Certificazione
dell'invalidità
Riconoscimento precoce: screening nei primissimi anni di
scolarizzazione (scuola dell’infanzia e primi anni primaria)
All'individuazione dell'alunno come persona portatrice di handicap
provvede lo specialista, su segnalazione ai servizi di base, anche da
parte del competente capo d'istituto, ovvero dello psicologo esperto
dell'età evolutiva, in servizio presso le ASL o in regime di
convenzione con le medesime, che riferiscono alla direzione sanitaria
ed amministrativa, per i successivi adempimenti, entro il termine di
dieci giorni dalle segnalazioni, art. 2, D.P.R. 24 febbraio 1994.
L'accertamento delle difficoltà di apprendimento è
delegato alle ASL per mezzo dell'unità multidisciplinare composta: dal
medico specialista nella patologia segnalata, dallo specialista in
neuropsichiatria infantile, dal terapista della riabilitazione, dagli
operatori sociali in servizio presso la ASL o in regime di convenzione
con la medesima.
All'individuazione dell'alunno come persona portatrice di
handicap ed all'acquisizione della documentazione risultante dalla
diagnosi funzionale, fa seguito un profilo dinamico-funzionale
ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato,
alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione
dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle ASL e, per
ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della
scuola, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico.
L’accertamento è volto a individuare:
• le minorazioni, ossia le conseguenze dello stato
invalidante;
• !'indipendenza fisica;
• la mobilità;
• le difficoltà di apprendimento;
• le difficoltà di relazione;
• le difficoltà di integrazione lavorativa;
• la necessità dell'intervento riabilitativo;
• la necessità dell'intervento assistenziale permanente;
• la capacità complessiva individuale residua;
• l'efficacia delle terapie riabilitative;
• lo svantaggio sociale;
• il rischio della condizione di emarginazione.
La valutazione va fatta globalmente tenendo conto di
tutti gli elementi sopra indicati, in quanto il fine ultimo della
normativa è ottenere la massima integrazione sociale del disabile,
evitandone le condizioni di emarginazione, rimuovendo quelle potenziali
e superando quelle effettive.
AI FINI DELLE AGEVOLAZIONI SUL LAVORO
Se la Commissione medica non si pronuncia entro novanta
giorni dalla data di presentazione della domanda, gli accertamenti, in
via provvisoria, sono effettuati da un medico specialista nella
patologia denunciata dal richiedente. Lo specialista deve essere in
servizio presso la Asl di appartenenza del richiedente, art. 2,
legge 423/1993. Questo accertamento provvisorio ha valenza
temporanea e può essere utilizzato esclusivamente per le agevolazioni
lavorative di cui all'art. 33,
legge 104/1992 (Cass.,
17 agosto 1998, n. 8068 e 12 gennaio 1996, n. 187).
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