Sono il cugino di una ragazza portatrice di handicap: a scuola la sua
assistente (inviata dalla ASL srvizio neuropsichiatria infantile) si rifiuta
di effettuare determinate attività (quali alcune tra quelle igieniche).
Con la presente sono a chiedervi qual è il ccnl di riferimento per il
profilo professionale di cui sopra (ho controllato il ccnl sanità ma non ho
trovato il profilo specifico), in modo tale da poter conoscere quali sono le
mansioni effettivamente demandate al personale di sostegno per gli
handicappati.
Il CCNL del 24 Luglio 2003 (in G.U. n. 188/03), che
all'art. 47 allegato "A" espressamente fissa le funzioni e le mansioni dei
collaboratori scolastici, prevedendo espressamente l'assistenza igienica e
materiale rientrante fra tali mansioni.
Leggere alla pagina:
https://www.edscuola.it/archivio/handicap/collaboratori.html
Vorrei sapere se e possibile far esonerare un ragazzo di prima media
dalle lezioni di educazione tecnica per problemi psicomotori (disgrafia
grave).
L'esonero da una materia non esiste proprio. Se il
ragazzo è certificato, il suo PEI dovrà prevedere cosa fare (e quali
obiettivi raggiungere) anche in educazione tecnica.
Se il problema è solo diagnosticato, come Disturbo Specifico di
Apprendimento, si dovranno adottare anche in questa disciplina misure
dispensative ed usare, eventualmente, strumenti compensativi.
Da notare che l'educazione tecnica non è solo disegno tecnico, e comunque
anche nel disegno un disgrafico può raggiungere degli obiettivi
significativi (definiti su misura, ovviamente).
Vorrei un informazione in merito ai benefici della legge 104. Più
precisamente sono un'insegnante precario della scuola secondaria. Sono
inserito da 8 anni nelle graduatorie permanenti e intendo ripresentare
domanda. Faccio continua assisitenza a mio padre, beneficiario della Legge
104, che abita a circa 5 km dalla mia residenza. Al CSA mi dicono che
accettano domande di priorità solo se il beneficiario della legge 104
risiede nella provincia in cui ci si iscrive nelle graduatorie.
Io ho trovato una circolare INPS (133/2000), ancora in vigore, in cui si
precisa che la lontananza da considerare non deve essere intesa in senso
spaziale ma temporale e si parla di distanza da coprire tra le due
abitazioni in circa UN'ORA. Credo che sia assimilabile anche la distanza tra
il luogo di lavoro, la propria abitazione e quella del portatore di
handicap, infatti riesco a coprire la maggior parte del territorio della
provincia in circa un'ora di auto dalla mia abitazione; non riesco a fare
ciò per l'altra provincia. Inoltre utilizzo spesso, per lo stesso genitore
disabile, strutture ospedaliere che sono situate a ridosso del confine con
la provincia, per cui mi torna molto più comodo insegnare in quel
territorio. Inoltre nel Comune in cui risiede mio padre e nei Comuni
confinanti non vi sono istituti di Istruzione Secondaria di 2° per cui
paradossalmente, per usufruire della priorità, dovrei andare ad insegnare in
scuole situate si in provincia ma a una distanza maggiore rispetto a quelle
dove potrei insegnare.
Potrei avere una risposta in merito all'esatta interpretazione della citata
norma?
E’ in vigore la circolare INPS citata (133/2000)
La vicinanza al domicilio non va considerata in modo astratto ed
esclusivamente legata alla distanza spaziale, ma anche temporale, rilevando
anche la maggiore comodità di collegamento tra la sede di lavoro ed il
domicilio, tenuto conto dei mezzi di trasporto effettivamente utilizzabili.
Il trasferimento ad altra sede del disabile in condizione di "gravità" o del
suo familiare non può essere disposto senza il consenso dell'interessato, è,
pertanto, un diritto soggettivo incondizionato.
La scelta della sede di lavoro va intesa sia al momento dell'assunzione sia
in costanza del rapporto di lavoro. La scelta è subordinata alla
disponibilità dell'organizzazione aziendale, in quanto il legislatore ha
voluto contemperare il diritto del disabile al diritto del datore di lavoro
di decidere l'organizzazione aziendale, anche se l'eventuale rifiuto del
datore di lavoro dovrà essere motivato, potendo essere oggetto di sindacato
di merito del giudice, in quanto il diritto soggettivo del disabile o del
famigliare può essere subordinato esclusivamente alle effettive esigenze
dell'organizzazione del lavoro.
In ogni caso, tra i due interessi, prevalente appare il diritto che risulta
essere diretta espressione dell'obbligo di solidarietà sociale nei confronti
di coloro che si trovano in condizione di svantaggio, in quanto il diritto
all'organizzazione aziendale si trova ad un livello sottordinato, e può
prevalere solo in considerazione di effettive in disponibilità concrete.
La priorità va intesa in senso assoluto, ossia prima vanno esaurite le
esigenze di tutti i beneficiari (disabili e familiari) e solo
successivamente potranno essere prese in considerazione le altre domande
degli altri lavoratori subordinati.
Sono una malata oncologica grave. Sono stata sottoposta a visita
collegiale per la pensione di inabilità e mi stato detto che, date le mie
condizioni l'avrò, ma fra un certo tempo ci sarà una revisione. Pertanto
vorrei sapere se percepirò la pensione e la liquidazione?
Lo Stato Italiano assiste i malati oncologici che si
trovino in determinate condizioni economiche e di gravità della malattia per
mezzo del riconoscimento dell'invalidità civile e della condizione di
handicap. Il malato o un suo familiare deve richiedere la visita
medico-legale presso l'ufficio invalidi della ASL, presentando una breve
relazione del medico di base e dello specialista o del centro ospedaliero
che ha in cura il malato. La pratica a decorrere dal marzo 2006, snellisce e
velocizza l’iter per l’accertamento dello stato di invalidità e di handicap
per i malati oncologici, riducendo da nove mesi a 15 giorni dalla data di
presentazione della domanda il periodo entro il quale la Commissione
medico-legale della ASL deve fissare la data della visita. L’accertamento ha
efficacia immediata per il godimento dei benefici connessi allo stato di
invalidità e di handicap, fatta salva la facoltà della Commissione medica di
verifica (già di competenza del Ministero dell’Economia e dal 2006
dell’INPS, L. 248/2005 di conversione del D.L. 203/2005, art. 10) di
sospenderne gli effetti fino all'esito di ulteriori accertamenti.
L'assegno spetta dal mese successivo alla presentazione della domanda.
Pertanto le mensilità che vengono corrisposte in ritardo saranno rivalutate
al momento del pagamento e pagate in un'unica soluzione, mentre gli assegni
successivi vengono liquidati mensilmente. Le tabelle ministeriali di
valutazione (DM Sanità 5/2/92) prevedono tre percentuali di invalidità per
patologia oncologica: 11% con prognosi favorevole e modesta compromissione
funzionale (con questa percentuale non si è ammessi ad alcun beneficio); 70%
con prognosi favorevole ma grave compromissione funzionale; 100% e quindi
esclusione dal collocamento per prognosi infausta o probabilmente
sfavorevole nonostante asportazione chirurgica.
Durante la chemioterapia, spesso viene riconosciuto il 100% di invalidità
che dà diritto all'assegno di inabilità, pari a 218,65 euro mensili, se il
reddito personale non supera i 12.796,09 euro.
Con il 74% di invalidità, invece, i cittadini con reddito personale annuo
inferiore a 3.755,83 euro hanno diritto all'assegno di invalidità pari a
218,65 euro.
L'accertamento dell'invalidità civile, per il malato che non ha ancora un
lavoro, è utile ai fini di una futura assunzione poiché la legge n.
68 del 1999 sul collocamento dei disabili obbliga le imprese all'inserimento
di una certa percentuale di lavoratori cui sia accertata un'invalidità
superiore al 46% e che siano iscritti nelle liste del collocamento
obbligatorio. Il riconoscimento di un'invalidità superiore al 67%, invece,
comporta il diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili per i
vincitori di concorsi presso Enti pubblici.
Riguardo al diritto al sostegno sociale ed alla tutela sul lavoro, le leggi
n. 104 del 1992 e la L.n.53 del 20002 ed i D.Lgs. n.509 del 19883 e n.151
del 2001, riconoscono la possibilità al malato, riconosciuto invalido o con
un "handicap in situazione di gravità", di assentarsi dal lavoro per curarsi
e consentono ai suoi familiari di assisterlo usufruendo di permessi dal
lavoro.
Pertanto nella medesima domanda che si presenta alla ASL per l'accertamento
dell'invalidità, è consigliabile richiedere l'accertamento anche ai sensi
della legge 104/92 (handicap grave). In tal modo il malato lavoratore ha
diritto a tre giorni al mese o a due ore al giorno di permesso retribuito ed
un suo familiare (anche non
convivente) può assisterlo usufruendo di tre giorni al mese di permesso
retribuito dal lavoro, ed avvantaggiarsi nella scelta della sede di lavoro.
I permessi sono fruibili a semplice richiesta senza necessità di ulteriore
documentazione.
Inoltre, agli invalidi con percentuale di invalidità superiore al 50%,
spettano 30 giorni all'anno di congedo (anche frazionabile) per cure mediche
(art.26 legge 118 del 1971 e art.10 legge 509 del 1988). Detti permessi si
sommano ai giorni di malattia previsti dal CCNL applicato al lavoratore
malato.
la Legge 23 dicembre 2000, n. 388, all'articolo 80 comma 3, prevede
l'opportunità per i lavoratori invalidi per qualsiasi causa (ai quali sia
stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74% o assimilabile), di
richiedere per ogni anno di lavoro effettivamente svolto, il beneficio di
due mesi di contribuzione figurativa. Il beneficio è riconosciuto fino al
limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa utile ai soli fini
del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva. L'entrata in vigore
di questa agevolazione è stata fissata al 1 gennaio 2002.
L'INPDAP, l'Istituto che assicura buona parte dei dipendenti pubblici, con
la circolare informativa numero 75 del 27 dicembre 2001, conferma che
vengono concessi due mesi di contributi figurativi per ogni anno
effettivamente lavorato, fino ad un massimo di 5 anni di contributi
figurativi. Se un dipendente ha lavorato per 30 anni, si vedrà riconoscere
60 mesi (5 anni) di contributi figurativi. L'aspetto positivo, e inatteso, è
che l'INPDAP ammette che questi contributi figurativi incidono anche
sull'ammontare della pensione e non solo per il raggiungimento del diritto
alla quiescenza.
Per alcuni malati, in condizioni gravemente invalidanti, è possibile
ottenere (sempre seguendo la procedura della richiesta di visita medico
legale alla ASL di appartenenza) l'assegno di accompagno. I requisiti
richiesti dalla legge per l'attribuzione dell'assegno di accompagno
sono: l'impossibilità di deambulare o l'impossibilità a svolgere gli atti
della vita quotidiana.
Un'agevolazione molto utile che può ottenere il malato in terapia, è il
contrassegno per circolare con un'autovettura nelle aree normalmente non
transitabili e per utilizzare i parcheggi riservati ai disabili o, in
mancanza, non pagare nelle aree di sosta a pagamento che ormai esistono in
molte città.
I malati di cancro hanno diritto all'esenzione dal pagamento per i farmaci e
per tutte le prestazioni sanitarie appropriate per il monitoraggio delle
patologie cui sono affetti e dalle loro complicanze, per la riabilitazione e
per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti.
Per ottenere che dette prestazioni sanitarie siano poste a carico del SSN il
malato deve farne richiesta presso la ASL di appartenenza allegando la
documentazione medica, specialistica ed ospedaliera, comprovante la
malattia. La ASL conseguentemente, rilascerà un tesserino personale con
l'indicazione del cod.048 relativo alle esenzioni per patologia neoplastica.
L'esenzione ovviamente è valida per i farmaci e per le prestazioni sanitarie
effettuate presso strutture pubbliche e convenzionate.
*Assegno mensile per l'assistenza personale e continuativa ai pensionati per
inabilità*
Il pensionato per inabilità può chiedere l’assegno per l’assistenza
personale e continuativa (L. 222/1984 art. 5), purché sia in possesso dei
seguenti requisiti:
* non sia in grado di camminare senza l’aiuto permanente di un
accompagnatore;
* abbia bisogno di assistenza continua per compiere le normali attività
quotidiane (alimentazione, igiene personale, vestizione).
L’assegno di assistenza non è compatibile con il ricovero in istituti di
cura o assistenza a carico della pubblica amministrazione, né con l’assegno
mensile erogato dall’INAIL a titolo di assistenza personale continuativa.
L’assegno di assistenza cessa di essere corrisposto alla morte del titolare
della pensione di inabilità.**
**La domanda può essere presentata anche insieme alla domanda di pensione di
inabilità.
**L’assegno di assistenza è erogato dal primo giorno del mese successivo
alla data di presentazione della domanda o dal primo giorno del mese
successivo alla data di perfezionamento dei requisiti.
**Dall’1 luglio 2005 l'assegno di assistenza è pari a 415,13 euro mensili.
**Le modalità per la presentazione del ricorso nel caso in cui la domanda di
riconoscimento dell’assegno di assistenza sia stata respinta sono le stesse
applicate per la mancata concessione dell’assegno ordinario di invalidità
Un'ultima cosa, se il paziente ha superato i 65 anni, non gli spetta la
pensione di invalidità, ma gli spetta invece quella dell'accompagno, ma solo
se non è in grado di deambulare.
Nel caso di un viaggio di istruzione all’estero, con prevista
partecipazione di un alunno disabile con gravi difficoltà motorie, esistono
fondi regionali, statali, o comunitari a cui la scuola può accedere per
evitare che i maggiori costi legati alla presenza dell’alunno disabile,
facciano lievitare la quota di partecipazione che ogni alunno deve versare?
L'alunno disabile è un alunno come un altro e non ha
diritto ad agevolazioni particolari. I maggiori costi devono essere
sopportati dalla scuola. Leggere la pagina:
https://www.edscuola.it/archivio/handicap/hfaq_aigite.html
Sono un'insegnante di sostegno di scuola media.
Come mi devo comportare durante le interrogazioni del ragazzo disabile?
Premesso che il ragazzo ha difficoltà di apprendimento correlate a deficit
di attenzione e inibizione del pensiero (9 ore di sostegno) e che la sua
programmazione non è stata differenziata, chi deve porgere le domande, a chi
spetta stabilire la valutazione delle interrogazioni?
Devo preparare le verifiche semplificate con la collaborazione
dell'insegnante della materia o spetta a me stabilire i contenuti minimi che
si ritengono inderogabili?
Mi potreste gentilmente indicare quale legislazione in materia consultare?
Come ha fatto questo ragazzo che non ha la
certificazione della disabilità ad avere il sostegno?????
E' proibito per legge!
Se non ha la programmazione differenziata e non ha la certificazione deve
seguire la programmazione ordinaria come gli alunni normodotati
Sono un docente di sotegno di un Istituto superiore, coordinatore di
dipartimento, che dopo diversi anni di servizio si chiede quale senso abbia
scolarizzare un ragazzo disabile grave, autistico, aggressivo, pericoloso
per se stesso e per gli altri, argomento, tra l'altro di attualità di questi
giorni (vedi Ragusa).
Non sembrano esserci i presupposti minimi affinchè la scuola possa offrire
una formazione minima per lo studente in questione, una crescita formativa.
Ovviamente, come sempre, la scuola deve affrontare la questione e trovare
tutte le soluzioni che il caso richiede.
Abbiamo il personale ATA per l'assistenza dei bisogni personali degli alunni
H, abbiamo richiesto ed ottenuto dall'Ente
Locale (Provincia) un Educatore professionale, il quale, nonostante le buone
intenzioni, ha rinunciato all'incarico dopo un mese. Come si può immaginare
il docente di sostegno, la classe e i docenti, sono in notevole difficoltà.
Ovviamente quando va via il docente specializzato, che spesso va oltre le
sue competenze, la scuola è in grandi difficoltà nel gestire la situazione.
Capisco che lo studente in questione abbia il sacrosanto diritto a..., ma
anche i suoi compagni di classe hanno forse il diritto dovere di seguire le
lezioni.
Considerato che la scuola, a differenza di alcune figure professionali, non
pùo rinunciare all'incarico, si chiede perchè
mai la normativa non ha posto un limite nei casi gravi, ma proprio gravi?
Forse una struttura specifica ed attrezzata potrebbe offrire di più al
ragazzo in questione, e probabilmente lo stesso ragazzo si sentirebbe a
proprio agio.
La nostra scuola ha sempre avuto ed ha una discreta cultura
dell'integrazione dei diversamente abili; infatti in oltre 40
classi sono inseriti 43 alunni disabili, ben integrati con progetti mirati,
aqnche di scuola lavoro, ma ci sono i pre-requisiti e le potenzialità.
Cosa ne pensa? C'è qualcosa nella normativa che non conosco?
Con il ritiro del ragazzo di Ragusa dalla scuola si è
compiuto un crimine contro l'umanità. Questo atto prefettizio (che ci fa
ritornare al clima degli anni 30) dichiara la sconfitta della normalità ed è
un atto che viola la convenzione dei diritti dell'uomo, la Costituzione
Europea e la nostra Costituzione.
Che la scuola si attivi per trovare la sostituzione di quell'Educatore
professionale e si attivi pure il servizio di neuropsichiatraia dell'ASL di
competenza territoriale
Le famiglie di 3 ragazzi cerebrolesi, di età compresa tra i 14 e i 16 anni e
uscenti dalla scuola secondaria di I° grado, vorrebbero avere la possibilità
di non iscrivere i propri figli alle scuole secondarie di II° e di far
frequentare loro un centro privato di riabilitazione che si trova sul
territorio. Possono farlo anche se i loro figli non hanno completato
l'obbligo formativo? C'è qualche procedura particolare da seguire?
Devono completare l'obbligo formativo.
Siamo tre insegnanti di sostegno di un liceo scientifico statale con un
alunno ipoacusico che deve sostenere l'esame di quinta superiore.
Siccome il ragazzo è arrivato in quinta con obiettivi minimi e molte lacune
cognitive, derivate dalla deprivazione sensoriale
progressiva, ci chiediamo se nel suo caso è possibile chiedere prove
equipollenti diverse da quelle inviate dal ministero, sia per la prima che
per la seconda prova, formulate dalla commissione di esame.
Quello che vorremmo sapere è se è possibile fare internamente prove ad hoc
per lui, relative al programma svolto con contenuti minimi (invece di quelle
più complesse e articolate provenienti dal ministero). Inoltre se è
possibile sapere le modalità per poterci muovere a norma di legge.
Intanto il nostro preside di istituto ci ha detto che nel suo caso, non
essendoci un deficit motorio specifico o visivo, non è possibile fare tale
richiesta.
Certamente, l'ordinanza è la 90/01
https://www.edscuola.it/archivio/norme/ordinanze/om090_01.html
Per quanto riguarda altri chiarimenti è conveniente leggere le faq alla
pagina:
https://www.edscuola.it/archivio/handicap/hfaq.html
Sono un'insegnante di sostegno di un Istituto d'arte e le sarei grata se
potesse rispondere ai seguenti quesiti che riguardano alunni portatori di
handicap con PEI e programmazione differenziata per handicap grave che hanno
già compiuto 18 anni:
1) se l'alunno si iscrive per la prima volta alla scuola secondaria
superiore ha diritto ad avere l'insegnante di sostegno?
La sentenza n. 226/01 della Corte costituzionale ha
stabilito che gli alunni dopo il compimento del 18° anno dietà debbono
frequentare i corsi serali per adulti con diritto al sostegno Cfr. C.M.n.455/97.
Comunque non esiste nessuna norma che vieta la nomina del sostegno dopo i 18
anni.
2) se, come nel nostro istituto, è possibile completare gli studi al terzo
anno (con conseguimento di qualifica di maestro d'arte per gli alunno
normodotati), l'alunno ha diritto al sostegno solo nei primi tre anni o
eventualmente fino alla conclusione del ciclo?
FINO ALLA CONCLUSIONE DEL CICLO
3) se l'alunno ha già completato un corso di studi di scuola media superiore
con conseguimento dell'attestato di frequenza e si iscrive ad un altro corso
di studi di scuola media superiore ha diritto ad avere l'insegnante di
sostegno?
NO, LA SCUOLA NON è UN PARCHEGGIO.
Con la Circolare del 21/12/06 prot n. 11699, il neo Dirigente degli
ordinamenti Dr Dutto, che regge anche la Dir. Generale per lo studente, ha
diramato il Parere del Consiglio di Stato, che riguarda tutti gli studenti,
ma in particolare quelli con disabilità, che intendano 'reiterare' un
secondo ciclo di studi superiori, dopo averne concluso uno precedente,
negando l'esistenza di un diritto circa tale ipotesi.
E' da premettere che i Pareri del consiglio di Stato resi in sede consultiva
non sono vincolanti né per lo stesso Ministero richiedente, né per altre
autorità amministrative. Esso può pure essere disatteso dallo stesso
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale. Costituisce comunque un Parere
qualificato espresso in alta sede di consulenza tecnico-legale.
Per un alunno con rapporto 1/4 al quale non é stato riconosciuto
l'aggravamento, si può predisporre un PEI differenziato con obiettivi non
riconducibili a quelli ministeriali?
In quale misura gli obiettivi minimi possono essere abbassati senza che si
configuri l'obbligo di presentare un PEI
differenziato?
Legga le pagine delle faq:
https://www.edscuola.it/archivio/handicap/hfaq.html
Sono docente di sostegno di un ragazzo iscritto al secondo anno di un
istituto di istruzione secondaria superiore che è affetto da coloboma del
nervo ottico (totale cecità dall'occhio destro e 2/10 dall'occhio sinistro
con correzione). Il ragazzo ha un carattere difficile, pochi amici e un
rapporto di opposizione con la famiglia. Segue la programmazione di classe
in quanto non ha alcun problema da un punto di vista cognitivo.
Occorre aggiornare il PDF ma la madre si rifiuta di chiedere al figlio di
incontrare l'equipe della ASL convinta di un suo rifiuto e dell'aggravarsi
delle tensioni in famiglia (e di questo ne sono convinta anche io).
La ASL (nuova in quanto vi è stato un passaggio di competenza da una
precedente ASL), ovviamente, non aggiorna in PDF se non incontra prima il
ragazzo.
L'equipe medica potrebbe incontrare il ragazzo a scuola? Potrebbe indicarmi
dei riferimenti normativi utili per la risoluzione del caso?
Che la scuola segnali il fatto al servizio di
neuropsichiatria infantile dell'ASL di competenza per iscritto. Inoltre il
dirigente scolastico può invitare la famiglia, sempre per iscritto, a
rivolgersi all'ASL per un aggiornamento della Diagnosi Funzionale. D.P.R.
del '94:
https://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dpr24294.html
Lavoro in una scuola media come insegnante di sostegno, seguo un ragazzo
disabile motorio (in carrozzina) e sensoriale. Un mese fa nell'istituto dove
lavoro si è rotto l'ascensore ed i tempi per la riparazione sembrano essere
piuttosto lunghi (necessita d'impermeabilizzazione).
Questo spiacevole inconveniente impedisce all'alunno di accedere alle classi
ed ai laboratori situati al piano superiore dell'edificio. Ho chiesto al
Dirigente Scolastico se potevo prendere in braccio l'alunno (tra l'altro
molto esile e leggero) affiancata dalla presenza dei collaboratori
scolastici per portarlo al piano superiore e permettergli di seguire le
lezioni come a tutti i suoi compagni, ma mi è stato categoricamente vietato
perché la legge non lo consente. Ho letto la normativa ma
non riesco a definire qual è la soglia tra la legalità ed il buon senso. Vi
chiedo gentilmente un grande aiuto per risolvere il "nostro" problema.
Negare il diritto allo studio ad un disabile è reato
grave! Oltretutto per una carenza dipendente dalla scuola e dall'Ente
locale, che è l'Ente preposto alla manutenzione dell'edificio. Legge 23/96
Che la famiglia di questo ragazzo denunci il fatto alla magistratura
ordinaria.
sono un docente di sostegno della secondaria. Dall'inizio dell'anno abbiamo
un'alunna con ritardo medio-grave priva del docente di sostegno perchè, come
al solito, i provveditorati latitano al punto che hanno risposto picche alla
richiesta del nostro dirigente (CSA e USR). Io avevo proposto di convocare i
genitori dell'alunna per farli mettere in contatto con un avvocato perchè le
sentenze a favore del sostegno sono tante.
Morale della favola. é stata indetta una riunione del dipartimento a mia
insaputa durante la quale il dirigente ha spiegato la situazione con tre
docenti di sostegno che si sono offerti "VOLONTARI" per coprire ognuno tre
ore!!!
Sarei tentato di rivolgermi alla magistratura! cosa mi consiglia.
La mancata assegnazione del personale docente
specializzato per il sostegno deve essere denunciato alla magistrratura
ordinaria civile da parte della famiglia.
Quello che ha fatto il dirigente, anche se a fin di bene, non è regolare,
perché le ore sicuramente sono state tolte a qualche altro ragazzo disabile
e questo è una cosa ingusta, magari fatta all'insaputa delle famiglie di
questi ragazzi!
Sono una docente di sostegno in un liceo artistico. Vorrei sapere se una
programmazione curriculare con obiettivi minimi
può , visto i risultati negativi in solo 2 materie, essere trasformata solo
per quelle due materie differenziata.
Certamente!
O.M. 90/01 art. 15:
https://www.edscuola.it/archivio/norme/ordinanze/om090_01.html
Si chiede se il contratto comparto scuola prevede la possibilità di
usufruire dei benefici di cui all'art. 33 legge n. 104/92 (giornate di
assenza ed esclusione dalla graduatoria di istituto) mediante presentazione
di certificazione provvisoria della commissione medica A.S.L. attestante lo
stato di gravità del genitore e la necessità di assistenza continuativa.
In deroga alla normativa generale che non consente
l'autocertificazione a contenuto medico o sanitario, è consentito, ai sensi
dell'art. 39, legge 448/1998, ai soggetti a cui sia stato riconosciuto lo
stato di handicap, di poterlo autocertificare, nei modi e nei termini di
legge, ai fini dell'adozione di provvedimenti amministrativi e
dell'acquisizione di benefici economici, prestazioni sanitarie, agevolazioni
fiscali.
Legge 448/1998, Art. 39. (Autocertificazione dei soggetti portatori di
handicap)
1. I soggetti riconosciuti ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, attestano, mediante autocertificazione effettuata nei modi e
nei termini previsti dalla legge, l'esistenza delle condizioni personali
richieste ai fini dell'adozione di provvedimenti amministrativi o
dell'acquisizione di vantaggi, benefici economici, prestazioni sanitarie,
agevolazioni fiscali o tributarie e di ogni altra utilità, erogati da
soggetti pubblici o gestori o esercenti pubblici servizi
Sono un docente a tempo indeterminato. Ho ottenuto la legge 104 per
mio padre malato di alzaimer. Il mio preside mi nega i tre giorni al mese in
quanto essendo docente svolgo il mio lavoro in cinque giorni settimanali.
Dovrei sviluppare il mio orario in sei giorni settimanali per poter
usufruire dei tre giorni al mese.
Può il mio preside chiedermi questo?
I permessi lavorativi: gli aventi diritto
La norma originaria e principale in materia di permessi lavorativi
retribuiti è la Legge quadro sull'handicap (Legge 5 febbraio 1992, n. 104)
che all'articolo 33 prevede agevolazioni lavorative per i familiari che
assistono persone con handicap e per gli stessi lavoratori con disabilità.
Principalmente ad occuparsi dei permessi lavorativi previsti dall'articolo
33 sono stati gli enti previdenziali (INPS e INPDAP, solo per citare i
principali) emanando circolari ora applicative ora esplicative. Non sempre
le indicazioni fornite dai diversi enti sono fra loro omogenee.
Permessi retribuiti al disabile in condizioni di gravità,a familiari,
affini, ed affidatari
I permessi sono:
- tre giorni al mese, fino ad un massimo di 18 ore;
- due ore per ogni giorno lavorato.
Questi benefici sono alternativi e non cumulabili.
La legge non distingue tra tempo pieno e part-time, per cui a rigore di
legge questi permessi sono validi per tutti i lavoratori indistintamente,
mauna prassi dell'INPS e INPDAP ne riducono la durata in rapporto alla
qualità e quantità del part-time. Tale impostazione deriva da un
ragionamento basato sulla durata del tempo lavorato - IN CASO DI PART-TIME
ORIZZONTALE: TRE GIORNI AL MESE, FINO AD UN MASSIMO DI 18 ORE, DUE ORE PER
OGNI GIORNO LAVORATO, SE L'ORARIO GIORNALIERO E' PARI O SUPERIORE A 6 ORE;
UNA ORA PER OGNI GIORNO LAVORATO SE L'ORARIO GIORNALIERO E' INFERIORE A 6
ORE; MENTRE, IN CASO DI PART-TIME VERTICALE: I PERMESSI DI TRE GIORNI AL
MESE FINO AD UN MASSIMO DI 18 ORE, DOVRANNO ESSERE RIDOTTI PROPORZIONALMNTE
AL NUMERO DEI GIORNI CONTRATTUALMENTE PREVISTI COME LAVORATIVI; DUE ORE PER
OGNI GIORNO EFFETTIVAMENTE LAVORATO.- La ratio della norma che prevde di
usufruire dei permessi retribuiti non consiste nella riduzione dell'orario
di lavoro, bensì nel facilitare la possibilità di cura del familiare che
assista un disabile, favorendone l'integrazione lavorativa e socciale; per
cui la durata dei permessi retribuiti parametrata esclusivamente alla durata
del tempo di lavoro appare una soluzione semplicistica ed occorre invece
ragionare caso per caso.
Nel suo caso ha pienamente diritto ai tre giorni di permesso al mese.
La Normativa sui permessi in generale:
Circolare - INPS 03/03/2006 n. 32
"Legge n. 104/1992 - Agevolazioni a favore dei genitori, parenti o affini di
persone handicappate gravi e dei lavoratori portatori di handicap grave.
Certificazione provvisoria. Prime istruzioni."
Circolare - INPS 11/07/2003 n. 128
"Permessi ai sensi della legge 104/92 - Disposizioni varie."
Circolare - INPS 18/12/2002 n. 945
"Modulistica relativa domande permessi ex lege 104/92 (handicappati)."
Circolare - INPS 22/10/2002 n. 157
"Applicazione sentenza Corte Costituzionale n. 329 del 1-9 luglio 2002. Non
fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, primo
comma, della legge 30 marzo 1971 n. 118 in relazione agli artt. 2 e 3,
secondo comma, 31,primo comma, 32, 34 e 38, terzo comma, della Costituzione.
Circolare - INPS 10/07/2001 n. 138
"Provvidenze a favore di genitori di disabili gravi."
Si veda in particolare: [ punto 2 ]
Circolare - INPS 17/07/2000 n. 133
"Benefici a favore delle persone handicappate. Legge 8 marzo 2000, n. 53.
Art. 33, commi 1, 2, 3 e 6 della legge n. 104/92."
Si veda in particolare: [ punto 2 ]
Circolare - INPDAP - Direzione Centrale Personale Ufficio IV 10/07/2000 n.34
"Legge quadro n. 104 del 5/2/1992 per l'assistenza, l'integrazione sociale
ed i diritti delle persone handicappate. La disciplina di cui agli artt. 1,
3, 4, 33 e le innovazioni introdotte dagli artt. 19 e 20 della Legge n. 53
del 8/3/2000."
Si veda in particolare: [ punti 1, 2 e 4.3 ]
Circolare - INPDAP - Direzione Centrale Entrate Contributive Ufficio II
10/07/2000 n. 35
"Disciplina del diritto al lavoro dei disabili - Aspetti contributivi."
Parere - Consiglio di Stato 23/10/1996 n. 370
"Quesito concernente l'art. 33 della legge 5/2/92, n. 104, sulla assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate."
Circolare Ministeriale - Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
01/04/1994 n. 43
"L. 5 febbraio 1992 n.104. Legge - quadro per l'assistenza. l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate: art. 33 (agevolazioni) - L.
423/93 - Parere Consiglio di Stato n. 1611/92."
Si veda in particolare: punto 1)
Legge - 27/10/1993 n. 423
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 27 agosto 1993,
n. 324, recante proroga dei termini di durata in carica degli
amministratoristraordinari delle unità sanitarie locali, nonchè norme per le
attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di
handicappato in ordine all'istruzione scolastica e per la concessione di un
contributo
compensativo all'Unione italiana ciechi."
Si veda in particolare: [ art. 2 comma 2 e 3 ]
Circolare - INPS 13/07/1993 n. 162
"Le agevolazioni ex legge n.104/1992, art.33, per genitori di minori
portatori di handicap."
Circolare - INPS 02/04/1992 n. 100
"Disposizioni applicative della legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro
per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate."
Sono mamma di un ragazzo affetto da tetraparesi spastica di 16 anni. Il
ragazzo frequenta il primo anno di scuola superiore.
Non so piu' cosa fare per quanto riguarda la situazione attuale. Sin dal
primo giorno di scuola ho avuto difficolta' perche' nell'istituto statale
licero artistico non c'era l'ascensore....ma il preside ha fatto spostare la
classe di mio figlio ai piani terra. Pero' il bagno è inagibile per un
disabile e per andare nei laboratori ci sono alcuni scalini da salire...ma
cosa grave, non ha un assistente materiale...difatti sin dai primi giorni di
scuola faccio io da assistente a mio figlio...altrimenti avrebbe dovuto
rinunciarvi ad andare.
Il preside mando' me al comune a sollecitare e lo feci in quanto non dista
molto da scuola..il vice Sindaco mi disse che non dipendeva da loro
assegnare l'assistente materiale in quanto la scuola è provinciale.
Tornando dal preside mi fece capire che non era vero...fatto sta che a tutt'oggi
io non ho avuto l'assistente materiale e non so a chi rivolgermi ...anche
perche' il preside mi ha detto: io quello che dovevo fare l'ho fatto
purtroppo non so cos' altro fare.
Io davvero non so cosa fare credetemi..anche perche' sto trascurando il mio
lavoro (lavoro in casa )..dovendo restare a
disposizione della classe ..cioe' di mio figlio..sia per essere spostato nei
laboratori e sia se deve andare in bagno...sono costretta rimanere a scuola
fino all'orario di uscita.
Una denuncia alla magistratura dell'Ente locale. Legge
104/92, art.13 comma3
Mi faccia sapere. Si muova in modo urgente e avverta la scuola di quello che
ha intenzione di fare
Sono una ragazza di 23 anni di Ferrara, affetta da tetraparesi spastica e ho
avuto solo ora il coraggio di scrivere questa lettera. Sono passati quasi 5
anni da quando ho finito la scuola superiore, ho frequentato l' istituto
magistrale ora chiamatoliceo psico-socio-pedagogico, ho qualche difficoltà
di apprendimento nella lettura e nella scrittura, grossi problemi in
matamatica che tutt'ora permangono, ma buoni risultati nella materie
umanistiche, specialmente in filosofia.
Volevo diplomarmi, ma non è stato possibile, io avrei voluto continuare a
studiare, frequentare la facoltà di filosofia, ma senza un diploma non è
possibile.
Vorrei sapere da lei se esiste un modo, una strada per realizzare questo mio
desiderio.
Mi rendo conto che ci sono pochissime possibilità, e se la risposta è
negativa mi metterò in pace, ma se non ci avessi provato non sarei riuscita
a mettermi il cuore in pace. La rigrazio per avermi ascoltata
La ringrazio per avermi scritto. Lei, se vuole, può
regolarmente iscriversi, entro il 27 Gennaio, alla scuola superiore all'anno
per cui ha l'idoneità, che mi pare sia la quinta del liceo pedagogico.
Presentando la certificazione di alunna con disabilità, avrà diritto sia ad
un docente per il sostegno, ad es. per l'area scientifica, possibilmente
docente di matematica, sia ad un assistente per l'autonomia che Le consenta
di scrivere , prendere appunti etc. Può pure, se vuole, presentarsi da
privatista. In tal caso deve individuare subito la scuola e concordare con i
docenti indicati dal Dirigente scolastico il programma da svolgere. Per
questi aspetti si applicano in via analogica le disposizione dettate dal dm
del 13/12/04 per gli esami di licenza media degli alunni con disabilità.
Tale programma potrà anche prevedere la riduzione dei contenuti disciplinari
di alcune materie, come espressamente stabilisce l'art 16 comma 1 L. 104/92.
Lei ha diritto inoltre, sia durante l'anno scolastico, che durante gli
esami, ( art 16 comma 3 L.n. 104/92)a tempi più lunghi per lo svolgimento
delle prove, sia all'uso di strumenti tecnologici, sia, eventualmente, a
prove equipollenti, che sono diverse nelle modalità e pure nei contenuti,
purchè consentano ai docenti di comprendere se Lei è in possesso degli
elementi minimi delle singole discipline per ottenere la sufficienza ( O M
n. 22/06 art 17 comma 3). Se dovesse andare male in matematica, tenga
presente che sia l'ammissione agli esami, che la promozione si possono
ottenere anche a maggioranza dei voti dei docenti. Quindi riprenda coraggio
e mi faccia sapere cosa ha deciso. Con i migliori auguri.
Sono un'insegnante di sostegno nominata da qualche giorno per 9 ore su una
ragazza iscritta al secondo anno di un itc. La ragazza lo scorso anno
scolastico, cioè al primo anno, è stata bocciata e quest'anno è stato
richiesta la certificazione per usufruire delle ore di sostegno, ma su
consiglio, forse meglio dire imposizione, della neuropsichiatra, è stata
inserita al secondo anno. Sperando di essere stata chiara, la mia domande
sono:
- sono costretta a fare una programmazione differenziata visto che la
ragazza non ha ottenuto la promozione al secondo anno,
- se la ragazza tornasse al primo anno potrebbe invece fare una
programmazione per obiettivi minimi?
- i riferimenti normativi quali sono?
La decisione circa la scelta del tipo di programma
spetta al Consiglio di classe. Bisogna quindi capire se hanno scelto il
programma differenziato o no. Nel primo caso la decisione definitiva
spettava alla famiglia. Se la scuola l'ha iscritta d'ufficio al secondo
anno, pur essendo l'alunna bocciata, deve supporsi che sia stato scelto il
PEI differenziato. Ciò
però deve risultare dal verbale del Consiglio di classe o da un GLH
operativo e dovrà pure risultare il consenso della famiglia. Qualora questa
non voglia il PEI differenziato, l'alunna deve ritornare in prima; però
verrà valutata come tutti i compagni e se dovesse essere ancora bocciata,
non le sarà consentita una seconda ripetenza, cioè terza freuuenza, come
espressamente previsto dall'art 192 comma 4 del dlgs n. 297/94, Testo unico
della legislazione scolastica.
Tutta la normativa sulla valutazione degli alunni con disabilità, si trova
nell'O M n. 90/91 all'art 15.
Un bambino portatore di handicap grave, seguito dal docente di sostegno per
n. 25 ,ore , non scolarizzabile , fino a quale età può rimanere nella scuola
dell'infanzia statale con cerificazione della neruropsichiatra?
Il trattenimento al nido o alla scuola materna è da
considerarsi del tutto eccezionale e comunque va sostenuto da una
progettualità concordata tra servizi scolastici e servizi sanitari,
conseguente al profilo dinamico funzionale elaborato nel corso dell'ultimo
anno di frequenza scolastica.
Nella progettazione concordata per la permanenza devono essere tenute
presenti le seguenti condizioni:
a- la condizione clinica del bambino che permetta un tasso di guadagno
specifico di apprendimento e di evoluzione.
b- la stabilità del contesto scolastico.
c- la possibilità reale che la scuola possa realizzare il progetto
concordato.
Ne consegue che le condizioni cliniche di gravità non rientrano
necessariamente nell'ottica sopra esposta; così pure la permanenza oltre
l'età dovrebbe essere considerata prassi veramente eccezionale, oltre che
per i motivi sopra esposti anche per gli aspetti di continuità che
caratterizzano il ciclo della scuola d'infanzia.
Nel caso di rinvio dell'obbligo scolastico, la famiglia prenderà contatti
con la Dirigenza Scolastica e consegnerà ad essa il certificato attestante
il progetto di permanenza rilasciato dall'ASL (specialista di riferimento),
nei tempi previsti dal calendario della scuola statale.
Il progetto di permanenza nella scuola d'infanzia va inviato nei tempi
previsti per le iscrizioni all'anno scolastico successivo, al fine di
predisporre i necessari interventi di sostegno.
Sono mamma di un bimbo di 30 mesi totalmente cieco in cun grave ritardo
psicomotorio. nell'anno 2007/2008 filippo entrera' nella scuola
dell'infanzia del mio paese. E' un asilo gestito dal Comune, dalla
parrocchia e da un associazione genitori. volevo sapere quali fossero le vie
da seguire per richiedere la maestra di sostegno.
Le scuole materne comunali, così come gli asili nido,
si attengono ai regolamenti dei singoli Comuni, i quali devono comunque fare
riferimento alla Legge 104/92. Per la scuola materna statale, invece la
normativa è direttamente esplicitata nella Legge 104/92, art.12 comma 1; art.13
comma 2, art.40.
Per quanto riguarda le scuole d'infanzia private convenzionate con gli Enti
Locali e da esse finanziate, debbono rispettare anch'esse la normativa delle
scuole dell'infanzia comunali con riguardo all'accoglienza di bambini con
handicap.
Le scuole private se ottengono la parità scolastica ai sensi della Legge
62/2000, sono obbligate a realizzare l'integrazione scolastica, come
espressamente previsto nell'art.1, comma 3, comma 4 lett."e" e comma 14.
La Statale
Il diritto alla frequenza è garantito dalla Legge 104/92, art.12, comma 2:
"è garantito il diritto alla educazione e all'istruzione della persona
handicappata nelle sezioni di scuola materna". Questo significa che il
bambino handicappato ha la priorità di iscrizione alla scuola materna. Si
tratta di un diritto ESIGIBILE. A sostegno di ciò si può citare l'art. 3,
comma3 della Legge 104/92: "le situazioni riconosciute di gravità
determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici".
Un bambino con Sindrome di Down va considerato in condizioni di "gravita",
non in quanto con handicap più o meno grave, ma solo in quanto ha bisogno,
più dei bambini normodotati, di un intervento precoce quale è la frequenza
della scuola materna.
Gli Asili Nido
Gli asili nido sono servizi comunali con funzioni socio - assistenziali ed
educative che accolgono i bambini da 0 a 3 anni.
La L. 1044 del 1971 che li istituisce, delega alle
Regioni norme per la loro realizzazione e gestione avvertendo che essi
devono "essere dotati di personale qualificato sufficiente e idoneo a
garantire l'assistenza sanitaria e psicopedagogica del bambino" .
Nella normativa statale di riferimento e nelle prime leggi applicative a
livello regionale non si prevedono disposizioni specifiche per l'accoglienza
di bambini disabili.
E' la Legge 104/92 che garantisce ai bambini handicappati l'inserimento
negli asili - nido disponendo, inoltre, che gli Enti Locali possono
provvedere all'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento e
all'assegnazione di "personale docente specializzato e di operatori ed
assistenti specializzati".
I bambini disabili, pertanto, hanno diritto ad essere accolti negli asili
nido e a ricevere tutta l'assistenza possibile.
Al momento dell'iscrizione va presentata anche la Diagnosi Funzionale, che
consiste in una descrizione della compromissione funzionale dello stato
psico-fisico dell'alunno: si esplica in un profilo, nel quale vengono
considerate capacità, potenzialità e difficoltà di sviluppo dell'alunno, che
secondo la Legge 104/92 compete alle AA.SS.LL. o Enti convenzionati
(Atto di indirizzo, D.P.R. del 24/02/94, art. 3). Ulteriori precisazioni
sono date nella C.M. n° 363/1994, art.3, commi 1 e 2: in particolare, in
mancanza della Diagnosi Funzionale, si può presentare in via provvisoria il
certificato dello specialista o dello psicologo in servizio presso la ASL o
in regime di convenzione con la medesima. L'art.38 della Legge
448/98 - Legge finanziaria per il 1999 - consente ai genitori di sostituire
il certificato medico con una autocertificazione inserita nella domanda di
iscrizione, se l'alunno è stato riconosciuto handicappato (art. 3 Legge
104/92).
La Diagnosi Funzionale (atto sanitario medico legale, che descrive
analiticamente la compromissione funzionale dello stato psicofisico
dell'alunno in situazione di handicap), sostituisce la vecchia
certificazione, ed è utile all'amministrazione scolastica per la richiesta
dell'insegnante di sostegno.
Sia i genitori che la Scuola sono tenuti a sollecitare tale documentazione,
in tempi utili per l'assegnazione dell'insegnante di sostegno da parte del
Provveditorato.
Siamo due insegnanti di sostegno di una scuola media.
Avremmo bisogno di un riferimento normativo relativo alla partecipazione al
GLHO di Istituti privati che seguono alunni diversamente abili regolarmente
iscritti nella scuola media statale.
Nello specifico, alcuni alunni seguiti dall'Istituto di Ortofonologia, non
sono seguiti dagli operatori del Servizio materno
infantile con i quali abbiamo stilato in sede di GLHI il calendario degli
incontri.
Se l'Istituto che tiene in cura il suo bambino non
partecipa al GLHO, ne informi la Regione.
Se è accreditato presso la ASL, deve farlo, altrimenti lo faccia assistere
dal servizio di neuropsichiatria infantile dell'ASL di competenza, è
conveniente
Vorrei chiederle in prossimità della chiusura del quadrimestre, quale
documento di valutazione è possibile utilizzare per un bambino cerebroleso
grave, frequentante la classe seconda di scuola primaria, che segue una
programmazione individualizzata, essendo la scheda di valutazione inadeguata
agli obiettivi del PEI (se si esclude la parte finale in cui è possibile
scrivere un giudizio sintetico). E'possibile adeguare in qualche modo, e
eventualmente in che modo la comune scheda di valutazione agli obiettivi del
PEI?
Certamente, riducendo gli obiettivi prefissati
all'inizio della redazione del PEI
Gradirei sapere quale deve essere il comportamento di un Dirigente
Scolastico nei confronti di un alunno disabile, che in assenza
dell'insegnante di sostegno per finito orario di servizio e di un assistente
comunale (mai inviato per mancanza di fondi!), aggredisca alunni e
insegnanti mettendone seriamente a repentaglio l'incolumità.
Il Dirigente scolastico, si deve attivare presso
l'Ente locale affinché assegni la risorsa per poter affronatare queste
conseguenze. L'art. 13 comma 3 della legge 104/92, obbliga il Comune a
fornire ciò che è richiesto, coadiuvato dal servizio di neuropsichiatria
infantile, dell'ASL di competenza territoriale
Si chiede se l'assistente fisico di un alunno portatore di handicap debba
essere a carico della famiglia (sia quota di
partecipazione, sia costo orario dell'assistente) considerato che la scuola
copre già le spese per un docente appositamente incaricato della vigilanza
dell'alunno stesso.
Si precisa che lo studente in parola necessita non solo del docente di
sostegno, ma anche dell'assistente fisico che lo
assista 24 ore su 24 per i bisogni più intimi.
Legge 104/92, art. 3 comma:
3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive
modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per
l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o
sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di
docenti specializzati.
Per l'assistenza di base:
https://www.edscuola.it/archivio/handicap/hfaq_assistenza2.html
Insegno in una scuola media e una collega di sostegno mi ha chiesto un aiuto
che rivolgo a voi.
Frequenta la nostra scuola, la terza classe, una bambina affetta da una
grave sindrome neuro-psico motoria. E' stata sempre promossa per l' ottimo
affiatamento con gli insegnanti e i compagni.Quest' anno, su richiesta della
famiglia, su consiglio di specialisti e per il livello di maturità raggiunto
vorremmo farle ripetere l'anno. Fin qui tutto normale. Il problema è che
dovrebbe ripetere dalla seconda per ritrovarsi con gli insegnanti,specie di
lettere a lei tanta cara. Esiste qualche normativa e/o procedura a cui
possiamo far riferimento per attuare ciò.
E quando cresce questa bambina? Mandatela alla scuola
superiore. La scuola non è un parcheggio. Questo è il
consiglio che posso dare.
Leggere la faq:
https://www.edscuola.it/archivio/handicap/hfaq_licmedia.html