Ausili e Protesi
Principio Costituzionale:Tutela del diritto
alla salute, art.
32 Cost.
"La Repubblica tutela la salute come fondamentale
diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure
gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato
trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può
in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona
umana.", art. 32 Cost.
Il diritto alla salute rientra tra i diritti fondamentali
dell'uomo. Solo in questa norma compare il termine "individuo"
per stigmatizzare la tutela universale del diritto alla salute accordata
a chiunque, sia esso cittadino, straniero o apolide.
Il diritto alla salute, se inteso in maniera estensiva e
nel quadro del principio personalistico e di tutela dei diritti
dell'uomo, riguarda non solo il diritto al rispetto dell'integrità
fisica, ma anche il diritto alla tutela del benessere fisico, mentale di
ogni individuo, per cui riguarda anche il suo inserimento sociale; in
tal modo, pressoché la totalità della normativa a favore dei disabili è,
per il beneficiario, come un'applicazione concreta della tutela
accordata dal diritto alla salute di ciascun individuo; mentre, dal
punto di vista sociale, costituisce la realizzazione di un interesse
primario della collettività.
Il diritto alla salute, nel quadro della concezione
solidaristica della Costituzione italiana, va inteso anche come diritto
all'assistenza sanitaria.
Il diritto alla salute è un diritto soggettivo
incomprimibile dai pubblici poteri e mai degradabile ad interesse
legittimo.
La fornitura gratuita di ausili protesi ed ortesi è
condizione per il raggiungimento della indipendenza fisica a coloro non
la possiedono.
La materia è regolata dalla
Decreto del Ministro della salute 332/1999,
nel rispetto della
Direttiva CEE n. 93/42, dell'art
34,
legge 104/1992.
Nomenclatore tariffario
Il nomenclatore tariffario contiene l'elenco delle
prestazioni protesiche e dei dispositivi erogabili gratuitamente
dal Servizio Sanitario Nazionale. Le carrozzelle, i letti
speciali e i deambulatori sono ausili tecnici. Le protesi
sono quelle acustiche per i sordomuti o ipoudenti o gli arti per
i mutilati. Tutori, busti e scarpe ortopediche sono ortesi.
Il nomenclatore è allegato al
Decreto del Ministro della salute 332/1999
ed è suddiviso in tre parti: la
prima parte riguarda i
dispositivi protesici costruiti su misura e quelli di serie il
cui utilizzo comporta una personalizzazione che deve essere
effettuata da un tecnico abilitato e su dettagliata
prescrizione medica; la
seconda parte contiene l'elenco
dei dispositivi di serie; la
terza parte elenca i dispositivi
acquistati dalle ASL ed assegnati in uso agli utenti.
Possono essere finanziati anche i dispositivi non
contenuti nel nomenclatore, ma solo in misura equivalente al
finanziamento previsto per l'analogo dispositivo contenuto nell'elenco.
Solo in casi di particolare e gravissima disabilità, l'ASL
può autorizzare il finanziamento di dispositivi non contenuti nel
nomenclatore.
Aventi diritto
Hanno diritto di usufruire del beneficio assistenziale
della fornitura gratuita dei dispositivi protesici:
• gli invalidi civili con un grado di invalidità
accertato superiore ad un terzo;
• gli invalidi civili non autonomi nella deambulazione o
nell'espletamento degli atti quotidiani della vita che abbiano già
inoltrato la domanda di invalidità civile o di aggravamento e siano in
attesa della visita da parte della Commissione competente;
• i ciechi civili;
• gli ipovedenti ventesimisti e decimisti;
• i sordomuti;
• gli invalidi civili, i ciechi ed i sordomuti che
abbiano già inoltrato la domanda di invalidità civile o di aggravamento
e siano in attesa della visita da parte della Commissione competente;
• gli invalidi di guerra;
• gli invalidi per servizio;
• i minori che necessitano di un intervento di
prevenzione, cura e riabilitazione per un'invalidità permanente;
• i malati costretti all'allettamento permanente o per
lunghi periodi;
• coloro che hanno subito laringotomia, tracheotomia,
ileocolostomia e urostomia;
• coloro che sono portatori permanenti di catetere e gli
affetti da incontinenza stabilizzata;
• i mutilati di uno o più arti;
• le donne con malformazione congenita comportante
l'assenza di una o entrambe le mammelle o della sola ghiandola mammaria
e le donne che abbiano subito un intervento di mastectomia;
• coloro che hanno subito un intervento demolitore di un
occhio;
• i ricoverati in struttura pubblica o accreditata, per i
quali il medico responsabile dell'unità operativa certifichi la
tempestiva necessità, nel quadro di una terapia riabilitativa,
dell'utilizzo di un dispositivo protesico prima della dimissione.
Procedura amministrativa
L'erogazione del beneficio avviene, ai sensi dell'art. 4
del
Decreto del Ministro della salute 332/1999,
secondo la seguente procedura: prescrizione, autorizzazione, fornitura,
collaudo.
È prevista una ulteriore procedura nel caso di rinnovo
della forni tura.
PRESCRIZIONE MEDICA
La prescrizione dei dispositivi protesici deve essere
redatta da un medico specialista del SSN, ovvero, in caso di ricovero in
struttura accreditata, dal medico responsabile dell'unità operativa.
La prescrizione costituisce parte integrante del
programma di prevenzione, cura o riabilitazione, e deve contenere:
• la diagnosi circostanziata e dettagliata del quadro
clinico del paziente;
• l'indicazione precisa del tipo di protesi, ortesi o
ausilio tecnico;
• il codice identificativo nell'elenco del nomenclatore
tariffario del dispositivo richiesto;
• l'indicazione degli eventuali adattamenti per la
personalizzazione del dispositivo richiesto;
• il programma terapeutico di utilizzo del dispositivo
richiesto, indicante le modalità di impiego e di verifica in relazione
all'andamento del programma terapeutico; i limiti e le possibili
controindicazioni; nonché la presumibile durata dell'impiego
dell'ausilio protesico.
AUTORIZZAZIONE
L’autorizzazione alla fornitura del dispositivo protesico
è competenza dell'ASL di residenza dell'avente diritto, previa verifica
delle condizioni dell'avente diritto e della regolarità della
prescrizione.
L’ASL deve provvedere all'autorizzazione, senza indugio,
e, in caso di prima fornitura, entro 20 giorni dalla data di inoltro
della richiesta. Trascorso tale termine senza che nulla sia stato
comunicato all'interessato, si realizza il silenzio-assenso. Per i
dispositivi inclusi nell'elenco 1) del nomenclatore tariffario il
termine per maturare il silenzio-assenso è di 5 giorni.
La concessione dell'autorizzazione comporta l'annotazione
sulla prescrizione del corrispettivo riconosciuto a carico dell'ASI.
In caso di autorizzazione tacita, al fornitore verrà
corrisposto dall'ASL l'importo previsto dal nomenclatore tariffario o
l'importo previsto dall'ASL stessa per quel tipo di dispositivo
protesico; l'importo è determinato dalla Regione di residenza
dell'assistito, per quanto riguarda i dispositivi di cui alla parte 1)
del nomenclatore.
Nei casi d'urgenza, in costanza di ricovero
dell'assistito in struttura, pubblica o privata, al di fuori del
territorio di competenza dell'ASL di residenza dell'assistito,
l'autorizzazione può essere comunicata anche a mezzo fax.
L’ASL deve istituire ed aggiornare una scheda/fascicolo
per ogni assistito che fruisca di prestazioni protesiche, allegandovi
tutta la documentazione relativa, ed annotando le prestazioni erogate,
la motivazione e la data delle forniture.
FORNITURA
La fornitura del dispositivo protesico deve avvenire nel
termine massimo previsto nel nomenclatore per quel tipo di dispositivo.
In caso di urgenza, le forniture devono avvenire in tempi
più rapidi.
La fornitura di una protesi di un arto provvisorio non
comporta un allungamento del termine di consegna della protesi
definitiva.
Il fornitore è tenuto a corredare il dispositivo con le
istruzioni d'uso.
Ai fini del rimborso e del collaudo, il fornitore deve
consegnare all'ASL di competenza, entro tre giorni dall'avvenuta
consegna, la fattura e la dichiarazione di ricevuta consegna del
dispositivo sottoscritta dall'avente diritto.
In caso di fornitura di un dispositivo protesico a
persona ricoverata e su prescrizione del responsabile dell'unità
operativa, contestualmente alla forni tura deve esser avviata la domanda
di accertamento di invalidità civile, al sensi dell'art. 2, comma 1,
letto e),
Decreto del Ministro della Salute 332/1999.
Se al richiedente la forni tura è già stata riconosciuta una percentuale
di invalidità civile per patologie diverse da quella per la quale viene
richiesto il dispositivo protesico, verrà inoltrata una domanda di
aggravamento.
I dispositivi di cui agli elenchi 1 e 2 del nomenclatore
tariffario divengono proprietà dell'avente diritto; mentre i dispositivi
di cui all'elenco 3 del nomenclatore vengono ceduti in comodato d'uso e
rimangono di proprietà dell'ASl. In alcuni casi, per i dispositivi di
cui agli elenchi 1 e 2, la Regione dispone la restituzione all'ASL al
termine dell'utilizzo.
COLLAUDO
Con il collaudo si accerta la congruenza clinica e la
corrispondenza del dispositivo alla prescrizione medica ed
all'autorizzazione concessa dall'AUSL.
Il collaudo deve essere effettuato entro 20 giorni dalla
consegna, trascorsi i quali, senza alcuna comunicazioni al fornitore, il
collaudo si considera effettuato ed il dispositivo accettato.
L'ASLfissa la data di effettuazione del collaudo, non
oltre 15 giorni dalla consegna del dispositivo.
Di solito, il collaudo avviene presso la sede dell'AUSL,
ma può avere luogo, in casi di certificata impossibilità a muoversi,
presso il domicilio dell'avente diritto.
Se al collaudo, il dispositivo presenti difformità da
quanto richiesto, il fornitore è tenuto ad apportare le opportune
modifiche. Alla ulteriore consegna si procederà ad ulteriore collaudo.
Sono esclusi dalla proceduta sopra indicata:
• coloro che hanno subito laringotomia, tracheotomia,
ileocolostomia
e urostomia;
• coloro che sono portatori permanenti di catetere e gli
affetti da incontinenza stabilizzata;
• i malati costretti all'allettamento permanente o per
lunghi periodi; per i quali basta la prescrizione a firma di un medico
specialista del SSN, dipendente o convenzionato.
La prescrizione deve indicare il tipo di dispositivo
protesico necessario, per esempio "Ausili per tracheotomia ISO 09.15",
nonché le quantità del fabbisogno per il beneficiario, se del caso, e la
durata di validità della prescrizione. Durata che non può superare un
anno solare dalla data della prescrizione. L'ASL competente per
territorio di residenza del beneficiario è tenuta ad autorizzare la
fornitura gratuita dei dispositivi nella misura indicata nella
prescrizione medica per tutto il periodo indicato dallo specialista e
può prevedere idonee modalità di consegna frazionata, ai sensi dell'art.
2, comma 1, letto d),
Decreto del Ministro della Salute 332/1999.
Sono, altresì, esclusi dalla procedura standard:
• i mutilati di uno o più arti;
• le donne con malformazione congenita comportante
l'assenza di una o entrambe le mammelle o della sola ghiandola mammaria
e le donne che abbiano subito un intervento di mastectomia;
• coloro che hanno subito un intervento demolitore di un
occhio; per i quali è sufficiente la presentazione di certificazione
medica, ai sensi dell'art. 2, comma 1, letto d-bis),
Decreto del Ministro della Salute 332/1999.
RINNOVO DELL’EROGAZIONE
Competente ad autorizzare ulteriori forniture dello
stesso dispositivo protesico, già precedentemente fornito all'avente
diritto, è l'ASL di residenza dell'assistito, la quale dovrà verificare
il rispetto delle modalità e dei tempi di rinnovo nel quadro del
programma terapeutico previsto, ai sensi dell'art. 4, commi 5 e 6,
Decreto del Ministro della Salute 332/1999.
L’ASL non può autorizzare la fornitura di nuovi
dispositivi protesici definitivi prima che sia trascorso il tempo minimo
previsto nel nomenclatore tariffario.
I tempi minimi previsti possono essere abbreviati in
presenza di una dettagliata relazione medica, motivata sulle necessità
terapeutiche o riabilitative.
In caso di smarrimento, sottrazione, rottura accidentale
o di usura del dispositivo l'ASL può autorizzare, prima della scadenza
del termine minimo, il rinnovo, per una sola volta.
Alla scadenza del termine previsto per il dispositivo,
può essere disposto il rinnovo della fornitura.
Per le forniture di dispositivi ai minori non si
applicano i termini minimi per il rinnovo.
Portale
SIVA sulle tecnologie per la disabilità e l'autonomia
Quando si parla di ausili nel contesto scolastico, occorre fare una
netta distinzione tra gli ausili per l'autonomia personale (ad es. un
ausilio per scrivere e disegnare) e gli strumenti finalizzati a
specifici obiettivi di apprendimento (ad es. un programma informatico
che facilita un allievo con determinati deficit cognitivi o disturbi
dell'apprendimento nel conseguire uno specifico obiettivo didattico).
Dal
punto di vista dell'educatore, entrambi possono essere legittimamente
percepiti come sussidi didattici, nel senso che consentono e
facilitano l'esperienza educativa e l'integrazione scolastica. Dal punto
di vista concettuale si tratta invece di due argomenti nettamente
distinti.
Ausili per
l'autonomia personale
Se
l'allievo ha delle disabilità sul piano motorio o sensoriale, occorrerà
in primo luogo trovare soluzioni efficaci, affidabili e confortevoli per
l'autonomia nella mobilità, nella comunicazione, nella relazione con
insegnanti e compagni, nell'accesso al materiale didattico,
nell'esecuzione dei compiti operativi previsti dal programma didattico:
tale autonomia è infatti prerequisito all'integrazione.
In
estrema sintesi, potremmo identificare sette aree di attenzione
che vanno attentamente considerate quando si valuta la dotazione
tecnologica necessaria per l'integrazione di un allievo con disabilità
motoria o sensoriale nel contesto scolastico:
·
accessibilità:
l'allievo può entrare / uscire dall'edificio autonomamente, dal posto
ove arriva con i suoi mezzi di trasporto ? Può fruire di spazi interni,
mobili e attrezzature come i suoi compagni ? Può accedere e fruire degli
spazi di ricreazione come i suoi compagni ? Esiste almeno un servizio
igienico che gli è accessibile ? Le sue esigenze sono considerate nel
piano di evacuazione in emergenza ?
·
mobilità:
l'allievo dispone di adeguati ausili che gli consentano l'orientamento
ed una comoda e sicura mobilità rispetto a tutti gli spostamenti
necessari, dal momento in cui arriva a scuola con il suo mezzo di
trasporto al momento in cui ritorna ? I tempi della sua mobilità sono
compatibili con quelli del programma scolastico, oppure occorre rivedere
l'organizzazione ?
·
postura:
l'allievo è in grado di mantenere una corretta postura durante le
attività scolastiche ? Essa è adeguata al suo quadro clinico-motorio?
Facilita l'autonomia nelle attività di produzione (es. scrivere o
operare al computer) ? Valorizza il controllo delle risorse motorie
residue in modo da minimizzare lo sforzo richiesto per svolgere le
attività ? Consente di concentrare lo sguardo e l'attenzione
sull'insegnante, sugli interlocutori, sul materiale necessario per
l'attività ? Aiuta a migliorare la propria immagine di sè ?
·
comfort:
l'allievo è esposto più degli altri compagni a fattori di stanchezza che
incidono negativamente sulla produttività scolastica (es. lunghi viaggi
in pullmino; postura forzata senza possibilità di rilassamento ecc...) ?
La temperatura è confortevole rispetto alle sue esigenze ?
L'illuminazione è adeguata ? Il comfort acustico è accettabile o vi sono
echi, rimbombi, dispersioni sonore ? L'allievo ha la possibilità di
servirsi del bagno secondo i ritmi che gli sono necessari? E infine, ha
la possibilità manipolare senza fatica tutto il materiale didattico di
cui deve servirsi ?
·
accesso informatico:
l'allievo è in grado di utilizzare in piena autonomia gli strumenti
informatici della scuola, magari con qualche accorgimento già possibile
con gli strumenti standard ? In caso contrario, la scuola dispone degli
ausili a lui adatti per l'utilizzo autonomo del computer ? Oppure, gli
strumenti informatici della scuola sono interfacciabili e compatibili
con gli ausili informatici personali dell'allievo?
·
comunicazione scritta:
l'allievo è in grado di - o dispone degli strumenti adatti per -
svolgere tutti gli elaborati previsti dal programma scolastico
(scrivere, disegnare, ma anche prendere appunti, scrivere espressioni
matematiche, testi stranieri, musica, programmi informatici ecc.. a
seconda del corso di studi)
·
comunicazione interpersonale:
l'allievo è in grado di - o dispone degli strumenti per - gestire la
relazione comunicativa con insegnanti e compagni ? Il ritmo della sua
comunicazione verbale - assistita o meno da ausili - è compatibile con
il setting comunicativo oppure occorre rivedere l'organizzazione o gli
ausili ?
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Ausili e protesi: la detraibilità delle
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Tecnologie per disabili nella scuola