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FAQ 51
Domande e Risposte su Handicap e Scuola
Sono un insegnante di sostegno al primo anno. Sto seguendo un'alunna
ipovedente con facoltà mentali nella norma; la ragazza segue quindi un
programma non differenziato, con obiettivi e supporti compatibili con la
disabilità.
La ragazza trova molte difficoltà a svolgere le relazioni di laboratorio che
descrivano alcuni esperimenti di chimica fisica, perché non riesce ad
osservare l'esperimento, ma può solo sentire la descrizione svolta da me.
Siamo in un liceo scientifico tecnologico, al secondo anno, e la materia è
chimica fisica. Siccome la valutazione per la materia si divide in orale e
pratico, volevo sapere se è possibile esonerare la ragazza dal voto pratico
e far sì che la ragazza venga valutata solo sulle interrogazioni e i compiti
scritti.
Se non è possibile quali sono le alternative? Immagino "personalizzare" le
verifiche sulle relazioni di laboratorio, giusto?
Il quesito trova risposta nell'art 16 comma 3 L.n.
104/92 che prevede la possibilità di prove equipollenti e nell'art 17 comma
1 dell'ordinanza ministeriale n. 40/09 sugli esami di Stato che chiarisce il
concetto di prove equipollenti come quelle che possono essere diverse nei
modi di effettuazione, purchè consentano alla Commissione di verificare la
sufficiente preparazione dell'alunno. Quindi è legittimo sostituire le prove
pratiche con la descrizione delle reazioni che, secondo gli apprendimenti,
l'alunno è in grado di raccontare. Esempi simili per alunni ciechi si hanno
nella sostituzione di descrizione di pitture in Storia dell'arte con
discussioni teoriche ; nella sostituzione di certi attività di educazione
fisica, etc. Il Consiglio di stato col Parere reso al Ministero il 10 Aprile
1991 n. 348 ha affrontato e risolto positivamente un problema simile per i
tirocini di alunni con disabilità gravi negli istituti magistrali, ritenendo
legittimo sostituire tale attività con approfondimenti teorici.
Mi trovo assegnata da settembre ad un caso di autismo presente da 4 anni
nella scuola e per il quale dopo aver costretto la referente del sostegno
peraltro senza incarico ufficiale a fare i controlli sulla documentazione
presente mi
rendo conto che non è mai stata fatta una diagnosi funzionale, né tanto meno
un pdf. Chiedo di mettere a verbale la cosa nel 1° c.d.c. ma non ho potuto
visionare lo stesso redatto successivamente alla seduta;
consegno una relazione alla coordinatrice della classe nonché funzione
strumentale per l'area integrazione, faccio presente a preside e
vicepreside. In tralice mi viene fatto capire che sono io a dover fare la
richiesta alla famiglia. Rispondo che non è così poiché non mi risulta dalla
normativa che la documentazione sia a cura del docente di sostegno.
Manca anche la vigilanza al piano e l'assistenza di base per l'alunno.
Cosa devo fare?
Posso scrivere io stessa al preside o è meglio la tutela legale data
l'inerzia strumentale del dirigente e collaboratori.
All'atto dell'iscrizione e, comunque, entro il termine
del 28 febbraio, per gli alunni individuati in situazione di handicap
fisico, psichico o sensoriale con le modalità di cui al D.P.R. 24/2/1994 (in
G.U. 15/4/1994, n. 87) deve essere presentato da parte di uno dei genitori o
di chi esercita la potestà familiare la diagnosi funzionale prevista dallo
stesso decreto presidenziale o, in mancanza, in via provvisoria, il
certificato dello specialista o dello psicologo in servizio presso l'U.S.L.
o in regime di convenzione con la medesima.
Ove tale documentazione non venga prodotta, il capo d'istituto, sentito il
consiglio di classe, invita la famiglia, per iscritto, a produrre la
documentazione stessa, necessaria per l'esercizio del diritto
all'integrazione scolastica, con l'avvertenza che non provvedendo entro
dieci giorni, il capo dell'istituto medesimo potrà direttamente rivolgersi
all'U.S.L. Ove la famiglia espressamente rifiuti di produrre la
certificazione, l'alunno non può in alcun modo considerarsi in situazione di
handicap, a meno che nel suo interesse non intervenga il Tribunale per i
minori.
Se la ASL non elabora la Diagnosi funzionale può essere denunciata alla
Procura della Repubblica per omissione di atti di ufficio. Se la scuola non
sollecita la ASL inadempiente, anche la scuola può essere denunciata per
omissione di atti di ufficio. Se l’alunno è seguito da un centro
convenzionato con la ASL, questo deve completare la sua prestazione facendo
anche la Diagnosi Funzionale (Atto di indirizzo, D.P.R. 24-2-94 art. 3 c.
2). Il Capo d’Istituto può farla produrre al centro convenzionato facendo
riferimento alla C.M. 363/94 art. 3 c. 1.
In pratica è il Dirigente che deve muoversi oppure la famiglia che può
essere sollecitata, non lei
Sono una insegnante di sostegno che si occupa dell'orientamento nella
secondaria di primo grado. Nella nostra scuola è inserito in classe 3^ un
alunno affetto da h. gravissimo, non in grado di comunicare (nè verbalmente,
nè con modalità alternative). I problemi di programmazione e di valutazione
che ne conseguono ci hanno obbligato a definire solo obiettivi tesi al
benessere psicofisico dell'alunno, puntando ad attività di rilassamento,
sensoriali e di integrazione nel gruppo classe (stimolando la sensibilità
dei compagni di classe). Insomma non è stato possibile, valutate le
capacità, individuare obiettivi raggiungibili dall'alunno, ma attività che
migliorano l'inserimento scolastico.
A questo punto non sarà possibile esprimere una valutazione nella scheda, ma
solo un elenco di proposte effettuate e le reazioni che a noi sembrano
positive (non piange, non ha crisi epilettiche, guarda incuriosito, sembra
sorridere), riportandole nel globale dello stesso modello. Rispetto a questo
punto cosa ne pensate?E' corretto?
Per quanto riguarda poi l'esame, vista la gravità della situazione non è
possibile fargli sostenere un qualsiasi tipo di esame. Quindi si potrà solo
rilasciare un attestato di frequenza, immagino. E' corretto?
I servizi sociali non ritengono utile una iscrizione alle scuole superiori
ma ad un centro diurno o ad una cooperativa per disabili gravi. I genitori,
che hanno voluto fortemente la ripetenza per questo anno scolastico (quindi
sta già frequentando per la seconda volta la terza), hanno già fatto sapere
che desiderano trattenere il figlio un altro anno e minacciano di non
presentarlo agli esami garantendosi la ripetenza.
Ma se non è in grado di sostenere gli esami e gli viene rilasciato
l'attestato, i genitori hanno la possibilità di ricorrere a questo
espediente?
L'alunno compirà nel 2010 sedici anni e nella nostra piccola scuola (9
classi in totale) sono presenti in tutte le classi alunni con sostegno e in
alcune, come la terza attualmente frequentata dall'alunno, sono presenti due
alunni certificati. Pertanto le ripetenze non sono auspicabili.
Al di là del caso specifico, mi chiedevo se per la terza ripetenza ci
volesse il parere del Collegio Docenti.
A mio avviso, in forza dell'art 14 comma 1 lettera "c"
, l.n. 104/92, occorreva il parere del Collegio dei Docenti anche per la
seconda ripetenza.
Tenete però presente che la scuola può solo rilasciare un certificato di
frequenza, poichè l'attestato coi crediti formativi maturati e certificati
può essere rilasciato solo dalla Commissione; confrontare in tal senso l'art
11 comma 12 dell'O.m.N. 90/01.
La scuola non può essere trasformata in parcheggio. Occorre che da subito
prendiate contatti, insieme alla famiglia con una cooperativa sociale e
predisponiate col Comune un progetto di vita ai sensi della L.n. 162/98.
Sto portando a termine tre pei relativi ad alunni di scuola media inferiore.
Non ricordo se ci sia un riferimento normativo relativo alle dispensa dalla
lingua francese, dove posso trovarlo?
La circolare ministeriale n. 4 del 15 gennaio 2009,
avente ad oggetto «iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di
ogni ordine e grado, riguardanti l'anno scolastico 2009-2010», al punto 3.1,
terzo e quarto capoverso, prevede che «in sede di iscrizione alla prima
classe - e con il vincolo di non variare tale scelta per l'intero corso
della scuola secondaria di I grado - le famiglie possono chiedere che il
complessivo orario settimanale riservato all'insegnamento delle lingue
comunitarie, per un totale di cinque ore, sia interamente riservato
all'insegnamento della lingua inglese, compatibilmente con le disponibilità
di organico («inglese potenziato»); le ore riservate all'insegnamento della
seconda lingua comunitaria, nel rispetto dell'autonomia delle scuole,
possono essere utilizzate anche per potenziare l'insegnamento della lingua
italiana nei confronti degli alunni stranieri non in possesso delle
necessarie conoscenze e competenze in lingua italiana, nei limiti delle
disponibilità di organico e in assenza di esubero, a livello provinciale, di
docenti della seconda lingua comunitaria.»:
Da notare però che il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, in
attuazione della delega, ribadisce all'articolo 9 che «la scuola secondaria
di primo grado (...) introduce lo studio di una seconda lingua dell'unione
europea»; la riforma della scuola secondaria di I grado è andata a regime su
tutti e tre gli anni nel 2006-2007 ed ha iniziato a trovare applicazione per
il primo anno di corso di studi a partire dall'anno scolastico 2004-2005
(cfr. circ. min. n. 29 del 5 marzo 2004); con il decreto ministeriale del 31
luglio 2007, il Ministero, ha emanato le nuove «indicazioni per il
curricolo» per le scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione,
allegate allo stesso decreto e parte integrante di esso, per le lingue
comunitarie le nuove indicazioni prevedono: «l'apprendimento di almeno due
lingue europee, oltre alla lingua materna, permette all'alunno di acquisire
una competenza plurilingue e pluriculturale e di esercitare la cittadinanza
attiva oltre i confini del territorio nazionale... con l'apprendimento di
due lingue europee, la prima a partire dalle prime classi della scuola
primaria e la seconda dal primo anno della scuola secondaria di primo grado,
l'alunno sviluppa non solo la capacità di imparare più lingue, ma anche di
imparare con le lingue a fare esperienze, ad affrontare temi e problemi e a
studiare altre discipline (omissis)».
E qui c’è un altro però…le annuali circolari delle iscrizioni hanno, sinora,
sempre richiamato il concetto che nelle discipline obbligatorie rientrano
l'insegnamento della lingua inglese (mediamente per tre ore settimanali) e
di una seconda lingua comunitaria (mediamente per due ore settimanali); la
circolare n. 4 del 15 gennaio 2009, relativa alle iscrizioni per il
2009-2010, ha deviato dalla linea condotta sinora e senza tener conto
dell'obbligatorietà dello studio della seconda lingua ribadita con le nuove
indicazioni nazionali ex decreto ministeriale 31 luglio 2007 ha introdotto
l'opzione per l'inglese potenziato, detta possibilità determina la
trasformazione della seconda lingua comunitaria in materia opzionale
Sono la dirigente di una scuola dell'infanzia paritaria vorrei sapere :
esiste un regolamento dove dice di quanto si abbassa il numero di bambini a
sezione in presenza di un bambino con disabilità?
Veda il DPR 81/09 relativo alla Riorganizzazione della
rete scolastica e formazione delle classi
SONO UN INSEGNANTE DI SOSTEGNO NONCHE' VICEPRESIDE NELL'ISTITUTO
COMPRENSIVO DOVE INSEGNO. AVREI BISOGNO DI SOTTOPORRE DUE QUESITI ALLA
VOSTRA ATTENZIONE, RINGRAZIANDOVI FIN DA ORA PER L'IMPEGNO PROFUSO.
1. UN'ALUNNA ISCRITTA ALL'ULTIMO ANNO DI SCUOLA MEDIA (SECONDARIA I GRADO)
CHE SI AVVALE DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE DOMICILIARE A CAUSA DI PATOLOGIA
GRAVE, EFFETTUERA' LE PROVE DELL'ESAME DI STATO PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO
CON L'INTERA COMMISSIONE O SOLAMENTE ALLA PRESENZA DEL DOCENTE/I CHE HANNO
REALMENTE EFFETTUATO IL SUDDETTO SERVIZIO DOMICILIARE?
LA VALUTAZIONE, INOLTRE, SPETTA SOLO A QUESTI ULTIMI E VERRA' ASSUNTA DAL
CONSIGLIO DI CLASSE O NO?
2. UN ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE ISCRITTO ALLA SECONDA
ELEMENTARE(PRIMARIA)CON CONTROLLO SFINTERICO PARZIALE (NON INDOSSA IL
PANNOLINO COME DA INDICAZIONI ASL E FAMIGLIA) ATTRAVERSA PERIODI IN CUI NON
RIESCE A CONTROLLARE LE SUE PULSIONI FISICHE E, QUINDI, VA CAMBIATO E LAVATO
ANCHE PIU' VOLTE NELL'ARCO DI UNA GIORNATA.
CHI DOVREBBE OCCUPARSI DI TALE ASPETTO VISTO CHE NE' AGLI INSEGNANTI, NE' AL
PERSONALE ATA, NE' ALL'EDUCATORE PROFESSIONALE SPETTA TALE MANSIONE (COME DA
CONTRATTO DI LAVORO).
L'alunno con disabilità con istruzione domiciliare
sostiene gli esami in presenza di tutta la commissione; confrontare le norme
sull'istruzione domiciliare, sugli esami di licenza media ( ordinanza
ministeriale n. 50, 51/09) .
L'assistenza igienica, contrariamente a quanto da lei sostenuto, è di
competenza dei collaboratori scolastici in forza della nota min pro n.
3390/01, del CCNL 2007 art 47, 48 e Tav A e delle Linee-guida
sull'integrazione scolastica emanate dal MIUR con nota prot n. 4274/09 del 4
Agosto che espressamente richiamano le due norme sopracitate.
Il Dirigente scolastico deve conferire un apposito incarico che dà diritto
ad un aumento di stipendio, finanziato dal MIUR e che è pensionabile; se il
collaboratore si rifiuta, viene irrogato provvedimento disciplinare, pena, a
carico del dirigente scolastico della denuncia per omissione di atti di
ufficio e di mancata assistenza a minore.
Sono un insegnante di sostegno della scuola secondaria di primo grado,
vorrei sapere se è legittimo che il dirigente scolastico utilizzi i docenti
di sostegno per la sostituzione dei colleghi assenti, quando l'alunno
diversamente abile non è presente in classe.
E' legittimo. Qualora però sia prevista una specifica
attività didattica con la classe dove è necessaria la compresenza del
docente di sostegno è opportuno farlo presente al Dirigente Scolastico, in
modo che provveda con altro personale docente.
Sono una insegnante di sostegno della scuola primaria. Nella giornata
di oggi ho partecipato al GLHI dove, con urgenza, sono stati discussi alcuni
casi di alunni del nostro istituto. In mancanza, come tutti ormai sappiamo,
di risorse umane e perciò di ore aggiuntive di sostegno, il nostro dirigente
ha suggerito metodologie alquanto eticamente valide, dal mio punto di vista:
decurtare ore di sostegno ad insegnanti che seguono due bambini in un'unica
classe per darle a "chi è più in bisogno" con il suggerimento agli stessi
insegnanti di poter portare fuori dalla classe i due bambini (a cui
verrebbero tolte delle ore) insieme e "recuperare" così la mancanza.
Le domande che mi pongo sono moltissime. Eccone alcune:
- In itinere anno un dirigente può togliere delle ore di sostegno ad alunni
disabili?
No
- E' legale portare fuori dalla classe contemporaneamente due alunni
disabili?
No. L'attività educativa a scuola avviene in classe
insieme ai compagni. L'uscita dalla classe può essere prevista e concordata,
ma la famiglia deve esserne a conoscenza e, purché sia stabilito e
concordato nel PEI. Esiste una vecchia circolare che proibiva l'uscita dalla
classe del disabile, ma, ripeto, se ciò che avviene non è previsto nel PEI,
è illegale. Inoltre volevo ricordare le recenti Linee-guida (https://www.edscuola.it/archivio/norme/circolari/nota_4_agosto_09.pdf)
emanate dal Ministero il 4 Agosto 2009 che espressamente vietano l'uscita
degli alunni con disabilità dalla classe, se non in base ad un pei e per
periodi stabiliti. Esse vietano inoltre la costituzione anche temporanea di
gruppi di soli alunni con disabilità. Le numerose sentenze della
Magistratura ribadiscono che le ore sono assegnate ai singoli alunni e non
possono essere arbitrariamente loro ridotte
A fare che cosa se la disabilità è molto diversa?
Appunto e oltretutto è un atto illegale
Le famiglie devono essere informate?
Si, le famiglie si fidano di Voi e devono reagire. Ci
sono rimasti solo i tribunali a difendere i diritti di questi ragazzi
- C'è, con questa mossa, la possibilità reale di creare classi differenziate
per i disabili?
Sulla carta no, ma di fatto con le ore di sostegno
insufficienti, alcuni dirigenti, trovano questo tipo di scappatoia
Già a partire dalla primaria?
Appunto per le risorse che mancano a tutti i gradi di
scuola
Per gli insegnati, come me, che hanno sempre creduto all'importanza delle
"Buone Prassi" del famoso e saggio Salvatore Nocera è veramente un momento
di fallimento di tutti gli ideali!!!
Sono rarissime la realtà giornaliera è ben diversa.
Sono il papà di una bambina autistica, premetto che la bambina non è
violenta anzi e abbastanza tranquilla, ho avuto dalla vice preside questa
spiacevole notizia "sua figlia la prossima volta che si comporta male chiamo
il 118 per un ricovero coatto". pazzesco! potrei denunciarla? e penalmente
perseguibile?
In questi casi, i Dirigenti debbono riunire il gruppo
di lavoro sul caso ( art 12 comma 5 L.n. 104/92) e, tutti insieme, decidere
il da farsi. Non può il Dirigente da solo assumere decisioni drastiche,
senza un preventivo parere del gruppo.
Ogni Dirigente deve sapere che gli alunni con autismo sono soggetti
difficili ed i loro comportamenti anomali non sono frutto di loro
intemperanze personali, ma di reazioni a situazioni disturbanti che vanno
seriamente prevenute con l'accoglienza e la creazione di ambienti
favorevoli.
Un provvedimento individuale del dirigente, senza queste precauzioni è
chiaramente un atto discriminatorio, condannabile ai sensi della L. n.
67/06.
Sono un insegnante di sostegno di una scuola superiore della provincia
di Lecco: le scrivo per chiederle una consulenza...
quest'anno uscirà dalla nostra scuola dall'indirizzo chimico un ragazzo con
sindrome di asperger. Il ragazzo ha seguito una programmazione riconducibile
agli obiettivi minimi per i primi tre anni e negli ultimi due, viste alcune
difficoltà limitate esclusivamente alla matematica e in parte alla chimica,
si è passati ad un differenziato (che comunque si discosta di non molto
dalla programmazione di classe).
Viste le capacità del ragazzo e la sua predilezione emersa negli ultmi due
anni per le materie umanistiche, si è pensato d'accordo con il ragazzo, la
famiglia, gli insegnanti di provare a conseguire terminato quest'anno
scolastico una maturità in ambito umanistico (liceo delle scienze sociali):
noi insegnanti, analizzato il piano di studi di questo liceo delle scienze
sociali e conoscendo le abilità del ragazzo siamo convinti che ce la possa
fare...
Ora il nostro dubbio è questo:
- concluso nel corso del presente anno scolastico l'indirizzo chimico con un
attestato di frequenza (e non quindi con un diploma) l'anno prossimo il
ragazzo potrebbe direttamente sostenere gli esami integrativi ed accedere
alla classe V del Liceo dell scienze sociali? Oppure dovrebbe iscriversi
(sempre sostenendo gli esami integrativi) alla classe quarta in quanto in
possesso di una classe terza "regolare"?
L'unico riferimento normativo mi sembra quello contenuto al comma 4
dell'articolo 12 dell'O.M. 9 Marzo 1995, n. 80 che recita: "...Resta inteso
che, qualora durante il successivo anno scolastico vengono accertati livelli
di apprendimento corrispondenti agli obiettivi previsti dai programmi
ministeriali, il Consiglio di classe delibererà in conformità del precedente
art. 12, senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline
dell'anno o degli anni precedenti, tenuto conto che il Consiglio medesimo
possiede già tutti gli elementi di valutazione."
Quindi la normativa concede una grande flessibilità al CdC permettendogli in
linea teorica di passare da un normale al differenziato ma anche viceversa,
ma non mi è chiaro se questo criterio può e deve essere adottato anche dal
CdC della nuova scuola accogliente e consentire quindi valutando il ragazzo
se può ammetterlo direttamente alla classe quinta…
E' da tener presente il Parere del consiglio di Stato
, secondo il quale, l'alunno con disabilità che ha frequentato un regolare
corso di studi secondari, se vuole reiscriversi ad un altro indirizzo, può
farlo, ma non ha diritto al sostegno, perchè egli già se n'è avvalso per
cinque anni e bisogna consentire la stessa opportunità ad altri, data la
scarsità delle risorse. In terzo luogo sarà il Consiglio di classe della
nuova scuola che valuterà se ammetterlo al primo o alterzo anno, secondo i
principii della corrispondenza dei percorsi di studio svolti.
Sono la mamma di un bambino che frequenta il primo anno della scuola
dell’infanzia ed a cui sono state riconosciute 25 ore settimanali di
sostegno.
Il sostegno è distribuito in modo tale che la maestra sia presente solo
quando il bimbo è in classe.
Infatti quando il bimbo il lun e mar va via alle 10:30 per fare terapia la
maestra di sostegno non è più in forza in quella classe.
La maestra di sostegno chiede che le 25 ore siano ripartite uniformemente
durante la settimana, perché il bimbo eccezionalmente potrebbe frequentare
non andando a terapia.
In questo modo tutti i giorni dalle 14:00 il bimbo resterebbe scoperto e
quindi lei manifesta l’esigenza di introdurre un’assistente.
La Direttrice ha affermato che per legge l’insegnante di sostegno non può
essere impiegata quando il bimbo non c’è e che nei casi di eccezionalità le
maestre base sono cmq tenute ad accogliere il bambino, qualora si decidesse
di
portarlo a scuola nei giorni destinati alla terapia.
La domanda è la seguente: Ora il mio bimbo è coperto in toto dalle 25 ore di
sostegno, senza bisogno di educatrice/assistente.
Chi ha ragione la maestra di sostegno o la Direttrice?
LA DIRIGENTE!!
Avrei bisogno di sapere se è possibile fare qualcosa per risolvere la
situazione disastrosa della scuola materna di mio figlio.
Nella sua classe c'era un bambino disabile per il quale sono previste 20 ore
di sostegno settimanali.
All'insaputa di tutti a settembre sono stati inseriti due bambini
apparentemente senza problemi, ma che in realtà hanno mostrato di avere seri
problemi di relazione. La classe deve rimanere sempre chiusa perchè
scappano, i giochi sono spariti perchè li lanciano sulla testa degli altri
bambini, le attività non sono mai iniziate perchè le maestre devono solo
sorvegliare loro.
Questa situazione sta creando seri problemi a tutti gli alunni e dobbiamo
risolverla il prima possibile.
Come possiamo muoverci? Il direttore didattico ci ha detto che essendo già
state assegnate le maestre di sostegno non si può fare nulla.
Ma è "umano" pensare di far trascorre a dei bambini un anno in questa
condizione?
Si possono spostare ad un altra sezione. Tre bambini
con problemi non vanno inseriti in una classe. La mamma del bambino disabile
si faccia fare una relazione dalla ASL di competenza in cui si dica
chiaramente che non possono sussistere le condizioni per una buona
integrazione scolastica.
Sono un docente di sostegno della scuola secondaria. Seguo da quattro anni
una ragazza down ipovedente per un monte orario di 18 ore settimanali. Nella
nostra scuola ora si è iscritto un altro alunno che ha bisogno del sostegno
ed il preside vuole togliere 9 ore alla mia alunna e dirottarmi, così, per 9
ore sul nuovo allievo. E' corretto questo comportamento? non si potrebbe
distribuire queste 9 ore su più colleghi anche se siamo tutti della stessa
area?
Ha perfettamente ragione. Faccia diffidare dalla
famiglia del ragazzo ipovedente il Dirigente e per conoscenza ne invii una
copia all'Uff. Scolastico Provinciale oltre che all'UIC (ciechi).
Se possibile vorrei un parere in merito a questa situazione. La scuola
è iniziata e come ogni anno le insegnanti di sostegno supplenti annuali non
sono ancora state nominate. Nella mia scuola elementare sono l'unica
titolare, da quest'anno sono part-time ed opero su una sola classe ove è
inserito un alunno disabile. Nella classe parallela è presente una bambina
disabile grave.
L'interclasse ha deciso che in questa situazione di emergenza particolare io
debba mettere le mie ore a disposizione della alunna (perchè più grave)
anche se l'alunno della mia classe non è assente.
La mia supplenza si ripeterà anche durante l'anno quando l'insegnante di
sostegno supplente annuale dell'altra classe sarà assente.
Inoltre si è deciso che, essendo due i casi di particolare gravità nella
scuola, ogni volta che questi due bambini avessero una situazione di
emergenza (manca l'ins. di sostegno ...l'assistente..e le ins. di classe non
riescono a supplire) le altre insegnanti di sostegno (di tutta la scuola, in
primo luogo quelle della classe parallela) dovranno recarsi in aiuto sul
disabile, lasciando la propria classe.
E' l'interclasse che deve decidere in merito?Il dirigente? Il collegio? E'
lecita questa decisione? Non è l'ins. di sostegno che deve restare nella
propria classe? Oppure, dovrebbero essere a turno tutte le insegnanti del
team perchè tutte titolari? La titolarità del sostegno è sulla classe o sul
team delle due classi parallele? Personalmente ritenevo di dover restare
nella mia classe di titolarità (una sola) e permettere alle mie colleghe di
andare sulla classe parallela, consentendo alla maestra di classe (che
conosce la bambina) di operare con l'alunna disabile.
La decisione è stata diversa, non ci sono problemi (a parte il fatto che mi
dispiace per le ore perse dell'alunno della mia classe) e se possibile
vorrei chiarimenti.
A mio avviso, il docente nominato per un certo numero
di ore con un certo alunno, non può essere distolto dal suo compito. Le
stesse Linee-guida ministeriali sull'integrazione scolastica del 4 Agosto
scorso stabiliscono che l'autonomia scolastica non può svolgersi in
violazione della normativa sui diritti degli alunni con disabilità.
Sono un'operatrice che lavora nel sociale. ho urgente bisogno di avere
dei chiarimenti in merito alla mansione "dare da mangiare, assistenza
durante i pasti" da chi deve essere svolta, se dai collaboratori scolastici
o dall'ass. all'autonomia e alla comunicazione. c'è ancora molta confusione
in merito.
C'è’obbligo, poco rispettato nella prassi, delle
scuole di assegnare "bidelli e bidelle" formati per assicurare, ove
necessario, l’assistenza igienica agli alunni con disabilità.
Ciò in base al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della scuola del
2003 < https://www.edscuola.it/archivio/norme/varie/ccnl_0205.pdf>
artt. 47, 48 e allegato "A".
Si fa presente che gli stessi principi relativi all'assistenza igienica da
parte dei collaboratori scolastici, sono ribaditi anche nel nuovo Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro per il quadriennio 2006-2009 <https://www.edscuola.it/archivio/norme/varie/ccnl_0609.pdf>
firmato il 7 ottobre 2007 in particolare nell'art. 47 e nella Tabella A.
/Per questo personale c’è l’obbligo di frequentare un breve corso di
aggiornamento e scatta il diritto ad un aumento di stipendio, che diviene
pensionabile.
L'obbligo per i Comuni è quello di assegnare alle scuole dell’infanzia,
primarie e secondarie di primo grado, assistenti per l’autonomia e la
comunicazione, specificamente formati, in forza dell’art. 13 comma 3 L. n.
104/92 <https://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/l104_92.html>.
*la normativa del 30/11/01,in particolare facendo rif.alla L 27 Dic.2002,n
289 art.35 cosi' si legge:" Rientrano tra le funzioni dei collaboratori
scolastici l'accoglienza e la sorveglianza degli alunni e l'ordinaria
vigilanza e assistenza agli alunni durante la consumazione del pasto nelle
mense scolastiche".*
Aggiungo, purché la disabilità sia lieve, altrimenti l'addetto
all'imboccamento avrebbe seri problemi. Insomma tra i due litiganti a
rimetterci non deve essere l'alunno disabile
Sono una nonna con una nipotina di 21 mesi affetta da trisomia 13
sindrome di Patau, ipovedente etc.La NPI e tutto lo staff che segue la
piccola ha consigliato di iscriverla a un asilo nido idoneo seguita da un
insegnante alle autonomie. Nel comune di residenza non esiste purtroppo un
asilo nido quindi la bambina è stata iscritta in un altro comune, non ci
sono difficoltà per l'inserimento da parte dell'asilo stesso. LA DIFFICOLTA'
LA CREA IL COMUNE DI RESIDENZA IN QUANTO IL SINDACO DICE CHE NON HANNO SOLDI
E CHE NON CONOSCE LA PROCEDURA, TUTT'ALPIU' SONO DISPOSTI A DARE UN
CONTRIBUTO ALLA FAMIGLIA E SI BASA SUL VETO CHE HA POSTO L'ASSISTENTE
SOCIALE DELLA COMUNITA' MONTANA DOVE IL COMUNE HA FATTO PERVENIRE I
DOCUMENTI RELATIVI DELLA NOSTRA RICHIESTA.INTERPELLATA L'ASSISTENTE SOCIALE
MI HA RISPOSTO CHE LA BAMBINA NON HA I REQUISITI E PER QUESTO HA POSTO IL
VETO, LE SPETTA DI DIRITTO L'INSEGNANTE QUANDO FREQUENTERA'LA SCUOLA MATERNA
E CHE NON SONO UN ENTE DI VOLONTARIATO E DI BENEFICENZA.!!!!!!!!
Io domando ma la legge 104 art. 12 non dice che al bambino da 0 a 3 anni
handicappato è garantito l'inserimento negli asili nido? Può un sindaco
rifiutarsi? a chi bisogna rivolgersi per sapere qualcosa in merito? Lo Stato
non dà ai Comuni dei soldi per queste situazioni?Mi potete aiutare?Preciso
che la distanza tra i due Comuni è solo di 20 Km.
Gli asili nido sono servizi comunali con funzioni
socio - assistenziali ed educative che accolgono i bambini da 0 a 3 anni. La
L. 1044 del 1971 che li istituisce, delega alle Regioni norme per la loro
realizzazione e gestione avvertendo che essi devono "essere dotati di
personale qualificato sufficiente e idoneo a garantire l'assistenza
sanitaria e psicopedagogica del bambino" .
Nella normativa statale di riferimento e nelle prime leggi applicative a
livello regionale non si prevedono disposizioni specifiche per l'accoglienza
di bambini disabili. E' la Legge 104/92 che garantisce ai bambini
handicappati l'inserimento negli asili - nido disponendo, inoltre, che gli
Enti Locali possono provvedere all'adeguamento dell'organizzazione e del
funzionamento e all'assegnazione di "personale docente specializzato e di
operatori ed assistenti specializzati".
I bambini disabili, pertanto, hanno diritto ad essere accolti negli asili
nido e a ricevere tutta l'assistenza possibile.
Che cosa fare in caso di rifiuto o di problemi relativi all'iscrizione o da
parte dell'Ente locale del Comune di Residenza?
I genitori possono fare ricorso al TAR o al PRETORE per un intervento di
urgenza, ai sensi dell'art.700 del Codice di Procedura Civile.
Ricordiamo inoltre che "l'esercizio del diritto all'educazione e
all'Istruzione non può essere impedito dalla difficoltà di apprendimento né
da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'Handicap" (Legge
104/92 Art. 12, comma 4)
Vorrei sapere se, usufruendo dei tre giorni di permesso per se stessi
(art, 3 comma 3) in quei giorni posso svolgere attività extracurricolari
retribuite al di fuori dell'orario di servizio.
Mi spiego: un giorno di lezione di tre ore, dalle 9 alle 12 chiedo un giorno
di permesso L.104, nella stessa giornata, nel pomeriggio posso fare tre ore
di corso di recupero?
Quando si prendono giorni di permesso non si deve
svolgere nessuna attività lavorativa.
Abito in un paese adiacente a Milano e per diversi motivi abbiamo
deciso di iscrivere il bambino in prima elementare in una scuola di Milano
che ci è stata segnalata per diversi motivi.
Ad oggi scopriamo che nonostante le garanzie che ci avevano fatto il Comune
di Milano non ha obbligo di sostenere i costi dell'educatore e il Comune di
Residenza avendo dato in appalto ad una cooperativa che non copre Milano il
servizio non vuole partecipare alla spesa. Considerando che le ore di
sostegno saranno ancora di meno rispetto allo scorso anno il bambino chi lo
seguirà?? cosa si può fare???
Se ha iscritto il bambino in un Comune diverso da
quello di residenza, il suo Comune di residenza è tenuto a provvedere
all'educatore (art. 13, c. 3, L104); in alcuni casi i Comuni si accordano ed
il comune di residenza contribuisce economicamente
Le sarei grata se potesse chiarirmi la differenza tra diploma e
attestato di frequenza nell'ambito delle scuole superiori ed indicarmene i
riferimenti normativi.
Il diploma viene rilasciato ad alunni che, con un pei
normale o semplificato raggiungono la sufficienza agli esami di Stato ed è
un titolo di studio con valore legale che dà tutti i diritti riconosciuti a
tutti gli alunni. L'attestato è rilasciato ad alunni con pei differenziato
che si presentino agli esami , svolgendo il proprio pei e viene rilasciato
solo dalla Commissione e quindi non a chi non si presenta agli esami ed non
è un titolo di studio legale e quindi con esso non si può accedere
all'Università ed a concorsi per diplomati di scuola superiore; vale solo
per la frequenza di corsi di formazione professionale e l'inserimento
lavorativo. La norma di riferimento è l'art 15 dell'Ordinanza ministeriale
n. 90/01.
Sono il padre di un bimbo di 3 anni invalido al 100% (ritardo motorio
e asma allergica), il nido presso cui era accolto (che svolge anche la
scuola infanzia) ha probabilmente difficoltà finanziarie e terminerà la sua
attività.
Mi trovo a metà luglio con il problema: mandare il bambino nella scuola
della sorella più grande (scuola infanzia/primaria/ ecc. cattolica
parificata), oppure una scuola statale nelle vicinanze.
Si può presentare una domanda di iscrizione tardiva in una scuola
parificata? che obblighi ci sono da parte loro? possono rifiutarsi?
...il nostro primo interesse è di evitare tragitti lunghi, mia moglie non ha
patente e accompagna i 2 bambini al mattino, 1 scuola = 1 unico percorso =
meno esposizioni per l'asma del bambino.
Se fosse impossibile per l'anno scolastico in partenza a settembre 2009,
possono rifiutarsi per il 2010?
Le conviene iscrivere suo figlio a una scuola statale,
onde evitare problemi con l'assistenza.
Il diritto alla frequenza è garantito dalla Legge 104/92, art.12, comma 2: "
è garantito il diritto alla educazione e all'istruzione della persona
handicappata nelle sezioni di scuola materna". Questo significa che il
bambino handicappato ha la priorità di iscrizione alla scuola materna. Si
tratta di un diritto ESIGIBILE. A sostegno di ciò si può citare l'art. 3,
comma3 della Legge 104/92: "le situazioni riconosciute di gravità
determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici".
SONO UN FUNZIONARIO DELLA PROVINCIA E MI OCCUPO DEI DISABILI
SENSORIALI.
A QUESTO PROPOSITO AVREI NECESSITA', PER MEGLIO OPERARE, DI AVERE ALCUNI
CHIARIMENTI CIRCA DUE FIGURE EDUCATIVE CHE AFFIANCANO I DISABILI SENSORIALI
IN AMBITO SCOLASTICO: ASSISTENTE AD PERSONAM ED ASSISTENTE ALLA
COMUNICAZIONE.
POSTO CHE LA COMPETENZA PER LA DISABILITA' SENSORIALE E' PROVINCIALE E
QUINDI L'ENTE PROVVEDE ALL'ASSISTENTE ALLA COMUNICAZIONE IL COMUNE PUO'
ESIMERSI DAL CONCEDERE L'ASSISTENTE AD PERSONAM SOVRAPPONENDO LE DUE
FUNZIONI?
All'Ente locale compete fornire l'assistente alla
comunicazione e non quella ad personam in quanto è capace di vestirsi e
lavarsi e non gli deve fare certamente da balia
Vorrei sapere se è possibile non ammettere all'esame di licenza media
un alunno con handicap grave di 17 anni (non ripetente di terza) su
richiesta dei genitori e degli specialisti, favorevoli ad un ulteriore
permanenza in un ambiente scolastico positivo. Non ha inoltre raggiunto
alcuni degli obiettivi minimi previsti nel p.e.p.
II prossimo a.s. compirà 18 anni, può continuare ugualmente in una scuola
secondaria di secondo grado (es liceo artistico), mantenendo il diritto al
docente di sostegno?
Forse la famiglia aspetta che gli cresca la barba per
farlo traghettare alle scuole superiori. Mi si dice che l'ambiente
scolastico della terza media è un ambiente positivo per lui. Ma come si fa a
dire una cosa del genere se ogni anno cambia i compagni di classe?
Comunque...lui può ripetere fino alla terza volta.
Non esiste nessuna norma che vieta la nomina del sostegno anche dopo i 18
anni
Seguo un gruppo di ragazzini in piscina della scuola elementare e tra
questi c'è anche un bambino disabile.
Avere occhi per tutti è sempre molto difficile viste le problematiche del
caso, mi chiedevo se la responsabilità di quel bambino è solo mia o se la
scuola (o piscina stessa) dovrebbe mettere a disposizione per lui un
assistente (o insegn.di sostegno).
Esiste una regolamentazione al riguardo? perchè per la piscina sono tutti
problemi miei..
Assistente: art 13 comma 3 della legge 104/92. E'
l'Ente locale che deve provvedere su richiesta della scuola
Sono un insegnante di sostegno con funzione di coordinatore gruppo H
presso un Istituto superiore. Intendo sottoporre alla Sua attenzione un
fatto al quanto insolito riguardante gli alunni H maggiorenni frequentanti
il V° anno scolastico del nostro Istituto e in possesso di regolare patente
di guida conseguita con regolari esami.
A seguito del rinnovo della certificazione handicap per il prossimo anno
scolastico, avvenuto lo scorso mese, così come da prassi, richiesto dall'ASL
- Neuropsichiatria adulti-, è stato contestato ai ragazzi, con l'incredulità
dei genitori e degli stessi insegnanti che accompagnvono gli stessi,
l'incongruenza tra il possesso della patente di guida e la certificazione h
utile per avere diritto all'insegnante di sostegno.
Stamattina i ragazzi, preoccupatissimi per un possibile ritiro della
patente, mi comunicano che l' ASL ha inviato loro per iscritto, una
richiesta a presentarsi negli uffici competenti per essere sottoposti ad una
serie di test per rinnovo patente, conseguita fra l'altro appena qualche
mese prima.
Premetto infine, che i ragazzi seguono una programmazione curriculare con
obiettivi minimi in quanto affetti da deficit cognitivi lievi.
Alla luce della mia decennale esperienza di insegnante di sostegno è la
prima volta che una cosa del genere accade.
Non ritiene che in tale atto si ravvisi un atteggiamento discriminatorio che
lede diritti soggettivi dei Ns ragazzi?
E' possibile opporsi a tale richiesta?
Questa è una conseguenza dell'andazzo persecutorio ,
dovuto ai tagli alla spesa pubblica, poichè si cerca di dimostrare che
alcune persone con disabilità hanno certificazioni fasulle o troppo
generose.
L'unità multidisciplinare dell'ASL deve rilasciare la certificazione ai fini
del sostegno sulla base dei requisiti sanitari indicati nelle tabelle ICD10;
la motorizzazione deve rilasciare la patente secondo le indicazioni
concernenti il rilascio alle persone con disabilità. Penso quindi che le due
cose siano compatibili. Fatemi conoscere gli sviluppi e, se necessario,
rivolgeteVi ad un avvocato esperto in queste materie, per agire con la L.n.
67/06 sulla non discriminazione delle persone con disabilità.
I genitori di un ragazzo diversamente abile di 14 anni che frequenta
la terza media hanno fatto richiesta al dirigente di permanenza e si
rifiutano di fare l'iscrizione alle superiori. Il ragazzo segue una
differenziata, il consiglio di classe in parte e il dirigente scolastico
sono contrari. Se l'alunno si assenta agli esami può comunque essere
promosso alle superiori qual è la normativa. La neuropsichiatra è del parere
dei genitori ma non vuole rilasciare nessun parere scritto da portare in
consiglio. Su quali basi si può chiedere la permanenza pur raggiungendo
quasi del tutto gli obiettivi del PEI.
Per la Scuola Media, all'alunno in situazione di
handicap è consentito "il completamento della scuola dell'obbligo anche sino
al compimento del diciottesimo anno di età e può essere consentita una terza
ripetenza in singole classi" (art. 14 comma 1 lettera c Legge n. 104/92,
come chiarito dalla Ordinanza Ministeriale n. 330/97, confermata ed
integrata con Ordinanza Ministeriale n. 65/98. Personalmente sono contrario,
ma la legge glielo consente
Sono una mamma di una bambina affetta da tetraparesi spastica
distonica dovrebbe essere scritta all'elementare... ma non ha le capacita di
scrivere ecc.. ed alle elementari non hanno i mezzi giusti per farla
inserire..io mamma ho chiesto di farla restare un altro anno nella scuola
materna ..ho trovato tanti ostacoli indifferenza ecc...
il mio pensiero e' di dare il meglio alla mia piccola.. essere spronata ed
aiutata ad inserirsi riconoscendo che ha dei limiti... ma io voglio che chi
sta accanto a mia figlia abbia degli obiettivi... non farla stare la' seduta
e basta...
La L.n. 53/03, riforma Moratti ha abbassato l'età di
iscrizione alla scuola primaria. Inoltre la circolare min. n. 4/09 sulle
iscrizioni, all'art 4 stabilisce che tutti i bambini che compiono sei anni
entro il 31 Dicembre del 2009 (quindi anche con meno di sei anni al 1°
Settembre 2009) sono obbligati ad iscriversi alla scuola primaria, senza
alcuna riserva per gli alunni con disabilità.
Sono una mamma con un ragazzino autistico di 13 anni che frequenta la
1° media e da 6 anni segue il progetto Lovas con verifiche 3 volte all'anno
con gli insegnanti e gli educatori che lo seguono a casa ed a scuola
quest'anno ha cambiato educatrice e con la scuola fa un progetto di
autonomia personale presso un centro
Sono andata a prendere mio figlio in diversi orari e ogni volta era volto a
stereotipie continue o con la faccia completamente attaccata al televisore
mentre la sua educatrice rideva scherzava da un'altra parte della stanza con
un'altro educatore poi venuta a sapere essere suo marito
Mio figlio si è sentito male nel pulmino che lo trasposta fino al centro e
lo ha accudito la persona del pulmino la sua educatrice non c'era
seguiva con la sua macchina premetto che il pulmino fa un giro di 40/50
minuti per prendere altri 6 ragazzi
faccio presente questo per dire che per quasi un'ora non è vicina al ragazzo
anche se viene considerata ugualmente l'ora di educativa
L'ultima volta sono andata a prendere come al solito Matteo e l'ho trovato
con in faccia lividi sulla guancia e sul mento ho chiesto cosa avesse fatto
e mi è stato risposto che non si era accorta forse si è strofinato nel
divano
Ma per quanto tempo per ridursi in quello stato dato che il divano è di
velluto?
Non ho mai visto M fare un qualche cosa che lo coinvolgesse nel socializzare
o atto ad imparare qualche cosa
Mi decido scrivo una lettera alla cooperativa e all'assistente sociale
chiedendo la sostituzione della persona circa una settimana fa
Durante questa settimana con M siamo andati per la verifica e la cooperativa
nella figura del Direttore mi ha imposto la presenza dell'educatrice
permettendosi di telefonare all'equipe medica che segue il ragazzo e dire
che l'educatrice doveva assolutamente venire perchè loro non l'avevano
ancora sollevata dall'incarico e nemmeno sospesa temporaneamente, premetto
che non è stata più vicino a mio figlio perchè vado a prenderlo e lo porto a
casa in attesa di un nuovo educatore
C'era molta tensione all'ospedale e un ambiente non sereno per mio figlio
La dottoressa ha pregato l'educatrice di uscire e lei si è rifiutata con la
risposta che la cooperativa l'aveva mandata
A quel punto la verifica di mio figlio non è più stato possibile effettuarla
senza contare tutto il disagio, l'imbarazzo e la vergogna che sentivo per me
e sopratutto il dolore che M non ha potuto fare vedere i suoi progressi
Sono una donna sola e non sa con quanta fatica vado li' in treno con mio
figlio e le borse con le sue cose
Mi scusi ma anche l'anno scorso un'altra educatrice ha fatto saltare a mio
figlio una verifica Ha solo 3 verifiche in un anno
Le chiedo se mi può aiutare a far luce se un Direttore di cooperativa che
fornisce educatori per il Comune alle scuole può permettersi di telefonare
ad un'equipe medica che segue un ragazzo disabile per imporre la presenza di
una educatrice sollevata con lettera scritta con gravi motivazioni dalla
famiglia del ragazzo?
se una educatrice può liberamente rifiutare di andare alle verifiche di un
progetto integrato alla scuola e portato avanti da 6 anni e non permettere a
mio figli di andare avanti con il programma perchè deve aspettare altri 3
mesi?
e se è legale lasciare il ragazzo per quasi un'ora in un pulmino con altri 6
disabili gravi e una sola persona a guardarli o se invece deve stare vicino
a Matteo dal momento che lo prende in carico
In quanto tempo deve essere cambiato un educatore? è passata una settimana
ed io non posso andare ancora a lavorare Ho già una settimana in meno questo
mese e sono sola con mio figlio
Leggo solo ora la Sua mail. Quanto alla presenza
dell'educatrice sul pulmino, confermo quanto Le è stato già risposto.
Quanto alla presenza invasiva ed imposta dell'educatrice, Le consiglio di
inviare una lettera al direttore della cooperativa e per conoscenza all'ente
locale che ha la convenzione con la stessa, denunciando brevemente quanto è
avvenuto, ribadendo la volontà di non avere più quell'educatrice e facendo
presente che se dovesse essere imposta la presenza di un'educatrice alle
visite di controllo presso il centro ospedaliero, Vi vedreste costretti a
denunciare direttore ed educatrice per violenza privata e chiedereste
all'ente locale di revocare la convenzione con la cooperativa per
inadempienza contrattuale, dovendo la cooperativa ed i suoi dipendenti
svolgere un servizio rispettoso della volontà degli utenti. Di tutto ciò
l'ente locale convenzionato deve essere garante e quindi potrebbe anche
essere chiamato a rispondere dei danni, anche non patrimoniali, in caso di
mancati provvedimenti conseguenti a violazioni di legge operati dalla
cooperativa.
La ringrazio molto per aver risposto alla mia lettera, e ho fatto ciò
che Lei gentilmente mi ha consigliato, l'educatrice non verrà più alle
valutazioni mio figlio presso la Neuropsichiatria e naturalmente non potrà
più seguire adeguatamente il percorso formativo concordato nel P.E.I.
Purtroppo a tutt'oggi il Dirigente Scolastico non ha preso nessuna posizione
nel tutelare mio figlio (sono 4 settimane che mio figlio va a scuola solo
per 2 ore) e quando vado a prenderlo a scuola lo trovo con l'insegnante di
sostegno e l'educatrice che in quelle ore non ha in carico mio figlio L'ho
fatto presente al Dirigente scolastico ma non ha fatto nessun intervento.
Questo comportamento nei miei confronti e di mio figlio e deplorevole, lei
si immagini l'imbarazzo e il disagio mio e di mio figlio che da più di un
mese non può frequentare la scuola come tutti gli altri ragazzi
Non so più cosa fare La prego vorrei sapere come posso agire nei confronti
del Dirigente, oppure non è di sua competenza? Il protrarsi di questa
situazione sta mettendo in serie difficoltà finanziarie la mia famiglia e il
mio posto di lavoro dato che lavoro da un privato in un momento delicato
come questo
Lei può pretendere dal dirigente che Sua figlia non abbia più rapporti
educativi con questa assistente. Il Dirigente non può imporre ciò che i
genitori non vogliono, poichè l'art 1 della L.n. 53/01 stabilisce che il
ruolo della famiglia a scuola è determinante. Inoltre l'art 12 comma 4 l.n.
104/92 stabilisce che nessuna minorazione può essere causa di esclusione
dalla frequenza scolastica. Quindi se il Dirigente intende fare stare a
scuola Sua figlia solo per alcune ore, Lei può diffidarlo ai sensi della
norma citata ed in caso di sua contravvenzione a tale norma Lei può
presentare un esposto all'Ufficio scolastico regionale e se non raggiunge il
Suo scopo, può denunciarlo ai carabinieri per abuso di potere e violazione
di legge.
Sono l'insegnante di sostegno di un ragazzo sedicenne con sindrome di
Down la cui famiglia, avendo grande fiducia nel servizio offerto a tuttoggi
dalla mia scuola, desidererebbe poterlo tenere nell'attuale istituzione
ancora per un anno, per inserirlo poi in un percorso pre-lavorativo attivo
in città. Nell'ultimo GLH anche la psicoterapeuta referente ha concordato su
questo orientamento, che anch'io condivido, ritenendo dispersivo e
controproducente per il ragazzo cambiare ambiente per un solo anno
scolastico. Nella scuola media che frequenta, potrebbe così consolidare e
sviluppare, senza inutili dispersioni e disagi, le competenze di base sulle
quali attualmente sta lavorando e che potrà giocarsi nel prossimo futuro.
La mia domanda è la seguente: " esiste una limitazione legislativa alla sua
permanenza nella scuola primaria oltre i sedici anni o all'assegnazione
dell'insegnante di sostegno per il prossimo anno scolastico?"
Legge 104/92, art. 14 [...]
"c) a garantire la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola,
prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti del ciclo
inferiore e del ciclo superiore ed il massimo sviluppo dell'esperienza
scolastica della persona handicappata in tutti gli ordini e gradi di scuola,
consentendo il completamento della scuola dell'obbligo anche sino al
compimento del diciottesimo anno di età; nell'interesse dell'alunno, con
deliberazione del collegio dei docenti, sentiti gli specialisti di cui
all'articolo 4, secondo comma, lettera l), del decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, su proposta del consiglio di classe o di
interclasse, può essere consentita una terza ripetenza in singole classi."
Personalmente sono contrario. mio figlio down frequenta attualmente il IV
turismo all'Istituto Falcone di Roma e si trova benissimo. E' uscito dalla
scuola secondaria di primo grado con il l'attestato , ha superato, in base
il Pei l'esame di qualifica del 3* anno superandola.
Che senso ha tenerlo in una classe dove ogni anno cambiano i compagni
classe? Quand'è che questo ragazzo spicca il "volo". Ripeto è una mia
visione del problema postomi, poi la famiglia farà come vuole
Buona sera sono la mamma di un bimbo di 4,5 anni affetto da disturbo misto
di linguaggio asociato ad iperattivita "codice categorie diagnostiche 310-
322 tale disabilità causa difficoltà di apprendimento, di relazione e di
integrazione (art.3 comma 1 e 3 L.104/92 ) questa disabilità richiede un
itinerario metologico didattico pertinente con l'impiego eventuale di azioni
di sostegno , al fine di impedire situazioni di difficoltà stabilizzante nel
tempo che possano ridurre l'autonomia personale e rendere necessari gli
interventi assistenziali come previsto dall'art.3 L. 104/92 nonostante i
miei solleciti con la documentazione dei dottori e dei centri di
riabilitazione dove si consiglia un inserimento immediato presso la scuola
materna la risposta delle scuole comunali e statali è stata di mettermeli in
lista perr settembre o di andare dal privato ma non posso permettermelo
anche
perche non lavora potete aiutarmi
Le iscrizioni degli alunni in situazione di handicap
che documentano la situazione di handicap, non possono essere rifiutate ed
hanno la precedenza all'iscrizione (c.m. 363/94) in particolare poi se si
tratta di gravita' (art. 3 della legge 104/92).
E' consigliabile fare una lettera raccomandata con r.r. e citare le leggi a
tutela dei ragazzi in situazione di handicap e diffidare la scuola ad
adempiere così come obbliga la legge
SONO UNA RAGAZZA DISABILE, VIVO DA SOLA IN QUANTO RIMASTA SENZA GENITORI E
NON SPOSATA
NON POSSO FORMARE UN NUCLEO FAMILIARE: POSSO IO RICHIEDERE IL BONUS DI "
1000" EURO?
VIVO CON UNA BADANTE CHE DEVO PAGARE FACENDO MOLTI SACRIFICI.
Questo semplice modulo è stato realizzato per fornire
un primo orientamento per comprendere se si abbia diritto o meno al “Bonus
straordinario per famiglie, lavoratori pensionati e non autosufficienza”
previsto dal decreto-legge 185/2008 e quale sia l'eventuale importo di tale
bonus.
http://www.handylex.org/gun/bonus_modulo.shtml
Sbrigati, perché è necessaria della documentazione
Nella nostra scuola, paritaria, abbiamo un ragazzo disabile certificato che
frequenta la seconda liceo. Soffre di una malattia degenerativa che lo rende
completamente non autonomo anche se intellettualmente, per ora, riesce a
seguire i piani di studio. Naturalmente ha bisogno di strumenti compensativi
per svolgere l'attività scolastica e un sostegno a tempo pieno. Tutti gli
interventi messi in atto sono stati decisi e verbalizzati dal Consiglio di
classe perché la madre si oppone categoricamente alla stesura del Piano
educativo individualizzato in quanto ritiene che questo potrebbe precludere
al figlio un normale proseguimento del percorso scolastico e in seguito la
possibilità di frequentare l'università.
Le chiedo se la madre abbia il diritto di opporsi e di costringere così la
scuola a contravvenire a quello che ritengo sia un obbligo di legge. Come
dobbiamo comportarci?
Che il ragazzo sia valutato come gli altri. Credo sia
importante fare presente per iscritto questa situazione e necessità alla
famiglia per iscritto, dopo di ciò la famiglia si assume tutte le
responsabilità per quello che decide
Sono rappresentante dei genitori della classe che frequenta mia figlia (3^
elementare) e questa mattina mi è capitato di assistere ad un episodio che
mi ha lasciato senza parole. Premetto che in classe di mia figlia c'è una
bambina diversamente abile a cui è assegnata un'insegnate di sostegno la
quale, questa mattina, ha chiesto ed ottenuto, dopo la prima ora di lezione,
un permesso per il resto della giornata. Il Dirigente avrebbe dovuto
sostituirla? Ad aggravare la situazione l'assenza assoluta di collaboratori
scolastici tutti impegnati, a sentir loro, a partecipare all'assemblea
sindacale (conclusasi alle 10:30). Alle 10:15 la bambina ha chiesto di
andare in bagno e nel frattempo, in attesa di trovare un collaboratore
scolastico disponibile ad accompagnarla, non è riuscita a trattenersi e ha
fatto i suoi "bisogni" nelle mutandine. Il dirigente scolastico sostiene che
l'errore è stato commesso dalle maestre le quali, ieri, avrebbero dovuto
avvertire i genitori perché "la bambina oggi doveva restare a casa" mentre
il resto della classe regolarmente era a scuola. Sebbene io sia ignorante in
materia la risposta mi è sembrata senza senso. Come ci si può difendere in
questo caso?
Premesso che l'assistenza scolastica è di competenza
dei Collaboratori scolastici, almeno quella riferita all'assistenza di base
( L’assistenza di base, di competenza della scuola, va intesa come il primo
segmento della più articolata assistenza all’autonomia e alla comunicazione
personale prevista dall’art.13, comma 3, della legge 104/92) e non
specialistica il cui compito di fornirla , con personale qualificato sia
all’interno che all’esterno della scuola, come secondo segmento della più
articolata assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale prevista
dall’art. 13, comma 3, della Legge 104/92, è a carico degli stessi enti:
ENTE LOCALE . Si tratta di figure quali: l’educatore professionale,
l’assistente educativo, il traduttore del linguaggio dei segni o il
personale paramedico e psico-sociale proveniente dalle ASL, che svolgono
assistenza specialistica nei casi di particolari deficit.
Chi è allora il collaboratore scolastico e come deve operare:
Il collaboratore scolastico opera nelle scuole di ogni ordine e grado e
svolge, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa
alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzate da
procedure ben definite che richiedono preparazione professionale non
specialistica. E' addetto ai servizi generali della scuola con compiti di
accoglienza, sorveglianza, pulizia, custodia e di collaborazione con i
docenti. All’interno della scuola garantisce l’assistenza di base agli
alunni disabili, intesa come “primo segmento della più articolata assistenza
all’autonomia e alla comunicazione personale prevista dall’art. 13, comma 3,
della legge 104/92”( Nota 3390/2001), di competenza della scuola. Il ruolo
del collaboratore scolastico si articola in due distinti profili, che fanno
riferimento a livelli diversificati di responsabilità : il collaboratore
scolastico, che garantisce l’assistenza nell’ambito dei compiti ordinari, e
il collaboratore scolastico dei servizi, ai quali vengono assegnati “compiti
di particolare responsabilità, necessari per lo svolgimento del Piano
dell’Offerta Formativa” ( CCNL 16 maggio 2003, art. 47).
Dopo questo chiarimento, ma pare chiara la competenza di questo operatore.
Ma vediamo ora la funzione di quel "bravo dirigente".
Il Dirigente E' il rappresentante legale dell'istituzione scolastica E'
responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali.
Esercita autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione
delle risorse umane Si avvale della collaborazione di docenti da lei
individuati e può delegare loro specifici compiti per lo svolgimento delle
proprie funzioni organizzative e amministrative Per lo svolgimento dei
compiti amministrativi si avvale della collaborazione del Direttore dei
servizi generali e amministrativi impartendo le direttive per il
coordinamento del personale ATA. Che significa allora? Significa che il
dirigente amministrativo nei momenti di assemblea sindacale avrebbe dovuto
assicurare, COMUNQUE, il servizio di assistenza igienica che è di competenza
della scuola. Se non lo fa è responsabile penalmente del disservizio che
crea alle persone con particolari deficit! Lo è sia lui che il dirigente
scolastico. Ancor più quest'ultimo che non è stato in grado di ottemperare a
quanto stabilito nel Piano dell'Offerta Formativa, nella Carta dei Servizi
(obbligatoria) e quanto stabilito dall'etica professionale e quella del buon
senso. Rispedisca al mittente l'assurda osservazione e gli dica pure per
lettera raccomandata di ritorno, che ove si verificasse una cosa del genere
lo denunciare alla magistratura per "omissioni di atti di ufficio".
In base a quale normativa si può esentare la famiglia dell'alunno portatore
di handicap dal pagamento della mensa scolastica
DEVE PAGARE!! E' sulla tutela dei diritti che la
famiglia deve battersi, perchè il ragazzo in stato di handicap è un ragazzo
come un altro e per tale va rispettato anche per presunti privilegi, in
particolare poi per la mensa scolastica. Deve avere la gratuità il suo
accompagnatore per le gite scolastiche, perchè gli permetterà di essere un
individuo normale e uguale agli altri
Una bimba affetta da Sindrome di Asperger che frequenta la seconda
elementare frequenta un Centro Riabilitativo convenzionato ASL per
sottoporsi a trattamenti di logopedia e psicomotricità, fondamentali per la
sua crescita e il suo sviluppo. Tali trattamenti vengono effettuati al
mattino, in orario scolastico, poiché la bimba (di soli 6 anni), a quanto
riferiscono gli operatori sanitari che la seguono, non sarebbe in grado di
reggere la terapia al pomeriggio dopo 5 ore di lezione. Tale situazione
costringe la bambina ad assentarsi da scuola per circa 7 ore settimanali. Il
Dirigente scolastico dell'Istituto frequentato dalla piccola sostiene che se
la bambina, durante il corso dell'anno, supera il monte ore massimo di
assenza previsto dalla normativa vigente (cosa che accadrà sicuramente),
rischia di non essere ammessa alla classe successiva. Mi chiedo, è possibile
(ed è legale?) effettivamente bocciare una bimba (che peraltro segue lo
stesso programma didattico del resto della classe e raggiunge gli obiettivi
didattici previsti come tutti gli altri) solo perché si assenta per
sottoporsi alle terapie che le sono necessarie? Mi sembra che vadano in
conflitto 2 diritti fondamentali, quello alla salute e quello
all'istruzione!
Chiedo a Voi se esiste una normativa che prevede una personalizzazione
dell'orario scolastico (riduzione) dell'alunno disabile dietro richiesta
(con dovute motivazioni) da parte della famiglia e della ASL?
Ha ragione il Dirigente. Che alla bambina si riducano
le ore di frequenza del centro Riabilitativo e che tutto questo sia
trascritto nel Pei della bambina.
E' importante che la bimba frequenti assiduamente la scuola. Che
l'assistenza riabilitativa si faccia nel pomeriggio. Si provi
Sono una docente di sostegno a tempo determinato in un istituto di
istruzione secondaria di secondo grado. Vorrei sottoporre alla sua gentile
attenzione il seguente quesito: al termine del primo quadrimestre, in sede
di scrutinio, si possono attribuire agli alunni disabili gravi,con
programmazione differenziata, dei giudizi invece dei numeri? Io, nei pochi
anni di insegnamento su sostegno, ho sempre attribuito, in sede di
scrutinio, voti espressi da numeri (in accordo con il consiglio di classe)
perché ritengo sia un modo per farli sentire uguali agli altri, perchè i
ragazzi stessi vogliono vedere un voto numerico sulle loro pagelle come i
compagni, e poi perché nelle scuole superiori non ci sono delle "pagelle
differenziate". Questo dubbio mi è sorto nei giorni scorsi, a seguito di un
incontro con la psicologa del distretto socio-sanitario del paese in cui è
ubicata la mia scuola. La psicologa ha ribadito più volte: <<Date
giudizi e non numeri ai disabili con programmazione differenziata!>>. Come
comportarsi? Mi può indicare con precisione la legge al riguardo?
Va valutato con i voti come si
valutano gli altri ragazzi, considerando che i voti vanno dati in base agli
obiettivi raggiunti nel Pei.
Per quanto riguarda la legge, non è il Consiglio di classe che deve dare
giustificazioni in base alla legge, ma deve essere la psicolga a darle. La
sua affermazione è campata in aria.
Sono una insegnante di matematica di una scuola media. Le sottopongo
questo quesito perchè siamo in una situazione veramente difficile. In una
classe è stato inserito, ad anno scolastico inoltrato (primi di dicembre
2008), un alunno certificato proveniente da una scuola del territorio
comunale. Il docente di sostegno non ha seguito l'allievo, ma è rimasto in
carico
alla scuola di provenienza (sembra che ciò sia permesso per motivi
sindacali).
Così ci troviamo in una situazione critica dato che la classe dell'alunno
non gode del supporto di nessun docente di sostegno.
Alle nostre osservazioni il Dirigente Scolastico ha previsto la riunione del
G.L.H. di istituto in cui prospetterà la ridistribuzione delle ore di
sostegno dei docenti del nostro plesso che sono attualmente 9 per allievo,
andando così verso la riduzione di tali ore e quindi del servizio.
Ci sembra che tale soluzione vada contro i diritti degli allievi certificati
dato che la qualità dell'integrazione ne verrebbe certamente compromessa.
Gli accordi sindacali prevedono l'inamovibilità del
docente, in caso di trasferimento dell'alunno; la cosa mi sembra
irrazionale; ma per adesso è così. Come mi sembra altrettanto irrazionale la
riduzione delle ore di sostegno agli altri alunni per darne qualcuna al
nuovo arrivato. A mio avviso, in base alla circolare sugli organici di
fatto, il Dirigente scolastico dovrebbe pretendere di essere autorizzato a
nominare un docente per le ore proposte nel PEI, pena la violazione del
diritto allo studio dell'alunno, perseguibile avanti al TAR. Non è da
dimenticare che l'art 1 comma 605 lettera B della L.n. 244/07 assicura che
debbono essere garantite ore di sostegno sulla base " delle effettive
esigenze".
Sono un'insegnante di sostegno delle medie e vi scrivo per chiedervi
un consiglio su come dobbiamo agire: nel nostro istituto è arrivato a inizio
dicembre un alunno di 12 anni, certificato, che proviene da un'altra scuola
media. Nella scuola di provenienza, quest'alunno era seguito da un
insegnante di sostegno per 18 ore settimanali. Ora, in seguito al
trasferimento dell'alunno, l'insegnante di sostegno che lo seguiva si
rifiuta di venire a lavorare nella nostra scuola poiché, secondo quanto mi è
stato riferito "sindacalmente non è tenuto".
Ebbene, il risultato è che questo alunno di etnia Rom che necessita aiuto si
trova senza sostegno.
Quali passi dovremmo intraprendere per avere un docente di sostegno in tempi
brevi?
Il Preside mi ha chiesto di aiutare quest'alunno quando posso, ma io ho già
altri casi impegnativi di cui occuparmi e non vorrei sottrarre loro del
tempo prezioso e allo stesso tempo il nuovo arrivato ha diritto al sostegno.
La famiglia del ragazzo probabilmente non sa come far valere i propri
diritti.
Purtroppo in base al CCNL in questi casi il docente
può rifiutarsi di seguire l'alunno. Allora, occorre che il Dirigente chieda
insistentemente all'Ufficio scolastico regionale l'autorizzazione a nominare
altro docente per il sostegno. Se l'Ufficio si rifiuta, occorre fare ricorso
al TAR.
Sono una docente di sostegno di un istituto superiore professionale
indirizzo turistico- aziendale e vorrei un parere per una situazione
particolare che è la seguente: una ragazza con disturbi specifici di
apprendimento (dislessia), con sostegno già precedente, ha avuto, a partire
dalla prima superiore, 9 ore di sostegno, poi ridotte a 6, fino alla terza
superiore. In prima e seconda le difficoltà, anche motivazionali e
familiari, hanno consentito una programmazione per obiettivi minimi, in
terza è stata invece decisa una programmazione differenziata d'accordo con i
genitori per cui è stata ammessa in quarta non con il diploma di qualifica
ma con una certificazione di competenze. A seguito delle nuove disposizioni
in relazione ai disturbi specifici di apprendimento e non essendoci stata
una nuova diagnosi per motivi diversi, alla ragazza non sono più state date
ore di sostegno e quindi si ritrova in quarta senza sostegno e con la
necessità, per molte materie, di una programmazione differenziata; in
alcune, quelle in particolare che non necessitano di basi precedenti, può
essere valutata come gli altri ma sono poche! Come il Consiglio di Classe
può aiutare l'alunna e come ci si deve comportare da un punto di vista
formale per la valutazione?
La ragazza deve essere valutata come gli altri alunni
Vorrei sapere a quale unità multidisciplinare territoriale spetti il
compito di effettuare gli incontri a scuola per alunni che frequentano
scuole in comuni diversi da quelli di residenza.
Quella del comune di residenza che segue il ragazzo/a
Il Distretto Sanitario assicura alla popolazione di riferimento l'accesso ai
servizi e alle prestazioni sanitarie e sociali ad elevata integrazione
sanitaria, sia attraverso la valutazione dei bisogni e la definizione dei
servizi necessari che mediante l'erogazione di prestazioni e servizi di
primo livello o di base quali l'assistenza specialistica ambulatoriale,
l'assistenza ad anziani e disabili, l'assistenza domiciliare integrata,
l'assistenza e la cura delle tossicodipendenze, l'assistenza e la cura della
salute della donna, dell'infanzia e della famiglia, ecc.; i servizi erogati
coincidono dunque con quelli dell'assistenza distrettuale.
Trovano collocazione funzionale nel distretto le articolazioni territoriali
del dipartimento di salute mentale e di cure primarie, con particolare
riferimento ai servizi alla persona.
Sono genitore di un ragazzo audioleso che frequenta la scuola media.
Desidero sapere se c'è una legge che preveda l'insegnante di sostegno nelle
varie uscite scolastiche (cinema teatro)
L'insegnante di sostegno è tenuto ad intervenire in
tutti i momenti progettuali, attuativi e valutativi dell'attività scolastica
della classe e verso tutti gli studenti, ma in particolare verso l'alunno in
stato di handicap . Lavora per integrare quest0ultimo nella classe. E' il
suo mestiere ed è pagata per questo e non per scaldare le sedie. L'andare al
cinema o al teatro, è un momento di attività didattica e formativa approvata
dal Consiglio di Classe, disertare queste attività significa non adempiere
ad un compito assegnatole dal Ministero dell'Istruzione. Se non adempie, ne
chieda la sostituzione al Dirigente e la denunci per omissione in atto di
ufficio, perché questa pseudo insegnante, è un pubblico ufficiale. Spero di
essere stato chiaro
Sono un'insegnante di sostegno alle superiori (Istituto Professionale),
nonché coordinatrice delle attività relative ai Bisogni Educativi Speciali
Le scrivo circa un mio forte dubbio.
Mi hanno chiesto un parere circa la seguente situazione: alunno certificato
ai sensi della L.104/92 che ha frequentato il primo anno di scuola con la
programmazione di classe; il secondo anno con la programmazione
differenziata a causa di problemi seri di frequenza (si è deciso di non far
fare allo studente le materie dell'area tecnica) Quest'anno i genitori
chiedono la possibilità di fare il programma di classe. Abbiamo detto loro
che il ragazzo deve recuperare e "dimostrare" in prove scritte di conoscere
i programmi della seconda delle materie che lo scorso anno non ha fatto.
Ma io penso: lui non è in terza come i compagni perché è stato ammesso alla
classe successiva, non promosso; siamo legittimati a permettere tale
"salto"?
L'Ordinanza Ministeriale 21 maggio 2001, n. 90, all'art. 15, comma 4, parla
della possibilità di passare ad un programma di classe se il CdC delibera in
tal senso, previo accertamento dei risultati raggiunti nelle discipline non
valutata l'anno precedente.
A mio parere tale frase si riferisce solo al passaggio tra la terza e la
quarta professionale poiché è posta dopo una lunga spiegazione riferita agli
esami di qualifica. Non vedo come si possa estenderla anche ad altre
ipotesi.
E' possibile che la normativa preveda (e se così fosse non dovrebbe essere
univocamente interpretabile?) tale possibilità?
Non crede che ci siano delle norme che rendano davvero "Diversi" i nostri
alunni certificati permettendo loro "salti" qualitativi che agli altri non
sono permessi se non dietro esami di idoneità e preparazioni intense (ad
esempio quando si vogliono fare due anni in uno)?
La norma presuppone una delibera favorevole da parte
del consiglio di classe e non basta quindi una richiestadei genitori. Se
comunque la famiglia insiste, si faccia presente quanto stabilito dallo
stesso art. 15 (cioè ai soli fini della valutazione). Se la famiglia vuole
un pei semplificato contro la volontà dei consiglio di classe, l'alunno non
può essere considerato in situazione di handicap e quindi verrà valutato
come tutti gli altri, anche con voti bassi.
Sono insegnante di sostegno e coordinatore della Commissione handicap
dell'Istituto.
La nostra scuola superiore comprende 5 indirizzi quinquennali (chimico,
informatico, socio-psico-pedagogico, linguistico e classico). Nella classe
quarta dell’indirizzo chimico è iscritto L.M., un ragazzo affetto da
sindrome di asperger e da disgrafia e disortografia. L. è un ragazzo dotato
di buone capacità cognitive, ma che ha delle difficoltà nelle discipline
scientifiche..in sintesi è in grado di ottenere buoni risultati ma richiede
(limitatamente alle discipline scientifiche) tempi più lunghi. E’ molto
volenteroso e collaborativo. Si è già
provato nel corso del biennio a riorientare il ragazzo verso una scuola meno
impegnativa.. ma la famiglia ha ritenuto opportuno lasciare L. nella nostra
scuola, soprattutto alla luce del buonissimo inserimento nella classe e in
questo contesto scolastico e per i notevoli miglioramenti nell'area
affettivo-relazionale (questo per L. rappresenta un’importantissimo
successo).
Nel corso di ogni anno scolastico L. ha avuto sempre una decina di ore di
sostegno, concentrate esclusivamente nelle discipline di area scientifica e
in inglese. Nel corso del biennio L. è riuscito a seguire, anche se con
difficoltà, la programmazione per obiettivi minimi della classe (è quindi in
possesso di una effettiva promozione alla classe terza). Nel corso della
terza (cioè l'anno scorso), viste le difficoltà evidenziate nel seguire il
programma per obiettivi minimi esclusivamente per le discipline scientifiche
(matematica e le chimiche) il consiglio di classe ha deciso di proporre una
programmazione differenziata che la famiglia ha accettato. Tuttavia, viste
le potenzialità del ragazzo, la famiglia ha chiesto se esiste la possibilità
di far ottenere a L. almeno il conseguimento legale della classe terza.
Ora la questione è questa: viste le capacità del ragazzo si vorrebbe attuare
un progetto appoggiato dal Consiglio della classe di L. per cui il ragazzo
possa sostenere delle prove nel corso del secondo quadrimestre della classe
quarta (classe cha sta frequentando) che vadano a testare il raggiungimento
degli obiettivi della classe terza per quelle discipline nelle quali L. non
era riuscito a raggiungere gli obiettivi minimi l'anno scorso (ossia quando
era ancora in terza…: tali discipline sono: matematica, chimica analitica e
chimica organica).
L. avrebbe la possibilità di prepararsi (infatti verrebbe aiutato sia a
scuola dall’insegnante di sostegno sia a casa da un ragazzo diplomato in
chimica).
In questo modo si permetterebbe a L. di ottenere un'effettiva terza con
valore legale. Quindi L., secondo questo progetto, otterrebbe, mentre
frequenta la classe quarta con una programmazione differenziata, la
possibilità di conseguire una classe terza effettiva e avrebbe così poi
l'opportunità di concludere il suo percorso di studi nella nostra scuola con
un attestato di competenze ma con la possibilità poi di ottenere
successivamente una maturità legalmente riconosciuta o come privatista o
presso un'altro istituto.
La questione è un pò complicata.. io penso che tale progetto sia
realizzabile, in virtù dell'autonomia decisionale del consiglio di classe,
evidenziata chiaramente anche dall'articolo 13, comma 4, dell'O.M. n.80 del
9 Marzo 1995 (dove si parla della programmazione differenziata degli alunni
disabili): "...Resta inteso che, qualora durante il successivo anno
scolastico vengono accertati livelli di apprendimento corrispondenti agli
obiettivi previsti dai programmi ministeriali, il Consiglio di classe
delibererà in conformità del precedente art. 12, senza necessità di prove di
idoneità relative alle discipline dell'anno o degli anni precedenti, tenuto
conto che il Consiglio medesimo possiede già tutti gli elementi di
valutazione."
Ossia, come il C.d.C. ha il "potere" di decidere se riammettere il ragazzo
disabile (che ha seguito nell'anno o negli anni precedenti una
programmazione differenziata) alla programmazione riconducibile agli
obiettivi minimi ministeriali seguita dai compagni di classe, dovrebbe anche
poter avere la possibilità di stabilire se il ragazzo ha colmato le lacune
che impedivano il pieno conseguimento di un'effettiva promozione legale alla
classe quarta. E' come se il C.d.C. avesse concesso (visto le difficoltà e
la “lentezza” dello studente) la possibilità di conseguire la classe terza
“spalmando” il pieno raggiungimento degli obiettivi minimi ministeriali su
due anni invece di uno solo.
Le chiedo se gentilmente potrebbe confermarmi la fattibilità di tale
progetto e i riferimenti normativi (se ce ne sono) che lo autorizzerebbero.
Nell’impossibilità di seguire questo percorso secondo lei il ragazzo
dovrebbe sostenere un esame di idoneità (che gli consentirebbe la frequenza
alla classe quarta) come quelli sostenuti da studenti provenienti da altre
scuole e che intendono iscriversi nel nostro istituto?
La cosa è più complicata. Infatti la norma da Lei
citata va bene poichè una cosa è il consiglio di classe ed una cosa è la
commissione di esami di terza che, pur costituita dagli stessi docenti, è
formalmente un organismo diverso, unico per legge a poter rilasciare un
diploma.
Pertanto l'unica possibilità è un formale ritiro del ragazzo prima della
fine della quarta e la sua presentazione agli esami di tutte le materie,
come privatista presso lo stesso istituto, dove ha diritto ad avere
l'assistenza durante gli esami come alunno con disabilità.
Si potrebbe vedere, sentendo anche l'Ufficio scolastico, se egli possa
continuare a frequentare la scuola come uditore sino alla fine dell'anno.
Una volta conseguita la licenza di terza, dovrebbe formalmente iscriversi in
quarta per un pei semplificato ed il consiglio di classe dovrebbe fargli
svolgere l'anno e, se promosso fargli frequentare regolarmente la quinta.
Mi rendo conto che l'alunno perderà un anno; ma temo non ci siano altre
soluzioni.
Provate a sentire l'ufficio scolastico se trova altre soluzioni.
Nel mio istituto sta accadendo un parapiglia in base al decreto 22
agosto 2007, in pratica quello degli assi.
I miei colleghi ed il preside asseriscono che per i disabili che non seguono
il programma differenziato vale questo decreto e quindi devono raggiungere
tutte le competenze dei quattro assi. Io credo di no, altrimenti si ledono i
disabili. Come fare?
L'art 3 del regolamento approvato c on d m n. 139/07
si riferisce espressamente agli alunni con disabilità. Quanto al biennio
della scuola superiore il comma 1 stabilisce che ci si debba rifare al PEI.
Siccome l'art 16 comma 1 l.n. 104/92 prevede che il PEI possa prevedere
anche la riduzione dei contenuti di talune discipline, ritengo che per i PEI
semplificati gli obiettivi minimi debbano riguardare tutti gli assi e
qualora la sufficienza non sia raggiunta in tutti, si decide a maggioranza
come per tutti gli altri alunni. Però forse non sarebbe male sollevare un
quesito al Ministero.
Attualmente un ragazzo disabile grave sta frequentando un percorso
triennale in DDIF presso un centro professionale riabilitativo, in questi
ultimi giorni è stato comunicato che il ragazzo non ha diritto ad effettuare
tale percorso in quanto in possesso di attestato di certificazione obbligo
scolastico e credito formativo, e non della licenza media. Considerato che
per il ragazzo è un'ottima risorsa tale soluzione scolastica, come si può
permettergli di raggiungere il requisito minimo di accesso.
Occorre sostenere che così come l'attestato è titolo
idoneo per l'iscrizione alla scuola superiore ai sensi dell'art 11 comma 12
dell'O M n. 90/01, così pure, per analogia deve essere titolo idoneo per
frequentare i corsi di formazione professionale; tanto più che l'art. 64
comma 4bis L.133/08 stabilisce che l'obbligo scolastico successivo alla
terza media si può adempiere sia nei Licei che nei corsi di formazione
professionale. Di fronte ad una norma di legge che parifica le due
possibilità ed in presenza di una norma che assicura la frequenza della
scuola superiore col semplice attestato, deve scattare, in mancanza di una
esplicita norma per i corsi di formazione professionale, l'interpretazione
analogica per la frequenza dei corsi di formazione col semplice attestato.
Sono un'insegnante di sostegno. Sto cercando la normativa riguardante
l'accompagnamento dei bambini diversamente abili ai servizi, quando questo è
un momento educativo.
L'art 47, 48 e l’allegato A del CCNL del 29/11/2007
stabiliscono che l'assistenza igienica agli alunni con grave disabilità
debba essere fornita dalle collaboratrici e dai collaboratori scolastici,
previa la frequenza di un breve corso di formazione e col diritto ad un
aumento stipendiale. L’accordo sottoscritto il 10 Maggio 2006 ha inserito
stabilmente nello stipendio di tale personale un aumento economico per lo
svolgimento di tali mansioni, che è divenuto pensionabile. Nella prassi,
essendo facoltativa la frequenza del corso di aggiornamento, molti di essi
si rifiutano di svolgere tali mansioni, creando gravissimi disservizi nelle
scuole.
Nota 30 novembre 2001 Prot. n. 3390
https://www.edscuola.it/archivio/norme/circolari/nm301101.html
SONO UN DOCENTE DI SOSTEGNO DELLA SCUOLA PRIMARIA. INSEGNO DAL 1988 E
SONO PASSATA DI RUOLO NEL 1996. HO LAVORATO PER ANNI A ROMA E SOLO DA TRE
ANNI MI SONO TRASFERITA IN UN'ALTRA REGIONE. VORREI GENTILMENTE CHE MI
CHIARISSE UN DUBBIO CHE MI ASSALE DA QUESTI TRE ANNI CHE NON SONO A ROMA.
PER TUTTA LA MIA CARRIERA QUANDO SI TRATTAVA DI STABILIRE UN INCONTRO DI GLH
OPERATIVO LO STESSO SI TENEVA NELL'IST. COMPRENSIVO DOVE LAVORAVO, ALLA
PRESENZA DI TUTTE LE FIGURE CHE NECESSITAVANO,
GENITORI,NEUROPSICHIATRA......IN QUESTI ULTIMI TRE ANNI SE VOGLIO PARLARE
CON LE FIGURE SPECIALISTICHE SONO IO CHE, SENZA CONVOCAZIONE DA PARTE DEL
DIRIGENTE, DEVO RECARMI AI VARI CENTRI DOVE VENGONO SEGUITI GLI ALUNNI. LO
FACCIO SICURAMENTE VOLENTIERI PERCHE' SONO INCONTRI UTILI PER LA STESURA DEL
P.E.I. MA CHE DEVO FARE IO 50 KM PER RECARMI AI CENTRI, A MIE SPESE E SENZA
ALCUNA RETRIBUZIONE NON MI SEMBRA TANTO CORRETTO. E SE NON DOVESSI ANDARE
PER QUALSIASI MIO MOTIVO PERSONALE O RIMANDARE L'APPUNTAMENTO, MI DEVO ANCHE
SENTIR DIRE DALLE COLLEGHE "QUI FUNZIONA COSI'". MI PUO' GENTILMENTE
CHIARIRE COME FUNZIONA? E' UNA MIA CURIOSITA', VISTO CHE PER MOLTI ANNI HO
FATTO PARTE DI GLH OPERATIVI PRESSO L'ISTITUTO DOVE ERO IN SERVIZIO. SE IN
ALTRA REGIONE FUNZIONA DIVERSAMENTE BHE CHE DIRE...TUTTO PUO' ESSERE.
La programmazione obbligatoria e coordinata tra Scuola
ASL e Enti Locali è disciplinata dall'atto di indirizzo, D.P.R. 24/02/94, in
relazione alla Diagnosi Funzionale, al Profilo Dinamico Funzionale, al GLH,
al Piano Educativo Individualizzato (PEI) e alle verifiche degli interventi
educativi.
Se la ASL non elabora la Diagnosi funzionale può essere denunciata alla
Procura della Repubblica per omissione di atti di ufficio. Se la scuola non
sollecita la ASL inadempiente, anche la scuola può essere denunciata per
omissione di atti di ufficio. Se l’alunno è seguito da un centro
convenzionato con la ASL, questo deve completare la sua prestazione facendo
anche la Diagnosi Funzionale (Atto di indirizzo, D.P.R. 24-2-94 art. 3 c.
2). Il Capo d’Istituto può farla produrre al centro convenzionato facendo
riferimento alla C.M. 363/94 art. 3 c. 1.
I tre giorni di permesso mensili per la Legge 104 per assistere mia
mamma, sono riconosciuti ai fini pensionistici?
Si, sono contributi figurativi
Sono la sorella di una ragazza down di 18 anni. mia sorella frequenta
il secondo anno di istituto superiore. per il prossimo anno scolastico il
provveditorato le ha ridotto le ore di sostegno: da 18 a 9. Tale riduzione
viene giustificata dal provveditorato con il fatto che la diagnosi
funzionale fatta dall'èquipe multidisciplinare certifica mia sorella con un
handicap in base alla 104/92 art. 3 comma 1. se anziché il comma 1, fosse
stato messo il comma 3 e quindi disabilità grave avrebbe ottenuto le 18 ore.
Lo psicologo della multidisciplinare riferisce che secondo la ragazza è
disabile in base al comma 1, e che non sapeva che il provveditorato
utilizzava questi parametri. infatti lo scorso anno la multidisciplinare ha
certificato la bambina dicendo che ha una disabilità come da 104/92
limitandosi a riferire l'articolo 3 senza comma. ma allora adesso perché lo
psicologo ha messo anche il comma 1 se nessuno glielo aveva chiesto?ciò che
non capisco è che mia sorella ha già avuto il riconoscimento della 104/92
art. 3 comma 3 da parte della commissione invalidi civili. la mia domanda è:
può lo psicologo della multidisciplinare attribuire un grado di disabilità
inferiore rispetto a quello assegnato da altri medici?come ci si comporta in
questi casi, visto che ora per i prossimi tre anni la multidisciplinare non
vedrà più mia sorella?
La Legge Finanziaria per il 2003 (Legge 27 dicembre
2002, n. 289 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)" pubblicata in GU n. 305
del 31.12.2002 - Suppl. Ordinario n. 240), ha disposto una importante novità
per le persone affette da sindrome di Down.
Fino all'entrata in vigore della Legge 289/2002 (1 gennaio 2003) le persone
con sindrome di Down per ottenere il riconoscimento di handicap dovevano
essere sottoposte a visita presso la Commissione di accertamento operante
presso la propria ASL che poteva dichiarare la persona Down handicappata
(art. 3 comma 1 Legge 104/1992) oppure handicappata in condizione di gravità
(art. 3 comma 3 Legge 104/1992).
L'articolo 94, comma 3 della Legge 289/2002 stabilisce che la persona con
sindrome di Down può essere dichiarata, qualora ne faccia richiesta, solo
persona con handicap grave. Riporto, per completezza il testo del comma in
questione:
"3. In considerazione del carattere specifico della disabilità intellettiva
solo in parte stabile, definita ed evidente, e in particolare al fine di
contribuire a prevenire la grave riduzione di autonomia di tali soggetti
nella gestione delle necessità della vita quotidiana e i danni conseguenti,
le persone con sindrome di Down, su richiesta corredata da presentazione del
cariotipo, sono dichiarate, dalle competenti commissioni insediate presso le
aziende sanitarie locali o dal proprio medico di base, in situazione di
gravità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed
esentate da ulteriori successive visite e controlli. (...)"
Lo psicologo non può attribuire per convenienza di tipo economico, visto il
risparmio delle ore per l'amministrazione scolastica, dichiarare una
invalidità di tipo inferiore, perché infrange la legge
All'asilo del bimbo non mi vogliono dare una maestra di sostegno con
rapporto uno a uno per il mio bimbo perchè dicono che nn possono pagare,e ci
sono pochi insegnanti per troppi bambini ,ma questo so che nn è vero perchè
c'è una lista lunghissima di insegnanti di sostegno,in più ho anche la
richiesta della neuropsichiatria che richiede ,ma niente al mio bimbo nn gli
serve una maestra che va da lui 2 volte la settimana per 1 ora e mezza e poi
va via,il direttrice che non può farci nulla che gli ordini partono da
persone più alte di lei cosa devo fare? un articolo sul giornale?
Lasci perdere i giornali e li diffidi citando le norme
che seguono. Se non capiscono la lezione si rivolga al TAR
Gli asili nido sono servizi comunali con funzioni socio - assistenziali ed
educative che accolgono i bambini da 0 a 3 anni.
La L. 1044 del 1971 che li istituisce, delega alle Regioni norme per la loro
realizzazione e gestione avvertendo che essi devono "essere dotati di
personale qualificato sufficiente e idoneo a garantire l'assistenza
sanitaria e psicopedagogica del bambino" .
Nella normativa statale di riferimento e nelle prime leggi applicative a
livello regionale non si prevedono disposizioni specifiche per l'accoglienza
di bambini disabili.
E' la Legge 104/92 <
https://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/l104_92.html > che
garantisce ai bambini handicappati l'inserimento negli asili - nido
disponendo, inoltre, che gli Enti Locali possono provvedere all'adeguamento
dell'organizzazione e del funzionamento e all'assegnazione di "personale
docente specializzato e di operatori ed assistenti specializzati".
I bambini disabili, pertanto, hanno diritto ad essere accolti negli asili
nido e a ricevere tutta l'assistenza possibile.
*//***I genitori possono fare ricorso al TAR o al PRETORE per un intervento
di urgenza, ai sensi dell'*art.700 <
http://www.pandora.it/libri/l_avvoca/avv_0001/lib828.html > * del Codice
di Procedura Civile.
Ricordiamo inoltre che "l'esercizio del diritto all'educazione e
all'Istruzione non può essere impedito dalla difficoltà di apprendimento né
da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'Handicap" (Legge
104/92 <
https://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/l104_92.html > Art. 12,
comma 4)
Desideravo chiarimenti sula nomina dei componenti del gruppo di studio e di
lavoro di Circolo per gli alunni diversamente abili. Nello specifico, a chi
spetta la nomina del rappresentante dei genitori degli alunni diversamente
abili, e del rappresentante dei genitori facenti parte del Consiglio di
Circolo?
Circa i gruppi di studio e di lavoro a livello di
scuola, la costituzione di tali gruppi è disciplinata dalla 104 del 5
febbraio 1992 e dal successivo Decreto ministeriale 26 giugno 1992.
- Sono costituiti "presso ogni circolo didattico ed istituto di scuola
secondaria di primo e secondo grado" (L. n. 104/92, art. 15, comma 2)
- Sono composti da "insegnanti, operatori dei servizi, familiari e studenti"
- Hanno il compito di "collaborare alle iniziative educative e di
integrazione predisposte dal piano educativo"
La loro costituzione non solo "può essere proposta dagli insegnanti
all'interno del collegio docenti", ma "deve" essere prevista; nei casi in
cui il capo d'istituto non provvede alla attivazione, il medesimo incorre
nel reato di omissione in atto d'ufficio
La presenza dei genitori non è a discrezione degli insegnanti
La presenza degli studenti (specie nella secondaria superiore) è
particolarmente significativa
Sono un insegnate specializzata nel sostegno per la scuola dell'infanzia e
quest'anno mediante nomine dell'ufficio scolastico provinciale ho avuto due
part time. in uno dei casi affidatimi il bambino risulta senza 104,per cui
gli hanno dato 12.30 ore settimanali. tenendo presente che il bambino
risulta iscritto dall'a.s 2006/2007 e che da allora è andato avanti mediante
certificazione medica con rapporto 1/1 per il sostegno nonostante non avesse
la 104, mi chiedo in deroga dpcm n. 185 del 23 febbraio 2006 lui non
potrebbe avere diritto comunque al rapporto orario di 25 ore settimanali
invece che le 12.30 ore settimanali che per l'anno scolastico 2008/2009 gli
hanno concesso. se così fosse mi chiedo cosa dovrebbero fare i genitori,
ovvero è possibile che l'unica via possibile sia quella legale? e
soprattutto a quali appigli possono far leva tenendo presente che i genitori
del bambino hanno avviato la 104 il 12 giugno 2008 ed il bambino è stato
sottoposto a visita medica collegiale il 12 settembre 2008? è possibile che
in corso d'anno gli diano il completamento d'orario?
La Legge n. 296/06 all’art 1, comma 605, lettera “b”,
e la Legge n. 244/07 art 2, commi 413 e 414, hanno abrogato il vecchio
criterio per la formazione dell’organico di diritto dei posti di sostegno,
precedentemente fissato in un posto ogni 138 alunni comunque frequentanti,
sostituendolo con uno più realistico e rispondente al principio
costituzionalmente garantito del diritto all’integrazione scolastica, di
rispettare “le effettive esigenze” dei singoli alunni.
Questo cambiamento si è reso necessario, poiché in pratica il divario fra i
posti individuati per legge nell’organico di diritto e quelli effettivamente
risultanti necessari in organico di fatto è andato sempre più crescendo in
questi ultimi dieci anni.
Di qui la necessità di “deroghe” per poter aumentare le ore di sostegno in
organico di fatto.
Tali deroghe però sino ad oggi venivano autorizzate esclusivamente in
presenza di una certificazione di handicap in situazione di gravità, come
definito dall’art 3, comma 3, Legge n. 104/92, posto a base della
disposizione contenuta nell’art. 35, comma 7, Legge n. 289/02 e del DPCM n.
185/06, sulle nuove certificazioni, applicativo della norma del 2002.
Per ottenere il rapporto 1/1, la famiglia, dovrà fare ricorso al Tribunale
Amministrativo (TAR), dopo aver completato la pratica, consistente nella
visita collegiale del 12 settembre.: Senza il ricorso, è impensabile che
vengano assegnate altre ore di sostegno
Scrivo per chiederle delucidazioni per quanto riguarda la patologia da cui
sono affetta. Sono dipendente della scuola di ruolo da 16 anni, e da quando
avevo 15 anni soffro di colite ulcerosa.
Vorrei sapere qual è la procedura da seguire, visto che è una delle malattie
riconosciuta come grave patologia, per poter presentare domanda alla mia
scuola e poter usufruire di permessi particolari, visto che ho delle
ricadute periodiche duranti le quali mi è difficile eseguire il mio lavoro
di tecnico.
La colite ulcerosa e la malattia di Crohn sono
patologie infiammatorie croniche per le quali è previsto il riconoscimento
non solo dell’invalidità civile, ma in casi particolari anche all’assegno di
invalidità civile o alla pensione ordinaria di invalidità.
Essendo l’invalidità civile riconosciuta dall’A.S.L. di appartenenza, ad
essa va indirizzata la domanda che deve essere corredata da tutta la
documentazione clinica rilasciata da un presidio ospedaliero.
La commissione della A.S.L., al momento della convocazione, esprimerà una
sua valutazione dopo aver esaminato la documentazione clinica presentata,
riconoscendo un grado di invalidità, in base alla seguente tabella.
I classe La malattia determina alterazioni lievi della funzione tali da
provocare disturbi dolorosi saltuari, trattamento medicamentoso non
continuativo e stabilizzazione del peso corporeo convenzionale (rilevato
dalle tabelle facenti riferimento al sesso ed alla statura) su valori
ottimali.
In caso di trattamento chirurgico non debbono essere residuati disturbi
funzionali o disordini del transito intestinale.
II classe La malattia determina alterazioni funzionali causa di disturbi
dolorosi non continui, trattamento medicamentoso non continuativo, perdita
del peso sino al 10% del valore convenzionale, saltuari disordini del
transito intestinale.
III classe Si ha alterazione grave della funzione digestiva, con disturbi
dolorosi molto frequenti, trattamento medicamentoso continuato e dieta
costante, perdita del peso tra il 10 e il 20% del valore convenzionale,
eventuale anemia e presenza di apprezzabili disordini del transito.
Apprezzabili le ripercussioni socio-lavorative.
IV classe Alterazione gravissima della funzione digestiva, con disturbi
dolorosi e trattamento medicamentoso continuativo ma non completamente
efficace, perdita di peso superiore al 20% del convenzionale, anemia, gravi
e costanti disordini del transito intestinale. Significative le limitazioni
in ambito socio-lavorativo.
Succede però che alcune commissioni tendano a sottostimare la gravità della
patologia, riconoscendo un grado di invalidità inferiore al 43%, cioè il
minimo richiesto per essere inseriti nelle liste speciali di collocamento.
Non mancano casi in cui addirittura l’invalidità viene rifiutata del tutto.
Le commissioni, infatti, erroneamente possono valutare in base a quello che
accertano al momento della visita, senza tener conto delle improvvise
complicazioni dei disagi tipici delle m.i.c.i.
Per fare ricorso a giudizi sfavorevoli, i Patronati Sindacali hanno
costituito il CEPA (una organizzazione nazionale composta da tecnici e
medici) che può modificare i giudizi emessi.
Il riconoscimento dell’invalidità civile dà il diritto di rientrare nella
percentuale del 10% delle assunzioni a cui le aziende, pubbliche e private,
sono obbligate per legge ad attenersi.
Per il riconoscimento dell’assegno o della pensione di invalidità, l’ente
competente è l'INPS. In questo caso la commissione farà riferimento non solo
alla malattia specifica, ma anche alla compromissione dello stato generale
del richiedente. Gli articoli 1 e 2 della legge n. 222/84 e l’articolo 21
della legge n. 67/88 definiscono, infatti, il riconoscimento di un assegno
ordinario di invalidità, in base alla constatazione di una riduzione della
capacità di lavoro a meno di un terzo, e una pensione ordinaria di
inabilità, assegnata solo in caso di assoluta e permanente inabilità di
svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Per ottenere i 3 giorni mensili, una persona deve essere certificato art. 3
comma 3 della legge 104
Vorrei sapere a chi compete l'acquisto (se Scuola o Ente Locale) di
una particolare "sedia" di cui un bimbo diversamente abile necessita quando
è a scuola
Circolare Ministero dell' Interno 23 GIUGNO 1998
La legge n. 23 dell’11 gennaio 1996 ha così ripartito le competenze:
1. “i comuni provvedono alla fornitura ed alla manutenzione ordinaria e
straordinaria degli edifici da destinare a sede di scuole materne,
elementari e medie”;
2. le province provvedono alla fornitura degli edifici per le scuole
superiori ed alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria.
Pertanto per chiedere l’eliminazione di barriere architettoniche negli
edifici scolastici, ci si dovrà rivolgere al Comune o alla provincia secondo
le rispettive competenze.
Comuni e province dovranno provvedere inoltre “alle spese varie d’ufficio,
all’arredamento, alle spese per utenze elettriche e telefoniche, alle spese
per provvista di acqua e gas, al riscaldamento ed ai relativi impianti”.
Quanto all’arredamento, si tenga presente che esso può anche riguardare
banchi particolari o particolari sedie per persone con handicap motorio,
particolari lavagne a fibre ottiche per alunni ipovedenti, congegni per
campo magnetici antirumore per alunni minorati dell’udito protesizzati,
computer con particolari programmi per alunni con handicap intellettivo.
Stato, Comuni e Province stanno provvedendo a riassegnare i propri fondi da
loro precedentemente impegnati secondo le nuove competenze.
C'è una normativa per insegnanti (scuola superiore)che avendo una
diminuita capacità visiva pari al 50% possano continuare a svolgere la loro
attività con l'ausilio di assistente o se questo può essere causa di
prepensionamento . Se la loro incapacità relativa sia determinata dal
servizio prestato questa può portare ad un prepensionamento che non danneggi
l'insegnante e sulla base di quali presupposti'?
Un livello lieve di ipovisione non conferisce
consistenti diritti legali
Non sono considerate invalide civili le persone con invalidità di guerra,
invalidità per lavoro o con invalidità per servizio, le persone con cecità
civile e le persone con sordomutismo, poiché sono tutelati da norme
specifiche.
Il grado d'invalidità è determinato in base ad un'apposita tabella approvata
con Decreto del Ministro della Sanità il 5 febbraio 1992. La legge considera
diverse soglie di invalidità, in corrispondenza delle quali prevede diversi
benefici.
La Legge n. 138 del 3 aprile 2001 definisce le persone «ipovedenti lievi»
come:
coloro che hanno un residuo visivo non superiore a tre decimi (3/10) in
entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione;
coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 60%.
La Legge n. 138 del 3 aprile 2001 definisce le persone «ipovedenti gravi»
come:
coloro che hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo (1/10) in
entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con un’eventuale
correzione;
coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 30%.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
Legge n. 138 del 3 aprile 2001, «Classificazione e quantificazione delle
minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici».
Ipovedenti medio-gravi
La Legge n. 138 del 3 aprile 2001 definisce le persone «ipovedenti
medio-gravi» come:
- coloro che hanno un residuo visivo non superiore a due decimi (2/10) in
entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione;
- coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 50%.
L’insegnante specializzato è contitolare, partecipa a tutte le
attività didattiche, ha diritto di voto in sede di scrutinio, deve adempiere
a tutti gli obblighi della professione docente.
L'insegnante di sostegno è un docente in possesso di
specializzazione , previsto dalla Legge 517/77, che viene assegnato alla
classe in cui è iscritto uno studente disabile. Il docente di sostegno
agisce in piena contitolarità con gli altri docenti, è membro a tutti gli
effetti del Consiglio di Classe, vota sulla valutazione di tutti gli
studenti della classe (O.M. n° 80/95-O.M. n°330/97) e si adopera
"assicurando le necessarie mediazioni didattiche, relazionali, e la
co-programmazione nei consigli di interclasse e di classe" (nota del 13/5/03
- Direttore Generale E/R. dott.ssa Lucrezia Stellacci).
Ho urgente bisogno di avere informazioni in merito al congedo
straordinario per assistenza al coniuge gravemente ammalato. perchè la
situazione che sto vivendo non concede molto tempo.
Sono un'insegnante di 52 anni e purtroppo da tre mesi mio marito si è
ammalato gravemente ed ha bisogno di assistenza continua. Ho letto la
sentenza della Corte Costituzionale n. 158 del 18 aprile 2007 che prevede il
diritto di fruire, anche per l'assistenza al coniuge, dei due anni di
congedo previsti , fino allo scorso anno, solo per i figli e i genitori.
Poi ho avuto la conferma di ciò leggendo l'emendamento all'art. 192 del
disegno di legge relativo lalla Finanziaria del 2007 ed infine ho letto la
Circolare del 3 agosto 2007 n. 112 emanata dall'INPS nella quale si precisa
che gli aventi diritto al congedo di 2 anni sono al primo posto i coniugi.
Ho chiesto delucidazioni alla segreteria della mia scuola, perchè io ne ho
urgente bisogno, ma non ne sanno niente e pare che sia io a dovermi
informare. Ma dove vado??
Ho telefonato all' Inpdap credendo che avessero anche loro emanato una
circolare applicativa come l'Inps, ma un dirigente mi ha detto che loro si
interessano solo di Previdenza e che questa disposizione riguarda il
ministero da cui dipendo e comunque ,secondo loro, la circolare dell'Inps è
valida per tutti i lavoratori sia privati che pubblici, altrimenti sarebbe
una discriminazione.
Ho deciso di parlare con il mio dirigente scolastico, ma come pongo la
questione? Spetta a lui informarsi per concedermi un diritto che, secondo
me, mi spetta?
La Legge 388/2000 (articolo 80, comma 2, poi ripreso
dall'articolo 42, comma 5 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151) ha
integrato le disposizioni previste dalla Legge 53/2000 introducendo
l'opportunità, per i genitori di persone con handicap grave, di usufruire di
due anni di congedo retribuito.
L'articolo 3, comma 106 della Legge 350/2003 ha abrogato la condizione che
imponeva, quale requisito per la concessione dei congedi retribuiti, che la
persona disabile fosse in possesso del certificato di handicap grave da
almeno 5 anni. Permane invece l'altra condizione è cioè che il disabile non
sia ricoverato a tempo pieno in istituto. Anche in questo caso, come per
l'accesso ai permessi lavorativi, la condizione principale è che il disabile
sia stato accertato handicappato in situazione di gravità (articolo 3, comma
3 della Legge 104/1992).
Non sono ammesse, a parte per i grandi invalidi di guerra e i soggetti con
sindrome di Down, certificazioni di altro genere quali ad esempio il
certificato di invalidità totale con diritto all'indennità di
accompagnamento o frequenza.
Chi non dispone del certificato di handicap deve richiederne l'accertamento
presso la segreteria della Commissione della propria Azienda Usl di
residenza e sottoporsi ad una nuova visita. Se questo accertamento
riconoscerà l'handicap grave (articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992) si
potranno richiedere i congedi retribuiti di due anni qualora ricorrano anche
le altre condizioni previste.
CHI NE HA DIRITTO
La norma originaria prevede che i beneficiari potenziali del periodo di due
anni di congedo retribuito siano i genitori, anche adottivi o affidatari,
della persona con handicap grave e i lavoratori conviventi con il fratello o
sorella con handicap grave a condizione che entrambi i genitori siano
"scomparsi".
Successivamente la Corte Costituzionale, ha riconosciuto due eccezioni di
legittimità costituzionale che hanno ampliato la platea degli aventi
diritto.
Coniugi: la norma originaria escludeva l'opportunità per il coniuge di
fruire dei due anni di congedo retribuito. Su questo aspetto è intervenuta
la Corte Costituzionale (Sentenza 18 aprile 2007, n. 158) censurando questa
esclusione e dichiarandone l'illegittimità costituzionale.
Afferma la Corte: "La norma censurata (…) esclude attualmente dal novero dei
beneficiari del congedo straordinario retribuito il coniuge, pur essendo
questi, sulla base del vincolo matrimoniale ed in conformità
dell'ordinamento giuridico vigente, tenuto al primo posto (art. 433 cod.
civ.) all'adempimento degli obblighi di assistenza morale e materiale del
proprio consorte; obblighi che l'ordinamento fa derivare dal matrimonio. Ciò
implica, come risultato, un trattamento deteriore del coniuge del disabile,
rispetto ai componenti della famiglia di origine."Con queste premesse, viene
dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 42, nella parte in
cui non prevede la concessione dei congedi retribuiti anche al coniuge della
persona con handicap grave. Conseguentemente i congedi devono essere
concessi anche al coniuge.
L'articolo 42, comma 5, del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151
prevede che i periodi di congedo, al massimo due anni come già detto,
possono essere fruiti in modo continuativo o frazionato. Il beneficio è
frazionabile anche a giorni interi. Gli Istituti previdenziali non prevedono
invece la frazionabilità ad ore. Anche in questo caso, diverse sono le
indicazioni degli Istituti previdenziali, soprattutto rispetto al calcolo
dei giorni fruiti.
Le indicazioni INPS
Nella propria Circolare del 15 marzo 2001, n. 64 l'INPS ha precisato che, ai
fini della frazionabilità stessa, tra un periodo e l'altro di fruizione è
necessaria - perché non vengano computati nel periodo di congedo
straordinario i giorni festivi, i sabati e le domeniche - l'effettiva
ripresa del lavoro, requisito non rinvenibile nel caso di domanda di
fruizione del congedo in parola dal lunedì al venerdì (settimana corta)
senza ripresa del lavoro il lunedì della settimana successiva a quella di
fruizione del congedo, e neppure nella fruizione di ferie tra una frazione
di congedo e l'altra.
Le indicazioni INPDAP
La Circolare 12 maggio 2004, n. 31 precisa che il congedo può essere
richiesto anche in modo frazionato e che, in tal caso, è necessaria
l'effettiva ripresa del lavoro tra un periodo di assenza ed il successivo.
L'articolo 42, comma 5 del Decreto Legislativo n. 151/2001 prevede che
questi congedi debbano essere retribuiti con un'indennità corrispondente
all'ultima retribuzione percepita e coperti da contribuzione figurativa ai
fini pensionistici. L'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino
ad un importo complessivo massimo di 36.151,98 Euro annue per il congedo di
durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere
dall'anno 2002, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità e il contributo
figurativo vengono rapportati a mesi e giorni in misura proporzionale, se il
congedo è richiesto per periodi frazionati. Su tale aspetto i vari enti
previdenziali di riferimento si sono espressi con proprie circolari.
Le indicazioni INPS
La questione è affrontata dalla Circolare del 15 marzo 2001, n. 64.
L'indennità per il congedo viene corrisposta nella misura dell'ultima
retribuzione percepita e cioè quella percepita nell'ultimo mese di lavoro
che precede il congedo (comprensiva del rateo per tredicesima mensilità,
altre mensilità aggiuntive, gratifiche, indennità, premi ecc.).
Nel caso di contratti di lavoro a tempo pieno, la retribuzione del mese
preso a riferimento va moltiplicata per 12 e divisa per 365 giorni (366 se
le assenze cadono in un anno bisestile), con un limite giornaliero che è
rapportato al limite annuo previsto per legge (36.151,98 Euro rivalutati di
anno in anno).
Le indicazioni INPDAP
L'INPDAP affronta in problema nella propria Circolare del 10 gennaio 2002,
n. 2. Durante il periodo di congedo il richiedente ha diritto a percepire
un'indennità, corrispondente all'ultima retribuzione percepita, cioè
riferita all'ultimo mese di lavoro che precede il congedo, sempreché la
stessa, rapportata all'anno, sia inferiore o pari al limite complessivo
massimo di 36.151,98 Euro rivalutati di anno in anno cui viene commisurata
la contribuzione figurativa. Nulla di particolare o specifico, nelle
disposizioni INPDAP, oltre a quanto già previsto dalla normativa vigente.
Le ferie
Le indicazioni relative ai permessi lavorativi, che hanno precisato che
questi non incidono negativamente su ferie e tredicesima mensilità, non
riguardano purtroppo anche i congedi retribuiti di due anni.
La norma istitutiva non precisa nulla riguardo alla maturazione delle ferie
nel corso della fruizione del congedo retribuito. L'INPDAP ha previsto con
chiarezza, nella Circolare del 12 maggio 2004, n. 31, che il congedo incide
negativamente sulla maturazione delle ferie salvo indicazioni più di favore
dei singoli Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.
L'INPS, da parte sua, non dà alcuna indicazione in proposito.
La tredicesima mensilità
L'articolo 42, comma 5, del Decreto Legislativo n. 151/2001 prevede che
l'indennità per il congedo venga corrisposta nella misura dell'ultima
retribuzione ricevuta e cioè quella percepita nell'ultimo mese di lavoro che
precede il congedo, comprensiva quindi del rateo per tredicesima mensilità,
altre mensilità aggiuntive, gratifiche, indennità, premi ecc.
Tale indicazione è ripresa sia dall'INPS (Circolare 15 marzo 2001, n. 64,
punto 4) che dall'INPDAP (Circolare 10 gennaio 2002, n. 2).
Nell'indennità mensile è quindi già compresa anche la tredicesima.
Il fatto che non vengano erogate tredici indennità mensili non deve quindi
trarre in inganno.
Qual è la normativa riguardante le formazioni delle classi con alunni
diversabili?
La Circolare Ministeriale n. 19 del 1 febbraio 2008
sulla formulazione degli organici del personale docente e la formazione
delle classi che trasmette l'apposito Decreto Interministeriale allegato
apporta una novità rispetto alla Circolare Ministeriale sempre n. 19 ma del
2007 relativa al numero massimo di alunni nelle prime classi frequentate da
alunni con disabilità.
Per prime classi si intendono: prima sezione della scuola dell'infanzioa,
prima classe della scuola primaria, prima classe della scuola secondaria di
primo grado, prima e terza classe delle scuole secondarie di secondo grado
come da art. 6 del Decreto Interministeriale
Infatti mentre lo scorso anno si stabiliva che non ci fosse obbligo di
sdoppiamento delle prime classi anche se si superava di 2 unità il numero
massimo di alunni previsto dal D.M. n° 141 del 1999 (25 alunni per le classi
con 1 alunno disabile e 20 alunni per le classi con 2 alunni disabili),
quest'anno il divieto di sdoppiamento oltre questi limiti massimi è stato
abolito.
Infatti la C.M. n. 19/08 a pag. 3 al penultimo capoverso stabilisce che:
"si conferma la disposizione, già operante nell'anno scolastico in corso,
relativa alla possibilità di non effettuare sdoppiamenti nelle classi in
presenza di uno o due alunni in più rispetto ai parametri previsti dal D.M.
331/98"
e a pag. 6 secondo capoverso viene ribadito che:
i Direttori Scolastici Regionali "valuteranno la possibilità (...) di non
attuare lo sdoppiamento delle classi in presenza di un limitato numero di
alunni (uno o due) eccedente i parametri previsti dal D.M. 331/98".
In entrambi questi due punti alla citazione del D.M. 331/98 non segue, come
invece avveniva lo scorso anno, la citazione del D.M. n° 141/99 e quindi
oltre il limite massimo di 20 e 25 alunni nelle prime classi con alunni
disabili scatta l'obbligo di sdoppiamento a differenza di tutte le altre
classi (per le seconde classi purtroppo non è possibile il rispetto del D.M.
141/99 a causa della C.M. dello scorso anno che ne ha autorizzato un
innalzamento del numero massimo).
Una conferma di ciò si ha nel quarto punto della News del 1 febbraio 2008
sul sito del Ministero della Pubblica Istruzione (link:
www.pubblica.istruzione.it/news/2008/elementi_essenziali.shtml) nel quale si
dice che nella C.M. n° 19/08:
"viene tutelato e anzi rafforzato l’organico dei docenti di sostegno agli
alunni disabili, attraverso l’incremento di circa 5.000 posti in organico di
diritto e non reiterando la disposizione che consentiva di incrementare il
numero degli alunni per classe anche in presenza di soggetti disabili".
Una conferma di quanto sopra si ha leggendo oltre nella C.M. n° 19/08. Nelle
ultime righe di pag. 7 (per la scuola primaria) e di pag. 11 (per la scuola
secondaria) si ribadisce il principio che per la formazione delle classi si
debbono seguire le disposizioni di cui al D.M. n° 331/98 e anche,
esplicitamente, del D.M. n° 141/99.
Mi potete indicare la normativa da cui si evince che il docente è un
pubblico ufficiale o un funzionarioincaricato di pubblico servizio?
Art. 357 del Codice penale:
Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali
esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.
Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da
norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla
formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica
amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o
certificativi
Prima del 1990 la figura era strettamente legata al ruolo formale della
persona all'interno dell'amministrazione pubblica (impiegati dello Stato,
ecc). Dopo la legge 86/90 l'attenzione si sposta sulla funzione ricoperta e
non più sul ruolo formale Dopo la legge 181/92, si modifica il secondo comma
ampliando la nozione di "pubblica funzione"
E' ormai irrilevante la qualifica formale della persona all'interno
dell'amministrazione (Cass.Sez. Penale VI, 85/172198): è pubblico ufficiale
anche chi concorre in modo ausiliario o accessorio
all'attuazione dei fini della Pubblica Amministrazione, con azioni che non
possano essere isolate dal contesto delle funzioni pubbliche (Cass. Penale
VI, 85/172191)
Sono pubblici ufficiali coloro che:
-Concorrono a formare la volontà di una pubblica amministrazione;
-Coloro che sono muniti di poteri:
Decisionali
Di certificazione
Di attestazione
Di coazione (Cass. Pen. Sez. VI 81/148796)
Di collaborazione, anche saltuaria (Cass. Pen. Sez. VI n. 84/166013)
Per acquistare la qualità di pubblico ufficiale, non è necessaria una
investitura formale, ma è sufficiente l'esercizio di fatto, purchè non
integri il reato di usurpazione di potere ( Cass. Pen. Sez. V, n. 84/163468)
Non è necessario un rapporto di subordinazione (dipendenza) con l'ente
pubblico (Cass. Pen., sez. II, 90/186992)
Nella nozione di "pubblica funzione" vanno incluse le attività di natura
consultiva, anche se svolte all'interno di un organo collegiale (Cass. Pen.
Sez. VI, 95/202649)
La natura "pubblica" della funzione non va individuata tanto negli "scopi",
quanto nel regime giuridico cui è sottoposta e nella sua collocazione
rispetto all'organizzazione della pubblica amministrazione
La qualifica va riconosciuta a chi, anche se privato cittadino, può
esercitare poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, considerati
anche disgiuntamente tra loro (Cass Sez. Un. Pen. N. 92/191171)
Occorre sempre verificare se l'attività è disciplinata da norme di diritto
pubblico (Cass. Pen., Sez. VI, 99/213910)
Varie tipologie di pubblica funzione:
Legislativa
Giudiziaria
Amministrativa:
-Istruttoria
-Consultiva
-Deliberativa
-Di vigilanza....
La casistica
L'insegnante di scuola pubblica o privata
collaboratore amministrativo di una pubblica amministrazione
medico ospedaliero o comunque convenzionato con il servizio sanitario
nazionale
componenti di una commissione di gara d'appalto
militari in servizio
Seguo un ragazzo di II liceo scientifico con discalculia che ha sostegno
solo da 1 anno e fa un programma differenziato per la matematica. Se verrà
promosso ovviamente la valutazione finale per quella materia andrà riferita
al PEI e non ai programmi ministeriali. Questo comprometterà definitivamente
la possibilità di avere alla fine del ciclo il titolo legale o c'è la
possibilità di poterlo avere se nel frattempo il ragazzo riesce a
recuperare? Potete dirmi anche la
legge di riferimento?
Se l'alunno fa un programma differenziato solo per la
matematica, vuol dire che egli svolge il programma normale o semplificato
per tutte le altre discipline. Se così stanno le cose, la sua valutazione
deve avvenire secondo la valutazione normale. Pertanto in matematica avrà
una votazione negativa. A fine anno, si procederà, come per tutti gli
alunni, con votazione a maggioranza del consiglio di classe. Se la
maggioranza è favorevole alla promozione, anche il voto negativo di
matematica passerà automaticamente a sei; se verrà bocciato, tutti gli altri
voti scenderanno al di sotto di sei. Non è possibile cumulare
contemporaneamente una valutazione normale per molte discipline e quella
differenziata solo per altre. O si adotta l'una o si adotta l'altra ed i
docenti in minoranza debbono accettare quel modo di valutazione, ovviamente
mantenendo la libertà di dare i voti che, in coscienza si sentono di dare.
Sono una insegnante di sostegno, e ora fine anno ho un gran dubbio da porLe:
è legale che un alunno diversamente abile, che frequenta il quarto anno di
un Istituto professionale con la programmazione della classe, può la
famiglia a pochi giorni dalla chiusura dell'anno scolastico, chiedere che
venga valutato con programmazione differenziata (art. 15 dell'O.M.90/01) in
modo implicito per evitare debiti o bocciatura.
L'art 15 dell'O M n. 90/01 consente che i genitori
possano chiedere ed ottenere il passaggio da una valutazione differenziata
ad una semplificata, ma non il viceversa. pertanto in materia di valutazione
decide in tali casi solo il Consiglio di classe, senza intromissioni dei
genitori.
Le scrivo in merito ad una grave situazione che si è venuta a creare in un
istituto superiore, in cui la figlia di un mio caro amico frequentante il
quinto anno e diversamente abile (premetto che il suo handicap e legato solo
ed esclusivamente ad attività motorie pertanto ha necessita' per poter
muoversi della sedia a rotelle) non può piu frequentare regolarmente la
scuola perchè non e possibile stando a quanto dichiarato dal dirigente
scolastico assicurare assistenza giornaliera per le normali esigenze
fisiologiche. Pertanto questa era garantita solo per 3 giorni alla settimane
e per il resto si è cercato di risolvere il problema con l intervento della
madre (la quale vivendo vicino all’istituto) interviene quando ciò si rende
necessario, tuttavia non sempre la madre riesce ad essere presente
costantemente e la ragazza (che ad oggi ha compiuto i 18 anni) spesso si
trova in situazioni molto umilianti di cui evito di descrivere i dettagli.
Cio detto al di là della situazione gravissima dal punto di vista giuridico
nella quale e pacifica la violazione dei diritti fondamentali della persona
quale il diritto allo studio oltre che il principio di eguaglianza etc
chiedo se situazioni di questo genere sono frequenti in ambito nazionale e
se esistano ulteriori mezzi per evitare questo tipo di situazioni.
L'assistenza igienica degli alunni con disabilità, nel
rispetto del loro genere, deve essere prestata dai collaboratori scolastici
(nel caso di specie da una collaboratrice scolastica), incaricata
espressamente dal Dirigente scolastico che deve anche pagarle un aumento di
stipendio che è divenuto pensionabile. Ciò in base sia alla nota min prot n.
3390/01, sia in base al recente CCNL siglato il 7 Ottobre, sottoscritto
definitivamente nel Novembre 2008 e pubblicato sulla G U del Dicembre 2008,
art 47, 48 e tabella A. Il Dirigente che non provvede a ciò è passibile di
denuncia per omissione di atti di ufficio e, se l'alunna è costretta ad
assentarsi a causa della mancata assistenza, anche di interruzione di
pubblico servizio.
Sono un'insegnante di scuola media. Vorrei sapere se ci sono nuove
normative o comunque qual è la norma esistente riguardo il n° di alunni con
sostegno che possono essere inseriti nella stessa classe. Vorrei sapere se
c'è ancora una normativa unica al riguardo o se è regionale o rientra
nell'area dell'autonomia dei singoli istituti. Mi riferisco alla scuola
media di I grado. D.M. 141/99 -
https://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dm141_99.html
Numero alunni per classe La
Circolare Ministeriale n. 19 del 1 febbraio 2008
sulla formulazione degli organici del personale docente e la formazione
delle classi che trasmette l'apposito Decreto Interministeriale allegato
apporta una novità rispetto alla
Circolare Ministeriale sempre n. 19 ma del 2007
relativa al numero massimo di alunni nelle prime classi frequentate da
alunni con disabilità.(Per prime
classi si intendono: prima sezione
della scuola dell'infanzia, prima classe della scuola primaria, prima classe
della scuola secondaria di primo grado, prima e terza classe delle scuole
secondarie di secondo grado come da art. 6 del Decreto Interministeriale).
Infatti mentre lo
scorso anno si stabiliva che non ci fosse obbligo
di sdoppiamento delle prime classi anche se si superava di 2 unità il numero
massimo di alunni previsto dal
D.M. n° 141 del 1999 (25 alunni per le classi con
1 alunno disabile e 20 alunni per le classi con 2 alunni disabili),
quest'anno il divieto di sdoppiamento oltre questi
limiti massimi è stato abolito. Infatti la
C.M. n. 19/08 a pag. 3 al penultimo capoverso
stabilisce che: "si conferma la
disposizione, già operante nell'anno scolastico in corso, relativa alla
possibilità di non effettuare sdoppiamenti nelle classi in presenza di uno o
due alunni in più rispetto ai parametri previsti dal
D.M. 331/98" e a
pag. 6 secondo capoverso viene ribadito che: i Direttori Scolastici
Regionali "valuteranno la possibilità (...)
di non attuare lo sdoppiamento delle classi in presenza di un limitato
numero di alunni (uno o due) eccedente i parametri previsti dal
D.M. 331/98".
In entrambi questi due punti alla citazione del
D.M. 331/98 non segue, come invece avveniva lo
scorso anno, la citazione del
D.M. n° 141/99 e quindi oltre il limite massimo di
20 e 25 alunni nelle prime classi con alunni disabili scatta l'obbligo di
sdoppiamento a differenza di tutte le altre classi (per le seconde classi
purtroppo non è possibile il rispetto del
D.M. 141/99 a causa della
C.M. dello scorso anno che ne ha autorizzato un
innalzamento del numero massimo).
Una conferma di ciò si ha nel quarto punto della
News del 1 febbraio 2008 sul sito del Ministero
della Pubblica Istruzione (link:
www.pubblica.istruzione.it/news/2008/elementi_essenziali.shtml)
nel quale si dice che nella
C.M. n° 19/08: "viene tutelato e anzi rafforzato
l’organico dei docenti di sostegno agli alunni disabili, attraverso
l’incremento di circa 5.000 posti in organico di diritto e non reiterando la
disposizione che consentiva di incrementare il numero degli alunni per
classe anche in presenza di soggetti disabili". Una conferma di quanto sopra
si ha leggendo oltre nella
C.M. n° 19/08. Nelle ultime righe di pag. 7 (per
la scuola primaria) e di pag. 11 (per la scuola secondaria) si ribadisce il
principio che per la formazione delle classi si debbono seguire le
disposizioni di cui al
D.M. n° 331/98 e anche, esplicitamente, del
D.M. n° 141/99.Sono una insegnante di sostegno di un Istituto Alberghiero. La ragazza
da me seguita si è trasferita in altra città. Io rimango ora con 10 ore a
disposizione....di chi? Della scuola che mi impegna nelle sosttituzioni?
oppure, come avevo pensato,impiegare alcune ore con un altro alunno inserito
nella stessa classe, già con il sostegno, che ho spesso aiutato quando la
mia alunna era assente? Vorrei sapere come si esprime la normativa in
proposito.
Si è a disposizione della scuola; quindi decide il
dirigente scolastico il Suo utilizzo, che Lei può fare orientare dal
consiglio di classe con una proposta al dirigente.
Sono un’insegnante di sostegno presso un Cfp. Avrei bisogno di
informazioni circa l’esame previsto a conclusione del triennio, a seguito
del quale gli studenti ricevono attestato di qualifica professionale.
In particolare, Vi chiedo se sia prevista dalla legge una prova d’esame
differenziata per i ragazzi diversamente abili. E, in tal caso, se la
preparazione di detta prova sia a carico del corpo docente o della Regione
come per gli altri alunni.
Se è stato predisposto un PEI finalizzato al
conseguimento del titolo legale di studio, allora l'alunno ha diritto a
prove "equipollenti" ai sensi dell'art 16 comma 3 L.n. 104/92. In che cosa
consistano le prove equipollenti è scritto nell'art 17 comma 1 della
Circolare n. 30/08, che, pur riguardando gli esami di Stato conclusivi delle
scuole superiori, certamente può applicarsi alla valutazione negli esami di
un corso di formazione professionale, trattandosi di un diritto alla
valutazione , che, ovunque svolto, deve comunque verificare se l'alunno è in
possesso degli apprendimenti e delle competenze idonee al rilascio del
titolo di qualifica professionale o di diploma.
Mia moglie, docente elementare ha la 104/92, art 33, comma 6 dal 1994,
tutto su vecchio stampato. La sua situazione evolve negativamente ed io ho
chiesto al DS i benefici della legge anche per me in data 21. 11.07 e lui me
li ha riconosciuti sulla base del certificato e della dichiarazione di mia
moglie che mi indica come persona che l'assiste. Ad aprile, causa perdita
classi, c'è sovrannumero nella A060 ed il ds riconosce soprannumerario il
mio collega che resiste e chiede il controllo della documentazione che, a
suo dire limita il beneficio a mia moglie e non a me. Il preside in data 14
Aprile 2008 mi revoca i benefici, mi impone di restituire i girni di
permesso fin qui goduti e mi dichiara soprannumerario! Ho fatto la domanda
di trasferimento condizionata, ma ho seri dubbi che il DS abbia agito
correttamente.
Tutte le agevolazioni previste dalla legge 104/92
(quindi anche quelle contemplate dall’art.33) sono a favore di disabili cui
sia riconosciuto di essere in "stato di gravità" (art.3 della legge 104/92)
. Riconoscimento che, non sempre è direttamente collegato al grado
d’invalidità riconosciuto, infatti la legge 104/92 (art. 4) stabilisce che a
decretare lo stato di gravità sia la commissione prevista dalla legge 295/90
art.1 (commissione deputata al riconoscimento dell’invalidità civile) ,
integrata da un operatore sociale e da uno specialista della patologia di
cui il disabile è portatore.
I permessi (giornalieri o mensili) previsti dall’art.33 commi 1, 2,3,6 sono
retribuiti con lo stesso criterio previsto per l’astensione al lavoro per
maternità (legge 1204/71 art.7 , legge 903/77 artt.7 e 8- legge 53/2000
art.19)
I permessi di cui al comma 6 dell’art. 33 (lavoratori disabili) possono
essere usufruiti da tutte le categorie di disabili (invalidi civili, ciechi,
sordomuti, invalidi del lavoro, invalidi per servizio, invalidi di guerra).
Il comma 6 dell’art. 33 della legge 104/92 prevede che il lavoratore
disabile cui sia stato riconosciutolo stato di gravità (comma 1 art.4 legge
104/92), possa usufruire alternativamente (art.19 lettera c della legge
53/2000), di due ore di permesso giornaliero o tre giorni ogni mese. E’
possibile passare dai permessi orari a quelli mensili, a seconda l’esigenza
del lavoratore. Da evidenziare, infine, che la quantità dei permessi orari e
mensili sono di 2 ore giornaliere, solo nel caso in cui l’orario di lavoro
sia pari o superiore a 6 ore giornaliere. Nel caso di lavoratore a par time
verticale (ad orario pieno o ad orario ridotto) limitata ad alcuni giorni
del mese, il numero dei giorni di permesso sono ridotti proporzionalmente.
Infine, il lavoratore disabile che usufruisce di permessi, stante il suo
stato di gravità, non ha diritto ad usufruire dei permessi previsti per il
lavoratore che assiste familiare handicappato grave.
Per concludere, il comma 6 onde agevolare i lavoratori disabili, fissano il
diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina alla propria abitazione e
in caso di trasferimento, occorre il suo consenso (naturalmente queste
garanzie sono attuabili compatibilmente con le esigenze di servizio o di
produzione.
E' stato istituito un "Corso di formazione professionale polivalente"
per soli disabili (dai 14 anni in su) presso i locali di una Scuola Media da
parte di un Centro di formazione professionale di un'altra città (con
contributo della Provincia di Roma).
Siamo andate a visitarlo con dei dubbi:
a) se l'obbligo scolastico è fino all'età di 16 anni perchè indirizzare
alunni disabili in uscita dalla scuola media presso tali corsi?
b) non è forse una neo-istituzionalizzazione di scuole speciali?
Cosa abbiamo visto:
-alunni di età superiore agli anni 20;
-"insegnanti" senza formazione specifica sull'handicap ne abilitazione.
Abbiamo parlato con il Direttore in una aula vuota, non siamo state invitate
a visitare laboratori o attività che vengono praticamente svolte.
2) Dirigente Scolastico di Istituto Istr. Super. comunica agli insegnanti di
sostegno l'impossibilità di modificare al terzo anno di Ist. Professionale
la programmazione/valutazione da differenziata in semplificata; si sostiene
che gli alunni che vogliano acquisire la qualifica del terzo anno debbano
sostenere gli esami del primo e del secondo anno e solo successivamente
accedere alla qualifica del professionale.
E' secondo le disposizioni di legge?
3) Vorremmo dar vita ad una Associazione di genitori di alunni disabili in
verticale che possa essere ospitata negli ambienti del nostro Istituto; ci
servirebbe uno Statuto di riferimento sul quale lavorare fattivamente.
1- La formazione professionale prima del compimento
dei sedici anni è legittima solo se si svolge in un percorso misto di
istruzione e formazione professionale in base ad un0'intesa fra istituto
superiore e centro di formazione professionale. Occorre segnalare alla
provincia l'anomalia di un tale corso aperto ai quattordicenni;
2- L'art 15 O M n. 90/01 stabilisce che se un consiglio di classe
spontaneamente decide di passare da un Pei Differenziato ad uno
Semplificato, non occorrono prove di idoneità rispetto agli anni precedenti,
poichè il Consiglio ha tutti gli elementi per adottare quella decisione; se
invece la decisione è stata adottata su richiesta vincolante della famiglia,
contro la volontà del consiglio di classe, allora , ai soli fini della
valutazione l'alunno non può essere considerato in situazione di handicap e
viene valutato come tutti gli altri.
3- Un esempio di contratto di associazione potete trovarlo, se esiste ancora
, sul sito www.irsac.it
Quali sono i finanziamenti inerenti all'anno scolastico 2008/09 a
favore dell'integrazione?
La Direzione generale per lo studente ha assegnato
agli Uffici scolastici regionali, con la C.M. n° 111/07, i fondi per
l’integrazione scolastica, derivanti dalla L. n° 440/97, che ha assorbito le
risorse specifiche della L. n° 69/00. Trattasi di più di sei milioni e mezzo
di euro, di cui circa cinque milioni e mezzo per interventi a favore di
progetti locali di integrazione scolastica e circa un milione per
l’aggiornamento dei docenti, specie curricolari. A tali somme vanno aggiunti
più di due milioni di Euro concernenti il progetto formativo di
ricerca-azione sull’integrazione scolastica, denominato “I CARE”.
La Circolare è preceduta da un’ampia ed interessante premessa sul
significato, sui valori, gli obiettivi e l’impegno per l’integrazione
scolastica e si conclude con la previsione di un monitoraggio sui risultati
dell’impegno finanziario.
Il MPI ha emanato in data 23 Maggio 2007 le Direttive n.46 e 47 riguardanti
rispettivamente l'aggiornamento del personale direttivo e quello del
personale docente ed ATA. Gli stanziamenti che globalmente si aggirano
intorno ai 14 milioni di euro circa sono finalizzati all'acquisizione della
padronanza dei problemi più urgenti della scuola che vanno dagli aspetti
della riforma in atto alle problematiche più scottanti, quali la dispersione
scolastica, il bullismo e l'integrazione degli alunni stranieri. In entrambe
le direttive, fra gli obiettivi prioritari, è previsto anche quello
dell'integrazione scolastica degli alunni con disabilità.
Sono un insegnante di sostegno specializzato non di ruolo nella scuola
superiore.
Regolarmente in questo periodo arrivano le nuove iscrizioni dalle Scuole
medie.
Secondo Lei, è regolare fare una riunione tra insegnanti di sostegno e
Dirigente per decidere le aree dei nuovi iscritti?..Quali sono le priorità,
ed è vero che vanno tutelati i posti di lavoro degli insegnanti esistenti
prima di pensare al Pei ed alle vere esigenze dei ragazzi?
Potrebbe,cortesemente indicarmi qualche normativa in riferimento a quanto
indicato?
L'art 13 comma 5 L.n. 104/92 stabilisce che l'area
disciplinare viene individuata nel PEI, secondo il prevalente interesse
dell'alunno. Pertanto è questo che deve prevalere e l'area non individuata
del PEI, ma assegnata da altri soggetti diversi ed in ambiti istituzionali
diversi sono illegittime.
Ha qualche competenza l'amministrazione provinciale a proposito della
gestione didattica ed educativa dell'handicap?
D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112. Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti
locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Art. 139
“Trasferimenti alle province ed ai comuni”)
Legge 11 gennaio 1996, n. 23 . Norme per l’edilizia scolastica.
Attrezzature e banchi speciali per gli handicappati fisici
D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275. Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge
15 marzo 1997, n.59
Legge nazionale del 18/03/93, n.67, art.5
Funzioni delle Province:
1. Le Province esercitano le funzioni socio-assistenziali direttamente o
tramite convenzioni con i Comuni singoli o associati in attuazione dell'art.
24 L. 142/90.
Interventi delle Province
1. Le Province sono titolari delle competenze ad esse attribuite dalla legge
11.5.1976, n. 360 e dall'art. 144 lett. g) n. 3 del R.D. 3 marzo 1934 n.
383, soppresso dall'art. 64 della L. 8.6.1990, n. 142.
In particolare le Province assicurano la gestione dei seguenti servizi:
a) assistenza educativa e didattica ai ciechi, ai sordomuti ed ai sordi
prelinguali, al fine di supportare l'integrazione scolastica, in ogni ordine
e grado, sia a domicilio che presso centri socio-educativi a carattere
diurno, mediante personale in possesso del diploma di specializzazione
polivalente possibilmente con indirizzo all'educazione scolastica dei
ciechi, sordomuti e sordi-prelinguali;
b) fornitura dei testi scolastici;
c) fornitura sussidi mimografo-visivi;
d) consulenza del tiflologo per i minorati della vista e consulenza
dell'interprete per i minorati dell'udito.
e) fornitura agli studenti del materiale didattico a rilievo;
f) fornitura del materiale tecnico speciale per i minorati della vista;
g) organizzazione di corsi di formazione, di aggiornamento e di seminari di
studi per il personale addetto all'educazione domiciliare, nonché
all'istruzione specifica dei ciechi, sordomuti e sordi pre-linguali qualora
non vi provvedano altre Istituzioni;
h) educazione fisica, musicale, artistica, sportiva, ricreativa, culturale
dei ciechi, dei sordomuti e dei sordi pre-linguali, diretta al loro recupero
ed alla loro integrazione sociale;
i) l'integrazione sociale dei ciechi, dei sordomuti e dei sordi pre-linguali
e l'assistenza alla famiglia per l'integrazione sociale dei minorati
medesimi finalizzata all'inserimento sociale;
l) organizzazione di corsi di formazione professionale di avvio al lavoro,
specifici per ciechi, sordomuti e sordi pre-linguali;
A mio figlio Francesco, affetto da disturbo pervasivo dello sviluppo
non è mai stata rilasciata certificazione da parte della neuropsichiatria
dell'ASL competente anche se ha sempre ricevuto l'assistenza dell'operatore
ASL. Quest'anno dovrebbe andare alla scuola primaria, compiendo 6 anni.
Tuttavia le psicologhe che hanno in carico il bambino, si tratta di un
rapporto privato, facendo noi ABA e non essendo questo trattamento erogato
dalle ASL, ci hanno consigliato di trattenerlo alla scuola dell'infanzia per
un altro anno. La neuropsichiatri di competenza, risentita per i nostro
rifiuto di dare a loro mandato di cura su ns. figlio, ha obiettato che non
avendo avuto in carico il bambino non intendono assumersi la responsabilità
di una certificazione che non è un mero atto formale. In altre parole dicono
che ai sensi della nuova normativa- le chiedo con l'occasione se sa quale
precisamente- la certificazione è subordinata a un progetto educativo
allargato a scuola, asl e famiglia con la supervisione dell'ASL. Ora volendo
noi avere l'ultima parola in merito al trattamento psicoeducativo di ns.
figlio, non vorremmo essere ricattati in questo modo. Ho sempre creduto che
la certificazione di handicap fosse un diritto e di non essere obbligata a
sottostare a direttive terapeutiche asl, la cui efficacia è tutta da
provare, mentre noi abbiamo ottenuto dei risultati molto buoni sinora.
Le chiedo come posso muovermi per ottenere la certificazione pregressa e
quella prossima e cosa è necessario fare per trattenere il bambino un'altro
anno alla scuola dell'infanzia. Se Lei gentilmente può fornirmi anche gli
estremi della nuova normativa che obbligherebbe i genitori a dare incarico
di cura del proprio figlio ad una struttura pubblica o riconosciuta- anche
queste ultime mi impongono le stesse condizioni. Insomma non esiste in
Italia la libertà di cura e il diritto alla salute.
La certificazione di handicap ai sensi dell'art 3 l.n.
104/92 è obbligatoria da parte dell'ASl o dei centri convenzionati o
accreditati dalle ASL( L.n. 104/92 art 12 comma 5, primo inciso e dPR del
24/2/1994) Il recente dPCM n. 185/06 impone una certificazione collegiale, a
meno che la regione di residenza dell'alunno non ritenga di mantenere la
precedente certificazione di un singolo specialista. Nessuna norma impone
l'obbligo di sottoporsi alla presa in carico dell'ASL, ma quello di
richiedere alle stesse la certificazione se l'alunno è in situazione di
handicap. Fermo restando l'obbligo dell'ASl di certificare la sussistenza o
meno della situazione di handicap ai sensi dell'art 3 L.n. 104/92, la
famiglia ha il diritto di scelta per le cure mediche e riabilitative; però
se sceglie un centro non convenzionato o accreditato con le ASL, non può
pretendere che le ASL facciano la diagnosi funzionale che è un altro
documento importante per l'integrazione. Una volta avuta la certificazione,
comunque la scuola deve accettare la diagnosi funzionale anche di un centro
privato, sulla base della libertà di scelta delle famiglie e l'ASL non può
sottoporre la certificazione all'obbligo di presa in carico, ma solo può
rifiutarsi di rilasciare la diagnosi funzionale, se la famiglia non dà ad
essa la presa in carico, affidata invece ad un centro privato non
convenzionato di propria fiducia.
Il Comune si sta occupando della situazione di un minore disabile (il
cui padre è residente nel nostro Comune, mentre la madre non ha più la
potestà genitoriale) che è in affido ad una famiglia presso altro Comune.
La famiglia affidataria (non ha la tutela del bambino) sta trasferendo la
residenza del bambino presso di sé. Con il trasferimento di residenza a chi
spetterà l'onere dell'assistenza educativa scolastica del minore disabile?
Ed in base a quali disposizioni legislative?
L'assistenza scolastica , ai sensi dell'art 42 e 45
dpr n. 616/77, spetta al comune di residenza dell'alunno. Quindi , se
l'alunno trasferisce la residenza presso quella degli affidatari, sarà
questo nuovo Comune a dover provvedere.
Sono la mamma di un ragazzo asperger che frequenta il primo anno di una
scuola superiore per grafici. il ragazzo è interessatissimo agli studi e
dotato,ma ha avuto ed ha seri problemi di relazione con gli alunni ed è
stato da subito oggetto di emarginazione,"dispetti" e derisioni. Ultimamente
ha avuto reazioni aggressive (calci,strattonamenti)in una situazione di
stress:ciò che appare alla base,ufficialmente,di questi comportamenti,è
stata la tendenza di molti alunni ad entrare in ritardo,marinare la
scuola,saltare le ore di lezione. Per la rigidità e
>il "virtuosismo" di mio figlio questo è inaccettabile(lui stesso non vuole
mai saltare ore di lezione e si preoccupa esageratamente per le proprie
assenze. Da parte del dirigente ho trovato un atteggiamento rozzo e
sommario("non mi voglio trovare nei guai!!" e la perentoria proposta,tout
court,di far fare a lui un orario ridotto(premetto che ha il profitto
migliore della classe)in modo che gli insegnanti possano controllarlo
meglio,attraverso la presenza del sostegno. Una tale proposta,attuata con
modalità molto perentorie e dure,mi ha atterrita,anche perché porterebbe
sicuramente a un vero crollo per mio figlio oltre che a reazioni
imprevedibili da parte sua,andandolo a colpire sull'unica identità
accettabile che sente di avere,e proprio
>nel punto che ha fatto esplodere il suo malessere. I suoi curanti non sono
d'accordo,ma il ricatto della scuola è durissimo. Sono costernata. A chi
posso rivolgermi? perché tale sommarietà nel rifiutare di affrontare i
problemi alla radice?
Suo figlio deve frequentare la scuola e tutte le ore
di lezione, così come impone l'obbligo scolastico. Qualsiasi impedimento,
atto o atteggiamento ostile e denigratorio da parte di alcuni compagni deve
essere denunciato. Parli prima con il Preside e dica chiaramente le
intenzioni che ha. Vedrà che la musica cambierà, perchè lui è il resonsabile
della scuola. Gli dica che si rivolgerà ai carabinieri per la denuncia alla
procura della repubblica.
SONO LA MAMMA DI UNA BAMBINA AFFETTA DA SINDROME GENETICA CHE
FREQUENTA IL SECONDO ANNO DI SCUOLA MEDIA E CON UN'ASSEGNAZIONE DI 12 ORE DI
SOSTEGNO. NEL MIO CASO SI E' VERIFICATO CHE DURANTE LE GITE SCOLASTICHE,
L'INSEGNANTE DI SOSTEGNO NON HA MAI ACCOMPAGNATO LA BAMBINA E CHE AD
AFFIANCARLA SIA SEMPRE STATA L'ASSISTENTE SCOLASTICA; NELLO STESSO TEMPO IL
SOSTEGNO VENIVA IMPIEGATO PER FARE SOSTITUZIONI DI INSEGNANTI CURRICULARI
ASSENTI.
L'insegnante si sostegno non è tenuta ad accompagnare
il ragazzo o la raggazza disabile. La rimando per questo alla faq relativa
alle Gite scolastiche:
https://www.edscuola.it/archivio/handicap/hfaq_gita.html
DAL MOMENTO CHE LA BAMBINA NECESSITA DI UN RAPPORTO 1A1(CERTIFICATO DA
UNA RICHIESTA SCRITTA DELLA NEUROPSICHIATRA DEL CENTRO DOVE VIENE SEGUITA) E
QUINDI SULLA BASE DELLA CONTINUITA' DIDATTICA, LA SCUOLA PUO' IMPIEGARE
ILSOSTEGNO IN ALTRE ATTIVITA' SCOLASTICHE A QUALE PRINCIPIO SANCITO DALLA
NORMATIVA E' POSSIBILE APPELLARSI AFFINCHE' VENGA TUTELATA LA CONTINUITA'
SCOLASTICA?
Come viene impiegata l'insegnate di sostegno, quando
non è impiegata nella classe di sua figlia, non deve interessargli, purché
ciò non avvenga durante le ore assegnate, ossia durante le 12 ore.
L'insegnante di sostegno, è un insegnante specializzato, previsto dalla
legge 517/77, che viene assegnato, in piena contitolarità con gli altri
docenti, alla classe in cui è inserito il soggetto portatore di handicap per
attuare "forme di integrazione a favore degli alunni portatori di handicap"
e "realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei
singoli alunni". Viene nominato dall'ufficio scolastico regionale su
segnalazione delle scuole che prevedono la presenza nel circolo, di alunni
portatori di handicap certificati.
Le modalità con cui viene assegnato l'insegnante di sostegno sono quelle
esplicitate nel d.m. 331/98 artt. 37 e 41 come integrato dall'art. 26 comma
16 della legge 448/98.
E' reato spostare il docente dalla classe dove è presente l'alunno disabile.
Il csa assegna il docente specializzato, non per fare supplenze o guardiana.
Nel momento che esegue questo ordine, viola la norma dell'art 35 comma 7
della l.n. 289/02, secondo la quale il sostegno può essere dato solo dove è
presente un alunno certificato con handicap. Se porta con sé l'alunno in
altre classi, viola il principio dell'integrazione in una classe.
Alunna disabile frequentante la classe quarta di un Istituto
Professionale ha prodotto domanda da privatista per sostenere gli Esami di
Qualifica, al fine di colmare un vuoto precedente(qualifica) in quanto, in
possesso di un attestato di credito formativo conseguito nell'a.s.
2006-2007.
Nella sessione unica del prossimo giugno la studentessa potrà essere
valutata (scrutinio finale) due volte? Una per la classe quarta
In base all'art 192 comma 5 del decreto
legislativo n. 297/94, durante la stessa sessione di scrutinio non possono
essere svolte due valutazioni per due classi diverse. Ciò era possibile
quando si avevano due sessioni di esami, quella estiva e quella di
riparazione autunnale. Ormai la sessione autunnale è stata abolita. La
reintroduzione , operata dal Ministro Fioroni, del recupero dei debiti
formativi sino all'inizio del nuovo anno scolastico, non è un ripristino
della seconda sessione di valutazione, ma semplicemente un prolungamento
dell'unica sessione estiva di valutazione. Pertanto non è consentito ad un
alunno ritirarsi durante il quarto anno di scuola superiore per sostenere
gli esami di qualifica e, poi, ottenuto il diploma di terza, sostenere nella
stessa sessione estiva la valutazione per il quarto anno. Sarà quindi
necessario che l'alunno, si ritiri e sostenga gli esami di terza superiore
per ottenere la qualifica e si reiscriva alla quarta classe, stavolta , non
più come ammesso alla frequenza perchè privo di titolo di studio, ma come
formalmente promosso alla quarta classe e quindi seguire il normale flusso
delle classi.
Un educatore (personale educativo assistenziale) può portare fuori
dalla scuola a fare un giro l'alunno disabile senza avvertire l'insegnante
di sostegno e il preside?
Non può nè lui, nè chiunque altro, sia perchè le
uscite debbono essere concordate nel PEI ed annotate su apposito registro
delle presenze degli alunni, sia perchè , senza una espressa previsione del
PEI o di un GLH operativo, l'alunno dal suo ingresso a scuola entra nella
responsabilità dell'istituzione scolastica e del suo Dirigente.
Sono una docente di scuola superiore, dove sono inseriti sei alunni
diversamente abili su quattro classi: due casi particolarmente difficili in
una prima, due meno gravi in un’altra prima, uno in una seconda e uno in una
quarta, un alunno della prima ha la presenza per l’intera durata delle
lezioni dell’assistente comunale e sono presenti nella scuola 5 insegnanti
di sostegno più un sesto che supplisce per 6 ore di riduzione per
allattamento, una collega. Si sono verificate delle discordanze nella
formulazione dell’orario, per la quale sono incaricata, in quello proposto
dai colleghi, nella prima classe citata venivano prestate 29 ore di sostegno
su un monte effettivo di 28, con numerose presenze simultanee di almeno 2
insegnanti di didattica speciale per volta, e non coprendo tutte le ore di
lezione, la giustificazione degli insegnanti di sostegno, che si alternano
in 6 in questa classe, è che entrambi i ragazzi disabili necessitano di
continua sorveglianza e di attenzioni diverse, cosa che è assolutamente
vera, ma è pur vero che in alcune ore la classe è sprovvista del tutto di
insegnanti di sostegno. Alla proposta di evitare le presenze simultanee e di
utilizzare, in classe l’assistente del ragazzo, quando necessario, viene
opposta forte resistenza dichiarando che l’assistente non è una docente e
pertanto non può stare in classe, da notare che tale assistente passa
mediamente 5 ore chiusa in una stanza isolata e lontana dalle classi,
completamente sola e inoperosa, mentre, credo e anche su questo gradirei
risposta, dovrebbe essere coinvolta pienamente, nel progetto educativo volto
al ragazzo.
E' il Consiglio di Classe che decide la sua presenza,
che personalmente ritengo utile
Un altro aspetto sul quale ho necessità di chiarimenti è quello relativo
alla norma che prevede che il docente di sostegno, come docente della
classe, partecipi alle operazioni di scrutinio con diritto di voto su tutti
gli alunni, trovo la cosa assolutamente giusta, ma il consiglio di classe
della suddetta prima è composto da 6 docenti di sostegno e 8 curriculari,
pertanto chiedo: devono partecipare tutti ai C.d.c.? tutti e 6 hanno diritto
di voto?
I sei docenti esprimono un solo voto, poichè
altrimenti verrebbero a pesare nel consiglio di classe proporzionalmente di
più degli altri. Tanto più che il loro giudizio non deve esprimersi circa
gli apprendimenti in singole discipline, ma deve riguardare, come dice l'art
12 comma 3 L.n. 104/92 gli apprendimenti nel loro complesso, la crescita
nella comunicazione, della socializzazione, degli scambi relazionali.
Con l'applicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 23
febbraio 2006, n. 185, si sta realizzando un enorme trasformazione della
scuola italiana .
Qualcuno se n'è accorto?
Gli alunni in difficoltà che godevano o che avrebbero potuto godere dei
benefici del sostegno vengono ora valutati da una "Commissione 104" composta
da medici che nulla hanno mai avuto a che fare con la scuola.
Il risultato sarà che saranno seguiti da personale docente di sostegno solo
gli alunni con handicap di particolare gravità, e pochi altri con difficoltà
importanti (prevalentemente fisica) che comunque potranno usufruire di
pochissime ore settimanali (2 o 3).
Le disabilità di tipo cognitivo o altri disturbi specifici
dell'apprendimento indipendentemente dalla loro gravità sono esclusi: alunni
con queste difficoltà rientreranno totalmente nel lavoro del docente di
cattedra.
Sono talmente tante le conseguenze concrete dell'applicazione di questo
decreto che ci vorrebbero troppe pagine solo per farne l'elenco.
L'eliminazione delle ore di sostegno riguarda tutti docenti di tutti gli
ordini di scuola.
Nonostante la gravità della situazione non ho trovato né associazioni, né
sindacati, né giornali che si siano seriamente preoccupati del problema.
Tutti contenti del risparmio di personale docente o struzzi di fronte a
questa svolta nella scuola pubblica?
E' ovvio che le associazioni dei portatori di handicap grave non se ne
interessino perché il provvedimento non cambia la loro posizione (e
menomale), ma esiste anche una grandissima quantità di popolazione
scolastica non rappresentata da nessuna associazione che non è in grado di
seguire i programmi "normali", neanche collocandoli nella categoria più
bassa della programmazione personalizzata più semplice, a meno di fare delle
classi dove raggruppare i casi difficili e ricreare così le classi
differenziali. E' questo che vogliamo?
Chi può per favore faccia sentire la sua voce.
Contro l'applicazione del DPCM n. 185/06 sulle nuove
certificazioni di handicap ai fini scolastici, ho scritto più di un articolo
critico. Gli aspetti problematici però che ho sollevato erano altri, cioè la
mancata individuazione di una Commissione con la stessa composizione in
tutta Italia, la mancata fissazione di criteri di certificazione comuni in
tutto il Paese, la mancata coincidenza delle nuove commissioni con le Unità
multidisciplinari che formulano la diagnosi funzionale, che conoscono gli
alunni e che avrebbe evitato l'aumento del numero di visite mediche, invece
di diminuirle, come espressamente prescrive la L.n. 80/06.
Anche l'aspetto della non certificazione dei casi di "disturbi specifici di
apprendimento" è da me stata pure presa in considerazione, ma non come
conseguenza del dpcm n. 185/06, ma come conseguenza di una mancata
attenzione al diritto allo studio di questi alunni e di una errata
applicazione della Legge-quadro n. 104/92 suidiritti delle persone con
disabilità.
Infatti già tale legge stabiliva che essa si applica esclusivamente alle
persone con handicap e cioè a quelle che, "a causa di un evento traumatico o
morboso" hanno subito "una minorazione stabilizzata o progressiva..." (art 3
comma 1). E l'art 12 comma 5 della stessa legge, a proposito
dell'integrazione scolastica stabilisce che "all'individuazione dell'alunno
come persona handicappata ", seguono formulazione della diagnosi funzionale
e del PEI. Ora, l'"individuazione di persona handicappata" avviene secondo i
criteri
di cui all'art 3 comma 1 , appena citato e quindi solo in presenza di "una
minorazione stabilizzata o progressiva".Quindi già dal 1992 il campo di
applicazione della normativa ed i destinatari della legge-quadro era ben
delimitato. Certo gli alunni con difficoltà di apprendimento non sono solo
quelli che hanno cause di carattere sanitario, pari a circa il 2% di tutti
gli studenti; ma ve nn'è'è un numero ben maggiore, pari a circa cinque volte
maggiore, costituito da alunni con difficoltà di apprendimento dovute a
cause personali, familiari, ambientali, sociali, etniche etc. In mancanza di
adeguate risorse nei confronti di questi ultimi, si è diffusa la prassi di
applicare anche ad essi la Legge-quadro sull'handicap, nominando insegnanti
di sostegno a favore di persone che però non potevano giuridicamente
qualificarsi con disabilità. Il DPCM è intervenuto a contrastare questa
deriva applicativa ed è stato applicato nel modo peggiore, senza cioè senza
una contemporanea predisposizione di strumenti didattici e di risorse umane
e materiali che sostituissero quelle utilizzate con un uso improprio della
legge-quadro.
Adesso che, a causa dei tagli alla spesa pubblica, ci si sta accorgendo di
ciò , certo ci si rende conto che si apre un grandissimo vuoto nella scuola.
Il Ministero dice che a questi problemi di diritto allo s6tudio debbono
provvedere gli enti locali e non gli insegnanti per il sostegno che la legge
prevede esclusivamente per le persone certificate come disabili. Il
Minis6tero però se ha ragione nel precisare che la L.n. 104/92 si applica
esclusivamente alle persone con disabilità, tace su altri obblighi che
rimangono a suo carico anche nei confronti di alunni con difficoltà di
apprendimento non riconducibili a cause sanitarie. Tace cioè sull'obbligo di
formazione di tutti i
docenti curricolari a saper trattare con tutti gli alunni con difficoltà e
sulla necessità dui non avere classi troppo numerose per realizzare questo
impegno di tutti i docenti. Purtroppo i confronti con l'Europa in ciò non ci
aiutano,perchè si dice che abbiamo un numero di alunni troppo basso per ogni
docente, rispetto allamedia europea e quindi bisogna aumentare il numero
degli alunni per classe.
Si è però dimostrato che tale basso rapporto medio deriva fondamentalmente
dalla presenza di un grandissimo numero di piccole classi in piccoli comuni
o in zone di montagna. A questo punto, più che affollare ulteriormente le
classi già numerose, occorre razionalizzare il numero di tali piccole
classi.
Il compito è difficile, come lo sarà quello voluto dalla recente finanziaria
di riequilibrare il rapporto alunni-disabili docenti-di sostegno, spostando
i posti dalle province dove questo rapporto è più alto (1 ad 1,5) verso
quelle province dove il rapporto è più basso (1 a 3,5). Ciò significa che in
alcune province verrà ridotto il numero dei posti di sostegno in organico di
diritto ed aumentato in altre. Le province che dovranno cedere posti
accetteranno questa situazione senza batter ciglio?
I piccoli comuni che saranno invitati a consorziarsi per gestire una sola
scuola intercomunale invece di tante piccole classi comunali, saranno
disposte a farlo?
Sono questi i problemi la cui soluzione può dare risposte alla domanda di
come realizzare la qualità della scuola. Occorrono un fitto dialogo ed
accordi interistituzionali; ma mi pare che ancora cuiò non avvenga con la
dovuta intensità.
Vorrei porvi una domanda: un nostro socio ha un figlio di 21 anni con
sindrome di down. Può, questo ragazzo, anche se ha 21 frequentare una scuola
secondaria partendo dal primo anno scolastico, cioè può stare in classe, con
ragazzi di 14? Capisco che non c'è più l'obbligo scolastico, ma c'è
l'obbligo formativo. Cosa fare?
Non vi sono norme che vietino l'iscrizione nelle
scuole secondarie di secondo grado ad alunni di età superiore ai 18 anni. Ci
possono essere ragioni di opportunità ed in tal caso si propone l'iscrizione
ai corsi serali per adulti, dove gli alunni con disabilità godono degli
stessi diritti dei corsi del mattino; cfr c.m. n. 455/97 e decreto min.
339/07.
E' importante che trattasi di una prima iscrizione a scuole secondarie di
secondo grado; infatti per chi volesse reiscriversi ad altri istituti o
indirizzi di tali scuole, dopo aver frequentato un quinquennio, un Parere
del Consiglio di Stato vieta la spesa del sostegno.
Qualcuno mi sa dire se per fare la graduatoria per individuare i docenti
perdenti posto coloro che godono della Legge 104/92 devono essere pure
inseriti?
In base al recente CCNL sulla mobilità, le persone
lavoratrici con disabilità grave o che assistono persone con disabilità
grave non vanno inserite nelle graduatorie dei perdenti posto e comunque
sono le ultime a perdere la sede.
Al momento dell'iscrizione alle scuole superiori di ragazzi disabili,
la documentazione relativa ( diagnosi funzionale, profilo e P E I ) devono
essere inviate alla scuola da parte della scuola media ?
In base ad una Direttiva del garante per la protezione
dei dati personali del Luglio 2005 , la documentazione scolastica recante
dati sensibili deve essere consegnata dalla scuola di provenienza alla
famiglia che provvederà a consegnarla alla scuola di nuova iscrizione.
Abbiamo un caso di ripetenza ( seconda volta ) per un ragazzo iscritto in
III media, su richiesta dei genitori, dobbiamo richiedere il parere della
equipe socio-sanitaria?
In caso di ripetenza debbono essere ascoltati gli
esperti sociosanitari che seguono il caso( art 14 comma 1 lettera "c" L.n.
104/92).
Può un consiglio di classe approvare un pei differenziato contro il dato
oggettivo della diagnosi funzionale (disturbo dell'apprendimento conseguente
ad anacusia bilaterale), contro il parere dell'esperto dell'asl, della
famiglia e dell'insegnante di sostegno, e contro l'evidenza di reali
capacità dell'alunna che ha frequentato già due anni nello stesso liceo
scientifico?Il problema, lo so è la formazione dei docenti curriculari che
parlano solo di contenuti e non di obiettivi.non c'è alcun modo di ricorrere
contro questa inopportuna, o almeno affrettata decisione? La famiglia non ha
ancora dato il consenso.Se lo dà, nell'interesse della ragazza che è
integrata in un modo esemplare nella classe, non può valersi in nessun
modo?A che serve formare gli insegnanti di sostegno quando la generalmente
gli insegnanti li ignorano e non desidera no intromissioni nella 'loro
classe'? Ricordo che il motto del mio insegnante al corso di sostegno era
"potevamo essere più alti",per farci capire che bisigna guardare alle
massime potenzialità di ogni alunno..ma poi troviamo insegnanti che volano
basso basso. mi dica gentilmente come procedere..
A quel che sembra il consiglio di classe ha proposto
un PEI differenziato contro il parere deglioperatori sociosanitari e della
famiglia in presenza di un caso di iopoacusia bilaterale. Siccome il PEI è
frutto del lavoro di tutti questi soggetti (art 12 comma 5 L.n. 104/92) i
docenti non possono arrogarsi da soli tale potere, che, come è noto (OM
90/01 art 15) può essere neutralizzato dal diniego dei genitori.
Giustamente, a questo punto si teme che i docenti possano però valutare
negativamente l'alunno, ritenuto, da loro erroneamente, destinatario di un
PEI differenziato.
A questo punto non c'è che chiedere un GLH operativo con la partecipazione
del referente provinciale per l'integrazione scolastica o dell'ispettore
coordinatore del GLIP che spieghino al Consiglio di classe la differenza fra
incapacità di intendere e difficoltà di comunicazione verbale. Sarebbe
opportuno pretendere per tali docenti un breve corso di formazione ai sensi
della CM 78/04 e della nota ministeriale prot n. 4798/05, svolto anche con
la docenza di qualche esperto in campo della sordità e della didattica
conseguente.
Vi chiedo per favore di fornirmi qualche indicazione normativa in merito al
servizio di vigilanza per gli alunni (scuola primaria e secondaria di primo
grado) diversamente abili i cui genitori siano impossibilitati ad essere
puntuali a scuola al termine delle attività didattiche a causa della propria
professione (farmacista e medico).
Sussiste l'obbligo dell'amministrazione comunale (o di altri) di predisporre
il servizio di vigilanza? Quali consigli potreste suggerire?
L’Istituzione scolastica, nell’ambito dei progetti
relativi all’ampliamento dell’offerta formativa, può organizzare, con il
concorso di risorse che l’ente locale potrà assegnare, valutati i progetti
presentati, attività di pre e post scuola con valenza educativa.
Ove sia l’Ente Locale, nell’ambito dei servizi socio-educativi, ad
organizzare le attività di pre e post scuola, l’istituzione scolastica
assicurerà, in regime di convenzione, l’apertura e la chiusura dei locali
scolastici, nonché le relative pulizie, utilizzando a tal fine, ove
necessario, i trasferimenti di all’Istituzione Scolastica di finanziamenti
finalizzati alla corresponsione delle retribuzioni accessorie spettanti al
personale della scuola, per l’esercizio da parte della scuola stessa delle
attività prestate nell’ambito dei servizi istituzionalmente di competenza
dell’Ente Locale, sulla base delle disposizioni previste dal Contratto
Nazionale e del contratto integrativo del comparto scuola.
Anche in relazione alle esigenze del trasporto scolastico di competenza
dell’Ente Locale, nelle scuole materne ed elementari statali l’istituzione
scolastica assicura brevi periodi di accoglienza e di sorveglianza degli
alunni in arrivo anticipato e in uscita posticipata rispetto all’orario
dell’attività didattica. Tale servizio è sempre svolto con accordo tra Ente
Locale e Istituzione scolastica. La scuola definirà con un proprio
regolamento le modalità di accoglienza
L’impegno dell’Ente Locale, in questi tempi di cambiamento nella scuola deve
essere prioritario a tutto, sia nei progetti che le scuole redigono, sia per
la qualità della vita dei bambini cui dovranno essere orientate non solo le
politiche educative, sociali o sanitarie ma anche le politiche culturali,
sportive e quelle relative all’organizzazione del sistema urbano e degli
spazi destinati all’infanzia.
SONO UNA DOCENTE DI SOSTEGNO DELLA SCUOLA SUPERIORE. SONO NUOVA IN QUESTO
SETTORE E VORREI CAPIRE DELLE COSE CHE NON MI RISULTANO CHIARE. LA PREGO DI
RISPONDERMI AL PIÙ PRESTO.
VORREI SAPERE:
1) DA CHI VIENE DECISA L'AREA DI APPARTENEZA (AD01, AD02,AD03; AD04) DI UN
ALUNNO DISABILE CHE DALLE MEDIE SI ISCRIVE ALLE SUPERIORI?? E QUAL È IL
CRITERIO PER DECIDERE L'AREA MIGLIORE IN CUI INSERIRE IL RAGAZZO?? E
INOLTRE, QUANTO INCIDE L'INDIRIZZO DELL'ISTITUTO IN CUI L'ALUNNO HA SCELTO
DI ISCRIVERSI (INTENDO DIRE, PUÒ ESSERCI UN RAGAZZO CON SOSTEGNO SU AD02 IN
UN TECNICO INDUSTRIALE) ????
2) A CHI SPETTA AUMENTARE LE ORE DI SOSTEGNO AD UN DISABILE CHE GIÀ
FREQUENTA IL II ANNO DI SUPERIORI? QUAL È L'ITER DA SEGUIRE, ANCHE PER
EVENTUALI RICORSI???
Le risposte sono da tempo sulle FAQ di Edscuola.
https://www.edscuola.it/archivio/handicap/hfaq.html
Secondo l'art 13 comma 5 l.n. 104/92 l'area disciplinare di prevalente
interesse per l'alunno è individuata nel PEI dal GLH operativo che lo
formula in base all'art 12 comma 5 L.n. 104/92.
Per l'aumento delle ore di sostegno, occorre avanzare un nuovo progetto
all'Ufficio scolastico provinciale e regionale secondo quanto stabilito
dall'art. 42 del decreto ministeriale n. 331/98. Se non si ottiene quanto
chiesto, non rimane che la causa al TAR.
Chiedo cortesemente a chi mi può dare chiarimenti circa la diagnosi
funzionale; é vero, come mi ha detto la neuropsichiatra dell'ASL che non si
può più indicare quantitativamente le ore di sostegno ? Chi dovrebbe
quantificare le ore di sostegno necessarie per il caso specifico? In base a
quali criteri?
Nessuna norma ha mai previsto che sia la diagnosi
funzionale a dover individuare le ore per il sostegno. Il numero di tali ore
viene proposto nel PEI che è formulato non dalla sola ASL, come la Diagnosi
fubnzionale,ma da tutti quanti conoscono i bisogni dell'alunno, cioè
insegnanti, operatori sociosanitari e famiglia ( art 12 comma 5 l.n.
104/92).In tal senso è anche la scorsa finanziaria , L. n. 296/06, che
all'art 1 comma 605 lettera "b" prevede l'individuazione " delle effettive
esigenzedi sostegno" tramite accordi fra ASL, Enti locali e scuola.
Nel mio Istituto frequenta una alunna diversamente abile con
particolari problemi di natura psichica, se non psichiatrici.
La Scuola, in sede di GLHO di inizio anno ha evidenziato ai genitori e
all'equipe multidisciplinare per l'integrazione scolastica i fenomeni e gli
atteggiamenti problema che l'alunna mette in atto nel corso della frequenza
scolastica.
A distanza di qualche mese detti fenomeni sono immutati e le componenti
esterne, genitori e equipe, non hanno più fatto sapere a noi quali
iniziative sono state prese in conseguenza della prima riunione di GLHO.
Per evidenziare la "pericolosità" delle esternazioni comportamentali
dell'alunna in oggetto, può la scuola segnalare direttamente ad altri centri
specializzati, vedi SIM, servizi sociali del Comune, ecc., o è tenuta a
contattare solo l'equipe per l'integrazione interessata per territorio?
Che la scuola, si attivi presso l'Ente locale,
per richiedere una figura di supporto. Lo prevede la legge 104/92 art. 13,
comma 3. Meglio se questa richiesta è supportata dal Servizio di
Neuropsichiatria della ASL di competenza
Vorrei sapere se la scuola può obbligare i genitori degli alunni
disabili a partecipare alle gite. La domanda viene posta perchè spesso
vengono attuate delle vere e proprie strategie tese ad escludere la persona
portatrice di handicap a questo evento. Sono vari i sistemi e talvolta le
scuse che alcune scuole pongono in essere per dissuadere le famiglie di
studenti svantaggiati dalla partecipazione a questo importante momento del
percorso formativo degli studenti, che acquista ulteriori aspetti di maggior
rilevanza quando trattasi di persone che,come i nostri figli,vivono con
difficoltà le giornaliere relazioni col mondo esterno.
NO! Non li può obbligare
https://www.edscuola.it/archivio/handicap/hfaq_gita.html
Sono una docente di sostegno, precaria, dell'area AD02,quest'anno
lavoro in un ITC.
Gli alunni diversamente abili nell'Istituto sono 5 mentre i docenti
specializzati sono solo due, io appunto e un'altra collega. A me sono stati
affidati 3 alunni, uno di questi deve affrontare l'esame di Stato conclusivo
ed è affetto da Kinzipatia encefalica di tipo piramidale e ha un grave
deficit della motricità grossa e fine. Durante le prove di verifica,
d'italiano soprattutto, lui detta e io scrivo, c'è da dire che ha molte
lacune ed è lento nell' usare il computer.
Ti prego di rispondere a queste domande
1) quali prove equipollenti sono veramente adatte per lui?
2) se sarò presente alle prove come aiuto materiale cioè scrivendo al suo
posto, o dandogli assistenza psicologica, qual è il mio ruolo? posso
partecipare alle correzioni delle prove e alle riunioni della commissione
esaminatrice?
3) il consiglio di classe può nominarmi membro interno?se la risposta è
affermativa qual è il mio ruolo?
Inoltre c'è anche un altro problema, che ti descriverò brevemente. La mia
unica collega di sostegno è molto negligente (qualcuno dice che non ci sta
con la testa)non ha seguito come si deve gli alunni (due) che le sono stati
affidati e inoltre non è stata mai presente a nessuna riunione del GLHI e
neanche ai consigli di classe degli alunni affidati a lei. Ciò ha provocato
l'ira dei genitori di uno dei suoi alunni. Il consiglio della classe
dell'alunno in questione e il dirigente scolastico, per tamponare la
situazione, mi hanno chiesto di preparare un progetto per potenziare le
abilità di base dell'alunno, da svolgersi in aula durante le ore curriculari
per quattro ore affiancando i docenti di matematica e italiano. La mia
collega negligente sa del progetto e non si è opposta. Ma io ti chiedo: è
legale il mio intervento?(io anche senza nomina svolgo le funzioni di
coordinatrice del gruppo H) e inoltre la settimana prossima ci sono i
consigli per stilare i PEI degli alunni (due) della mia collega, sicuramente
lei non si presenterà ...chi la sostituisce durante la riunione? si può
elaborare il PEI senza il docente di sostegno? Se puoi dammi anche dei
riferimenti normativi relativi alle domande che ti ho posto.
Intanto Lei, essendo precaria non ha il requisito per
poter essere nominata in commissione d'esame (i docenti per il sostegno
debbono essere idonei in concorsi per dirigenti o avere alcuni anni di
vicepresidenza) e quindi non potrà partecipare alla correzione degli
elaborati ed allo scrutinio finale della Commissione.
E' invece assistente durante gli esami (OM 26/07, art. 17, comma 1) e può
fornire suggerimenti alla commissione circa i tipi di prove equipollenti.
A tal proposito è necessario che alleghiate alla relazione del 15 Maggio
alcuni esempi di prove svolte dall'alunno durante l'anno.
Quanto alla supplenza che di fatto sta svolgendo per conto della collega che
è sempre assente, ritengo sia più corretto che il Dirigente convinca tale
docente a prendersi tutto l'anno di congedo per malattia, almeno sino a
quando (mi pare fine Aprile), tornando a scuola non può togliere il posto ad
un supplente che il Dirigente deve nominare (sentenza della Corte dei conti
n. 59/04), pena richiesta dei genitori di sostituzione del docente ai sensi
della sentenza del Consiglio di Stato 245/94
Da parte di un dirigente scolastico è stata rifiutata l'iscrizione di
un alunno H ad un corso serale presso un istituto tecnico industriale, con
la motivazione che l'alunno aveva già conseguito un precedente diploma
presso un istituto professionale e la normativa vieta la possibilità di
poter essere seguito da un docente di sostegno.
Non riesco a trovare tale norma, se esiste!
LA SCUOLA NON E' UN PARCHEGGIO. Fa bene il Dirigente
in questione ad opporsi avendo questo ragazzo, già assolto l'obbligo
scolastico. Ci sono centri per la Formazione professionale o cooperative per
tenere impegnate persone in stato di disabilità, forse in maniera
sicuramente più produttiva e gratificante per il disabile stesso.
Insegno in un istituto superiore di secondo grado, talvolta accade che
manca un insegnante della prima ora, quindi la classe viene fatta entrare
alla seconda ora. La madre dell'alunna a me affidata, sostiene che la
propria figlia debba entrare alla prima ora , poichè in quell'ora c'è
l'insegnante di sostegno in orario; ella non vuole saperne di fare entrare
la figlia come tutti gli altri alunni alla seconda ora, e si chiede: che
cosa fa l'insegnante di sostegno? se ne sta a casa, allora non fa tutte le
18 ore di insegnamento. La prego di risolvermi questo quesito. vorrei sapere
una volta per tutte, l'alunna diversamente abile, può restare nell'istituto
quando manca la propria classe per un qualsiasi motivo; se nell'istituto ci
sono gli obiettori di coscienza, l'alunna può essere affidata agli obiettori
se la classe esce prima, o ci vuole l'autorizzazione dei genitori?
Questo è un problema che va risolto con un GLH
operativo. Infatti, se ad es. la mamma che accompagna a scuola la figlia ,
deve immediatamente recarsi al lavoro, occorre che la scuola dica
all'insegnante per il sostegno che in quell'ora farà attività individuale ,
concordata col GLH operativo. Se manca l'insegnante per il sostegno, ad es.
all'ultima ora e la classe esce prima senza aver precedentemente avvertito
la famiglia,occorre che la scuola affidi l'alunna ad un docente o non
docente operante nella scuola. Ciò se questi eventi capitano occasionalmente
una volta tanto. Se però queste entrate ritardate o uscite anticipate sono
regolari, allora occorre cambiare l'orario dell'insegnante per il sostegno,
che non può essere pagata e non lavorare.
Mia figlia, autistica, di 5 anni frequenta l’ultimo anno di scuola
materna.
Il prossimo anno vorremmo farle fare un anno di “saldatura” cioè farle
frequentare ancora un anno di materna anziché la prima classe della
primaria.
Avremmo però il desidero di iscriverla in una scuola privata. La scuola è un
Istituto Paritario e quindi parte integrante del sistema pubblico!
Abbiamo avuto un colloquio con la Dirigente d’istituto (è un istituto
gestito da religiose…) e ha dato la massima disponibilità ad accogliere la
bambina.
L’unico problema che ha sollevato è che probabilmente il comune non
garantisce per l’anno di saldatura la copertura finanziaria per l’insegnante
di sostegno e l’educatrice.
Ma come è possibile?
È giusta una cosa simile? È una scuola privata e quindi già dobbiamo pagare
la retta annua (che non è cosa da poco). Va a finire che dobbiamo pagarci
anche una persona che assista la bambina.
Che diritti abbiamo? La legge non garantisce l’assistenza ai bambini
disabili.
Il Comune può esimersi da non finanziare l’insegnante di sostegno e
l’educatrice alla persona.
Ci sono delle leggi che ci tutelano? Io avevo pensato di chiamare le tv e
incatenarmi davanti al comune (se mia figlia ha dei diritti li voglio a
tutti i costi….).
Cosa possiamo fare?
E' inutile incatenarsi:-))) E' una scuola privata, e
d'infanzia, pertanto non ha nessun obbligo, ne morale e ne per legge. Esiste
la scuola statale che non ha nulla a che invidiare a quella privata. La
bimba deve essere seguita da una insegnante di sostegno. O la paga o cambia
scuola. Alle elementari la cosa migliora un pò, ma se lo scordi che non
dovrà pagare più nulla.
Sono la mamma di Claudio ragazzo down di quasi 18 anni, viviamo nella
provincia di Roma e precisamente a Pomezia. Mio figlio nel giugno dello
scorso anno ha conseguito il diploma di licenza media, poi purtroppo, non ho
trovato nel nostro territorio nessun’altra scuola adatta a lui, se non che
un centro per disabili (un diurno), che però aveva un numero chiuso e
purtroppo mio figlio non c’è rientrato e quindi l’hanno messo in lista
d’attesa. Però cercando e vedendo ho trovato un centro nella zona di Ostia,
il problema però è il trasporto, perché il mio comune non ha nessun pulmino
che lo possa portare lì, io non posso portarcelo perché ho altri 2 figli più
piccoli e quindi mi si accavallerebbero gli orari di entrata e di uscita
dalla scuola.
Datemi un consiglio come posso fare? C’è una legge che obbliga il mio comune
a trasportare Claudio a questo centro? Grazie per la vostra attenzione.
Non mi risulta che vi sia l'obbligo del Comune di
trasporto gratuito delle persone con disabilità ai centri diurni siti in
altri comuni. Però Lei potrebbe far presente al Suo comune che deve
garantire al figliolo il progetto di vita secondo quanto previsto dall'art
14 l.n. 328/00, che è finanziato dalla L.n. 162/98. Può quindi sentire il
Comune, affinchè , sulla base di queste due norme trovi il sistema o di
consentire la frequenza in attività personalizzate nell'ambito del Vostro
comune o di consentire il trasporto, a proprie spese ( anche tramite il
rimborso delle spese a dei volontari) al centro di Ostia.
Cosa dice l'art. 14 della Legge 328/2000
Il capo terzo della legge di riforma, rompendo lo schema organizzativo di
impianto, introduce alcune tipologie di interventi e servizi, dalla cui
lettura comunque si possono desumere dei principi generali, primo fra tutti
quello degli interventi realizzati sulla base di appositi progetti per
persone con disabilità.
La prima tipologia di interventi riguarda le persone con disabilità. Si
prevede che per garantire la loro piena integrazione sociale, debba essere
predisposto per ciascuno un "progetto individuale", che contiene una analisi
diagnostica delle difficoltà, non solo sanitarie, le potenzialità
attivabili, non solo con interventi riabilitativi, ed il percorso di
integrazione nel tessuto familiare, nel mondo scolastico, in quello
formativo, lavorativo e sociale. La norma dell'art.14 chiaramente risente
del lavoro culturale e della conseguente elaborazione normativa che a
partire dai primi anni settanta ha avviato in Italia la
destituzionalizzazione e l'integrazione sociale delle persone con disabiltà,
facendo leva sull'integrazione nelle scuole comuni di ogni ordine e grado.
Il riferimento al "progetto individuale" è chiaramente mutuato dagli
articoli 12 e 13 della legge n.104/92, che fanno espresso riferimento al
progetto globale di vita delle persone con disabilità.
L'articolo 14 della legge di riforma amplia questo percorso personalizzato
sia proiettandolo verso il futuro, sia attraverso strumenti operativi
aggiuntivi quali ad esempio interventi economici mirati. La legge di riforma
fa altresì tesoro della legge 162/99 che ha previsto per le persone con
handicap "di particolare gravità" percorsi personalizzati al fine di
garantire una loro maggiore autonomia sia nella vita in famiglia, sia in
percorsi di vita autonoma da adulti, sia in piccoli gruppi da anziani,
quando verrà meno o l'autonomia propria o il sostegno dei genitori, a causa
della loro scomparsa.
Il "progetto individuale", predisposto a livello istituzionale con la
collaborazione di diversi soggetti pubblici e privati accreditati, secondo
le competenze di ciascuno, è impostato e coordinato dal comune di
appartenenza dell'interessato. Alla luce anche di quanto detto in materia di
carta dei servizi, il"progetto individuale" può intendersi come un contratto
stipulato tra comune e utente, il quale avrà nel primo la controparte in
caso di disservizi. E' questo l'aspetto contrattualistico che si coglie in
più punti della legge che deve essere valorizzato ed ulteriormente
esplicitato, anche dalle associazioni degli utenti e dei consumatori. E' la
formulazione chiara del "progetto individuale" con le indicazioni delle
prestazioni e dei servizi di ciascun ente erogatore, che costituisce la
garanzia vera per la esigibilità dei diritti sociali troppo ampollosamente
enfatizzata nei primi articoli della legge di riforma.
Ogni utente con disabilità che voglia avere la certezza di diritti esigibili
deve contrattare col comune, per quanto possibile anche nei minimi dettagli,
le modalità di realizzazione del progetto individuale. Solo in presenza di
un progetto ben articolato sottoscritto dal comune, che si fa garante anche
delle altre parti firmatarie, l'utente con disabilità può vantare dei
diritti alle prestazioni previste e, in forma specifica di quanto promesso o
il risarcimento dei danni.
AVREI BISOGNO DI DUE INFORMAZIONI IMPORTANTI, PER FAVORE,PER QUANTO
RIGUARDA LA LEGISLAZIONE SCOLASTICA IN MERITO AI DIRITTI E DOVERI DELLE
INSEGNANTI DI SOSTEGNO.
DUE DOMANDE IMPORTANTI PER FAVORE. NELLA MIA SCUOLA LA VICARIA HA UN FORTE
POTERE DECISIONALE, SPECIALMENTE PER QUANTO RIGUARDA I PERMESSI BREVI E LE
RICHIESTE PER POTER EFFETTUARE SALTUARIAMENTE CAMBI DI ORARIO.
EBBENE, IO SONO UN'INSEGNANTE DI SOSTEGNO PSICOFISICO IN UNA SCUOLA PRIMARIA
CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO.
DAL MOMENTO CHE HO AVUTO DEI PROBLEMI FISICI E DEVO EFFETTUARE UNA SERIE DI
CONTROLLI E SONO ISCRITTA ALL'UNIVERSITA', QUANDO HO NECESSITA' DI FARE UN
CAMBIO LE MIE COLLEGHE PER EVITARE DI PRENDERE IL GIORNO (COSA CHE SE PRENDI
PER MALATTIA TI RINFACCIA ALL'ENNESIMA POTENZA) MI AIUTANO SEMPRE
CAMBIANDOLO SENZA PROBLEMI MA LA VICARIA NON è MAI D'ACCORDO.
QUESTA PERSONA VUOLE CHE AL POSTO DI CAMBI DI ORARIO IO PRENDA PERMESSI
BREVI IN MODO CHE LEI MI POSSA UTILIZZARE SUCCESSIVAMENTE COME SUPPLENTE...
QUESTO PERCHE'HA IMPOSTO ALLE ASSISTENTI AMMINISTRATIVE CHE NEL CASO IN CUI
UNA DOCENTE SI ASSENTI PER MENO DI 5 GIORNI DI COPRIRE I BUCHI CON LE
COMPRESENZE.
INOLTRE SIN DALL'INIZIO DELL'ANNO HA FATTO LA GUERRA A TUTTE LE INSEGNANTI
DI SOSTEGNO DELLA SCUOLA PERCHE' NON VUOLE CHE STIANO NELL'ORARIO DI MENSA E
NEL DOPO MENSA.
SECONDO LEI è TEMPO SPRECATO...
E CI METTE CONTRO ANCHE LA PRESIDE.
ESISTE UNA LEGGE CHE MI VIETI DI STARE A MENSA E NELLA RICREAZIONE?
NON E' IMPORTANTE ANCHE FAVORIRE L'INTEGRAZIONE DEL BAMBINO CON IL RESTO
DELLA CLASSE, SPECIE SE HA DIFFICOLTA' COMPORTAMENTALI?
I diritti ed i doveri degli insegnanti per il sostegno
sono gli stessi degli altri docenti, ai quali sono parificati in tutto.
Quanto alla mensa, mi risulta che l'assistenza spetti o ai collaboratori
scolastici o agli assistenti per l'autonomia. Pertanto non dovrebbe
rientrare fra i doveri dei docenti per il sostegno l'assistenza alla mensa.
Comunque si sinceri meglio parlando col Suo sindacato per verificare se, per
caso, il CCNL decentrato preveda diversamente.
Sono docente di ruolo con padre affetto da patologia neoplastica (
richiesto handicap) , vorrei cortesemente sapere quali sono i permessi e
congedi che spettano per assistenza continuativa.
Con legge 80/2006 (art. 6) il legislatore, accogliendo
la richiesta della Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato
in Oncologia (FAVO Onlus – www.favo.it), ha disposto un iter di accertamento
accelerato dell’invalidità civile e dell’handicap, a carico della
Commissione medica della Asl, in caso di malattia oncologica. La visita di
accertamento deve effettuarsi entro 15 giorni dalla data della domanda.
Gli “esiti dell’accertamento” sono immediatamente produttivi dei benefici
che da essi conseguono.
Nel caso di soggetto non lavoratore o con attività lavorativa produttiva di
un reddito inferiore ai limiti stabiliti per il diritto alle provvidenze di
invalidità civile, può sostanziarsi, nella prima fase della malattia, il
diritto ad una prestazione economica di invalidità civile.
Le tabelle ministeriali di valutazione prevedono tre percentuali di
invalidità per patologia oncologica:
- 11% con prognosi favorevole e modesta compromissione funzionale
- 70% con prognosi favorevole ma grave compromissione funzionale
- 100% prognosi infausta o probabilmente sfavorevole nonostante asportazione
chirurgica.
Le Commissioni mediche basano la loro valutazione sul dato
epidemiologico/statistico della neoplasia specifica. Nella prima fase della
malattia può essere riconosciuto il 100% di invalidità civile, in
particolare per tutto il periodo di trattamento chemioterapico e/o
radioterapico. In altri casi vi può essere un riconoscimento del requisito
sanitario pari ad almeno il 74%
Recenti sentenze della Corte di Cassazione hanno stabilito il diritto per le
persone malate di cancro e che seguono un trattamento chemioterapico o
radioterapico particolarmente debilitante, di ottenere l’indennità di
accompagnamento anche se per un breve periodo. Infatti, la Suprema Corte
aveva sostenuto che “nessuna norma vieta il riconoscimento del diritto
all’indennità di accompagnamento anche per periodi molto brevi”.
Si noti che il diritto all’indennità di accompagnamento non discende
automaticamente dall’effettuazione di trattamenti antineoplastici, ma deriva
dalla sussistenza dei requisiti previsti dalla legge ovvero l’impossibilità
di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o la necessità
di assistenza continua nel compimento degli atti quotidiani della vita.
Nel caso di malati terminali, si ricordano le sentenze di Cassazione n.
7119/2003 e n. 9583/2002 che sostengono quanto a fronte di un evento letale
certus an, ma incertus quando “non appare razionale e rispondente alle
finalità della legge negare la necessità di un’assistenza continua per il
fatto che, entro un periodo di tempo imprecisato, sopraggiungerà la morte a
causa delle patologie invalidanti”.
Con la certificazione di grave handicap rilasciata, con la procedura
accelerata, dalla Commissione Asl, il lavoratore o la lavoratrice, possono
chiedere di usufruire delle particolari agevolazioni lavorative previste
dalla legge 104/92 . Si tratta di 3 giorni retribuiti al mese di permesso
oppure di 2 ore retribuite al giorno per tutti i giorni lavorativi del mese.
Le due ore di permesso per ogni giorno lavorativo permettono ad esempio di
articolare l’orario di lavoro in modo più consono al lavoratore, e si
aggiungono normalmente, ai ROL (riduzione orario di lavoro) previsti dal
CCNL. Tali permessi come noto, oltre ad essere retribuiti, hanno una
copertura contributiva figurativa utile ai fini pensionistici.
Congedo biennale non retribuito per i familiari
Una norma del 2000 ha istituito un congedo biennale non retribuito per gravi
e documentati motivi familiari.
Tale congedo non è, appunto, retribuito e non è nemmeno coperto da
contribuzione figurativa. Il lavoratore che ne usufruisce ha però la
garanzia della conservazione del posto di lavoro.
Possono usufruire di questo congedo i lavoratori che hanno situazioni
familiari che necessitano la presenza del lavoratore, ad esempio, a causa di
particolari patologie, come appunto quelle di natura neoplastica.
Il congedo può essere fruito anche in modo frazionato e non continuo,
comunque per un massimo di 24 mesi nell’arco della vita lavorativa. Il
lavoratore che ne usufruisce può inoltre ricorrere al versamento della
contribuzione volontaria o al riscatto del periodo non coperto da
contribuzione.
La legislazione infine prevede un permesso annuale di tre giorni retribuiti
in caso di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il
2° grado o del convivente. Questo ultimo permesso si aggiunge ai permessi
previsti con legge 104/92 e naturalmente ad eventuali altri permessi già
previsti dai singoli CCNL.
Altre agevolazioni: contrassegno per i parcheggi per disabili
Il Comune di residenza riconosce al malato di cancro in terapia, il diritto
ad ottenere il contrassegno di libera circolazione e sosta in quanto
“persona con invalidità temporanea”.
Alla domanda va allegata la certificazione medica rilasciata dalla Asl che
comprovi l’effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta del
richiedente.
La domanda va presentata in carta semplice al Comune di residenza allegando
la documentazione medica che deve contenere l’indicazione del presumibile
periodo di durata dell’invalidità.
L’autorizzazione viene rilasciata per un tempo determinato. Il contrassegno,
che prescinde dalla titolarità di una patente di guida o dalla proprietà di
un automobile, deve essere esposto in modo ben visibile.
Esenzione dal pagamento dei farmaci e per tutte le prestazioni sanitarie
collegate alla patologia, per la prevenzione dagli ulteriori aggravamenti e
per la riabilitazione.
L’esenzione dal ticket per patologia viene riconosciute alle persone affette
da particolari malattie elencate nel DM 329/99, modificato con DM 296/01,
sulle malattie croniche ed invalidanti.
Per ogni patologia sono previste specifiche esenzioni dalla partecipazione
al costo per le prestazioni di assistenza sanitaria indicate dagli stessi
decreti ministeriali. Si tratta normalmente delle prestazioni che sono
considerate appropriate ai fini del relativo monitoraggio e della
prevenzione da ulteriori aggravamenti . Per ottenere l’esenzione per
patologia oncologica (cod. 048) è necessario presentare alla ASL
territorialmente competente la relativa domanda munita di documentazione
medica attestante la malattia.
Un riconoscimento di invalidità civile pari al 100% dà diritto all’esenzione
totale, cioè per tutte le prestazioni sanitarie, anche quelle non collegate
alla patologia.
La condizione prioritaria ed essenziale per accedere ai permessi lavorativi
è che il disabile sia in possesso della certificazione di handicap con
connotazione di gravità (articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992).
La norma originaria e principale in materia di permessi lavorativi
retribuiti è la Legge quadro sull'handicap (Legge 5 febbraio 1992, n. 104)
che all'articolo 33 prevede agevolazioni lavorative per i familiari che
assistono persone con handicap e per gli stessi lavoratori con disabilità.
Principalmente ad occuparsi dei permessi lavorativi previsti dall'articolo
33 sono stati gli enti previdenziali (INPS e INPDAP, solo per citare i
principali) emanando circolari ora applicative ora esplicative. Non sempre
le indicazioni fornite dai diversi enti sono fra loro omogenee. È quindi
innanzitutto necessario riferirsi sempre alle indicazioni fornite dall'ente
di riferimento. Nella sostanza, un assicurato INPS non può far valere le
disposizioni previste dall'INPDAP o da un altro ente previdenziale e
viceversa. Al tempo stesso, per fare un esempio, il responsabile del
personale di un ente pubblico non può applicare le disposizioni impartite
dall'INPS (settore privato), ma deve rifarsi esclusivamente alle istruzioni
del proprio ente previdenziale. Ad occuparsi di queste materie sono
intervenuti, in alcuni casi, anche il Consiglio di Stato e alcuni Ministeri
(Welfare, Funzione Pubblica, Tesoro) con pareri, circolari e indicazioni di
servizio. Su alcuni aspetti, poi, si sono pronunciati i singoli Contratti
Collettivi Nazionali di Lavoro.
Per i dipendenti pubblici.
il dipendente interessato deve produrre all'Ufficio di appartenenza:
- comunicazione dei giorni di assenza o delle ore di permesso:
- certificazione ASL dalla quale risulti che il familiare assistito si trovi
in situazione di handicap grave ai sensi dell'art. 3, 3° comma, della L.
104/92
Tra pochi giorni l'alunna che sto seguendo (una ginnasiale di quindici
anni), dovrà sostenere il recupero del debito in inglese.
Nell'ambito della formulazione del giudizio/valutazione relativa all'esito
della prova in questione, chi ha voce in capitolo? Il solo insegnante
curriculare o anche quello di sostegno, e se si in che modo?
La stessa alunna avrebbe intenzione, l'anno prossimo, di trasferirsi in un
liceo artistico. In caso di altri debiti conseguiti quest'anno come ci si
dovrebbe regolare? Dovrebbe recuperarli a settembre e, in base all'esito,
iscriversi al terzo o al secondo anno della nuova scuola?
La valutazione nelle singole discipline è di
competenza dei docenti delle medesime. Il docente per il sostegno aiuta il
collega a trovare i criteri di interrogazione e di valutazione; ma la
valutazione del docente della singola disciplina.
Quanto all'iscrizione in costanza di debiti, ritengo che all'atto
dell'iscrizione la famiglia iscrive alla classe successiva, nella previsione
che i debiti siano saldati entro Metà Settembre. Se poi ciò non dovesse
avvenire, l'alunno ripete la stessa classe nel proprio o nell'istituto cui
si è iscritto.
Sono un insegnante di sostegno dell'area umanistica di un liceo classico.
Vorrei sapere se può essere imposto dal dirigente l'intervento didattico
anche nell'orario di ed.fisica per una ragazza spastica su carrozzina.
Premesso che per l'allieva sono previste solo 9 ore di sostegno, il
Consiglio di Classe aveva precedentemente approvato l'orario che dava
priorità alle materie umanistiche. La docente di Ed. fisica ha richiesto
successivamente la modifica dell'orario. Chi deve intervenire per una
specifica attività motoria?
In via di principio, una volta fissata ll'area di
prevalente interesse per l'alunno, lo stesso docente nominato può
intervenire in altre aree, se il GLH operativo lo concorda; tanto più che il
docente specializzato deve essere fondamentalmente di sostegno anche ai
colleghi, a ciascuno dei quali rimane l'obbligo di svolgere ilpercorso
didattico della propria disciplina. Se però il cambiamento è stato
determinato dalla necessità di non far svolgere ginnastica all'alunno o di
seguirlo durante l'ora di ginnastica, allora il GLH operativo dovrebbe
chiedersi se, durante l'ora di ginnastica non sia più utile la presenza di
un assistente all0'autonomia e quindi proporre la conseguente richiesta al
Dirigente scolastico.
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