Sono un'insegnante di scuola dell'infanzia, desidero sapere se un
bambino portatore di handicap grave che ha compiuto 6 anni di età, su
richiesta dei genitori, per quanti anni ancora può frequentare la scuola
dell'infanzia ?
Il trattenimento al nido o alla scuola materna è
da considerarsi del tutto eccezionale e comunque va sostenuto da una
progettualità concordata tra servizi scolastici e servizi sanitari,
conseguente al profilo dinamico funzionale elaborato nel corso dell'ultimo
anno di frequenza scolastica.
Nella progettazione concordata per la permanenza devono essere tenute
presenti le seguenti condizioni:
a- la condizione clinica del bambino che permetta un tasso di guadagno
specifico di apprendimento e di evoluzione.
b- la stabilità del contesto scolastico.
c- la possibilità reale che la scuola possa realizzare il progetto
concordato.
Ne consegue che le condizioni cliniche di gravità non rientrano
necessariamente nell'ottica sopra esposta; così pure la permanenza oltre
l'età del nido dovrebbe essere considerata prassi veramente eccezionale,
oltre che per i motivi sopra esposti anche per gli aspetti di continuità che
caratterizzano il ciclo della scuola d'infanzia.
Allo scopo di pervenire ad una decisione condivisa, la scuola attiverà gli
incontri necessari con gli specialisti di riferimento e la famiglia nei
tempi utili per permettere le regolari iscrizioni.
Nel caso di rinvio dell'obbligo scolastico, la famiglia prenderà contatti
con la Dirigenza Scolastica e consegnerà ad essa il certificato attestante
il progetto di permanenza rilasciato dall'ASL (specialista di riferimento),
nei tempi previsti dal calendario della scuola statale.
Sono un rappresentante dei genitori nel Consiglio di Istituto di una
Scuola Media. Per rispondere a diverse domande di una coppia di genitori con
figlia affetta da “diabete infantile” La pregherei di indicarmi a quale
normativa i suddetti genitori si devono appoggiare.
Se la minorazione ha ridotto l'autonomia personale in
modo tale da rendere necessaria un'assistenza permanente, continuativa e
globale, la situazione di handicap si connota come grave. Tale ultima
situazione comporta la priorità nei programmi e negli interventi da parte
degli enti pubblici.
Legge 30 marzo 1971, n. 118, Art. 28.
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, Capo VI, Artt. 42 e 45
Legge 5 febbraio 1992, n. 104, Art. 13
Sentenza Tribunale di Roma 2779/2002,
https://www.edscuola.it/archivio/norme/varie/senrm2779_02.html
Vorrei conoscere la normativa che regola la procedura per certificare lo
stato di handicap di un alunno.
Veda:
https://www.edscuola.it/archivio/handicap/hfaq_certificazione.html
Competente al riconoscimento della minorazione, delle difficoltà , della
necessità dell'intervento assistenziale permanente e della capacità
complessiva individuale residua è la Commissione, annessa all'ASL, composta
da medici, come prescritto dalla Commissione di prima istanza, però
integrata da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, ai
sensi dell'art. 4, legge 104/92.
Sono un docente di sostegno con un incarico del CSA distribuito su due
scuola superiori (9+9).
Ho appena affrontato i GLH previsti per la programmazione dei ragazzi che
seguo.* *Mi sono trovato ad affrontare il problema del P.E.I. Semplificato
(o "Obiettivi minimi") e ho proposto in entrambi i casi seguiti un PEI con
un programmazione riconducibile agli obiettivi minimi dei programmi
ministeriali.
Nella fattispecie sono emersi diversi problemi, riconducibili a mio avviso
ad un problema puramente normativo. Ora:
-- In un caso, in sede di GLH non si sono verificati problemi, in quanto
anche il mio predecessore, nell' a.s. precedente, aveva stilato un documento
pressoché identico a quello da me proposto, e tutto il gruppo H non ha avuto
alcuna obiezione di merito.
-- Nell'altro caso, invece, in sede di GLH ho incontrato diversi problemi in
quanto gli stessi colleghi - i docenti curricolari - hanno ritenuto
completamente "inutile" la stesura di un PEI "ad obiettivi minimi"; e questo
per due ragioni precise:
a) la prima, si basa sul fatto che la programmazione ad obiettivi minimi si
rifà comunque alla programmazione ministeriale, ed è quindi "privo di senso"
un documento che comunque fa riferimento ai programmi ministeriali (è stato
definito "un doppione"...) ;
b) la seconda, si basa sul fatto che a livello normativo non esiste oggi una
norma che codifichi precisamente che cosa sia "un PEI ad obiettivi minimi",
ma solo un "PEI differenziato".* *Ala luce di queste "osservazioni", ho
fatto una piccola ricerca normativa; e da essa emerge che un PEI "ad
Obiettivi minimi" è rintracciabile soltanto nell'O.M. 90/2001, art. 15, dove
si lascia intendere la sua esistenza tra le specifiche delle operazioni
previste per gli esami di maturità per alunni in situazione di handicap, ma
in effetti una codifica precisa di questo istituto non c'è.
A questo punto le chiedo:
1) esiste un riferimento normativo preciso, di base, in cui si codifica
inequivocabilmente l'esistenza di quest'istituto, ossia il PEI "ad obiettivi
minimi", ossia con un programmazione riconducibile agli obiettivi minimi dei
programmi ministeriali? E i suoi contenuti?
2) quale documentazione è necessario predisporre in questo caso ? o è
"sufficiente" soltanto una semplice dichiarazione sul verbale del GLH che
indichi il tipo di programmazione adottata?
L'art. 16, comma 1 della legge quadro dispone che la
valutazione degli alunni in situazione di handicap debba avvenire sulla base
del Piano Educativo Individualizzato. L'espressione "sulla base" permette di
chiarire che l'oggetto di valutazione non è il Piano Educativo
Individualizzato che è la sintesi prospettica dei tre progetti coordinati -
didattico, riabilitativo e di socializzazione. Il PEI è però la base della
valutazione del progetto didattico personalizzato, cioè il progetto
didattico è supportato dagli altri due e a essi correlato.
La norma precisa inoltre che la valutazione è effettuata da tutti gli
insegnanti.
La norma inoltre precisa che deve essere evidenziato se per talune
discipline sono stati adottati "particolari criteri didattici".
Ad esempio per alunni con ritardo mentale lieve gli aspetti concettuali sono
stati semplificati con la descrizione di un circuito, oppure può essere
ritenuta sufficiente la capacità dell'alunno di montare e smontare un
apparato, ecc.
La norma dispone ancora che occorre indicare quali attività integrative o di
sostegno siano state svolte, anche in sostituzione dei contenuti parziali di
alcune discipline. Può ad esempio avvenire che un alunno con minorazione
motoria o visiva abbia potuto sostituire il disegno con lo studio teorico, o
che un alunno audioleso abbia ottenuto di poter sostituire la musica con la
storia della musica. Così pure per un alunno con ritardo mentale lieve
potrebbe essere stata sostituita l'elaborazione del tema tradizionale con
una "relazione"o con la compilazione di un questionario da completare, ad
esempio con le desinenze (se si tratta di una lingua) o con delle cifre o
dei valori (nel caso di matematica).
Se dopo queste considerazioni il consiglio di classe, in qualunque grado di
scuola ci si trovi, ritenga che l'apprendimento sia globalmente
riconducibile agli apprendimenti ritenuti idonei per una valutazione
positiva con riguardo ai programmi ministeriali, promuove l'alunno alla
classe successiva, come avviene per tutti gli alunni.
Questo criterio è stato espressamente formulato in tutte le ordinanze
ministeriali sugli scrutini : O.M. n.128/99 (art. 4 commi 1 e 3),
rispettivamente per gli alunni con minorazione fisica e o sensoriale e per
quelli con minorazione intellettiva. Anzi per questi ultimi il comma il
comma 2 sottolinea l'importanza della valutazione formativa. Tale normativa
è stata ribadita dall'O.M. n. 126/2000 e successive
Sono una docente per il sostegno di un'Istituto Statale Professionale
Commerciale. Seguo per la mia alunna, della classe 4^, un Piano Educativo
Individualizzato differenziato. Il Consiglio di Classe ha proposto alla
famiglia di provare a far sostenere all'alunna l'Esame di Qualifica
Professionale a giugno 2008 (cioè durante la frequenza della classe 5^).
Negli anni scolastici precedenti l'alunna è sempre stata seguita con un
Piano Educativo Individualizzato differenziato. Io le chiedo cortesemente di
aiutarmi nei seguenti questiti:
- l'alunna dovrà sostenere anche le Prove Strutturate (maggio 2008) in
quanto sarà iscritta come candidata esterna-privatista alla classe 3^?
(Faccio presente che per la sua diversa abilità l'alunna non può essere
tolta dalla classe, per cui frequenterebbe la classe 5^ e sarebbe da me
preparata per l'Esame di Qualifica Professionale come candidata
privatista-esterna). Le chiedo: "Ciò è possibile?". Quali leggi mi
consentono questa operazione?
- Le chiedo ancora: "Quali leggi consentono all'alunna, iscritta e
frequentante la classe 5^, seguita con un P.E.I. differenziato, di sostenere
l'Esame di Qualifica Professionale?".
E' bene precisare che negli anni passati era possibile
effettuare esami diversi, ad esempio qualifica ed esami conclusivi nello
stesso anno scolastico purché in due sessioni diverse confronta T.U.
approvato con DLGS numero 297/94 art.192 comma 5. Da quando però sono state
abolite le due sessioni di esami ciò non è più possibile e ciò è
espressamente detto nell' art. 3 comma 8 dell'OM numero 22/06 relativa agli
esami di stato.
Siamo i genitori di bambini che frequentano la classe quinta elementare.
Nella loro classe è presente dalla prima elementare un bambino portatore di
handicap certificato con maestra di sostegno per poche ore settimanali.
Questo bambino è fisicamente molto imponente e le insegnanti faticano,
spesso senza riuscirci, a contenere i suoi comportamenti eccessivi che
spesso sono anche violenti verso i compagni e impediscono il normale
svolgimento delle lezioni con notevoli ritardi sui programmi. Noi e i nostri
figli siamo affezionati a questo bambino però il suo comportamento potrebbe
provocare dei danni. La nostra domanda è questa: i portatori di handicap e
la loro famiglia hanno solo diritti o anche qualche dovere? E i nostri figli
ce l'hanno qualche diritto?
Per la mia esperienza i genitori degli alunni con
disabilità fanno valere i loro diritti verso le pubbliche autorità che hanno
l'obbligo di fornire i servizi consenguenti. Non mi risulta che
contrappongano i loro diritti a quelli degli alunni non disabili, anzi
chiedono collaborazione alle loro famiglie, consapevoli che l'integrazione
si realizza proprio nella crescita di socializzazione dei diritti di tutti.
Quello che Lei chiama un dovere dei genitori degli alunni con didsabilità è
in verità un dovere delle pubbliche Autorità e cioè quello di fornire
assistenti per l'autonomia degli alunni con disabilità, nei casi, come
questi, in cui l'alunno necessita di qualcuno che lo contenga. Per questo
l'art 13 comma 3 L.n. 104/92 stabilisce che nella scuola elementare questi
assistenti debbano essere assegnati a spese del Comune. Pertanto mi permetto
di chiedere aLei di sostenere la richiesta del genitore del bambino con
disabilità dell'assegnazione di un assistente ai sensi della norma citata.
Cordiali saluti con l'augurio che un assistente preparato e robusto possa
facilitare la coeducazione del bimbo disabile con Suo figlio.
A causa di una riduzione d'orario per allattamento un alunno disabile si è
visto ridurre il rapporto di sostegno da 9 a 6 ore settimanali con la
motivazione che non poteva venir seguito da due insegnanti di sostegno (6
ore assegnate con contratto a tempo determinato ed eventualmente 3 al
docente titolare). E' vero? Quali sono i riferimenti normativi?
I riferimenti normativi non deve darli chi ha il
diritto sacrosanto allo studio, ma chi commette le ingiustizie nei confronti
di chi è più debole. Così come si come si è deciso, si comme un abuso nei
confronti di chi ha avuto assegnate 9 ore di studio
Siamo 2 insegnanti che lavorano in una classe seconda (scuola
primaria) in cui è inserito un bambino, di anni 7, diversamente abile
affetto da tetraparesi spastica.
Sino ad oggi gli spostamenti del bambino sono stati effettuati per mezzo di
una sedia a ruote, guidata da un adulto.
La mamma del bambino ha riferito che il medico specialista ha proposto
l’utilizzo di una sedia a rotelle elettrica con joystick.
Il problema sorge in quanto la mamma del bambino da sempre ha riferito che
lei non ha mai fatto utilizzare la sedia elettrica, in quanto il figlio non
era in grado di gestire il joystick in modo controllato, perché per lui
oggetto di gioco e quindi con il rischio di avere movimenti imprevedibili
che potrebbero essere dannosi per lui e per gli altri.
Pur comprendendo le ragioni di favorire una migliore autonomia al bambino,
chiediamo di sapere come dobbiamo affrontare i seguenti dubbi: se, come
riferito dalla madre, il bambino non è in grado di utilizzare in modo
controllato il joystick, quali compiti, doveri e responsabilità abbiamo nei
confronti di questa situazione e da quale documentazione tutto ciò potrà
essere supportato.
Inoltre lo spazio nell’aula è abbastanza ristretto e non sappiamo se sarà
sufficiente a far circolare una sedia a ruote.
In che modo possiamo trovare una soluzione?
Il compito primario della scuola è quello di
insegnare la didattica, per la terapia e per imparare il bambino ad
utilizzare il joystick ci sono altre figure. La famiglia può provvedere a
farlo di pomeriggio presso qualche centro specializzato di rieducazione
motoria. La scuola non è una pista di go cart, dove è permesso fare gare di
velocità. La sedia a rotelle da spostare a mano è più che sufficiente. Il
mercato offre sedie di qualsiasi misura.
Sono una insegnante di sostegno a tempo indeterminato nella scuola
media I grado. Dall’ inizio dell’ anno scolastico vengo ripetutamente
utilizzata per tutte le supplenze nella classe in cui opero (con la presenza
dell'alunna), e cosi succede per gli altri insegnanti di sostegno. Poichè
non trovo giusto questo tipo di atteggiamento sono andata a chiedere
spiegazioni alla vicepreside , la quale scandalizzata, mi ha detto che non
essendoci più docenti con ore a disposizione è logico utilizzare gli
insegnanti di sostegno per la sostituzione dei colleghi. Perché una volta
per tutte non si fa chiarezza su questo fronte. Il fatto di scrivere che "l’
insegnante di sostegno è individuato prioritariamente per la sostituzione
dei colleghi assenti", da adito ad interpretazioni errate. Ciò danneggia
fortemente il processo didattico educativo dei ragazzi diversamente abili.
Non si può pretendere che l’utilizzazione impropria e scorretta dell’
insegnante di sostegno, salvi i bilanci scolastici. Come possiamo tutelarci?
*I docenti di sostegno, non possono essere
utilizzati per le supplenze in sostituzione di docenti colleghi
momentaneamente assenti.*
* La normativa vigente e da ultima la legge finanziaria n. 289/02
all'art.35 comma7 stabilisce inequivocabilmente che l'insegnante per il
sostegno deve essere assegnato e deve operare solo nella classe dove è
inserito l'alunno con handicap. ** Una tale utilizzazione quando l'alunno
con handicap è presente concretizza per il dirigente scolastico l'ipotesi di
reato di abuso di potere, oltre che quello di illecito contabile.
**L'insegnante di sostegno non è nominato per fare supplenze se non per
stato di necessità relativo alla garanzia dello stato di salute e sicurezza
degli alunni e oltretutto quando manca l'alunno disabile.*
* Il docente richiesto di una supplenza illegittima deve pretendere l'ordine
di servizio scritto, in mancanza del quale può legittimamente rifiutarsi di
abbandonare la classe dove è iscritto e presente l'alunno con handicap. *
* Può inoltre segnalare l'ordine illegittimo scritto ai sindacati scuola ed
all'Osservatorio del ministero dell'Istruzione sulla integrazione scolastica
Fermo restando che nel nostro Istituto sono stati assegnati gli
incarichi specifici al personale ATA per l'assistenza ai bambini della
scuola dell'Infanzia, desideriamo sapere se è previsto e da quale normativa
che il collaboratore scolastico, in servizio nella scuola dell'Infanzia,
_deve_ provvedere alla pulizia intima del bambino che non ha trattenuto le
feci.
Veda: Nota 30 novembre 2001, Prot. n. 3390
Oggetto: Assistenza di base agli alunni in situazione di handicap
https://www.edscuola.it/archivio/norme/circolari/nm301101.html
Sono la mamma di un ragazzo disabile maggiorenne riconosciuto in
situazione di gravità dalla L. 104/92. Lavoro come ATA nella scuola, con
supplenze annuali, da diversi anni e usufruisco dei 3 gg di permesso al
mese. Mio marito lavora presso una ditta privata per 8 ore giornaliere (5 gg
la settimana).
Ho sempre chiesto alla scuola se potevo alternarmi con mio marito
nell’usufruire dei giorni di permesso (per es. 1 giorno io e 2 giorni mio
marito o viceversa) e mi è sempre stato detto che ciò non era possibile.
Intanto, anche mio marito ha fatto analoghe richieste sul suo posto di
lavoro e gli è stato detto che, invece, questo era possibile. Ho cercato,
allora, su Internet la normativa che regolamenta i permessi art. 33 L.
104/92. In effetti ho trovato una circolare INPS, la n. 128 del 11.07.2003,
nella quale è ben chiaro, al punto 9, che anche i genitori di figli
maggiorenni possono godere alternativamente dei 3 gg di permesso nell’ambito
dello stesso mese e che questa novità risale al D.Lgs. n. 151/01 che
apportava agevolazioni a favore dei genitori di figli disabili maggiorenni.
Vorrei sapere se posso chiedere alla scuola questa alternanza con mio marito
nel godere dei permessi e come funzionerebbe nel nostro caso (lavoratrice
nell’amministrazione pubblica e lavoratore nel settore industria facente
capo all’INPS).
Certo che può chiedere l'alternanza con suo
marito. E' un suo diritto. I tre giorni di permesso possono essere
utilizzati nel mese in parte da un genitore e in parte dall'altro, purché
nel limite complessivo dei tre giorni e a condizione che sussista la
convivenza con il figlio maggiorenne. Secondo la prassi INPS si possono
frazionare le giornate anche in mezze giornate.
Potrò continuare a godere anche della precedenza nella scelta della
sede, al momento delle nomine per le supplenze annuali, anche nel caso in
cui mio marito dovesse usufruire di tutti e tre i giorni di permesso?
Certamente! Ma secondo la Corte di Cassazione,
nel caso di più pubblici dipendenti che assistono il medesimo disabile in
condizioni di gravità, solo uno di essi può usufruire del beneficio del
trasferimento, Cass. n. 947 del 15 giugno 1998.
E se mio marito, in futuro, chiedesse il congedo straordinario?
ANCHE
Seguo un ragazzo di 12 anni in una I media, affetto da handicap grave,
abbinato a disturbo oppositivo-provocatorio, che si manifesta attraverso
atteggiamenti estremamente violenti, verbalmente e non. Giusto per darvene
un'idea: ha scardinato la porta di un'aula, ha piegato una maniglia di una
porta, con una botta ha fatto un buco in una porta (non di quelle in
massello, ovviamente), ha picchiato un suo compagno di classe prima dandogli
un pugno violento alla spalla e poi tentando di soffocarlo mettendogli il
gomito alla gola, sotto il mento, ha rotto la catenella di un bagno ha rotto
la cassetta dello scarico di un bagno si è volontariamente provocato
un'emorragia nasale stuzzicandosi il naso, ha disturbato la minzione di un
compagno facendo in modo che quel bambino si sporcasse i pantaloni di pipì,
ha fatto la pipì in un secchio e poi l'ha svuotato nel water, mi ricopre di
pesanti scurrilità mi ha strappato una giacca mi colpisce butta per aria
banchi e sedie ha distrutto buona parte del proprio corredo scolastico e
spesso ci ha provato con quello dei compagni corre continuamente per tutto
l'istituto e lo inseguo ovunque, tranne in bagno, dove sa che non posso
entrare, quindi se ne approfitta, >irrompe come una furia nelle altre aule
in cui ci sono i suoi ex compagni di scuola elementare, e molto spesso si
ostina a voler rimanere lì, disturbando la lezione e creando scompiglio.
I bidelli intervengono solo quando mi vedono allo stremo delle forze e,
comunque, senza nessuna sollecitudine.
L'elenco potrebbe continuare. Nonostante nella sua documentazione sia
scritto a chiare lettere che l'alunno necessita di un educatore, nonostante
le richieste inoltrate e reiterate dalla famiglia al Comune, nonostante
proprio ieri il nostro dirigente si sia recato personalmente al Comune per
evidenziare nuovamente la gravità della situazione e si sia sentito
rispondere che non ci sono fondi per assegnare al mio alunno un educatore,
mi chiedo a cosa ci si possa appellare per dare un senso a tutto questo.
"Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo
restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di
fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli
alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno
mediante l'assegnazione di docenti specializzati"
Legge 104/92, art. 13 comma 3
La richiesta all'Ente locale, deve essere supportata dal parere dell'Unità
di Neuropsichiatria del Distretto Sanitario di appartenenza, in caso
contrario, ove anche questo parere, non fosse sufficiente, la famiglia si
faccia promotrice per una bella denuncia alla magistratura ordinaria civile
Sono un'insegnante di sostegno di scuola superiore e vorrei sottoporle
di nuovo un quesito al quale lei ha già risposto in altre faq (tra cui la n.
46).
Dal corrente anno scolastico nella mia scuola il dirigente ha deciso che
ogni mattina un collaboratore scolastico faccia il giro di tutte le classi
per rilevare la presenza degli alunni portatori di handicap. Inizialmente
credevo che tale iniziativa fosse stata richiesta dal CSA per monitorare la
frequenza effettiva degli alunni onde poter distribuire diversamente le ore
di sostegno nel successivo anno scolastico, ma in seguito ho scoperto che in
realtà l'oggetto di tale monitoraggio siamo noi insegnanti di sostegno: ciò
significa che in caso di assenza dell'alunno portatore di handicap noi
possiamo essere utilizzati in altre classi qualora se ne ravvisasse la
necessità.
Per cortesia, può darmi i riferimenti normativi che legittimano tali
iniziativa? Nella faq 46 lei ha risposto citando la legge 289/02, art. 35
comma 7 dalla quale però non si evince che l'assenza dell'alunno
diversamente abile legittimi l'utilizzazione per supplenze in altre classi.
Si tratta forse di una sua interpretazione personale?
Per quanto mi riguarda sono sempre in classe anche in assenza dell'alunno
portatore di handicap e molto spesso ciò mi serve per prendere appunti su
materie ed argomenti che esulano dalla mia formazione culturale in modo da
poter spiegare la lezione all'alunno con maggiore cognizione di causa visto
che nessuna legge ci impone di essere tuttologi.
Se l'alunno è assente è legittima ( a mio
personale parere) una sua utilizzazione per supplenze in altre classi, ma
deve essere una cosa eccezionale, perché l'insegnante di sostegno non è
nominato per fare supplenze se non per stato di necessità relativo alla
garanzia dello stato di salute e sicurezza degli alunni.
Comunque la questione che lei pone è più una questione che riguarda le OO.SS.
e di contrattazione. Quest'ultime, sono contrarie ad una qualsiasi
utilizzazione del personale di sostegno e di religione per fare supplenze
Sono un'insegnante di sostegno nella scuola primaria, dopo aver più
volte rifiutato l'ordine orale della dirigente (datomi attraverso la
bidella) di andare a fare supplenze in altre classi nonostante l'alunno
disabile che io seguo fosse presente, e dopo aver varie volte litigato con
la stessa (episodio che già le avevo scritto e su cui lei mi ha dato
risposta tramite l'avv. Nocera con una mail molto chiarificatrice e che io
ho inoltrato alla "cara" dirigente) in merito alle supplenze, adesso si è
presentata con un *ordine di servizio scritto*, che le dovrei far leggere
perchè è molto ridicolo. Io non mi sono rifiutata ovviamente per cui ho
sostituito una collega in un'altra classe. In quest'ordine di servizio tra
le altre cose disponeva che l'alunno disabile che mi è stato assegnato
doveva rimanere nella propria classe, in caso di svolgimento di attività
comuni curricolari, altrimenti per la continuità delle attività
individualizzate, poteva seguirmi nella classe affidatami temporaneamente.
Ora mi chiedo se così la dirigente non commette doppio illecito oltre quello
della supplenza quello di autorizzarmi a portar fuori, in un'altra classe,
il disabile come se fosse possibile poter svolgere un'attività
individualizzata dovendo supplire in un'altra classe con circa 20 alunni
dove è presente anche uno disabile. il mio alunno l'ho lasciato nella sua
classe e sono andata a supplire. Ora le *chiedo qual è il passo successivo
che posso fare, a chi mi devo rivolgere ora che ho un ordine scritto che
prova il fatto.* Alla dirigente a livello personale avevo mandato tramite
raccomandata una lettera chiarificatoria, citando anche le leggi che lei in
quanto dirigente dovrebbe conoscere, dopo l'ennesimo litigio ma a quanto
pare non è servita a nulla. Nel suo ordine di servizio sono citate tante
leggi che riguardano i poteri del dirigente dati dall'autonomia scolastica e
normative che riguardano le responsabilità sulla vigilanza degli alunni ma
ovviamente non ha potuto citare nessuna norma riguardo l'utilizzazione delle
insegnanti di sostegno. Purtroppo in questo caos mi ritrovo da sola anzi
siamo in due con un'altra collega tutte le altre ci consigliano di lasciarla
stare e di fare come dice, ma dov'è la professionalità ma prima di tutto la
nostra dignità?Io insegno in un paese della provincia e per raggiungerlo
ogni giorno devo percorrere oltre 100km viaggiando spesso in condizioni
disagiate , e noi "cittadine"dalle colleghe del posto non siamo viste di
buon occhio ci considerano delle "sovversive" mentre la loro risposta ad un
nostra piccola richiesta di aiuto è: <<Non possiamo fare niente noi, siamo
del posto>> quindi sottostanno...
Dica alla dirigente scolastica che il disabile non è
un pacco postale e che spedendolo in un'altra classe vanifica l'integrazione
nella classe che lui frequenta giornalmente. Faccia presente alla dirigente
che si rivolgerà al CSA di competenza e Le dica che il suo ordine scritto
verrà inviato all'Osservatorio scolastico ministeriale.
Sono il responsabile del sostegno di un circolo didattico.
Presso la scuola primaria frequenta un alunno portatore di handicap grave
nato il 14/09/1989.
Il prossimo anno scolastico potrà ancora frequentare? E se venisse iscritto
presso una scuola media potrà rimanervi x 3 anni?
Anche più. Ma che aspettate a farlo?
Nel mio Liceo, una classe in cui è iscritto un alunno autistico grave
parteciperà a gennaio ad un viaggio in treno di 6 giorni ad Auschwitz.
Il Consiglio di Classe ha deliberato, dopo due sedute e lunghe discussioni,
di far partecipare anche l'alunno in situazione di handicap, soprattutto per
l'insistenza della madre e della docente di sostegno. La decisione è stata
presa a stretta maggioranza; oltre all'insegnante organizzatore, nessun
docente ha dato la propria disponibilità ad accompagnare la classe.
L'insegnante di sostegno ha sempre sostenuto la propria disponibilità a
partecipare al viaggio, ma in prima battuta ha spinto l'educatore comunale a
farsi carico dell'accompagnamento. Ora il Comune ha comunicato che non
autorizzerà la partenza del solo educatore, in quanto non ritiene opportuno
affidare l'alunno ad una persona sola, che dovrebbe essere in servizio 24
ore su 24 per 6 giorni. Si pone perciò il problema di reperire un secondo
accompagnatore. Il Dirigente Scolastico può fare un ordine di servizio alla
docente di sostegno, posto che lei ha sempre dichiarato la propria
disponibilità a partecipare al viaggio, così come è noto a tutto il
Consiglio di Classe e registrato nei verbali, ma non si è proposta come
secondo accompagnatore? In presenza di un ordine di servizio, come può
eventualmente la docente rifiutarsi di accompagnare l'alunno handicappato?
Se non si può obbligare nessun docente ad affiancare l'educatore comunale
nel viaggio, l'alunno in situazione di handicap dovrà rinunciare al viaggio?
Si tenga conto che non ci sono ostacoli economici da parte della scuola a
pagare tre quote invece di due (una per il docente organizzatore, due per
gli accompagnatori dell'alunno handicappato). La questione è urgente,
gradirei una risposta in tempi rapidissimi.
Perchè far rinunciare
La "gita " scolastica, non è una scampagnata "fuori porta", ma è uno
specifico evento didattico culturale, più esteso temporalmente e che conduce
i discenti all'interno di una metodica cognitiva fondata sulla diretta
esperienza della realtà e dei luoghi oggetto di studio. Le gite scolastiche
circoscrivono in momenti di insegnamento veri e propri ampi momenti di vita
in comune o di prassi quotidiana, anche se al di fuori delle abitazioni
proprie degli alunni. Perché negare a questo ragazzo una gita scolastica?
Che siano i compagni di classe o qualche docente curricolare a sostituire
l'accompagnatore nei momenti di pausa.
Legga:
https://www.edscuola.it/archivio/handicap/hfaq_gita.html
Mi è stato comunicato che ci sara' una nuova insegnate di sostegno per
il mio bimbo (con sindrome autistica - non parla- certificazione di handicap
grave). Con l'insegnate che lo segue in questo momento ci siamo trovati
molto bene e abbiamo investito parecchio per metterla a conoscenza di tutte
le problemeatiche del bimbo. La motivazione del cambio è dovuta all'uscita
delle nuove graduatorie e di conseguenza il diritto del bimbo ad avere una >
continuita', molto importante per il suo handicap è venuta meno. Vi prego se
c'è qualche legge a cui mi posso appigliare lunedi' per far valere il
diritto di continuita' comunicatemelo tramite mail in maniera che io possa
portarlo alla dirigente scolastica.
Purtroppo credo ci sia ben poco da fare. La
invito a leggere:
https://www.edscuola.it/archivio/handicap/continuita.html
Sono una docente di sostegno della scuola dell'infanzia e seguo per 25
ore settimanali un alunno. L'altro giorno sono stata convocata dal Dirigente
che mi ha comunicato l'intenzione di affidarmi altri due alunni ( di un
plesso diverso dal mio) che solo ora sono stati individuati come
diversamente abili. E' giusto sottrarre ore ad un bambino al quale l'ASL ha
assegnato quel numero di ore? Il genitore del mio alunno ha intenzione di
opporsi ma non sa a chi rivolgersi, potreste suggerirmi il da farsi? posso
rifiutare?
CHE LA FAMIGLIA DENUNCI IL DIRIGENTE SCOLASTICO
E AVVERTA IL PROVVEDITORATO DELL'INGIUSTIZIA CHE SI PERPETRA AI DANNI DI
QUEL RAGAZZO.
Sono un'insegnante di scuola superiore. Desidero sottoporre il
seguente quesito: vi sono situazioni in cui l'alunno disabile viene portato
fuori dalla sua classe dall'insegnante di sostegno, per svolgere "attività"
in un'altra aula, senza che ci sia un progetto che giustifichi queste uscite
e, addirittura, senza che la famiglia sia a conoscenza di questa situazione.
Ora, a mio parere ciò è inaccettabile: quali sono i riferimenti normativi
che stabiliscono che l'alunno disabile deve rimanere in classe con gli
altri, durante la lezione? Quando l'alunno disabile può essere condotto in
un'altra aula?
L'attività educativa a scuola avviene in classe
insieme ai compagni.
L'uscita dalla classe può essere prevista e concordata , ma la famiglia deve
esserne a conoscenza e, purché sia stabilito e concordato nel PEI.
Esiste una vecchia circolare che proibiva l'uscita dalla classe del
disabile, ma ora non mi viene in mente ma, ripeto, se ciò che avviene non è
previsto nel PEI, è illegale
Malgrado avessi fatto pervenire per tempo alla scuola di mia figlia
copia del tuo commento alla "Gita scolastica" tratto da FAQ- Handicap e
Società, ove assai chiaramente sono spiegate le cose da fare, la scuola di
mia figlia ha fatto i soliti pasticci.
Prima ha dato per scontato che mia figlia non andasse in gita ( da Loano
(SV) a Torino al Museo del Cinema). Alle nostre vivaci rimostranze ha
tentato di difendersi dicendo che era difficile trovare pulman con
elevatore; visto che insistevamo ha poi argomentato che in zona non esistono
pullman con elevatori abbastanza grandi per contenere tutte le classi in
gita, poi che i costi sarebbero stati troppo elevati dovendo noleggiare due
pulman invece di uno e che quindi pochi studenti avrebbero partecipato alla
gita.
Noi "testoni" insistiamo sul "diritto assoluto" dello studente con
disabilità ad andare in gita con la classe. Proposta finale: tutti gli altri
studenti pagano 10 euro, quelli della classe di nostra figlia...40 (!!!) per
via dei maggiori costi del 2° pulmino oppure pagano sì anche loro 10 euro,
ma il resto (circa 500 euro) lo paghiamo noi!
Incerti se ridere o piangere, ribadiamo l'iniquità e l'ingiustizia di tale
proposta... e siccome abbiamo in piedi una grana maggiore sul piano di
studio "a valore legale con obiettivi minimi" decidiamo di litigare solo su
quello e di accompagnarla noi in macchina (anche per sue necessità di cambio
e assistenza, ma questo alla scuola non deve interessare).
Il quesito è : può la scuola pretendere il pagamento del maggior costo a
carico della famiglia ?
Può riversarlo sulla sola classe dell'alunno con disabilità (che certo
diventerà così popolarissimo!)?
(tra l'altro la scuola sostiene che il suo regolamento interno le impedisce
di ripartire il maggior costo tra tutti i partecipanti).
Nella descrizione sulla gita scolastica che ho
pubblicato, ci sono tutti gli elementi giuridici e legali per poter
rigettare in faccia a quelle persone , tutte le stupidaggini dette e la
richiesta assurda di un contributo così alto per far sì che tua figlia
usufruisca di quel diritto allo studio che gli appartiene e che la nostra
Costituzione gli garantisce.
La "gita " scolastica, non è una scampagnata "fuori porta", ma è uno
specifico evento didattico culturale, più esteso temporalmente e che conduce
i discenti all'interno di una metodica cognitiva fondata sulla diretta
esperienza della realtà e dei luoghi oggetto di studio. Le gite scolastiche
circoscrivono in momenti di insegnamento veri e propri ampi momenti di vita
in comune o di prassi quotidiana, anche se al di fuori delle abitazioni
proprie degli alunni.
Pertanto contesta in modo deciso e perentorio la decisione di farti pagare i
500 euro per un diritto allo studio e incondizionato che la legge e LA
NOSTRA Costituzione garantiscono ai nostri figli. Nessuno di quei ragazzi
deve tirare fuori un euro in più perché si è deciso di prendere un pullman
più costoso per via della pedana e altro che sia.
Che il Consiglio di Circolo deliberi, se vi sono ragazzi/e in stato di
handicap, il noleggio di pullman speciali, le spese ricadranno
sull'Istituto, e non certamente sui compagni di classe di tua figlia, o
addirittura sulle tue spalle. Denunciali se non lo faranno, hai tutti gli
elementi per farlo
https://www.edscuola.it/archivio/handicap/hfaq_gita.html
https://www.edscuola.it/archivio/handicap/trasporto_scolastico.htm
Sono già due anni che nella scuola dove lavoro manca una bidella per
ciascun padiglione: se si sente male un bambino, non c'è nessuno che ci
aiuti; se vanno al bagno non c'è nessuno che controlli; se cadono o si fanno
male nessuno li vede; se infastidiscono le bambine nessuno li controlla; se
dobbiamo noi maestre andare in bagno non sappiamo a che lasciare la classe;
oggi per esempio una alunna ha trovato un giubbino infilato nella tazza nel
bagno e non si può risalire al colpevole; se un genitore cerca il figlio può
entrare in tutte le classi per cercarlo senza che nessuno lo accompagni.
come si possono assegnare i bidelli in base al numero degli alunni senza
tenere conto della struttura della scuola? noi non abbiamo un solo ingresso,
un solo piano e il comune è a conoscenza della struttura. abbiamo deciso di
ribellarci prima che accada quacosa di grave a qualche bambino A chi
dobbiamo rivolgerci?
Il Capo di Istituto deve garantire la sicurezza
della scuola e non solo a chiacchiere, ma anche con i fatti, attraverso
l'eliminazione di qualsiasi fonte di rischio legati agli oggetti ed alle
strutture tramite ed all'interno delle quali si svolge la vita scolastica,
adottando al riguardo tutti quei provvedimenti *organizzativi* di sua
competenza o, se necessario, sollecitando l'intervento di coloro sui quali i
medesimi incombano.
L´eventuale responsabilità del dirigente, si configura ex/ /art.2043 c.c.,
in quei casi in cui il danno risulti dipendente da carenze organizzative a
lui imputabili, e cioè quando non abbia eliminato le fonti di pericolo, non
abbia provveduto alla necessaria regolamentazione dell'ordinato passaggio
degli studenti in ingresso ed in uscita dalla scuola, non abbia provveduto a
regolare l'avvicendamento degli insegnanti nelle classi, il controllo degli
studenti durante gli intervalli, nel periodo di mensa, ovvero, a mente
dell'art. 2051 c.c., ove non abbia sufficientemente custodito cose ed
attrezzature a lui affidate che possano cagionare danno al personale che
opera nella scuola, agli alunni, ai terzi che frequentano per varie ragioni
i locali scolastici.
Fra i compiti del Capo di Istituto (ex art. 25 dec. legislativo N. 165/2001)
non si possono ravvisare incombenze relative a vigilanza sugli alunni, bensì
compiti organizzativi di amministrazione e di controllo sull´attività degli
operatori scolastici: "*/Il dirigente scolastico è tenuto a garantire la
sicurezza della scuola, attraverso l´eliminazione di qualsiasi fonte di
rischio, adottando tutti quei provvedimenti organizzativi di sua competenza
o, se necessario, sollecitando l´intervento di coloro sui quali i medesimi
incombano":/*Cass. Civile, sez III, 28 agosto 1995, n. 9047*
Quest'anno ho ricevuto incarico (il primo) fino a giugno per il
sostegno (in qualità di specializzato) con l'attibuzione di hh.9+9 in due
istituti diversi. Nel primo è stato lo stesso dirigente ad indirizzare il
consiglio di classe verso l'approvazione di un PEI Semplificato con
Obiettivi minimi. Nel secondo istituto (ITIS, classe III) la "lobbie" degli
ingegneri ritiene inesistente (piuttosto che inapplicabile al caso di
specie) questo terzo tipo di percorso (in alternativa al curricolo
ministeriale "pieno" ed al Pei differenziato). Si ritiene in particolare
che, arrivati alla resa dei conti (esame del 5° anno) nessuna Commissione
d'esame accetterebbe di assegnare il diploma ad un candidato, sebbene
disabile sensoriale (esiti oftalmici da fetopatia), che non presenti
l'intero curricolo ministeriale.
Avendo letto un Vs. parere in proposito io ho sostenuto la percorribilità di
questa terza via in sede di Gruppo H (alla presenza dello specialista USL,
che mi ha sostenuto) e mi ripropongo di argomentare meglio la Th. durante il
prossimo Consiglio di classe. Non ho trovato la C.M. n.163/'83 e
sarebbe utile avere alcune pronunce su casi concreti che diano
interpretazione (ache autentica) del vago disposto della Lex 104 (art.16) op
dell O.M. n.90/'01.
https://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dprmat.html
Art. 6 *(Esami dei candidati con handicap)
1.* /(Regolamento)/ Ai fini di quanto previsto dall’articolo 16, commi 3 e
4, della legge 3 febbraio 1992, n. 104, confluito nell’art. 318 del testo
unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,/ /la
commissione d’esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio
di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e
all’assistenza prevista per l’autonomia e la comunicazione, predispone prove
equipollenti a quelle predisposte per gli altri candidati e che possono
consistere nell’utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi ovvero nello
sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti. In ogni caso le
prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia
raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio
del diploma attestante il superamento dell’esame. Per la predisposizione
delle prove d’esame, la commissione d’esame può avvalersi di personale
esperto;per il loro svolgimento la stessa si avvale, se necessario, dei
medesimi operatori che hanno seguito l’alunno durante l’anno scolastico/./
2. */(Regolamento)/ I testi della prima e della seconda prova scritta sono
trasmessi dal Ministero anche tradotti in linguaggio braille, ove vi siano
candidati in situazione di forte handicap visivo/./
3.* /(Regolamento)/ I tempi più lunghi nell’effettuazione delle prove
scritte e grafiche e del colloquio, previsti dal comma 3 dell’articolo 16
della citata legge n. 104 del 1992, non possono di norma/ /comportare un
maggiore numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli
esami. In casi eccezionali, la commissione, tenuto conto della gravità
dell’handicap, della relazione del consiglio di classe, delle modalità di
svolgimento delle prove durante l’anno scolastico, può deliberare lo
svolgimento di prove scritte equipollenti in un numero maggiore di giorni.