a cura di Rolando Alberto Borzetti


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FAQ
Domande e Risposte su Handicap e Scuola

Continuità didattica e insegnanti di sostegno

Vi  è obbligo, in capo per gli enti locali, di fornire, alle scuole di ogni ordine e grado, l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, nonché di garantire attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati.

I posti di sostegno per la scuola secondaria di secondo grado sono determinati in modo da assicurare un rapporto almeno pari a quello previsto per gli altri gradi di istruzione.

Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono garantite attività didattiche di sostegno, con priorità per le iniziative sperimentali, realizzate con docenti specializzati, nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato.

Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti.

Agli studenti affetti da handicap iscritti all'Università sono garantiti sussidi tecnici e didattici specifici, nonché il supporto di appositi servizi di tutoraggio specializzato, istituiti dalle università nei limiti del proprio bilancio.

Il Ministro della pubblica istruzione provvede alla formazione e all'aggiornamento del personale docente per l'acquisizione di conoscenze in materia di integrazione scolastica degli studenti affetti da handicap. Il Ministro della pubblica istruzione provvede altresì:

a) all'attivazione di forme sistematiche di orientamento, particolarmente qualificate per la persona portatrice di handicap, con inizio almeno dalla prima classe della scuola secondaria di primo grado;

b) all'organizzazione dell'attività educativa e didattica secondo il criterio della flessibilità nell'articolazione delle sezioni e delle classi, anche aperte, in relazione alla programmazione scolastica individualizzata;

c) a garantire la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola, prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo superiore ed il massimo sviluppo dell'esperienza scolastica della persona portatrice di handicap in tutti gli ordini e gradi di scuola, consentendo il completamento della scuola dell'obbligo anche sino al compimento del diciottesimo anno di età; nell'interesse dell'alunno, con deliberazione del collegio dei docenti, sentiti gli specialisti, su proposta del Consiglio di Classe o di Interclasse, può essere consentita una terza ripetenza in singole classi.

In concreto, sussiste una cronica carenza di insegnanti specializzati in numero assoluto e coloro che svolgono questa attività sono assoggettati a un regime di precarietà permanente che costituisce il presupposto della mancanza di continuità nel sostegno, in quanto ogni anno, ma anche, più volte, nel corso dello stesso anno scolastico, viene cambiato !'insegnante di sostegno, con prevedibile nocumento sulle possibilità di miglioramento, apprendimento e socializzazione del disabile, soprattutto se affetto da ritardi mentali o problemi psichici.

Questa situazione costituisce un grave handicap per il minore disabile; una lesione del diritto allo studio; uno spreco e un inutile aggravio di costi sociali per la collettività; e un maggior onere scaricato sulla famiglia del minore disabile.

Consulta le pagine:

La continuità didattica

Continuità Educativa e Didattica

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