Accesso ai documenti
E' prevista la possibilità di vedere i documenti
custoditi presso le amministrazioni pubbliche. Chiunque abbia
interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti
puo’ chiedere, ai sensi della
Legge 241/90, di accedere ai documenti amministrativi ed anche di
averne copia. Utili le circolari del M.P.I. (278/92, 163/93, e 94/94);
il prezzo delle fotocopie e’ fissato in € … per pagina. Un docente che
voglia prendere visione di documenti che riguardano concorsi, nomine o
altro può farne richiesta scritta citando la legge e motivando il
proprio interesse. Per gli atti che riguardano l’Istituto si può
fare riferimento al proprio status di membro del Collegio Docenti (vedi
COLLEGIO DOCENTI per le competenze). Anche i membri del Consiglio di
Istituto hanno diritto ad avere, con congruo anticipo, copia degli atti
riguardanti l'O.d.G. delle sedute (gratuitamente: sentenza TAR Sicilia
del 12/4/97).
L’Amministrazione (dirigente scolastico, Provveditore,
Ministro) può opporre differimento (se l’atto è in fase di
preparazione), diniego (se le informazioni contenute nell’atto
sono tutelate da segreto); in ogni caso deve motivare questo
comportamento tramite una comunicazione scritta . Il diniego non
può riguardare gli atti di organi collegiali (parere del 31/12/95 della
Commissione per l'Accesso, costituita presso la dirigente scolastico del
Consiglio dei Ministri). La risposta deve essere data entro 30 giorni
(art. 25, comma 4, L.241/90).
Richiamandosi alla stessa legge, famiglie e studenti
possono visionare e/o ottenere copia di atti che li riguardino (compiti,
parti di registro, verbali dei consigli di classe: insomma, ogni atto
relativo alla valutazione degli studenti).
NORMATIVA
Legge 7 agosto 1990, n. 241.
Norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai
documenti amministrativi
Modifiche al regolamento sull'accesso agli atti
Sta per essere
pubblicato il Dpr recante modifiche al regolamento sull'accesso agli
atti, previsto dalla recente novella alla legge 241 del 1990, approvata
con legge 15 del 2005 (poi parzialmente modificata con il "decreto
competitività", DL n. 35 del 2005 convertito con modifiche dalla legge
80 del 2005)
C.M. 13 novembre 1990,
n. 57342/7.463, (Funz. Pubbl.)
C.M. 5 dicembre 1990, n. 58307.7.463, (Funz. Pubbl.)
C.M. n. 2 del 4 gennaio 1991
- Circolare del
Dipartimento per la Funzione Pubblica c/o la Presidenza del Consiglio
dei Ministri n. 60328/7
463 del 7 gennaio 1991
- Procedimento amministrativo. Accesso ai documenti amministrativi
Articolo 24 legge 7 agosto 1990 n. 241
C.M. 8 gennaio 1991,
n. 60397/7-463, (Funz. Pubbl.)
C.M. 14 febbraio 1991, n. 30, prot. n. 402
O.M. 14 febbraio 1991, n. 29
C.M. n. 57 del 7 marzo 1991
- Regolamenti previsti dagli artt. 19, 20 e 24
D.M. 11 luglio 1991, n. 212
D.P.R. n. 352 del 27 giugno 1992
Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di
esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in
attuazione dell'art. 24, comma 2, della
legge 7 agosto 1990, n. 241
C.M. n. 278 del 30 settembre 1992 prot. n. 725
- Accesso ai documenti amministrativi
C.M. n. 163 del 25 maggio 1993 prot. n. 94
- Rilascio copia documenti amministrativi e rimborso spese di
riproduzione
C.M. n. 94 del 17 marzo 1994 prot. n. 46
- Pagamento dell'imposta di bollo
sull'istanza di accesso e sulle copie di documenti amministrativi
rilasciate ai sensi della legge 241/90
C.M. n. 164 del 6 maggio 1994
- Presidenza del Consiglio dei Ministri - Parere su art. 22 della legge
n. 241/90
D.M. 6 aprile 1995, n. 190
D.L. 12 maggio 1995, n. 163
D.M. 10 gennaio 1996, n. 60
Sentenza 8 luglio 1994
Sentenza 23 dicembre 1994
Legge 15 maggio 1997, n. 127
GIURISPRUDENZA
Sentenza 23 dicembre 1994.-
Accesso all'atto amministrativo - Comportamento omissivo
dell'amministrazione - Silenzio-rifiuto.
“ Qualora l'amministrazione mantenga un comportamento omissivo
a fronte dell'istanza dell'interessato di accesso alla documentazione
amministrativa, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 25
comma 4, si configura l'ipotesi di silenzio-rifiuto (rectius:
rigetto), contro il quale è proponibile il ricorso di cui è
previsione nella stessa norma, ancorchè‚ l'amministrazione in pendenza
del termine di trenta giorni ad essa concesso per provvedere
sull'istanza, siasi limitata a rendere noto lo stato del
procedimento, riservandosi di comunicare ulteriormente le modalità di
accesso”.
Sentenza
8 luglio 1994 (TAR Lazio). - Atto amministrativo – Accesso agli
elaborati scritti
”Ai sensi dell'art. 22, legge 7 agosto 1990, n. 241, chiunque abbia
interesse ha il diritto di esercitare l'accesso ai documenti
amministrativi mediante esame ed estrazione di copia degli stessi; n‚
può dubitarsi che i compiti degli alunni con giudizi espressi dagli
insegnanti e le eventuali correzioni apportate, costituiscano
documenti amministrativi; ciò posto, deve affermarsi il diritto
dell'alunno o del genitore esercente la potestà di ottenere copia
degli elaborati scritti al fine di consentire la tutela della propria
posizione soggettiva allorchè‚ la valutazione degli stessi sia
ritenuta errata. L'art. 22, legge 7 agosto 1990, n. 241, nel prevedere
l'accesso ai documenti, non distingue tra atti amministrativi
finali e atti intermedi; contempla, anzi, anche gli atti interni e
qualunque atto che, pur se non formato dalla pubblica amministrazione,
sia tuttavia utilizzato ai fini dell'attività amministrativa; ci•
consente di affermare che il diritto di accesso, per essere
esercitato, non richiede la conclusione del procedimento, essendo
del resto logico che la trasparenza e l'imparzialità di un'attività
amministrativa vengano favorite quando sia possibile controllarla
mentre è in corso, piuttosto che quando è già conclusa”.