I
Gruppi di lavoro sono organismi di supporto organizzativo-tecnico e
metodologico per la realizzazione degli interventi in materia di
integrazione scolastica. La vigente normativa, prevede che a livello
territoriale operino, con varie composizioni, funzioni e competenze,
diversi gruppi di lavoro:
·
G.L.I.P.
e Gruppi H, a livello provinciale (presso i C.S.A.). A livello
locale (presso ogni Circolo didattico e Istituto)
·
Gruppi di
Studio e di lavoro,
a livello locale (presso ogni Circolo didattico e Istituto)
I
G.L.I.P. (Gruppi di Lavoro Interistituzionali Provinciali) “hanno
compiti di consulenza e proposta al Dirigente scolastico regionale, di
consulenza alle singole scuole, di collaborazione con gli enti locali e le
unità sanitarie locali per la conclusione e la verifica dell’esecuzione
degli accordi di programma… per l’impostazione e l’attuazione dei piani
educativi individualizzati, nonché per qualsiasi altra attività inerente
all’integrazione degli alunni in difficoltà di apprendimento” (legge
104/92, art. 15). I Gruppi H, nel rispetto della normativa
precedente alla legge quadro, conservano competenze di carattere
istituzionale in ambito scolastico, tra le quali in primo luogo l’esame
dei documenti diagnostici e dei materiali di programmazione educativa e
didattica riferiti ai singoli alunni in situazione di handicap per
l’assegnazione degli insegnanti di sostegno (anche in deroga):
C.M.11.04.1994, n. 123.
I
Gruppi di Studio e di lavoro, operanti nelle singole scuole
e nominati dal capo d’Istituto, in particolare, hanno il compito di
collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal
piano educativo: legge 104/92, art. 15, comma 2.
GRUPPI DI LAVORO: COMPONENTI E
COMPETENZE
Componenti del GLIP
:
1
Ispettore tecnico; 1 docente esperto utilizzato nel C:S.A.; 1 esperto
designato dagli enti locali; 2 esperti designati dalla ASL; 3 esperti
designati dalle associazioni.
Le competenze:
·
Fornire consulenza
e avanzare proposte al Direttore scolastico regionale
·
Offrire consulenze
alle scuole
·
Collaborare con
gli enti locali e con le ASL per stipula, attuazione e verifica degli
accordi di programma
·
Collaborare con
gli enti locali per attività extrascolastiche
·
Redigere una
relazione annuale da inviare al presidente della regione e al Ministro
dell’Istruzione
Componenti del gruppo H:
1
Ispettore tecnico; 1 Preside; 1 Direttore Didattico; 1 docente esperto
della scuola dell’infanzia; 1 docente esperto della scuola elementare; 1
docente esperto della scuola media; 3 rappresentanti delle associazioni.
Le competenze:
·
Vagliare le
proposte delle scuole per il sostegno didattico
·
Tenere contatti
con i servizi sul territorio
·
Raccogliere dati,
documenti e aggiornarli
·
Redigere documenti
di proposte al Direttore scolastico regionale
·
Esprimere pareri
al Direttore scolastico regionale
·
Promuovere e
curare attività di aggiornamento
·
Formulare proposte
per progetti sperimentali
·
Formulare proposte
per progetti sperimentali
·
Formulare proposte
per istituire posti in organico
Gruppi di studio e di
lavoro di Circolo e d’Istituto (ambito
operativo scolastico)
I gruppi di studio e di
lavoro di Circolo e d’istituto, previsti dall’art. 15, comma 2, della
legge n. 104/92, sono costituiti a cura del Capo d’Istituto, sentiti il
Consiglio di Circolo o d’Istituto ed il Collegio dei Docenti. Nella
costituzione e nella promozione delle attività dei gruppi di studio e di
lavoro, il capo d’Istituto tiene conto delle particolari esigenze espresse
nel territorio e nella scuola, avendo cura di integrare comunque
l’attività dei predetti Gruppi di studio e di lavoro con quella di
analoghe aggregazione preesistenti nel circolo o istituto, al fine di non
disperdere in ogni caso le eventuali esperienze efficacemente condotte e
consolidate.
Le competenze:
L'azione del Gruppo di studio e di lavoro a livello di
scuola può essere riassunta in competenze di tipo organizzativo,
progettuale e valutativo, e consultivo.
Competenze di tipo organizzativo:
·
Gestione delle risorse personali
(assegnazione delle ore di attività di sostegno ai singoli alunni;
utilizzo delle compresenze fra docenti; pianificazione dei rapporti con
gli operatori extrascolastici; reperimento di specialisti e consulenze
esterne; ecc.).
·
Definizione delle modalità di passaggio e di
accoglienza dei minori in situazione di handicap; gestione e reperimento
delle risorse materiali (sussidi, ausili tecnologici, biblioteche
specializzate e/o centri di documentazione, ecc.).
·
Censimento delle risorse informali
(volontari, famiglie, alunni, competenze non ufficialmente riconosciute,
ecc.).
Competenze di tipo progettuale e valutativo:
·
Formulazione di progetti per la continuità
fra ordini di scuola.
·
Progetti specifici per l'handicap, in
relazione alle tipologie.
·
Progetti relativi all'organico (ad esempio,
per la riduzione delle classi che ospitano alunni disabili).
·
Progetti per l'aggiornamento del personale,
anche in una prospettiva interistituzionale.
Competenze di tipo consultivo:
·
Assunzione di iniziative di collaborazione e
tutoring fra docenti (in presenza di specifiche minorazioni);
·
confronto interistituzionale nel corso
dell'anno;
·
di documentazione e costituzione di banche
dati. Si tratta di una operatività intesa a impegnare preventivamente la
disponibilità della scuola, predisponendo in anticipo gli interventi che
promuovano l'integrazione, concepita quale fenomeno complesso, richiedente
competenze plurime e una cultura condivisa;
·
Collaborazione per la redazione del P.D.F.
·
Collaborare per l’elaborazione e la verifica
del P.E.I.
Al GLH d’Istituto e di Circolo, partecipano le seguenti
componenti:
Dirigente scolastico; Docenti curricolari; Docenti
specializzati; ASL/Specialisti; Personale Ente Locale; Genitori
Alle verifiche
GLH (operativi)
partecipano i soggetti indicati al comma 6 art. 12 legge
104/92: operatori delle ASL e della scuola, famiglie. (Atto di indirizzo,
D.P.R. 24-2-94 art. 6)
Se ai GLH non viene il personale delle ASL, il Dirigente scolastico, può
diffidare formalmente il Direttore Generale, quello Sanitario e quello
Amministrativo della ASL, facendo riferimento all’Atto di indirizzo D.P.R.
24-2-94 e alla Legge 104/92, nonché alla Legge regionale per il Diritto
alla Studio. Fare riferimento inoltre al Provvedimento accompagnatorio
della Legge finanziaria n° 549/95, art.1, comma 17. Tale norma afferma
che la ASL può fare richiesta alla Regione e stipulare un accordo per
prestazioni di questo tipo. Se la ASL non presenta domanda per
l’autorizzazione o se la Regione non risponde, si può fare denuncia, nei
confronti della ASL o dell’Assessore regionale alla Sanità, per omissione
d’atti di ufficio.
N.B. Alla luce delle
ultime ordinanze e sentenze dei tribunali civili relative all'aumento
delle ore di sostegno, le decisioni dei tribunali, poggiano proprio sulle
certificazioni delle ASL e sulle assegnazioni personali del CSA. Questo di
fatto sembra escludere che i Gruppi di lavoro, possano redistribuire il
monte ore complessivo
Modello di verbale GLH Operativo
N O R M A T I V A
C.M. n. 258 del 22 settembre 1983
– Indicazioni di linee d’intesa tra scuola, EE.LL. e AA.SS.LL. in materia
di integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap.
C.M. n. 262 del 22 settembre 1988
– Attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 215 del 3 giugno
1987. Iscrizione e frequenza nella scuola secondaria di 2° grado degli
alunni portatori di handicap ( Art. 2, comma 8).
Legge quadro n. 104 del 5 febbraio
1992 (art. 15 comma 2)
D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297
(art. 317, comma 2)
C.M. 26 giugno 1992, n. 216:
Legge quadro 104/92, art. 15 – Gruppi di lavoro interistituzionali
provinciali – Criteri di costituzione e finanziamento per l’esercizio
finanziario 1992.
“……..I delicati e
importanti compiti assegnati ai predetti gruppi di lavoro
interistituzionali provinciali dell’art. 15 comma 3, legge 104 –
richiamati dall’art. 3 del D.M. allegato – comportano l’esigenza che i
Provveditori agli Studi continuino ad avvalersi delle preesistenti
strutture di servizio e di consulenza che assicurino il necessario
sostegno organizzativo sia all’attività del gruppo provinciale (V. GLH
provinciali) che all’espletamento della complessa attività di competenza
dei Provveditori agli Studi in materia di integrazione scolastica. Si
ravvisa pertanto l’esigenza di non disperdere, ma anzi rafforzare,
l’attività e la collaborazione sinora fornite attraverso tali strutture
dai componenti delle stesse. Avendo il gruppo di lavoro un carattere
interistituzionale si reputa opportuno che gli stessi programmino per
tempo la loro attività attraverso una precisa definizione di tempi e
modalità di lavoro.”
D.M. 26 giugno 1992, n. 216:
Legge quadro 104/92,
art. 15 – Gruppi di lavoro interistituzionali provinciali – Criteri di
costituzione e finanziamento per l’esercizio finanziario 1992.
D.M. 31 luglio 1992
– Legge quadro 104/92, art. 15 – Gruppi di lavoro Interistituzionali
Provinciali – Criteri di costituzione. Modifica.
“…….L’art. 1, comma 2 del
D.M. in data 26/06/92 risulta così modificato:
Entro 60 giorni dalla data di emanazione del presente decreto il
Provveditore agli Studi richiede al Sindaco del Comune capoluogo della
Provincia e al Presidente dell’Amministrazione Provinciale di designare
rispettivamente un esperto tenendo conto delle indicazioni di cui al
successivo art. 2.”
C.M. 11 aprile 1994, n. 123 –
Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale – G.L.I.P. – ex art. 15
della legge 104/92
D.M. 11 Aprile 1994, n. 122
– Gruppo di lavoro
Interistituzionale Provinciale – GLIP – ex art. 15 della legge 104/92.