a cura di Rolando Alberto Borzetti


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FAQ 51
Domande e Risposte su Handicap e Scuola

 

Sono un insegnante di sostegno al primo anno. Sto seguendo un'alunna ipovedente con facoltà mentali nella norma; la ragazza segue quindi un programma non differenziato, con obiettivi e supporti compatibili con la disabilità.
La ragazza trova molte difficoltà a svolgere le relazioni di laboratorio che descrivano alcuni esperimenti di chimica fisica, perché non riesce ad osservare l'esperimento, ma può solo sentire la descrizione svolta da me. Siamo in un liceo scientifico tecnologico, al secondo anno, e la materia è chimica fisica. Siccome la valutazione per la materia si divide in orale e pratico, volevo sapere se è possibile esonerare la ragazza dal voto pratico e far sì che la ragazza venga valutata solo sulle interrogazioni e i compiti scritti.
Se non è possibile quali sono le alternative? Immagino "personalizzare" le verifiche sulle relazioni di laboratorio, giusto?

Il quesito trova risposta nell'art 16 comma 3 L.n. 104/92 che prevede la possibilità di prove equipollenti e nell'art 17 comma 1 dell'ordinanza ministeriale n. 40/09 sugli esami di Stato che chiarisce il concetto di prove equipollenti come quelle che possono essere diverse nei modi di effettuazione, purchè consentano alla Commissione di verificare la sufficiente preparazione dell'alunno. Quindi è legittimo sostituire le prove pratiche con la descrizione delle reazioni che, secondo gli apprendimenti, l'alunno è in grado di raccontare. Esempi simili per alunni ciechi si hanno nella sostituzione di descrizione di pitture in Storia dell'arte con discussioni teoriche ; nella sostituzione di certi attività di educazione fisica, etc. Il Consiglio di stato col Parere reso al Ministero il 10 Aprile 1991 n. 348 ha affrontato e risolto positivamente un problema simile per i tirocini di alunni con disabilità gravi negli istituti magistrali, ritenendo legittimo sostituire tale attività con approfondimenti teorici.

Mi trovo assegnata da settembre ad un caso di autismo presente da 4 anni nella scuola e per il quale dopo aver costretto la referente del sostegno peraltro senza incarico ufficiale a fare i controlli sulla documentazione presente mi
rendo conto che non è mai stata fatta una diagnosi funzionale, né tanto meno un pdf. Chiedo di mettere a verbale la cosa nel 1° c.d.c. ma non ho potuto visionare lo stesso redatto successivamente alla seduta;
consegno una relazione alla coordinatrice della classe nonché funzione strumentale per l'area integrazione, faccio presente a preside e vicepreside. In tralice mi viene fatto capire che sono io a dover fare la richiesta alla famiglia. Rispondo che non è così poiché non mi risulta dalla normativa che la documentazione sia a cura del docente di sostegno.
Manca anche la vigilanza al piano e l'assistenza di base per l'alunno.
Cosa devo fare?
Posso scrivere io stessa al preside o è meglio la tutela legale data l'inerzia strumentale del dirigente e collaboratori.

All'atto dell'iscrizione e, comunque, entro il termine del 28 febbraio, per gli alunni individuati in situazione di handicap fisico, psichico o sensoriale con le modalità di cui al D.P.R. 24/2/1994 (in G.U. 15/4/1994, n. 87) deve essere presentato da parte di uno dei genitori o di chi esercita la potestà familiare la diagnosi funzionale prevista dallo stesso decreto presidenziale o, in mancanza, in via provvisoria, il certificato dello specialista o dello psicologo in servizio presso l'U.S.L. o in regime di convenzione con la medesima.
Ove tale documentazione non venga prodotta, il capo d'istituto, sentito il consiglio di classe, invita la famiglia, per iscritto, a produrre la documentazione stessa, necessaria per l'esercizio del diritto all'integrazione scolastica, con l'avvertenza che non provvedendo entro dieci giorni, il capo dell'istituto medesimo potrà direttamente rivolgersi all'U.S.L. Ove la famiglia espressamente rifiuti di produrre la certificazione, l'alunno non può in alcun modo considerarsi in situazione di handicap, a meno che nel suo interesse non intervenga il Tribunale per i minori.
Se la ASL non elabora la Diagnosi funzionale può essere denunciata alla Procura della Repubblica per omissione di atti di ufficio. Se la scuola non sollecita la ASL inadempiente, anche la scuola può essere denunciata per omissione di atti di ufficio. Se l’alunno è seguito da un centro convenzionato con la ASL, questo deve completare la sua prestazione facendo anche la Diagnosi Funzionale (Atto di indirizzo, D.P.R. 24-2-94 art. 3 c. 2). Il Capo d’Istituto può farla produrre al centro convenzionato facendo riferimento alla C.M. 363/94 art. 3 c. 1.
In pratica è il Dirigente che deve muoversi oppure la famiglia che può essere sollecitata, non lei

Sono una insegnante di sostegno che si occupa dell'orientamento nella secondaria di primo grado. Nella nostra scuola è inserito in classe 3^ un alunno affetto da h. gravissimo, non in grado di comunicare (nè verbalmente, nè con modalità alternative). I problemi di programmazione e di valutazione che ne conseguono ci hanno obbligato a definire solo obiettivi tesi al benessere psicofisico dell'alunno, puntando ad attività di rilassamento, sensoriali e di integrazione nel gruppo classe (stimolando la sensibilità dei compagni di classe). Insomma non è stato possibile, valutate le capacità, individuare obiettivi raggiungibili dall'alunno, ma attività che migliorano l'inserimento scolastico.
A questo punto non sarà possibile esprimere una valutazione nella scheda, ma solo un elenco di proposte effettuate e le reazioni che a noi sembrano positive (non piange, non ha crisi epilettiche, guarda incuriosito, sembra sorridere), riportandole nel globale dello stesso modello. Rispetto a questo punto cosa ne pensate?E' corretto?
Per quanto riguarda poi l'esame, vista la gravità della situazione non è possibile fargli sostenere un qualsiasi tipo di esame. Quindi si potrà solo rilasciare un attestato di frequenza, immagino. E' corretto?
I servizi sociali non ritengono utile una iscrizione alle scuole superiori ma ad un centro diurno o ad una cooperativa per disabili gravi. I genitori, che hanno voluto fortemente la ripetenza per questo anno scolastico (quindi sta già frequentando per la seconda volta la terza), hanno già fatto sapere che desiderano trattenere il figlio un altro anno e minacciano di non presentarlo agli esami garantendosi la ripetenza.
Ma se non è in grado di sostenere gli esami e gli viene rilasciato l'attestato, i genitori hanno la possibilità di ricorrere a questo espediente?
L'alunno compirà nel 2010 sedici anni e nella nostra piccola scuola (9 classi in totale) sono presenti in tutte le classi alunni con sostegno e in alcune, come la terza attualmente frequentata dall'alunno, sono presenti due alunni certificati. Pertanto le ripetenze non sono auspicabili.
Al di là del caso specifico, mi chiedevo se per la terza ripetenza ci volesse il parere del Collegio Docenti.

A mio avviso, in forza dell'art 14 comma 1 lettera "c" , l.n. 104/92, occorreva il parere del Collegio dei Docenti anche per la seconda ripetenza.
Tenete però presente che la scuola può solo rilasciare un certificato di frequenza, poichè l'attestato coi crediti formativi maturati e certificati può essere rilasciato solo dalla Commissione; confrontare in tal senso l'art 11 comma 12 dell'O.m.N. 90/01.
La scuola non può essere trasformata in parcheggio. Occorre che da subito prendiate contatti, insieme alla famiglia con una cooperativa sociale e predisponiate col Comune un progetto di vita ai sensi della L.n. 162/98.


Sto portando a termine tre pei relativi ad alunni di scuola media inferiore. Non ricordo se ci sia un riferimento normativo relativo alle dispensa dalla lingua francese, dove posso trovarlo?

La circolare ministeriale n. 4 del 15 gennaio 2009, avente ad oggetto «iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado, riguardanti l'anno scolastico 2009-2010», al punto 3.1, terzo e quarto capoverso, prevede che «in sede di iscrizione alla prima classe - e con il vincolo di non variare tale scelta per l'intero corso della scuola secondaria di I grado - le famiglie possono chiedere che il complessivo orario settimanale riservato all'insegnamento delle lingue comunitarie, per un totale di cinque ore, sia interamente riservato all'insegnamento della lingua inglese, compatibilmente con le disponibilità di organico («inglese potenziato»); le ore riservate all'insegnamento della seconda lingua comunitaria, nel rispetto dell'autonomia delle scuole, possono essere utilizzate anche per potenziare l'insegnamento della lingua italiana nei confronti degli alunni stranieri non in possesso delle necessarie conoscenze e competenze in lingua italiana, nei limiti delle disponibilità di organico e in assenza di esubero, a livello provinciale, di docenti della seconda lingua comunitaria.»:
Da notare però che il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, in attuazione della delega, ribadisce all'articolo 9 che «la scuola secondaria di primo grado (...) introduce lo studio di una seconda lingua dell'unione europea»; la riforma della scuola secondaria di I grado è andata a regime su tutti e tre gli anni nel 2006-2007 ed ha iniziato a trovare applicazione per il primo anno di corso di studi a partire dall'anno scolastico 2004-2005 (cfr. circ. min. n. 29 del 5 marzo 2004); con il decreto ministeriale del 31 luglio 2007, il Ministero, ha emanato le nuove «indicazioni per il curricolo» per le scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, allegate allo stesso decreto e parte integrante di esso, per le lingue comunitarie le nuove indicazioni prevedono: «l'apprendimento di almeno due lingue europee, oltre alla lingua materna, permette all'alunno di acquisire una competenza plurilingue e pluriculturale e di esercitare la cittadinanza attiva oltre i confini del territorio nazionale... con l'apprendimento di due lingue europee, la prima a partire dalle prime classi della scuola primaria e la seconda dal primo anno della scuola secondaria di primo grado, l'alunno sviluppa non solo la capacità di imparare più lingue, ma anche di imparare con le lingue a fare esperienze, ad affrontare temi e problemi e a studiare altre discipline (omissis)».
E qui c’è un altro però…le annuali circolari delle iscrizioni hanno, sinora, sempre richiamato il concetto che nelle discipline obbligatorie rientrano l'insegnamento della lingua inglese (mediamente per tre ore settimanali) e di una seconda lingua comunitaria (mediamente per due ore settimanali); la circolare n. 4 del 15 gennaio 2009, relativa alle iscrizioni per il 2009-2010, ha deviato dalla linea condotta sinora e senza tener conto dell'obbligatorietà dello studio della seconda lingua ribadita con le nuove indicazioni nazionali ex decreto ministeriale 31 luglio 2007 ha introdotto l'opzione per l'inglese potenziato, detta possibilità determina la trasformazione della seconda lingua comunitaria in materia opzionale


Sono la dirigente di una scuola dell'infanzia paritaria vorrei sapere : esiste un regolamento dove dice di quanto si abbassa il numero di bambini a sezione in presenza di un bambino con disabilità?

Veda il DPR 81/09 relativo alla Riorganizzazione della rete scolastica e formazione delle classi

SONO UN INSEGNANTE DI SOSTEGNO NONCHE' VICEPRESIDE NELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DOVE INSEGNO. AVREI BISOGNO DI SOTTOPORRE DUE QUESITI ALLA VOSTRA ATTENZIONE, RINGRAZIANDOVI FIN DA ORA PER L'IMPEGNO PROFUSO.
1. UN'ALUNNA ISCRITTA ALL'ULTIMO ANNO DI SCUOLA MEDIA (SECONDARIA I GRADO) CHE SI AVVALE DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE DOMICILIARE A CAUSA DI PATOLOGIA GRAVE, EFFETTUERA' LE PROVE DELL'ESAME DI STATO PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO CON L'INTERA COMMISSIONE O SOLAMENTE ALLA PRESENZA DEL DOCENTE/I CHE HANNO REALMENTE EFFETTUATO IL SUDDETTO SERVIZIO DOMICILIARE?
LA VALUTAZIONE, INOLTRE, SPETTA SOLO A QUESTI ULTIMI E VERRA' ASSUNTA DAL CONSIGLIO DI CLASSE O NO?
2. UN ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE ISCRITTO ALLA SECONDA ELEMENTARE(PRIMARIA)CON CONTROLLO SFINTERICO PARZIALE (NON INDOSSA IL PANNOLINO COME DA INDICAZIONI ASL E FAMIGLIA) ATTRAVERSA PERIODI IN CUI NON RIESCE A CONTROLLARE LE SUE PULSIONI FISICHE E, QUINDI, VA CAMBIATO E LAVATO ANCHE PIU' VOLTE NELL'ARCO DI UNA GIORNATA.
CHI DOVREBBE OCCUPARSI DI TALE ASPETTO VISTO CHE NE' AGLI INSEGNANTI, NE' AL PERSONALE ATA, NE' ALL'EDUCATORE PROFESSIONALE SPETTA TALE MANSIONE (COME DA CONTRATTO DI LAVORO).

L'alunno con disabilità con istruzione domiciliare sostiene gli esami in presenza di tutta la commissione; confrontare le norme sull'istruzione domiciliare, sugli esami di licenza media ( ordinanza ministeriale n. 50, 51/09) .
L'assistenza igienica, contrariamente a quanto da lei sostenuto, è di competenza dei collaboratori scolastici in forza della nota min pro n. 3390/01, del CCNL 2007 art 47, 48 e Tav A e delle Linee-guida sull'integrazione scolastica emanate dal MIUR con nota prot n. 4274/09 del 4 Agosto che espressamente richiamano le due norme sopracitate.
Il Dirigente scolastico deve conferire un apposito incarico che dà diritto ad un aumento di stipendio, finanziato dal MIUR e che è pensionabile; se il collaboratore si rifiuta, viene irrogato provvedimento disciplinare, pena, a carico del dirigente scolastico della denuncia per omissione di atti di ufficio e di mancata assistenza a minore.

Sono un insegnante di sostegno della scuola secondaria di primo grado, vorrei sapere se è legittimo che il dirigente scolastico utilizzi i docenti di sostegno per la sostituzione dei colleghi assenti, quando l'alunno diversamente abile non è presente in classe.

E' legittimo. Qualora però sia prevista una specifica attività didattica con la classe dove è necessaria la compresenza del docente di sostegno è opportuno farlo presente al Dirigente Scolastico, in modo che provveda con altro personale docente.

Sono una insegnante di sostegno della scuola primaria. Nella giornata di oggi ho partecipato al GLHI dove, con urgenza, sono stati discussi alcuni casi di alunni del nostro istituto. In mancanza, come tutti ormai sappiamo, di risorse umane e perciò di ore aggiuntive di sostegno, il nostro dirigente ha suggerito metodologie alquanto eticamente valide, dal mio punto di vista: decurtare ore di sostegno ad insegnanti che seguono due bambini in un'unica classe per darle a "chi è più in bisogno" con il suggerimento agli stessi insegnanti di poter portare fuori dalla classe i due bambini (a cui verrebbero tolte delle ore) insieme e "recuperare" così la mancanza.
Le domande che mi pongo sono moltissime. Eccone alcune:
- In itinere anno un dirigente può togliere delle ore di sostegno ad alunni disabili?

No

- E' legale portare fuori dalla classe contemporaneamente due alunni disabili?

No. L'attività educativa a scuola avviene in classe insieme ai compagni. L'uscita dalla classe può essere prevista e concordata, ma la famiglia deve esserne a conoscenza e, purché sia stabilito e concordato nel PEI. Esiste una vecchia circolare che proibiva l'uscita dalla classe del disabile, ma, ripeto, se ciò che avviene non è previsto nel PEI, è illegale. Inoltre volevo ricordare le recenti Linee-guida (https://www.edscuola.it/archivio/norme/circolari/nota_4_agosto_09.pdf) emanate dal Ministero il 4 Agosto 2009 che espressamente vietano l'uscita degli alunni con disabilità dalla classe, se non in base ad un pei e per periodi stabiliti. Esse vietano inoltre la costituzione anche temporanea di gruppi di soli alunni con disabilità. Le numerose sentenze della Magistratura ribadiscono che le ore sono assegnate ai singoli alunni e non possono essere arbitrariamente loro ridotte

A fare che cosa se la disabilità è molto diversa?

Appunto e oltretutto è un atto illegale

Le famiglie devono essere informate?

Si, le famiglie si fidano di Voi e devono reagire. Ci sono rimasti solo i tribunali a difendere i diritti di questi ragazzi

- C'è, con questa mossa, la possibilità reale di creare classi differenziate per i disabili?

Sulla carta no, ma di fatto con le ore di sostegno insufficienti, alcuni dirigenti, trovano questo tipo di scappatoia

Già a partire dalla primaria?

Appunto per le risorse che mancano a tutti i gradi di scuola

Per gli insegnati, come me, che hanno sempre creduto all'importanza delle "Buone Prassi" del famoso e saggio Salvatore Nocera è veramente un momento di fallimento di tutti gli ideali!!!

Sono rarissime la realtà giornaliera è ben diversa.

Sono il papà di una bambina autistica, premetto che la bambina non è violenta anzi e abbastanza tranquilla, ho avuto dalla vice preside questa spiacevole notizia "sua figlia la prossima volta che si comporta male chiamo il 118 per un ricovero coatto". pazzesco! potrei denunciarla? e penalmente perseguibile?

In questi casi, i Dirigenti debbono riunire il gruppo di lavoro sul caso ( art 12 comma 5 L.n. 104/92) e, tutti insieme, decidere il da farsi. Non può il Dirigente da solo assumere decisioni drastiche, senza un preventivo parere del gruppo.
Ogni Dirigente deve sapere che gli alunni con autismo sono soggetti difficili ed i loro comportamenti anomali non sono frutto di loro intemperanze personali, ma di reazioni a situazioni disturbanti che vanno seriamente prevenute con l'accoglienza e la creazione di ambienti favorevoli.
Un provvedimento individuale del dirigente, senza queste precauzioni è chiaramente un atto discriminatorio, condannabile ai sensi della L. n. 67/06.

Sono un insegnante di sostegno di una scuola superiore della provincia di Lecco: le scrivo per chiederle una consulenza...
quest'anno uscirà dalla nostra scuola dall'indirizzo chimico un ragazzo con sindrome di asperger. Il ragazzo ha seguito una programmazione riconducibile agli obiettivi minimi per i primi tre anni e negli ultimi due, viste alcune difficoltà limitate esclusivamente alla matematica e in parte alla chimica, si è passati ad un differenziato (che comunque si discosta di non molto dalla programmazione di classe).
Viste le capacità del ragazzo e la sua predilezione emersa negli ultmi due anni per le materie umanistiche, si è pensato d'accordo con il ragazzo, la famiglia, gli insegnanti di provare a conseguire terminato quest'anno scolastico una maturità in ambito umanistico (liceo delle scienze sociali): noi insegnanti, analizzato il piano di studi di questo liceo delle scienze sociali e conoscendo le abilità del ragazzo siamo convinti che ce la possa fare...
Ora il nostro dubbio è questo:
- concluso nel corso del presente anno scolastico l'indirizzo chimico con un attestato di frequenza (e non quindi con un diploma) l'anno prossimo il ragazzo potrebbe direttamente sostenere gli esami integrativi ed accedere alla classe V del Liceo dell scienze sociali? Oppure dovrebbe iscriversi (sempre sostenendo gli esami integrativi) alla classe quarta in quanto in possesso di una classe terza "regolare"?
L'unico riferimento normativo mi sembra quello contenuto al comma 4 dell'articolo 12 dell'O.M. 9 Marzo 1995, n. 80 che recita: "...Resta inteso che, qualora durante il successivo anno scolastico vengono accertati livelli di apprendimento corrispondenti agli obiettivi previsti dai programmi ministeriali, il Consiglio di classe delibererà in conformità del precedente art. 12, senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell'anno o degli anni precedenti, tenuto conto che il Consiglio medesimo possiede già tutti gli elementi di valutazione."
Quindi la normativa concede una grande flessibilità al CdC permettendogli in linea teorica di passare da un normale al differenziato ma anche viceversa, ma non mi è chiaro se questo criterio può e deve essere adottato anche dal CdC della nuova scuola accogliente e consentire quindi valutando il ragazzo se può ammetterlo direttamente alla classe quinta…

E' da tener presente il Parere del consiglio di Stato , secondo il quale, l'alunno con disabilità che ha frequentato un regolare corso di studi secondari, se vuole reiscriversi ad un altro indirizzo, può farlo, ma non ha diritto al sostegno, perchè egli già se n'è avvalso per cinque anni e bisogna consentire la stessa opportunità ad altri, data la scarsità delle risorse. In terzo luogo sarà il Consiglio di classe della nuova scuola che valuterà se ammetterlo al primo o alterzo anno, secondo i principii della corrispondenza dei percorsi di studio svolti.

Sono la mamma di un bambino che frequenta il primo anno della scuola dell’infanzia ed a cui sono state riconosciute 25 ore settimanali di sostegno.
Il sostegno è distribuito in modo tale che la maestra sia presente solo quando il bimbo è in classe.
Infatti quando il bimbo il lun e mar va via alle 10:30 per fare terapia la maestra di sostegno non è più in forza in quella classe.
La maestra di sostegno chiede che le 25 ore siano ripartite uniformemente durante la settimana, perché il bimbo eccezionalmente potrebbe frequentare non andando a terapia.
In questo modo tutti i giorni dalle 14:00 il bimbo resterebbe scoperto e quindi lei manifesta l’esigenza di introdurre un’assistente.
La Direttrice ha affermato che per legge l’insegnante di sostegno non può essere impiegata quando il bimbo non c’è e che nei casi di eccezionalità le maestre base sono cmq tenute ad accogliere il bambino, qualora si decidesse di
portarlo a scuola nei giorni destinati alla terapia.
La domanda è la seguente: Ora il mio bimbo è coperto in toto dalle 25 ore di sostegno, senza bisogno di educatrice/assistente.
Chi ha ragione la maestra di sostegno o la Direttrice?

LA DIRIGENTE!!

Avrei bisogno di sapere se è possibile fare qualcosa per risolvere la situazione disastrosa della scuola materna di mio figlio.
Nella sua classe c'era un bambino disabile per il quale sono previste 20 ore di sostegno settimanali.
All'insaputa di tutti a settembre sono stati inseriti due bambini apparentemente senza problemi, ma che in realtà hanno mostrato di avere seri problemi di relazione. La classe deve rimanere sempre chiusa perchè scappano, i giochi sono spariti perchè li lanciano sulla testa degli altri bambini, le attività non sono mai iniziate perchè le maestre devono solo sorvegliare loro.
Questa situazione sta creando seri problemi a tutti gli alunni e dobbiamo risolverla il prima possibile.
Come possiamo muoverci? Il direttore didattico ci ha detto che essendo già state assegnate le maestre di sostegno non si può fare nulla.
Ma è "umano" pensare di far trascorre a dei bambini un anno in questa condizione?

Si possono spostare ad un altra sezione. Tre bambini con problemi non vanno inseriti in una classe. La mamma del bambino disabile si faccia fare una relazione dalla ASL di competenza in cui si dica chiaramente che non possono sussistere le condizioni per una buona integrazione scolastica.

Sono un docente di sostegno della scuola secondaria. Seguo da quattro anni una ragazza down ipovedente per un monte orario di 18 ore settimanali. Nella nostra scuola ora si è iscritto un altro alunno che ha bisogno del sostegno ed il preside vuole togliere 9 ore alla mia alunna e dirottarmi, così, per 9 ore sul nuovo allievo. E' corretto questo comportamento? non si potrebbe distribuire queste 9 ore su più colleghi anche se siamo tutti della stessa area?

Ha perfettamente ragione. Faccia diffidare dalla famiglia del ragazzo ipovedente il Dirigente e per conoscenza ne invii una copia all'Uff. Scolastico Provinciale oltre che all'UIC (ciechi).

Se possibile vorrei un parere in merito a questa situazione. La scuola è iniziata e come ogni anno le insegnanti di sostegno supplenti annuali non sono ancora state nominate. Nella mia scuola elementare sono l'unica titolare, da quest'anno sono part-time ed opero su una sola classe ove è inserito un alunno disabile. Nella classe parallela è presente una bambina disabile grave.
L'interclasse ha deciso che in questa situazione di emergenza particolare io debba mettere le mie ore a disposizione della alunna (perchè più grave) anche se l'alunno della mia classe non è assente.
La mia supplenza si ripeterà anche durante l'anno quando l'insegnante di sostegno supplente annuale dell'altra classe sarà assente.
Inoltre si è deciso che, essendo due i casi di particolare gravità nella scuola, ogni volta che questi due bambini avessero una situazione di emergenza (manca l'ins. di sostegno ...l'assistente..e le ins. di classe non riescono a supplire) le altre insegnanti di sostegno (di tutta la scuola, in primo luogo quelle della classe parallela) dovranno recarsi in aiuto sul disabile, lasciando la propria classe.
E' l'interclasse che deve decidere in merito?Il dirigente? Il collegio? E' lecita questa decisione? Non è l'ins. di sostegno che deve restare nella propria classe? Oppure, dovrebbero essere a turno tutte le insegnanti del team perchè tutte titolari? La titolarità del sostegno è sulla classe o sul team delle due classi parallele? Personalmente ritenevo di dover restare nella mia classe di titolarità (una sola) e permettere alle mie colleghe di andare sulla classe parallela, consentendo alla maestra di classe (che conosce la bambina) di operare con l'alunna disabile.
La decisione è stata diversa, non ci sono problemi (a parte il fatto che mi dispiace per le ore perse dell'alunno della mia classe) e se possibile vorrei chiarimenti.

A mio avviso, il docente nominato per un certo numero di ore con un certo alunno, non può essere distolto dal suo compito. Le stesse Linee-guida ministeriali sull'integrazione scolastica del 4 Agosto scorso stabiliscono che l'autonomia scolastica non può svolgersi in violazione della normativa sui diritti degli alunni con disabilità.

Sono un'operatrice che lavora nel sociale. ho urgente bisogno di avere dei chiarimenti in merito alla mansione "dare da mangiare, assistenza durante i pasti" da chi deve essere svolta, se dai collaboratori scolastici o dall'ass. all'autonomia e alla comunicazione. c'è ancora molta confusione in merito.

C'è’obbligo, poco rispettato nella prassi, delle scuole di assegnare "bidelli e bidelle" formati per assicurare, ove necessario, l’assistenza igienica agli alunni con disabilità.
Ciò in base al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della scuola del 2003 <
https://www.edscuola.it/archivio/norme/varie/ccnl_0205.pdf> artt. 47, 48 e allegato "A".
Si fa presente che gli stessi principi relativi all'assistenza igienica da parte dei collaboratori scolastici, sono ribaditi anche nel nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il quadriennio 2006-2009 <
https://www.edscuola.it/archivio/norme/varie/ccnl_0609.pdf> firmato il 7 ottobre 2007 in particolare nell'art. 47 e nella Tabella A. /Per questo personale c’è l’obbligo di frequentare un breve corso di aggiornamento e scatta il diritto ad un aumento di stipendio, che diviene pensionabile.
L'obbligo per i Comuni è quello di assegnare alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, assistenti per l’autonomia e la comunicazione, specificamente formati, in forza dell’art. 13 comma 3 L. n. 104/92 <
https://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/l104_92.html
>.
*la normativa del 30/11/01,in particolare facendo rif.alla L 27 Dic.2002,n 289 art.35 cosi' si legge:" Rientrano tra le funzioni dei collaboratori scolastici l'accoglienza e la sorveglianza degli alunni e l'ordinaria vigilanza e assistenza agli alunni durante la consumazione del pasto nelle mense scolastiche".*
Aggiungo, purché la disabilità sia lieve, altrimenti l'addetto all'imboccamento avrebbe seri problemi. Insomma tra i due litiganti a rimetterci non deve essere l'alunno disabile

Sono una nonna con una nipotina di 21 mesi affetta da trisomia 13 sindrome di Patau, ipovedente etc.La NPI e tutto lo staff che segue la piccola ha consigliato di iscriverla a un asilo nido idoneo seguita da un insegnante alle autonomie. Nel comune di residenza non esiste purtroppo un asilo nido quindi la bambina è stata iscritta in un altro comune, non ci sono difficoltà per l'inserimento da parte dell'asilo stesso. LA DIFFICOLTA' LA CREA IL COMUNE DI RESIDENZA IN QUANTO IL SINDACO DICE CHE NON HANNO SOLDI E CHE NON CONOSCE LA PROCEDURA, TUTT'ALPIU' SONO DISPOSTI A DARE UN CONTRIBUTO ALLA FAMIGLIA E SI BASA SUL VETO CHE HA POSTO L'ASSISTENTE SOCIALE DELLA COMUNITA' MONTANA DOVE IL COMUNE HA FATTO PERVENIRE I DOCUMENTI RELATIVI DELLA NOSTRA RICHIESTA.INTERPELLATA L'ASSISTENTE SOCIALE MI HA RISPOSTO CHE LA BAMBINA NON HA I REQUISITI E PER QUESTO HA POSTO IL VETO, LE SPETTA DI DIRITTO L'INSEGNANTE QUANDO FREQUENTERA'LA SCUOLA MATERNA E CHE NON SONO UN ENTE DI VOLONTARIATO E DI BENEFICENZA.!!!!!!!!
Io domando ma la legge 104 art. 12 non dice che al bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito l'inserimento negli asili nido? Può un sindaco rifiutarsi? a chi bisogna rivolgersi per sapere qualcosa in merito? Lo Stato non dà ai Comuni dei soldi per queste situazioni?Mi potete aiutare?Preciso che la distanza tra i due Comuni è solo di 20 Km.

Gli asili nido sono servizi comunali con funzioni socio - assistenziali ed educative che accolgono i bambini da 0 a 3 anni. La L. 1044 del 1971 che li istituisce, delega alle Regioni norme per la loro realizzazione e gestione avvertendo che essi devono "essere dotati di personale qualificato sufficiente e idoneo a garantire l'assistenza sanitaria e psicopedagogica del bambino" .
Nella normativa statale di riferimento e nelle prime leggi applicative a livello regionale non si prevedono disposizioni specifiche per l'accoglienza di bambini disabili. E' la Legge 104/92 che garantisce ai bambini handicappati l'inserimento negli asili - nido disponendo, inoltre, che gli Enti Locali possono provvedere all'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento e all'assegnazione di "personale docente specializzato e di operatori ed assistenti specializzati".
I bambini disabili, pertanto, hanno diritto ad essere accolti negli asili nido e a ricevere tutta l'assistenza possibile.
Che cosa fare in caso di rifiuto o di problemi relativi all'iscrizione o da parte dell'Ente locale del Comune di Residenza?
I genitori possono fare ricorso al TAR o al PRETORE per un intervento di urgenza, ai sensi dell'art.700 del Codice di Procedura Civile.
Ricordiamo inoltre che "l'esercizio del diritto all'educazione e all'Istruzione non può essere impedito dalla difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'Handicap" (Legge 104/92 Art. 12, comma 4)

Vorrei sapere se, usufruendo dei tre giorni di permesso per se stessi (art, 3 comma 3) in quei giorni posso svolgere attività extracurricolari retribuite al di fuori dell'orario di servizio.
Mi spiego: un giorno di lezione di tre ore, dalle 9 alle 12 chiedo un giorno di permesso L.104, nella stessa giornata, nel pomeriggio posso fare tre ore di corso di recupero?

Quando si prendono giorni di permesso non si deve svolgere nessuna attività lavorativa.

Abito in un paese adiacente a Milano e per diversi motivi abbiamo deciso di iscrivere il bambino in prima elementare in una scuola di Milano che ci è stata segnalata per diversi motivi.
Ad oggi scopriamo che nonostante le garanzie che ci avevano fatto il Comune di Milano non ha obbligo di sostenere i costi dell'educatore e il Comune di Residenza avendo dato in appalto ad una cooperativa che non copre Milano il servizio non vuole partecipare alla spesa. Considerando che le ore di sostegno saranno ancora di meno rispetto allo scorso anno il bambino chi lo seguirà?? cosa si può fare???

Se ha iscritto il bambino in un Comune diverso da quello di residenza, il suo Comune di residenza è tenuto a provvedere all'educatore (art. 13, c. 3, L104); in alcuni casi i Comuni si accordano ed il comune di residenza contribuisce economicamente

Le sarei grata se potesse chiarirmi la differenza tra diploma e attestato di frequenza nell'ambito delle scuole superiori ed indicarmene i riferimenti normativi.

Il diploma viene rilasciato ad alunni che, con un pei normale o semplificato raggiungono la sufficienza agli esami di Stato ed è un titolo di studio con valore legale che dà tutti i diritti riconosciuti a tutti gli alunni. L'attestato è rilasciato ad alunni con pei differenziato che si presentino agli esami , svolgendo il proprio pei e viene rilasciato solo dalla Commissione e quindi non a chi non si presenta agli esami ed non è un titolo di studio legale e quindi con esso non si può accedere all'Università ed a concorsi per diplomati di scuola superiore; vale solo per la frequenza di corsi di formazione professionale e l'inserimento lavorativo. La norma di riferimento è l'art 15 dell'Ordinanza ministeriale n. 90/01.

Sono il padre di un bimbo di 3 anni invalido al 100% (ritardo motorio e asma allergica), il nido presso cui era accolto (che svolge anche la scuola infanzia) ha probabilmente difficoltà finanziarie e terminerà la sua attività.
Mi trovo a metà luglio con il problema: mandare il bambino nella scuola della sorella più grande (scuola infanzia/primaria/ ecc. cattolica parificata), oppure una scuola statale nelle vicinanze.
Si può presentare una domanda di iscrizione tardiva in una scuola parificata? che obblighi ci sono da parte loro? possono rifiutarsi?
...il nostro primo interesse è di evitare tragitti lunghi, mia moglie non ha patente e accompagna i 2 bambini al mattino, 1 scuola = 1 unico percorso = meno esposizioni per l'asma del bambino.
Se fosse impossibile per l'anno scolastico in partenza a settembre 2009, possono rifiutarsi per il 2010?

Le conviene iscrivere suo figlio a una scuola statale, onde evitare problemi con l'assistenza.
Il diritto alla frequenza è garantito dalla Legge 104/92, art.12, comma 2: " è garantito il diritto alla educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna". Questo significa che il bambino handicappato ha la priorità di iscrizione alla scuola materna. Si tratta di un diritto ESIGIBILE. A sostegno di ciò si può citare l'art. 3, comma3 della Legge 104/92: "le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici".

SONO UN FUNZIONARIO DELLA PROVINCIA E MI OCCUPO DEI DISABILI SENSORIALI.
A QUESTO PROPOSITO AVREI NECESSITA', PER MEGLIO OPERARE, DI AVERE ALCUNI CHIARIMENTI CIRCA DUE FIGURE EDUCATIVE CHE AFFIANCANO I DISABILI SENSORIALI IN AMBITO SCOLASTICO: ASSISTENTE AD PERSONAM ED ASSISTENTE ALLA COMUNICAZIONE.
POSTO CHE LA COMPETENZA PER LA DISABILITA' SENSORIALE E' PROVINCIALE E QUINDI L'ENTE PROVVEDE ALL'ASSISTENTE ALLA COMUNICAZIONE IL COMUNE PUO' ESIMERSI DAL CONCEDERE L'ASSISTENTE AD PERSONAM SOVRAPPONENDO LE DUE FUNZIONI?

All'Ente locale compete fornire l'assistente alla comunicazione e non quella ad personam in quanto è capace di vestirsi e lavarsi e non gli deve fare certamente da balia

Vorrei sapere se è possibile non ammettere all'esame di licenza media un alunno con handicap grave di 17 anni (non ripetente di terza) su richiesta dei genitori e degli specialisti, favorevoli ad un ulteriore permanenza in un ambiente scolastico positivo. Non ha inoltre raggiunto alcuni degli obiettivi minimi previsti nel p.e.p.
II prossimo a.s. compirà 18 anni, può continuare ugualmente in una scuola secondaria di secondo grado (es liceo artistico), mantenendo il diritto al docente di sostegno?

Forse la famiglia aspetta che gli cresca la barba per farlo traghettare alle scuole superiori. Mi si dice che l'ambiente scolastico della terza media è un ambiente positivo per lui. Ma come si fa a dire una cosa del genere se ogni anno cambia i compagni di classe?
Comunque...lui può ripetere fino alla terza volta.
Non esiste nessuna norma che vieta la nomina del sostegno anche dopo i 18 anni

Seguo un gruppo di ragazzini in piscina della scuola elementare e tra questi c'è anche un bambino disabile.
Avere occhi per tutti è sempre molto difficile viste le problematiche del caso, mi chiedevo se la responsabilità di quel bambino è solo mia o se la scuola (o piscina stessa) dovrebbe mettere a disposizione per lui un assistente (o insegn.di sostegno).
Esiste una regolamentazione al riguardo? perchè per la piscina sono tutti problemi miei..

Assistente: art 13 comma 3 della legge 104/92. E' l'Ente locale che deve provvedere su richiesta della scuola

Sono un insegnante di sostegno con funzione di coordinatore gruppo H presso un Istituto superiore. Intendo sottoporre alla Sua attenzione un fatto al quanto insolito riguardante gli alunni H maggiorenni frequentanti il V° anno scolastico del nostro Istituto e in possesso di regolare patente di guida conseguita con regolari esami.
A seguito del rinnovo della certificazione handicap per il prossimo anno scolastico, avvenuto lo scorso mese, così come da prassi, richiesto dall'ASL - Neuropsichiatria adulti-, è stato contestato ai ragazzi, con l'incredulità dei genitori e degli stessi insegnanti che accompagnvono gli stessi, l'incongruenza tra il possesso della patente di guida e la certificazione h utile per avere diritto all'insegnante di sostegno.
Stamattina i ragazzi, preoccupatissimi per un possibile ritiro della patente, mi comunicano che l' ASL ha inviato loro per iscritto, una richiesta a presentarsi negli uffici competenti per essere sottoposti ad una serie di test per rinnovo patente, conseguita fra l'altro appena qualche mese prima.
Premetto infine, che i ragazzi seguono una programmazione curriculare con obiettivi minimi in quanto affetti da deficit cognitivi lievi.
Alla luce della mia decennale esperienza di insegnante di sostegno è la prima volta che una cosa del genere accade.
Non ritiene che in tale atto si ravvisi un atteggiamento discriminatorio che lede diritti soggettivi dei Ns ragazzi?
E' possibile opporsi a tale richiesta?

Questa è una conseguenza dell'andazzo persecutorio , dovuto ai tagli alla spesa pubblica, poichè si cerca di dimostrare che alcune persone con disabilità hanno certificazioni fasulle o troppo generose.
L'unità multidisciplinare dell'ASL deve rilasciare la certificazione ai fini del sostegno sulla base dei requisiti sanitari indicati nelle tabelle ICD10; la motorizzazione deve rilasciare la patente secondo le indicazioni concernenti il rilascio alle persone con disabilità. Penso quindi che le due cose siano compatibili. Fatemi conoscere gli sviluppi e, se necessario, rivolgeteVi ad un avvocato esperto in queste materie, per agire con la L.n. 67/06 sulla non discriminazione delle persone con disabilità.

I genitori di un ragazzo diversamente abile di 14 anni che frequenta la terza media hanno fatto richiesta al dirigente di permanenza e si rifiutano di fare l'iscrizione alle superiori. Il ragazzo segue una differenziata, il consiglio di classe in parte e il dirigente scolastico sono contrari. Se l'alunno si assenta agli esami può comunque essere promosso alle superiori qual è la normativa. La neuropsichiatra è del parere dei genitori ma non vuole rilasciare nessun parere scritto da portare in consiglio. Su quali basi si può chiedere la permanenza pur raggiungendo quasi del tutto gli obiettivi del PEI.

Per la Scuola Media, all'alunno in situazione di handicap è consentito "il completamento della scuola dell'obbligo anche sino al compimento del diciottesimo anno di età e può essere consentita una terza ripetenza in singole classi" (art. 14 comma 1 lettera c Legge n. 104/92, come chiarito dalla Ordinanza Ministeriale n. 330/97, confermata ed integrata con Ordinanza Ministeriale n. 65/98. Personalmente sono contrario, ma la legge glielo consente

Sono una mamma di una bambina affetta da tetraparesi spastica distonica dovrebbe essere scritta all'elementare... ma non ha le capacita di scrivere ecc.. ed alle elementari non hanno i mezzi giusti per farla inserire..io mamma ho chiesto di farla restare un altro anno nella scuola materna ..ho trovato tanti ostacoli indifferenza ecc...
il mio pensiero e' di dare il meglio alla mia piccola.. essere spronata ed aiutata ad inserirsi riconoscendo che ha dei limiti... ma io voglio che chi sta accanto a mia figlia abbia degli obiettivi... non farla stare la' seduta e basta...

La L.n. 53/03, riforma Moratti ha abbassato l'età di iscrizione alla scuola primaria. Inoltre la circolare min. n. 4/09 sulle iscrizioni, all'art 4 stabilisce che tutti i bambini che compiono sei anni entro il 31 Dicembre del 2009 (quindi anche con meno di sei anni al 1° Settembre 2009) sono obbligati ad iscriversi alla scuola primaria, senza alcuna riserva per gli alunni con disabilità.

Sono una mamma con un ragazzino autistico di 13 anni che frequenta la 1° media e da 6 anni segue il progetto Lovas con verifiche 3 volte all'anno con gli insegnanti e gli educatori che lo seguono a casa ed a scuola quest'anno ha cambiato educatrice e con la scuola fa un progetto di autonomia personale presso un centro
Sono andata a prendere mio figlio in diversi orari e ogni volta era volto a stereotipie continue o con la faccia completamente attaccata al televisore mentre la sua educatrice rideva scherzava da un'altra parte della stanza con un'altro educatore poi venuta a sapere essere suo marito
Mio figlio si è sentito male nel pulmino che lo trasposta fino al centro e lo ha accudito la persona del pulmino la sua educatrice non c'era
seguiva con la sua macchina premetto che il pulmino fa un giro di 40/50 minuti per prendere altri 6 ragazzi
faccio presente questo per dire che per quasi un'ora non è vicina al ragazzo anche se viene considerata ugualmente l'ora di educativa
L'ultima volta sono andata a prendere come al solito Matteo e l'ho trovato con in faccia lividi sulla guancia e sul mento ho chiesto cosa avesse fatto e mi è stato risposto che non si era accorta forse si è strofinato nel divano
Ma per quanto tempo per ridursi in quello stato dato che il divano è di velluto?
Non ho mai visto M fare un qualche cosa che lo coinvolgesse nel socializzare o atto ad imparare qualche cosa
Mi decido scrivo una lettera alla cooperativa e all'assistente sociale chiedendo la sostituzione della persona circa una settimana fa
Durante questa settimana con M siamo andati per la verifica e la cooperativa nella figura del Direttore mi ha imposto la presenza dell'educatrice permettendosi di telefonare all'equipe medica che segue il ragazzo e dire che l'educatrice doveva assolutamente venire perchè loro non l'avevano ancora sollevata dall'incarico e nemmeno sospesa temporaneamente, premetto che non è stata più vicino a mio figlio perchè vado a prenderlo e lo porto a casa in attesa di un nuovo educatore
C'era molta tensione all'ospedale e un ambiente non sereno per mio figlio
La dottoressa ha pregato l'educatrice di uscire e lei si è rifiutata con la risposta che la cooperativa l'aveva mandata
A quel punto la verifica di mio figlio non è più stato possibile effettuarla senza contare tutto il disagio, l'imbarazzo e la vergogna che sentivo per me e sopratutto il dolore che M non ha potuto fare vedere i suoi progressi
Sono una donna sola e non sa con quanta fatica vado li' in treno con mio figlio e le borse con le sue cose
Mi scusi ma anche l'anno scorso un'altra educatrice ha fatto saltare a mio figlio una verifica Ha solo 3 verifiche in un anno
Le chiedo se mi può aiutare a far luce se un Direttore di cooperativa che fornisce educatori per il Comune alle scuole può permettersi di telefonare ad un'equipe medica che segue un ragazzo disabile per imporre la presenza di una educatrice sollevata con lettera scritta con gravi motivazioni dalla famiglia del ragazzo?
se una educatrice può liberamente rifiutare di andare alle verifiche di un progetto integrato alla scuola e portato avanti da 6 anni e non permettere a mio figli di andare avanti con il programma perchè deve aspettare altri 3 mesi?
e se è legale lasciare il ragazzo per quasi un'ora in un pulmino con altri 6 disabili gravi e una sola persona a guardarli o se invece deve stare vicino a Matteo dal momento che lo prende in carico
In quanto tempo deve essere cambiato un educatore? è passata una settimana ed io non posso andare ancora a lavorare Ho già una settimana in meno questo mese e sono sola con mio figlio

Leggo solo ora la Sua mail. Quanto alla presenza dell'educatrice sul pulmino, confermo quanto Le è stato già risposto.
Quanto alla presenza invasiva ed imposta dell'educatrice, Le consiglio di inviare una lettera al direttore della cooperativa e per conoscenza all'ente locale che ha la convenzione con la stessa, denunciando brevemente quanto è avvenuto, ribadendo la volontà di non avere più quell'educatrice e facendo presente che se dovesse essere imposta la presenza di un'educatrice alle visite di controllo presso il centro ospedaliero, Vi vedreste costretti a denunciare direttore ed educatrice per violenza privata e chiedereste all'ente locale di revocare la convenzione con la cooperativa per inadempienza contrattuale, dovendo la cooperativa ed i suoi dipendenti svolgere un servizio rispettoso della volontà degli utenti. Di tutto ciò l'ente locale convenzionato deve essere garante e quindi potrebbe anche essere chiamato a rispondere dei danni, anche non patrimoniali, in caso di mancati provvedimenti conseguenti a violazioni di legge operati dalla cooperativa.

La ringrazio molto per aver risposto alla mia lettera, e ho fatto ciò che Lei gentilmente mi ha consigliato, l'educatrice non verrà più alle valutazioni mio figlio presso la Neuropsichiatria e naturalmente non potrà più seguire adeguatamente il percorso formativo concordato nel P.E.I.
Purtroppo a tutt'oggi il Dirigente Scolastico non ha preso nessuna posizione nel tutelare mio figlio (sono 4 settimane che mio figlio va a scuola solo per 2 ore) e quando vado a prenderlo a scuola lo trovo con l'insegnante di sostegno e l'educatrice che in quelle ore non ha in carico mio figlio L'ho fatto presente al Dirigente scolastico ma non ha fatto nessun intervento. Questo comportamento nei miei confronti e di mio figlio e deplorevole, lei si immagini l'imbarazzo e il disagio mio e di mio figlio che da più di un mese non può frequentare la scuola come tutti gli altri ragazzi
Non so più cosa fare La prego vorrei sapere come posso agire nei confronti del Dirigente, oppure non è di sua competenza? Il protrarsi di questa situazione sta mettendo in serie difficoltà finanziarie la mia famiglia e il mio posto di lavoro dato che lavoro da un privato in un momento delicato come questo

Lei può pretendere dal dirigente che Sua figlia non abbia più rapporti educativi con questa assistente. Il Dirigente non può imporre ciò che i genitori non vogliono, poichè l'art 1 della L.n. 53/01 stabilisce che il ruolo della famiglia a scuola è determinante. Inoltre l'art 12 comma 4 l.n. 104/92 stabilisce che nessuna minorazione può essere causa di esclusione dalla frequenza scolastica. Quindi se il Dirigente intende fare stare a scuola Sua figlia solo per alcune ore, Lei può diffidarlo ai sensi della norma citata ed in caso di sua contravvenzione a tale norma Lei può presentare un esposto all'Ufficio scolastico regionale e se non raggiunge il Suo scopo, può denunciarlo ai carabinieri per abuso di potere e violazione di legge.

Sono l'insegnante di sostegno di un ragazzo sedicenne con sindrome di Down la cui famiglia, avendo grande fiducia nel servizio offerto a tuttoggi dalla mia scuola, desidererebbe poterlo tenere nell'attuale istituzione ancora per un anno, per inserirlo poi in un percorso pre-lavorativo attivo in città. Nell'ultimo GLH anche la psicoterapeuta referente ha concordato su questo orientamento, che anch'io condivido, ritenendo dispersivo e controproducente per il ragazzo cambiare ambiente per un solo anno scolastico. Nella scuola media che frequenta, potrebbe così consolidare e sviluppare, senza inutili dispersioni e disagi, le competenze di base sulle quali attualmente sta lavorando e che potrà giocarsi nel prossimo futuro.
La mia domanda è la seguente: " esiste una limitazione legislativa alla sua permanenza nella scuola primaria oltre i sedici anni o all'assegnazione dell'insegnante di sostegno per il prossimo anno scolastico?"

Legge 104/92, art. 14 [...]
"c) a garantire la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola, prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo superiore ed il massimo sviluppo dell'esperienza scolastica della persona handicappata in tutti gli ordini e gradi di scuola, consentendo il completamento della scuola dell'obbligo anche sino al compimento del diciottesimo anno di età; nell'interesse dell'alunno, con deliberazione del collegio dei docenti, sentiti gli specialisti di cui all'articolo 4, secondo comma, lettera l), del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, su proposta del consiglio di classe o di interclasse, può essere consentita una terza ripetenza in singole classi."
Personalmente sono contrario. mio figlio down frequenta attualmente il IV turismo all'Istituto Falcone di Roma e si trova benissimo. E' uscito dalla scuola secondaria di primo grado con il l'attestato , ha superato, in base il Pei l'esame di qualifica del 3* anno superandola.
Che senso ha tenerlo in una classe dove ogni anno cambiano i compagni classe? Quand'è che questo ragazzo spicca il "volo". Ripeto è una mia visione del problema postomi, poi la famiglia farà come vuole


Buona sera sono la mamma di un bimbo di 4,5 anni affetto da disturbo misto di linguaggio asociato ad iperattivita "codice categorie diagnostiche 310- 322 tale disabilità causa difficoltà di apprendimento, di relazione e di integrazione (art.3 comma 1 e 3 L.104/92 ) questa disabilità richiede un itinerario metologico didattico pertinente con l'impiego eventuale di azioni di sostegno , al fine di impedire situazioni di difficoltà stabilizzante nel tempo che possano ridurre l'autonomia personale e rendere necessari gli interventi assistenziali come previsto dall'art.3 L. 104/92 nonostante i miei solleciti con la documentazione dei dottori e dei centri di riabilitazione dove si consiglia un inserimento immediato presso la scuola materna la risposta delle scuole comunali e statali è stata di mettermeli in lista perr settembre o di andare dal privato ma non posso permettermelo anche
perche non lavora potete aiutarmi

Le iscrizioni degli alunni in situazione di handicap che documentano la situazione di handicap, non possono essere rifiutate ed hanno la precedenza all'iscrizione (c.m. 363/94) in particolare poi se si tratta di gravita' (art. 3 della legge 104/92).
E' consigliabile fare una lettera raccomandata con r.r. e citare le leggi a tutela dei ragazzi in situazione di handicap e diffidare la scuola ad adempiere così come obbliga la legge


SONO UNA RAGAZZA DISABILE, VIVO DA SOLA IN QUANTO RIMASTA SENZA GENITORI E NON SPOSATA
NON POSSO FORMARE UN NUCLEO FAMILIARE: POSSO IO RICHIEDERE IL BONUS DI " 1000" EURO?
VIVO CON UNA BADANTE CHE DEVO PAGARE FACENDO MOLTI SACRIFICI.

Questo semplice modulo è stato realizzato per fornire un primo orientamento per comprendere se si abbia diritto o meno al “Bonus straordinario per famiglie, lavoratori pensionati e non autosufficienza” previsto dal decreto-legge 185/2008 e quale sia l'eventuale importo di tale bonus.
http://www.handylex.org/gun/bonus_modulo.shtml
Sbrigati, perché è necessaria della documentazione


Nella nostra scuola, paritaria, abbiamo un ragazzo disabile certificato che frequenta la seconda liceo. Soffre di una malattia degenerativa che lo rende completamente non autonomo anche se intellettualmente, per ora, riesce a seguire i piani di studio. Naturalmente ha bisogno di strumenti compensativi per svolgere l'attività scolastica e un sostegno a tempo pieno. Tutti gli interventi messi in atto sono stati decisi e verbalizzati dal Consiglio di classe perché la madre si oppone categoricamente alla stesura del Piano educativo individualizzato in quanto ritiene che questo potrebbe precludere al figlio un normale proseguimento del percorso scolastico e in seguito la possibilità di frequentare l'università.
Le chiedo se la madre abbia il diritto di opporsi e di costringere così la scuola a contravvenire a quello che ritengo sia un obbligo di legge. Come dobbiamo comportarci?

Che il ragazzo sia valutato come gli altri. Credo sia importante fare presente per iscritto questa situazione e necessità alla famiglia per iscritto, dopo di ciò la famiglia si assume tutte le responsabilità per quello che decide

Sono rappresentante dei genitori della classe che frequenta mia figlia (3^ elementare) e questa mattina mi è capitato di assistere ad un episodio che mi ha lasciato senza parole. Premetto che in classe di mia figlia c'è una bambina diversamente abile a cui è assegnata un'insegnate di sostegno la quale, questa mattina, ha chiesto ed ottenuto, dopo la prima ora di lezione, un permesso per il resto della giornata. Il Dirigente avrebbe dovuto sostituirla? Ad aggravare la situazione l'assenza assoluta di collaboratori scolastici tutti impegnati, a sentir loro, a partecipare all'assemblea sindacale (conclusasi alle 10:30). Alle 10:15 la bambina ha chiesto di andare in bagno e nel frattempo, in attesa di trovare un collaboratore scolastico disponibile ad accompagnarla, non è riuscita a trattenersi e ha fatto i suoi "bisogni" nelle mutandine. Il dirigente scolastico sostiene che l'errore è stato commesso dalle maestre le quali, ieri, avrebbero dovuto avvertire i genitori perché "la bambina oggi doveva restare a casa" mentre il resto della classe regolarmente era a scuola. Sebbene io sia ignorante in materia la risposta mi è sembrata senza senso. Come ci si può difendere in questo caso?

Premesso che l'assistenza scolastica è di competenza dei Collaboratori scolastici, almeno quella riferita all'assistenza di base ( L’assistenza di base, di competenza della scuola, va intesa come il primo segmento della più articolata assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale prevista dall’art.13, comma 3, della legge 104/92) e non specialistica il cui compito di fornirla , con personale qualificato sia all’interno che all’esterno della scuola, come secondo segmento della più articolata assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale prevista dall’art. 13, comma 3, della Legge 104/92, è a carico degli stessi enti: ENTE LOCALE . Si tratta di figure quali: l’educatore professionale, l’assistente educativo, il traduttore del linguaggio dei segni o il personale paramedico e psico-sociale proveniente dalle ASL, che svolgono assistenza specialistica nei casi di particolari deficit.
Chi è allora il collaboratore scolastico e come deve operare:
Il collaboratore scolastico opera nelle scuole di ogni ordine e grado e svolge, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzate da procedure ben definite che richiedono preparazione professionale non specialistica. E' addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza, sorveglianza, pulizia, custodia e di collaborazione con i docenti. All’interno della scuola garantisce l’assistenza di base agli alunni disabili, intesa come “primo segmento della più articolata assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale prevista dall’art. 13, comma 3, della legge 104/92”( Nota 3390/2001), di competenza della scuola. Il ruolo del collaboratore scolastico si articola in due distinti profili, che fanno riferimento a livelli diversificati di responsabilità : il collaboratore scolastico, che garantisce l’assistenza nell’ambito dei compiti ordinari, e il collaboratore scolastico dei servizi, ai quali vengono assegnati “compiti di particolare responsabilità, necessari per lo svolgimento del Piano dell’Offerta Formativa” ( CCNL 16 maggio 2003, art. 47).
Dopo questo chiarimento, ma pare chiara la competenza di questo operatore. Ma vediamo ora la funzione di quel "bravo dirigente".
Il Dirigente E' il rappresentante legale dell'istituzione scolastica E' responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali. Esercita autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane Si avvale della collaborazione di docenti da lei individuati e può delegare loro specifici compiti per lo svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative Per lo svolgimento dei compiti amministrativi si avvale della collaborazione del Direttore dei servizi generali e amministrativi impartendo le direttive per il coordinamento del personale ATA. Che significa allora? Significa che il dirigente amministrativo nei momenti di assemblea sindacale avrebbe dovuto assicurare, COMUNQUE, il servizio di assistenza igienica che è di competenza della scuola. Se non lo fa è responsabile penalmente del disservizio che crea alle persone con particolari deficit! Lo è sia lui che il dirigente scolastico. Ancor più quest'ultimo che non è stato in grado di ottemperare a quanto stabilito nel Piano dell'Offerta Formativa, nella Carta dei Servizi (obbligatoria) e quanto stabilito dall'etica professionale e quella del buon senso. Rispedisca al mittente l'assurda osservazione e gli dica pure per lettera raccomandata di ritorno, che ove si verificasse una cosa del genere lo denunciare alla magistratura per "omissioni di atti di ufficio".


In base a quale normativa si può esentare la famiglia dell'alunno portatore di handicap dal pagamento della mensa scolastica

DEVE PAGARE!! E' sulla tutela dei diritti che la famiglia deve battersi, perchè il ragazzo in stato di handicap è un ragazzo come un altro e per tale va rispettato anche per presunti privilegi, in particolare poi per la mensa scolastica. Deve avere la gratuità il suo accompagnatore per le gite scolastiche, perchè gli permetterà di essere un individuo normale e uguale agli altri

Una bimba affetta da Sindrome di Asperger che frequenta la seconda elementare frequenta un Centro Riabilitativo convenzionato ASL per sottoporsi a trattamenti di logopedia e psicomotricità, fondamentali per la sua crescita e il suo sviluppo. Tali trattamenti vengono effettuati al mattino, in orario scolastico, poiché la bimba (di soli 6 anni), a quanto riferiscono gli operatori sanitari che la seguono, non sarebbe in grado di reggere la terapia al pomeriggio dopo 5 ore di lezione. Tale situazione costringe la bambina ad assentarsi da scuola per circa 7 ore settimanali. Il Dirigente scolastico dell'Istituto frequentato dalla piccola sostiene che se la bambina, durante il corso dell'anno, supera il monte ore massimo di assenza previsto dalla normativa vigente (cosa che accadrà sicuramente), rischia di non essere ammessa alla classe successiva. Mi chiedo, è possibile (ed è legale?) effettivamente bocciare una bimba (che peraltro segue lo stesso programma didattico del resto della classe e raggiunge gli obiettivi didattici previsti come tutti gli altri) solo perché si assenta per sottoporsi alle terapie che le sono necessarie? Mi sembra che vadano in conflitto 2 diritti fondamentali, quello alla salute e quello all'istruzione!
Chiedo a Voi se esiste una normativa che prevede una personalizzazione dell'orario scolastico (riduzione) dell'alunno disabile dietro richiesta (con dovute motivazioni) da parte della famiglia e della ASL?

Ha ragione il Dirigente. Che alla bambina si riducano le ore di frequenza del centro Riabilitativo e che tutto questo sia trascritto nel Pei della bambina.
E' importante che la bimba frequenti assiduamente la scuola. Che l'assistenza riabilitativa si faccia nel pomeriggio. Si provi

Sono una docente di sostegno a tempo determinato in un istituto di istruzione secondaria di secondo grado. Vorrei sottoporre alla sua gentile attenzione il seguente quesito: al termine del primo quadrimestre, in sede di scrutinio, si possono attribuire agli alunni disabili gravi,con programmazione differenziata, dei giudizi invece dei numeri? Io, nei pochi anni di insegnamento su sostegno, ho sempre attribuito, in sede di scrutinio, voti espressi da numeri (in accordo con il consiglio di classe) perché ritengo sia un modo per farli sentire uguali agli altri, perchè i ragazzi stessi vogliono vedere un voto numerico sulle loro pagelle come i compagni, e poi perché nelle scuole superiori non ci sono delle "pagelle differenziate". Questo dubbio mi è sorto nei giorni scorsi, a seguito di un incontro con la psicologa del distretto socio-sanitario del paese in cui è ubicata la mia scuola. La psicologa ha ribadito più volte: <<Date
giudizi e non numeri ai disabili con programmazione differenziata!>>. Come comportarsi? Mi può indicare con precisione la legge al riguardo?

Va valutato con i voti come si valutano gli altri ragazzi, considerando che i voti vanno dati in base agli obiettivi raggiunti nel Pei.
Per quanto riguarda la legge, non è il Consiglio di classe che deve dare giustificazioni in base alla legge, ma deve essere la psicolga a darle. La sua affermazione è campata in aria.

Sono una insegnante di matematica di una scuola media. Le sottopongo questo quesito perchè siamo in una situazione veramente difficile. In una classe è stato inserito, ad anno scolastico inoltrato (primi di dicembre 2008), un alunno certificato proveniente da una scuola del territorio comunale. Il docente di sostegno non ha seguito l'allievo, ma è rimasto in carico
alla scuola di provenienza (sembra che ciò sia permesso per motivi sindacali).
Così ci troviamo in una situazione critica dato che la classe dell'alunno non gode del supporto di nessun docente di sostegno.
Alle nostre osservazioni il Dirigente Scolastico ha previsto la riunione del G.L.H. di istituto in cui prospetterà la ridistribuzione delle ore di sostegno dei docenti del nostro plesso che sono attualmente 9 per allievo, andando così verso la riduzione di tali ore e quindi del servizio.
Ci sembra che tale soluzione vada contro i diritti degli allievi certificati dato che la qualità dell'integrazione ne verrebbe certamente compromessa.

Gli accordi sindacali prevedono l'inamovibilità del docente, in caso di trasferimento dell'alunno; la cosa mi sembra irrazionale; ma per adesso è così. Come mi sembra altrettanto irrazionale la riduzione delle ore di sostegno agli altri alunni per darne qualcuna al nuovo arrivato. A mio avviso, in base alla circolare sugli organici di fatto, il Dirigente scolastico dovrebbe pretendere di essere autorizzato a nominare un docente per le ore proposte nel PEI, pena la violazione del diritto allo studio dell'alunno, perseguibile avanti al TAR. Non è da dimenticare che l'art 1 comma 605 lettera B della L.n. 244/07 assicura che debbono essere garantite ore di sostegno sulla base " delle effettive esigenze".

Sono un'insegnante di sostegno delle medie e vi scrivo per chiedervi un consiglio su come dobbiamo agire: nel nostro istituto è arrivato a inizio dicembre un alunno di 12 anni, certificato, che proviene da un'altra scuola media. Nella scuola di provenienza, quest'alunno era seguito da un insegnante di sostegno per 18 ore settimanali. Ora, in seguito al trasferimento dell'alunno, l'insegnante di sostegno che lo seguiva si rifiuta di venire a lavorare nella nostra scuola poiché, secondo quanto mi è stato riferito "sindacalmente non è tenuto".
Ebbene, il risultato è che questo alunno di etnia Rom che necessita aiuto si trova senza sostegno.
Quali passi dovremmo intraprendere per avere un docente di sostegno in tempi brevi?
Il Preside mi ha chiesto di aiutare quest'alunno quando posso, ma io ho già altri casi impegnativi di cui occuparmi e non vorrei sottrarre loro del tempo prezioso e allo stesso tempo il nuovo arrivato ha diritto al sostegno. La famiglia del ragazzo probabilmente non sa come far valere i propri diritti.

Purtroppo in base al CCNL in questi casi il docente può rifiutarsi di seguire l'alunno. Allora, occorre che il Dirigente chieda insistentemente all'Ufficio scolastico regionale l'autorizzazione a nominare altro docente per il sostegno. Se l'Ufficio si rifiuta, occorre fare ricorso al TAR.

Sono una docente di sostegno di un istituto superiore professionale indirizzo turistico- aziendale e vorrei un parere per una situazione particolare che è la seguente: una ragazza con disturbi specifici di apprendimento (dislessia), con sostegno già precedente, ha avuto, a partire dalla prima superiore, 9 ore di sostegno, poi ridotte a 6, fino alla terza superiore. In prima e seconda le difficoltà, anche motivazionali e familiari, hanno consentito una programmazione per obiettivi minimi, in terza è stata invece decisa una programmazione differenziata d'accordo con i genitori per cui è stata ammessa in quarta non con il diploma di qualifica ma con una certificazione di competenze. A seguito delle nuove disposizioni in relazione ai disturbi specifici di apprendimento e non essendoci stata una nuova diagnosi per motivi diversi, alla ragazza non sono più state date ore di sostegno e quindi si ritrova in quarta senza sostegno e con la necessità, per molte materie, di una programmazione differenziata; in alcune, quelle in particolare che non necessitano di basi precedenti, può essere valutata come gli altri ma sono poche! Come il Consiglio di Classe può aiutare l'alunna e come ci si deve comportare da un punto di vista formale per la valutazione?

La ragazza deve essere valutata come gli altri alunni

Vorrei sapere a quale unità multidisciplinare territoriale spetti il compito di effettuare gli incontri a scuola per alunni che frequentano scuole in comuni diversi da quelli di residenza.

Quella del comune di residenza che segue il ragazzo/a
Il Distretto Sanitario assicura alla popolazione di riferimento l'accesso ai servizi e alle prestazioni sanitarie e sociali ad elevata integrazione sanitaria, sia attraverso la valutazione dei bisogni e la definizione dei servizi necessari che mediante l'erogazione di prestazioni e servizi di primo livello o di base quali l'assistenza specialistica ambulatoriale, l'assistenza ad anziani e disabili, l'assistenza domiciliare integrata, l'assistenza e la cura delle tossicodipendenze, l'assistenza e la cura della salute della donna, dell'infanzia e della famiglia, ecc.; i servizi erogati coincidono dunque con quelli dell'assistenza distrettuale.
Trovano collocazione funzionale nel distretto le articolazioni territoriali del dipartimento di salute mentale e di cure primarie, con particolare riferimento ai servizi alla persona.


Sono genitore di un ragazzo audioleso che frequenta la scuola media. Desidero sapere se c'è una legge che preveda l'insegnante di sostegno nelle varie uscite scolastiche (cinema teatro)

L'insegnante di sostegno è tenuto ad intervenire in tutti i momenti progettuali, attuativi e valutativi dell'attività scolastica della classe e verso tutti gli studenti, ma in particolare verso l'alunno in stato di handicap . Lavora per integrare quest0ultimo nella classe. E' il suo mestiere ed è pagata per questo e non per scaldare le sedie. L'andare al cinema o al teatro, è un momento di attività didattica e formativa approvata dal Consiglio di Classe, disertare queste attività significa non adempiere ad un compito assegnatole dal Ministero dell'Istruzione. Se non adempie, ne chieda la sostituzione al Dirigente e la denunci per omissione in atto di ufficio, perché questa pseudo insegnante, è un pubblico ufficiale. Spero di essere stato chiaro

Sono un'insegnante di sostegno alle superiori (Istituto Professionale), nonché coordinatrice delle attività relative ai Bisogni Educativi Speciali Le scrivo circa un mio forte dubbio.
Mi hanno chiesto un parere circa la seguente situazione: alunno certificato ai sensi della L.104/92 che ha frequentato il primo anno di scuola con la programmazione di classe; il secondo anno con la programmazione differenziata a causa di problemi seri di frequenza (si è deciso di non far fare allo studente le materie dell'area tecnica) Quest'anno i genitori chiedono la possibilità di fare il programma di classe. Abbiamo detto loro che il ragazzo deve recuperare e "dimostrare" in prove scritte di conoscere i programmi della seconda delle materie che lo scorso anno non ha fatto.
Ma io penso: lui non è in terza come i compagni perché è stato ammesso alla classe successiva, non promosso; siamo legittimati a permettere tale "salto"?
L'Ordinanza Ministeriale 21 maggio 2001, n. 90, all'art. 15, comma 4, parla della possibilità di passare ad un programma di classe se il CdC delibera in tal senso, previo accertamento dei risultati raggiunti nelle discipline non valutata l'anno precedente.
A mio parere tale frase si riferisce solo al passaggio tra la terza e la quarta professionale poiché è posta dopo una lunga spiegazione riferita agli esami di qualifica. Non vedo come si possa estenderla anche ad altre ipotesi.
E' possibile che la normativa preveda (e se così fosse non dovrebbe essere univocamente interpretabile?) tale possibilità?
Non crede che ci siano delle norme che rendano davvero "Diversi" i nostri alunni certificati permettendo loro "salti" qualitativi che agli altri non sono permessi se non dietro esami di idoneità e preparazioni intense (ad esempio quando si vogliono fare due anni in uno)?

La norma presuppone una delibera favorevole da parte del consiglio di classe e non basta quindi una richiestadei genitori. Se comunque la famiglia insiste, si faccia presente quanto stabilito dallo stesso art. 15 (cioè ai soli fini della valutazione). Se la famiglia vuole un pei semplificato contro la volontà dei consiglio di classe, l'alunno non può essere considerato in situazione di handicap e quindi verrà valutato come tutti gli altri, anche con voti bassi.

Sono insegnante di sostegno e coordinatore della Commissione handicap dell'Istituto.
La nostra scuola superiore comprende 5 indirizzi quinquennali (chimico, informatico, socio-psico-pedagogico, linguistico e classico). Nella classe quarta dell’indirizzo chimico è iscritto L.M., un ragazzo affetto da sindrome di asperger e da disgrafia e disortografia. L. è un ragazzo dotato di buone capacità cognitive, ma che ha delle difficoltà nelle discipline scientifiche..in sintesi è in grado di ottenere buoni risultati ma richiede (limitatamente alle discipline scientifiche) tempi più lunghi. E’ molto volenteroso e collaborativo. Si è già
provato nel corso del biennio a riorientare il ragazzo verso una scuola meno impegnativa.. ma la famiglia ha ritenuto opportuno lasciare L. nella nostra scuola, soprattutto alla luce del buonissimo inserimento nella classe e in questo contesto scolastico e per i notevoli miglioramenti nell'area affettivo-relazionale (questo per L. rappresenta un’importantissimo successo).
Nel corso di ogni anno scolastico L. ha avuto sempre una decina di ore di sostegno, concentrate esclusivamente nelle discipline di area scientifica e in inglese. Nel corso del biennio L. è riuscito a seguire, anche se con difficoltà, la programmazione per obiettivi minimi della classe (è quindi in possesso di una effettiva promozione alla classe terza). Nel corso della terza (cioè l'anno scorso), viste le difficoltà evidenziate nel seguire il programma per obiettivi minimi esclusivamente per le discipline scientifiche (matematica e le chimiche) il consiglio di classe ha deciso di proporre una programmazione differenziata che la famiglia ha accettato. Tuttavia, viste le potenzialità del ragazzo, la famiglia ha chiesto se esiste la possibilità di far ottenere a L. almeno il conseguimento legale della classe terza.
Ora la questione è questa: viste le capacità del ragazzo si vorrebbe attuare un progetto appoggiato dal Consiglio della classe di L. per cui il ragazzo possa sostenere delle prove nel corso del secondo quadrimestre della classe quarta (classe cha sta frequentando) che vadano a testare il raggiungimento degli obiettivi della classe terza per quelle discipline nelle quali L. non era riuscito a raggiungere gli obiettivi minimi l'anno scorso (ossia quando era ancora in terza…: tali discipline sono: matematica, chimica analitica e chimica organica).
L. avrebbe la possibilità di prepararsi (infatti verrebbe aiutato sia a scuola dall’insegnante di sostegno sia a casa da un ragazzo diplomato in chimica).
In questo modo si permetterebbe a L. di ottenere un'effettiva terza con valore legale. Quindi L., secondo questo progetto, otterrebbe, mentre frequenta la classe quarta con una programmazione differenziata, la possibilità di conseguire una classe terza effettiva e avrebbe così poi l'opportunità di concludere il suo percorso di studi nella nostra scuola con un attestato di competenze ma con la possibilità poi di ottenere successivamente una maturità legalmente riconosciuta o come privatista o presso un'altro istituto.
La questione è un pò complicata.. io penso che tale progetto sia realizzabile, in virtù dell'autonomia decisionale del consiglio di classe, evidenziata chiaramente anche dall'articolo 13, comma 4, dell'O.M. n.80 del 9 Marzo 1995 (dove si parla della programmazione differenziata degli alunni disabili): "...Resta inteso che, qualora durante il successivo anno scolastico vengono accertati livelli di apprendimento corrispondenti agli obiettivi previsti dai programmi ministeriali, il Consiglio di classe delibererà in conformità del precedente art. 12, senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell'anno o degli anni precedenti, tenuto conto che il Consiglio medesimo possiede già tutti gli elementi di valutazione."
Ossia, come il C.d.C. ha il "potere" di decidere se riammettere il ragazzo disabile (che ha seguito nell'anno o negli anni precedenti una programmazione differenziata) alla programmazione riconducibile agli obiettivi minimi ministeriali seguita dai compagni di classe, dovrebbe anche poter avere la possibilità di stabilire se il ragazzo ha colmato le lacune che impedivano il pieno conseguimento di un'effettiva promozione legale alla classe quarta. E' come se il C.d.C. avesse concesso (visto le difficoltà e la “lentezza” dello studente) la possibilità di conseguire la classe terza “spalmando” il pieno raggiungimento degli obiettivi minimi ministeriali su due anni invece di uno solo.
Le chiedo se gentilmente potrebbe confermarmi la fattibilità di tale progetto e i riferimenti normativi (se ce ne sono) che lo autorizzerebbero.
Nell’impossibilità di seguire questo percorso secondo lei il ragazzo dovrebbe sostenere un esame di idoneità (che gli consentirebbe la frequenza alla classe quarta) come quelli sostenuti da studenti provenienti da altre scuole e che intendono iscriversi nel nostro istituto?

La cosa è più complicata. Infatti la norma da Lei citata va bene poichè una cosa è il consiglio di classe ed una cosa è la commissione di esami di terza che, pur costituita dagli stessi docenti, è formalmente un organismo diverso, unico per legge a poter rilasciare un diploma.
Pertanto l'unica possibilità è un formale ritiro del ragazzo prima della fine della quarta e la sua presentazione agli esami di tutte le materie, come privatista presso lo stesso istituto, dove ha diritto ad avere l'assistenza durante gli esami come alunno con disabilità.
Si potrebbe vedere, sentendo anche l'Ufficio scolastico, se egli possa continuare a frequentare la scuola come uditore sino alla fine dell'anno.
Una volta conseguita la licenza di terza, dovrebbe formalmente iscriversi in quarta per un pei semplificato ed il consiglio di classe dovrebbe fargli svolgere l'anno e, se promosso fargli frequentare regolarmente la quinta.
Mi rendo conto che l'alunno perderà un anno; ma temo non ci siano altre soluzioni.
Provate a sentire l'ufficio scolastico se trova altre soluzioni.

Nel mio istituto sta accadendo un parapiglia in base al decreto 22 agosto 2007, in pratica quello degli assi.
I miei colleghi ed il preside asseriscono che per i disabili che non seguono il programma differenziato vale questo decreto e quindi devono raggiungere tutte le competenze dei quattro assi. Io credo di no, altrimenti si ledono i disabili. Come fare?

L'art 3 del regolamento approvato c on d m n. 139/07 si riferisce espressamente agli alunni con disabilità. Quanto al biennio della scuola superiore il comma 1 stabilisce che ci si debba rifare al PEI. Siccome l'art 16 comma 1 l.n. 104/92 prevede che il PEI possa prevedere anche la riduzione dei contenuti di talune discipline, ritengo che per i PEI semplificati gli obiettivi minimi debbano riguardare tutti gli assi e qualora la sufficienza non sia raggiunta in tutti, si decide a maggioranza come per tutti gli altri alunni. Però forse non sarebbe male sollevare un quesito al Ministero.

Attualmente un ragazzo disabile grave sta frequentando un percorso triennale in DDIF presso un centro professionale riabilitativo, in questi ultimi giorni è stato comunicato che il ragazzo non ha diritto ad effettuare tale percorso in quanto in possesso di attestato di certificazione obbligo scolastico e credito formativo, e non della licenza media. Considerato che per il ragazzo è un'ottima risorsa tale soluzione scolastica, come si può permettergli di raggiungere il requisito minimo di accesso.

Occorre sostenere che così come l'attestato è titolo idoneo per l'iscrizione alla scuola superiore ai sensi dell'art 11 comma 12 dell'O M n. 90/01, così pure, per analogia deve essere titolo idoneo per frequentare i corsi di formazione professionale; tanto più che l'art. 64 comma 4bis L.133/08 stabilisce che l'obbligo scolastico successivo alla terza media si può adempiere sia nei Licei che nei corsi di formazione professionale. Di fronte ad una norma di legge che parifica le due possibilità ed in presenza di una norma che assicura la frequenza della scuola superiore col semplice attestato, deve scattare, in mancanza di una esplicita norma per i corsi di formazione professionale, l'interpretazione analogica per la frequenza dei corsi di formazione col semplice attestato.

Sono un'insegnante di sostegno. Sto cercando la normativa riguardante l'accompagnamento dei bambini diversamente abili ai servizi, quando questo è un momento educativo.

L'art 47, 48 e l’allegato A del CCNL del 29/11/2007 stabiliscono che l'assistenza igienica agli alunni con grave disabilità debba essere fornita dalle collaboratrici e dai collaboratori scolastici, previa la frequenza di un breve corso di formazione e col diritto ad un aumento stipendiale. L’accordo sottoscritto il 10 Maggio 2006 ha inserito stabilmente nello stipendio di tale personale un aumento economico per lo svolgimento di tali mansioni, che è divenuto pensionabile. Nella prassi, essendo facoltativa la frequenza del corso di aggiornamento, molti di essi si rifiutano di svolgere tali mansioni, creando gravissimi disservizi nelle scuole.
Nota 30 novembre 2001 Prot. n. 3390 https://www.edscuola.it/archivio/norme/circolari/nm301101.html

SONO UN DOCENTE DI SOSTEGNO DELLA SCUOLA PRIMARIA. INSEGNO DAL 1988 E SONO PASSATA DI RUOLO NEL 1996. HO LAVORATO PER ANNI A ROMA E SOLO DA TRE ANNI MI SONO TRASFERITA IN UN'ALTRA REGIONE. VORREI GENTILMENTE CHE MI CHIARISSE UN DUBBIO CHE MI ASSALE DA QUESTI TRE ANNI CHE NON SONO A ROMA. PER TUTTA LA MIA CARRIERA QUANDO SI TRATTAVA DI STABILIRE UN INCONTRO DI GLH OPERATIVO LO STESSO SI TENEVA NELL'IST. COMPRENSIVO DOVE LAVORAVO, ALLA PRESENZA DI TUTTE LE FIGURE CHE NECESSITAVANO, GENITORI,NEUROPSICHIATRA......IN QUESTI ULTIMI TRE ANNI SE VOGLIO PARLARE CON LE FIGURE SPECIALISTICHE SONO IO CHE, SENZA CONVOCAZIONE DA PARTE DEL DIRIGENTE, DEVO RECARMI AI VARI CENTRI DOVE VENGONO SEGUITI GLI ALUNNI. LO FACCIO SICURAMENTE VOLENTIERI PERCHE' SONO INCONTRI UTILI PER LA STESURA DEL P.E.I. MA CHE DEVO FARE IO 50 KM PER RECARMI AI CENTRI, A MIE SPESE E SENZA ALCUNA RETRIBUZIONE NON MI SEMBRA TANTO CORRETTO. E SE NON DOVESSI ANDARE PER QUALSIASI MIO MOTIVO PERSONALE O RIMANDARE L'APPUNTAMENTO, MI DEVO ANCHE SENTIR DIRE DALLE COLLEGHE "QUI FUNZIONA COSI'". MI PUO' GENTILMENTE CHIARIRE COME FUNZIONA? E' UNA MIA CURIOSITA', VISTO CHE PER MOLTI ANNI HO FATTO PARTE DI GLH OPERATIVI PRESSO L'ISTITUTO DOVE ERO IN SERVIZIO. SE IN ALTRA REGIONE FUNZIONA DIVERSAMENTE BHE CHE DIRE...TUTTO PUO' ESSERE.

La programmazione obbligatoria e coordinata tra Scuola ASL e Enti Locali è disciplinata dall'atto di indirizzo, D.P.R. 24/02/94, in relazione alla Diagnosi Funzionale, al Profilo Dinamico Funzionale, al GLH, al Piano Educativo Individualizzato (PEI) e alle verifiche degli interventi educativi.
Se la ASL non elabora la Diagnosi funzionale può essere denunciata alla Procura della Repubblica per omissione di atti di ufficio. Se la scuola non sollecita la ASL inadempiente, anche la scuola può essere denunciata per omissione di atti di ufficio. Se l’alunno è seguito da un centro convenzionato con la ASL, questo deve completare la sua prestazione facendo anche la Diagnosi Funzionale (Atto di indirizzo, D.P.R. 24-2-94 art. 3 c. 2). Il Capo d’Istituto può farla produrre al centro convenzionato facendo riferimento alla C.M. 363/94 art. 3 c. 1.

I tre giorni di permesso mensili per la Legge 104 per assistere mia mamma, sono riconosciuti ai fini pensionistici?

Si, sono contributi figurativi

Sono la sorella di una ragazza down di 18 anni. mia sorella frequenta il secondo anno di istituto superiore. per il prossimo anno scolastico il provveditorato le ha ridotto le ore di sostegno: da 18 a 9. Tale riduzione viene giustificata dal provveditorato con il fatto che la diagnosi funzionale fatta dall'èquipe multidisciplinare certifica mia sorella con un handicap in base alla 104/92 art. 3 comma 1. se anziché il comma 1, fosse stato messo il comma 3 e quindi disabilità grave avrebbe ottenuto le 18 ore. Lo psicologo della multidisciplinare riferisce che secondo la ragazza è disabile in base al comma 1, e che non sapeva che il provveditorato utilizzava questi parametri. infatti lo scorso anno la multidisciplinare ha certificato la bambina dicendo che ha una disabilità come da 104/92 limitandosi a riferire l'articolo 3 senza comma. ma allora adesso perché lo psicologo ha messo anche il comma 1 se nessuno glielo aveva chiesto?ciò che non capisco è che mia sorella ha già avuto il riconoscimento della 104/92 art. 3 comma 3 da parte della commissione invalidi civili. la mia domanda è: può lo psicologo della multidisciplinare attribuire un grado di disabilità inferiore rispetto a quello assegnato da altri medici?come ci si comporta in questi casi, visto che ora per i prossimi tre anni la multidisciplinare non vedrà più mia sorella?

La Legge Finanziaria per il 2003 (Legge 27 dicembre 2002, n. 289 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)" pubblicata in GU n. 305 del 31.12.2002 - Suppl. Ordinario n. 240), ha disposto una importante novità per le persone affette da sindrome di Down.
Fino all'entrata in vigore della Legge 289/2002 (1 gennaio 2003) le persone con sindrome di Down per ottenere il riconoscimento di handicap dovevano essere sottoposte a visita presso la Commissione di accertamento operante presso la propria ASL che poteva dichiarare la persona Down handicappata (art. 3 comma 1 Legge 104/1992) oppure handicappata in condizione di gravità (art. 3 comma 3 Legge 104/1992).
L'articolo 94, comma 3 della Legge 289/2002 stabilisce che la persona con sindrome di Down può essere dichiarata, qualora ne faccia richiesta, solo persona con handicap grave. Riporto, per completezza il testo del comma in questione:
"3. In considerazione del carattere specifico della disabilità intellettiva solo in parte stabile, definita ed evidente, e in particolare al fine di contribuire a prevenire la grave riduzione di autonomia di tali soggetti nella gestione delle necessità della vita quotidiana e i danni conseguenti, le persone con sindrome di Down, su richiesta corredata da presentazione del cariotipo, sono dichiarate, dalle competenti commissioni insediate presso le aziende sanitarie locali o dal proprio medico di base, in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed esentate da ulteriori successive visite e controlli. (...)"
Lo psicologo non può attribuire per convenienza di tipo economico, visto il risparmio delle ore per l'amministrazione scolastica, dichiarare una invalidità di tipo inferiore, perché infrange la legge


All'asilo del bimbo non mi vogliono dare una maestra di sostegno con rapporto uno a uno per il mio bimbo perchè dicono che nn possono pagare,e ci sono pochi insegnanti per troppi bambini ,ma questo so che nn è vero perchè c'è una lista lunghissima di insegnanti di sostegno,in più ho anche la richiesta della neuropsichiatria che richiede ,ma niente al mio bimbo nn gli serve una maestra che va da lui 2 volte la settimana per 1 ora e mezza e poi va via,il direttrice che non può farci nulla che gli ordini partono da persone più alte di lei cosa devo fare? un articolo sul giornale?

Lasci perdere i giornali e li diffidi citando le norme che seguono. Se non capiscono la lezione si rivolga al TAR
Gli asili nido sono servizi comunali con funzioni socio - assistenziali ed educative che accolgono i bambini da 0 a 3 anni.
La L. 1044 del 1971 che li istituisce, delega alle Regioni norme per la loro realizzazione e gestione avvertendo che essi devono "essere dotati di personale qualificato sufficiente e idoneo a garantire l'assistenza sanitaria e psicopedagogica del bambino" .
Nella normativa statale di riferimento e nelle prime leggi applicative a livello regionale non si prevedono disposizioni specifiche per l'accoglienza di bambini disabili.
E' la Legge 104/92 < https://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/l104_92.html > che garantisce ai bambini handicappati l'inserimento negli asili - nido disponendo, inoltre, che gli Enti Locali possono provvedere all'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento e all'assegnazione di "personale docente specializzato e di operatori ed assistenti specializzati".
I bambini disabili, pertanto, hanno diritto ad essere accolti negli asili nido e a ricevere tutta l'assistenza possibile.
*//***I genitori possono fare ricorso al TAR o al PRETORE per un intervento di urgenza, ai sensi dell'*art.700 < http://www.pandora.it/libri/l_avvoca/avv_0001/lib828.html > * del Codice di Procedura Civile.
Ricordiamo inoltre che "l'esercizio del diritto all'educazione e all'Istruzione non può essere impedito dalla difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'Handicap" (Legge 104/92 < https://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/l104_92.html > Art. 12, comma 4)


Desideravo chiarimenti sula nomina dei componenti del gruppo di studio e di lavoro di Circolo per gli alunni diversamente abili. Nello specifico, a chi spetta la nomina del rappresentante dei genitori degli alunni diversamente abili, e del rappresentante dei genitori facenti parte del Consiglio di Circolo?

Circa i gruppi di studio e di lavoro a livello di scuola, la costituzione di tali gruppi è disciplinata dalla 104 del 5 febbraio 1992 e dal successivo Decreto ministeriale 26 giugno 1992.
- Sono costituiti "presso ogni circolo didattico ed istituto di scuola secondaria di primo e secondo grado" (L. n. 104/92, art. 15, comma 2)
- Sono composti da "insegnanti, operatori dei servizi, familiari e studenti"
- Hanno il compito di "collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano educativo"
La loro costituzione non solo "può essere proposta dagli insegnanti all'interno del collegio docenti", ma "deve" essere prevista; nei casi in cui il capo d'istituto non provvede alla attivazione, il medesimo incorre nel reato di omissione in atto d'ufficio
La presenza dei genitori non è a discrezione degli insegnanti
La presenza degli studenti (specie nella secondaria superiore) è particolarmente significativa


Sono un insegnate specializzata nel sostegno per la scuola dell'infanzia e quest'anno mediante nomine dell'ufficio scolastico provinciale ho avuto due part time. in uno dei casi affidatimi il bambino risulta senza 104,per cui gli hanno dato 12.30 ore settimanali. tenendo presente che il bambino risulta iscritto dall'a.s 2006/2007 e che da allora è andato avanti mediante certificazione medica con rapporto 1/1 per il sostegno nonostante non avesse la 104, mi chiedo in deroga dpcm n. 185 del 23 febbraio 2006 lui non potrebbe avere diritto comunque al rapporto orario di 25 ore settimanali invece che le 12.30 ore settimanali che per l'anno scolastico 2008/2009 gli hanno concesso. se così fosse mi chiedo cosa dovrebbero fare i genitori, ovvero è possibile che l'unica via possibile sia quella legale? e soprattutto a quali appigli possono far leva tenendo presente che i genitori del bambino hanno avviato la 104 il 12 giugno 2008 ed il bambino è stato sottoposto a visita medica collegiale il 12 settembre 2008? è possibile che in corso d'anno gli diano il completamento d'orario?

La Legge n. 296/06 all’art 1, comma 605, lettera “b”, e la Legge n. 244/07 art 2, commi 413 e 414, hanno abrogato il vecchio criterio per la formazione dell’organico di diritto dei posti di sostegno, precedentemente fissato in un posto ogni 138 alunni comunque frequentanti, sostituendolo con uno più realistico e rispondente al principio costituzionalmente garantito del diritto all’integrazione scolastica, di rispettare “le effettive esigenze” dei singoli alunni.
Questo cambiamento si è reso necessario, poiché in pratica il divario fra i posti individuati per legge nell’organico di diritto e quelli effettivamente risultanti necessari in organico di fatto è andato sempre più crescendo in questi ultimi dieci anni.
Di qui la necessità di “deroghe” per poter aumentare le ore di sostegno in organico di fatto.
Tali deroghe però sino ad oggi venivano autorizzate esclusivamente in presenza di una certificazione di handicap in situazione di gravità, come definito dall’art 3, comma 3, Legge n. 104/92, posto a base della disposizione contenuta nell’art. 35, comma 7, Legge n. 289/02 e del DPCM n. 185/06, sulle nuove certificazioni, applicativo della norma del 2002.
Per ottenere il rapporto 1/1, la famiglia, dovrà fare ricorso al Tribunale Amministrativo (TAR), dopo aver completato la pratica, consistente nella visita collegiale del 12 settembre.: Senza il ricorso, è impensabile che vengano assegnate altre ore di sostegno


Scrivo per chiederle delucidazioni per quanto riguarda la patologia da cui sono affetta. Sono dipendente della scuola di ruolo da 16 anni, e da quando avevo 15 anni soffro di colite ulcerosa.
Vorrei sapere qual è la procedura da seguire, visto che è una delle malattie riconosciuta come grave patologia, per poter presentare domanda alla mia scuola e poter usufruire di permessi particolari, visto che ho delle ricadute periodiche duranti le quali mi è difficile eseguire il mio lavoro di tecnico.

La colite ulcerosa e la malattia di Crohn sono patologie infiammatorie croniche per le quali è previsto il riconoscimento non solo dell’invalidità civile, ma in casi particolari anche all’assegno di invalidità civile o alla pensione ordinaria di invalidità.
Essendo l’invalidità civile riconosciuta dall’A.S.L. di appartenenza, ad essa va indirizzata la domanda che deve essere corredata da tutta la documentazione clinica rilasciata da un presidio ospedaliero.
La commissione della A.S.L., al momento della convocazione, esprimerà una sua valutazione dopo aver esaminato la documentazione clinica presentata, riconoscendo un grado di invalidità, in base alla seguente tabella.
I classe La malattia determina alterazioni lievi della funzione tali da provocare disturbi dolorosi saltuari, trattamento medicamentoso non continuativo e stabilizzazione del peso corporeo convenzionale (rilevato dalle tabelle facenti riferimento al sesso ed alla statura) su valori ottimali.
In caso di trattamento chirurgico non debbono essere residuati disturbi funzionali o disordini del transito intestinale.
II classe La malattia determina alterazioni funzionali causa di disturbi dolorosi non continui, trattamento medicamentoso non continuativo, perdita del peso sino al 10% del valore convenzionale, saltuari disordini del transito intestinale.
III classe Si ha alterazione grave della funzione digestiva, con disturbi dolorosi molto frequenti, trattamento medicamentoso continuato e dieta costante, perdita del peso tra il 10 e il 20% del valore convenzionale, eventuale anemia e presenza di apprezzabili disordini del transito. Apprezzabili le ripercussioni socio-lavorative.
IV classe Alterazione gravissima della funzione digestiva, con disturbi dolorosi e trattamento medicamentoso continuativo ma non completamente efficace, perdita di peso superiore al 20% del convenzionale, anemia, gravi e costanti disordini del transito intestinale. Significative le limitazioni in ambito socio-lavorativo.
Succede però che alcune commissioni tendano a sottostimare la gravità della patologia, riconoscendo un grado di invalidità inferiore al 43%, cioè il minimo richiesto per essere inseriti nelle liste speciali di collocamento. Non mancano casi in cui addirittura l’invalidità viene rifiutata del tutto. Le commissioni, infatti, erroneamente possono valutare in base a quello che accertano al momento della visita, senza tener conto delle improvvise complicazioni dei disagi tipici delle m.i.c.i.
Per fare ricorso a giudizi sfavorevoli, i Patronati Sindacali hanno costituito il CEPA (una organizzazione nazionale composta da tecnici e medici) che può modificare i giudizi emessi.
Il riconoscimento dell’invalidità civile dà il diritto di rientrare nella percentuale del 10% delle assunzioni a cui le aziende, pubbliche e private, sono obbligate per legge ad attenersi.
Per il riconoscimento dell’assegno o della pensione di invalidità, l’ente competente è l'INPS. In questo caso la commissione farà riferimento non solo alla malattia specifica, ma anche alla compromissione dello stato generale del richiedente. Gli articoli 1 e 2 della legge n. 222/84 e l’articolo 21 della legge n. 67/88 definiscono, infatti, il riconoscimento di un assegno ordinario di invalidità, in base alla constatazione di una riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo, e una pensione ordinaria di inabilità, assegnata solo in caso di assoluta e permanente inabilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Per ottenere i 3 giorni mensili, una persona deve essere certificato art. 3 comma 3 della legge 104

Vorrei sapere a chi compete l'acquisto (se Scuola o Ente Locale) di una particolare "sedia" di cui un bimbo diversamente abile necessita quando è a scuola

Circolare Ministero dell' Interno 23 GIUGNO 1998
La legge n. 23 dell’11 gennaio 1996 ha così ripartito le competenze:
1. “i comuni provvedono alla fornitura ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici da destinare a sede di scuole materne, elementari e medie”;
2. le province provvedono alla fornitura degli edifici per le scuole superiori ed alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria.
Pertanto per chiedere l’eliminazione di barriere architettoniche negli edifici scolastici, ci si dovrà rivolgere al Comune o alla provincia secondo le rispettive competenze.
Comuni e province dovranno provvedere inoltre “alle spese varie d’ufficio, all’arredamento, alle spese per utenze elettriche e telefoniche, alle spese per provvista di acqua e gas, al riscaldamento ed ai relativi impianti”. Quanto all’arredamento, si tenga presente che esso può anche riguardare banchi particolari o particolari sedie per persone con handicap motorio, particolari lavagne a fibre ottiche per alunni ipovedenti, congegni per campo magnetici antirumore per alunni minorati dell’udito protesizzati, computer con particolari programmi per alunni con handicap intellettivo. Stato, Comuni e Province stanno provvedendo a riassegnare i propri fondi da loro precedentemente impegnati secondo le nuove competenze.

C'è una normativa per insegnanti (scuola superiore)che avendo una diminuita capacità visiva pari al 50% possano continuare a svolgere la loro attività con l'ausilio di assistente o se questo può essere causa di prepensionamento . Se la loro incapacità relativa sia determinata dal servizio prestato questa può portare ad un prepensionamento che non danneggi l'insegnante e sulla base di quali presupposti'?

Un livello lieve di ipovisione non conferisce consistenti diritti legali
Non sono considerate invalide civili le persone con invalidità di guerra, invalidità per lavoro o con invalidità per servizio, le persone con cecità civile e le persone con sordomutismo, poiché sono tutelati da norme specifiche.
Il grado d'invalidità è determinato in base ad un'apposita tabella approvata con Decreto del Ministro della Sanità il 5 febbraio 1992. La legge considera diverse soglie di invalidità, in corrispondenza delle quali prevede diversi benefici.
La Legge n. 138 del 3 aprile 2001 definisce le persone «ipovedenti lievi» come:
coloro che hanno un residuo visivo non superiore a tre decimi (3/10) in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione;
coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 60%.
La Legge n. 138 del 3 aprile 2001 definisce le persone «ipovedenti gravi» come:
coloro che hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo (1/10) in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con un’eventuale correzione;
coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 30%.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
Legge n. 138 del 3 aprile 2001, «Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici».
Ipovedenti medio-gravi
La Legge n. 138 del 3 aprile 2001 definisce le persone «ipovedenti medio-gravi» come:
- coloro che hanno un residuo visivo non superiore a due decimi (2/10) in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione;
- coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 50%.

L’insegnante specializzato è contitolare, partecipa a tutte le attività didattiche, ha diritto di voto in sede di scrutinio, deve adempiere a tutti gli obblighi della professione docente.

L'insegnante di sostegno è un docente in possesso di specializzazione , previsto dalla Legge 517/77, che viene assegnato alla classe in cui è iscritto uno studente disabile. Il docente di sostegno agisce in piena contitolarità con gli altri docenti, è membro a tutti gli effetti del Consiglio di Classe, vota sulla valutazione di tutti gli studenti della classe (O.M. n° 80/95-O.M. n°330/97) e si adopera "assicurando le necessarie mediazioni didattiche, relazionali, e la co-programmazione nei consigli di interclasse e di classe" (nota del 13/5/03 - Direttore Generale E/R. dott.ssa Lucrezia Stellacci).

Ho urgente bisogno di avere informazioni in merito al congedo straordinario per assistenza al coniuge gravemente ammalato. perchè la situazione che sto vivendo non concede molto tempo.
Sono un'insegnante di 52 anni e purtroppo da tre mesi mio marito si è ammalato gravemente ed ha bisogno di assistenza continua. Ho letto la sentenza della Corte Costituzionale n. 158 del 18 aprile 2007 che prevede il diritto di fruire, anche per l'assistenza al coniuge, dei due anni di congedo previsti , fino allo scorso anno, solo per i figli e i genitori.
Poi ho avuto la conferma di ciò leggendo l'emendamento all'art. 192 del disegno di legge relativo lalla Finanziaria del 2007 ed infine ho letto la Circolare del 3 agosto 2007 n. 112 emanata dall'INPS nella quale si precisa che gli aventi diritto al congedo di 2 anni sono al primo posto i coniugi.
Ho chiesto delucidazioni alla segreteria della mia scuola, perchè io ne ho urgente bisogno, ma non ne sanno niente e pare che sia io a dovermi informare. Ma dove vado??
Ho telefonato all' Inpdap credendo che avessero anche loro emanato una circolare applicativa come l'Inps, ma un dirigente mi ha detto che loro si interessano solo di Previdenza e che questa disposizione riguarda il ministero da cui dipendo e comunque ,secondo loro, la circolare dell'Inps è valida per tutti i lavoratori sia privati che pubblici, altrimenti sarebbe una discriminazione.
Ho deciso di parlare con il mio dirigente scolastico, ma come pongo la questione? Spetta a lui informarsi per concedermi un diritto che, secondo me, mi spetta?

La Legge 388/2000 (articolo 80, comma 2, poi ripreso dall'articolo 42, comma 5 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151) ha integrato le disposizioni previste dalla Legge 53/2000 introducendo l'opportunità, per i genitori di persone con handicap grave, di usufruire di due anni di congedo retribuito.
L'articolo 3, comma 106 della Legge 350/2003 ha abrogato la condizione che imponeva, quale requisito per la concessione dei congedi retribuiti, che la persona disabile fosse in possesso del certificato di handicap grave da almeno 5 anni. Permane invece l'altra condizione è cioè che il disabile non sia ricoverato a tempo pieno in istituto. Anche in questo caso, come per l'accesso ai permessi lavorativi, la condizione principale è che il disabile sia stato accertato handicappato in situazione di gravità (articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992).
Non sono ammesse, a parte per i grandi invalidi di guerra e i soggetti con sindrome di Down, certificazioni di altro genere quali ad esempio il certificato di invalidità totale con diritto all'indennità di accompagnamento o frequenza.
Chi non dispone del certificato di handicap deve richiederne l'accertamento presso la segreteria della Commissione della propria Azienda Usl di residenza e sottoporsi ad una nuova visita. Se questo accertamento riconoscerà l'handicap grave (articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992) si potranno richiedere i congedi retribuiti di due anni qualora ricorrano anche le altre condizioni previste.
CHI NE HA DIRITTO
La norma originaria prevede che i beneficiari potenziali del periodo di due anni di congedo retribuito siano i genitori, anche adottivi o affidatari, della persona con handicap grave e i lavoratori conviventi con il fratello o sorella con handicap grave a condizione che entrambi i genitori siano "scomparsi".
Successivamente la Corte Costituzionale, ha riconosciuto due eccezioni di legittimità costituzionale che hanno ampliato la platea degli aventi diritto.
Coniugi: la norma originaria escludeva l'opportunità per il coniuge di fruire dei due anni di congedo retribuito. Su questo aspetto è intervenuta la Corte Costituzionale (Sentenza 18 aprile 2007, n. 158) censurando questa esclusione e dichiarandone l'illegittimità costituzionale.
Afferma la Corte: "La norma censurata (…) esclude attualmente dal novero dei beneficiari del congedo straordinario retribuito il coniuge, pur essendo questi, sulla base del vincolo matrimoniale ed in conformità dell'ordinamento giuridico vigente, tenuto al primo posto (art. 433 cod. civ.) all'adempimento degli obblighi di assistenza morale e materiale del proprio consorte; obblighi che l'ordinamento fa derivare dal matrimonio. Ciò implica, come risultato, un trattamento deteriore del coniuge del disabile, rispetto ai componenti della famiglia di origine."Con queste premesse, viene dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 42, nella parte in cui non prevede la concessione dei congedi retribuiti anche al coniuge della persona con handicap grave. Conseguentemente i congedi devono essere concessi anche al coniuge.
L'articolo 42, comma 5, del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 prevede che i periodi di congedo, al massimo due anni come già detto, possono essere fruiti in modo continuativo o frazionato. Il beneficio è frazionabile anche a giorni interi. Gli Istituti previdenziali non prevedono invece la frazionabilità ad ore. Anche in questo caso, diverse sono le indicazioni degli Istituti previdenziali, soprattutto rispetto al calcolo dei giorni fruiti.
Le indicazioni INPS
Nella propria Circolare del 15 marzo 2001, n. 64 l'INPS ha precisato che, ai fini della frazionabilità stessa, tra un periodo e l'altro di fruizione è necessaria - perché non vengano computati nel periodo di congedo straordinario i giorni festivi, i sabati e le domeniche - l'effettiva ripresa del lavoro, requisito non rinvenibile nel caso di domanda di fruizione del congedo in parola dal lunedì al venerdì (settimana corta) senza ripresa del lavoro il lunedì della settimana successiva a quella di fruizione del congedo, e neppure nella fruizione di ferie tra una frazione di congedo e l'altra.
Le indicazioni INPDAP
La Circolare 12 maggio 2004, n. 31 precisa che il congedo può essere richiesto anche in modo frazionato e che, in tal caso, è necessaria l'effettiva ripresa del lavoro tra un periodo di assenza ed il successivo.
L'articolo 42, comma 5 del Decreto Legislativo n. 151/2001 prevede che questi congedi debbano essere retribuiti con un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione percepita e coperti da contribuzione figurativa ai fini pensionistici. L'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo massimo di 36.151,98 Euro annue per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2002, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità e il contributo figurativo vengono rapportati a mesi e giorni in misura proporzionale, se il congedo è richiesto per periodi frazionati. Su tale aspetto i vari enti previdenziali di riferimento si sono espressi con proprie circolari.
Le indicazioni INPS
La questione è affrontata dalla Circolare del 15 marzo 2001, n. 64.
L'indennità per il congedo viene corrisposta nella misura dell'ultima retribuzione percepita e cioè quella percepita nell'ultimo mese di lavoro che precede il congedo (comprensiva del rateo per tredicesima mensilità, altre mensilità aggiuntive, gratifiche, indennità, premi ecc.).
Nel caso di contratti di lavoro a tempo pieno, la retribuzione del mese preso a riferimento va moltiplicata per 12 e divisa per 365 giorni (366 se le assenze cadono in un anno bisestile), con un limite giornaliero che è rapportato al limite annuo previsto per legge (36.151,98 Euro rivalutati di anno in anno).
Le indicazioni INPDAP
L'INPDAP affronta in problema nella propria Circolare del 10 gennaio 2002, n. 2. Durante il periodo di congedo il richiedente ha diritto a percepire un'indennità, corrispondente all'ultima retribuzione percepita, cioè riferita all'ultimo mese di lavoro che precede il congedo, sempreché la stessa, rapportata all'anno, sia inferiore o pari al limite complessivo massimo di 36.151,98 Euro rivalutati di anno in anno cui viene commisurata la contribuzione figurativa. Nulla di particolare o specifico, nelle disposizioni INPDAP, oltre a quanto già previsto dalla normativa vigente.
Le ferie
Le indicazioni relative ai permessi lavorativi, che hanno precisato che questi non incidono negativamente su ferie e tredicesima mensilità, non riguardano purtroppo anche i congedi retribuiti di due anni.
La norma istitutiva non precisa nulla riguardo alla maturazione delle ferie nel corso della fruizione del congedo retribuito. L'INPDAP ha previsto con chiarezza, nella Circolare del 12 maggio 2004, n. 31, che il congedo incide negativamente sulla maturazione delle ferie salvo indicazioni più di favore dei singoli Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.
L'INPS, da parte sua, non dà alcuna indicazione in proposito.
La tredicesima mensilità
L'articolo 42, comma 5, del Decreto Legislativo n. 151/2001 prevede che l'indennità per il congedo venga corrisposta nella misura dell'ultima retribuzione ricevuta e cioè quella percepita nell'ultimo mese di lavoro che precede il congedo, comprensiva quindi del rateo per tredicesima mensilità, altre mensilità aggiuntive, gratifiche, indennità, premi ecc.
Tale indicazione è ripresa sia dall'INPS (Circolare 15 marzo 2001, n. 64, punto 4) che dall'INPDAP (Circolare 10 gennaio 2002, n. 2).
Nell'indennità mensile è quindi già compresa anche la tredicesima.
Il fatto che non vengano erogate tredici indennità mensili non deve quindi trarre in inganno.

Qual è la normativa riguardante le formazioni delle classi con alunni diversabili?

La Circolare Ministeriale n. 19 del 1 febbraio 2008 sulla formulazione degli organici del personale docente e la formazione delle classi che trasmette l'apposito Decreto Interministeriale allegato apporta una novità rispetto alla Circolare Ministeriale sempre n. 19 ma del 2007 relativa al numero massimo di alunni nelle prime classi frequentate da alunni con disabilità.
Per prime classi si intendono: prima sezione della scuola dell'infanzioa, prima classe della scuola primaria, prima classe della scuola secondaria di primo grado, prima e terza classe delle scuole secondarie di secondo grado come da art. 6 del Decreto Interministeriale
Infatti mentre lo scorso anno si stabiliva che non ci fosse obbligo di sdoppiamento delle prime classi anche se si superava di 2 unità il numero massimo di alunni previsto dal D.M. n° 141 del 1999 (25 alunni per le classi con 1 alunno disabile e 20 alunni per le classi con 2 alunni disabili), quest'anno il divieto di sdoppiamento oltre questi limiti massimi è stato abolito.
Infatti la C.M. n. 19/08 a pag. 3 al penultimo capoverso stabilisce che:
"si conferma la disposizione, già operante nell'anno scolastico in corso, relativa alla possibilità di non effettuare sdoppiamenti nelle classi in presenza di uno o due alunni in più rispetto ai parametri previsti dal D.M. 331/98"
e a pag. 6 secondo capoverso viene ribadito che:
i Direttori Scolastici Regionali "valuteranno la possibilità (...) di non attuare lo sdoppiamento delle classi in presenza di un limitato numero di alunni (uno o due) eccedente i parametri previsti dal D.M. 331/98".
In entrambi questi due punti alla citazione del D.M. 331/98 non segue, come invece avveniva lo scorso anno, la citazione del D.M. n° 141/99 e quindi oltre il limite massimo di 20 e 25 alunni nelle prime classi con alunni disabili scatta l'obbligo di sdoppiamento a differenza di tutte le altre classi (per le seconde classi purtroppo non è possibile il rispetto del D.M. 141/99 a causa della C.M. dello scorso anno che ne ha autorizzato un innalzamento del numero massimo).
Una conferma di ciò si ha nel quarto punto della News del 1 febbraio 2008 sul sito del Ministero della Pubblica Istruzione (link: www.pubblica.istruzione.it/news/2008/elementi_essenziali.shtml) nel quale si dice che nella C.M. n° 19/08:
"viene tutelato e anzi rafforzato l’organico dei docenti di sostegno agli alunni disabili, attraverso l’incremento di circa 5.000 posti in organico di diritto e non reiterando la disposizione che consentiva di incrementare il numero degli alunni per classe anche in presenza di soggetti disabili".
Una conferma di quanto sopra si ha leggendo oltre nella C.M. n° 19/08. Nelle ultime righe di pag. 7 (per la scuola primaria) e di pag. 11 (per la scuola secondaria) si ribadisce il principio che per la formazione delle classi si debbono seguire le disposizioni di cui al D.M. n° 331/98 e anche, esplicitamente, del D.M. n° 141/99.

Mi potete indicare la normativa da cui si evince che il docente è un pubblico ufficiale o un funzionarioincaricato di pubblico servizio?

Art. 357 del Codice penale:
Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.
Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica
amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi
Prima del 1990 la figura era strettamente legata al ruolo formale della persona all'interno dell'amministrazione pubblica (impiegati dello Stato, ecc). Dopo la legge 86/90 l'attenzione si sposta sulla funzione ricoperta e non più sul ruolo formale Dopo la legge 181/92, si modifica il secondo comma ampliando la nozione di "pubblica funzione"
E' ormai irrilevante la qualifica formale della persona all'interno dell'amministrazione (Cass.Sez. Penale VI, 85/172198): è pubblico ufficiale anche chi concorre in modo ausiliario o accessorio
all'attuazione dei fini della Pubblica Amministrazione, con azioni che non possano essere isolate dal contesto delle funzioni pubbliche (Cass. Penale VI, 85/172191)
Sono pubblici ufficiali coloro che:
-Concorrono a formare la volontà di una pubblica amministrazione;
-Coloro che sono muniti di poteri:
Decisionali
Di certificazione
Di attestazione
Di coazione (Cass. Pen. Sez. VI 81/148796)
Di collaborazione, anche saltuaria (Cass. Pen. Sez. VI n. 84/166013)
Per acquistare la qualità di pubblico ufficiale, non è necessaria una investitura formale, ma è sufficiente l'esercizio di fatto, purchè non integri il reato di usurpazione di potere ( Cass. Pen. Sez. V, n. 84/163468)
Non è necessario un rapporto di subordinazione (dipendenza) con l'ente pubblico (Cass. Pen., sez. II, 90/186992)
Nella nozione di "pubblica funzione" vanno incluse le attività di natura consultiva, anche se svolte all'interno di un organo collegiale (Cass. Pen. Sez. VI, 95/202649)
La natura "pubblica" della funzione non va individuata tanto negli "scopi", quanto nel regime giuridico cui è sottoposta e nella sua collocazione rispetto all'organizzazione della pubblica amministrazione
La qualifica va riconosciuta a chi, anche se privato cittadino, può esercitare poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, considerati anche disgiuntamente tra loro (Cass Sez. Un. Pen. N. 92/191171)
Occorre sempre verificare se l'attività è disciplinata da norme di diritto pubblico (Cass. Pen., Sez. VI, 99/213910)
Varie tipologie di pubblica funzione:
Legislativa
Giudiziaria
Amministrativa:
-Istruttoria
-Consultiva
-Deliberativa
-Di vigilanza....
La casistica
L'insegnante di scuola pubblica o privata
collaboratore amministrativo di una pubblica amministrazione
medico ospedaliero o comunque convenzionato con il servizio sanitario nazionale
componenti di una commissione di gara d'appalto
militari in servizio


Seguo un ragazzo di II liceo scientifico con discalculia che ha sostegno solo da 1 anno e fa un programma differenziato per la matematica. Se verrà promosso ovviamente la valutazione finale per quella materia andrà riferita al PEI e non ai programmi ministeriali. Questo comprometterà definitivamente la possibilità di avere alla fine del ciclo il titolo legale o c'è la possibilità di poterlo avere se nel frattempo il ragazzo riesce a recuperare? Potete dirmi anche la
legge di riferimento?

Se l'alunno fa un programma differenziato solo per la matematica, vuol dire che egli svolge il programma normale o semplificato per tutte le altre discipline. Se così stanno le cose, la sua valutazione deve avvenire secondo la valutazione normale. Pertanto in matematica avrà una votazione negativa. A fine anno, si procederà, come per tutti gli alunni, con votazione a maggioranza del consiglio di classe. Se la maggioranza è favorevole alla promozione, anche il voto negativo di matematica passerà automaticamente a sei; se verrà bocciato, tutti gli altri voti scenderanno al di sotto di sei. Non è possibile cumulare contemporaneamente una valutazione normale per molte discipline e quella differenziata solo per altre. O si adotta l'una o si adotta l'altra ed i docenti in minoranza debbono accettare quel modo di valutazione, ovviamente mantenendo la libertà di dare i voti che, in coscienza si sentono di dare.

Sono una insegnante di sostegno, e ora fine anno ho un gran dubbio da porLe: è legale che un alunno diversamente abile, che frequenta il quarto anno di un Istituto professionale con la programmazione della classe, può la famiglia a pochi giorni dalla chiusura dell'anno scolastico, chiedere che venga valutato con programmazione differenziata (art. 15 dell'O.M.90/01) in modo implicito per evitare debiti o bocciatura.

L'art 15 dell'O M n. 90/01 consente che i genitori possano chiedere ed ottenere il passaggio da una valutazione differenziata ad una semplificata, ma non il viceversa. pertanto in materia di valutazione decide in tali casi solo il Consiglio di classe, senza intromissioni dei genitori.

Le scrivo in merito ad una grave situazione che si è venuta a creare in un istituto superiore, in cui la figlia di un mio caro amico frequentante il quinto anno e diversamente abile (premetto che il suo handicap e legato solo ed esclusivamente ad attività motorie pertanto ha necessita' per poter muoversi della sedia a rotelle) non può piu frequentare regolarmente la scuola perchè non e possibile stando a quanto dichiarato dal dirigente scolastico assicurare assistenza giornaliera per le normali esigenze fisiologiche. Pertanto questa era garantita solo per 3 giorni alla settimane e per il resto si è cercato di risolvere il problema con l intervento della madre (la quale vivendo vicino all’istituto) interviene quando ciò si rende necessario, tuttavia non sempre la madre riesce ad essere presente costantemente e la ragazza (che ad oggi ha compiuto i 18 anni) spesso si trova in situazioni molto umilianti di cui evito di descrivere i dettagli.
Cio detto al di là della situazione gravissima dal punto di vista giuridico nella quale e pacifica la violazione dei diritti fondamentali della persona quale il diritto allo studio oltre che il principio di eguaglianza etc chiedo se situazioni di questo genere sono frequenti in ambito nazionale e se esistano ulteriori mezzi per evitare questo tipo di situazioni.

L'assistenza igienica degli alunni con disabilità, nel rispetto del loro genere, deve essere prestata dai collaboratori scolastici (nel caso di specie da una collaboratrice scolastica), incaricata espressamente dal Dirigente scolastico che deve anche pagarle un aumento di stipendio che è divenuto pensionabile. Ciò in base sia alla nota min prot n. 3390/01, sia in base al recente CCNL siglato il 7 Ottobre, sottoscritto definitivamente nel Novembre 2008 e pubblicato sulla G U del Dicembre 2008, art 47, 48 e tabella A. Il Dirigente che non provvede a ciò è passibile di denuncia per omissione di atti di ufficio e, se l'alunna è costretta ad assentarsi a causa della mancata assistenza, anche di interruzione di pubblico servizio.

Sono un'insegnante di scuola media. Vorrei sapere se ci sono nuove normative o comunque qual è la norma esistente riguardo il n° di alunni con sostegno che possono essere inseriti nella stessa classe. Vorrei sapere se c'è ancora una normativa unica al riguardo o se è regionale o rientra nell'area dell'autonomia dei singoli istituti. Mi riferisco alla scuola media di I grado.

D.M. 141/99 - https://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dm141_99.html
Numero alunni per classe La
Circolare Ministeriale n. 19 del 1 febbraio 2008 sulla formulazione degli organici del personale docente e la formazione delle classi che trasmette l'apposito Decreto Interministeriale allegato apporta una novità rispetto alla Circolare Ministeriale sempre n. 19 ma del 2007 relativa al numero massimo di alunni nelle prime classi  frequentate da alunni con disabilità.(Per
prime classi si intendono: prima sezione della scuola dell'infanzia, prima classe della scuola primaria, prima classe della scuola secondaria di primo grado, prima e terza classe delle scuole secondarie di secondo grado come da art. 6 del Decreto Interministeriale). Infatti mentre lo scorso anno si stabiliva che non ci fosse obbligo di sdoppiamento delle prime classi anche se si superava di 2 unità il numero massimo di alunni previsto dal D.M. n° 141 del 1999 (25 alunni per le classi con 1 alunno disabile e 20 alunni per le classi con 2 alunni disabili), quest'anno il divieto di sdoppiamento oltre questi limiti massimi è stato abolito. Infatti la C.M. n. 19/08 a pag. 3 al penultimo capoverso stabilisce che: "si conferma la disposizione, già operante nell'anno scolastico in corso, relativa alla possibilità di non effettuare sdoppiamenti nelle classi in presenza di uno o due alunni in più rispetto ai parametri previsti dal D.M. 331/98" e a pag. 6 secondo capoverso viene ribadito che: i Direttori Scolastici Regionali "valuteranno la possibilità (...) di non attuare lo sdoppiamento delle classi in presenza di un limitato numero di alunni (uno o due) eccedente i parametri previsti dal D.M. 331/98".
In entrambi questi due punti alla citazione del
D.M. 331/98 non segue, come invece avveniva lo scorso anno, la citazione del D.M. n° 141/99 e quindi oltre il limite massimo di 20 e 25 alunni nelle prime classi con alunni disabili scatta l'obbligo di sdoppiamento a differenza di tutte le altre classi (per le seconde classi purtroppo non è possibile il rispetto del D.M. 141/99 a causa della C.M. dello scorso anno che ne ha autorizzato un innalzamento del numero massimo).
Una conferma di ciò si ha nel quarto punto della
News del 1 febbraio 2008 sul sito del Ministero della Pubblica Istruzione (link: www.pubblica.istruzione.it/news/2008/elementi_essenziali.shtml) nel quale si dice che nella C.M. n° 19/08: "viene tutelato e anzi rafforzato l’organico dei docenti di sostegno agli alunni disabili, attraverso l’incremento di circa 5.000 posti in organico di diritto e non reiterando la disposizione che consentiva di incrementare il numero degli alunni per classe anche in presenza di soggetti disabili". Una conferma di quanto sopra si ha leggendo oltre nella C.M. n° 19/08. Nelle ultime righe di pag. 7 (per la scuola primaria) e di pag. 11 (per la scuola secondaria) si ribadisce il principio che per la formazione delle classi si debbono seguire le disposizioni di cui al D.M. n° 331/98 e anche, esplicitamente, del D.M. n°  141/99.

Sono una insegnante di sostegno di un Istituto Alberghiero. La ragazza da me seguita si è trasferita in altra città. Io rimango ora con 10 ore a disposizione....di chi? Della scuola che mi impegna nelle sosttituzioni? oppure, come avevo pensato,impiegare alcune ore con un altro alunno inserito nella stessa classe, già con il sostegno, che ho spesso aiutato quando la mia alunna era assente? Vorrei sapere come si esprime la normativa in proposito.

Si è a disposizione della scuola; quindi decide il dirigente scolastico il Suo utilizzo, che Lei può fare orientare dal consiglio di classe con una proposta al dirigente.

Sono un’insegnante di sostegno presso un Cfp. Avrei bisogno di informazioni circa l’esame previsto a conclusione del triennio, a seguito del quale gli studenti ricevono attestato di qualifica professionale.
In particolare, Vi chiedo se sia prevista dalla legge una prova d’esame differenziata per i ragazzi diversamente abili. E, in tal caso, se la preparazione di detta prova sia a carico del corpo docente o della Regione come per gli altri alunni.

Se è stato predisposto un PEI finalizzato al conseguimento del titolo legale di studio, allora l'alunno ha diritto a prove "equipollenti" ai sensi dell'art 16 comma 3 L.n. 104/92. In che cosa consistano le prove equipollenti è scritto nell'art 17 comma 1 della Circolare n. 30/08, che, pur riguardando gli esami di Stato conclusivi delle scuole superiori, certamente può applicarsi alla valutazione negli esami di un corso di formazione professionale, trattandosi di un diritto alla valutazione , che, ovunque svolto, deve comunque verificare se l'alunno è in possesso degli apprendimenti e delle competenze idonee al rilascio del titolo di qualifica professionale o di diploma.

Mia moglie, docente elementare ha la 104/92, art 33, comma 6 dal 1994, tutto su vecchio stampato. La sua situazione evolve negativamente ed io ho chiesto al DS i benefici della legge anche per me in data 21. 11.07 e lui me li ha riconosciuti sulla base del certificato e della dichiarazione di mia moglie che mi indica come persona che l'assiste. Ad aprile, causa perdita classi, c'è sovrannumero nella A060 ed il ds riconosce soprannumerario il mio collega che resiste e chiede il controllo della documentazione che, a suo dire limita il beneficio a mia moglie e non a me. Il preside in data 14 Aprile 2008 mi revoca i benefici, mi impone di restituire i girni di permesso fin qui goduti e mi dichiara soprannumerario! Ho fatto la domanda di trasferimento condizionata, ma ho seri dubbi che il DS abbia agito correttamente.

Tutte le agevolazioni previste dalla legge 104/92 (quindi anche quelle contemplate dall’art.33) sono a favore di disabili cui sia riconosciuto di essere in "stato di gravità" (art.3 della legge 104/92) . Riconoscimento che, non sempre è direttamente collegato al grado d’invalidità riconosciuto, infatti la legge 104/92 (art. 4) stabilisce che a decretare lo stato di gravità sia la commissione prevista dalla legge 295/90 art.1 (commissione deputata al riconoscimento dell’invalidità civile) , integrata da un operatore sociale e da uno specialista della patologia di cui il disabile è portatore.
I permessi (giornalieri o mensili) previsti dall’art.33 commi 1, 2,3,6 sono retribuiti con lo stesso criterio previsto per l’astensione al lavoro per maternità (legge 1204/71 art.7 , legge 903/77 artt.7 e 8- legge 53/2000 art.19)
I permessi di cui al comma 6 dell’art. 33 (lavoratori disabili) possono essere usufruiti da tutte le categorie di disabili (invalidi civili, ciechi, sordomuti, invalidi del lavoro, invalidi per servizio, invalidi di guerra).
Il comma 6 dell’art. 33 della legge 104/92 prevede che il lavoratore disabile cui sia stato riconosciutolo stato di gravità (comma 1 art.4 legge 104/92), possa usufruire alternativamente (art.19 lettera c della legge 53/2000), di due ore di permesso giornaliero o tre giorni ogni mese. E’ possibile passare dai permessi orari a quelli mensili, a seconda l’esigenza del lavoratore. Da evidenziare, infine, che la quantità dei permessi orari e mensili sono di 2 ore giornaliere, solo nel caso in cui l’orario di lavoro sia pari o superiore a 6 ore giornaliere. Nel caso di lavoratore a par time verticale (ad orario pieno o ad orario ridotto) limitata ad alcuni giorni del mese, il numero dei giorni di permesso sono ridotti proporzionalmente. Infine, il lavoratore disabile che usufruisce di permessi, stante il suo stato di gravità, non ha diritto ad usufruire dei permessi previsti per il lavoratore che assiste familiare handicappato grave.
Per concludere, il comma 6 onde agevolare i lavoratori disabili, fissano il diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina alla propria abitazione e in caso di trasferimento, occorre il suo consenso (naturalmente queste garanzie sono attuabili compatibilmente con le esigenze di servizio o di produzione.

E' stato istituito un "Corso di formazione professionale polivalente" per soli disabili (dai 14 anni in su) presso i locali di una Scuola Media da parte di un Centro di formazione professionale di un'altra città (con contributo della Provincia di Roma).
Siamo andate a visitarlo con dei dubbi:
a) se l'obbligo scolastico è fino all'età di 16 anni perchè indirizzare alunni disabili in uscita dalla scuola media presso tali corsi?
b) non è forse una neo-istituzionalizzazione di scuole speciali?
Cosa abbiamo visto:
-alunni di età superiore agli anni 20;
-"insegnanti" senza formazione specifica sull'handicap ne abilitazione.
Abbiamo parlato con il Direttore in una aula vuota, non siamo state invitate a visitare laboratori o attività che vengono praticamente svolte.
2) Dirigente Scolastico di Istituto Istr. Super. comunica agli insegnanti di sostegno l'impossibilità di modificare al terzo anno di Ist. Professionale la programmazione/valutazione da differenziata in semplificata; si sostiene che gli alunni che vogliano acquisire la qualifica del terzo anno debbano sostenere gli esami del primo e del secondo anno e solo successivamente accedere alla qualifica del professionale.
E' secondo le disposizioni di legge?
3) Vorremmo dar vita ad una Associazione di genitori di alunni disabili in verticale che possa essere ospitata negli ambienti del nostro Istituto; ci servirebbe uno Statuto di riferimento sul quale lavorare fattivamente.

1- La formazione professionale prima del compimento dei sedici anni è legittima solo se si svolge in un percorso misto di istruzione e formazione professionale in base ad un0'intesa fra istituto superiore e centro di formazione professionale. Occorre segnalare alla provincia l'anomalia di un tale corso aperto ai quattordicenni;
2- L'art 15 O M n. 90/01 stabilisce che se un consiglio di classe spontaneamente decide di passare da un Pei Differenziato ad uno Semplificato, non occorrono prove di idoneità rispetto agli anni precedenti, poichè il Consiglio ha tutti gli elementi per adottare quella decisione; se invece la decisione è stata adottata su richiesta vincolante della famiglia, contro la volontà del consiglio di classe, allora , ai soli fini della valutazione l'alunno non può essere considerato in situazione di handicap e viene valutato come tutti gli altri.
3- Un esempio di contratto di associazione potete trovarlo, se esiste ancora , sul sito www.irsac.it

Quali sono i finanziamenti inerenti all'anno scolastico 2008/09 a favore dell'integrazione?

La Direzione generale per lo studente ha assegnato agli Uffici scolastici regionali, con la C.M. n° 111/07, i fondi per l’integrazione scolastica, derivanti dalla L. n° 440/97, che ha assorbito le risorse specifiche della L. n° 69/00. Trattasi di più di sei milioni e mezzo di euro, di cui circa cinque milioni e mezzo per interventi a favore di progetti locali di integrazione scolastica e circa un milione per l’aggiornamento dei docenti, specie curricolari. A tali somme vanno aggiunti più di due milioni di Euro concernenti il progetto formativo di ricerca-azione sull’integrazione scolastica, denominato “I CARE”.
La Circolare è preceduta da un’ampia ed interessante premessa sul significato, sui valori, gli obiettivi e l’impegno per l’integrazione scolastica e si conclude con la previsione di un monitoraggio sui risultati dell’impegno finanziario.
Il MPI ha emanato in data 23 Maggio 2007 le Direttive n.46 e 47 riguardanti rispettivamente l'aggiornamento del personale direttivo e quello del personale docente ed ATA. Gli stanziamenti che globalmente si aggirano intorno ai 14 milioni di euro circa sono finalizzati all'acquisizione della padronanza dei problemi più urgenti della scuola che vanno dagli aspetti della riforma in atto alle problematiche più scottanti, quali la dispersione scolastica, il bullismo e l'integrazione degli alunni stranieri. In entrambe le direttive, fra gli obiettivi prioritari, è previsto anche quello dell'integrazione scolastica degli alunni con disabilità.

Sono un insegnante di sostegno specializzato non di ruolo nella scuola superiore.
Regolarmente in questo periodo arrivano le nuove iscrizioni dalle Scuole medie.
Secondo Lei, è regolare fare una riunione tra insegnanti di sostegno e Dirigente per decidere le aree dei nuovi iscritti?..Quali sono le priorità, ed è vero che vanno tutelati i posti di lavoro degli insegnanti esistenti prima di pensare al Pei ed alle vere esigenze dei ragazzi?
Potrebbe,cortesemente indicarmi qualche normativa in riferimento a quanto indicato?

L'art 13 comma 5 L.n. 104/92 stabilisce che l'area disciplinare viene individuata nel PEI, secondo il prevalente interesse dell'alunno. Pertanto è questo che deve prevalere e l'area non individuata del PEI, ma assegnata da altri soggetti diversi ed in ambiti istituzionali diversi sono illegittime.

Ha qualche competenza l'amministrazione provinciale a proposito della gestione didattica ed educativa dell'handicap?

D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112. Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Art. 139 “Trasferimenti alle province ed ai comuni”)
Legge 11 gennaio 1996, n. 23 . Norme per l’edilizia scolastica.
Attrezzature e banchi speciali per gli handicappati fisici
D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275. Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n.59
Legge nazionale del 18/03/93, n.67, art.5
Funzioni delle Province:
1. Le Province esercitano le funzioni socio-assistenziali direttamente o tramite convenzioni con i Comuni singoli o associati in attuazione dell'art. 24 L. 142/90.
Interventi delle Province
1. Le Province sono titolari delle competenze ad esse attribuite dalla legge 11.5.1976, n. 360 e dall'art. 144 lett. g) n. 3 del R.D. 3 marzo 1934 n. 383, soppresso dall'art. 64 della L. 8.6.1990, n. 142.
In particolare le Province assicurano la gestione dei seguenti servizi:
a) assistenza educativa e didattica ai ciechi, ai sordomuti ed ai sordi prelinguali, al fine di supportare l'integrazione scolastica, in ogni ordine e grado, sia a domicilio che presso centri socio-educativi a carattere diurno, mediante personale in possesso del diploma di specializzazione polivalente possibilmente con indirizzo all'educazione scolastica dei ciechi, sordomuti e sordi-prelinguali;
b) fornitura dei testi scolastici;
c) fornitura sussidi mimografo-visivi;
d) consulenza del tiflologo per i minorati della vista e consulenza dell'interprete per i minorati dell'udito.
e) fornitura agli studenti del materiale didattico a rilievo;
f) fornitura del materiale tecnico speciale per i minorati della vista;
g) organizzazione di corsi di formazione, di aggiornamento e di seminari di studi per il personale addetto all'educazione domiciliare, nonché all'istruzione specifica dei ciechi, sordomuti e sordi pre-linguali qualora non vi provvedano altre Istituzioni;
h) educazione fisica, musicale, artistica, sportiva, ricreativa, culturale dei ciechi, dei sordomuti e dei sordi pre-linguali, diretta al loro recupero ed alla loro integrazione sociale;
i) l'integrazione sociale dei ciechi, dei sordomuti e dei sordi pre-linguali e l'assistenza alla famiglia per l'integrazione sociale dei minorati medesimi finalizzata all'inserimento sociale;
l) organizzazione di corsi di formazione professionale di avvio al lavoro, specifici per ciechi, sordomuti e sordi pre-linguali;

A mio figlio Francesco, affetto da disturbo pervasivo dello sviluppo non è mai stata rilasciata certificazione da parte della neuropsichiatria dell'ASL competente anche se ha sempre ricevuto l'assistenza dell'operatore ASL. Quest'anno dovrebbe andare alla scuola primaria, compiendo 6 anni. Tuttavia le psicologhe che hanno in carico il bambino, si tratta di un rapporto privato, facendo noi ABA e non essendo questo trattamento erogato dalle ASL, ci hanno consigliato di trattenerlo alla scuola dell'infanzia per un altro anno. La neuropsichiatri di competenza, risentita per i nostro rifiuto di dare a loro mandato di cura su ns. figlio, ha obiettato che non avendo avuto in carico il bambino non intendono assumersi la responsabilità di una certificazione che non è un mero atto formale. In altre parole dicono che ai sensi della nuova normativa- le chiedo con l'occasione se sa quale precisamente- la certificazione è subordinata a un progetto educativo allargato a scuola, asl e famiglia con la supervisione dell'ASL. Ora volendo noi avere l'ultima parola in merito al trattamento psicoeducativo di ns. figlio, non vorremmo essere ricattati in questo modo. Ho sempre creduto che la certificazione di handicap fosse un diritto e di non essere obbligata a sottostare a direttive terapeutiche asl, la cui efficacia è tutta da provare, mentre noi abbiamo ottenuto dei risultati molto buoni sinora.
Le chiedo come posso muovermi per ottenere la certificazione pregressa e quella prossima e cosa è necessario fare per trattenere il bambino un'altro anno alla scuola dell'infanzia. Se Lei gentilmente può fornirmi anche gli estremi della nuova normativa che obbligherebbe i genitori a dare incarico di cura del proprio figlio ad una struttura pubblica o riconosciuta- anche queste ultime mi impongono le stesse condizioni. Insomma non esiste in Italia la libertà di cura e il diritto alla salute.

La certificazione di handicap ai sensi dell'art 3 l.n. 104/92 è obbligatoria da parte dell'ASl o dei centri convenzionati o accreditati dalle ASL( L.n. 104/92 art 12 comma 5, primo inciso e dPR del 24/2/1994) Il recente dPCM n. 185/06 impone una certificazione collegiale, a meno che la regione di residenza dell'alunno non ritenga di mantenere la precedente certificazione di un singolo specialista. Nessuna norma impone l'obbligo di sottoporsi alla presa in carico dell'ASL, ma quello di richiedere alle stesse la certificazione se l'alunno è in situazione di handicap. Fermo restando l'obbligo dell'ASl di certificare la sussistenza o meno della situazione di handicap ai sensi dell'art 3 L.n. 104/92, la famiglia ha il diritto di scelta per le cure mediche e riabilitative; però se sceglie un centro non convenzionato o accreditato con le ASL, non può pretendere che le ASL facciano la diagnosi funzionale che è un altro documento importante per l'integrazione. Una volta avuta la certificazione, comunque la scuola deve accettare la diagnosi funzionale anche di un centro privato, sulla base della libertà di scelta delle famiglie e l'ASL non può sottoporre la certificazione all'obbligo di presa in carico, ma solo può rifiutarsi di rilasciare la diagnosi funzionale, se la famiglia non dà ad essa la presa in carico, affidata invece ad un centro privato non convenzionato di propria fiducia.

Il Comune si sta occupando della situazione di un minore disabile (il cui padre è residente nel nostro Comune, mentre la madre non ha più la potestà genitoriale) che è in affido ad una famiglia presso altro Comune.
La famiglia affidataria (non ha la tutela del bambino) sta trasferendo la residenza del bambino presso di sé. Con il trasferimento di residenza a chi spetterà l'onere dell'assistenza educativa scolastica del minore disabile? Ed in base a quali disposizioni legislative?

L'assistenza scolastica , ai sensi dell'art 42 e 45 dpr n. 616/77, spetta al comune di residenza dell'alunno. Quindi , se l'alunno trasferisce la residenza presso quella degli affidatari, sarà questo nuovo Comune a dover provvedere.

Sono la mamma di un ragazzo asperger che frequenta il primo anno di una scuola superiore per grafici. il ragazzo è interessatissimo agli studi e dotato,ma ha avuto ed ha seri problemi di relazione con gli alunni ed è stato da subito oggetto di emarginazione,"dispetti" e derisioni. Ultimamente ha avuto reazioni aggressive (calci,strattonamenti)in una situazione di stress:ciò che appare alla base,ufficialmente,di questi comportamenti,è stata la tendenza di molti alunni ad entrare in ritardo,marinare la scuola,saltare le ore di lezione. Per la rigidità e
>il "virtuosismo" di mio figlio questo è inaccettabile(lui stesso non vuole mai saltare ore di lezione e si preoccupa esageratamente per le proprie assenze. Da parte del dirigente ho trovato un atteggiamento rozzo e sommario("non mi voglio trovare nei guai!!" e la perentoria proposta,tout court,di far fare a lui un orario ridotto(premetto che ha il profitto migliore della classe)in modo che gli insegnanti possano controllarlo meglio,attraverso la presenza del sostegno. Una tale proposta,attuata con modalità molto perentorie e dure,mi ha atterrita,anche perché porterebbe sicuramente a un vero crollo per mio figlio oltre che a reazioni imprevedibili da parte sua,andandolo a colpire sull'unica identità accettabile che sente di avere,e proprio
>nel punto che ha fatto esplodere il suo malessere. I suoi curanti non sono d'accordo,ma il ricatto della scuola è durissimo. Sono costernata. A chi posso rivolgermi? perché tale sommarietà nel rifiutare di affrontare i problemi alla radice?

Suo figlio deve frequentare la scuola e tutte le ore di lezione, così come impone l'obbligo scolastico. Qualsiasi impedimento, atto o atteggiamento ostile e denigratorio da parte di alcuni compagni deve essere denunciato. Parli prima con il Preside e dica chiaramente le intenzioni che ha. Vedrà che la musica cambierà, perchè lui è il resonsabile della scuola. Gli dica che si rivolgerà ai carabinieri per la denuncia alla procura della repubblica.

SONO LA MAMMA DI UNA BAMBINA AFFETTA DA SINDROME GENETICA CHE FREQUENTA IL SECONDO ANNO DI SCUOLA MEDIA E CON UN'ASSEGNAZIONE DI 12 ORE DI SOSTEGNO. NEL MIO CASO SI E' VERIFICATO CHE DURANTE LE GITE SCOLASTICHE, L'INSEGNANTE DI SOSTEGNO NON HA MAI ACCOMPAGNATO LA BAMBINA E CHE AD AFFIANCARLA SIA SEMPRE STATA L'ASSISTENTE SCOLASTICA; NELLO STESSO TEMPO IL SOSTEGNO VENIVA IMPIEGATO PER FARE SOSTITUZIONI DI INSEGNANTI CURRICULARI ASSENTI.

L'insegnante si sostegno non è tenuta ad accompagnare il ragazzo o la raggazza disabile. La rimando per questo alla faq relativa alle Gite scolastiche: https://www.edscuola.it/archivio/handicap/hfaq_gita.html

DAL MOMENTO CHE LA BAMBINA NECESSITA DI UN RAPPORTO 1A1(CERTIFICATO DA UNA RICHIESTA SCRITTA DELLA NEUROPSICHIATRA DEL CENTRO DOVE VIENE SEGUITA) E QUINDI SULLA BASE DELLA CONTINUITA' DIDATTICA, LA SCUOLA PUO' IMPIEGARE ILSOSTEGNO IN ALTRE ATTIVITA' SCOLASTICHE A QUALE PRINCIPIO SANCITO DALLA NORMATIVA E' POSSIBILE APPELLARSI AFFINCHE' VENGA TUTELATA LA CONTINUITA' SCOLASTICA?

Come viene impiegata l'insegnate di sostegno, quando non è impiegata nella classe di sua figlia, non deve interessargli, purché ciò non avvenga durante le ore assegnate, ossia durante le 12 ore.
L'insegnante di sostegno, è un insegnante specializzato, previsto dalla legge 517/77, che viene assegnato, in piena contitolarità con gli altri docenti, alla classe in cui è inserito il soggetto portatore di handicap per attuare "forme di integrazione a favore degli alunni portatori di handicap" e "realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni". Viene nominato dall'ufficio scolastico regionale su segnalazione delle scuole che prevedono la presenza nel circolo, di alunni portatori di handicap certificati.
Le modalità con cui viene assegnato l'insegnante di sostegno sono quelle esplicitate nel d.m. 331/98 artt. 37 e 41 come integrato dall'art. 26 comma 16 della legge 448/98.
E' reato spostare il docente dalla classe dove è presente l'alunno disabile. Il csa assegna il docente specializzato, non per fare supplenze o guardiana. Nel momento che esegue questo ordine, viola la norma dell'art 35 comma 7 della l.n. 289/02, secondo la quale il sostegno può essere dato solo dove è presente un alunno certificato con handicap. Se porta con sé l'alunno in altre classi, viola il principio dell'integrazione in una classe.

Alunna disabile frequentante la classe quarta di un Istituto Professionale ha prodotto domanda da privatista per sostenere gli Esami di Qualifica, al fine di colmare un vuoto precedente(qualifica) in quanto, in possesso di un attestato di credito formativo conseguito nell'a.s. 2006-2007.
Nella sessione unica del prossimo giugno la studentessa potrà essere valutata (scrutinio finale) due volte? Una per la classe quarta

In base all'art 192 comma 5 del decreto legislativo n. 297/94, durante la stessa sessione di scrutinio non possono essere svolte due valutazioni per due classi diverse. Ciò era possibile quando si avevano due sessioni di esami, quella estiva e quella di riparazione autunnale. Ormai la sessione autunnale è stata abolita. La reintroduzione , operata dal Ministro Fioroni, del recupero dei debiti formativi sino all'inizio del nuovo anno scolastico, non è un ripristino della seconda sessione di valutazione, ma semplicemente un prolungamento dell'unica sessione estiva di valutazione. Pertanto non è consentito ad un alunno ritirarsi durante il quarto anno di scuola superiore per sostenere gli esami di qualifica e, poi, ottenuto il diploma di terza, sostenere nella stessa sessione estiva la valutazione per il quarto anno. Sarà quindi necessario che l'alunno, si ritiri e sostenga gli esami di terza superiore per ottenere la qualifica e si reiscriva alla quarta classe, stavolta , non più come ammesso alla frequenza perchè privo di titolo di studio, ma come formalmente promosso alla quarta classe e quindi seguire il normale flusso delle classi.

Un educatore (personale educativo assistenziale) può portare fuori dalla scuola a fare un giro l'alunno disabile senza avvertire l'insegnante di sostegno e il preside?

Non può nè lui, nè chiunque altro, sia perchè le uscite debbono essere concordate nel PEI ed annotate su apposito registro delle presenze degli alunni, sia perchè , senza una espressa previsione del PEI o di un GLH operativo, l'alunno dal suo ingresso a scuola entra nella responsabilità dell'istituzione scolastica e del suo Dirigente.

Sono una docente di scuola superiore, dove sono inseriti sei alunni diversamente abili su quattro classi: due casi particolarmente difficili in una prima, due meno gravi in un’altra prima, uno in una seconda e uno in una quarta, un alunno della prima ha la presenza per l’intera durata delle lezioni dell’assistente comunale e sono presenti nella scuola 5 insegnanti di sostegno più un sesto che supplisce per 6 ore di riduzione per allattamento, una collega. Si sono verificate delle discordanze nella formulazione dell’orario, per la quale sono incaricata, in quello proposto dai colleghi, nella prima classe citata venivano prestate 29 ore di sostegno su un monte effettivo di 28, con numerose presenze simultanee di almeno 2 insegnanti di didattica speciale per volta, e non coprendo tutte le ore di lezione, la giustificazione degli insegnanti di sostegno, che si alternano in 6 in questa classe, è che entrambi i ragazzi disabili necessitano di continua sorveglianza e di attenzioni diverse, cosa che è assolutamente vera, ma è pur vero che in alcune ore la classe è sprovvista del tutto di insegnanti di sostegno. Alla proposta di evitare le presenze simultanee e di utilizzare, in classe l’assistente del ragazzo, quando necessario, viene opposta forte resistenza dichiarando che l’assistente non è una docente e pertanto non può stare in classe, da notare che tale assistente passa mediamente 5 ore chiusa in una stanza isolata e lontana dalle classi, completamente sola e inoperosa, mentre, credo e anche su questo gradirei risposta, dovrebbe essere coinvolta pienamente, nel progetto educativo volto al ragazzo.

E' il Consiglio di Classe che decide la sua presenza, che personalmente ritengo utile

Un altro aspetto sul quale ho necessità di chiarimenti è quello relativo alla norma che prevede che il docente di sostegno, come docente della classe, partecipi alle operazioni di scrutinio con diritto di voto su tutti gli alunni, trovo la cosa assolutamente giusta, ma il consiglio di classe della suddetta prima è composto da 6 docenti di sostegno e 8 curriculari, pertanto chiedo: devono partecipare tutti ai C.d.c.? tutti e 6 hanno diritto di voto?

I sei docenti esprimono un solo voto, poichè altrimenti verrebbero a pesare nel consiglio di classe proporzionalmente di più degli altri. Tanto più che il loro giudizio non deve esprimersi circa gli apprendimenti in singole discipline, ma deve riguardare, come dice l'art 12 comma 3 L.n. 104/92 gli apprendimenti nel loro complesso, la crescita nella comunicazione, della socializzazione, degli scambi relazionali.

Con l'applicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 23 febbraio 2006, n. 185, si sta realizzando un enorme trasformazione della scuola italiana .
Qualcuno se n'è accorto?
Gli alunni in difficoltà che godevano o che avrebbero potuto godere dei benefici del sostegno vengono ora valutati da una "Commissione 104" composta da medici che nulla hanno mai avuto a che fare con la scuola.
Il risultato sarà che saranno seguiti da personale docente di sostegno solo gli alunni con handicap di particolare gravità, e pochi altri con difficoltà importanti (prevalentemente fisica) che comunque potranno usufruire di pochissime ore settimanali (2 o 3).
Le disabilità di tipo cognitivo o altri disturbi specifici dell'apprendimento indipendentemente dalla loro gravità sono esclusi: alunni con queste difficoltà rientreranno totalmente nel lavoro del docente di cattedra.
Sono talmente tante le conseguenze concrete dell'applicazione di questo decreto che ci vorrebbero troppe pagine solo per farne l'elenco.
L'eliminazione delle ore di sostegno riguarda tutti docenti di tutti gli ordini di scuola.
Nonostante la gravità della situazione non ho trovato né associazioni, né sindacati, né giornali che si siano seriamente preoccupati del problema.
Tutti contenti del risparmio di personale docente o struzzi di fronte a questa svolta nella scuola pubblica?
E' ovvio che le associazioni dei portatori di handicap grave non se ne interessino perché il provvedimento non cambia la loro posizione (e menomale), ma esiste anche una grandissima quantità di popolazione scolastica non rappresentata da nessuna associazione che non è in grado di seguire i programmi "normali", neanche collocandoli nella categoria più bassa della programmazione personalizzata più semplice, a meno di fare delle classi dove raggruppare i casi difficili e ricreare così le classi differenziali. E' questo che vogliamo?
Chi può per favore faccia sentire la sua voce.

Contro l'applicazione del DPCM n. 185/06 sulle nuove certificazioni di handicap ai fini scolastici, ho scritto più di un articolo critico. Gli aspetti problematici però che ho sollevato erano altri, cioè la mancata individuazione di una Commissione con la stessa composizione in tutta Italia, la mancata fissazione di criteri di certificazione comuni in tutto il Paese, la mancata coincidenza delle nuove commissioni con le Unità multidisciplinari che formulano la diagnosi funzionale, che conoscono gli alunni e che avrebbe evitato l'aumento del numero di visite mediche, invece di diminuirle, come espressamente prescrive la L.n. 80/06.
Anche l'aspetto della non certificazione dei casi di "disturbi specifici di apprendimento" è da me stata pure presa in considerazione, ma non come conseguenza del dpcm n. 185/06, ma come conseguenza di una mancata attenzione al diritto allo studio di questi alunni e di una errata applicazione della Legge-quadro n. 104/92 suidiritti delle persone con disabilità.
Infatti già tale legge stabiliva che essa si applica esclusivamente alle persone con handicap e cioè a quelle che, "a causa di un evento traumatico o morboso" hanno subito "una minorazione stabilizzata o progressiva..." (art 3 comma 1). E l'art 12 comma 5 della stessa legge, a proposito dell'integrazione scolastica stabilisce che "all'individuazione dell'alunno come persona handicappata ", seguono formulazione della diagnosi funzionale e del PEI. Ora, l'"individuazione di persona handicappata" avviene secondo i criteri
di cui all'art 3 comma 1 , appena citato e quindi solo in presenza di "una minorazione stabilizzata o progressiva".Quindi già dal 1992 il campo di applicazione della normativa ed i destinatari della legge-quadro era ben delimitato. Certo gli alunni con difficoltà di apprendimento non sono solo quelli che hanno cause di carattere sanitario, pari a circa il 2% di tutti gli studenti; ma ve nn'è'è un numero ben maggiore, pari a circa cinque volte maggiore, costituito da alunni con difficoltà di apprendimento dovute a cause personali, familiari, ambientali, sociali, etniche etc. In mancanza di adeguate risorse nei confronti di questi ultimi, si è diffusa la prassi di applicare anche ad essi la Legge-quadro sull'handicap, nominando insegnanti di sostegno a favore di persone che però non potevano giuridicamente qualificarsi con disabilità. Il DPCM è intervenuto a contrastare questa deriva applicativa ed è stato applicato nel modo peggiore, senza cioè senza una contemporanea predisposizione di strumenti didattici e di risorse umane e materiali che sostituissero quelle utilizzate con un uso improprio della legge-quadro.
Adesso che, a causa dei tagli alla spesa pubblica, ci si sta accorgendo di ciò , certo ci si rende conto che si apre un grandissimo vuoto nella scuola. Il Ministero dice che a questi problemi di diritto allo s6tudio debbono provvedere gli enti locali e non gli insegnanti per il sostegno che la legge prevede esclusivamente per le persone certificate come disabili. Il Minis6tero però se ha ragione nel precisare che la L.n. 104/92 si applica esclusivamente alle persone con disabilità, tace su altri obblighi che rimangono a suo carico anche nei confronti di alunni con difficoltà di apprendimento non riconducibili a cause sanitarie. Tace cioè sull'obbligo di formazione di tutti i
docenti curricolari a saper trattare con tutti gli alunni con difficoltà e sulla necessità dui non avere classi troppo numerose per realizzare questo impegno di tutti i docenti. Purtroppo i confronti con l'Europa in ciò non ci aiutano,perchè si dice che abbiamo un numero di alunni troppo basso per ogni docente, rispetto allamedia europea e quindi bisogna aumentare il numero degli alunni per classe.
Si è però dimostrato che tale basso rapporto medio deriva fondamentalmente dalla presenza di un grandissimo numero di piccole classi in piccoli comuni o in zone di montagna. A questo punto, più che affollare ulteriormente le classi già numerose, occorre razionalizzare il numero di tali piccole classi.
Il compito è difficile, come lo sarà quello voluto dalla recente finanziaria di riequilibrare il rapporto alunni-disabili docenti-di sostegno, spostando i posti dalle province dove questo rapporto è più alto (1 ad 1,5) verso quelle province dove il rapporto è più basso (1 a 3,5). Ciò significa che in alcune province verrà ridotto il numero dei posti di sostegno in organico di diritto ed aumentato in altre. Le province che dovranno cedere posti accetteranno questa situazione senza batter ciglio?
I piccoli comuni che saranno invitati a consorziarsi per gestire una sola scuola intercomunale invece di tante piccole classi comunali, saranno disposte a farlo?
Sono questi i problemi la cui soluzione può dare risposte alla domanda di come realizzare la qualità della scuola. Occorrono un fitto dialogo ed accordi interistituzionali; ma mi pare che ancora cuiò non avvenga con la dovuta intensità.

Vorrei porvi una domanda: un nostro socio ha un figlio di 21 anni con sindrome di down. Può, questo ragazzo, anche se ha 21 frequentare una scuola secondaria partendo dal primo anno scolastico, cioè può stare in classe, con ragazzi di 14? Capisco che non c'è più l'obbligo scolastico, ma c'è l'obbligo formativo. Cosa fare?

Non vi sono norme che vietino l'iscrizione nelle scuole secondarie di secondo grado ad alunni di età superiore ai 18 anni. Ci possono essere ragioni di opportunità ed in tal caso si propone l'iscrizione ai corsi serali per adulti, dove gli alunni con disabilità godono degli stessi diritti dei corsi del mattino; cfr c.m. n. 455/97 e decreto min. 339/07.
E' importante che trattasi di una prima iscrizione a scuole secondarie di secondo grado; infatti per chi volesse reiscriversi ad altri istituti o indirizzi di tali scuole, dopo aver frequentato un quinquennio, un Parere del Consiglio di Stato vieta la spesa del sostegno.


Qualcuno mi sa dire se per fare la graduatoria per individuare i docenti perdenti posto coloro che godono della Legge 104/92 devono essere pure inseriti?

In base al recente CCNL sulla mobilità, le persone lavoratrici con disabilità grave o che assistono persone con disabilità grave non vanno inserite nelle graduatorie dei perdenti posto e comunque sono le ultime a perdere la sede.

Al momento dell'iscrizione alle scuole superiori di ragazzi disabili, la documentazione relativa ( diagnosi funzionale, profilo e P E I ) devono essere inviate alla scuola da parte della scuola media ?

In base ad una Direttiva del garante per la protezione dei dati personali del Luglio 2005 , la documentazione scolastica recante dati sensibili deve essere consegnata dalla scuola di provenienza alla famiglia che provvederà a consegnarla alla scuola di nuova iscrizione.

Abbiamo un caso di ripetenza ( seconda volta ) per un ragazzo iscritto in III media, su richiesta dei genitori, dobbiamo richiedere il parere della equipe socio-sanitaria?

In caso di ripetenza debbono essere ascoltati gli esperti sociosanitari che seguono il caso( art 14 comma 1 lettera "c" L.n. 104/92).

Può un consiglio di classe approvare un pei differenziato contro il dato oggettivo della diagnosi funzionale (disturbo dell'apprendimento conseguente ad anacusia bilaterale), contro il parere dell'esperto dell'asl, della famiglia e dell'insegnante di sostegno, e contro l'evidenza di reali capacità dell'alunna che ha frequentato già due anni nello stesso liceo scientifico?Il problema, lo so è la formazione dei docenti curriculari che parlano solo di contenuti e non di obiettivi.non c'è alcun modo di ricorrere contro questa inopportuna, o almeno affrettata decisione? La famiglia non ha ancora dato il consenso.Se lo dà, nell'interesse della ragazza che è integrata in un modo esemplare nella classe, non può valersi in nessun modo?A che serve formare gli insegnanti di sostegno quando la generalmente gli insegnanti li ignorano e non desidera no intromissioni nella 'loro classe'? Ricordo che il motto del mio insegnante al corso di sostegno era "potevamo essere più alti",per farci capire che bisigna guardare alle massime potenzialità di ogni alunno..ma poi troviamo insegnanti che volano basso basso. mi dica gentilmente come procedere..

A quel che sembra il consiglio di classe ha proposto un PEI differenziato contro il parere deglioperatori sociosanitari e della famiglia in presenza di un caso di iopoacusia bilaterale. Siccome il PEI è frutto del lavoro di tutti questi soggetti (art 12 comma 5 L.n. 104/92) i docenti non possono arrogarsi da soli tale potere, che, come è noto (OM 90/01 art 15) può essere neutralizzato dal diniego dei genitori.
Giustamente, a questo punto si teme che i docenti possano però valutare negativamente l'alunno, ritenuto, da loro erroneamente, destinatario di un PEI differenziato.
A questo punto non c'è che chiedere un GLH operativo con la partecipazione del referente provinciale per l'integrazione scolastica o dell'ispettore coordinatore del GLIP che spieghino al Consiglio di classe la differenza fra incapacità di intendere e difficoltà di comunicazione verbale. Sarebbe opportuno pretendere per tali docenti un breve corso di formazione ai sensi della CM 78/04 e della nota ministeriale prot n. 4798/05, svolto anche con la docenza di qualche esperto in campo della sordità e della didattica conseguente.


Vi chiedo per favore di fornirmi qualche indicazione normativa in merito al servizio di vigilanza per gli alunni (scuola primaria e secondaria di primo grado) diversamente abili i cui genitori siano impossibilitati ad essere puntuali a scuola al termine delle attività didattiche a causa della propria professione (farmacista e medico).
Sussiste l'obbligo dell'amministrazione comunale (o di altri) di predisporre il servizio di vigilanza? Quali consigli potreste suggerire?

L’Istituzione scolastica, nell’ambito dei progetti relativi all’ampliamento dell’offerta formativa, può organizzare, con il concorso di risorse che l’ente locale potrà assegnare, valutati i progetti presentati, attività di pre e post scuola con valenza educativa.
Ove sia l’Ente Locale, nell’ambito dei servizi socio-educativi, ad organizzare le attività di pre e post scuola, l’istituzione scolastica assicurerà, in regime di convenzione, l’apertura e la chiusura dei locali scolastici, nonché le relative pulizie, utilizzando a tal fine, ove necessario, i trasferimenti di all’Istituzione Scolastica di finanziamenti finalizzati alla corresponsione delle retribuzioni accessorie spettanti al personale della scuola, per l’esercizio da parte della scuola stessa delle attività prestate nell’ambito dei servizi istituzionalmente di competenza dell’Ente Locale, sulla base delle disposizioni previste dal Contratto Nazionale e del contratto integrativo del comparto scuola.
Anche in relazione alle esigenze del trasporto scolastico di competenza dell’Ente Locale, nelle scuole materne ed elementari statali l’istituzione scolastica assicura brevi periodi di accoglienza e di sorveglianza degli alunni in arrivo anticipato e in uscita posticipata rispetto all’orario dell’attività didattica. Tale servizio è sempre svolto con accordo tra Ente Locale e Istituzione scolastica. La scuola definirà con un proprio regolamento le modalità di accoglienza
L’impegno dell’Ente Locale, in questi tempi di cambiamento nella scuola deve essere prioritario a tutto, sia nei progetti che le scuole redigono, sia per la qualità della vita dei bambini cui dovranno essere orientate non solo le politiche educative, sociali o sanitarie ma anche le politiche culturali, sportive e quelle relative all’organizzazione del sistema urbano e degli spazi destinati all’infanzia.


SONO UNA DOCENTE DI SOSTEGNO DELLA SCUOLA SUPERIORE. SONO NUOVA IN QUESTO SETTORE E VORREI CAPIRE DELLE COSE CHE NON MI RISULTANO CHIARE. LA PREGO DI RISPONDERMI AL PIÙ PRESTO.
VORREI SAPERE:
1) DA CHI VIENE DECISA L'AREA DI APPARTENEZA (AD01, AD02,AD03; AD04) DI UN ALUNNO DISABILE CHE DALLE MEDIE SI ISCRIVE ALLE SUPERIORI?? E QUAL È IL CRITERIO PER DECIDERE L'AREA MIGLIORE IN CUI INSERIRE IL RAGAZZO?? E INOLTRE, QUANTO INCIDE L'INDIRIZZO DELL'ISTITUTO IN CUI L'ALUNNO HA SCELTO DI ISCRIVERSI (INTENDO DIRE, PUÒ ESSERCI UN RAGAZZO CON SOSTEGNO SU AD02 IN UN TECNICO INDUSTRIALE) ????
2) A CHI SPETTA AUMENTARE LE ORE DI SOSTEGNO AD UN DISABILE CHE GIÀ FREQUENTA IL II ANNO DI SUPERIORI? QUAL È L'ITER DA SEGUIRE, ANCHE PER EVENTUALI RICORSI???

Le risposte sono da tempo sulle FAQ di Edscuola. https://www.edscuola.it/archivio/handicap/hfaq.html
Secondo l'art 13 comma 5 l.n. 104/92 l'area disciplinare di prevalente interesse per l'alunno è individuata nel PEI dal GLH operativo che lo formula in base all'art 12 comma 5 L.n. 104/92.
Per l'aumento delle ore di sostegno, occorre avanzare un nuovo progetto all'Ufficio scolastico provinciale e regionale secondo quanto stabilito dall'art. 42 del decreto ministeriale n. 331/98. Se non si ottiene quanto chiesto, non rimane che la causa al TAR.


Chiedo cortesemente a chi mi può dare chiarimenti circa la diagnosi funzionale; é vero, come mi ha detto la neuropsichiatra dell'ASL che non si può più indicare quantitativamente le ore di sostegno ? Chi dovrebbe quantificare le ore di sostegno necessarie per il caso specifico? In base a quali criteri?

Nessuna norma ha mai previsto che sia la diagnosi funzionale a dover individuare le ore per il sostegno. Il numero di tali ore viene proposto nel PEI che è formulato non dalla sola ASL, come la Diagnosi fubnzionale,ma da tutti quanti conoscono i bisogni dell'alunno, cioè insegnanti, operatori sociosanitari e famiglia ( art 12 comma 5 l.n. 104/92).In tal senso è anche la scorsa finanziaria , L. n. 296/06, che all'art 1 comma 605 lettera "b" prevede l'individuazione " delle effettive esigenzedi sostegno" tramite accordi fra ASL, Enti locali e scuola.

Nel mio Istituto frequenta una alunna diversamente abile con particolari problemi di natura psichica, se non psichiatrici.
La Scuola, in sede di GLHO di inizio anno ha evidenziato ai genitori e all'equipe multidisciplinare per l'integrazione scolastica i fenomeni e gli atteggiamenti problema che l'alunna mette in atto nel corso della frequenza scolastica.
A distanza di qualche mese detti fenomeni sono immutati e le componenti esterne, genitori e equipe, non hanno più fatto sapere a noi quali iniziative sono state prese in conseguenza della prima riunione di GLHO.
Per evidenziare la "pericolosità" delle esternazioni comportamentali dell'alunna in oggetto, può la scuola segnalare direttamente ad altri centri specializzati, vedi SIM, servizi sociali del Comune, ecc., o è tenuta a contattare solo l'equipe per l'integrazione interessata per territorio?

Che la scuola, si attivi presso l'Ente locale, per richiedere una figura di supporto. Lo prevede la legge 104/92 art. 13, comma 3. Meglio se questa richiesta è supportata dal Servizio di Neuropsichiatria della ASL di competenza

Vorrei sapere se la scuola può obbligare i genitori degli alunni disabili a partecipare alle gite. La domanda viene posta perchè spesso vengono attuate delle vere e proprie strategie tese ad escludere la persona portatrice di handicap a questo evento. Sono vari i sistemi e talvolta le scuse che alcune scuole pongono in essere per dissuadere le famiglie di studenti svantaggiati dalla partecipazione a questo importante momento del percorso formativo degli studenti, che acquista ulteriori aspetti di maggior rilevanza quando trattasi di persone che,come i nostri figli,vivono con difficoltà le giornaliere relazioni col mondo esterno.

NO! Non li può obbligare
https://www.edscuola.it/archivio/handicap/hfaq_gita.html

Sono una docente di sostegno, precaria, dell'area AD02,quest'anno lavoro in un ITC.
Gli alunni diversamente abili nell'Istituto sono 5 mentre i docenti specializzati sono solo due, io appunto e un'altra collega. A me sono stati affidati 3 alunni, uno di questi deve affrontare l'esame di Stato conclusivo ed è affetto da Kinzipatia encefalica di tipo piramidale e ha un grave deficit della motricità grossa e fine. Durante le prove di verifica, d'italiano soprattutto, lui detta e io scrivo, c'è da dire che ha molte lacune ed è lento nell' usare il computer.
Ti prego di rispondere a queste domande
1) quali prove equipollenti sono veramente adatte per lui?
2) se sarò presente alle prove come aiuto materiale cioè scrivendo al suo posto, o dandogli assistenza psicologica, qual è il mio ruolo? posso partecipare alle correzioni delle prove e alle riunioni della commissione esaminatrice?
3) il consiglio di classe può nominarmi membro interno?se la risposta è affermativa qual è il mio ruolo?
Inoltre c'è anche un altro problema, che ti descriverò brevemente. La mia unica collega di sostegno è molto negligente (qualcuno dice che non ci sta con la testa)non ha seguito come si deve gli alunni (due) che le sono stati affidati e inoltre non è stata mai presente a nessuna riunione del GLHI e neanche ai consigli di classe degli alunni affidati a lei. Ciò ha provocato l'ira dei genitori di uno dei suoi alunni. Il consiglio della classe dell'alunno in questione e il dirigente scolastico, per tamponare la situazione, mi hanno chiesto di preparare un progetto per potenziare le abilità di base dell'alunno, da svolgersi in aula durante le ore curriculari per quattro ore affiancando i docenti di matematica e italiano. La mia collega negligente sa del progetto e non si è opposta. Ma io ti chiedo: è legale il mio intervento?(io anche senza nomina svolgo le funzioni di coordinatrice del gruppo H) e inoltre la settimana prossima ci sono i consigli per stilare i PEI degli alunni (due) della mia collega, sicuramente lei non si presenterà ...chi la sostituisce durante la riunione? si può elaborare il PEI senza il docente di sostegno? Se puoi dammi anche dei riferimenti normativi relativi alle domande che ti ho posto.

Intanto Lei, essendo precaria non ha il requisito per poter essere nominata in commissione d'esame (i docenti per il sostegno debbono essere idonei in concorsi per dirigenti o avere alcuni anni di vicepresidenza) e quindi non potrà partecipare alla correzione degli elaborati ed allo scrutinio finale della Commissione.
E' invece assistente durante gli esami (OM 26/07, art. 17, comma 1) e può fornire suggerimenti alla commissione circa i tipi di prove equipollenti.
A tal proposito è necessario che alleghiate alla relazione del 15 Maggio alcuni esempi di prove svolte dall'alunno durante l'anno.
Quanto alla supplenza che di fatto sta svolgendo per conto della collega che è sempre assente, ritengo sia più corretto che il Dirigente convinca tale docente a prendersi tutto l'anno di congedo per malattia, almeno sino a quando (mi pare fine Aprile), tornando a scuola non può togliere il posto ad un supplente che il Dirigente deve nominare (sentenza della Corte dei conti n. 59/04), pena richiesta dei genitori di sostituzione del docente ai sensi della sentenza del Consiglio di Stato 245/94

Da parte di un dirigente scolastico è stata rifiutata l'iscrizione di un alunno H ad un corso serale presso un istituto tecnico industriale, con la motivazione che l'alunno aveva già conseguito un precedente diploma presso un istituto professionale e la normativa vieta la possibilità di poter essere seguito da un docente di sostegno.
Non riesco a trovare tale norma, se esiste!

LA SCUOLA NON E' UN PARCHEGGIO. Fa bene il Dirigente in questione ad opporsi avendo questo ragazzo, già assolto l'obbligo scolastico. Ci sono centri per la Formazione professionale o cooperative per tenere impegnate persone in stato di disabilità, forse in maniera sicuramente più produttiva e gratificante per il disabile stesso.

Insegno in un istituto superiore di secondo grado, talvolta accade che manca un insegnante della prima ora, quindi la classe viene fatta entrare alla seconda ora. La madre dell'alunna a me affidata, sostiene che la propria figlia debba entrare alla prima ora , poichè in quell'ora c'è l'insegnante di sostegno in orario; ella non vuole saperne di fare entrare la figlia come tutti gli altri alunni alla seconda ora, e si chiede: che cosa fa l'insegnante di sostegno? se ne sta a casa, allora non fa tutte le 18 ore di insegnamento. La prego di risolvermi questo quesito. vorrei sapere una volta per tutte, l'alunna diversamente abile, può restare nell'istituto quando manca la propria classe per un qualsiasi motivo; se nell'istituto ci sono gli obiettori di coscienza, l'alunna può essere affidata agli obiettori se la classe esce prima, o ci vuole l'autorizzazione dei genitori?

Questo è un problema che va risolto con un GLH operativo. Infatti, se ad es. la mamma che accompagna a scuola la figlia , deve immediatamente recarsi al lavoro, occorre che la scuola dica all'insegnante per il sostegno che in quell'ora farà attività individuale , concordata col GLH operativo. Se manca l'insegnante per il sostegno, ad es. all'ultima ora e la classe esce prima senza aver precedentemente avvertito la famiglia,occorre che la scuola affidi l'alunna ad un docente o non docente operante nella scuola. Ciò se questi eventi capitano occasionalmente una volta tanto. Se però queste entrate ritardate o uscite anticipate sono regolari, allora occorre cambiare l'orario dell'insegnante per il sostegno, che non può essere pagata e non lavorare.

Mia figlia, autistica, di 5 anni frequenta l’ultimo anno di scuola materna.
Il prossimo anno vorremmo farle fare un anno di “saldatura” cioè farle frequentare ancora un anno di materna anziché la prima classe della primaria.
Avremmo però il desidero di iscriverla in una scuola privata. La scuola è un Istituto Paritario e quindi parte integrante del sistema pubblico!
Abbiamo avuto un colloquio con la Dirigente d’istituto (è un istituto gestito da religiose…) e ha dato la massima disponibilità ad accogliere la bambina.
L’unico problema che ha sollevato è che probabilmente il comune non garantisce per l’anno di saldatura la copertura finanziaria per l’insegnante di sostegno e l’educatrice.
Ma come è possibile?
È giusta una cosa simile? È una scuola privata e quindi già dobbiamo pagare la retta annua (che non è cosa da poco). Va a finire che dobbiamo pagarci anche una persona che assista la bambina.
Che diritti abbiamo? La legge non garantisce l’assistenza ai bambini disabili.
Il Comune può esimersi da non finanziare l’insegnante di sostegno e l’educatrice alla persona.
Ci sono delle leggi che ci tutelano? Io avevo pensato di chiamare le tv e incatenarmi davanti al comune (se mia figlia ha dei diritti li voglio a tutti i costi….).
Cosa possiamo fare?

E' inutile incatenarsi:-))) E' una scuola privata, e d'infanzia, pertanto non ha nessun obbligo, ne morale e ne per legge. Esiste la scuola statale che non ha nulla a che invidiare a quella privata. La bimba deve essere seguita da una insegnante di sostegno. O la paga o cambia scuola. Alle elementari la cosa migliora un pò, ma se lo scordi che non dovrà pagare più nulla.

Sono la mamma di Claudio ragazzo down di quasi 18 anni, viviamo nella provincia di Roma e precisamente a Pomezia. Mio figlio nel giugno dello scorso anno ha conseguito il diploma di licenza media, poi purtroppo, non ho trovato nel nostro territorio nessun’altra scuola adatta a lui, se non che un centro per disabili (un diurno), che però aveva un numero chiuso e purtroppo mio figlio non c’è rientrato e quindi l’hanno messo in lista d’attesa. Però cercando e vedendo ho trovato un centro nella zona di Ostia, il problema però è il trasporto, perché il mio comune non ha nessun pulmino che lo possa portare lì, io non posso portarcelo perché ho altri 2 figli più piccoli e quindi mi si accavallerebbero gli orari di entrata e di uscita dalla scuola.
Datemi un consiglio come posso fare? C’è una legge che obbliga il mio comune a trasportare Claudio a questo centro? Grazie per la vostra attenzione.

Non mi risulta che vi sia l'obbligo del Comune di trasporto gratuito delle persone con disabilità ai centri diurni siti in altri comuni. Però Lei potrebbe far presente al Suo comune che deve garantire al figliolo il progetto di vita secondo quanto previsto dall'art 14 l.n. 328/00, che è finanziato dalla L.n. 162/98. Può quindi sentire il Comune, affinchè , sulla base di queste due norme trovi il sistema o di consentire la frequenza in attività personalizzate nell'ambito del Vostro comune o di consentire il trasporto, a proprie spese ( anche tramite il rimborso delle spese a dei volontari) al centro di Ostia.
Cosa dice l'art. 14 della Legge 328/2000
Il capo terzo della legge di riforma, rompendo lo schema organizzativo di impianto, introduce alcune tipologie di interventi e servizi, dalla cui lettura comunque si possono desumere dei principi generali, primo fra tutti quello degli interventi realizzati sulla base di appositi progetti per persone con disabilità.
La prima tipologia di interventi riguarda le persone con disabilità. Si prevede che per garantire la loro piena integrazione sociale, debba essere predisposto per ciascuno un "progetto individuale", che contiene una analisi diagnostica delle difficoltà, non solo sanitarie, le potenzialità attivabili, non solo con interventi riabilitativi, ed il percorso di integrazione nel tessuto familiare, nel mondo scolastico, in quello formativo, lavorativo e sociale. La norma dell'art.14 chiaramente risente del lavoro culturale e della conseguente elaborazione normativa che a partire dai primi anni settanta ha avviato in Italia la destituzionalizzazione e l'integrazione sociale delle persone con disabiltà, facendo leva sull'integrazione nelle scuole comuni di ogni ordine e grado. Il riferimento al "progetto individuale" è chiaramente mutuato dagli articoli 12 e 13 della legge n.104/92, che fanno espresso riferimento al progetto globale di vita delle persone con disabilità.
L'articolo 14 della legge di riforma amplia questo percorso personalizzato sia proiettandolo verso il futuro, sia attraverso strumenti operativi aggiuntivi quali ad esempio interventi economici mirati. La legge di riforma fa altresì tesoro della legge 162/99 che ha previsto per le persone con handicap "di particolare gravità" percorsi personalizzati al fine di garantire una loro maggiore autonomia sia nella vita in famiglia, sia in percorsi di vita autonoma da adulti, sia in piccoli gruppi da anziani, quando verrà meno o l'autonomia propria o il sostegno dei genitori, a causa della loro scomparsa.
Il "progetto individuale", predisposto a livello istituzionale con la collaborazione di diversi soggetti pubblici e privati accreditati, secondo le competenze di ciascuno, è impostato e coordinato dal comune di appartenenza dell'interessato. Alla luce anche di quanto detto in materia di carta dei servizi, il"progetto individuale" può intendersi come un contratto stipulato tra comune e utente, il quale avrà nel primo la controparte in caso di disservizi. E' questo l'aspetto contrattualistico che si coglie in più punti della legge che deve essere valorizzato ed ulteriormente esplicitato, anche dalle associazioni degli utenti e dei consumatori. E' la formulazione chiara del "progetto individuale" con le indicazioni delle prestazioni e dei servizi di ciascun ente erogatore, che costituisce la garanzia vera per la esigibilità dei diritti sociali troppo ampollosamente enfatizzata nei primi articoli della legge di riforma.
Ogni utente con disabilità che voglia avere la certezza di diritti esigibili deve contrattare col comune, per quanto possibile anche nei minimi dettagli, le modalità di realizzazione del progetto individuale. Solo in presenza di un progetto ben articolato sottoscritto dal comune, che si fa garante anche delle altre parti firmatarie, l'utente con disabilità può vantare dei diritti alle prestazioni previste e, in forma specifica di quanto promesso o il risarcimento dei danni.

AVREI BISOGNO DI DUE INFORMAZIONI IMPORTANTI, PER FAVORE,PER QUANTO RIGUARDA LA LEGISLAZIONE SCOLASTICA IN MERITO AI DIRITTI E DOVERI DELLE INSEGNANTI DI SOSTEGNO.
DUE DOMANDE IMPORTANTI PER FAVORE. NELLA MIA SCUOLA LA VICARIA HA UN FORTE POTERE DECISIONALE, SPECIALMENTE PER QUANTO RIGUARDA I PERMESSI BREVI E LE RICHIESTE PER POTER EFFETTUARE SALTUARIAMENTE CAMBI DI ORARIO.
EBBENE, IO SONO UN'INSEGNANTE DI SOSTEGNO PSICOFISICO IN UNA SCUOLA PRIMARIA CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO.
DAL MOMENTO CHE HO AVUTO DEI PROBLEMI FISICI E DEVO EFFETTUARE UNA SERIE DI CONTROLLI E SONO ISCRITTA ALL'UNIVERSITA', QUANDO HO NECESSITA' DI FARE UN CAMBIO LE MIE COLLEGHE PER EVITARE DI PRENDERE IL GIORNO (COSA CHE SE PRENDI PER MALATTIA TI RINFACCIA ALL'ENNESIMA POTENZA) MI AIUTANO SEMPRE CAMBIANDOLO SENZA PROBLEMI MA LA VICARIA NON è MAI D'ACCORDO.
QUESTA PERSONA VUOLE CHE AL POSTO DI CAMBI DI ORARIO IO PRENDA PERMESSI BREVI IN MODO CHE LEI MI POSSA UTILIZZARE SUCCESSIVAMENTE COME SUPPLENTE...
QUESTO PERCHE'HA IMPOSTO ALLE ASSISTENTI AMMINISTRATIVE CHE NEL CASO IN CUI UNA DOCENTE SI ASSENTI PER MENO DI 5 GIORNI DI COPRIRE I BUCHI CON LE COMPRESENZE.
INOLTRE SIN DALL'INIZIO DELL'ANNO HA FATTO LA GUERRA A TUTTE LE INSEGNANTI DI SOSTEGNO DELLA SCUOLA PERCHE' NON VUOLE CHE STIANO NELL'ORARIO DI MENSA E NEL DOPO MENSA.
SECONDO LEI è TEMPO SPRECATO...
E CI METTE CONTRO ANCHE LA PRESIDE.
ESISTE UNA LEGGE CHE MI VIETI DI STARE A MENSA E NELLA RICREAZIONE?
NON E' IMPORTANTE ANCHE FAVORIRE L'INTEGRAZIONE DEL BAMBINO CON IL RESTO DELLA CLASSE, SPECIE SE HA DIFFICOLTA' COMPORTAMENTALI?

I diritti ed i doveri degli insegnanti per il sostegno sono gli stessi degli altri docenti, ai quali sono parificati in tutto. Quanto alla mensa, mi risulta che l'assistenza spetti o ai collaboratori scolastici o agli assistenti per l'autonomia. Pertanto non dovrebbe rientrare fra i doveri dei docenti per il sostegno l'assistenza alla mensa. Comunque si sinceri meglio parlando col Suo sindacato per verificare se, per caso, il CCNL decentrato preveda diversamente.

Sono docente di ruolo con padre affetto da patologia neoplastica ( richiesto handicap) , vorrei cortesemente sapere quali sono i permessi e congedi che spettano per assistenza continuativa.

Con legge 80/2006 (art. 6) il legislatore, accogliendo la richiesta della Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia (FAVO Onlus – www.favo.it), ha disposto un iter di accertamento accelerato dell’invalidità civile e dell’handicap, a carico della Commissione medica della Asl, in caso di malattia oncologica. La visita di accertamento deve effettuarsi entro 15 giorni dalla data della domanda.
Gli “esiti dell’accertamento” sono immediatamente produttivi dei benefici che da essi conseguono.
Nel caso di soggetto non lavoratore o con attività lavorativa produttiva di un reddito inferiore ai limiti stabiliti per il diritto alle provvidenze di invalidità civile, può sostanziarsi, nella prima fase della malattia, il diritto ad una prestazione economica di invalidità civile.
Le tabelle ministeriali di valutazione prevedono tre percentuali di invalidità per patologia oncologica:
- 11% con prognosi favorevole e modesta compromissione funzionale
- 70% con prognosi favorevole ma grave compromissione funzionale
- 100% prognosi infausta o probabilmente sfavorevole nonostante asportazione chirurgica.
Le Commissioni mediche basano la loro valutazione sul dato epidemiologico/statistico della neoplasia specifica. Nella prima fase della malattia può essere riconosciuto il 100% di invalidità civile, in particolare per tutto il periodo di trattamento chemioterapico e/o radioterapico. In altri casi vi può essere un riconoscimento del requisito sanitario pari ad almeno il 74%
Recenti sentenze della Corte di Cassazione hanno stabilito il diritto per le persone malate di cancro e che seguono un trattamento chemioterapico o radioterapico particolarmente debilitante, di ottenere l’indennità di accompagnamento anche se per un breve periodo. Infatti, la Suprema Corte aveva sostenuto che “nessuna norma vieta il riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento anche per periodi molto brevi”.
Si noti che il diritto all’indennità di accompagnamento non discende automaticamente dall’effettuazione di trattamenti antineoplastici, ma deriva dalla sussistenza dei requisiti previsti dalla legge ovvero l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o la necessità di assistenza continua nel compimento degli atti quotidiani della vita.
Nel caso di malati terminali, si ricordano le sentenze di Cassazione n. 7119/2003 e n. 9583/2002 che sostengono quanto a fronte di un evento letale certus an, ma incertus quando “non appare razionale e rispondente alle finalità della legge negare la necessità di un’assistenza continua per il fatto che, entro un periodo di tempo imprecisato, sopraggiungerà la morte a causa delle patologie invalidanti”.
Con la certificazione di grave handicap rilasciata, con la procedura accelerata, dalla Commissione Asl, il lavoratore o la lavoratrice, possono chiedere di usufruire delle particolari agevolazioni lavorative previste dalla legge 104/92 . Si tratta di 3 giorni retribuiti al mese di permesso oppure di 2 ore retribuite al giorno per tutti i giorni lavorativi del mese. Le due ore di permesso per ogni giorno lavorativo permettono ad esempio di articolare l’orario di lavoro in modo più consono al lavoratore, e si aggiungono normalmente, ai ROL (riduzione orario di lavoro) previsti dal CCNL. Tali permessi come noto, oltre ad essere retribuiti, hanno una copertura contributiva figurativa utile ai fini pensionistici.
Congedo biennale non retribuito per i familiari
Una norma del 2000 ha istituito un congedo biennale non retribuito per gravi e documentati motivi familiari.
Tale congedo non è, appunto, retribuito e non è nemmeno coperto da contribuzione figurativa. Il lavoratore che ne usufruisce ha però la garanzia della conservazione del posto di lavoro.
Possono usufruire di questo congedo i lavoratori che hanno situazioni familiari che necessitano la presenza del lavoratore, ad esempio, a causa di particolari patologie, come appunto quelle di natura neoplastica.
Il congedo può essere fruito anche in modo frazionato e non continuo, comunque per un massimo di 24 mesi nell’arco della vita lavorativa. Il lavoratore che ne usufruisce può inoltre ricorrere al versamento della contribuzione volontaria o al riscatto del periodo non coperto da contribuzione.
La legislazione infine prevede un permesso annuale di tre giorni retribuiti in caso di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il 2° grado o del convivente. Questo ultimo permesso si aggiunge ai permessi previsti con legge 104/92 e naturalmente ad eventuali altri permessi già previsti dai singoli CCNL.
Altre agevolazioni: contrassegno per i parcheggi per disabili
Il Comune di residenza riconosce al malato di cancro in terapia, il diritto ad ottenere il contrassegno di libera circolazione e sosta in quanto “persona con invalidità temporanea”.
Alla domanda va allegata la certificazione medica rilasciata dalla Asl che comprovi l’effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta del richiedente.
La domanda va presentata in carta semplice al Comune di residenza allegando la documentazione medica che deve contenere l’indicazione del presumibile periodo di durata dell’invalidità.
L’autorizzazione viene rilasciata per un tempo determinato. Il contrassegno, che prescinde dalla titolarità di una patente di guida o dalla proprietà di un automobile, deve essere esposto in modo ben visibile.
Esenzione dal pagamento dei farmaci e per tutte le prestazioni sanitarie collegate alla patologia, per la prevenzione dagli ulteriori aggravamenti e per la riabilitazione.
L’esenzione dal ticket per patologia viene riconosciute alle persone affette da particolari malattie elencate nel DM 329/99, modificato con DM 296/01, sulle malattie croniche ed invalidanti.
Per ogni patologia sono previste specifiche esenzioni dalla partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza sanitaria indicate dagli stessi decreti ministeriali. Si tratta normalmente delle prestazioni che sono considerate appropriate ai fini del relativo monitoraggio e della prevenzione da ulteriori aggravamenti . Per ottenere l’esenzione per patologia oncologica (cod. 048) è necessario presentare alla ASL territorialmente competente la relativa domanda munita di documentazione medica attestante la malattia.
Un riconoscimento di invalidità civile pari al 100% dà diritto all’esenzione totale, cioè per tutte le prestazioni sanitarie, anche quelle non collegate alla patologia.
La condizione prioritaria ed essenziale per accedere ai permessi lavorativi è che il disabile sia in possesso della certificazione di handicap con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992).
La norma originaria e principale in materia di permessi lavorativi retribuiti è la Legge quadro sull'handicap (Legge 5 febbraio 1992, n. 104) che all'articolo 33 prevede agevolazioni lavorative per i familiari che assistono persone con handicap e per gli stessi lavoratori con disabilità. Principalmente ad occuparsi dei permessi lavorativi previsti dall'articolo 33 sono stati gli enti previdenziali (INPS e INPDAP, solo per citare i principali) emanando circolari ora applicative ora esplicative. Non sempre le indicazioni fornite dai diversi enti sono fra loro omogenee. È quindi innanzitutto necessario riferirsi sempre alle indicazioni fornite dall'ente di riferimento. Nella sostanza, un assicurato INPS non può far valere le disposizioni previste dall'INPDAP o da un altro ente previdenziale e viceversa. Al tempo stesso, per fare un esempio, il responsabile del personale di un ente pubblico non può applicare le disposizioni impartite dall'INPS (settore privato), ma deve rifarsi esclusivamente alle istruzioni del proprio ente previdenziale. Ad occuparsi di queste materie sono intervenuti, in alcuni casi, anche il Consiglio di Stato e alcuni Ministeri (Welfare, Funzione Pubblica, Tesoro) con pareri, circolari e indicazioni di servizio. Su alcuni aspetti, poi, si sono pronunciati i singoli Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.
Per i dipendenti pubblici.
il dipendente interessato deve produrre all'Ufficio di appartenenza:
- comunicazione dei giorni di assenza o delle ore di permesso:
- certificazione ASL dalla quale risulti che il familiare assistito si trovi in situazione di handicap grave ai sensi dell'art. 3, 3° comma, della L. 104/92

Tra pochi giorni l'alunna che sto seguendo (una ginnasiale di quindici anni), dovrà sostenere il recupero del debito in inglese.
Nell'ambito della formulazione del giudizio/valutazione relativa all'esito della prova in questione, chi ha voce in capitolo? Il solo insegnante curriculare o anche quello di sostegno, e se si in che modo?
La stessa alunna avrebbe intenzione, l'anno prossimo, di trasferirsi in un liceo artistico. In caso di altri debiti conseguiti quest'anno come ci si dovrebbe regolare? Dovrebbe recuperarli a settembre e, in base all'esito, iscriversi al terzo o al secondo anno della nuova scuola?

La valutazione nelle singole discipline è di competenza dei docenti delle medesime. Il docente per il sostegno aiuta il collega a trovare i criteri di interrogazione e di valutazione; ma la valutazione del docente della singola disciplina.
Quanto all'iscrizione in costanza di debiti, ritengo che all'atto dell'iscrizione la famiglia iscrive alla classe successiva, nella previsione che i debiti siano saldati entro Metà Settembre. Se poi ciò non dovesse avvenire, l'alunno ripete la stessa classe nel proprio o nell'istituto cui si è iscritto.


Sono un insegnante di sostegno dell'area umanistica di un liceo classico. Vorrei sapere se può essere imposto dal dirigente l'intervento didattico anche nell'orario di ed.fisica per una ragazza spastica su carrozzina. Premesso che per l'allieva sono previste solo 9 ore di sostegno, il Consiglio di Classe aveva precedentemente approvato l'orario che dava priorità alle materie umanistiche. La docente di Ed. fisica ha richiesto successivamente la modifica dell'orario. Chi deve intervenire per una specifica attività motoria?

In via di principio, una volta fissata ll'area di prevalente interesse per l'alunno, lo stesso docente nominato può intervenire in altre aree, se il GLH operativo lo concorda; tanto più che il docente specializzato deve essere fondamentalmente di sostegno anche ai colleghi, a ciascuno dei quali rimane l'obbligo di svolgere ilpercorso didattico della propria disciplina. Se però il cambiamento è stato determinato dalla necessità di non far svolgere ginnastica all'alunno o di seguirlo durante l'ora di ginnastica, allora il GLH operativo dovrebbe chiedersi se, durante l'ora di ginnastica non sia più utile la presenza di un assistente all0'autonomia e quindi proporre la conseguente richiesta al Dirigente scolastico.


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