Diagnosi Funzionale e P.E.I.
Normativa:
Decreto del Presidente
della Repubblica 24 febbraio 1994
"Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità
sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap".
(Pubblicato la prima volta nella G.U 6 aprile 1994, n.
79, il D.P.R. è stato ripubblicato, dopo la registrazione alla Corte dei
conti, sulla G.U. 15 aprile 1994, n. 87)
Legge 5 febbraio 1992, n. 104
(in
GU del 17 febbraio 1992, n. 39)
"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate"
Art. 12. Diritto all'educazione
e all'istruzione
Comma
5. All'individuazione dell'alunno come persona handicappata ed
all'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi
funzionale, fa seguito un profilo dinamico-funzionale ai fini della
formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui
definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei
genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie
locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante
specializzato della scuola, con la partecipazione dell'insegnante
operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal
Ministro della pubblica istruzione. Il profilo indica le caratteristiche
fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo
sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di
handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che
devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e
sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona
handicappata.
6. Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale
iniziale seguono, con il concorso degli operatori delle unità sanitarie
locali, della scuola e delle famiglie, verifiche per controllare gli
effetti dei diversi interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente
scolastico.
7. I compiti attribuiti alle unità sanitarie locali dai
commi 5 e 6 sono svolti secondo le modalità indicate con apposito atto
di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'articolo 5, primo
comma, della
Legge 23 dicembre 1978, n. 833.
8. Il profilo dinamico-funzionale è aggiornato a
conclusione della scuola materna, della scuola elementare e della scuola
media e durante il corso di istruzione secondaria superiore.
Diagnosi Funzionale
Le aree fondamentali
della diagnosi funzionale:
1. Dati anamnestici, clinico-medici, familiari
e sociali
Questa
è la parte che riguarda la situazione fisica, "organica" dell'alunno: in
primo luogo le caratteristiche tipiche della sua sindrome, in termini
biologici, fisiopatologici e delle necessità terapeutiche e
riabilitative.
2. Livelli di competenza raggiunti nelle aree fondamentali dello
sviluppo
a)
Abilità cognitive e
metacognitive (attenzione, memoria, soluzione di problemi, capacità di
autoregolazione).
b)
Abilità di comunicazione
e linguaggi (volontà di comunicare e padronanza dei vari linguaggi,
anche non verbali).
c)
Abilità
interpersonali/sociali (capacità di avviare e mantenere un rapporto
interpersonale adeguato).
d)
Autonomia personale
(abilità basilari di cura di sè: controllo degli sfinteri,
alimentazione, igiene personale e vestirsi/svestirsi).
e)
Autonomia sociale
(abilità di autosufficienza nel rapporto con l'ambiente sociale: fare
acquisti, usare i mezzi di trasporto, ecc.).
f)
Motricità e percezione (motricità
globale e fine; funzionalità sensoriale).
g)
Gioco e abilità
espressive (attività ludiche, giochi, hobby, sport).
In ognuna di queste aree, l'insegnante, con la collaborazione dello
psicologo/pedagogista o dell'educatore può raccogliere dati esaurienti
utilizzando strumenti di valutazione o schede di osservazione diretta.
3.
Livelli di competenza raggiunti rispetto agli obiettivi della classe
Livelli raggiunti
rispetto agli obiettivi della programmazione di classe
Perché la permanenza in
classe abbia realmente senso per l'alunno e per i compagni, essa deve
essere significativa, e cioè legata profondamente alle attività che vi
si svolgono.
4.
Aspetti psicologici, affettivo-emotivi, relazionali e comportamentali
Questa quarta dimensione
della diagnosi funzionale è della massima importanza, perché permette
di conoscere più da vicino una serie di aspetti psicologici e
comportamentali che influenzano talvolta in modo determinante il
benessere dell'alunno, il suo apprendimento e le sue possibilità di una
socializzazione soddisfacente. Alcuni di questi aspetti sono di
immediata percezione da parte dell'insegnante, altri vanno invece
analizzati utilizzando strumenti di valutazione particolari o
avvalendosi della collaborazione di uno psicologo. In ogni caso, questa
quarta area completa e "umanizza" la diagnosi funzionale, che finora si
era rivolta alla descrizione della situazione biomedica e sociale, dei
livelli di sviluppo e delle capacità scolastiche. Questa umanizzazione
prende le forme di una valutazione dell'immagine di sé come persona che
apprende" che l'alunno ha sviluppato nel tempo, dei suoi atteggiamenti e
idee sul suo lavoro scolastico, del suo senso di autoefficacia e livello
di autostima, della sua identità autonoma, della sua affettività ed
emotività, della sua motivazione, della sua relazionalità ed
eventualmente dei suoi comportamenti problematici. L'alunno viene qui
considerato come una persona complessa dal punto di vista psicologico e
non più solo come una persona che sa o non sa fare le cose che ci
aspettiamo da lui.
P.E.I.
Piano Educativo
Individualizzato
Che cosa è:
Il Piano educativo individualizzato (indicato in seguito
con il termine P.E.I.), è il documento nel quale vengono descritti gli
interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per
l'alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo,
ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione,
di cui ai primi quattro commi dell'art. 12 della
Legge n. 104 del 1992.
Il P.E.I. è redatto, ai sensi del comma 5 del predetto
art. 12, congiuntamente dagli operatori sanitari individuati dalla ASL (Unità
di Neuropsichiatria Infantile ) e dal personale insegnante
curriculare e di sostegno della scuola e, ove presente, con la
partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico, in
collaborazione con i genitori o gli esercenti la potestà parentale
dell'alunno. Atto di indirizzo:
D.P.R. del 24/02/94, art.4.
Il P.E.I. tiene presenti i progetti didattico-educativi,
riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché le forme di
integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche, di cui alla
lettera a), comma 1, dell'art. 13 della
Legge n. 104 del 1992.Nella definizione del P.E.I., i soggetti
di cui al precedente comma 2, propongono, ciascuno in base alla propria
esperienza pedagogica, medico-scientifica e di contatto e sulla base dei
dati derivanti dalla diagnosi funzionale e dal profilo dinamico
funzionale, di cui ai precedenti articoli 3 e 4, gli interventi
finalizzati alla piena realizzazione del diritto all'educazione,
all'istruzione ed integrazione scolastica dell'alunno in situazione di
handicap. Detti interventi propositivi vengono, successivamente,
integrati tra di loro, in modo da giungere alla redazione conclusiva di
un piano educativo che sia correlato alle disabilità dell'alunno stesso,
alle sue conseguenti difficoltà e alle potenzialità dell'alunno comunque
disponibili.
IN SINTESI
Il P.E.I. è:
- progetto operativo
interistituzionale tra operatori della scuola, dei servizi sanitari e
sociali, in collaborazione con i familiari
- progetto educativo e
didattico personalizzato riguardante la dimensione dell'apprendimento
correlata agli aspetti riabilitativi e sociali
contiene:
- finalità e obiettivi
didattici
- itinerari di lavoro
- tecnologia
- metodologie, tecniche
e verifiche
- modalità di
coinvolgimento della famiglia
tempi:
- si definisce entro il
secondo mese dell'anno scolastico
- si verifica con
frequenza, possibilmente trimestrale
- verifiche
straordinarie per casi di particolare difficoltà
Verifiche - GLH
Agli interventi educativi, dopo l'elaborazione del
Profilo Dinamico Funzionale, seguono le verifiche con cadenza
possibilmente trimestrali (entro Ottobre Novembre, entro Febbraio Marzo,
entro Maggio Giugno).
Si tratta di GLH operativi, che ovviamente non vanno
confusi con i GLH d'Istituto (L.104/92,
art.15, comma2), che pure hanno la loro importanza, ma che
riguardano tematiche generali sull' handicap in relazione alla singola
scuola.
E' importante, in caso di inadempienze nella elaborazione
del P.D.F o P.E.I. , oppure il GLH non viene convocato, formulare la
richiesta al Capo d'Istituto, citando come normativa: la Legge Quadro, o
l'Atto di indirizzo
D.P.R. 294
Decreto Presidente della
Repubblica
24 febbraio 1994
(Pubblicato la prima volta nella G.U 6 aprile 1994, n. 79, il D.P.R. è
stato ripubblicato, dopo la registrazione alla Corte dei conti, sulla
G.U. 15 aprile 1994, n. 87)
Atto di indirizzo e
coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in
materia di alunni portatori di handicap
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate;
Visti gli articoli 12 e 13 della citata legge n. 104 del
1992, ed in particolare il comma 7 dell'art. 12 che autorizza il
Ministro della sanità ad emanare un atto di indirizzo e coordinamento
per determinare le modalità con le quali le unità sanitarie e/o
socio-sanitarie locali attuano i compiti demandati dai commi 5 e 6 del
citato art. 12;
Visto l'art. 5, primo comma, della legge 23 dicembre
1978, n. 833;
Sentito il Consiglio sanitario nazionale nella seduta del
6 luglio 1993 (parere n. 4/93);
Visto il parere favorevole reso dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 20 gennaio 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 17 febbraio 1994, su proposta del Ministro
della sanità, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle
politiche comunitarie e gli affari regionali;
Decreta:
E' approvato il seguente
"Atto di indirizzo e coordinamento delle attività delle
regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, per disciplinare i compiti delle unità sanitarie
e/o socio-sanitarie locali in relazione alla predisposizione della
diagnosi funzionale, del profilo dinamico funzionale di cui ai commi 5 e
6 dell'art. 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104"
1.
Attività delle regioni e delle province autonome. - 1. Le
regioni a statuto ordinario e speciale e le province autonome di Trento
e di Bolzano provvedono a che le unità sanitarie e/o socio-sanitarie
locali, nell'ambito dei servizi istituiti ai sensi e per le finalità di
cui all'art. 14, primo comma, lettera e), della legge 23 dicembre 1978,
n. 833, resi anche tramite strutture universitarie con le quali le
regioni o le province stesse abbiano stipulato specifici protocolli
d'intesa ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, ovvero avvalendosi delle strutture di cui
all'art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, operanti secondo le
modalità richiamate nell'art. 38 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
assicurino l'intervento medico cognitivo sull'alunno in situazione di
handicap, necessario per le finalità di cui agli articoli 12 e 13 della
legge n. 104 del 1992, da articolarsi nella compilazione:
a) di una diagnosi funzionale del soggetto;
b) di un profilo dinamico funzionale dello stesso;
c) per quanto di competenza, di un piano educativo
individualizzato, destinato allo stesso alunno in situazione di
handicap.
2.
Individuazione dell'alunno come persona handicappata. -
1. All'individuazione dell'alunno come persona handicappata, al fine di
assicurare l'esercizio del diritto all'educazione, all'istruzione e
all'integrazione scolastica, di cui agli articoli 12 e 13 della legge n.
104 del 1992, provvede lo specialista, su segnalazione ai servizi di
base, anche da parte del competente capo d'istituto, ovvero lo psicologo
esperto dell'età evolutiva, in servizio presso le UU.SS.LL. o in regime
di convenzione con le medesime, che riferiscono alle direzioni sanitaria
ed amministrativa, per i successivi adempimenti, entro il termine di
dieci giorni dalle segnalazioni.
3.
Diagnosi funzionale. - 1. Per diagnosi funzionale si
intende la descrizione analitica della compromissione funzionale dello
stato psicofisico dell'alunno in situazione di handicap, al momento in
cui accede alla struttura sanitaria per conseguire gli interventi
previsti dagli articoli 12 e 13 della legge n. 104 del 1992.
2. Alla diagnosi funzionale provvede l'unità
multidisciplinare composta: dal medico specialista nella patologia
segnalata, dallo specialista in neuropsichiatria infantile, dal
terapista della riabilitazione, dagli operatori sociali in servizio
presso la unità sanitaria locale o in regime di convenzione con la
medesima. La diagnosi funzionale deriva dall'acquisizione di elementi
clinici e psico-sociali. Gli elementi clinici si acquisiscono tramite la
visita medica diretta dell'alunno e l'acquisizione dell'eventuale
documentazione medica preesistente. Gli elementi psico-sociali si
acquisiscono attraverso specifica relazione in cui siano ricompresi:
a) i dati anagrafici del soggetto;
b) i dati relativi alle caratteristiche del nucleo
familiare (composizione, stato di salute dei membri, tipo di lavoro
svolto, contesto ambientale, ecc.).
3. La diagnosi funzionale, di cui al comma 2, si articola
necessariamente nei seguenti accertamenti:
a) l'anamnesi fisiologica e patologica prossima e remota
del soggetto, con particolare riferimento alla nascita (in ospedale, a
casa, ecc.), nonché alle fasi dello sviluppo neuro-psicologico da zero a
sedici anni ed inoltre alle vaccinazioni, alle malattie riferite e/o
repertate, agli eventuali periodi di ospedalizzazione, agli eventuali
programmi terapeutici in atto, agli eventuali interventi chirurgici,
alle eventuali precedenti esperienze riabilitative;
b) diagnosi clinica, redatta dal medico specialista nella
patologia segnalata (rispettivamente neuropsichiatra infantile,
otorinolaringoiatra, oculista, ecc.), come indicato nell'art. 3, comma
2: la stessa fa riferimento all'eziologia ed esprime le conseguenze
funzionali dell'infermità indicando la previsione dell'evoluzione
naturale.
4. La diagnosi funzionale, essendo finalizzata al
recupero del soggetto portatore di handicap, deve tenere particolarmente
conto delle potenzialità registrabili in ordine ai seguenti aspetti:
a) cognitivo, esaminato nelle componenti: livello di
sviluppo raggiunto e capacità di integrazione delle competenze;
b) affettivo-relazionale, esaminato nelle componenti:
livello di autostima e rapporto con gli altri;
c) linguistico, esaminato nelle componenti: comprensione,
produzione e linguaggi alternativi;
d) sensoriale, esaminato nella componente: tipo e grado
di deficit con particolare riferimento alla vista, all'udito e al tatto;
e) motorio-prassico, esaminato nelle componenti:
motricità globale e motricità fine;
f) neuropsicologico, esaminato nelle componenti: memoria,
attenzione e organizzazione spazio temporale;
g) autonomia personale e sociale.
5. Degli accertamenti sopra indicati viene redatta una
documentazione nella forma della scheda riepilogativa del tipo che, in
via indicativa, si riporta nell'allegato "A" al presente atto di
indirizzo e coordinamento. Nella predetta scheda riepilogativa viene,
inoltre, riportata la diagnosi funzionale redatta in forma conclusiva,
da utilizzare per i successivi adempimenti.
4.
Profilo dinamico funzionale. - 1. Ai sensi dell'art. 12,
comma 5, della legge n. 104 del 1992, il profilo dinamico funzionale è
atto successivo alla diagnosi funzionale e indica in via prioritaria,
dopo un primo periodo di inserimento scolastico, il prevedibile livello
di sviluppo che l'alunno in situazione di handicap dimostra di possedere
nei tempi brevi (sei mesi) e nei tempi medi (due anni). Il profilo
dinamico funzionale viene redatto dall'unità multidisciplinare di cui
all'art. 3, dai docenti curriculari e dagli insegnanti specializzati
della scuola, che riferiscono sulla base della diretta osservazione
ovvero in base all'esperienza maturata in situazioni analoghe, con la
collaborazione dei familiari dell'alunno.
2. Il profilo dinamico funzionale, sulla base dei dati
riportati nella diagnosi funzionale, di cui all'articolo precedente,
descrive in modo analitico i possibili livelli di risposta dell'alunno
in situazione di handicap riferiti alle relazioni in atto e a quelle
programmabili.
3. Il profilo dinamico funzionale comprende
necessariamente:
a) la descrizione funzionale dell'alunno in relazione
alle difficoltà che l'alunno dimostra di incontrare in settori di
attività;
b) l'analisi dello sviluppo potenziale dell'alunno a
breve e medio termine, desunto dall'esame dei seguenti parametri:
b.1) cognitivo,
esaminato nelle potenzialità esprimibili in relazione al livello di
sviluppo raggiunto (normodotazione; ritardo lieve, medio, grave;
disarmonia medio grave; fase di sviluppo controllata; età mentale, ecc.)
alle strategie utilizzate per la soluzione dei compiti propri della
fascia di età, allo stile cognitivo, alla capacità di usare, in modo
integrato, competenze diverse;
b.2)
affettivo-relazionale, esaminato nelle potenzialità esprimibili rispetto
all'area del sé, al rapporto con gli altri, alle motivazioni dei
rapporti e dell'atteggiamento rispetto all'apprendimento scolastico, con
i suoi diversi interlocutori;
b.3) comunicazionale,
esaminato nelle potenzialità esprimibili in relazione alle modalità di
interazione, ai contenuti prevalenti, ai mezzi privilegiati;
b.4) linguistico,
esaminato nelle potenzialità esprimibili in relazione alla comprensione
del linguaggio orale, alla produzione verbale, all'uso comunicativo del
linguaggio verbale, all'uso del pensiero verbale, all'uso di linguaggi
alternativi o integrativi;
b.5) sensoriale,
esaminato, soprattutto, in riferimento alle potenzialità riferibili alla
funzionalità visiva, uditiva e tattile;
b.6) motorio-prassico,
esaminato in riferimento alle potenzialità esprimibili in ordine alla
motricità globale, alla motricità fine, alle prassie semplici e
complesse e alle capacità di programmazione motorie interiorizzate;
b.7) neuropsicologico,
esaminato in riferimento alle potenzialità esprimibili riguardo alle
capacità mnesiche, alla capacità intellettiva e all'organizzazione
spazio-temporale;
b.8) autonomia,
esaminata con riferimento alle potenzialità esprimibili in relazione
all'autonomia della persona e all'autonomia sociale;
b.9) apprendimento,
esaminato in relazione alle potenzialità esprimibili in relazione
all'età prescolare, scolare (lettura, scrittura, calcolo, lettura di
messaggi, lettura di istruzioni pratiche, ecc.).
4. In
via orientativa, alla fine della seconda elementare, della quarta
elementare, alla fine della seconda media, alla fine del biennio
superiore e del quarto anno della scuola superiore, il personale di cui
agli articoli precedenti traccia un bilancio diagnostico e prognostico
finalizzato a valutare la rispondenza del profilo dinamico funzionale
alle indicazioni nello stesso delineate e alla coerenza tra le
successive valutazioni, fermo restando che il profilo dinamico
funzionale è aggiornato, come disposto dal comma 8 dell'art. 12 della
legge n. 104 del 1992, a conclusione della scuola materna, della scuola
elementare, della scuola media e durante il corso di istruzione
secondaria superiore.
5. Degli accertamenti
sopra indicati, viene redatta dalla unità multidisciplinare della unità
sanitaria locale, in collaborazione con il personale insegnante e i
familiari o gli esercenti la potestà parentale una documentazione nella
forma della scheda riepilogativa, del tipo che, in via indicativa, si
riporta nell'allegato "B" al presente atto di indirizzo e coordinamento.
Nella predetta scheda, sarà, inoltre, riportato il profilo dinamico
funzionale redatto in forma conclusiva, da utilizzare per i successivi
adempimenti e relativo alle caratteristiche fisiche, psichiche, sociali
ed affettive dell'alunno.
5.
Piano educativo
individualizzato. - 1. Il Piano educativo individualizzato (indicato in
seguito con il termine P.E.I.), è il documento nel quale vengono
descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro,
predisposti per l'alunno in situazione di handicap, in un determinato
periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione
e all'istruzione, di cui ai primi quattro commi dell'art. 12 della legge
n. 104 del 1992.
2. Il P.E.I. è
redatto, ai sensi del comma 5 del predetto art. 12, congiuntamente dagli
operatori sanitari individuati dalla USL e/o USSL e dal personale
insegnante curriculare e di sostegno della scuola e, ove presente, con
la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico, in
collaborazione con i genitori o gli esercenti la potestà parentale
dell'alunno.
3. Il P.E.I. tiene
presenti i progetti didattico-educativi, riabilitativi e di
socializzazione individualizzati, nonché le forme di integrazione tra
attività scolastiche ed extrascolastiche, di cui alla lettera a), comma
1, dell'art. 13 della legge n. 104 del 1992.
4. Nella definizione
del P.E.I., i soggetti di cui al precedente comma 2, propongono,
ciascuno in base alla propria esperienza pedagogica, medico-scientifica
e di contatto e sulla base dei dati derivanti dalla diagnosi funzionale
e dal profilo dinamico funzionale, di cui ai precedenti articoli 3 e 4,
gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto
all'educazione, all'istruzione ed integrazione scolastica dell'alunno in
situazione di handicap. Detti interventi propositivi vengono,
successivamente, integrati tra di loro, in modo da giungere alla
redazione conclusiva di un piano educativo che sia correlato alle
disabilità dell'alunno stesso, alle sue conseguenti difficoltà e alle
potenzialità dell'alunno comunque disponibili.
6.
Verifiche. - 1. Con
frequenza, preferibilmente, correlata all'ordinaria ripartizione
dell'anno scolastico o, se possibile, con frequenza trimestrale (entro
ottobre-novembre, entro febbraio-marzo, entro maggio-giugno), i soggetti
indicati al comma 6 dell'art. 12 della legge n. 104 del 1992, verificano
gli effetti dei diversi interventi disposti e l'influenza esercitata
dall'ambiente scolastico sull'alunno in situazione di handicap.
2. Le verifiche di
cui al comma precedente sono finalizzate a che ogni intervento destinato
all'alunno in situazione di handicap sia correlato alle effettive
potenzialità che l'alunno stesso dimostri di possedere nei vari livelli
di apprendimento e di prestazioni educativo-riabilitative, nel rispetto
della sua salute mentale.
3. Qualora vengano
rilevate ulteriori difficoltà (momento di crisi specifica o situazioni
impreviste relative all'apprendimento) nel quadro comportamentale o di
relazione o relativo all'apprendimento del suddetto alunno,
congiuntamente o da parte dei singoli soggetti di cui al comma 1,
possono essere effettuate verifiche straordinarie, al di fuori del
termine indicato dallo stesso comma 1. Gli esiti delle verifiche devono
confluire nel P.E.I.
7.
Vigilanza. - 1. Le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tramite i propri
servizi, esercitano la vigilanza sulle unità sanitarie e/o
socio-sanitarie locali, perché diano la piena e qualificata
collaborazione agli operatori della scuola e alle famiglie, al fine di
dare attuazione al diritto all'educazione, all'istruzione e
all'integrazione scolastica dell'alunno in situazione di handicap,
previsti dagli articoli 12 e 13 della legge n. 104 del 1992.
DIAGNOSI FUNZIONALE E
PEI
Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Testo Unico delle
disposizioni legislative in materia di istruzione
[…]
Art. 314 -
Diritto all'educazione ed all'istruzione
1.
E'
garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona
handicappata nelle sezioni di scuola materna e nelle classi comuni delle
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
2. L'integrazione
scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della
persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle
relazioni e nella socializzazione.
3. L'esercizio del
diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da
difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle
disabilità connesse all'handicap.
4. All'individuazione
dell'alunno come persona handicappata ed all'acquisizione della
documentazione risultante dalla diagnosi funzionale fa seguito un
profilo dinamico-funzionale, ai fini della formulazione di un piano
educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono
congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona
handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun
grado di scuola, personale docente specializzato della scuola con la
partecipazione del docente operatore psico-pedagogico individuato
secondo criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione. Il
profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche, sociali ed
affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di
apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità
di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute,
sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto
delle scelte culturali della persona handicappata.
5. Alla elaborazione del
profilo dinamico-funzionale iniziale seguono, con il concorso degli
operatori delle unità sanitarie locali, della scuola e delle famiglie,
verifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi e
l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico.
6. I compiti attribuiti
alle unità sanitarie locali dai commi 4 e 5 sono svolti secondo le
modalità indicate con apposito atto di indirizzo e coordinamento emanato
ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
7. Il profilo
dinamico-funzionale è aggiornato a conclusione della scuola materna,
della scuola elementare e della scuola media e durante il corso di
istruzione secondaria superiore.
8. Ai minori
handicappati soggetti all'obbligo scolastico, temporaneamente impediti
per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite
l'educazione e l'istruzione scolastica. A tal fine il provveditore agli
studi, d'intesa con le unità sanitarie locali e i centri di recupero e
di riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con i Ministeri
della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, provvede alla
istituzione, per i minori ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni
staccate della scuola statale. A tali classi possono essere ammessi
anche i minori ricoverati nei centri di degenza, che non versino in
situazioni di handicap e per i quali sia accertata l'impossibilità della
frequenza della scuola dell'obbligo per un periodo non inferiore a
trenta giorni di lezione. La frequenza di tali classi, attestata
dall'autorità scolastica mediante una relazione sulle attività svolte
dai docenti in servizio presso il centro di degenza, è equiparata ad
ogni effetto alla frequenza delle classi alle quali i minori sono
iscritti.
9. Negli ospedali, nelle
cliniche e nelle divisioni pediatriche gli obiettivi di cui al presente
articolo possono essere perseguiti anche mediante l'utilizzazione di
personale in possesso di specifica formazione psico-pedagogica che abbia
una esperienza acquisita presso i nosocomi o segua un periodo di
tirocinio di un anno sotto la guida di personale esperto.
Legge 5 febbraio 1992,
n. 104
(in GU del 17 febbraio 1992, n. 39)
"Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate"
[…]
12. Diritto all'educazione e all'istruzione
1. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito
l'inserimento negli asili nido.
2. E' garantito il diritto all'educazione e
all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola
materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado e nelle istituzioni universitarie.
3. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo
sviluppo delle potenzialità della persona handicappata
nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella
socializzazione.
4. L'esercizio del diritto all'educazione e
all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né
da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap.
5. All'individuazione dell'alunno come persona
handicappata ed all'acquisizione della documentazione risultante dalla
diagnosi funzionale, fa seguito un profilo dinamico-funzionale ai fini
della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui
definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei
genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie
locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante
specializzato della scuola, con la partecipazione dell'insegnante
operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal
Ministro della pubblica istruzione. Il profilo indica le caratteristiche
fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo
sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di
handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che
devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e
sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona
handicappata.
6. Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale
iniziale seguono, con il concorso degli operatori delle unità sanitarie
locali, della scuola e delle famiglie, verifiche per controllare gli
effetti dei diversi interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente
scolastico.
7. I compiti attribuiti alle unità sanitarie locali dai
commi 5 e 6 sono svolti secondo le modalità indicate con apposito atto
di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'articolo 5, primo
comma, della
Legge 23 dicembre 1978, n. 833.
8. Il profilo dinamico-funzionale è aggiornato a
conclusione della scuola materna, della scuola elementare e della scuola
media e durante il corso di istruzione secondaria superiore.
9. Ai minori handicappati soggetti all'obbligo
scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare
la scuola, sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione
scolastica. A tal fine il provveditore agli studi, d'intesa con le unità
sanitarie locali e i centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e
privati, convenzionati con i Ministeri della sanità e del lavoro e della
previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i minori ricoverati,
di classi ordinarie quali sezioni staccate della scuola statale. A tali
classi possono essere ammessi anche i minori ricoverati nei centri di
degenza, che non versino in situazioni di handicap e per i quali sia
accertata l'impossibilità della frequenza della scuola dell'obbligo per
un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione. La frequenza di
tali classi, attestata dall'autorità scolastica mediante una relazione
sulle attività svolte dai docenti in servizio presso il centro di
degenza, è equiparata ad ogni effetto alla frequenza delle classi alle
quali i minori sono iscritti.
10. Negli ospedali,
nelle cliniche e nelle divisioni pediatriche gli obiettivi di cui al
presente articolo possono essere perseguiti anche mediante
l'utilizzazione di personale in possesso di specifica formazione
psico-pedagogica che abbia una esperienza acquisita presso i nosocomi o
segua un periodo di tirocinio di un anno sotto la guida di personale
esperto.
13. Integrazione scolastica
1. L'integrazione scolastica della persona handicappata
nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado
e nelle università si realizza, fermo restando quanto previsto dalle
Leggi 11 maggio 1976, n. 360, e
4 agosto 1977, n. 517, e successive modificazioni, anche
attraverso:
a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici
con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi,
sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubbici o
privati. A tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le unità
sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano gli
accordi di programma di cui all'articolo 27 della
Legge 8 giugno 1990, n. 142. Entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri per gli affari sociali e
della sanità, sono fissati gli indirizzi per la stipula degli accordi di
programma. Tali accordi di programma sono finalizzati alla
predisposizione, attuazione e verifica congiunta di progetti educativi,
riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché a forme di
integrazione tra attività scolastiche e attività integrative
extrascolastiche. Negli accordi sono altresì previsti i requisiti che
devono essere posseduti dagli enti pubblici e privati ai fini della
partecipazione alle attività di collaborazione coordinate;
b) la dotazione alle scuole e alle università di
attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonché di ogni altra forma
di ausilio tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili e
presìdi funzionali all'effettivo esercizio del diritto allo studio,
anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di
consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico
materiale didattico;
c) la programmazione da parte dell'università di
interventi adeguati sia al bisogno della persona sia alla peculiarità
del piano di studio individuale;
d) l'attribuzione, con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di
incarichi professionali ad interpreti da destinare alle università, per
facilitare la frequenza e l'apprendimento di studenti non udenti;
e) la sperimentazione di cui al Decreto del Presidente
della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, da realizzare nelle classi
frequentate da alunni con handicap.
2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti locali e
le unità sanitarie locali possono altresì prevedere l'adeguamento
dell'organizzazione e del funzionamento degli asili nido alle esigenze
dei bambini con handicap, al fine di avviarne precocemente il recupero,
la socializzazione e l'integrazione, nonché l'assegnazione di personale
docente specializzato e di operatori ed assistenti specializzati.
3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando,
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di
fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli
alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di
sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati.
4. I posti di sostegno per la scuola secondaria di
secondo grado sono determinati nell'ambito dell'organico del personale
in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge in modo
da assicurare un rapporto almeno pari a quello previsto per gli altri
gradi di istruzione e comunque entro i limiti delle disponibilità
finanziarie all'uopo preordinate dall'articolo 42, comma 6, lettera h).
5. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono
garantite attività didattiche di sostegno, con priorità per le
iniziative sperimentali di cui al comma 1, lettera e), realizzate con
docenti di sostegno specializzati, nelle aree disciplinari individuate
sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano
educativo individualizzato.
6. Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità
delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla
programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica
delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli
di classe e dei collegi dei docenti (1
bis).
6 - bis. Agli studenti handicappati iscritti
all'università sono garantiti sussidi tecnici e didattici specifici,
realizzati anche attraverso le convenzioni di cui alla lettera b) del
comma 1, nonché il supporto di appositi servizi di tutorato
specializzato, istituiti dalle università nei limiti del proprio
bilancio e delle risorse destinate alla copertura degli oneri di cui al
presente comma, nonché ai commi 5 e 5 -bis dell'articolo 16. (1
ter)
(1bis)
Vedi anche il
D.M. 9 luglio 1992.
(1
ter) Comma aggiunto dalla
Legge 28 gennaio 1999, n. 17
Note all'art. 13