a cura di Rolando Alberto Borzetti


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FAQ
Domande e Risposte su Handicap e Scuola

Assistenza di Base e Comunicativa
(Legge 104/92, art.13 comma 3 e Nota del 30/11/2001)

L’assistenza di base consiste nelle attività dedicate agli alunni portatore di handicap al fine di rendere possibile l'ingresso e gli spostamenti all'interno dell'istituto scolastico e viene svolta dai collaboratori scolastici, personale tenuto alle mansioni di accoglienza e accompagnamento.

L’onere di spesa per l'assistenza alla comunicazione, per ipoudenti o sordi, è a carico della Provincia per gli istituti di istruzione secondaria superiore; è carico del Comune per gli istituti di istruzione inferiore.

Gli ausili tecnici consistono in attrezzature tecniche, materiale didattico e ausili personalizzati; mentre sono sussidi didattici sono gli oggetti, gli strumenti, i materiali e le attrezzature, anche informatiche, e il software didattico, che facilitano l'autonomia, la comunicazione e il processo di apprendimento.

Il costo di ausili tecnici e di sussidi didattici, salvo disposizioni diverse di singole leggi regionali, è a carico:

• della Provincia per i minorati della vista e dell'udito, per ogni ordine e grado; nonché per i disabili psichici, fisici o sensoriali nelle scuole superiori;

• del Comune per i disabili psichici e fisici nelle scuole inferiori;

• dall'ASL se l'ausilio rientra nel nomenclatore tariffario.

Consulta le pagine:

·  Assistenza di Base agli Alunni Disabili di Massimo Nutini

·  Assistenza di Base e Personale Collaboratore Scolastico

·  Collaboratori Scolastici - Mansioni e Finanziamenti

·  Competenze del Personale ATA

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