a cura di Rolando Alberto Borzetti


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FAQ
Domande e Risposte su Handicap e Scuola

Certificazione dell'invalidità

Riconoscimento precoce: screening nei primissimi anni di scolarizzazione  (scuola dell’infanzia e primi anni primaria)

All'individuazione dell'alunno come persona portatrice di handicap provvede lo specialista, su segnalazione ai servizi di base,  anche da parte del competente capo d'istituto, ovvero dello psicologo esperto dell'età evolutiva, in servizio presso le ASL o in  regime di convenzione con le medesime, che riferiscono alla  direzione sanitaria ed amministrativa, per i successivi adempimenti, entro il termine di dieci giorni dalle segnalazioni, art. 2, D.P.R. 24 febbraio 1994.

L'accertamento delle difficoltà di apprendimento è delegato alle ASL per mezzo dell'unità multidisciplinare composta: dal medico specialista nella patologia segnalata, dallo specialista in neuropsichiatria infantile, dal terapista della riabilitazione, dagli operatori sociali in servizio presso la ASL o in regime di convenzione con la medesima.

All'individuazione dell'alunno come persona portatrice di handicap ed all'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle ASL e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico.

L’accertamento è volto a individuare:

• le minorazioni, ossia le conseguenze dello stato invalidante;

• !'indipendenza fisica;

• la mobilità;

• le difficoltà di apprendimento;

• le difficoltà di relazione;

• le difficoltà di integrazione lavorativa;

• la necessità dell'intervento riabilitativo;

• la necessità dell'intervento assistenziale permanente;

• la capacità complessiva individuale residua;

• l'efficacia delle terapie riabilitative;

• lo svantaggio sociale;

• il rischio della condizione di emarginazione.

La valutazione va fatta globalmente tenendo conto di tutti gli elementi sopra indicati, in quanto il fine ultimo della normativa è ottenere la massima integrazione sociale del disabile, evitandone le condizioni di emarginazione, rimuovendo quelle potenziali e superando quelle effettive.

AI FINI DELLE AGEVOLAZIONI SUL LAVORO

Se la Commissione medica non si pronuncia entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, gli accertamenti, in via provvisoria, sono effettuati da un medico specialista nella patologia denunciata dal richiedente. Lo specialista deve essere in servizio presso la Asl di appartenenza del richiedente, art. 2, legge 423/1993. Questo accertamento provvisorio ha valenza temporanea e può essere utilizzato esclusivamente per le agevolazioni lavorative di cui all'art. 33, legge 104/1992 (Cass., 17 agosto 1998, n. 8068 e 12 gennaio 1996, n. 187).

Consulta le pagine:

·  Diagnosi Funzionale PDF PEI

·  Traccia per l'osservazione

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