Sono un docente di sostegno di scuola
primaria. Quest'anno mi è stato assegnato il caso di un bimbo
con un ritardo mentale lieve.La dirigente però nell'assegnarmi
il bimbo (inserito in una seconda elementare che è una
pluriclasse) si è guardata bene dall'indicare il numero delle
ore e non ha nominato il gruppo per l'handicap. la la
preside (sempre a corto di personale) mi ha fatto capire che
essendo il bambino non grave vorrebbe utilizzarmi per parte
dell'orario come supplente. Cosa devo fare se mi assegna solo
per delle ore il bambino e mi mette a supplire all'interno del
circolo? Faccio presente che all'interno della scuola non ci
sono altri bimbi in situazione di handicap.
Le scrivo ciò che è riportato nelle
Linee Guida del Ministero dell'Istruzione : pag. 18 al punto
2.5
L'assegnazione dell'insegnante per le attività di sostegno
alla classe, così come previsto dal Testo Unico L. 297/94
rappresenta la “vera” natura del ruolo che egli svolge nel
processo di integrazione. Infatti è l'intera comunità
scolastica che deve essere coinvolta nel processo in questione
e non solo una figura professionale specifica a cui demandare
in modo esclusivo il compito dell'integrazione. Il limite
maggiore di tale impostazione risiede nel fatto che nelle ore
in cui non è presente il docente per le attività di sostegno
esiste il concreto rischio che per l'alunno con disabilità non
vi sia la necessaria tutela in ordine al diritto allo studio.
La logica deve essere invece sistemica, ovvero quella secondo
cui il docente in questione è “assegnato alla classe per le
attività di sostegno”, nel senso che oltre a intervenire sulla
base di una preparazione specifica nelle ore in classe
collabora con l'insegnante curricolare e con il Consiglio di
Classe affinché l'iter formativo dell'alunno possa continuare
anche in sua assenza.
Questa logica deve informare il lavoro dei gruppi previsti
dalle norme e la programmazione integrata....(Omissis)
Insomma: NO FUOI DELLA CLASSE DOVE E' L'ALUNNO IN STATO DI
HANDICAP, se il dirigente insiste, se lo faccia mettere per
iscritto e si attivi poi presso l'Uff. Scolastico Provinciale
o Regionale. Non dimentichi che Leo è un pubblico ufficiale,
ed è, per il diritto italiano, colui che esercita una pubblica
funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli
stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa
disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti
autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla
manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e
dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e
certificativi.
Volevo una informazione riguardo
l'assistente educativo culturale presenti nelle scuole. Volevo
sapere se per legge (e in tal caso quale è la legge)i genitori
del bambino che ha bisogno di questa figura può fare
espressamente richiesta di un determinato a.e.c. (cioè fare
nome e cognome della persona che vogliono) e in questo caso, a
chi deve essere richiesto, quale è l'iter che devono seguire.
Il Dirigente Scolastico o Preside
entro marzo - aprile di ciascun anno, formula la richiesta di
personale educativo assistenziale, per l’anno scolastico
successivo, alle competenti Amministrazioni Comunali,
contestualmente e con la stessa documentazione utilizzata per
la richiesta del personale docente di sostegno formulata
all’Amministrazione Scolastica (regionale per il tramite del
CSA)Provinciale. In particolare la richiesta comprende una
relazione che attesti le modalità di utilizzo del personale
educativo assistenziale, necessario per l’integrazione di
ciascun alunno in situazione di handicap, che frequenterà la
scuola nell’anno scolastico successivo. Alla relazione sono
allegati: le "Certificazioni ai sensi dell’art. 3 della legge
104/92", i Fogli Informazione, le "Griglie per la richiesta di
personale" presentate anche all’Amministrazione Scolastica
(regionale)Provinciale per gli atti di sua competenza.
Concorda con l’Amministrazione Comunale le modalità di
partecipazione del personale educativo assistenziale alle
riunioni collegiali in cui si definiscono o verificano le
azioni coordinate per realizzare l’integrazione. Invia copia
della deliberazione assunta dalle Amministrazioni Comunali
competenti in merito alla assegnazione del personale educativo
assistenziale all’Ufficio Integrazione Scolastica
dell’Amministrazione Scolastica Provinciale(regionale) .
Assegna al personale educativo assistenziale i compiti
necessari per la realizzazione dei Piani Educativi
Individualizzati degli alunni in situazione di handicap,
integrati nella classe ordinaria.
l'Azienda Sanitaria Locale (servizio di neuropsichiatria
infantile, psicologia e riabilitazione dell’età evolutiva)
qualora il Piano Educativo Individualizzato di un alunno che
frequenta la scuola dell’infanzia preveda un fabbisogno di
assistenza che comprende anche azioni di natura sanitaria,
secondo la legislazione vigente, si impegna a corrispondere
all’Amministrazione Comunale di competenza una quota
corrispondente al costo sostenuto per tali
azioni(almeno..dovrebbe).
Sono un'insegnante di sostegno in una
scuola secondaria di I grado. Ho la necessità di chiedervi
chiarimenti sulla formazione del GLH, che all'interno
dell'istituto scolastico si occuperà di assegnare il numero di
ore settimanali di sostegno a ciascun alunno. Dai miei
approfondimenti in merito alla questione non avrei dubbi, ma è
sempre meglio una conferma. Secondo la mia interpretazione
della normativa la componente genitoriale presente dovrebbe
essere quella di appartenenza all'alunno da trattare e non un
rappresentante dei genitori che venga informato dei bisogni
altrui.
GLH OPERATIVO - Art 15 Legge 104/92
COMPOSIZIONE
• DIRIGENTE
SCOLASTICO O DELEGATO
• DOCENTE
COORDINATORE
• DOCENTI
CURRICOLARI E DI SOSTEGNO
• REFERENTE E
PERSONALE ASL
• GENITORI
Serve a curare la stesura, l’aggiornamento e la verifica del
P.E.I
Verbale del GLH operativo:
https://www.edscuola.it/archivio/handicap/verbale_glh.pdf
Ricordo che nel 2008 c’è stato un accordo tra Stato e
regioni e che all’art. 2 di questo documento, vengono
descritte le finalità e modalità di effettuazione della
Diagnosi Funzionale:l’abolizione del Profilo Dinamico
Funzionale ed il suo assorbimento nella Diagnosi Funzionale,
in quanto la DF viene redatta, per l’individuazione delle
professionalità e le risorse necessarie, anche con la
presenza di un esperto in didattica speciale, nominato
dall’Ufficio scolastico provinciale e( probabilmente
insegnante specializzato) e la famiglia, sulla base dei
criteri bio-psico-dinamici degli ICF dell’OMS.
La DF dovrà essere aggiornata nel passaggio da un grado
all’altro di scuola, “ obbligatoriamente “, come precisa
l’art. 2.
L’art 3 concerne il PEI, Piano Educativo Personalizzato alla
cui formulazione deve partecipare anche “l’intero Consiglio
di Classe”, E’ il caso di precisare che il PEI,
dovendo essere redatto da tutti questi soggetti, non è
ancora il progetto didattico personalizzato, ma il progetto
di integrazione scolastica ed extrascolastica dell’alunno.
Il piano degli studi personalizzato è
predisposto , sulla base delle indicazioni del
PEI, esclusivamente da tutti i docenti del Consiglio
di Classe, come espressamente previsto dall’art 41 del
decreto ministeriale n. 331/98.
Inoltre l’art 3 precisa i contenuti del PEI che riguardano
gli interventi didattici, di riabilitazione e di
socializzazione, in quanto formulato anche dalla
famiglia e dagli operatori dell’ASL e degli enti
locali e prevede anche l’indicazione di tutte le risorse
necessarie, quindi non solo le ore di sostegno, ma anche
quelle eventuali di assistenza per l’autonomia e la
comunicazione , di cui all’art 13 comma 3 L.n. 104/92,
nonché , se necessaria, l’assistenza igienica dei
collaboratori e delle collaboratrici scolastiche, il
trasporto gratuito a scuola, l’eliminazione delle barriere
architettoniche e senso percettive, ausilii e sussidi etc.
Si precisa che il PEI deve essere verificato ed
eventualmente modificato durante l’anno ed “
aggiornato all’inizio di ogni anno”. Nell’ultimo anno
di ciascun ciclo di scuola il Dirigente deve concordare col
Dirigente della nuova scuola scelta dall’alunno la
continuità della presa in carico del progetto
d’integrazione.
Nell’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado deve
essere avviato un periodo di orientamento alla scelta
di un istituto di scuola superiore ed all’ultimo anno di
scuola secondaria di secondo grado, è necessario che il
Dirigente prenda accordi con i servizi di territorio per il
possibile avvio ad attività di formazione professionale e
lavorative e comunque di socializzazione, nel quadro dei
servizi predisposti nei Piani di Zona.
Ciò dovrebbe evitare la richiesta di ripetenze nell’ultimo
anno, dovute alla mancanza di sbocchi successivi alla
scuola, che spesso la rendono un parcheggio, snaturandone le
finalità di integrazione scolastica
Da quanto detto emerge con chiarezza che il PEI va redatto
durante il periodo precedente la frequenza dell’alunno, onde
consentire l’acquisizione programmata e
preventiva delle risorse necessarie. Soccorre a tale
interpretazione la nota ministeriale prot. n. 4798/05 che
prevede l’obbligo di un periodo di programmazione del
progetto d’integrazione all’inizio di ogni anno scolastico,
proprio per rivedere definitivamente ed aggiornare la bozza
di PEI effettuata in precedenza ( Maggio o Giugno
) in occasione della richiesta delle ore
di sostegno in organico di fatto e delle altre risorse.
L’art 4 concerne le procedure di indicazione, proposta ed
individuazione delle risorse umane e materiali necessarie.
Il Gruppo di lavoro di istituto, di cui all’art 15 comma 2
L.n. 104/92 raccoglie tutti i PEI della scuola e
propone all’Ufficio scolastico provinciale ed agli Enti
locali presenti nel Piano di zona la richiesta delle risorse
necessarie interne ed esterne alla stessa. Importante
l’affermazione che tutte le richieste alle diverse
Amministrazioni vanno effettuate contestualmente e le
risorse vanno programmate e fornite contemporaneamente.
Può un insegnante di sostegno insegnare inglese durante le ore
assegnate all'alunno? E può l'alunno essere "coperto" in
questo tempo dall'ins. di classe che non può svolgere inglese
perchè non specializzata?
Ai sensi dell’art.14, c.2, della legge
104/1992 il docente di sostegno è un educatore in possesso
di specifico diploma di specializzazione attinente le
problematiche relative alla disabilità e all’integrazione
scolastica, grazie al quale è abilitato a svolgere attività
didattica di sostegno.
Il Consiglio di Stato con una importante Sentenza n.
245 ha stabilito dei principi sulla qualità
dell’integrazione scolastica che l’amministrazione deve
rispettare.
Trattatasi della nomina di un insegnante di educazione
fisica in possesso dell’apposito titolo di specializzazione
per il sostegno, nominato seconda l’ordine di graduatoria.
La famiglia, avendo riscontrato che detto insegnante non era
in grado di svolgere in concreto il sostegno didattico in
latino e greco per un alunno con minorazioni motorie alle
mani, ha impugnato la nomina, ottenendo l’annullamento della
stessa dal TAR della Lombardia.
Il Ministero della Pubblica Istruzione ha appellato; ma il
Consiglio di Stato ha rigettato l’appello con motivazioni
che assumono carattere generale, potendosi quindi riferire a
qualunque tipologia di minorazione ed, a mio avviso, a
qualunque ordine e grado di scuola, superando anche
l’ostacolo formale del possesso del titolo di
specializzazione quando in concreto il suo possessore non
sia in grado di svolgere l’attività di sostegno didattico.
Si riportano di seguito alcune delle massime della
motivazione, la quale punta sulla dizione “particolari forme
di sostegno” contenuta nell’art. 7 della L. n. 517/77, sulla
Sentenza della Corte Costituzionale n. 215/87 e sulla C.M.
n. 262/88, e sull’art. 13 della L. n. 104/92 che impongono
all’amministrazione l’obbligo di assegnare un insegnante
effettivamente in grado di prestare sostegno didattico
all’integrazione dell’alunno in situazione di handicap:
“Sono inoperanti le disposizioni che non sono in grado di
contemperare le esigenze di nomina con le altrettante
esigenze dell’alunno da assistere”;
“Di conseguenza, allorché le modalità con le quali sia
organizzata l’assistenza pur rispondendo, in via generale ed
astratta, alla regolamentazione circa la scelta
dell’insegnante, siano tali da risultare del tutto inidonee
allo scopo, avuto riguardo a particolari fattispecie
concrete, va garantito, in via prioritaria, il risultato
voluto dal legislatore, anche al di là della disciplina
regolamentare, che deve costituire strumento di attuazione e
non di elusione della norma primaria”;
“Né l’Amministrazione può invocare, a sostegno della
legittimità della propria azione, le disposizione di
carattere generale che le imponevano di scegliere solo in
base alle graduatorie precostituite, essendo, evidentemente
tali disposizioni da considerarsi inoperanti nella parte in
cui non sono in grado, in singoli casi concreti, di
contemperare il diritto degli aspiranti al posto di sostegno
con le prevalenti e non altrimenti satisfabili esigenze
dell’alunno da assistere”;
“…il sostegno medesimo non può, però, tradursi in un vuoto
simulacro di ottemperanza formale alla normativa”;
“Di conseguenza, allorché le modalità con le quali sia
organizzata l’assistenza, pur rispondendo, in via generale
ed astratta, alla regolamentazione circa la scelta
dell’insegnante, siano tali da risultare del tutto inidonee
allo scopo, avuto riguardi a particolari fattispecie
concrete, va garantito, in via prioritaria, il risultato
voluto dal legislatore, anche al di là della disciplina
regolamentare, che deve costituire strumento di attuazione e
non di elusione della norma primaria”;
la Sentenza, che è del 1994, assume maggiore rilevanza alla
luce della successiva normativa sull’autonomia scolastica e
sull’obbligo dell’amministrazione pubblica e delle scuole
non statali paritarie di fornire un “servizio scolastico di
qualità” contenute nell’art. 21 della L. n. 59/97 e del
Regolamento attuativo emanato con D.P.R. n. 275/99.
I principi contenuti nella Sentenza debbono, altresì, essere
rispettati anche dai dirigenti delle singole istituzione
scolastiche autonome che, ai sensi della L. n. 333/2001,
possono dal 1° settembre di ogni anno procedere alla nomina
di insegnanti per attività di sostegno a tempo determinato,
anche in deroga al rapporto di un posto ogni 138 alunni.
L’Amministrazione scolastica dovrà attentamente esaminare i
principi contenuti nella Sentenza per ricavarne delle norme
regolamentari applicative che si rendono necessarie onde
evitare diverse interpretazioni operative da parte dei
diversi organi centrali e decentrati della stessa.
Le famiglie potranno avvalersi di questa importante Sentenza
per pretendere la piena attuazione del diritto allo studio
ed all’integrazione dei loro figlioli.
Sono un'insegnante di sostegno delle
scuole superiori. L'anno scorso si è iscritto in prima
professionale un ragazzino marocchino certificato. Parlando
con le sue insegnanti delle medie era subito emersa la gravità
di O. che ha bisogno di molte ripetizioni per apprendere, ha
problemi di attenzione e concentrazione, spesso non comprende
quello che legge o che sente, memorizza con grande fatica, ha
difficoltà nell'esposizione orale e scritta.
Lavorando con lui tutto questo è stato confermato, così,
insieme all'altra insegnante di sostegno e coinvolgendo il
consiglio di classe, che lo ha esaminato confermando la
diagnosi sopra detta abbiamo proposto alla famiglia che il
ragazzo seguisse una programmazione differenziata, dato che a
stento riesce a perseguire gli obiettivi minimi e, quando ci
riesce, deve essere sempre costantemente seguito, guidato e
incoraggiato perchè non ha autonomia didattica.
La programmazione differenziata è stata motivata riferendo i
problemi del ragazzo e chiarendo che delle prove diverse, più
facili, lo avrebbero reso più autonomo, ma la famiglia, in
particolare la madre, ha rifiutato di firmare il Pei perchè,
dopo le mie spiegazioni sommarie, ha inteso in questa
programmazione uno strumento discriminante per il figlio,
dicendo che lui aveva bisogno di prendere la patente e di
andare all'università come tutti gli altri. (Oltre al fatto
che il ragazzo si è male inserito nella classe, nonostante gli
interventi operati; il suo carattere schivo e remissivo lo ha
reso vittima di episodi di bullismo - subito rientrati e
"domati"- e, in effetti il renderlo ancora più diverso, dal
punto di vista scolastico, non gli gioverebbe). Così abbiamo
rimandato la decisione, nel frattempo ho fatto ricerche su
internet al proposito della valenza del Pei differenziato
(art.13 OM80/95), ma non sono riuscita a capire cosa si
intenda per "mancanza di valore legale". Se il ragazzo dovesse
passare ad un differenziato (ormai nella classe 2° perchè O. è
riuscito, con grande sforzo e molto aiuto da parte del
sostegno a passare, superando gli esami di riparazione in 2
materie a fine agosto), cosa gli viene precluso oltre
all'iscrizione all'università? Può essere, il Pei
differenziato, una discriminante per la patente, per
l'assunzione o per il ragazzo stesso? (la famiglia è
disoccupata, vivono di sussidi, quindi investono su questo
ragazzo perchè possa aiutarli ad uscire dall'indigenza
economica) Può il ragazzo seguire dei corsi professionali
anche avendo il pei differenziato?
D'altra parte posso capirli, vedendolo il ragazzino appare
perfettamente normale, il suo è solo un handicap psichico, ma,
mi chiedo, è giusto avere pietà e mandare avanti normalmente
un allievo che stenta visibilmente e che richiederebbe sempre
un appoggio esterno o si rischia di rendere ancor più
traumatico il suo futuro, allorchè si accorgerà di non
riuscire a farcela con le sue forze?
Per il rispetto del principio di
partecipazione della famiglia all'integrazione scolastica,
la normativa stabilisce che, qualora un Consiglio di Classe
decida di adottare la valutazione differenziata, deve
informare la famiglia, fissando un termine per
l'acquisizione del consenso. Trascorso il termine, se non
interviene il dissenso espresso, la modalità di valutazione
differenziata si intende accettata.
In caso di diniego, l'alunno deve essere
valutato come se non fosse in situazione di handicap. Tale
orientamento è stato determinato dalla necessità di evitare
azioni legali dei genitori che al termine degli studi del
figlio rivendicavano il rilascio di un titolo di studio
corrispondente alle valutazioni positive riportate negli
anni precedenti.
Decreto Presidente della Repubblica
24 febbraio 1994 (Pubblicato la prima volta nella G.U 6
aprile 1994, n. 79, il D.P.R. è stato ripubblicato, dopo
la registrazione alla Corte dei conti, sulla G.U. 15
aprile 1994, n. 87)
Atto di indirizzo e coordinamento
relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in
materia di alunni portatori di handicap
5. Piano educativo individualizzato. –
1. Il Piano educativo individualizzato
(indicato in seguito con il termine P.E.I.), è il
documento nel quale vengono descritti gli interventi
integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per
l'alunno in situazione di handicap, in un determinato
periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto
all'educazione e all'istruzione, di cui ai primi quattro
commi dell'art. 12 della legge n. 104 del 1992.
2. Il P.E.I. è redatto, ai sensi del
comma 5 del predetto art. 12, congiuntamente dagli
operatori sanitari individuati dalla USL e/o USSL e dal
personale insegnante curriculare e di sostegno della
scuola e, ove presente, con la partecipazione
dell'insegnante operatore psico-pedagogico, in
collaborazione con i genitori o gli esercenti la potestà
parentale dell'alunno.
3. Il P.E.I. tiene presenti i progetti
didattico-educativi, riabilitativi e di socializzazione
individualizzati, nonché le forme di integrazione tra
attività scolastiche ed extrascolastiche, di cui alla
lettera a), comma 1, dell'art. 13 della legge n. 104 del
1992.
4. Nella definizione del P.E.I., i
soggetti di cui al precedente comma 2, propongono,
ciascuno in base alla propria esperienza pedagogica,
medico-scientifica e di contatto e sulla base dei dati
derivanti dalla diagnosi funzionale e dal profilo dinamico
funzionale, di cui ai precedenti articoli 3 e 4, gli
interventi finalizzati alla piena realizzazione del
diritto all'educazione, all'istruzione ed integrazione
scolastica dell'alunno in situazione di handicap. Detti
interventi propositivi vengono, successivamente, integrati
tra di loro, in modo da giungere alla redazione conclusiva
di un piano educativo che sia correlato alle disabilità
dell'alunno stesso, alle sue conseguenti difficoltà e alle
potenzialità dell'alunno comunque disponibili.
Per quanto riguarda la Patente di guida,
non mi pare ci siano particolari problemi per ottenerla,
almeno da quello che mi ha esposto nella sua lettera. Sarà
il medico ad attestare lo stato Psicofisico del ragazzo e
comunque in caso di difficoltà per il rilascio la normativa
di riferimento è il Decreto del Presidente della Repubblica
n. 495/1992 e suoi successivi aggiornamenti.
Sono la Mamma di un bimbo di 3 anni
che ha lievi problemi di linguaggio. Ho appena richiesto la
104 x l’anno 2013/2014. Questa mattina la preside
dell’Istituto paritario dove ha fino ad ora frequentato mio
figlio, si è rifiutata di rinserire mio figlio nell’anno
scolasti in corso giustificandosi che non è attrezzata per un
eventuale insegnante di sostegno. Mi chiedo ma lo può fare??
puo un istituto parificato rifiutarsi di accettare un bimbo
disabile?
Se trattasi di una scuola primaria
parificata, oltre che paritaria, essa riceve in base alla
convenzione di parifica i fondi per il sostegno didattico.
Se trattasi di altre scuole, veda il decreto ministeriale n.
59/07 che chiarisce i tipi di finanziamenti per
l'integrazione scolastica nelle scuole paritarie.
Sono un'insegnante di sostegno della
secondaria di 1° grado; abbiamo un ragazzo a scuola affetto da
autismo grave e con gravi problemi sensoriali. Non ha mai
avuto contatto con la classe in quanto anche potenzialmente
violento; il lavoro che ha portato avanti con la sua docente
di sostegno è stato soltanto individualizzato e con il
supporto dell'USL. Ora si presenta il probelma degli esami di
3a media, è stato predisposto il documento delle competenze ed
uscirà con l'attestato di credito formativo; ci è stato detto
che dovrà essere presente anche all'esame, almeno al 1°
giorno, soltanto per una questione formale; ci confermate che
ciò è obbligo? Anche se le sue condizioni potrebbero
destabilizzare sia lui che le tre Terze impegnate negli esami?
E' così. perchè l'attestato può essere
rilasciato solo dalla Commissione. Invece di scegliere
obbligatoriamente il primo giorno, potreste individuarne uno
in cui non è presente troppa gente. Potreste anche farlo
intervenire il primo giorno pomeriggio dopo lo svolgimento
del primo scritto, quando la commissione è ancora presente.
Trovate Voi una soluzione.
F. ha 14 anni e frequenta la terza
media. Soffre di crisi epilettiche e perciò la scuola le ha
affiancato un'assistente, la quale dovrebbe sorvegliare mia
figlia ed evitare tutte quelle situazioni che possano
nuocerle... Nel mese di aprile F. ebbe una crisi in cortile,
alle 2 del pomeriggio circa, mentre sotto al sole giocava a
palla... Mi chiamarono imemdiatamente e mentre aspettavamo
l'ambulanza raccomandai all'assistente di non portare piu la
bambina fuori a giocare a quell'ora perchè poteva essere
motivo scatenante di una crisi... Lei mi assicurò che non
l'avrebbe piu fatto! Il 31 maggio invece succede di nuovo
questa volta in modo molto piu grave!
Mi chiamano da scuola... "Corri che tua figlia ha avuto una
crisi..." Mentre parlo al cellulare con loro e salgo in
macchina per raggiungere la scuola sento le sirene
dell'ambulanza... Capisco che è al pronto soccorso piu vicino
che devo recarmi e non a scuola...
Entro al pronto soccorso, mi conoscono, mi indicano la
barella... Mia figlia è in stato comatoso su una barella... Il
suo volto una maschera di sangue, gonfio, tumefatto... Dalla
bocca esce sangue a rivoli, le gengive rotte la mano
completamente insanguinata, scorticata... I suoi denti (gli
incisivi) in un vasetto affianco a lei... La sua "assistente"
l'ha portata in cortile a giocare a pallone alle 13,30,con 36
gradi all'ombra!!!!
Oltretutto non era vicino a lei, quindi F. ha avuto tutto il
tempo di stramazzare al suolo a faccia in avanti!!!
Ora stiamo lottando, F. ha subito un intervento a bocca e
gengive di tre ore senza anestesia e senza fare un lamento...
L'hanno anestetizzata localmente solo al momento di metterle i
punti... E' stata una combattente vera, come sempre, e
continuerà a combattere con al fianco la sua mamma, e ora
arriveranno le cure al viso, ritroverà il suo bellissimo
visino? E' viva e questo ci basta ma è giusto che ci basti? O
come mi ha detto lei ieri sera "mamma se devo vivere una vita
così, non voglio, non voglio piu vivere!"
F., 14 anni... E' pazzesco pensare che tutto ciò sia stato
causato dalla leggerezza di chi era preposto alla sua
assistenza! Affido mia figlia a scuola e per poco non me la
restituiscono a pezzi!
Potrò fare un'azione legale contro questi disgraziati che
portano una bimba epilettica a correre sotto il sole delle
13,30 (36 gradi all'ombra) e nemmeno le stanno vicino?
Spero di si, che almeno serva di monito e che quello che sta
soffrendo mia figlia e la sua famiglia non succeda mai piu a
nessun altro bimbo... Queste creature hanno già la loro bella
croce da portare!
Dalla descrizione della vicenda, sono
certo che vi siano gli estremi per una causa civile per
risarcimento dei danni anche non patrimoniali non solo nei
confronti dell'Assistente (che probabilmente non è ricca) ma
anche nei confronti della scuola e del Ministero
dell'Istruzione, i quali sono responsabili di quanto avviene
nei locali scolastici durante il normale tempo-scuola, di
quanto possa occorrere agli alunni, specie se certificati
con didsabilità.
Le auguro che la figliola possa
riacquistare la piena funzionalità dei denti e la completa
estetica alla bocca ed al viso. Comunque anche il danno per
le sofferenze patite deve essere risarcito.
Sono un'insegnante di sostegno della
scuola secondaria di primo grado della provincia di Vicenza.
Seguo un ragazzo nato il 23 dicembre 1996 che atttualmente
frequenta la classe terza per la seconda volta. La famiglia e
l'equipe medica dell'ulss di riferimento mi hanno comunicato
in questi giorni che, dal prossimo settembre 2012, il ragazzo
verrà inserito in un CEOD. Il Pei redatto nel corso dei 4 anni
è sempre stato improntato alla massima individualizzazione e
prevede il mantenimento e lo sviluppo delle abilità e delle
autonomie di base. Il piano di lavoro non fa pertanto
riferimento alle discipline ma alle aree identificate nella
diagnosi funzionale. La mia domanda è: il ragazzo può ottenere
il certificato di credito formativo, alla fine del corrente
A.S. 2011-2012, senza dover sostenere gli esami finali? Che
cosa dice la normativa a riguardo? Ricordo che la volontà di
un inserimento in un CEOD è esclusivamente partita dall'ulss
con il consenso della famiglia. La famiglia inoltre esclude
che il ragazzo possa sostenere gli esami finali.
Se si vuole dare l'attestato, l'alunno
deve fare gli esami, seppur in modo differenziato, anche in
unico giorno, esclusivamente sulla base del pei svolto.
Ciò perchè l'art 11 comma 11 dell'O M n.
90/01 stabilisce che agli alunni AMMESSI AGLI ESAMI che non
conseguono il diploma è rilasciato l'attestato; quindi esso
è rilasciato dalla commissione, potendo la scuola rilasciare
solo il certificato di frequenza.
Sono mamma di una ragazza di 16 anni
che frequenta il primo anno del liceo scientifico tecnologico.
Mia figlia è certificata e ha due insegnanti di sostegno uno
per le materie umanistiche e uno per le materie scientifiche.
Ha superato l'esame di terza media con la media dell'otto
utilizzando la comunicazione facilitata con facilitazione alla
mano perchè non ha controllo della motricità fine. Non
comunica verbalmente perchè affetta da un presunto danno
cerebrale alla nascita. Quest'anno per lei è stato molto
stressante perchè a causa del suo modo di muoversi e di
relazionarsi è stata creduta incapace anche dal punto di vista
intellettivo. L'insegnante di sostegno delle materie
umanistiche non ha posto limiti è ha ottenuto discreti
risultati nelle sue materie utilizzando tutto quanto conosceva
della tecnica e l'appoggio anche dell'assistente ulss molto
disponibile cercando anche di creare rapporti con gli altri
alunni. L'insegnante di sostegno delle materie scientifiche ha
tentato di mascherare il suo scetticismo in modo grossolano e
ha continuato a commettere errori su errori con la ragazza
creandole una reazione di rifiuto. Vedendo la situazione la
nostra famiglia ha pensato, con notevole sforzo economico, di
affiancare un operatore C.F. In un primo momento la ragazza
visti i buoni risultati ha ripreso fiducia ed è riuscita a
bypassare il problema professore di sostegno delle materie
scientifiche. Costui vedendosi isolato (la ragazza ha
migliorato anche nelle materie umanistiche con verifiche
effettuate con il prof di sostegno) mi ha riferito di fronte
alla ragazza che gli esami di stato non sono eseguibili con la
comunicazione facilitata. Poi ha cominciato a influenzare
anche altri professori di cui uno ha detto di fronte alla
ragazza che alcune delle risposte che ha dato nella verifica
della sua materia erano suggerite. Inoltre durante tutto
l'anno non ha fatto nulla per integrare la ragazza con i suoi
compagni. Io posso tollerare lo scetticismo se mi è riferito
di persona ma non se viene palesemente dimostrato di fronte
alla ragazza che in questo momento, sia per la sua età ma
anche per la sua particolare situazione dal punto di vista
psicologico è molto fragile. Ora la ragazza ha ripreso a
rifiutarsi di andare a scuola. Dopo questo estenuante anno in
famiglia ci siamo chiesti se non sia il caso di fare studiare
la ragazza a casa e poi portarla a fare gli esami di stato da
privatista. Non so però se sia possibile e quale iter debba
essere fatto.
La istruzione parentale è prevista dal
nostra ordinamento; la famiglia deve comunicare all'ufficio
scolastico regionale ed al Dirigente scolastico che,
trattandosi ancora di scuola dell'obbligo, intende svolgere
l'istruzione parentale chiedendo all'Ufficio scolastico
quali adempimenti deve svolgere. Quanto agli esami da
privatista si può chiedere l'applicazione abalogica delle
norme per gli esami di licenza media degli alunni privatisti
con disabilità di cui al decreto ministeriale del 10
dicembre 1984.
Quanto alla comunicazione facilitata,
purtroppo non essendo scientificamente validata, essa è
considerata dalle recenti Linee-guida dell'Istituto
superiore di sanità sull'autismo, prassi non vincolante e
quindi, a mio avviso, può essere utilizzata solo da quei
docenti che l'accettano.
Sono una docente di lettere di una
scuola secondaria di 1° grado. In una delle classi nelle quali
insegno, 1 media, è inserita un'allieva con evidenti
problematiche del linguaggio (mutismo totale nei confronti dei
docenti) che non usufruisce dell'insegnante di sostegno.
Essendo coordinatrice di classe, inizialmente ho convocato i
genitori per comprendere le cause di tali difficoltà
evidenziate dall'allieva. La madre, inizialmente contraria
alla richiesta di un docente di sostegno, ha successivamente
acconsentito ad avviare la documentazione per il successivo
anno scolastico perchè timorosa di una eventuale non
ammissione. Infatti sin dalla prima valutazione
quadrimestrale, l'allieva ha riportato, tranne che nella mia
materia, tutte insufficienze (4). La linea del consiglio di
classe è quella di non ammettere l'allieva alla classe
successiva. Io, sono l'unica contraria alla non ammissione
perchè temo che ciò possa influire negativamente sull'aspetto
psicologico. Devo sottolineare che l'allieva, in questi ultimi
mesi, ha iniziato a "pronunciare" qualche parolina con qualche
compagno, pertanto "sradicarla" dal contesto classe mi sembra
deleterio. Intanto la madre, convocata più volte per la
comunicazione delle insufficienze non colmate, ha minacciato i
docenti e la vicepreside di fare ricorso qualora la figlia non
venga ammessa alla classe successiva. Esiste una normativa che
regolamenti il comportamento valutativo da adottare in
presenza di un allievo in situazione di disabilità che non
usufruisce però dell'insegnante di sostegno? (l'anno prossimo
lo avrebbe!). Personalmente vivo con tanta tristezza questa
situazione, vorrei poter fare qualcosa per aiutare l'alunna ma
mi sento impotente difronte al muro eretto dai colleghi.
La normativa si fonda su un concetto di
valutazione formativa più che selettiva e comunque di una
valutazione che deve tener conto dell'intero ciclo di studi
che l'alunno con disabilità deve attraversare. In presenza
di un caso di mutismo elettivo, personalmente convincerei a
portare la figliola da uno psicologo dell'età evolutiva per
aiutare l'alunna a sbloccarsi. Una bocciatura, basata solo
su una valutazione selettiva certamente non giova allo
sblocco dell'adolescente. Invece di valutare l'esito,
certamente negativo, provate a valutare il processo che
l'alunna con le sue problematiche ha affrontato, dando
spazio agli spunti di apertura che si stanno manifestando; a
bocciare c'è sempre tempo l'anno prossimo o addirittura in
terza media non ammettendo l'alunna agli esami. Però se
l'alunna è sostenuta da un bravo psicologo, certamente si
sbloccherà e darà risultati impensabili, non essendo con
disabilità congenita ma acquisita chissà per quale motivo.
Questa è stata la logica del legislatore
della riforma Moratti che ha vietato di bocciare in scuola
primaria se non all'unanimità e con valida motivazione.
E' vero che i docenti sono gli unici
arbitri della valutazione; ma in età evolutiva non trattino
gli alunni come corpi da pesare, ma anime spesso agitate che
chiedono soccorso o si chiudono per insufficiente
comprensione.
Sono la mamma di un bambino disabile
di 9 anni che frequenta la classe terza di un istituto
elementare dell’alto vicentino.
Mio figlio presenta un’importante lesione cerebrale in un
quadro di tetraparesi spastica e linguaggio assente.
Nonostante ciò mio figlio ha sempre dimostrato un’ottima
comprensione di tutto ciò che avviene attorno a lui e, con chi
lo conosce, riesce a farsi capire molto bene.
Da sempre noi genitori ci siamo adoperati per favorire al
meglio il suo sviluppo, e fisico e intellettivo, cercando
metodi adeguati alle sue esigenze.
Siamo approdati alla comunicazione facilitata ancor quando il
bambino era piccolo e, ha sempre dimostrato di sapersi
destreggiare in modo adeguato in questo campo che attualmente
è il suo mezzo principale di comunicazione.
I primi due anni di scuola sono stati favorevoli ed importanti
sia sul piano dell’autonomia che di inserimento sul piano
sociale. A nostro favore una brava e preparata insegnante di
sostegno che ha saputo capire le esigenze di nostro figlio ed
entrare in empatia con lui per poter elaborare un buon piano
educativo volto all’incremento delle capacità acquisite e allo
sviluppo della comunicazione.
Attraverso la comunicazione facilitata e aumentativa siamo
riusciti ad inserire nostro figlio nell’ambito del programma
della classe in modo non differenziato.
Purtroppo però oggi ci troviamo di fronte ad un ostacolo: la
coordinatrice del sostegno, non credendo nella comunicazione
facilitata, sta facendo di tutto per mettere i bastoni tra le
ruote all’insegnante di sostegno con mezzi anche poco
ortodossi che non ritengo questa la sede più adatta per
raccontare.
L’ultima novità che ha trovato è stata quella di dire che
uscirà nei prossimi giorni una circolare attraverso la quale
si vieta nel modo più assoluto l’utilizzo della comunicazione
facilitata nelle scuole.
La mia domanda è: tutto ciò corrisponde a verità?? Esiste
veramente una circolare del ministero che sancisce questo??
C’è una cosa che non capisco: come mai la scuola accetta i
bambini disabili se poi li costringe a non evolvere e a
rimanere nella loro condizione di disabilità? Cosa spinge
un’insegnante a negare ad un bambino l’unico modo di
comunicare che conosce? Ciò che mi stupisce è soprattutto il
fatto che tutta questa faccenda della comunicazione facilitata
sulla scuola ha un impatto economico pari a zero in quanto
tutti ma dico tutti i costi sono a carico della famiglia. Lo
stipendio dell’insegnante di sostegno rimane lo stesso sia che
lei si impegni nel suo lavoro come sta facendo sia che decida
di trascinare mio figlio in giro a corridoi durante tutto
l’orario scolastico perciò nemmeno lei avrebbe nessun
vantaggio nel mettersi contro il suo capo a favore di mio
figlio anzi…
Non esiste nessuna circolare in merito e
neanche se ne prevede l'uscita. Pertanto diffidi la persona
in questione e l'avverta che in caso contrario, se ancora
insisterà, ricorrerà al tribunale amministrativo per gli
ostacoli che crea con questo atteggiamento che lede il
diritto allo studio di suo figlio. Parli con il dirigente
scolastico e lo faccia presente anche a lui
C'è una normativa che regola
l'attribuzione di un'insegnante di sostegno ad un bambino che
frequenta la seconda elementare?
Ed inoltre, un genitore può rifiutare l'assegnazione dell'
insegnante di sostegno?
Leggere le
linee guida del Ministero. Per quanto riguarda il
rifiuto da parte della famiglia dell'insegnante di sostegno,
questa può rifiutarlo.
Purtroppo relativamente a questo ambito c'è poca formazione,
poco materiale a cui si può facilmente accedere e purtroppo
poche persone realmente competenti.
Ho letto le linee guida del Ministero che Lei gentilmente mi
ha inviato, però non sono riuscita a trovare un articolo che
autorizzi i genitori a rifiutare l'insegnante di sostegno, ho
letto invece che la famiglia deve assumere un ruolo centrale
nella definizione del progetto educativo del figlio. Per me è
veramente indispensabile, avere un riferimento normativo.
La famiglia ha la patria potestà e
bisogna tenerlo presente. Comunque, ai sensi della C m n.
363/94, art. 3, il Dirigente scolastico deve inviare una
raccomandata alla famiglia chiedendo di sottoporre a visita
medica l'alunno, precisando che in caso di sua inerzia,
provvederà la scuola. Se la famiglia si oppone per iscritto,
la scuola comunica al Servizio sociale di territorio la
situazione profondamente pregiudizievole per l'alunno. Il
Servizio sociale tenta di convincere la famiglia e qualora
questa non voglia cedere, può rivolgersi direttamente sal
Tribunale dei minori, affinchè decida esso anche contro la
volontà dei genitori, giacchè solo dalla certificazione di
handicap scaturisce una serie di diritti all'integrazione
scolastica, altrimenti inattivabili.
Comunque la disposizione della C.M.
363/94 trova il suo fondamento nel DPR del 24/1/94. Ma...
può verificarsi il caso che la famiglia tolga il proprio
figlio dalla scuola e lo trasferisca... Cercate di
convincerla con le buone evitando prove di forza, è
conveniente.
Vorrei sapere se l'insegnante di
sostegno in una scuola primaria paritaria parificata e' pagato
dalla scuola o se i genitori devono intervenire direttamente.
C'e' una differenza tra scuola primaria parificata e
paritaria?
La Legge n.62 del 10 marzo 2000 definisce
le scuole paritarie istituzioni scolastiche non statali,
comprese quelle degli enti locali, che a partire dalla
scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti
generali dell'istruzione, in particolare per quanto riguarda
l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore
legale. Alle scuole paritarie viene quindi riconosciuta la
"parità" in termini di allineamento ai parametri posseduti
dalle scuole statali, riguardanti l'offerta formativa e
l'autorizzazione a rilasciare titoli di studio equipollenti.
Esistono scuole private che non hanno
ancora ottenuto questo riconoscimento e pertanto vengono
definite parificate, secondo la vecchia classificazione che
si fondava su altri requisiti (come, ad esempio,
l'adeguamento ai programmi ministeriali) che non contemplano
la possibilità di rilasciare titoli di studio aventi valore
legale.
Le scuole private paritarie sono
obbligate ad accettare l'iscrizione degli alunni con
disabilità, pena la perdita della parità ottenuta: da questo
punto di vista mai possono rifiutare l'iscrizione. Il
problema sorge però con l'insegnante di sostegno, che le
scuole non sono tenute a pagare. Nella scuola primaria,
infatti, se la scuola paritaria è anche parificata (cioè se
ha anche stipulato una convenzione con il Ministero) è
proprio il Ministero (attraverso l'Ufficio Scolastico
Regionale) a intervenire nel pagamento di quanto dovuto al
docente di sostegno e l'unica differenza rispetto alla
scuola pubblica è che quest'ultima ha l'obbligo di seguire
la graduatoria dei docenti, mentre la scuola privata può
nominare un insegnante prescindendo dalla essa. Se invece
l'istituto di scuola primaria è paritario ma non anche
parificato, e in ogni caso quando si parla di scuola
dell'infanzia e di scuola secondaria di primo e secondo
grado, l'insegnante di sostegno non viene pagato dallo Stato
e dunque è possibile che venga chiesto ai genitori di
"saldare" il conto.
Siamo genitori di un bambino
epilettico che frequenta la prima media, volevamo chiedere:
- le 8 ore di sostegno assegnate a Ns. figlio (ha la 104),
sono di sostegno e personalizzate per il bambino oppure sono
per la classe come sostiene il dirigente scolastico?
- anche se Noi genitori non siamo molto favorevoli (in quanto
il bambino ne soffre), e’ obbligatorio che lo stesso esca
dalla classe nelle ore di sostegno?
- È possibile avere un percorso formativo / scolastico
differenziato ? Viene concordato ? Noi genitori, possiamo
esigere una copia di questo piano?
- Può l’insegnante di sostegno portare alcuni alunni in altra
classe (vuota) per poi “lasciarli da soli - come suo solito”
per 10/15 minuti?
- Cosa è possibile fare per un’insegnante che ha schernito
davanti a tutta la classe Ns. figlio ben sapendo delle
difficoltà del bambino?
1- Le ore di sostegno sono assegnate per
facilitare l'integrazione di quell'alunno con disabilità coi
compagni; quindi non sono assegnati genericamente alla
classe, ma solo perchè c'è quell'alunno da integrare in
quella classe. Tanto è vero che, quando manca ll'alunno, il
docente per il sostegno rimane a disposizione non della
classe ma di tutta la scuola e può essere utilizzato in
supplenze ovunque.
2- Le Linee-guida sull'integrazione
scolastica del 4 Agosto 2009 vietano l'uscita dalla classe
del solo alunno con disabilità, poichè è una prassi
contraria all'integrazione.
3- Il Pei deve essere impostato con la
presenza dei genitori come espressamente stabilito dall'art.
12 comma 5 l.n. 104/92 e quindi i genitori hanno diritto ad
averne copia ai sensi dell'art. 25 della L.n. 241/90.
4- Come sopra detto è vietata l'uscita di
alunni con disabilità dalla classe durante le lezioni.
Pertanto un docente che li porta fuori della classe e poi li
abbandona sia pur per qualche minuto è responsabile di una
duplice violazione di norme: la prima è costituita dalle
Linee-guida citate e la seconda è l'art. 2048 che impone una
responsabilità dei docenti per i danni arrecati a terzi
dagli studenti loro affidati; inoltre il docente risponde
personalmente di eventuali danni che l'alunno procurasse a
sè medesimo, avendo egli un obbligo di custodia.
5 - il docente che ridicolizza un alunno
compie un atto indegno rispetto alla sua deontologia
professionale; se l'alunno è con disabilità compie anche
un'atto discriminatorio punito dalla l.n. 67/06 col
risarcimento dei danni morali dovuti alla sofferenza
dell'umiliazione inferta.
Scrivo nell’interesse di una
ragazzina gravata da handicap psicofisico e cognitivo, che
frequenta la 3^ media ed è (faticosamente ed a seguito di
continui ricorsi al TAR) assistita da insegnante di sostegno
con rapporto 1 ad 1.
Nell’ambito del medesimo Comune di Napoli, abbiamo la
residenza in un’abitazione, posta nella competenza di un
Distretto della ASL, e l’effettiva dimora, temporaneamente, in
altro quartiere, ove è ubicata la scuola.
A quale Distretto Sanitario competono la diagnosi funzionale e
la partecipazione al PEI, quello di residenza anagrafica o
quello di effettiva dimora e di ubicazione della scuola?
Quando la scuola è sita in un distretto
sanitario diverso da quello di residenza, la diagnosi
funzionale viene effettuata da tale distretto che però può
pretendere dall'ASL di residenza il rimborso del servizio
reso, come avviene per tutte le prestazioni sanitarie
fornite da Asl diverse da quella di residenza, tenuta alla
spesa in base alla quota capitaria assegnatale.
Da 2 anni e mezzo devo condividere le
ore dell'insegnante con altra alunna.Mi puo' dare qualche
delucidazione.
Meglio di me parlano le sentenze che
legge in questa pagina:
https://www.edscuola.it/archivio/handicap/hnorme.html
Il Diritto allo studio è un diritto
soggettivo e non va diviso con nessuno ed è garantito dalla
Costituzione e più volte esplicitato nelle sentenze dei
tribunali ordinari civili e quelli Amministrativi.
Ho un figlio che frequenta la classe
2media ,con diagnosi certificata da psicologa accreditata
ordine psicologi in lombardia,diagnosi DSA-disturbo specifico
della lettura, con compromissione della scrittura, del calcolo
e della comprensione linguistica: dislessia, disortografia e
disculcalia evolutiva (ICD-10:F81.0-F81-1-F81.2).
Chiedo come posso tutelare i diritti di mio figlio che
soprattutto in matematica ha un’insegnante che dopo ripetuti
solleciti non ha ancora capito che deve fare verifiche
semplificare, compiti ridotti, tempo in più ecc?
Faccia certificare lo specifico DSA dallo
psicologo dell'ASL o di iun centro convenzionato o
accreditato con l'ASL ; consegnando tale certificazione a
scuola, scattano immediatamente tutti i benefici previsti
dalla L.n. 170/10 e del regolamento applicativo del 12
Luglio 2011 che trasmette pure le Linee-guida.
Se non vogliono applicare tali norme,
minacci il ricorso al TAR ed eventualmente lo promuova.
Sono genitore adottivo di una ragazzina di 13 anni che
frequenta la seconda media: arrivata con noi nell'agosto del
2004, l'abbiamo iscritta all'ultimo anno della scuola materna
invece di iscriverla al primo anno di elementari.
Nel corso dei primi due anni di primaria ci siamo accorti di
alcune sue difficoltà (lieve ritardo mentale con difficoltà di
organizzazione), e abbiamo provveduto con sedute di
potenziamento cognitivo feuerstein, logopedia e, in quarta e
quinta elementare, insegnante di sostegno.
Questi interventi hanno dato i loro frutti, tanto che i test
wish effettuati alla fine delle primarie hanno evidenziato un
netto superamento dei problemi cognitivi (wish media intorno
ai 90, con ancora qualche disturbo nel linguaggio e nel
processamento aritmetico) che le ha negato la possibilità di
avere il sostegno nella scuola secondaria.
Abbiamo trovato una scuola dove a nostra figlia viene
applicato un PEI analogo a quello di alunni con DSA (strumenti
compensativi e dispensativi, programma semplificato eccetera)
e le abbiamo affiancato un' aiuto per lo svolgimento dei
compiti a casa.
Ora, a scuola stanno facendo sorgere il problema dell' esame
di terza media (sarà il prossimo anno, ora E. è in seconda):
insistono per avere un sostegno (cosa che la Neuro Psichiatra
Infantile ci dice impossibile con una wish come quella
conseguita da nostra figlia) o per una dichiarazione effettiva
di DSA (disturbo di cui però nostra figlia pare non soffrire).
la mia domanda è: esiste una certificazione che possa dare
diritto a mia figlia a sostenere un esame tenendo conto del
suo PEI, anche se non DSA?
Pare che il problema più grosso sia lo scritto di inglese...
Purtroppo le prove eqipollenti per gli
alunni con disabilità e quelle compensative e dispensative
per gli alunni con DSA richiedono per legge una
certificazione, come pure l'eventuale assistenza agli esami.
Pertanto sarebbe opportuno che la
figliola venga forse seguita di più sia in classe che a casa
in Inglese. Agli esami , se dovesse andare poco bene in
Inglese ma bene in tutte le altre discipline, la Commissione
può deliberare la promozione anche con un esito negativo in
Inglese agli esami.
Sono la mamma di una bambina affetta
da grave handicap che sta frequentando per il quarto anno la
scuola materna.
Vista la gravità della patologia della piccola, la
neuropsichiatra infantile ha emesso un certicato in cui si
decide di continuare la descolarizzazione della bambina e la
permanenza della bambina per un altro anno alla scuola materna
che sembra essere l'ambiente ideale per il benessere
psicofisico e per gli stimoli educativi di mia figlia. Ho
contattato telefonicamente il facente funzione del Dirigente
del circolo della scuola che frequenta mia figlia per
comunicare che avevo in mano il certificato e che intendevo
avere con lui un colloquio per poter reiscrivere la piccola
alla scuola materna per il prossimo anno scolastico. La
risposta è stata che non sa se acconsentirà un'ulteriore
permanenza alla scuola dell'infanzia perchè si abusa troppo
della descolarizzazione (premetto che il facente funzione non
ha mai conosciuto mia figlia e mi ha detto che non gli compete
!??, pertanto non conosce la gravità del quadro).
Vorrei sapere se esiste una legge che regolarizza gli anni di
descolarizzazione di un paziente affetto da grave disabilità e
se esiste un regolamento che stabilsce la durata di permanenza
massima nello stesso istituto scolastico.
Il Dirigente avrebbe dovuto subito darLe
la risposta negativa e senza esitazione. C'è l'obbligo
scolastico che deve essere assolto. La mandi alla scuola
elementare, vedrà che sarà soffisfatta per quello che
potranno darle, come affetto, le sue compagne di classe.
Sono esperienze che altre bambine hanno vissuto con
successo.
Le scrivo come insegnante di sostegno
e genitore di una bambina che usufruisce di questa risorsa.
Premesso che competente per valutare la non ammissione alla
classe successiva è l’equipe pedagogica di riferimento
(frequentando ella la scuola primaria) e non è mia intenzione
non rispettare tale ruolo (peraltro sia la scuola sia l’equipe
che svolge i trattamenti pomeridiani alla bambina hanno
espresso, in linea di massima, parere positivo), le pongo
alcuni quesiti su alcune questioni che mi sono state addotte
contro la bocciatura di mia figlia (non ovviamente dai due
soggetti summenzionati), a mio avviso in contrasto con alcuni
articoli della legge 104/92.
1. La normativa prevede l’impossibilità di bocciare un
soggetto disabile in quanto fruitore di un PEI?
2. La normativa prevede un limite al numero di bocciature per
classe?
3. La normativa prevede un’età precisa in cui passare da un
grado di scuola ad un altro, a priori ed in modo rigido, senza
tener conto delle esigenze personali (essendo notoriamente il
mondo della disabilità vasto ed eterogeneo)?
4. La normativa prevede una riduzione d’orario (o
dell’insegnante di sostegno o dell’orario scolastico) per
alunni disabili che vengono bocciati o pluri - bocciati
(tenuto conto che la bambina non completa un ciclo di studi
per intraprenderne un altro, come può avvenire nella scuola
secondaria di secondo grado)?
5. È sufficiente se nella Certificazione vengono segnalate tre
aree di disabilità su cinque (relazione-comportamento,
apprendimento intellettivo, comunicazione)e viene richiesto il
sostegno scolastico con rapporto 1:1, per considerare il
soggetto grave ed assegnargli il rapporto 1 a 1, nonostante
non compaia la voce “Grave”, perché tale documento non lo
prevede in quanto è probabilmente un modello antecedente?
1 In scuola primaria la bocciatura di
qualunque alunno deve essere approvata all'unanimità dal
consiglio di classe e deve essere ampiamente motivata;
quindi il rifiuto di bocciare è pienamente valido.( decreto
legislativo n.59/04 )
2 Sempre in scuola primaria a maggior
ragione non è consentito bocciare più volte un alunno.
3 La l.n 53/03 impone a tutti gli alunni
che hanno compiuto sei anni l'obbligo di frequenza della
scuola primaria; anche la recente circolare n. 110/2011
sulle iscrizioni ribadisce questo obbligo senza eccezione
alcuna neppure per gli alunni con disabilità.
4 Nessuna norma prevede la riduzione di
orario per alunni bocciati.
5 La certificazione di disabilità deve
obbligatoriamente presentare la dichiartazione grave o non
grave ai sensi del dpcm n. 185/06; non si può essere
disabili solo in alcune aree; si è o non si è disabili.
Punto 1-2. Mi preme di chiarire che
io per prima ho riconosciuto, come premessa, la totale
competenza dell’equipe pedagogica per valutare la non
ammissione di un alunno alla classe successiva e di esprimere,
aggiungo oggi, se non fosse stato chiaro in precedenza,
qualsiasi parere motivato, coerente e che tenga conto delle
esigenze del soggetto. Peraltro le considerazioni non positive
vengono espresse a priori da un unico soggetto esterno alla
suddetta equipe, che non conosce l’alunna in questione, mentre
chi ci lavora quotidianamente ne è favorevole. Vorrà forse
dire qualcosa? Come insegnante ritengo, inoltre, che la
ripetenza non sia uno strumento di cui abusare, ma vada
valutato di caso in caso. Tornando alla sua risposta, non
riesco a trovare il dl 59/05 (l’unico che ho rintracciato
riguarda “ Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE
relativa alla prevenzione e riduzione integrate
dell’inquinamento”). Sarebbe perciò così gentile da darmi un
link o inviarmelo? Tale decreto abroga quanto decretato dalla
legge 104/92 che dopo aver previsto la formulazione di un PEI
per l’alunno disabile, prevede anche “… nell’interesse
dell’alunno, con deliberazione del collegio dei docenti,
sentiti gli specialisti di cui all’articolo 4, … su proposta
del consiglio di classe o interclasse, può essere consentita
una terza ripetenza in singole classi.” (art. 14 comma 1
lettera c)? Tale articolo, prevedendo la terza ripetenza in
singola classe, implicitamente dà per scontata la possibilità
di ripetere due volte la classe ed, inoltre, non fa alcuna
distinzione tra diversi e specifici ordini di scuola.
Punto 5. Cosa significa “ Non si può essere disabili solo in
alcune aree; si è o non si è disabili.”? Le aree non citate
nella mia lettera precedente sono sensoriale e motoria.
Necessariamente un disabile deve essere non vedente o sordo,
con paresi celebrale, con difficoltà intellettive, di
comunicazione e di relazione o può essere ad. es. non vedente,
motoriamente ok e non avere problemi intellettivi, di
comunicazione e di relazione o avere problemi di relazione e
comunicazione, ma non essere sordo o non vedente e non avere
una paresi spastica? Peraltro riguardo alla certificazione di
disabilità citata nel dpcm n. 185/06, non mi è chiaro se sia
intesa come certificazione per la segnalazione scolastica o il
verbale di accertamento dell’handicap.
L'art 14 l. 104/92 prevede che l'obbligo
scolastico si può adempiere a 18 anni anche con una terza
ripetenza. La terza ripetenza riguarda la terza media, mentre
l'inizio dell'obbligo scolastico scatta per tutti a sei
anni.La certificazione di cui al dpcm n. 185/06 riguarda la
certificazione di handicap di cui all'art 4 l.n. 104 e non la
dichiarazione di invalidità civile.
Il quesito da risolvere è molto più
difficile di quanto sembra. Sto cercando di porre rimedio al
fallimento della mia carriera universitaria con un'alternativa
di studio simile al mio corso di laurea.
Durante il mio percorso di studi ho provato più di una volta
ha frequentare corsi serali per Geometra con scarsi risultati,
perchè non riuscivo ha stare dietro alle lezioni; nonostante
mi impegnassi molto dovevo sempre chiedere aiuto e così i
professori per mia colpa erano costretti a rimanere indietro
con il programma.
Ecco perchè mi sono rivolto al vostro sito internet, appunto
per ottenere un diploma più qualificato al mio che mi dia più
autostima e sicurezza. Ci sono altre mille ragioni perchè
vorrei ottenere questo titolo di studio che adesso non stò qui
ad elencarglele.
Spero di aver dato un'idea della mia situazione psicologica
certificata da medici che mi hanno preso sotto cura da molto
tempo.
Lei potrebbe studiare da privatista e
presentarsi agli esami sempre da privatista; E' previsto
dalla normativa per gli esami di licenza media dei
privatisti con disabilità, applicabile per analogia agli
esami di maturità, che l'alunno prenda contatto con
l'istituto dove intende svolgere gli esami e gli viene
assegnato un docente col quale formulare il pei che dovrà
seguire per gli esami; l'alunno potrà recarsi un paio di
volte durante l'anno per verificare col docente lo sviluppo
del pei; agli esami avrà diritto sia alle prove equipollenti
ed ai tempi più lunghi, di cui all'art 16 comma 3 l.n.
104/92, sia all'assistenza da parte di un memvro della
Commissione. La norma di riferimento è il decreto
ministeriale dell'11 Dicembre 1983.
Sono uno studente di Architettura disabile. Handicap
dichiarato Sindrome dissociativa 70%. A causa della mia
disabilità non riesco più a frequentare e sostenere esami
ormai da due anni. Mi sono diplomato presso un Liceo Artistico
Statale e ho sostenuto 18 esami presso la Facoltà di
Architettura, frequentando anche corsi di formazione
professionale che mi hanno rilasciato dopo prove finali vari
Attestati. Sto decidendo di chiudere la mia carriera
universitaria perchè non mi ha dato quello che mi aspettavo e
mi ha veramente deluso per colpa della scarsa preparazione e
formazione, e non più adeguata alla mia situazione di
handicap. Faccio presente che mi piacerebbe iscrivermi ad un
corso per Geometri con il metodo riservato per studenti
portatori di handicap (Attestato dei Crediti Formativi).
Volevo sapere se tutto questo fosse possibile, e quale
procedimento burocratico, devo esplicare.
Se lo studente è, come pare, in possesso
del diploma di maturità, egli ha diritto ad iscriversi ad un
corso per geometri normalmente; non capisco cosa significa
che vuole avvalersi del percorso per ottenere solo
l'attestato dei crediti formativi, quando egli, col suo
diploma precedente, può ottenere regolarmente il nuovo
diploma di maturità; potrebbero invece chiedergli di
iscriversi ad un corso serale data la notevole differenza di
età coi compagni.
Sono un'insegnante di sostegno. Un
preside è in diritto di togliere le ore di sostegno da due
miei alunni per affidarmi a breve un terzo alunno i cui
genitori hanno presentato la diagnosi ora?
Deve ricevere un ordine di servizio
scritto che modifica quello precedente, poichè Lei
ufficialmente deve stare nelle classi e negli orari indicati
dall'ordine di servizio. Comunque dica ai genitori che
quello che fa il Dirigente scolastico è illegittimo, poichè
il nuovo arrivato ha diritto ad ottenere le sue ore secondo
le sue effettive esigenze, senza toglierle agli altri che le
hanno avute assegnate secondo le loro effettive esigenze che
non possono essere adesso modificate per arbitrio del
Dirigente scolastico. Dica che, se la cosa si verifica,
facciano una diffida scritta.
Sono un'insegnante di sostegno presso
un'ist. Alberghiero ci è stato chiesto di scrivere sul verbale
del primo consiglio di classe i nomi dei casi H con annessa
patologia nei dettagli .
E' possibile? non è violazione di privacy? non sarebbe meglio
fare riferimento ad un'eventuale relazione da allegare al
fascicolo personale dell'alunno? a quale normativa posso fare
riferimento per un'eventuale tutela?
La soluzione da Lei proposta mi sembra
legale ai sensi della normativa sulla tutela dei dati
particolarmente sensibili. Forse potreste indicare dei
codici concordati, da sostituire ai nomi. Comunque dovete
far presente a tutti i membri del Consiglio di classe che
ciascun partecipante è tenuto al segreto di ufficio, pena
gravi sanzioni penali.
Sono un'insegnante di sostegno al primo incarico in una scuola
elementare. Nell'istituto dove insegno pretendono che sia io
ad accompagnare il bambino in bagno, che sia io ad aiutarlo in
caso di necessità e che sia io addirittura a cambiarlo nel
caso che, nel fare i propri bisogni, si sporchi! Inoltre
pretendono, durante la mensa, che sia io ad imboccarlo! Io
sotto l'aspetto personale non avrei nessun problema a fare
tutto ciò, come se fosse mio figlio,
ma.......professionalmente parlando, penso che il mio ruolo
sia un altro!
DOMANDA: sono in errore? Potreste indicarmi i riferimenti
normativi?
In merito alle funzioni e al ruolo nel
processo di integrazione rappresentato dall’assistenza di
base, si rimanda alla nota del MIUR Prot. n. 339 del 30
novembre 2001, ove si indicavano chiaramente finalità
dell’assistenza di base, le competenze delle istituzioni
scolastiche e delle ASL. Si ritiene utile ricordare che la
responsabilità di predisporre le condizioni affinché tutti
gli alunni, durante la loro esperienza di vita scolastica,
dispongano di servizi qualitativamente idonei a soddisfare
le proprie esigenze, è di ciascuna scuola, la quale,
mediante i propri organi di gestione, deve adoperarsi
attraverso tutti gli strumenti previsti dalla legge e dalla
contrattazione, compresa la formazione specifica degli
operatori, per conseguire l'obiettivo della piena
integrazione degli alunni disabili. Fermo restando che le
mansioni in parola rientrano tra le funzioni aggiuntive per
l’attivazione delle quali il Dirigente Scolastico dovrà
avviare le procedure previste dalla contrattazione
collettiva, si rammenta che il medesimo, nell'ambito degli
autonomi poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione
delle risorse umane, assicurerà in ogni caso il diritto
all'assistenza, mediante ogni possibile forma di
organizzazione del lavoro (nel rispetto delle relazioni
sindacali stabilite dalla contrattazione), utilizzando a tal
fine tutti gli strumenti di gestione delle risorse umane
previsti dall'ordinamento.
Si rammenta infine l’art. 47 del CCNL
relativo al comporto Scuola per il quadriennio normativo
2006-2009.
Scrivo per avere un chiarimento circa
due problemi. Sono un insegnante di sostegno di area
umanistica e lo scorso anno ho seguito un ragazzo con sindrome
di Asperger, frequentante la classe II di un istituto
superiore a indirizzo linguistico, quest'anno non sono stata
nominata, ma seguo le vicende di questo ragazzo tramite
contatti con la famiglia.
Quest'ultima mi informa che le ore di sostegno sul ragazzo
sono state spostate nell'area scientifica, preciso che in
matematica lo scorso anno ha avuto 8 in pagella, e che le ore
sono passate da 9 a 6. Si può fare questa cosa? e questo è il
primo problema.
Non basta, durante l'estate questo ragazzo è stato seguito
privatamente da un educatore, che durante l'anno scolastico
lavora per una cooperativa sociale come tutor nelle scuole, la
famiglia ha chiesto alla coordinatrice degli insegnati di
sostegno se era possibile avere questo stesso ragazzo come
tutor anche a in classe, visto che aveva lavorato bene durante
i mesi estivi. Gli è stato risposto che è assolutamente
impossibile. Perchè? E' vero?
Il cambiamento di area deve essere deciso
dal glh che predispone annualmente il PEI e cioè dai docenti
della classe, dagli operatori sociosanitari che seguono il
caso e dalla famiglia ( art 13 comma 5 l.n. 104/92); anche
le ore di sostegno vanno determinate nel glh che predispone
il pei ( art 9 comma 15 e 10 comma 5 l.n. 122/10); in caso
di riduzione arbitraria è possibile ricoirrere al TAR; non
so però se valga la pena per sole tre ore.
Quanto al tutor, più correttamente
assistente per l'autonomia ( art 13 comma 3 l.n. 104/92)
esso deve essere assegnato dalla Provincia , trattandosi di
scuola superiore . Quindi è con la Provincia che dovete
parlare per verificare se sia possibile l'assegnazione di
questa persona.
Sono una dirigente di scuola media ed
ho questo problema: posso assegnare quattro alunni
diversamente abili ad un insegnante di sostegno per poter
avere 12 ore su un bambino segnalato con deroga?
Se l'alunno segnalato con deroga ha
diritto al massimo delle ore, Lei non può toglierle ad altri
ai quali sono state assegnate un certo numero di ore. Deve
rispettare le proposte contenute nel pei. Se necessario,
deve pretendere un maggior numero di ore in deroga, pena il
rischio di ricorso al TAR degli interessati.
Sono il papà di un bimbo di 4 anni
affetto da neurofibromatosi di tipo 1 con l’aggravante del
autismo. Un giorno recandomi a scuola per prendere il bimbo ed
accompagnarlo al centro di terapia, ho sorpreso l’insegnante
di “sostegno” da sola con mio figlio in classe, mentre tutti
gli altri bimbi facevano ricreazione, che tirava per i capelli
il bimbo e lo schiaffeggiava su spalle e braccia, riuscii a
mantenere la calma e mi recai in ospedale con mio figlio. Dopo
qualche mese ho denunciato tutto alla magistratura e sono in
attesa di risposte. Ma nonostante tutto l’insegnante è
ritornata al suo posto e non solo questo. Durante la recita di
fine anno scolastico mio figlio non veniva coinvolto ma
lasciato a se stesso senza un supporto specialistico, ma
semplicemente con una bidella. A dimenticavo il PEI
inesistente il PDH neanche.
La prima cosa da fare è rinunciare, per
iscritto con richiesta al Dirigente scolastico, a questa
sedicente insegnante per il sostegno; ciò ai sensi della
sentenza del Consiglio di Stato n. 245/01. Poi è da inviare
un esposto all'Ufficio scolastico regionale ed al Ministero
alla dir gen per lo studente, in cui vengono narrati i fatti
senza commenti e con il quale si chiede immediatamente una
visita ispettiva. Terzo, ma mi pare sia già stato fatto,
denuncia alla procura della repubblica per maltrattamento di
minore. Quarto, se il dirigente scolastico è insensibile
alla gravità della situazione, chiedere il cambiamento di
scuola.
Sono mamma di un bimbo di 4 anni con
grave ritardo psicomotorio che frequenta una scuola
dell'infanzia a ciclo diurno continuo. Quest'anno il centro ha
fatto una richiesta al mio comune di residenza di un educatore
per 10 ore settimanali, più 18 ore settimanali per il mese di
luglio. Il comune ha disposto un monte ore di 300 annue così
il bambino si è trovato ad avere 7ore e 1/2 settimanali di
educatore e frequenterà il mese di luglio x sole 3 settimane.
Per l'anno 2011/2012 sono state richieste almeno 10 ore
settimanali (più le 18 settimanali x il mese di luglio) ma
temo che il comune non le darà....cosa posso fare affinché
vengano date a mio figlio le ore che spettano?
Deve insistere col Comune che esso è
responsabile del progetto globale di vita delle persone con
disabilità ai sensi dell'art 14 l.n. 328/00 e che deve
concordare tale progetto con la famiglia ai sensi della L.n.
162/98. Purtroppo, se il Comune
non ottempera ai suoi obblighi legislativi, Lei deve fare
causa avanti al TAR.
A chi competono le spese di acquisto
di ausili specifici se la famiglia di un alunno diversamente
abile decide di mandare suo figlio in una scuola che si trova
in un comune diverso da quello di residenza .A quale delle due
amministrazioni comunali la famiglia o la scuola deve
rivolgersi?
Responsabile è sempre e solo il comune di
residenza; però se la scuola è fuori comune, difficilmente
il comune di residenza sarà disponibile a spendere fondi per
ausilii che verranno goduti gfuori comune. Potreste
verificare se le due scuole fanno parte di una rete unica ed
i due comuni rientrano in un piano di zona o in un unico
centro territoriale per l'integrazione; in tal caso gli
ausilii possono essere acquistati o presi in lisealing dal
centro territoriale e messo a disposizione di anno in anno
degli alunni che ne hanno bisogno nelle diverse scuole della
rete.
Sono un'insegnante di sostegno di una
Scuola Secondaria di Primo Grado. Seguo un alunno con
disabilità gravissima, inserito in una classe terza, per il
quale è stato progettato un percorso individualizzato che non
ha contemplato l'insegnamento dell'inglese e del francese data
la disabilità. Per l'esame finale posso non fargli fare la
prova di inglese equella di francese visto che il PEI non
prevedeva tali insegnamenti? Devo elaborare anche la prova
INVALSI?
Se volete far conseguire all'alunno il
diploma, egli deve sostenere le prove di lingue anche in
modo equipollente; infatti senza una delle prove ufficiali
non si puo avere il diploma. Lei con la Commissione deve
pure adeguare le prove INVALSI che fanno media con le altre.
Sono una insegnante di sostegno di
ruolo e vorrei sapere se esiste un modello unico di Piano
Educativo Personalizzato
per la scuola primaria.Vorrei inoltre sapere se tale modello
unico, ammesso che esista, è stato concordato dal ministero
della pubblica istruzione con il ministero della sanità.
PS La confusione regna nelle proposte di numerosi modelli a
volte assurdi e non funzionali.
Il Pei si
costruisce non si copia
Il Piano educativo individualizzato, è il
documento nel quale vengono descritti gli interventi
integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per
l'alunno in situazione di handicap, da perseguire in un
determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione
del diritto all'educazione e all'istruzione.
Il PEI è redatto congiuntamente dagli
operatori sanitari individuati dall'ASL e dal personale
insegnante curriculare e di sostegno della scuola e, ove
presente, con la partecipazione dell'insegnante operatore
psico-pedagogico, in collaborazione con i genitori o gli
esercenti la potestà parentale dell'alunno.
Il PEI tiene presenti i progetti
didattico-educativi, riabilitativi e di socializzazione
individualizzati, nonché le forme di integrazione tra
attività scolastiche ed extrascolastiche.
Nella definizione del PEI, ognuno dei
soggetti incaricati della reazione propone sulla base dei
dati derivanti dalla diagnosi funzionale e dal profilo
dinamico funzionale gli interventi finalizzati alla piena
realizzazione del diritto all'educazione, all'istruzione ed
integrazione scolastica dell'alunno in situazione di
handicap.
Detti interventi propositivi vengono,
successivamente, integrati tra di loro, in modo da giungere
alla redazione conclusiva di un piano educativo che sia
correlato alle disabilità dell'alunno stesso, alle sue
conseguenti difficoltà e alle potenzialità dell'alunno
riscontrate.
Consulta le pagine:
Diagnosi Funzionale PDF PEI;
Traccia per l'osservazione;
PEI e Valutazione;
Dal
PEI al Progetto di Vita adulto
L’insegnante di sostegno di mio
figlio venerdì aderirà allo sciopero la scuola mi ha detto che
non può essere sostituito mio figlio è TETRAPLEGICO grave con
grave epilessia quindi io cosa devo fare??? DEVO TENERE A CASA
DA SCUOLA MIO FIGLIO PERCHè L’INSEGNANTE FA SCIOPERO???? tutti
a scuola e lui a casa??? ritengo che questa sia forte
discriminazione verso un bambino disabile grave che necessita
di continua assistenza, come mi devo comportare???
Il diritto di sciopero è garantito dalla
Costituzione italiana (art. 40) e, con riferimento ai
servizi di pubblica utilità (come trasporti e sanità), è
regolamentato dalla legge che stabilisce le modalità e i
tempi dello sciopero sanzionando eventuali violazioni (legge
12 giugno 1990 n 146).
Le scrivo nella speranza che possa
aiutarmi, ho trovato questo decreto legislativo che regola la
bronco aspirazione, l'ho sottoposto dalla mia assistente
sociale, la quale mi chiede se effettivamente il decreto è
stato trasformato in legge e quindi se è attuato o attuabile.
Spiego il mio caso specifico: ho una bambina di 5 anni con
tracheostomia, l'ho iscritta alla materna a vorrei che la asl
si occupasse di fornire personale adeguato che all'occorrenza
provveda ad effettuare la broncoaspirazione dalla
tracheostomia.
La bambina da ottobre dello scorso anno frequenta l'asilo nido
comunale, in questo anno scolastico io ed i miei genitori, ci
siamo prestati a rimanere presso il nido per tutto il tempo in
cui la bambina rimane nella struttura, in modo da provvedere
in caso di necessità. La bambina è seguita da un'insegnante
specializzata, noi siamo chiamati solo al bisogno.
Visto che la bambina ha dimostrato di avere una salute
abbastanza stabile e di poter frequentare la scuola in modo
regolare e per più ore, vorrei che da settembre in poi che
altri provvedessero a questo compito al posto mio o dei miei
familiari.
Dalla ASL mi è stato risposto che in base agli "accordi"
possono fornirmi personale specializzato solo ad orari
prefissati, e che non è possibile far restare una persona per
4 ore a scuola un bisogno che si potrebbe presentare oppure
no.
Ma ovviamente non è nemmeno possibile stabilire a priori
quanto e se una persona tossisce ed ha catarri, quindi serve
una persona specializzata sempre presente.