegna un tot ore secondo la diagnosi funzionale e secondo la gravità. Le scuole, dopo, rimescolano le carte e distribuiscono i pani a loro piacimento. In pratica tolgono le ore ai più gravi per assegnarle ad altri a cui il CSA non ne ha date.
Una guerra tra poveri e l'unica strada ed è quella che ho seguito io per mio figlio down, è il ricorso al tribunale civile. Mio figlio che ora è nella scuola superiore, ha 18 ore di sostegno. Questo l'ho ottenuto con una ordinanza del tribunale. Ti invito a seguire questa di strada, perché questi ragazzi hanno diritto allo studio "pieno e incondizionato".

VI PREGO AIUTATEMI!
MIO FIGLIO DI ANNI 7 E' AFFETTO DA TETRAPARESI ED E' IPOVEDENTE MA HA UN' OTTIMA CAPACITA' INTELLETTIVA ED HA ACQUISITO UNA BUONA CAPACITA' DI LINGUAGGIO. HO ISCRITTO IL BAMBINO AL PRIMO ANNA DELLA SCUOLA PRIMARIA CONSAPEVOLE DELLA MATURITA' RAGGIUNTA E CONFORTATA ANCHE DAL PARERE ESPRESSO DALL' EQUIPE DEI MEDICI CHE SEGUE MIO FIGLIO SIN DAI PRIMI ANNI DI VITA.
PREMESSO CHE HO CONSEGNATO LA DIAGNOSI FUNZIONALE FORMULATA DALL' ASL DI COMPETENZA AL DIRETTORE DELLA SCUOLA SIN DAL MESE DI MAGGIO DEL 2005,L'ANNO SCOLASTICO E' INIZIATO E MIO FIGLIO NON HA AVUTO L'INSEGNANTE DI SOSTEGNO, ARRIVA DOPO QUALCHE SETTIMANA UNA INSEGNATE CON TITOLO SPECIALISTICO CHE PERO' DOPO DUE GIORNI RIFIUTA L'INCARICO, DOPO DI CIO' NE ARRIVA UNA SENZA TITOLO CHE DOPO UNA SETTIMANA ACCETTA UN ALTRO INCARICO ED INFINE NE ARRIVA UN'ALTRA SENZA TITOLO (ETA' 45-48) CON NESSUNA ESPERIENZA CON I PORTATORI DI HANDICAP QUINDI PER NIENTE UTILE AL BAMBINO, E PER 12 ORE DI SOSTEGNO DI CUI 1 E' RISERVATA AL RIENTRO POMERIDIANO. DOPO AVER CHIESTO SPIEGAZIONI AL PRESIDE LO STESSO MI HA COMUNICATO CHE C'E L'INSEGNANTE DI SOSTEGNO DI RUOLO MA E' IN MATERNITA' ED HA GIA' UN BAMBINO DI TERZA ELEMENTARE E CHE IL PROVVEDITORATO NON HA INCREMENTATO L'ORGANICO E QUINDI HA DOVUTO DESTINARE 12 AL BAMBINO DI TERZA ELEMENTARE E 12 ORE A MIO FIGLIO. IO SONO MOLTO ARRABIATA PER IL TEMPO PERSO O MEGLIO CHE NON SI STA IMPIEGANDO NEL MIGLIORE DEI MODI PERCHE' CONOSCO LE POTENZIALITA' DI MIO FIGLIO,LA SCUOLA SU MIA RICHIESTA HA ACQUISTATO UN COMPUTER CON SENSORI E PROGRAMMI SPECIFICI PER IL PERCORSO DIDATTICO DEL BAMBINO, AD OGGI SOLO L'INSEGNATE CURRUCULARE CHE PERALTRO HA POCHISSIMO TEMPO A DISPOSIZIONE E' IMPEGANTA PER CERCARE DI FAR LAVORARE IL BAMBINO AL COMPUTER PERCHE' OVVIAMENTE LA SCUOLA NON HA PREPARATO IN MANIERA ADEGUATA (CORSI DI FORMAZIONE ) I DOCENTI INTERESSATI.
LA MIA DOMANDA E' QUESTA: COSA POSSO FARE PER AVERE AUMENTATE LE ORE DI SOSTEGNO PER IL PROSSIMO ANNO CON UNA INSEGNANTE CON TITOLO SPECIALISTICO IN CONSIDERAZIONE ANCHE DELLA NON TRASCURABILE MINORAZIONE VISIVA? ( SECONDO QUANTO RIFERITOMI DALL'UNIONE ITALIANA CIECHI DEL TERRITORIO MIO FIGLIO DOVREBBE AVERE ASSICURATO IL TOTALE DELLE ORE CON RAPPORTO 1 A 1, INFATTI COSI' E STATO PER I 4 ANNI CHE HA FREQUENTATO LA MATERNA).

Occorre per il prossimo anno che il Dirigente faccia stilare il progetto didattico prsonalizzato dal Consiglio di classe entro Maggio. In caso negativo, potrebbe far causa per ottenere il massimo delle ore sullla base della diagnosi funzionale.
Se mi consente vorrei mandare al Ministero la Sua e-mail per dimostrare come la qualità dell'integrazione possa essere bassa a causa della mancanza di continuità didattica.
Se dovesse scegliere la via giudiziaria, con art. 700, c.p.c., per ottenere in tempo relativamente breve (circa 60gg.), il numero massimo delle ore con una Ordinanza del tribunale, me lo faccia sapere- Mi faccia sapere anche la città di residenza


Sono una docente di scuola secondaria di primo grado immessa in ruolo l' 1 settembre 2005 in una provincia diversa dalla propria e che ha urgente bisogno di una sua risposta. Le espongo la situazione: mio padre, affetto da un cancro incurabile (da quasi un anno è stato sottoposto a visita medica per il riconoscimento dell'indennita' d'accompagnamento ma, ad oggi, tutto tace......) e', a sua volta, accompagnatore di mio fratello invalido al 100% e per il quale, da oltre 90 giorni, abbiamo richiesto il riconoscimento della 104. Alla luce delle mie "disgrazie" familiari è possibile che io mi appelli al punto V dell'art. 7, CCNI 21/12/2005 per avere gia' quest'anno il trasferimento nella mia provincia? Potrei avvalermi di certificati medici sostitutivi sia per mio padre ( va bene un certificato rilasciato da un oncologo?) che per mio fratello? Consideri che ho altri fratelli lavoratori e non....Volevo inoltre sapere come fare a trovare la distinzione tra "assistente" ed "accompagnatore" della persona handicappata.

Lei sta svolgendo l'anno di prova; non so se col nuovo contratto sia possibile o meno svolgere l'anno di prova in sede diversa da quella assegnata. Quanto all'a.s. 2006/07, certamente Lei potrà avvalersi dei punteggi indicati nel CCNL sia per l'assistenza a genitori in trattamento oncologico che per il fratello. Quanto al punteggio del primo, mi pare basti la certificazione di una struttursa ospedaliera specializzata; quanto al secondo occorre la certificazione di handicap grave ai sensi dell'art 3 comma 3. Se Lei non fosse in possesso di questi certificati alla data di scadenza della presentazione delle domande di trasferimento, sarebbe difficile avvalersi del diritto di fare riserva per poi presentare la certificazione, almeno per suo fratello, perchè almeno la certificazione di handicap ha valore legale alla data della presentazione della domanda della visita medico-legale.
Comunque si informi bene con una qualunque associazione di disabili e con la Sua segreteria per verificare la certezza della data di decorrenza della validità delle due certificazioni.


PER UN SOGGETTO DIVERSAMENTE ABILE AL QUALE è RICONOSCIUTA LA LEGGE 104 LA TASSA DI ISCRIZIONE AD UNA SCUOLA SUPERIORE è DOVUTA?

Legge 118/71: art. 30. (Esenzione dalle tasse scolastiche e universitarie). - Ai mutilati ed invalidi civili che appartengono a famiglie di disagiata condizione economica e che abbiano subìto una diminuzione superiore ai due terzi della capacità lavorativa ed ai figli dei beneficiari della pensione di inabilità, è concessa l'esenzione dalle tasse scolastiche e universitarie e da ogni altra imposta, analogamente agli esoneri previsti per gli orfani di guerra, ciechi civili, i mutilati ed invalidi di guerra, di lavoro, di servizio e i loro figli.

Mia suocera è stata riconosciuta portatrice di handicap in situazione di gravità. Ritengo che ci siano le condizioni per richiedere ,da parte mia,le agevolazioni previste sul lavoro per poterla assistere.Sono un'insegnante e mi sono rivolta alla segreteria della mia scuola per ottenere un modulo di richiesta,ma inutilmente. Esistono dei prestampati ? Dove reperirli?

Purché sia stato riconosciuto in situazione di gravità e che la persona preposta all'assistenza sia Lei.
Può leggere comunque in questa pagina per avere un quadro più chiaro di quelle che possono essere le agevolazioni. Per quanto riguarda il modulo, può rivolgersi alla sede territoriale dell'Inps (se dipende da quell'Ente):
https://www.edscuola.it/archivio/handicap/agevolazioni_lavoro.html

Vorrei sapere quale legge o decreto garantisce l'anno di permanenza nella scuola dell'infanzia per i soggetti diversamente abili che hanno già terminato il ciclo dei tre anni di frequenza.

La normativa non consente una permanenza nella scuola dell'infanzia oltre i sei anni di età, pena il rischio di denuncia per inadempienza all'obbligo scolastico

Sono un'insegnante di sostegno di una scuola media di Asti. Da pochi giorni il CSA ha inviato i modelli dei PEI che vanno riconsegnati entro pochissimi giorni. La segretaria della scuola,riferendo ciò che le era stato detto dal CSA, ci ha detto che non necessitano (anzi proprio non le vogliono) nè le firme dei genitori nè quelle dei docenti curricolari e che dovremo firmare il Pei solo noi insegnanti di sostegno. Mi chiedo se tutto ciò sia legale! Inoltre il Pei è organizzato in 3 paginette sprovviste dei famosi Assi che si ritrovano anche nel PDF, con uno spazio veramente ridicolo (2-3 righe) per ciascuna voce: Attività - Modi - Tempi - Verifiche - Valutazioni. Non è un po' pochino????

Veda la richiesta del CSA del lazio https://www.edscuola.it/archivio/handicap/nota_usr_lazio_9_gennaio_2006.htm
per il Pei
https://www.edscuola.it/archivio/handicap/pei_e_valutazione.pdf
Di Janes:
https://www.edscuola.it/archivio/handicap/pdf_pei.pdf

Sono un insegnante di sostegno nella scuola secondaria di primo grado e gradirei se possibile avere chiarimenti in merito alle seguenti situazioni: un docente di sostegno che segue un allievo pericoloso per se e per gli altri è tenuto al contenimento fisico dello stesso? Se sì nel caso in cui durante una azione di contenimento il docente provochi un danno all'allievo, o al contrario sia l'allievo a danneggiare fisicamente il docente quali saranno le conseguenze?

Forse con la camicia di forza, qualcosa si può ottenere, oppure legarlo alla sedia
Dico...non è che è il caso di interpellare l'Unità di Neuropsichiatria della ASL, che ne pensate?

Sono un'insegnante di sostegno. Una delle alunne che seguo, usufruisce del trasposto comunale per disabili. Sul mezzo è presente la figura di un'assistente socio educativa e per la maggior parte dei casi non ci sono altri bambini sullo scuolabus.
A scuola la bambina usufruisce dell'insegnante di sostegno, di un'assistente socio educativa e di una ragazza del servizio civile. La questione "banale" è: chi ha il compito di accompagnare la bambina nel tragitto dallo scuolabus all'edificio scolastico e viceversa? C'è una normativa che regola ciò?

E' compito dell'Ente locale fornire il personale per l'assistenza sul mezzo di trasporto: https://www.edscuola.it/archivio/handicap/trasporto_scolastico.htm

Mi vien imposto di pagare la tassa d'stituto per mio figlio frequentante il 4° liceo scientifico benchè io mi trovi in disagiate condizioni economiche e beneficiario della pensione di inabilità di cui alla legge 118/71 - 30 marzo 1971 art. 30. Devo pagare la suddetta tassa benchè ne sia dispensato ai sensi della legge finanziaria(limiti di reddito) e per la legge 118/71 (esenzione tasse scolastiche e universitarie)?

Legge 118/71, art. 30. (Esenzione dalle tasse scolastiche e universitarie)
Ai mutilati ed invalidi civili che appartengono a famiglie di disagiata condizione economica e che abbiano subìto una diminuzione superiore ai due terzi della capacità lavorativa ed ai figli dei beneficiari della pensione di inabilità, è concessa l'esenzione dalle tasse scolastiche e universitarie e da ogni altra imposta, analogamente agli esoneri previsti per gli orfani di guerra, ciechi civili, i mutilati ed invalidi di guerra, di lavoro, di servizio e i loro figli.
L'art. 6 comma 8 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1997 ("Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari ai sensi dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n.390"), pubblicato il 9 giugno 1997 in Gazzetta Ufficiale stabilisce che le UNIVERSITA' statali possono determinare: I criteri per l'esonero totale o parziale della tassa di iscrizione e dai contributi universitari o altresì l'esonero per gli studenti portatori di handicap con invalidità inferiore al 66%.
Inoltre l'art. 7 comma 2 prevede la concessione delle borse di studio il cui importo "può essere incrementato nel caso di studenti portatori di handicap, al fine di consentire l'utilizzo di protesi e supporti, nonché di tutti gli interventi che agevolino la fruizione dell'attività didattica e lo studio".
La recente legge n. 17 del 28 gennaio 1999, prevede che agli studenti handicappati iscritti all'università sono garantiti sussidi tecnici e didattici specifici nonché il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato e sono estese per il superamento degli esami universitari le norme previste per gli studenti della scuola secondaria superiore riguardante le valutazioni del rendimento e le prove d'esame.


Nella scuola in cui insegno i collaboratori scolastici svolgono, anche se con parecchie lamentele, il loro compito di cura dell'igiene personale di un bambino che non ha controllo sfinterico e quindi necessita di cambio del pannolone in orari stabiliti.L'insegnante di sostegno assiste sempre durante il cambio poichè la sua presenza, anche se non necessaria per lo svolgimento del compito, è richiesta dai collaboratori. A volte, quindi, interrompe l'intervento didattico su altri bambini disabili che le sono affidati. E' una situazione nella norma?

Premesso che la scuola deve garantire l’assistenza di base agli alunni disabili, si evidenzia come, nelle diverse fasi contrattuali, le mansioni di assistenza sono state più volte modificate, anche in seguito al trasferimento del personale addetto a tali mansioni, dal comparto delle Autonomie Locali al comparto scuola. La tabella del loro contratto, pone, tra le mansioni proprie del profilo di tutti i collaboratori scolastici, l’ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell’uscita da esse, in cui è ricompreso lo spostamento nei locali della scuola.
Per quanto riguarda le attività di ausilio materiale agli alunni portatori di handicap per esigenze di particolare disagio e per le attività di cura alla persona ed ausilio materiale nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale dell’alunno disabile, nelle scuole di ogni ordine e grado, tali mansioni rientrano tra le funzioni aggiuntive da assegnare prioritariamente per soddisfare tali esigenze e da remunerare con risorse contrattuali.
Nota 30 novembre 2001, Prot. n. 3390, Oggetto: Assistenza di base agli alunni in situazione di handicap
https://www.edscuola.it/archivio/norme/circolari/nm301101.html

Sono un'insegnante di sostegno di ruolo nella scuola primaria. Vorrei dei riferimenti legislativi riguardanti i benefici della legge 104/92. Ho presentato la domanda per il riconoscimento della situazione di handicap per mio padre che, purtroppo, ha seri problemi di salute e io , dei due figli, sono l'unica che può garantire assistenza continuativa. Si può documentare l'impossibilità di mio fratello a prestare assistenza al genitore per ragioni oggettive in quanto domiciliato, per motivi di lavoro, in un Comune distante 1070 Km dal Comune di residenza del genitore. Mio padre, però, non è residente nel mio stesso Comune (ma domiciliato, in quanto sta a casa mia) e tra i due Comuni c'è una distanza di 35 Km percorribili (con il mezzo proprio) in 40-45 minuti. Posso usufruire lo stesso dei benefici della legge 104? Avrò la precedenza nel trasferimento interprovinciale?

Con circ. n. 133/2000 è stato precisato che il requisito della continuità della assistenza non è individuabile nei casi di effettiva lontananza tra le abitazioni di chi presta assistenza e chi la riceve.
Comunque nella circolare stessa è precisato che la “lontananza” da considerare, non va intesa solo in senso spaziale ma anche temporale; pertanto se in tempi individuabili in circa un’ora è possibile coprire la distanza tra le due abitazioni del soggetto prestatore di assistenza e l’handicappato, è possibile riconoscere che sussiste un’assistenza quotidiana che concretizza il requisito di continuità dell’assistenza, il quale insieme a quello dell’esclusività, dà diritto alla fruizione dei permessi di cui alla legge 104/92 anche in caso di non convivenza. In caso contrario l’assistenza quotidiana non può essere di per sé esclusa, ma occorre rigorosa prova da parte dell’interessato, sia dei rientri giornalieri sia dell’effettiva assistenza che è possibile fornire in tale situazione di lontananza.

Recentemente si è tenuto presso il nostro istituto un corso di aggiornamento in merito alla normativa sulla Privacy D.Lgs. n°196/2003
Il relatore ha illustrato alcuni punti fondamentali della normativa e su questo c'è poco da discuttere (la legge è legge), ma è stato a dir poco lacunoso sul delicato ruolo dell'insegnante di sostegno, sull'accesso alla parte documentale dell'allievo portatore di handicap, sull'acquisizione di tutte quelle informazioni necessarie per la progettazione e costruzione di un reale piano educativo personalizzato e un progetto didattico formativo e consono alle reali esigenze dell'allievo, sulle informazioni e trasmissioni di esse ai colleghi curriculari , al personale ATA che in certi casi è opportuno informare poichè il portatore di handicap non è solo inserito nel contesto della classe, ma all' interno di un istituto dove operano diverse figure professionali.
Domande:
Sulla base della normativa in oggetto. essendo il Dirigente scolastico titolare del trattamento dei dati, quali sono le procedure consone affinchè i docenti di sostegno abbiano la facoltà di procedere serenamente allo svolgimento del loro compito senza incorrere in violazione alla normativa in oggetto ?
La stesura del PEP, redatto collegialmente ove sono contenuti anche dati sensibili può in qualche modo essere oggetto di violazione della normativa?
Come si dovrebbero acquisire tutte le informazioni del caso ( Visione dei documenti pervenuti alla scuola(diagnosi clinica, pdf, pep e relazioni precedenti- QUANDO CI SONO ) richiesta e integrazione dei documenti mancanti, contatto dei genitori, archiviazione (chi lo fa, chi li richiede, dove si archiviano, quanti e chi può visionarli, è di sola competenza del docente dell'allievo, ha competenza anche il gruppo H dell'Istituto, e il personale di segreteria?
Mi scuso, ma come avrà capito c'è molta confusione, e spesso dietro all' ignoranza collettiva, E ALLA PAURA DI SBAGLIARE si finisce per dire NON SI PUO' FARE....

Lo stesso Testo unico del 2003 stabilisce che , quando i dati siano necessari per lo svolgimento di un pubblico servizio, essi debbono essere consultati dagli operatori dello stesso servizio, i quali sono nominati dal Dirigente o "responsabili" del trattamento ( ad es. il personale di segreteria che deve custodire i dati in luogo chiuso) o "incaricati del trattamento ( ad es. tutti i docenti e gli operatori sociosanitari che debbono leggere attentamente la diagnosi funzionale per stendere il profilo dinamico funzionale ed il piano educativo individualizzato, mentre i soli docenti debbono stendere il progetto didattico personalizzato.)Tutti i responsabili ed in particolare gli incaricati del trattamento hanno il diritto-dovere di conoscere i dati personali sensibili degli alunni con disabilità; in ciò non c'è violazione della privacy, poichè la stessa legge prevede la necessità che essi conoscano i dati per svolgere il servizio. Essi però sono tenuti al segreto d'ufficio, violando il quale commettono reato. Pertanto non sono nella legalità i Dirigenti che vietano ai docenti di prendere visione delle diagnosi funzionali. Fanno bene invece quelli che vietano la copiatura dei dati sensibili, perchè potrebbero andare smarriti o venire in possesso di terzi con violazione del dovere di custodia.

Sono un genitore di una bimba affetta da mielomelingocele, per due anni mia figlia ha avuto una insegnante di sostegno per un totale di 24 ore settimanali, da due anni a questa parte l' asl di appartenenza ha dato a mia figlia la non gravità assegnandole 6 ore settimanali.
Cosa posso fare per far sì che mia figlia abbia un insegnante di sostegno per 24 ore settimanali.

Per ottenere il rapporto 1 a 1, è necessaria la certificazione dell'handicap di gravità (art.3 comma 3 lg. 104/92).
Faccia visitare, eventualmente, sua figlia da un'altra struttura sanitaria convenzionata e veda cosa le dice

Sono un'insegnante di sostegno nella scuola media, supplente con incarico annuale.
C'e' una collega di sostegno nella mia scuola, che segue un'alunna disabile particolarmente difficile e spesso chiede la collaborazione di una bidella, che pero' ha anche l'incarico di assistente.
Adesso, credo a causa del fatto che la bidella si sia ribellata, il preside ha convocato tutto il gruppo di sostegno, per chiederci di aiutare questa collega.
Le mie perplessita' sono queste: puo' lui chiederci, in caso di assenza del nostro alunno, di assistere questa collega? Se si, esiste una normativa al riguardo?
Di solito, quando il mio alunno manca, mi utilizzano per fare supplenza nelle classi... allora, se noi di sostegno abbiamo la stessa dignita' di quelli curriculari, perche' questa collega in difficolta' non la aiutano anche quelli con le ore a disposizione?(cioe' quelli che hanno una cattedra incompleta?)

Il Dirigente, in caso di assenza dell'alunno con disabilità, può chiedere ai docenti per il sostegno di quei ragazzi assenti di collaborare con altri docenti per il sostegno, essendo essi docenti di tutta la comunità scolastica , che possono certamente aiutare un collega con maggior professionalità e competenza dei colleghi curricolari, i quali comunque sono tenuti per legge, se appartenenti alla stessa classe dell'alunno, di prenderlo in carico come tutti gli altri alunni.

Uno studente disabile, con un'età compresa tra i 25 e i 30 anni, iscritto ad un corso serale presso l'istituto industriale o l'istituto professionale per l'industria e l'artigianato, può richiedere l'insegnante di sostegno, seguendo l'iter previsto dal Glhp?

Il diritto deriva dalla c m n. 455/97 sull'educazione ricorrente e permanente.

Siamo un gruppo di insegnanti di sostegno di un istituto statale d'arte. Dall'inizio dell'anno sono presenti 12 insegnanti di sostegno tutti impegnati per 18 ore . Il 5/12/2005 veniamo informati che all'interno dell'istituto si è registrata una contrazione di due cattedre. Il C.S.A. chiede che due insegnanti di sostegno vengano mandati d'ufficio "come supporto" alla scuola media annessa all'istituto, dove è presente un alunno con disturbi comportamentali gravi, gia seguito da un insegnante di sostegno per 18 ore. Visto e considerato che il sostegno nella scuola media non ha distribuzione per area, si chiede che cosa prevede la normativa a riguardo. Inoltre può un insegnante di sostegno di ruolo, con gli stessi diritti e doveri di un insegnante curricolare, essere utilizzato da "un giorno all'altro" in un altro istituto? Quale normativa esiste a riguardo?

I docenti per il sostegno nelle scuole secondarie di secondo grado, purtroppo, hanno come sede di titolarità l'intera provincia. Pertanto se sovrannumerari presso un istituto, debbono essere utilizzati presso altro istituto. Non essendovi nelle scuole secondarie di primo grado le aree, essi vengono utilizzati, ritengo, seguendo la graduatoria dei sovrannumerari presso l'istituto di titolarità.

Ricevo spesso, come responsabile del Dipartimento di Sostegno del mio istituto, lamentele da parte dei colleghi di sostegno che riscontrano grosse difficoltà nella consultazione degli atti relativi ai ragazzi che hanno in carico. In pratica alla richiesta di fare una fotocopia della Diagnosi Funzionale o del Profilo Dinamico Funzionale spesso so sentono rispondere dagli impiegati che gli atti sono coperti da riservatezza, in base alla legge sulla privacy, e che non possono essere spostati dall'ufficio, ma solo essere consultati.
Personalmente ho una mia idea in proposito: intanto il docente di sostegno è quello che tra l'altro concorre alla redazione del Pdf, per cui ne conosce perfettamente il contenuto e proprio per questo sembra irrisorio parlare di obbligo di riservatezza, in secondo luogo il docente di sostegno utilizza il Pdf per la stesura della programmazione individualizzata del soggetto con difficoltà. Cosa cambia nella sostanza tra farsi una fotocopia di un atto per utilizzarla a casa nell'elaborazione della programmazione ed il consultare l'atto per prendere appunti finalizzati allo stesso uso confessoche non l'ho capito.
Domanda: c'è una normativa esplicita in quest'ambito o tutto è lasciato alla discrezione dell'impiegato della segreteria.

La normativa contenuta nella L.n. 576/96 e successive modificazioni, da ultimo il Testo unico n. 196/03, fissa per il responsabile e l'incaricato del trsattamento dei dati personali,
rispettivamente il Dirigente scolastico e la persona cui egli affida l'incarico di trattare concretamente i dati) un rigoroso dovere di custodia, sanzionato da pene gravissime. Pertanto ritengo corretta la posizione del Dirigente di fare solo consultare gli atti e di far prendere appunti, vietando la fotocopiatura degli stessi.
Purtroppo abbiamo Dirigenti che addirittura vietano anche la lettura della diagnosi funzionale e ciò è decisamente illegittimo.

Mi occupo di gestione risorse umane c/o un Azienda Speciale per i servizi sociali. Assistiamo circa 60 minori con personale specialistico presso le scuole della nostra città. Vorrei avere i riferimenti normativi precisi riguardanti l'obbligo dei comuni di residenza nell'erogazione dell'assistenza specialistica, avendo in corso una querelle con un Comune vicino che sostiene che l'assistenza ad un'alunna ivi residente ma frequentante una classe di scuola elementare ubicata nella nostra città spetti a noi. La legge 104/92 parla di ente locale competente, ma non specifica la diversa residenza.

Ogni comune deve provvedere alle spese dei propri cittadini. Ciò in forza del D.L. 112/98 secondo il quale il supporto organizzativo all'integrazione scolastica è di competenza dei comuni per la scuola materna, elementare e media, delle province per la scuola superiore (artt. 138 e 139, oltre le leggi regionali). Inoltre l'art 14 L 328/00 stabilisce che è il comune responsabile del progetto globale di vita dei propri cittadini con disabilità.
Legge 104/92, art. 13, comma 3: "Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati."

Sono un'insegnante di sostegno in un istituto tecnico, il quesito che vorrei porvi é il seguente: un'alunna certificata alla quale sono state assegnate due insegnanti di sostegno, pretende che queste svolgano il proprio lavoro senza sedersi a fianco a lei e senza, ovviamente, predisporre nessun intervento fuori dall'aula. l'alunna sostiene che accetta il sostegno solo se le insegnanti stanno in classe "a disposizione" e solo in caso di necessità, alzando la mano, lei richiede il loro intervento. naturalmente questa modalità impedisce alle insegnanti qualsiasi forma di intervento programmato. la famiglia asseconda l'alunna. vi chiedo: esiste una norma che permette questa modalità di intervento o l'insegnante di sostegno é tenuta a svolgere il suo lavoro con altre modalità (come peraltro si é sempre fatto).

Tutto deve essere discusso nel GLH operativo , quando si prepara il PEI. C'è da chiedersi se una ragazza tanto indipendente, per sua fortuna, non possa fare totalmente a meno dell''insegnante per il sostegno.

Sono una docente di sostegno, da quest'anno seguo un ragazzo maggiorenne per il quale ho un sospetto di D.S.A., mai diagnosticato.
Ho fissato, con il consenso dei genitori, una visita presso l'equipe di competenza. Il problema è che nessun familiare accompagnerebbe il ragazzo che da solo sicuramente non andrebbe. Io lo accompagnerei molto volentieri, così come il ragazzo sarebbe davvero contento della mia presenza. Credo, però, che per accompagnarlo debba prendermi un giorno di permesso per motivi personali, è così? Oppure c'è un altro sistema?
Ancora: l'altro ragazzo che seguo, per motivi di trasporto, non è mai presente nelle ore di diritto. Ha una programmazione paritaria e naturalmente in questa disciplina non ha valutazione. Sino ad oggi io gli ho fatto avere degli appunti schematizzati che ripete ed impara anche in quelle ore in cui qualche collega disciplinare si assenta. E' possibile farlo interrogare fuori dalle ore di diritto? Come dobbiamo procedere per la valutazione?

Quanto alla visita, se non ha un incarico specifico dal Dirigente scolastico, dovrà prendere un giorno di permesso, a meno che la visita non si possa effettuare di pomeriggio.
Quanto all'alunno che deve essere valutato in diritto, può regolarmente essere valutato anche in altra classe o anche fuori di una classe purchè, nell'istituto ed alla presenza di un paio di compagni come testimoni. Bisogna però evitare che egli continui a perdere lezioni a causa del trasporto. Occorre pretendere che la cooperativa, se di cooperativa si tratta, sia puntuale, pena la risoluzione dell'appalto.

Le "resistenze" che si creano anno dopo anno anche a causa del continuo avvicendarsi di insegnanti che di volta in volta vengono messi al corrente delle situazioni degli studenti con disabilità, inducono i c.d.c. a discussioni che in alcuni casi poco hanno a che fare con il futuro dei ragazzi in questione. Le "forzature" ci sono e riusciamo in alcuni casi a qualificare ragazzi grazie anche al contributo fornito dalle Vs. opinioni.
La situazione si presenta molto simile anche quest'anno per un ragazzo che frequenta la 3° classe. La mia proposta,avanzata in sede di cdc, è stata quella di ammetterlo alle classi successive con un piano di studi "differenziato" ma tale da consentirgli di conseguire la Qualifica solo al termine del 5° anno. Vi sono state e vi sono situazioni simili a questa? Se sì, come sono state affrontate? Posso contare ancora una volta su di un Vs. rassicurante parere?

Se il Pei concordato fra tutte le componenti è quello di far conseguire la qualifica al termine del quinto anno, purchè a tale data l'alunno riesce a dimostrare di avere acquisito gli apprendimenti sufficienti, ha diritto a presentarsi per l'esame di qualifica e conseguire eventualmente il titolo, dal momento che , avendo svolto un pei differenziato, non ha ottenuto l'idoneità alle classi successive alla terza, della quale non ha ancora conseguito la qualifica.
E' ovviamente necessario che il tutto sia regolarmente verbalizzato nelle riunioni di GLH operativo.


In una scuola media statale è inserito un ragazzo che avendo avuto una crisi epilettica necessita di opportuna terapia farmacologica in caso di necessità
(valium per via rettale). Chi deve custodire il farmaco? Dove? Chi lo deve somministrare?
N.b.:
- A scuola non è presente un infermiere;
- il medico scolastico è presente a scuola un solo giorno a settimana;
- il collaboratore scolastico con mansione di assistenza e cura alla persona non ha titoli professionali di pronto soccorso e primo intervento.
Una eventuale richiesta scritta della famiglia per tale somministrazione con liberatoria nei confronti del personale scolastico ci tutela? Se si a quale normativa si deve far riferimento?

Una normativa indicativa sarà emanata fra qualche giorno dal Ministero dell'Istruzione d'intesa con quello della Salute. Comunque occorre, oltre che la richiesta della famiglia, anche la prescrizione del medico curante e la disponibilità di un membro della comunità scolastica, possibilmente il responsabile per la sicurezza della salute, il quale frequenti un brevissimo corso informativo presso l'ASL che attesterà tale frequenza. Comunque fra qualche giorno il testo della nuova comunicazione interministeriale sarà anche su "Edscuola".

Sono la mamma di un bambino a cui e' stato assegnato il sostegno per problemi di linguaggio che attualmente presenta notevoli segni di ripresa da quando lo facciamo seguire privatamente da un centro specializzato.
Alla luce di cio' ho proposto al dirigente che questo centro potesse intervenire anche a scuola (a nostre spese per mancanza di fondi!) per integrare il bambino nella classe dato il totale disinteresse delle insegnanti curriculari e la totale inesperienza della maestra di sostegno assegnatagli in questo anno scolastico.
Il dirigente ,la maestra di sostegno e una maestra curriculare si sono mostrati interessati al progetto(riconoscendo i propri limiti) all'infuori.. della maestra di italiano che si e' rifiutata a priori di concedere le sue preziose ore per consentire l'integrazione del bambino nella classe attraverso l'espletamento di attivita' didattica inerente la sua materia.
Le ore che la dottoressa del centro privato chiedeva erano solo 4 mensili.
Puo' una maestra negare tale richiesta di aiuto a un bambino che frequenta la terza elementare e che ha ottime capacita' intellettive che devono essere adeguatamente stimolate?
Attualmente il progetto si sta attuando solo a meta' per la buona volonta' della maestra curriculare di matematica.
Quali conseguenze pratiche porterebbe l'avvio della pratica di ricusazione della maestra di sostegno? Mi riferisco ai tempi e alle modalita' di tale procedimento.

L'integrazione scolastica ha ormai maturato alcuni orientamenti dovuti alle buone prassi ed alla normativa conseguente. Non rientra fra queste lo svolgimento di riabilitazione a scuola, perchè la scuola è fatta per interventi didattici, mentre i centri sanitari sono fatti per interventi riabilitativi. Quando si imposta il PEI ai sensi dell'art 12 comma 5 L.n. 104/92, si devono concordare le modalità di svolgimento dei tre progetti di riabilitazione, di socializzazione e di scolarizzazione, secondo quanto previsto dall'art 13 comma 1 lett "a" L.n. 104/92.Ciò permette di concordare insieme gli obiettivi che ciascun progetto deve raggiungere, tenendo conto e facilitando il raggiungimento degli obiettivi degli altri progetti personalizzati. Così come mai è avvenuto che un insegnante si sia recato all'ASL per sostituire alcune ore di riabilitazione ( che vengono comunque pagate ai riabilitatori) con ore di rinforzo didattico, così non è corretto che un riabilitatore vada a scuola e, durante l'orario della didattica svolga interventi riabilitativi, anche se preziosissimi per l'alunno. Un'attività di riabilitazione svolta in compresenza di insegnanti può essere svolta il pomeriggio presso l'ASL oppure un centro privato o presso la scuola, utilizzando l'orario di servizio dei docenti non di lezioni, pari a 40 ore l'anno.

Nella mia scuola l'insegnamento di sostegno è suddiviso per aree. Qesto significa che ogni ragazzo ha quattro docenti di sostegno!! Ho più volte fatto presente che la normativa ( D.M. 25 maggio 1995, n.170) prevede l'opportunità di assegnare compiti di sostegno ad un solo docente per allievo, ma essa continua a essere disattesa solo perchè " si è fatto sempre così"! chiedo: ha senso una suddivisione del genere?

Non ha senso , tanto è vero che il Ministero già da tempo consiglia l'assegnazione al docente specializzato operante per una sola area.

Può un Istituto di secondo grado non contemplare l'adozione di un "P.E.I. normale" e obbligare il Consiglio di Classe ad adottare un "P.E.I. semplificato" nell'ipotesi di un alunno ipovedente che necessiti esclusivamente di un ingrandimento dei documenti (libri di testo, verifiche ecc.), fatta salva la riserva del CdC di modificare il P.E.I. nel caso di necessità che dovessero eventualmente sopraggiungere?

Cosa significa "Può un istituto non contemplare......."? Quale organo dell'istituto o quale suo documento ufficiale? Comunque il pei normale è previsto dalla normativa e quindi non può essere escluso in partenza per nessuno; ma va adottato dal consiglio di classe e dal GLH operativo caso per caso. Nel caso di un ipovedente il divieto di PEI normale mi sembra semplicemente assurdo, dovendosi solo provvedere ad ingrandire le immagini e le pagine.

Sono un docente di scuola sec. di II grado e vorrei sottoporle un problema che accomuna molte scuole. Spesso nelle D.F. degli alunni diversabili non sono indicate né le ore né le aree del docente specializzato da assegnare all'alunno. Il C.S.A. di solito assegna i docenti spec. senza tener conto delle reali esigenze della scuola pertanto c'è carenza di docenti di sostegno o sproporzione tra le aree di appartenenza dei docenti e le necessità degli alunni. In questi casi come e chi nell'istituto attribuisce gli alunni ai docenti, chi decide le ore di insegnamento individualizzato da destinare ad ogni alunno e
chi prepara gli orari dei docenti di sostegno.

Le aree di sostegno nelle scuole superiori debbono essere indicate nel PEI in forza dell'art 13 comma 5 L.n. 104/92. Se il GLH operativo di cui all'art 12 comma 5 stessa legge non predispone un PEI che individui l'area prevalente, il CSA dovrebbe pretendere l'integrazione della richiesta proveniente dalle singole scuole con le aree. Comunque, se le ore di sostegno arrivano in assegnazione alla scuola senza distinzione per singoli alunni, cosa che non dovrebbe avvenire se ci sono le richieste, il GLH d'istituto dovrebbe chiedere al dirigente scolastico di convocare i GLH operativi per l'individuazione delle aree per i singoli alunni e la ripartizione delle ore disponibili. Se le famiglie ritengono le ore di sostegno insufficienti sulla base della certificazione e della diagnosi funzionale e del PEI, possono agire in giudizio, come hanno fatto tanti altri genitori che hanno ottenuto l'aumento delle ore.

Sono un'insegnante di sostegno che segue una ragazza che frequenta il 3° anno di scuola superiore con progr. semplificata. L'allieva in questione ha fortissime carenze in matematica e la docente ha chiesto se è possibile attuare una programmazione diversa per tale disciplina (oppure una semplificazione o riduzione dei contenuti). Leggendo le FAQ sul vostro sito riguardanti i chiarimenti sul significato di "programmazione semplificata per obiettivi minimi", la risposta ha sempre richiamato l'art 16 comma 1 della l.n. 104/92 secondo cui è possibile sostituire i contenuti di alcune discipline con altri contenuti o si possono ridurre quelli di alcune discipline.
Tuttavia nella CM 262/88, quando si parla di svolgimento dei programmi, si dice:
"I programmi di tutti gli ordini delle scuole secondarie di 2° grado sono fortemente tipizzati e tendono al conseguimento di un livello di formazione anche professionale che dà luogo al rilascio di un titolo di studio avente valore legale.
L'integrazione scolastica di alunni con handicap deve tener conto di ciò e non può quindi limitarsi alla semplice "socializzazione in presenza", ma deve garantire, di regola, apprendimenti globalmente rapportabili all'insegnamento impartito a tutti gli alunni di quel determinato indirizzo di studi.
Conseguentemente gli alunni con minorazioni fisiche e sensoriali non sono dispensati dallo svolgimento di alcuna parte dei programmi, salvo che non sia necessario far svolgere attività equipollenti.
La rigidità legale dei curricoli degli istituti secondari superiori, in mancanza di espressa norma di legge derogatoria, non consente ai docenti un criterio valutativi discrezionale durante la fase terminale del ciclo che si conclude con il rilascio di un diploma avente valore legale".
Quindi, in definitiva, mentre nella citata CM si dice che gli alunni devono svolgere tutto il programma, l'art.16 dice che si può apportare una semplificazione. C'è contraddizione o no?
Come ci dobbiamo comportare con la nostra allieva?

Prendere ad esempio solo la circolare 262/88... mi pare veramente riduttivo.
Prove d'esame e scrutini
O.M. n. 32 del 21 febbraio 2005 (Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2004/2005) (stralcio):
art. 17 (Esami dei candidati in situazione di handicap)
legge 05.02.92 n. 104
Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate
- art. 16 Valutazione del rendimento e prove d'esame
D.lgs 16.04.94 n. 297
Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.
Capo IV - Alunni in particolari condizioni
- art. 318 Valutazione del rendimento e prove d'esame
D.P.R. 23.07.98 n. 323
Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997, n. 425
- art. 6 Esami dei candidati con handicap
O.M. 04.04.03 n. 35
Istruzioni e modalità operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2002/2003.
- art. 17 Esami dei candidati in situazione di handicap
O.M. n. 21 del 9 febbraio 2004
Stralcio: art. 17 (Esami dei candidati in situazione di handicap).
Ed infine l'O.M. 90/0, art. 15/01: valutazione degli alunni in situazione di handicap
Ordinanza Ministeriale 14 maggio 1999, n. 128, Art. 4 Valutazione degli alunni in situazione di handicap:
8. Al fine di facilitare lo svolgimento delle prove equipollenti previste dall'art. 318 del D.Lvo 16.4.1994, n. 297, i Consigli di classe presentano alle Commissioni d'esame un'apposita relazione, nella quale, oltre a indicare i criteri e le attività previste al comma precedente, danno indicazioni concrete sia per l'assistenza alla persona e alle prove d'esame sia sulle modalità di svolgimento di prove equipollenti, sulla base dell'esperienza condotta a scuola durante il percorso formativo. Per l'esame di Stato conclusivo dei corsi, tale relazione fa parte integrante del documento del Consiglio di classe del 15 maggio, come precisato dall'art. 17, comma 1, dell'O.M. n. 38/1999.

Sono il papà di N., bambino di 8 anni, adottato 18 mesi fa dall'Ucraina; ora frequenta la seconda elementare.
Il Dirigente scolastico, in carica da settembre u.s., ha scelto di mantenere il bambino nella classe a tempo pieno frequentata da 26 alunni, chiedendo ufficialmente a novembre l'AEC e indicando la necessità dell'insegnante di sostegno per il prossimo anno.
E' lecito rifiutare la richiesta dei genitori di cambiare subito la sezione passando a quella modulare, frequentata da 18 bambini, adducendo la necessità di sentire i docenti e le famiglie degli alunni della classe?
Non ho ancora ottenuto la risposta alla richiesta di cambio di sezione; è dovuta la risposta per iscritto?
Ci sono impedimenti ad avere i sostegni: AEC e insegnante di sostegno, per le classi a tempo modulare, per un allievo certificato come iperattivo?

La richiesta dei genitori prevale su qualunque decisione del Dirigente scolastico, tanto più che la classe a tempo pieno ha 26 alunni , mentre il d m n. 141/99 ne consente solo 25. Inoltre il Dirigente scolastico deve chiedere , anche se l'iscrizione è avvenuta con ritardo, l'autorizzazione dall'Ufficio scolastico regionale a nominare un insegnante di sostegno, in base alla L.n. 333/01.

 


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