Gite scolastiche
La gita è un momento
importante di crescita dell'individuo e del gruppo, che studenti e docenti
accompagnatori, previa l'approvazione del Consiglio di Classe nella
completezza delle sue componenti ( Docenti, Studenti e Genitori) scelgono
di organizzare autonomamente per soddisfare esigenze formative di varia
natura: professionali, culturali, ricreative e sportive. La durata massima
dei viaggi d'istruzione non può superare i 6 giorni di scuola (le
trasferte per i docenti accompagnatori verranno calcolate al massimo per 6
giorni), le tipologie sono così articolate:
-
viaggi di integrazione culturale:
finalizzati ad una migliore conoscenza dell'Italia e delle altre
Nazioni, nei loro aspetti storici, paesaggistici, monumentali, culturali
e folkloristici;
-
viaggi di integrazione della preparazione
d'indirizzo: finalizzati all'acquisizione di esperienze
tecnico-scientifiche, come visite ad unità produttive, mostre,
manifestazioni, ecc.;
-
visite guidate: a complessi aziendali,
mostre, monumenti, musei, parchi naturali, ecc., comprese nell'arco di
una sola giornata.
Essendo la
gita momento di attività didattica e formativa approvata dal Consiglio di
Classe, la sua organizzazione compete principalmente ai docenti
accompagnatori con la collaborazione degli studenti nei modi e nei termini
decisi dal Consiglio di classe; tuttavia in fase di progettazione è
necessario anche il contributo dei genitori, opportunamente convocati dal
docente accompagnatore stesso.
Nessun
tipo di viaggio o visita guidata è possibile nell'ultimo mese (ultimi
trenta giorni) delle lezioni e nei periodi (per le classi interessate) di
effettuazione degli stages, salvo che per attività sportive o visite (nei
soli giorni festivi) ai parchi nazionali.
Per gli
alunni in situazione di handicap
La Nota n. 645 dell'11/04/2002
pone particolare attenzione al diritto degli alunni con handicap a
partecipare alle gite scolastiche. La Nota, richiama le
CC.MM. n. 291/92 e n.
623/96 che affidano alla comunità scolastica la scelta delle
modalità più idonee per garantire tale diritto.
Infatti si legge: “le gite
rappresentano un'opportunità fondamentale per la promozione dello sviluppo
relazionale e formativo di ciascun alunno e per l'attuazione del processo
di integrazione scolastica dello studente diversamente abile, nel pieno
esercizio del diritto allo studio".
Al punto 5 la Nota Ministeriale precisa:"a) l'IS, per una corretta e
funzionale organizzazione, nonché per la determinazione del costo del
viaggio, comunicherà all'ADV la presenza di allievi in situazione di
handicap, i relativi servizi necessari e l'eventuale presenza di
assistenti educatori culturali; b) agli allievi in situazione di handicap
e agli assistenti educatori culturali dovranno essere forniti i servizi
idonei, secondo la normativa vigente in materia".
Al punto 9 precisa che: "i
viaggi d'istruzione potranno essere effettuati con qualsiasi mezzo idoneo
di trasporto". Significa che deve essere anche accessibile qualora vi
siano alunni su sedia a rotelle. Pertanto l'agenzia di viaggi dovrà
fornire, a seconda dei casi, un pullman con sollevatore, orari di treni
con vetture accessibili, nonché tramite preavviso alle FFSS stazioni con
sollevatori mobili, qualora le carrozze ferroviarie non li abbiano
incorporati, richiesta di preimbarco agli aeroporti per la prevista
assistenza di viaggio alle persone con handicap. Il punto 12 prevede che
per gli accompagnatori vi sia una gratuità per ogni 15 alunni paganti.
Dato il diritto alle pari opportunità, l'alunno con handicap non deve, in
via di principio, pagare la persona che l'accompagna.
Sarà opportuno, pertanto,
che uno degli accompagnatori si faccia carico degli eventuali problemi
dell'assistenza a tale alunno.
Qualora ciò sia impossibile,
la scuola dovrà provvedere a pagare un accompagnatore in più. Nelle scuole
superiori, un compagno maggiorenne che faccia da tutor, potrebbe evitare
tale spesa al bilancio d'Istituto.
Le Norme
Nota 23
maggio 1981, prot.n. 4914.- Gite per i bambini di scuola materna.
L'art. 6 del D.P.R. n. 416/74,
mentre attribuisce ai consigli di circolo e di istituto il potere di
deliberare i criteri per la programmazione e l'attuazione, tra l'altro,
delle visite guidate e dei viaggi di istruzione, non pone alcuna
limitazione per ciò che concerne il caso specifico delle scuole materne.
Questo Servizio, sentito anche il parere del Gabinetto dell'On. Ministro,
ritiene pertanto che i consigli di circolo possano deliberare
l'effettuazione di gite anche per i bambini della scuola materna statale,
ovviamente secondo modalità e criteri adeguati in relazione all'età dei
bambini medesimi.
Nota 8
luglio 1983, n. 6080 di protocollo.
Visite
guidate e viaggi d'istruzione per bambini frequentanti la scuola materna
statale.
Il
Gabinetto di questo Ministero, interpellato in proposito dallo scrivente,
ha comunicato con Nota n. 8944 del 30 giugno 1983 che le disposizioni
impartite con la C.M. n. 214/1982, in materia di visite guidate e viaggi
d'istruzione o connessi con attività sportive, non sono applicabili alla
scuola materna.
E' da
ritenersi, infatti, che detti viaggi presuppongono un patrimonio culturale
ed artistico
non certo in possesso dei bambini della scuola materna, i quali possono
effettuare soltanto
brevi escursioni o gite nei limiti territoriali del comune ove ha sede la
scuola.
Disposizioni di carattere permanente
in materia di visite guidate e viaggi d'istruzione
Con la
C.M. n. 253 del 14 agosto 1991,
sono state emanate disposizioni, con carattere permanente, che unificano e
rendono più organica la disciplina amministrativa in materia di visite
guidate e viaggi d'istruzione. La citata circolare, chiarisce la tipologia
dei viaggi e pone precisi limiti per le iniziative, in rapporto all'età
degli alunni destinatari.
Tipologia
dei viaggi
Le
tipologie dei viaggi individuate dalla
circolare n. 253 risultano
le seguenti: viaggi di integrazione culturale;
a)
viaggi di integrazione della preparazione di
indirizzo;
b)
visite guidate;
c)
viaggi connessi ad attività sportive.
d)
Destinatari Per gli alunni partecipanti alle
visite guidate o ai viaggi d'istruzione è
previsto l'obbligo del possesso di idoneo documento di identificazione,
per
i viaggi all'estero di documento valido per l'espatrio.
Destinazione:
La
circolare disciplina, per la prima volta in forma organica, il problema
della destinazione dei viaggi; in relazione all'ordine e grado di scuola
frequentata è prevista una diversa territorialità per l'effettuazione dei
viaggi:
Scuola
Secondaria di secondo grado:
-
Territorio Nazionale e Paesi esteri;
Scuola Media:
-
Territorio nazionale, con possibilità di
brevi gite di un solo giorno - senza pernottamento in Paesi esteri
confinanti;
Scuola Elementare - secondo ciclo:
- Regione di appartenenza;
Scuola Elementare - primo ciclo:
- Provincia di appartenenza.
L'indicazione generale, per tutti gli ordini di scuola,
è comunque quella di scegliere località prossime alla sede scolastica,
evitando viaggi lunghi e costosi.