Esami di Stato
Esami di Stato conclusivi dei corsi di
studio di istruzione secondaria superiore - Legge 11 gennaio 2007, n. 1,
recante "Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi
di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in
materia di raccordo tra la scuola e le università" - Anno
scolastico 2006/2007.
Nel caso di alunni in situazione di handicap la prima e la seconda prova
scritta sono formulate in modo diverso?
Possono
esserlo, se il tipo di handicap lo richieda. In tali casi, la
Commissione di esame predispone prove equipollenti a quelle assegnate
agli altri candidati, e che possono comportare l'utilizzo di mezzi
tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e
professionali differenti. La Commissione tiene conto della
documentazione fornita dal Consiglio di classe ed utilizza la
consulenza, ove necessario, di personale esperto. Per lo svolgimento
degli esami, la Commissione può avvalersi dei medesimi operatori che
hanno seguito l'alunno durante l'anno scolastico. In presenza di
candidati in situazione di forte handicap visivo, i testi della prima e
seconda prova sono trasmessi dal Ministero anche tradotti in linguaggio
Braille. Le prove devono comunque consentire di verificare che il
candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale
idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame.
E' possibile svolgere prove differenziate?
I candidati
che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono stati
valutati dal Consiglio di classe con l'attribuzione di un credito
scolastico relativo unicamente allo svolgimento di tale piano possono
sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso scolastico
svolto e finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art.13
del DPR n.323 del 23.7.1998. I testi delle prove scritte sono elaborati
dalla Commissione, sulla base della documentazione fornita dal Consiglio
di classe. Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle
prove differenziate va indicato solo nell'attestazione e non nei
tabelloni affissi all'albo dell'istituto.
Quale tipo di certificazione deve essere predisposto per i candidati che
abbiano sostenuto l'esame con prove differenziate?
E' previsto
il rilascio di un attestato finale, predisposto dalla scuola di
appartenenza, tenendo presenti le informazioni che in base all'art. 13,
comma 2, del DPR n.323/1998 devono essere inserite nell'attestato
medesimo. L'attestato in questione, in particolare, recherà gli elementi
informativi, relativi a indirizzo e durata del corso di studi, votazione
complessiva ottenuta, materie di insegnamento comprese nel curricolo
degli studi con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata
a ciascuna, competenze, conoscenze e capacità anche professionali
acquisite, crediti formativi documentati in sede di esame.
Come viene espressa la valutazione delle prove differenziate?
Il
punteggio delle prove e il voto finale devono essere espressi in
centesimi e riferiti al progetto educativo individuale.
Il docente di sostegno che ha seguito durante l’anno scolastico un
candidato in situazione di handicap deve essere incluso nella
commissione di esame?
Il docente
di sostegno, ai sensi della CM n.20 del 16-2-2007, può essere designato
dal Consiglio di classe commissario interno; ha facoltà, ai sensi della
medesima circolare, di presentare domanda quale presidente o commissario
esterno. Il docente di sostegno può essere chiamato dalla Commissione
d’esame per assistenza al candidato.
I docenti portatori di handicap o che usufruiscono delle agevolazioni di
cui all’art.33 della legge n.104/1992 hanno l’obbligo di presentare la
scheda come commissari esterni?
I docenti
portatori di handicap o che usufruiscono delle agevolazioni di cui
all’art.33 della legge n.104/1992, in analogia a quanto previsto dalla
C.M. n.20 del 16 febbraio 2007 per la presentazione della scheda come
presidenti di commissione, hanno facoltà e non l’obbligo di presentare
la scheda come commissari esterni. Gli stessi, qualora si siano avvalsi
di tale facoltà e siano stati nominati, hanno l’obbligo di espletare
l’incarico.
DOCENTE
PER IL SOSTEGNO
Il docente di sostegno che ha seguito durante l’anno scolastico un
candidato in situazione di handicap deve essere incluso nella
commissione di esame?
Il docente
di sostegno, ai sensi della CM n.20 del 16-2-2007, può essere designato
dal Consiglio di classe commissario interno; ha facoltà, ai sensi della
medesima circolare, di presentare domanda quale presidente o commissario
esterno. Il docente di sostegno può essere chiamato dalla Commissione
d’esame per assistenza al candidato.
I docenti
portatori di handicap o che usufruiscono delle agevolazioni di cui
all’art.33 della legge n.104/1992 hanno l’obbligo di presentare la
scheda come commissari esterni?
I docenti
portatori di handicap o che usufruiscono delle agevolazioni di cui
all’art.33 della legge n.104/1992, in analogia a quanto previsto dalla
C.M. n.20 del 16 febbraio 2007 per la presentazione della scheda come
presidenti di commissione, hanno facoltà e non l’obbligo di presentare
la scheda come commissari esterni. Gli stessi, qualora si siano avvalsi
di tale facoltà e siano stati nominati, hanno l’obbligo di espletare
l’incarico.
L'esame di stato per allievi in situazione di handicap
-
Le finalità dell’esame di Stato e i candidati in situazione di
handicap
-
La documentazione
che il Consiglio di classe deve preparare
-
Le prove
equipollenti
-
I tempi più lunghi
per la effettuazione delle prove
-
La presenza di
assistenti per l’autonomia e la comunicazione
-
Le prove per
candidati con percorso didattico differenziato
-
I candidati
esterni in situazione di handicap
Le finalità dell’esame di Stato
e i candidati in situazione di handicap
L’esame di Stato ha come fine l’analisi e la verifica
della preparazione di ciascun candidato in relazione agli obiettivi
generali e specifici propri di ciascun indirizzo (Art. 1 della legge
10.12.97 n. 425); esso pertanto, anche per i candidati in situazione di
handicap, deve costituire l’occasione per un oggettivo accertamento
delle conoscenze, competenze e capacità acquisite. In questa
prospettiva, l’obiettivo di non svalutare i titoli di studio si deve
coniugare con quello di realizzare un esame che sia un corretto
coronamento del curricolo scolastico, dignitoso per l’allievo e per la
Commissione. Si tratta di rifiutare, da parte della Commissione, sia
l’atteggiamento paternalistico (non si chiedono regali) sia quello
intransigente (nella valutazione degli alunni handicappati talora si è
più severi che nella valutazione degli alunni normodotati). Questa
scheda si limita a illustrare i seguenti punti:
1 Documentazione che il Consiglio di classe deve
preparare per la Commissione d’esame
Per gli alunni in situazione di handicap il Consiglio di
classe deve in primo luogo approntare la stessa documentazione
necessaria per la generalità della classe. In particolare, tuttavia, il
documento finalizzato alla formulazione della terza prova scritta, volto
a esplicitare "i contenuti, i mezzi, gli spazi ed i tempi del percorso
formativo, nonché i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli
obiettivi raggiunti" deve illustrare:
- le scelte fatte per l’alunno in situazione di handicap
per il suo percorso individuale nonché per le attività di sostegno
- le
modalità di integrazione nella classe
- i
percorsi comuni alla classe
- le "ricadute" delle scelte operate sulla attività
didattica complessiva.
- Inoltre, il Consiglio di classe, al fine di consentire
alla Commissione d’esame di operare correttamente secondo quanto
previsto dall’Art. 6, comma 1 del Regolamento, deve predisporre:
- la documentazione relativa ai singoli candidati in
situazione di handicap
- per i candidati che ne abbiano bisogno, le richieste di
prove equipollenti e/o di assistenza e/o di tempi più lunghi sia per le
prove scritte che per quelle orali
- per i candidati che abbiano seguito un percorso
didattico differenziato, la richiesta di prove coerenti con tale
percorso e finalizzate al rilascio dell’attestato (Art. 13, comma 2,
Reg.)
- nel caso di candidati non vedenti, la richiesta al
Ministero della P.I. del testo delle prove in Braille
- in altri casi particolari la richiesta di "buste"
supplementari o di prove suppletive ecc. (queste richieste vanno fatte
per tempo dal Preside dell’istituto e non riguardano il lavoro dei
consigli di classe).
La documentazione che il Consiglio di classe prepara per
la Commissione d’esame ai sensi dell’Art. 6, comma 1 ha principalmente
lo scopo di facilitare la predisposizione delle prove equipollenti
previste dall’art.16 della legge quadro. Essa deve fornire pertanto,
attraverso una apposita relazione, informazioni utili perché la
Commissione possa mettere il candidato a suo agio e valutare al tempo
stesso in modo appropriato le sue conoscenze, competenze e capacità. La
relazione sviluppata a questo fine dal Consiglio di classe potrebbe
avere la seguente struttura:
- descrizione del deficit e dell’handicap
-
descrizione del percorso realizzato dall’alunno:
a)
conoscenze, competenze e capacità raggiunte
b)
difficoltà incontrate e come sono state superate o non superate
c)
discipline per le quali sono stati adottati particolare criteri
didattici
d)
percorsi equipollenti eventualmente svolti
e)
attività integrative e di sostegno svolte, anche in sostituzione
parziale o totale di alcune discipline
f)
risorse utilizzate (docente di sostegno, accompagnatore, ausili,
tecnologie ecc.)
g)
qualsiasi altra informazione che il Consiglio di classe ritiene utile
far pervenire alla Commissione
-
esposizione delle modalità di formulazione e realizzazione delle prove
per le valutazioni e precisamente:
a)
con quali tecnologie
b)
con quali strumenti
c)
con quali modalità
d)
con quali contenuti
e) con quale assistenza (docente di sostegno, assistente
educativo, obiettore, accompagnatore, ecc.): questo punto deve essere
esposto in modo chiaro ed esauriente in modo da non suscitare
fraintendimenti in chi legge.
- eventuale richiesta di prove equipollenti e di
assistenza: sulla base della relazione, per le prove scritte, grafiche,
pratiche, e/o orali si possono eventualmente richiedere prove
equipollenti, indicando chiaramente:
a)
quale tipo di prova si richiede
b)
quale tipo di assistenza e con quali compiti
c)
quale durata per le prove scritte
E’ molto importante concordare con l’alunno handicappato
la modalità delle prove da sostenere nel corso dell’esame di Stato. La
richiesta di prove equipollenti e/o di assistenza conclude la relazione
di presentazione dell’alunno con handicap. È consigliabile riportare
anche in un foglio a parte tale richiesta. La Commissione, esaminata la
documentazione fornita dal Consiglio di classe, predispone le prove
equipollenti e, ove necessario, quelle relative al percorso
differenziato con le modalità indicate dal Consiglio di classe, anche
avvalendosi della consulenza di personale esperto. Nel caso in cui la
Commissione decida in senso contrario al Consiglio di classe, deve
motivare per iscritto la propria decisione.
Le prove equipollenti
Il parere del Consiglio di Stato n. 348/91 non entra nel
merito di che cosa sono le prove equipollenti, ma afferma che lo "Stato
assume il potere-dovere di accertare e certificare che un soggetto ha
raggiunto in un determinato settore culturale o professionale un certo
livello di conoscenze e professionalità [...]. Non si può configurare un
supposto diritto al conseguimento del titolo legale di studio, che
prescinda da un oggettivo accertamento di competenze effettivamente
acquisite". Il Consiglio di Stato afferma inoltre che il titolo di
studio non può essere conseguito da "chi rimane al di sotto di quella
soglia di competenza che è necessaria per il conseguimento di quel
titolo".
Al fine del rilascio del titolo di studio sono importanti le conoscenze,
le competenze e le capacità conseguite dall’alunno e non il percorso
fatto per conseguirle. La legge 104/92 prevede prove equipollenti per
alunni in situazione di handicap (art.16). L’Art. 6 comma 1 del
Regolamento afferma che "la Commissione giudicatrice, esaminata la
documentazione fornita dal Consiglio di classe [...] può predisporre,
ove ne ravvisi la necessità, prove equipollenti a quelle proposte dal
Ministero e che possono consistere nell’utilizzo di mezzi tecnici o di
modi diversi ovvero nello svolgimento di contenuti culturali e/o
professionali differenti [...]. In ogni caso le prove equipollenti
devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una
preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del
diploma attestante il superamento dell’esame".
In questo quadro, le prove equipollenti sono prove utili per accertare
se il candidato, pur nella diversità della situazione, sia in grado di
raggiungere, nell’interesse pubblico primario, la soglia di competenza
necessaria per il conseguimento del titolo di studio. Cioè le prove
equipollenti devono poter consentire di verificare che il candidato
abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il
rilascio del diploma.
In questo senso ci si può giovare sia di strumentazione
tecnica sia di contenuti culturali differenti da quelli predisposti per
gli altri candidati ma adeguati alla situazione di handicap e alle
conoscenze, competenze e capacità che si devono accertare. Inoltre le
prove equipollenti devono essere coerenti con il livello degli
insegnamenti impartiti all’alunno in situazione di handicap e idonee a
valutare il progresso dell’allievo in rapporto alle sue potenziali
attitudini e al livello di partenza (D.M. 26 agosto 1981).
Più
precisamente con prove equipollenti si intende che:
- I testi della prima e della seconda prova scritta sono
trasmessi dal Ministero anche tradotti in linguaggio braille, ove vi
siano candidati in situazione di forte handicap visivo
La prova inviata dal Ministero della P.I. è svolta con
"mezzi diversi": ad esempio, computer, macchina da scrivere, per mezzo
della dettatura all’insegnante di sostegno, ecc.
In questo caso occorre accertare come l’allievo potrà
svolgere le prove e se tale svolgimento può disturbare i compagni
(alcuni alunni che non sono in grado di scrivere i loro testi sono, in
genere, abituati a dettare ad alta voce, alcuni strumenti per la
scrittura braille sono rumorosi). Nel caso sia necessaria una postazione
fuori dall’aula nella quale lavorano tutti gli altri allievi, la
Commissione deve predisporre la vigilanza necessaria
- la prova inviata dal Ministero della P.I. è svolta in
"modalità diverse": ad esempio, la prova è "tradotta" in quesiti con
alcune possibili risposte chiuse, cioè in prove strutturate o in
griglie. In questo caso è bene valutare attentamente la situazione; ad
esempio può essere inopportuno che il Consiglio di classe proponga alla
Commissione una prova equipollente che consista nello svolgimento di una
parte del tema ministeriale. Inoltre si può sconsigliare di fare
attendere il candidato in situazione di handicap mentre la Commissione
decide e/o prepara la prova e /o le modalità di svolgimento
- la prova è proposta dalla Commissione di esame e ha
contenuti culturali e/o tecnici e/o professionali differenti da quelli
proposti dal Ministero della P.I. La prova proposta dalla Commissione
deve essere comunque tale da poter verificare la preparazione culturale
e professionale del candidato. Essa deve inoltre essere omogenea con il
percorso svolto dal candidato e deve poter essere realizzata dal
candidato con le stesse le modalità, tempi e assistenza utilizzati nelle
prove di verifica fatte durante l’anno scolastico. Il Consiglio di
classe, qualora richieda questo tipo di prova, deve fornire nella
relazione tutte le informazioni utili per la preparazione del testo e/o
dei testi delle prove, fornendo a parte il testo delle prove realizzate
durante l’anno dal candidato. La Commissione a sua volta (eventualmente
avvalendosi di personale esperto) deve preventivamente preparare le
prove d’esame diverse da quelle proposte dal Ministero della P.I.,
omogenee al programma svolto dal candidato seguendo le indicazioni
fornite dal Consiglio di classe circa i contenuti, le modalità,
l’assistenza e i tempi. È consigliabile che questa preparazione sia
realizzata dopo aver letto la relazione del Consiglio di classe,
esaminato il percorso formativo, consultati i commissari interni o
l’insegnante curricolare o il docente di sostegno e esaminati testi di
prove eseguite durante l’anno
- per quanto riguarda il colloquio, esso si può
realizzare mediante prove scritte, test, o qualsiasi altra
strumentazione o tecnologia o attraverso un operatore che medi tra il
candidato e l’esaminatore. Ad esempio, un docente o assistente o
operatore mediatore o esperto traduce il linguaggio verbale del docente
in linguaggio gestuale comprensibile dall’alunno audioleso e - viceversa
- il linguaggio gestuale dell’alunno in linguaggio verbale comprensibile
al docente.
I "tempi più lunghi" per le prove d’esame
Secondo l’Art. 16 della L. 104/74 ai candidati in
situazione di handicap sono concessi tempi più lunghi per le prove
d’esame. Nell’Art. 6, comma 3 del Regolamento si afferma che "i tempi
più lunghi nell’effettuazione delle prove scritte e grafiche e del
colloquio, previsti dal comma 3 dell’articolo 16 della citata legge N.
104 del 1992, non possono di norma comportare un maggiore numero di
giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In casi
eccezionali, la Commissione, tenuto conto della gravità dell’handicap,
della relazione del Consiglio di classe, delle modalità di svolgimento
delle prove durante l’anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di
prove scritte equipollenti in un numero maggiore di giorni". Occorre
fare molta attenzione quando si chiedono tempi più lunghi per le prove
scritte: gli esami di Stato hanno solitamente standard di durata molto
superiori a quelli delle prove svolte durante l’anno scolastico. A volte
è preferibile chiedere una prova equipollente che necessiti di minor
tempo piuttosto che lo svolgimento della prova in due giorni.
La presenza di assistenti per l’autonomia e la
comunicazione
Si è già sottolineato nelle altre parti di questa scheda
che le prove dell’esame di Stato devono essere svolte secondo modalità
omogenee rispetto a quelle svolte durante l’anno scolastico, poiché il
candidato deve essere messo nelle migliori condizioni psicofisiche.
Questo vale anche per l’assistenza. Essa deve essere intesa come:
1.assistenza per l’autonomia, cioè alla persona o per
l’aiuto personale; ad esempio, per andare nel bagno, mangiare un panino,
bere un bicchiere d’acqua ecc.
2.assistenza per l’autonomia intesa come aiuto per lo
svolgimento delle prove (aiuto nella consultazione di vocabolari, nella
lettura e/o traduzione del testo in un "linguaggio" accessibile, ecc.)
3.assistenza per la comunicazione nel senso più generale
Durante l’anno scolastico l’assistenza relativa al punto
a) è di solito prestata da un assistente appositamente nominato, un
accompagnatore, un bidello, un familiare, e così via. Si tratta,
appunto, di un "assistente", cioè di una persona che aiuta l’alunno in
situazione di handicap negli spostamenti e nella cura della persona.
Tale "figura", durante le prove scritte, è presente nell’istituto e può
esserlo anche nell’aula dove il candidato svolge l’esame. L’assistenza
relativa ai punti b) e c) la fa chi l’ha sempre fatta durante l’anno
scolastico (docente di sostegno, docente di classe, obiettore di
coscienza, ecc.) cioè la persona indicata dal Consiglio di classe.
Quest’ultimo, nella relazione i cui aspetti sono stati chiariti nel
paragrafo 2 di questa scheda, deve infatti:
- far presente con quali assistenze il candidato ha
svolto le prove di verifica durante l’anno scolastico
- chiedere l’assistenza necessaria per lo svolgimento
delle prove scritte, grafiche e/o orali, indicando i compiti che tale
assistenza deve svolgere
In conclusione, le persone che fanno assistenza durante
l’esame sono le stesse che hanno fatto assistenza all’alunno durante
l’anno scolastico. Le "figure" sono quelle presenti a scuola e che,
durante l’anno, hanno "seguito l’alunno con handicap e fatto assistenza
durante le prove di valutazione", e precisamente:
- docenti del Consiglio di classe e/o altro personale
della scuola e precisamente docenti di sostegno, docenti curricolari,
ecc.
- personale assegnato alla scuola, assistenti inviati
dagli EE.LL, o segnalati "dagli stessi interessati e, in mancanza, dalle
associazioni di ciechi e di sordomuti o dalle loro famiglie"
- "obiettori di coscienza operanti presso gli Enti
Locali"
Si ricorda che le persone che possono prestare assistenza
all’esame possono essere più di una. Ad esempio, il docente di sostegno
presente durante la prova di italiano può essere diverso da quello
presente durante la seconda prova o la prova orale (si veda in proposito
il D.M. 25 maggio 1995 n. 170).
Le prove per i candidati che hanno svolto un percorso
didattico differenziato
Per i candidati in situazione di handicap che hanno
svolto nel corso degli studi piani didattici individualizzati
diversificati in vista di obiettivi educativi e formativi non
riconducibili ai programmi ministeriali, la Commissione d’esame
predispone, su indicazione del Consiglio di classe, prove differenziate
omogenee al percorso svolto, finalizzate all’attestazione delle
competenze e abilità acquisite. Tale attestazione può costituire, in
particolare quando il piano educativo individualizzato prevede
esperienze di orientamento, tirocinio, stage, inserimento lavorativo, un
credito spendibile anche nella frequenza di corsi di formazione
professionale nell’ambito degli accordi tra amministrazione scolastica e
regioni.
- I testi delle prove scritte sono elaborati dalle
commissioni, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di
classe. Il Consiglio di classe fornirà ogni elemento utile per la
formulazione delle prove. Esse dovranno essere coerenti con quelle
svolte durante il corso degli studi e con gli obiettivi educativi, di
formazione professionale e di sviluppo della persona prefissati nel
piano educativo individualizzato, nell’ambito dell’autonomia, della
comunicazione, socializzazione, apprendimento ed acquisizione di
competenze relazionali e/o professionali.
- Per il candidato in situazione di handicap che abbia
seguito piani didattici individualizzati la partecipazione alle prove
d’esame costituirà comunque occasione di stimolo e di corretta
conclusione di un percorso formativo realizzato interagendo con l’intera
classe.
I candidati esterni in situazione di handicap
Per i candidati esterni in possesso di certificazione ai
sensi della L. 104/92 la Commissione d’esame dovrà tenere presenti tutte
le indicazioni contenute nella scheda su I candidati in situazione di
handicap (si veda oltre: scheda n. 3). Per quanto riguarda la necessità
della presenza di assistenti e/o mediatori alle prove scritte e/o al
colloquio - necessità che dovrà essere accertata, mediante opportuni
contatti, dalla scuola presso la quale è stata presentata la domanda del
candidato in questione - la Commissione potrà eventualmente avvalersi di
esperti anche esterni all’Amministrazione.
LA VALUTAZIONE DIFFERENZIATA
NELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE
A seguito della sentenza n. 215/87
della Corte Costituzionale già l'O.M. n. 262/88, con palese riferimento
agli alunni con ritardo mentale grave, consentiva una valutazione
commisurata allo svolgimento di un percorso didattico <<differenziato>>
rispetto ai programmi ministeriali. Tale orientamento è stato ribadito e
perfezionato negli atti normativi successivi, vedi l'O.M. n. 128/99
all'art. 4, nonché l'O.M. 126/2000 e successive. In tale norma si
precisa che tale valutazione è finalizzata allo svolgimento del piano
educativo individualizzato e all'esercizio del diritto allo studio
costituzionalmente garantito, ma non consente il rilascio di un titolo
di studio. In tal senso si è pronunciato espressamente il Consiglio di
stato con il parere n. 348/91 , sviluppando i principi espressi in tema
di valutazione dalla Corte Costituzionale.
In forza di questi orientamenti la
normativa secondaria contiene le seguenti disposizioni: gli
apprendimenti dei contenuti dei piani educativi <<differenziati>> vanno
valutati con i voti, come per i compagni; i voti però sono riferiti al
contenuto del PEI e non dei programmi ministeriali. Di ciò deve essere
dato atto con una breve nota in calce alla pagella. Non deve invece
farsi alcuna annotazione sui <<tabelloni>> esposti nell'albo della
scuola. Ciò è logica conseguenza anche della 675/96 sulle tutela dei
dati personali, giacché la pubblicazione dei tabelloni costituisce un
mezzo di diffusione che, riguardando nel caso di specie un dato
<<sensibile>> (in situazione di handicap), non può essere divulgato.
Nessun rischio può derivare dall'assenza di annotazioni nei tabelloni
circa il diverso valore da attribuire a tale valutazione, poiché gli
atti pubblici che fanno fede sono i verbali dei Consigli di classe, di
cui le pagelle e gli altri documenti sono semplici documenti derivati.
Conseguentemente gli alunni che
seguono un PEI <<differenziato>> possono essere, come tutti, promossi o
ripetenti. In quest'ultima ipotesi occorre abbassare il livello degli
obiettivi culturali previsti dal PEI. In caso di esito positivo, gli
alunni vengono <<ammessi alla frequenza della classe successiva>>,
quindi formalmente, non si ha una promozione. Nel caso in cui però in
uno degli anni successivi l'alunno mostri di avere raggiunto
apprendimenti globalmente riconducibili a quelli dei programmi
ministeriali, potrà essere formalmente promosso senza la necessità di
effettuare prove di idoneità per i precedenti anni in cui si era svolta
la valutazione differenziata.
Per il rispetto del principio di
partecipazione della famiglia all'integrazione scolastica, l'art. 4,
comma 5 dell'O.M. 128/99 stabilisce che, qualora un consiglio di classe
decida di adottare la valutazione differenziata, deve informare la
famiglia, fissando un termine per l'acquisizione del consenso. Trascorso
il termine, se non interviene il dissenso espresso, la modalità di
valutazione differenziata si intende accettata.
In caso di diniego, l'alunno deve
essere valutato come se non fosse in situazione di handicap. Tale
orientamento è stato determinato dalla necessità di evitare azioni
legali dei genitori che al termine degli studi del figlio rivendicavano
il rilascio di un titolo di studio corrispondente alle valutazioni
positive riportate negli anni precedenti.
GLI ESAMI DI STATO
di Salvatore Nocera
La valutazione ordinaria
La legge-quadro si
riferisce alla valutazione anche finale nella scuola superiore nell'art.
16, commi 3 e 4. La L. n. 425/97 all'art.3, comma 7 rinvia la disciplina
degli esami di Stato degli alunni in situazione di handicap al
regolamento applicativo. Il regolamento, approvato con DPR n. 323/98
disciplina tali esami all'art. 6. Il primo comma riprende
sostanzialmente la normativa delle precedenze ordinanze ministeriali
sulla valutazione e gli esami degli alunni in situazione di handicap.2
Si ribadisce
quindi che il consiglio di classe deve fornire alla
commissione tutti gli elementi necessari all'eventuale predisposizione
delle prove equipollenti, ai criteri di valutazione adottati e allo
svolgimento dell'assistenza per l'autonomia e la comunicazione, che può
essere svolta anche dalla stessa persona che l'ha svolta durante l'anno.
Per l'uso di mezzi tecnologici la commissione può avvalersi anche di
esperti esterni.
Non è da dimenticare che la C.M. n.
163/83 per gli alunni con minorazioni fisiche e sensoriali consente
anche la presenza di interpreti gestuali per i candidati audiolesi che
ne facciano richiesta e che gli assistenti possono anche essere
richiesti ad associazioni di disabili.
Il comma 2 ribadisce l'obbligo del
ministero di inviare alle commissioni, per i candidati con forte
disabilità visiva che ne facciano richiesta per tempo, il testo delle
prove scritte trascritto in caratteri puntiformi in braille. Il comma 3
ribadisce che solo eccezionalmente i <<tempi più lunghi>> per lo
svolgimento delle prove possono superare una giornata. Queste norme sono
ribadite dai primi tre commi dell'art. 17 dell'O.M. n. 38
dell'11/02/1999, recante <<istruzioni e modalità organizzative ed
operative>> per i nuovi esami di Stato e confermate dall'O.M. n.
31/2000.
Al termine degli esami i candidati
in situazione di handicap, come tutti, possono essere promossi o non
promossi. Spetta comunque loro il rilascio delle certificazioni di cui
all'art. 13 del D.P.R. n. 323/98, riguardante l'esito delle prove e la
certificazione dei crediti formativi realizzati.
2
Cfr. L. Barberio Corsetti, M.Ciarrapico e E. Scrivano,
Il nuovo esame di Stato, Firenze,
Le
Monnier, 1999, pp. 57 e 58, in cui si affronta espressamente
l'ammissione e lo svolgimento degli esami di alunni con piano educativo
corrispondente ai programmi ministeriali.
La valutazione differenziata
L'O.M. n. 38/99, di cui si è fatto
appena cenno, all'art. 17 reca un quarto comma concernente gli esami di
alunni in situazione di handicap che hanno svolto un piano educativo
<<differenziato>>.
La fonte primaria di tale norma si
rinviene nell'art. 13, comma 2 del DPR n. 323/98 che prevede il rilascio
di un <<attestato>> per alunno in situazione di handicap che <<abbia
svolto un percorso didattico differenziato e non abbia conseguito il
diploma attestante il superamento dell'esame>>. La formulazione lascia
trasparire la possibilità di ammissione agli esami anche di questi
alunni.
Ma la fonte più esplicita può
rinvenirsi nella sentenza 215/87, secondo la quale <<un'artificiosa
interruzione>> del processo d'integrazione può determinare dei blocchi
nella crescita delle personalità degli alunni in situazione di handicap,
se non addirittura delle regressioni.
Ora, la valutazione conclusiva del
corso degli studi è indubbiamente un momento fondamentale per tutti gli
alunni e lo è ancor di più per quelli in situazione di handicap, specie
intellettivo, come precisa l'O.M. n. 128/99 all'art. 4, comma 2.
Pertanto tali alunni e lo è ancor di più per quelli in situazione di
handicap, specie intellettivo, come precisa l'O.M. n. 128/99 all'art.4,
comma 2. Pertanto tali alunni sono ammessi, come tutti, agli esami, che
svolgeranno solo con riguardo al piano educativo differenziato e al solo
fine di ottenere il rilascio dell'attestato di cui all'art. 13, comma 2
del regolamento, DPR n. 323/98. Questo stabilisce l'art. 17, comma 4
dell'O.M. n. 38/99. Tale norma prosegue stabilendo che le prove di esame
sono <<differenziate>>, cioè coerenti con il percorso didattico
differenziato svolto e sono predisposte dalla commissione di esame. Non
trattandosi di prove <<equipollenti>> a quelle disposte dal ministero,
sembra legittimo ritenere che tali prove <<differenziate>> possano anche
essere disposte dalla commissione prima ancora di conoscere i contenuti
di quelle ministeriali, onde evitare le inevitabili attese per le prove
differenziate.
La disposizione esaminata sembra
frutto di una attenta interpretazione dei principi contenuti nella
sentenza della Corte Costituzionale al fine di consentire agli alunni in
situazione di handicap, anche intellettivo, le pari opportunità di
scolarizzazione e d'integrazione coi compagni, che si interromperebbe
proprio nel momento conclusivo del comune percorso didattico.
Il ministero ha predisposto un
pacchetto multimediale contenente le <<Linee guida>> al nuovo esame di
Stato, con materiali per l'aggiornamento del personale scolastico. Nel
manualetto a stampa (edito nel 2000) è riportata una scheda specifica
sui candidati in situazione di handicap. Tale scheda, pur non avendo
valore normativo, deve considerarsi un'autorevole interpretazione
applicativa dell'art. 17 dell'O.M. 38/99, di cui anticipa i contenuti
del comma 4.
Tali norme sono state confermate
dall'O.M. n. 126/2000.