Le disposizioni vigenti attribuiscono al Consiglio
d'Istituto o di Circolo (D.L.
n. 297/94) il compito di indicare i criteri generali per la formazione
delle classi, mentre i decreti appositamente emanati stabiliscono i limiti
numerici.
Le classi che accolgono alunni in stato di handicap,
erano automaticamente costituite con un "massimo di 20 alunni", come è
esplicitato al comma 3, art.7
L.517/1977; tale legge è richiamata e confermata all'art.13, comma 1
della
Legge 104/92.
Però l'art.40 della L.
449/97 ha abrogato questi riferimenti normativi producendo classi
molto numerose.
In seguito a questo disservizio l'art. 26 comma 12 della
legge
448/98 (Finanziaria per il 1999) ha poi delegato il Governo ad emanare
un decreto per regolare la materia.
Infatti il Ministero P.I., conseguentemente emanava il
DM 141 del 31 Giugno 1999, nel
quale è stabilito che le classi frequentate da alunni in stato di
handicap, non abbiano più di 20 alunni, purché sia predisposto, da parte
dell'intero Consiglio di classe (e non da parte del solo insegnante di
sostegno) un progetto per l'integrazione. In tale progetto devono essere
espressamente indicati: le motivazioni per la riduzione del numero degli
alunni, in rapporto alle esigenze formative dell'alunno e le strategie e
le metodologie adottate dal Consiglio di classe.
Il progetto va inviato dal Capo di Istituto al Direttore
Scolastico Regionale del C.S.A. di competenza, il quale, sulla base dei
criteri predisposti dal GLIP in merito alla formazione delle classi,
esprime motivato parere al Provveditore. Se tale progetto non è stato
presentato o non viene approvato, le classi di ogni ordine e grado
frequentate da alunni in situazione di handicap, non possono comunque
avere più di venticinque alunni. Esiste però una flessibilità da ventuno a
venticinque alunni determinata dalla gravità dell' handicap, dalle
situazioni oggettive degli alunni interessati e dalle difficoltà
organizzative della scuola e dalle risorse professionali in essa presenti
(sufficiente numero di ore di sostegno, preparazione di tutti gli
insegnanti sulle tematiche dell' handicap, etc…).
La presenza nella stessa classe di più di un alunno in
situazione di handicap deve essere prevista solo in casi eccezionali e
come ipotesi residuale, e solo in presenza di handicap lievi.
Le classi iniziali con più di un alunno in situazione di
handicap sono comunque costituite con non più di venti iscritti. Ciò è
previsto non solo per le prime classi, ma anche per il caso di fusione
delle classi successive, cosa che avviene assai spesso, specie nelle
scuole superiori.
I genitori quindi faranno bene a chiedere, ai Dirigenti
scolastici se, nel segnalare i dati ai C.S.A., hanno tenuto conto di
quanto detto, al fine di chiedere lo sdoppiamento delle prime classi ed il
non accorpamento delle classi intermedie, dove i limiti sopraindicati,
fossero stati superati a causa delle iscrizioni. Tali classi debbono
essere sdoppiate entro il 30 Luglio, poiché è vietato farlo dopo tale
data.
Criteri per la formazione delle
classi
-
CM 54 del 06/07/04
Anno scolastico 2004/2005 - adeguamento dell'organico di diritto alle
situazioni di fatto.
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DM 331 del 24/07/98
Modalità per la formazione delle classi e degli organici
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DM 141 del 03/06/99
Formazione delle classi con alunni in situazione di handicap
-
Legge 22/11/02 n. 268
- Conversione in Legge, con modificazioni del DL 25/09/02 n.212
recante misure urgenti per la Scuola, l'Università, la Ricerca
Scientifica Tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale. Art. 2
-
CM 27 del 07/03/03
Dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2003 -
2004
-
CM 58 del 09/07/03
Anno scolastico 2003 - 2004; adeguamento dell'organico alle situazioni
di fatto
Per alunni con o senza handicap, temporaneamente ospitati
presso ospedali per un periodo non inferiore a 30 giorni, possono essere
autorizzate dal C.S.A. classi di scuola elementare o media, anche con un
basso numero di alunni. La materia è regolata dalla
CM 353 del 7 agosto 1998 (art.11) e successive: