L’esigenza di redazione
e adozione della "Carta", maturata in alcuni Paesi europei (Citizen’s
Charter in Inghilterra; Charte des services publiques in Francia)
come strumento per agevolare risposte alle necessità di maggior
efficienza dei pubblici servizi ed a nuovi diritti a favore dei
cittadini (accesso, trasparenza, partecipazione), per le amministrazioni
italiane ritrova la sua prima fonte nelle regole fissate dalla legge n.
241/90, in ordine alla trasparenza, celerità, pubblicità,
partecipazione, efficienza e efficacia dell’azione amministrativa.
Successivamente il
decreto n. 29/93 ha concretizzato dette regole in veri e propri
istituti giuridici o strutture organizzative (art. 12: ufficio relazioni
con il pubblico; art. 20: servizi di controllo interno; artt. 20-21:
responsabilità dirigenziali e verifica dei risultati; art. 59:
responsabilità disciplinari).
La direttiva governativa
del 27 gennaio 1994 ha puntualizzato i principi cui deve
progressivamente essere uniformata l’erogazione dei servizi pubblici
(eguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta,
partecipazione, efficienza e efficacia), gli strumenti attraverso cui
attuare tali principi (adozione di standard, semplificazioni
procedurali, informazione agli utenti, valutazione interna), nonché
talune forme di tutela semplificata e celere che, pur non sostituendosi
a tutti gli altri mezzi previsti dall’ordinamento (ricorsi
amministrativi, ricorsi giurisdizionali), dovrebbero offrire rimedi più
agevolmente e rapidamente esperibili per rimuovere situazioni
pregiudizievoli o lesive di diritti o interessi.
La
direttiva 11 ottobre 1994 , in attuazione dell’art. 12 del
decreto n. 29/93, ha disciplinato principi e modalità per
l’istituzione, l’organizzazione e il funzionamento di uffici per le
relazioni con il pubblico, al fine di creare strutture permanenti capaci
di migliorare stabilmente il rapporto con l’utenza.
Dopo una prima
individuazione (decreto 19.5.1995) dei settori pubblici nei quali si
riteneva più urgente e rispondente a esigenze di pubblica utilità la
definizione e adozione di "Carte dei servizi" tra di essi ricomprendendo
anche quello della Istruzione, la Presidenza del Consiglio (decreto
7.6.995), in attuazione del decreto-legge n. 163/95 ( conv. da legge 11
luglio 1995 n. 273, che ha introdotto ulteriori disposizioni in materia
di attivazione dei servizi di controllo interno), ha sancito
definitivamente gli obblighi degli enti pubblici erogatori in materia di
"qualità" dei servizi erogati.
La Carta dei Servizi
Scolastici, dovrebbe esistere in ogni scuola. Il D.L. 163/95 (convertito
nella
L. 273/95) ne ha dettato i confini. Il
D.P.C.M. del giugno 95,
specifico per la scuola, ha disposto uno schema di riferimento, sul cui
modello gli istituti scolastici hanno approntato una Carta dei Servizi
Scolastici da pubblicizzare, fornire agli utenti e inviare in copia al
Dipartimento della Funzione Pubblica, al Provveditore agli Studi, al
Sovrintendente scolastico Regionale. Una successiva C. M. n. 255/95
precisa che la Carta è deliberata dal Consiglio d’Istituto su preventivo
parere del Collegio Docenti (vincolante per gli aspetti pedagogico
didattici). Il modello di Carta proposto dal D.P.C.M. elenca numerosi
ed ovvi principi: imparzialità, regolarità, trasparenza, liberta’
d’insegnamento ecc..
Le istituzioni
scolastiche, adottata la Carta, devono inviarne copia al Dipartimento
della Funzione Pubblica e successivamente adeguatamente pubblicizzarla
agli utenti. L’omessa adozione viene segnalata ai servizi di controllo
interno di ciascuna Amministrazione al fine dell’attivazione di
interventi sollecitatori di competenza e può determinare l’insorgere di
contestazione di responsabilità, a carico dei preposti agli uffici che
abbiano consentito o tollerato l’omissione medesima, ai sensi degli
articoli 20, commi 9 e 10, e 59 del
decreto n. 29/93. L’osservanza dei principi e regole trasfuse nel
documento è rilevante ai fini delle responsabilità disciplinari previste
a carico dei dipendenti pubblici, così come testualmente desumibile
dalla parte III, punto 3, della direttiva 27 gennaio 1994.
Oltre alla Carta dei
servizi, la scuola, secondo quanto prescritto nello stesso schema
generale di riferimento, deve elaborare e definire in conformità il
Regolamento di istituto (se non già esistente) e il cd. Progetto
educativo di istituto. L’art. 6 del
D.P.R. n. 249/98 (Statuto degli studenti) prescrive che i
regolamenti delle scuole e la Carta dei servizi sono adottati o
modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria
superiore e dei genitori nella scuola media. Dello Statuto e dei
documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita
copia agli studenti all’atto dell’iscrizione.