Continuità didattica e
insegnanti di sostegno
Vi è obbligo, in capo per gli enti locali, di fornire,
alle scuole di ogni ordine e grado, l'assistenza per l'autonomia e la
comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali,
nonché di garantire attività di sostegno mediante l'assegnazione di
docenti specializzati.
I posti di sostegno per la scuola secondaria di secondo
grado sono determinati in modo da assicurare un rapporto almeno pari a
quello previsto per gli altri gradi di istruzione.
Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono
garantite attività didattiche di sostegno, con priorità per le
iniziative sperimentali, realizzate con docenti specializzati, nelle
aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale
e del conseguente piano educativo individualizzato.
Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità
delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla
programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica
delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli
di classe e dei collegi dei docenti.
Agli studenti affetti da handicap iscritti all'Università
sono garantiti sussidi tecnici e didattici specifici, nonché il supporto
di appositi servizi di tutoraggio specializzato, istituiti dalle
università nei limiti del proprio bilancio.
Il Ministro della pubblica istruzione provvede alla
formazione e all'aggiornamento del personale docente per l'acquisizione
di conoscenze in materia di integrazione scolastica degli studenti
affetti da handicap. Il Ministro della pubblica istruzione provvede
altresì:
a)
all'attivazione di forme sistematiche di orientamento,
particolarmente qualificate per la persona portatrice di handicap, con
inizio almeno dalla prima classe della scuola secondaria di primo grado;
b)
all'organizzazione dell'attività educativa e didattica
secondo il criterio della flessibilità nell'articolazione delle sezioni
e delle classi, anche aperte, in relazione alla programmazione
scolastica individualizzata;
c) a garantire la continuità educativa fra i diversi
gradi di scuola, prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra
insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo superiore ed il massimo
sviluppo dell'esperienza scolastica della persona portatrice di handicap
in tutti gli ordini e gradi di scuola, consentendo il completamento
della scuola dell'obbligo anche sino al compimento del diciottesimo anno
di età; nell'interesse dell'alunno, con deliberazione del collegio dei
docenti, sentiti gli specialisti, su proposta del Consiglio di Classe o
di Interclasse, può essere consentita una terza ripetenza in singole
classi.
In concreto, sussiste una cronica carenza di insegnanti
specializzati in numero assoluto e coloro che svolgono questa attività
sono assoggettati a un regime di precarietà permanente che costituisce
il presupposto della mancanza di continuità nel sostegno, in quanto ogni
anno, ma anche, più volte, nel corso dello stesso anno scolastico, viene
cambiato !'insegnante di sostegno, con prevedibile nocumento sulle
possibilità di miglioramento, apprendimento e socializzazione del
disabile, soprattutto se affetto da ritardi mentali o problemi psichici.
Questa situazione costituisce un grave handicap per il
minore disabile; una lesione del diritto allo studio; uno spreco e un
inutile aggravio di costi sociali per la collettività; e un maggior
onere scaricato sulla famiglia del minore disabile.
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La continuità didattica
Continuità Educativa e Didattica