Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA)
(Ass.Italiana Dislessia – P.za dei Martiri, 1/2 - 40121
Bologna - Tel. 051242919 - Fax 0516393194)
Con
l'acronimo D.S.A si indicano i Disturbi Specifici di Apprendimento che
raggruppano diverse difficoltà legate alla capacità di lettura, di
scrittura, di calcolo, di comprensione.
Il
termine "disturbo specifico"
sta ad indicare che chi presenta un
DSA apprende in modo diverso
rispetto agli altri, percorre tappe diverse in tempi e modi differenti.
I dislessici, ad
esempio, non riescono a consolidare l'automatismo della letto scrittura
presente, invece, nei bambini non dislessici i quali apprendono a
leggere seguendo delle tappe: dapprima lo fanno in modo non automatico,
per poi passare all'automatismo vero e proprio.
Si
inizia a parlare di disturbi specifici di apprendimento e in particolare
di dislessia, solo verso la fine del 1800 e lo si fa in termini
puramente medici. Bisogna aspettare il 1917 per avere il primo vero
trattato sulla dislessia; per anni il problema è stato affrontato solo
dal punto di vista medico, all'inizio i pazienti venivano sottoposti a
visita oculistica in quanto si credeva che il disturbo dipendesse da un
deficit di tipo visivo .Questa impostazione è andata avanti sino agli
anni 80, infatti risale al 1983 il metodo
Irle secondo cui i dislessici
traevano beneficio dall'uso di occhiali con lenti colorate.
Con l'evoluzione scientifica si è arrivati a capire che il principale
imputato nelle difficoltà di
apprendimento, quindi nelle
dislessia, è il cervello. I progressi scientifici resi possibili anche
da nuove tecnologie quali PET ,
TAC, FMRI hanno permesso di
capire come la dislessia sia legata al mal funzionamento di determinate
aree cerebrali e come le cause siano da ricercarsi nella genetica: studi
recenti hanno individuato i geni responsabili della dislessia, rendendo
possibile l' individuazione di bimbi dislessici sin dalla nascita
L'attenzione ai disturbi di
apprendimento da un punto di vista scolastico è recente ma nonostante
ciò sono stati fatti passi da gigante per garantire pari opportunità di
apprendimento a questi bambini.
I
soggetti con dislessia evolutiva in Italia sono, seguendo le stime più
prudenti, almeno 1.500.000. Gran parte di questi hanno avuto una
carriera scolastica costellata di insuccessi
NORMATIVA PER LE SCUOLE
Esami di Stato 2007
Le novità 2007 per l'ESAME ex- TERZA MEDIA e per
ESAME DI MATURITA’ (indicazioni_per_gli_esami_di_stato_2007.pdf)
Esame di Stato 2006
ORDINANZA MINISTERIALE N.
22 del 20-02-2006 prot. n.1649 ART. 12 PUNTO 7 (pag. 21-22) (ord22_06_esamidistato2006.pdf)
Citazione dell'Art 6
dell'OM n 22 del 20/2/06 PDF (cit_mo22_2006.pdf)
Esami scuola secondaria di
1° grado: chiarimenti valutazione ed esame finale scuola secondaria di
1° grado per studenti con disturbo specifico di apprendimento (csa_modena_esame_secondaria.pdf)
AID accreditato come ente
di formazione dal MIUR: L'Associazione Italiana Dislessia è un ente
accreditato per la formazione del personale della scuola con decreto (accreditamentomiur.pdf)
Istituzioni e
normativa: gli esami di stato
Ecco i documenti di lavoro
realizzati dall'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna (esamiicd10st.pdf)
CIRCOLARI
RECENTI
In data 10 maggio 2007
sono uscite altre due circolari ministeriali, la 4600 e la 4674, la
prima di precisazioni sulla modalità di esecuzione dell'esame di Stato
conclusivo del primo ciclo di istruzione nelle scuole paritarie e
statali, la seconda di indicazioni operative sui Disturbi Specifici di
apprendimento.
La CM con prot 4600 (4600.pdf)
10 maggio 2007
C.M.
4674 (4674.pdf)
10 maggio 2007
Oggetto:
Disturbi di apprendimento – Indicazioni operative
Con la C.M. 4674 Il M. P. I.
, oltre a sottolineare l'importanza delle misure compensative già
raccomandate nella nota 5/10/2004 n. 4099/A/4 e nell' O.M. per l'esame
di Stato n 26 del 15 marzo 2007, vuole richiamare particolarmente
l'attenzione sulle prove orali come misure compensative dovute nei
confronti delle corrispondenti prove scritte effettuate nelle lingue
non native sia moderne che antiche.
Provvedimenti dispensativi e
compensativi, note emanate dal MIUR
- prot. n. 4099/A/4 del
5/10/2004 (circolaremiur4099.pdf)
- prot. n. 26/A del
5/1/2005 (nota05012005.pdf)
- prot. 1787 uff.VII del
1/3/2005 (nota1marzo2005.pdf)
- prot. n. 4798/A/4 del
27/7/2005 (nota27luglio2005.pdf)
In data 5 ottobre 2004 il
MIUR, ad opera della Direzione Generale per lo Studente (dott.ssa Moioli)
ha inviato a tutte le Direzioni Scolastiche Regionali una circolare
sugli strumenti compensativi e dispensativi che riprende una serie di
suggerimenti forniti dalla nostra Associazione. Pur non essendo un
documento normativo cogente, l'autorevolezza della fonte costituisce un
buon punto di riferimento per poter ottenere una migliore tutela dei
ragazzi con dislessia nella scuola italiana.
La nota prot n. 26/A 4 del 5/1/2005 sottolinea che i provvedimenti
suggeriti possono essere applicati in tutte le fasi del percorso
scolastico, compresi i momenti di valutazione finale, si precisa che ciò
comprende anche l’esame conclusivo della scuola secondaria di primo
grado.
In caso di contestazione si consigliano
docenti e genitori di fare riferimento all’U.S.R di competenza.
I Delegati per la
Disabilità delle Università italiane hanno partecipato ad un seminario
sulla Dislessia a Pisa.
Un resoconto di Giulia
Lampugnani (i_delegati_per_la_disabilita_delle_universita_italiane.pdf)
Provvedimenti Compensativi e Dispensativi: una circolare dell'Ufficio
Scolastico Regionale della Lombardia.
L'USR della Regione Lombardia ha emesso una circolare in data 3 novembre
2004 che riprende i contenuti della circolare del MIUR. ma precisa
maggioramente alcuni aspetti, in particolare si sottolinea il fatto che
per applicare tali provvedimenti è necessaria soltanto la diagnosi dello
specialista e non la certificazione secondo la legge 104/92. (circusrlombardia.pdf)
L'Ufficio Scolastico
regionale dell'Emilia Romagna ha emanato con data 2/3/2004 una circolare
a tutti i CSA della regione, (gli ex provveditorati) che gli stessi
dovranno inviare a tutte le scuole di ogni ordine e grado... (finalmente_una_buona_notizia.pdf)
A che punto siamo
con il Ministero dell'Istruzione?
Un breve riepilogo ed
aggiornamento di quanto si è fatto negli ultimi anni relativamente al
Ministero Istruzione (a_che_punto_siamo_con_il_ministero_dell.pdf)
Lettera agli
insegnanti dell'AID
Caro/a collega, siamo
consapevoli che non sono molte le opportunità che i docenti AID hanno di
incontrarsi, per condividere dubbi e scambiare esperienze. Vorremmo
perciò dare inizio ad un rapporto costruttivo con tutti gli insegnanti
iscritti all’Associazione... continua in formato PDF (letterainsegnantiaid.pdf)
Nota per le scuole
sui provvedimenti compensativi e dispensativi
Nota dell’AID sui
provvedimenti compensativi e dispensativi che, pur nel rispetto della
autonomia didattica ed organizzativa delle scuole, potranno essere presi
in considerazione dai docenti delle varie discipline...continua in
formato PDF(nota_per_le_scuole_su_dislessia_e_dsa.pdf)
LEGGE REGIONALE N.
20 DEL 12-11-2007
REGIONE BASILICATA
Interventi in
favore dei soggetti affetti da
dislessia e da altre
difficoltà specifiche di apprendimento
|
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA
N. 54
del 23 novembre 2007 |
|
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge: |
ARTICOLO 1
Finalità
1. La presente legge detta norme in materia di interventi in favore dei
soggetti affetti da dislessia e da altre difficoltà specifiche di
apprendimento (DSA) quali la disgrafia, la disortografia e la discalculia, con
l’obiettivo di raccordare famiglie, scuola e servizi sanitari al fine di
predisporre un sistema di diagnosi precoce e di riabilitazione, nonché
migliori condizioni di apprendimento scolastico ed adeguata attenzione da
parte dell’intera comunità regionale.
ARTICOLO 2
Campagna di sensibilizzazione
1. La Regione Basilicata promuove ogni anno una campagna di
sensibilizzazione alla problematica delle difficoltà specifiche di
apprendimento indirizzata alle famiglie, alla scuola, al mondo del lavoro,
alle realtà sanitarie, all’associazionismo.
2. Particolare attenzione viene rivolta ai genitori per sensibilizzarli e
prepararli nei confronti delle problematiche legate alle DSA, incrementando
anche la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi
sanitari durante tutto l’arco scolastico.
3. L’organizzazione e la gestione delle relative iniziative sono
demandate al Dipartimento Regionale alla Sicurezza e Solidarietà Sociale sulla
base di apposito programma.
4. La programmazione, proposta con delibera di Giunta Regionale, è
approvata dal Consiglio Regionale entro il mese di ottobre dell’anno
precedente a quello di riferimento.
ARTICOLO 3
Formazione degli insegnanti e degli operatori sanitari
1. E’ fatto obbligo alla programmazione regionale nel settore della
formazione la previsione di specifici interventi per la formazione e
l’aggiornamento degli insegnanti e degli operatori scolastici sulle
problematiche proprie degli studenti con difficoltà specifiche di
apprendimento, in collegamento con esperienze innovative italiane ed estere e
con centri di ricerca universitari, nonché con associazioni ed istituzioni
educative, onde favorire l’adozione di percorsi educativi individualizzati,
l’applicazione di adeguate strategie didattiche, l’uso di soluzioni
dispensative e compensative nel corso dei cicli d’istruzione.
2. Nell’ambito della formazione del personale sanitario iniziative
specifiche vengono predisposte per la formazione e l’aggiornamento di
operatori dei servizi sanitari regionali preposti alla diagnosi e alla
riabilitazione di soggetti con DSA.
ARTICOLO 4
Contributi agli Enti Locali
1. La Regione Basilicata, nell’ambito della sua programmazione sul
diritto allo studio, destina ogni anno specifici contributi agli Enti Locali,
che abbiano segnalato la presenza di soggetti con diagnosi accertata, onde
favorire l’acquisto nelle scuole di strumenti informatici dotati di
videoscrittura con correttore ortografico e sintesi vocale e di altri
strumenti alternativi, informatici o tecnologici, per facilitare i percorsi
didattici degli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento.
2. Ulteriori contributi vengono devoluti da altri interventi regionali
alle famiglie con soggetti affetti da DSA per l’acquisto degli stessi
strumenti, destinati allo studio quotidiano a casa.
ARTICOLO 5
Sistema sanitario regionale
1. La Regione Basilicata adotta tutte le misure necessarie per adeguare
il proprio sistema sanitario alle problematiche delle difficoltà specifiche di
apprendimento, dotando i servizi di neuropsichiatria infantile di personale
adeguato e qualificato e predisponendo una campagna di screening e
monitoraggio su tutto il territorio regionale.
2. Il Dipartimento Interaziendale di Neuropsichiatria per l’età evolutiva
di cui alla DGR n. 1830/2004 è competente, anche in collaborazione con altre
strutture, per qualsiasi intervento di diagnosi e riabilitazione dei soggetti
affetti da difficoltà specifiche di apprendimento.
3. Il Dipartimento coordina la propria azione con le famiglie, le
istituzioni scolastiche e le associazioni interessate, onde favorire una
diagnosi precoce sin dalla scuola dell’infanzia e la predisposizione degli
interventi necessari.
ARTICOLO 6
Attività lavorativa e sociale
1. La Regione Basilicata si adopera perché alle persone con DSA vengano
assicurate uguali opportunità di sviluppo delle proprie capacità in ambito
sociale e professionale.
ARTICOLO 7
Concorsi pubblici regionali
1. A tutti i soggetti affetti da disturbi specifici di apprendimento
(DSA) nelle prove scritte dei concorsi pubblici indetti dalla Regione e dai
suoi enti strumentali deve essere assicurata la possibilità di sostituire tali
prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le
difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, ovvero di usufruire di un
prolungamento dei tempi stabiliti per l’espletamento delle medesime prove e
deve essere data adeguata pubblicità nel bando di concorso.
2. Il concorrente affetto da DSA deve produrre con la domanda di
partecipazione una certificazione medica di struttura pubblica che accerti
l’esistenza del disturbo.
ARTICOLO 8
Clausola valutativa
1. La Giunta Regionale presenta, entro il 30 aprile dell’anno successivo
a quello di riferimento, apposita relazione al Consiglio Regionale sugli esiti
dei provvedimenti intrapresi al fine della valutazione dell’efficacia e
dell’attuazione della presente legge.
ARTICOLO 9
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge,
quantificati in € 100.000,00, si provvede con le risorse individuate nella
legge di approvazione del Bilancio regionale 2008.
ARTICOLO 10
Pubblicazione
1. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione Basilicata.
Potenza, 12 novembre 2007
DE FILIPPO