Assistenza Educativa per i
Disabili
La
regolamentazione dell’assistenza educativa scolastica va collocata
all’interno di una più ampia intesa tra Scuola, Comuni e Servizi
Specialistici (Vedi ad es. Accordo di Programma ex L. 104/92) che regoli
il ruolo e il coordinamento tra i diversi enti coinvolti in materia di
integrazione scolastica di minori con disabilità.
Il lavoro di
assistenza educativa scolastica non può infatti prescindere dal
funzionamento di altri ambiti di intervento che vedono coinvolti a
diverso titolo la Scuola, i Servizi Specialistici e i Comuni.
COMUNI
E ASSISTENZA SCOLASTICA PER MINORI DISABILI: FONTI NORMATIVE
DPR 616/1977,
art. 45. Le funzioni di assistenza scolastica
(servizi e provvidenze per assolvimento obbligo scolastico e
proseguimento degli studi, compresa l’assistenza ai minorati
psico-fisici)
sono
attribuite ai comuni
Leggi
regionali I comuni si occupano
dell’assistenza scolastica ai soggetti disabili.
C.M.
262/1988 I Comuni nominano assistenti
e accompagnatori per alunni con minorazioni fisiche e sensoriali o tali
che ne riducano o impediscano l’autonomia e la comunicazione.
L. 104/1992,
art. 13 (1) Enti Locali, organi scolastici e USL
stipulano Accordi di Programma. Tali accordi sono finalizzati alla
predisposizione, attuazione e verifica congiunta di progetti educativi,
riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché a forme di
integrazione tra attività scolastiche e attività integrative
extrascolastiche. (D. Lgs 297/1994, art. 315).
L. 104/1992,
art. 13 (2) Obbligo per gli enti locali di fornire,
nelle scuole di ogni ordine e grado, assistenza per l’autonomia e la
comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali
(D. Lgs 297/1994, art. 315).
L. 104/1992,
art. 26 Spetta ai Comuni assicurare il
trasporto per le persone handicappate, nell’ambito delle proprie risorse
di bilancio.
L. 104/1992,
art. 40. Accordi di programma e coordinamento
con i servizi sociali, sanitari ed educativi da parte dei comuni.
D. Lgs.
112/1998, art. 139 Sono attribuite alle Provincie, in
relazione all’istruzione secondaria superiore, e ai Comuni, in relazione
agli altri gradi inferiori di scuola, diverse funzioni tra cui: i
servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli
alunni con handicap o in situazione di svantaggio (cfr anche L.R.
1/2000, art. 5).
L. 124/1999,
art. 8 Ai collaboratori scolastici è
attribuita la competenza dell’assistenza materiale nella scuola,
intendendo per assistenza materiale l’accompagnamento dell’alunno da
fuori a dentro la scuola e all’interno dei suoi locali,
l’accompagnamento ai servizi igienici e relativa pulizia.
Nota prot. n.3390 del 30
novembre 2001. Il Ministero dell'istruzione, dir. gen. per
l'organizzazione dei servizi nel territorio ha fornito istruzioni molto
chiare e fortemente ancorate alla cultura dell'integrazione, assegnando
alle direzioni scolastiche regionali svariati miliardi per corsi di
formazione sull'integrazione scolastica rivolti ai collaboratori
scolastici.
L. 328/2000,
art. 14 I comuni, d’intesa con USL,
predispongono un progetto individuale di integrazione che tenga conto
del percorso di istruzione scolastica e professionale.
L'assistenza scolastica , ai
sensi dell'art 42 e 45 dpr n. 616/77, spetta al comune di residenza
dell'alunno
responsabilita’
Nella
costruzione e gestione del progetto individualizzato per il quale è
richiesta l’assistenza educativa si individuano i seguenti livelli di
responsabilità:
-
La Scuola
è responsabile del progetto individualizzato da costruire e
condividere con i Servizi Specialistici, il Comune e il referente
degli assistenti educatori messo a disposizione dall’Ente Gestore;
-
Il Comune
è responsabile degli impegni relativi alla messa a disposizione
delle risorse professionali, del monitoraggio e della valutazione
degli interventi di assistenza educativa realizzati all’interno del
progetto;
TRASPORTO
SCOLASTICO PER I DISABILI