Alcuni Consigli di
Classe della scuola media, ragionando con la logica della scuola superiore,
avanzano perplessità circa il rilascio del diploma di licenza media ad
alunni con handicap intellettivo che seguono un Piano Educativo
Individualizzato diverso o ridotto rispetto a quello dei compagni.
Tali Consigli di
Classe ritengono più opportuno, in tali circostanze, rilasciare l’attestato
di adempiuto obbligo scolastico, tanto più che esso non impedisce a tali
alunni l’iscrizione alle scuole superiori allo scopo, limitato del
conseguimento di ulteriori attestati e non già del diploma finale.
In proposito sembra
opportuno dare alcuni chiarimenti.
Sino ad oggi,
l’attestato di frequenza al termine della scuola media, che deve contenere
anche i crediti formativi maturati, non preclude l’iscrizione alle scuole
superiori, in forza dell’art. 11 comma 12 dell’O.
M. n. 90/01 (1). Occorre far presente che, ai sensi dell’art. 16 commi
1e 2 della
L. n. 104/92, la valutazione degli apprendimenti nella scuola
dell’obbligo (che deve avvenire sulla base del Piano Educativo
Individualizzato), deve riguardare i progressi realizzati rispetto i livelli
iniziali di apprendimenti, sulla base di un percorso didattico predisposto
fin dall’inizio della scuola media, che deve essere calibrato sulle
effettive capacità e potenzialità dell’alunno (2).
Conseguentemente, in
presenza di progressi accertati, anche se non riconducibili ai livelli
considerati normali per il diploma di scuola media, il diploma non dovrebbe
essere negato, poiché, come ha stabilito la Corte costituzionale con la
Sentenza n. 215/87, capacità e merito per gli alunni con disabilità
intellettiva non vanno considerati secondo parametri oggettivi, ma vanno
rapportati alle loro peculiari capacità. È inoltre da tener presente che il
non sufficiente meditato rifiuto di diploma di scuola media, esclude le
persone con disabilità dalla partecipazione a pubblici concorsi, pur in
presenza della
L. n. 68/99 sul collocamento lavorativo obbligatorio mirato su progetto,
che è stata voluta proprio per i soggetti più difficili, giacché per i meno
gravi sarebbe bastata la vecchia L. n. 482/68 sul collocamento obbligatorio
basato su semplici graduatorie regolate dalle percentuali di invalidità.
(1)
L’OM 90/01 all’art. 11, a proposito della valutazione degli alunni in
situazione di handicap, al fine del conseguimento del diploma di licenza
media, richiede che il giudizio riguardi la valutazione globale della
preparazione dell’alunno. Il giudizio positivo o negativo dipende dalla
valutazione di prevalenza di taluni aspetti ritenuti positivi su altri
ritenuti negativi o viceversa.
(2)
Sintesi prospettica di tre progetti
coordinati - didattico, riabilitativo e di socializzazione. Ossia, occorre
procedere a verifiche, sia all’inizio dei singoli itinerari didattici, al
fine di accertare il possesso dei necessari prerequisiti (abilità, capacità,
competenze, conoscenze ecc.), sia al termine per verificare il conseguimento
degli obiettivi programmati.
Nota Trasmissione 14 marzo 2000 Prot. n. 950
Oggetto: Certificazione obbligo di
istruzione - Art.9, Regolamento
n. 323 del 9/8/99–
Si trasmette il
D.M.n.70 del 13 marzo 2000 relativo al modello di certificazione
previsto dalla Legge 9/99 sull’elevamento dell’obbligo di istruzione, art.
1, commi 1 e 4, e dal Regolamento n. 323 del 9/8/99, art. 9.
I dirigenti delle scuole della fascia
dell’obbligo rilasceranno il predetto modello di certificazione a ciascun
allievo che, a conclusione dell’anno scolastico, è prosciolto dall’obbligo o
vi abbia adempiuto senza iscriversi alla classe successiva.
La certificazione attesta:
-
il proscioglimento o l’adempimento
dell’obbligo di istruzione
-
il percorso formativo seguito
dall’allievo/a
-
le valutazioni positive che possono
costituire crediti formativi
-
le capacità, le conoscenze e le competenze
maturate<
Al fine di favorire la corretta compilazione
del modello si richiama l’attenzione sui seguenti aspetti:
-
la certificazione si affianca alle schede
o alle pagelle per rendere trasparente il percorso formativo
dell’allievo/a ed esplicitarne le capacità, conoscenze e competenze
maturate;
-
la certificazione potrà concorrere anche
alla costituzione di un eventuale portfolio dello studente, che registri
le tappe della sua formazione con i crediti conseguiti e lo accompagni
nella vita lavorativa;
-
la certificazione consente a chi ha
adempiuto o è stato prosciolto dall’obbligo di istruzione di avvalersi dei
crediti capitalizzati per ulteriori percorsi nel sistema scolastico o in
quello della formazione professionale.
Il modello di certificazione, che ha
ottenuto il parere favorevole della Conferenza Unificata Stato, Regioni,
Città e Autonomie locali per gli aspetti riguardanti il valore di credito
formativo ai fini del conseguimento della qualifica professionale, è
corredato da note esplicative per la sua compilazione.
Decreto Ministeriale 13 marzo 2000, n. 70
VISTA la legge 20 gennaio 1999, n. 9,
contenente disposizioni urgenti per l’elevamento dell’obbligo di istruzione;
VISTO il decreto 9 agosto 1999, n. 323,
contenente norme regolamentari per l’attuazione dell&à146;art. 1 della legge
20 gennaio 1999, n. 9, sopra citata;
VISTO il parere favorevole espresso dalla
conferenza unificata Stato, regioni, città e autonomie locali in data 2
marzo 2000;
RITENUTO di adottare, in applicazione
dell’art. 9 del citato decreto 9 agosto 1999, n. 323, un modello di
certificazione relativo all’obbligo di istruzione fino all’entrata in vigore
della nuova normativa sull’obbligo di istruzione contenuta nell’art. 1 della
legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell’istruzione del 10
febbraio 2000 n. 30;
D E C R E T A:
Art. 1L’allegato modello di certificazione, che costituisce parte
integrante del presente decreto, è adottato a decorrere dall’anno scolastico
1999-2000 ed è redatto dai competenti dirigenti scolastici secondo le
annesse note esplicative.
NORMATIVA
L'O.M.
65/98,
richiamata dall'O.M.
128/99,
tratta degli esami di licenza media all'art. 10, comma 11. La norma è
perfettamente in linea con quanto disposto dall'art. 13, comma 2 della legge
quadro che, ha modificato il D.M. del 10/12/84 che restringeva i criteri per
l'ammissione agli esami di alunni in situazione di handicap, specie
intellettivo. Infatti tale decreto vietava l'ammissione di alunni i cui
apprendimenti non fossero <<riconducibili>> agli obiettivi della scuola
media. L'art. 10, comma 11 dell'O.M.
n. 65/98
stabilisce che <<nel quadro delle finalità della scuola media>> gli alunni
che sono ammessi agli esami di licenza possono svolgere prove
differenziate>>. Esse debbono essere coerenti col percorso formativo svolto
e debbono permettere di misurare i progressi realizzati rispetto ai livelli
iniziali di apprendimento, tenuto conto delle potenzialità dell'alunno.
Scompare da questa formulazione l'espressione <<comunque riconducibili>>,
che era considerato un serio ostacolo all'ammissione. La C.M. correttamente
prevede anche la possibilità di non ammissione, giacché il consiglio di
classe potrebbe ritenere utile per l'alunno una ripetizione dell'anno come
rinforzo negli apprendimenti. Non esiste più uno sbarramento che bloccava
quasi tutti gli alunni con ritardo mentale.
Si
ribadisce l'effettuazione di prove <<differenziate>> che invece nella scuola
superiore possono essere solo equipollenti. Il diverso significato da
attribuire a questi modi differenti di mezzi di verifica aiuta a comprendere
il favor che il legislatore e la norma secondaria hanno voluto
introdurre nella valutazione della scuola dell'obbligo.
E' da
tenere presente che l'art. 14 della L. n. 326/84 fa divieto di annotare sul
diploma di licenza che l'alunno disabile si è avvalso di prove e di mezzi
diversi durante gli esami. La norma ha voluto evitare un'inutile
discriminazione e stigma ufficiale giacché, una volta conseguito il diploma,
questo ha valore legale a tutti gli effetti. La legge n. 326/84 ha voluto
abrogare una vecchia norma che imponeva tale dizione sui diplomi rilasciati
a ciechi e sordi. Oggi essi possono insegnare come insegnanti per attività
di sostegno anche nelle classi delle scuole elementari ordinarie.
Licenza media,
anche il ministero ribadisce l'importanza
Nella
valutazione dei ragazzi con disabilità non si possono prendere in
considerazione valori assoluti, ma bisogna tener conto dei miglioramenti di
apprendimento rispetto ai limiti iniziali. In una nota del ministero si
ribadisce l'importanza del conseguimento del diploma di scuola media per
l'inserimento lavorativo degli studenti disabili.
di Salvatore
Nocera
Il problema
del conseguimento del diploma di licenza media per gli alunni con disabilità
è oggetto di discussioni antiche, da quando, con la L.n. 118/71 prima e con
la L.n. 517/77 poi si è affermato il principio dell'integrazione scolastica
generalizzata.
La prima presa
di posizione ufficiale del Ministero risale al decreto del 13 dicembre 1984
che, per cercare di razionalizzare le diverse prassi correnti, aveva
stabilito che potesse essere rilasciato il diploma solo se l'alunno avesse
realizzato risultati "comunque riconducibili agli obiettivi degli esami di
scuola media". Ciò significava che solo se l'alunno avesse saputo leggere,
scrivere e far di conto avrebbe potuto conseguire il diploma. In pratica ciò
significava che tutti o quasi gli alunni con disabilità intellettiva, che
costituiscono circa il 75% di tutti gli alunni con disabilità inseriti per
essere integrati nella scuola comune, non avrebbero potuto conseguire il
diploma. Si ebbe subito una forte reazione non solo delle famiglie, ma anche
dei docenti che con tanta professionalità e fatica riuscivano a fare
realizzare a tali alunni grandi progressi negli apprendimenti che però non
potevano essere "riconducibili agli obiettivi degli esami di licenza media".
Anche il mondo universitario dimostrò che tali criteri dovevano essere
modificati.
Un contributo
notevole a questa esigenza di revisione provenne dalla sentenza della corte
costituzionale n. 215/87, secondo la quale per gli alunni con disabilità
intellettiva "capacità e merito non potevano essere valutati secondo
parametri oggettivi, ma calibrati secondo le loro effettive capacità e
potenzialità". Tale esplicazione del principio costituzionale di rispetto
dei diritti della persona venne recepito nella Legge-quadro n. 104/92 che
all'art 16 commi 1 e 2 stabilisce che , nella scuola dell'obbligo, la
valutazione deve misurare i progressi di apprendimento realizzati rispetto
ai livelli iniziali, ottenuti sulla base del progetto didattico
personalizzato che poteva contenere anche la riduzione o la sostituzione dei
contenuti programmatici di talune discipline.
A questo
orientamento innovativo della legge si adeguarono via via in modo sempre più
esplicito tutte le successive ordinanze ministeriali sulla valutazione degli
alunni e, in modo definitivo, l'Ordinanza ministeriale n. 90/01, e le
successive, che all'art 11 commi 10 e 11 riprende la stessa formulazione
della legge precisando che tali alunni possono essere sottoposti a prove
"differenziate" che consentano la valutazione dei progressi realizzati.
Purtroppo la
stessa ordinanza all'art 15 prevedeva anche programmi "differenziati" per
gli alunni con disabilità frequentanti le scuole superiori, che con la
valutazione dei risultati di tali percorsi "differenziati", non potevano
ottenere il diploma finale di stato, ma solo un attestato comprovante i
crediti formativi maturati. Ciò era logico per la scuola superiore che ha
carattere preprofessionalizzante; ma non ha nulla a che fare con la scuola
dell'obbligo, per la quale invece la legge ha espressamente previsto, alla
luce della sentenza citata, una valutazione dei risultati realizzati secondo
le potenzialità e capacità di tali alunni con conseguente rilascio del
diploma, in caso di valutazione positiva.
A causa
dell'impropria applicazione della normativa per le scuole superiori anche
alla scuola dell'obbligo, le associazioni hanno reagito dimostrando
l'illegittimità di tale prassi applicativa, evidenziando una numerosa
documentazione didattica scientifica e pratica a sostegno della logicità e
correttezza del rilascio del diploma di licenza media per questi alunni.
Malgrado ciò,
la prassi valutativa non è cambiata di molto e opportunamente il ministero
dell'Istruzione ha deciso di rompere il silenzio ufficiale per intervenire
in modo chiaro con la nota. In essa si precisa che il mancato conseguimento
del diploma di licenza media pregiudica l'inserimento nel modo del lavoro di
questi alunni, per i quali, invece, è stata approvata proprio la legge n.
68/2000 sul "collocamento lavorativo mirato su progetto personalizzato". In
conseguenza di ciò e della sentenza sopra citata, la nota ministeriale
invita i direttori scolastici regionali a fornire ai consigli di classe e
alle commissioni giudicatrici opportune indicazioni perché essi tengano nel
debito conto non solo le capacità evidenziate, ma pure le potenzialità di
apprendimento degli alunni con disabilità in modo da poter far conseguire
loro il diploma.
E' questa una
precisazione autorevole di estrema importanza che, nel rispetto del
principio secondo cui la disabilità di per sé non dà diritto al diploma,
impone ai collegi giudicanti di tenere nel massimo conto del principio
costituzionale e dei risultati delle scienze psicologiche e pedagogiche.
La F.I.S.H. ha
immediatamente colto il senso profondo di tale precisazione ministeriale ed
ha inviato al ministero ed ai direttori scolastici regionali una lettera di
ringraziamento, che si pubblica, a nome delle associazioni, perché
finalmente si esce dagli equivoci e le Commissioni giudicatrici sono
finalmente in grado di lavorare con serenità nell'effettuare valutazioni non
più costrette da vincoli burocratici, ma rimesse alla ragionevolezza e alla
professionalità valutativa dei docenti.
(11 giugno
2004)
Ordinanza
Ministeriale n. 21 (prot. n. 2392)
Roma, 9 febbraio 2004
Istruzioni e modalità organizzative ed
operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di
studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non
statali. Anno scolastico 2003/2004.
Art. 17
ESAMI DEI CANDIDATI IN SITUAZIONE DI
HANDICAP
1. Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento, la
commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio
di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e
all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone prove
equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati e che possono
consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello
sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti. In ogni caso le
prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia
raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio
del diploma attestante il superamento dell'esame. Per la predisposizione
delle prove d'esame, la commissione d'esame può avvalersi di personale
esperto; per il loro svolgimento la stessa si avvale, se necessario, dei
medesimi operatori che hanno seguito l'alunno durante l'anno scolastico.
2. I testi della prima e della seconda prova
scritta sono trasmessi dal Ministero anche tradotti in linguaggio braille,
ove vi siano candidati in situazione di forte handicap visivo.
3. I tempi più lunghi nell'effettuazione
delle prove scritte e grafiche e del colloquio, previsti dal comma 3
dell'articolo 16 della legge n. 104 del 3/2/1992, non possono di norma
comportare un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal
calendario degli esami. In casi eccezionali, la commissione tenuto conto
della gravità dell'handicap, della relazione del consiglio di classe delle
modalità di svolgimento delle prove durante l'anno scolastico, può
deliberare lo svolgimento di prove scritte equipollenti in un numero
maggiore di giorni.
4. I candidati che hanno svolto un percorso
didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con
l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo
svolgimento di tale piano possono svolgere prove differenziate, coerenti con
il percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui
all'art. 13 del Regolamento. I testi delle prove scritte sono elaborati
dalle commissioni, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di
classe. Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove
differenziate va indicato solo nella attestazione e non nei tabelloni
affissi all'albo dell'istituto.
Decreto del Presidente della Repubblica
23.07.1998 , n. 323
(G.U. n. 210 del 09 settembre 1998)
Regolamento recante disciplina degli esami
di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore,
a norma dell'articolo 1 della L. 10 dicembre 1997, n. 425.
Decreto legislativo
16.04.1994 , n. 297
(S.O. n. 79 G.U. n. 115
del 19 maggio 1994)
Approvazione del Testo
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado.
PARTE II Ordinamento
scolastico - TITOLO VII Norme comuni - CAPO IV Alunni in particolari
condizioni - SEZIONE I Alunni handicappati - PARAGRAFO I Diritto
all'educazione, all'istruzione e alla integrazione dell'alunno handicappato
Articolo 318
- Valutazione del rendimento e prove d'esame
Testo in vigore dal 30.06.1994
1. Nella valutazione
degli alunni handicappati da parte dei docenti è indicato, sulla base del
piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati
particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno
siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti
programmatici di alcune discipline.
2. Nella scuola
dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui
al comma 1, prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e
idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue
potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.
3. Nell'ambito della
scuola secondaria superiore, per gli alunni handicappati sono consentite
prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove
scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la
comunicazione.
4. Gli alunni
handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento
scolastico, comprese quelle di esame, con l'uso degli ausili loro necessari
Innalzamento dell'obbligo scolastico ed alternanza scuola-lavoro
di A.T.
Il Consiglio dei
Ministri ha approvato il decreto legislativo che innalza già dal prossimo
anno scolastico l'obbligo scolastico a 16 anni di età. Il provvedimento
normativo prevede che il "diritto-dovere all'istruzione" si estenda,
gradualmente, da nove a dodici anni. Nella stessa seduta, approvato anche un
altro decreto riguardante l'alternanza scuola-lavoro.
Nella seduta del 21
maggio, su proposta del Ministro dell'Istruzione, il Consiglio dei Ministri
ha approvato, in attuazione della legge-delega 53/2003, il decreto
legislativo che disciplina il "diritto-dovere all'istruzione e alla
formazione di ciascuna persona, a partire dal primo anno della scuola
primaria, per il raggiungimento del pieno successo formativo". La legge n.
53/2003 prevede, infatti, che sia assicurato a tutti il diritto
all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al
conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età.
L'innalzamento dell'obbligo dagli attuali nove a dodici anni sarà graduale,
ma già dall'anno scolastico 2004-2005 l'obbligo scolastico sarà esteso di un
anno, passando quindi ai 16 anni di età. Tra i punti previsti dal
provvedimento, che introduce il concetto di diritto-dovere all'istruzione ed
alla formazione sostituendo quello che finora era denominato "obbligo
scolastico e formativo", vi sono la responsabilità dei genitori, o di ne fa
le veci, per l'adempimento del dovere di istruzione e formazione dei minori
(per i genitori inadempienti, come peraltro dettato dalle norme attualmente
in vigore, sono previste sanzioni) nonché la vigilanza dei Comuni
sull'adempimento da parte dei genitori del dovere di mandare i figli a
scuola fino ai 18 anni. Anche al fine di evidenzierà l'elenco nominativo
degli eventuali abbandoni scolastici, è prevista la raccolta di dati da
parte dell'Anagrafe nazionale degli studenti che sarà istituita presso il
Miur.
Nell'ambito del secondo ciclo, il decreto stabilisce la possibilità
(attraverso apposite iniziative didattiche finalizzate all'acquisizione di
una preparazione adeguata al nuovo percorso scelto) di cambio di indirizzo
all'interno del sistema dei licei e di passaggio tra i due sistemi di
istruzione (licei ed istruzione e formazione professionale).
Anche i percorsi formativi svolti con contratto di apprendistato finalizzato
al conseguimento di un titolo di studio danno origine a crediti formativi
utili per l'eventuale passaggio nei percorsi di istruzione e di istruzione e
formazione professionale.
Nella stessa seduta, il
Consiglio dei Ministri ha anche approvato, sempre in via preliminare, il
decreto legislativo che introduce il concetto di alternanza scuola-lavoro
nel processo formativo del secondo ciclo di istruzione. Quest'altro decreto
attuativo della riforma Moratti stabilisce che gli studenti compresi fra i
quindici ed i diciotto anni di età, iscritti nei licei o nei percorsi di
istruzione e formazione professionale, potranno scegliere l'alternanza
scuola-lavoro per acquisire competenze spendibili sul mercato del lavoro. Le
ore dedicate a questo tipo di formazione "pratica" saranno scalate da quelle
previste dall'insegnamento corrispondente. Tali particolari percorsi
formativi, che potranno essere scelti dagli studenti di età superiore ai 15
anni, saranno attuati sulla base di convenzioni stipulate con enti pubblici
e privati, con imprese, con le Camere di commercio, con il mondo del no
profit.
I due decreti saranno
sottoposti al parere della Conferenza unificata Stato-Regioni e delle
competenti Commissioni parlamentari.
21/05/2004
NEL VALUTARE GLI ALUNNI CON DISABILITA’ NON CONFONDIAMO
SCUOLA DELL’OBBLIGO CON SCUOLA SUPERIORE
Capita più spesso di quanto si
creda che nella scuola dell’obbligo i docenti fanno svolgere dei PEI ,
diversi in tutto o in parte da quelli previsti dai programmi o dagli “
obiettivi specifici di apprendimento” ministeriali, definendoli “ PEI
DIFFERENZIATI”, A SOMIGLIANZA DI QUANTO PREVISTO PER ALCUNI CASI DI SCUOLA
SUPERIORE.
Purtroppo, a mio avviso, molti
Dirigenti e docenti non hanno effettuato un’attenta lettura dell’art 16
della Legge-quadro n. 104/92, espressamente rubricato “ Valutazione del
rendimento…”. Infatti tale testo normativo, per la parte che ci riguarda si
compone di tre commi ben distinti il primo, concernente le scuole di ogni
ordine e grado; il secondo concernente esclusivamente le scuole dell’obbligo
( che al tempo di entrata in vigore dellaL. N. 104/92 erano solo le scuole
elementari e medie) ; un terzo comma riguardante esclusivamente le scuole
Superiori.
Pertanto le norme
regolamentari, applicative di tali norme legislative, contenute nell’OM n.
90/01 debbono essere lette con la stessa logica prospettica dell’art 16
dellaLegge-quadro. Così l’art 3 vale solo per le scuole elementari; l’art 11
vale solo per le scuole medie ;l’art 15 vale solo per le scuole superiori.
Ora, solo nell’art 15 è stato
previsto il “PEI differenziato” , il quale quindi si applica solo agli
alunni con disabilità frequentanti tali scuole. L’ art 3 comma 3 e l’art 11
comma 11 hanno solo previsto la possibilità di far sostenere “prove
differenziate” per gli alunni rispettivamente di scuola elementare e di
scuola media. . Quindi qui “ differenziate “ sono solo le “ prove” e bnon
anche i programmi. Ed è logico; infatti non avrebbe avuto senso prevedere “
programmi differenziati per alunni di scuola elementare o media, dal momento
che per tali tipi di scuole l’art 16 comma 2 della L:N. 104/92, copiati
quasi integralmente negli art 3 ed 11 dell’O M n. 90/01, espressamente detta
norme ben precise consistenti nel prevedere che il PEI debba esserecalibrato
sulle effettive capacità e potenzialità del singolo alunno ( e non su
programmi ministeriali o obiettivi specifici di apprendimento, come per gli
alunni delle scuole superiori).E, proprio perché la valutazione deve
rilevare se vi siano stati progressi rispetto ai “ livelli iniziali degli
apprendimenti”, non basterebbero le prove tradizionali a valutare “ il
rendimento” in base a tali programmi, ma occorroNO “ prove differenziate”
rispetto a quelle tradizionali; anzi non sarebbero bastate neppure “ le
prove equipollenti”, consentite per gli alunni delle scuole superiori dal
comma 3 dell’art 16 L.n. 104/92 ( ma applicabili anche nella scuola
dell’obbligo), poiché queste comunque debbono consentire di valutare il
possesso o meno di apprendimenti riconducibili ai programmi ministeriali o
agli obiettivi specifici di apprendimento ( cfr. l’O M n. 22/06 art 17 comma
3).
Molti, superficialmente, sono
tratti in inganno dall’identità del termine “ differenziate”, che però viene
ad avere un significato ben diverso a seconda che si riferisca ai programmi,
come nelle scuole superiori, o alle prove, come nella scuola dell’obbligo.
Quanto poi alla dicitura “ di
aver sostenuto prove differenziate”, che alcuni Dirigenti di scuola
elementare vorrebbero riportare sui documenti valutativi , anche questa è
un’indebita applicazione di una norma concernente le scuole superiori,
riportata nell’art 15 dell’O M n. 90/01, alle scuole elementari. Indebita,
perché essa ha un sensoin calce solo alle pagelle ( e mai nei tabelloni)
della scuola superiore, laddove la pagella è un documento comprovante
risultati che poi portano alla valutazione finale che dà diritto ad un
titolo di studio che può essere legalmente speso in pubblici concorsi. Ma ,
essendo ormai stato abolito dalla L.n. 53/03 l’esame di Stato di licenza
elementare ormai una tale dicitura è priva di qualunque valore legale e
quindi di alcun senso. Per questo correttamente l’art 11 comma 13 vieta
l’annotazione su tutti i documenti relativi alla valutazione della scuola
dell’obbligo di tali annotazioni, divieto già sancito per i diplomi di
scuola media dalla L.n. 826/84.
Roma 21/1/07
Salvatore Nocera