Assegnazione
dell'insegnante specializzato
L'insegnante specializzato,
previsto dalla
Legge 517/77,
viene nominato dallUff. Scolastico regionale (ex Provveditorato agli
Studi ), su segnalazione delle scuole che prevedono la presenza nel
Circolo, di alunni in stato di handicap certificati. Ogni anno, con le
nuove pre-iscrizioni, ogni Istituzione scolastica determina il numero
degli alunni disabili in stato di handicap iscritti, valuta la gravità
ed i bisogni di ogni singolo caso e chiede all'Ufficio Scolastico
regionale l'assegnazione di un numero di insegnanti di sostegno.
La quantificazione oraria
nel rapporto insegnante/alunno viene stabilita in base al Progetto
Educativo che si fonda sui bisogni dei singoli soggetti rapportati alle
diverse gravità di handicap.
Le modalità con cui viene assegnato l'insegnante di sostegno sono quelle
esplicitate nel
D.M. 331/98 artt. 37 e 41
come integrato dall'art.26 comma 16 della
Legge 448/98.
L'insegnante di sostegno
viene assegnato, in piena contitolarità con gli altri docenti, alla
classe in cui è inserito il soggetto in stato di handicap per attuare "forme
di integrazione a favore degli alunni portatori di handicap" e "realizzare
interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli
alunni". Viene nominato dall'Ufficio scolastico regionale su
segnalazione delle scuole che prevedono la presenza nel Circolo, di
alunni portatori di handicap certificati.
La legge 27.12.1997, n. 449
all'art. 40 comma 3 attribuisce, nell'ambito dell'organico provinciale,
un insegnante specializzato per ogni gruppo di 138 alunni
complessivamente frequentanti gli istituti scolastici statali della
provincia. I dirigenti scolastici possono procedere, con adeguate
motivazioni, alla nomina di docenti di sostegno in deroga al rapporto
1/138 alunni ( legge 20.8.2001, n. 333, c.m. 4.10.2001, n. 146).
L'attivazione di posti di
sostegno in deroga dovrà essere autorizzata dal Dirigente regionale (
Legge 27.12.2002, n. 289, art. 35, comma 7).
L'integrazione dei disabili
e la Finanziaria 2003 (
Legge n. 289 del 27.12.2002). Ai fini dell'integrazione
scolastica dei soggetti portatori di handicap si intendono destinatari
delle attività di sostegno ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge
104/92, gli alunni che presentano una minorazione fisica, psichica o
sensoriale, stabilizzata o progressiva.
L'attivazione di posti di
sostegno in deroga al rapporto insegnanti – alunni in presenza di
handicap particolarmente gravi, di cui alla legge 449/97 è autorizzato,
come indicato in precedenza, dal dirigente preposto all'Ufficio
Scolastico Regionale, assicurando comunque le garanzie per gli alunni in
situazione di handicap di cui al predetto articolo 3 della
legge 5.2.1992, n. 104.