a cura di Rolando Alberto Borzetti


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FAQ
Domande e Risposte su Handicap e Scuola

Assistenza Educativa per i Disabili

La regolamentazione dell’assistenza educativa scolastica va collocata all’interno di una più ampia intesa tra Scuola, Comuni e Servizi Specialistici (Vedi ad es. Accordo di Programma ex L. 104/92) che regoli il ruolo e il coordinamento tra i diversi enti coinvolti in materia di integrazione scolastica di minori con disabilità.

Il lavoro di assistenza educativa scolastica non può infatti prescindere dal funzionamento di altri ambiti di intervento che vedono coinvolti a diverso titolo la Scuola, i Servizi Specialistici e i Comuni.

COMUNI E ASSISTENZA SCOLASTICA PER MINORI DISABILI: FONTI NORMATIVE

DPR 616/1977, art. 45.                      Le funzioni di assistenza scolastica (servizi e provvidenze per assolvimento obbligo scolastico e proseguimento degli studi, compresa l’assistenza ai minorati psico-fisici)

                                                               sono attribuite ai comuni

Leggi regionali                                    I comuni si occupano dell’assistenza scolastica ai soggetti disabili.

C.M. 262/1988                                    I Comuni nominano assistenti e accompagnatori per alunni con minorazioni fisiche e sensoriali o tali che ne riducano o impediscano l’autonomia e la comunicazione.

L. 104/1992, art. 13 (1)                      Enti Locali, organi scolastici e USL stipulano Accordi di Programma. Tali accordi sono finalizzati alla predisposizione, attuazione e verifica congiunta di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché a forme di integrazione tra attività scolastiche e attività integrative extrascolastiche. (D. Lgs 297/1994, art. 315).

L. 104/1992, art. 13 (2)                      Obbligo per gli enti locali di fornire, nelle scuole di ogni ordine e grado, assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali (D. Lgs 297/1994, art. 315).

L. 104/1992, art. 26                            Spetta ai Comuni assicurare il trasporto per le persone handicappate, nell’ambito delle proprie risorse di bilancio.

L. 104/1992, art. 40.                           Accordi di programma e coordinamento con i servizi sociali, sanitari ed educativi da parte dei comuni.

D. Lgs. 112/1998, art. 139                Sono attribuite alle Provincie, in relazione all’istruzione secondaria superiore, e ai Comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, diverse funzioni tra cui: i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio (cfr anche L.R. 1/2000, art. 5).

L. 124/1999, art. 8                              Ai collaboratori scolastici è attribuita la competenza dell’assistenza materiale nella scuola, intendendo per assistenza materiale l’accompagnamento dell’alunno da fuori a dentro la scuola e all’interno dei suoi locali, l’accompagnamento ai servizi igienici e relativa pulizia.

Nota prot. n.3390 del 30 novembre 2001. Il Ministero dell'istruzione, dir. gen. per l'organizzazione dei servizi nel territorio ha fornito istruzioni molto chiare e fortemente ancorate alla cultura dell'integrazione, assegnando alle direzioni scolastiche regionali svariati miliardi per corsi di formazione sull'integrazione scolastica rivolti ai collaboratori scolastici.

L. 328/2000, art. 14                            I comuni, d’intesa con USL, predispongono un progetto individuale di integrazione che tenga conto del percorso di istruzione scolastica e professionale.

L'assistenza scolastica , ai sensi dell'art 42 e 45 dpr n. 616/77, spetta al comune di residenza dell'alunno

responsabilita’

Nella costruzione e gestione del progetto individualizzato per il quale è richiesta l’assistenza educativa si individuano i seguenti livelli di responsabilità:

  • La Scuola è responsabile del progetto individualizzato da costruire e condividere con i Servizi Specialistici, il Comune e il referente degli assistenti educatori messo a disposizione dall’Ente Gestore;
  • Il Comune è responsabile degli impegni relativi alla messa a disposizione delle risorse professionali, del monitoraggio e della valutazione degli interventi di assistenza educativa realizzati all’interno del progetto;

 TRASPORTO SCOLASTICO PER I DISABILI

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