Accordo di Programma
L'art. 13, legge 104/1992, disciplina integrazione
scolastica della persona stato di handicap nelle sezioni e nelle classi
comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle università, che si
realizza anche attraverso:
a) la programmazione
coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari,
socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre
attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati, nel quadro
di accordi di programma. Tali accordi di programma sono finalizzati alla
predisposizione, attuazione e verifica congiunta di progetti educativi,
riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché a forme di
integrazione tra attività scolastiche e attività extrascolastiche.
Negli accordi sono, altresì, previsti i requisiti che
devono essere posseduti dagli enti pubblici e privati ai fini della
partecipazione alle attività di collaborazione coordinate;
b)
la dotazione alle scuole e alle università di
attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonché di ogni altra forma
di ausilio tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili e
presidi funzionali all'effettivo esercizio del diritto allo studio,
anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di
consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico
materiale didattico;
c) la programmazione da
parte dell'università di interventi adeguati sia al bisogno della
persona sia alla peculiarità del piano di studio individuale.
Gli enti locali e le AA.SS.LL. possono, altresì,
prevedere l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento degli
asili nido alle esigenze dei bambini in stato di handicap, al fine di
avviarne precocemente il recupero, la socializzazione e l'integrazione,
nonché l'assegnazione di personale docente specializzato e di operatori
ed assistenti specializzati.
…In concreto, fino ad oggi, la redazione di accordi di
programma ha trovato scarsa applicazione.