a cura di Rolando Alberto Borzetti


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FAQ 46
Domande e Risposte su Handicap e Scuola

 

Vorrei sapere come è possibile usufruire della 104 per se stessi e per un' altra persona vorrei inoltre sapere se è vero che l'orario scolastico per chi ha la 104 può essere contrattato a ore anzichè a giorni: mi spiego meglio.
Una mia collega con la 104 non vuole assentarsi 3 giorni al mese, ma, durante la settimana, ad ore e cioè la prima ora del lunedì, del mercoledi, l'ultima del sabato ecc...
In questo modo la didattica va a farsi friggere perchè per tutto l'anno alcuni alunni non faranno le materie insegnate dalla collega

Permessi retribuiti al disabile in condizione di gravità, a familiari, affini, ed affidatari I permessi previsti sono:
tre giorni al mese, fino ad un massimo di 18 h; due ore per ogni giorno lavorato. Questi benefici sono altemativi e non cumulabili. La legge non distingue tra tempo pieno e part-time, per cui a rigore di legge questi permessi sono validi per tutti i lavoratori indistintamente, ma una prassi dell'INPS e dell'INPDAP ne riducono la durata in rapporto alla qualità e quantità del parttime. Tale impostazione deriva da un ragionamento basato sul due ore al giorno, art. 3, comma 6, legge 104/1992.
La scelta di quale dei due benefici alternativi si voglia usufruire è ammissibile in mesi diversi. Variazioni nel mese possono essere accordate in casi eccezionali e, previa produzione di adeguata documentazione giustificativa. Il permesso del giorno intero, può essere frazionato; mensilmente i permessi frazionati non possono superare le 18 ore per i lavoratori a tempo pieno.
Per prassi degli istituti previdenziali, ai lavoratori in parttime verticale, i permessi di tre giorni potranno essere ridotti proporzionalmente in rapporto al numero di giorni durante i quali viene prestata effettivamente l'attività lavorativa; ai lavoratori in part-time orizzontale viene riconosciuto il permesso dei tre giorni mensili, mentre il permesso giornaliero di riduzione di due ore dell'orario di lavoro, viene ridotto ad una sola ora se l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.
I permessi dei tre giorni al mese, se non utilizzati nel mese di competenza, non possono essere cumulati in un mese successivo.
Il disabile che usufruisce del beneficio dei permessi retribuiti se ne ha effettiva necessità, opportunamente certificata, può ottenere di essere assistito da un famigliare, il quale usufruirà anch' esso dei permessi retribuiti, purché non vi sia nessun altro famigliare in grado di prestargli assistenza (Per prassi, l'INPS, in un primo tempo, ha ammesso la possibilità per un disabile già fruitore per se stesso dei permessi retribuiti di poter usufruire di ulteriori permessi anche per un proprio famigliare in situazione di gravità. Successivamente, ha cambiato orientamento, negando questa possibilità. Siccome, però, è ammesso che un lavoratore subordinato possa usufruire di permessi cumulativi per più familiari in condizioni di gravità, non si capisce perché venga esclusa tale possibilità al disabile che ne usufruisca in
proprio) .
Il numero di ore complessive di permesso retribuito delle due ore al giorno non è subordinato, come quello dei tre giorni mensili, alla durata massima di 18 ore. Sussiste un problema di coordinamento sulla circostanza che il disabile per sé può usufruire alternativamente dei permessi di tre giorni al mese o di 2 ore al giorno; mentre il famigliare usufruisce solo dei tre giorni al mese. Nel caso in cui il lavoratore per se stesso usufruisca del permesso delle due ore al giorno, il famigliare potrà usufruire del permesso dei tre giorni mensili, frazionandoli in sei mezze giornate al mese.
Familiare o affine di disabile in situazione di "gravità"
Il famigliare, entro il terzo grado, o l'affine, entro il terzo grado, del disabile in situazione di "gravità", possono usufruire dei permessi retribuiti di tre giorni al mese, purché sussista la convivenza con il disabile e questo non si trovi ricoverato in istituto specializzato.
In analogia con quanto previsto per il genitore, secondo il combinato disposto dell'art. 20, legge 53/2000, e dell'art. 42, d.lgs. 151/200 l, anche per parenti o affini, i permessi spettano a condizione che sussista convivenza con il disabile o, in assenza di convivenza, che l'assistenza al disabile sia continuativa ed esclusiva. La continuità è la concreta possibilità di provvedere alle esigenze del figlio disabile.
Per esclusività si intende allorquando, per esempio, il genitore non convivente risulti essere l'unico soggetto che possa prestare l'assistenza al figlio.
Coniuge
Nessuna norma di legge tratta espressamente del coniuge, il quale non è né parente né affine, ma sussistendo l'obbligo di reciproca assistenza tra i coniugi, ai sensi dell'art. 143, c.c., appare del tutto irrazionale ed incongruo che il coniuge di persona (Secondo il parere del Consiglio di Stato n. 785 del 14 giugno 1995 è ammesso che il lavoratore subordinato che usufruisca per sé dei permessi, possa essere assistito da un proprio famigliare, a condizione che sussistano effettivamente condizioni tali da giustificare la necessità dell'aiuto supplementare da parte del famigliare convivente, e ciò venga certificato da un medico del Servizio sanitario nazionale. Unica condizione richiesta è che non vi sia altro famigliare non lavoratore subordinato e in grado di assistere il disabile. Il beneficio viene ammesso anche per l'assistenza prestata all'affine, entro il terzo grado, convivente con il lavoratore o la lavoratrice che usufruisca dei
permessi) in situazione di gravità non possa usufruire dei permessi previsti per parenti ed affini, entro il terzo grado. Pertanto, al coniuge, in via analogica, va estesa la medesima disciplina prevista per parenti ed affini.
Pluralità di persone da assistere
Nel caso in cui un lavoratore subordinato, del settore pubblico o privato, si trovi a prestare assistenza a più di un disabile in situazione di gravità, potrà cumulare un numero di permessi corrispondenti al numero di disabili da assistere. In tale senso si è pronunciato il Consiglio di Stato con il parere 14 giugno 1995, n. 784.
Disciplina dei permessi
Con il recepimento della direttiva comunitaria sul divieto di discriminazione diretta ed indiretta in ambito lavorativo si dovrebbe considerare definitivamente superata la situazione che precedentemente penalizzava coloro che usufruivano dei permessi mensili o giornalieri previsti dall'art. 33, legge 104/1992. Attualmente non potranno essere ridotti né il congedo ordinario né la tredicesima mensilità, in quanto misure palesemente discriminatorie sul lavoro. La disciplina dei giorni o delle ore di permesso retribuiti non potrà influire negativamente su qualsivoglia aspetto del rapporto di lavoro e del trattamento economico, contributivo e previdenziale. In caso contrario si ricadrebbe nel divieto di discriminazione di cui alla direttiva comunitaria. In particolare, anche i permessi retribuiti verranno computati sull'anzianità di servizio, ma non verranno calcolati nel periodo di comporto.
Presentazione della domanda per fruire dei permessi retribuiti La domanda - non si tratta di una vera e propria domanda, in quanto non esiste alcuna autorizzazione alla fruizione del beneficio, ma si tratta di una pura e semplice richiesta documentata
- per usufruire dei permessi retribuiti si presenta presso l'ufficio dell' ente previdenziale di competenza territoriale, compilando un modulo in doppia copia, la cui seconda copia, dopo l'opportuna timbratura e attestazione da parte dell'ufficio dell'ente previdenziale ricevente, dovrà essere consegnata al datore di lavoro o all'ufficio di amministrazione del personale in caso di impiego pubblico.
Nella domanda oltre ai dati anagrafici del beneficiario, in caso di famigliare, vanno indicati anche i dati anagrafici del disabile.
Infine, va indicato il periodo per il quale si intende usufruire del beneficio dei permessi. Per prorogare il periodo va presentata una nuova domanda.
Alla domanda vanno allegati:
• copia del verbale di accertamento della Commissione ex legge 104/92, ovvero copia della sentenza del Tribunale o della Corte d'Appello portante l'accertamento della situazione di gravità, del lavoratore stesso, se è lui il beneficiario dei permessi, ovvero del familiare che versa in situazione di gravità Si sottolinea che la sentenza del Tribunale o della Corte d'Appello è un titolo valido (in termini burocratici "equipollente") quanto il verbale della Commissione annessa all'ASL.Lo si sottolinea perché purtroppo nella prassi vi sono casi di incomprensioni.; • certificato di nascita del fanciullo portatore di handicap, se si tratta di minore; • se colui che dovrà beneficiare dei permessi è un genitore, una dichiarazione dell' altro genitore che non intenda beneficiare anche lui dei permessi, con impegno espresso di comunicare all' ente previdenziale eventuali modifiche; • se il richiedente è genitore adottivo o affidatario, o parente o affine di persona in situazione di gravità adottata o affidata, copia del provvedimento di adozione o di affidamento; • se il richiedente è il lavoratore disabile in situazione di gravità, la dichiarazione che nessun altro familiare o affine intende avvalersi dei permessi per assisterlo.
Il datore di lavoro, dal momento di ricezione della copia vidimata e timbrata dall'ente previdenziale, dovrà adeguarsi alla richiesta, senza che né lui né l'ente previdenziale provvedano ad autorizzare l'avente diritto. Nel caso in cui dalla documentazione prodotta, l'ente previdenziale dovesse riscontrare anomalie tali da ostare alla fruizione dei permessi, dovrà richiedere chiarimenti ed eventuale deposito di ulteriore documentazione a colui che ha depositato la domanda, informandone il datore di lavoro, il quale sospenderà la fruizione del beneficio, fino alla comunicazione positiva da parte dell'ente previdenziale.
Il beneficio dei permessi retribuiti non è soggetto ad autorizzazione né dell' ente previdenziale né del datore di lavoro, in quanto trattasi di diritto soggettivo del disabile o del di lui familiare.
La domanda è valida per dodici mesi e deve essere annualmente rinnovata.
Permessi retribuiti per genitori di minore o maggiorenne in stato di gravità I permessi per i genitori, previsti dall'art. 33, legge 104/1992, con le modifiche apportate dagli artt. 19 e 20, legge 53/2000, sono differenziati in rapporto all'età del figlio portatore di handicap.
Alla disciplina dei permessi mensili, prevista dalla legge-quadro sull'handicap, si aggiungono i congedi parentali, di cui alla legge 53/2000 e d.lgs. 151/2001, ed il congedo straordinario, di cui originariamente all'art. 80, comma 2, legge 388/2000, che ha aggiunto il comma 4-bis all'art. 4, legge 3/2000, ed ora art. 42, comma 5, d.lgs.
151/2001. Alcuni di questi benefici sono alternativi e altri cumulativi Prendiamo ora in considerazione la disciplina dei permessi mensili.
Figlio minore di tre anni
La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore, non ricoverato in istituto specializzato (Sono escluse le lavoratrici a domicilio, quelle addette ai servizi domestici e le lavoratrici autonome, ai sensi dell'art. lO, legge 1204/1971.) con handicap in situazione di gravità accertata, possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa del congedo parentale, di due ore di pennesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.
Sono cumulabili con la fruizione dei permessi giornalieri, il congedo parentale ordinario, nonché il congedo per malattia, di cui all'art. 7, comma 2, legge 1204/1971 (L'INPS, per prassi, esclude la cumulabilità dei permessi orari previsti dalla legge 104/1992, con quelli orari per allattamento, ex art. lO, legge 1204/ 1971, che siano richiesti per lo stesso fanciullo). I riposi, i permessi e i congedi spettano anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto. In caso di parti plurimi, i genitori potranno usufruire di un numero di permessi moltiplicati per il numero di figli portatori di handicap grave. Altro caso di cumulo si realizza quando il genitore sia egli stesso in condizione di gravità, ma in grado di assistere personalmente il figlio.
Dal 3° anno fino al 18° anno di età del figlio
Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno. Era richiesto, altresì, il requisito della convivenza. Secondo la prassi degli istituti previdenziali si possono frazionare i tre giorni in mezze giornate e non è richiesta la convivenza.
I tre giorni di permesso possono essere utilizzati nel mese in parte da un genitore e in parte dall'altro, purché nel limite complessivo dei tre giorni mensili.
Il beneficio spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto (L’INPS, per prassi, esclude la cumulabilità dei permessi orari previsti dalla legge 104/1992, con quelli orari per allattamento, /ex /art. lO, legge 1204/1971, che siano richiesti per lo stesso fanciullo). I tre giorni mensili possono essere utilizzati anche se l'altro genitore usufruisca, in contemporanea, del congedo parentale ordinario e del congedo per malattia del figlio. I permessi dei tre giorni al mese, se non utilizzati nel mese di competenza, non possono essere cumulati in un mese successivo.
Figlio maggiorenne
Successivamente al raggiungimento della maggiore età del figlio con handicap, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, del disabile maggiorenne, in situazione di /"gravità",/possono usufruire dei permessi retribuiti di tre giorni al mese. I permessi spettano a condizione che sussista convivenza con il figlio o, in assenza di convivenza, che l'assistenza al figlio sia continuativa ed esclusiva. La continuità è la concreta possibilità di provvedere alle esigenze del figlio disabile. Per esclusività si intende allorquando, per esempio, il genitore non convivente risulti essere l'unico soggetto che possa prestare l'assistenza al figlio. I permessi non spettano se il figlio disabile si trovi ricoverato in istituto specializzato.


E' possibile per la famiglia di un alunno che frequenta la scuola secondaria di secondo grado (per il quale lo specialista chiede una riduzione del "carico scolastico" in termini di orario) chiedere la riduzione dell'orario per tutto l'anno scolastico? Quali sono i riferimenti normativi che consentono tale possibilità? Per la valutazione disciplinare, essa riguarderebbe solo quelle afferenti alla frequenza.

Occorre una certificazione del'ASL da cui risulti che l'alunno non è in grado di sopportare il carico di lezioni superiore a tot numero di ore al giorno.

Sono un'insegnante di sostegno della scuola primaria comandata presso l'Ufficio Scolastico Provinciale per il bienno 2006-2008 per i compiti connessi all'autonomia scolastica.
Mi occupo presso codesto Ufficio dell'area del sostegno alla persona.
Vorrei avere chiarimenti normativi e/o tecnici in riferimento alla richiesta di un Dirigente Scolastico di un Istituto Superiore (ITC) il quale non sa se può accogliere o meno la richiesta di iscrizione alla classe 1^ Commerciale del suo Istituto di un alunno diversamente abile classe 1979, quindi di anni 27.
E' giusto che tale alunno venga inserito in una classe 1^ con alunni di 14-15 anni? Come deve comportarsi il Dirigente Scolastico?

In questi casi, normalmente si suggerisce, ove esistenti, l'iscrizione a corsi pomeridiani o serali per lavoratori, nei quali è assicurato il sostegno come nei corsi mattutini per analogia a quanto stabilito dalla c m n. 455/97 per i corsi di educazione per gli adulti.

Avrei bisogno di chiarimenti sui compiti del coordinatore del gruppo H durante l'anno scolastico: proposte di assegnazione delle ore agli alunni disabili, incontri con i genitori, richieste di deroghe, ecc.) Inoltre quanti incontri durante l'a.s. sono previsti con lo psicologo, a scuola?

Se si riferisce al GLH operativo sul singolo caso, di cui all'art 12 comma 5 L.n. 104/92 gli incontri debbono essere almeno tre durante l'anno; ma le buone prassi indicano incontri mensili o bimestrali. Il coordinatore non ha poteri propri , ma tutto si decide, se necessario a maggioranza, nell'ambito del GLH operativo.
Se si riferisce al GLH d'istituto di cui all'art 15 comma 2 LL.n. 104/092, esso riguarda l'organizzazione dell'integrazione nella scuola e non si occupa di didattica.

Sono la mamma di un bambino disabile grave (intellettivo) che frequenta la IV° elementare statale a Roma.
Quest’anno la sola classe che frequenta mio figlio, è stata spostata dal plesso della scuola elementare a un’ altra scuola media nelle vicinanze.
Questa scuola media, non è assolutamente adatta ad accoglierlo, in quanto, oltre ad essere sporca e con locali fatiscenti, è totalmente sguarnita di attrezzature in palestra, materiali e logistica adeguata (per es. i banchi sono per ragazzi delle medie e quindi sono alti e poco agevoli per bambini di elementare).
Queste rimostranze erano già state segnalate alla fine dello scorso anno scolastico quando si parlava del possibile trasferimento, e in apposito GLH convocato allo scopo era stato segnalato anche dalla psichiatra della usl la contrarietà al trasferimento per limitare un disagio a livello psicologico al bambino.
Ora che possiamo fare? (la direzione della scuola non risponde..)
A causa di questo disagio, volevo spostare mio figlio nella scuola elementare statale dietro casa in una IV° elementare con solo 17 bambini.
Ma il direttore rifiuta la mia domanda di inserimento (anche se il bambino ha già assegnato 22 ore di sostegno e 15 di a.e.c.), adducendo strane scuse di impedimenti amministrativi interni alla sua scuola. Può farlo?

Purtroppo, se il Dirigente non può assegnarLe una prosecuzione di incarico con altro alunno con disabilità, eventualmente sopravvenuto, temo che il Suo contratto decada.Però in base alla normativa, se Lei è presente in altre graduatorie, può rinunciare subito a questa nomina e sceglierne una di durata maggiore. Però la famiglia dell'alunno dovrebbe segnalare subito alla scuola l'intenzione di trasferirsi, anche perchè il Dirigente deve dare il nulla osta e deve avvertire il Collega che dovrà chiedere il sostegno tardivo.

Sono il papà di un bimbo di 4 anni, attualmente in possesso di L 104 in quanto mio figlio è stato riconosciuto quale “_MINORE con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani_” per “SINDROME AUTISTICA” e pertanto “_PORTATORE DI HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITA’_”.
Quest’anno l’ho iscritto al 2° anno di scuola materna comunale. Basandomi sulla Diagnosi Funzionale della AUSL redatta lo scorso settembre ‘05 (dove è stata suggerita l’applicazione di strategie educative specifiche con approccio cognitivo-comportamentale ed un Rapporto di Sostegno in deroga massima), seguendo le indicazioni delle linee guida per l’Autismo della SINPIA (Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza), nella facoltà di poter scegliere quale percorso terapeutico-riabilitativo intraprendere per la persona bisognosa e su consiglio del NPI che ha diagnosticato mio figlio, ho scelto, visto anche il diritto dei bambini alle migliori cure possibili (UNESCO), la terapia dell’“ANALISI del COMPORTAMENTO APPLICATA” (in inglese A.B.A. – APPLIED BEHAVIOUR ANALISYS).
Questo è l’unico metodo scientificamente validato nel panorama odierno della riabilitazione di soggetti autistici (e non solo). Tale approccio viene fornito al momento in convenzione SSN solo nella regione Marche (A.U.S.L. n. 3 di Fano), ed è indisponibile a Bari, come certificatomi dalla mia AUSL di appartenenza.
Con la collaborazione della Psicologa dell’Equipe Multidisciplinare del Ser. Med. Scolastica AUSL (che ha redatto la D. F.), del quadro docente della scuola materna in questione, del Dirigente Scolastico, del sottoscritto e con la collaborazione dell’Educatore Professionale, è stato sviluppato il Piano Educativo Individualizzato in base al Profilo Dinamico Funzionale, redatto solamente nell’aprile di quest’anno. In particolare è stato specificato in questi ultimi due documenti che col bambino viene applicato il metodo educativo-comportamentale A.B.A. da ottobre 2005. Infatti, dovendo garantire un intervento precoce ed intensivo, alla luce della indisponibilità di tale terapia fornita dal SSN, il sottoscritto ha contattato un centro A.B.A. inglese per essere assistito nell’applicazione di tale metodologia didattica. La direttrice di questo centro ha formato in tale disciplina delle laureate/laureande, che hanno quindi quotidianamente applicato l’A.B.A. in ambito familiare al bambino sin da ottobre 2005, con una intensità di circa trenta ore settimanali, in un rapporto 1 a 1 (terapista-studente). Da marzo il bambino ha quindi iniziato a frequentare il primo anno di scuola materna.
> Tale programma d’intervento, intensivo e */“curricolare”/*, fatto ad “hoc” per il bambino, prevede l’applicazione delle tecniche di modificazione comportamentale anche a scuola, luogo dove si deve massimizzare l’apprendimento di nuovi concetti e la generalizzazione di quelli acquisiti dal bambino durante le sessioni casalinghe. Il tutto in particolare per l’acquisizione delle autonomie e della socializzazione. Un incontro fatto presso il plesso tra la Direttrice di questo centro inglese, la Psicologa della ASL, la direttrice scolastica, l’Educatore Professionale ed il sottoscritto, ha permesso di appurare e delineare alcuni aspetti fondamentali per l’inizio della frequenza scolastica del bambino in marzo u.s., ma improntati più che altro per l’anno 2006-07.
L’Educatore Professionale ha reso possibile, anche se per sole circa tre ore settimanali, negli ultimi tre mesi di scuola e saltuariamente (essendo impegnato anche presso un'altra struttura scolastica), l’applicazione in ambito scolastico dei soli principi basici dell’A.B.A., essendo egli stesso stato indottrinato all’A.B.A., avendo preso parte ad alcuni incontri formativi e di /follow up/ presso l’abitazione del sottoscritto, a puro titolo gratuito e fuori dall’orario di servizio. I suoi compiti però non prevedono di potersi aggiornare e specializzarsi al pari delle terapiste che applicano la terapia a casa. Disponendo all’attivo di poche ore di lavoro col bambino, non aveva le caratteristiche adeguate per poter assicurare la continuità didattico-educativa impostata per la maggior parte del tempo a casa. Inoltre quest’anno ha rinunciato ad essere E.P. ASL per il comune.
Alla luce di quanto sopra, non essendo disponibile alla data odierna un “Insegnante di Sostegno”, tra l’altro non indottrinato all’A.B.A., e non essendo peraltro stato riconfermato lo stesso E.P. per l’anno 2006-07, il sottoscritto ha cercato di chiedere (ma è stato sconsigliato in questo dalle addette del Comune), con particolare riferimento alla Legge 104/92, art. 9 (commi 1, 2 para b., 3 e relativa nota) ed art. 14, di autorizzare l’accesso presso la Scuola dell’infanzia Comunale di una delle terapiste che svolgono attività in ambiente familiare, ricoprendo l’incarico quale _volontaria_ nel ruolo di assistente specialistica per mio figlio, andandosi ad integrare nello staff che opera a favore del bambino a scuola, nel percorso socio-didattico deciso d’accordo dalle persone succitate (ivi compresi i genitori) e ricoprendo l’incarico di coordinatore dei programmi casa-scuola, per assicurare un minimo di continuità didattico-educativa anche tra scuola e casa. Quindi ho suggerito una comunicazione scritta da parte del Comune indirizzata alla Scuola dell’infanzia Comunale al fine di permettere l’ingresso all’edificio scolastico della volontaria. Quest’ultima, è in possesso certificato dei requisiti richiesti per assicurare la continuità didattico educativa in quanto allo stato attuale è la terapista che segue il bimbo con più continuità e da più tempo, conoscendone le doti e le lacune, alla luce del continuo svolgimento del programma casalingo. Ha inoltre ricevuto formazione specifica sull’A.B.A. ed avrebbe dovuto presentare domanda di volontariato (ma è stato sconsigliata in questo dalle addette del Comune) presso il Comune per il “servizio di aiuto personale”.
Avrebbe quindi affiancato il nuovo E.P. e l’insegnante di sostegno, che avrei successivamente e personalmente indottrinato all’ABA, suggerendogli corsi di formazione, anche presso la mia abitazione, o workshop formativi in Italia, invitandoli anche a delle visite domiciliari per una migliore conoscenza di queste tecniche applicate durante le sessioni 1 a 1 col bambino. Questo al fine di ritrovarmi per l’anno 2007-08 un E.P. ed un Insegnante di Sostegno qualificati in ABA, per cui richiederne la riconferma, anche per il futuro, al fine di assicurare la continuità didattico-educativa, svincolandomi dalla
> presenza della terapista a scuola come volontaria. In un incontro al Comune, al quale erano presenti la responsabile amministrativa per il sostegno, quella delle scuole comunali, la direttrice del plesso ed il sottoscritto si è detto quanto segue:
1. Il comune non riconosce la volontaria per “l’aiuto personale” (art. 9 L. 104/92) perché non iscritta ad associazione di volontariato (leggasi invece comma 2b art.9 e comma 4 L104/92) e quindi non assicurabile o gestibile ai fini di retribuzione, riconoscimento dell’attività di volontariato in quanto costretta ad orari rigidi scolastici, impossibilità di motivarne la sua presenza vista l’assegnazione di un E. P. per sole 24 ore ed al momento niente insegnante di sostegno, tutela della L. 626 in toto ed altre a mio dire “scuse”;
2. Il Comune esprime dubbi sulla validità di questa metodologia ABA scelta, non riscontrando in nessun E. P. od insegnante di sostegno tale specializzazione (peraltro conosciuta, in ambito della Neuropsichiatria riabilitativa, ma di solo recente divulgazione ed applicazione in Italia);
3. Il Comune afferma che non posso scegliere io qual è il meglio nelle terapie riabilitative ed accenna più ad un problema di ASL (ma se è rammentato nel PEI, PDF e DF con tanto di firma di tutti i membri!!!??);
4. Seppur remota questa possibilità di volontariato, essendo solo ora a conoscenza di tale improbabile (a lor dire) procedura, imporrebbe al comune delle azioni (appalto per società di assicurazione, aspetti amministrativi, della gestione del personale, ecc) di lunga attesa di attuazione, andando così di fatto alla esclusione della frequenza all’anno scolastico del bambino;
5. La presenza di troppe figure attorno al bambino in classe potrebbe nuocere agli altri alunni;
6. Altre futili motivazioni e ridicolizzazioni nei miei confronti alla mia comunicazione di adire alle vie legali nel caso fosse utile, suggerendomi ancora una volta di non presentare nessuna domanda al comune per evitare risposte negative, anche alla luce degli accordi di seguito riportati.
Su iniziativa della direttrice mi è stato quindi suggerito questo:
1. Tramite una “buona parola” si fa iscrivere la mia terapista specializzata in una cooperativa sociale che in passato ha collaborato con la scuola materna comunale di mio figlio;
2. Usando le tecniche ABA e seguendo il PDF dobbiamo preparare un progetto da presentare alla cooperativa. Questo progetto probabilmente dovrà essere _finanziato da me_ alla cooperativa per farlo approvare;
3. La scuola chiederà quindi, per conto del Comune, diciamo a 3 cooperative se ha personale qualificato ABA con un progetto pari a quello richiesto per mio figlio; 4. Rispondendo la cooperativa di cui al punto1. la mia terapista potrà accedere al plesso e tutto ciò che è di amministrativo (assicurazione, contributi, ecc) sarà la cooperativa stessa ad occuparsene (ed il Comune??); 5. La mia terapista lavorerà con l’E.P. al fianco col compito di apprendere (e parallelamente dovrebbe formarsi su mie indicazioni circa l’ABA; dell’insegnante di sostegno neanche l’ombra).
Questo col rischio che il Comune, dovendo sovvenzionare la scuola per aver richiesto questo progetto, annulli il mandato dell’E.P. vanificando ciò che voglio (un E.P. che sia qualificato ABA e che possa assicurare la continuità didattico-educativa nel futuro scolastico). Senza tener conto che non sappiamo che cosa propone in effetti la cooperativa e se la mia terapista accetta queste condizioni/impegno, alla luce di un prossimo impegno con la seduta di
> laurea. Poi potrebbe sempre succedere qualcosa durante l’anno ed io non avrei più né la terapista né l’E.P.. In pratica nessuno si vuol prendere responsabilità…..di una cosa nuova ed articolata nel rispetto della legge.
Non mi sembra giusto che dovrò pagare io questo progetto alla cooperativa o comunque sostenere delle spese per una cosa prevista dalla legge quadro 104/92. Del resto il bambino ha il diritto di andare a scuola e fin dall’inizio dell’A.S.. Dovrei far capire all’E.P. che si _deve _specializzare e formare in ABA (è suo dovere credo), visto che è indicato nel PDF e nel PEI, ed essendo stato assegnato a mio figlio (con la possibilità di richiesta futura di continuità didattico- educativa).
Chiedendo scusa per la forma e la foga nel raccontare gli eventi, rimango in attesa di un cortese riscontro per capire quale strada intraprendere.

Stando all'art 9 L.n. 104/92, il comune potrebbe avvalersi di un volontario singolo per il servizio di aiuto personale. Però qui, a mio avviso, si applica l'art 13 comma 3 stessa legge sull'obbligo del comune di fornire un assistentre per l'autonomia e la comunicazione, che avviene normalmente tramite cooperative convenzionate. Mi chiedo però se la figura dell'operatore dell'ABA sia una figura di tale tipo o non piuttosto una figura piuttosto nuova. In questa seconda ipotesi, la famiglia potrebbe ottenerla egualmente dal Comune , ma in base alla L.n. 162/98 che finanzia i progetti di vita personale, anche dei minori, rientranti nel progetto globale di cui all'art 14 della L.n. 328/00.
Comunque consiglio la famiglia di chiedere l'iscrizione alla lista specializzata , scrivendo al seguente indirizzo valerio.mezzogori@autismo33.it

A mio figlio è stato riconosciuto un handicap in situazione di gravità per cui è beneficiario della legge 104. Essendo minorenne, di tali benefici ne usufruisce mia moglie, infermiera professionale che ha chiesto ed ottenuto i due anni di congedo retribuito per l'assistenza al bimbo, minore di 3 anni.
Le chiedo: per questi due anni, le spettano la tredicesima mensilità e le ferie?
Quando rientrerà al lavoro, abbiamo pensato che sarebbe meglio  usufruire di due ore di permesso giornaliero piuttosto che di tre giorni al mese. E' fattibile oppure le ore di permesso mensili non debbono superare, come qualcuno ci ha detto, le 18 ore?

*Parere del Consiglio di Stato* (9 novembre 2005, n. 3389): *tredicesima mensilità e ferie non possono essere decurtate* quando i permessi sono fruiti in modo non cumulativo agli altri congedi parentali.
Sia l’*INPS* che il *Ministero del Lavoro*, con proprie note circolari hanno ripreso le indicazioni del Consiglio di Stato
*Permessi retribuiti al disabile in condizioni di gravità, a familiari, affini e affidatari *I permessi previsti sono:
-Tre giorni al mese, fino ad un massimo di 18 ore; -due oer per ogni giorno lavorato Questi benefici sono alternativi e non cumulabili.
La legge non distingue tra tempo pieno e part-time, per cui a rigore di legge questi permessi sono validi per tutti i lavoratori indistintamente, ma una prassi dell'Inps e dell'Inpdap ne riducono la durata in rapporto alla qualità e quantità del pert-time. Tale impostazione deriva da un ragionamento basato sulla durata del tempo lavorato( in caso di par-time orizzontale: tre giorni al mese, fino ad un massimo di 18 ore, due ore per ogni giorno lavorato, se l'orario giornaliero è inferiore a 6 ore; mentre, in caso di par-time verticale: i permessi di tre giorni al mese, fino ad un massimo di 18 ore, dovranno essere ridotti proporzionalmente al numero dei giorni contrattualmente previsti come lavorativi, due ore per ogni giorno effettivamente lavorato).

Sono la madre di una bambina di 13 anni risiedente in un comune nella provincia di fr il quale si rifiuta di fornire il servizio gratuito di trasporto per e da scuola (scuola media locale) perchè dichiarano di non averlo previsto nel bilancio comunale,nonostante la bambina sia portatrice di handicap pari al 100%. Volevo solo chiederle se possono astenersi dal servizio gratuito nonostante la legge 104 lo ritenga obbligatorio??

No, non possono farlo. Se si rifiutano vanno denunciati alla magistratura.
Nella rubrica troverà numerose sentenze sul trasporto scolastico:
https://www.edscuola.it/archivio/handicap/trasporto_scolastico.htm
La legge 118/71, art. 28 c. 1, ribadita dal Decreto Legislativo n. 112/98 art. 139 comma 1 lett. C) prevede la gratuità del trasporto scolastico a carico dei Comuni per la scuola dell’obbligo.

Sono un'insegnante di sostegno di ruolo nella scuola superiore. Sono a conoscenza del fatto che, qualora manchi il docente curricolare, spetta all'insegnante di sostegno presente in quelle ore sostituirlo. L'anno scorso, e, molto probabilmente anche quest'anno, mi troverò nella condizione di dover sostituire i colleghi tante, ma tante ore. Non solo per me, ma anche per altri docenti di sostegno dell'Istituto, è difficile convincere gli alunni a fare lezione, perchè noi non abbiamo il potere di valutarli e quindi non gliene importa niente. E in più, è difficile tenere la disciplina della classe e, contemporaneamente, far studiare il mio alunno. Oltrechè il mio alunno fa un po' la faccia storta perchè gli altri non fanno niente e lui deve lavorare. L'anno scorso all'inizio ho fatto fare varie attività, come farli ripassare e vedere vari film. Ma, alla fine, si sono stancati e si sono rifiutati. E si sono stancati anche di vedere la mia faccia e anche io la loro, perchè le ore di assenza dei colleghi erano veramente tante e io ho 18 ore sempre nella stessa classe. E si stancano (e mi stanco) anche perchè devo essere presente tra un suono di campana e l'altra e si sentono controllati anche nei momenti in cui vorrebbero rilassarsi un po'.
Non si può certo impedire ai docenti di star male o di andare in malattia, ma la situazione summenzionata non lede il diritto del mio alunno ad essere seguito per tutte le 18 ore e il mio diritto-dovere nel seguire lui, anche se so bene che io sono docente della classe e non solo del mio alunno? Ma, tenendo conto, come già detto, che la situazione dell'insegnante di sostegno è un po' anomala, nel senso che è considerato docente della classe, ma non può valutare direttamente con voti, non è pretendere troppo che gli alunni lo seguano, quando già con difficoltà seguono gli altri docenti? E' vero, abbiamo diritto di voto nel Consiglio di Classe, ma questo agli alunni non è visibile, anche se glielo diciamo in tutte le salse, e quindi se ne fregano (scusate l'espressione, ma è quella corretta per rendere l'idea). Che fare?

I docenti di sostegno, non possono essere utilizzati per le supplenze in sostituzione di docenti colleghi momentaneamente assenti.
La normativa vigente e da ultima la legge finanziaria n. 289/02 all'art.35 comma7 stabilisce inequivocabilmente che l'insegnante per il sostegno deve essere assegnato e deve operare solo nella classe dove è inserito l'alunno con handicap. Solo se tale alunno è assente è legittima una sua utilizzazione per supplenze in altre classi. Una tale utilizzazione quando l'alunno con handicap è presente concretizza per il dirigente scolastico l'ipotesi di reato di abuso di potere, oltre che quello di illecito contabile.
Il docente richiesto di una supplenza illegittima deve pretendere l'ordine di servizio scritto, in mancanza del quale può legittimamente rifiutarsi di abbandonare la classe dove è iscritto e presente l'alunno con handicap.
Può inoltre segnalare l'ordine illegittimo scritto ai sindacati scuola ed all'Osservatorio del ministero dell'Istruzione sulla integrazione scolastica chiedendo il num. di fax alla segreteria del 0658492414.
Per quanto riguarda le ripetute supplenze nella stessa classe a cui è stata assegnata, vorrei ricordale che l'insegnante per il sostegno è nominato solo perchè in quella classe c'è un alunno certificato con disabilità (L.n. 104/92 art 12 comma 5", L:n. 289/02 art 35 comma 7), cioè egli deve occuparsi dell'integrazione dell'alunno in quella classe. Ciò può pure realizzarsi con momenti in cui il docente per il sostegno gestisce da solo la classe; ma deve essere un caso sporadico e programmato; non può divenire occasionale e solo per tappabuchi. In tal modo si lede pure il diritto di tutta la classe ad avere le lezioni di quel docente curricolare che invece va a fare supplenze altrove.I genitori di tutti gli alunni e non solo quelli degli alunni con disabilità dovrebbero ribellarsi, minacciando ( e se necessario procedendo ) a denunciare alla Procura della Repubblica questi comportamenti illegali.

Sono un docente di ed. fisica di ruolo da 12 anni nello stesso istituto con anzianita' di servizio 35 anni...l'anno scorso ero titolare di cattedra 16 ore mattina e due pomeridiane gruppo sportivo...ho legge 104 art. 21...e sono il primo in graduatoria interna..per punteggio e per nn. 2 104 una per mia madre e una per me 104 art. 21. Purtoppo quest'anno si e' verificata decisione per diminuzione 4 ore di mandarmi a completare cattedra nello stesso comune di residenza 2ore. perche' hanno spostato me e non la collega titolare solo di 104 assistenza genitore adducendo la continuita' didattica come causale?

La continuità del processo educativo, è un fattore rilevante per la positività dell'esperienza scolastica di ogni alunno e per il bambino in stato di handicap lo è ancora di più. Nella scuola, vengono prima gli interessi del bambino, poi del lavoratore.

Desidererei sapere se, con l'art. 33 comma 5 e 7 legge 104 riconosciuti per assistenza al genitore disabile con invalidità di 2/3 e non in gravità, risulta possibile fruire del permesso di 3 gg. mensili

Solo con l'art.3 comma 3, può usufruire dei 3 gg.

Sono un genitore, lavoratore dipendente, che ha due figli minori, entrambi in situazione di gravità riconosciuto e come tale, beneficiario dell'art. 33 c^ 3 lg. 104 relativi in particolar modo alla fruizione dei tre giorni di permesso mensile. Ho fatto richiesta alla mia amministrazione, poi concessami, di fruire di 3+3 giorni di permesso mensile, per quanti sono i figli (2) affetti da handicap e in situazione di gravità. Recentemente anche mio padre , in relazione ad una grave malattia è stato riconosciuto invalido al 100% e come tale necessita di assistenza. Chiedo se posso, in quanto unico figlio in grado di assisterlo, essere beneficiario, anche per mio padre, dell'art. 33 c^ 3 lg 104 e quindi usufruire dei 3 giorni di permesso mensili previsti, oltre a quelli di cui beneficio per i miei due figli. Il papà risiede nella stessa città di mia residenza. Grazie.

Quando nel nucleo familiare sono presenti più persone handicappate gravi, bisognose di assistenza, può essere riconosciuta al lavoratore, dietro sua specifica richiesta ed al verificarsi di alcune condizioni, la possibilità di cumulare più permessi, sempre, però, nel limite massimo di tre giorni per ogni familiare handicappato.
Il cumulo dei benefici può essere chiesto dai genitori di figli di età superiore ai 3 anni ovvero dal coniuge, dai parenti o dagli affini (entro il 3 grado) del soggetto handicappato.
Veda la Circolare INPS D.C. Prestaz. Temporanee - Uff. XII - 31 ottobre 1996, n. 211

Sono un genitore di una ragazza Down di 22 anni, Fabiola ha frequentato la classe 4 dell'Istituto Statale d'Arte di Comiso, io come insegnante di questa scuola sono stato ( in questo anno di insegnamento), insegnante di mia figlia per la disciplina Educazione Visiva. Fabiola questo anno è stata bocciata per consolidare alcune aree di sviluppo, il C.S.A. di Ragusa, per il prossimo anno non vuole dare l'insegnante di sostegno con la motivazione che dopo il diciottesimo anno di età non tocca il sostegno.
Chiedo gentilmente se la posizione del C.S.A. di Ragusa è corretta oppure ci sono delle prese di posizioni da poter contrastare per avere il sostegno il prossimo anno scolastico.
Faccio presente che Fabiola segue un PEI con obbiettivi minimi e la bocciatura motivata già al primo quadrimestre con alcune insufficienze, il consiglio di classe si è espresso per la bocciatura motivandolo opportunamente con una relazione dell'insegnante di sostegno.

In via di principio, nessuna norma di legge prevede che agli alunni maggiorenni con disabilità possa essere negato il sostegno e gli altri diritti che garantiscono il diritto allo studio. Cosa diversa è se la famiglia si adopera per far permanere l'alunno nella scuola superiore, perchè non sa come progettare la sua vita futura. In tal caso non si può parlare di integrazione scolastica, ma di "parcheggio" e l'amministrazione scolastica cerca di utilizzare al meglio le scarse risorse disponibili, ad es. preferendo chi si iscrive per la prima volta ad un corso superiore a chi , dopo aver frequentato un ciclo superiore si iscrive ad un secondo ciclo o ripete anni nel primo ciclo senza un progetto e senza chiare e precise motivazioni. Occorre stimolare gli Enti locali ad assumersi le loro responsabilità per garantire un progetto di vita ai sensi dell'art 14 L.n. 328/00, al termine della scuola.

Ho ottenuto per mio padre il rilascio della certificazione da parte della commissione medica art 3 comma 3. Gradirei conoscere l'elenco completo della documentazione da presentare al Dirigente scolastico per fruire dei benefici previsti dalla legge 104. Faccio presente: a) che ho due fratelli e che risiedono nella mia stessa citta; b) che mio padre da anni legalmente separato risiede con mia madre da soli due anni; c) che nessun altro familiare fruisce o intende fruire dei benefici previsti dalla legge 104/92.

Per usufruire dei benefici, devi presentare domanda all'Inps o all'Ente a cui appartieni, dopo di ciò la copia dell'autorizzazione rilasciata dall'Ente la consegni al Dirigente scolastico

SONO UNA NON VEDENTE IN POSSESSO DEL CONTRASSEGNO DISABILI, VORREI PORRE ALCUNE DOMANDE.
HO FATTO LA RICHIESTA AL COMUNE DI ROMA DI UN PARCHEGGIO DISABILI RISERVATO SOTTO CASA.
HO FATTO QUESTA RICHIESTA IN QUANTO USUFRUISCO DELLA MACCHINA DI MIA SORELLA E ALTRI ACCOMPAGNATORI GIORNALMENTE E IN QUANTO ABITO IN UNA ZONA IN CUI C’E’ MOLTO TRAFFICO VISTO CHE NEI PRESSI C’E’ UN CENTRO COMMERCIALE.
TUTTI I PARCHEGGI RISERVATI IN ZONA LI TROVO SEMPRE OCCUPATI.
HO FATTO LA RICHIESTA NEL MESE DI APRILE 2005, DOPO DECINE DI CHIAMATE AL COMUNE, DOPO AVER PAGATO ALCUNI BOLLETTINI, IL PARCHEGGIO E’ STATO FATTO A MAGGIO 2006.
IL PROBLEMA E’ CHE NON HANNO FATTO UN PARCHEGGIO RISERVATO E NUMERATO MA UN PARCHEGGIO COMUNE CHE PUO’ UTILIZZARE CHIUNQUE ABBIA IL CONTRASSEGNO.
IL COMUNE MI HA DETTO CHE AL NON VEDENTE NON E’ CONCESSO IL PARCHEGGIO RISERVATO. A ME SEMBRA UNA COSA ASSURDA, TRA L’ALTRO QUESTO PARCHEGGIO DOVREBBE ESSERE UTILIZZATO DA MIO MARITO E MIA SORELLA ANCH’ESSI NON VEDENTI.
COME POSSO FARE PER AVERE QUESTO PARCHEGGIO?

Nelle aree di parcheggio devono essere previsti posti auto, riservati a persone disabili, nella misura di almeno uno ogni frazione di 50 (2%), opportunamente segnalati ed ubicati nelle vicinanze dell'accesso all'edificio o struttura a cui è riservata l'area di parcheggio (DM 236/89 p. 8.2.3.).
La sosta in tali parcheggi è consentita solo ai veicoli al servizio delle persone disabili, che abbiano già ottenuto il “contrassegno H”. È vietato l'uso del contrassegno da parte di persone diverse dall'interessato, pertanto non è consentito parcheggiare negli spazi riservati se, in quel momento, l'auto non è al servizio specifico della persona disabile.
I parcheggi riservati personalizzati
Le persone che possiedono già il “permesso H” possono richiedere un parcheggio riservato "personalizzato" all'Ufficio competente del Comune di residenza (DPR 495/92 art 381 comma 5).
Il parcheggio riservato e personalizzato può essere richiesto nei pressi della propria abitazione e/o del luogo di lavoro, anche da o per coloro che non sono personalmente abilitati alla guida.
Non è possibile, però, presentare una domanda perché siano individuati parcheggi riservati all'interno di cortili, siano essi di proprietà privata o di edilizia residenziale pubblica. Sull’apposito segnale può essere riportato il numero della concessione relativa al “contrassegno H”: in questo caso il parcheggio è strettamente riservato al richiedente.
Da leggere:
Art. 381 del DPR n. 495/92 - Strutture e segnaletica per la mobilità delle persone invalide (art. 188 C.s.).
1. Ai fini di cui all'articolo 188, comma 1, del codice, gli enti proprietari della strada devono allestire e mantenere funzionali ed efficienti tutte le strutture per consentire ed agevolare la mobilità delle persone invalide.
2. Per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, il sindaco rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo specifico accertamento sanitario. L'autorizzazione è resa nota mediante l'apposito "contrassegno invalidi" di cui alla figura V.4. Il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale. L'indicazione delle strutture di cui al comma 1 deve essere resa nota mediante il segnale di "simbolo di accessibilità" di cui alla figura V.5.
3. Per il rilascio della autorizzazione di cui al comma 2, l'interessato deve presentare domanda al sindaco del comune di residenza, nella quale, oltre a dichiarare sotto la propria responsabilità i dati personali e gli elementi oggettivi che giustificano la richiesta, deve presentare la certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Unità Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l'autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta. L'autorizzazione ha validità 5 anni. Il rinnovo avviene con la presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio. Conservano la loro validità le autorizzazioni e i corrispondenti "contrassegni invalidi" già rilasciati. All'atto del rinnovo, il contrassegno dovrà essere adeguato alle presenti norme.
4. Per le persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche, l'autorizzazione può essere rilasciata a tempo determinato con le stesse modalità di cui al comma 3. In tal caso, la relativa certificazione medica deve specificare il presumibile periodo di durata della invalidità.
5. Nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona interessata, il sindaco può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del "contrassegno invalidi" del soggetto autorizzato ad usufruirne . Tale agevolazione può essere concessa nelle zone ad alta densità di traffico, dietro specifica richiesta da parte del detentore del "contrassegno invalidi". Questi deve, di norma, essere abilitato alla guida e deve disporre di un autoveicolo.
6. Gli schemi delle strutture e le modalità di segnalamento delle stesse, nonché le modalità di apposizione della segnaletica necessaria e quant'altro utile alla realizzazione delle opere indicate nel comma 1, sono determinati con apposito disciplinare tecnico, approvato dal Ministro dei lavori pubblici sentito il Ministro della sanità.

Sono un'insegnante di sostegno dell'istituto agrario di Potenza. Vorrei avere delucidazioni in merito al seguente problema: una ragazza portatrice di handicap frequentante l'ultimo anno di scuola superiore ha manifestato apertamente di non voler lasciare la scuola e di poter frequentare l'istituto almeno per un altro anno scolastico. La ragazza non vuole, soprattutto, sostenere gli esami. Qual è il procedimento da adottare e la normativa di riferimento a
cui posso riallacciarmi perchè si possa procedere regolarmente? E' possibile ricondurre e risolvere il tutto in sede di scrutinio facendo riferimento all'immaturità sociale della ragazza?

Se l'alunno non si presenta agli esami , è automaticamente dichiarato bocciato. Spetta poi al Collegio docenti decidere discrezionalmente se accoglie o meno la richiesta di ripetenza dell'alunno.

Sono un'insegnante di sostegno che segue un alunno con ritardo mentale grave sostenuto da sindrome di down in terza media. Il consiglio di classe ha deciso di fermarlo per un altro anno poichè l'alunno non ha acquisito le autonomie sociali e personali di base e soprattutto perchè la madre non intende assolutamente iscriverlo alle superiori ma tenerlo a casa con sè;
il punto è che l'alunno ha 17 anni e compirà 18 anni il prossimo 5 dicembre; per tale motivo il dirigente scolastico fa verbalizzare ad ogni consiglio che lui è contrario a questa decisione poichè sostiene che l'alunno perderà il diritto all'insegnante di sostegno appena compirà 18 anni, cioè dal 6 dicembre in poi, e che saranno solo gli insegnanti curriculari a doverlo seguire. Dal Csa di riferimento arrivano notizie contrastanti al riguardo, chi conferma ciò che dice il dirigente scolastico, chi smentisce sostenendo che non è possibile togliere un insegnante di sostegno a metà anno scolastico, soprattutto se a nominarlo è il csa con incarico annuale (a questo punto viene il dubbio se sarà mai nominato un insegnante di sostegno con incaricao annuale!?); per favore, sapreste indicarmi dei riferimenti legislativi per fare chiarezza e risolvere definitivamente questo problema?

La situazione è stata determinata dalla snentenza n. 226/01 della Corte costituzionale che ha stabilito che gli alunni dopo il compimento del 18° anno dietà debbono frequentare i corsi serali per adulti con diritto al sostegno Cfr. C.M.n.455/97. Siccome però l'alunno comincia l'anno scolastico ancora da ,minore, non può certo essere cacciato da scuola ad anno iniziato.
Quindi la possibilità della prosecuzione sino alla fine dell'anno deve essere garantita col sostegno. Comunque non esiste nessuna norma che vieta la nomina del sostegno dopo i 18 anni.


Ci troviamo in una situazione paradossale: il 23 maggio u.s. è stato assegnato sostegno ad un allievo di un prima classe di un istituto professionale. Il Ds ci ha convocato in seduta straordinaria per definire il PEI (alla riunione è stato convocato peraltro anche il genitore dell'allievo) per l'anno in corso. E' possibile tutto questo? Può un Consiglio formulare il Pei in termini così ristretti e poi valutare l'alunno in base ad esso a pochi giorni dal termine delle attività didattiche? Voglia cortesemente rispondere perchè il Ds ritiene la qual cosa fattibile.

Il Piano educativo individualizzato è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione, di cui ai primi quattro commi dell'art. 12 della Legge n. 104 del 1992.
Il P.E.I. è redatto, ai sensi del comma 5 del predetto art. 12, congiuntamente dagli operatori sanitari individuati dalla ASL e dal personale insegnante curriculare e di sostegno della scuola e, ove presente, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico, in collaborazione con i genitori o gli esercenti la potestà parentale dell'alunno. Atto di indirizzo: D.P.R. del 24/02/94, art.4.
Il P.E.I. tiene presenti i progetti didattico-educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché le forme di integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche, di cui alla lettera a), comma 1, dell'art. 13 della Legge n. 104 del 1992.Nella definizione del P.E.I., i soggetti di cui al precedente comma 2, propongono, ciascuno in base alla propria esperienza pedagogica, medico-scientifica e di contatto e sulla base dei dati derivanti dalla diagnosi funzionale e dal profilo dinamico funzionale, di cui ai precedenti articoli 3 e 4, gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all'educazione, all'istruzione ed integrazione scolastica dell'alunno in situazione di handicap. Detti interventi propositivi vengono, successivamente, integrati tra di loro, in modo da giungere alla redazione conclusiva di un piano educativo che sia correlato alle disabilità dell'alunno stesso, alle sue conseguenti difficoltà e alle potenzialità dell'alunno comunque disponibili.
Il PEI:
- si definisce entro il secondo mese dell'anno scolastico
- si verifica con frequenza, possibilmente trimestrale
- verifiche straordinarie per casi di particolare difficoltà
Pertanto quello che sta facendo quel dirigente scolastico è una presa in giro e serve solo a lui per mettersi in regola anche se tardivamente

Può l'insegnante di sostegno essere utilizzato per supplenze di altre classi, per mancanza del docente curriculare, anche se nella sua classe è presente il ragazzo diversamente abile che segue? possono essere invertite le ore sempre per sostituire un docente assente cambiando l'orario effettivo di servizio? esistono dei riferimenti normativi a riguardo e non libere interpretazioni su tali norme?

Se legge le faq, troverà mille risposte per questa pratica indecente che applica ancora qualche pseudo dirigente scolastico e che insegnanti si sostegno, ma di poco sostegno scolastico per i ragazzi disabili praticano.
Se lo faccia mettere per iscritto quello che gli chiedono, altrimenti si rifiuti e gli dica che l'insegnante viene nominato per dare un supporto attivo all'integrazione scolastica del ragazzo disabile e non per fare supplenze!
E' un abuso e omissione in atti di ufficio

Sono impiegata in un call center; mia madre invalida al 100% vive in un'altra città, sul decreto di invalidita` gli sono stati riconosciuti i benefici della legge 104/92.
Posso avvalermi di detta legge per “pretendere” il trasferimento presso la sede del call center dove risiede mia madre?
Ho necessita` di essere trasferita, per poter garantire, con carattere di continuita`, le cure a mia madre.
Ho letto, inoltre, che non e` piu` richiesto il requisito della convivenza con il disabile (lg.53/2000)

Certamente. Si ricordi che l'invalidità riconosciuta deve essere quella con gravità, art. 3 comma 3 della legge 104/92

Gradirei conoscere i riferimenti di legge per quanto riguarda la facolta del capo d'istituto di controllare in primis un documento per poi passarlo al protocollarlo se egli lo ritiene opportuno.

Ritengo  il potere sia  insito nella funzione dirigenziale.Comunque una raccomandata con avviso di ricevimento, non può non essere protocollata.

Sono una insegnante di sostegno di scuola primaria, l’alunno che seguo frequenta la classe quinta ed è un soggetto artistico medio-grave. Dovrei redigere un progetto di accompagnamento dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado, ma non so come fare.
Esiste una modulistica apposita oppure un fac simile, se si vi chiedo di inviarmelo come allegato alla mia casella di posta elettronica, oppure darmi delle informazioni necessarie per poterlo redigere.

Veda il Decreto Ministeriale 24 luglio 1998, n. 331, Art. 43 - Progetti sperimentali
Disposizioni concernenti la riorganizzazione della rete scolastica, la formazione delle classi e la determinazione degli organici del personale della scuola
https://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dm331_98.html


Sono un insegnante di spostegno, nell'area tecnica.
Lo scorso 4 Aprile me' scaduto il periodo di validita' dei 3 anni consentiti, per usufruire dei beneifici di questa legge, per assistere mio padre cieco parziale, quasi totale, affetto da retinopatia deiabetica prolieferante.
A questo punto, abbiamo fatto di nuovo l'accertamente con la commissione preposta dalla USL di competenza, ma ci vorranno 70 gg e piu' per ricevere l'esito dell'accertamento.
Questo comporta che per il prossimo Giugno, termine di presentazione della domanda di utilizzazione, io non posso presentare tale domenda.
Come posso fare?

L'accertamento della situazione di handicap è effettuato dall'apposita commissione medica costituita presso l'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza del disabile, integrata da un operatore sociale e da un esperto, in servizio presso la struttura sanitaria.
Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. 27/8/93 n. 324, convertito in L. 27/10/93 n. 423, qualora la commissione medica non si pronunci entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, l'accertamento può essere effettuato dal medico, in servizio presso la ASL che assiste il disabile, specialista nella patologia dalla quale è affetta la persona handicappata.
L'accertamento produce effetti, ai fini della concessione dei benefici previsti dall'art. 33, sino all'emissione del verbale da parte della commissione medica.
È necessario precisare che, per ottenere i benefici previsti dalla legge in esame, è indispensabile che il verbale di visita attesti esplicitamente la sussistenza di handicap gravi ai sensi dell'art. 3, 3° comma, della L. 104/92."
La copia della certificato "provvisorio" va allegato quindi alla domanda di fruizione dei permessi. I moduli di richiesta dei permessi sono disponibili presso la sede territorialmente competente dell'INPDAP.
Per gli assicurati INPS è prevista un'analoga disposizione che peraltro non fa che applicare una norma dello Stato, la legge 423/1993.
Circolare INPDAP - Direzione Centrale Personale Ufficio IV - 10 luglio 2000, n. 34
https://www.edscuola.it/archivio/norme/circolari/cinpdap3400.html
Legge 27 ottobre 1993, n. 423
http://www.handylex.org/stato/l271093.shtml

 


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